SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
28 gennaio 2016 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 158/2013 — Validità — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Esecuzione di una sentenza che ha constatato l’invalidità di un precedente regolamento — Riapertura dell’inchiesta iniziale relativa alla determinazione del valore normale — Reistituzione del dazio antidumping sulla base degli stessi dati — Periodo d’inchiesta da prendere in considerazione»
Nelle cause riunite C‑283/14 e C‑284/14,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) e dal Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisioni, rispettivamente, del 4 giugno 2014 e del 1o aprile 2014, pervenute in cancelleria l’11 giugno 2014, nei procedimenti
CM Eurologistik GmbH
contro
Hauptzollamt Duisburg (C‑283/14)
e
Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)
contro
Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C‑284/14),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
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per la CM Eurologistik GmbH e la Grünwald Logistik Service GmbH (GLS), da K. Landry, Rechtsanwalt; |
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per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita da B. O’Connor e S. Crosby, solicitors, nonché da S. Gubel, avocat; |
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per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49, p. 29). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie sorte tra, rispettivamente, la CM Eurologistik GmbH (in prosieguo: la «CM Eurologistik») e lo Hauptzollamt Duisburg (Ufficio principale delle dogane di Duisburg, Germania), e la Grünwald Logistik Service GmbH (in prosieguo: la «GLS») e lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Ufficio principale delle dogane della città di Amburgo, Germania), con riferimento alla riscossione, da parte di dette autorità doganali, di un dazio antidumping sull’importazione, da parte di tali società, di conserve di mandarini originari della Cina. |
Contesto normativo
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3 |
Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), che è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento n. 384/96»). Il regolamento di base codifica e riprende, in termini simili a quelli del regolamento n. 384/96, le disposizioni di quest’ultimo. |
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4 |
L’articolo 1 del regolamento di base, intitolato «Principi», così dispone: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (…)». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, intitolato «Determinazione del dumping»: «A. Valore normale 1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. (…) 7.
(...)». |
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6 |
L’articolo 5 del regolamento di base, intitolato «Apertura del procedimento», prevede, al suo paragrafo 9, quanto segue: «Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione». |
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7 |
L’articolo 6 del regolamento di base, intitolato «Inchiesta», così dispone: «1. Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. (…) 9. Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, l’inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di base, intitolato «Durata, riesami e restituzioni»: «1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. 2. Le misure (…) di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio (…). (…) 3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione (...) Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. (…)». |
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9 |
L’articolo 23 del regolamento di base, intitolato «Abrogazione», così recita: «Il regolamento (CE) n. 384/96 è abrogato. L’abrogazione del regolamento (CE) n. 384/96 lascia impregiudicata la validità dei procedimenti in base ad esso avviati. (…)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
I fatti all’origine dell’adozione del regolamento n. 158/2013
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10 |
La Commissione ha introdotto misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di conserve di mandarini adottando il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (GU L 290, pag. 3). Tale regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2003 ed era applicabile fino al 10 aprile 2004. |
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11 |
Agendo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53) e (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), la Commissione ha adottato, il 7 aprile 2004, il regolamento (CE) n. 658/2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) (GU L 104, pag. 67), che era applicabile dall’11 aprile 2004 fino all’8 novembre 2007. |
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12 |
Anteriormente alla scadenza delle misure di salvaguardia succitate, la federazione spagnola dell’industria trasformatrice di prodotti ortofrutticoli ha presentato una richiesta di proroga di tali misure, la quale è stata respinta dalla Commissione. |
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Il 6 settembre 2007 tale federazione ha, poi, depositato dinanzi alla Commissione una denuncia di dumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina. |
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14 |
Ritenendo che tale denuncia contenesse elementi di prova sufficienti, la Commissione ha pubblicato il 20 ottobre 2007 l’avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 246, pag. 15). |
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15 |
Tali avviso indicava che i prodotti di cui trattasi sono i mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), le clementine, i wilkings e altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), originari della Cina, dichiarati di norma alle sottovoci 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 della NC. Il predetto avviso precisa, tuttavia, che tali sottovoci della NC sono indicate unicamente a titolo informativo. Per quanto concerne la determinazione del valore normale di tali agrumi, la Commissione espone nel suo avviso che, in assenza di produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità e della Cina, ad eccezione dei produttori esportatori che presentano prove sufficienti per dimostrare che essi operano in condizioni di economia di mercato, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Cina su un’«altra base equa», ovverosia sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile «debitamente adeguat[i]». |
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16 |
Il 4 luglio 2008 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 642/2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19). Dal considerando 12 di tale regolamento risulta che l’inchiesta volta ad accertare l’esistenza di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, mentre l’analisi ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta. Relativamente alla determinazione del valore normale del prodotto di cui trattasi, i considerando da 38 a 45 di tale regolamento illustrano che, a causa dell’assenza di collaborazione dei produttori di paesi terzi, il valore normale è stato determinato, per tutti i produttori esportatori del campione, su un’altra base equa, ovverosia sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per un prodotto simile. |
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17 |
Il 18 dicembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1355/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), che è entrato in vigore il 31 dicembre 2008. Ai sensi del considerando 17 di tale regolamento, non è stata presentata nessuna argomentazione che potesse rimettere in discussione la metodologia seguita per la determinazione del valore normale. In particolare, la Commissione afferma che l’utilizzo di dati sui prezzi di un altro paese importatore o di informazioni pubblicate non avrebbe potuto costituire una soluzione ragionevole in quanto, in assenza di collaborazione del «paese di riferimento», tali informazioni non avrebbero potuto essere verificate conformemente ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Inoltre, il considerando 18 del regolamento n. 1355/2008 indica che si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento n. 642/2008. |
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18 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 23 marzo 2009, due società interessate dal dazio antidumping istituito dal regolamento n. 1355/2008 hanno presentato un ricorso volto all’annullamento di tale regolamento. |
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19 |
Con sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio (T‑122/09, EU:T:2011:46), il Tribunale ha accolto tali ricorsi, ritenendo che il regolamento n. 1355/2008 fosse inficiato da una violazione dei diritti della difesa nonché da un difetto di motivazione. Di conseguenza, esso ha annullato tale regolamento nella parte in cui si applica alle due società ricorrenti in tale causa. |
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20 |
In parallelo, in occasione di una controversia sorta tra la GLS e l’Ufficio principale delle dogane della città di Amburgo relativamente alla riscossione, da parte di tale autorità tributaria, del dazio antidumping istituito dal regolamento n. 1355/2008, il Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo) ha adito, l’11 maggio 2010, la Corte dell’Unione europea di una questione pregiudiziale riguardante la validità di tal regolamento. |
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21 |
Con la sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158) la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 1355/2008. |
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22 |
La Corte ha rilevato in tale sentenza che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione, cui spetta svolgere l’inchiesta e adottare i regolamenti antidumping provvisori, e il Consiglio, cui spetta adottare i regolamenti antidumping definitivi, devono esaminare se sia possibile determinare il valore normale del prodotto di cui trattasi in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi. Solo quando siffatta determinazione risulta impossibile il valore normale può essere determinato con riferimento a un’altra base equa. Di conseguenza, durante l’inchiesta all’origine dell’adozione del regolamento n. 1355/2008, la Commissione avrebbe dovuto esaminare con tutta la necessaria diligenza le informazioni di cui disponeva al fine di cercare, tra i paesi retti da un’economia di mercato, un «paese di riferimento». Orbene, la Corte ha constatato che risultava dalle statistiche di Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) che nel periodo compreso tra gli anni 2002/2003 e 2006/2007 si sono avute nell’Unione europea importazioni non trascurabili dei prodotti classificati alle sottovoci 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 della NC, provenienti da paesi terzi retti da un’economia di mercato, in particolare da Israele, dallo Swaziland, dalla Thailandia e dalla Turchia. Infatti tali statistiche menzionavano i seguenti dati per quanto riguarda le importazioni di detti prodotti (in tonnellate):
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23 |
Stanti tali circostanze, la Commissione avrebbe dovuto esaminare d’ufficio se uno di tali paesi retti da un’economia di mercato poteva costituire un «paese di riferimento» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il Consiglio e la Commissione avessero violato gli obblighi risultanti dalla menzionata disposizione in quanto hanno determinato il valore normale del prodotto di cui trattasi in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile senza aver dato prova di tutta la necessaria diligenza al fine di determinare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo ad economia di mercato. |
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24 |
In siffatta occasione la Corte ha indicato, al punto 35 della sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), rispondendo a un argomento che metteva in discussione la rilevanza delle statistiche di Eurostat, che, da un lato, tali statistiche che si era chiesto di produrre si riferivano al prodotto di cui trattasi e, dall’altro, il confronto tra le statistiche menzionate nel regolamento n. 642/2008 relative alle importazioni del prodotto di cui trattasi in provenienza dalla Cina e le statistiche comunicate alla Corte rivelava che queste ultime riguardavano esclusivamente le importazioni del prodotto di cui trattasi. |
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25 |
Il 19 giugno 2012 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 175, pag. 19), in cui essa ha indicato che aveva deciso di riaprire l’inchiesta antidumping e che «[l]’ambito della riapertura si limita all’attuazione della (…) sentenza della C[orte di giustizia nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158)]». Tale avviso informa del pari le autorità doganali del fatto che, tenuto conto di detta sentenza, le importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi non erano più soggette ai dazi antidumping e che i dazi riscossi per il prodotto di cui trattasi ai sensi del regolamento n. 1355/2008 dovevano essere rimborsati o abbuonati. |
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26 |
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 158/2013. Quest’ultimo è entrato in vigore a decorrere dal 23 febbraio 2013 e ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013. |
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27 |
I considerando 32, 33, 43, 47, 48, 54 e 86 del regolamento n. 158/2013 sono del seguente tenore:
(…)
(…)
(…)
(…)
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I fatti all’origine della causa C‑283/14
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28 |
La CM Eurologistik fornisce servizi di deposito e di distribuzione. Il 20 marzo 2013 la CM Eurologistik ha collocato in un deposito doganale debitamente autorizzato 48000 confezioni contenenti, ciascuna, 24 barattoli, ognuno da 312 grammi (g), di conserva di mandaranci senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zucchero (13,95%), di cui alla sottovoce 2008 30 75 90 del codice TARIC (tariffa integrata comunitaria), originari della Cina. Essa ha nuovamente collocato la stessa quantità di merci in tale deposito il 25 marzo 2013. |
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29 |
Nell’aprile 2013 la CM Eurologistik ha prelevato, in tre fasi, l’equivalente in barattoli di conserva succitati per circa 19296 chilogrammi (kg) di mandaranci nel deposito doganale e ha successivamente presentato una dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti. |
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30 |
Con avviso del 7 maggio 2013 l’Ufficio principale delle dogane di Duisburg ha fissato in EUR 9657,99 l’importo del dazio antidumping dovuto dalla CM Eurologistik. |
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31 |
La CM Eurologistik ha proposto reclamo contro tale avviso adducendo a motivazione l’invalidità del regolamento n. 158/2013. |
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32 |
Con decisione del 9 settembre 2013 tale Ufficio, ritenendo di essere vincolato al regolamento n. 158/2013 e di non aver commesso nessun errore nell’applicazione di quest’ultimo, ha respinto tale reclamo. |
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33 |
La CM Eurologistik ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf), invocando lo stesso motivo dedotto nel suo reclamo. |
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34 |
Il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento n. 158/2013 sia valido». |
I fatti all’origine della causa C‑284/14
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35 |
La GLS importa nell’Unione europea conserve di mandarini originari della Cina. |
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36 |
Con avviso del 3 aprile 2013 l’Ufficio principale delle dogane della città di Amburgo ha imposto alla GLS dazi all’importazione, dei quali EUR 62983,52 di dazi antidumping, sulla base del regolamento n. 518/2013. |
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37 |
Il 30 aprile 2013 la GLS ha proposto reclamo dinanzi a detto Ufficio avverso tale avviso adducendo a motivazione l’invalidità del regolamento n. 158/2013. |
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38 |
Con decisione del 24 maggio 2013 il predetto Ufficio ha respinto tale reclamo in quanto infondato. In tale occasione esso ha dichiarato che non era competente a esaminare la validità dei regolamenti adottati da istituzioni europee. |
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39 |
Il 26 giugno 2013 la GLS ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo). |
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40 |
Il Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento n. 158/2013 sia valido, benché in prossimità della sua adozione non sia stata svolta un’autonoma inchiesta antidumping ma sia stata soltanto portata avanti l’inchiesta antidumping già svolta all’epoca tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, inchiesta questa che tuttavia, in base a quanto accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), era stata svolta in violazione degli obblighi di cui al regolamento n. 384/96 il che ha portato la Corte a constatare, nella suddetta sentenza, l’invalidità del regolamento n. 1355/2008, emanato in seguito a tale inchiesta». |
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41 |
Con decisione del presidente della Corte del 16 luglio 2014, le cause C‑283/14 e C‑284/14 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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42 |
Risulta dalla motivazione delle domande di pronuncia pregiudiziale che i dubbi dei giudici del rinvio relativamente alla validità del regolamento n. 158/2013 sono in parte simili. In considerazione della natura di tali dubbi si deve ritenere che, mediante le loro rispettive questioni, che occorre esaminare in parte congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono in sostanza se il regolamento n. 158/2013 sia invalido per i seguenti motivi:
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43 |
Nelle loro osservazioni le ricorrenti nei procedimenti principali eccepiscono due ulteriori motivi d’invalidità del regolamento n. 158/2013, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento di base nonché sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento. |
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44 |
Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 26). |
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45 |
Risulta del pari da una giurisprudenza ben consolidata che l’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, cosicché la Corte non può, di regola, esaminare la validità di un atto dell’Unione alla luce di un motivo unicamente invocato dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte (v., in tal senso, sentenza Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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46 |
Sulla scorta di tali considerazioni, non si deve estendere l’esame della validità del regolamento n. 158/2013 ai possibili motivi di invalidità non contemplati dai giudici del rinvio. |
Sull’assenza di disposizioni nel regolamento n. 384/96, o nel regolamento di base che gli è succeduto, che prevedano esplicitamente la possibilità di riaprire il procedimento dopo alla dichiarazione di invalidità di un regolamento antidumping
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47 |
Con la sua questione il giudice del rinvio nella causa C‑284/14 chiede, in sostanza, se il regolamento n. 158/2013 sia invalido a causa della decisione del Consiglio e della Commissione di riaprire il procedimento, anche se né il regolamento n. 384/96 né il regolamento di base che gli è succeduto prevedono siffatta facoltà. |
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48 |
A tal riguardo si deve ricordare che, quando la Corte accerta, nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’invalidità di un atto dell’Unione, la sua decisione produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni interessate l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all’illegittimità accertata, essendo applicabile per analogia l’obbligo previsto all’articolo 266 TFUE in caso di sentenze di annullamento alle sentenze che dichiarano invalido un atto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 124 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Al fine di conformarsi a tale obbligo, le istituzioni interessate sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza di annullamento o d’invalidità, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Infatti è questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato o dichiarato invalido (v., in tal senso, sentenze Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27; Spagna/Commissione, C‑415/96, EU:C:1998:533, punto 31 nonché Italia/Commissione, C‑417/06 P, EU:C:2007:733, punto 50). |
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50 |
Ciò premesso, si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 266 TFUE obbliga le istituzioni da cui emana l’atto annullato solo ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 50) e, dall’altro, che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori di quest’ultimo (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 73). |
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51 |
Di conseguenza, fatta salva l’ipotesi in cui l’illegittimità accertata abbia determinato la nullità di tutto il procedimento, le predette istituzioni possono, al fine di adottare un atto volto a sostituire un precedente atto annullato o dichiarato invalido, riaprire il procedimento alla fase in cui tale illegittimità si è verificata (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, C‑417/06 P, EU:C:2007:733, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). |
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52 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, non è necessario che la facoltà di riaprire il procedimento sia esplicitamente prevista dalla normativa applicabile affinché le istituzioni autrici di un atto annullato o dichiarato invalido possano farvi ricorso. La Corte ha peraltro già potuto dichiarare, senza riferirsi a una specifica base giuridica, che esse potevano ricorrere a siffatta facoltà in seguito a una sentenza di annullamento di un regolamento istitutivo di dazi antidumping (v., in tal senso, sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punti 82 e 94). |
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53 |
Nei procedimenti principali l’illegittimità accertata dalla Corte nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158) verteva sulla circostanza che la Commissione non aveva esaminato d’ufficio se uno dei paesi menzionati nelle statistiche di Eurostat disponibili durante l’inchiesta potesse costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e sulla circostanza che, dunque, il Consiglio e la Commissione non avevano dato prova di tutta la necessaria diligenza al fine di determinare il valore normale del prodotto di cui trattasi a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo ad economia di mercato. |
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54 |
Poiché siffatta illegittimità ha inciso sul procedimento non nella sua integralità, ma solo per quanto concerne la determinazione di tale valore normale, il Consiglio e la Commissione potevano decidere, al fine di eseguire la sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), di riaprire il procedimento solo alla fase dell’inchiesta concernente la determinazione di detto valore normale e ciò anche se siffatta facoltà non è esplicitamente prevista né dal regolamento n. 384/96 né dal regolamento di base che gli è succeduto. |
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55 |
Ne consegue che la circostanza che né il regolamento n. 384/96 né il regolamento di base che gli è succeduto prevedano la facoltà, per il Consiglio e la Commissione, di riaprire il procedimento dopo la dichiarazione d’invalidità di un regolamento antidumping non può comportare l’invalidità del regolamento n. 158/2013. |
Sull’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base
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56 |
I giudici del rinvio chiedono in sostanza se il regolamento n. 158/2013 sia invalido per il motivo che l’inchiesta è stata chiusa oltre quindici mesi dopo la sua apertura, dal momento che siffatta circostanza costituirebbe, a loro avviso, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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57 |
A tal riguardo, come affermato al punto 54 della presente sentenza, quando l’illegittimità è avvenuta, come nei procedimenti principali, durante l’inchiesta, le istituzioni interessate devono poter riaprire il procedimento alla fase dell’inchiesta in cui l’illegittimità si è verificata. |
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58 |
Risulta, effettivamente, da tale articolo 6, paragrafo 9 che, quando un procedimento antidumping è aperto, l’inchiesta che ne discende deve essere in ogni caso conclusa entro il termine di quindici mesi successivi alla sua apertura. |
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59 |
Tuttavia, si deve constatare che il predetto articolo 6, paragrafo 9, nel riferirsi in modo esplicito ai procedimenti aperti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, contempla solo i procedimenti iniziali e non, tra tali procedimenti, quelli che sono stati riaperti in seguito a una sentenza di annullamento o d’invalidità. |
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60 |
Del resto, mentre il termine di quindici mesi di cui alla citata disposizione mira ad assicurare una rapida trattazione dei procedimenti previsti nel regolamento di base, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 9, di tale regolamento, presa in considerazione dai giudici del rinvio indurrebbe, in pratica, a prolungare in modo indebito i procedimenti previsti in detto regolamento, obbligando le istituzioni a ricominciare integralmente siffatti procedimenti in seguito a una sentenza di tal genere e, quindi, a ritardare la conclusione di essi. |
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61 |
Dalle suesposte considerazioni discende che, poiché il procedimento di cui trattasi è stato oggetto di una riapertura, non gli può essere applicato il termine di quindici mesi previsto per i procedimenti iniziali, cosicché non si deve dichiarare invalido il regolamento n. 158/2013 per il motivo invocato dai giudici del rinvio. |
Sull’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base
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62 |
I giudici del rinvio chiedono in sostanza se il regolamento n. 158/2013 sia invalido per il motivo che, al fine di accertare l’esistenza di un dumping, il Consiglio e la Commissione hanno deciso di non svolgere una nuova inchiesta sulla base di un periodo di riferimento aggiornato, in quanto esse ritenevano che tale circostanza costituisse una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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In proposito si deve ricordare che il predetto articolo 6, paragrafo 1, dispone che il periodo di riferimento utilizzato ai fini dell’indagine deve normalmente riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento |
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64 |
Orbene, per eseguire la sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), il Consiglio e la Commissione hanno deciso di riaprire il procedimento alla fase dell’inchiesta volta a accertare l’esistenza di un dumping, mantenendo il periodo di riferimento iniziale. |
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65 |
Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare, con riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1), le cui disposizioni erano analoghe a quelle dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che i criteri di determinazione del periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini delle inchieste antidumping enunciati a tale disposizione sono indicativi e non tassativi (sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio, EU:C:2000:531, punto 88). |
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È vero che, come rilevano i giudici del rinvio, emerge dal punto 92 della sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531) che l’inchiesta deve essere svolta in base a informazioni il più possibile attuali al fine di poter fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche antidumping. |
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Risulta, tuttavia, dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che, sulla base dei dati relativi al medesimo periodo di riferimento, le istituzioni interessate possono mantenere per cinque anni dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche antidumping. |
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Orbene, nel caso di specie, se è vero che le istituzioni si sono basate, al fine di adottare il regolamento n. 158/2013, su dati relativi al periodo di riferimento servito ad adottare il regolamento n. 1355/2008, si deve constatare che il regolamento n. 158/2013 si è limitato a reistituire dazi antidumping per il periodo in cui il regolamento n. 1355/2008, dichiarato invalido nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), avrebbe dovuto produrre effetti. |
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69 |
Sulla scorta di tali considerazioni, in considerazione del contesto specifico delle presenti cause in cui le istituzioni erano tenute a trarre le conseguenze da una sentenza d’invalidità ponendo rimedio a una illegittimità che aveva inciso solo su una parte del procedimento iniziato, i dati raccolti durante l’inchiesta costituivano informazioni che rimanevano sufficientemente attuali, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 66 della presente sentenza, per giustificare l’istituzione di dazi antidumping fino alla data di cessazione degli effetti del regolamento n.158/2013. |
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70 |
Ne consegue che, in seguito alla riapertura del procedimento, il Consiglio e la Commissione potevano, senza violare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, astenersi dal ricorrere a un periodo di riferimento aggiornato al fine di determinare il valore normale del prodotto di cui trattasi. Pertanto, il regolamento n. 158/2013 non può essere dichiarato invalido a motivo dell’assenza di una nuova inchiesta. |
Sull’asserita illegittimità della motivazione fatta valere nel regolamento n. 158/2013 per giustificare la decisione del Consiglio e della Commissione di mantenere il periodo di riferimento iniziale
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71 |
Il giudice del rinvio nella causa C‑283/14 chiede, in sostanza, se il regolamento n. 158/2013 sia invalido nella parte in cui, ai considerando 43 e 86 del regolamento n. 158/2013, quest’ultimo indica, per giustificare la scelta del Consiglio e della Commissione di mantenere il periodo di riferimento iniziale, una motivazione illegittima, a suo avviso, vale a dire che qualsiasi inchiesta vertente su un periodo più recente sarebbe stata necessariamente distorta a causa dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 642/2008, successivamente dal regolamento n. 1355/2008, e che, di conseguenza, lo strumento più appropriato per analizzare i dati più recenti sarebbe un riesame intermedio conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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72 |
Detto giudice rileva, da un lato, che durante il periodo d’inchiesta iniziale, compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, erano del pari applicate misure di salvaguardia ai sensi dei regolamenti n. 1964/2003 e n. 658/2004. Orbene, tale circostanza non ha impedito a dette istituzioni di utilizzarlo come periodo di riferimento. Dall’altro, poiché l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, consente che possa essere svolto un riesame intermedio prendendo come periodo di riferimento un periodo durante il quale esisteva un dazio antidumping, lo stesso dovrebbe valere nelle ipotesi di riapertura del procedimento antidumping. |
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73 |
Tuttavia, ai punti 54 e 70 della presente sentenza si è constatato che, per eseguire la sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), il Consiglio e la Commissione potevano validamente decidere di riaprire il procedimento solo alla fase dell’inchiesta concernente la determinazione del valore normale del prodotto di cui trattasi e astenersi dal ricorrere a un periodo di riferimento aggiornato. Ciò posto, la circostanza, anche se la si dovesse considerare accertata, che il regolamento n. 158/2013 si basi, ai suoi considerando 43 e 86, su una motivazione illegittima per giustificare la scelta del Consiglio e della Commissione di mantenere il periodo di riferimento iniziale non è idonea a rimettere in discussione tale constatazione. Di conseguenza, il regolamento n. 158/2013 non può essere dichiarato invalido per il motivo dedotto in precedenza. |
Sull’asserita violazione dell’articolo 266 TFUE
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74 |
I giudici del rinvio chiedono se il regolamento n. 158/2013 sia invalido per il motivo che quest’ultimo sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 266 TFUE nella parte in cui, ai considerando 32 e 33 di tale regolamento, il Consiglio e la Commissione hanno considerato, contrariamente alla Corte nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), che la sottovoce 2008 30 90 della NC comprendeva prodotti diversi da quello in esame e, di conseguenza, hanno preso in considerazione volumi delle importazioni del prodotto in esame diversi da quelli contemplati in tale sentenza. |
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75 |
In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, nell’ipotesi in cui un atto sia annullato o dichiarato invalido, le istituzioni da cui tale atto emana sono solo tenute ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta. |
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76 |
Di conseguenza, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per decidere i provvedimenti da attuare al fine di trarre le conseguenze da una sentenza di annullamento o d’invalidità, fermo restando che, come esposto al punto 49 della presente sentenza, tali provvedimenti devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi e con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario. |
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77 |
È vero che, nel caso di specie, per eseguire la sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), il Consiglio e la Commissione hanno svolto un’analisi approfondita di alcuni dati statistici di Eurostat relativi ai volumi delle importazioni menzionati in tale sentenza. Orbene, al termine di tale analisi dette istituzioni, in quanto hanno effettuato una valutazione diversa della natura dei prodotti compresi nella sottovoce 2008 30 90 della NC, hanno rilevato che taluni volumi delle importazioni erano diversi da quelli menzionati dalla Corte. |
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78 |
Tuttavia, al fine di constatare l’invalidità del regolamento n. 1355/2008, la Corte, nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), non ha ritenuto necessario effettuare un’analisi approfondita del contenuto di tali dati. Essa ha constatato che questi ultimi fornivano indizi volti a dimostrare che il prodotto di cui trattasi era fabbricato in quantitativi non trascurabili in paesi retti da un’economia di mercato, come Israele, lo Swaziland, la Thailandia e la Turchia, e che se ne poteva dedurre che la Commissione aveva omesso di esaminare d’ufficio se uno dei paesi menzionati nelle statistiche di Eurostat disponibili durante l’inchiesta potesse costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
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79 |
Pertanto, le constatazioni operate dalla Corte relativamente ai prodotti compresi, nelle statistiche di Eurostat, nella sottovoce 2008 30 90 della NC o ai volumi delle importazioni del prodotto di cui trattasi menzionati nelle medesime statistiche vincolavano le istituzioni in quanto esse comportano che, come rilevato dalla Corte al punto 34 della sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), la Commissione avrebbe dovuto esaminare d’ufficio se uno dei paesi che esse menzionano potesse costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
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80 |
Orbene, nonostante l’interpretazione delle summenzionate statistiche di cui ai considerando da 31 a 33 del regolamento n. 158/2013, risulta segnatamente dai considerando da 47 a 48 di tale regolamento che le istituzioni hanno effettivamente tenuto conto delle constatazioni fatte dalla Corte a tal riguardo nello svolgere le verifiche richieste con riferimento a ciascuno dei paesi menzionati da dette statistiche, come analizzate dalla Corte nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158). |
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81 |
In siffatto contesto, considerando, contrariamente alla Corte nella sentenza GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), che la sottovoce 2008 30 90 della NC comprendeva prodotti diversi da quello di cui trattasi e, quindi, prendendo in considerazione volumi delle importazioni del prodotto di cui trattasi diversi da quelli contemplati in tale sentenza, il Consiglio e la Commissione non hanno violato l’articolo 266 TFUE. |
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82 |
Ne consegue che non si deve dichiarare invalido il regolamento n. 158/2013 sulla base del rilievo che esso violerebbe l’articolo 266 TFUE. |
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83 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve constare che l’esame delle questioni poste non ha rivelato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 158/2013. |
Sulle spese
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84 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’esame delle questioni poste non ha rivelato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.