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Document 62007CJ0333

Sentenza della Corte (grande sezione) del 22 dicembre 2008.
Société Régie Networks contro Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d’appel de Lyon - Francia.
Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali - Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità - Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell’esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) - Aiuti compatibili con il mercato comune - Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) - Contestazione della legittimità della decisione - Obbligo di motivazione - Valutazione dei fatti - Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale.
Causa C-333/07.

European Court Reports 2008 I-10807

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:764

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 dicembre 2008 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali — Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità — Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell’esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Aiuti potenzialmente compatibili con il mercato comune — Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) — Contestazione della legittimità della decisione — Obbligo di motivazione — Valutazione dei fatti — Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale»

Nel procedimento C-333/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour administrative d’appel de Lyon (Francia) con decisione 12 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2007, nella causa tra

Société Régie Networks

e

Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), K. Lenaerts, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la società Régie Networks, dagli avv.ti B. Geneste e C. Medina, avocats;

per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Messmer, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 di non sollevare obiezioni sulla modifica di un regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali (aiuto di Stato n. N 679/97 — Francia) (in prosieguo: la «decisione controversa»), di cui una comunicazione succinta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1999, C 120, pag. 2).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Régie Networks (in prosieguo: la «Régie Networks»), società di diritto francese, diretto ad ottenere il rimborso dell’importo versato a titolo della tassa parafiscale sulla pubblicità radiotelevisiva per l’anno 2001.

Contesto normativo

3

L’art. 80 della legge 30 settembre 1986, n. 86-1067, sulla libertà di comunicazione (JORF del 1o ottobre 1986, pag. 11755), come modificata dagli artt. 25 della legge 17 gennaio 1989, n. 89-25 (JORF del 18 gennaio 1989, pag. 728), e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 90-1170 (JORF del 30 dicembre 1990, pag. 16439), così dispone:

«Ai servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane le cui risorse commerciali provenienti da messaggi diffusi via antenna e presentanti carattere di pubblicità di marchi o di sponsorizzazione siano inferiori al 20% del loro fatturato complessivo è concesso un aiuto in base alle modalità stabilite con decreto emanato secondo la procedura del Conseil d’État.

Tale aiuto è finanziato mediante una tassa sui proventi derivanti dalla pubblicità radiotelevisiva.

I compensi che i servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane ottengono per messaggi a sostegno di azioni collettive o di pubblica utilità sono esclusi dalla definizione del limite massimo di cui al primo comma del presente articolo».

4

A termini dell’art. 1 del decreto 29 dicembre 1997, n. 97-1263, relativo all’introduzione di una tassa parafiscale a favore del fondo di sostegno alla diffusione radiofonica (JORF del 30 dicembre 1997, pag. 19194):

«Con effetto dal 1o gennaio 1998, al fine di finanziare un fondo di aiuti destinati ai titolari di un’autorizzazione per servizi di radiodiffusione mediante onde hertziane le cui risorse commerciali provenienti da messaggi pubblicitari o di sponsorizzazione siano inferiori al 20% del fatturato complessivo, è istituita, per un periodo quinquennale, un tassa parafiscale sulla pubblicità radiotelevisiva [(in prosieguo: la “tassa sull’intermediazione sulla pubblicità”)].

Tale tassa è destinata a sostenere la diffusione radiofonica».

5

L’art. 2 del decreto in parola è così formulato:

«La tassa è calcolata sulla base delle somme, al netto delle commissioni di agenzia e dell’imposta sul valore aggiunto, pagate dai committenti per la diffusione dei messaggi pubblicitari sul territorio francese.

Soggetti passivi della tassa sono coloro che commercializzano tali messaggi pubblicitari.

L’importo della tassa è stabilito mediante decreto congiunto dei competenti Ministeri del Bilancio e della Comunicazione, per scaglioni sulla base delle entrate trimestrali dei soggetti passivi, in applicazione dei seguenti limiti massimi:

(…)».

6

Dall’art. 3 di detto decreto risulta che il gettito netto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità è versato al Fonds de soutien à l’expression radiophonique (fondo di sostegno alla diffusione radiofonica; in prosieguo: l’«FSER»), che consiste in un conto speciale della contabilità dell’Institut national de l’audiovisuel (Istituto nazionale dell’audiovisivo).

7

L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce che la tassa in parola è calcolata, fissata e riscossa dalla direzione generale delle imposte per conto dell’FSER in conformità delle stesse disposizioni, garanzie e sanzioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

8

Gli artt. 7-20 del decreto n. 97-1263 prevedono il regime degli aiuti erogati dall’Istituto nazionale dell’audiovisivo e derivanti dal gettito netto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità versata nell’FSER.

9

I destinatari dell’aiuto sono i titolari di un’autorizzazione per servizi di radiodiffusione ai sensi dell’art. 1 del citato decreto (in prosieguo: le «emittenti radiofoniche locali»).

10

Secondo l’art. 7 del decreto in questione, gli aiuti sono assegnati da un comitato consultivo, in base alle risorse disponibili. La composizione e il regolamento interno del comitato sono disciplinati da detto articolo e dagli artt. 8-11 del medesimo decreto (in prosieguo: il «comitato FSER»).

11

Il decreto n. 97-1263 configura tre tipi di aiuto (in prosieguo: gli «aiuti alla diffusione radiofonica»).

12

Si tratta in primis di una sovvenzione per l’avviamento, le cui condizioni di concessione sono fissate dagli artt. 12 e 13 del citato decreto. Detta sovvenzione, il cui importo massimo è pari a FRF 100000, è concessa alle emittenti radiofoniche locali di nuova autorizzazione sulla base della documentazione da loro presentata.

13

In secondo luogo, si tratta di un aiuto all’allestimento, le cui modalità sono disposte all’art. 14 di detto decreto. Tale aiuto, concesso alle emittenti radiofoniche sulla base della documentazione presentata dalle stesse, non può essere accordato prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione di una sovvenzione per l’avviamento, e comunque può essere accordato una sola volta in un periodo di cinque anni. Il suo importo non deve superare il 50% dell’investimento interessato ed è parimenti limitato ad un massimo di FRF 100000.

14

Da ultimo si tratta di una sovvenzione annuale al funzionamento, le condizioni per la concessione della quale sono fissate dagli artt. 16 e 17 del decreto in questione.

15

Ai sensi dell’art. 17, primo comma, del decreto n. 97-1263:

«L’importo della sovvenzione al funzionamento è fissato in conformità di un tariffario elaborato dal comitato [dell’FSER]. A tal fine si tiene conto dei proventi della gestione ordinaria del servizio interessato, al lordo dei costi per l’intermediazione sulla pubblicità. Esso è reso pubblico».

16

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che detto importo può essere aumentato fino al 60%, a seconda degli sforzi compiuti per diversificare le risorse economiche direttamente connesse all’attività di radiodiffusione, delle azioni intraprese per la formazione professionale del personale del servizio interessato, delle azioni intraprese in ambito educativo e culturale, della partecipazione ad iniziative comuni nel contesto dei programmi nonché degli sforzi compiuti sul terreno della comunicazione sociale locale e nel campo dell’integrazione.

17

Il regime di aiuti alla diffusione radiofonica configurato dal decreto n. 97-1263, applicabile nel contesto della causa principale, ha sostituito quelli istituiti a partire dal 1o gennaio 1983 con vari precedenti decreti, inizialmente per un periodo iniziale di due anni e successivamente per periodi di cinque anni.

18

Il regime di aiuti alla diffusione radiofonica previsto all’art. 302 bis KD del code général des impôts (codice tributario francese), introdotto dall’art. 47 della legge 30 dicembre 2002, n. 2002-1575, legge finanziaria per il 2003 (JORF del 31 dicembre 2002, pag. 22025), ha esso stesso sostituito quello instaurato dal decreto n. 97-1263, a partire dal 1o gennaio 2003, e per un periodo indefinito.

19

Siffatto nuovo regime è stato modificato, con decorrenza 1o luglio 2003, dall’art. 22 della legge 1o agosto 2003, n. 2003-709, concernente il mecenatismo, le associazioni e le fondazioni (JORF del 2 agosto 2003, pag. 13277).

20

Ai sensi dell’art. 302 bis KD, n. 2, del code général des impôts, come modificato da detta legge:

«La tassa è calcolata sugli importi, al netto delle commissioni di agenzia e dell’imposta sul valore aggiunto, pagati dai committenti per la diffusione dal territorio francese dei loro messaggi pubblicitari.

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

Le decisioni della Commissione sui regimi di aiuti alla diffusione radiofonica successivi

21

Con decisione 1o marzo 1990, relativa alla misura di aiuto n. N 19/90, la Commissione ha informato le autorità francesi che non intendeva sollevare obiezioni alla realizzazione del regime di aiuti alla diffusione radiofonica notificatole da dette autorità conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CEE (divenuto art. 93, n. 2, del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 88, n. 3, CE).

22

Nel medesimo senso è anche la decisione della Commissione 16 settembre 1992, relativa alla misura di aiuto n. N 359/92, riguardante il progetto di decreto di modifica del regime di aiuti alla diffusione radiofonica già oggetto della sua precedente decisione e notificatole dalle autorità francesi conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CEE.

23

In tale seconda decisione la Commissione ha considerato che, tenuto conto, segnatamente, delle caratteristiche stesse dei beneficiari di detto sostegno (piccole emittenti a diffusione locale), non sembrava che la concorrenza e gli scambi intracomunitari dovessero esserne alterati in misura contraria al comune interesse e che, pertanto, una deroga al divieto degli aiuti poteva trovare la sua giustificazione dato il permanere degli obiettivi di interesse generale perseguiti dal regime in parola.

24

In seguito, con la decisione controversa, la Commissione ha parimenti informato le autorità francesi che non intendeva sollevare obiezioni riguardo al progetto di decreto diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica precedentemente ammesso, che dette autorità le avevano notificato conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CE e che è successivamente divenuto il decreto n. 97-1263.

25

Nella citata decisione la Commissione ha ritenuto che, in quanto le risorse di bilancio afferenti agli aiuti in questione non risultavano incrementate e in quanto i beneficiari di detto sostegno erano piccole emittenti a diffusione locale, gli scambi intracomunitari non sembravano doversi alterare in misura contraria al comune interesse e, pertanto, una deroga al divieto di aiuti poteva trovare la sua giustificazione visto il permanere degli obiettivi di interesse generale perseguiti da siffatto regime.

26

Infine, con la decisione 28 luglio 2003, relativa alla misura di aiuto n. NN 42/03 (ex N 725/02), la Commissione non ha sollevato obiezioni al progetto di legge diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica precedentemente approvato, nelle sue successive modalità, dalle tre decisioni summenzionate, notificatole dalle autorità francesi conformemente all’art. 88, n. 3, CE. Il regime così modificato costituisce quindi l’oggetto dell’art. 302 bis KD, n. 2, del code général des impôts, come modificato dalla legge n. 2003-709.

27

In tale ultima decisione la Commissione ha rilevato che la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità che finanzia il regime di aiuti di cui trattasi è versata dalle imprese d’intermediazione sulla pubblicità («régies publicitaires»), e non dai singoli committenti, sulla fattura dei quali del resto non compare.

28

Detta istituzione ha parimenti constatato che la tassa in parola grava unicamente sulle imprese d’intermediazione sulla pubblicità stabilite sul territorio francese e che, di conseguenza, alla diffusione dall’estero di messaggi pubblicitari verso il territorio francese non è imposto alcun onere fiscale.

29

La Commissione, inoltre, ha preso in considerazione il fatto che, per contro, le imprese d’intermediazione sulla pubblicità stabilite sul territorio francese che trasmettono esclusivamente verso l’estero sono soggette alla summenzionata tassa, la quale risulta pertanto conforme alle norme comunitarie che disciplinano le tasse parafiscali dirette a finanziare un regime di aiuti.

30

Oltre a ciò la Commissione ha ritenuto in particolare che, poiché i beneficiari del regime di aiuti di cui trattasi sono radio non commerciali e soltanto locali, detto regime persegue uno scopo di interesse generale, salvaguardando la pluralità dei mezzi di comunicazione a livello locale, e che l’incidenza sugli scambi intracomunitari che ne deriva è scarsa.

31

Di conseguenza la Commissione ha considerato che il regime in questione, che agevola lo sviluppo dell’attività di radiodiffusione associativa e non altera gli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse, costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune in base all’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

I fatti

32

I fatti all’origine della controversia, come esposti nella decisione di rinvio, possono essere così riassunti.

33

Per l’anno 2001 la Régie Networks, società che commercializza gli spazi pubblicitari delle frequenze locali del gruppo NRJ GROUP, ha pagato l’importo di EUR 152524 per la tassa sull’intermediazione pubblicitaria.

34

Detta società ha successivamente chiesto il rimborso di tale somma alle autorità fiscali locali. Poiché tale richiesta risultava implicitamente respinta in mancanza di una decisione in merito entro il termine previsto dalla legge, la menzionata società adiva il Tribunal administratif de Lyon (Tribunale amministrativo di Lione).

35

Con sentenza 25 aprile 2006 tale tribunale respingeva il ricorso della Régie Networks, che quindi interponeva appello dinanzi alla Cour administrative d’appel de Lyon (Corte d’appello amministrativa di Lione).

36

Dinanzi al giudice del rinvio la Régie Networks ha fatto valere, in primo luogo, che la decisione controversa è invalida in quanto insufficientemente motivata.

37

Tale decisione, da un lato, non dimostrerebbe che il regime di aiuti interessato rientri effettivamente in una delle categorie di deroghe previste dal Trattato CE. D’altro canto, in detta decisione la Commissione avrebbe omesso di esaminare la questione se la modalità di finanziamento del regime in discussione, ossia la tassa sulle intermediazioni sulla pubblicità, sia compatibile con il Trattato e di motivare espressamente la sua valutazione in proposito, pur se dalla giurisprudenza della Corte discende che siffatto esame è indispensabile alla valutazione della compatibilità di un aiuto, e al riguardo la Régie Networks fa riferimento alla sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Calster e a. (Racc. pag. I-12249).

38

In secondo luogo, la Régie Networks ha sostenuto che la decisione controversa è viziata da un errore di diritto. La tassa sulle intermediazioni sulla pubblicità sarebbe incompatibile con il mercato comune, per la ragione, peraltro esaminata dalla Commissione nella sua decisione 28 luglio 2003, menzionata ai punti 26-31 della presente sentenza, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i prodotti e i servizi importati devono essere esentati da qualsiasi tassa parafiscale destinata a finanziare un regime di aiuti di cui beneficino soltanto le imprese nazionali.

39

In terzo luogo, la Régie Networks ha fatto valere che la decisione controversa è viziata da un errore di valutazione dei fatti, dal momento che la Commissione ha affermato, contrariamente alla realtà, che le risorse di bilancio relative al regime di aiuti in discussione non erano state aumentate.

40

La Régie Networks ne tratto la conclusione che, se la decisione controversa dovesse essere dichiarata invalida dalla Corte, il regime di aiuti la cui attuazione è stata autorizzata da detta decisione sarebbe affetto da illegittimità ab initio e che siffatta illegittimità comporterebbe l’illegittimità del suo finanziamento.

41

Il giudice del rinvio reputa che i tre motivi dedotti dalla Régie Networks pongano serie difficoltà, mettendo in discussione la validità della decisione controversa.

42

Alla luce di ciò la Cour administrative d’appel de Lyon ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [decisione controversa] sia valida per quanto riguarda la sua motivazione, per quanto riguarda la valutazione compiuta circa la compatibilità con il Trattato del finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica istituito per il periodo 1998-2002, nonché per quanto riguarda la motivazione fondata sull’assenza di aumento delle risorse di bilancio del regime di aiuti in questione».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

43

La Commissione ritiene che la Corte non debba esprimersi in merito alla questione della validità della decisione controversa posta dal giudice del rinvio, poiché detta questione non avrebbe alcun rapporto con l’oggetto della causa principale, che concerne la legittimità della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità.

44

Secondo la Commissione, la tassa in parola non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. Poiché, infatti, l’importo delle sovvenzioni versate a titolo di regime di aiuti alla diffusione radiofonica sarebbe svincolato dal gettito della tassa che le finanzia, in quanto i criteri di determinazione dell’importo degli aiuti non hanno vincolo alcuno con l’entità del gettito della tassa di cui si tratta, quest’ultima non farebbe parte integrante del regime in parola. A tal proposito la Commissione fa riferimento al punto 40 della sentenza 27 ottobre 2005, cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Distribution Casino Francia e a. (Racc. pag. I-9481).

45

Siffatta obiezione non può essere accolta.

46

Secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

47

In particolare, la Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice a quo, non ha alcuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

48

Ai fini della valutazione della ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, basti osservare che non si può escludere a priori che esista un rapporto fra la questione pregiudiziale sull’apprezzamento della validità della decisione controversa, contestualizzata nell’ambito delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, e la causa principale, vertente sulla domanda della Régie Networks diretta ad ottenere il rimborso degli importi pagati per il 2001 per la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità il cui esame richiede la valutazione della liceità di detta tassa.

49

In effetti, non risulta, quantomeno non manifestamente, che la tassa in discussione non faccia parte integrante del regime di aiuti alla diffusione radiofonica.

50

In questa fase dell’analisi della questione pregiudiziale è sufficiente indicare che sembra piuttosto sussistente il caso contrario, dal momento che la legislazione nazionale in causa prevede espressamente che il gettito della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità sia diretto ad alimentare l’FSER, il quale è diretto a finanziare i summenzionati aiuti.

51

Orbene, benché paia potersi sostenere, a prima vista, che sussiste un nesso funzionale tra tale tassa e gli aiuti per il finanziamento dei quali essa è stata creata, non può essere escluso che la constatazione di un’eventuale invalidità della decisione controversa possa discendere dall’illiceità di detta tassa, il che sarebbe idoneo a comportare l’obbligo di rimborsare gli importi pagati per quest’ultima.

52

In tale contesto non appare, quantomeno non manifestamente, che la valutazione richiesta sulla validità della decisione controversa non abbia alcuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale.

53

La Commissione contesta anche la ricevibilità della questione pregiudiziale poiché da un’eventuale pronuncia pregiudiziale che dichiarasse invalida la decisione controversa non discenderebbe necessariamente che la tassa in parola sia illecita e debba essere rimborsata.

54

Secondo la Commissione, tenuto conto della sua competenza esclusiva a esprimersi sulla compatibilità degli aiuti, il giudice nazionale dovrebbe ordinare il rimborso della tassa che finanzia un aiuto autorizzato dalla Commissione solamente se l’invalidità constatata fosse tale che, anche nel contesto di una nuova decisione, siffatto aiuto non potrebbe che essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.

55

Siffatta obiezione dev’essere parimenti respinta.

56

È certamente vero che, se, in seguito ad un’eventuale pronuncia pregiudiziale che dichiara invalida la decisione controversa, la Commissione adottasse una nuova decisione, il risultato di quest’ultima non sarà necessariamente che la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità dovrà essere considerata illecita, poiché siffatta nuova decisione potrebbe essere ancora una volta favorevole.

57

Ciò nondimeno da questa singola circostanza non deriva che la valutazione richiesta della validità della decisione controversa non abbia manifestamente alcun rapporto con l’oggetto della causa principale e che, di conseguenza, la valutazione operata dal giudice nazionale circa la rilevanza e la necessità del rinvio pregiudiziale possa essere rimessa in discussione dalla Corte.

58

Del tutto all’opposto, qualora risultasse che la decisione controversa deve effettivamente essere dichiarata invalida, una risposta della Corte in tal senso potrebbe essere assolutamente utile e rilevante per dirimere la causa principale, poiché imporrebbe alla Commissione di riesaminare il regime di aiuti di cui alla causa principale.

59

Non può peraltro essere escluso, nei limiti in cui talune censure della Régie Networks riguardino aspetti del regime in parola non ancora esaminati dalla Commissione e che renderebbero tale regime incompatibile con il mercato comune, che, in seguito a siffatto riesame, la Commissione giunga alla conclusione che il summenzionato regime deve effettivamente essere dichiarato incompatibile con il mercato comune, ciò che, come già esposto al punto 51 della presente sentenza, è tale da comportare l’illiceità della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità e, di conseguenza, l’obbligo di rimborsare gli importi pagati per detta tassa.

60

Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di pronuncia pregiudiziale non è superata dalle obiezioni della Commissione (v. per analogia, in particolare, sentenza van der Weerd e a., cit., punti 22 e 23).

61

Da quanto precede deriva che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

Sulla validità della decisione controversa rispetto all’obbligo di motivazione

62

Con la sua questione, nella parte concernente la validità della decisione controversa quanto alla sua motivazione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se detta decisione debba essere considerata invalida a causa dell’insufficiente motivazione, poiché, da un lato, essa non dimostrerebbe che il regime di aiuti di cui trattasi rientri effettivamente in una delle categorie di deroghe previste all’art. 92, n. 3, del Trattato CE e, dall’altro, in tale decisione, la Commissione avrebbe omesso di esaminare il punto se la modalità di finanziamento di tale regime di aiuti, ossia la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità, sia compatibile con il Trattato e di motivare espressamente la sua valutazione in proposito.

63

Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 190 del Trattato dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, Racc. pag. I-2577, punto 79, e 1o luglio 2008, cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a., Racc. pag. I-4777, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

64

Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura dell’atto in causa, la decisione controversa è stata adottata al termine della fase d’esame preliminare degli aiuti istituita dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE, il cui scopo è solamente consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui si tratti, senza che sia avviata la procedura di indagine formale prevista al n. 2 del medesimo articolo la quale, dal canto suo, è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v. in tal senso, in particolare, sentenza Nuova Agricast, cit., punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

65

Orbene, una decisione del genere, adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune (sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 48).

66

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto della decisione controversa, questa è stata adottata, come si evince dai punti 21-23 della presente sentenza, posteriormente a due altre decisioni favorevoli concernenti regimi anteriori di aiuti alla diffusione radiofonica sostanzialmente identici a quello oggetto della decisione controversa e che erano stati parimenti preliminarmente notificati dalle autorità francesi alla Commissione. La decisione controversa si riferisce, del resto, espressamente all’esame e all’accettazione da parte della Commissione del regime di aiuti anteriore a quello oggetto della decisione in questione, che quest’ultimo era destinato a sostituire.

67

Anche detta circostanza giustificava che la motivazione della decisione controversa fosse succinta.

68

È avendo ben presenti siffatte precisioni che si devono esaminare le censure specifiche relative ad una violazione dell’obbligo di motivazione addebitate alla decisione di cui trattasi.

69

La decisione in parola è motivata dalla considerazione secondo cui, «dato che le relative risorse di bilancio non vengono aumentate e che i beneficiari di tali sovvenzioni sono stazioni radiofoniche a diffusione locale, gli scambi intracomunitari non sembra[n]o dover essere alterati in misura contraria all’interesse comune e (…) pertanto una deroga al divieto di aiuti p[uò] essere giustificata in ragione del permanere degli obiettivi di interesse generale perseguiti da un regime di aiuti siffatto».

70

Tale motivazione, benché certamente succinta, fa tuttavia apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato comune. Ne discende, infatti, che la Commissione ha basato detta conclusione sul motivo fondamentale che non sembrava che gli scambi intracomunitari dovessero esserne alterati in misura contraria al comune interesse.

71

Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 63-65 della presente sentenza, una siffatta motivazione, tenuto conto della natura dell’atto in cui compare e del contesto del medesimo, dev’essere considerata sufficiente rispetto all’obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, in quanto la questione della fondatezza di detta motivazione è estranea a tale obbligo.

72

Benché fosse stato preferibile che, nella motivazione della decisione controversa, la Commissione avesse identificato espressamente quale categoria di deroga, fra quelle elencate all’art. 92, n. 3, del Trattato CE, era presa in considerazione nella fattispecie e, inoltre, avesse descritto la tassa di finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica, come peraltro ha fatto nell’ulteriore decisione 23 luglio 2003, relativa ad una modifica di tale regime, la decisione controversa non può essere censurata ai sensi dell’art. 190 CE a causa della mancanza di una siffatta motivazione specifica sui punti menzionati.

73

Per quanto concerne segnatamente la censura relativa alla mancanza di indicazione, nella motivazione della decisione controversa, della categoria di deroga prevista all’art. 92, n. 3, del Trattato CE in cui rientra il regime di aiuti in parola, dalle affermazioni secondo cui «i beneficiari del regime di aiuto sono piccole emittenti radiofoniche a diffusione locale» e «non sembra che gli scambi intracomunitari dovessero esserne alterati in misura contraria al comune interesse» deriva implicitamente che la categoria di deroga considerata è quella dell’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, in particolare quella degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, nel caso di specie, come del resto esplicitato dalla Commissione nella sua decisione 23 luglio 2003, l’attività di radiodiffusione associativa.

74

Infine, quanto alla mancanza, nella decisione controversa, di una motivazione espressa quanto alla compatibilità con il Trattato della modalità di finanziamento del regime di cui trattasi, ossia la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità, l’asserita violazione dell’art. 190 del Trattato non potrebbe comunque essere accolta dal momento che, secondo la Commissione, non era necessario procedere all’esame di detto punto in quanto la tassa citata non avrebbe fatto parte integrante del regime di aiuti in questione.

75

Orbene, la fondatezza di siffatta tesi non può essere oggetto di una valutazione nell’ambito dell’esame di una censura relativa all’obbligo di motivazione. Detta valutazione sarà quindi effettuata in seguito, nel contesto della soluzione alla parte della questione pregiudiziale relativa ad un preteso errore di diritto consistente nella circostanza che la decisione controversa non avrebbe constatato l’incompatibilità della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità con il mercato comune.

76

Alla luce di quanto precede si deve concludere che, relativamente all’obbligo di motivazione, l’esame della questione posta non ha rivelato elementi idonei ad incidere sulla validità della decisione controversa.

Sul preteso errore nella valutazione dei fatti per quanto concerne l’evoluzione delle risorse di bilancio destinate al regime di aiuti alla diffusione radiofonica

77

Con la sua questione, nella parte in cui verte sulla validità della decisione controversa quanto al motivo basato sull’assenza di aumento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento del regime di aiuti in causa, il giudice del rinvio interroga la Corte sul punto se la succitata decisione debba essere considerata invalida in quanto la sua motivazione, nella parte in cui menziona che le risorse di bilancio destinate agli aiuti di cui trattasi non sarebbero aumentate, comporterebbe un errore di fatto, dal momento che dette risorse sarebbero invece state aumentate.

78

Dalla giurisprudenza risulta che la Commissione gode, per l’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. In tale contesto, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v., in particolare, sentenza 11 settembre 2008, cause riunite C-75/05 P e C-80/50 P, Germania e a./Kronofrance, Racc. pag. I-6619, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

79

Si osservi che, nel caso di specie, l’affermazione della Commissione secondo cui le risorse di bilancio destinate agli aiuti in questione non avrebbero subito incrementi costituiva, nel momento in cui era stata formulata, una valutazione degli effetti futuri del regime di aiuti alla diffusione radiofonica per quanto concerne segnatamente il gettito della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità diretta ad alimentare l’FSER per finanziare tali aiuti.

80

Orbene, è irrilevante che, successivamente, sia emerso che i mezzi destinati ai fondi in parola sono stati in una certa misura aumentati.

81

Infatti, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato, a fortiori quando si tratti di una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti adottata al termine della fase preliminare di esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE, come la decisione controversa, deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (v., in tal senso, sentenza Nuova Agricast, cit., punti 54 e 55).

82

Tenuto conto che, nel contesto della decisione controversa, la Commissione era chiamata a valutare gli effetti futuri di un regime di aiuti quando questi ultimi non potevano essere previsti con precisione, tale decisione può essere censurata a causa della valutazione secondo la quale le risorse di bilancio destinate agli aiuti in questione non sarebbero state aumentate solamente se quest’ultima appaia manifestamente erronea alla luce delle informazioni di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione in parola.

83

Orbene, se è vero che, per quanto concerne la pubblicità televisiva, l’art. 2 del progetto di decreto, trasformato nel decreto n. 97-1263, prevedeva un aumento dei limiti entro i quali potevano essere fissate le tariffe impositive, occorre constatare che, all’epoca della notifica del regime di aiuti in parola, dette tariffe impositive dovevano ancora essere fissate conformemente all’art. 2, terzo comma, del menzionato progetto.

84

Inoltre, è pacifico che, in tale epoca, la consistenza degli introiti pubblicitari costituenti la base imponibile della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità non era essa stessa ancora nota e dunque poteva soltanto formare oggetto di previsioni.

85

Considerata la presenza di siffatte variabili, che rappresentano altrettanti elementi d’incertezza che devono essere valutati dalla Commissione tenendo conto, segnatamente, degli elementi di valutazione contenuti nella notifica del regime di aiuti in causa e, eventualmente, delle informazione comunicate dalle autorità nazionali, nella valutazione degli elementi in discussione la Corte non constata un errore manifesto.

86

Da ciò si deve concludere che, relativamente al preteso errore nella valutazione dei fatti, l’esame della questione sottoposta non ha messo in luce elementi idonei ad incidere sulla validità della decisione controversa.

Sul preteso errore di diritto relativamente alla compatibilità della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità con il Trattato

87

Con la sua questione, nella parte concernente la validità della decisione controversa relativamente alla valutazione compiuta circa la compatibilità con il Trattato del finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica istituito per il periodo 1998-2002, il giudice a quo domanda alla Corte se la summenzionata decisione debba essere dichiarata invalida per il fatto che la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità sarebbe incompatibile con il mercato comune poiché è parimenti riscossa sulla pubblicità radiotelevisiva diffusa in Francia a partire dall’estero, benché il gettito di detta tassa finanzi un regime di aiuti di cui possono beneficiare esclusivamente le emittenti radiofoniche locali stabilite in Francia.

88

Se, come ricordato al punto 78 della presente sentenza, la Commissione dispone, nell’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato CE, di un ampio potere discrezionale, tale potere è tuttavia soggetto a taluni limiti di cui incombe al giudice comunitario controllare il rispetto.

89

La Corte ha così giudicato che le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti complessivamente considerato che esse mirano a finanziare. Pertanto, l’esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Al contrario, l’esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche le modalità di finanziamento dell’aiuto medesimo nel caso in cui queste ultime costituiscano parte integrante della misura (v. in tal senso, in particolare, sentenza Van Calster e a., cit., punto 49, nonché 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle e a., Racc. pag. I-7139, punto 29).

90

In simile ipotesi, la notifica della misura di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE, deve riguardare anche la modalità di finanziamento dell’aiuto stesso, affinché la Commissione possa svolgere il proprio esame sulla base di informazioni complete. In caso contrario, non potrebbe escludersi che venga dichiarata compatibile una misura di aiuto che non avrebbe potuto essere dichiarata tale se la Commissione fosse stata a conoscenza della sua modalità di finanziamento (sentenza van Calster e a., cit., punto 50).

91

In udienza la Commissione ha tuttavia sostenuto la necessità di partire dal principio che la tassa che finanzia una misura di aiuto deve essere notificata dallo Stato membro e, di conseguenza, esaminata dalla Commissione, solamente allorché, secondo una prima valutazione che incombe allo Stato membro interessato effettuare, esiste un rapporto di concorrenza fra i soggetti gravati da tale tassa e i beneficiari degli aiuti in questione. In mancanza di un rapporto di concorrenza del genere, non sussisterebbe alcun interesse comunitario a che lo Stato membro effettui la notifica e la Commissione esamini una tassa che finanzia una misura di aiuto.

92

La tesi summenzionata dev’essere respinta.

93

Se la questione di accertare l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra i debitori di una tassa e i beneficiari degli aiuti che tale tassa serve a finanziare risulta essere assolutamente rilevante nell’ambito del controllo sostanziale effettuato dalla Commissione circa la compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune, essa non può tuttavia ergersi a criterio addizionale per determinare la portata dell’obbligo di notifica di un aiuto previsto all’art. 93, n. 3, del Trattato CE.

94

In presenza di una tassa che costituisce la modalità di finanziamento di un regime di aiuti come quello della causa principale sussiste un interesse comunitario certo a che lo Stato membro notifichi un siffatto regime, compresa la modalità di finanziamento che ne è parte integrante, affinché la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari al fine di valutare la compatibilità di tale misura con il mercato comune, valutazione che rientra nella sua competenza esclusiva, esercitata sotto il controllo del giudice comunitario (v. in tal senso, in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

95

Infatti, l’effettività di detta competenza esclusiva rischierebbe di essere compromessa se il suo esercizio dipendesse da una valutazione preliminare e unilaterale compiuta da ogni Stato membro sulla questione se esista un rapporto di concorrenza fra i soggetti gravati da una tassa e i beneficiari di aiuti finanziati dalla medesima tassa.

96

Tale è a maggior ragione il caso in un contesto come quello in cui si collocano il regime di aiuti e la tassa oggetto della causa principale, dal momento che il regime considerato concerne aiuti i cui beneficiari operano su un mercato che non può essere ritenuto manifestamente diverso da quello in cui sono attivi i soggetti gravati dalla tassa in parola.

97

La risposta alla questione dell’esistenza di un rapporto di concorrenza fra detti beneficiari e soggetti passivi può, in vari casi, sollevare discussioni, come dimostrato dalla divergenza dei punti di vista espressi nell’ambito della presente procedura pregiudiziale, sia nelle osservazioni scritte sia durante l’udienza. Una risposta di questo tipo richiede, infatti, un esame approfondito delle caratteristiche dei mercati interessati nel contesto dell’esame sostanziale della misura di aiuto cui solamente la Commissione può procedere, sotto il controllo del giudice comunitario.

98

Occorre stabilire se la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità avrebbe dovuto essere comunque presa in considerazione dalla Commissione nel suo esame del regime di aiuti in parola per il fatto che, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 89 della presente sentenza, essa dovrebbe essere considerata parte integrante del regime di aiuti alla diffusione radiofonica che tale tassa serve a finanziare.

99

Affinché una tassa possa ritenersi parte integrante di una misura di aiuto, deve sussistere un vincolo di destinazione necessario tra la tassa e l’aiuto in questione in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. pag. I-5293, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

100

Nella fattispecie, dagli artt. 3 e 6 del decreto n. 97-1263 risulta che il gettito netto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità alimenta l’FSER, a partire dal quale sono versati gli aiuti alla diffusione radiofonica dal comitato FSER. La tassa citata è riscossa specificamente ed esclusivamente per il finanziamento delle misure di aiuto in questione (v., per analogia, sentenza van Calster e a., cit., punto 55).

101

Siffatto stretto vincolo fra la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità e gli aiuti che serve a finanziare emerge del resto chiaramente sia dal titolo del decreto n. 97-1263, «sull’introduzione di una tassa parafiscale a favore del fondo di sostegno alla diffusione radiofonica», sia dal titolo delle due parti di cui è composto e, quindi, dalla sua struttura, vale a dire, rispettivamente, «Delle risorse [dell’FSER]» e «Dell’attribuzione degli aiuti».

102

La tassa sull’intermediazione sulla pubblicità ha inoltre una natura sostanzialmente diversa da quella delle tasse che finanziano le misure di aiuto in discussione in talune cause all’origine di sentenze della Corte che vengono invocate dalla Commissione, nelle quali la Corte ha giudicato che non sussisteva alcun vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente (sentenze 13 gennaio 2005, causa C-175/02, Pape, Racc. pag. I-127, nonché Distribution Casino France e a., cit.).

103

In dette cause, infatti, tale conclusione era fondata sulla constatazione che, in forza della normativa nazionale pertinente, il gettito della tassa di cui trattasi non incideva direttamente sull’importanza dell’aiuto.

104

Nel caso di specie il gettito netto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità è destinato esclusivamente e integralmente al finanziamento degli aiuti alla diffusione radiofonica e influenza pertanto direttamente l’entità di questi ultimi. Sebbene detti aiuti siano assegnati dal comitato FSER, è pacifico che tale organo non è dotato del potere di destinare i fondi disponibili a fini diversi da quello degli aiuti in questione.

105

Così, l’art. 7 del decreto n. 97-1263 dispone che gli aiuti sono assegnati, nel limite dei fondi disponibili, dal comitato FSER. Non è contestato, del resto, che le risorse dell’FSER diverse da quelle provenienti dal gettito della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità siano marginali.

106

Se è vero che la sovvenzione all’avviamento e l’aiuto per l’allestimento sono soggetti ad un tetto massimo e calcolati in funzione di criteri d’esame specifici, la fissazione del loro importo, qualora esso sia al di sotto del tetto massimo, va effettuata sostanzialmente entro il limite del gettito previsto della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità.

107

Ciò risulta ancor più evidente per quanto riguarda la sovvenzione annuale al funzionamento, che costituisce il tipo di aiuto alla diffusione radiofonica manifestamente più importante, rappresentando da solo, ad esempio, oltre il 96% del totale degli aiuti versati nel 2003, come sottolineato dalla Régie Networks in udienza, senza essere contraddetta sul punto.

108

Conformemente all’art. 17 del decreto n. 97-1263, infatti, l’importo di detto aiuto è fissato in base ad un tariffario elaborato dal comitato dell’FSER, che tiene conto dei proventi della gestione ordinaria dell’emittente radiofonica interessata, al lordo dei costi per l’intermediazione sulla pubblicità.

109

Orbene, in udienza la Régie Networks ha sostenuto, ancora una volta senza essere contraddetta su tale punto, che il citato tariffario è fissato in funzione delle risorse dell’FSER accertate l’anno precedente, dell’importo previsto delle entrate della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità previsto nella legge finanziaria iniziale e delle previsioni di evoluzione del mercato pubblicitario.

110

Infine, se il possibile aumento della sovvenzione annuale di funzionamento previsto all’art. 17, secondo comma, del decreto n. 97-1263 è limitato al 60%, la sua fissazione annuale sarà parimenti in funzione, entri i limiti di tale tetto massimo, dei fondi disponibili e quindi essenzialmente delle entrate o delle previsioni di entrate della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità.

111

In tale contesto il gettito della detta tassa influenza la consistenza dell’importo degli aiuti alla diffusione radiofonica versati. Infatti, la concessione di tali aiuti così come, in larga misura, la loro portata dipendono dal gettito della tassa in parola.

112

Da ciò occorre concludere che la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità è parte integrante del regime degli aiuti alla diffusione radiofonica che detta tassa serve a finanziare.

113

Pertanto, la Commissione doveva necessariamente prendere in considerazione la summenzionata tassa nell’esaminare il regime di aiuti interessato, nella fattispecie, in seguito alla notificazione di siffatto regime, nell’ambito della fase preliminare d’esame degli aiuti istituita dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE.

114

È pacifico che, pur se la modalità di finanziamento in parola è stata effettivamente notificata alla Commissione, dal momento che costituiva il titolo I del progetto di decreto che, successivamente, è divenuto il decreto n. 97-1263, la Commissione non l’ha esaminata nell’ambito della procedura al termine della quale la decisione controversa è stata adottata. Dinanzi alla Corte, infatti, la Commissione ha sostenuto che non era necessario effettuare un esame del genere, poiché la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità non avrebbe fatto parte integrante del regime di aiuti alla diffusione radiofonica.

115

Si deve peraltro osservare che, con una lettera in data 8 maggio 2003, la Commissione si è opposta ad una modalità di finanziamento di un regime modificato di aiuti alla diffusione radiofonica in sostanza identica alla tassa sull’intermediazione sulla pubblicità di cui alla causa principale, ritenendo che essa fosse contraria al principio generale, regolarmente riaffermato dalla Commissione e confermato dalla Corte nella sua sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione (Racc. pag. 487), secondo cui i prodotti o i servizi importati devono essere esentati da qualsivoglia tassa parafiscale destinata a finanziare un regime di aiuti di cui beneficiano unicamente imprese nazionali. È solamente in seguito alla modifica del progetto di aiuto in questione nel senso di far gravare la tassa ad esso collegata solamente sui messaggi pubblicitari diffusi dal territorio francese che la Commissione ha deciso, con lettera del 28 luglio 2003, di non sollevare obiezioni a detto regime di aiuti.

116

In quanto la Commissione, per valutare la conformità del regime di aiuti in causa con le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, non ha preso in considerazione la modalità di finanziamento di tali aiuti, quando invece essa faceva parte integrante di detto regime, la valutazione della compatibilità del regime in parola con il mercato comune è necessariamente viziata da errore.

117

Ne discende che, per tale ragione, la decisione controversa deve essere dichiarata invalida.

118

Per l’ipotesi in cui la decisione controversa fosse dichiarata invalida, il governo francese chiede alla Corte di limitare gli effetti della sua sentenza nel tempo, eccettuando da siffatta limitazione le sole imprese che, prima della pronuncia della sentenza, hanno proposto un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità.

119

Nella stessa ipotesi, la Commissione chiede alla Corte di conservare gli effetti della decisione dichiarata nulla, al fine di non rimettere in discussione né la riscossione delle tasse né l’assegnazione degli aiuti.

120

A sostegno di detta domanda viene ricordato, in particolare, che il regime di aiuti in parola è stato notificato e autorizzato dalla Commissione esattamente come i regimi precedenti e che è stato applicato per un lungo lasso di tempo. Il governo francese ritiene segnatamente che un obbligo di recuperare gli importi di cui trattasi dall’FSER e dalle emittenti radiofoniche locali per il periodo 1998-2002 rischierebbe di mettere a repentaglio le finanze e l’esistenza stessa di tali emittenti, e potrebbe rappresentare una minaccia per la pluralità dei mass-media.

121

In proposito occorre ricordare, innanzitutto, che, qualora lo giustifichino esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte può valersi, in forza dell’art. 231, secondo comma, CE — applicabile per analogia anche nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, ai sensi dell’art. 234 CE —, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi (v. in questo senso, in particolare, sentenza 8 novembre 2001, causa C-228/99, Silos, Racc. pag. I-8401, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

122

Conformemente a tale giurisprudenza, la Corte si è avvalsa della possibilità di limitare l’effetto nel tempo della dichiarazione d’invalidità di una normativa comunitaria quando esigenze imperative di certezza del diritto attinenti al complesso degli interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di somme di danaro, effettuati in base alla detta normativa, per il periodo anteriore alla data della sentenza (v., in particolare, sentenza Silos, cit., punto 36).

123

Nella fattispecie è giocoforza constatare, da un lato, che il regime di aiuti in causa è stato applicabile durante un periodo di cinque anni e che gli aiuti versati per tale regime sono molto numerosi e riguardano un insieme significativo di operatori. D’altro canto, le esigenze imperative connesse alla certezza del diritto fatte valere sia dal governo francese sia dalla Commissione e, in particolare, le circostanze che detto regime è stato notificato alla Commissione e che la decisione con cui è stato autorizzato non è stata contestata dinanzi ai giudici comunitari sono idonee a giustificare la limitazione degli effetti nel tempo della dichiarazione d’invalidità della decisione controversa.

124

Giova inoltre ricordare che, quando la Corte accerta, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, l’invalidità di un atto emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni competenti della Comunità l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all’illegittimità accertata, applicandosi in tale caso per analogia l’obbligo previsto dall’art. 233 CE in caso di sentenza di annullamento (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

125

Infine, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, la Commissione dispone, in base al Trattato, di una competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sotto il controllo del giudice comunitario.

126

Occorre pertanto sospendere gli effetti della constatazione d’invalidità della decisione controversa fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, al fine di consentire a quest’ultima di porre rimedio all’illegittimità constatata nella presente sentenza. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE.

127

Alla luce di quanto precede, si deve tuttavia accogliere la domanda del governo francese di eccettuare da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente relativamente alla riscossione della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità in applicazione del decreto n. 97/1236.

128

Tutto ciò premesso, occorre risolvere la questione posta nel senso che la decisione controversa è invalida. Tuttavia, si devono sospendere gli effetti della constatazione d’invalidità di tale decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 88 CE. I citati effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Sono eccettuate da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione della tassa sull’intermediazione sulla pubblicità istituita dall’art. 1 decreto n. 97/1236.

Sulle spese

129

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 di non sollevare obiezioni sulla modifica di un regime di aiuti a favore delle emittenti radiofoniche locali (aiuto di Stato n. N 679/97 — Francia) è invalida.

 

Si devono sospendere gli effetti della constatazione d’invalidità della suddetta decisione della Commissione delle Comunità europee 10 novembre 1997 fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 88 CE. I citati effetti sono mantenuti in vigore per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Sono eccettuate da tale limitazione temporale degli effetti della presente sentenza le sole imprese che hanno proposto prima della data della sua pronuncia un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione della tassa parafiscale sulla pubblicità radiotelevisiva, istituita dall’art. 1 del decreto 29 dicembre 1997, n. 97-1263, relativo all’introduzione di una tassa parafiscale a favore del fondo di sostegno alla diffusione radiofonica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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