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Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce il quadro giuridico per il riutilizzo* delle informazioni del settore pubblico, quali geografiche, catastali, statistiche o legali detenute da enti pubblici* o imprese pubbliche*, e di dati della ricerca finanziati con fondi pubblici.
  • Mira a rafforzare il potenziale socioeconomico delle informazioni del settore pubblico, ad esempio rendendole più facilmente accessibili alle start-up e alle piccole e medie imprese, aumentando l’offerta di dati dinamici* e di serie di dati con un impatto economico particolarmente elevato, e promuovendo la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell’informazione.
  • Fa parte di un pacchetto di misure volte a rafforzare l’economia dei dati dell’Unione europea (Unione), tra cui lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
  • Chiamata anche «direttiva sui dati aperti», rifonde la direttiva 2003/98/CE.
  • Abolisce la direttiva 2003/98/CE e la direttiva 2013/37/UE a partire dal 17 luglio 2021.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si basa sul principio generale secondo cui i dati pubblici e quelli finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili ai fini commerciali o non commerciali.

Dati aperti

La direttiva promuove l’utilizzo di dati aperti (dati presentati in formati aperti* che possono essere utilizzati liberamente e condivisi per qualsiasi finalità). Gli enti pubblici e le imprese pubbliche devono mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica tramite formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati.

Disposizioni pratiche per il riutilizzo

  • Gli enti pubblici sono tenuti a esaminare le richieste per il riutilizzo dei documenti, ove possibile e opportuno per via elettronica, rendendoli disponibili entro un lasso di tempo ragionevole.
  • Inoltre, devono adottare le disposizioni necessarie per facilitare la ricerca e il reperimento online dei documenti che conservano.
  • Gli Stati membri dell’Unione devono anche facilitare l’effettivo riutilizzo dei documenti, in particolare fornendo informazioni sui diritti indicati nella presente direttiva e offrendo assistenza e orientamento.

Dati dinamici e in tempo reale

I dati dinamici devono essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta tramite un’interfaccia per programmi applicativi (API) e, ove necessario, come download in blocco.

Dati della ricerca

  • Gli Stati membri devono adottare politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere disponibili in maniera aperta i dati della ricerca finanziati con fondi pubblici, secondo il principio del «dato aperto autonomamente», e per promuovere la divulgazione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (il principio FAIR).
  • Le questioni sui diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali devono essere prese in considerazione in conformità al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
  • I dati della ricerca finanziati con fondi pubblici possono essere riutilizzati ai fini commerciali o non commerciali nei casi in cui siano stati già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.

Non discriminazione ed equità delle transazioni

  • Il riutilizzo dei documenti è aperto a tutti gli attori presenti sul mercato e qualsiasi condizione di riutilizzo applicabile deve essere non discriminatoria.
  • Come regola generale, i contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.
  • In casi strettamente definiti in cui la direttiva consente la conclusione di tali accordi, la loro validità è soggetta a revisione periodica e si applicano specifici requisiti di trasparenza.

Serie di dati di elevato valore

I documenti il cui riutilizzo è associato a significativi benefici socioeconomici dovrebbero essere resi disponibili a condizioni di riutilizzo particolarmente favorevoli. Pertanto, la direttiva obbliga la Commissione europea ad adottare una lista di serie di dati di elevato valore che dovrebbero essere resi disponibili gratuitamente, in formati leggibili meccanicamente, tramite le API e, ove necessario, come download in blocco. Le serie di dati sono state selezionate tra sei categorie tematiche indicate nell’allegato I:

  • dati geospaziali;
  • dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente;
  • dati meteorologici;
  • dati statistici;
  • dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese;
  • dati relativi alla mobilità.

Inoltre, la Commissione potrà aggiungere nuove categorie tematiche mediante un atto delegato.

Di conseguenza, un atto di esecuzione, regolamento (UE) 2023/138, stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità per la loro pubblicazione e riutilizzo.

Tariffe

  • Il riutilizzo di documenti è gratuito. Tuttavia, può essere autorizzato il recupero dei costi marginali dovuti alla riproduzione e alla divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali e per le misure adottate per la protezione delle informazioni commerciali a carattere riservato.
  • In via eccezionale, le istituzioni culturali, le imprese pubbliche e alcuni enti pubblici che soddisfano i requisiti indicati nell’articolo 6, paragrafo 2, possono addebitare commissioni più elevate per recuperare i costi ammissibili.

Eccezioni

La presente direttiva non si applica:

  • ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;
  • ai documenti il cui accesso è escluso o limitato da un regime nazionale di accesso o per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche;
  • ai documenti la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione o che esulano dalla prestazione di servizi di interesse generale da parte di un’impresa pubblica;
  • ai documenti detenuti dalle imprese pubbliche relative alle attività direttamente esposte alla concorrenza e, pertanto, non soggette alle norme in materia di appalti ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE (si veda la sintesi);
  • ad altri documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 17 luglio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Riutilizzo. L’utilizzo, da parte di individui o enti giuridici, di documenti detenuti da enti pubblici o imprese pubbliche.
Ente pubblico. Autorità statali, regionali o locali, enti di diritto pubblico o associazioni costituite da tali autorità o da tali enti.
Imprese pubbliche. Qualsiasi impresa sulla quale gli enti pubblici esercitano un’influenza dominante attraverso la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme che la regolano; tra queste comprendono quelle che agiscono in qualità di operatori di trasporto pubblico su strada o ferrovia, vettori aerei e armatori europei che adempiono agli obblighi di servizio pubblico.
Dati dinamici. Documenti in forma digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; tipicamente dati generati da sensori.
Formato aperto. Un formato di file indipendente dalla piattaforma e reso disponibile al pubblico senza alcuna restrizione che impedisca il riutilizzo dei documenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/25/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e su ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativo all’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.01.2023

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