SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 settembre 2020 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 TFUE – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell’Unione europea – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica rilevante – Carenza del mercato – Proporzionalità dell’aiuto – Aiuto all’investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Comunicazione sulle garanzie»

Nella causa C‑594/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2018,

Repubblica d’Austria, rappresentata inizialmente da G. Hesse, successivamente da F. Koppensteiner e M. Klamert, in qualità di agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, P. Němečková e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e I. Gavrilová, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da D. Colas e P. Dodeller, successivamente da P. Dodeller e T. Stehelin, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo, rappresentato inizialmente da D. Holderer, successivamente da T. Uri, in qualità di agenti, assistiti da P. Kinsch, avocat;

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente, assistito da P. Nagy, ügyvéd;

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente;

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da Z. Lavery e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da A. Robertson, QC, e da T. Johnston, barrister,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, M. Safjan, S. Rodin, L.S. Rossi e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, D. Šváby, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, Austria/Commissione (T‑356/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:439), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto a ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura di aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44; in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la Commissione europea ha ritenuto che tale misura di aiuto fosse compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e ne ha autorizzato l’esecuzione.

Fatti

2

Il 22 ottobre 2013 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato tre misure di aiuto (in prosieguo: le «misure in questione») a favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (in prosieguo: «Hinkley Point C»). Il beneficiario delle misure in questione è la NNB Generation Company Limited (in prosieguo: la «NNBG»), una controllata di EDF Energy plc (in prosieguo: «EDF»).

3

La prima delle misure in questione è un contratto per differenza, concluso tra la NNBG e la Low Carbon Contracts, un ente finanziato in forza di un obbligo statutario imposto in solido a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari, volto a garantire la stabilità del prezzo di vendita di elettricità della NNBG durante la fase operativa di Hinkley Point C. La seconda consiste in un accordo tra il Ministro per l’Energia e il Cambiamento climatico del Regno Unito e gli investitori della NNBG, che completa il contratto per differenza e prevede che se, a seguito della chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point C per ragioni politiche, la Low Carbon Cotracts Ltd dovesse essere insolvente relativamente agli indennizzi agli investitori della NNBG, il ministro in questione si farà carico di corrispondere le indennità agli investitori. L’accordo prevede inoltre dei meccanismi di condivisione degli utili. La terza è una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che la NNBG dovrà emettere, a garanzia del pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito riconosciuto.

4

Il 18 dicembre 2013, la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sulle misure in questione. Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 marzo 2014 (GU 2014, C 69, pag. 60).

5

L’8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale, nella sezione 7, ha affermato che le misure in questione costituivano un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Alle sezioni 9 e 10 di tale decisione, la Commissione ha esaminato se tali misure potessero essere dichiarate compatibili con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e ha concluso in senso affermativo. L’articolo 1, primo comma, di detta decisione è così formulato:

«L’aiuto a Hinkley Point C nella forma di un Contratto per differenza, dell’accordo con il ministero e della garanzia di credito, nonché tutti gli elementi correlati, al quale il Regno Unito intende dare esecuzione, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, la Repubblica d’Austria ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

7

Il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato a intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria, mentre la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

8

Censurando la Commissione per aver dichiarato le misure in questione compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Repubblica d’Austria ha dedotto dieci motivi a sostegno del suo ricorso.

9

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha prima respinto tali dieci motivi e poi il ricorso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

10

Con la propria impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

accogliere il ricorso di annullamento contro la decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese, e

condannare tutte le parti intervenienti in primo grado che partecipano al procedimento di impugnazione a sopportare le proprie spese.

11

Il Granducato di Lussemburgo chiede che la Corte voglia:

accogliere integralmente l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

accogliere pienamente il ricorso di annullamento proposto contro la decisione di cui trattasi, e

condannare la Commissione alle spese.

12

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

13

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo

14

Con il suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto non constatando che la costruzione di una nuova centrale nucleare non costituisce un obiettivo di interesse comune.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

15

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver respinto, ai punti 79 e seguenti della sentenza impugnata, i suoi argomenti volti a rimettere in discussione la valutazione della Commissione, esposta al punto 374 della decisione controversa, secondo cui la promozione dell’energia nucleare costituisce un obiettivo di interesse comune. Per statuire in tal senso, il Tribunale sarebbe erroneamente partito dal principio secondo cui, per valutare se la promozione dell’energia nucleare costituisca un obiettivo che può essere perseguito dagli Stati membri mediante aiuti di Stato, la questione non è se tale obiettivo risponda all’interesse di tutti o della maggioranza degli Stati membri, bensì determinare se si tratti di un interesse pubblico e non solo di un interesse privato del beneficiario dell’aiuto.

16

Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza dominante relative all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, secondo cui ogni aiuto deve, in linea di principio, perseguire un obiettivo di interesse comune, o meglio un obiettivo di interesse comune dell’Unione, ossia un interesse corrispondente all’interesse comune di tutti gli Stati membri.

17

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tale parte del primo motivo sia infondata.

– Giudizio della Corte

18

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

19

Pertanto, per poter essere considerato compatibile con il mercato interno conformemente a tale disposizione, un aiuto di Stato deve soddisfare due condizioni, la prima delle quali è che esso deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, mentre la seconda, formulata in modo negativo, è che non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

20

A differenza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il quale prevede che possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non subordina quindi la compatibilità di un aiuto alla condizione che esso persegua un obiettivo di interesse comune, fermo restando che le decisioni adottate dalla Commissione a tale titolo devono garantire il rispetto del diritto dell’Unione.

21

Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, la Corte non si è basata sull’esistenza di una condizione che imponga che l’aiuto persegua un obiettivo di interesse comune nelle sentenze da essa citate. Infatti, nelle sue sentenze del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione (730/79, EU:C:1980:209, punti da 24 a 26), del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione (310/85, EU:C:1987:96, punto 18), e del 19 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑113/00, EU:C:2002:507, punto 67), pur rilevando, in sostanza, che la Commissione gode di un potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v. sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 68), da effettuarsi nel contesto dell’Unione, la Corte, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 65 a 71 delle sue conclusioni, non ha dichiarato che la Commissione dovesse verificare se l’aiuto previsto perseguisse un obiettivo di interesse comune.

22

Per quanto riguarda la prassi della Commissione, va rilevato che la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1), la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1), gli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2013, C 25, pag. 1) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU 2013, C 209, pag. 1), invocati dalla Repubblica d’Austria, non sono applicabili alle misure in questione, in quanto nessuno di tali strumenti riguarda aiuti a sostegno dell’attività di una centrale nucleare.

23

Inoltre, la Repubblica d’Austria fa riferimento a un documento della Commissione intitolato «Principi comuni per una valutazione economica della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3», che prende in considerazione un metodo di analisi la cui prima fase consiste nel verificare se l’aiuto in questione persegua un obiettivo di interesse comune chiaramente definito.

24

Tuttavia, anche supponendo che un siffatto documento possa essere considerato come una disciplina o una comunicazione, da cui la Commissione non possa, in linea di principio, discostarsi, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 69 e giurisprudenza ivi citata), si deve considerare che, in ogni caso, essa non può, mediante tali atti, ridurre indebitamente la portata dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE prevedendo l’applicazione di tale disposizione in modo incompatibile con quanto esposto al punto 20 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 65).

25

Peraltro, sebbene la Repubblica d’Austria rimproveri al Tribunale di essersi discostato dalla prassi decisionale della Commissione, occorre ricordare che è alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE che deve essere valutato se un aiuto soddisfi o meno le condizioni di applicazione che detta disposizione prevede, e non alla luce della prassi anteriore della Commissione (sentenza del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punto 38).

26

Poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non richiede che l’aiuto previsto, per essere dichiarato compatibile con il mercato interno, persegua un obiettivo di interesse comune, la prima parte del primo motivo è infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

27

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver constatato, al punto 97 della sentenza impugnata, che, «visti gli articoli 1, secondo comma, e 2, lettera c), del trattato Euratom, (...) la Commissione non ha commesso errori ritenendo che il Regno Unito fosse legittimato a determinare la promozione dell’energia nucleare e, più specificamente, l’incentivo alla creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare come obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE».

28

Essa sostiene, al riguardo, che l’obiettivo della promozione dell’energia nucleare attraverso l’aiuto alla costruzione di centrali nucleari non risulterebbe dal trattato Euratom e non sarebbe condiviso da tutti gli Stati membri. Né l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, né alcun’altra disposizione di tale trattato menzionerebbero aiuti di Stato all’investimento nell’energia nucleare e alla costruzione di centrali nucleari. Il Tribunale avrebbe effettuato un’interpretazione selettiva di tale articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, perdendo di vista che tale disposizione non contempla la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, ma la creazione di «impianti fondamentali» e lo «sviluppo dell’energia nucleare». Pertanto, la promozione dell’energia nucleare, nel senso di un aiuto alla creazione di nuove capacità di produzione, non rappresenterebbe né un interesse comune né un interesse generale dell’Unione.

29

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tale parte del primo motivo sia infondata.

– Giudizio della Corte

30

Come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non subordina la compatibilità di un aiuto, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che l’aiuto previsto persegua un obiettivo di interesse comune. Pertanto, anche la seconda parte del primo motivo risulta infondata.

31

Inoltre, tale parte non può neppure essere accolta nella parte in cui sostiene che il trattato Euratom non consentirebbe che la concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione di centrali nucleari o della creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare sia autorizzata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

32

Infatti, occorre rilevare, in primo luogo, che il trattato Euratom e il trattato FUE hanno lo stesso valore giuridico, come illustrato dall’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, ai sensi del quale le disposizioni del trattato UE e del trattato FUE non derogano a quanto stipulato dallo stesso trattato Euratom. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, poiché il trattato Euratom è un trattato settoriale diretto allo sviluppo dell’energia nucleare, mentre il trattato FUE ha finalità molto più ampie e conferisce all’Unione vaste competenze in numerose aree e settori, le norme del trattato FUE si applicano nel settore dell’energia nucleare quando il trattato Euratom non contiene norme specifiche. Di conseguenza, poiché il trattato Euratom non contiene norme in materia di aiuti di Stato, l’articolo 107 TFUE può trovare applicazione in tale settore, come ha constatato giustamente il Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata.

33

In secondo luogo, il trattato Euratom enuncia, nel suo preambolo, che esso mira a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare e prevede, all’articolo 1, secondo comma, che «[l]a Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi». L’articolo 2, lettera c), di tale trattato dispone poi che, per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve «agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità». Peraltro, dagli articoli 40 e 41, in combinato disposto con il punto 11 dell’allegato II a detto trattato, relativi agli investimenti nel settore nucleare, emerge che gli investimenti in nuovi impianti o la sostituzione di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi sono previsti dal trattato stesso. Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dal trattato Euratom riguardano la costruzione di centrali nucleari o la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, cosicché la concessione di aiuti di Stato a loro favore non è contraria a tali obiettivi.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

34

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver respinto, al punto 517 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità osterebbero alla concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione o della gestione di una centrale nucleare, poiché una siffatta interpretazione non sarebbe conforme all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom.

35

Così statuendo, il Tribunale avrebbe contraddetto le proprie considerazioni, contenute al punto 72 della sentenza impugnata, secondo le quali le disposizioni del trattato Euratom costituiscono norme speciali rispetto alle disposizioni del trattato FUE, negando l’obbligo di prendere in considerazione gli obiettivi di quest’ultimo senza spiegare a quale disposizione del trattato Euratom deroghino.

36

Poiché si ritiene che l’articolo 107 TFUE si applichi agli aiuti di Stato come le misure in questione, anche altre disposizioni del Trattato FUE che fissano obiettivi, come quello della protezione dell’ambiente di cui agli articoli 11 e 194 TFUE, dovrebbero trovare applicazione e le loro esigenze dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione. Dato che il trattato Euratom non fornisce uno strumento specifico per il perseguimento degli obiettivi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione tali obiettivi e, in relazione a questi ultimi, i principi di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità per valutare se le misure in questione perseguissero un obiettivo di interesse comune, alla luce dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della giurisprudenza della Corte secondo cui la tutela della salute e dell’ambiente sono obiettivi fondamentali.

37

Nella sua replica, la Repubblica d’Austria aggiunge che l’obiettivo di sviluppare l’energia nucleare, enunciato all’articolo 2 del trattato Euratom, deve essere applicato in conformità con le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare quelle del trattato FUE. Orbene, tale articolo, come interpretato dal Tribunale, sarebbe in contrasto con gli obiettivi del trattato FUE volti a promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia nuove e rinnovabili, la protezione dell’ambiente e della salute, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione e il principio di sostenibilità.

38

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tale parte del primo motivo sia infondata.

– Giudizio della Corte

39

Poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non subordina la compatibilità di un aiuto, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che l’aiuto previsto persegua un obiettivo di interesse comune, come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo, la terza parte di tale motivo è parimenti infondata in quanto, con la medesima, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver violato tale disposizione non avendo preso in considerazione i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità nel valutare se le misure in questione perseguissero un obiettivo di interesse comune.

40

Del resto, dato che, con tale parte del primo motivo, la Repubblica d’Austria afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere, sulla base dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, il suo argomento secondo cui i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità osterebbero alla concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione o della gestione di una centrale nucleare, occorre rilevare che siffatti principi non sono enunciati in tale trattato. In relazione alla protezione dell’ambiente, detto trattato, al suo capitolo III, intitolato «Protezione sanitaria», contiene soltanto disposizioni riguardanti, in particolare, le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al controllo permanente del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo nonché al controllo sull’osservanza delle norme fondamentali. In particolare, l’articolo 37, primo comma, dello stesso trattato prevede che «[c]iascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro».

41

Tuttavia, è giocoforza constatare che tali disposizioni non trattano in modo esaustivo le questioni ambientali che riguardano il settore dell’energia nucleare. Pertanto, il trattato Euratom non osta all’applicazione in tale settore delle norme del diritto dell’Unione in materia ambientale.

42

In particolare, come afferma in sostanza la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, l’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom non può precludere l’applicazione, in particolare, dell’articolo 37 della Carta, secondo cui «[u]n livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile», dell’articolo 11 TFUE, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, secondo cui la politica dell’Unione nel settore dell’energia deve tener conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente. Di conseguenza, tale obbligo, espresso tanto nella Carta quanto nel trattato FUE, così come i principi invocati dalla Repubblica d’Austria, che ne derivano, sono applicabili nel settore dell’energia nucleare (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, punti da 87 a 91).

43

Lo stesso vale per le disposizioni del diritto derivato dell’Unione in materia ambientale. Pertanto, alle centrali nucleari e agli altri reattori nucleari si applicano le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), che sottopone taluni progetti a una valutazione dell’impatto ambientale (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmir Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 76).

44

Inoltre, la Corte ha già stabilito che gli aiuti di Stato che violano le disposizioni o i principi generali del diritto dell’Unione non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punti 5051).

45

Ne consegue che, poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE si applica agli aiuti di Stato nel settore dell’energia nucleare oggetto del trattato Euratom, un aiuto di Stato a favore di un’attività economica appartenente a tale settore, il cui esame riveli una violazione delle norme del diritto dell’Unione in materia ambientale, non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in applicazione di tale disposizione.

46

Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel respingere, al punto 517 della sentenza impugnata, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità osterebbero alla concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione o della gestione di una centrale nucleare, poiché una siffatta interpretazione sarebbe contraria all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom.

47

Si deve tuttavia rammentare che se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28; del 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, punto 81, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 150).

48

Orbene, occorre rilevare che, da un lato, l’articolo 194, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE prevede che, nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. Al riguardo, la Corte ha già rilevato che l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE individua la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione come uno degli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione nel settore dell’energia (v. sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 156). Dall’altro lato, l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE prevede che le misure adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio non pregiudicano il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, senza escludere che tale scelta possa riguardare l’energia nucleare.

49

Pertanto, poiché la scelta dell’energia nucleare appartiene, secondo tali disposizioni del trattato FUE, agli Stati membri, risulta che gli obiettivi e i principi di diritto dell’Unione in materia ambientale e gli obiettivi perseguiti dal trattato Euratom, ricordati al punto 33 della presente sentenza, non sono in contraddizione, cosicché, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può ritenere che i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità si oppongano, in qualunque circostanza, alla concessione di aiuti di Stato per la costruzione o la gestione di una centrale nucleare.

50

Ne consegue che l’errore di diritto commesso dal Tribunale, individuato al punto 46 della presente sentenza, non incide sulla fondatezza del rigetto dell’argomento della Repubblica d’Austria di cui al punto 40 di quest’ultima e, pertanto, sul dispositivo della sentenza impugnata, cosicché la terza parte del primo motivo è inconferente al riguardo.

51

Il primo motivo di impugnazione va, di conseguenza, respinto.

Sul secondo motivo

52

Con il suo secondo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure in questione sarebbero state erroneamente giudicate compatibili con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il Tribunale avrebbe infatti mal definito, nella sentenza impugnata, l’attività economica rilevante, ai sensi di tale disposizione, e avrebbe omesso di verificare l’esistenza di una carenza del mercato.

Argomenti delle parti

53

Nell’ambito della prima parte di tale motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver ritenuto che l’esame della compatibilità di un aiuto riguardi non tanto l’attività economica agevolata quanto piuttosto l’interesse pubblico perseguito e di avere così rilevato, al punto 105 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ritenuto che la costruzione di Hinkley Point C mirasse allo sviluppo di un’attività economica, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, laddove tale istituzione non ha delimitato, nella decisione controversa, l’attività promossa dalle misure in questione, violando così tale disposizione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe esposto la sua valutazione sulla questione della natura di tale attività, di modo che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione al riguardo.

54

Con la seconda parte del secondo motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver ritenuto, ai punti 139 e 144 della sentenza impugnata, che l’attività economica interessata, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, fosse la promozione dell’energia nucleare e di aver così limitato l’esame della compatibilità di un aiuto.

55

L’attività economica che avrebbe dovuto essere presa in considerazione per valutare la compatibilità delle misure in questione sarebbe, a suo avviso, la produzione di energia elettrica, dato che l’espressione «attività economica» riguarda un gruppo di imprese che fabbricano prodotti intercambiabili, che il regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GU 2015, L 325, pag. 1), menziona, con riferimento al codice NACE, tale settore di attività e non le centrali nucleari, che le deroghe, in materia di aiuti di Stato, sono soggette a un’interpretazione restrittiva, che la disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 prevede che gli aiuti per le energie rinnovabili debbano contribuire allo sviluppo di questo settore e che la Commissione basa in generale la sua valutazione sul mercato dell’elettricità. Orbene, se il Tribunale avesse valutato le misure in questione alla luce del loro contributo allo sviluppo del settore della produzione di energia elettrica, esso sarebbe pervenuto a un’altra conclusione, in particolare per quanto riguarda la questione se l’aiuto dovesse essere considerato approvabile e proporzionato.

56

Nell’ambito della terza parte del secondo motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 151 e 240 della sentenza impugnata, che l’esistenza di una carenza del mercato non è un requisito indispensabile per la compatibilità di un aiuto e che, nel caso di specie, senza l’intervento del Regno Unito, non sarebbero stati realizzati in tempo utile investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare.

57

La Commissione e la Repubblica slovacca ritengono che la prima parte sia irricevibile. Secondo la Commissione, tale parte non soddisfa i requisiti in base ai quali l’impugnazione deve indicare con precisione i punti della sentenza impugnata che sono contestati e contenere un’esposizione sommaria, ma comprensibile, dei motivi dedotti. Inoltre, taluni argomenti sarebbero diretti a contestare la decisione controversa e non la sentenza impugnata. Secondo la Repubblica slovacca, detta parte evidenzierebbe vizi della decisione controversa che non potevano essere rilevati d’ufficio oppure, a seconda del modo in cui è intesa, essa sarebbe solo la reiterazione di un argomento presentato in primo grado.

58

Nel merito, la Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sostengono che il secondo motivo sarebbe infondato.

Giudizio della Corte

59

Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del secondo motivo, occorre osservare, anzitutto, che essa menziona il punto 105 della sentenza impugnata. I requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte sono quindi soddisfatti. Inoltre, benché la Repubblica d’Austria, a sostegno di tale parte del motivo, rimproveri alla Commissione di non aver precisato quale fosse l’attività economica promossa dalle misure in questione, tale parte mira, nel suo complesso, a far dichiarare dalla Corte che il Tribunale non avrebbe rilevato tale omissione che, a suo avviso, costituirebbe un vizio tale da inficiare la decisione controversa. Infine, con la stessa parte, la Repubblica d’Austria effettivamente non deduce un argomento nuovo, come risulta in particolare dal punto 139 della sentenza impugnata, ma mira a censurare, in diritto, la fondatezza della risposta data dal Tribunale al suo argomento, il che è ricevibile dinanzi alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 24 e giurisprudenza citata). Ne consegue che le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e dalla Repubblica slovacca devono essere respinte.

60

Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, le prime due parti del secondo motivo, dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE risulta che, per essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi di tale disposizione, gli aiuti devono essere idonei ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Per quanto riguarda la verifica se un determinato aiuto sia idoneo ad agevolare lo sviluppo di un’attività economica, tale disposizione non prescrive di identificare il mercato di prodotti nel quale si inserisce tale attività, in quanto l’identificazione di tale mercato è rilevante solo per esaminare se l’aiuto previsto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, che costituisce la seconda condizione alla quale essa subordina la compatibilità di un aiuto.

61

Nel caso di specie, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione non era incorsa in errore nel considerare che la costruzione di Hinkley Point C mirava a sviluppare un’attività, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, rilevando, in particolare, che dalla decisione di cui trattasi risultava che tale costruzione mirava a sostituire capacità di produzione di energia nucleare obsolete, di cui era prevista la chiusura, e che la tecnologia da utilizzare in tale unità era più sviluppata di quella utilizzata nelle centrali esistenti.

62

Ai punti 139 e 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Repubblica d’Austria secondo i quali, da un lato, la Commissione non aveva precisato quale attività economica, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, dovesse essere promossa dalle misure in questione e, dall’altro, tale disposizione e l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom richiedevano uno sviluppo di attività e non soltanto una misura alternativa. A tal fine, esso ha constatato che dal punto 392 della decisione controversa risultava che l’attività promossa dalle misure in questione consisteva nella promozione dell’energia nucleare, che tale obiettivo e, più specificamente, quello di incentivare le imprese a investire in nuove capacità di produzione di energia nucleare soddisfaceva i requisiti di tali disposizioni e che il fatto che tali nuove capacità fossero destinate a sostituire capacità di produzione di energia nucleare obsolete non consentiva di constatare che lo sviluppo, ai sensi di tali disposizioni, mancasse.

63

Sebbene il Tribunale abbia menzionato l’obiettivo delle misure in questione, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che esso ha dichiarato che la Commissione aveva ritenuto, senza incorrere in errore, che tali misure fossero idonee a sviluppare la produzione di energia nucleare, la quale costituisce effettivamente un’attività economica, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

64

Inoltre, occorre osservare che, al punto 231 della sentenza impugnata, non contemplato dall’impugnazione, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva individuato il mercato liberalizzato della produzione e della fornitura di energia elettrica come il mercato interessato dalle misure in questione, e aveva constatato che tali misure avrebbero provocato distorsioni della concorrenza e un’alterazione degli scambi. Ne risulta che il Tribunale ha esaminato se la Commissione avesse debitamente identificato il mercato interessato per valutare se la seconda condizione prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE fosse soddisfatta.

65

Così statuendo, il Tribunale non ha quindi commesso errori di diritto e non è venuto meno all’obbligo di motivazione.

66

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la terza parte del secondo motivo, occorre rilevare che, sebbene, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione possa ritenere necessario verificare se l’aiuto previsto consenta di porre rimedio a una carenza del mercato per valutare la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, l’esistenza di una tale carenza non costituisce tuttavia una condizione per dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione.

67

È, pertanto, senza commettere errori di diritto che il Tribunale, al punto 151 della sentenza impugnata, ha considerato che, sebbene l’esistenza di una carenza del mercato possa costituire un elemento rilevante per dichiarare un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, l’assenza di una simile carenza non comporta necessariamente che le condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non siano soddisfatte.

68

Allo stesso modo, è senza commettere errori di diritto che, al punto 240 di tale sentenza, per respingere gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo secondo i quali la Commissione non poteva constatare l’esistenza di una carenza del mercato, il Tribunale ha rilevato che tale disposizione non contiene alcuna condizione che imponga una siffatta carenza. Peraltro, la valutazione del Tribunale secondo cui le considerazioni svolte nella decisione controversa consentivano di constatare che, senza intervento del Regno Unito, investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare non sarebbero stati realizzati in tempo utile, rientra in una valutazione di fatto che la Corte, in assenza di una censura di snaturamento, non può esaminare nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 47).

69

Non essendo fondato in nessuna delle sue parti, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul terzo motivo

70

Con il suo terzo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto confermando l’esame della proporzionalità delle misure in questione che sarebbe stato effettuato in modo insufficiente dalla Commissione.

Sulla prima parte del terzo motivo

– Argomenti delle parti

71

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver limitato l’esame della proporzionalità delle misure in questione riducendo l’obiettivo di interesse pubblico da esse perseguito al solo obiettivo della creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, laddove la Commissione avrebbe dovuto esaminare se e in quale misura non esistessero altri mezzi più proporzionati per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica nel Regno Unito.

72

Pertanto, rilevando, ai punti 405, 413 e 507 della sentenza impugnata, che la costruzione di Hinkley Point C mirava unicamente a limitare la riduzione del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno di energia elettrica e a garantire un approvvigionamento più elevato, il Tribunale avrebbe presunto che quest’ultimo potesse essere garantito solo mediante una produzione di base elevata di energia nucleare, laddove la situazione di paesi che garantiscono il loro approvvigionamento di energia elettrica senza ricorrere all’energia nucleare dimostrerebbe che una produzione sufficiente può essere ottenuta altrimenti.

73

Tale approccio sarebbe arbitrario e violerebbe il principio di parità di trattamento garantito dall’articolo 20 della Carta, in quanto la proporzionalità degli aiuti alla produzione di energia elettrica a partire da energie rinnovabili è stata esaminata dalla Commissione non nell’ambito del mercato delle energie rinnovabili, bensì nell’ambito del mercato globale dell’energia elettrica.

74

La Commissione e la Repubblica slovacca ritengono che tale parte del terzo motivo sia irricevibile in quanto tende a rimettere in discussione valutazioni di fatto.

75

Nel merito, la Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sostengono che tale parte sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

76

Per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi alle considerazioni della sentenza impugnata secondo cui, in sostanza, la costruzione di Hinkley Point C sarebbe intesa unicamente, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, a limitare la riduzione del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno totale di elettricità, che non potrebbe essere compensata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, si deve constatare che essi sono destinati a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale e, di conseguenza, sono irricevibili in sede di impugnazione secondo la giurisprudenza di cui al punto 68 della presente sentenza.

77

Nel merito, si deve osservare che, al punto 405 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda gli effetti positivi delle misure in questione riconosciuti dalla Commissione, che tali misure facevano parte di un insieme di misure di politica energetica adottate dal Regno Unito nel contesto della riforma del mercato dell’elettricità, volte a conseguire la sicurezza dell’approvvigionamento, la diversificazione delle fonti e la decarbonizzazione, che il Regno Unito avrebbe bisogno di nuove capacità di produzione di energia in grado di fornire circa 60 gigawatt, che, in considerazione della prevista chiusura delle centrali nucleari e a carbone esistenti, la costruzione di Hinkley Point C era intesa a limitare la riduzione del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno totale di elettricità e che, secondo la Commissione, non sarebbe stato possibile compensare la futura carenza di capacità di produzione di energia causata, da un lato, dall’aumento della domanda e, dall’altro, dalla chiusura di centrali nucleari e a carbone esistenti, utilizzando esclusivamente fonti di energia rinnovabili.

78

Al punto 413 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione aveva constatato che il carattere intermittente di numerose tecnologie rinnovabili non consentiva di costituire un’alternativa accettabile a una tecnologia produttrice di elettricità di base come l’energia nucleare, che l’equivalente della potenza che dovrebbe essere fornita da Hinkley Point C corrispondeva a 14 gigawatt di energia eolica terrestre o a 11 gigawatt di energia eolica marina e che non era realistico sperare che siffatte capacità di produzione di energia eolica potessero essere realizzate entro lo stesso termine previsto per la costruzione di Hinkley Point C.

79

Al punto 507 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, secondo le indicazioni della Commissione, il progetto di costruzione di Hinkley Point C mirava unicamente a impedire una drastica riduzione del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno totale di energia elettrica e che – alla luce del diritto del Regno Unito di determinare il suo mix energetico e di mantenere l’energia nucleare come una fonte di tale mix, risultante dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, dall’articolo 1, secondo comma, dall’articolo 2, lettera c), e dall’articolo 192, primo comma, del trattato Euratom – la decisione di mantenere l’energia nucleare nella struttura di approvvigionamento non poteva essere considerata manifestamente sproporzionata, tenuto conto degli effetti positivi derivanti dalle misure in questione.

80

Da tali constatazioni e considerazioni risulta che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, il Tribunale ha esaminato la proporzionalità delle misure in questione non alla luce del solo obiettivo di creare nuove capacità di produzione di energia nucleare, bensì alla luce del fabbisogno di approvvigionamento di energia elettrica del Regno Unito, ricordando al contempo correttamente che quest’ultimo è libero di determinare la composizione del suo mix energetico.

81

Ne consegue che la prima parte del terzo motivo è, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.

Sulla seconda parte del terzo motivo

– Argomenti delle parti

82

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver ignorato, ai punti 468 e seguenti della sentenza impugnata, il valore di precedente della decisione controversa valutando, al pari della Commissione, gli effetti delle misure in questione isolatamente e limitando l’esame della proporzionalità alle sole distorsioni della concorrenza e alterazioni degli scambi effettivamente dimostrabili causate da tali misure considerate isolatamente.

83

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sostengono che tale parte sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

84

Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la procedura di esame di un progetto diretto a istituire o modificare aiuti, avviata dalla Commissione ai sensi di tale disposizione, riguarda il progetto che le è stato notificato. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, spetta a tale istituzione esaminare se la seconda condizione cui è subordinata la compatibilità di un aiuto ai sensi di tale disposizione sia soddisfatta verificando se l’aiuto previsto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

85

Ne consegue che l’esame al quale deve procedere tale istituzione verte solo sugli effetti dell’aiuto previsto, alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui ha adottato la sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P,EU:C:2017:706, punto 70), e non può basarsi su speculazioni sul valore di precedente della decisione che essa è chiamata ad adottare o su altre considerazioni relative agli effetti cumulati di tale aiuto e di altri progetti di aiuto che possono intervenire in futuro.

86

Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto limitando l’esame della proporzionalità delle misure in questione alle sole distorsioni della concorrenza e alterazioni degli scambi provocate da queste ultime.

87

Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo è infondata.

Sulla terza parte del terzo motivo

– Argomenti delle parti

88

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, critica il Tribunale per aver respinto, ai punti 470 e 499 della sentenza impugnata, la sua censura secondo cui le misure in questione comporterebbero una discriminazione sproporzionata rispetto alle altre tecnologie, ponendo in rilievo, al punto 403 della decisione controversa, che la Commissione aveva indicato che il contratto per differenza non discriminava eccessivamente le altre tecnologie, in quanto queste ultime avrebbero potuto ricevere sostegni in modo soddisfacente mediante lo stesso tipo di strumento, fatti salvi gli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze tra le varie tecnologie. Confermando tale censura, essa sostiene che la disparità di trattamento, rispetto al diritto degli aiuti di Stato, di produttori di uno stesso prodotto, concorrenti sullo stesso mercato, comporterebbe distorsioni di concorrenza strutturali e sproporzionate.

89

La Repubblica slovacca ritiene che tale parte del terzo motivo sia irricevibile per il motivo che essa sarebbe la ripetizione di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale, che sarebbe troppo generica e imprecisa, in quanto non esporrebbe in che modo sarebbe stato commesso un errore di diritto, e che tenderebbe a un nuovo esame dei fatti.

90

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria e il Regno Unito sostengono che tale parte sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

91

Secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a quest’obbligo l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/Commissione, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

92

Orbene, riprendendo la sua censura dedotta dinanzi al Tribunale, la Repubblica d’Austria non espone le ragioni per cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 470 e 499 della sentenza impugnata.

93

Pertanto, la terza parte del terzo motivo è irricevibile.

Sulla quarta parte del terzo motivo

– Argomenti delle parti

94

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver omesso, ai punti 515 e seguenti della sentenza impugnata, di procedere a un esame della proporzionalità delle misure in questione astenendosi dal ponderare gli effetti positivi e gli effetti negativi di queste ultime, in particolare le loro ripercussioni negative sull’ambiente di cui la Commissione doveva tener conto. L’insufficienza della ponderazione effettuata dal Tribunale risulterebbe, in particolare, dalla mancata considerazione dei costi di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti nucleari, che costituirebbero un seguito necessario della messa in servizio della centrale nucleare e, nell’ipotesi in cui il gestore ne fosse liberato, farebbero parte dell’aiuto in questione. Non sarebbero pertanto comprensibili le ragioni per le quali, al punto 355 di tale sentenza, le spese relative alla gestione dei rifiuti non siano state considerate interessate dalla decisione controversa, né la considerazione esposta al punto 359 di detta sentenza secondo cui la Repubblica d’Austria avrebbe omesso di proporre un ricorso contro una decisione della Commissione relativa al trasferimento dei rifiuti nucleari.

95

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sostengono che tale parte sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

96

Ai punti da 505 a 530 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto tutti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria diretti a contestare la ponderazione degli effetti positivi e negativi delle misure in questione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa. L’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di procedere a un esame della proporzionalità di dette misure, astenendosi dal ponderare gli effetti positivi e negativi di queste ultime, non è quindi fondato.

97

Per quanto riguarda l’argomento dedotto dinanzi al Tribunale secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 515 a 517 della sentenza impugnata, che, poiché le misure in questione non erano dirette a realizzare specificamente tali principi, la Commissione non era tenuta a tenerne conto nell’ambito dell’individuazione dei vantaggi derivanti da tali misure.

98

Esso ha ricordato che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione deve ponderare i vantaggi delle misure in questione e il loro impatto negativo sul mercato interno. Esso ha tuttavia considerato che, anche se la protezione dell’ambiente va integrata nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, in particolare quelle destinate a istituire il mercato interno, essa non costituisce, a rigore, una componente di tale mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

99

Pertanto, esso ha ritenuto che, al momento dell’individuazione degli effetti negativi delle misure in questione, la Commissione non dovesse tener conto di quanto queste ultime fossero sfavorevoli alla realizzazione di tale principio, il che vale anche per i principi di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità invocati dalla Repubblica d’Austria.

100

A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dall’esame della terza parte del primo motivo, l’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, espressa in particolare all’articolo 37 della Carta, dall’articolo 11 e dall’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, così come le norme del diritto dell’Unione in materia ambientale sono applicabili nel settore dell’energia nucleare. Ne consegue che, quando la Commissione verifica se un aiuto di Stato a favore di un’attività economica appartenente a tale settore soddisfi la prima condizione posta dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ricordata al punto 19 della presente sentenza, essa deve, come è stato esposto ai punti 44 e 45 di quest’ultima, verificare che detta attività non violi norme del diritto dell’Unione in materia ambientale. Se constata una violazione di tali norme, essa è tenuta a dichiarare detto aiuto incompatibile con il mercato interno senza ulteriore esame.

101

Tuttavia, per quanto riguarda la questione se un siffatto aiuto di Stato soddisfi la seconda condizione posta dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, anch’essa ricordata al punto 19 della presente sentenza, secondo cui tale aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, essa implica, come correttamente dichiarato dal Tribunale, la ponderazione degli effetti positivi dell’aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere e gli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno. Orbene, l’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, dispone che tale mercato «comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati». Pertanto, l’esame della seconda condizione prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE implica che la Commissione prenda in considerazione gli effetti negativi dell’aiuto di Stato sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, ma non richiede di prendere in considerazione eventuali effetti negativi diversi da questi ultimi.

102

Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che, nell’individuare gli effetti negativi delle misure contestate, la Commissione non doveva tener conto di quanto queste ultime siano sfavorevoli alla realizzazione dei principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità invocati dalla Repubblica d’Austria.

103

Peraltro, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha respinto, al punto 520 della sentenza impugnata, l’argomento vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione i costi di stoccaggio dei rifiuti nucleari facendo riferimento alla constatazione di cui al punto 355 di tale sentenza, secondo cui le misure di aiuto dichiarate compatibili nella decisione controversa riguardano unicamente la costruzione e la gestione di una centrale nucleare e non un eventuale aiuto di Stato a copertura delle spese relative alla gestione e allo stoccaggio di tali rifiuti. Poiché, come rilevato dal Tribunale al punto 359 di detta sentenza, il Regno Unito ha concesso un siffatto aiuto di Stato solo successivamente all’adozione della decisione controversa, giustamente è stato constatato in suddetto punto che la concessione di tale aiuto non poteva essere presa in considerazione in sede di esame della legittimità della decisione stessa.

104

Ne deriva che la quarta parte del terzo motivo è infondata. Di conseguenza, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul quarto motivo

105

Con il suo quarto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non tenendo conto del fatto che le misure in questione costituissero un aiuto al funzionamento e che esse fossero pertanto incompatibili con il mercato interno.

Argomenti delle parti

106

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, menzionando i punti 612 e 613 della sentenza impugnata, contesta al Tribunale di aver ammesso che potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno aiuti al funzionamento come quelli previsti a favore di Hinkley Point C, ritenendo che la distinzione tra aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento fosse irrilevante. Orbene, questi ultimi sarebbero autorizzati su un mercato liberalizzato di prodotti solo in via del tutto eccezionale, per una durata limitata; essi non contribuirebbero allo sviluppo di un’attività, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e falserebbero le condizioni degli scambi nel settore economico in cui sono concessi in misura contraria all’interesse comune.

107

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non sia tenuta a operare una siffatta distinzione al di fuori dell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 1994, C 72, pag. 3), essendo tale considerazione contraria al principio della parità di trattamento.

108

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tale motivo sia infondato.

Giudizio della Corte

109

Si deve osservare che la Repubblica d’Austria menziona, nell’ambito di tale motivo, solo i punti 612 e 613 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha constatato che dalla sentenza del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, EU:C:2002:530, punti 7677), risulterebbe che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, applicabile alla causa che aveva dato luogo a tale sentenza, distingueva esplicitamente tra aiuti agli investimenti e aiuti al funzionamento e che la Commissione, vincolata da detta disciplina, era tenuta a qualificare l’aiuto in questione in funzione delle categorie previste da detta disciplina, ma che dalla sentenza in questione non si potrebbe dedurre che la Commissione sia tenuta a far riferimento a tali categorie al di fuori del campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

110

Tuttavia, tali punti della sentenza impugnata non possono essere letti indipendentemente dai punti da 575 a 609 di detta sentenza, che li precedono, dal momento che l’insieme di questi punti contiene la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto il motivo della Repubblica d’Austria vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto qualificare le misure in questione come «aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno».

111

Tale motivo riguardava, come illustrato al punto 575 di detta sentenza, i punti della decisione controversa nei quali la Commissione ha affermato che le misure che comportano aiuti al funzionamento non erano, in linea di principio, compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ma che le misure in questione dovevano essere considerate equivalenti a un aiuto agli investimenti, in quanto dovevano consentire alla NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C. A tal riguardo, la Commissione ha considerato in particolare che, «da un punto di vista della modellazione finanziaria, si potrebbe considerare il valore netto attualizzato dei pagamenti [del prezzo di esercizio] come l’equivalente di una somma forfetaria che consente a NNBG di sostenere i costi di costruzione».

112

In tale motivazione, il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 579 e 580 della sentenza impugnata, che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli aiuti destinati al mantenimento dello statu quo o a sgravare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività non possono essere considerati compatibili con il mercato interno, in quanto non sono idonei ad agevolare lo sviluppo di un’attività economica, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

113

Inoltre, ai punti da 581 a 583 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva rimesso in discussione tale giurisprudenza, ma aveva ritenuto che essa non si applicasse alle misure in questione a causa della specificità del progetto e del fatto che tali misure mirassero a consentire alla NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C. Esso ha ritenuto che tale impostazione non fosse errata, in quanto nulla osta a che una misura di aiuto che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sia dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal fatto che debba essere qualificata come «aiuto all’investimento» o come «aiuto al funzionamento».

114

Infine, ai punti 584 e 585 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare considerato che le misure in questione non possono essere considerate aiuti che si limitino a mantenere lo statu quo né aiuti che si limitino a ridurre le spese correnti e abituali di gestione che un’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere nell’ambito della sua normale attività, rilevando che, in loro assenza, nessun investimento in nuove capacità di produzione di energia nucleare sarebbe effettuato in tempo utile e che esse avevano un effetto incentivante, riducendo i rischi connessi agli investimenti al fine di garantirne la redditività.

115

Più in particolare, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi al contratto per differenza constatando, segnatamente, al punto 589 della sentenza impugnata, che esso era uno strumento di copertura dei rischi sotto forma di stabilizzatore dei prezzi, che offre una sicurezza e una stabilità dei redditi, possedendo così un effetto incentivante per gli investimenti garantendo un livello di prezzi determinato e stabile.

116

Al punto 593 di tale sentenza, esso ha rilevato che il prezzo di esercizio autorizzato dalla Commissione teneva conto sia del prezzo di costruzione di Hinkley Point C sia dei costi di gestione di tale unità, poiché «tali costi incidono sulla redditività del progetto ed hanno, pertanto, un impatto sull’importo che il prezzo di esercizio deve raggiungere per far scattare la decisione di investire in nuova capacità di produzione di energia nucleare».

117

Esso ha altresì considerato, al punto 594 di detta sentenza, che il fatto che, dopo 15 e 25 anni, il prezzo di esercizio potesse essere rivisto e che si tenesse conto di elementi relativi ai costi di gestione non poteva rimettere in discussione il nesso tra le misure in questione e la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare poiché, tenuto conto del fatto che i costi operativi sulla base dei quali il prezzo di esercizio è stato calcolato vanno valutati ex ante e che la durata di esercizio di Hinkley Point C sarà molto lunga, la possibilità di tali revisioni mira ad attenuare i rischi dei costi a lungo termine per entrambe le parti, al fine di aumentare o diminuire l’importo del prezzo di esercizio garantito dal contratto per differenza.

118

Respingendo per tali motivi, in particolare, il motivo dedotto dinanzi a esso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto qualificare le misure in questione come aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto.

119

Infatti, in primo luogo, il Tribunale ha giustamente ricordato che gli aiuti al funzionamento non possono, in linea di principio, soddisfare le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto tali aiuti, dal momento che si limitano a mantenere una situazione esistente o a ridurre le spese correnti e abituali di esercizio che un’impresa avrebbe comunque dovuto sopportare nell’ambito della sua normale attività, non possono essere considerati destinati ad agevolare lo sviluppo di un’attività economica e sono in grado di alterare gli scambi in misura contraria all’interesse comune (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 1990, Italia/Commissione, C‑86/89, EU:C:1990:373, punto 18; del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, EU:C:2000:537, punti da 88 a 91, e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punti da 33 a 36).

120

In secondo luogo, considerando, in sostanza, che la Commissione non era incorsa in errore nel constatare che le misure in questione consentivano alla NNBG di impegnarsi nella costruzione di Hinkley Point C e che, senza di esse, la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare non poteva avvenire, il Tribunale ha debitamente verificato che l’insieme di queste misure erano idonee a facilitare lo sviluppo di un’attività economica e non alteravano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

121

In terzo luogo, il Tribunale non era tenuto, per procedere a tale verifica, a qualificare formalmente le misure in questione come «aiuti agli investimenti» o come «aiuti al funzionamento», come sarebbe stato necessario per valutare l’esame da parte della Commissione della compatibilità di un aiuto al quale era applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Del resto, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che le misure in questione dovessero essere considerate equivalenti a un aiuto agli investimenti e che il Tribunale ha confermato tale valutazione.

122

Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione è infondato e deve quindi essere respinto.

Sul quinto motivo

123

Con il suo quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, da un lato, nel definire gli elementi dell’aiuto in modo insufficiente e, dall’altro, omettendo di constatare un’inosservanza della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie»).

Sulla prima parte del quinto motivo

– Argomenti delle parti

124

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, critica il Tribunale per non aver sufficientemente definito gli elementi dell’aiuto. Riferendosi ai punti 251 e seguenti della sentenza impugnata, essa sostiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di non aver asserito che le misure in questione non fossero esattamente valutabili, ma che gli elementi dell’aiuto sarebbero stati insufficientemente determinati, e ciò in violazione di tutta una serie di orientamenti e regolamenti in materia di aiuti di Stato, come da essa illustrato nel suo ricorso dinanzi al Tribunale.

125

Non sarebbe comprensibile la ragione per cui tali regolamenti e tali orientamenti non sarebbero applicabili nel caso di specie, tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Tale indeterminatezza impedirebbe di valutare correttamente la proporzionalità dell’aiuto e non consentirebbe neppure, non essendo la dotazione iniziale determinabile, di rispettare, in caso di aumento di tale dotazione, l’obbligo di effettuare una nuova notifica ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1), in base al quale un aumento del 20% della dotazione iniziale approvato dalla Commissione comporta una modifica dell’aiuto. Sarebbe quindi erronea la conclusione del Tribunale, al punto 361 della sentenza impugnata, secondo cui l’eventuale concessione di aiuti di Stato supplementari non costituisce oggetto della decisione controversa.

126

La Repubblica d’Austria sostiene, inoltre, che l’indeterminabilità dei costi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti nucleari e la misura di aiuto in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point dimostrerebbero che gli elementi dell’aiuto non erano determinati. Per quanto riguarda la misura di aiuto in caso di chiusura anticipata, il punto 279 della sentenza impugnata confermerebbe che le modalità esatte del meccanismo di compensazione non erano note alla Commissione alla data di adozione della decisione controversa e che tale istituzione non disponeva quindi di informazioni che avrebbero confermato l’impossibilità di qualsiasi eccesso di compensazione, che non potrebbe mai essere escluso. Tale motivo avrebbe dovuto di per sé portare al rigetto delle misure in questione.

127

La Commissione fa valere che l’argomento della Repubblica d’Austria relativo all’applicabilità dei diversi regolamenti e discipline sarebbe irricevibile, in quanto la Repubblica d’Austria non fornirebbe il benché minimo indizio della natura dell’errore di diritto che sarebbe stato commesso. Sarebbero parimenti irricevibili, a suo avviso, gli altri argomenti dedotti, non essendo stati fatti valere dinanzi al Tribunale. Anche la Repubblica slovacca ritiene che tali argomenti siano irricevibili, o perché reitererebbero argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, o perché sarebbero troppo generici e imprecisi.

128

La Commissione, la Repubblica francese, l’Ungheria e il Regno Unito sostengono che tale parte del quinto motivo sarebbe, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

129

Anzitutto, si deve osservare che la Repubblica d’Austria, al punto 113 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, aveva fatto valere che, «[i]n mancanza di una determinazione sufficiente dell’elemento dell’aiuto, in definitiva resta incerto non solo l’importo delle diverse misure di aiuto, ma anche l’importo dell’equivalente sovvenzione lordo di tutti gli aiuti», cosicché sarebbe stato a priori impossibile per la Commissione verificare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno. Non risulta, pertanto, che il Tribunale abbia snaturato il suo argomento rilevando, al punto 247 della sentenza impugnata, che la Repubblica d’Austria affermava, in sostanza, che è solo dopo aver valutato l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione delle misure in questione che la Commissione avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

130

Inoltre, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la determinazione insufficiente dell’aiuto comporterebbe la violazione di «tutta una serie di orientamenti e regolamenti», già esposto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, deve essere dichiarato irricevibile per i motivi esposti al punto 91 della presente sentenza. Infatti, l’impugnazione rinvia all’argomentazione esposta al riguardo dinanzi al Tribunale e non individua con precisione gli errori di diritto che quest’ultimo avrebbe commesso. Lo stesso vale per l’argomento secondo cui sarebbe impossibile valutare correttamente la proporzionalità di un aiuto qualora i suoi elementi non siano stati sufficientemente determinati, in quanto non sono indicati in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata.

131

È parimenti irricevibile l’argomento della Repubblica d’Austria relativo alla modifica di un aiuto esistente e vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, argomento che non è stato sollevato dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 111, e del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 33).

132

Inoltre, la Repubblica d’Austria non ha censurato nella sua impugnazione il punto 266 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha ricordato che l’autorizzazione concessa dalla Commissione riguardava soltanto il progetto così come le è stato notificato, e che qualsiasi modifica successiva tale da influenzare la valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno dovrebbe essere oggetto di una nuova notifica.

133

La Repubblica d’Austria si riferisce, in tale contesto, al punto 361 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha motivato il rigetto del suo argomento secondo cui aiuti supplementari a favore di Hinkley Point C potrebbero eventualmente essere concessi sotto forma di una garanzia pubblica in futuro. Tuttavia, per un motivo analogo a quello esposto al punto 103 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel rilevare che tale argomento non era idoneo a rimettere in discussione la legittimità della decisione in questione e non poteva pertanto essere preso in considerazione nell’ambito del ricorso di cui era investito, il cui unico oggetto era la domanda di annullamento di tale decisione vertente sulle misure in questione.

134

Allo stesso modo, come è stato constatato in detto punto 103, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere l’argomento vertente sull’indeterminabilità dei costi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti nucleari rilevando, al punto 355 della sentenza impugnata, che le misure di aiuto dichiarate compatibili dalla Commissione riguardano unicamente il contratto per differenza, l’accordo con il ministero e la garanzia di credito e che la decisione di cui trattasi non riguarda un eventuale aiuto di Stato concesso dal Regno Unito per coprire le spese relative alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari.

135

Per quanto riguarda, infine, l’argomento relativo alla misura di aiuto in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point e un eventuale eccesso di compensazione, la Repubblica d’Austria non dimostra che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel rilevare – al punto 279 della sentenza impugnata, dopo aver ammesso che le modalità esatte del meccanismo di compensazione non erano note alla Commissione alla data di adozione della decisione controversa – che la Commissione si limitava ad autorizzare in quest’ultima il progetto notificato dal Regno Unito e che, nell’ipotesi in cui, successivamente a tale decisione, il Regno Unito decidesse di pagare un indennizzo superiore all’importo necessario per compensare la privazione di proprietà, si tratterebbe di un vantaggio che non sarebbe coperto da tale decisione e dovrebbe quindi essere notificato alla Commissione.

136

Ne consegue che la prima parte del quinto motivo è, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.

Sulla seconda parte del quinto motivo

– Argomenti delle parti

137

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, contesta al Tribunale di aver lasciato in sospeso, al punto 309 della sentenza impugnata, la questione se la Commissione dovesse applicare la comunicazione sulle garanzie, limitandosi a suggerire che i criteri di tale comunicazione sarebbero stati comunque rispettati.

138

La sezione 4.2 della comunicazione sulle garanzie imporrebbe, in ogni caso, di stimare l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia concessa, ossia il vantaggio così procurato al beneficiario. Sarebbe pertanto incomprensibile la valutazione del Tribunale, al punto 300 della sentenza impugnata, secondo cui la garanzia di credito sarebbe stata soggetta a condizioni abituali di mercato. Il Tribunale avrebbe derogato alla giurisprudenza relativa al vantaggio procurato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

139

La Repubblica d’Austria rinvia altresì alle sezioni 3.2 e 4.1 della comunicazione sulle garanzie, in forza delle quali, in presenza di garanzie ad hoc, la Commissione deve verificare se il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziaria, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sulle imprese in difficoltà»). Dato che, nel caso di specie, le condizioni di conformità con tali orientamenti non sarebbero soddisfatte, la Commissione non avrebbe potuto dichiarare la garanzia di credito compatibile con il mercato interno. Invece di rilevare tale errore, il Tribunale, al punto 338 della sentenza impugnata, avrebbe invertito l’onere della prova rilevando che la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo non avevano spiegato in quale misura EDF incontrasse difficoltà finanziarie.

140

Oltre alla determinazione dell’elemento di aiuto, la comunicazione sulle garanzie prevederebbe, alla sezione 4.1.b, che la garanzia di Stato debba riguardare un importo massimo determinato ed essere limitata nel tempo. La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata da un errore di diritto al riguardo.

141

La Commissione ritiene che tale parte sia irricevibile, non consentendo di comprendere sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto tali da comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

142

In ogni caso, la Commissione, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tale parte sia infondata.

– Giudizio della Corte

143

Occorre osservare che, al punto 309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «a prescindere dalla questione se la Commissione fosse, nel caso di specie, tenuta a prendere in considerazione i criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie, gli argomenti addotti dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria sono destinati ad essere respinti per le ragioni seguenti». Tali ragioni sono esposte ai punti da 310 a 349 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha risposto punto per punto a tutti gli argomenti dedotti per dimostrare che la Commissione non aveva osservato tale comunicazione.

144

Orbene, tra tali punti, l’impugnazione riguarda solo il punto 338 di tale sentenza, in cui il Tribunale ha rilevato che gli elementi di prova prodotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo non potevano dimostrare che EDF fosse in difficoltà finanziarie, ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà, e che, pertanto, si doveva respingere l’argomento di tali Stati membri secondo cui, in ragione del fatto che EDF sarebbe stata un’impresa in difficoltà, la Commissione avrebbe dovuto concludere che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito era tanto elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

145

Risulta quindi che il primo argomento della Repubblica d’Austria, secondo cui il Tribunale avrebbe lasciato in sospeso la questione se la Commissione dovesse applicare la comunicazione sulle garanzie, è infondato, in quanto il Tribunale ha nondimeno esaminato tutti gli argomenti relativi all’inosservanza di tale comunicazione e le risposte che esso ha fornito a tali argomenti, ad eccezione di quella contenuta al punto 338 della sentenza impugnata, non sono criticate.

146

Al punto 300 della sentenza impugnata, cui fa riferimento il secondo argomento della Repubblica d’Austria, il Tribunale ha respinto l’argomento di tale Stato membro secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore tenendo conto, in sede di valutazione del rischio di fallimento del progetto ai fini della fissazione di un tasso di garanzia adeguato, degli effetti del contratto per differenza e del consenso del ministero. Esso ha rilevato, in sostanza, che nulla ostava alla presa in considerazione di tali effetti, poiché le misure in questione costituivano un’unità e i loro effetti, in particolare il flusso delle entrate garantito dal contratto per differenza, erano elementi rilevanti per l’analisi della probabilità del rischio di fallimento del progetto.

147

Orbene, è giocoforza constatare che tale argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata in quanto il punto 300 di quest’ultima non menziona il fatto che, pur tenendo conto del contratto per differenza e dell’accordo con il ministero, la garanzia di credito era soggetta alle condizioni abituali di mercato.

148

Per quanto riguarda il terzo argomento della Repubblica d’Austria, secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di constatare che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto, alla luce della comunicazione sulle garanzie che imponevano di verificare se il mutuatario non fosse in difficoltà finanziaria, ai sensi degli orientamenti sulle imprese in difficoltà, e avrebbe invertito a tal riguardo l’onere della prova al punto 338 della sentenza impugnata, occorre osservare che, da un lato, le parti di tale comunicazione sulle quali si fonda tale Stato membro vertono non sulla valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, ma sull’esistenza di un aiuto di Stato.

149

Dall’altro, detto punto 338 di tale sentenza, il solo preso in considerazione dalla Repubblica d’Austria a sostegno di questo argomento, si limita a concludere l’esame, effettuato ai punti da 323 a 337 di tale sentenza, delle affermazioni della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo secondo le quali gli elementi di prova che essi hanno presentato per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dimostrerebbero che EDF incontrasse difficoltà finanziarie. Orbene, concludendo, dopo averli esaminati, che tali elementi di prova non erano idonei a dimostrare che EDF incontrasse difficoltà finanziarie, ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova, come sostiene la Repubblica d’Austria. Pertanto tale argomento è infondato.

150

Quanto all’ultimo argomento della Repubblica d’Austria, secondo cui una garanzia pubblica dovrebbe riguardare un importo massimo determinato ed essere limitata nel tempo, occorre rilevare che esso è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza, in quanto non indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento.

151

Ne consegue che la seconda parte del quinto motivo è, in parte, irricevibile e, in parte, infondata. Pertanto, tale quinto motivo di impugnazione deve essere respinto.

152

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni precedenti, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

153

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

154

Nel caso di specie, conformemente alla domanda della Commissione, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione, quelle sostenute dalla Commissione.

155

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Repubblica d’Austria, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione, è condannata a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.