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Dokument 31960D0712
EEC Council: Decision on the application to Algeria and to the French overseas departments of the provisions of the Treaty concerning capital movements
CEE Consiglio: Decisione relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capitali
CEE Consiglio: Decisione relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capitali
GU 43 del 12.7.1960, s. 919-920
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(EN, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale danese: serie I tomo 1959-1962 pag. 46 - 46
I kraft
CEE Consiglio: Decisione relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capitali
Gazzetta ufficiale n. 043 del 12/07/1960 pag. 0919 - 0920
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0046
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0005
DECISIONE relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capital IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, visto il Trattato e in particolare l'articolo 227 paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2 comma 2, è suo compito di determinare le condizioni di applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato non elencate nel primo comma e in particolare delle disposizioni relative ai capitali, considerando che la Commissione, in applicazione dell'articolo 69 del Trattato, ha presentato una proposta di direttiva riguardante la liberazione dei movimenti di capitali, considerando che le norme sui movimenti di capitali in vigore in Algeria e nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché le particolari condizioni dell'economia di questi territori e le esigenze del loro sviluppo economico e sociale vi rendono opportuna l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative ai capitali, HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli articoli da 67 a 73 incluso del Trattato, nonché le disposizioni dell'articolo 106 concernenti la circolazione dei capitali, sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore l'11 maggio 1960. Fatto a Lussemburgo l'11 maggio 1960 Per il Consiglio Il Segretario generale CALMES Il Presidente Eugène SCHAUS