ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
26 settembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 344/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9034 — EQT Fund Management/Azelis) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 344/02

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 344/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9005 — Booking Holdings/HotelsCombined) ( 1 )

3

2018/C 344/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9037 — Bain Capital/Italmatch Chemicals) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2018/C 344/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9055 — Lone Star/CaixaBank Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2018/C 344/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8744 — Daimler/BMW/Car Sharing JV) ( 1 )

7

2018/C 344/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9100 — CK Asset Holdings/CK Infrastructure Holdings/APA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8


 

Rettifiche

2018/C 344/08

Rettifica all’autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( GU C 317 del 7.9.2018 )

10

2018/C 344/09

Rettifica al regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ( GU C 318 del 10.9.2018 )

11

2018/C 344/10

Rettifica all’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ( GU C 194 del 6.6.2018 )

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9034 — EQT Fund Management/Azelis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/01)

Il 21 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9034. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 settembre 2018

(2018/C 344/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1777

JPY

yen giapponesi

132,78

DKK

corone danesi

7,4597

GBP

sterline inglesi

0,89425

SEK

corone svedesi

10,3515

CHF

franchi svizzeri

1,1376

ISK

corone islandesi

130,70

NOK

corone norvegesi

9,5713

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,613

HUF

fiorini ungheresi

324,08

PLN

zloty polacchi

4,2930

RON

leu rumeni

4,6618

TRY

lire turche

7,2323

AUD

dollari australiani

1,6234

CAD

dollari canadesi

1,5262

HKD

dollari di Hong Kong

9,1974

NZD

dollari neozelandesi

1,7696

SGD

dollari di Singapore

1,6083

KRW

won sudcoreani

1 316,95

ZAR

rand sudafricani

16,9294

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0958

HRK

kuna croata

7,4285

IDR

rupia indonesiana

17 571,00

MYR

ringgit malese

4,8672

PHP

peso filippino

63,999

RUB

rublo russo

77,3603

THB

baht thailandese

38,193

BRL

real brasiliano

4,8532

MXN

peso messicano

22,3696

INR

rupia indiana

85,6125


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9005 — Booking Holdings/HotelsCombined)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/03)

1.   

In data 18 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Booking Holdings Inc. («Booking Holdings», Stati Uniti),

HotelsCombined Pty Ltd («HotelsCombined», Australia).

Booking Holdings acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di HotelsCombined.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Booking Holdings: prestazione di servizi online nel settore viaggi e di servizi connessi. I suoi marchi principali sono Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com e OpenTable. Ha sede negli Stati Uniti e offre servizi in oltre 220 paesi e territori in Europa, America settentrionale e America meridionale, nella regione Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa,

—   HotelsCombined: opera nel settore dei viaggi online e presta servizi di metaricerca esclusivamente per alberghi e altre strutture ricettive. Ha sede in Australia e offre servizi in oltre 50 paesi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9005 — Booking Holdings/HotelsCombined

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9037 — Bain Capital/Italmatch Chemicals)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/04)

1.   

In data 19 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bain Capital Investors L.L.C. Bain Capital (Stati Uniti),

Italmatch Chemicals SpA (Italmatch, Italia).

Bain Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Italmatch.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bain Capital: società di investimento in private equity che investe in imprese di vari settori, tra cui le tecnologie dell’informazione, l’assistenza sanitaria, i prodotti al dettaglio e i beni di consumo, le comunicazioni, i servizi finanziari e il settore industriale/manifatturiero,

—   Italmatch: impresa operante nel settore delle specialità chimiche specializzata in prodotti ad alte prestazioni, ritardanti di fiamma e additivi per materie plastiche additivi ad alto rendimento per oli, acque e lubrificanti e prodotti chimici per l’igiene personale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9037 — Bain Capital/Italmatch Chemicals

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9055 — Lone Star/CaixaBank Assets)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/05)

1.   

In data 17 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lone Star, attraverso la controllata LSF Pacific Holdings S.à r.l. (Lussemburgo),

un portafoglio di attivi immobiliari di proprietà («Pacific Portfolio») di BuildingCenter SA Unipersonal (Spagna) e ServiHabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. (Spagna), entrambe appartenenti a CaixaBank (collettivamente «CaixaBank Assets»).

Lone Star acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di CaixaBank Assets.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Lone Star: impresa di private equity che investe su scala mondiale in beni immobili, equity, credito e altri attivi finanziari,

—   Caixabank Assets: presta servizi di gestione immobiliare per il Pacific Portfolio e altre proprietà immobiliari di CaixaBank o di altre parti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9055 — Lone Star/CaixaBank Assets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8744 — Daimler/BMW/Car Sharing JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/06)

1.   

In data 17 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (e relative controllate; «BMW», Germania),

Daimler AG (e relative controllate; «Daimler», Germania).

BMW e Daimler acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di sei imprese comuni che opereranno nel settore dei servizi per la mobilità, offrendo servizi di car sharing (DriveNow e car2go), servizi di trasporto a chiamata (Intelligent Apps GmbH, incl. mytaxi), servizi di parcheggio (Parkmobile/ParkNow), servizi di ricarica (ChargeNow) e altri servizi per la mobilità (su richiesta) (ReachNow e moovel).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   BMW: con i marchi BMW, Rolls Royce e MINI, opera su scala mondiale nella produzione di automobili e motocicli e nella prestazione di servizi a sovrapprezzo (premium) nel settore della mobilità individuale; ha sede a Monaco, Germania,

—   Daimler: attraverso le divisioni Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses e Daimler Financial Services, opera nello sviluppo, nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti per l’industria automobilistica, principalmente automobili, autocarri, furgoni e autobus.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8744 — Daimler/BMW/Car Sharing JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9100 — CK Asset Holdings/CK Infrastructure Holdings/APA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 344/07)

1.   

In data 19 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CK Asset Holdings Limited («CKA», Hong Kong),

CK Infrastructure Holdings Limited («CKI», Hong Kong), controllata da CK Hutchinson Holdings Limited,

APA (Australia), comprendente Australian Pipeline Trust («APT», Australia) e APT Investment Trust («APTIT», Australia).

CKA e CKI acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di APA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CKA è un’impresa multinazionale che si occupa, tra l’altro, di sviluppo e investimenti nel settore immobiliare e della gestione di proprietà, progetti, infrastrutture e servizi pubblici,

CKI è un’impresa internazionale del settore delle infrastrutture con investimenti diversificati nelle infrastrutture dell’energia, dei trasporti, idriche, di gestione dei rifiuti, di termovalorizzazione e di raccolta dei rifiuti domestici e in attività connesse alle infrastrutture,

APA possiede e gestisce infrastrutture per il trasporto del gas naturale e l’energia in tutta l’Australia. Le sue attività comprendono il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento del gas, la produzione di energia dal gas e da fonti rinnovabili e investimenti nel settore dell’energia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9100 — CK Asset Holdings/CK Infrastructure Holdings/APA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/10


Rettifica all’autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 317 del 7 settembre 2018 )

(2018/C 344/08)

Pagina 4, nella tabella «numero dell’aiuto» SA.49947 (2017/N) nella «Dotazione di bilancio»

anziché:

«Dotazione totale: EUR 4.2 milioni

Dotazione annuale: EUR 1.4 milioni»

leggasi:

«Dotazione totale: EUR 5.6 milioni

Dotazione annuale: EUR 1.4 milioni».


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/11


Rettifica al regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 318 del 10 settembre 2018 )

(2018/C 344/09)

Pagina 2, nella tabella, alla voce Italia «Livello di garanzia»:

anziché:

«Significativo

Basso»

leggasi:

«Elevato

Significativo

Basso».

Pagina 2, nella tabella, alla voce Italia «Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da:»

anziché:

«—

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.»

leggasi:

«—

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.».


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/12


Rettifica all’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 194 del 6 giugno 2018 )

(2018/C 344/10)

Pagina 7, al trattino «nel Regno Unito»:

anziché:

 

«Department for Transport;

 

Home Office;

 

HM Revenue & Customs;

 

Metropolitan Police Service;

 

City of London Police;

 

Avon and Somerset Constabulary;

 

Bedfordshire Police;

 

Cambridgeshire Constabulary;

 

Cheshire Constabulary;

 

Cleveland Police;

 

Cumbria Constabulary;

 

Derbyshire Constabulary;

 

Devon & Cornwall Police;

 

Dorset Police;

 

Durham Constabulary;

 

Essex Police;

 

Gloucestershire Constabulary;

 

Greater Manchester Police;

 

Hampshire Constabulary;

 

Hertfordshire Constabulary;

 

Humberside Police;

 

Kent Police;

 

Lancashire Constabulary;

 

Leicestershire Police;

 

Lincolnshire Police;

 

Merseyside Police;

 

National Crime Agency;

 

Norfolk Constabulary;

 

North Yorkshire Police;

 

Northamptonshire Police;

 

Northumbria Police;

 

Nottinghamshire Police;

 

South Yorkshire Police;

 

Staffordshire Police;

 

Suffolk Constabulary;

 

Surrey Police;

 

Sussex Police;

 

Thames Valley Police;

 

Warwickshire Police;

 

West Mercia Police;

 

West Midlands Police;

 

West Yorkshire Police;

 

Wiltshire Police;

 

Dyfed-Powys Police;

 

Gwent Police;

 

North Wales Police;

 

South Wales Police;

 

Police Service of Scotland;

 

Police Service of Northern Ireland;»,

leggasi:

 

«Department for Transport;

 

Home Office;

 

HM Revenue & Customs;

 

Metropolitan Police Service;

 

Serious Fraud Office;

 

City of London Police;

 

Avon and Somerset Constabulary;

 

Bedfordshire Police;

 

Cambridgeshire Constabulary;

 

Cheshire Constabulary;

 

Cleveland Police;

 

Cumbria Constabulary;

 

Derbyshire Constabulary;

 

Devon & Cornwall Police;

 

Dorset Police;

 

Durham Constabulary;

 

Essex Police;

 

Gloucestershire Constabulary;

 

Greater Manchester Police;

 

Hampshire Constabulary;

 

Hertfordshire Constabulary;

 

Humberside Police;

 

Kent Police;

 

Lancashire Constabulary;

 

Leicestershire Police;

 

Lincolnshire Police;

 

Merseyside Police;

 

National Crime Agency;

 

Norfolk Constabulary;

 

North Yorkshire Police;

 

Northamptonshire Police;

 

Northumbria Police;

 

Nottinghamshire Police;

 

South Yorkshire Police;

 

Staffordshire Police;

 

Suffolk Constabulary;

 

Surrey Police;

 

Sussex Police;

 

Thames Valley Police;

 

Warwickshire Police;

 

West Mercia Police;

 

West Midlands Police;

 

West Yorkshire Police;

 

Wiltshire Police;

 

Dyfed-Powys Police;

 

Gwent Police;

 

North Wales Police;

 

South Wales Police;

 

Police Service of Scotland;

 

Police Service of Northern Ireland.».