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Rafforzare la competitività globale dei fondi di investimento dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/65/CE concernente le norme in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

I principali obiettivi della direttiva sono riportati di seguito.

  • Offrire agli investitori una più ampia scelta di prodotti a un costo inferiore, attraverso:
    • un mercato più efficiente per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)* nell’Unione europea (Unione).
    • maggiori informazioni per gli investitori; e
    • una più efficiente vigilanza sui fondi.
  • Mantenere competitivo il settore degli investimenti dell’Unione, adattando le norme agli sviluppi del mercato.

PUNTI CHIAVE

Stabilisce norme comuni relative ai fondi di investimento, favorendo l’offerta di fondi di investimento regolati a livello dell’Unione.

La direttiva stabilisce le norme riguardanti:

  • le informazioni per gli investitori, grazie ad un documento informativo di sintesi standardizzato, per semplificare la comprensione del prodotto da parte del consumatore;
  • un vero e proprio passaporto europeo per le società di gestione degli OICVM, che consentirà ad una società di gestione situata in uno Stato membro dell’Unione di gestire fondi in altri Stati membri;
  • la commercializzazione degli OICVM in altri paesi, ad esempio semplificando le procedure amministrative;
  • le fusioni tra OICVM in altri paesi;
  • una vigilanza più severa sugli OICVM e sulle società che li gestiscono, ad esempio attraverso una migliore cooperazione fra gli enti nazionali di vigilanza finanziaria.

Modifiche alla direttiva 2009/65/CE

  • La direttiva di modifica 2014/91/UE (OICVM V) ha introdotto nuove norme sui depositari di OICVM (le entità che gestiscono le attività), che comprendono le entità idonee ad assumere tale ruolo, i loro compiti, gli accordi di delega e la responsabilità dei depositari.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2402 integra la direttiva 2009/65/CE con i requisiti per gli OICVM che si assumono un’esposizione verso una cartolarizzazione (si veda la sintesi).
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/1160 ha introdotto le regole per rimuovere gli ostacoli normativi che in precedenza ostacolavano la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento per renderla più semplice e veloce e meno costosa.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 ha introdotto un nuovo quadro formativo per le società di investimento (si veda la sintesi).
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2162 punta a tutelare gli investitori stabilendo a livello dell’Unione le norme minime armonizzate, in particolare sulle definizioni e gli standard per le obbligazioni garantite* emesse da enti creditizi* (si veda la sintesi). Rimedia al fatto che la direttiva 2009/65/CE non abbia specificato la natura e il contenuto di un quadro di vigilanza speciale, un elemento che definisce le obbligazioni garantite, né le autorità che dovrebbero essere responsabili dell’esecuzione di tale vigilanza. Essa definisce inoltre le attività e le responsabilità delle autorità nazionali competenti in materia.
  • La direttiva di modifica (UE) 2021/2261 aggiunge nuove regole per garantire che documenti contenenti le informazioni chiave definiti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (si veda la sintesi) forniti da società di investimento o società di gestione di OICVM soddisfino sempre il requisito applicabile alle informazioni chiave sull’investitore definite nella direttiva 2009/65/CE.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2254 (si veda la sintesi).

Atto delegato

  • La direttiva 2009/65/CE è stata inoltre integrata da un atto delegato adottato dalla Commissione europea. Il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione affronta i rischi non legati al mercato per quanto riguarda le attività dei depositari. Copre aspetti degli obblighi dei depositari quali:
    • la custodia delle attività OICVM;
    • gli obblighi di controllo (ad esempio verificando che gli investimenti OICVM sono coerenti con le loro strategie di investimento, come descritto nelle loro regole e presentando documenti o garantendo che gli OICVM non violino i loro limiti di investimento);
    • la responsabilità per le attività.
  • Il regolamento delegato (UE) 2016/438 ha anche stabilito obblighi di due diligence specifici per le procedure di insolvenza delle attività OICVM, oltre a requisiti di indipendenza dettagliati per gli amministratori e i custodi degli OICVM.

Atti di esecuzione

La Commissione ha inoltre adottato:

  • Il Regolamento (UE) 583/2010 che attua la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;
  • Il regolamento (UE) n. 584/2010 che attua la direttiva 2009/65/CE sulla procedura di notifica dell’UE per gli OICVM (si veda la sintesi);
  • Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1212 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l’invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2009/65/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2011 e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • La direttiva di modifica 2014/91/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 18 marzo 2016 e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2402 è in vigore dal 1o gennaio 2019.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/1160 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 2 agosto 2021 e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 26 giugno 2021 e tali norme si applicano a partire da tale data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2162 doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro l’8 luglio 2021. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dall’8 luglio 2022.
  • La direttiva delegata (UE) 2022/2556 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 17 gennaio 2025 e le norme si applicano a partire da tale data.

CONTESTO

La direttiva 2009/65 è la quarta versione della normativa sugli OICVM e sostituisce la direttiva 85/611/CEE.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Organismi che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
Obbligazione garantita. Titolo di debito emesso da un ente creditizio garantito da attività su cui i loro investitori possono rivalersi. Solitamente le attività in questione sono un insieme di mutui ipotecari o crediti al settore pubblico, o altre attività di copertura di alta qualità che assicurano che l’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite abbia un diritto di credito e che sono garantite da garanzie reali soggette a requisiti rigorosamente definiti.
Ente creditizio. Impresa che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico per concedere il credito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/65/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l’invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 6).

Regolamento (UE) No 583/2010 della Commissione, del 1 luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1 luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176, del 10.7.2010, pag. 16).

Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2010/42/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 31.05.2023

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