CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 13 maggio 2015 ( 1 )

Causa C‑8/14

BBVA SA, già Unnim Banc SA,

contro

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Martorell (Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione — Opposizione — Termine di decadenza di un mese a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione di una legge — Principi di equivalenza e di effettività»

I – Introduzione

1.

Il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Martorell (giudice di primo grado n. 4 di Martorell, Spagna) desidera accertare, in sostanza, se i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione ostano a una disposizione nazionale transitoria che assoggetta i consumatori a un termine di decadenza di un mese, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge contenente detta disposizione nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, per proporre un’opposizione fondata sul carattere asseritamente abusivo di clausole contrattuali nel contesto di un’esecuzione ipotecaria in corso.

2.

La suddetta questione si aggiunge al lungo elenco di quelle sottoposte nell’ambito di rinvii pregiudiziali vertenti sulla conformità al diritto dell’Unione di varie disposizioni nazionali spagnole relative alle procedure di esecuzione ipotecaria, che ha avuto inizio con la sentenza Aziz ( 2 ).

3.

La presente controversia offre quindi alla Corte l’opportunità di precisare la propria giurisprudenza in materia di termini ragionevoli nel settore della protezione dei consumatori.

II – Contesto giuridico

A – Il diritto dell’Unione

4.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone ( 3 ):

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5.

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

B – Il diritto spagnolo

6.

La direttiva 93/13 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico spagnolo mediante la legge 7/1998, relativa alle condizioni generali dei contratti (Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contractación), del 13 aprile 1998 ( 4 ), e il regio decreto legislativo 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla difesa dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 ( 5 ).

7.

Le legge 1/2013, recante misure per rafforzare la tutela dei debitori ipotecari e relativa alla ristrutturazione del debito e al canone sociale (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), del 14 maggio 2013 ( 6 ) (in prosieguo: la «legge 1/2013»), ha modificato il codice di procedura civile (Ley de enjuiciamiento civil; in prosieguo: la «LEC»), del 7 gennaio 2000 ( 7 ), a sua volta modificato dal decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), del 28 giugno 2013 ( 8 ).

8.

La quarta disposizione transitoria della legge 1/2013 (in prosieguo: la «quarta disposizione transitoria») riguarda i procedimenti di esecuzione avviati prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013 e non ancora conclusi. Detta disposizione è formulata come segue:

«1.

Le modifiche della LEC introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti di esecuzione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della stessa, con riguardo unicamente agli atti esecutivi la cui realizzazione è pendente.

2.

In ogni caso, nei procedimenti di esecuzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali sia decorso il termine di dieci giorni per l’opposizione previsto all’articolo 556, paragrafo 1, della LEC, le parti escusse dispongono di un termine di decadenza di un mese per formulare un incidente straordinario di opposizione basato sull’esistenza dei nuovi motivi di opposizione previsti all’articolo 557, paragrafo 1, punto 7 e all’articolo 695, paragrafo 1, punto 4, della LEC.

Il termine di decadenza di un mese decorre dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e la proposizione ad opera delle parti dell’incidente di opposizione ha come effetto la sospensione del procedimento fino alla risoluzione dell’incidente, conformemente a quanto previsto dagli articoli 558 e seguenti e 695 della LEC.

La presente disposizione transitoria si applica a tutti i procedimenti di esecuzione che non si siano conclusi con l’immissione nel possesso dell’immobile a favore dell’acquirente, conformemente a quanto previsto dall’articolo 675 della LEC.

3.

Nei procedimenti di esecuzione in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già cominciato a decorrere il termine per proporre opposizione di dieci giorni previsto all’articolo 556, paragrafo 1, della LEC, le parti escusse dispongono parimenti del medesimo termine di decadenza di un mese di cui al paragrafo precedente per formulare opposizione basata sull’esistenza di un qualsivoglia motivo di opposizione previsto agli articoli 557 e 695 della LEC.

4.

La pubblicazione della presente disposizione ha carattere di comunicazione piena e valida agli effetti di notificazione e computo dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, non essendo necessario in alcun caso adottare una decisione espressa al tal fine.

(…)».

9.

Il procedimento di esecuzione ipotecaria è disciplinato dagli articoli da 681 a 698 della LEC. Oltre a tali disposizione particolari, altre disposizioni generali della LEC sono rilevanti ai fini della piena comprensione del procedimento in parola.

10.

L’articolo 556 della LEC prevede un termine di dieci giorni a decorrere dalla notifica dell’atto che dispone l’esecuzione affinché il debitore escusso formuli opposizione avverso la stessa. Detto termine è applicabile alle esecuzioni ipotecarie in quanto un riferimento al predetto termine è contenuto nell’articolo 557 della LEC, relativo al procedimento di opposizione all’esecuzione fondata su titoli privi di carattere giudiziario o arbitrale (fra i quali rientrano, in particolare, gli atti pubblici in materia di mutuo ipotecario che costituiscono titolo per le esecuzioni ipotecarie).

11.

L’articolo 557 della LEC, quale formulato nella legge 1/2013, dispone:

«1.   Quando l’esecuzione è ordinata per i titoli previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punti 4, 5, 6 e 7, nonché per altri documenti muniti di forza esecutiva previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punto 9, il debitore escusso può opporsi, nei termini e nelle forme previsti dall’articolo precedente, solo invocando uno dei seguenti motivi:

(…)

Il titolo contiene clausole abusive.

2.   Qualora sia proposta l’opposizione prevista dal paragrafo precedente, il cancelliere sospende l’esecuzione mediante una misura di organizzazione del procedimento».

12.

L’articolo 695 della LEC, parimenti nella versione risultante dalla legge 1/2013, così recita:

«1.   Nei procedimenti di cui al presente capo l’opposizione del debitore escusso sarà ammissibile solo quando sia basata sui seguenti motivi:

(…)

(4)

il carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia determinato l’importo esigibile.

2.   Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione di cui al paragrafo precedente, il Secretario judicial [cancelliere] dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al tribunale che ha emesso l’ordine di esecuzione. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice ascolta le parti, esamina i documenti prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3.   L’ordinanza che accoglie l’opposizione fondata sul primo e sul terzo motivo del paragrafo 1 del presente articolo comporta la sospensione dell’esecuzione; quella che accoglie l’opposizione fondata sul secondo motivo determina l’importo per il quale l’esecuzione dev’essere proseguita.

Se è accolto il quarto motivo, si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisca il fondamento dell’esecuzione. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

(…)».

III – Fatti oggetto della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

13.

La BBVA SA, già Unnim Banc SA (in prosieguo: la «BBVA») ha avviato un procedimento di esecuzione ipotecaria nei confronti del sig. Peñalva López e della sig.ra López Durán nonché del sig. Fernández Gabarro. Detto procedimento è stato iniziato prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013, ossia il 15 maggio 2013. In tale data il menzionato procedimento non era ancora concluso.

14.

Le parti convenute nel procedimento principale hanno proposto un’opposizione, in via straordinaria, avverso detta esecuzione ipotecaria il 17 giugno 2013, ossia dopo la scadenza del termine di un mese previsto dalla quarta disposizione transitoria per presentare, mediante incidente straordinario, un’opposizione all’esecuzione ipotecaria. Esse hanno fatto valere, dinanzi al giudice del rinvio, che la fissazione di un termine di decadenza per eccepire il carattere abusivo delle clausole contenute nel titolo esecutivo non sarebbe compatibile con la direttiva 93/13. A sostegno di tale affermazione le parti convenute nel procedimento principale invocano la giurisprudenza della Corte, e, segnatamente, la sentenza Cofidis ( 9 ).

15.

Affermano, inoltre, che, in ogni caso, detto termine di un mese è notoriamente breve e che, stante l’elevato numero di persone coinvolte, i professionisti del diritto sono sovraccarichi e non hanno potuto esaminare tutte le situazioni portate alla loro attenzione.

16.

Il giudice del rinvio ritiene che, per poter decidere la controversia dinanzi ad esso pendente, sia necessario che la Corte si pronunci riguardo alla prevalenza o all’effetto che devono avere i termini processuali ai fini della proposizione o formulazione di considerazioni circa l’eventuale carattere abusivo di una clausola abusiva contenuta nel titolo esecutivo.

17.

È in tali circostanze che il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Martorell ha deciso, con un provvedimento del 28 ottobre 2013, pervenuto alla cancelleria della Corte il 10 gennaio 2014, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il termine di un mese stabilito dalla [quarta disposizione transitoria] debba essere interpretato nel senso che esso è in contrasto con il senso degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE».

18.

Le parti del procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

19.

Le parti del procedimento principale, il governo spagnolo nonché la Commissione sono state sentiti all’udienza dell’11 febbraio 2015.

IV – Analisi

A – Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

20.

Nelle proprie osservazioni scritte la BBVA contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa sostiene, in primo luogo, che la questione formulata sarebbe ipotetica e che non sarebbe utile al giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui è investito. Il giudice del rinvio, infatti, non indicherebbe le clausole contrattuali in discussione. La BBVA, in secondo luogo, considera che lo stesso giudice, in seguito alla pronuncia della sentenza Aziz ( 10 ), sarebbe in grado di valutare d’ufficio le clausole controverse. Essa fa valere, inoltre, che le clausole asseritamente abusive, contenute nel contratto di cui è chiesta l’esecuzione, sono già state contestate in due occasioni dinanzi al giudice del rinvio.

21.

Ritengo che tali argomenti debbano essere disattesi. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dalla BBVA, la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione è attinente alla questione pregiudiziale. Considero, poi, che il giudice del rinvio indichi chiaramente le ragioni che l’hanno condotto a ritenere necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione per potersi pronunciare e che la questione pregiudiziale potesse incidere sulla soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Infine, la circostanza che il giudice del rinvio sia autorizzato, a seguito della pronuncia della sentenza Aziz ( 11 ), a rilevare d’ufficio l’esistenza di clausole abusive siffatte non incide sul diritto delle parti del procedimento principale di invocare la presenza di clausole abusive nel titolo esecutivo su cui si fonda il procedimento di esecuzione.

22.

A tal proposito ricordo che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria stabilita dall’articolo 267 TFUE, le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo in alcune particolari circostanze ( 12 ). Inoltre, spetta solo al giudice nazionale valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte ( 13 ).

23.

Ritengo, pertanto, che la questione pregiudiziale sia ricevibile.

B – Esame della questione pregiudiziale

24.

La presente questione pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, riguarda l’interpretazione della direttiva 93/13 nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario la cui esecuzione era in corso alla data di entrata in vigore della legge 1/2013.

25.

È opportuno, innanzitutto, ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione fra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte ( 14 ). A tal fine la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale ( 15 ).

26.

Nel caso di specie ritengo che, con la questione pregiudiziale posta, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Martorell inviti in realtà la Corte a interpretare i principi di equivalenza e di effettività nel quadro dell’attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, allo scopo di consentirgli di valutare il rispetto del diritto dell’Unione da parte della quarta disposizione transitoria.

27.

In tale contesto occorre intendere la questione pregiudiziale come diretta, in sostanza, ad accertare se, in considerazione dei principi di equivalenza e di effettività, gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostino ad una disposizione transitoria nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che assoggetta i consumatori ad un termine di decadenza di un mese, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge che contiene tale disposizione, per proporre un’opposizione fondata sul carattere asseritamente abusivo di clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in corso.

28.

Per rispondere a tale questione, procederò ad una analisi in quattro fasi. In primo luogo, presenterò il contesto nel quale si iscrive l’odierna causa, illustrando alcune mie considerazioni riguardo alla legge 1/2013, in generale, ed alla sua quarta disposizione transitoria, in particolare. In secondo luogo, per quanto concerne tale disposizione transitoria, mi soffermerò sulla giurisprudenza pertinente della Corte relativa ai principi di equivalenza e di effettività, quali vengono applicati ai diversi tipi di termine. In terzo luogo, analizzerò, alla luce di tale giurisprudenza, le particolarità del termine di cui al procedimento principale, e, in quarto e ultimo luogo, offrirò al giudice del rinvio alcune indicazioni utili per stabilire se il diritto dell’Unione osti ad un siffatto termine.

1. Osservazioni preliminari

29.

Il giudice del rinvio, le parti del procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione hanno tutti fatto riferimento alla portata della legge 1/2013 e della sua quarta disposizione transitoria.

a) Sulla legge 1/2013

30.

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013, il consumatore non poteva invocare l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo per opporsi ad un’esecuzione ipotecaria. Infatti, il carattere abusivo di tali clausole non poteva essere valutato né d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione, né su richiesta del consumatore. Il consumatore era quindi privo, sia nello specifico procedimento di esecuzione ipotecaria applicabile ai beni sottoposti ad ipoteca o a pegno, sia nel procedimento di esecuzione ordinaria applicabile ai titoli stragiudiziali ( 16 ), della possibilità di ottenere la sospensione di tale procedimento da parte del giudice dell’esecuzione, allorché detta misura era necessaria per garantire l’efficacia della decisione finale.

31.

Come emerge dalla decisione di rinvio, questa situazione si è evoluta a seguito della pronuncia della sentenza Aziz ( 17 ). La legge 1/2013 ha modificato gli articoli della LEC relativi, segnatamente, al procedimento di esecuzione di beni sottoposti a ipoteca o a pegno al fine di adattare il procedimento di esecuzione ipotecaria a tale giurisprudenza ( 18 ). Più precisamente, il legislatore spagnolo ha modificato la LEC, da un lato, permettendo al giudice dell’esecuzione di valutare d’ufficio, in ogni momento del procedimento, il carattere abusivo di siffatte clausole ( 19 ) e, dall’altro lato, aggiungendo un nuovo motivo di opposizione, basato sul carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisca il fondamento dell’esecuzione o che abbia determinato l’importo esigibile ( 20 ). Tali modifiche sono state considerate dalla dottrina come una novità assoluta nell’ordinamento giuridico spagnolo ( 21 ).

32.

Dal fascicolo risulta altresì che l’opposizione del debitore escusso fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale consente oggi la sospensione del procedimento di esecuzione ipotecaria fino alla definizione del procedimento incidentale che deriva dall’opposizione proposta in via incidentale ( 22 ). Un’opposizione del genere è, infatti, applicabile ai procedimenti di esecuzione, sia ordinari sia ipotecari ( 23 ), avviati dopo l’entrata in vigore della legge 1/2013 e deve essere proposta nel termine ordinario di dieci giorni a decorrere dalla data di notifica dell’atto che dispone l’esecuzione.

33.

Invece, per i procedimenti di esecuzione in corso alla data dell’entrata in vigore della legge 1/2013 nei quali il termine di opposizione di dieci giorni ( 24 ) è già iniziato a decorrere o è spirato, il legislatore ha previsto la quarta disposizione transitoria. La menzionata disposizione introduce un termine di decadenza di un mese a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore di tale legge affinché il debitore escusso proponga un incidente straordinario di opposizione fondato, segnatamente, sull’esistenza di clausole abusive ( 25 ).

b) Sulla quarta disposizione transitoria

34.

La ragion d’essere della quarta disposizione transitoria va rinvenuta nell’effetto retroattivo dell’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 93/2013, fornita dalla sentenza Aziz ( 26 ), nel senso che l’interpretazione fornita è quella che deve prevalere dal momento dell’entrata in vigore della disposizione interpretata ( 27 ). Di conseguenza, il legislatore spagnolo era tenuto a prevedere un meccanismo che consentisse di evitare che le decisioni da adottare nei procedimenti di esecuzione in corso, iniziati nel vigore della legislazione precedente e non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della legge 1/2013, fossero incompatibili con il diritto dell’Unione ( 28 ).

35.

La questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio verte appunto su tale regola processuale, contenuta nella quarta disposizione transitoria. Nel procedimento principale l’opposizione fondata sul carattere abusivo delle clausole contrattuali, nuovo motivo d’opposizione previsto da detta legge, è stata proposta tardivamente. Il giudice del rinvio desidera quindi sapere se, come emerge dal paragrafo 27 delle presenti conclusioni, il termine in questione sia contrario al diritto dell’Unione.

36.

È su tale questione che mi soffermerò ora, affrontando, in via preliminare, la giurisprudenza della Corte relativa ai principi di equivalenza e di effettività, come applicati ai diversi tipi di termine.

2. Breve richiamo della giurisprudenza della Corte

37.

La questione che si pone, in via preliminare, è stabilire se la giurisprudenza della Corte sui termini ragionevoli sia rilevante per valutare un termine stabilito da una disposizione transitoria di una legge nazionale il cui dies a quo è calcolato in funzione del giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale dello Stato membro. Come la Commissione, ritengo che sia questa l’ipotesi che ricorre e che, pertanto, tale giurisprudenza ci offra utili elementi di interpretazione, per quanto detta giurisprudenza non abbia espressamente analizzato un termine come quello in discussione nel procedimento principale.

38.

Ricordo, innanzitutto, che la Corte ha già dichiarato più volte che, in mancanza di un’armonizzazione in materia di disciplina processuale, tale questione rientra nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che dette modalità devono soddisfare il doppio requisito di non essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e di non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 29 ).

39.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di equivalenza, esso presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno, aventi un oggetto e una causa analoghi. Al fine di verificare se il principio di equivalenza sia rispettato, spetta al giudice nazionale, unico a disporre di conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nell’ambito del settore del diritto interno, verificare se le modalità procedurali destinate ad assicurare, in diritto interno, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione siano conformi a tale principio e esaminare tanto l’oggetto quanto gli elementi essenziali dei ricorsi di natura interna con i quali si asserisce che sussista un’analogia. Detto giudice deve, a tale titolo, verificare le analogie tra i ricorsi di cui trattasi dal punto di vista del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali. Per stabilire se una disposizione procedurale nazionale sia meno favorevole, detto giudice deve tener conto della sua collocazione nel complesso della procedura, dello svolgimento di tale procedura e delle particolarità di tali regole ( 30 ).

40.

Per quanto riguarda l’applicazione del principio di effettività, la Corte ha altresì affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo la Corte ha indicato che si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 31 ).

41.

La Corte ha inoltre riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso da osservarsi a pena di decadenza. Ai sensi della propria giurisprudenza, termini del genere non sono tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 32 ). La Corte ha altresì affermato che, per quanto riguarda le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri stabilire termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione ( 33 ). Inoltre la Corte ha precisato che i termini debbono essere materialmente sufficienti per la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace ( 34 ).

42.

La Corte si è pronunciata altresì in cause relative a disposizioni transitorie analoghe a quella in questione nel procedimento principale. Essa ha affermato che, se gli Stati membri riducono il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto dell’Unione, ciò è nondimeno subordinato non soltanto alla condizione che il nuovo termine fissato appaia ragionevole, ma anche che tale nuova normativa rechi un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente, dopo l’adozione della normativa medesima, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente ( 35 ).

43.

Infine, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio, il quale deve, nella fattispecie, determinare se i requisiti di equivalenza e di effettività siano soddisfatti dalle disposizioni della normativa nazionale pertinente ( 36 ). Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione ( 37 ).

44.

Dopo aver così esposto brevemente il contesto giurisprudenziale generale relativo ai principi di equivalenza e di effettività, come applicati ai diversi tipi di termine, intendo ora procedere con l’analisi delle particolarità del termine in questione nel procedimento principale, prima di verificare se quest’ultimo rispetti i suddetti principi del diritto dell’Unione.

3. Analisi delle specificità del termine in questione nel procedimento principale

45.

Il termine in questione nel procedimento principale si distingue per due elementi essenziali, ossia, da un lato, la durata di un mese e, dall’altro, il momento a partire del quale il suddetto termine inizia a decorrere, vale a dire il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge 1/2013 nel Boletín Oficial del Estado [Gazzetta ufficiale spagnola; (in prosieguo: il «BOE»)].

a) Sulla durata del termine

46.

Ritengo che un termine processuale di un mese sia sufficiente per proporre opposizione ad un’esecuzione ipotecaria. Tale posizione mi pare confortata dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha spesso ammesso termini processuali più brevi, in particolare di quattordici e di quindici giorni. Ad esempio, ai fini di una domanda per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato nel contesto di una procedura accelerata, un termine di quindici giorni è stato considerato dalla Corte sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace ( 38 ). Parimenti, la Corte ha ritenuto ragionevole un termine di quattordici giorni concesso per impugnare una sanzione amministrativa comminata per mancata pubblicità dei documenti contabili di una società commerciale ( 39 ).

47.

Pertanto, a mio avviso, il termine di un mese non comporta, di per sé, alcuna difficoltà dal punto di vista della conformità della quarta disposizione transitoria ai principi di equivalenza e di effettività.

48.

Occorre tuttavia esaminare il momento a partire dal quale il termine in parola inizia a decorrere.

b) Sul momento a partire dal quale il termine inizia a decorrere

49.

Il punto 2, secondo paragrafo, della quarta disposizione transitoria, prevede che il termine in discussione nel procedimento principale inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 1/2013. A tal riguardo, la quarta disposizione finale di tale legge dispone che quest’ultima entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel BOE. Inoltre, il punto 4 della quarta disposizione transitoria precisa che tale pubblicazione «ha carattere di comunicazione piena e valida agli effetti di notificazione e computo dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3 [di detta disposizione transitoria], non essendo necessario in alcun caso adottare una decisione espressa a tal fine».

50.

Espresso in termini più semplici, ciò significa che il legislatore spagnolo ha equiparato la pubblicazione della legge 1/2013 nel BOE ad una notifica di natura processuale.

51.

È d’uopo sottolineare che precisamente il fatto che il termine in discussione nel procedimento principale inizi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 1/2013 nel BOE, senza essere stato notificato alle parti escusse del procedimento principale, pone un problema nel caso di specie con riguardo ai principi di equivalenza e di effettività.

i) Rispetto del principio di equivalenza

52.

La BBVA e il governo spagnolo ritengono che nessun elemento consenta di concludere che il termine in questione sia meno favorevole di altri termini simili presenti nel diritto spagnolo. Da un lato, la BBVA fa riferimento al termine per proporre ricorso dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) per violazione dei diritti fondamentali derivante in modo immediato e diretto da atti degli organi giurisdizionali. Detto termine inizia a decorrere dalla notifica della decisione giudiziaria. Dall’altro lato, il governo spagnolo paragona il termine in discussione nella controversia principale ad altri termini procedurali del diritto spagnolo, come quello per resistere ad una domanda presentata in un procedimento di merito ordinario, che inizia a decorrere dalla notifica della domanda ( 40 ). La Commissione, dal canto suo, rileva che il termine in questione nel procedimento principale sarebbe espressamente finalizzato a consentire la tutela transitoria, nel periodo compreso fra la vecchia e la nuova legge, dei diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. Di conseguenza, i diritti fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione non sarebbero assoggettati a condizioni meno favorevoli.

53.

Detti argomenti non mi convincono. I termini indicati dalla BBVA e dal governo spagnolo non mi sembrano analoghi al termine in discussione nella controversia principale. Tuttavia, benché nutra dubbi quanto al rispetto del principio di equivalenza in relazione al termine in questione, mi è difficile rinvenire termini procedurali paragonabili che mi permettano di concludere con certezza che la quarta disposizione transitoria, fondata sul diritto dell’Unione, sia meno favorevole rispetto ad altre disposizioni simili destinate a garantire, nel diritto spagnolo, la tutela di diritti analoghi dei singoli, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

ii) Rispetto del principio di effettività

54.

Come illustrerò nei successivi paragrafi, numerosi aspetti mi consentono, invece, di considerare che il termine in discussione nel procedimento principale abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dalla direttiva 93/13.

55.

In primo luogo, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, nel diritto processuale spagnolo, non è comune che un termine processuale inizi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BOE, salvo che si tratti di un ricorso iniziale contro un atto di portata generale ( 41 ). La Commissione rileva che, per gli atti processuali di un procedimento in corso, i termini iniziano normalmente a decorrere dal ricevimento delle diverse notifiche inviate dal tribunale competente, il che garantisce che l’interessato o i suoi rappresentanti legali possano beneficiare appieno dei termini ( 42 ).

56.

Inoltre, ricordo che i termini processuali esaminati dalla Corte nella propria giurisprudenza si distinguono dal termine transitorio in questione nel procedimento principale in quanto essi iniziano a decorrere a partire da una specifica notifica processuale ( 43 ). Ciò significa che, una volta ricevuta la notifica loro destinata, i singoli o i loro rappresentanti legali disponevano pienamente del termine per preparare la propria difesa ed agire. Per contro, il termine in discussione nel procedimento principale inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge 1/2013, il che non garantisce la suddetta piena disponibilità del termine, la quale dipende dalla conoscenza effettiva da parte degli interessati dell’esistenza della quarta disposizione transitoria.

57.

Al riguardo occorre rilevare che la Corte si è già espressa in senso sfavorevole ad un termine di decadenza nel contesto di misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute della lavoratrici gestanti ( 44 ), in quanto il suddetto termine iniziava a decorrere, non dal ricevimento della lettera di licenziamento, ma a partire dal deposito della stessa alla posta. Pertanto, diversi giorni contabilizzati nel detto termine potevano trascorrere prima che la donna gestante potesse iniziare a farsi consigliare utilmente e a far valere giudizialmente i propri diritti ( 45 ).

58.

Mi sembra dunque chiaro che il termine in questione nel procedimento principale può aver avuto come conseguenza che una parte rilevante del medesimo, quando non la sua totalità, come nel caso della causa principale, sia decorsa senza che i consumatori abbiano potuto farsi consigliare utilmente o promuovere le azioni necessarie alla tutela dei propri diritti.

59.

In secondo luogo, dal fascicolo risulta altresì che, nell’ordinamento giuridico spagnolo, l’intervento di un avvocato e di un procuratore legale [procurador] è necessario per proporre un’opposizione all’atto che dispone l’esecuzione ( 46 ). La Commissione osserva tuttavia che, per la maggior parte delle esecuzioni ipotecarie, l’esecuzione è istruita senza che le parti escusse compaiano o propongano un’opposizione. La situazione di precarietà economica in cui si trovano tali parti, la difficoltà di opporsi all’esecuzione ed il costo del procedimento di esecuzione sono elementi che giocano a sfavore dei consumatori, i quali, in generale, rinunciano ad intervenire in detto procedimento ( 47 ). Date le circostanze, mi pare pacifico che, in generale, i consumatori interessati erano fortemente esposti al rischio di non potere proporre un’opposizione all’esecuzione ipotecaria. A mio avviso tale rischio è legato o ai costi potenzialmente dissuasivi dell’opposizione (la necessità di disporre di un avvocato e di un procurador), oppure al fatto che tali consumatori ignoravano i propri diritti per non aver avuto conoscenza della pubblicazione della legge 1/2013 e della quarta disposizione transitoria ( 48 ), o, qualora ne avessero avuto conoscenza, perché ciò si era verificato tardivamente, dopo che il termine straordinario era già iniziato a decorrere.

60.

Ricordo, a tal riguardo, che la Corte ha affermato che una situazione caratterizzata da un’incertezza normativa significativa può costituire una violazione del principio di effettività, sottolineando la necessità di poter determinare i termini con un ragionevole grado di certezza ( 49 ). Orbene, nel procedimento principale, la circostanza che il termine transitorio fosse iniziato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 1/2013 nel BOE ha comportato, come ho indicato ai paragrafi da 58 a 60 delle presenti conclusioni, un grado molto elevato di incertezza normativa per le parti convenute nel procedimento principale, il che mi sembra inammissibile in un ambito come quello della tutela dei consumatori. A mio parere detto termine non era adeguato per preparare e presentare un ricorso efficace.

61.

Infine, come ho ricordato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, per quanto riguarda le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri stabilire i termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione ( 50 ).

62.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’importanza per gli interessati delle decisioni da adottare, mi sembra evidente che, poiché tali decisioni possono comportare la perdita irreversibile dei loro beni immobili, la loro importanza per i consumatori interessati sia alquanto considerevole ( 51 ).

63.

In secondo luogo, per quanto concerne la complessità delle procedure e della legislazione da applicare, è altresì evidente che l’articolazione fra il procedimento di esecuzione, il procedimento di merito e la disciplina ipotecaria costituisce un quadro giuridico molto complesso, in particolare per i consumatori.

64.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, il numero di persone che possono essere interessate dalla quarta disposizione transitoria, dalle osservazioni delle parti convenute nel procedimento principale e della Commissione risulta che, al momento dell’entrata in vigore della legge 1/2013, erano pendenti centinaia di migliaia di procedimenti di esecuzione. La Commissione, citando i dati provenienti da una relazione del Consejo General del Poder Judicial sottolinea che, nel 2013, erano state eseguite 82680 esecuzioni ipotecarie ( 52 ).

65.

Pertanto, ci si chiede se, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, si possa ancora considerare che il termine in questione nel procedimento principale sia un termine ragionevole. Mi si permetta di dubitarne.

66.

Ritengo che, nel contesto processuale esaminato, la concessione da parte del legislatore spagnolo di un termine ragionevole che consenta ai consumatori di opporsi all’esecuzione e, pertanto, di far cessare l’utilizzo di clausole abusive, sia indispensabile all’esercizio adeguato ed efficace dei diritti che sono loro attribuiti dalla direttiva 93/13. Sono convinto che tale scopo non sia stato raggiunto dalla quarta disposizione transitoria.

67.

Ciò mi porta, quindi, alla conclusione secondo cui è, in definitiva, per la circostanza che il termine in discussione nel procedimento principale è iniziato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 1/2013 che non può essere considerato ragionevole e che esso ha reso eccessivamente difficile l’esercizio effettivo dei diritti attribuiti dalla direttiva 93/13.

4. Considerazioni finali

68.

Mi sembra importante ricordare, innanzitutto, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è basato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione ( 53 ).

69.

Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale ( 54 ). Detto intervento positivo comprende segnatamente l’esame d’ufficio, da parte del giudice competente, dell’esistenza o meno di clausole abusive.

70.

Nell’ambito della procedura spagnola di esecuzione ipotecaria un esame del genere non esisteva prima della pronuncia della sentenza Aziz ( 55 ). Come risulta dai paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni, a seguito di tale sentenza, il giudice è stato autorizzato a rilevare d’ufficio l’esistenza di clausole siffatte ( 56 ). Tuttavia, se tale esame d’ufficio è necessario, esso non è sufficiente per tutelare, in maniera completa ed efficace, i diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. Pertanto, come la Commissione, sono convinto che un intervento positivo da parte di soggetti estranei al contratto deve altresì comprendere termini sufficienti che consentano ai consumatori di far valere i propri diritti in modo efficace.

71.

Osservo altresì che, nell’ambito del diritto dei consumatori, i principi di equivalenza e di effettività, quale limite all’autonomia processuale degli Stati membri, sono particolarmente importanti, sicché la Corte deve assicurare la loro rigorosa osservanza.

72.

Mi pare, infine, evidente che una disposizione transitoria che assoggetta i consumatori ad un termine di decadenza straordinario che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione di una legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, non rispetta l’obbligo di portare a conoscenza dei consumatori la possibilità di proporre un’opposizione fondata sul carattere abusivo di clausole contrattuali che costituiscono il fondamento dell’esecuzione. Mi sembra quindi essenziale che i consumatori siano informati personalmente del termine di cui dispongono per potersi fare utilmente consigliare e promuovere le azioni necessarie alla tutela dei diritti attribuiti dalla direttiva 93/13 ( 57 ). Ricordo, a tal riguardo, che l’adagio ignorantia iuris nocet può applicarsi solo se, o, purché, siano fatti salvi correttivi nell’ambito della tutela dei consumatori ( 58 ).

73.

Tutte queste considerazioni depongono a favore di un termine che dovrebbe essere notificato personalmente agli interessati. In altre parole, si dovrebbe porre rimedio al vizio di notifica alle parti impiegando il medesimo mezzo uguale a quello utilizzato nel diritto nazionale per notificare ai convenuti l’esistenza di un procedimento esecutivo avviato nei loro confronti. Pertanto, come la Commissione, penso che il legislatore spagnolo avrebbe dovuto prevedere la notifica a tutti i convenuti, in siffatti procedimenti di esecuzione, della possibilità di proporre opposizione in via straordinaria nel termine di un mese da tale notifica. Quest’ultima si sarebbe potuta eseguire tramite i giudici competenti a conoscere delle esecuzioni ipotecarie mediante i loro rappresentanti legali, oppure mediante la notifica presso il loro domicilio, qualora tali parti non fossero comparse durante il procedimento di esecuzione ipotecaria.

74.

Pertanto, alla luce dei suesposti elementi, è mio parere che, tenuto conto del principio di effettività, gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostino a una disposizione nazionale transitoria, come quella in questione nel procedimento principale, che assoggetta i consumatori a un termine di decadenza di un mese, il quale inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge in cui tale disposizione è inclusa, per proporre un’opposizione fondata sul carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in corso.

V – Conclusione

75.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Martorell come segue:

Tenuto conto del principio di effettività, gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ostano a una disposizione nazionale transitoria, come quella in discussione nel procedimento principale, che assoggetta i consumatori a un termine di decadenza di un mese, il quale inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge in cui tale disposizione è inclusa, per proporre un’opposizione fondata sul carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in corso.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 3 )   Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

( 4 )   BOE (Gazzetta ufficiale spagnola) n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304.

( 5 )   BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181.

( 6 )   BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373.

( 7 )   BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575.

( 8 )   BOE n. 155, del 29 giugno 2013, pag. 48767.

( 9 )   C‑473/00, EU:C:2002:705.

( 10 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 11 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 12 )   Sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 35).

( 13 )   V., in particolare, sentenza Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557; punto 32).

( 14 )   V., in particolare, sentenze Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 2223); Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 57), nonché Efir (C‑19/12, EU:C:2013:148, punto 19).

( 15 )   V. in tal senso, in particolare, sentenze Redmond (83/78, EU:C:1978:214, punto 26), e Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 58).

( 16 )   Ad esempio atti pubblici o l’instrumentum di contratti commerciali, come i contratti bancari.

( 17 )   C‑415/11, EU:C:2013:164. Ricordo che, con questa sentenza, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 «deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro (...) la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale».

( 18 )   V. considerando 13 e 16 della legge 1/2013.

( 19 )   V. articolo 552, paragrafo 1, della LEC. Tale articolo è collocato fra le disposizioni generali applicabili a qualsiasi procedura esecutiva. Di conseguenza, il controllo d’ufficio da parte del giudice riguarda sia le procedure di esecuzione ordinarie sia le procedure di esecuzione ipotecaria. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il primo paragrafo della quarta disposizione transitoria dispone che le modifiche della LEC introdotte dalla suddetta legge si applicano ai procedimenti di esecuzione già avviati al momento dell’entrata in vigore della stessa, con riguardo unicamente agli atti esecutivi la cui adozione è pendente. Secondo la Commissione, dalla legislazione spagnola non emerge chiaramente se, nelle fasi avanzate del procedimento di esecuzione (ad esempio, al momento di disporre l’aggiudicazione o l’espulsione), sia ancora possibile un siffatto controllo d’ufficio delle clausole abusive. V. causa Banco Primus (C‑421/14), pendente dinanzi alla Corte, in cui è affrontata una questione simile.

( 20 )   Per quanto concerne il procedimento di esecuzione ipotecaria, v. articolo 695, paragrafo 1, punto 4, della LEC. Per quanto riguarda il procedimento di esecuzione ordinaria, v. articolo 557, paragrafo 1, punto 7, della LEC. La clausola di scadenza anticipata inserita in una polizza assicurativa «importo residuo dovuto» di credito personale è un esempio di clausola contrattuale che costituisce il fondamento dell’esecuzione.

( 21 )   V., in particolare, Cordero Lobato, E., «Control judicial sobre cláusulas abusivas y ejecuciones hipotecarias», Revista Aranzadi Doctrinal, 2, 2013, pagg. da 205 a 212, e Sánchez González, M. P., Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, pagg. da 327 a 344.

( 22 )   V. articolo 695, paragrafo 1, punto 4, della LEC.

( 23 )   Tuttavia, la legge 1/2013 non ha previsto che il giudice del merito possa sospendere in via cautelare l’esecuzione ipotecaria fino alla pronuncia della propria decisione con la quale egli dichiara il carattere abusivo delle clausole del titolo esecutivo alla base dell’esecuzione. Infatti, l’articolo 698 della LEC, che non è stato modificato dalla legge 1/2013, prevede che «[s]u qualsiasi opposizione del debitore, del terzo detentore o di altro interessato, che non sia contemplata dagli articoli precedenti, compresi i motivi di opposizione che riguardano la nullità del titolo nonché l’esigibilità, la certezza, l’estinzione o l’entità del credito, si decide nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o un blocco del procedimento giudiziario di esecuzione previsto nel capo in questione». Così, l’aggiudicazione definitiva di un bene ipotecato ad un terzo acquisisce sempre carattere irreversibile fatta eccezione per l’ipotesi residuale in cui detto consumatore abbia effettuato un’iscrizione preventiva della domanda di nullità dell’ipoteca prima della nota a margine del rilascio del rapporto informativo immobiliare. V. sentenze Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punti da 55 a 59), nonché Sánchez Morcillo ed Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 42). In proposito, la Corte ha dichiarato che «in mancanza di tale possibilità [di sospensione], in tutte le ipotesi in cui (…) l’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato abbia avuto luogo prima che il giudice del merito pronunciasse la decisione con cui dichiara abusiva la clausola contrattuale che si trova all’origine dell’ipoteca e, di conseguenza, nullo il procedimento esecutivo, una siffatta decisione consentirebbe di garantire a detto consumatore soltanto una tutela a posteriori meramente risarcitoria, la quale si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare il ricorso a suddetta clausola, in contrasto con quanto disposto all’articolo 7, paragrafo, 1, della direttiva 93/13». V. sentenza Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 60) e le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Aziz (EU:C:2012:700, paragrafo 50). V. altresì sentenza Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 50). Secondo parte della dottrina, la scelta del legislatore spagnolo di attribuire, non al giudice del merito, ma al giudice dell’esecuzione, la possibilità di sospendere il procedimento è collegata al rispetto della finalità della procedura di esecuzione ipotecaria. V., in particolare, Benaloche Palao, J., «Cláusulas abusivas y suspensión de la ejecución hipotecaria: una práctica equivocada», La Ley, n. 86, 2014, pagg. da 1 a 6.

( 24 )   V. articolo 556, paragrafo 1, della LEC.

( 25 )   L’articolo 695, paragrafo 1, punto 4, della LEC riguarda «[clausole abusive] costituent[i] il fondamento dell’esecuzione o che abbia[no] determinato l’importo esigibile».

( 26 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 27 )   V., in particolare, sentenza Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

( 28 )   I procedimenti di esecuzione ipotecaria conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013 non rientrano nell’ambito di applicazione di tale legge. Infatti, la quarta disposizione transitoria dispone che essa è applicabile «a tutti i procedimenti di esecuzione che non si siano conclusi con l’immissione nel possesso dell’immobile a favore dell’acquirente». La Corte ha quindi considerato che, tenuto conto dei principi di certezza del diritto e di rispetto del giudicato che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, la sua eventuale illegittimità non giustificherebbe, in linea di principio, una riapertura del procedimento. V., in tal senso, sentenze Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, punti 4647), e Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, punto 21): «[i]l diritto [dell’Unione] non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto [dell’Unione] da parte di tale decisione». Va ricordato in proposito che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione che sia loro imputabile. V. altresì sentenza Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 59).

( 29 )   V., in particolare, sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5); Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 12), e Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punti da 44 a 46). V. altresì sentenze Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 50), e Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 37).

( 30 )   V., in particolare, sentenza Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 90).

( 31 )   Sentenze Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 14), e Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 39).

( 32 )   V. sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5); Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, punto 35); Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, punto 34), e Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 35).

( 33 )   V., in tal senso, sentenze Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, punto 40), e Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punto 48).

( 34 )   V. sentenze Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 66), e Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 80).

( 35 )   V. sentenze Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, punto 38); Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, punto 37), e Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 37).

( 36 )   V. sentenze Angelidaki e a. (da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 163), e Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punto 49).

( 37 )   V. sentenze Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357, punto 58); Marrosu e Sardino (C‑53/04, EU:C:2006:517, punto 54); Vassallo (C‑180/04, EU:C:2006:518, punto 39), e Fiamingo e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044, punto 66).

( 38 )   V. sentenza Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, punti 6768).

( 39 )   V. sentenza Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 81). Tuttavia, in una causa riguardante il termine per proporre un’opposizione in un procedimento di ingiunzione di pagamento a seguito della notifica dell’ingiunzione tramite ordinanza del giudice nazionale competente, la Corte ha dichiarato che il termine di 20 giorni previsto affinché un consumatore potesse proporre opposizione era «particolarmente breve». V. sentenza Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 54). V. altresì Półtorak, N., European Union Rights in National Courts, Wolters Kluwer, 2015, pag. 266.

( 40 )   V. articolo 404 della LEC.

( 41 )   A tal riguardo, la Commissione ha fatto un paragone con il regime di cui all’articolo 263, ultimo comma, TFUE, e all’articolo 50 del regolamento di procedura della Corte.

( 42 )   L’articolo 133, paragrafo 1, della LEC, prevede che «[i] termini iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data dell’atto di pubblicità dal quale la legge fa dipendere il dies a quo, e sono calcolati contando il giorno di scadenza, che termina a mezzanotte». Gli articoli 149 e 168 della LEC, relativi agli atti di comunicazione giudiziaria, dispongono che le comunicazioni processuali sono notificate ai rappresentanti delle parti, o a queste ultime qualora non siano rappresentate, oppure, qualora si tratti della prima diffida o citazione, mediante invio al domicilio (articolo 155 della LEC). Se non è possibile determinare il domicilio del convenuto, si può procedere tramite pubblicazione (articolo 164 del LEC), circostanza che ha carattere eccezionale. Tale disposizione precisa che «[s]olo su domanda di una parte, e a sue spese, viene eseguita la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della provincia o della Comunità autonoma, oppure nel [BOE], o in un quotidiano a tiratura nazionale o provinciale».

( 43 )   V. sentenze Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, punti 6768); Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 81), e Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 54).

( 44 )   Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

( 45 )   V. sentenza Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punti da 62 a 65). In tale causa la Corte si è pronunciata contro il suddetto termine di decadenza, tenuto conto, in particolare, della situazione in cui si trova una donna all’inizio della gravidanza.

( 46 )   V. articoli 23 e 31 della LEC. Per un elenco non esaustivo degli elementi da considerare per stabilire se un dato termine sia conforme al principio di effettività, v. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate nella causa Recheio – Cash & Carry (C‑30/02, EU:C:2003:666, paragrafi 2932).

( 47 )   Tale rischio è confermato dalle statistiche presentate dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. Secondo tali dati, infatti, dopo l’entrata in vigore della legge 1/2013, le parti escusse sono comparse e hanno proposto un’opposizione soltanto nel 19,79% dei procedimenti di esecuzione ipotecaria. Prima dell’adozione di tale legge la percentuale era inferiore al 5% [dati del servizio di statistiche giudiziarie del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio Superiore della Magistratura)]. La Commissione sottolinea che tali dati sono parziali. Infatti, se la panoramica del Ministero della giustizia non copre alcune comunità autonome (Andalusia, Paesi Baschi, Canarie, Catalogna, Madrid, Comunità di Navarra e Valencia), esso tuttavia fornisce un’idea del numero limitato di esecuzioni ipotecarie che hanno dato origine ad un’opposizione. Nel 2013, ad esempio, le opposizioni proposte rappresentavano il 19,79% delle esecuzioni ipotecarie iscritte a ruolo (3826 opposizioni su 19330 esecuzioni ipotecarie iscritte a ruolo), nel 2012 il 4,92% (1078 opposizioni su 21896 esecuzioni ipotecarie) e nel 2001 il 3,84% (700 opposizioni su 18201 esecuzioni ipotecarie).

( 48 )   V. sentenza Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 54).

( 49 )   V., in particolare, sentenza Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 33).

( 50 )   V. in tal senso, sentenze Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, punto 40), e Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, punto 48).

( 51 )   Il bene immobile coinvolto nella controversia principale è un parcheggio. Tuttavia, in occasione della discussione orale, le parti escusse nel procedimento principale hanno sostenuto di non aver potuto opporsi al procedimento di esecuzione riguardante la loro abitazione poiché detto procedimento di esecuzione ipotecaria aveva avuto luogo prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013. Per quanto riguarda il loro parcheggio, come risulta dal paragrafo 35 delle presenti conclusioni, l’opposizione fondata sul carattere abusivo delle clausole contrattuali, nuovo motivo di opposizione previsto dalla suddetta legge, era stata proposta dopo la scadenza del termine.

( 52 )   Per gli anni precedenti, detto rapporto indica 91622 esecuzioni ipotecarie nel 2012, 77854 nel 2011, 96636 nel 2010 e 93319 nel 2009.

( 53 )   V. sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 25); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 25); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 29); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 32); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 44), e Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 22).

( 54 )   V. sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 27); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 26); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 31), e Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 41).

( 55 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 56 )   V. altresì articolo 27 della legge 3/2013, del 27 marzo 2014, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla difesa dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari (Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).

( 57 )   V. per analogia, sentenze RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180), e Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 29).

( 58 )   V. Mikłaszewicz, P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Varsavia, 2008, pagg. 46, 185, 272 e 317.