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Document 31986R2473

Regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

GU L 212 del 2.8.1986, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2473/oj

31986R2473

Regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0001


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2473/86 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1986

relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie ricorrono al regime del perfezionamento passivo, ossia all'esportazione di merci ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione; che il ricorso a tale regime è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico;

considerando che, nel caso di merci comunitarie esportate per riparazione, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto, numerose imprese comunitarie ricorrono al sistema degli scambi standard, cioè all'importazione di merci che si sostituiscono alle merci comunitarie nello stato in cui queste si troverebbero se avessero formato oggetto della riparazione prevista; che il ricorso a questo sistema è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico;

considerando che tale sistema è ormai disciplinato dal regime degli scambi standard; che tale regime può essere considerato come una variante del regime del perfezionamento passivo; che conviene pertanto inserire le relative disposizioni nel presente regolamento;

considerando che occorre prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione applicabili ai prodotti compensatori o alle merci che si sostituiscono ad essi, onde evitare che siano tassate le merci esportate dalla Comunità a fini di perfezionamento;

considerando che tale esenzione, se dovesse riguardare imposizioni diverse dai dazi doganali e dai prelievi agricoli, potrebbe non essere compatibile con la politica agricola comune o con i regimi specifici applicabili a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, oppure con gli obiettivi ricercati mediante l'instaurazione d'imposizioni di carattere particolare; che occorre dunque prevedere che l'esenzione totale o parziale applicabile nel quadro del regime di perfezionamento passivo possa non riguardare queste imposizioni; che è opportuno incaricare la Commissione di redigere l'elenco di dette imposizioni che possono essere di natura molto diversa;

considerando che il beneficio del regime di perfezionamento passivo deve essere rifiutato dalle autorità doganali quando rischino di essere gravemente compromessi gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari;

considerando che i prodotti agricoli o le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli debbono dunque essere esclusi dal campo di applicazione del sistema degli scambi standard dato che, per la loro natura, non possono formare oggetto di riparazioni; che inoltre il sistema degli scambi standard non è compatibile con la politica agricola comune o con i regimi specifici applicabili ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che il regime del perfezionamento passivo è stato oggetto, sul piano comunitario, della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento passivo (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/952/CEE (5);

considerando che il regime degli scambi standard è stato oggetto, sul piano comunitario, della direttiva 78/1018/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il regime degli scambi « standard » di merci esportate per riparazione (6);

considerando che l'importanza del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard nel quadro dell'unione doganale implica una maggiore uniformità di applicazione nella Comunità; che occorre dunque prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri ed una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità d'applicazione, il tutto in grado di offrire ai privati il più alto grado di certezza del diritto;

considerando che è necessario organizzare una collaborazione stretta ed efficace in questo settore fra gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1);

considerando che il regime di perfezionamento passivo costituisce uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard.

2. Alle condizioni previste dal presente regolamento e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dal titolo IV e fermo restando l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1999/85, il regime di perferzionamento passivo consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità al fine di sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori risultanti da tali operazioni in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) merci di temporanea esportazione: le merci assoggettate al regime di perfezionamento passivo;

b) merci comunitarie: le merci

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza apporto di merci importate da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- in provenienza da un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro;

- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

c) persona:

- una persona fisica,

- una persona giuridica,

- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;

d) titolare dell'autorizzazione: persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione di perfezionamento passivo;

e) operazioni di perfezionamento:

- lavorazioni di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;

- trasformazione delle merci;

- riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

f) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti dalle operazioni di perfezionamento;

g) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

h) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

i) tasso di rendimento: il quantitativo o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti con il perfezionamento di un determinato quantitativo di merci di temporanea esportazione;

j) sistema degli scambi standard: il sistema previsto al titolo IV.

Articolo 2

1. Non possono beneficiare del regime di perfezionamento passivo le merci comunitarie:

- la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad una riduzione dei dazi all'importazione;

- che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in esenzione totale dei dazi all'importazione a motivo della loro utilizzazione a fini particolari fintantoché restano applicabili le condizioni stabilite per la concessione dell'esenzione;

- la cui esportazione dà luogo alla concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agricola comune o per i quali un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni o altri importi sia concesso nel quadro della politica agricola comune a motivo dell'esportazione di dette merci.

2. Tuttavia, possono essere determinate deroghe al paragrafo 1, secondo trattino, conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11, il beneficio del regime del perfezionamento passivo può essere accordato per le merci di origine comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 (1), quando l'operazione di perfezionamento consiste nell'incorporazione di tali merci in merci ottenute fuori dalla Comunità e importate come prodotti compensatori, a condizione che il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita delle merci d'esportazione senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o similari ai prodotti compensatori importati.

2. I casi e le condizioni in cui si applica il paragrafo 1 sono determinati conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

TITOLO II

Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 4

1. Il ricorso al regime di perfezionamento passivo è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente, di un'autorizzazione di perfezionamento passivo, qui di seguito chiamata « autorizzazione ».

2. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta della persona che fa procedere alle operazioni di perfezionamento. Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione può valere, secondo i casi, per una o più operazioni di perfezionamento.

4. In deroga al paragrafo 1, i casi e le condizioni in cui il beneficio del regime può essere concesso senza che un'autorizzazione sia stata rilasciata in precedenza all'esportazione delle merci di esportazione sono definiti conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 5

1. L'autorizzazione è concessa solamente:

a) alle persone stabilite nella Comunità;

b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale;

c) quando è possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati fabbricati con merci di temporanea esportazione.

2. I casi in cui si possono applicare deroghe al paragrafo 1, lettera c) e le condizioni in cui si applicano queste deroghe sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 6

L'autorizzazione non è rilasciata qualora la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo sia di natura tale da recare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche).

Articolo 7

1. Nell'autorizzazione sono stabilite le condizione in cui il regime di perfezionamento passivo è utilizzato.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza l'autorizzazione stessa.

Articolo 8

I casi in cui l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è costatata priva di effetto, con le relative conseguenze, sono determinati conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

TITOLO III

Funzionamento del regime di perfezionamento passivo

Articolo 9

Le condizioni di assoggettamento delle merci al regime di perfezionamento passivo sono determinate in base alla procedura prevista dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 12, il beneficio del regime del perfezionamento passivo è concesso solo per i prodotti compensatori dichiarati per l'immissione in libera pratica da parte del titolare dell'autorizzazione o per conto di questi.

2. L'autorità doganale stabilisce il termine entro cui i prodotti compensatori debbono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Essa può prorogare tale termine su richiesta debitamente motivata del titolare dell'autorizzazione.

3. L'autorità doganale fissa il tasso di rendimento dell'operazione o, eventualmente, le modalità per la determinazione del tasso.

Articolo 11

In caso di cessione delle merci di temporanea esportazione o dei prodotti compensatori, l'autorità doganale mantiene il beneficio del regime del perfezionamento passivo a condizione che i prodotti compensatori siano dichiarati per la libera pratica dal titolare dell'autorizzazione o per conto di questi.

Articolo 12

I prodotti compensatori possono essere dichiarati per la libera pratica ai fini del beneficio del regime del perfezionamento passivo da una persona diversa residente nella Comunità, a condizione che questa persona abbia ottenuto l'accordo del titolare dell'autorizzazione e che le condizioni dell'autorizzazione siano soddisfatte.

Articolo 13

1. L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 si calcola deducendo dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese dove le stesse hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

2. L'importo da dedurre ai sensi del paragrafo 1 viene calcolato sulla base della quantità e della specie delle merci in questione alla data di accettazione della dichiarazione del loro assoggettamento al regime di perfezionamento passivo e in base agli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per queste merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (2) oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli.

Tuttavia,

- certe imposizioni determinate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo da dedurre;

- qualora le merci di temporanea esportazione fossero state immesse in libera pratica, prima di essere assogettate al regime di perfezionamento passivo, usufruendo di un'aliquota ridotta data la loro utilizzazione ai fini particolari, e fintantoché restano applicabili le condizioni stabilite per la concessione dell'aliquota ridotta, l'importo da dedurre è quello dei dazi all'importazione realmente riscossi quando immesse in libera pratica.

3. Ove le merci di temporanea esportazione potessero usufruire, quando immesse in libera pratica, di un'aliquota ridotta o nulla, data la destinazione particolare, detta aliquota è presa in considerazione purché nel paese in cui si è svolta l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci siano state oggetto delle stesse operazioni di quelle previste per siffatta destinazione.

4. Qualora i prodotti compensatori beneficino di un regime tariffario preferenziale previsto dalle disposizioni comunitarie nei confronti del paese nel quale gli stessi sono stati ottenuti e tale regime esista per le merci della stessa classificazione tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi all'importazione da prendere in considerazione per calcolare l'importo da dedurre ai sensi del paragrafo 1 è l'aliquota che sarebbe applicabile se le merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere concesso il suddetto regime preferenziale.

5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni che sono o potranno essere adottate nel quadro degli scambi commerciali tra la Comunità e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai diritti all'importazione di certi prodotti compensatori.

Articolo 14

1. Quando l'operazione di perfezionamento concerne la riparazione di merci di temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica si effettua in esenzione totale dai dazi all'importazione qualora sia comprovato, in maniera soddisfacente per l'autorità doganale, che la riparazione è stata effettuata gratuitamente in base a garanzia legale o contrattuale, ovvero per l'esistenza di un difetto di fabbricazione.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile qualora sia stato tenuto conto di tale stato difettoso al momento della prima immissione in libera pratica delle merci in questione.

Articolo 15

Quando l'operazione di perfezionamento concerne la riparazione delle merci di temporanea esportazione e tale riparazione è effettuata a titolo oneroso, l'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, si realizza determinado l'importo dei dazi applicabili sulla base degli elementi di imposizione inerenti ai prodotti compensatori alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo pari alle spese di riparazione, sempreché tali spese costituiscano la sola prestazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da vincoli esistenti tra il medesimo e l'operatore.

TITOLO IV

Scambi standard

Articolo 16

1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente titolo, applicabili a complemento delle disposizioni che precedono, che una merce importata, qui di seguito denominata « prodotto di sostituzione », si sostituisca ad un prodotto compensatore.

2. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle soggette alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3. L'autorità doganale consente che i prodotti di sostituzione siano importati in via anticipata rispetto all'esportazione delle merci di temporanea esportazione, alle condizioni da essa stabilite (importazione anticipata).

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione. Tale garanzia è svincolata previo pagamento dei dazi all'importazione esigibili.

Articolo 17

1. I prodotti di sostituzione devono appartenere alla stessa sottovoce della tariffa doganale comune, essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero le merci di esportazione se avessero subito la riparazione prevista.

2. Se le merci di temporanea esportazione sono già state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati e non possono essere prodotti nuovi.

Tuttavia, l'autorità doganale può concedere deroghe a questa regola se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in virtù di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

Articolo 18

Gli scambi standard sono ammessi solo quando è possibile verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Fatto salvo l'articolo 22, le disposizioni applicabili ai prodotti compensatori sono applicabili anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 20

1. In caso d'importazione anticipata, l'esportazione delle merci di esportazione deve essere effettuata nel termine di due mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

2. Tuttavia, se giustificato da circostanze eccezionali, l'autorità doganale può prorogare, su richiesta dell'interessato, i termini di cui al paragrafo 1 entro limiti ragionevoli.

Articolo 21

In caso di importazione anticipata e quando si applica l'articolo 13, l'importo da detrarre conformemente all'articolo 13 viene determinato in base agli elementi di imposizione applicabili alle merci di temporanea esportazione alla data di accettazione della dichiarazione con la quale sono assoggettate al regime.

Articolo 22

L'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 non si applicano nel quadro degli scambi standard.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 23

Le procedure previste dal presente regolamento sono utilizzabili anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.

Articolo 24

Gli Stati membri e la Commissione provvedono a stabilire uno scambio di dati statistici riguardanti le merci di temporanea esportazione e i prodotti compensatori.

Articolo 25

Il comitato dei regimi doganali economici procede ad uno scambio di informazioni sugli elementi di fatto che hanno indotto l'autorità doganale a rifiutare il beneficio del regime del perfezionamento passivo per mancate condizioni economiche.

Articolo 26

Il comitato per i regimi doganali economici può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga posta dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei rappresentanti di uno Stato membro.

Articolo 27

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85. Articolo 28

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano sottoposte alle regole relative all'attuazione di questa politica.

Articolo 29

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

2. La direttiva 76/119/CEE e le direttive adottate per la sua applicazione, nonché la direttiva 78/1018/CEE, sono abrogate con effetto al 1o gennaio 1988. I riferimenti a dette direttive devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

3. Le autorizzazioni concesse a norma delle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 76/119/CEE prima del 1o gennaio 1988 sono revocate al più tardi il 31 dicembre 1988 se non possono essere mantenute in virtù del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(1) GU n. C 153 dell'11. 6. 1983, pag. 6, e GU n. C 203 del 29. 7. 1983, pag. 16.

(2) GU n. C 46 del 20. 2. 1983, pag. 113, e GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 102.

(3) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 3.

(4) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

(5) GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 32.

(6) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 33.

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

(1) GU n. L 134 del 31. 1. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.

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