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Document 32002D0805
2002/805/EC: Commission Decision of 15 October 2002 concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin for animal nutrition and imported from Ukraine (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3785)
2002/805/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3785]
2002/805/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3785]
GU L 278 del 16.10.2002, p. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
2002/805/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3785]
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 16/10/2002 pag. 0024 - 0025
Decisione della Commissione del 15 ottobre 2002 recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina [notificata con il numero C(2002) 3785] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/805/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi in particolare, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 178/2002, deve essere adottata qualsiasi misura provvisoria adeguata quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. (2) Conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali. (3) La presenza di cloramfenicolo è stata individuata nel latte scremato in polvere e nei prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina. (4) Poiché la presenza di tale sostanza nei mangimi presenta una possibile minaccia per la salute dell'uomo e degli animali, saranno prelevati campioni da tutte le partite di latte scremato in polvere e di prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, che saranno analizzati per verificarne l'integrità. (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE. (6) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità dell'Ucraina e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica al latte scremato in polvere e ai prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina. Articolo 2 1. Utilizzando programmi di campionamento e metodi di rilevazione adeguati, gli Stati membri sottopongono ciascuna partita di latte in polvere o di prodotti di allattamento artificiale ottenuti dal latte in polvere, destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, ad un'analisi chimica per assicurare che i prodotti in questione non presentino rischi per la salute dell'uomo o degli animali. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di cloramfenicolo. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002. Articolo 3 Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli. Articolo 4 Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario. Articolo 5 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 6 La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità ucraine e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.