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Document 31993D0195

93/195/CEE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

GU L 86 del 6.4.1993, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogato da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/195/oj

31993D0195

93/195/CEE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1993 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0054


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1) , modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE(2) , in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) , modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione(4) , ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione(5) , modificata dalla decisione 92/161/CEE(6) ;

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a trenta giorni:

- che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

- che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

ALLEGATO I

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia(1) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile(2) , Cile, Colombia(3) , Costa Rica(4) , Cuba, Equador(5) , Giamaica, Messico, Paraguay, Perù(6) , Uruguay, Venezuela(7)

Gruppo E

Algeria, Bahrein, Egitto(8) , Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia(9)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia(1) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile(2) , Cile, Colombia(3) , Costa Rica(4) , Cuba, Equador(5) , Giamaica, Messico, Paraguay, Perù(6) , Uruguay, Venezuela(7)

Gruppo E

Algeria, Bahrein, Egitto(8) , Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia(9)

Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(10) : .

Ministero competente: .

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): .

b) Convalidato da: .

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

.

(luogo di esportazione)

a:

.

(Stato membro e luogo di destinazione)

- a piedi(11)

oppure

- a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso(12)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(13) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione(14) il .......(15) da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,

v) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante(16) , è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità e prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

proprietario, o suo rappresentante(17) , del cavallo sopra descritto

dichiara quanto segue:

1. Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

2. Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte.

3. Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il ........... (18) .

.

.

(Luogo e data)

(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

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