SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1 — Campo d’applicazione — Denuncia con costituzione di parte civile — Articolo 27 — Litispendenza — Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro — Istruttoria in corso — Articolo 30 — Data in cui un giudice è considerato adito»

Nella causa C‑523/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland, Paesi Bassi) con decisione del 12 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2014, nel procedimento

Aannemingsbedrijf Aertssen NV,

Aertssen Terrassements SA

contro

VSB Machineverhuur BV,

Van Sommeren Bestrating BV,

Jos van Sommeren,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, C. Toader (relatore), J.‑C. Bonichot, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la VSB Machineverhuur BV, la Van Sommeren Bestrating BV e J. van Sommeren, da R. van Seumeren, advocaat;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 27 e 30 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Aannemingsbedrijf Aertssen NV e la Aertssen Terrassements SA, società di diritto belga (in prosieguo, congiuntamente: le «società Aertssen»), da un lato, e la VSB Machineverhuur BV e la Van Sommeren Bestrating BV, società di diritto olandese, nonché il sig. van Sommeren (in prosieguo, congiuntamente: la «VSB e a.»), dall’altro lato, relativa all’asserito comportamento fraudolento della VSB e a.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il considerando 15 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

4

Il capo I di detto regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», contiene solamente l’articolo 1, il cui paragrafo 1 così dispone:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

5

L’articolo 5 del citato regolamento, che fa parte della sezione 2 del capo II, intitolata «Competenze speciali», così statuisce:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

4)

qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile.

(…)».

6

Il regolamento n. 44/2001 comprende, alla sezione 9 del suo capo II, intitolato «Litispendenza e connessione», gli articoli da 27 a 30. L’articolo 27 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

7

L’articolo 28 di tale regolamento così dispone:

«1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2.   Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.   Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

8

L’articolo 30 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1)

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

2)

se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice».

Il diritto olandese

9

L’articolo 700 del codice di procedura civile (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) prevede quanto segue:

«1.   Il sequestro conservativo richiede l’autorizzazione del giudice del procedimento sommario del tribunale nel cui distretto si trovano uno o più beni interessati o, se il sequestro non riguarda beni, nel cui distretto è domiciliato il debitore o qualunque persona interessata dal sequestro.

2.   L’autorizzazione è chiesta per mezzo di una domanda che indica la natura del sequestro da effettuarsi e del titolo invocato dal richiedente nonché, se tale titolo è un credito pecuniario, il suo importo o, se quest’ultimo non è ancora determinato, il suo importo massimo, fatti salvi i requisiti speciali stabiliti dalla legge per un sequestro del tipo di cui trattasi. Il giudice del procedimento sommario decide in seguito ad esame sommario. (…)

3.   A meno che una domanda nel procedimento principale sia già stata proposta al momento dell’autorizzazione, quest’ultima è concessa a condizione che la domanda sia proposta entro un termine che sarà stabilito a tal fine dal giudice del procedimento sommario ma di almeno otto giorni dal sequestro. Il giudice del procedimento sommario può prorogare tale termine se il richiedente ne fa domanda prima della scadenza di detto termine. (…) Il superamento del termine concesso per proporre una domanda nel procedimento principale comporta l’annullamento del sequestro.

(...)».

Il diritto belga

10

Il codice di procedura penale (Belgische Wetboek van Strafvordering), nel suo primo libro intitolato «Della polizia giudiziaria e degli ufficiali di polizia che ne esercitano le funzioni», contiene un capitolo VI, intitolato «Dei giudici istruttori». All’interno del capo VI, l’articolo 63 di detto codice così dispone:

«Chiunque si ritenga leso da un crimine o delitto può farne denuncia e costituirsi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

Qualunque persona offesa dal reato che si costituisca parte civile può essere sentita, su semplice richiesta, almeno una volta, dal giudice istruttore titolare del fascicolo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

Il 26 marzo 2013 le società Aertssen hanno presentato, ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura penale, al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Nicolaas Kraaijeveld, della VSB Groep BV, società di diritto olandese, e delle sue controllate Van Sommeren Bestrating BV e VSB Machineverhuur BV, nonché della Van Sommeren Bestrating B.V., del sig. van Sommeren e di X, lettera che indicava tutte le persone rispetto alle quali sarebbe emersa, nel corso dell’istruttoria, una partecipazione alla commissione di reati, come quelli per cui è stato adito il giudice per mezzo della denuncia.

12

La citata denuncia verteva su una presunta frode. Le società Aertssen indicavano nella stessa che la loro stima provvisoria del pregiudizio subito ammontava a circa EUR 200000.

13

Il 26 aprile 2013 le società Aertssen hanno adito il voorzieningenrechter te Arnhem (giudice dei provvedimenti d’urgenza di Arnhem, Paesi Bassi), ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, presentando una domanda di autorizzazione ad un sequestro conservativo contro la VSB e a. Detta autorizzazione è stata accordata il giorno stesso e le società Aertssen hanno effettuato il sequestro il 1o maggio 2013.

14

Facendo seguito ad una richiesta presentata dalla VSB e a., il voorzieningenrechter te Arnhem (giudice dei provvedimenti d’urgenza di Arnhem), con decisione del 18 luglio 2013, ha ordinato il dissequestro. In tale decisione il giudice ha ritenuto che una denuncia con costituzione di parte civile non potesse valere quale domanda nel procedimento di merito ai sensi dell’articolo 700, paragrafo 3, del codice di procedura civile.

15

Il 19 luglio 2013 le società Aertssen hanno nuovamente chiesto al voorzieningenrechter te Arnhem (giudice dei provvedimenti d’urgenza di Arnhem) di autorizzarli a fare un sequestro conservativo contro la VSB e a. Tale giudice ha accolto l’istanza il 25 luglio 2013, subordinando però la sua autorizzazione alla proposizione dell’azione nel merito entro il termine di 30 giorni dal sequestro.

16

Le società Aertssen hanno effettuato un nuovo sequestro conservativo il 29 luglio 2013. Per rispettare le condizioni poste dal citato giudice, le società Aertssen hanno proposto dinanzi al Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) un ricorso di merito con il quale chiedono che la VSB e a. siano dichiarati responsabili del danno da esse asseritamente subito in conseguenza della frode che sarebbe stata commessa da questi ultimi e che gli stessi siano condannati, a titolo di anticipo, in attesa della quantificazione definitiva dell’ammontare di tale danno, al pagamento della somma di EUR 200000.

17

Le società Aertssen chiedono tuttavia al Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland), in via principale, di dichiararsi non competente e di dichiarare che la denuncia con costituzione di parte civile, pendente in Belgio, equivale alla proposizione di un’azione nel procedimento principale ai sensi dell’articolo 700, paragrafo 3, del codice di procedura civile. A tal proposito, le società Aertssen, invocando l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, deducono che detto giudice non è competente, a meno che sia contestata la competenza del giudice belga adito con la denuncia con costituzione di parte civile, nel qual caso il giudice del rinvio deve d’ufficio sospendere il procedimento in applicazione del paragrafo 1 del richiamato articolo 27.

18

In via subordinata, le società Aertssen chiedono che il Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) sospenda il procedimento, in virtù dell’articolo 28 del citato regolamento, in quanto il procedimento principale è connesso a quello pendente in Belgio in conseguenza della denuncia con costituzione di parte civile.

19

In via ulteriormente subordinata, le società Aertssen chiedono che detto giudice sospenda immediatamente il procedimento fino a che il giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa) non abbia deciso di rinviare il procedimento dinanzi al tribunale penale belga o di dichiarare il non luogo a procedere.

20

La VSB e a. deducono che la denuncia con costituzione di parte civile presentata dalle società Aertssen ha natura essenzialmente penale. Essi concludono che il procedimento principale non rientra nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001. Aggiungono inoltre che tale denuncia e la domanda presentata dinanzi al Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) non hanno né lo stesso oggetto né lo stesso titolo.

21

Il Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) considera, da un lato, che risulterebbe da costante giurisprudenza della Corte che il campo d’applicazione del regolamento n. 44/2001 è delimitato essenzialmente in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite. Posto che le società Aertssen chiedono un risarcimento dei danni che asseriscono di avere subito a seguito di atti illeciti che esse attribuiscono alla VSB e a., la lite tra le suddette parti dovrebbe essere considerata come «materia civile o commerciale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001. Così, detto regolamento sarebbe applicabile ad una controversia come quella sottoposta al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa), sebbene tale controversia sia trattata nell’ambito di un procedimento che è principalmente di natura penale.

22

Dall’altro lato, la denuncia con costituzione di parte civile non mirerebbe unicamente all’avvio di un’indagine penale, ma sarebbe volta anche ad ottenere che, nell’ambito del procedimento penale, venga pronunciata una condanna al risarcimento del danno a favore del denunciante. L’oggetto dei procedimenti in corso dinanzi al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa) e dinanzi al Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) sarebbe simile. A tal proposito, i due procedimenti sarebbero relativi, per quanto concerne i fatti considerati, ad atti asseritamente fraudolenti, e tali atti, secondo le società Aertssen, configurerebbero, per quanto concerne le norme di diritto, non solo illeciti penali, ma anche illeciti civili. Peraltro, la denuncia presentata in Belgio sarebbe diretta contro le parti citate in giudizio dinanzi al giudice del rinvio.

23

Pertanto, si dovrebbe determinare se, tenuto conto del fatto che l’istruttoria che deve previamente svolgersi è ancora in corso, la denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa) debba valere come domanda proposta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e, se così fosse, in quale momento il giudice sia stato adito ai sensi dell’articolo 30 dello stesso regolamento.

24

Alla luce di quanto sopra, il Rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se la denuncia con costituzione di parte civile presentata dalle società Aertssen, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del codice di procedura penale belga, in considerazione delle modalità di presentazione e della fase in cui si trova il procedimento, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

In caso di risposta affermativa:

2)

Se l’articolo 27 paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una domanda presentata dinanzi ad un giudice straniero (nel caso di specie un giudice belga) è considerata una domanda pendente ai sensi di detta disposizione anche nel caso in cui sia stata presentata una denuncia con costituzione di parte civile dinanzi al giudice istruttore belga e l’istruttoria giudiziale sia ancora in corso.

3)

In caso di risposta affermativa, in quale momento la domanda proposta con la presentazione di una denuncia con costituzione di parte civile è considerata pendente e/o il giudice è considerato adito ai fini dell’applicazione degli articoli 27, paragrafo 1, e 30 del regolamento n. 44/2001.

4)

In caso di risposta negativa, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la presentazione di una denuncia con costituzione di parte civile può avere l’effetto che, in un momento successivo, una domanda sia pendente dinanzi ad un giudice belga ai sensi di detta disposizione.

5)

In caso di risposta affermativa, in quale momento si considera che la causa sia pendente e/o che il giudice sia stato adito ai fini dell’applicazione degli articoli 27, paragrafo 1, e 30 del regolamento n. 44/2001.

6)

Nell’ipotesi in cui sia stata presentata una denuncia con costituzione di parte civile, ma con ciò, al momento di detta presentazione, non si considera ancora pendente una domanda ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, e in un momento successivo, nel corso dell’esame della denuncia presentata, possa diventare una domanda pendente con efficacia retroattiva fin dal momento di detta presentazione, se, dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, discenda che il giudice adito successivamente alla presentazione della denuncia con costituzione di parte civile dinanzi al giudice belga deve sospendere la sua decisione sino al momento in cui è accertato se dinanzi al giudice belga sia pendente una domanda ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile proposta dinanzi ad un giudice istruttore rientri nel campo di applicazione di detto regolamento qualora essa abbia segnatamente per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

26

Occorre ricordare, innanzitutto, che secondo il suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 44/2001 si applica «in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale».

27

Così, ai sensi di tale disposizione, le decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale rientrano nel campo d’applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 30 e giurisprudenza citata).

28

Peraltro, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 risulta che solo talune materie espressamente indicate dal regolamento sono escluse dalla nozione di materia civile e commerciale (v., in tal senso, sentenza Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 38).

29

In base ad una giurisprudenza costante della Corte, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal citato regolamento per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del regolamento n. 44/2001 e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenze Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 18 e giurisprudenza citata, nonché flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 24 e giurisprudenza citata).

30

Per determinare se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, è necessario esaminare gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 26 e giurisprudenza citata).

31

A tal proposito, al punto 19 della sentenza Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144), la Corte ha dichiarato che anche se un’azione civile è inserita in un giudizio penale, tale azione, promossa per il risarcimento del danno causato ad un singolo in conseguenza di un illecito penale, ha natura civile. Infatti, nei sistemi giuridici degli Stati contraenti, al diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un comportamento penalmente rilevante viene generalmente riconosciuta natura civile.

32

Nel caso di specie, sebbene la denuncia con costituzione di parte civile miri a far avviare l’azione penale e sebbene l’istruttoria condotta dal giudice belga adito abbia carattere penale, nondimeno essa mira anche a risolvere una controversia tra due soggetti privati relativa al risarcimento del danno di cui uno di tali soggetti si ritiene vittima a causa dell’altrui condotta fraudolenta. Quindi il rapporto giuridico che intercorre tra le parti di cui al procedimento principale deve essere qualificato alla stregua di un «rapporto giuridico di diritto privato» e pertanto rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del citato regolamento n. 44/2001 (v., per analogia, sentenza Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 41).

33

D’altronde, il sistema generale di tale regolamento non impone di legare necessariamente la sorte di una domanda accessoria a quella della domanda principale (v., per analogia, sentenza de Cavel, 120/79, EU:C:1980:70, punti da 7 a 9).

34

In particolare, l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 44/2001, attribuisce ad un giudice penale, le cui decisioni sono manifestamente escluse dal campo d’applicazione di detto regolamento, la competenza a conoscere dell’azione civile accessoria all’azione penale, con la conseguenza che la decisione resa sull’azione civile entra nel campo d’applicazione del regolamento. Da tale disposizione discende pertanto che rientra nel campo d’applicazione del citato regolamento un’azione di risarcimento accessoria all’azione penale che, vista la natura penale, ne è esclusa.

35

Pertanto, sebbene una domanda risarcitoria proposta dinanzi ad un giudice penale sia accessoria all’azione penale, una domanda del genere rientra nel campo d’applicazione della «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento.

36

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 1 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

Sulla seconda questione

37

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è presentata presso un giudice istruttore, nonostante il fatto che l’istruzione del procedimento di cui trattasi sia ancora in corso.

38

Occorre ricordare che le nozioni utilizzate all’articolo 27 del citato regolamento, per determinare una situazione di litispendenza, vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità di detto regolamento (sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32 e giurisprudenza citata).

39

Uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come risulta dal suo considerando 15, è quello di ridurre al minimo la possibilità di procedimenti concorrenti e di evitare che siano emanate decisioni inconciliabili quando a conoscere della stessa controversia sono competenti più fori. È a questo scopo che il legislatore dell’Unione europea ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza. Ne deriva che, per realizzare detti obiettivi, l’articolo 27 del citato regolamento deve essere oggetto di interpretazione ampia (v., in tal senso, sentenze Mærsk Olie & Gas, C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 32 e giurisprudenza citata, nonché Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).

40

Ai sensi del citato articolo 27, questa disposizione si applica qualora le parti in due controversie pendenti dinanzi a giudici di Stati membri differenti siano le stesse, e qualora le domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo, senza che la norma ponga ulteriori condizioni (v., in tal senso, sentenza Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punto 14).

41

Per quanto concerne, in primo luogo, l’identità delle parti ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, risulta dalle sentenze Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144, punto 19) e de Cavel (120/79, EU:C:1980:70, punti da 7 a 9) che il diritto ad ottenere il risarcimento di un danno subito in conseguenza di una condotta perseguita in sede penale mantiene la propria natura civile in quanto il sistema generale di tale regolamento non impone di legare necessariamente la sorte di una domanda accessoria a quella della domanda principale. L’identità delle parti va intesa indipendentemente dalla posizione assunta dall’una e dall’altra nei due procedimenti (sentenza Tatry, C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 31 e giurisprudenza citata).

42

Nel caso di specie, la circostanza che l’esercizio dell’azione penale non sia di competenza delle parti dell’azione civile non è atta a modificare il fatto che queste ultime siano identiche agli attori e ai convenuti nell’azione proposta dinanzi al giudice del rinvio, in quanto tali soggetti sono menzionati anche nella denuncia con costituzione di parte civile presentata al giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa).

43

Per quanto concerne, in secondo luogo, il titolo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, esso comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda (v., in tal senso, sentenza Mærsk Olie & Gas, C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 38 e giurisprudenza citata).

44

Nella fattispecie, è pacifico, nelle due azioni parallele, che le società Aertssen ritengono di aver subito un danno a causa di condotte fraudolente. Alla luce di ciò, non si può escludere che tali azioni abbiano il medesimo titolo, circostanza che tuttavia spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un’analisi di tutti i fatti e di tutte le regole di diritto invocate.

45

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’oggetto ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, la Corte ha precisato che esso consiste nello scopo della domanda (v., in tal senso, sentenza Gantner Electronic, C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 25 e giurisprudenza citata). Quest’ultima nozione non può essere limitata all’identità formale delle domande (v., in tal senso, sentenza Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punto 17) ed è interpretata in senso ampio [v., in tal senso, sentenza Nipponkoa Insurance Co. (Europe), C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 42 e giurisprudenza citata].

46

Nel caso di specie, è pacifico che le società Aertssen chiedono il risarcimento del danno da esse subito, provvisoriamente stimato in EUR 200000 circa.

47

Pertanto, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che sono rispettate tutte le condizioni elencate al punto 40 della presente sentenza.

48

Occorre peraltro ricordare, innanzitutto, che il meccanismo per la risoluzione dei casi di litispendenza istituito dal regolamento n. 44/2001 ha carattere oggettivo e automatico (v., per analogia, sentenza Gantner Electronic, C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 30) e si basa sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi (v., in tal senso, sentenze Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 52 e giurisprudenza citata, nonché, per analogia, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punto 30).

49

Va poi osservato che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, dal momento che non prevede alcuna eccezione, riguarda tutte le domande che rientrano nel campo d’applicazione di detto regolamento. Come osservato dalla Corte al punto 36 della presente sentenza, una denuncia con costituzione di parte civile proposta dinanzi ad un giudice istruttore rientra in tale campo d’applicazione.

50

Infine, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, alla luce dell’obiettivo perseguito, che è quello di ridurre al minimo la possibilità di procedimenti concorrenti e di decisioni inconciliabili, dev’essere oggetto di interpretazione ampia. Orbene, dal momento in cui un soggetto si è costituito parte civile dinanzi ad un giudice istruttore, la domanda dinanzi a qualsivoglia altro giudice di un altro Stato membro riguardante la medesima azione civile, ossia una domanda tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, condurrebbe, se l’applicazione di tale articolo fosse esclusa, a procedimenti concorrenti e comporterebbe il rischio che siano emanate decisioni inconciliabili, cosa che sarebbe contraria all’obiettivo ricordato.

51

A tal proposito, come rilevato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, la circostanza che sussista un’incertezza quanto all’esito dell’attività istruttoria è irrilevante. Infatti, un’incertezza del genere è propria di qualunque tipo di domanda pendente e, pertanto, sussiste ogni qual volta si possa presentare una situazione di litispendenza.

52

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

Sulla terza questione

53

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare in che modo gli articoli 27, paragrafo 1, e 30 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati al fine di individuare, allorché un soggetto presenti una denuncia con costituzione di parte civile dinanzi ad un giudice istruttore, la data in cui tale giudice è considerato adito ai sensi di tali disposizioni.

54

Da un lato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in caso di litispendenza dinanzi ai giudici di Stati membri diversi, il giudice adito successivamente sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia accertata la competenza del giudice precedentemente adito. Dall’altro lato, l’articolo 27, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che, qualora la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

55

Inoltre, sempre che sussistano i presupposti sostanziali di cui al punto 40 della presente sentenza, una situazione di litispendenza esiste dal momento in cui sono state definitivamente proposte domande dinanzi a due giudici di Stati membri diversi, vale a dire prima che i convenuti possano far valere il loro punto di vista (v., in tal senso, sentenza Gantner Electronic, C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 27 e giurisprudenza citata).

56

Il regolamento n. 44/2001 non precisa in quali circostanze la competenza del giudice adito per primo debba essere considerata come «accertata», ai sensi dell’articolo 27 di tale regolamento (sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 31). Tuttavia, come ricordato al punto 48 della presente sentenza, la regola procedurale prevista da tale articolo si basa sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi.

57

L’articolo 30 del citato regolamento definisce in maniera uniforme e autonoma la data in cui un giudice è considerato adito ai fini dell’applicazione della sezione 9 del capo II di detto regolamento, relativa alla litispendenza. In forza di tale articolo, il giudice è adito vuoi quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notifica o comunicazione al convenuto, vuoi, se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice. Sono quindi previsti due modi di adire il giudice nazionale, per mezzo del deposito della domanda giudiziale presso il giudice o per mezzo di notifica o comunicazione di tale atto.

58

Di conseguenza, occorre che il giudice del rinvio esamini, nel caso di specie, se le società Aertssen, al momento del deposito della loro denuncia con costituzione di parte civile, fossero soggette ad un obbligo di previa notifica o comunicazione di tale denuncia.

59

In assenza di un tale obbligo di previa notifica o comunicazione, si dovrebbe concludere che il giudice istruttore presso il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa) è stato adito alla data del deposito, presso tale giudice, della citata denuncia con costituzione di parte civile, a condizione tuttavia che le società Aertssen non abbiano omesso di prendere tutte le misure che, sempre ai sensi del diritto nazionale applicabile, esse erano tenute a prendere affinché fosse effettuata la notifica o comunicazione al convenuto. Risulta, infatti, dalla decisione di rinvio che le società Aertssen hanno depositato la loro denuncia con costituzione di parte civile contro convenuti la cui identità è conosciuta, ossia le persone menzionate al punto 11 della presente sentenza.

60

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.

Sulle questioni quarta, quinta e sesta

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Poiché la quarta questione è stata posta nell’ipotesi di una risposta negativa alla seconda questione, che viceversa ha ricevuto una risposta affermativa, non è necessaria una risposta a tale questione. Tenuto conto delle soluzioni fornite alle questioni prima, seconda e terza, non occorre risolvere le questioni quinta e sesta.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

 

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

 

3)

L’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il neerlandese.