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Document 32008R0380

Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

GU L 115 del 29.4.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/380/oj

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione di misure volte all’armonizzazione della politica in materia di immigrazione.

(2)

È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri.

(3)

L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno tener conto delle specifiche tecniche definite nella parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2.

(4)

Inoltre, l’ampia maggioranza degli Stati membri applica il principio «una persona — un documento» che rafforza ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere obbligatorio detto principio.

(5)

Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione.

(6)

Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno.

(7)

Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

(8)

Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2).

(9)

Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4), nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(10)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione di identificatori biometrici in formato interoperativo, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuino la convenzione di Schengen. Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(11)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non prende parte all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel suo diritto interno.

(12)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) nei settori di cui all’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(13)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre 2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(14)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003, l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(15)

Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito contemplato nell’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o ID 2.»;

b)

il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:

i)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno o una domanda di proroga dello stesso.»;

ii)

è inserito il punto seguente:

«ii bis)

Permessi rilasciati in circostanze eccezionali per la proroga del soggiorno autorizzato di durata massima di un mese.»;

2)

nell’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa la prevenzione dell’accesso non autorizzato;

e)

requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine del volto e alle immagini delle impronte digitali;

f)

un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere a norma della lettera h) dell’allegato.»;

3)

nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;

4)

nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni sul permesso di soggiorno in un microprocessore di cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui all’articolo 4 bis.

Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:

a)

l’autenticità del documento;

b)

l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legislazione nazionale richiede la presentazione del permesso di soggiorno.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

«Articolo 4 ter

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.

La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento della domanda, e

due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.

Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (8).

Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.

Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.»

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.»;

7)

nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La memorizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»;

8)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(8)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:

1)

la lettera a) è modificata come segue:

1)

il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici sarà prodotto come documento separato nel formato ID 1 o ID 2. Utilizzerà le prescrizioni tecniche stabilite nei documenti ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Il permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo può essere rilasciato soltanto per due anni dall’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, terzo comma. Esso contiene le seguenti sezioni:»;

2)

nella voce 2 l’ultima parte della frase «preceduto da una lettera di identificazione» è soppressa;

3)

la seconda frase del punto 6.4 è così formulata:

«Per i familiari di un cittadino dell’Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso di soggiorno deve contenere la dicitura “familiare”. Per i beneficiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1), gli Stati membri possono inserire la dicitura “beneficiario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE”.

4)

è inserita la voce seguente:

«8 bis.

La denominazione del documento di cui al punto 1 può essere ripetuta anche in basso alla carta in altre due lingue. I campi elencati nei punti da 2 a 8 dovrebbero essere riportati nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea, nella stessa riga o nella riga sottostante, per un massimo di due lingue.»;

5)

la voce 11 è così formulata:

«11.

In questa zona figura un testo stampato sulla stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non può danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica.»;

6)

sono aggiunte le voci seguenti:

«16.

Come supporto di memorizzazione è utilizzato un microprocessore RF, conformemente all’articolo 4 bis. Gli Stati membri possono memorizzare dati in questo microprocessore o inserire nel permesso di soggiorno un’interfaccia duale o un microprocessore a contatto separato che sono inseriti sul retro della carta conformemente alla normativa ISO, sono destinati ad usi nazionali e non devono in nessun modo interferire con il microprocessore RF.

17.

Il simbolo ICAO per un documento di viaggio a lettura ottica con microprocessore senza contatto (e-MRTD).»;

2)

è aggiunta la lettera seguente:

h)   Gli Stati membri possono aggiungere anche elementi di sicurezza nazionali complementari a condizione che questi ultimi siano inclusi nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del presente regolamento e che siano conformi all’aspetto armonizzato del modello in appresso e non sia ridotta l’efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.»;

3)

sono inseriti i seguenti modelli:

«Permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi comprendente identificatori biometrici nel formato ID 1

Image

Permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici nel formato ID 2.

Image

Image».


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.»;


ALLEGATO II

Dichiarazione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’atto della pubblicazione del regolamento

«Articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare come introdurre nel modo più appropriato e proporzionato gli elementi di sicurezza armonizzati dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e ii bis).»


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