EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Relazione sulla convergenza 2020 della Commissione europea

 

SINTESI DI:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione sulla convergenza 2020

QUAL È LO SCOPO DELLA RELAZIONE?

La relazione sulla convergenza, elaborata dalla Commissione europea, si basa sull’articolo 140 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che dispone che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro interessato, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) riferiscano al Consiglio dell’Unione europea i progressi compiuti da tali paesi nel soddisfare i criteri per l’adozione dell’euro. La relazione:

  • analizza i progressi compiuti da Bulgaria, Cechia, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’unione economica e monetaria;
  • si concentra sulla compatibilità della legislazione nazionale con il TFUE e valuta i risultati economici sulla base di quattro criteri di convergenza precisati nel protocollo n. 13 del TFUE, tenendo inoltre conto di altri fattori importanti per la convergenza, ad esempio gli sviluppi della bilancia dei pagamenti e l’integrazione del mercato;
  • è accompagnata da una relazione indipendente redatta dalla BCE.

PUNTI CHIAVE

L’analisi esamina se:

  • la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale, sia compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
  • i paesi soddisfano i criteri di convergenza relativi a:
    • un alto grado di stabilità dei prezzi, misurato da un tasso medio annuale di inflazione che non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, che hanno conseguito i migliori risultati nell’arco di un anno prima dell’esame;
    • sostenibilità della situazione della finanza pubblica, determinata dall’assenza di procedure per i disavanzi eccessivi per lo Stato interessato;
    • stabilità del tasso di cambio, dimostrata dal mantenimento del tasso di cambio nei confronti dell’euro entro i margini stabiliti (nell’ERM II*) per almeno due anni senza gravi tensioni;
    • convergenza dei tassi di interesse a lungo termine, raggiunta mantenendo tassi di interesse medi a lungo termine per un anno che non superano di oltre 2 punti percentuali quelli dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.

La pandemia di Covid-19 potrebbe avere un impatto significativo sugli indici di convergenza economica, rendendo più difficile la valutazione della sostenibilità della convergenza. Tuttavia, l’impatto della pandemia sui dati storici utilizzati nella relazione sulla convergenza 2020 è limitato poiché la data ultima di aggiornamento della relazione della Commissione è il 23 aprile, facendo sì che i confronti tra i dati rispecchino ancora in gran parte la situazione precedente alla pandemia.

In relazione ai criteri di convergenza, le principali conclusioni della relazione della Commissione sono:

  • la Bulgaria soddisfa i criteri sulle finanze pubbliche e sui tassi di interesse a lungo termine, ma non il criterio sulla stabilità dei prezzi e sul tasso di cambio;
  • la Cechia soddisfa i criteri su finanze pubbliche e tassi di interesse a lungo termine, ma non i criteri sulla stabilità dei prezzi e sul tasso di cambio;
  • la Croazia soddisfa i criteri sulla stabilità dei prezzi, sulle finanze pubbliche e sui tassi di interesse a lungo termine, ma non il criterio sul tasso di cambio;
  • l’Ungheria soddisfa i criteri sulle finanze pubbliche e sui tassi di interesse a lungo termine, ma non il criterio sulla stabilità dei prezzi e sul tasso di cambio;
  • la Polonia soddisfa i criteri sulle finanze pubbliche e sui tassi di interesse a lungo termine, ma non il criterio sulla stabilità dei prezzi e sul tasso di cambio;
  • la Romania non soddisfa nessuno dei quattro criteri di convergenza;
  • la Svezia soddisfa i criteri sulla stabilità dei prezzi, sulle finanze pubbliche e sui tassi di interesse a lungo termine, ma non il criterio sul tasso di cambio.

Secondo la Commissione, tra i sette paesi valutati, solo la legislazione della Croazia è pienamente conforme ai trattati dell’Unione europea di cui all’articolo 131 TFUE.

Il rapporto sulla convergenza della BCE per il 2020 comprende i seguenti punti principali:

  • data la forte attività economica prima dell’insorgenza della pandemia, la maggior parte dei paesi ha compiuto progressi nell’affrontare gli squilibri di bilancio. Tuttavia, si prevedeva un marcato peggioramento delle posizioni di bilancio in tutti i paesi nel 2020 a causa della pandemia;
  • gli impegni politici da parte di Bulgaria e Croazia si dimostrano passi importanti verso l’adesione all’ERM II nel prossimo futuro;
  • la conformità è peggiorata per quanto riguarda il criterio di stabilità dei prezzi rispetto alla relazione sulla convergenza 2018 della Commissione europea;
  • la resistenza del contesto istituzionale si conferma un importante fattore per la sostenibilità della convergenza nel corso del tempo;
  • nessun paese possiede un quadro giuridico pienamente conforme a tutti i requisiti per l’adozione dell’euro.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni in merito alle relazioni sulla convergenza, si prega di consultare:

TERMINI CHIAVE

ERM II: il sistema stabilito nel 1999 per la gestione dei tassi di cambio tra l’euro e le valute nazionali nell’Unione europea per aiutare il mercato unico a funzionare correttamente.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione sulla convergenza 2020 (a norma dell’articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) [COM(2020) 237 final del 10.6.2020].

DOCUMENTI CORRELATI

Rapporto sulla convergenza, Banca centrale europea, giugno 2020.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politica e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 2 — Politica monetaria — Articolo 130 (ex articolo 108 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 104).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politica e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 2 — Politica monetaria — Articolo 131 (ex articolo 109 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 104).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche dell’Unione e azioni interne — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 5 — Disposizioni transitorie — Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 108).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo n. 13 sui criteri di convergenza (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 281).

Ultimo aggiornamento: 03.03.2021

Top