SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
28 ottobre 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto “de minimis” – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale “de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de “minimis”»
Nella causa C‑608/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 20 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2019, nel procedimento
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
contro
Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2020,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C., da A. Santoro e A. Cevese, avvocati; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G.M. De Socio e M. F. Severi, avvocati dello Stato; |
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per il governo ellenico, da K. Boskovits e V. Karra, in qualità di agenti; |
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per il governo lettone, da V. Soņeca e K. Pommere, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da F. Tomat e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo: l’«INAIL») e la Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. (in prosieguo: la «società Zennaro»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di procedere all’erogazione del finanziamento concesso alla società Zennaro, in quanto comporterebbe il superamento del massimale di EUR 200000 nell’arco di tre esercizi fiscali previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 (in prosieguo: il «massimale “de minimis”»). |
Contesto normativo
3 |
I considerando 3, 10, 21 e 22 del regolamento n. 1407/2013 così recitano:
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L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Aiuti “de minimis”», così dispone: «1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. (...) 4. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa. 5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito (...). Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. 6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto. 7. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. (...)». |
5 |
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Controllo», è del seguente tenore: «1. Qualora si intenda concedere un aiuto “de minimis” a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere “de minimis”, (...). Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. 2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis”» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari. 3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento. 4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti “de minimis” individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti “de minimis” sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. 5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione (…) tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle singole imprese (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La società Zennaro è attiva nel settore del legno e dei suoi derivati. Il 16 giugno 2014 essa ha presentato all’INAIL una richiesta di ammissione al contributo di cui all’avviso pubblico quadro 2013 dell’INAIL avente ad oggetto «incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (in prosieguo: l’«avviso pubblico»). |
7 |
La procedura relativa all’invito a presentare progetti, disciplinata da tale avviso pubblico, prevedeva quattro fasi, vale a dire, anzitutto, l’inoltro telematico delle domande, successivamente, l’invio della documentazione a completamento della domanda, quindi la verifica, da parte dell’INAIL, dei dati trasmessi e l’ammissione della domanda, nonché, infine, la fase istruttoria e di rendicontazione, che permette l’effettiva erogazione del contributo. Nel corso di quest’ultima fase, l’impresa doveva fornire una dichiarazione cosiddetta “de minimis”, dimostrando di avere titolo al contributo per l’importo richiesto. In mancanza di tale ammissibilità, era prevista la revoca degli aiuti che le erano stati erogati. |
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Con nota del 30 ottobre l’INAIL 2014, ha comunicato alla società Zennaro l’ammissione del progetto per un importo di EUR 130000, con possibilità di ottenere l’anticipo, poi effettivamente richiesto, di EUR 65000, previa presentazione di fideiussione bancaria. |
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Nel corso del procedimento è emerso, tuttavia, che il 1o agosto 2014 la società Zennaro, riunita in associazione temporanea con altre imprese, era stata ammessa dalla Regione Veneto (Italia) all’erogazione di un altro contributo per un importo complessivo di EUR 64483,91, che le era stato versato. Inoltre, tale società aveva ottenuto anche un altro finanziamento pubblico per un importo di EUR 18985,26. Il giudice del rinvio osserva che sommando i due suddetti importi all’importo di EUR 130000 ammesso dall’INAIL si sarebbe giunti ad un totale di EUR 213469,17, comportando il superamento del massimale «de minimis». |
10 |
Con nota del 12 giugno 2015 la società Zennaro ha chiesto all’INAIL se, al fine di evitare tale superamento, occorresse ridurre l’importo del contributo in sede di rendicontazione o presentare una variante progettuale che riducesse l’entità del progetto previsto e, di conseguenza, l’importo del contributo. |
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Non avendo ottenuto risposta a tale nota, la società Zennaro, con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2015, ha optato per la seconda soluzione, presentando all’INAIL una variante del progetto che ne riduceva il costo complessivo a EUR 171386,40 e, di conseguenza, riduceva l’importo del contributo a EUR 111401,16. |
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L’INAIL, pur avendo reputato la variante del progetto ammissibile dal punto di vista tecnico, con decisioni del 5 ottobre e del 18 novembre 2015, non ha ritenuto di poter ammettere la società Zennaro al finanziamento, escludendo di poter procedere ad una sua concessione parziale se non a fronte di una sua rinuncia integrale al precedente finanziamento. Nella seconda decisione, l’INAIL ha così indicato che «il contributo [avrebbe potuto] essere erogato solo nella condizione che la ditta [avesse rinunciato] al precedente contributo di altro ente». |
13 |
La società Zennaro ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) chiedendo l’annullamento della decisione del 18 novembre 2015. |
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Con messaggio di posta elettronica certificata del 27 aprile 2016, la società Zennaro ha trasmesso all’INAIL la documentazione comprovante la rinuncia al contributo ricevuto dalla Regione Veneto, per un importo di EUR 15000, riversato in favore degli altri componenti dell’associazione temporanea di imprese, dimostrando in tal modo che gli aiuti di Stato ricevuti non superavano il massimale de minimis. |
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Con nota del 6 giugno 2016 l’INAIL ha confermato che non era possibile procedere all’erogazione della sovvenzione richiesta, in quanto il totale dei tre finanziamenti pubblici avrebbe superato il massimale «de minimis» e che un’erogazione parziale della sovvenzione sarebbe stata contraria all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1407/2013. Pur dando atto di aver preso in considerazione gli elementi attestanti la rinuncia al precedente contributo regionale e la redistribuzione dello stesso tra gli altri membri dell’associazione temporanea di imprese, l’INAIL ne ha contestato la rilevanza, specificando che «non risulta che codesta Ditta abbia effettuato alcuna rinuncia e restituzione del contributo precedentemente ricevuto nei confronti dell’Ente erogante, né è rilevante la redistribuzione dello stesso tra i componenti dell’Associazione Temporanea di Impresa». Per tali motivi, l’INAIL ha chiesto la restituzione dell’anticipo di EUR 65000 già versato, pena l’escussione della fideiussione. |
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Il 26 giugno 2016, con motivi aggiunti, la società Zennaro ha chiesto l’annullamento anche della nota dell’INAIL del 6 giugno 2016. |
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Con sentenza del 7 settembre 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto il ricorso della società Zennaro, alla luce dell’indirizzo espresso dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea (DG COMP) in risposta al quesito posto dalla società Zennaro in merito all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1407/2013. Nella sua risposta, la DG COMP aveva infatti osservato che il contributo poteva essere proporzionalmente ridotto dall’ente pubblico erogante al fine di rispettare il massimale «de minimis» e che spettava alle autorità nazionali stabilire l’opzione preferita, risultando entrambe le soluzioni – quella della riduzione proporzionale e quella della reiezione integrale del contributo – astrattamente coerenti con la disciplina di tale regolamento. |
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Dunque, secondo tale giudice «l’interpretazione fornita [dall’INAIL] in ordine all’art. 3, par. 7, del regolamento UE 1407/2013, circa la non ammissibilità di riduzione della parte di contributo eccedente la soglia ivi prevista di EUR 200.000,00, seppur astrattamente conforme alla disciplina [dell’Unione] per gli aiuti de minimis, avrebbe dovuto, per potersi correttamente applicare al caso di specie, essere espressamente prevista nell’avviso pubblico», al fine segnatamente della salvaguardia dell’affidamento dei partecipanti. Esso ha quindi considerato che le preclusioni opposte dall’INAIL risultavano, al contrario, non preventivabili sulla base dei criteri esposti nell’avviso pubblico e «superabili alla luce di una interpretazione meno restrittivamente formalistica della disciplina [dell’Unione] di riferimento, nonché maggiormente coerente con il dichiarato “obiettivo [dell’avviso pubblico] di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza del lavoro”». |
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L’INAIL ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). |
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L’INAIL fa valere, basandosi, in particolare, su una lettura combinata delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 7, del regolamento n. 1407/2013, che gli aiuti «de minimis» devono essere considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione. Tali disposizioni comportano precetti imperativi direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza, il rispetto del massimale «de minimis» dovrebbe essere verificato al momento della concessione della sovvenzione, vale a dire, nel caso di specie, durante la fase di ammissione della domanda. Eventuali correttivi da parte del richiedente dovrebbero quindi essere presentati nel corso di tale fase. |
21 |
La società Zennaro contesta l’interpretazione avanzata dall’INAIL. In primo luogo, essa sostiene che le disposizioni dell’avviso pubblico sono le uniche applicabili, in quanto risulterebbe dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1407/2013 che spetta al «regime giuridico nazionale applicabile» determinare il momento in cui «all’impresa è accordato (...) il diritto di ricevere gli aiuti». In secondo luogo, essa fa valere che l’articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, che verte sull’obbligo per uno Stato membro di comunicare alla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima ritiene necessarie, riguarda tutti gli aiuti effettivamente ricevuti dall’impresa, e non soltanto quelli concessi sulla base del primo provvedimento di concessione. In terzo luogo, infine, essa ritiene che la normativa in materia di aiuti «de minimis» sia stata adottata non per penalizzare le imprese, ma per semplificare gli oneri amministrativi in caso di aiuti di importo limitato, e che l’interpretazione restrittiva proposta dall’INAIL condurrebbe ad applicazioni penalizzanti e contrarie allo spirito di tale normativa. |
22 |
Il giudice del rinvio ritiene che entrambe le interpretazioni prospettate dalle parti nel procedimento principale possano essere accolte. Da un lato, quella invocata dall’INAIL sarebbe più consona ad una fluida gestione dell’iter procedimentale, in quanto le condizioni di accesso al contributo sarebbero esaminate unicamente al momento dell’ammissione della domanda. Dall’altro, quella invocata dalla società Zennaro consentirebbe una più ampia apertura delle condizioni di accesso al contributo, anche da parte di concorrenti che, non avendo ancora la certezza della loro ammissione, non siano in grado di modificare la loro domanda per non superare il massimale. Di fatto, la gestione di eventuali modifiche della domanda di finanziamento sarebbe più difficile da attuare se fosse effettuata nella fase di verifica istruttoria delle domande ammesse, in quanto inciderebbe sull’ordine di graduatoria che si è determinato fino a quel momento. |
23 |
Quanto alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1407/2013, il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che l’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, ai sensi del quale gli aiuti sono considerati «concessi nel momento in cui all’impresa è accordato (...) il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti», da un lato, non pare inconciliabile con uno schema procedimentale nel quale, ad una prima fase di ammissione faccia seguito un più articolato approfondimento istruttorio, solo alla conclusione del quale può dirsi conclusivamente «accordato» il diritto al contributo. D’altro lato, la medesima disposizione preciserebbe che l’ipotesi dell’aiuto «concesso» va intesa «a norma del regime giuridico nazionale applicabile», il che lascia intendere che essa può corrispondere a schemi procedimentali variabili e non predeterminati. Inoltre, esso rileva che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, l’erogazione dell’aiuto avviene dopo la verifica del rispetto del massimale, il che può anche indurre a ritenere che solo all’esito di tale verifica è definitivamente «accordato» il diritto alla percezione del contributo. Infine, dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, del medesimo regolamento, in particolare dal riferimento «a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto» risulterebbe che la dichiarazione deve riportare l’insieme degli aiuti percepiti. Sarebbe necessario determinare se la decisione di rinunciare a un precedente contributo debba necessariamente aver luogo prima che lo stesso sia materialmente erogato. |
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In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intende concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale de minimis, può optare, fino all’erogazione effettiva di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. |
26 |
Occorre rilevare, da un lato, che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere ricollocati nel contesto complessivo di tale regolamento che ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126, punti 50 e 51). |
27 |
Ne consegue che tanto l’articolo 3 di tale regolamento – che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato – quanto l’articolo 6 di detto regolamento – che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto – devono essere interpretati restrittivamente. |
28 |
D’altro lato, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione impone di tener conto non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2019, BGL BNP Paribas, C‑548/18, EU:C:2019:848, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
29 |
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni in questione del regolamento n. 1407/2013, occorre sottolineare, anzitutto, che, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento, prevede che «[q]ualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento de[l] massimal[e] [“de minimis”], nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del [regolamento n. 1407/2013]». Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti «de minimis» superi il massimale «de minimis» è quello della «concessione» dell’aiuto. |
30 |
D’altro lato, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1407/2013 risulta altresì che gli aiuti «de minimis» sono considerati «concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa». |
31 |
A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, spetta al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile, il momento in cui detto aiuto deve essere considerato concesso (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punti 40 e 41, nonché del 6 luglio 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, punti 32 e 33). |
32 |
A tal fine, il giudice del rinvio deve tener conto del complesso delle condizioni poste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto de quo (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 41). |
33 |
Di conseguenza, nella fattispecie, spetta al giudice del rinvio determinare la data di concessione dell’aiuto controverso nel procedimento principale in base alle disposizioni dell’avviso pubblico e, eventualmente, della normativa nazionale applicabile a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40, e del 6 luglio 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, punto 32). |
34 |
Occorre al riguardo precisare che, pur se la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi, quando un aiuto non è concesso in base ad un regime pluriennale esso non può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 82). |
35 |
Inoltre, per quel che riguarda le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento n. 1407/2013 vertenti sul controllo esercitato dagli Stati membri affinché siano rispettate le norme in materia di cumulo, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento – il quale prevede che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni su tutti gli aiuti concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi – non è applicabile al procedimento principale. Il registro centrale degli aiuti «de minimis» è stato, infatti, istituito dalla Repubblica italiana solo dal 12 agosto 2017, ossia ad una data successiva alla domanda di aiuto in questione. |
36 |
D’altro lato, per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1407/2013, tali disposizioni prevedono che, «[p]rima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata (...) relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto (...) durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso» e, in tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana, che «[u]no Stato membro concede nuovi aiuti “de minimis” (...) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale [“de minimis”]». Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinché siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire «prima di concedere l’aiuto». |
37 |
Tale interpretazione non è inficiata dal fatto che nella sola versione in lingua italiana del paragrafo 3 di tale articolo è indicato che uno Stato membro «eroga» un nuovo aiuto, mentre tutte le altre versioni utilizzano un verbo che corrisponde, in lingua italiana, al verbo «concedere». Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata, in particolare, in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, i considerando 21 e 22 di detto regolamento – che rinviano, in sostanza, ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo 6 – utilizzano, nella loro versione in lingua italiana, rispettivamente, i termini «aiuti concessi» e «prima di concedere». Di conseguenza, la discordanza tra le versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1407/2013 deriva da un errore di traduzione della versione in lingua italiana di tale disposizione. |
38 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013, occorre constatare che quest’ultimo non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l’importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare la soglia «de minimis». |
39 |
Pertanto, poiché, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, la concessione dell’aiuto è regolata dalla normativa nazionale applicabile, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della procedura di concessione di tali aiuti. |
40 |
A tal riguardo, occorre constatare che il considerando 21 di detto regolamento prevede che, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri devono agevolare il rispetto delle norme applicabili agli aiuti di Stato «istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica secondo la norma “de minimis” non superi il massimale complessivo ammissibile». |
41 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1407/2013, occorre rilevare che la normativa «de minimis» mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza. |
42 |
Tenuto conto di tali obiettivi, la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di concedere alle imprese richiedenti il diritto di modificare la loro domanda di aiuto fino alla concessione di tale aiuto, riducendo l’importo del finanziamento richiesto o rinunciando ad aiuti precedenti già percepiti, non nuoce allo svolgimento del procedimento di istruzione della loro domanda, in quanto la verifica delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto attinenti al rispetto del massimale «de minimis» avviene unicamente al momento della concessione dell’aiuto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Zennaro e dai governi italiano e greco, l’impossibilità per tali imprese di modificare la loro domanda di aiuto dopo la concessione di un nuovo aiuto non può costituire, di per sé, una «penalizzazione» delle imprese di cui trattasi. |
43 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale «de minimis», può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. |
Sulla seconda questione
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Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretati nel senso che un’impresa che chiede un aiuto può modificare la sua domanda di aiuto, riducendo il finanziamento richiesto o rinunciando ad aiuti precedenti già percepiti, al fine di non superare il massimale «de minimis», anche se la normativa dello Stato membro in cui essa è stabilita non lo prevede. |
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Tale questione richiede una soluzione intrinsecamente connessa alla risposta fornita per la prima questione. Da un lato, come è stato constatato al precedente punto 38, il regolamento n. 1407/2013 non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l’importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare il massimale «de minimis» e non impone, pertanto, alcun obbligo in tal senso agli Stati membri. Dall’altro, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza, gli Stati membri possono consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto, al fine di evitare che la concessione di un nuovo aiuto «de minimis» porti l’importo complessivo degli aiuti accordati a superare il massimale «de minimis», qualora tali modifiche siano effettuate prima della concessione dell’aiuto «de minimis». |
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Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non superare il massimale «de minimis». Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis». |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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Wahl Biltgen Rossi Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 ottobre 2020. Il cancelliere A. Calot Escobar Il presidente dell’Ottava Sezione N. Wahl |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.