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Document 32002D0805

2002/805/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3785]

GU L 278 del 16.10.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/805/oj

32002D0805

2002/805/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3785]

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0024 - 0025


Decisione della Commissione

del 15 ottobre 2002

recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina

[notificata con il numero C(2002) 3785]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/805/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi in particolare, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 178/2002, deve essere adottata qualsiasi misura provvisoria adeguata quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

(2) Conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali.

(3) La presenza di cloramfenicolo è stata individuata nel latte scremato in polvere e nei prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina.

(4) Poiché la presenza di tale sostanza nei mangimi presenta una possibile minaccia per la salute dell'uomo e degli animali, saranno prelevati campioni da tutte le partite di latte scremato in polvere e di prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, che saranno analizzati per verificarne l'integrità.

(5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

(6) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità dell'Ucraina e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica al latte scremato in polvere e ai prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina.

Articolo 2

1. Utilizzando programmi di campionamento e metodi di rilevazione adeguati, gli Stati membri sottopongono ciascuna partita di latte in polvere o di prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, ad un'analisi chimica per assicurare che i prodotti in questione non presentino rischi per la salute dell'uomo o degli animali. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di cloramfenicolo.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità ucraine e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

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