ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.179.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
18 giugno 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 179/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 683 del 11.6.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 179/02

Causa C-235/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — DHL Express France SAS, già DHL International SA/Chronopost SA [Proprietà intellettuale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 98, n. 1 — Divieto di atti di contraffazione pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari — Portata territoriale — Misure coercitive disposte insieme a tale divieto — Effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito]

2

2011/C 179/03

Cause riunite C-288/09 e C-289/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione — Codice doganale comunitario — Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 — Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante)

3

2011/C 179/04

Causa C-327/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern [Art. 249, quarto comma, CE — Atti delle istituzioni — Decisione della Commissione presa nei confronti di un singolo — Regolamento (CE) n. 258/97 — Nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare — Decisione 2000/196/CE — Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate — Rifiuto di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio — Effetti nei confronti di una persona diversa dal destinatario]

4

2011/C 179/05

Causa C-331/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuto di Stato — Aiuto accordato dalla Repubblica di Polonia a favore del gruppo Technologie Buczek — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune e ne dispone il recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

4

2011/C 179/06

Causa C-522/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Romania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale — Designazione insufficiente per numero e per superficie — Irregolarità del procedimento precontenzioso — Irricevibilità del ricorso)

5

2011/C 179/07

Cause riunite C-42/10, C-45/10 e C-57/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State van België — Belgio) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 e C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 e C-45/10)/Belgische Staat [Settore veterinario e zootecnico — Regolamento (CE) n. 998/2003 — Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia — Decisione 2003/803/CE — Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti]

5

2011/C 179/08

Causa C-343/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Scarichi ed immissioni — Trattamento delle acque reflue urbane — Artt. 3 e 4)

6

2011/C 179/09

Causa C-390/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/36/CE — Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate — Omessa trasposizione entro il termine previsto)

6

2011/C 179/10

Causa C-80/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 22 febbraio 2011 — Mahagében Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

7

2011/C 179/11

Causa C-130/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 marzo 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents

7

2011/C 179/12

Causa C-131/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 marzo 2011 — Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft/Hauptzollamt Aachen

8

2011/C 179/13

Causa C-134/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 18 marzo 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

8

2011/C 179/14

Causa C-135/11 P: Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011, causa T-362/08, IFAW/Commissione europea

8

2011/C 179/15

Causa C-137/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Bruxelles (Belgio) il 21 marzo 2011 — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

9

2011/C 179/16

Causa C-139/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 21 marzo 2011 — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

9

2011/C 179/17

Causa C-142/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10

2011/C 179/18

Causa C-149/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 28 marzo 2011 — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV

10

2011/C 179/19

Causa C-158/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 1o aprile 2011 — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France

11

2011/C 179/20

Causa C-162/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria il 4 aprile 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk/Österreichischer Rundfunk

11

2011/C 179/21

Causa C-163/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 aprile 2011 — Annex Customs BVBA/Belgische Staat e KBC Bank NV

11

2011/C 179/22

Causa C-170/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 aprile 2011 — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens e a./Hendrikus Cornelis Kortekaas e a., altra parte: Ageas N.V., in precedenza Fortis N.V.

12

2011/C 179/23

Causa C-178/11: Ricorso proposto il 14 aprile 2011 — Commissione/Malta

12

2011/C 179/24

Causa C-195/11: Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio

13

2011/C 179/25

Causa C-196/11 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 da Formula One Licensing BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-10/09, Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media Ltd

13

 

Tribunale

2011/C 179/26

Causa T-129/09: Sentenza del Tribunale 4 maggio 2011 — Bongrain/UAMI — apetito (APETITO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo APETITO — Marchio comunitario denominativo anteriore apetito — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

15

2011/C 179/27

Causa T-291/10: Ordinanza del Tribunale 8 aprile 2011 — Martin/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire]

15

2011/C 179/28

Causa T-413/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 — Socitrel/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Pregiudizio economico — Assenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza)

16

2011/C 179/29

Causa T-184/11 P: Impugnazione proposta il 28 marzo 2011 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 gennaio 2011, causa F-77/09, Nijs/Corte dei conti

16

2011/C 179/30

Causa T-208/11: Ricorso proposto il 11 aprile 2011 — LTTE/Consiglio

17

2011/C 179/31

Causa T-211/11: Ricorso proposto l'11 aprile 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

18

2011/C 179/32

Causa T-214/11: Ricorso proposto il 11 aprile 2011 — ClientEarth e PAN Europe/EFSA

18

2011/C 179/33

Causa T-218/11: Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — Dagher/Consiglio

19

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 179/34

Causa F-4/11: Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — AV/Commissione

21

2011/C 179/35

Causa F-26/11: Ricorso proposto l’8 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

21

2011/C 179/36

Causa F-30/11: Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

21

2011/C 179/37

Causa F-36/11: Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Commissione

22

2011/C 179/38

Causa F-38/11: Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Parlamento europeo

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/1


2011/C 179/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 173 del 11.6.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 160 del 28.5.2011

GU C 152 del 21.5.2011

GU C 145 del 14.5.2011

GU C 139 del 7.5.2011

GU C 130 del 30.4.2011

GU C 120 del 16.4.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — DHL Express France SAS, già DHL International SA/Chronopost SA

(Causa C-235/09) (1)

(Proprietà intellettuale - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 98, n. 1 - Divieto di atti di contraffazione pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari - Portata territoriale - Misure coercitive disposte insieme a tale divieto - Effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito)

2011/C 179/02

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrente: DHL Express France SAS, già DHL International SA

Convenuta: Chronopost SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell’art. 98 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), in combinato disposto con gli artt. 1, 14 e 94 dello stesso regolamento — Azione per contraffazione di marchi — Ambito di applicazione territoriale di un divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari — Possibilità, per tale tribunale, di disporre insieme al divieto suddetto misure coercitive applicabili nel territorio di tutti gli Stati membri in cui il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione produce i propri effetti

Dispositivo

1)

L’art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, deve essere interpretato nel senso che la portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fondi sugli artt. 93, nn. 1-4, e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione europea.

2)

L’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento n. 3288/94, deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


18.6.2011   

IT

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C 179/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Cause riunite C-288/09 e C-289/09) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Ricevitori e decodificatori di televisione digitale satellitare con funzione di registrazione - Codice doganale comunitario - Art. 12, nn. 5, lett. a), i), e 6 - Validità nel tempo di un’informazione tariffaria vincolante)

2011/C 179/03

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunale (Tax Chamber) — Interpretazione della nomenclatura combinata — Voci nn. 8528 71 13 [«Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (“set-top boxes con funzione di comunicazione”)»] e n. 8521 90 00 [«Altri», comprendenti «Apparecchi senza schermo in grado di ricevere segnali televisivi, detti “set-top boxes”, incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD)»] — «Set-top boxes» («STB») destinati a ricevere e a decodificare i segnali televisivi digitali via satellite, con funzione di comunicazione e incorporanti un disco rigido

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, e dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, deve essere interpretata nel senso che i «set-top boxes» con funzione di comunicazione incorporanti unità di memoria a disco rigido, quali lo Sky+ box, modello DRX 280, rientrano nella sottovoce 8528 71 13 nonostante le note esplicative della suddetta nomenclatura combinata.

2)

L’art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e l’art. 12, nn. 1 e 2, lett. a), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali sono tenute a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi alle note esplicative della nomenclatura combinata. Se emerge un disaccordo tra tali autorità e gli operatori economici in merito alla conformità delle suddette note con la nomenclatura combinata ed alla classificazione delle merci, spetta a questi ultimi esperire un ricorso dinanzi all’autorità competente in applicazione dell’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato. Il giudice adito statuisce sulla classificazione della merce, se necessario dopo aver sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale alle condizioni previste dall’art. 267 TFUE. Peraltro, lo Stato membro da cui dipendono le suddette autorità ha la possibilità di adire il comitato previsto dall’art. 247 del regolamento n. 2913/92, come modificato, secondo il procedimento di cui all’art. 8 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254.

3)

L’art. 12, n. 5, lett. a), i), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che il regolamento n. 1549/2006 deve essere considerato un regolamento ai sensi di tale disposizione. Un’informazione tariffaria vincolante che non era più conforme alla nomenclatura combinata in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1549/2006 ha cessato di essere valida dopo la data di detta entrata in vigore.

4)

L’art. 12, n. 6, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che qualora, in applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, venga adottato un regolamento recante modifica della nomenclatura combinata il quale non stabilisca un termine entro il quale il titolare di un’informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida può nondimeno continuare ad utilizzarla, tale titolare non può più avvalersi di detta informazione tariffaria vincolante.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


18.6.2011   

IT

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C 179/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern

(Causa C-327/09) (1)

(Art. 249, quarto comma, CE - Atti delle istituzioni - Decisione della Commissione presa nei confronti di un singolo - Regolamento (CE) n. 258/97 - Nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare - Decisione 2000/196/CE - «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» - Rifiuto di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio - Effetti nei confronti di una persona diversa dal destinatario)

2011/C 179/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Mensch und Natur AG

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 249, quarto comma, CE e della decisione della Commissione 22 febbraio 2000, 2000/196/CE, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61, pag. 14) — Decisione della Commissione presa nei confronti di un singolo — Effetti nei confronti di una persona diversa dal destinatario

Dispositivo

Una decisione della Commissione adottata in base all’art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, che rifiuta di immettere sul mercato dell’Unione un alimento o un ingrediente alimentare, non è vincolante per soggetti diversi dalla persona o dalle persone che essa designa come destinatari. Per contro, le autorità competenti di uno Stato membro devono verificare se un prodotto commercializzato sul suo territorio, le cui caratteristiche sembrano corrispondere a quelle del prodotto che è stato oggetto di tale decisione della Commissione, costituisca un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare, ai sensi dell’art. 1, n. 2, di detto regolamento, e, se del caso, esse devono ingiungere alla persona interessata di conformarsi alle disposizioni del regolamento in parola.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


18.6.2011   

IT

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C 179/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/09) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Aiuto di Stato - Aiuto accordato dalla Repubblica di Polonia a favore del gruppo Technologie Buczek - Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune e ne dispone il recupero - Omessa esecuzione entro il termine impartito)

2011/C 179/05

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Krasnodębska-Tomkiel, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla decisione della Commissione 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek [aiuto di Stato C(2007) 5087, GU L 116, pag. 26] — Assenza di esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione — Assenza di impossibilità assoluta di esecuzione

Dispositivo

1)

Non avendo adottato nel termine impartito tutte le misure necessarie a garantire l’esecuzione della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 3 e 4 della suddetta decisione.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


18.6.2011   

IT

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C 179/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Romania

(Causa C-522/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - Designazione insufficiente per numero e per superficie - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Irricevibilità del ricorso)

2011/C 179/06

Lingua processuale: il romeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: A. Popescu, L.-E. Batagoi, M.-L. Colonescu, A.-R. Arșinel e J.S. Smaranda)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Classificazione in zone di protezione speciale di territori insufficienti per numero e per superficie, in parziale violazione dei siti individuati nell’inventario IBA — Modifica senza fondamento scientifico

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


18.6.2011   

IT

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C 179/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State van België — Belgio) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 e C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 e C-45/10)/Belgische Staat

(Cause riunite C-42/10, C-45/10 e C-57/10) (1)

(Settore veterinario e zootecnico - Regolamento (CE) n. 998/2003 - Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Decisione 2003/803/CE - Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti)

2011/C 179/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 e C-57/10) e Marc Janssens (C-42/10 e C-45/10)

Convenuto: Belgische Staat

Con l’intervento di: Luk Vangheluwe (C-42/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146, pag. 1) e della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 313, pag. 1) — Disposizioni nazionali che impongono l’indicazione su qualsiasi passaporto di un numero unico contenente 13 caratteri (codice ISO), seguito dal numero di autorizzazione del distributore — Mezzo di prova di identificazione e registrazione dei cani — Dati relativi al proprietario dell’animale

Dispositivo

1)

Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, nonché gli articoli e gli allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede una numerazione per i passaporti per animali da compagnia composta da un numero unico contenente il codice ISO a due caratteri dello Stato membro interessato seguito dal numero di riconoscimento a due cifre del distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal momento che detta normativa nazionale garantisce l’unicità di tale numero di identificazione.

2)

Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della decisione 2003/803 devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa, come quella oggetto della causa principale, in applicazione della quale il passaporto per animali da compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio, conformemente alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di identificazione e registrazione dei cani a livello nazionale, e

ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da compagnia destinato a contenere l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo del proprietario dell’animale, le cui modifiche successive si effettuano mediante l’apposizione di etichette adesive.

3)

Disposizioni nazionali, come quelle enunciate nella normativa oggetto della causa principale, relative al passaporto per animali da compagnia e afferenti all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per effettuare le modifiche inerenti l’identificazione del proprietario e dell’animale, da un parte, e disposizioni relative alla determinazione di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, le quali, conformemente all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


18.6.2011   

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C 179/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-343/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Scarichi ed immissioni - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3 e 4)

2011/C 179/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna, non avendo assicurato:

la raccolta delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 15 000 a. e. di Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre e Cariño, in conformità dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e

il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 15 000 a.e. di Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún (Hondarribia), in conformità dell'art. 4, nn. 1 e 3 e, eventualmente, 4 della direttiva 91/271,

è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


18.6.2011   

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C 179/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 aprile 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-390/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/36/CE - Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate - Omessa trasposizione entro il termine previsto)

2011/C 179/09

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


18.6.2011   

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C 179/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 22 febbraio 2011 — Mahagében Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-80/11)

2011/C 179/10

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Mahagében Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretata nel senso che un soggetto passivo IVA che soddisfi tutte le condizioni sostanziali per la detrazione di quest’ultima, conformemente alla direttiva in parola, può essere privato del suo diritto alla detrazione da una normativa o una prassi nazionale che vieta la detrazione dell’IVA pagata in occasione dell’acquisto di beni qualora l’unica prova atta a dimostrare che la fornitura dei beni è stata effettivamente realizzata sia la fattura quale documento facente fede, ove il soggetto passivo non disponga di documenti provenienti dall’emittente della fattura tali da dimostrare che quest’ultimo disponeva dei detti beni, che era in grado di fornirli e che ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione. Se lo Stato membro possa imporre, in forza dell’art. 273 della direttiva, per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni, che il destinatario della fattura disponga di altri documenti atti a provare che l’emittente della fattura disponeva dei beni di cui trattasi e che questi ultimi sono stati forniti o trasportati a favore del destinatario della fattura.

2)

Se la nozione di dovuta diligenza, prevista all’art. 44, n. 5, della legge ungherese relativa all’IVA sia compatibile con i principi di neutralità e di proporzionalità, riconosciuti in diverse occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito all’applicazione della direttiva, riguardo alla quale l’amministrazione fiscale e la costante giurisprudenza hanno disposto che il destinatario della fattura deve accertarsi del fatto che l’emittente di quest’ultima sia soggetto passivo dell’imposta, che abbia registrato contabilmente i beni, che disponga delle fatture di acquisto dei medesimi e che abbia adempiuto i suoi obblighi in termini di dichiarazione e di pagamento dell’IVA.

3)

Se gli artt. 167 e 178, lett. a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma o una prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla condizione che il soggetto passivo destinatario della fattura dimostri che la società emittente della fattura ha agito in modo conforme al diritto.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 marzo 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents

(Causa C-130/11)

2011/C 179/11

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

Convenuta: Comptroller-General of Patents

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 (1), sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [ora regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469 (2)] (in prosieguo: il «regolamento CPC»), allorché un’autorizzazione di immissione in commercio (A) è stata concessa per un medicinale che contiene un principio attivo, la lett. d) del medesimo articolo debba essere intesa nel senso che osta al rilascio di un CPC fondato su una successiva autorizzazione di immissione in commercio (B) riferita a un medicinale diverso che contiene lo stesso principio attivo se i limiti della protezione conferita dal brevetto di base non coprono l’immissione in commercio del prodotto oggetto della prima AIC ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento.

2)

Se, qualora nulla osti al rilascio del CPC, ne consegua che, ai fini dell’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento CPC, «[la] prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» dev’essere un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base ai sensi dell’art. 4 del suddetto regolamento.

3)

Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la prima autorizzazione di immissione in commercio fosse stata rilasciata per un medicinale veterinario con una specifica indicazione e l’autorizzazione successiva, invece, fosse stata rilasciata per un medicinale per uso umano con una indicazione diversa.

4)

Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la successiva autorizzazione di immissione in commercio richiedesse una domanda completa di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, 2001/83/CE (3) (già domanda completa ai sensi dell’art. 4 della direttiva 65/65/CEE (4)).

5)

Se le soluzioni possano essere diverse nel caso in cui il prodotto oggetto di autorizzazione (A) di immissione in commercio del corrispondente medicinale rientri nell’ambito della protezione di un altro brevetto che appartiene a un titolare registrato diverso dal richiedente del CPC.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 182, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 152, pag. 1.

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311, pag. 67.

(4)  Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, GU L 22, pag. 369.


18.6.2011   

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C 179/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 marzo 2011 — Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-131/11)

2011/C 179/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Questione pregiudiziale

Se l’art. 3, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443 (1), che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ricomprende anche le eccedenze constatate a posteriori da un’autorità nell’ambito di un controllo presso il produttore.


(1)  GU L 158, pag. 17.


18.6.2011   

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C 179/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 18 marzo 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

(Causa C-134/11)

2011/C 179/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jürgen Blödel-Pawlik

Convenuta: HanseMerkur Reiseversicherung AG

Questione pregiudiziale

Se l’art. 7 della direttiva 90/314/CEE (1), concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», sia applicabile anche nel caso in cui l’organizzatore risulti insolvente perché fin dall’inizio ha utilizzato, in maniera fraudolenta, per altri scopi, tutto il denaro versato dai viaggiatori, senza avere mai pianificato l’effettuazione del viaggio


(1)  Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).


18.6.2011   

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C 179/8


Impugnazione proposta il 18 marzo 2011 dalla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 gennaio 2011, causa T-362/08, IFAW/Commissione europea

(Causa C-135/11 P)

2011/C 179/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (rappresentanti: S. Crosby, Advocaat, S. Santoro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto e, di conseguenza, annullarla;

annullare la decisione della Commissione che nega l’accesso alla lettera del sig. Schröder e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i procedimenti, ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in errore di diritto in quanto:

non ha riconosciuto che la Commissione deve effettuare un controllo completo per verificare se i motivi invocati dallo Stato membro per impedire la divulgazione del documento rientrino nell’ambito di applicazione delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 (1), confrontando tali eccezioni con il contenuto del documento; e

ha dichiarato che era legittimo effettuare un controllo completo del rifiuto di divulgazione senza prendere visione del documento in questione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


18.6.2011   

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C 179/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Bruxelles (Belgio) il 21 marzo 2011 — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Causa C-137/11)

2011/C 179/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Partena ASBL

Convenuta: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se uno Stato membro, per l’applicazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 (1) e, più in particolare, per l’applicazione dell’art. 14 quater, possa, nell’ambito della competenza riconosciutagli per definire le condizioni di assoggettamento al regime di sicurezza sociale da esso istituito per i lavoratori autonomi, assimilare la «gestione dall’estero di una società soggetta all’imposta di tale Stato» all’esercizio di un’attività nel suo territorio;

2)

Se l’art. 3, n. 1, quarto comma, del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea e in particolare con la libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal momento che non consente alla persona che risiede in un altro Stato membro e gestisce dall’estero una società soggetta all’imposta belga di confutare la presunzione di assoggettamento al regime sociale dei lavoratori autonomi, mentre il mandatario che risiede in Belgio e non gestisce una siffatta società dall’estero ha la facoltà di confutare tale presunzione e di produrre la prova che egli non esercita un’attività autonoma ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regio decreto n. 38.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


18.6.2011   

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C 179/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 21 marzo 2011 — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

(Causa C-139/11)

2011/C 179/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Joan Cuadrench Moré

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (1), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, in materia di termini per l’esercizio delle azioni, si applica l’art. 35 della Convenzione di Montreal, che stabilisce un termine di due anni, oppure se debba essere considerata applicabile un’altra disposizione comunitaria, ovvero la normativa nazionale.


(1)  GU L 46, pag. 1.


18.6.2011   

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C 179/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-142/11)

2011/C 179/17

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Péter Dávid

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni relative alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE (2) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), e, per quanto riguarda l’anno 1997, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretate nel senso che esse consentono all’amministrazione tributaria — fondandosi sulla responsabilità oggettiva — di limitare o di privare il soggetto passivo del diritto a detrazione che quest’ultimo intenda esercitare qualora l’emittente della fattura non sia in grado di dimostrare che si è fatto ricorso ad altri subappaltatori in modo conforme al diritto.

2)

Se, ove l’amministrazione tributaria non contesti l’effettiva esecuzione dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima corrisponda formalmente alle disposizioni di legge, tale autorità possa legittimamente escludere il recupero dell’IVA in quanto i subappaltatori di cui l’emittente della fattura si è avvalso non sono identificabili o l’emissione di fatture da parte dei subappaltatori non è conforme alla normativa applicabile.

3)

Se l’amministrazione tributaria che esclude il diritto a detrazione in applicazione del punto 2 sia tenuta a provare, nel corso del procedimento fiscale, che il soggetto passivo che ha fatto valere il suo diritto a detrazione fosse a conoscenza del comportamento illecito — diretto eventualmente all’evasione fiscale — delle imprese situate a valle nella catena dei subappalti, o che vi abbia lui stesso contribuito.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24).

(3)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 28 marzo 2011 — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV

(Causa C-149/11)

2011/C 179/18

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Leno Merken BV

Convenuta: Hagelkruis Beheer BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 15, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) sul marchio comunitario debba essere interpretato nel senso che per «uso effettivo» di un marchio comunitario sia sufficiente l’uso del medesimo entro i confini di un solo Stato membro, sempre che detto uso, nel caso di un marchio nazionale, venga considerato come uso effettivo in detto Stato membro [v. Joint Statement n. 10, relativo all’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (2), e le Opposition Guidelines dell’UAMI].

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’uso sopra menzionato di un marchio comunitario in un solo Stato membro non debba mai essere considerato come uso effettivo all’interno della Comunità, ai sensi dell’art. 15, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.

3)

Se l’uso di un marchio comunitario in un solo Stato membro non può mai essere considerato come uso effettivo all’interno della Comunità, quali condizioni debbano essere poste, per la valutazione di un uso effettivo all’interno della Comunità, all’estensione territoriale dell’uso di un marchio comunitario — oltre agli altri fattori.

4)

O se — diversamente da quanto sopra — l’art. 15 del regolamento sul marchio comunitario debba essere interpretato nel senso che nella valutazione di un uso effettivo all’interno della Comunità si deve completamente prescindere dai confini del territorio dei singoli Stati membri [e riferirsi, ad esempio, alle quote di mercato (mercato del prodotto/mercato geografico)].


(1)  GU L 78, pag. 1.

(2)  Regolamento sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 1o aprile 2011 — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France

(Causa C-158/11)

2011/C 179/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Auto 24 SARL

Resistente: Jaguar Land Rover France

Questione pregiudiziale

Cosa si debba intendere con i termini «criteri specifici» di cui all’art. 1, n. 1, lett. f), del regolamento di esenzione n. 1400/2002 (1), in riferimento a un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).


18.6.2011   

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C 179/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria il 4 aprile 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk/Österreichischer Rundfunk

(Causa C-162/11)

2011/C 179/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Publikumsrat des Österreichischen Rundfunk

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Questione pregiudiziale

Se l’art. 1, lett. c), l’art. 10, l’art. 11 e l’art. 18, n. 3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE (1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552 (2), debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «pubblicità televisiva» di cui all’art. 1, lett. c), rientrino gli annunci di qualsivoglia tipo, effettuati da un’emittente televisiva nell’ambito delle proprie trasmissioni, che richiamino l’attenzione su altri programmi propri (ricevibili in chiaro) e che, conseguentemente, tali annunci ricadano nella sfera di applicazione, inter alia, delle disposizioni relative alla distinzione e alla riconoscibilità di cui all’art. 10 e all’inserimento di pubblicità di cui all’art. 11.


(1)  GU L 298, pag. 23.

(2)  GU L 202, pag. 60.


18.6.2011   

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C 179/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 aprile 2011 — Annex Customs BVBA/Belgische Staat e KBC Bank NV

(Causa C-163/11)

2011/C 179/21

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Annex Customs BVBA

Convenuto:

 

Belgische Staat

 

KBC Bank N

Questioni pregiudiziali

1)

«Se l’art. 450 quater, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come aggiunto dall’art. 1, n. 53, del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787 (2), debba essere interpretato nel senso che la comunicazione in esso prevista è valida soltanto se vengono indicati gli importi esatti di cui il fideiussore potrebbe essere chiamato a rispondere.

2)

Se l’art. 450 quater, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come aggiunto dall’art. 1, n. 53, del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, debba essere interpretato nel senso che il fideiussore che, dopo che ha ricevuto una comunicazione ai sensi dell’art. 450 quater, n. 1, lett. a), entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, riceve una comunicazione in cui vengono indicati importi diversi da quelli che successivamente gli vengono richiesti, è sollevato dai suoi obblighi».


(1)  GU L 253, pag. 1.

(2)  Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 330, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 aprile 2011 — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens e a./Hendrikus Cornelis Kortekaas e a., altra parte: Ageas N.V., in precedenza Fortis N.V.

(Causa C-170/11)

2011/C 179/22

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi).

Parti

Ricorrenti:

 

Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens

 

Gilbert Georges Henri Mittler

 

Jean Paul Francois Caroline Votron

Resistenti:

 

Hendrikus Cornelis Kortekaas

 

Kortekaas Entertainment Marketing B.V.

 

Kortekaas Pensioen B.V.

 

Dirk Robbard De Kat

 

Johannes Hendrikus Visch

 

Euphemia Joanna Bökkerink

 

Laminco GLD N-A

Altra parte: Ageas N.V., in precedenza Fortis N.V.

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento CE sull’assunzione delle prove (1), e segnatamente il suo art. 1, n. 1, debba essere interpretato nel senso che il giudice, che desideri sentire un teste residente in un altro Stato membro, per questa forma di assunzione delle prove deve sempre utilizzare i metodi introdotti dal regolamento CE sull’assunzione delle prove, oppure se egli abbia la facoltà di avvalersi dei metodi previsti nel suo diritto processuale nazionale, come la convocazione del teste a comparire dinanzi a lui.


(1)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/12


Ricorso proposto il 14 aprile 2011 — Commissione/Malta

(Causa C-178/11)

2011/C 179/23

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentata da: A. Alcover San Pedro, K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo elaborato le mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali principali e all'agglomerato identificati dalla convenuta nella sua relazione di cui al secondo comma dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2002/49/CE (1); non avendole rese disponibili né divulgate al pubblico e non avendo notificato alla Commissione le informazioni ad esse relative, è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dal primo comma dell'art. 7, n. 1, dall'art. 9, n. 1, e dall'art. 10, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; e

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A quanto risulta dalla relazione inviata nel 2006 dalla convenuta in ottemperanza al secondo comma dell'art. 7, n. 1, della direttiva, all'interno del territorio di Malta rientrano nell'ambito della direttiva 1 agglomerato e 43 assi stradali principali. Di conseguenza, mappe acustiche strategiche per l'agglomerato e gli assi stradali principali in questione avrebbero dovuto essere elaborate entro il 30 giugno 2007 ed essere rese disponibili e divulgate al pubblico. Inoltre, entro il 30 dicembre 2007, avrebbero dovuto essere trasmesse alla Commissione le informazioni derivanti dalle dette mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d'azione locali.

Appare evidente che, ad oggi, la Repubblica di Malta, a causa di impedimenti interni legati a procedure di appalto nazionali, non ha ottemperato agli obblighi di elaborare le mappe acustiche strategiche per l'agglomerato e gli assi stradali principali in questione, di renderle disponibili e divulgarle al pubblico e di comunicare alla Commissione le informazioni rilevanti.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale.

GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.


18.6.2011   

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C 179/13


Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio

(Causa C-195/11)

2011/C 179/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e H. van Vliet, agenti)

Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza;

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata annulla il regolamento (CE) del Consiglio n. 1355/2008, (1) nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd («le ricorrenti in primo grado»), in tal modo annullando completamente il dazio antidumping istituito, riducendo a zero il dazio antidumping sulle importazioni delle ricorrenti nel procedimento di primo grado.

La Commissione afferma che il Tribunale, annullando completamente il dazio, nonostante le stesse ricorrenti in primo grado ammettano che l'adeguamento da esse richiesto avrebbe solamente comportato una riduzione del dazio antidumping imposto sui loro prodotti, ha statuito ultra petita.

A parere della Commissione il dispositivo della sentenza impugnata viola pertanto l'art. 264, primo comma, in combinato disposto con l'art. 254, sesto comma, TFUE ed il principio di proporzionalità. L'annullamento dell'intero regolamento nella parte riguardante le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto al solo motivo di annullamento accettato dal Tribunale. Si tratta anche in tal caso di statuizione ultra petita.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).


18.6.2011   

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C 179/13


Impugnazione proposta il 27 aprile 2011 da Formula One Licensing BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-10/09, Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media Ltd

(Causa C-196/11 P)

2011/C 179/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg, B. Klingberg)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Global Sports Media Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere la domanda della ricorrente di annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI del 16 ottobre 2008, causa R7/2008-1, o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale per un riesame; e

condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente sia in primo grado che nell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce la violazione del diritto dell'Unione, in particolare l'errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 (1) (attualmente il regolamento n. 207/09), nonché dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, basandosi sui seguenti argomenti principali:

1)

Il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 sotto i seguenti aspetti:

1.1.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esame del carattere distintivo della denominazione «F 1». In primo luogo, il Tribunale ha violato la regola, determinata da una giurisprudenza costante, in virtù della quale il carattere distintivo di un marchio va valutato facendo riferimento ai prodotti e servizi concretamente coperti da detto marchio. In secondo luogo, i relativi giudizi erano basati su uno snaturamento dei fatti. In terzo luogo, il Tribunale non ha applicato la regola, determinata da una giurisprudenza costante, in virtù della quale l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può risultare anche dal suo uso come parte di un altro marchio registrato. In quarto luogo, la valutazione del Tribunale in proposito ha portato ad un inammissibile annullamento de facto dei marchi registrati della ricorrente «F 1» in veste tipografica standard.

1.2.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'esame del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94, sia per quanto concerne i marchi opposti «F 1» in veste tipografica standard che il logo «F 1 Formula 1». In primo luogo, esso non ha tenuto conto del rilevante grado di identità o forte somiglianza dei prodotti e servizi, nonostante avesse giudicato elevato il grado di somiglianza dei segni. In secondo luogo, il Tribunale si è concentrato sull'elemento distintivo del termine «F 1», escludendo altri rilevanti elementi confermati da una giurisprudenza costante. In terzo luogo, esso non ha valutato la similarità dei segni conformemente al grado di somiglianza tra essi.

2)

Il Tribunale ha violato l'art. 8. n. 5, del regolamento n. 40/94 sotto i seguenti aspetti:

2.1.

Il Tribunale ha erroneamente escluso la notorietà dei marchi della ricorrente «F 1» in veste tipografica standard.

2.1.

Il Tribunale inoltre, presumendo erroneamente la mancanza di carattere distintivo del termine «F 1», ha commesso un errore di diritto nell'esame della somiglianza dei segni in relazione al marchio opposto logo «F 1 Formula 1».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


Tribunale

18.6.2011   

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C 179/15


Sentenza del Tribunale 4 maggio 2011 — Bongrain/UAMI — apetito (APETITO)

(Causa T-129/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo APETITO - Marchio comunitario denominativo anteriore apetito - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 179/26

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bongrain SA (Viroflay, Francia) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: apetito AG (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. T. Weeg)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 720/2008-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra l’apetito AG e la Bongrain SA

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bongrain SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


18.6.2011   

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C 179/15


Ordinanza del Tribunale 8 aprile 2011 — Martin/Commissione

(Causa T-291/10) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire)

2011/C 179/27

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anne Martin (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: U. O’Dwyer, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. ten Dam, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: S. Juul Jørgensen, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione 20 aprile 2010, la quale nega di concedere alla ricorrente l'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo alla domanda di aiuto di Stato n. 654/2008, notificata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 19 dicembre 2008, a favore della Short Brothers plc

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Anne Martin.

3)

Il Regno di Danimarca sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


18.6.2011   

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C 179/16


Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 — Socitrel/Commissione

(Causa T-413/10 R)

(Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Pregiudizio economico - Assenza di circostanze eccezionali - Insussistenza dell’urgenza)

2011/C 179/28

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Richiedente: Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti F. Proença de Carvalho e T. Luísa de Faria)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka e P. Costa de Oliveira, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione, 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), nonché domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’art. 2 della suddetta decisione

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


18.6.2011   

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C 179/16


Impugnazione proposta il 28 marzo 2011 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 gennaio 2011, causa F-77/09, Nijs/Corte dei conti

(Causa T-184/11 P)

2011/C 179/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 gennaio 2011;

in via principale, annullare la decisione del comitato ad hoc della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1o febbraio 2009;

annullare la decisione della Corte dei conti 20 settembre 2007, n. 81-2007, che attribuisce a un comitato ad hoc poteri di APN;

annullare tutte le decisioni preliminari adottate da tale comitato ad hoc, in particolare quelle del 22/29 ottobre, del 23 novembre 2007 e del 12 giugno 2008 di avviare un’indagine amministrativa;

in subordine, nell’ipotesi di mancato accoglimento da parte del Tribunale delle domande di annullamento proposte in via principale, dichiarare che la sanzione inflitta dal comitato ad hoc della Corte dei conti europea il 15 gennaio 2009 è, per i motivi sopra esposti, eccessivamente severa, in funzione dell’art. 10 dello Statuto dei funzionari;

rinviare dinanzi all’APN, in diversa composizione, della Corte dei conti europea, oppure infliggere una sanzione, se ritenuta veramente necessaria, assai più proporzionata ai fatti;

in ulteriore subordine, dichiarare espressamente che nel caso di specie il principio della durata ragionevole del procedimento non è stato rispettato, come sopra illustrato, e tenerne conto nella determinazione dell’eventuale sanzione da infliggere;

accogliere le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio;

condannare la Corte dei conti europea a sopportare le spese della presente impugnazione;

riservare ogni altro diritto al ricorrente, e in particolare quello di poter replicare al controricorso della Corte dei conti europea;

condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio;

riservare alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una modifica dell’oggetto della controversia da parte del TFP per aver interpretato le dichiarazioni del ricorrente in udienza come un ritiro della sua domanda di annullamento della decisione n. 81-2007.

2)

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti da parte del TFP ai punti 40, 58 e 94 della sentenza impugnata.

3)

Terzo motivo, vertente su uno snaturamento del primo motivo del ricorso del ricorrente, in quanto il TFP non avrebbe preso in considerazione alcuni paragrafi invocati degli artt. 22 bis e ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

4)

Quarto motivo, vertente sulla mancata applicazione da parte del TFP del principio dell’inversione dell’onere della prova.

5)

Quinto motivo, vertente su una decisione non appropriata dal punto di vista giuridico da parte del TFP per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso del ricorrente e sul fatto che non sono state tratte conseguenze dal comportamento del Segretario generale in relazione con l’art. 11 bis dello Statuto dei funzionari.

6)

Sesto motivo, vertente sull’omessa considerazione da parte del TFP della violazione del principio della parità di trattamento.

7)

Settimo motivo, vertente sul comportamento parziale che il funzionario incaricato dell’indagine disciplinare avrebbe assunto a danno del ricorrente.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla mancata applicazione effettiva dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dovuta al rifiuto di controllare la proporzionalità tra i fatti e la sanzione conseguentemente inflitta.

9)

Nono motivo, vertente su un’erronea applicazione del principio della durata ragionevole del procedimento.


18.6.2011   

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C 179/17


Ricorso proposto il 11 aprile 2011 — LTTE/Consiglio

(Causa T-208/11)

2011/C 179/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: il gruppo Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danimarca) (rappresentante: avv. V. Koppe)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 (1) nella parte in cui lo riguarda;

stabilire che il regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001 (2) non è applicabile al ricorrente;

risarcire al ricorrente le spese e gli interessi.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 nella parte in cui il nome del ricorrente è mantenuto nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi, i cui capitali e risorse economiche sono congelati ai sensi di tale disposizione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1)

Con il primo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda e/o il regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001 è inapplicabile, in quanto non tiene conto del diritto dei conflitti armati.

2)

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché il ricorrente non può essere qualificato come un'organizzazione terroristica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC (3). A tale riguardo, il ricorrente deduce che le sue attività non costituiscono reato ai sensi del diritto umanitario internazionale e del diritto penale nazionale, inapplicabile alle situazioni di conflitto armato.

3)

Con il terzo motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non è stata presa una decisione da parte di un'autorità competente, come richiesto dall'art. 1, n. 4, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

4)

Con il quarto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto il Consiglio non ha effettuato il riesame di cui all'art. 1, n. 6, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. Il ricorrente afferma che, poiché non usa più mezzi militari per conseguire i suoi scopi e non è più direttamente attivo nello Sri Lanka, un tale riesame avrebbe portato alla sua rimozione dall'elenco.

5)

Con il quinto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, poiché non ottempera all'obbligo di motivazione, violando così l'art. 296 TFEU.

6)

Con il sesto motivo, il ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011 è nullo nella parte in cui lo riguarda, in quanto viola il suo diritto alla difesa ed il suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 83, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

(3)  Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).


18.6.2011   

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C 179/18


Ricorso proposto l'11 aprile 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-211/11)

2011/C 179/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 1o febbraio 2011 con la quale viene negato l'accesso a determinati documenti della Commissione relativi ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, procedimento riguardante un cartello sul mercato europeo dei fosfati per mangimi (caso COMP/38866).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto i documenti richiesti non sarebbero pareri, bensì decisioni, per la cui divulgazione non è stabilito che essa potrebbe seriamente pregiudicare il processo decisionale.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti richiesti non conterrebbero dati commerciali sensibili tali da impedirne la divulgazione anche parziale.

3)

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, avendo la Commissione dedotto un pregiudizio alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


18.6.2011   

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C 179/18


Ricorso proposto il 11 aprile 2011 — ClientEarth e PAN Europe/EFSA

(Causa T-214/11)

2011/C 179/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Pesticides Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 (1);

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (2);

annullare la decisione della convenuta di non rendere accessibili i documenti richiesti; e

condannare la convenuta alle spese, comprese le spese sostenute da qualsiasi parte intervenuta nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare alla loro richiesta di accesso a documenti, per effetto della quale sono rimasti inaccessibili bozze intermedie e il parere scientifico del Comitato direttivo sui pesticidi (PSC) e del gruppo prodotti fitosanitari e loro residui (gruppo PPR) dell'EFSA relativi al documento d'orientamento sulla presentazione della letteratura scientifica revisionata disponibile per l’approvazione di sostanze attive pesticide ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 (3).

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Con il primo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l’art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non fornisce una risposta, entro i termini previsti, alla domanda confermativa della ricorrente ed è priva di una motivazione dettagliata in proposito.

2)

Con il secondo motivo, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in quanto non concede alle ricorrenti l'accesso alle bozze richieste e al parere scientifico sul documento d'orientamento dell'EFSA. La decisione impugnata viola inoltre l’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, poiché non interpreta restrittivamente le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3)

Con il terzo motivo, le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata viola l’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non dimostra che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale interno all'EFSA, in particolare dopo che la decisione è stata presa.

4)

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha valutato l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non ha fornito una motivazione dettagliata di tale rifiuto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1107, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).


18.6.2011   

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C 179/19


Ricorso proposto il 21 aprile 2011 — Dagher/Consiglio

(Causa T-218/11)

2011/C 179/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Habib Roland Dagher (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentanti: avv.ti J.-Y. Dupeux e F. Dressen)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85, nella parte in cui tale atto lo riguarda;

annullare la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, nella parte in cui tale atto lo riguarda;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente EUR 40 000 a titolo di risarcimento del danno morale e degli altri danni da esso subiti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo diviso in tre parti e basato sulla violazione delle forme sostanziali.

Con la prima parte il ricorrente deduce che il procedimento seguito dal Consiglio non si sarebbe svolto in contraddittorio, in quanto il convenuto non avrebbe fornito, il prima possibile dopo la pubblicazione degli atti contestati, le indicazioni che avrebbero permesso al ricorrente di comprendere i motivi delle misure adottate nei suoi confronti ed avrebbe in seguito respinto le richieste di ulteriori informazioni del ricorrente, fatto che avrebbe privato quest'ultimo del suo diritto di presentare fruttuosamente qualunque ricorso amministrativo al fine di ottenere la revoca;

con la seconda parte il ricorrente fa valere un difetto di motivazione, in quanto i motivi che figurano nelle misure restrittive adottate nei suoi confronti sarebbero stati imprecisi e succinti e non avrebbero pertanto permesso al ricorrente di prendere conoscenza del contenuto delle contestazioni su cui erano basate le sanzioni in questione;

con la terza parte il ricorrente deduce una violazione del diritto ad una tutela giuridica effettiva.


Tribunale della funzione pubblica

18.6.2011   

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C 179/21


Ricorso proposto il 31 marzo 2011 — AV/Commissione

(Causa F-4/11)

2011/C 179/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AV (Cadrezzate, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.–N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di applicare al ricorrente la riserva medica prevista all’art. 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di non ammetterlo al beneficio dell’indennità di invalidità.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea del 12 ottobre 2010, recante rigetto del reclamo del ricorrente diretto avverso le decisioni del 12 aprile precedente, di applicargli la riserva prevista all’art. 32 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), e del 16 aprile 2010, di non concedergli il beneficio di un’indennità di invalidità;

se necessario, annullare le decisioni del 12 aprile 2010, di applicare al ricorrente la clausola di riserva prevista all’art. 32 del RAA, e del 16 aprile successivo, di non ammetterlo al beneficio di un’indennità di invalidità;

condannare la Commissione europea alle spese.


18.6.2011   

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C 179/21


Ricorso proposto l’8 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

(Causa F-26/11)

2011/C 179/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi al grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2010, nonché la condanna del convenuto a versare al ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi al grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2010, decisione risultante dalle comunicazioni al personale 26 aprile 2010, n. 80/10, e 26 maggio 2010, n. 81/10;

annullare, se necessario, la decisione dell’APN recante rigetto del reclamo del ricorrente;

annullare, se necessario, la decisione di promozione dei funzionari AD12 promossi al grado AD13 nell’esercizio di promozione 2010 (comunicazioni al personale 26 aprile 2010, n. 80/10, e 26 maggio 2010, n. 81/10);

condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno morale da lui subito per un importo pari a EUR 150 000;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


18.6.2011   

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C 179/21


Ricorso proposto il 23 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

(Causa F-30/11)

2011/C 179/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché il risarcimento dell’asserito danno da lui subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per l’anno 2008 e condannare il convenuto al risarcimento del danno subito dal ricorrente per un importo provvisoriamente fissato in EUR 5 000, che sarà più precisamente stabilito in corso di causa, maggiorato degli interessi compensatori e moratori calcolati al tasso del 6,75% sui danni morali e materiali.

Condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


18.6.2011   

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C 179/22


Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-36/11)

2011/C 179/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Etterbeck, Belgio) (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento della decisione di non prorogare il contratto del ricorrente oltre la sua scadenza e, di conseguenza, la reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a partire dal 1° novembre 2010. Dall’altro, la condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo pari a EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito e a sopportare gli oneri finanziari connessi al procedimento precontenzioso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione contenuta nella nota del 30 agosto 2010, con la quale è stato comunicato al ricorrente che il suo contratto non sarebbe stato prorogato oltre la sua scadenza;

di conseguenza, reintegrare il ricorrente nelle sue funzioni presso la delegazione in Albania a partire dal 1° novembre 2010 e condannare la convenuta al pagamento della sua retribuzione con effetto retroattivo. In mancanza di siffatta reintegrazione, condannare la convenuta al pagamento delle indennità di disoccupazione sino a nuova assunzione del ricorrente;

ritirare dal fascicolo personale del ricorrente la decisione impugnata nonché ogni documento relativo al presente procedimento;

condannare la Commissione a versare al ricorrente l’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, con riserva di aumento nel corso del procedimento, nonché a sopportare gli oneri finanziari connessi al procedimento precontenzioso.

condannare la Commissione europea alle spese.


18.6.2011   

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C 179/22


Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Parlamento europeo

(Causa F-38/11)

2011/C 179/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis e É. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente, che è stato trasferito il 1° settembre 2009 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al Parlamento europeo, a titolo dell’esercizio di promozione 2009.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento 4 gennaio 2011 di respingere il reclamo del ricorrente diretto avverso la decisione di non promuoverlo al grado AD7 per l’esercizio di promozione 2009;

se necessario, annullare la decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado AD7 per l’esercizio di promozione 2009;

condannare il Parlamento europeo alle spese.