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Document 31999R0955

Regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno

GU L 119 del 7.5.1999, pp. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/955/oj

31999R0955

Regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 955/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(3),

(1) considerando che il regime di transito esterno, quale disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4), è destinato principalmente a semplificare gli scambi di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità; che la necessità del ricorso a detto regime in concomitanza con l'esportazione di merci comunitarie deve essere valutata in rapporto a situazioni estremamente varie; che occorre comunque evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all'esportazione possano, a seconda dei casi, sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente, provvedendo affinché la normativa doganale nel suo complesso garantisca una sorveglianza e un controllo almeno equivalenti a quelli garantiti dal transito comunitario esterno; che, pur mantenendo la possibilità di far ricorso a tale regime in talune situazioni, è opportuno affidarne la definizione alla procedura del comitato;

(2) considerando che tutte le decisioni adottate nel quadro della procedura del comitato devono essere trasparenti sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici;

(3) considerando che occorre definire come le autorità doganali appurano il regime, in relazione al luogo, al momento e alle condizioni in cui tale regime ha fine, per stabilire più chiaramente la portata e i limiti degli obblighi del titolare del regime di transito esterno e garantire che, in mancanza di elementi che consentano di determinare la fine del regime, permanga la piena responsabilità del titolare; che per aumentare la sicurezza e l'efficienza delle procedure di transito, occorre migliorare l'appuramento per mezzo di misure operative e mediante disposizioni di applicazione da determinare secondo la procedura del comitato, assicurando che le autorità doganali appurino il regime il più rapidamente possibile;

(4) considerando che occorre definire meglio le norme che disciplinano la garanzia nel regime di transito, compreso il ricorso ai vari sistemi di garanzia nonché i casi di esonero da questa, in particolare in seguito alla modifica della portata del transito per via marittima; che, per assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità senza costituire un onere eccessivo per gli utilizzatori, detta garanzia e la determinazione del suo importo devono essere fondate sia sulla valutazione dell'affidabilità dell'operatore che sui rischi connessi alle merci; che, inoltre, è auspicabile una presentazione più logica e meglio strutturata delle disposizioni riguardanti la garanzia in regime di transito;

(5) considerando che, per salvaguardare le entrate della Comunità europea e degli Stati membri e per prevenire operazioni fraudolente nell'ambito del transito, occorre prevedere un dispositivo con misure graduali per l'applicazione della garanzia globale; che pertanto, in un primo tempo, può essere previsto un divieto della riduzione dell'importo della garanzia qualora esista un rischio elevato di frodi e siano pertanto da temersi perdite di entrate; che per contro, qualora sia comprovata l'esistenza di situazioni straordinarie particolarmente critiche, derivanti in particolare da attività della criminalità organizzata, deve parimenti essere possibile un divieto temporaneo dell'applicazione della garanzia globale; che è opportuno, nell'applicazione di tali misure graduali, tener conto della situazione particolare degli operatori economici che rispondono a criteri specifici da determinare; che è opportuno, qualora sia richiesta una garanzia singola anziché globale, attenuare gli oneri che ne derivano per gli operatori semplificando quanto più possibile le procedure;

(6) considerando che le semplificazioni di portata esclusivamente nazionale, bilaterale o multilaterale istituite dagli Stati membri in base all'articolo 97, paragrafo 2 del codice doganale, in prosieguo denominato "codice", sono di natura estremamente varia e possono in alcuni casi contrapporsi alla corretta applicazione dei regimi di transito comunitario e alla necessaria parità di trattamento degli operatori economici; che, senza rimettere in questione i vantaggi offerti a tali operatori da tale sistema, occorre tuttavia prevedere la notifica alla Commissione delle semplificazioni adottate in ciascuno Stato membro su tale base per garantire la trasparenza di dette misure e valutarne la compatibilità con le norme che disciplinano il transito e in particolare la garanzia;

(7) considerando che i sistemi di garanzia applicabili nel quadro dei regimi di transito comunitario riguardano sia l'obbligazione doganale che le altre imposte relative alle merci e presentano specificità connesse al carattere internazionale del regime e alla necessità di garantire una certa flessibilità nella fissazione dell'importo della garanzia, in funzione dei rischi e dell'affidabilità dell'obbligato principale; che è pertanto opportuno adattare di conseguenza l'articolo 192 del codice;

(8) considerando che il testo attuale dell'articolo 215 del codice permette di stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale, ma non precisa che tale luogo determina l'autorità competente ai fini della contabilizzazione dell'obbligazione doganale; che, d'altro canto, in caso di non appuramento di un regime doganale, la regola di determinazione di tale luogo deve essere adattata alla necessità di stabilire nella misura del possibile il luogo in cui si producono effettivamente i fatti generatori dell'obbligazione doganale;

(9) considerando che la semplificazione e il chiarimento delle norme, a vantaggio sia degli operatori che dei doganieri, costituiscono una parte essenziale del piano d'azione per il transito doganale in Europa; che tali norme devono essere applicate anche alle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato;

(10) considerando che la presente modifica del codice, nonché le corrispondenti modifiche delle disposizioni d'applicazione, devono essere concepite in modo da facilitare, al momento opportuno, l'introduzione di un nuovo sistema informatizzato di transito a beneficio sia degli interessi pubblici coinvolti nelle operazioni di transito sia degli operatori economici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 91, la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: "b) di merci comunitarie, nei casi e alle condizioni determinati secondo la procedura del comitato, al fine di evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all'esportazione possano, secondo il caso, sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente."

2) L'articolo 92 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 92

1. Il regime del transito esterno ha fine e le obbligazioni del titolare del regime sono soddisfatte quando le merci vincolate a tale regime e i documenti richiesti sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione in base alle disposizioni del regime in questione.

2. Le autorità doganali appurano il regime di transito esterno quando sono in grado di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all'ufficio di partenza e di quelli disponibili all'ufficio di destinazione, che esso si è concluso in modo corretto."

3) L'articolo 94 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 94

1. L'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte che possono essere dovute sulla merce.

2. La garanzia è

a) una garanzia isolata che vale per una singola operazione di transito; o

b) una garanzia globale per più operazioni di transito, quando l'obbligato principale è stato autorizzato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito a fornire una garanzia di questo tipo.

3. L'autorizzazione di cui alla lettera b) del paragrafo 2 è concessa solamente a chi:

a) è stabilito nella Comunità;

b) si avvale regolarmente dei regimi di transito comunitario o la cui capacità di adempiere agli obblighi relativi a tali regimi è nota alle autorità doganali; e

c) non ha commesso infrazioni gravi o ripetute contro la normativa doganale o fiscale.

4. Le persone che comprovano alle autorità doganali di soddisfare maggiori condizioni di affidabilità possono essere autorizzate ad utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a fruire di un esonero dalla garanzia. I criteri complementari per tale autorizzazione includono:

a) il corretto ricorso a regimi di transito comunitario per un determinato periodo;

b) la cooperazione con le autorità doganali; e

c) per quanto concerne l'esonero dalla garanzia, una buona capacità finanziaria, sufficiente a soddisfare gli impegni di tali persone.

Le condizioni per le autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo sono determinate secondo la procedura del Comitato.

5. L'esonero dalla garanzia concesso in base al paragrafo 4 non include le operazioni di transito comunitario esterno relative a merci considerate, secondo la procedura del comitato, ad alto rischio.

6. Tenendo conto dei principi che informano il paragrafo 4, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto può, nel transito comunitario esterno, essere temporaneamente vietato secondo la procedura del comitato, come misura straordinaria e in circostanze particolari.

7. Tenendo conto dei principi che informano il paragrafo 4, il ricorso alla garanzia globale può, nel transito comunitario esterno, essere temporaneamente vietato, secondo la procedura del comitato, per le merci a carico delle quali sono state constatate, nel quadro della garanzia globale, frodi quantitativamente rilevanti."

4) L'articolo 95 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 95

1. Tranne nei casi da determinare all'occorrenza secondo la procedura del comitato, non occorre fornire alcuna garanzia per coprire:

a) i tragitti aerei;

b) i trasporti di merci sul Reno e le vie renane;

c) i trasporti a mezzo condutture;

d) le operazioni effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri.

2. I trasporti di merci per vie navigabili diverse da quelle di cui alla lettera b) del paragrafo 1, sono esonerati dalla garanzia nei casi determinati secondo la procedura del comitato."

5) L'articolo 97 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 97

1. Le modalità di funzionamento del regime e le eccezioni sono determinate secondo la procedura del comitato.

2. Fatta salva la garanzia dell'applicazione delle misure comunitarie alle quali sono soggette le merci:

a) gli Stati membri hanno la facoltà di istituire tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali, procedure semplificate secondo criteri da stabilire all'occorrenza e applicabili a taluni scambi o a determinate imprese;

b) ogni Stato membro ha la facoltà di istituire procedure semplificate, applicabili in talune circostanze a vantaggio di merci non destinate a circolare sul territorio di un altro Stato membro.

3. Le procedure semplificate istituite in base al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione."

6) All'articolo 192, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "1. Quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia, e fatte salve le disposizioni particolari del regime del transito previste secondo la procedura del comitato, l'autorità doganale stabilisce l'importo della stessa in misura pari a:"

7) L'articolo 215 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 215

1. L'obbligazione doganale sorge:

- nel luogo in cui si produce il fatto generatore di tale obbligazione,

- oppure, se detto luogo non può essere determinato, nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale,

- oppure, qualora la merce sia stata vincolata ad un regime doganale che non è appurato e qualora il luogo non possa essere determinato a norma del primo o del secondo trattino entro un termine stabilito, all'occorrenza, secondo la procedura del comitato, nel luogo in cui la merce è stata vincolata oppure viene introdotta nel territorio doganale della Comunità nel regime in questione.

2. Quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale.

3. Le autorità doganali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 217 sono quelle dello Stato membro in cui, in base alle disposizioni del presente articolo, è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 aprile 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

L. SCHOMERUS

(1) GU C 337 del 7.11.1997, pag. 52.

(2) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 17.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998 pag. 99), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999). Decisione del Consiglio del 29 marzo 1999.

(4) GU L 302 del 19.10.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Articolo 3

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.

Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di cui all'articolo 15.

Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5 e lo sviluppo di meccanismi di certificazione e marcatura su base volontaria intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete.

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