SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 luglio 2012 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro controllanti — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento»

Nelle cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’unione europea, proposte rispettivamente il 28 dicembre 2010 ed il 7 gennaio 2011,

Alliance One International Inc., ex Standard Commercial Corp., con sede in Danville (Stati Uniti),

Standard Commercial Tobacco Co. Inc., con sede in Wilson (Stati Uniti),

rappresentate da M. Odriozola Alén e A. João Vide, abogados,

ricorrenti,

causa in cui le altre parti sono:

Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, con sede in Vaduz (Liechtenstein),

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

e

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

causa in cui le altre parti sono:

Alliance One International Inc.,

Standard Commercial Tobacco Co. Inc.,

Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd,

rappresentate da M. Odriozola Alén e A. João Vide, abogados,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, A. Arabadjiev (relatore), D. Šváby, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione (C-628/10 P), la Alliance One International Inc. (in prosieguo: l’«AOI»), ex Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC»), e la Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (in prosieguo: la «SCTC») chiedono l’annullamento, da un lato, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 ottobre 2010, Alliance One International e a./Commissione (T-24/05, Racc. pag. II-5329; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 ‐ Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, di tale decisione, per la parte che le riguarda e la riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta con detta decisione.

2

Con la sua impugnazione (C-14/11 P), la Commissione europea chiede, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (in prosieguo: la «TCLT») e, dall’altro, il rigetto del ricorso proposto da quest’ultima dinanzi al Tribunale.

I – Fatti

3

I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti 1-40 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti.

4

La World Wide Tobacco España SA (in prosieguo: la «WWTE»), la Agroexpansión SA (in prosieguo: la «Agroexpansión») e la Tabacos Españoles SL (in prosieguo: la «Taes») sono tre delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo, queste quattro imprese congiuntamente: i «trasformatori»).

5

Tra il 1995 e il 5 maggio 1998 due terzi del capitale della WWTE erano di proprietà della TCLT, una controllata al 100% della SCTC, essa stessa controllata al 100% dalla SCC (divenuta AOI). Il rimanente terzo era detenuto dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia.

6

Il 5 maggio 1998 la TCLT ha aumentato la propria partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto delle azioni era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%). Nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta nel capitale della WWTE in misura pari allo 0,04%. Nel maggio del 1999 la TCLT e la SCC hanno portato la loro partecipazione nel capitale della WWTE rispettivamente all’89,64% e allo 0,05%, mentre il resto del capitale era detenuto in azioni proprie dalla WWTE.

7

La Agroexpansión appartiene ad un gruppo di società di cui la Dimon Inc. è la capogruppo. Quest’ultima detiene, attraverso la Intabex Netherlands BV, propria controllata al 100% (in prosieguo: la «Intabex»), la totalità delle azioni della Agroexpansión.

8

La totalità delle azioni della Taes e della Deltafina SpA (in prosieguo: «Deltafina»), una società italiana avente come attività principale la prima trasformazione del tabacco greggio in Italia e la commercializzazione di tabacco trasformato, sono detenute dalla Universal Leaf Tobacco Co. Inc. (in prosieguo: la «Universal Leaf»). Quest’ultima è a sua volta controllata al 100% dalla società americana Universal Corp. (in prosieguo: la «Universal»).

9

Il 3 e il 4 ottobre 2001, la Commissione ha svolto talune verifiche ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), nei locali, segnatamente, della WWTE, al fine di controllare informazioni secondo cui i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero violato l’articolo 81 CE.

10

L’11 dicembre 2003, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha inviato a 20 imprese o associazioni, tra le quali la SCTC e la SCC.

11

Il 20 ottobre 2004, la Commissione ha adottato la decisione controversa, che riguarda, in particolare, un’intesa orizzontale stipulata e messa in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio dai trasformatori e dalla Deltafina.

12

Secondo le constatazioni della Commissione, tale intesa riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, del prezzo medio di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che ciascun trasformatore poteva acquistare dai produttori. Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio e prezzi minimi medi per produttore e per associazione di produttori.

13

Nella decisione controversa, la Commissione ha considerato che detta intesa costituiva una violazione unica e continuata dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha imputato la responsabilità dell’intesa, segnatamente, alla Deltafina e ai trasformatori, ha ordinato a tali imprese di porre immediatamente fine a tale violazione, nonché di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva avente oggetto o effetto equivalente ed ha inoltre inflitto le seguenti ammende: EUR 108 000 alla Taes, EUR 1 822 500 alla WWTE, EUR 2 592 000 alla Agroexpansión e EUR 11 880 000 alla Deltafina.

14

Dalla decisione controversa risulta altresì che le tre società controllanti della WWTE sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima, come anche la Dimon Inc. del pagamento dell’ammenda inflitta alla Agroexpansión. La Intabex, invece, non è stata considerata responsabile dell’ammenda inflitta alla Agroexpansión e non è stata accertata neanche la responsabilità in solido della Universal e della Universal Leaf rispetto alle ammende inflitte alla Taes e alla Deltafina.

15

Per quanto riguarda i destinatari della decisione controversa, la Commissione ha precisato, ai considerando 375 e 376 della decisione controversa:

«(375)

Nella fattispecie tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono imprese controllate (al 100% o al 90%) da multinazionali americane. Esistono altri elementi concreti che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento di Agroexpansión e di WWTE deve essere imputato alle loro rispettive società madri. In questi casi, le due società – la società madre e l’affiliata – devono essere considerate responsabili in solido delle infrazioni accertate nella presente decisione

(376)

[Per contro], in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti e all’audizione delle parti, è risultato evidente che le prove contenute nel fascicolo non potrebbero giustificare una conclusione analoga nei confronti della partecipazione di Universal (...) e di Universal Leaf (...) in Taes e Deltafina. Infatti, [a parte il] nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di Universal (...) e di Universal Leaf nei fatti che sono esaminati nella presente decisione. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel caso di specie. La stessa conclusione si applica a fortiori a Intabex (...) dal momento che la sua partecipazione del 100% in Agroexpansión era puramente finanziaria».

16

Per quanto riguarda più in particolare la WWTE, la Commissione ha distinto due periodi, alla luce delle circostanze rilevate ai punti 5 e 6 della presente sentenza. Il primo si estende dal 1995 al 4 maggio 1998 compreso (in prosieguo: il «primo periodo») e il secondo dal 5 maggio 1998 fino alla data di adozione della decisione controversa (in prosieguo: il «secondo periodo»).

17

Quanto al primo periodo, la Commissione ha concluso, ai considerando 391 e 392 della decisione controversa e sulla base di una serie di elementi menzionati, segnatamente, ai considerando 388-390 di tale decisione, che la WWTE era controllata congiuntamente dalla SCC, attraverso la SCTC e la TCLT, nonché dal presidente della WWTE e dalla sua famiglia, che la SCC e/o le sue controllate hanno esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE e che la SCC aveva posto in essere taluni meccanismi che, complessivamente, le consentivano di essere informata delle attività della WWTE e quindi di controllare effettivamente la politica commerciale di quest’ultima.

18

Quanto al secondo periodo, la Commissione ha concluso, ai considerando 397 e 400 della decisione controversa e sulla base di una serie di elementi menzionati, segnatamente, ai considerando 393-398 di tale decisione, che la SCC, direttamente o tramite la SCTC e la TCLT, ha avuto il controllo esclusivo sulla WWTE, che gli argomenti dedotti dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non giustificavano una diversa conclusione a tal riguardo, che la SCC e/o le sue controllate, la SCTC e la TCLT, hanno quindi esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che, pertanto, esse devono essere considerate solidalmente responsabili delle pratiche anticoncorrenziali contestate.

II – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2005, l’AOI, la SCTC e la TCLT hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda.

20

A sostegno del proprio ricorso, l’AOI, la SCTC e la TCLT hanno sollevato due motivi. Il primo motivo era attinente ad un’infrazione agli articoli 81, paragrafo 1, CE e 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) e, in via subordinata, ad una motivazione insufficiente della decisione controversa. Con il loro secondo motivo, le ricorrenti hanno fatto valere una violazione del principio di parità di trattamento.

21

Avendo deciso di esaminare congiuntamente tali due motivi, il Tribunale ha anzitutto dichiarato infondata la seconda parte del primo motivo, attinente ad una motivazione insufficiente della decisione controversa.

22

Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo, attinente ad una violazione del principio di parità di trattamento, considerando che la Commissione aveva applicato gli stessi principi a tutte le società controllanti in questione per determinare se occorresse imputare loro la responsabilità dell’infrazione commessa dalle loro controllate. In particolare, esso ha dichiarato che la decisione controversa non rivelava che tale istituzione avesse trattato diversamente, sotto tale profilo, la situazione della SCC e della SCTC, da un lato, e quella della Universal, della Universal Leaf o della Intabex, dall’altro.

23

Tale valutazione era fondata, segnatamente, sulle seguenti considerazioni, riportate ai punti 155-157 della sentenza impugnata:

««155

(...) nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua affiliata che abbia commesso un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza, la Commissione, a scopo di prudenza, non si è fondata esclusivamente sulla presunzione consacrata dalla giurisprudenza (...) per dimostrare che la prima esercita effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio. Tuttavia, così operando, la Commissione ha ottenuto l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la stessa ritenga dimostrato che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante (...)

156

(...) quando in una causa in cui sorge la questione di un’infrazione implicante più imprese diverse, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la Commissione adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le affiliate che hanno materialmente commesso detta infrazione, quanto le loro società madri, essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese.

157

La Commissione è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (...)».

24

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, il Tribunale ha constatato, per il primo periodo, al punto 194 della sentenza impugnata, e per il secondo periodo, al punto 217 di quest’ultima, che la Commissione aveva dimostrato in modo giuridicamente valido che la SCC e la SCTC esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

25

Ai punti 195-197 nonché 218 e 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, per il primo e per il secondo periodo, che, per contro, nessuno degli elementi addotti dalla Commissione nella decisione controversa consentiva di ritenere che la TCLT esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della WWTE e che, pertanto, la Commissione non poteva legittimamente imputare il comportamento illecito della WWTE alla TCLT, né considerare quest’ultima responsabile in solido del pagamento dell’ammenda.

26

In particolare, il Tribunale ha dichiarato, al punto 218 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva fondarsi sul solo fatto che la quasi totalità del capitale della WWTE era detenuto dalla TCLT, poiché in tal caso quest’ultima sarebbe stata trattata in modo discriminatorio rispetto alla Intabex, alla Universal e alla Universal Leaf.

27

Infine, ai punti 220-229 della sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso gli argomenti dedotti dalle ricorrenti al fine di dimostrare che la WWTE agiva autonomamente sul mercato durante il periodo delle infrazioni. Di conseguenza il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui essa riguarda la TCLT ed ha respinto il ricorso per il resto.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

28

Con ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2011, le cause C-628/10 P e C-14/11 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

29

Con le loro impugnazioni, la AOI e la SCTC chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e, per la parte che le riguarda, la decisione controversa;

ridurre conseguentemente l’ammenda inflitta da tale decisione e

di condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

30

Nella sua comparsa di risposta all’impugnazione, la Commissione chiede che detta impugnazione venga respinta e che le ricorrenti siano condannate alle spese relative ai due gradi di giudizio.

31

Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa annulla la decisione controversa per quanto riguarda la TCLT;

respingere il ricorso proposto da quest’ultima dinanzi al Tribunale e

condannare la TCLT alle spese relative ai due gradi di giudizio.

32

Nella loro comparsa di risposta a detta impugnazione, la AOI, la SCTC e la TCLT chiedono il rigetto dell’impugnazione nonché la condanna della Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

IV – Sulle impugnazioni

33

Occorre esaminare, in primo luogo, l’impugnazione proposta dalla Commissione.

A – Sull’impugnazione della Commissione

34

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce quattro motivi. Il primo ed il quarto motivo attengono all’erronea applicazione del principio di parità di trattamento. Con il suo secondo motivo, essa fa valere un errore di diritto nella determinazione del criterio giuridico che definisce la responsabilità delle società controllanti. Il terzo motivo consiste nel sostenere che il Tribunale ha commesso una violazione del diritto ad un procedimento in contraddittorio e che ha accolto un’interpretazione erronea dell’obbligo di motivazione.

35

Occorre esaminare congiuntamente il primo ed il secondo motivo.

1. Sul primo e sul secondo motivo

a) Argomenti delle parti

36

Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha ignorato il fatto che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio di legalità, di modo che nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, dal momento che un’impresa ha violato l’articolo 81 CE, essa non può sfuggire ad una sanzione perché nessun’altra ammenda è stata inflitta ad altre imprese che si trovano in posizioni simili.

37

In secondo luogo, la Commissione rileva che essa aveva fatto valere tali argomenti dinanzi al Tribunale e ritiene che la sentenza impugnata, non attestandoli, è viziata da un difetto di motivazione.

38

In terzo luogo, la Commissione fa valere che, in qualità di società controllante in possesso della quasi totalità del capitale della WWTE, la TCLT poteva presumibilmente aver esercitato su tale società un’influenza determinante e il Tribunale non avrebbe constatato una confutazione, né un tentativo di confutazione, di tale presunzione da parte della TCLT.

39

In quarto luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la TCLT era esente da qualsiasi responsabilità per il fatto che altre società in situazioni asseritamente simili non sono state considerate responsabili. In particolare, essa ritiene che il considerando 384 della decisione controversa, cui fa riferimento il Tribunale, significhi che l’applicazione del principio di parità di trattamento presuppone che le società si trovino in una situazione simile, il che non si verifica nella fattispecie.

40

Con il suo secondo motivo, la Commissione fa valere che, considerando che il fatto di aver dichiarato, per talune imprese, che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante era fondato su una «duplice base», e non esclusivamente sulla presunzione sancita dalla giurisprudenza, nel senso che era vincolante per tutti i destinatari della decisione controversa, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Il solo criterio applicabile sarebbe quello fissato dalla giurisprudenza, in quanto la Commissione non può innalzare il livello di prova richiesto in materia, né, in tal modo, vincolare l’analisi giuridica del Tribunale.

41

Pertanto, se è soddisfatto il criterio giuridico fissato dalla giurisprudenza è irrilevante sapere, secondo la Commissione, se essa abbia fornito o meno indizi complementari al fine di rafforzare, in via precauzionale, la conclusione cui era giunta, in quanto tali indizi non si trasformerebbero comunque in un criterio giuridico vincolante per la valutazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sul comportamento della sua controllata.

b) Giudizio della Corte

42

Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, tale entità economica è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (sentenze del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C-90/09 P, Racc. pag. I-1, punti 34-36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, Racc. pag. I-8947, punto 53).

43

In particolare, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P, Racc. pag. I-8237, punto 58; Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 54, nonché del 29 settembre 2011, Arkema/Commissione, C-520/09 P, Racc. pag. I-8901, punto 38).

44

In una situazione del genere, infatti, poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenze citate Akzo Nobel e a./Commissione, punto 59; General Química e a./Commissione, punto 38, nonché Elf Aquitaine/Commissione, punto 55).

45

Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato, la Commissione è tenuta, in linea di principio, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (v., in tal senso, sentenze citate Akzo Nobel e a./Commissione, punti 73 e 74, nonché Elf Aquitaine/Commissione, punto 58).

46

La Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione iuris tantum secondo cui la società madre esercita effettivamente una siffatta influenza (sentenze del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C-201/09 P e C-216/09 P, Racc. pag. I-2239, punto 97, nonché Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 56).

47

Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima effettivamente eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenze citate Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61; Elf Aquitaine/Commissione, punto 57, nonché Arkema/Commissione, punto 41).

48

In via preliminare, va sottolineato che la presunzione stabilita dalla giurisprudenza menzionata ai punti 46 e 47 della presente sentenza è confutabile.

49

Inoltre, tale giurisprudenza non comporta che la Commissione sia tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a tale istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sulla sua controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di siffatti elementi con detta presunzione.

50

Nella fattispecie, come ha constatato il Tribunale ai punti 134-147 della sentenza impugnata, risulta dalla decisione controversa ed è stato confermato dalla Commissione, nel corso del procedimento di primo grado, che tale istituzione aveva deciso, per la valutazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulle controllate da parte delle società controllanti, di considerare queste ultime responsabili solo qualora elementi di prova avessero confermato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulle controllate che deriva dal controllo dell’insieme del capitale di queste ultime da parte delle società controllanti (metodo cosiddetto della «duplice base») e che, pertanto, essa aveva rinunciato ad attenersi all’applicazione della sola presunzione d’influenza determinante.

51

È inoltre pacifico che tale approccio era motivato dal fatto che, al momento dell’adozione della decisione controversa, la Commissione nutriva dubbi, alla luce della giurisprudenza dell’epoca, sul punto di sapere se il controllo, da parte di una società controllante, dell’intero capitale della sua controllata consentisse, di per sé solo, di applicare la presunzione, sebbene questa non fosse stata confutata, e se detto controllo fosse quindi sufficiente al fine di dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte di una società controllante sulla sua controllata.

52

Di conseguenza, è giocoforza constatare, da un lato, che la Commissione ha correttamente deciso di adottare, per determinare la responsabilità delle società controllanti in questione, uno dei metodi su cui, alla luce della constatazione effettuata al punto 49 della presente sentenza, essa può legittimamente fondarsi per valutare l’esistenza di una siffatta influenza determinante.

53

Dall’altro, il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 155 della sentenza impugnata, che, con la scelta di tale metodo, la Commissione ha imposto a se stessa, per valutare l’imputabilità dell’intesa in questione alle società controllanti, un onere della prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante più vincolante di quello che sarebbe stato considerato sufficiente, in linea di principio, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 46 e 47 della presente sentenza.

54

Orbene, ai punti 195-197 nonché 218 e 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che nessuno degli elementi di prova riportati nella decisione controversa era tale da confermare la presunzione dell’esercizio effettivo, da parte della TCLT di un’influenza determinante sulla WWTE e che l’assenza di tali elementi aveva condotto la Commissione, conformemente al metodo scelto, a non affermare la responsabilità delle società controllanti Intabex, Universal e Universal Leaf.

55

Sulla base di tali constatazioni, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva considerare la TCLT responsabile in solido del pagamento dell’ammenda in questione senza trattarla in modo discriminatorio rispetto alla Intabex non che rispetto alla Universal e alla Universal Leaf.

56

Occorre sottolineare che, nella sua impugnazione, la Commissione non mette in discussione tali constatazioni. Pertanto, essa non contesta il fatto di aver applicato il metodo scelto, cioè quello della duplice base, a tutte le società controllanti le cui controllate avevano partecipato all’intesa in questione, ad eccezione della TCLT, per la quale non erano soddisfatti nella decisione controversa i criteri su cui tale metodo è fondato. Ne consegue che la Commissione ha affermato la responsabilità di tale società sul solo fondamento della presunzione in questione.

57

Orbene, ai punti 156 e 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il principio di parità di trattamento esige che, quando la Commissione adotta un metodo come quello in questione per determinare se occorra affermare la responsabilità delle società controllanti le cui controllate hanno partecipato ad una medesima intesa, essa deve fondarsi, salvo circostanze particolari, sugli stessi criteri in relazione a tutte le società controllanti.

58

A tal riguardo, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, l’applicazione di diversi metodi di calcolo non può condurre ad una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata contraria all’articolo 81, paragrafo 1, CE (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2000, Weig/Commissione, C-280/98 P, Racc. pag. I-9757, punti 63-68, e Sarrió/Commissione, C-291/98 P, Racc. pag. I-9991, punti 97-100).

59

Orbene, atteso che l’imputazione ad una società controllante della responsabilità di un’infrazione commessa da una controllata è tale da avere, conformemente al metodo di calcolo adottato dalla Commissione, un’incidenza rilevante sull’importo dell’ammenda che può essere inflitta in solido a tali società, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che tale stessa logica è applicabile allorché la Commissione adotta, per un’intesa ed all’interno di un contesto stabilito dalla giurisprudenza, un metodo specifico per la determinazione della responsabilità delle società controllanti in questione per le infrazioni delle loro controllate.

60

Quanto alla fattispecie in esame, va precisato che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la valutazione del Tribunale non è fondata sulla somiglianza delle situazioni di fatto della TCLT, da un lato, e della Intabex, della Universal nonché della Universal Leaf, dall’altro, bensì sulla comparabilità delle situazioni di dette società sotto il profilo, al contempo, del livello di prova che la Commissione riteneva di dover esigere per l’intesa di cui trattasi, al fine di stabilire l’esistenza dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante delle società controllanti sulle loro controllate, e degli elementi di prova menzionati nella decisione controversa.

61

Ne consegue che il Tribunale ha giustamente considerato l’esistenza di una differenza di trattamento che lo ha condotto ad annullare parzialmente la decisione controversa.

62

Tale constatazione non è rimessa in discussione dalle esigenze del principio di legalità, contrariamente a quanto sostiene la Commissione.

63

Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, poiché la Commissione aveva adottato un metodo compatibile con la giurisprudenza della Corte relativa all’influenza determinante, nessun illecito può essere stato commesso dalla Commissione, di modo che il principio di legalità non poteva far venir meno, nella fattispecie, l’obbligo per la Commissione di rispettare il principio di parità di trattamento.

64

Infine, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione, della sentenza impugnata, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C-480/09 P, Racc. pag. I-13355, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

65

Nella fattispecie, da un lato, risulta dal punto 113 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esposto l’argomentazione presentata dalla Commissione in primo grado. Dall’altro, emerge rispettivamente dai punti 156 e 157 nonché 218 e 219 di detta sentenza che il Tribunale ha implicitamente respinto tale argomentazione. Esso ha infatti considerato che, poiché la Commissione la Commissione aveva adottato un metodo compatibile con la giurisprudenza relativa all’influenza determinante, essa non aveva commesso alcun illecito, di modo che il principio di legalità non poteva far venir meno, nella fattispecie, l’obbligo per la Commissione di rispettare il principio di parità di trattamento.

66

Inoltre, poiché i punti menzionati della sentenza impugnata consentono agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali essa si fonda ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per svolgere il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione in esame, detta sentenza non è viziata da alcun difetto di motivazione, contrariamente a quanto sostiene la Commissione.

67

Di conseguenza, il primo ed il secondo motivo dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione devono essere disattesi.

2. Sul terzo motivo dell’impugnazione della Commissione, attinente ad una violazione del diritto ad un procedimento in contraddittorio e ad un’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione

a) Argomenti delle parti

68

La Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 196 della sentenza impugnata, che la Commissione non era legittimata a fondarsi sulle differenze di fatto esistenti tra la situazione, da un lato, della TCLT e, dall’altro, della Intabex e della Universal, in quanto esse non figuravano nella decisione controversa. Infatti, la Commissione ritiene di aver manifestato alle differenze nel proprio controricorso presentato dinanzi al Tribunale.

69

Considerando che l’obbligo di motivazione non esige di motivare il fatto dell’atto in questione non è stato indirizzato a talune parti terze, la Commissione ritiene di non essere stata tenuta a chiarire, nella decisione controversa, le ragioni che l’avevano condotta a non indirizzare quest’ultima alla Intabex e alla Universal, né di giustificare, in tale decisione, la ragione per cui tali società sono state trattate in modo asseritamente diverso.

70

La Commissione sottolinea che la TCLT non aveva fatto valere la violazione del principio di parità di trattamento durante il procedimento amministrativo né sostenuto, durante tale procedimento, che il suo interesse nella WWTE fosse di natura puramente finanziaria. Di conseguenza, essa avrebbe potuto confutare l’argomento attinente ad una presunta discriminazione, per la prima volta,soltanto nella propria comparsa di risposta dinanzi al Tribunale.

71

Pertanto, l’approccio adottato dal Tribunale avrebbe impedito alla Commissione di difendersi da un’accusa di discriminazione. Orbene, tale istituzione ritiene di essere legittimata a fondarsi su qualsiasi elemento da essere ritenuto necessario alla propria difesa qualora un argomento sia sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale. In particolare, secondo la giurisprudenza, essa non sarebbe tenuta ad esporre nelle proprie decisioni tutti gli argomenti che potrebbe in seguito far valere per opporsi alle eccezioni di illegittimità sollevate nei confronti dei suoi atti.

b) Giudizio della Corte

72

Occorre ricordare che la motivazione richiesta dall’articolo 269 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 147).

73

Dunque, nel contesto della decisioni individuali, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 148).

74

In linea di principio, la motivazione deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato apprende i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi alle istituzioni dell’Unione (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 149 e giurisprudenza ivi citata).

75

In particolare, quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

76

Nella fattispecie, va rammentato che il Tribunale ha constatato, anzitutto, che la Commissione aveva deciso, come risulta dalla decisione controversa, di affermare la responsabilità di ciascuna delle società controllanti in questione soltanto se elementi di prova sufficienti avessero confermato, in ciascun caso individuale, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dal possesso dell’intero capitale delle loro rispettive controllate, successivamente che, nel caso della TCLT, detta decisione non fa riferimento ad alcun elemento di prova che confermi tale presunzione e, infine, che l’assenza di tali elementi ha condotto la Commissione a non affermare la responsabilità delle società controllanti Intabex, Universal e Universal Leaf.

77

Pertanto, dichiarando al punto 196 della sentenza impugnata che una circostanza fatta valere per la prima volta dalla Commissione nel suo controricorso dinanzi al Tribunale non poteva essere presa in considerazione, quest’ultimo non ha commesso alcun errore di diritto.

78

Inoltre, con tale applicazione della giurisprudenza pertinente, il Tribunale non ha imposto alla Commissione alcun obbligo di motivare il fatto che la decisione controversa non è stata indirizzata a talune parti terze, né di esporre qualsiasi argomento rilevante che avrebbe potuto essere fatto valere. Infatti il Tribunale si è limitato in sostanza a constatare, al punto 195 della sentenza impugnata, un difetto di motivazione della decisione controversa alla luce dei criteri che la Commissione stessa si era imposta nonché, al punto 196 di detta sentenza, l’impossibilità per quest’ultima di rimediare ad un tale difetto in corso di giudizio.

79

Quindi, il Tribunale ha giustamente dichiarato che i diritti della difesa della Commissione non si estendono alla possibilità, per quest’ultima, di difendere la legittimità della decisione controversa contro accuse di discriminazione fornendo, in corso di giudizio, elementi di prova che sono diretti a dimostrare la responsabilità di una società controllante, ma che non sono riportati in tale decisione.

80

Ne consegue che il terzo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione deve essere disatteso.

3. Sul quarto motivo dell’impugnazione della Commissione, attinente ad un’erronea valutazione del principio di parità di trattamento

a) Argomenti delle parti

81

La Commissione considera che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, le situazioni di fatto della Universal e della Intabex, da un lato, e della TCLT, dall’altro, non sono identiche, di modo che non avrebbe potuto essere constatata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.

82

Da un lato, la Commissione rammenta che, contrariamente alla Intabex, la TCLT non era una società intermedia di natura puramente finanziaria, bensì la principale cliente della WWTE. Orbene, tale circostanza giustificherebbe al contempo il ricorso alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e la constatazione secondo cui tale presunzione non è stata confutata dalla TCLT.

83

Dall’altro, la Commissione fa valere che le ragioni che hanno condotto il Tribunale a considerare che la Universal si trovava nella stessa situazione della TCLT non sono riportate nella sentenza impugnata. Orbene, poiché il Tribunale non avrebbe risposto a quanto fatto valere dalla Commissione per differenziare la situazione della TCLT da quella della Universal, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

b) Giudizio della Corte

84

Dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C-551/03 P, Racc. pag. I-3173, punto 51, e del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 179).

85

La Corte ha parimenti precisato che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C-397/03 P, Racc. pag. I-4429, punto 85, nonché ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 180).

86

Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che, con la sua argomentazione relativa all’assenza di identità delle situazioni di fatto della Universal e della Intabex, da un lato, e della TCLT, dall’altro, la Commissione chiede alla Corte di verificare valutazioni di natura fattuale effettuate dal Tribunale.

87

Inoltre, come rilevato al punto 60 della presente sentenza, la valutazione del Tribunale non è fondata su una comparazione delle situazioni di fatto di dette società, bensì sulla comparabilità della loro situazione sotto il profilo del livello di prova che la Commissione riteneva di dover esigere e degli elementi di prova menzionati nella decisione controversa.

88

Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 134 delle sue conclusioni, l’addebito attinente ad un presunto difetto di motivazione per quanto riguarda la comparabilità delle rispettive situazioni della TCLT e della Universal è irrilevante, in quanto la sentenza impugnata espone adeguatamente le ragioni che hanno condotto il Tribunale a considerare che la TCLT e la Intabex erano in una situazione simile. Infatti, avendo dichiarato che la Commissione aveva ingiustificatamente trattato in modo diverso la TCLT e la Intabex, il Tribunale ha già adeguatamente attestato l’esistenza della disparità di trattamento accertata.

89

Di conseguenza, il quarto motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione non può essere accolto e quindi quest’ultima deve essere respinta in toto.

B – Sull’impugnazione dell’AOI e della SCTC

90

A sostegno della loro impugnazione, la AOI e la SCTC deducono tre motivi attinenti rispettivamente all’infrazione agli articoli 81, paragrafo 1, CE e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, alla violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale nonché dei diritti della difesa e, infine, alla violazione dell’articolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce il principio di parità di trattamento. In caso di annullamento, la AOI e la SCTC chiedono una riduzione dell’ammenda inflitta loro.

1. Sul primo motivo, attinente all’infrazione agli articoli 81, paragrafo 1, CE e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

91

Il primo motivo si compone di due parti attinenti rispettivamente alla circostanza che le società controllanti della WWTE non erano in grado, durante il primo periodo, cioè prima del 5 maggio 1998, di esercitare un’influenza determinante sulla loro controllata e al fatto che la sentenza impugnata priva la AOI e la SCTC di taluni diritti fondamentali di cui esse dispongono.

a) Sulla prima parte del primo motivo, attinente all’assenza d’influenza determinante della SCC e della SCTC sulla WWTE

i) Argomenti delle parti

92

In primo luogo, la AOI e la SCTC contestano al Tribunale di aver confermato che, durante il primo periodo, esse erano in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. Durante tale periodo la SCC avrebbe posseduto, attraverso la TCLT, soltanto il 66% del capitale della WWTE. Orbene, le decisioni dell’assemblea generale di quest’ultima società potevano essere adottate solo con una maggioranza rappresentante il 75% del capitale sociale.

93

La AOI e la SCTC considerano che, se la nozione di influenza determinante ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1) è una nozione negativa, che si verificherebbe quindi allorché un azionista dispone di un potere di veto, una siffatta nozione non permetterebbe di accertare responsabilità in forza dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, disposizione che comporterebbe che l’imputazione di responsabilità possa intervenire solo a seguito di azioni positive compiute dalla società controllante nei confronti delle sue controllate.

94

D’altra parte, la AOI e la SCTC contestano al Tribunale di aver dichiarato che, se esse esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE, ciò comporterebbe necessariamente che esse erano in grado di esercitare un’influenza siffatta. Infatti, tali due criteri, vale a dire da un lato quello della capacità di esercitare un’influenza determinante e dall’altro quello dell’esercizio effettivo di una siffatta influenza, sarebbero indipendenti l’uno dall’altro.

95

La AOI e la SCTC sottolineano che le prove fornite dalla Commissione non hanno dimostrato che la SCC ha dato istruzioni alla WWTE, bensì soltanto che la SCC era informata delle pratiche in questione. Orbene, tale sola informazione non proverebbe che la SCC ha esercitato o poteva esercitare un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

96

Infine, la AOI e la SCTC ritengono che, in mancanza di una constatazione di una responsabilità in solido della TCLT, il controllo indiretto e negativo esercitato sulla WWTE da parte della SCC non era sufficiente per imputare a quest’ultima la responsabilità del comportamento della WWTE.

97

In secondo luogo, la AOI e la SCTC fanno valere che il Tribunale ha proceduto ad un’erronea applicazione della nozione di impresa unica. A loro avviso, se dei vincoli economici, organizzativi e giuridici collegavano la WWTE, la SCC e l’azionista di minoranza, l’impresa unica avrebbe dovuto comprendere l’insieme di tali soggetti. Poiché la SCC non ha potuto, durante il primo periodo, esercitare da sola un’influenza determinante sulla WWTE, quest’ultima e la SCC, da sole, non avrebbero potuto essere considerate un’unica entità economica.

98

LA AOI e la SCTC precisano che la Commissione non ha trattato l’influenza che l’azionista di minoranza poteva o meno esercitare e che, per quanto riguarda quest’ultimo, il Tribunale non ha verificato se esso fosse in grado di influenzare la WWTE. Pertanto, nessuna circostanza giustificherebbe l’imputazione della responsabilità esclusiva del comportamento della WWTE alla SCC.

99

La Commissione conclude nel senso del rigetto della prima parte del primo motivo. In particolare, essa fa valere che l’argomento della AOI e della SCTC secondo cui, in caso di controllo congiunto, la responsabilità di un’infrazione della controllata deve essere imputata ai due azionisti che esercitano il controllo in comune non è stato sollevato durante il primo grado di giudizio e, quindi, essa considera tale argomento irricevibile.

ii) Giudizio della Corte

100

In via preliminare, quanto all’irricevibilità eccepita dalla Commissione per quanto riguarda l’argomento sollevato dalla AOI e dalla SCTC, attinente all’erronea applicazione della nozione di impresa unica, tale eccezione deve essere disattesa in quanto detto argomento può essere considerato uno sviluppo di quello precedentemente esposto dinanzi al Tribunale e di cui danno conto i punti 56 e 57 della sentenza impugnata.

101

Quanto al merito, la Corte ha già dichiarato che l’esercizio di un controllo congiunto, da parte di due società controllanti indipendenti l’una dall’altra sulla loro controllata non osta, in linea di principio, alla constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di un’unità economica tra una di tali società controllanti e la controllata di cui trattasi e che ciò vale anche se detta società controllante dispone di una parte del capitale della controllata meno rilevante rispetto all’altra società controllante (v., in tal senso, sentenza AceaElectrabel Produzione/Commissione, cit., punto 64). Di conseguenza, a maggior ragione una controllante e la sua controllata, essa stessa controllante della società che ha commesso un’infrazione, possono entrambe essere considerate, insieme a tale ultima società, un’unità economica.

102

Inoltre, come rammentato ai punti 42-44 della presente sentenza, la Commissione può indirizzare una decisione che infligge ammende alla società controllante di una controllata che ha partecipato ad un’infrazione all’articolo 81 CE senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale nell’infrazione di tale controllante, a condizione che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata.

103

Ne consegue che il mero fatto che la SCC e la SCTC esercitassero, durante il periodo di cui trattasi, solo un controllo congiunto sulla WWTE non osta alla constatazione dell’esistenza di un’unità economica tra tali società, a condizione che sia dimostrato l’esercizio effettivo, da parte della SCC e della SCTC, di un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE.

104

A tal riguardo, va ricordato che il Tribunale ha esaminato in dettaglio, ai punti 172-193 della sentenza impugnata, gli elementi di prova sui quali si è fondata la Commissione prima di concludere, al punto 194 della stessa sentenza, che tali elementi dimostravano adeguatamente l’esercizio effettivo di una siffatta influenza determinante.

105

Alla luce, in particolare, degli elementi esaminati ai punti 182-186 della sentenza impugnata, che riguardano l’influenza esercitata dalla SCTC sulla WWTE, le considerazioni riportate ai punti 172-194 della sentenza impugnata, da un lato, non sono viziate da alcun errore di diritto e, dall’altro, hanno correttamente potuto condurre il Tribunale, contrariamente a quanto sostengono la AOI e la SCTC, a constatare l’esercizio effettivo di una siffatta influenza determinante.

106

Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo dell’impugnazione proposta dalla AOI e dalla SCTC deve essere disattesa.

b) Sulla seconda parte del primo motivo, attinente ad una violazione dei diritti fondamentali

i) Argomenti delle parti

107

La AOI e la SCTC considerano che la sentenza impugnata violi taluni dei loro diritti fondamentali, vale a dire il diritto alla presunzione di innocenza ed i principi di legalità e di personalità dei reati e delle pene previsti agli articoli 48 e 49 della Carta. A loro avviso, l’entrata in vigore della Carta ha un’incidenza diretta nella fattispecie, atteso che tali principi hanno ormai lo stesso valore del diritto primario.

108

La AOI e la SCTC sostengono che, conformemente a detti diritti fondamentali, una presunzione di colpevolezza è vietata in linea di principio e può essere ammessa solo in circostanze eccezionali. Orbene, il Tribunale avrebbe applicato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dal possesso del 100% delle azioni di una controllata senza la sussistenza, nella fattispecie, di circostanze eccezionali. Inoltre, le ammende che sono state loro inflitte sarebbero sostanziali e non trascurabili.

109

La Commissione ritiene irricevibile la seconda parte del primo motivo fatto valere a sostegno dell’impugnazione e fa valere, segnatamente, che essa si fonda su argomenti nuovi.

ii) Giudizio della Corte

110

Come fa giustamente valere la Commissione, la AOI e la SCTC non hanno dedotto, nel loro ricorso proposto in primo grado, gli argomenti sollevati nell’ambito della seconda parte del primo motivo della loro impugnazione.

111

Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che consentire ad una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi (sentenza AceaElectrabel Produzione/Commissione, cit., punto 113 e giurisprudenza ivi citata).

112

Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo va dichiarata irricevibile.

113

In ogni caso, l’argomentazione sintetizzata al punto 108 della presente sentenza è priva di qualsiasi fondamento, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 46 e 47 della presente sentenza.

114

Pertanto, il primo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

2. Sul secondo motivo dell’impugnazione proposta dalla AOI e dalla SCTC, attinente alla violazione dei diritti della difesa nonché dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

a) Argomenti delle parti

115

In primo luogo, la AOI e la SCTC sostengono che il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa facendo proprio, in violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, un argomento nuovo presentato dalla Commissione nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

116

Infatti, in detta risposta, la Commissione sarebbe tornata sulle proprie dichiarazioni precedenti secondo cui la Universal e la Universal Leaf sarebbero riuscite, durante il procedimento amministrativo, a vincere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dal possesso del 100% delle azioni della Deltafina e avrebbe affermato per la prima volta che aveva scelto di non fondarsi esclusivamente su tale presunzione, bensì di accertare la responsabilità su una duplice base, prendendo altresì in considerazione ulteriori elementi di prova che a suo avviso mancavano nel caso delle controllanti Universal e Universal Leaf. Orbene, la AOI e la SCTC non avrebbero avuto la possibilità, nelle loro memorie, di rispondere all’argomento attinente a tale duplice base.

117

In secondo luogo, la AOI e la SCTC sottolineano che la Commissione è tenuta, secondo una giurisprudenza costante, a seguire l’iter logico riportato nella decisione controversa e non può giustificare quest’ultima a posteriori dinanzi al giudice dell’Unione. Orbene, una siffatta esigenza dovrebbe essere applicata a maggior ragione al Tribunale.

118

La AOI e la SCTC rilevano che i considerando 371-373 della decisione controversa non contengono alcun riferimento al criterio della duplice base citato dal Tribunale. Quest’ultimo avrebbe quindi determinato il metodo asseritamente applicato dalla Commissione deducendolo a posteriori dal contesto di tale decisione. Orbene, le ragioni che hanno potuto condurre la Commissione ad esprimersi in modo ambiguo in detta decisione non autorizzerebbero comunque il Tribunale a colmare le lacune del ragionamento della Commissione né a ragionare a posteriori.

119

La Commissione considera che il secondo motivo dell’impugnazione è irricevibile, in quanto un’irregolarità procedurale dinanzi al Tribunale sarebbe ricevibile in sede di impugnazione solo qualora tale irregolarità abbia pregiudicato gli interessi delle ricorrenti. Orbene, la AOI e la SCTC non avrebbero dimostrato che i lori interessi sono stati lesi. Inoltre, la Commissione sostiene che tale motivo è irrilevante.

b) Giudizio della Corte

120

Occorre in via preliminare respingere l’argomentazione con cui la Commissione sostiene che il motivo in esame è irricevibile. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 187 e 188 delle sue conclusioni, gli argomenti sollevati dalla AOI e dalla SCTC attengono ad una violazione dei diritti della difesa. Orbene, una violazione siffatta, se dovesse essere accertata, è tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

121

Tuttavia, per quanto riguarda il merito, si deve constatare anzitutto che, contrariamente a quanto sostengono la AOI e la SCTC, il Tribunale non ha fondato la propria valutazione su un argomento nuovo presentato dalla Commissione in corso di giudizio, bensì sulla propria interpretazione della decisione controversa, considerata nel suo insieme, come risulta dai punti 141 e seguenti della sentenza impugnata. In particolare, emerge dal punto 147 di quest’ultima che le dichiarazioni fatte dalla Commissione in corso di giudizio sono state prese in considerazione dal Tribunale al solo fine di confermare la propria interpretazione di tale decisione.

122

Di conseguenza, da un lato, deve essere respinto l’argomento sollevato dalla AOI e dalla SCTC secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato l’iter logico riportato nella decisione controversa, bensì avrebbe fatto proprio un nuovo argomento sollevato dalla Commissione in corso di giudizio.

123

Dall’altro, come fa giustamente valere la Commissione, è irrilevante l’argomento della AOI e della SCTC attinente ad una violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, contrariamente a quanto esse sostengono, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che è diretta a restringere il potere di valutazione del Tribunale, di modo che a quest’ultimo sarebbe impedito di accogliere una certa interpretazione di una decisione in quanto la stessa interpretazione è stata proposta tardivamente da una delle parti del procedimento. Inoltre, la AOI e la SCTC hanno avuto l’occasione, durante l’udienza di primo grado, di prendere posizione sulle dichiarazioni della Commissione.

124

Ne consegue che il secondo motivo fatto valere a sostegno dell’impugnazione deve essere disatteso.

3. Sul terzo motivo dell’impugnazione dell’AOI e della SCTC, attinente ad una violazione del principio di parità di trattamento

a) Argomenti delle parti

125

In primo luogo, la AOI e la SCTC fanno valere che il criterio attinente alla duplice base, adottato dal Tribunale per accertare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante ed imputare così alle società controllanti la responsabilità del comportamento delle loro controllate al 100%, comporta tre errori di diritto.

126

Anzitutto, tale metodo darebbe luogo a discriminazioni tra le società a seconda della solidità della loro argomentazione nell’ambito del ricorso. Infatti, adottando un metodo che, per prudenza, filtra i casi di confutazione della presunzione di cui trattasi secondo la disponibilità di elementi di prova ulteriori, la Commissione avrebbe agito in maniera speculativa e discriminatoria nei confronti delle società menzionate nella decisione controversa rispetto a quelle non interessate da quest’ultima.

127

Inoltre, la AOI e la SCTC ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando che la Commissione aveva aumentato il livello di prova richiesto, atteso che il Tribunale non ha dichiarato che la Commissione aveva subordinato l’applicazione della presunzione di cui trattasi ad indizi supplementari. La Commissione avrebbe quindi potuto applicare tale presunzione senza ricorrere ad un’altra base per giustificare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

128

Infine, la AOI e la SCTC rilevano che, al considerando 376 della decisione controversa, la Commissione ha escluso la responsabilità della Universal e della Universal Leaf, poiché il fascicolo non conteneva alcuna indicazione della partecipazione materiale di queste ultime all’infrazione. Orbene, dato che la Commissione non ha mai affermato che la SCC o la SCTC avevano materialmente partecipato all’infrazione commessa dalla WWTE, ma ha ciononostante dichiarato la loro responsabilità, essa avrebbe applicato nei loro confronti criteri diversi e violato in tal modo il principio di parità di trattamento.

129

In secondo luogo, la AOI e la SCTC deducono una violazione del principio di parità di trattamento in sede di applicazione del metodo di imputazione della responsabilità dell’infrazione.

130

Da un lato, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se esistesse un’unica entità economica tra la Deltafina, la Universal e la Universal Leaf. Di conseguenza, secondo la AOI e la SCTC, il Tribunale non poteva determinare se esse fossero state trattate in modo discriminatorio rispetto a queste ultime. Inoltre, risulterebbe dal fascicolo che la Universal aveva informato la Commissione che essa sosteneva la decisione della Taes, sua controllata, di cooperare e che due controllate avevano partecipato alle pratiche, il che poteva indicare l’esercizio di un’influenza determinante su tali controllate.

131

Dall’altro, la AOI e la SCTC sostengono che la situazione della SCC e della SCTC era del tutto analoga a quella della Universal e della Universal Leaf, in quanto tutte tali società possedevano il 100% delle azioni delle loro controllate rispettive. Atteso che il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa per la parte in cui essa riguardava la TCLT, esso avrebbe altresì dovuto annullare l’imputazione della responsabilità alla SCC e alla SCTC per evitare un trattamento discriminatorio rispetto alla Universal e alla Universal Leaf.

b) Giudizio della Corte

132

In primo luogo, per quanto riguarda il criterio della duplice base adottato dalla Commissione, secondo le constatazioni del Tribunale, per determinare la responsabilità delle società controllanti le cui controllate hanno partecipato all’intesa di cui trattasi nella decisione controversa, va ricordato che il Tribunale ha dedotto tale approccio della Commissione da un’analisi circostanziata di tale decisione e che tale analisi non è viziata da alcun errore di diritto, come constatato al punto 121 della presente sentenza.

133

In particolare, con la sua interpretazione, il Tribunale ha correttamente confutato la lettura del considerando 376 della decisione controversa proposta dalla AOI e dalla SCTC, secondo cui la Commissione non ha affermato la responsabilità della Universal Leaf e della Universal in ragione dell’assenza di elementi che indicassero la loro partecipazione materiale all’infrazione, atteso che una siffatta lettura è in contraddizione con una lettura d’insieme di tale decisione, e in particolare con i suoi considerando 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400, peraltro esaminati dal Tribunale ai punti 133 e seguenti della sentenza impugnata.

134

È stato peraltro constatato ai punti 51-53 della presente sentenza che, alla luce dei dubbi che la Commissione nutriva quanto alla legittimità di una decisione fondata sulla sola presunzione non confutata di un’influenza determinante, il Tribunale ha potuto dichiarare che, nella fattispecie, la Commissione aveva la facoltà di imporre a sé stessa un onere della prova più vincolante di quello che sarebbe stato sufficiente, in linea di principio, alla luce della giurisprudenza rammentata ai punti 46 e 47 della presente sentenza.

135

Occorre precisare che il criterio della duplice base utilizzato dal Tribunale è un criterio obiettivo, dato che si limita a richiedere elementi di prova che servono a confermare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante in questione sulla propria controllata, derivante dal possesso dell’intero capitale sociale di quest’ultima. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono la AOI e la SCTC, tale criterio non è fondato sulla solidità delle rispettive argomentazioni sviluppate dalle società interessate dalla decisione controversa.

136

In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicazione nella fattispecie del criterio della duplice base, va rilevato che, con la loro argomentazione, la AOI e la SCTC fanno valere, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se esistesse un’unità economica tra la Deltafina, la Universal e la Universal Leaf e che, in caso di constatazione positiva a tal riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa nella parte in cui essa riguarda la SCC e la SCTC, in quanto queste ultime sarebbero state trattate in modo discriminatorio rispetto alla Universal e alla Universal Leaf.

137

È sufficiente ricordare, a tal riguardo, che il Tribunale ha correttamente rilevato, ai punti 141-147 della sentenza impugnata, che la Commissione ha applicato lo stesso criterio giuridico a tutte le società controllanti e che, ad eccezione del caso della TCLT, essa ha affermato o meno la responsabilità di dette società in funzione dell’esistenza di elementi di prova diretti a confermare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante di queste ultime derivante dal possesso, da parte delle società controllanti, dell’intero capitale sociale delle loro rispettive controllate.

138

Di conseguenza, poiché la AOI e la SCTC non hanno dimostrato alcuna violazione del principio di parità di trattamento, il terzo motivo dedotto sostegno della loro impugnazione deve essere disatteso.

4. Sulla domanda di riduzione dell’ammenda

139

La AOI e la SCTC considerano che, in caso di annullamento della decisione controversa, l’ammenda inflitta alla AOI e alla SCTC dovrebbe essere ridotta.

140

Poiché, alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre annullare la decisione controversa, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla AOI e alla SCTC, del resto non formulata dinanzi al Tribunale, deve in ogni caso essere respinta.

141

Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalla AOI e dalla SCTC a sostegno della loro impugnazione è tale da essere accolto, quest’ultima deve essere respinta.

V – Sulle spese

142

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

143

Considerato che la AOI e la SCTC sono rimaste soccombenti nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-628/10 P e che la Commissione ha chiesto la loro condanna, esse devono essere condannate alle spese inerenti a tale impugnazione.

144

Poiché la Commissione è rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-14/11 P e la AOI nonché la SCTC hanno chiesto la sua condanna, essa dev’essere condannata alle spese inerenti a tale impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

La Alliance One International Inc. e la Standard Commercial Tobacco Co. Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione nella causa C-628/10 P.

 

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Alliance One International Inc., dalla Standard Commercial Tobacco Co. Inc. e dalla Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, afferenti all’impugnazione nella causa C-14/11 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.