ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.165.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
26 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

15

 

*

Regolamento di esecuzione 2012/544/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

20

 

*

Regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua ( 1 )

28

 

*

Regolamento (UE) n. 548/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 549/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 550/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

43

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

45

 

 

2012/323/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 giugno 2012, che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria

46

 

*

Decisione 2012/324/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

48

 

*

Decisione 2012/325/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

49

 

*

Decisione 2012/326/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

53

 

*

Decisione 2012/327/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

56

 

*

Decisione 2012/328/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

59

 

*

Decisione 2012/329/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

62

 

*

Decisione 2012/330/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/426/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

66

 

*

Decisione 2012/331/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan

68

 

*

Decisione 2012/332/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

71

 

*

Decisione 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2011/872/PESC

72

 

*

Decisione di esecuzione 2012/334/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

75

 

*

Decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

80

 

 

2012/336/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2012) 3838]

83

 

 

2012/337/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 giugno 2012, che concede alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica francese una deroga all’applicazione del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti [notificata con il numero C(2012) 4132]

94

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel marzo 2005 la Commissione ha avviato un’inchiesta (2) relativa alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, tra l’altro, dell’Ucraina («inchiesta iniziale»). Nel giugno 2006 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (3). Inoltre, il 30 novembre 2007, la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in seguito alla modifica delle denominazioni di due produttori esportatori dell’Ucraina (4).

(2)

L’8 settembre 2006 le società Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant(«gruppo Interpipe» o «richiedenti») hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee («TPG») una domanda (5) di annullamento delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 954/2006 che li riguardano.

(3)

Si rammenta che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolosky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano modificato le loro denominazioni in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant (6). Di conseguenza, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007.

(4)

Con sentenza del 10 marzo 2009 (7) il TPG ha annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006, dato che il dazio antidumping istituito sulle esportazioni effettuate dai richiedenti eccede il dazio che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto di una commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata ai richiedenti.

(5)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, come pure i richiedenti, hanno presentato ricorso chiedendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGU) di annullare la sentenza del TPG del 10 marzo 2009. Il 16 febbraio 2012 la CGU ha respinto i due ricorsi ed il ricorso incidentale («sentenza») (8), confermando la sentenza del TPG (ora «Tribunale») del 10 marzo 2009.

(6)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping istituito sui prodotti fabbricati dal gruppo Interpipe e da questo esportati nell’Unione europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se il prezzo all’esportazione non fosse stato adeguato per tenere conto della commissione sulle vendite effettuate attraverso la società di vendita collegata.

(7)

Il Tribunale e la Corte (9) riconoscono che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, a norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto le istituzioni dell’Unione, nell’applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l’annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza (10).

(8)

Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all’annullamento di parti di tale regolamente. Tutte le altre conclusioni di cui al regolamento (CE) n. 954/2006 restano valide.

(9)

Pertanto, conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il dazio antidumping applicabile al gruppo Interpipe è stato ricalcolato sulla base della sentenza.

B.   NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(10)

La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell’adeguamento del prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze a livello delle commissioni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(11)

Come illustrato dai considerando 131 e 134 del regolamento (CE) n. 954/2006, il prezzo all’esportazione era stato adeguato per tenere conto delle commissioni, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, per le vendite effettuate tramite la società commerciale collegata.

(12)

Secondo la sentenza del TPG, confermata dalla CGU, le istituzioni europee, confrontando il valore normale ed prezzo all’esportazione, in tale caso specifico non avrebbero dovuto operare adeguamenti per tenere conto delle commissioni.

(13)

Per tale motivo il margine di dumping è stato ricalcolato senza adeguare il prezzo all’esportazione per tenere conto di differenze di commissioni.

(14)

Il raffronto tra la media ponderata del prezzo all’esportazione così ricalcolato e la media ponderata del valore normale franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nell’inchiesta iniziale, ha rivelato l’esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 17,7 %.

C.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

(15)

Tutte le parti interessate dall’esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili al gruppo Interpipe. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

D.   CONCLUSIONE

(16)

Sulla base di quanto finora esposto, l’aliquota del dazio applicabile al gruppo Interpipe deve essere modificata di conseguenza. L’aliquota modificata dovrebbe inoltre essere applicata con effetto retroattivo a decorrere dal 30.6.2006 [data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006], ovvero le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. Ad esempio, se il rimborso o lo sgravio è chiesto sulla base dell’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11), in linea di principio deve essere concesso solo se la domanda è stata presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dell’importo di tali dazi [ad esempio, se il dazio era stato riscosso poco dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006 e la richiesta di rimborso era stata presentata entro tre anni dalla data di notifica dell’importo dei dazi al debitore, normalmente la richiesta è accolta, qualora siano rispettati anche tutti gli altri requisiti],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, la voce relativa alle società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC InterpipeNizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, è sostituita dalla seguente:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube rolling plant(Interpipe NTRP)

17,7 %

A743»

Articolo 2

Nella misura in cui sono interessati i prodotti delle società di cui all’articolo 1, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi pagati o contabilizzati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio nella sua versione iniziale e che superano quelli stabiliti sulla base dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, quale modificato dal presente regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. FREDERIKSEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 77, del 31.3.2005, pag. 2.

(3)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(4)  GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.

(5)  GU C 261, del 28.10.2006, pag. 28.

(6)  GU C 288, del 30.11.2007, pag. 34.

(7)  Causa T-249/06 — Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio Racc. 2009 pag. II-383.

(8)  GU C 98, del 31.3.2012, pag. 2.

(9)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

(10)  Causa C-458/98 P IPS/Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.

(11)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 541/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2012

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 95/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») («misure antidumping iniziali»). L’aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata.

(2)

In seguito a un riesame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate per un periodo di altri quattro anni con il regolamento (CE) n. 2722/1999 del Consiglio (3).

(3)

Nell’aprile 2005, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 639/2005 (4), ha prorogato le misure per un ulteriore periodo di cinque anni.

(4)

Nel maggio 2011, a seguito di un ulteriore riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2011 (5), ha prorogato le misure per altri cinque anni. L’aliquota del dazio specifico è stata stabilita allo stesso livello che per le misure antidumping iniziali, ossia 352 EUR/tonnellata.

2.   Apertura di un riesame intermedio

(5)

Nel considerando 84 del regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2011 si afferma che il Consiglio aveva ritenuto opportuno valutare se il livello del dazio fosse ancora adeguato, visto che il dazio specifico era stato istituito in base ai risultati dell’inchiesta iniziale nel 1995 e non era mai stato riveduto. La Commissione avrebbe pertanto valutato, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(6)

Disponendo di elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura, di propria iniziativa, di un riesame intermedio, e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 5 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(7)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dalla presente inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio l’industria dell’Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e le autorità del paese interessato.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(10)

Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori nella RPC, si è esaminata l’ipotesi di usare un campione a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

3.4.   Risposte al questionario e verifiche

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Nessuna altra parte si è manifestata entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.

(12)

Non sono pervenute risposte ai questionari da parte dei due produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi, né da parte degli importatori o degli utilizzatori. Un produttore del paese di riferimento, l’Argentina, ha risposto al questionario.

(13)

Data la mancanza di collaborazione delle parti, non sono state effettuate visite di verifica.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei successivi riesami di cui sopra, cioè l’aldeide furanica originaria della RPC, attualmente classificata al codice NC 2932 12 00 («prodotto in esame»). L’aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo.

(15)

L’aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L’aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la produzione di oli lubrificanti e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

2.   Prodotto simile

(16)

Come nelle precedenti inchieste, si è ritenuto che l’aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nell’UE, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell’Argentina, paese di riferimento, e quella fabbricata e venduta nell’UE dai produttori dell’Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano destinate agli stessi usi principali. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Considerazioni generali

(17)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta o ha fornito informazioni. Pertanto, le risultanze relative al dumping illustrate nel seguito hanno dovuto essere basate sui dati disponibili, in particolare sui dati Eurostat, sulle statistiche ufficiali riguardanti le esportazioni della RPC e sulle informazioni fornite dalla società del paese di riferimento, l’Argentina.

2.   Paese di riferimento

(18)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento») oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(19)

Come nell’inchiesta iniziale, l’Argentina è stata proposta nell’avviso di apertura come paese di riferimento appropriato ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni, dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, sul paese di riferimento proposto.

(20)

Un produttore di aldeide furanica in Argentina ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. L’inchiesta ha mostrato che l’Argentina aveva un mercato competitivo per l’aldeide furanica, rifornito per circa il 90 % da produttori locali e per la restante parte da importazioni provenienti da paesi terzi. Il volume della produzione argentina costituisce più del 70 % del volume delle esportazioni cinesi nell’UE del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

(21)

Si conclude pertanto, come nelle precedenti inchieste, che l’Argentina costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.1.   Valore normale

(22)

Il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni comunicate dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento, cioè in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Argentina da acquirenti indipendenti, poiché è risultato che queste vendite erano avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(23)

Pertanto il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta.

(24)

È stato innanzitutto stabilito se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell’UE. Le vendite sul mercato interno del produttore argentino che ha collaborato sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il PIR.

(25)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato argentino la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che tutte le vendite del prodotto simile durante il PIR erano state remunerative, il valore normale è stato basato sulla media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(26)

Poiché nessun esportatore cinese verso l’UE ha cooperato all’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili. Le informazioni ricavate dai dati Eurostat relativi alle importazioni nell’UE del prodotto in esame sono state ritenute la base più adeguata. Benché per la maggior parte le importazioni fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo (l’aldeide furanica cinese veniva trasformata in alcole furfurilico destinato all’esportazione), non vi era motivo di ritenere che esse non costituissero una base idonea per la determinazione dei prezzi all’esportazione.

3.3.   Confronto

(27)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi per trasporti, assicurazione e crediti, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.4.   Margine di dumping

(28)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha evidenziato un margine di dumping del 5,6 %.

4.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(29)

Dopo aver verificato l’esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità di persistenza del dumping, ove le misure fossero abrogate. Dato che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni che seguono si basano sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(30)

A tale proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: la domanda e il consumo interni cinesi e l’andamento delle esportazioni cinesi verso l’UE in regime di perfezionamento attivo (RPA).

(31)

Stando alle informazioni disponibili, dal 2007 il consumo interno di aldeide furanica nella RPC è aumentato più rapidamente (la crescita media annua prevista per il periodo 2007-2012 è di circa 9 %) della capacità di produzione cinese di tale prodotto (circa + 6 %). L’aumento del consumo di furfurolo sul mercato interno cinese è riconducibile in larga misura alla crescente domanda del principale prodotto a valle dell’aldeide furanica, l’alcole furfurilico. La produzione cinese di alcole furfurilico è in netto aumento dal 1999, il che rispecchia l’importanza attribuita alla fabbricazione di prodotti di valore più elevato a base di furfurolo e la crescente domanda di resine furaniche da parte delle fonderie.

(32)

La domanda interna di tutoli di mais, la principale materia prima utilizzata dai produttori cinesi di aldeide furanica, è inoltre in aumento. Tenuto conto della crescita demografica mondiale, soprattutto nella RPC e in India, e del passaggio da una dieta a base di cereali a una dieta a base di proteine, la domanda mondiale di mais è destinata ad aumentare a un ritmo ancora più sostenuto. La RPC è il secondo paese con il maggiore consumo di mais al mondo. Oltre all’aumento degli impieghi industriali del mais, la domanda cinese di mangimi e di produzione animale registra una crescita annua compresa tra il 3 % e il 6 %. Mentre nel corso degli ultimi anni il consumo di mais nella RPC ha conosciuto una rapida crescita, la sua produzione non è stata in grado di seguire la domanda. Durante il periodo 2011-2015 le esportazioni di mais dagli USA verso la RPC dovrebbero quintuplicare. Va inoltre osservato che i produttori cinesi di furfurolo devono far fronte alla concorrenza sempre più forte dei produttori di xilosio e di xilitolo, che utilizzano la stessa materia prima agricola (tutoli di mais).

(33)

Per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso l’UE durante il PIR, si osserva che quasi tutta l’aldeide furanica proveniente dal paese interessato viene importata esclusivamente in regime di perfezionamento attivo (RPA). Tale pratica ha avuto inizio nel 2000, con la spedizione nell’Unione del 75 % circa dei quantitativi annui di aldeide furanica cinese senza applicazione di dazi antidumping, in vista della successiva trasformazione in alcole furfurilico destinato all’esportazione verso paesi terzi. Dal 2001 le importazioni nel quadro del libero mercato in provenienza dal paese interessato sono quasi completamente cessate.

(34)

I cambiamenti a lungo termine della domanda interna di furfurolo nella RPC e la tensione fra offerta e domanda nel mercato cinese del mais, unitamente alla struttura delle importazioni cinesi verso l’UE illustrata nel considerando precedente, sembrano aver comportato un mutamento del livello di dumping praticato dai produttori esportatori cinesi. Dal confronto tra i prezzi all’esportazione della Cina verso l’UE e il valore normale del prodotto in esame, con i necessari adeguamenti, emerge una diminuzione del margine di dumping durante il PIR rispetto alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(35)

In conclusione, l’analisi di cui sopra mostra che i cambiamenti a livello della domanda e del consumo interni di tutoli di mais e di aldeide furanica in Cina e, di conseguenza, a livello di prezzi, sono di carattere duraturo. Si può pertanto concludere che in caso di abrogazione delle misure antidumping, le esportazioni cinesi verso l’Unione non aumenterebbero in misura significativa.

D.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

(36)

L’industria dell’Unione è costituita da due società, la Lenzing AG (Austria) e la Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (Slovenia), che insieme rappresentano il 100 % della produzione UE del prodotto simile nel PIR. I due produttori dell’Unione costituiscono pertanto l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nessuna delle due società ha risposto ai questionari inviati né ha collaborato pienamente all’inchiesta.

(37)

Data l’assenza di collaborazione da parte dell’industria dell’Unione, i dati utilizzati ai fini dell’analisi della situazione del mercato dell’Unione nonché del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati ricavati dagli elementi disponibili, compresi i dati estrapolati dalle informazioni raccolte nel recente riesame in previsione della scadenza che ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 31 marzo 2010. Tutte le fonti da cui sono stati tratti i dati riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono quindi, salvo altrimenti indicato, al periodo 2007-2009. Nutrafur, il produttore spagnolo che ha presentato la denuncia iniziale nel 1994 con la denominazione Furfural Espanol SA, ha cessato la produzione nell’ottobre del 2008. I dati relativi alla produzione della Nutrafur nel 2008 sono stati inclusi nel consumo nel mercato dell’Unione. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati dell’industria dell’Unione sono riportati solo in forma indicizzata.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo nel mercato dell’Unione

(38)

Il consumo di aldeide furanica nell’Unione nel 2008 e nel 2009 è stato stabilito in base ai volumi di vendite verificate dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione (comprese le vendite della Nutrafur fino all’ottobre 2008 quando la società produceva ancora aldeide furanica), cui sono state aggiunte le importazioni in regime di perfezionamento attivo (RPA) dalla RPC e le importazioni da altri paesi terzi in libera pratica, utilizzando i dati dell’importatore International Furan Chemicals BV («IFC»), verificati durante l’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, e i dati di Eurostat. Dal momento che Eurostat non comunica informazioni esaustive per motivi di riservatezza, i dati Eurostat sono stati utilizzati soltanto per le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Repubblica dominicana, dato che l’IFC è l’unico importatore di aldeide furanica da tali paesi.

(39)

Data la mancanza di collaborazione da parte sia dell’industria dell’Unione che dell’unico importatore e tenuto conto del fatto che molti dei dati generalmente disponibili presso Eurostat sono riservati, per il 2010 e il PIR sono stati utilizzati i dati disponibili. In assenza di indicazioni contrarie, non vi è stato motivo di ritenere che il consumo dell’Unione fosse notevolmente cambiato dal 2009; si è pertanto ritenuto che fosse rimasto agli stessi livelli che nel corso del 2010 e del PIR.

(40)

Su questa base, durante il periodo in esame, il consumo dell’Unione è diminuito del 17 %, passando da 45 738 tonnellate nel 2008 a 38 000 tonnellate durante il PIR.

Tabella 1 —   Consumo dell’Unione

Anno

2008

2009

2010

PIR

Tonnellate

45 738

38 175

38 000

38 000

Indice (2008 = 100)

100

83

83

83

Variazione annua

 

–17

0

0

Fonte:

risposte verificate dell’industria dell’Unione e di IFC al questionario, dati Eurostat

2.   Importazioni dalla RPC

2.1.   Volume, quota di mercato e prezzi

(41)

Secondo le statistiche cinesi sulle esportazioni, le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate in regime di perfezionamento attivo durante il PIR. Il volume delle importazioni cinesi in regime di perfezionamento attivo è passato da 10 002 tonnellate nel 2008 a 13 975 tonnellate nel PIR, il che equivale a un aumento del 40 %. Nel periodo in esame la quota di mercato cinese in regime di perfezionamento attivo è salita dal 22 % al 37 % (+ 15 punti percentuali).

(42)

Il prezzo cinese in RPA è aumentato del 47 %, passando da 1 014 EUR per TM nel 2008 a 1 488 EUR nel PIR. Si osserva che durante il PIR i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati rapidamente, raggiungendo un picco di oltre 1 700 EUR/TM.

Tabella 2 —   Importazioni dalla RPC

Anno

2008

2009

2010

PIR

Tonnellate

10 002

5 159

8 375

13 975

Indice (2008 = 100)

100

52

84

140

Variazione annua

 

–48

32

56

Quota di mercato

22 %

14 %

22 %

37 %

Prezzo in EUR/tonnellata

1 014

690

1 362

1 488

Indice (2008 = 100)

100

68

134

147

Fonte:

risposte verificate di IFC al questionario, statistiche cinesi sulle esportazioni

3.   Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(43)

Come già rilevato nell’inchiesta iniziale, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono consistite interamente in spedizioni di una società madre alla controllata europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono effettuate tali transazioni sono pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e possono non rispecchiare i reali prezzi del mercato. Poiché l’importatore interessato non ha collaborato e i dati di Eurostat sono riservati, ci si è basati sul presupposto che le importazioni dalla Repubblica dominicana e i relativi prezzi fossero rimasti costanti nel 2010 e nel PIR.

Tabella 3 —   Importazioni nell’Unione dalla Repubblica dominicana

Anno

2008

2009

2010

PIR

Tonnellate

27 662

24 996

25 000

25 000

Indice (2008 = 100)

100

90

90

90

Variazione annua

 

–10

0

0

Quota di mercato

60 %

65 %

66 %

66 %

Prezzo in EUR/tonnellata

982

582

582

582

Indice (2008 = 100)

100

59

59

59

(44)

In base ai dati di Eurostat, i volumi delle importazioni nell’Unione di aldeide furanica proveniente da paesi terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente andamento:

Tabella 4 —   Importazioni nell’Unione da altri paesi terzi

Anno

2008

2009

2010

PIR

Tonnellate

1 583

1 226

138

162

Indice (2008 = 100)

100

77

9

10

Variazione annua

 

–23

–68

1

Quota di mercato

3 %

3 %

1 %

1 %

Prezzo in EUR/tonnellata

997

632

1 473

1 685

Indice (2008 = 100)

100

63

148

169

4.   Volumi e prezzi delle esportazioni dall’UE verso altri paesi terzi

(45)

Durante il periodo in esame erano disponibili solo dati per il 2008 e il 2009. Mancavano dati statistici affidabili per poter valutare l’evoluzione dell’insieme di dati nel 2010 e nel PIR. In mancanza di collaborazione da parte dell’industria dell’Unione sono stati utilizzati i dati disponibili, partendo dall’ipotesi che le esportazioni dall’UE sarebbero continuate agli stessi livelli che nel 2009, con un aumento dei prezzi in linea con quello riscontrato sul mercato dell’Unione.

Tabella 5 —   Volumi e prezzi di esportazione dell’industria dell’Unione a destinazione di altri paesi terzi

Anno

2008

2009

2010

PIR

Quantità — Indice (2008 = 100)

100

155

155

155

Variazione annua

 

55

0

0

Prezzi — Indice (2008 = 100)

100

77

134

147

Variazione annua

 

–23

57

13

5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(46)

La situazione economica dell’industria dell’Unione, ossia delle due società Lenzing e Tanin, è analizzata di seguito sulla base dei dati rilevati durante il riesame in previsione della scadenza e dei dati disponibili per l’attuale periodo dell’inchiesta di riesame (PIR).

5.1.   Produzione

(47)

La produzione totale del prodotto simile dell’industria dell’Unione è aumentata del 5 % fino al 2009. In mancanza di altri dati, si presuppone che la produzione sia rimasta stabile nel 2010 e nel PIR.

Tabella 6 —   Produzione dell’Unione

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

105

105

105

Variazione annua

 

5

0

0

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.2.   Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(48)

La capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione è rimasta invariata nel 2008 e nel 2009. Data la mancanza di collaborazione da parte dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che la capacità e l’utilizzo degli impianti siano rimasti invariati nel 2010 e nel PIR.

Tabella 7 —   Capacità dell’Unione

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

92 %

96 %

96 %

96 %

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.3.   Livello delle scorte

(49)

In mancanza di collaborazione da parte dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che i livelli delle scorte siano rimasti identici a quelli della fine del 2009.

Tabella 8 —   Scorte

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

56

56

56

Variazione annua

 

–44

0

0

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.4.   Volume delle vendite e quota di mercato

(50)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è aumentato del 12 % tra il 2008 e il 2009. In mancanza di dati provenienti dall’industria dell’Unione, si è ritenuto che il volume delle vendite non sia aumentato nel 2010 o nel PIR.

Tabella 9 —   Volume delle vendite e quota di mercato dell’Unione

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

112

112

112

Oscillazione della quota di mercato

10-20 %

14-24 %

14-24 %

14-24 %

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.5.   Prezzi di vendita medi

(51)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono aumentati del 36 %, a seguito di un forte incremento dei prezzi registrato nel corso del 2010 e del PIR.

Tabella 10 —   Prezzo di vendita medio nell’UE

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

89

108

136

Variazione annua

 

–11

19

28

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario e dati comunicati alla Commissione

5.6.   Costo medio di produzione

(52)

Poiché l’industria dell’Unione non ha trasmesso alcun dato relativo al costo di produzione per il 2010 e per il PIR, i dati del precedente riesame in previsione della scadenza sono stati maggiorati del 6 % per tener conto dell’inflazione durante tale periodo.

Tabella 11 —   Costo medio di produzione

Anno

2008

2009

2010

PIR

Indice (2008 = 100)

100

100

102

106

Variazione annua

 

0

2

4

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.7.   Redditività e flusso di cassa

(53)

Il calcolo dei profitti realizzati dall’industria dell’Unione, effettuato sulla base dei dati relativi ai prezzi e ai costi indicati sopra, mostra un aumento significativo durante il periodo in esame, dovuto agli aumenti di prezzo sul mercato dell’Unione cui si aggiunge l’assenza di prove di un incremento dei costi di produzione superiore all’inflazione. In mancanza di altri dati, si è ritenuto che il flusso di cassa abbia seguito un andamento simile a quello della redditività.

Tabella 12 —   Redditività e flusso di cassa

Anno

2008

2009

2010

PIR

Redditività — Indice (2008 = 100)

100

96

153

297

Variazione annua

 

–4

57

144

Flusso di cassa — Indice (2008 = 100)

100

34

69

69

Variazione annua

 

–66

35

0

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.8.   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(54)

In mancanza di dati dell’industria dell’Unione, tenuto conto degli aumenti dei prezzi nel 2010 e nel PIR, si è ritenuto che gli investimenti fossero ritornati ai livelli del 2007. Si è ritenuto altresì che l’utile sul capitale investito abbia essenzialmente seguito la stessa tendenza della redditività quale presentata nella tabella 12.

Tabella 13 —   Investimenti e utile sul capitale investito

Anno

2008

2009

2010

PIR

Investimenti — Indice (2008 = 100)

100

3

163

163

Variazione annua

 

–97

160

0

Utile sul capitale investito — Indice (2008 = 100)

100

–4

100

200

Variazione annua

 

– 104

104

100

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.9.   Occupazione e produttività

(55)

Data la mancanza di informazioni da parte dell’industria dell’Unione per il 2010 e il PIR, si è ritenuto che l’occupazione e la produttività siano rimaste costanti durante il periodo in esame.

Tabella 14 —   Occupazione e produttività

Anno

2008

2009

2010

PIR

Occupazione — Indice

100

100

100

100

Produttività (tonnellate/dipendenti) — Indice

100

100

100

100

Costi della manodopera — Indice

100

100

100

100

Fonte:

risposte verificate dei produttori dell’Unione al questionario

5.10.   Entità del margine di dumping

(56)

Pur in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stata effettuata un’analisi del volume e del valore delle importazioni a partire dai dati Eurostat ed è stata realizzata una stima della quota di mercato. Il notevole aumento dei prezzi verificatosi nel 2010 e nel 2011 ha pesantemente ridotto il margine di dumping dalla RPC dal periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

5.11.   Ripresa dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping

(57)

Come indica l’evoluzione positiva della maggior parte degli indicatori sopraelencati, durante il periodo in esame la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è pienamente ripresa dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC che erano state riscontrate nelle inchieste precedenti.

6.   Conclusioni relative alla situazione economica dell’industria dell’Unione

(58)

Le misure nei confronti della RPC hanno avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno fatto registrare un andamento positivo: tra il 2008 e il PIR la produzione, il volume delle vendite e il valore delle vendite sono aumentati. Tuttavia, considerato il notevole aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione sta ora realizzando profitti ben superiori al livello previsto per garantire il proprio sviluppo, livello fissato al 5 % nell’inchiesta iniziale.

(59)

Tenuto conto del notevole incremento dei prezzi sul mercato dell’Unione registrato nel corso del PIR e in assenza di prove di un aumento parallelo dei costi, si conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

7.   Conclusioni sul carattere duraturo di questo cambiamento di circostanze

(60)

Si è esaminato se l’aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione potesse essere considerato un cambiamento duraturo delle circostanze rispetto ai risultati della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Dai dati disponibili emerge che i prezzi sul mercato dell’Unione hanno registrato un forte recupero, raggiungendo i livelli del 2008 per poi superarli, mentre nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza i prezzi avevano subito un calo. Inoltre, a differenza di quanto riscontrato nel riesame in previsione della scadenza, non sono emersi elementi che attestino una sottoquotazione dei prezzi (undercutting). Nel riesame in previsione della scadenza la redditività era in calo, ma i dati successivi alla conclusione di tale inchiesta mostrano una notevole ripresa della redditività, che ha raggiunto i livelli del 2008 e li ha poi superati.

(61)

Si è esaminato se il cambiamento dei prezzi verificatosi dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza potesse essere dovuto a una stagione di raccolti particolarmente scarsi nella RPC, dal momento che in tale paese l’aldeide furanica è prodotta a partire da rifiuti agricoli. Tuttavia il prezzo non è diminuito in misura significativa dalla stagione di raccolta della fine del 2010 e tale ipotesi è stata quindi scartata. I prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC sembrano essere aumentati a causa della crescita a lungo termine della domanda interna di aldeide furanica e dell’incremento dei costi delle materie prime nel paese interessato. Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, questa ipotesi non ha potuto essere verificata, ma la Commissione non ha ricevuto elementi di prova che indichino il contrario.

(62)

Tenuto conto degli elementi di prova di cui dispone la Commissione, quali indicati sopra, e dell’assenza di informazioni indicanti che i suddetti aumenti di prezzo sono stati temporanei, si è concluso che si tratta di un cambiamento duraturo.

F.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE

(63)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il presente riesame antidumping debba essere chiuso e le misure antidumping in vigore abrogate.

(64)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’abrogazione delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni.

(65)

Ne consegue che è opportuno chiudere il presente riesame antidumping, sopprimere le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 453/2011 sulle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC e abrogare il dazio esistente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di 2-furaldeide (detta anche aldeide furanica o furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese, è chiuso.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. FREDERIKSEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

(3)  GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

(4)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

(5)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 1.

(6)  GU C 196 del 5.7.2011, pag. 9.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2) stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   Persone

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo. Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA)

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep"

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

12.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimi: Abdullah; David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'"Hofstadgroep"

2.   Gruppi e entità

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO", (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah", "Brigate rivoluzionarie arabe", "Settembre nero" e "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti")

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa"

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra"

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA""Nuovo esercito popolare", Filippine

7.

"Gama'a al-Islamiyya", (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente")

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem")

10.

"Hizbul Mujahideen" – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo")

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK", anche noto come "KONGRA-GEL")

16.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberaciòn Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale")

18.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ"

19.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP"

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale", (anche noto come "Comando generale del PFLP")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – DHKP/C" (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria"), "Dev Sol") ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione")

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso")

24.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland", o come "Al Aqsa Nederland")

25.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK", (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan"))


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 18 maggio 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, per le persone indicate in appresso, sono sostituite dalle voci che seguono.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam)

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Waka Uzbin, distretto di Sarobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: a) 2132370 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)); b) 812673 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) coinvolto nel traffico di droga; c) appartiene alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2007 Shams ur-Rahman Sher Alam era il membro dei talibani responsabile della provincia di Kabul. Era responsabile delle operazioni militari dei talibani a Kabul e dintorni e ha partecipato a numerosi attentati.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titolo: a) Mullah; b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro della difesa sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1968; b) 1969. Luogo di nascita: a) villaggio di Sangisar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) zona di Nalgham, distretto di Zheray, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato uno dei vice del Mullah Mohammed Omar; b) membro del consiglio supremo dei talibani, responsabile delle operazioni militari; c) arrestato nel 2007 e detenuto in Pakistan; d) sarebbe deceduto nel marzo 2010; e) imparentato per matrimonio a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) apparteneva alla tribù degli Alokozai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

3.

Mohammad Jawad Waziri

Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministero degli affari esteri, servizio ONU, sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) distretto di Jaghatu, provincia di Maidan Wardak, Afghanistan, b) distretto di Sharana, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Wazir. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titolo: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kunduz, b) governatore facente funzioni della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: villaggio di Malaghi, distretto di Kunduz, provincia di Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto il 9 novembre 2008. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

5.

Abdulhai Salek

Titolo: Maulavi Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della Provincia di Uruzgan sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Awlyatak, zona di Gardan Masjid, distretto di Chaki Wardak, provincia di Maidan Wardak, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nell'Afghanistan settentrionale nel 1999, b) apparteneva alla tribù dei Wardak. Data di designazione dell'ONU: 23.2.2001.

6.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della shura talibana di Miram Shah nel maggio 2007; b) membro del consiglio supremo dei talibani e capo della commissione politica del consiglio nel 2009; c) comandante talibano nell'Afghanistan orientale nel 2010; d) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar, Afghanistan alla fine del 2009; e) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; f) appartiene alla tribù dei Sahak (Ghilzai). Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007 Abdul Latif Mansur era membro del consiglio talibano di Miram Shah. Nel 2009 era il governatore ombra talibano della provincia di Nangarhar (Afghanistan) e, a partire dalla metà del 2009, il capo della commissione politica dei talibani. Nel maggio 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibano nell'Afghanistan orientale.

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titolo: a) Mullah; b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

8.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: 1958-1959. Luogo di nascita: villaggio di Payeen Bagh, distretto di Kahmard, provincia di Bamyan, Afghanistan. Indirizzo:zona di Dashti Shor, Mazari Sharif, provincia di Balkh, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

9.

Mohammad Yaqoub.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: capo della Bakhtar Information Agency (BIA) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: a) distretto di Shahjoi, provincia di Zabul, Afghanistan b) distretto di Janda, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione culturale talibana; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, c) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

A partire dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore della Provincia di Samangan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (aliasa) a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore delle province di Zabol e di Uruzgan sotto il regime talibano. Data di nascita: 1966-1967. Luogo di nascita: a) villaggio di Lablan, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan, all'inizio del 2007; b) cognato del Mullah Mohammed Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

All'inizio del 2007, Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan.

12.

Khalil Ahmed Haqqani (aliasa) a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b)vicino alla madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c)villaggio di Kayla nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d)villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a)1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Luogo di nascita: villaggio di Sarana, zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro di rilievo della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell'ONU:9.2.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Khalil Ahmed Haqqani è un membro di rilievo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Con un ruolo prominente nelle attività insurrezionali in Afghanistan, la rete Haqqani è stata fondata dal fratello di Khalil, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90.

 

Khalil Haqqani si occupa del reperimento di fondi per conto dei talibani e della rete Haqqani recandosi spesso all'estero per incontrare i finanziatori. Secondo i dati disponibili a settembre 2009, Khalil Haqqani si era recato negli Stati del Golfo e vi aveva ottenuto finanziamenti, così come li aveva ottenuti da fonti in Asia meridionale ed orientale.

 

Khalil Haqqani fornisce altresì sostegno ai talibani e alla rete Haqqani per le operazioni in Afghanistan. Nei primi mesi del 2010 ha messo fondi a disposizione delle cellule talibane della provincia di Logar (Afghanistan). Nel 2009 ha fornito e comandato circa 160 combattenti nella provincia di Logar (Afghanistan) ed è stato uno dei numerosi carcerieri dei prigionieri nemici catturati dai talibani e dalla rete Haqqani. Ha preso ordini per operazioni talibane da suo nipote Sirajuddin Haqqani.

 

Khalil Haqqani ha altresì operato per conto di Al-Qaida, con collegamenti alle operazioni militari condotte da essa. Nel 2002 ha schierato uomini per rafforzare la presenza di Al-Qaida nella provincia di Paktia (Afghanistan).

13.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione dell'ONU:11.5.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Badruddin Haqqani è comandante operativo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. La rete Haqqani ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori del fondatore Jalaluddin Haqqani, che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90. Badruddin è figlio di Jalaluddin, fratello di Nasiruddin Haqqani e Sirajuddin Haqqani e nipote di Khalil Ahmed Haqqani.

 

Badruddin inquadra gli attacchi perpetrati da insorti e combattenti stranieri associati ai talibani contro obiettivi nell'Afghanistan sudorientale. È membro della shura dei talibani a Miram Shah, cui fanno capo le attività della rete Haqqani.

 

Si ritiene anche che, all'interno di tale rete, sia incaricato dei sequestri di persona. Si è reso colpevole del sequestro di numerosi cittadini afgani e stranieri nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.

14.

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: a)strada Boghra, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: a) 1957; b) 1960. Luogo di nascita: Chaman, città di frontiera, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) finanziere talibano; b) è proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone; c) nel 2009 ha agevolato le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù dei Noorzai; f) fratello di Faizullah Khan Noorzai. Data di designazione dell'ONU: 04.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Malik Noorzai è un uomo d'affari residente in Pakistan che ha fornito sostegno finanziario ai talibani. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei talibani. Alla fine del 2008, rappresentanti talibani hanno preso contatto con l'imprenditore Malik al fine di investire fondi dei talibani. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari ai talibani, parte dei quali provenivano da donatori nella regione del Golfo e in Pakistan e parte dal suo patrimonio personale. Malik ha inoltre gestito un conto di tipo hawala in Pakistan su cui sono state versate ad intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei talibani. Malik ha altresì facilitato le attività dei talibani. Nel 2009 Malik occupava da 16 anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, utilizzata dai talibani per indottrinare e formare nuovi seguaci. Tra l'altro, Malik ha versato fondi a sostegno di tale istituto. Insieme al fratello, Malik ha inoltre svolto un ruolo nella custodia di veicoli destinati ad essere utilizzati dai talibani in attentati dinamitardi suicidi ed ha fornito assistenza ai combattenti talibani per i loro spostamenti nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai ed in Giappone. Già nel 2005 Malik possedeva un'azienda in Afghanistan che importava veicoli da Dubai e dal Giappone. Ha importato autovetture, pezzi di ricambio per auto e abbigliamento da Dubai e dal Giappone per le sue aziende, in cui hanno investito due comandanti talibani. Verso la metà del 2010, Malik e suo fratello hanno assicurato lo sblocco di centinaia di container cargo, di un valore presunto di vari milioni di dollari, precedentemente sequestrati dalle autorità pakistane, secondo le quali i destinatari avevano connessioni con attività terroristiche.

15.

Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: a)strada Boghra, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: a) 1962; b) 1961; c) tra il 1968 e il 1970, d) 1962. Luogo di nascita: a) Lowy Kariz, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kadanay, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) finanziere talibano di rilievo; b) a metà del 2009 forniva armi, munizioni, esplosivi e attrezzature mediche ai combattenti talibani. Ha raccolto fondi per i talibani e ha fornito loro addestramento nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) ha precedentemente organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan; d) nel 2010 si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone ed era proprietario di imprese in detti paesi; e) appartiene alla tribù dei Nurzai, sottotribù dei Miralzai; f) fratello di Malik Noorzai; g) il nome del padre è Akhtar Mohammed (alias Haji Mira Khan). Data di designazione dell'ONU: 04.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan è stato un importante finanziere talibano con cui alti dirigenti talibani hanno investito fondi. Ha raccolto oltre 100 000 USD per i talibani da donatori del Golfo e nel 2009 ha elargito una quota del proprio patrimonio pecuniario. Inoltre ha finanziato un comandante talibano della provincia di Kandahar ed ha fornito fondi per assistere l'addestramento di combattenti talibani e di Al-Qaida destinati a svolgere attentati contro le forze di coalizione e le forze armate afgane. A metà del 2005 Faizullah organizzava e finanziava operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. Oltre al proprio sostegno finanziario, Faizullah ha in altro modo agevolato l'addestramento e le operazioni dei talibani. A metà del 2009 Faizullah forniva armi, munizioni, esplosivi ed attrezzature mediche ai combattenti talibani dell'Afghanistan meridionale. A metà del 2008 Faizullah si è occupato dell'alloggio di attentatori suicidi talibani e dei loro trasferimenti dal Pakistan in Afghanistan. Faizullah ha altresì fornito missili antiaerei ai talibani, ha contribuito allo spostamento di combattenti talibani nella provincia di Helmand, in Afghanistan, ha agevolato le operazioni di attentatori suicidi talibani e fornito apparecchiature radio e automezzi a talibani in Pakistan.

 

A metà del 2009 Faizullah gestiva una madrasa (scuola religiosa) nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, in cui si sono raccolte decine di migliaia di dollari destinate ai talibani. I terreni della madrasa di Faizullah sono stati utilizzati per addestrare combattenti talibani nella costruzione e nell'impiego di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). Alla fine del 2007 la madrasa di Faizullah era utilizzata per addestrare combattenti di Al-Qaida successivamente inviati nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.

 

Nel 2010 Faizullah ha tenuto in attività uffici e probabilmente posseduto beni, tra cui alberghi, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Faizullah si recava periodicamente a Dubai e in Giappone con suo fratello, Malik Noorzai, per importare autoveicoli, parti di automobili e abbigliamento. All'inizio del 2006 Faizullah era proprietario di imprese a Dubai e in Giappone.


26.6.2012   

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L 165/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2012/544/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio del 25 giugno 2012 che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), un'altra persone ed altre entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La persona e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. la pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bouthaina Shaaban

(alias Buthaina Shaaban)

Nata nel 1953 a Homs, Siria

Consigliere politico e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta contro la popolazione.

26.6.2012


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ministero della difesa

Indirizzo: Umayyad Square, Damasco

Tel.: +963-11-7770700

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

2.

Ministero dell'interno

Indirizzo: Merjeh Square, Damasco

Tel.: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

3.

Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)

 

Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.

26.6.2012

4.

Syria International Islamic Bank (SIIB)

(alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Indirizzo: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damasco, Siria

Indirizzo alternativo: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, accanto al Consolato dell'Arabia Saudita, Damasco, Siria

La SIIB ha offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendo a tale banca di eludere le sanzioni impostele dall'UE. Dal 2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in modo surrettizio finanziamenti per un valore di quasi 150 milioni di dollari per conto della Commercial Bank of Syria. Gli accordi finanziari che sarebbero stati conclusi dalla SIIB sono in realtà da attribuire alla Commercial Bank of Syria.

Oltre a lavorare con la Commercial Bank of Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la SIIB ha agevolato una serie di ingenti pagamenti per la Syrian Lebanese Commercial Bank, un altro istituto già designato dall'UE.

Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire sostegno finanziario al regime siriano.

26.6.2012

5.

General Organisation of Radio and TV

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Indirizzo: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria.

Tel.: (963 11) 223 4930

Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime di Assad e diffondendo disinformazione.

26.6.2012

6.

Syrian Company for Oil Transport

(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias "SCOT"; alias "SCOTRACO"

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria; sito web www.scot-syria.com; e-mail scot50@scn-net.org

Società petrolifera statale siriana. Fornisce sostegno finanziario al regime.

26.6.2012


26.6.2012   

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L 165/23


REGOLAMENTO (UE) N. 545/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC. Tale regolamento vieta, tra l’altro, la fornitura di taluni finanziamenti e l'assistenza finanziaria pertinenti ai beni soggetti a un divieto di esportazione.

(2)

La decisione 2012/322/PESC (3), estende ulteriormente l’applicazione delle misure restrittive in materia di assistenza finanziaria nell'ambito dell'embargo sulle armi.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente al fine di garantire l’efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati negli allegati I o IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o negli allegati I o IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:

a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;


26.6.2012   

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L 165/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 8, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di ungulati possono essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato I, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell’elenco della anzidetta parte. Tali partite devono inoltre essere accompagnate dal relativo certificato veterinario, compilato rifacendosi al modello che figura all’allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato.

(3)

L’intero territorio del Canada, fatta eccezione per la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, figura nella parte 1 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 206/2010 come approvato per l’esportazione nell’Unione tra l’altro di ovini (Ovis aries) e caprini (Capra hircus) domestici destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione e accompagnati da certificato veterinario in conformità del modello OVI-X. Il Canada non figura tuttavia nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato come territorio ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati in conformità del modello di certificato.

(4)

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (4) stabilisce tra l’altro le condizioni alle quali gli Stati membri o regioni di essi possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.

(5)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce altresì che, qualora l’equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali previste da un paese terzo possa essere riconosciuta ufficialmente dall’Unione, le condizioni di polizia sanitaria specifiche per l’introduzione di ungulati vivi provenienti da tale paese terzo nell’Unione può basarsi su tali garanzie.

(6)

Il Canada ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per l’intero territorio del paese terzo in questione ai fini dell’esportazione nell’Unione di ovini (Ovis aries) e di caprini (Capra hircus) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione; e accompagnati da un certificato veterinario in conformità del modello di certificato OVI-X di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010.

(7)

In base alla valutazione della documentazione presentata dal Canada tale paese terzo va riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). I riferimenti appropriati vanno dunque inclusi nella voce relativa a questo paese terzo che figura nella colonna 6 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(8)

A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono inoltre essere importate nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell’allegato II, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell’elenco della parte anzidetta.

(9)

Quattro parti del territorio del Botswana sono elencate nell’allegato II, parte 1 di detto regolamento come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

(10)

Dopo la comparsa di un focolaio di afta epizootica nel territorio BW-1 del Botswana il regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2011 della Commissione (5), dispone che l’autorizzazione concessa al Botswana per l’esportazione di carni fresche di ungulati disossate e frollate nell’Unione da tale regione è sospesa a partire dall’11 maggio 2011. La regione BW-1 del Botswana è formata dalle zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18.

(11)

Il 2 dicembre 2011 il Botswana ha notificato alla Commissione di aver ottenuto dall’Organizzazione mondiale per la salute animale l’approvazione delle zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18 come indenni da afta epizootica. La sospensione dell’autorizzazione a esportare carni di ungulati disossate e frollate nell’Unione da tale regione non è quindi più necessaria.

(12)

Nella zona veterinaria di controllo delle malattie n. 6 il Botswana ha tuttavia dichiarato una superficie in prossimità del confine con lo Zimbabwe come zona a sorveglianza intensiva e informato la Commissione che tutti i bovini domestici in questa zona sono stati macellati. Da tale zona non vanno autorizzate esportazioni nell’Unione di carni di ungulati fresche disossate e frollate. Essa va quindi esclusa dalla regione BW-1 figurante nella parte 1 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 206/2010.

(13)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nell’allegato I, parte 1 la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

POR-X

 

IVb IX V»

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine,

in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine,

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine,

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine

BOV-X OVI-X, OVI-Y RUM (*)

A

2)

nell’allegato II, parte 1 la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18, tranne la zona di sorveglianza intensiva in zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1

BOV., OVI RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

26 giugno 2012

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV,

F

1

 

18 febbraio 2011»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(4)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(5)  GU L 205 del 10.8.2011, pag. 27.


26.6.2012   

IT

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L 165/28


REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per prodotti utilizzati nei sistemi a motore elettrico, quali le pompe per acqua.

(3)

Le pompe per acqua che fanno parte di sistemi a motore elettrico sono essenziali per vari processi di pompaggio. Le potenzialità complessive di miglioramento dell’efficienza energetica di questi sistemi di pompaggio in modo economicamente efficace sono quantificate nel 20-30 % circa. Sebbene i risparmi maggiori siano ottenibili dai motori, uno dei fattori che contribuiscono a tali miglioramenti è l’uso di pompe a basso consumo energetico. Di conseguenza, le pompe per acqua rappresentano un prodotto prioritario per il quale è opportuno stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(4)

I sistemi a motore elettrico comprendono vari prodotti connessi all’energia, ad esempio motori, variatori, pompe o ventilatori. Le pompe per acqua rientrano fra tali prodotti. Le specifiche minime relative ai motori sono stabilite in una misura distinta, il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (2). Pertanto il presente regolamento stabilisce specifiche minime di efficienza idraulica unicamente per le pompe per acqua senza motore.

(5)

Molte pompe sono integrate in altri prodotti e non sono immesse in commercio separatamente. Per realizzare tutto il risparmio energetico potenziale all’insegna dell’efficienza dei costi, anche le pompe per acqua integrate in altri prodotti dovrebbero essere soggette alle disposizioni del presente regolamento.

(6)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle pompe per acqua. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell’Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(7)

Lo studio preparatorio indica che le pompe per acqua sono messe in commercio nell’Unione europea in grandi quantità. Il loro consumo di energia nella fase di utilizzo è l’aspetto ambientale più rilevante di tutte le fasi del ciclo di vita, durante le quali il consumo annuo di elettricità era pari, nel 2005, a 109 TWh, che corrispondono a 50 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure di contenimento, si prevede che il consumo energetico aumenterà fino a raggiungere 136 TWh nel 2020. Si è potuto concludere che il consumo di elettricità in fase di utilizzo può essere ridotto drasticamente.

(8)

Lo studio preparatorio mostra che il consumo di energia in fase di utilizzo è l’unico parametro di progettazione ecocompatibile significativo riguardante la progettazione dei prodotti come indicato nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE.

(9)

Il consumo di elettricità nella fase di utilizzo delle pompe per acqua può essere ridotto utilizzando tecnologie esistenti, non brevettate ed economicamente convenienti, che consentono nel contempo di ridurre i costi totali sostenuti per l’acquisto e l’uso dei dispositivi.

(10)

È necessario che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti riguardanti il consumo di energia delle pompe per acqua in tutta l’Unione europea, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento delle prestazioni ambientali di tali prodotti.

(11)

Occorre definire un calendario opportuno che permetta ai fabbricanti di riprogettare i prodotti. È opportuno fissare il calendario delle fasi previste in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle pompe per acqua già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell’impatto sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.

(12)

Il consumo di energia elettrica deve essere determinato applicando metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3), e le norme che disciplinano i servizi della società dell’informazione.

(13)

È auspicabile che il presente regolamento favorisca la penetrazione sul mercato di tecnologie che diminuiscono l’impatto ambientale delle pompe per acqua durante il loro ciclo di vita, con un risparmio energetico stimato in 3,3 TWh entro il 2020 rispetto ad uno scenario nel quale non venissero adottate misure.

(14)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(15)

Al fine di agevolare i controlli di conformità i produttori sono invitati a fornire le informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE.

(16)

Al fine di limitare ulteriormente l’impatto ambientale delle pompe per acqua, è necessario che i fabbricanti forniscano le informazioni utili sullo smontaggio, sul riciclaggio o sullo smaltimento a fine vita.

(17)

Occorre individuare i parametri di riferimento per le tecnologie attualmente disponibili caratterizzate da un’elevata efficienza energetica. Questo permetterà di assicurare un’ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare per le piccole e medie imprese, facilitando ulteriormente l’integrazione delle migliori tecnologie disponibili per ridurre il consumo di energia.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio pompe centrifughe per acqua per il pompaggio di acqua pulita, anche integrate in altri prodotti.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

pompe per acqua progettate specificamente per il pompaggio di acqua pulita a temperature inferiori a – 10 °C o superiori a 120 °C, fatta eccezione per i requisiti in materia di informazione di cui all’allegato II, punto 2, paragrafi da 11 a 13;

b)

pompe per acqua progettate esclusivamente per applicazioni antincendio;

c)

pompe per acqua volumetriche;

d)

pompe per acqua autoadescanti.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si intende per:

(1)

«pompa per acqua», la parte idraulica di un dispositivo che trasferisce acqua pulita tramite un’azione fisica o meccanica e avente una delle seguenti configurazioni:

pompa ad aspirazione assiale con supporto (ESOB),

pompa ad aspirazione assiale monoblocco orizzontale (ESCC),

pompa ad aspirazione assiale monoblocco in linea (ESCCi),

pompa verticale multistadio (MS-V),

pompa sommersa multistadio (MSS);

(2)

«pompa ad aspirazione assiale», una pompa centrifuga per acqua, monostadio, dotata di dispositivo di tenuta sull’albero, progettata per pressioni fino a 16 bar, con velocità specifica ns compresa tra 6 e 80 rpm, portata nominale minima di 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), potenza massima all’asse di 150 kW, prevalenza massima di 90 m a una velocità nominale di 1 450 rpm e prevalenza massima di 140 m a una velocità nominale di 2 900 rpm;

(3)

«portata nominale», prevalenza e portata garantiti dal fabbricante in condizioni di funzionamento normali;

(4)

«dispositivo di tenuta», un organo di tenuta sull’albero tra la girante contenuta nel corpo pompa e il motore. Il motore di comando rimane asciutto;

(5)

«pompa ad aspirazione assiale con supporto» (ESOB), una pompa per acqua ad aspirazione assiale dotata di cuscinetti a sfera propri;

(6)

«pompa ad aspirazione assiale monoblocco orizzontale» (ESCC), una pompa per acqua ad aspirazione assiale nella quale l’albero motore è esteso e funge anche da albero pompa;

(7)

«pompa ad aspirazione assiale monoblocco in linea» (ESCCi), una pompa per acqua nella quale l’entrata dell’acqua si trova sullo stesso asse dell’uscita dell’acqua;

(8)

«pompa verticale multistadio» (MS-V), una pompa per acqua centrifuga, multistadio (i > 1), dotata di premistoppa, nella quale le giranti sono montate su un albero rotante verticale, progettata per pressioni fino a 25 bar, con velocità nominale di 2 900 rpm e portata massima di 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

(9)

«pompa sommersa multistadio» (MSS), una pompa per acqua centrifuga, multistadio (i > 1), con diametro esterno nominale di 10,16 cm (4″) o 15,24 cm (6″), progettata per l’uso in un pozzo a una velocità nominale di 2 900 rpm, a temperature di funzionamento comprese tra 0 °C e 90 °C;

(10)

«pompa per acqua centrifuga», una pompa per acqua che trasferisce acqua pulita per mezzo di forze idrodinamiche;

(11)

«pompa per acqua volumetrica», una pompa per acqua che trasferisce acqua pulita racchiudendo un volume di acqua pulita e forzandolo verso l’uscita della pompa;

(12)

«pompa per acqua autoadescante», una pompa per acqua che trasferisce acqua pulita e che può avviarsi e/o funzionare anche se riempita solo parzialmente d’acqua;

(13)

«acqua pulita», acqua con un tenore massimo di materie solide non assorbenti pari a 0,25 kg/m3 e con un tenore massimo di materie solide disciolte pari a 50 kg/m3, a condizione che il contenuto totale di gas dell’acqua non superi il volume di saturazione. Gli additivi antigelo necessari per impedire il congelamento dell’acqua fino a – 10 °C non sono presi in considerazione.

Nell’allegato I sono riportate le definizioni ai fini degli allegati da II a V.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per l’efficienza energetica minima e i requisiti in materia di informazione per le pompe per acqua centrifughe sono riportate nell’allegato II.

Le specifiche di progettazione ecocompatibile si applicano secondo il seguente calendario:

1)

a partire dal 1o gennaio 2013, le pompe per acqua devono avere l’efficienza minima di cui all’allegato II, punto 1, lettera a);

2)

a partire dal 1o gennaio 2015, le pompe per acqua devono avere l’efficienza minima di cui all’allegato II, punto 1, lettera b);

3)

a partire dal 1o gennaio 2013, le informazioni relative alle pompe per acqua devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato II, punto 2.

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all’allegato III.

Non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile di altri parametri di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE.

Articolo 4

Valutazione della conformità

Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione per la valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa direttiva.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per le pompe per acqua più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento figurano nell’allegato V.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede alla revisione del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. La revisione è intesa ad adottare un approccio esteso al prodotto.

La Commissione procede alla revisione delle tolleranze utilizzate nel metodo di calcolo dell’efficienza energetica entro il 1o gennaio 2014.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

(3)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V si intende per:

1)

«girante», il componente rotante di una pompa centrifuga che trasferisce energia all’acqua;

2)

«girante piena», girante con il diametro massimo relativamente alla quale sono fornite caratteristiche di efficienza per una pompa di determinate dimensioni nei cataloghi di un fabbricante di pompe per acqua;

3)

«velocità specifica» (ns), un valore dimensionale che caratterizza la forma della girante della pompa per acqua per prevalenza, portata e velocità (n):

Formula [min–1]

dove:

«prevalenza» (H), l’aumento dell’energia idraulica dell’acqua in metri [m] prodotto dalla pompa per acqua al punto di lavoro specificato,

«velocità di rotazione» (n), il numero di giri al minuto [rpm] dell’albero,

«portata» (Q), la portata volumetrica del flusso [m3/s] di acqua che passa nella pompa per acqua,

«stadio» (i), il numero di giranti coassiali presenti nella pompa per acqua,

«punto di massima efficienza» (BEP), il punto di lavoro nel quale la pompa per acqua dà il rendimento idraulico massimo, misurato con acqua pulita fredda;

4)

«efficienza idraulica della pompa» (η), il rapporto tra la potenza meccanica trasferita al liquido durante il suo passaggio attraverso la pompa per acqua e la potenza meccanica di ingresso trasmessa alla pompa dall’albero;

5)

«acqua pulita fredda», acqua pulita da utilizzare per sottoporre la pompa a prove, con viscosità cinematica massima di 1,5 × 10–6 m2/s, densità massima di 1 050 kg/m3 e temperatura massima di 40 °C;

6)

«carico parziale» (PL), il punto di lavoro della pompa per acqua al 75 % della portata al BEP;

7)

«sovraccarico» (OL), il punto di lavoro della pompa per acqua al 110 % della portata al BEP;

8)

«indice di efficienza minimo» (MEI), l’unità di scala adimensionale per l’efficienza della pompa per acqua a BEP, PL e OL;

9)

«C», una costante per ciascun tipo specifico di pompa per acqua che quantifica le differenze di efficienza per i diversi tipi.


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua

1.   SPECIFICHE DI EFFICIENZA

a)

A partire dal 1o gennaio 2013 le pompe per acqua devono avere:

al punto di massima efficienza (BEP) un’efficienza minima di almeno (ηΒΕΡ) min requ, calcolata come indicato nell’allegato III e con un valore di C per il MEI = 0,1 come previsto dall’allegato III;

a carico parziale (PL) un’efficienza minima di almeno (ηΡL) min requ, misurata come indicato nell’allegato III e calcolata con un valore di C per il MEI = 0,1 come previsto dall’allegato III;

a sovraccarico (OL) un’efficienza minima di almeno (ηΟL) min requ, misurata come indicato nell’allegato III e calcolata con un valore di C per il MEI = 0,1 come previsto dall’allegato III.

b)

A partire dal 1o gennaio 2015 le pompe per acqua devono avere:

al punto di massima efficienza (BEP) un’efficienza minima di almeno (ηΒΕΡ) min requ, misurata come indicato nell’allegato III e calcolata con un valore di C per il MEI = 0,4 come previsto dall’allegato III;

a carico parziale (PL) un’efficienza minima di almeno (ηΡL) min requ, misurata come indicato nell’allegato III e calcolata con un valore di C per il MEI = 0,4 come previsto dall’allegato III;

a sovraccarico (OL) un’efficienza minima di almeno (ηΟL) min requ, misurata come indicato nell’allegato III e calcolata con un valore di C per il MEI = 0,4 come previsto dall’allegato III.

2.   REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO

A partire dal 1o gennaio 2013 le informazioni sulle pompe per acqua di cui all’articolo 1 e definite ai punti da 1 a 15 devono comparire, in maniera visibile:

a)

nella documentazione tecnica delle pompe per acqua;

b)

nei siti web dei fabbricanti delle pompe per acqua accessibili al pubblico.

Le informazioni sono fornite nell’ordine di cui ai punti da 1 a 15. Le informazioni di cui ai punti 1) e da 3) a 6) devono essere indicate in modo indelebile sulla targhetta della pompa per acqua o in prossimità di essa.

1)

indice di efficienza minimo: MEI ≥ [x,xx];

2)

testo standard: «Il valore di riferimento per le pompe per acqua più efficienti è MEI ≥ 0,70» oppure, in alternativa, l’indicazione: «Riferimento MEI ≥ 0,70»;

3)

anno di fabbricazione;

4)

nome del fabbricante o marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese e sede del fabbricante;

5)

tipo di prodotto e identificativo delle dimensioni;

6)

efficienza idraulica della pompa (%) con girante tornita [xx,x] oppure, in alternativa, l’indicazione [–,-];

7)

curve caratteristiche della pompa, compresa la curva di rendimento;

8)

testo standard: «L’efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L’indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante»;

9)

testo standard: «Il funzionamento della presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema»;

10)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;

11)

testo standard per le pompe per acqua progettate esclusivamente per il pompaggio di acqua pulita a temperature inferiori a – 10 °C: «Progettata esclusivamente per l’uso a temperature inferiori a – 10 °C»;

12)

testo standard per le pompe per acqua progettate esclusivamente per il pompaggio di acqua pulita a temperature superiori a 120 °C: «Progettata esclusivamente per l’uso a temperature superiori a 120 °C»;

13)

nel caso di pompe progettate specificamente per il pompaggio di acqua pulita a temperature inferiori a – 10 °C o superiori a 120 °C il fabbricante è tenuto a descrivere i parametri tecnici e le caratteristiche pertinenti;

14)

testo standard: «le informazioni sull’efficienza di riferimento sono disponibili all’indirizzo [www.xxxxxxxxx.xxx];

15)

grafico dell’efficienza per MEI = 0,7 per la pompa, sulla base del modello riportato in figura 1. Un analogo grafico di efficienza deve essere fornito per MEI = 0,4.

Figura 1

esempio di grafico dell’efficienza del parametro per ESOB 2900

Image

Possono essere aggiunte ulteriori informazioni, grafici, figure o simboli.


ALLEGATO III

Misure e calcoli

Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza. Tali metodi devono soddisfare tutti i parametri tecnici indicati di seguito.

L’efficienza idraulica della pompa, come definita nell’allegato I, è misurata alla prevalenza e alla portata corrispondenti al punto di massima efficienza (BEP), con carico parziale (PL) e sovraccarico (OL) per il diametro massimo della girante con acqua pulita e fredda.

Per calcolare l’efficienza minima richiesta al punto di massima efficienza (BEP) si applica la seguente formula:Formula

dove

x = ln (ns); y = ln (Q) e ln = logaritmo naturale e Q = portata in [m3/h]; ns = velocità specifica in [min–1]; C = valore riportato in tabella 1.

Il valore di C dipende dal tipo di pompa e dalla velocità nominale, così come dal valore del MEI.

Tabella 1

Indice di efficienza minima (MEI) e valore di C corrispondente in base al tipo di pompa e alla velocità

Valore di C per MEI

Ctipo di pompa, rpm

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (ESOB, 1 450)

132,58

128,07

C (ESOB, 2 900)

135,60

130,27

C (ESCC, 1 450)

132,74

128,46

C (ESCC, 2 900)

135,93

130,77

C (ESCCi, 1 450)

136,67

132,30

C (ESCCi, 2 900)

139,45

133,69

C (MS-V, 2 900)

138,19

133,95

C (MSS, 2 900)

134,31

128,79

Le specifiche per le condizioni di carico parziale (PL) e sovraccarico (OL) sono stabilite a valori leggermente inferiori rispetto a quelle per una portata del 100 % (ηΒΕΡ).

Tutti i valori di efficienza sono basati su una girante a diametro massimo. Le pompe per acqua verticali multistadio devono essere sottoposte a prova in versione a 3 stadi (i = 3). Le pompe sommerse per acqua multistadio devono essere sottoposte a prova in versione a 9 stadi (i = 9). Se questo numero di stadi non è presente nella gamma di prodotti specifica, per le prove occorre scegliere il numero di stadi immediatamente superiore nell’ambito della gamma di prodotti.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri devono applicare la seguente procedura di verifica per i requisiti di cui all’allegato II.

1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità per modello e comunicano alle autorità degli altri Stati membri i risultati delle prove;

2)

Il modello si ritiene conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento se l’efficienza idraulica della pompa, misurata in ciascuna delle condizioni BEP, PL e OL (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL), non è inferiore ai valori di cui all’allegato II di oltre il 5 %;

3)

Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, l’autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prova tre ulteriori unità scelte in modo casuale e comunica i risultati delle prove alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione europea;

4)

Il modello è considerato conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento se la pompa supera le tre prove seguenti, ossia se:

la media aritmetica di BEP (ηΒΕΡ) delle tre unità non è inferiore ai valori di cui all’allegato II di oltre il 5 %, e

la media aritmetica di PL (ηΡL) delle tre unità non è inferiore ai valori di cui all’allegato II di oltre il 5 %, e

la media aritmetica di OL (ηΟL) delle tre unità non è inferiore ai valori di cui all’allegato II di oltre il 5 %;

5)

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello è da ritenersi non conforme al presente regolamento.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, gli Stati membri applicano le procedure di cui all’allegato III del presente regolamento e le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all’articolo 6

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento il parametro indicativo di riferimento per la migliore tecnologia disponibile sul mercato delle pompe per acqua è un indice di efficienza minima (MEI) ≥ 0,70.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/37


REGOLAMENTO (UE) N. 548/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda con la quale le viene chiesto di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping prese nei confronti delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

(2)

La domanda è stata presentata il 17 aprile 2012 dalla Société BIC, un produttore UE di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia.

B.   PRODOTTO

(3)

La possibile elusione riguarda accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00 originari della Repubblica popolare cinese ("il prodotto in esame").

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Vietnam o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame ("il prodotto in oggetto").

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

I provvedimenti attualmente in vigore potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 (2) del Consiglio.

(6)

Un’inchiesta antielusione relativa ad importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia e a taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili era stata effettuata anche nel 1998-1999 ed aveva portato all'estensione del dazio antidumping gravante sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili usa e getta originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da oppure originari di Taiwan, ed anche alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da oppure originari di Taiwan (3).

D.   MOTIVAZIONE

(7)

La domanda contiene elementi presuntivi di prova sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese sono eluse attraverso operazioni di assemblaggio in Vietnam.

(8)

Gli elementi presuntivi di prova presentati sono i seguenti:

(9)

Dalla domanda risulta che dopo che il prodotto in esame è stato fatto oggetto di provvedimenti si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

(10)

Questo cambiamento sembra dovuto ad operazioni di assemblaggio in Vietnam di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia.

(11)

La domanda contiene inoltre elementi presuntivi di prova sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Importazioni di volumi significativi del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova a sostegno del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(12)

Infine la domanda contiene elementi presuntivi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(13)

Se nel corso dell’inchiesta saranno individuate pratiche di elusione quali quelle di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse dalle operazioni di assemblaggio in Vietnam l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e a sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario del Vietnam, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note del Vietnam, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(18)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(20)

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell'Unione possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del Vietnam di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia che dimostrino di non far capo (4) ad alcun produttore soggetto alle misure (5) e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni provenienti dal Vietnam.

G.   TERMINI

(22)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro considerazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori del Vietnam possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(23)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(25)

Se si appura che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(27)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta si concluderà entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(28)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(29)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta volta a stabilire in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 se le importazioni nell'Unione di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00 (codice TARIC 9613100012), provenienti dal Vietnam (a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 del Consiglio.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni prevvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può ordinare alle autorità doganali per mezzo di un regolamento di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo disposizione contraria, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I produttori del Vietnam che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sotto indicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" (7) (a diffusione limitata) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "For inspection by interested parties" (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Telefax: +32 2 29 93988

Indirizzo e-mail: trade-lighters-circumvention@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

(4)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per "persona" si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ("le misure antidumping originarie"), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Un documento a diffusione limitata ("Limited") è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


26.6.2012   

IT

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L 165/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 549/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

62,0

ZZ

62,0

0707 00 05

MK

18,0

TR

95,4

ZZ

56,7

0709 93 10

TR

99,4

ZZ

99,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

91,2

UY

96,4

ZA

90,3

ZZ

87,7

0808 10 80

AR

151,5

BR

93,1

CH

68,9

CL

100,3

NZ

130,7

US

121,2

UY

61,6

ZA

97,0

ZZ

103,0

0809 10 00

TR

212,4

ZZ

212,4

0809 29 00

TR

404,0

ZZ

404,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


26.6.2012   

IT

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L 165/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 550/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 526/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 160 del 21.6.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 giugno 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

37,58

0,00

1701 12 90 (1)

37,58

3,33

1701 13 10 (1)

37,58

0,01

1701 13 90 (1)

37,58

3,63

1701 14 10 (1)

37,58

0,01

1701 14 90 (1)

37,58

3,63

1701 91 00 (2)

46,85

3,41

1701 99 10 (2)

46,85

0,28

1701 99 90 (2)

46,85

0,28

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/45


DECISIONE 2012/322/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

È necessario sviluppare ulteriormente l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/782/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»;

2)

all’articolo 1 bis, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


26.6.2012   

IT

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L 165/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2012

che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria

(2012/323/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni di accesso al sostegno del Fondo di coesione. Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, il Consiglio può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d’impegno del Fondo di coesione nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo alla decisione di sospensione, qualora sia stato determinato, conformemente all’articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

(2)

In data 5 luglio 2004, con decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria (2), il Consiglio ha stabilito, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea ("TCE"), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha adottato una prima raccomandazione il 5 luglio 2004, una seconda raccomandazione l’8 marzo 2005 e una terza raccomandazione il 10 ottobre 2006, tutte rivolte all’Ungheria a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE. In data 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la quarta raccomandazionedi questo tipo (“raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009”) volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2011.

(3)

In data 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/139/UE che stabilisce se l’Ungheria abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 (3) a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, nella quale ha stabilito che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 per correggere il disavanzo pubblico eccessivo entro il termine ivi fissato.

(4)

In data 13 marzo 2012, con decisione di esecuzione 2012/156/UE che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013 (4), il Consiglio ha deciso di sospendere una parte degli impegni del Fondo di coesione con effetto al 1o gennaio 2013 conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006. La decisione relativa all’importo degli impegni del Fondo di coesione da sospendere era intesa a garantire che la sospensione fosse efficace e proporzionata, tenuto conto dell’attuale situazione economica generale nell’Unione e dell’importanza relativa del Fondo di coesione per l’economia dello Stato membro interessato. Il Consiglio ha ritenuto opportuno, nel caso di una prima applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006 ad un determinato Stato membro, segnatamente l'Ungheria, fissare tale importo al 50 % della dotazione del Fondo di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5 % del PIL nominale di tale Stato membro previsto dai servizi della Commissione. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di sospendere 495 184 000 EUR di impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013.

(5)

Sempre il 13 marzo il Consiglio ha emesso una raccomandazione riveduta all’Ungheria a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE (“raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012”), che fissa al 2012 il termine per far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo. In particolare, si raccomanda all’Ungheria di: compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno ½ % del PIL grazie a un’ulteriore definizione e applicazione di misure di risanamento di carattere strutturale, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di un disavanzo pari al 2,5 % del PIL nel 2012; destinare eventuali entrate impreviste al miglioramento del saldo nominale; adottare, all'occorrenza, le misure supplementari di carattere strutturale necessarie per garantire che nel 2013 il disavanzo rimanga ben al di sotto della soglia del 3 % del PIL; e) inserire riserve sufficienti nelle leggi di bilancio successive. Nel contempo, il Consiglio ha sottolineato che l’aggiustamento di bilancio dovrebbe contribuire a portare il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente e che inoltre doveva essere sostenuto dai proposti miglioramenti del quadro sulla governance di bilancio.

(6)

Il 23 aprile 2012 l’Ungheria ha presentato l’aggiornamento annuale del proprio programma di convergenza, esponendo la propria strategia di bilancio per conseguire la correzione sostenibile del disavanzo eccessivo entro il termine del 2012. Gli obiettivi di disavanzo ufficiali e gli sforzi di bilancio programmati sono conformi alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Il programma conferma il precedente obiettivo a medio termine dell’1,5 % del PIL, che si intende raggiungere entro il 2013. Secondo l’aggiornamento, il debito pubblico è progressivamente ridotto durante l’intero periodo di programmazione, scendendo al 77 % del PIL nel 2013 e al di sotto del 73 % del PIL nel 2015. Quanto alla riforma della governance di bilancio, le autorità hanno annunciato che presenteranno al Parlamento le necessari modifiche nel corso della sessione di primavera.

(7)

Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, la Commissione ha concluso, nella comunicazione del 30 maggio 2012, che l’Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive, dimostrando un adeguato progresso verso la riduzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevede che il disavanzo di bilancio raggiungerà il 2,5 % del PIL nel 2012 e rimarrà ben al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2013, come raccomandato dal Consiglio a marzo. Nello specifico, tenendo conto anche di tutte le informazioni pubbliche disponibili fornite dal governo ungherese da metà marzo, i servizi della Commissione stimano che nel 2013 il disavanzo raggiungerà il 2,7 % del PIL. Considerando altresì l’effetto delle revisioni della crescita potenziale del PIL e il divario previsto rispetto alla normale elasticità fiscale, lo sforzo di bilancio nel 2012 può essere ritenuto, in linea di massima, conforme a quanto richiesto. Lo stanziamento di entrate impreviste e l’inserimento di riserve sufficienti nei prossimi bilanci devono essere ancora dimostrate. In base alle previsioni della primavera 2012, il debito pubblico dovrebbe scendere al 78,5 % del PIL nel 2012 e ridursi ancora leggermente nel 2013. Infine, si constata un certo progresso nel rafforzamento del quadro sulla governance di bilancio, anche se restano ancora da elaborare e adottare importanti riforme prima della fine della sessione di primavera del Parlamento. Stante quanto premesso, nonché alla luce dei recenti dati sulla crescita nel primo trimestre, peggiori del previsto, la Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi di bilancio in Ungheria.

(8)

Nell’insieme, l’Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012 allo scopo di ridurre il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/156/UE che sospende una parte degli impegni del Fondo di coesione.

(9)

Se in qualsiasi momento, prima dell’abrogazione della decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, le misure adottate si dimostrano inadeguate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, dovrebbe adottare una nuova decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE. In tal caso, esso può, su proposta della Commissione, adottare una nuova decisione di sospensione degli impegni del Fondo di coesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocata la sospensione parziale degli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria di cui alla decisione di esecuzione 2012/156/UE.

Articolo 2

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

(2)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

(3)  GU L 66 del 6.3.2012, pag. 6.

(4)  GU L 78 del 17.3.2012, pag. 19.


26.6.2012   

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L 165/48


DECISIONE 2012/324/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS), che è stata prorogata da ultimo dalla decisione 2009/955/PESC (2) del Consiglio e ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2010.

(2)

Il 17 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/784/PESC (3), che prosegue l’EUPOL COPPS a decorrere dal 1o gennaio 2011, che è stata modificata da ultimo dalla decisione 2011/858/PESC (4). La decisione 2010/784/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.

(3)

Il 4 maggio 2012 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare l’EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2013.

(4)

L’ EUPOL COPPS dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2012 fino al 30 giugno 2013 sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS nel periodo dal 1o luglio 2012 fino al 30 giugno 2013.

(6)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/784/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS nel periodo dal 1o luglio 2012 fino al 30 giugno 2013 è pari a EUR 9 330 000.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 76.

(3)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.

(4)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 54.


26.6.2012   

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L 165/49


DECISIONE 2012/325/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan.

(2)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC (2), che ha modificato il mandato e il titolo dell’RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in rapporto al Sudan e al Sud Sudan, vale a dire collaborare con i rispettivi governi, l’Unione africana (UA) e le Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sud Sudan basata sul principio di due Stati vitali, pacifici e prosperi. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un attivo contributo alla risoluzione delle questioni in sospeso dell’accordo globale di pace (CPA) e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sud Sudan, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, il sostegno agli sforzi volti a risolvere il conflitto negli stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, la promozione del buon governo democratico, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, l’intensificazione dell’impegno nel Sudan orientale e il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sud Sudan.

Inoltre, il mandato dell’RSUE si basa sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sud Sudan e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (LRA).

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sud Sudan, i partiti politici del Sudan e del Sud Sudan, i movimenti armati e ribelli del Sudan e del Sud Sudan, nonché con la società civile e le organizzazioni non governative, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

b)

mantenere una stretta collaborazione con l’ONU, compresi la missione ONU in Sud Sudan (UNMISS), la forza di sicurezza interinale dell’ONU per Abyei (UNISFA) e l’inviato speciale dell’ONU, con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (AUHIP) per il Sudan, la missione ibrida Unione africana/ONU nel Darfur (UNAMID), la Lega degli Stati arabi, l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali;

c)

rappresentare l’Unione e promuoverne le posizioni e gli obiettivi politici nei consessi internazionali e pubblici, a seconda dei casi;

d)

contribuire a rafforzare la coerenza e l’efficacia della politica dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan, promuovendo nel contempo un approccio internazionale coerente nei confronti dei due paesi;

e)

contribuire agli sforzi di mediazione internazionale condotti dall’AUHIP per facilitare un accordo tra il Sudan e il Sud Sudan sulle questioni in sospeso successive al CPA e per trovare una soluzione politica inclusiva al conflitto in corso negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro;

f)

sostenere l’attuazione dei punti concordati nel quadro del CPA e l’attuazione di accordi su questioni successive al CPA;

g)

sostenere la costruzione istituzionale nel Sud Sudan;

h)

contribuire agli sforzi internazionali volti ad agevolare un accordo di pace globale, inclusivo e duraturo per il Darfur e a promuovere l’attuazione del documento di Doha in stretta collaborazione con l’ONU, l’UA, il governo del Qatar e altri soggetti interessati internazionali, a seconda dei casi;

i)

promuovere il rispetto dei diritti umani mantenendo contatti regolari con le competenti autorità del Sudan e del Sud Sudan, con l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti umani e con gli osservatori dei diritti umani presenti nella regione;

j)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione per quanto riguarda la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

k)

contribuire all’attuazione di un approccio globale dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan, come convenuto dal Consiglio «Affari esteri» del 20 giugno 2011;

l)

in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), contribuire all’impegno dell’Unione con tutti i pertinenti soggetti interessati a sostegno degli sforzi per attenuare ed eliminare la minaccia rappresentata dall’LRA per la popolazione civile e per la stabilità del Sud Sudan e della regione in generale;

m)

vigilare e riferire sul rispetto, a opera delle parti del Sudan e del Sud Sudan, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010), 1990 (2011), 1996 (2011), 2024 (2011), 2046 (2012).

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi uffici competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 900 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2.   L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sud Sudan.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle a Khartoum, Giuba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

3.   L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Giuba, fornisce orientamenti politici a livello locale al capomissione EUAVSEC Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.

(2)  GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 50.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

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L 165/53


DECISIONE 2012/326/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/518/PESC (1), che nomina il signor Philippe LEFORT rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del signor Philippe LEFORT quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l’altro:

a)

conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell’appoggiare l’attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell’incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell’accrescere l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, incluse le modalità di sicurezza e stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,

ii)

contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

iii)

agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione all’attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 2 000 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2012. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato dell’RSUE e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione in Georgia, fornisce consulenza politica a livello locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione dell’EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine del mandato dell’RSUE.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 221 del 27.8.2011, pag. 5.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/56


DECISIONE 2012/327/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/424/PESC (1), relativa alla nomina del signor Bernardino LEÓN come rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Mediterraneo meridionale. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Bernardino LEÓN quale RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione relativi al vicinato meridionale enunciati nelle dichiarazioni del Consiglio europeo del 4 febbraio e dell’11 marzo 2011, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 e nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio e del 20 giugno 2011 e tiene conto delle proposte avanzate dall’AR e dalla Commissione nelle loro comunicazioni dell’8 marzo e del 25 maggio 2011.

Tali obiettivi consistono tra l’altro:

a)

nel rafforzare il dialogo politico dell’Unione, contribuendo al partenariato e a relazioni più ampie con i paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia;

b)

nel contribuire alla risposta dell’Unione agli sviluppi nei paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia, segnatamente mediante il rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della pace e della cooperazione regionale, anche attraverso la politica europea di vicinato e l’Unione per il Mediterraneo;

c)

nel rafforzare l’efficacia, la presenza e la visibilità dell’Unione nella regione e nei pertinenti consessi internazionali;

d)

nell’instaurare uno stretto coordinamento con i pertinenti partner locali e organizzazioni internazionali e regionali quali l’Unione africana, il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, l’Organizzazione per la cooperazione islamica, la Lega degli Stati arabi, l’Unione del Maghreb arabo, le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti, le Nazioni Unite e il settore privato.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

a)

rafforzare il ruolo politico generale dell’Unione in relazione ai paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare quelli che sono in fase di riforma politica e di transizione verso la democrazia, segnatamente intensificando il dialogo con i governi e le organizzazioni internazionali, nonché con la società civile e con altri interlocutori pertinenti, e sensibilizzando i partner all’impostazione dell’Unione;

b)

mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di trasformazione democratica nella regione, favorire la stabilizzazione e la riconciliazione nel pieno rispetto della titolarità locale e contribuire alla gestione e prevenzione delle crisi;

c)

contribuire a una maggiore coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell’Unione e degli Stati membri nei confronti della regione;

d)

contribuire a promuovere il coordinamento con partner e organizzazioni internazionali e il sostegno alla cooperazione regionale; assistere l’AR, in coordinamento con la Commissione e gli Stati membri, contribuendo ai lavori della task force e alle riunioni di follow up per la regione del Mediterraneo meridionale;

e)

contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 945 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e all’AR oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione del CPS o dell’AR, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità all’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. L’RSUE lavora in maniera pienamente coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell’Unione europea attivi nella regione, compreso l’RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 24.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/59


DECISIONE 2012/328/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Dovrebbe essere nominato un RSUE per l’Asia centrale per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

La sig.ra Patricia FLOR è nominata RSUE per l’Asia centrale per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

a)

promuovere buone e strette relazioni tra l’Unione e i paesi dell’Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

b)

contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

c)

contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

d)

affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa;

e)

potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione;

b)

monitorare, per conto dell’AR, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, integrato da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all’attuazione della strategia dell’UE per l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

c)

assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

d)

seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

e)

incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

f)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC);

g)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

h)

contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

i)

contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, compresa l’antidroga, e alla gestione delle risorse idriche, all’ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l’Asia centrale;

j)

promuovere la sicurezza regionale all’interno delle frontiere dell’Asia centrale nel momento in cui le truppe Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) iniziano a ritirarsi.

2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi uffici competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 120 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/62


DECISIONE 2012/329/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1), che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell’Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l’RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d’Africa.

Riconoscendo l’esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l’RSUE per il Corno d’Africa lavora in stretta consultazione con l’RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantiene la responsabilità primaria per tali due paesi.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in relazione al Corno d’Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Corno d’Africa.

2.   Si continua a dare carattere prioritario alla Somalia, alle dimensioni regionali del conflitto e alla pirateria che trova le proprie radici nell’instabilità della Somalia.

3.   Per quanto riguarda la Somalia, gli obiettivi politici dell’Unione intendono promuovere, mediante l’uso coordinato ed efficace di tutti i propri strumenti, la ripresa del cammino verso la pace e la prosperità per tale paese e il suo popolo. A tal fine, l’Unione sostiene il ruolo delle Nazioni Unite (ONU) nell’agevolare un processo politico credibile e inclusivo condotto dalla Somalia e continuerà a contribuire attivamente, insieme ai partner regionali e internazionali, all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti ed alle modalità post-transizione.

4.   Riguardo alla pirateria, il ruolo dell’RSUE consiste nel contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un approccio dell’Unione coerente, efficace ed equilibrato nei confronti della pirateria con origine in Somalia, che inglobi tutti gli aspetti dell’azione dell’Unione, in particolare nei settori della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché nel porsi come l’interlocutore principale dell’Unione in materia di pirateria per la comunità internazionale, compresa la regione dell’Africa orientale e meridionale e dell’Oceano indiano (ESA/IO).

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’Unione relativi al Corno d’Africa, l’RSUE ha il mandato di:

a)

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali esistenti, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi dell’Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione;

b)

rappresentare l’Unione nei consessi internazionali pertinenti, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell’Unione alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

c)

incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e un’integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell’Unione con l’Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali;

d)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa, in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), le delegazioni dell’Unione nella regione e la Commissione;

e)

per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all’attuazione dell’accordo di pace di Gibuti e alle sue modalità post-transizione, sostenendo lo sviluppo delle istituzioni, lo Stato di diritto e la creazione di strutture di governanza efficienti a tutti i livelli; migliorando la sicurezza; promuovendo la giustizia, la riconciliazione nazionale e il rispetto dei diritti umani; migliorando l’accesso umanitario, in particolare nella Somalia centro-meridionale, mediante attività adeguate di difesa relative al rispetto per il diritto umanitario internazionale; vegliando alla conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

f)

mantenere una cooperazione stretta e attiva con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia, partecipare ai lavori del gruppo di contatto internazionale per la Somalia e di altri consessi pertinenti e promuovere un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, anche mediante la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l’EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor e il continuo sostegno dell’Unione alla missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

g)

seguire da vicino la dimensione regionale della crisi somala, compresi il terrorismo, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori, la sicurezza marittima, la pirateria e i flussi finanziari correlati;

h)

riguardo alla pirateria, mantenere una supervisione globale di tutte le azioni dell’Unione nell’ambito del SEAE, della Commissione e degli Stati membri, nonché mantenere periodicamente contatti politici ad alto livello con i paesi della regione colpiti dalla pirateria con origine in Somalia, le organizzazioni regionali, il gruppo di contatto dell’ONU antipirateria al largo delle coste somale, l’ONU e altri attori principali, al fine di assicurare un approccio coerente e globale alla pirateria ed assicurare il ruolo chiave dell’Unione negli sforzi internazionali per combattere la pirateria. Ciò include il sostegno attivo dell’Unione allo sviluppo di capacità marittime a livello regionale e al trattamento giudiziario dei pirati, nonché la garanzia che le cause primarie della pirateria all’interno della Somalia siano affrontate adeguatamente. Include inoltre il continuo sostegno alla regione ESA/IO nell’attuazione della sua strategia antipirateria e del suo piano d’azione, nonché del codice di condotta di Gibuti;

i)

seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all’attuazione dell’accordo di Algeri, all’iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;

j)

seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d’Africa, comprese eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k)

contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di diritti umani nel Corno d’Africa, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell’Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2.   Ai fini dell’espletamento del mandato, l’RSUE tra l’altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali, ove opportuno, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa;

b)

mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell’Unione e collabora strettamente con tutte le delegazioni dell’Unione pertinenti;

c)

stabilisce una presenza a Mogadiscio.

Articolo 4

Attuazione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 4 900 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2.   L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l’RSUE presso l’UA. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

IT

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L 165/66


DECISIONE 2012/330/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/426/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/426/PESC (1), che nomina il sig. Peter SØRENSEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2015.

(2)

La decisione 2011/426/PESC prevedeva l’importo di riferimento finanziario destinato all’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012. Occorre stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(3)

Nelle conclusioni del 10 ottobre 2011 il Consiglio Affari esteri ha riaffermato il suo impegno per l’ulteriore rafforzamento del sostegno alla Bosnia-Erzegovina. La squadra dell’RSUE dovrebbe essere rafforzata di conseguenza affinché disponga del personale necessario a fornire tale sostegno.

(4)

La missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM) si concluderà il 30 giugno 2012. L’RSUE dovrebbe quindi assumere alcuni compiti dell’EUPM nel settore dello Stato di diritto.

(5)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/426/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/426/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di Stato di diritto, di applicazione della legge e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi guidati dall’Unione nel sostegno alla riforma della polizia, alla lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e la corruzione, fornendo orientamento politico locale al riguardo e, in questo contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenze in funzione delle necessità;»

2)

all’articolo 3, la lettera f) è soppressa;

3)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 5 250 000EUR.»;

4)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sicurezza

In conformità alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione, relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 30.


26.6.2012   

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L 165/68


DECISIONE 2012/331/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Vygaudas UŠACKAS quale RSUE per l’Afghanistan è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

L’RSUE rappresenta l’Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:

a)

contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l’attuazione del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan;

b)

sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell’assistenza internazionale, promovendo in tal modo l’attuazione dei comunicati delle conferenze di Londra, Kabul e Bonn, nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il suo mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan l’RSUE:

a)

promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Kabul e Bonn e altre conferenze internazionali pertinenti, specie nei seguenti settori:

sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale,

buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente,

riforme elettorali,

riforme nel settore della sicurezza, ivi incluso il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, l’esercito nazionale e la forza di polizia,

promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale,

rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini,

rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto,

promozione della partecipazione delle donne all’amministrazione pubblica e alla società civile,

rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini,

agevolazione dell’assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati,

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell’Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche semestrali sull’attuazione del piano d’azione dell’UE richieste dal Consiglio,

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

informa sulla partecipazione e le posizioni dell’Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale;

g)

contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 6 380 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale così distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione sull’esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale nonché con quelle della delegazione dell’Unione in Pakistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato alla fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/71


DECISIONE 2012/332/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1).

(2)

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/857/PESC (2), che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2012.

(3)

Il 4 maggio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare l’EU BAM Rafah per un periodo di dodici mesi.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2012 fino al 30 giugno 2013, sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(6)

L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR»;

2)

all’articolo 16, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 52.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/72


DECISIONE 2012/333/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2011/872/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 22 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la decisione 2011/872/PESC.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC ed abrogare la decisione 2011/872/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2011/872/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 54.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   Persone

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita

4.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA)

5.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimi: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep"

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimi: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimi: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

9.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimi: Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

10.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran

11.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimi: Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani, Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

12.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimi: Abdullah; David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'"Hofstadgroep"

2.   Gruppi e entità

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO", (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah", "Brigate rivoluzionarie arabe", "Settembre nero" e "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti")

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa"

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra"

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA" ("Nuovo esercito popolare"), Filippine

7.

"Gama'a al-Islamiyya", (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente")

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem")

10.

"Hizbul Mujahideen" – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo")

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK" o come "KONGRA-GEL")

16.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberaciòn Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale")

18.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ"

19.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP"

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina - Comando generale" (anche noto come "Comando generale del PFLP")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – DHKP/C (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria") o come "Dev Sol") ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione"))

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso")

24.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland" o come "Al Aqsa Nederland")

25.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons" o come "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan"))


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/75


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/334/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 18 marzo 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

Le persone di cui all'allegato della decisione 2011/486/CFSP sono sostituite dalle persone riportate in appresso.

A.   Persone legate ai talibani

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam)

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Waka Uzbin, distretto di Sarobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: a) 2132370 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)); b) 812673 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) coinvolto nel traffico di droga; c) appartiene alla tribù dei Ghilzai. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel giugno 2007 Shams ur-Rahman Sher Alam era il membro dei talibani responsabile della provincia di Kabul. Era responsabile delle operazioni militari dei talibani a Kabul e dintorni e ha partecipato a numerosi attentati.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titolo: a) Mullah; b) Hadji, c) Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro della difesa sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1968; b) 1969. Luogo di nascita: a) villaggio di Sangisar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) zona di Nalgham, distretto di Zheray, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) è stato uno dei vice del Mullah Mohammed Omar; b) membro del consiglio supremo dei talibani, responsabile delle operazioni militari; c) arrestato nel 2007 e detenuto in Pakistan; d) sarebbe deceduto nel marzo 2010; e) imparentato per matrimonio a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) apparteneva alla tribù degli Alokozai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

3.

Mohammad Jawad Waziri

Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministero degli affari esteri, servizio ONU, sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1960. Luogo di nascita: a) distretto di Jaghatu, provincia di Maidan Wardak, Afghanistan, b) distretto di Sharana, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Wazir. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Titolo: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) sindaco di Kunduz, b) governatore facente funzioni della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: villaggio di Malaghi, distretto di Kunduz, provincia di Kunduz, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto il 9 novembre 2008. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

5.

Abdulhai Salek

Titolo: Maulavi Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della Provincia di Uruzgan sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Awlyatak, zona di Gardan Masjid, distretto di Chaki Wardak, provincia di Maidan Wardak, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) sarebbe deceduto nell'Afghanistan settentrionale nel 1999, b) apparteneva alla tribù dei Wardak. Data di designazione dell'ONU: 23.2.2001.

6.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad)

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1968. Luogo di nascita: a) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della shura talibana di Miram Shah nel maggio 2007; b) membro del consiglio supremo dei talibani e capo della commissione politica del consiglio nel 2009; c) comandante talibano nell'Afghanistan orientale nel 2010; d) membro dei talibani responsabile della provincia di Nangarhar, Afghanistan alla fine del 2009; e) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; f) appartiene alla tribù dei Sahak (Ghilzai). Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nel maggio 2007 Abdul Latif Mansur era membro del consiglio talibano di Miram Shah. Nel 2009 era il governatore ombra talibano della provincia di Nangarhar (Afghanistan) e, a partire dalla metà del 2009, il capo della commissione politica dei talibani. Nel maggio 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibano nell'Afghanistan orientale.

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titolo: a) Mullah; b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

8.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: 1958-1959. Luogo di nascita: villaggio di Payeen Bagh, distretto di Kahmard, provincia di Bamyan, Afghanistan. Indirizzo: zona di Dashti Shor, Mazari Sharif, provincia di Balkh, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

9.

Mohammad Yaqoub.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: capo della Bakhtar Information Agency (BIA) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1966. Luogo di nascita: a) distretto di Shahjoi, provincia di Zabul, Afghanistan b) distretto di Janda, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro della commissione culturale talibana; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, c) appartiene alla tribù dei Kharoti. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

A partire dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore della Provincia di Samangan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (aliasa) a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: Governatore delle province di Zabol e di Uruzgan sotto il regime talibano. Data di nascita: 1966-1967. Luogo di nascita: a) villaggio di Lablan, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan, all'inizio del 2007; b) cognato del Mullah Mohammed Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

All'inizio del 2007, Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era il membro dei talibani responsabile della provincia di Uruzgan.

12.

Khalil Ahmed Haqqani (aliasa) a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c)villaggio di Kayla nei pressi di Miram Shah, Agenzia del Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d)villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a)1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Luogo di nascita: villaggio di Sarana, zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) membro di rilievo della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si è recato a reperire fondi a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione dell'ONU:9.2.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Khalil Ahmed Haqqani è un membro di rilievo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Con un ruolo prominente nelle attività insurrezionali in Afghanistan, la rete Haqqani è stata fondata dal fratello di Khalil, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90.

 

Khalil Haqqani si occupa del reperimento di fondi per conto dei talibani e della rete Haqqani recandosi spesso all'estero per incontrare i finanziatori. Secondo i dati disponibili a settembre 2009, Khalil Haqqani si era recato negli Stati del Golfo e vi aveva ottenuto finanziamenti, così come li aveva ottenuti da fonti in Asia meridionale ed orientale.

 

Khalil Haqqani fornisce altresì sostegno ai talibani e alla rete Haqqani per le operazioni in Afghanistan. Nei primi mesi del 2010 ha messo fondi a disposizione delle cellule talibane della provincia di Logar (Afghanistan). Nel 2009 ha fornito e comandato circa 160 combattenti nella provincia di Logar (Afghanistan) ed è stato uno dei numerosi carcerieri dei prigionieri nemici catturati dai talibani e dalla rete Haqqani. Ha preso ordini per operazioni talibane da suo nipote Sirajuddin Haqqani.

 

Khalil Haqqani ha altresì operato per conto di Al-Qaida, con collegamenti alle operazioni militari condotte da essa. Nel 2002 ha schierato uomini per rafforzare la presenza di Al-Qaida nella provincia di Paktia (Afghanistan).

13.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura talibana a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare attacchi contro bersagli nell’Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione dell'ONU:11.5.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Badruddin Haqqani è comandante operativo della rete Haqqani, gruppo di militanti affiliato ai talibani basato nell'agenzia del Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. La rete Haqqani ha un ruolo prominente nelle attività degli insorti in Afghanistan ed è responsabile di numerosi attacchi di alto profilo. La dirigenza della rete Haqqani è formata dai tre figli maggiori del fondatore Jalaluddin Haqqani, che si è associato al regime talibano del Mullah Mohammed Omar a metà degli anni '90. Badruddin è figlio di Jalaluddin, fratello di Nasiruddin Haqqani e Sirajuddin Haqqani e nipote di Khalil Ahmed Haqqani.

 

Badruddin inquadra gli attacchi perpetrati da insorti e combattenti stranieri associati ai talibani contro obiettivi nell'Afghanistan sudorientale. È membro della shura dei talibani a Miram Shah, cui fanno capo le attività della rete Haqqani.

 

Si ritiene anche che, all'interno di tale rete, sia incaricato dei sequestri di persona. Si è reso colpevole del sequestro di numerosi cittadini afgani e stranieri nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan.

14.

Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: a) strada Boghra, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: a) 1957; b) 1960. Luogo di nascita: Chaman, città di frontiera, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) finanziere talibano; b) è proprietario di imprese in Giappone e si reca spesso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone; c) nel 2009 ha agevolato le attività dei talibani, anche reclutando uomini e fornendo appoggio logistico; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù dei Noorzai; f) fratello di Faizullah Khan Noorzai. Data di designazione dell'ONU: 04.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Malik Noorzai è un uomo d'affari residente in Pakistan che ha fornito sostegno finanziario ai talibani. Malik e suo fratello, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, hanno investito milioni di dollari in varie aziende per conto dei talibani. Alla fine del 2008, rappresentanti talibani hanno preso contatto con l'imprenditore Malik al fine di investire fondi dei talibani. Almeno dal 2005 Malik ha inoltre contribuito personalmente per decine di migliaia di dollari e distribuito centinaia di migliaia di dollari ai talibani, parte dei quali provenivano da donatori nella regione del Golfo e in Pakistan e parte dal suo patrimonio personale. Malik ha inoltre gestito un conto di tipo hawala in Pakistan su cui sono state versate ad intervalli di pochi mesi decine di migliaia di dollari trasferiti dal Golfo per sostenere le attività dei talibani. Malik ha altresì facilitato le attività dei talibani. Nel 2009 Malik occupava da 16 anni la carica di custode principale di una madrasa (scuola religiosa) nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan, utilizzata dai talibani per indottrinare e formare nuovi seguaci. Tra l'altro, Malik ha versato fondi a sostegno di tale istituto. Insieme al fratello, Malik ha inoltre svolto un ruolo nella custodia di veicoli destinati ad essere utilizzati dai talibani in attentati dinamitardi suicidi ed ha fornito assistenza ai combattenti talibani per i loro spostamenti nella provincia di Helmand, Afghanistan. Malik possiede aziende in Giappone e compie frequenti viaggi d'affari a Dubai ed in Giappone. Già nel 2005 Malik possedeva un'azienda in Afghanistan che importava veicoli da Dubai e dal Giappone. Ha importato autovetture, pezzi di ricambio per auto e abbigliamento da Dubai e dal Giappone per le sue aziende, in cui hanno investito due comandanti talibani. Verso la metà del 2010, Malik e suo fratello hanno assicurato lo sblocco di centinaia di container cargo, di un valore presunto di vari milioni di dollari, precedentemente sequestrati dalle autorità pakistane, secondo le quali i destinatari avevano connessioni con attività terroristiche.

15.

Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Titolo: Haji. Indirizzo: a) strada Boghra, villaggio di Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: a) 1962; b) 1961; c) tra il 1968 e il 1970, d) 1962. Luogo di nascita: a) Lowy Kariz, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kadanay, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) finanziere talibano di rilievo; b) a metà del 2009 forniva armi, munizioni, esplosivi e attrezzature mediche ai combattenti talibani. Ha raccolto fondi per i talibani e ha fornito loro addestramento nella regione di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) ha precedentemente organizzato e finanziato operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan; d) nel 2010 si è recato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giappone ed era proprietario di imprese in detti paesi; e) appartiene alla tribù dei Nurzai, sottotribù dei Miralzai; f) fratello di Malik Noorzai; g) il nome del padre è Akhtar Mohammed (alias Haji Mira Khan). Data di designazione dell'ONU: 04.10.2011.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan è stato un importante finanziere talibano con cui alti dirigenti talibani hanno investito fondi. Ha raccolto oltre 100 000 USD per i talibani da donatori del Golfo e nel 2009 ha elargito una quota del proprio patrimonio pecuniario. Inoltre ha finanziato un comandante talibano della provincia di Kandahar ed ha fornito fondi per assistere l'addestramento di combattenti talibani e di Al-Qaida destinati a svolgere attentati contro le forze di coalizione e le forze armate afgane. A metà del 2005 Faizullah organizzava e finanziava operazioni dei talibani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. Oltre al proprio sostegno finanziario, Faizullah ha in altro modo agevolato l'addestramento e le operazioni dei talibani. A metà del 2009 Faizullah forniva armi, munizioni, esplosivi ed attrezzature mediche ai combattenti talibani dell'Afghanistan meridionale. A metà del 2008 Faizullah si è occupato dell'alloggio di attentatori suicidi talibani e dei loro trasferimenti dal Pakistan in Afghanistan. Faizullah ha altresì fornito missili antiaerei ai talibani, ha contribuito allo spostamento di combattenti talibani nella provincia di Helmand, in Afghanistan, ha agevolato le operazioni di attentatori suicidi talibani e fornito apparecchiature radio e automezzi a talibani in Pakistan.

 

A metà del 2009 Faizullah gestiva una madrasa (scuola religiosa) nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, in cui si sono raccolte decine di migliaia di dollari destinate ai talibani. I terreni della madrasa di Faizullah sono stati utilizzati per addestrare combattenti talibani nella costruzione e nell'impiego di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). Alla fine del 2007 la madrasa di Faizullah era utilizzata per addestrare combattenti di Al-Qaida successivamente inviati nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.

 

Nel 2010 Faizullah ha tenuto in attività uffici e probabilmente posseduto beni, tra cui alberghi, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Faizullah si recava periodicamente a Dubai e in Giappone con suo fratello, Malik Noorzai, per importare autoveicoli, parti di automobili e abbigliamento. All'inizio del 2006 Faizullah era proprietario di imprese a Dubai e in Giappone.


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/80


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/335/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, un’altra persona ed altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona e le entità elencate nell’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bouthaina Shaaban

(alias Buthaina Shaaban)

Nata nel 1953 a Homs, Siria

Consigliere politico e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta contro la popolazione.

26.6.2012


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ministero della difesa

Indirizzo: Umayyad Square, Damasco

Tel.: +963-11-7770700

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

2.

Ministero dell'interno

Indirizzo: Merjeh Square, Damasco

Tel.: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.

26.6.2012

3.

Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)

 

Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.

26.6.2012

4.

Syria International Islamic Bank (SIIB)

(alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Indirizzo: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damasco, Siria

Indirizzo alternativo: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, accanto al Consolato dell'Arabia Saudita, Damasco, Siria

La SIIB ha offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendo a tale banca di eludere le sanzioni impostele dall'UE. Dal 2011 al 2012, la SIIB ha agevolato in modo surrettizio finanziamenti per un valore di quasi 150 milioni di dollari per conto della Commercial Bank of Syria. Gli accordi finanziari che sarebbero stati conclusi dalla SIIB sono in realtà da attribuire alla Commercial Bank of Syria.

Oltre a lavorare con la Commercial Bank of Syria per eludere le sanzioni, nel 2012 la SIIB ha agevolato una serie di ingenti pagamenti per la Syrian Lebanese Commercial Bank, un altro istituto già designato dall'UE.

Così facendo la SIIB ha contribuito a fornire sostegno finanziario al regime siriano.

26.6.2012

5.

General Organisation of Radio and TV

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Indirizzo: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria.

Tel.: (963 11) 223 4930

Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime di Assad e diffondendo disinformazione.

26.6.2012

6.

Syrian Company for Oil Transport

(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias "SCOT"; alias "SCOTRACO"

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria; sito web www.scot-syria.com; e-mail scot50@scn-net.org

Società petrolifera statale siriana. Fornisce sostegno finanziario al regime.

26.6.2012


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/83


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2012

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2012) 3838]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena e slovena sono i soli facenti fede)

(2012/336/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi ad oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell’Unione europea.

(4)

In base alle verifiche effettuate, all’esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione la Commissione ha comunicato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme unionali.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 1o febbraio 2012 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate nell’ambito del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR, sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea in quanto non conformi alle norme unionali.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

VOCE DI BILANCIO: 6701

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Liquidazione dei conti

2008

Pagamenti in eccesso nella popolazione FEAGA-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

–59 318,36

0,00

–59 318,36

Totale DE

EUR

–59 318,36

0,00

–59 318,36

DK

Altri aiuti diretti - Bovini

2007

Mancata applicazione di sanzioni in relazione ad animali potenzialmente ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

–67 797,32

0,00

–67 797,32

DK

Altri aiuti diretti - Bovini

2008

Mancata applicazione di sanzioni in relazione ad animali potenzialmente ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

–48 411,25

0,00

–48 411,25

Totale DK

EUR

– 116 208,57

0,00

– 116 208,57

ES

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Carenze nei controlli in loco, nella misurazione delle parcelle agricole e nell'applicazione di buone pratiche agricole nel quadro della misura agroambientale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 350 224,00

0,00

– 350 224,00

ES

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Selezione aleatoria insufficiente, carenze nei controlli in loco, nella misurazione delle parcelle agricole e nell'applicazione di buone pratiche agricole nel quadro della misura relativa alle zone svantaggiate

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 710 805,00

0,00

– 710 805,00

ES

Vino

 

Impianto di vigneti senza diritti di (re-)impianto

UNA TANTUM

 

EUR

– 131 300 920,00

0,00

– 131 300 920,00

Totale ES

EUR

– 132 361 949,00

0,00

– 132 361 949,00

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2005

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–17 088 517,03

0,00

–17 088 517,03

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2005

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

UNA TANTUM

 

EUR

–12 394 594,82

0,00

–12 394 594,82

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2006

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–16 233 350,64

0,00

–16 233 350,64

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2006

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

UNA TANTUM

 

EUR

–8 732 969,42

0,00

–8 732 969,42

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2007

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–3 367 782,68

0,00

–3 367 782,68

FR

Altri aiuti diretti - Bovini

2007

Carenze nella verifica delle condizioni di ammissibilità, mancata applicazione di sanzioni, controllo insoddisfacente dei movimenti, carenze nell'applicazione della nozione di errore manifesto e nell'accesso dei macelli alla banca dati BDNI

UNA TANTUM

 

EUR

–5 102 086,06

0,00

–5 102 086,06

Totale FR

EUR

–62 919 300,65

0,00

–62 919 300,65

GB

Premi per le carni - Bovini

2004

Mancata applicazione di sanzioni in caso di non conformità connessa alle domande fuori contingente

UNA TANTUM

 

GBP

–15 517,23

0,00

–15 517,23

GB

Premi per le carni - Ovini e caprini

2004

Pagamenti a richiedenti in possesso di meno di dieci diritti

UNA TANTUM

 

GBP

–10 647,81

0,00

–10 647,81

GB

Premi per le carni - Bovini

2005

Mancata applicazione di sanzioni in caso di non conformità connessa alle domande fuori contingente

UNA TANTUM

 

GBP

–6 790,67

0,00

–6 790,67

GB

Premi per le carni - Ovini e caprini

2005

Pagamenti a richiedenti in possesso di meno di dieci diritti

UNA TANTUM

 

GBP

–3 492,44

0,00

–3 492,44

GB

Premi per le carni - Ovini e caprini

2005

Pagamenti a richiedenti in possesso di meno di dieci diritti, sanzione per gli animali mancanti non applicata alla dotazione nazionale

UNA TANTUM

 

GBP

–9 451,43

0,00

–9 451,43

GB

Zucchero - Restituzioni alla produzione

2007

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–19,13

0,00

–19,13

GB

Zucchero - pagamenti diversi dalle restituzioni all'esportazione (2007+)

2007

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–26,49

0,00

–26,49

GB

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2007

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 726,63

0,00

– 726,63

GB

Restituzioni all'esportazione - Altro

2007

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 227,75

0,00

– 227,75

GB

Restituzioni all'esportazione - Altro

2008

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–26,39

0,00

–26,39

GB

Zucchero - Restituzioni alla produzione

2008

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

0,86

0,00

0,86

GB

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2008

Carenze nei controlli sostitutivi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 557,68

0,00

– 557,68

Totale GB

GBP

–45 899,58

0,00

–45 899,58

Totale GB

EUR

–1 583,21

0,00

–1 583,21

GR

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2006

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–1 800 082,70

0,00

–1 800 082,70

GR

Restituzioni all'esportazione - Fuori allegato I

2006

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–12 890,85

0,00

–12 890,85

GR

Restituzioni all'esportazione - Fuori allegato I

2006

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

–66 216,34

0,00

–66 216,34

GR

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2006

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

15,00 %

EUR

–7 117 284,53

0,00

–7 117 284,53

GR

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2007

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–2 522 082,75

0,00

–2 522 082,75

GR

Restituzioni all'esportazione - Fuori allegato I

2007

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–57 587,78

0,00

–57 587,78

GR

Restituzioni all'esportazione - Zucchero e isoglucosio

2008

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 515,62

0,00

– 515,62

GR

Restituzioni all'esportazione - Fuori allegato I

2008

Assenza di sistemi di controllo della produzione e del magazzinaggio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–3 633,19

0,00

–3 633,19

GR

Altri aiuti diretti - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2007

Carenze relative al rendimento minimo, ai requisiti in materia di consegne, ai controlli sulle imprese di trasformazione e alle verifiche incrociate

UNA TANTUM

 

EUR

–71 253 223,81

0,00

–71 253 223,81

GR

Altri aiuti diretti - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2008

Carenze relative al rendimento minimo, ai requisiti in materia di consegne, ai controlli sulle imprese di trasformazione e alle verifiche incrociate

UNA TANTUM

 

EUR

– 250 325,81

0,00

– 250 325,81

GR

Altri aiuti diretti - Prodotti trasformati a base di uve secche (altre misure)

2009

Carenze relative al rendimento minimo, ai requisiti in materia di consegne, ai controlli sulle imprese di trasformazione e alle verifiche incrociate

UNA TANTUM

 

EUR

–2 192,34

0,00

–2 192,34

GR

Ortofrutticoli - Trasformazione degli agrumi

2007

Numero insufficiente di controlli amministrativi e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 255 264,74

0,00

– 255 264,74

GR

Ortofrutticoli - Trasformazione degli agrumi

2008

Numero insufficiente di controlli amministrativi e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 258 047,81

0,00

– 258 047,81

GR

Vino

 

Impianto di vigneti senza diritti di (re-)impianto

UNA TANTUM

 

EUR

–21 336 120,00

0,00

–21 336 120,00

Totale GR

EUR

– 104 935 468,27

0,00

– 104 935 468,27

IT

Ortofrutticoli - Trasformazione degli agrumi

2006

Carenze nel sistema di controllo (controlli amministrativi e contabili)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–1 683 981,22

0,00

–1 683 981,22

IT

Ortofrutticoli - Trasformazione degli agrumi

2007

Carenze nel sistema di controllo (controlli amministrativi e contabili)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–1 100 328,66

0,00

–1 100 328,66

IT

Ortofrutticoli - Trasformazione dei pomodori

2006

Controlli insufficienti sul rendimento della produzione di pomodori

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–3 510 182,04

0,00

–3 510 182,04

IT

Ortofrutticoli - Trasformazione dei pomodori

2007

Controlli insufficienti sul rendimento della produzione di pomodori

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–2 679 963,75

0,00

–2 679 963,75

IT

Ortofrutticoli - Trasformazione dei pomodori

2008

Controlli insufficienti sul rendimento della produzione di pomodori

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–2 556 488,30

0,00

–2 556 488,30

IT

Olio d'oliva - Programmi di lavoro delle organizzazioni di operatori

2007

Pagamenti effettuati oltre il termine regolamentare

UNA TANTUM

 

EUR

– 515 252,59

0,00

– 515 252,59

IT

SR Garanzia - Misure di accompagnamento (misure connesse alla superficie)

2005

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Calabria

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 160 616,00

0,00

– 160 616,00

IT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Calabria

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–60 045,00

0,00

–60 045,00

IT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Controlli in loco tardivi per le misure agroambientali, mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Puglia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 308 332,00

0,00

– 308 332,00

IT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2006

Controlli in loco tardivi per le misure agroambientali, mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Puglia

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–82 920,00

0,00

–82 920,00

IT

Sviluppo rurale FEAGA (2000–2006) — Misure connesse alla superficie

2007

Controlli in loco tardivi per le misure agroambientali, mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Puglia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–3 985,00

0,00

–3 985,00

IT

Vino

 

Impianto di vigneti senza diritti di (re-)impianto

UNA TANTUM

 

EUR

–98 881 120,00

0,00

–98 881 120,00

Totale IT

EUR

– 111 543 214,56

0,00

– 111 543 214,56

NL

Liquidazione dei conti

2007

Errore nel trasferimento dei diritti di un titolo con conseguente errore nel pagamento delle restituzioni al'esportazione

UNA TANTUM

 

EUR

–81 004,00

0,00

–81 004,00

Totale NL

EUR

–81 004,00

0,00

–81 004,00

PL

Condizionalità

2006

Mancata definizione di alcune BCAA e carenze nel sistema di sanzioni (campagna 2005)

FORFETTARIA

10,00 %

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

PL

Condizionalità

2007

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–3 231 141,53

–76 634,50

–3 154 507,03

PL

Condizionalità

2007

Mancata definizione di alcune BCAA e carenze nel sistema di sanzioni (campagna 2005)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

–3 730,29

– 117,50

–3 612,79

PL

Condizionalità

2008

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

3 168,04

0,00

3 168,04

PL

Condizionalità

2008

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2007)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–6 242 027,29

0,00

–6 242 027,29

PL

Condizionalità

2008

Mancata definizione di alcune BCAA e carenze nel sistema di sanzioni (campagna 2005)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 602,58

0,00

– 602,58

PL

Condizionalità

2009

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 585,38

0,00

– 585,38

PL

Condizionalità

2009

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2007)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–7 875,92

0,00

–7 875,92

Totale PL

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

Totale PL

EUR

–9 482 794,95

–76 752,00

–9 406 042,95

PT

Altri aiuti diretti - Bovini

2005

Popolazione esclusa dai controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–43 659,00

0,00

–43 659,00

PT

Altri aiuti diretti - Ovini e caprini

2007

Importi versati ad allevatori in possesso di meno di dieci diritti

UNA TANTUM

 

EUR

– 831,83

0,00

– 831,83

PT

Altri aiuti diretti - Bovini

2007

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–24 450,00

0,00

–24 450,00

PT

Altri aiuti diretti - Bovini

2008

Mancata applicazione di sanzioni

UNA TANTUM

 

EUR

–41 350,00

0,00

–41 350,00

Totale PT

EUR

– 110 290,83

0,00

– 110 290,83

SI

Liquidazione dei conti

2008

Importi non recuperati per errori nella popolazione FEAGA-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

–8 014,42

0,00

–8 014,42

Totale SI

EUR

–8 014,42

0,00

–8 014,42

6701 Totale

GBP

–45 899,58

0,00

–45 899,58

PLN

–9 462 163,58

– 298 039,22

–9 164 124,36

EUR

– 421 619 146,82

–76 752,00

– 421 542 394,82


BUDGET ITEM: 6711

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Liquidazione dei conti

2008

Errori conosciuti nella popolazione FEASR-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

–4 599,05

0,00

–4 599,05

DE

Liquidazione dei conti

2008

Errori conosciuti nella popolazione FEASR-non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

–99 505,49

0,00

–99 505,49

DE

Liquidazione dei conti

2007

Pagamenti eccedentari nell'ambito del FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

–6 422,93

0,00

–6 422,93

Totale DE

EUR

– 110 527,47

0,00

– 110 527,47

EE

Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2008

Carenze nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 219 399,90

0,00

– 219 399,90

EE

Sviluppo rurale FEASR, assi 1 + 3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2009

Carenze nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 432 949,15

0,00

– 432 949,15

EE

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2009

Carenze nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–54 631,06

0,00

–54 631,06

EE

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2010

Carenze nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–90 905,20

0,00

–90 905,20

Totale EE

EUR

– 797 885,31

0,00

– 797 885,31

IT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2008

Controlli in loco tardivi per le misure agroambientali, mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 nel caso dell'annuncio dei controlli in loco in Puglia

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

–46 958,00

0,00

–46 958,00

Totale IT

EUR

–46 958,00

0,00

–46 958,00

PL

Condizionalità

2008

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2007)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–1 577 692,31

0,00

–1 577 692,31

PL

Condizionalità

2009

Mancata definizione di alcune BCAA (campagna 2007)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

–2 873,42

0,00

–2 873,42

Totale PL

EUR

–1 580 565,73

0,00

–1 580 565,73

PT

Liquidazione dei conti

2008

Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 507 308,00

0,00

– 507 308,00

PT

Liquidazione dei conti

2008

Errore sistematico

UNA TANTUM

 

EUR

– 897 367,00

0,00

– 897 367,00

PT

Liquidazione dei conti

2008

Errore sistematico - RURIS

UNA TANTUM

 

EUR

– 590,00

0,00

– 590,00

Totale PT

EUR

–1 405 265,00

0,00

–1 405 265,00

SI

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2008

Errore noto riscontrato nel controllo di completezza di cui agli allegati II e III A

UNA TANTUM

 

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

Totale SI

EUR

–6 010,62

0,00

–6 010,62

6711 Totale

EUR

–3 947 212,13

0,00

–3 947 212,13


BUDGET ITEM: 05 07 01 07

SM

Misura

Esercizio finanziario

Motivazione

Tipo

%

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Audit finanziario - Pagamenti tardivi e termini di pagamento

2009

Pagamenti tardivi

UNA TANTUM

 

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81

Totale RO

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81

05 07 01 07 Totale

EUR

–7 674 175,73

–9 399 922,54

1 725 746,81


26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/94


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2012

che concede alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica francese una deroga all’applicazione del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

[notificata con il numero C(2012) 4132]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2012/337/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1337/2011, nel caso in cui l’applicazione del regolamento al sistema nazionale di statistica di un determinato Stato membro richieda notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico per quanto riguarda le colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), la Commissione può concedere una deroga agli Stati membri.

(2)

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno chiesto una deroga all’applicazione del regolamento (UE) n. 1337/2011 conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

(3)

Le informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese giustificano la concessione di una siffatta deroga.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Alla Repubblica federale di Germania è concessa fino al 31 dicembre 2012 una deroga all’obbligo di trasmettere statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), del regolamento (UE) n. 1337/2011.

2.   La deroga è concessa per l’anno di riferimento 2012.

Articolo 2

1.   Alla Repubblica francese è concessa fino al 31 dicembre 2012 una deroga all’obbligo di trasmettere statistiche sugli olivi.

2.   La deroga è concessa per l’anno di riferimento 2012.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7.