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Document 31997D0262

97/262/CE: Decisione della Commissione del 4 aprile 1997 che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 104 del 22.4.1997, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/262/oj

31997D0262

97/262/CE: Decisione della Commissione del 4 aprile 1997 che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1997 pag. 0033 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1997 che sospende lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che con la decisione 92/339/CEE della Commissione, del 2 giugno 1992, che fissa lo statuto dell'Irlanda per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (2), la Commissione ha definito lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando tuttavia che le restrizioni normative che vietano il ricorso sistematico alla vaccinazione di routine contro la malattia di Newcastle sono state abolite per l'Irlanda; che è pertanto opportuno sospendere lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro tale malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È sospeso lo statuto dell'Irlanda quale paese ove non viene praticata la vaccinazione contro la malattia di Newcastle.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

(2) GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 33.

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