ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.240.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
11 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 799/2010 della Commissione, del 10 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (UE) n. 800/2010 della Commissione, del 10 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/484/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Národná banka Slovenska

5

 

 

2010/485/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o settembre 2010, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5676]  ( 1 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO (UE) N. 799/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

50,2

XS

54,8

ZZ

52,5

0707 00 05

MK

41,0

TR

148,9

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

125,2

ZZ

125,2

0805 50 10

AR

150,7

BR

122,7

CL

127,6

IL

141,4

TR

159,2

UY

117,6

ZA

116,0

ZZ

133,6

0806 10 10

EG

148,1

IL

122,3

TR

113,4

US

179,8

ZA

92,1

ZZ

131,1

0808 10 80

AR

104,0

BR

65,4

CL

97,9

CN

80,1

NZ

105,6

US

87,4

ZA

87,8

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

80,1

CL

150,5

CN

69,9

TR

128,9

ZA

83,0

ZZ

102,5

0809 30

AR

55,2

TR

149,5

ZZ

102,4

0809 40 05

BA

53,5

IL

165,3

XS

52,3

ZZ

90,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/3


REGOLAMENTO (UE) N. 800/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 796/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 239 del 10.9.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 settembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

52,96

0,00

1701 11 90 (1)

52,96

0,00

1701 12 10 (1)

52,96

0,00

1701 12 90 (1)

52,96

0,00

1701 91 00 (2)

47,61

3,19

1701 99 10 (2)

47,61

0,05

1701 99 90 (2)

47,61

0,05

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2010

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Národná banka Slovenska

(2010/484/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2010/6 della Banca centrale europea, del 1o luglio 2010, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Národná banka Slovenska (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema sono verificati da revisori esterni indipendenti, la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Národná banka Slovenska è scaduto a conclusione dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2009. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2010.

(3)

La Národná banka Slovenska ha scelto Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2014.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. sia nominato revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2014.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, il paragrafo 16 della decisione 1999/70/CE è sostituito dal testo seguente:

«16.   Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. è accettato quale revisore esterno della Národná Banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2014.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU C 184 dell'8.7.2010, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2010

relativa all'adeguatezza delle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5676]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/485/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, del 29 giugno 2008, in caso di ispezioni o indagini su revisori legali o imprese di revisione contabile, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile soltanto a condizione che le autorità competenti di tale paese terzo siano state considerate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le predette autorità e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Di conseguenza, è necessario individuare quali autorità competenti dei paesi terzi siano adeguate ai fini della trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile.

(2)

La trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile costituisce materia sostanziale di pubblico interesse connessa con l’esercizio della funzione di controllo pubblico indipendente. Di conseguenza, tutte le trasmissioni di carte di lavoro o di altri documenti da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dovranno essere realizzate unicamente ai fini dell’esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti del paese terzo interessato. Occorre che gli Stati membri garantiscano che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d'ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro. I soggetti che prestino o abbiano prestato attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l'informazione sono soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio.

(3)

Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, occorre che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

(4)

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono decidere di accettare ispezioni congiunte, qualora ciò sia necessario per garantire un controllo efficace. Gli Stati membri possono consentire che la cooperazione con le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America si svolga sotto forma di ispezioni congiunte o attraverso osservatori non dotati di poteri di ispezione o di indagine e senza facoltà di accesso alle carte riservate o ad altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile. È opportuno che tale cooperazione si svolga sempre nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE e alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare la sovranità, la riservatezza e la reciprocità. Occorre che gli Stati membri garantiscano che le ispezioni congiunte svolte dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano sotto la guida dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

(5)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Di conseguenza, laddove la trasmissione alle autorità competenti dell'Australia o degli Stati Uniti d'America di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile implichi la divulgazione di dati personali, essa dovrà sempre avere luogo conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri garantiscano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, in particolare attraverso accordi vincolanti conclusi, in conformità con il capo IV della direttiva 95/46/CE, tra le proprie autorità competenti e quelle dell'Australia e degli Stati Uniti d'America, e che assicurino che queste ultime non rendano pubblici, senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, i dati personali contenuti nelle carte di lavoro o in altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile loro trasmessi.

(6)

È opportuno che l'adeguatezza delle autorità competenti di un paese terzo sia valutata alla luce degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o di risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l'adeguatezza dovrà essere valutata alla luce delle funzioni esercitate dalle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America, delle misure da queste messe in atto per contrastare la violazione delle norme di riservatezza e del segreto d'ufficio nonché della loro capacità, in virtù delle leggi e regolamentazioni in vigore nel loro paese, di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.

(7)

Dal momento che i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile di società dell'Unione europea che abbiano emesso valori mobiliari in Australia o negli Stati Uniti d'America o che facciano parte di un gruppo che elabori conti consolidati in quei paesi sono disciplinati dal diritto interno di questi ultimi, occorre decidere se le autorità competenti degli Stati membri possono trasferire alle autorità competenti di quei paesi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(8)

Sono state condotte valutazioni di adeguatezza di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE nei confronti delle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America. Occorre deliberare in merito all'adeguatezza sulla base delle suddette valutazioni.

(9)

La Australian Securities and Investment Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Essa mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno e fa uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell'esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia, essa può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori dei conti o da imprese di revisione contabile australiani. La Australian Securities and Investment Commission deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(10)

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America è competente in materia di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente alle competenze della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America in materia di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno e fa uso dei documenti di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell'esercizio delle funzioni di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d'America, la Securities and Exchange Commission può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori dei conti o da imprese di revisione contabile degli Stati Uniti e relativi alle indagini che essa ha la facoltà di effettuare su tali revisori o imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(11)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno e fa uso dei documenti di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che gli sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell'esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d'America, il Board può dare alle autorità competenti degli Stati membri accesso diretto alle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori dei conti o da imprese di revisione contabile degli Stati Uniti ma non può, in virtù della legge statunitense, trasmettere tali documenti alle autorità competenti degli Stati membri.

(12)

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America, tuttavia, può fornire alle autorità competenti degli Stati membri i rapporti d'ispezione elaborati dal Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America circa i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati Uniti, e, previa richiesta motivata, le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile degli Stati Uniti relativi a tali ispezioni. Pertanto, la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America in materia di ispezioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile conduce a risultati essenzialmente equivalenti allo scambio diretto di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile di cui all'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE. Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America deve pertanto essere considerato adeguato ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(13)

Previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile comporti anche l'accesso o la trasmissione alle autorità considerate adeguate ai sensi della presente decisione di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile, nonché l'accesso o la trasmissione di dette carte alle suddette autorità da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, in caso di ispezioni o indagini, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano autorizzati a dare accesso o a trasmettere alle succitate autorità carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente alle condizioni fissate nella presente decisione e all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, come nel caso, per esempio, in cui ci sia l'accordo del revisore legale, delle imprese di revisione contabile o della società cliente.

(14)

La presente decisione non pregiudica gli accordi in materia di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3).

(15)

Poiché la presente decisione è adottata durante il periodo transitorio accordato ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi in virtù della decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (4), essa non deve ostare all'adozione da parte della åCommissione di decisioni definitive in materia di equivalenza ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

(16)

Scopo della presente decisione è facilitare una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dell'Australia e degli Stati Uniti d'America ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine nonché, al tempo stesso, tutelare i diritti delle parti interessate. È opportuno che gli Stati membri rendano noti alla Commissione gli accordi di cooperazione conclusi con le suddette autorità al fine di consentirle di verificare che detta cooperazione avvenga in conformità con l'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(17)

Scopo ultimo della cooperazione con l'Australia e con gli Stati Uniti d'America in materia di controllo dei revisori dei conti è il conseguimento della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo laddove la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile rappresenti un'eccezione. La fiducia reciproca si basa sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili dell'Unione europea e dei succitati paesi.

(18)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America vorrebbe valutare più a fondo i sistemi di controllo dei revisori contabili degli Stati membri prima di decidere se affidarsi al controllo effettuato dalle autorità competenti di questi ultimi. Pertanto, è opportuno rivedere i meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento della reciproca fiducia. Per questi motivi, il 31 luglio 2013 la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi nei confronti della Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti autorità competenti di paesi terzi sono considerate adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE:

1)

la Australian Securities and Investments Commission;

2)

il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America;

3)

la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America.

Articolo 2

1.   In conformità con l'articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008, in caso di ispezioni o indagini di revisori legali o imprese di revisione contabile, qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all'articolo 1, le suddette carte o documenti dovranno essere trasmessi all'autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l'autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d'ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro.

5.   Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri garantiscono che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America prevedano che i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

6.   Qualora necessario, gli Stati membri possono accettare ispezioni congiunte. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni congiunte svolte dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano, in regola generale, sotto la guida dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

7.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America siano conformi alle condizioni di cooperazione stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Nei confronti delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, la presente decisione cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.