ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
15 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1987 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1989 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, recante raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

13

 

*

Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) ( 1 )

16

 

*

Decisione (UE) 2016/1991 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alle misure SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch [notificata con il numero C(2016) 4089]  ( 2 )

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1992 della Commissione, dell'11 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire [notificata con il numero C(2016) 7151]

30

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37)

32

 

*

Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38)

37

 


 

(1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1986 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 223/2014, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.

(2)

Il documento sugli importi non recuperabili (2) presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014, per ogni esercizio a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili ripartiti per natura della spesa. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017.

(3)

Conformemente all'articolo 33, lettera b), e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. È pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione.

(4)

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Conformemente a tale disposizione, dovrebbe essere inoltre possibile prorogare il termine per il documento sugli importi non recuperabili.

(5)

È necessario stabilire i criteri che permetteranno alla Commissione di valutare se a uno Stato membro sia imputabile colpa o negligenza nei provvedimenti amministrativi e giuridici di recupero. Anche qualora siano soddisfatti uno o più di tali criteri, ciò non dovrebbe significare automaticamente che allo Stato membro sia in effetti imputabile colpa o negligenza.

(6)

Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe concludere la propria valutazione entro un termine stabilito e gli Stati membri dovrebbero rispondere alla valutazione della Commissione entro un altro termine stabilito. Per gli stessi motivi la Commissione dovrebbe poter concludere la propria valutazione anche qualora lo Stato membro non fornisca informazioni supplementari. In caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode di cui all'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014, tali termini non dovrebbero tuttavia applicarsi.

(7)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 223/2014, uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo di aiuti europei agli indigenti («il Fondo»). In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione. Su tali importi de minimis non saranno richieste informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili

1.   Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.

2.   L'autorità di certificazione presenta la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.   Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a decorrere dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente ai periodi contabili precedenti. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1o marzo.

Articolo 2

Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri

Criteri indicativi di colpa o negligenza di uno Stato membro:

a)

lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];

b)

lo Stato membro non ha fornito copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di recupero successivi [né ha fornito copia del documento destinato a ridurre o sopprimere il livello del sostegno o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostengo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];

c)

lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento;

d)

lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità;

e)

lo Stato membro non ha inviato il documento destinato a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014, qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento dell'irregolarità;

f)

lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando il sostegno è stato definitivamente ridotto o soppresso (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario oppure con l'accordo del beneficiario);

g)

lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale;

h)

lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del caso;

i)

lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 3.

Articolo 3

Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri

1.   Sulla base delle informazioni presentate dallo Stato membro conformemente all'articolo 1, la Commissione valuta ciascun caso al fine di determinare se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'articolo 2, la Commissione può concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza.

2.   Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può:

a)

chiedere per iscritto allo Stato membro di presentare ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari; oppure

b)

chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.

Se la Commissione sceglie l'opzione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i paragrafi da 5 a 8.

3.   Il termine di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.

4.   Se la Commissione non agisce a norma del paragrafo 2, ed entro il termine stabilito nel medesimo paragrafo, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

5.   Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.

6.   Se lo Stato membro non presenta le ulteriori informazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili.

7.   Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

8.   Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 7, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo, quale previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.

Articolo 4

Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo del Fondo

Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Allegato V, appendice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili — Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Natura della spesa (1)

Denominazione dell'operazione e numero di identificazione nel sistema informatico

Nome del beneficiario

Data e prova dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario per l'operazione interessata

Tipo di irregolarità (da definirsi da parte dello Stato membro)

Organismo che ha rilevato l'irregolarità (precisare quale: AG, AC o AA o altro o indicare nome dell'organismo UE)

Data di rilevamento dell'irregolarità (2)

Totale delle spese dichiarate non recuperabili

Spesa pubblica corrispondente agli importi dichiarati non recuperabili

Importo del contributo dell'Unione non recuperabile (3)

Periodo(i) contabile(i) in cui sono state dichiarate le spese corrispondenti al contributo dell'Unione non recuperabile

Data di inizio della procedura di recupero

Copia del primo ordine di recupero e degli eventuali ordini di recupero successivi (4)

Data in cui è stata dichiarata la non recuperabilità

Ragioni della non recuperabilità (5)

Documenti relativi alle procedure fallimentari, se del caso

Indicare se il contributo dell'Unione debba essere a carico del bilancio dell'Unione (sì/no) (6)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (7)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

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<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Assistenza tecnica

Op 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di assistenza materiale 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

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<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di assistenza materiale 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

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<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di assistenza materiale n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 


Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili – Programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti (PO II)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Natura della spesa (8)

Denominazione dell'operazione e numero di identificazione nel sistema informatico

Nome del beneficiario

Data e prova dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario per l'operazione interessata

Tipo di irregolarità (da definirsi da parte dello Stato membro)

Organismo che ha rilevato l'irregolarità (precisare quale: AG, AC o AA o altro o indicare nome dell'organismo UE)

Data di rilevamento dell'irregolarità (9)

Totale delle spese dichiarate non recuperabili

Spesa pubblica corrispondente agli importi dichiarati non recuperabili

Importo del contributo dell'Unione non recuperabile (10)

Periodo(i) contabile(i) in cui sono state dichiarate le spese corrispondenti al contributo dell'Unione non recuperabile

Data di inizio della procedura di recupero

Copia del primo ordine di recupero e degli eventuali ordini di recupero successivi (11)

Data in cui è stata dichiarata la non recuperabilità

Ragioni della non recuperabilità (12)

Documenti relativi alle procedure fallimentari, se del caso

Indicare se il contributo dell'Unione debba essere a carico del bilancio dell'Unione (sì/no) (13)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (14)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Assistenza tecnica

Op 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di azione 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di azione 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

Tipo di azione n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

<type="Cu" input="G"> Pr.

 


(1)  Corrisponde alle informazioni fornite nei conti, conformemente all'allegato V, appendice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341. Le informazioni sono presentate per tipo di assistenza materiale e per operazione.

(2)  La data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità.

(3)  Calcolato in base al tasso di cofinanziamento a livello di programma operativo, quale indicato nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.

(4)  Se del caso, anche copia del documento destinato a ridurre/sopprimere il livello del sostegno e/o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014.

(5)  Indicare se la non recuperabilità è dovuta al fallimento del beneficiario. In caso contrario, indicare le ragioni applicabili.

(6)  Nel caso in cui si richieda che il contributo dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione, lo Stato membro conferma di aver esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale.

(7)  Legenda delle caratteristiche dei campi: «type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, Cu = valuta. B = booleano - input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema - «maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi - ATT: allegati.

(8)  Corrisponde alle informazioni fornite nei conti, conformemente all'allegato V, appendice 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341. Le informazioni sono presentate per tipo di azione e per operazione.

(9)  La data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità.

(10)  Calcolato in base al tasso di cofinanziamento a livello di programma operativo, quale indicato nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.

(11)  Se del caso, anche copia del documento destinato a ridurre/sopprimere il livello del sostegno e/o a ritirare il documento contenente le condizioni per il sostegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014.

(12)  Indicare se la non recuperabilità è dovuta al fallimento del beneficiario. In caso contrario, indicare le ragioni applicabili.

(13)  Nel caso in cui si richieda che il contributo dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione, lo Stato membro conferma di aver esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale.

(14)  Legenda delle caratteristiche dei campi: «type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, Cu = valuta. B = booleano - input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema - «maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi - ATT: allegati.


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1987 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

100,9

ZZ

100,9

0707 00 05

TR

146,7

ZZ

146,7

0709 93 10

MA

112,1

TR

142,9

ZZ

127,5

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,2

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,6

ZZ

73,6

0806 10 10

BR

300,5

IN

164,3

PE

292,1

TR

139,5

US

334,6

ZA

345,1

ZZ

262,7

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

104,9

TR

168,6

ZZ

136,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1988 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2008/737/CE del Consiglio (2) l'Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010 («misura di deroga»). L'applicazione della misura di deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio (3) e fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio (4), che ha inoltre aumentato la soglia massima di esenzione autorizzata fino a un volume di affari annuo di 65 000 EUR.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga.

(3)

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 21 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4)

A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi dell'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (5) possono esentare soggetti il cui volume d'affari annuo non superi 5 000 EUR. La misura di deroga reca una deroga all'articolo 285 nella sua applicazione all'Italia, solo nella misura in cui la soglia del volume d'affari annuo superi 5 000 EUR.

(5)

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa del 25 giugno 2008.

(6)

Poiché la misura di deroga ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA per dette imprese più piccole che non abbiano optato per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(7)

La misura di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se resta idonea ed efficace. Inoltre, gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. La misura di deroga dovrebbe pertanto essere altresì soggetta a una clausola di cessazione dell'efficacia,

(8)

Secondo i dati forniti dall'Italia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(9)

La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/678/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2013/678/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese o fino al 31 dicembre 2019, se questa data è anteriore.».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

(5)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1989 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2016

recante raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 29 del codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

(2)

Il Consiglio aveva raccomandato a cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) di mantenere controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione di esecuzione, al fine di rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tali Stati determinata dalla combinazione di carenze nei controlli delle frontiere esterne in Grecia e dei movimenti secondari di migranti irregolari entrati dalla Grecia e intenzionati a spostarsi in altri Stati dello spazio Schengen.

(3)

Il 28 settembre 2016 la Commissione ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione della decisione di esecuzione, nella quale concludeva che i controlli alla frontiera interna effettuati da Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia erano stati proporzionati e conformi alla raccomandazione del Consiglio. La Commissione concludeva inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili e delle relazioni ricevute dagli Stati interessati, al momento di redigere la relazione non aveva ravvisato gli estremi per proporre modifiche della decisione di esecuzione.

(4)

Il 18 e 21 ottobre 2016 gli Stati Schengen interessati hanno trasmesso per la seconda volta alla Commissione una relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio. Le informazioni trasmesse mostrano una tendenza simile a quella evidenziata dalla prima relazione (ovvero una riduzione del numero di persone a cui è stato rifiutato l'ingresso come pure del numero di domande di asilo ricevute), indicando una progressiva stabilizzazione della situazione.

(5)

Tuttavia, nonostante la marcata riduzione del numero di arrivi di migranti irregolari e richiedenti asilo nell'Unione europea, un numero significativo di migranti irregolari è tuttora presente in Grecia come pure negli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti irregolari provenienti dalla Grecia. Basandosi sulle tendenze osservate in passato è lecito attendersi che tali persone intendano spostarsi irregolarmente in altri Stati membri qualora siano aboliti i controlli alle frontiere che impediscono i loro movimenti secondari.

(6)

Il numero cumulato di domande di asilo ricevute dall'inizio della crisi migratoria, e le domande che continuano a pervenire, hanno messo a dura prova le amministrazioni e i servizi nazionali in tutti gli Stati membri dell'UE e in particolare negli Stati dello spazio Schengen interessati dalla decisione di esecuzione.

(7)

I controlli alle frontiere interne non possono essere considerati senza tenere conto di altri importanti fattori. Nella sua comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» (2), la Commissione ha individuato le differenti politiche da attuare per garantire il ritorno a uno spazio Schengen pienamente funzionante.

(8)

La tabella di marcia prevedeva in particolare che fosse istituita e adottata la guardia di frontiera e costiera europea. Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (3) è entrato in vigore il 6 ottobre 2016, ovvero a nove mesi di distanza dalla presentazione della proposta della Commissione, a dimostrazione dell'impegno di tutti i soggetti coinvolti. Ci si aspetta che la riserva di reazione rapida, comprendente sia risorse umane che attrezzature tecniche, e i gruppi di rimpatrio rapido saranno istituiti e operativi, rispettivamente, entro il 7 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017.

(9)

Un altro elemento indicato nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» è l'effettiva attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Anche se l'attuazione della dichiarazione, come indicato nella terza relazione sui progressi compiuti (4), sta dando risultati, è importante fare in modo che la dichiarazione continui a funzionare in via continuativa. Inoltre resta da mettere in atto la cooperazione concordata nella dichiarazione emersa dalla riunione dei leader dei paesi della rotta dei Balcani occidentali.

(10)

Da quanto precede si desume che, nonostante i progressi costanti e significativi compiuti nei settori individuati dalla tabella di marcia «Ritorno a Schengen» e la progressiva stabilizzazione della situazione, queste azioni richiedono ancora tempo per essere pienamente attuate e produrre i risultati attesi.

(11)

Pertanto, continuano a sussistere le circostanze eccezionali che determinano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a repentaglio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(12)

Data l'attuale situazione di fragilità in Grecia e la pressione residua che grava sugli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti irregolari provenienti dalla Grecia, appare quindi giustificato consentire una proroga proporzionata dei controlli temporanei alle frontiere interne per gli Stati dello spazio Schengen che attualmente li effettuano (ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia), come misura di ultima istanza per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, conformemente all'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

(13)

Stando agli indicatori disponibili in questa fase, la proroga non dovrebbe superare tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.

(14)

Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne in seguito alla presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

(15)

Prima di optare per tali controlli, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative ai controlli alle frontiere per contrastare efficacemente la minaccia individuata. Nelle loro notifiche, gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare l'esito di tale valutazione e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere.

(16)

Come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo sulla migrazione, del 20 ottobre 2016, il processo del «ritorno a Schengen» comporta l'adeguamento dei controlli temporanei alle frontiere interne per rispecchiare le attuali esigenze. I controlli a norma della presente decisione di esecuzione dovrebbero essere svolti solo nella misura necessaria e la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile. Ad esempio, se in un dato periodo i flussi risultano insignificanti, i controlli in determinate sezioni della frontiera potrebbero al limite non essere necessari. Al fine di ostacolare il meno possibile i cittadini nell'attraversamento delle frontiere interne, potranno essere effettuati soltanto controlli mirati e basati su un'analisi dei rischi e sull'intelligence. In più, la necessità di tali controlli nelle pertinenti sezioni della frontiera dovrebbe essere valutata e riesaminata con cadenza periodica in cooperazione con tutti gli Stati membri interessati, con l'obiettivo di una loro progressiva riduzione.

(17)

Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate unitamente, se del caso, a una valutazione sulla necessità di continuarle. La relazione dovrebbe indicare il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche, il numero totale di decisioni di rimpatrio emanate a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute alle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.

(18)

Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione di esecuzione,

RACCOMANDA:

1.

L'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero prorogare i controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione, alle seguenti frontiere interne:

l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la Slovenia;

la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria;

la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania;

la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund;

la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.

2.

Prima di prorogare tali controlli, gli Stati membri interessati dovrebbero procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati esclusivamente ove ritenuti necessari e proporzionati. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati soltanto come misura di ultima istanza, laddove altre misure alternative non possano produrre gli stessi effetti, e solo nelle sezioni della frontiera interna in cui essi siano considerati necessari e proporzionati, in conformità al codice frontiere Schengen. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

3.

I controlli di frontiera dovrebbero rimanere mirati, essere basati su un'analisi dei rischi e sull'intelligence e limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempo, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che effettua controlli alle frontiere interne in conformità alla presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare con cadenza settimanale la necessità, la frequenza, l'ubicazione e il tempo dei controlli, adeguare l'intensità dei controlli stessi al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente quando è appropriato, e riferire alla Commissione ogni mese.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(2)  COM(2016) 120 final.

(3)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

(4)  Terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia [COM(2016) 634].


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/16


DECISIONE (PESC) 2016/1990 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2016

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1).

(2)

Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e prevede un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017.

(3)

Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2017.

(4)

Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.

(5)

In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

(6)

Le norme per la partecipazione alle procedure di appalto della missione e le norme di origine applicabili alle merci che essa acquista dovrebbero essere allineate alle disposizioni relative ad altre missioni civili PSDC.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.

(8)

L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014 è di 34 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2015 fino al 14 giugno 2016 è di 77 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 è di 86 850 000 EUR.

Con riferimento all'importo di cui al nono comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 34 500 000 EUR dal 15 giugno fino al 14 dicembre 2016 e di 23 250 000 EUR dal 15 dicembre 2016 fino al 14 giugno 2017; 29 100 000 EUR coprono il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 e coprono anche, con effetto retroattivo, la spesa derivante dal sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti a partire dal 1o aprile 2016. Per tale importo la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(**)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto finanziati con il bilancio della missione è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna norma di origine per merci acquistate dall'EULEX KOSOVO.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Con l'approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPT KOSOVO per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPT KOSOVO sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.»;

2)

all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune e a Frontex informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

(2)  Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/19


DECISIONE (UE) 2016/1991 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

relativa alle misure SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch

[notificata con il numero C(2016) 4089]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2011, la Commissione è stata informata da un cittadino e da informazioni apparse nella stampa del fatto che i Paesi Bassi avevano dato esecuzione a una misura di aiuto a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch. Nel 2010 e nel 2011, la Commissione è stata altresì informata dai cittadini di misure a favore di altre società di calcio professionistiche dei Paesi Bassi, nello specifico Willem II di Tilburg, MVV di Maastricht, PSV di Eindhoven e NEC di Nijmegen. Su richiesta della Commissione, con lettera del 1o settembre 2011 i Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni relative alla società FC Den Bosch.

(2)

Con lettera del 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in appresso «decisione di avvio del procedimento» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura in oggetto.

(4)

I Paesi Bassi hanno trasmesso i propri commenti nel quadro delle misure a favore di FC a mezzo lettere del 31 maggio 2013 e 7 novembre 2013 e in occasione di un incontro svoltosi il 13 ottobre 2014. La Commissione non ha ricevuto commenti dalle parti interessate relativamente alle misure a favore di FC Den Bosch.

(5)

In seguito alla decisione di avvio del procedimento e in accordo con le autorità dei Paesi Bassi, le indagini sulle diverse società sono state condotte separatamente. L'indagine riguardante la società FC Den Bosch è stata registrata con il numero SA.41614.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Beneficiario, obiettivo e dotazione

(6)

La federazione di calcio nazionale olandese Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (in appresso «KNVB») è l'organizzazione ombrello per le competizioni calcistiche professionistiche e amatoriali. Nei Paesi Bassi il calcio professionistico è organizzato sulla base di un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 erano iscritte alla federazione 38 società, di cui 18 alla serie A (eredivisie) e 20 alla serie B (eerste divisie).

(7)

FC Den Bosch è iscritta alla serie B dalla stagione 2004/2005, quando ha giocato per l'ultima volta nella serie A olandese. Non ha mai giocato in un campionato europeo. In base alle informazioni trasmesse dai Paesi Bassi, FC Den Bosch è una società di piccole dimensioni; nella stagione 2011/2012 impiegava 31 dipendenti. Il suo fatturato e il suo totale di bilancio si sono attestati a circa 3 milioni di EUR in entrambi gli anni. FC Den Bosch può pertanto essere considerata una piccola impresa (3). Lo stadio in cui gioca la squadra del FC Den Bosch è di proprietà del comune di 's-Hertogenbosch (in appresso «il comune»), che riscuote un canone di affitto per il suo utilizzo da parte della società.

(8)

Nel 2010, il comune è venuto a conoscenza del fatto che FC Den Bosch si trovava in gravi difficoltà finanziarie, tali da pregiudicare il mantenimento della licenza di società di calcio professionistica e persino la sua stessa esistenza. Il 30 giugno 2010 la società FC Den Bosch ha registrato un patrimonio negativo di 4,6 milioni di EUR, che un anno aveva raggiunto 5,4 milioni di EUR. Come dimostrato da una società di revisione dei conti indipendente, FC Den Bosch ha altresì registrato un incremento delle perdite (0,168 milioni di EUR a giugno 2009, 0,612 milioni di EUR a giugno 2010 e 0,744 milioni di EUR a giugno 2011), una diminuzione del fatturato (da 3,736 milioni di EUR a 2,771 milioni di EUR dal 2009 al 2011) e un aumento dell'indebitamento. Fra i creditori della società figurava il comune, che vantava un credito subordinato nei suoi confronti di 1,65 milioni di EUR.

(9)

Nell'autunno del 2010 i tifosi, diverse società e sponsor hanno avviato un'iniziativa volta a evitare il fallimento di FC Den Bosch, che ha portato a un piano di ristrutturazione teso a migliorare la situazione finanziaria della società calcistica e a trasformarla in un'impresa redditizia con una nuova struttura giuridica, di proprietà dei tifosi. Nel giugno 2011, il comune e gli altri creditori della società hanno concordato un'iniziativa comune per convertire i propri prestiti in azioni della società. Nell'ambito della ristrutturazione, FC Den Bosch, che aveva lo status giuridico di associazione (Vereniging), il 30 giugno 2011 è stata trasformata nella società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) FC Den Bosch N.V.

(10)

È stata concordata la trasformazione del credito vantato dal comune in una quota di partecipazione del 60 % al capitale della società a responsabilità limitata FC Den Bosch N.V. di nuova costituzione. Il restante 40 % delle azioni della società sarebbero state acquistate dagli altri grandi creditori della stessa che hanno convertito debiti in azioni, tuttavia con un rapporto di conversione inferiore a quello del comune. I creditori minori hanno rinunciato a parti dei crediti da loro vantati. In seguito all'accordo tra creditori, il comune ha trasferito il proprio credito in azioni, risultante dal suo prestito di 1,65 milioni di EUR, alla fondazione Stichting Met Heel Mijn Hart per il valore di 1 EUR. La fondazione è stata costituita da associazioni di tifosi e da singoli tifosi di FC Den Bosch e non svolge attività commerciali.

(11)

Il comune ha altresì acconsentito al pagamento di 1,4 milioni di EUR a fronte del trasferimento di FC Den Bosch dalle strutture in cui conduce gli allenamenti (4), ubicate in un terreno di proprietà del comune.

2.2.   Motivazioni dell'avvio del procedimento d'indagine formale

(12)

Nella decisione di avvio del procedimento relativamente alle misure a favore di FC Den Bosch, la Commissione è giunta alla decisione preliminare che il comune aveva conferito a FC Den Bosch un vantaggio selettivo mediante risorse statali e aveva pertanto fornito aiuti alla società di calcio.

(13)

In merito alla decisione di cedere il credito di 1,65 milioni di EUR a fronte del corrispettivo di 1 EUR a tifosi organizzati, secondo la Commissione, i Paesi Bassi non possono sostenere che il comune abbia agito allo stesso modo in cui avrebbe fatto un creditore privato in una situazione analoga. La Commissione ha evidenziato che altri grandi creditori hanno trasformato i propri crediti in quote di partecipazione al capitale del nuovo soggetto giuridico, laddove il comune ha trasferito i propri crediti per una somma simbolica. Per quanto attiene all'acquisizione del nuovo centro allenamenti e giovanile per un corrispettivo di 1,4 milioni di EUR, la Commissione ha evidenziato che tale prezzo era stato calcolato da un esperto esterno come il valore di sostituzione del centro in oggetto. La Commissione ha sollevato dubbi in merito al fatto che il valore di sostituzione di un edificio equivalga al suo prezzo di mercato.

(14)

La Commissione ha altresì assunto la posizione secondo cui le misure di aiuto concesse a società di calcio professionistiche rischiano di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(15)

In merito alla compatibilità di un eventuale aiuto a FC Den Bosch, la Commissione ha evidenziato nella decisione di avvio del procedimento che la società di calcio si trovava in difficoltà finanziarie nel momento in cui l'aiuto è stato concesso. Per valutare la compatibilità dell'aiuto con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (in appresso «gli orientamenti»), la Commissione ha richiesto informazioni sulla conformità a tutti i requisiti posti negli orientamenti.

(16)

In particolare, la Commissione non è stata in grado di verificare l'ottemperanza alle condizioni di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti relativamente alla natura e al rispetto di un piano di ristrutturazione. Si sarebbe dovuto inoltre dimostrare che l'aiuto era stato limitato al minimo necessario, che lo stesso beneficiario aveva dovuto versare un adeguato contributo proprio alla ristrutturazione e che sarebbe stato rispettato il principio «una tantum».

3.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

3.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(17)

I Paesi Bassi dissentono dalla conclusione preliminare della Commissione secondo la quale le misure riguardanti FC Den Bosch costituiscono aiuto di Stato. I Paesi Bassi ritengono che, poiché il comune vantava un credito subordinato nei confronti di una società sull'orlo del fallimento, nel rinunciare al suo credito nel 2011 ha agito in conformità al principio del creditore operante in un'economia di mercato.

(18)

Secondo i Paesi Bassi, in caso di fallimento della società FC Den Bosch, il comune non avrebbe con tutta probabilità recuperato nulla del credito subordinato da esso vantato. Con lettera del 7 novembre 2013, i Paesi Bassi hanno altresì invocato la decisione della Commissione relativa alla società belga Sonaca (6), dalla quale si evince che la conversione di un prestito pubblico in capitale non costituisce aiuto di Stato. Se nel giugno 2011 FC Den Bosch non fosse stato in grado di recuperare la propria posizione finanziaria, avrebbe perso la licenza di calcio professionistico secondo le regole della KNVB. In merito all'acquisizione delle strutture per gli allenamenti, i Paesi Bassi sostengono che detta acquisizione è avvenuta al valore definito da un esperto esterno, laddove tale valore copriva anche il costo della sostituzione per FC Den Bosch. I Paesi Bassi sostengono di aver agito in conformità alla comunicazione della Commissione in materia di vendita di terreni (7) (in appresso «comunicazione sulla vendita di terreni»).

(19)

Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che, sebbene si possa ritenere che le misure conferiscano un vantaggio selettivo nei confronti di FC Den Bosch, esse non falsano la concorrenza né incidono sugli scambi tra Stati membri. I Paesi Bassi sottolineano la posizione di debolezza di FC Den Bosch nell'ambito del calcio professionistico nazionale, a causa della quale la sua partecipazione alle competizioni europee è un evento molto improbabile. Ritengono altresì che la Commissione non sia stata in grado di dimostrare nella decisione di avvio del procedimento che l'aiuto a FC Den Bosch possa falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra Stati membri.

(20)

Come argomentazione secondaria, i Paesi Bassi sostengono che se le misure dovessero essere considerate aiuti di Stato, sarebbero compatibili con gli orientamenti e, dunque, con il mercato interno.

(21)

Nel 2010 FC Den Bosch versava in difficoltà finanziarie. Nel 2011, ha registrato un patrimonio negativo con debiti pari a 5,97 milioni di EUR e debiti pari a 7 milioni di EUR, con un patrimonio di circa 3 milioni di EUR. La tabella 1 riporta i creditori e i debiti della società.

Tabella 1

Creditori e debiti di FC Den Bosch

Creditori

Importo dei prestiti

Comune (credito residuo di un prestito concesso nel 2000)

1,65 milioni di EUR

[…] (*)

1,092 milioni di EUR

[…]

1,865 milioni di EUR

[…]

0,73 milioni di EUR

[…]

0,235 milioni di EUR

Creditore privato

0,3 milioni di EUR

[…]

0,1 milioni di EUR

(22)

La federazione KNVB ha sottolineato che la società avrebbe perso la propria licenza di calcio professionistica qualora, al 30 giugno 2011, il suo patrimonio fosse rimasto negativo. Ciò avrebbe comportato per la società la retrocessione a una categoria di calcio dilettantistica.

(23)

Nel giugno 2011 FC Den Bosch e KNVB hanno pertanto elaborato un piano di ristrutturazione, in base al quale la società è stata trasformata in una società a responsabilità limitata (NV). I debiti (non garantiti) dei vari grandi creditori sono stati convertiti in azioni della società secondo lo schema di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Rapporti di conversione debito-capitale

Creditore

Prestito

Azioni/percentuale

EUR/azione

Il comune/fondazione Stichting Met Heel Mijn Hart

1,65 milioni di EUR

61 900 /54,3

26,7

[…]

1,092 milioni di EUR

20 492 /18

53,3

[…]

1,865 milioni di EUR

27 925 /24,5

11 000 di cui azioni privilegiate

66,8

[…]

0,73 milioni di EUR

3 583 /3,1

203,7

(24)

Il restante 0,1 % delle azioni è stato distribuito ai soci anziani della società di calcio. Da quanto sopra si evince che il comune ha negoziato per ottenere il 54 % delle quote del capitale della società a fronte di una quota del 38 % dei suoi debiti.

(25)

Inoltre, un prestito commerciale di 100 000 EUR è stato assistito da una garanzia di terzi; altri soggetti privati hanno fornito capitale nuovo per 300 000 EUR. Un prestito a breve termine di 250 000 EUR è stato convertito in un prestito a lungo termine. I debiti nei confronti di BIM, la società che gestisce lo stadio cittadino, relativi al canone di locazione sono garantiti dal diritto di BIM di esercitare il pignoramento del reddito derivante dai diritti TV.

(26)

Secondo il comune, il suo prestito di 1,65 milioni di EUR è da ritenersi non recuperabile. Già nel bilancio comunale 2010 tale prestito era stato iscritto come non recuperabile poiché FC Den Bosch non effettuava più pagamenti a rimborso di tale prestito. Nel giugno 2011, il comune ha incaricato la società di revisione Ernst & Young, che aveva analizzato la situazione finanziaria di FC Den Bosch già a febbraio e a marzo 2011, di effettuare la valutazione della recuperabilità del prestito a FC Den Bosch. L'analisi ha evidenziato che nei prossimi anni non è possibile ragionevolmente prevedere un rimborso del prestito o il pagamento degli interessi, anche se la società è stata ristrutturata in seguito alla rinuncia ai crediti a lungo termine dai suoi creditori maggiori. Questa conclusione risulta sensata anche alla luce del fatto che la società non possiede immobili o macchinari che potrebbero essere venduti o convertiti in liquidità per il rimborso dei debiti.

(27)

Nell'ambito di un accordo con i creditori, il comune ha stabilito di trasferire il proprio diritto al 54 % delle azioni alla fondazione «Met Heel Mijn Hart» per il valore di 1 EUR. In questo modo, la fondazione ha acquisito la proprietà della società divenendone azionista, a differenza del comune che non aveva espresso alcun interesse a un coinvolgimento, analogamente agli altri grandi creditori, in base a quanto concordato con loro e con il comune nell'accordo di ristrutturazione. La fondazione venderà, sulla base di tali azioni, certificati del valore di 100 EUR.

(28)

In confronto ad altri creditori, in particolare, il maggior interesse del comune a evitare la liquidazione della società o la sua retrocessione a una categoria dilettantistica era dovuto al fatto che avrebbe perso, quantomeno per un certo lasso di tempo, il principale utilizzatore del suo stadio, e il relativo canone di locazione da esso versato. In tal senso, il fatto che la società continuasse a giocare in una serie di calcio professionistica era nell'interesse economico del comune.

(29)

Per quanto attiene all'area del complesso per gli allenamenti, dell'estensione di 36 000 m2, le informazioni trasmesse ai Paesi Bassi evidenziano che questa era già di proprietà del comune. Era stata data in uso alla società FC Den Bosch, che aveva costruito il complesso sportivo con edifici e campi sportivi a proprie spese nel 2000 apportandovi modifiche successive nel 2006 e nel 2007. Non vi era alcun canone di locazione a lungo termine (8) tra il comune e FC Den Bosch e il comune potrebbe realizzare la costruzione di case e appartamenti sulla proprietà in oggetto. Aveva dunque in ogni caso interesse a che la società lasciasse le strutture e ha approfittato dell'opportunità presentatasi con le esigenze di liquidità del club. Il comune intendeva pertanto risarcire la società per l'espropriazione degli edifici, come in caso di espropriazione non contestata degli edifici, e ha richiesto una valutazione degli edifici e degli impianti dell'area sulla base della legge olandese in materia per un tale caso.

(30)

Il prezzo dell'acquisizione è stato determinato sulla base di una valutazione del complesso sportivo da parte di un esperto in questioni fiscali certificato e indipendente. La valutazione si è basata sul valore di sostituzione adeguato, da intendersi come l'importo necessario a ottenere oggetti dello stesso valore in termini di tipo, qualità, condizioni ed età. Tale importo non corrisponde pertanto solo al valore del complesso sportivo nelle dimensioni indicati. È adeguato in base allo stato tecnico e all'età del complesso. Una tale valutazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 40b, paragrafo 3, della legge olandese sugli espropri (Onteigeningswet) in casi di espropriazione consensuale, applicabili, secondo i Paesi Bassi, alla situazione in oggetto. I Paesi Bassi ritengono pertanto che la Commissione abbia commesso un errore nel considerare che la relazione di valutazione si riferisse solo al valore di sostituzione quale base di partenza per la valutazione. Nella prassi valutativa olandese, i beni non convenzionali, quali chiese, monumenti o complessi sportivi, sono valutati sulla base del valore di sostituzione adeguato, da intendersi come il prezzo che un acquirente indipendente sarebbe disposto a pagare in caso di espropriazione o trasferimento del reale proprietario.

(31)

In merito al commento della Commissione secondo il quale il valore stabilito in seguito alla valutazione fosse più alto del valore contabile indicato nei conti di FC Den Bosch, le autorità olandesi affermano che il valore contabile di un appezzamento di terreno o di edifici di norma non riflette il loro valore di mercato. È determinato da fattori diversi dal valore stabilito durante un'operazione commerciale, quali il prezzo storico di acquisto o l'ammortamento.

(32)

La società ha continuato le proprie attività per gli allenamenti altrove, all'interno dello stadio e in un altro complesso di allenamenti calcistici in città che ancora offriva capacità residua. I Paesi Bassi sostengono che il prezzo del complesso di allenamenti è stato stabilito senza tenere in considerazione le necessità di finanziamento di FC Den Bosch. Parte dell'importo ricevuto per lasciare il complesso è stata impiegata dalla società per alloggiare strutture alternative per gli allenamenti. Queste entrate sono state altresì utilizzate per il pagamento dei debiti rappresentati dal canone di locazione dello stadio a BIM.

3.2.   Compatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(33)

Inoltre, i Paesi Bassi hanno sostenuto che anche se la misura dovesse costituire aiuto di Stato, sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. In merito alla ristrutturazione di FC Den Bosch, i Paesi Bassi hanno descritto la situazione finanziaria della società come riportato al considerando 8.

(34)

Ogni società di calcio professionistica olandese deve possedere una licenza della KNVB, che viene rilasciata solo a condizione che la società adempia a determinati obblighi, uno dei quali riguarda la salute finanziaria della società. Se questa è insufficiente, la federazione KNVB ha la facoltà di ritirare la licenza. In caso di costituzione di una società di calcio che succeda alla prima, il successore non è ammesso direttamente alle serie di calcio professionistiche, ma deve iniziare dalla seconda categoria dilettanti. Con le sue difficoltà, Den Bosch ha rischiato di perdere la licenza per partecipare a competizioni professionistiche.

(35)

Alla luce di tali difficoltà, i Paesi Bassi hanno suggerito di porre una serie di condizioni alla decisione del comune di rinunciare al credito sul prestito e di risarcire FC Den Bosch per il trasferimento dal complesso per gli allenamenti utilizzato dalla squadra. Tali condizioni sono state definite nel piano di ristrutturazione concordato tra il comune, gli altri creditori e FC Den Bosch.

(36)

Il piano di ristrutturazione ha comportato la costituzione di una nuova entità giuridica per FC Den Bosch, che si è trasformata da club in società a responsabilità limitata [naamloze vennootschap (NV)] e ha operato riduzioni di personale e giocatori. Il piano ha previsto che il numero di giocatori sotto contratto sia ridotto a 16, il numero minimo imposto dalla KNVB. FC Den Bosch non acquisterà giocatori sul calciomercato, ma potrà sottoscrivere contratti solo con i giocatori liberamente disponibili al trasferimento. Ciò ha comportato una riduzione dei costi per il personale e i giocatori del 17 %.

(37)

Come indicato al considerando 22, i creditori di FC Den Bosch hanno rinunciato a crediti del valore complessivo di 5,337 milioni di EUR in cambio di azioni della società. Inoltre, il comune ha risarcito la società per aver lasciato il complesso per gli allenamenti che aveva fino a quel momento utilizzato con un importo di 1,4 milioni di EUR. Grazie alle misure in questione, la società è potuta passare da un patrimonio negativo a un patrimonio positivo di 0,63 milioni di EUR, e ciò ha gettato le basi per la sua trasformazione in società a responsabilità limitata.

(38)

Il piano è stato concepito per garantire alla società una posizione finanziaria stabile nell'arco di tre anni. Ha previsto una riduzione delle perdite negli esercizi finanziari 2011/2012 e 2012/2013 e un modesto utile di 0,1 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2013/2014. Ciò non ha permesso a FC Den Bosch di avere sufficiente margine per l'acquisto di giocatori in trasferimento. FC Den Bosch ha di fatto realizzato un utile moderato di 0,103 milioni di EUR nell'esercizio 2011/2012, anche grazie a contratti per sponsorizzazioni migliori di quanto originariamente previsto.

4.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

4.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(39)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative; di conseguenza, affinché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

(40)

La Commissione valuterà la decisione del comune del 21 giugno 2011 di rinunciare a un credito subordinato di 1,65 milioni di EUR vantato nei confronti di FC Den Bosch e di risarcire la società con 1,4 milioni di EUR per aver lasciato le sue strutture per gli allenamenti sulla base della decisione di avvio del procedimento. La Commissione rileva che entrambe le azioni sono state presentate insieme e decise nell'ambito dello stesso incontro con il consiglio comunale; evidenzia pertanto che sono strettamente correlate per quanto riguarda il loro scopo e la situazione di FC Den Bosch del momento.

(41)

Pertanto, le due misure in oggetto dovrebbero essere oggetto di un'unica valutazione (9). Nel caso in oggetto, emerge tuttavia in modo chiaro dalla valutazione qui di seguito che entrambe le misure costituiscono aiuto di Stato se valutate separatamente. Ciò implica necessariamente che le misure costituiscono altresì aiuto di Stato se valutate insieme come fossero un'unica misura.

4.1.1.   Uso di risorse statali

(42)

Entrambe le misure sono state decise dal comune e hanno conseguenze finanziarie per il comune stesso pari a 3,1 milioni di EUR. Comportano pertanto l'impiego di risorse statali e sono imputabili allo Stato. Il trasferimento di risorse statali può avvenire in molteplici modi, ad esempio sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale delle imprese e prestazioni in natura. La rinuncia a crediti da parte dello Stato si configura altresì come un trasferimento di risorse statali.

4.1.2.   Vantaggio selettivo a favore di FC Den Bosch

(43)

Si è in presenza di un vantaggio ogni volta in cui la situazione finanziaria di un'impresa migliora a seguito dell'intervento statale. Per valutare tale circostanza, occorre confrontare la situazione finanziaria dell'impresa successivamente alla misura con la situazione finanziaria della stessa impresa in assenza di misura. È incontestabile che vi sia stato un miglioramento significativo della situazione finanziaria di FC Den Bosch grazie alla misura oggetto del procedimento d'indagine.

(44)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio economico si intende ogni vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ricevuto a normali condizioni di mercato (10), vale a dire in assenza di interventi statali non orientati da principi commerciali.

(45)

I Paesi Bassi sostengono che il miglioramento della situazione finanziaria di FC Den Bosch è il risultato di transazioni avvenute in conformità al mercato e che pertanto non è da ritenersi illegittimo. Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il comune abbia agito in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (market economy investor principle, in appresso «MEIP»).

4.1.2.1.   Rinuncia al credito subordinato

(46)

Come sopra illustrato, la decisione di rinunciare al credito subordinato di 1,65 milioni di EUR comporta una conversione debito-capitale seguita dal trasferimento del risultante credito in azioni per 1 EUR.

(47)

Pertanto, occorre anzitutto determinare se un creditore privato avrebbe convertito debiti in azioni allo stesso modo del comune. In caso di impresa che soddisfa le condizioni per il fallimento, un creditore privato ha due opzioni. Può procedere alla liquidazione dell'impresa allo scopo di recuperare il suo prestito almeno in parte, o può convertire il prestito in azioni per consentire all'impresa di continuare a operare, con l'obiettivo di garantirne la rinnovata redditività, e quindi l'aumento del valore delle azioni. Se i creditori privati si comportassero allo stesso modo del comune e per una parte significativa dei debiti di FC Den Bosch, è ragionevole ipotizzare che il comportamento del comune sia conforme al MEIP.

(48)

Un operatore agisce nel rispetto del MEIP quando un'operazione è condotta alle stesse condizioni (e dunque con il medesimo livello di rischi e guadagni) e al tempo spesso da soggetti pubblici e operatori privati che operano a condizioni di parità (operazione cosiddetta «pari passu»). In questo caso, è normale desumere che una tale operazione sia conforme alle condizioni di mercato (11). È inoltre importante valutare se l'intervento degli operatori privati sia realmente economicamente significativo e non sia meramente simbolico o marginale (12) e se la posizione di partenza dei soggetti pubblici e degli operatori privati coinvolti sia paragonabile relativamente all'operazione. D'altro canto, se soggetti pubblici e operatori privati che agiscono a partire da una situazione paragonabile partecipano alla stessa operazione allo stesso tempo ma a condizioni diverse, ciò indica solitamente che l'intervento del soggetto pubblico non è conforme alle condizioni di mercato.

(49)

Nel caso in esame, la posizione di partenza dei soggetti pubblici e degli operatori privati coinvolti era paragonabile relativamente all'operazione. Tutti i creditori coinvolti nell'operazione vantavano crediti non garantiti e non recuperabili. Anche il coinvolgimento del settore privato è stato significativo. Tuttavia, come già evidenziato, gli altri operatori non sono semplici operatori di mercato; tutti sono apparentemente legati in un modo o nell'altro alla società. Di conseguenza non è possibile desumere che abbiano agito nell'intento di realizzare profitti; i tifosi, ad esempio, non sono operatori di mercato razionali che agiscono a scopo di lucro.

(50)

È anche evidente che l'operazione si è svolta a condizioni diverse. In cambio della sua rinuncia al credito, il comune ha chiesto di più degli altri creditori. Come riportato nella tabella 2, per ogni azione del valore di 26,7 EUR ha ottenuto molte più azioni degli altri creditori commerciali o non a scopo di lucro. Inoltre, la ristrutturazione del debito ha consentito a FC Den Bosch di pagare gli arretrati del canone di locazione dello stadio al gestore BIM, di proprietà del comune. D'altro lato, il creditore […] ha ottenuto azioni privilegiate che gli attribuiscono la priorità nel ricevere possibili dividendi futuri. Ciò significa che non è da escludere la possibilità che almeno un attore privato abbia ottenuto condizioni migliori del comune. Le prove non permettono di concludere che il comune abbia agito a condizioni di parità (pari passu) con gli operatori economici di mercato nell'acconsentire alla conversione.

(51)

È altresì improbabile che un investitore privato avrebbe acconsentito a cedere il suo prestito non recuperabile convertito in capitale al prezzo di 1 EUR a una fondazione che prevede di vendere certificati per tali azioni del valore di 100 EUR ciascuna. Con la decisione di non tenere le azioni in suo possesso, il comune si è alienata l'unica ragione commerciale di una conversione debito-capitale proprio, ovvero la speranza o l'aspettativa, per quanto remote, di assistere all'incremento di valore delle azioni. Ha offerto a terzi l'opportunità di raccogliere fondi vendendo certificati azionari anziché farlo essa stessa o quantomeno richiedere di detenere una quota dei proventi dalle vendite (13). In tal caso, lo Stato mantiene le sue azioni e può ragionevolmente attendersi un utile in futuro.

(52)

Pertanto, la rinuncia al credito subordinato non può essere paragonata al comportamento di un operatore di mercato razionale e ha conferito a FC Den Bosch un vantaggio che non avrebbe altrimenti ottenuto a condizioni di mercato.

4.1.2.2.   Acquisizione del complesso per gli allenamenti

(53)

Per quanto riguarda il complesso per gli allenamenti, i Paesi Bassi sostengono che il risarcimento di 1,4 milioni di EUR è stato calcolato conformemente alla comunicazione sulla vendita di terreni e alle decisioni della Commissione relative alla compensazione del costo di sostituzione e che pertanto non ha conferito alcun vantaggio a FC Den Bosch. Secondo tale comunicazione, una vendita di terreni ed edifici da parte di un'autorità pubblica non si configura come aiuto anzitutto nel caso in cui l'ente pubblico accetta l'offerta più alta o l'unica offerta pervenuta a seguito di una procedura di offerta incondizionata e, in secondo luogo, quando in assenza di una tale procedura di offerta il prezzo di vendita sia fissato al valore stabilito da una valutazione di esperti indipendenti.

(54)

Gli orientamenti forniti dalla comunicazione sulla vendita di terreni riguardano, come è riportato nell'introduzione alla comunicazione, «esclusivamente le vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica e non si riferiscono agli atti con i quali le pubbliche autorità procedono all'acquisto di terreni e fabbricati, ovvero locano o prendono in locazione terreni e fabbricati. Anche tali atti possono contenere elementi di aiuti di Stato.»

(55)

In ogni caso, i meccanismi previsti dalla comunicazione sulla vendita di terreni sono unicamente strumenti per stabilire se lo Stato ha agito in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e sono pertanto esempi specifici dell'applicazione del MEIP alle transazioni di terreni tra soggetti pubblici e privati (14). Non è dunque rilevante se il giudizio sulla valutazione e l'acquisizione dei terreni avvenga conformemente alla comunicazione o senza farvi riferimento.

(56)

Nel caso del complesso sportivo lasciato da FC Den Bosch, la valutazione del terreno da parte di un esperto indipendente si è basata sul valore di sostituzione adeguato. Secondo le spiegazioni fornite dai Paesi Bassi, tale valore consiste nel valore che lo Stato sarebbe tenuto a pagare in caso di reinsediamento del proprietario, basato sulle norme di legge per la valutazione di beni immobili oggetto di procedimenti di espropriazione. Tale argomentazione non è convincente. Gli edifici e gli impianti del complesso, costruiti da FC Den Bosch, erano già di proprietà del comune. FC Den Bosch ne ha usufruito senza aver sottoscritto alcun canone di locazione di lunga durata. La valutazione non sarebbe pertanto dovuta avvenire in un contesto in cui FC Den Bosch sarebbe stata la proprietaria degli immobili. Inoltre, il valore di sostituzione adeguato può differire in modo significativo dal valore di mercato dagli immobili.

(57)

Inoltre, il comune non aveva apparentemente piani specifici per l'area in questione nel momento in cui si è svolta l'operazione. L'operazione è chiaramente rientrata nell'ambito delle misure di ristrutturazione decise dal comune e perseguiva apparentemente come obiettivo principale quello di fornire liquidità a FC Den Bosch. È improbabile che il comune avrebbe avviato una tale operazione in quel dato momento senza tale obiettivo. Si potrebbe altresì sostenere che qualora la società di calcio fosse scomparsa in caso di fallimento, il complesso sportivo sarebbe stato liberato senza alcun risarcimento.

(58)

Pertanto, resta dubbia l'ipotesi che un altro operatore di mercato avrebbe potuto convincere il comune a erogare 1,4 milioni di EUR per liberare una proprietà sulla quale tale operatore non aveva nemmeno sottoscritto un contratto di locazione a lungo termine. In ogni caso, l'importo sarebbe stato molto inferiore.

4.1.2.3.   Conclusione sull'esistenza di un vantaggio economico

(59)

La misura conferisce pertanto un vantaggio selettivo a FC Den Bosch ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.   Effetti sugli scambi e sulla concorrenza

(60)

I Paesi Bassi hanno messo in discussione l'incidenza di un eventuale aiuto sul mercato interno delle società di calcio che non partecipano a competizioni di livello europeo. Tuttavia, le società di calcio professionistiche sono considerate imprese e sono pertanto soggette al controllo degli aiuti di Stato. Le società del calcio professionistico offrono la possibilità di un'occupazione lucrativa e prestano servizi remunerati. Hanno conseguito un elevato livello di professionalità, il che ne accresce l'incidenza economica (15).

(61)

Sebbene FC Den Bosch non partecipi a competizioni calcistiche di livello internazionale, come società di calcio professionistica svolge attività economiche in numerosi altri mercati, quali il calciomercato per il trasferimento di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura mediatica. Gli aiuti a una società di calcio professionistica rafforzano la sua posizione su ciascuno di questi mercati, gran parte dei quali si estendono su diversi Stati membri. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per conferire un vantaggio a una società di calcio professionistica, indipendentemente dalla serie in cui gioca, tale aiuto può potenzialmente falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (16).

4.2.   Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato

(62)

La Commissione è tenuta a valutare se le misure di aiuto a favore di FC Den Bosch possano essere considerate compatibili con il mercato interno. Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato si applica alla misura di aiuto in oggetto. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la Commissione rileva che nessuna delle regioni olandesi rientra nell'ambito delle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La misura di aiuto in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia olandese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Non si può neanche ritenere che la misura di aiuto promuova la conservazione del patrimonio culturale o artistico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

4.2.1.   Orientamenti applicabili

(63)

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore dell'aiuto volto a promuovere lo sviluppo di talune attività economiche, un tale aiuto può essere compatibile qualora non influenzi negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(64)

Per la valutazione delle misure di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la Commissione ha pubblicato una serie di regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni relativi alle forme di aiuto e agli obiettivi orizzontali o settoriali per i quali l'aiuto è concesso. Dato che FC Den Bosch si trovava in difficoltà finanziarie nel momento in cui le misure sono state adottate e che l'aiuto è stato concesso al comune per far fronte a tali difficoltà, è opportuno valutare se i criteri stabiliti dagli orientamenti (17) si applicano e sono stati rispettati.

(65)

Nel luglio 2014, la Commissione ha pubblicato i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (18). Tali orientamenti non sono tuttavia applicabili agli aiuti non notificati concessi nel 2011. In base al punto 137 dei nuovi orientamenti, ciò avviene solo nel caso di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione concessi senza previa autorizzazione se l'aiuto è parzialmente o interamente concesso dopo la pubblicazione di tali orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Secondo il punto 138 dei nuovi orientamenti, in tutti gli altri casi la Commissione esegue la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, dunque, nel caso attuale, di quelli applicabili prima del 2014.

4.2.2.   FC Den Bosch quale impresa in difficoltà

(66)

In base al punto 11 degli orientamenti, un'impresa è considerata in difficoltà quando presenta sintomi caratteristici quali aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, sovracapacità, riduzione del flusso di cassa o aumento del debito. Come indicato al considerando 8, molti di questi sintomi sono presenti per FC Den Bosch. La società è pertanto da ritenersi un'impresa in difficoltà e la compatibilità dell'aiuto di Stato sarà valutata conformemente agli orientamenti.

4.2.3.   Ripristino della redditività a lungo termine

(67)

Nella sezione 3.2 degli orientamenti, la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione. Come indicato al considerando 7, FC Den Bosch si qualifica come piccola impresa. In base al punto 59 degli orientamenti, la Commissione evidenzia che i Paesi Bassi hanno trasmesso un piano di ristrutturazione che soddisfa le condizioni di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti.

(68)

A tale riguardo, la Commissione rileva che la decisione del comune di rinunciare al prestito erogato a FC Den Bosch e di remunerare la società per l'espropriazione del proprio complesso sportivo è stata presa dopo aver analizzato la natura e le cause delle difficoltà in cui versava la società. La sovvenzione è stata subordinata a una serie di condizioni poste allo scopo di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa in un periodo di tempo ragionevole di tre anni e al soddisfacimento delle esigenze poste da KNVB per prorogare la licenza di FC Den Bosch per la partecipazione a competizioni a livello professionistico. Il piano di ristrutturazione ha previsto una nuova gestione e la riduzione del personale e dei giocatori. Il piano contempla l'abbandono di un grande complesso per gli allenamenti. Attraverso tali misure FC Den Bosch prevede di conseguire risparmi sulla sua attività principale. Il piano di ristrutturazione non fa affidamento a fattori esterni che FC Den Bosch può seguire ma non pienamente controllare, come la ricerca di nuovi sponsor e l'aumento nel numero di spettatori. L'obiettivo è garantire il continuo miglioramento della situazione finanziaria della società e la prosecuzione della sua attività di società di calcio professionistica. Lo sviluppo illustrato al considerando 35 mostra che il piano era di fatto realistico.

4.2.4.   Misure compensative

(69)

I punti da 38 a 42 degli orientamenti prevedono l'attuazione di misure compensative da parte del beneficiario al fine di minimizzare l'effetto di distorsione della concorrenza dell'aiuto e la sua possibilità di incidere negativamente sugli scambi. Questa condizione non si applica alle piccole imprese. Come indicato al considerando 7, FC Den Bosch è una piccola impresa.

4.2.5.   Limitazione dell'aiuto al minimo

(70)

La Commissione rileva altresì che il piano di ristrutturazione è in larga misura finanziato da soggetti privati esterni, oltre che dai risparmi interni conseguiti in conformità ai punti 43 e 44 degli orientamenti. Molti soggetti privati avevano anch'essi acconsentito a rinunciare ai propri crediti. Il contributo complessivo dei creditori e del comune al rifinanziamento di FC Den Bosch è stato pari a 6,737 milioni di EUR (5,337 milioni di EUR di rinuncia ai crediti e 1,4 milioni di EUR per il complesso per gli allenamenti, qualora l'intero importo di tale complesso venisse considerato come aiuto). Il 25 % del contributo richiesto alle piccole imprese sarebbe pari al massimo a 1,685 EUR. Altri soggetti oltre allo Stato hanno contribuito per 3,687 milioni di EUR sotto forma di rinuncia ai crediti (5,337 milioni di EUR meno il prestito del comune di 1,65 milioni di EUR). Fra di loro figura un'impresa commerciale che ha versato un contributo pari a 1,865 milioni di EUR, oltre il 25 % richiesto.

(71)

L'importo dell'aiuto è stato necessario. Il piano di ristrutturazione prevede che l'aiuto consenta di generare perdite inferiori nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 e di ottenere un moderato risultato positivo in seguito. Ciò non avrebbe permesso a FC Den Bosch di acquistare nuovi giocatori o di attrarli con stipendi più alti.

4.2.6.   Controllo e relazione annuale

(72)

Il punto 49 degli orientamenti prevede l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito alla corretta applicazione del piano di ristrutturazione attraverso relazioni dettagliate periodiche. Il punto 51 contempla condizioni meno stringenti per le PMI, ritenendo di norma sufficiente la trasmissione da parte loro dello stato patrimoniale e del conto economico con cadenza annuale. I Paesi Bassi si sono impegnati a trasmettere dette relazioni.

4.2.7.   Il principio «una tantum»

(73)

In conformità ai punti da 72 a 77 degli orientamenti, i Paesi Bassi hanno specificato che FC Den Bosch non ha beneficiato di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione nei dieci anni antecedenti alla concessione dell'aiuto in oggetto. Si sono altresì impegnati a non concedere a FC Den Bosch aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per un periodo di dieci anni.

4.3.   Conclusioni

(74)

La Commissione ha concluso pertanto che le misure di ristrutturazione del debito riguardanti FC Den Bosch costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, l'aiuto alla ristrutturazione concesso dal comune a FC Den Bosch soddisfa le condizioni degli orientamenti e dunque non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Pertanto, l'aiuto è compatibile con il disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5.   CONCLUSIONI

(75)

La Commissione constata che i Paesi Bassi hanno illegalmente posto in essere l'aiuto a favore di FC Den Bosch in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, l'aiuto di Stato concesso a FC Den Bosch nel 2011 del valore di 1,65 milioni di EUR sotto forma di rinuncia al credito e 1,4 milioni di EUR versati come corrispettivo per il trasferimento dal complesso per gli allenamenti soddisfa le condizioni dell'aiuto alla ristrutturazione contemplato dagli orientamenti e può essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch, del valore di 3,05 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione relativa al caso SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) – Aiuti concessi dai Paesi Bassi a talune società di calcio professionistiche olandesi nel 2008-2011 – Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) (Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR).

(4)  Le strutture sono ubicate nella Jan Sluyterstraat a 's-Hertogenbosch.

(5)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). L'applicazione di tali orientamenti è stata prorogata dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

(6)  Caso SA.35131 (2013/N).

(7)  Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

(*)  Informazioni riservate

(8)  Ai sensi dell'articolo 5:85 del codice civile olandese, per erfpacht (canone di locazione) si intende un diritto reale di godimento limitato che concede al suo titolare, il «conduttore» il diritto di detenere e utilizzare un bene immobile di proprietà di un altro soggetto.

(9)  Causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, UE:T:1998:199, punto 170 e seguenti; cause C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri, UE:C:2013:175, punti 103-104 e causa T-1/12, Francia/Commissione, UE:T:2015:17, punto 37.

(10)  Causa C-39/94, SFEI e altri, ECLI:UE:C:1996:285, punto 60; causa C-342/96 Spagna/Commissione, ECLI:UE:C:1999:210, punto 41.

(11)  Cfr., in proposito, la causa T-296/97, Alitalia/Commissione, ECLI:UE:T:2000:289, punto 81.

(12)  Ad esempio, nel caso Citynet Amsterdam la Commissione ha considerato che il fatto che due operatori privati controllassero un terzo del capitale azionario totale della società (considerando anche la struttura azionaria globale e il fatto che loro azioni erano sufficienti per costituire una minoranza di blocco in caso di decisioni strategiche per l'impresa) potesse essere considerato come avente un impatto economico [cfr. la decisione 2008/729/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH) (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27), considerando 96-100).

(13)  Per queste motivazioni la rinuncia al credito da parte del comune non può essere paragonata alla decisione della Commissione relativamente alla società belga Sonaca nel caso SA.35131 (2013/N).

(14)  In base a questa prova, non si configura nessun aiuto di Stato laddove, in circostanze analoghe, un investitore operante in normali condizioni di economia di mercato sia stato indotto a offrire al beneficiario le misure in questione.

(15)  Causa C-325/08, Olympique Lyonnais, ECLI:UE:C:2010:143, punti 27 e 28; causa C519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione, ECLI:UE:2006:492, punto 22; causa C-415/93, Bosman, ECLI:UE:C:1995:463, punto 73.

(16)  Decisione della Commissione riguardante la Germania, del 20 marzo 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (caso SA.35135 (2012/N)), punto 12, e Multifunktionsarena der Stadt Jena (caso SA.35440 (2012/N)), sintesi nella GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1, e del 2 ottobre 2013, Fußballstadion Chemnitz (caso SA.36105 (2013/N)), sintesi nella GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1, punti 12-14; decisione della Commissione riguardante la Spagna, del 18 dicembre 2013, in materia di possibili aiuti di Stato a favore di quattro società di calcio professionistiche spagnole (caso SA.29769 (2013/C)), punto 28, Real Madrid CF (caso SA.33754 (2013/C)), punto 20, e presunto aiuto a favore di tre società di calcio di Valenza (caso SA.36387 (2013/C)), punto 16, pubblicato in GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.

(17)  Cfr. considerando 15 e nota 5.

(18)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1992 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire

[notificata con il numero C(2016) 7151]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione (2) riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire.

(2)

Informazioni recenti trasmesse dagli Stati Uniti d'America indicano che determinate zone dei loro territori, attualmente riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire, non sono più indenni da detto organismo nocivo.

(3)

Gli Stati Uniti d'America hanno inoltre trasmesso informazioni dalle quali risulta che la contea di Chester, in Tennessee, è indenne da detto organismo nocivo.

(4)

Alla luce di tali informazioni dovrebbe essere modificato l'elenco delle zone riconosciute indenni da detto organismo nocivo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 128).


ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 è così modificato:

1)

al punto 2, lettera f), Contee (Parish) in Louisiana, sono soppresse le voci seguenti: Caldwell, Franklin, Winn;

2)

al punto 2, lettera h), Contee in Minnesota, è soppressa la voce seguente: Wabasha;

3)

al punto 2, lettera i), Contee in Nebraska, sono soppresse le voci seguenti: Antelope, Boone, Burt, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Fillmore, Gage, Hamilton, Jefferson, Lancaster, Madison, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saline, Saunders, Seward, Stanton, Thurston, York;

4)

al punto 2, lettera l), Contee in Tennessee, è inserita la voce seguente prima di Crockett: Chester;

5)

al punto 2, lettera m), Contee in Texas, sono soppresse le voci seguenti: Anderson, Camp, Cherokee, Delta, Franklin, Gregg, Henderson, Hopkins, Lamar, Morris, Nacogdoches, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, Upshur, Van Zandt, Wood.


ORIENTAMENTI

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/32


INDIRIZZO (UE) 2016/1993 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 novembre 2016

che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio di sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 6, paragrafi 1 e 7,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare gli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, 425, paragrafo 4,

visto il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3), e in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 34 paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un sistema di protezione istituzionale (institutional protection scheme, IPS) come a un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 29, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, possono concedere deroghe all'applicazione di taluni requisiti prudenziali o accordare talune deroghe ai membri di IPS. Inoltre, l'articolo 113, paragrafo 7, lettera i), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le autorità competenti in materia approvino e monitorino a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi degli IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi e l'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), richiede all'IPS di condurre la propria analisi dei rischi.

(2)

Le decisioni delle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni e concedere deroghe nell'accezione di cui agli articoli8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 e le decisioni derivanti dal monitoraggio degli IPS hanno per destinatari singoli enti creditizi. Come tale, la Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito dell'MVU sugli enti creditizi classificati come significativi in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4), è responsabile della valutazione delle domande presentate da enti creditizi significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte, mentre le autorità nazionali competenti (ANC) sono responsabili della valutazione delle domande presentate da enti creditizi meno significativi e del monitoraggio degli IPS di cui fanno parte.

(3)

Per assicurare il trattamento coerente di enti creditizi significativi e meno significativi che sono membri di IPS nell'ambito dell'MVU e fare in modo che la BCE e le ANC adottino decisioni coerenti, la BCE ha adottato l'Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea (BCE/2016/38) (5). È necessario, tuttavia, istituire un procedimento coordinato per l'assunzione delle decisioni concernenti enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS, e per l'adozione da parte della BCE e delle ANC di un metodo coordinato per il monitoraggio di tale IPS al fine di garantire l'assunzione di decisioni coerenti in relazione a enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo stabilisce principi per il coordinamento tra la BCE e le ANC riguardo alla valutazione degli IPS ai fini della concessione di autorizzazioni e deroghe prudenziali a membri di IPS, ai sensi degli articoli 8, paragrafo 4, 49, paragrafo 3, 113, paragrafo 7, 422, paragrafo 8, e 425 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 e al monitoraggio degli IPS che sono stati riconosciuti a fini prudenziali.

2.   Il procedimento di coordinamento fa salva la responsabilità della BCE per l'adozione di tutte le relative decisioni di vigilanza per gli enti creditizi significativi e delle ANC per l'adozione di tali decisioni per gli enti creditizi meno significativi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013, nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) unitamente alle seguenti definizioni:

a)

per «gruppo di valutazione» si intende un gruppo composto da rappresentanti della BCE e dell'ANC preposta alla vigilanza diretta dei membri dell'IPS interessati. Il gruppo è costituito allo scopo di coordinare la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per «coordinatore del gruppo di valutazione» si intende un membro del personale della BCE e un membro del personale dell'ANC nominati in conformità all'articolo 6 che esercitano i compiti di cui all'articolo 8;

c)

per «richiedente» si intende un membro dell'IPS o un gruppo di membri dell'IPS rappresentati da un soggetto unico che presenta alla BCE all'ANC di riferimento un domanda di autorizzazione o deroga ai sensi delle disposizioni citate nell'articolo 1, paragrafo 1;

d)

per «IPS ibrido» si intende un IPS di cui fanno parte enti creditizi significativi e meno significativi;

e)

per «autorità competenti dell'MVU» si intendono la BCE e le ANC degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Livello di applicazione

Ove enti creditizi significativi e meno significativi che siano membri dello stesso IPS ibrido presentino contemporaneamente domande di autorizzazione o deroga prudenziale alla BCE, in caso di enti creditizi significativi, e all'ANC di riferimento, in caso di enti creditizi meno significativi, la BCE e l'ANC di riferimento applicano il procedimento di coordinamento e le disposizioni sul monitoraggio contenute nel presente indirizzo, incluse le attività di monitoraggio standard relative a tale IPS.

CAPO II

COORDINAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL'IPS

Articolo 4

Valutazione coordinata

Fatta salva la responsabilità della BCE e dell'ANC per la concessione di autorizzazioni e deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la valutazione delle domande presentate contemporaneamente da parte di enti creditizi significativi e meno significativi, che sono membri dello stesso IPS ibrido, è effettuata congiuntamente dalla BCE e dall'ANC di riferimento.

Articolo 5

Gruppo di valutazione

1.   Al fine di coordinare la valutazione di domande presentate contemporaneamente da enti creditizi significativi e meno significativi che sono membri dello stesso IPS ibrido, quando le domande di autorizzazione o deroga sono ricevute dalla BCE o dall'ANC di riferimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Regolamento (UE) n. 575/2013, è costituito un gruppo di valutazione.

2.   La BCE e l'ANC di riferimento designano le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza quotidiana degli enti creditizi che hanno presentato le domande ai sensi del paragrafo 1 e i membri del personale che esercitano la supervisione generale sul funzionamento del sistema in qualità di membri del gruppo di valutazione. La composizione del gruppo di valutazione e il numero dei suoi membri dipende dal numero di membri dell'IPS e dall'importanza degli enti significativi interessati.

3.   Il gruppo di valutazione permane fino all'adozione da parte delle autorità competenti delle decisioni relative alle domande di autorizzazione o deroga.

Articolo 6

Coordinatori del gruppo di valutazione

1.   La BCE e l'ANC responsabile della vigilanza diretta dei membri dell'IPS interessati designano ciascuna un coordinatore per la gestione del procedimento di valutazione relativo alle domande.

2.   Se enti significativi vigilati da gruppi di vigilanza congiunti (GVC) diversi hanno presentato domanda per la stessa autorizzazione o deroga tra quelle elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, tali GVC possono decidere di designare un coordinatore comune.

3.   Compete ai coordinatori convenire la tempistica e le azioni necessarie a raggiungere una posizione comune nell'ambito del gruppo di valutazione.

Articolo 7

Notifica della domanda e costituzione del gruppo di valutazione

1.   La BCE e l'ANC di riferimento si comunicano l'un l'altra la ricezione di domande presentate da enti significativi e meno significativi che sono membri di un IPS ibrido.

2.   Quando ricevono domande contemporanee, la BCE e l'ANC designano i rispettivi membri del gruppo di valutazione.

Articolo 8

Valutazione delle domande

1.   La completezza e l'adeguatezza delle domande è valutata in modo indipendente dalla BCE e dall'ANC di riferimento. Ove per la valutazione di domande specifiche si rendano necessarie maggiori informazioni, le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornirle.

2.   La BCE e l'ANC effettuano separatamente la valutazione preliminare delle rispettive domande.

3.   Il gruppo di valutazione discute l'esito preliminare della valutazione delle domande e perviene a un accordo sull'esito finale, tenendo conto, se del caso, degli eventuali termini stabiliti dalla normativa amministrativa nazionale.

4.   Se il gruppo di valutazione conclude che le domande e il quadro organizzativo dell'IPS soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, esso predispone un nota che descrive l'esito della valutazione e conferma che i requisiti sono soddisfatti. La valutazione espressa dal gruppo di valutazione è presa in considerazione dalla BCE e dall'ANC al momento dell'adozione delle rispettive decisioni in merito alla concessione delle autorizzazioni o delle deroghe.

5.   Se nell'ambito del gruppo di valutazione non si perviene a una posizione comune in merito alla valutazione delle domande, la questione può essere rimessa al Consiglio di vigilanza per la discussione. L'esito della discussione in seno al Consiglio di vigilanza fa salve le responsabilità della BCE e dell'ANC in merito alla decisione relativa alla concessione di un'autorizzazione o di una deroga.

Articolo 9

Decisioni

1.   I progetti di decisione predisposti dalla BCE e dall'ANC di riferimento sulla base dell'esito condiviso della valutazione congiunta sono presentati per l'approvazione agli organi decisionali competenti, ossia al Consiglio direttivo della BCE per le domande presentate da enti creditizi significativi e ai competenti organi decisionali dell'ANC per le domande presentate da enti creditizi meno significativi.

2.   Tali decisioni specificano gli obblighi di segnalazione ai fini del monitoraggio costante dei membri dell'IPS, fatti salvi obblighi supplementari che la BCE e l'ANC di riferimento possono imporre agli enti creditizi nel corso del monitoraggio.

CAPO III

MONITORAGGIO DEGLI IPS

Articolo 10

Coordinamento e monitoraggio

1.   La BCE e l'ANC responsabili della vigilanza di un membro di un IPS monitorano a intervalli regolari l'adeguatezza dei sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013, e verificano che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera d).

2.   Per garantire la coerenza dei metodi di monitoraggio e l'applicazione di standard di vigilanza elevati, la BCE e l'ANC di riferimento coordinano le rispettive attività di monitoraggio. A tale scopo, sono redatti elenchi aggiornati di membri del personale della BCE e dell'ANC.

3.   La BCE e l'ANC concordano termini e azioni da intraprendere ai fini del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato almeno annualmente, una volta disponibili le relazioni finanziarie consolidate o aggregate per l'esercizio finanziario precedente, predisposte ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 11

Monitoraggio

1.   Generalmente la BCE e l'ANC di riferimento, nei rispettivi ambiti di competenza, effettuano il monitoraggio mediante attività cartolari. Se necessario, la BCE e l'ANC di riferimento possono, nei rispettivi ambiti di competenza, decidere di eseguire ispezioni mirate in loco presso gli enti creditizi che siano membri dell'IPS per verificare l'ininterrotta conformità alle condizioni per le autorizzazioni e le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Ai fini del monitoraggio degli IPS, la BCE e l'ANC tengono conto delle informazioni di vigilanza disponibili relative ai membri dell'IPS, come gli esiti dei processi di revisione e valutazione prudenziale e le segnalazioni di vigilanza periodiche.

3.   La BCE e l'ANC riesaminano annualmente le relazioni consolidate/aggregate richieste ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013, prestando particolare attenzione ai fondi disponibili dell'IPS.

Articolo 12

Esiti del monitoraggio

1.   La BCE e l'ANC di riferimento concordano sui risultati e sulle conclusioni del monitoraggio e, se del caso, sulle eventuali misure necessarie a darvi seguito, inclusa un'intensificazione del monitoraggio.

2.   Se la BCE e l'ANC non pervengono a una posizione comune, la questione può essere rimessa al Consiglio di vigilanza per la discussione. L'esito della discussione in seno al Consiglio di vigilanza fa salve le responsabilità della BCE e dell'ANC in materia di vigilanza prudenziale sui rispettivi membri dell'ISP.

3.   Se sussistono elementi indicanti che i requisiti di cui alle disposizioni elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, non sono più soddisfatti e che può rendersi necessario riesaminare l'idoneità dell'IPS o di alcuni dei suoi membri e/o le autorizzazioni o le deroghe concesse, la BCE e l'ANC coordinano le rispettive azioni che possono comprendere, a seconda dei casi, la revoca o la disapplicazione delle autorizzazioni e/o delle deroghe.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Destinatari

Le autorità competenti dell'MVU sono destinatarie del presente indirizzo.

Articolo 14

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle autorità competenti dell'MVU.

2.   Le autorità competenti dell'MVU si conformano al presente indirizzo dal 2 dicembre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(5)  Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2016/38) (cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/37


INDIRIZZO (UE) 2016/1994 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 novembre 2016

relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a),

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l'articolo 113, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce un sistema di protezione istituzionale (institutional protection scheme, IPS) come un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Secondo tale disposizione, le autorità competenti possono, ove siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 575/2013, concedere deroghe a determinati requisiti prudenziali o concedere esenzioni ai membri di IPS.

(2)

Compete alla Banca centrale europea (BCE), in quanto autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) sugli enti creditizi classificati come significativi, valutare le domande presentate da tali enti.

(3)

Le condizioni per la valutazione degli IPS a fini prudenziali sono stabilite nell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Tale Regolamento attribuisce alle autorità competenti una certa discrezionalità nel progettare la valutazione di vigilanza necessaria per determinare se le condizioni sono soddisfatte. Per garantire coerenza, efficacia e trasparenza, la BCE ha aggiunto alla «Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione» un nuovo capitolo concernente il metodo di riconoscimento degli IPS a fini prudenziali (3), che specifica le modalità con le quali la BCE valuta il rispetto delle condizioni suddette da parte degli IPS e dei loro membri.

(4)

La BCE è responsabile dell'efficace e coerente funzionamento dell'MVU e tra i suoi compiti di supervisione rientra quello di garantire che la vigilanza pervenga ad esiti coerenti. In questo contesto, la BCE adotta indirizzi destinati alle autorità nazionali competenti (ANC), ai quali le ANC sono tenute a conformarsi nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza e nell'adozione delle decisioni di vigilanza in relazione agli enti meno significativi.

(5)

Poiché degli IPS possono far parte sia enti significativi che enti meno significativi, è importante garantire il trattamento coerente dei loro membri nell'ambito dell'MVU, per promuovere l'adozione di decisioni coerenti da parte della BCE e delle ANC. Per gli IPS i cui membri includono sia enti significativi che enti meno significativi, assume particolare importanza che la BCE, responsabile della vigilanza prudenziale sugli enti significativi, e le ANC, responsabili della vigilanza sugli enti meno significativi, utilizzino le stesse specifiche ai fini della valutazione di idoneità. L'utilizzo delle stesse specifiche da parte delle ANC è anche giustificato nella valutazione degli IPS di cui facciano parte esclusivamente enti meno significativi, poiché la composizione degli IPS, analogamente alla classificazione dei rispettivi membri come significativi e meno significativi, è soggetta a variazioni nel tempo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo stabilisce le specifiche per la valutazione della conformità degli IPS e dei loro membri ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di determinare se a singoli enti possa essere concessa l'autorizzazione nell'accezione di cui all'articolo citato. Le ANC applicano le specifiche in relazione agli enti meno significativi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013, nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5)

CAPO II

SPECIFICHE PER LA VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 113, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Articolo 3

Articolo 113, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione della natura giuridica a fini prudenziali e del domicilio legale

In conformità all'articolo 113, paragrafo 7, lettera), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d) del Regolamento (UE) n. 575/2013, nella valutazione della natura giuridica e del domicilio legale della controparte, le ANC valutano se:

a)

la controparte è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;

b)

la controparte che richiede l'autorizzazione ha sede nello stesso Stato membro.

Articolo 4

Articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013: rapido trasferimento dei fondi propri o rimborso di passività da parte della controparte ai membri

Nel valutare se sussista un ostacolo attuale o prevedibile di natura materiale, pratica o giuridica al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività dalla controparte ai membri ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC considerano se:

a)

la struttura azionaria o giuridica dei membri possa essere di ostacolo alla trasferibilità di fondi propri o al rimborso di passività;

b)

il processo decisionale formale relativo al trasferimento di fondi propri tra membri garantisce trasferimenti rapidi;

c)

gli statuti dei membri, i patti parasociali ovvero altri accordi noti contengono disposizioni che possono essere di ostacolo al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della controparte;

d)

sussistono gravi difficoltà di gestione o questioni di governo societario relative ai membri suscettibili di ripercuotersi negativamente sul rapido trasferimento di fondi propri o sul rimborso di passività:

e)

soggetti terzi (6) sono in grado di esercitare un controllo sul rapido trasferimento di fondi o sul rimborso di passività o di impedirlo;

f)

da flussi di fondi tra membri verificatisi in passato possono trarsi indicazioni che dimostrano la capacità di trasferire rapidamente fondi o rimborsare passività.

È ritenuto fondamentale il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi e la responsabilità dell'IPS di fornire i fondi per sostenere membri in difficoltà.

Articolo 5

Articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013: capacità dell'IPS di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno

Nel valutare se siano stati predisposti meccanismi che garantiscano la capacità dell'IPS di concedere il sostegno che esso si è impegnato a fornire a partire da fondi prontamente disponibili ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC considerano se:

a)

i meccanismi includono un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che costituiscono il quadro nell'ambito del quale l'IPS opera. Tale quadro comprende una serie di possibili azioni che spaziano da misure meno intrusive ad altre più sostanziali proporzionate alla rischiosità dell'ente beneficiario e alla gravità delle sue difficoltà finanziarie, incluso il sostegno patrimoniale e di liquidità. Il sostegno può essere condizionato, ad esempio, all'attuazione di determinate misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente;

b)

la struttura di governance e il processo decisionale relativo alle misure consente di fornire tempestivamente il sostegno;

c)

esiste un chiaro impegno a fornire il sostegno quando, nonostante il precedente monitoraggio dei rischi e le misure di intervento precoce, un membro sia insolvente o a rischio di insolvenza o illiquido e ad assicurare che i suoi membri rispettino i pertinenti requisiti in materia di fondi propri e di liquidità;

d)

l'IPS conduce prove di stress a intervalli regolari per quantificare potenziali misure di sostegno patrimoniale o di liquidità;

e)

la capacità di assorbimento del rischio dell'IPS (costituita da fondi versati, contributi ex post e impegni analoghi) è sufficiente a coprire potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei suoi membri;

f)

è stato creato un fondo ex ante per garantireche l'IPS sia dotato di fondi prontamente disponibili per le misure di sostegno, e

i)

i contributi a tale fondo seguono un quadro ben definito;

ii)

i fondi sono investiti solo in attività liquide e sicure liquidabili in ogni momento il cui valore non dipende dalla solvibilità e dalla posizione di liquidità dei membri e delle loro filiazioni;

iii)

si tiene conto degli esiti delle prove di stress dell'IPS per determinare l'importo minimo che che il fondo ex ante ha per obiettivo;

iv)

è previsto un importo soglia minimo per il fondo ex ante per garantire la pronta disponibilità dei fondi.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e può essere loro concesso alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa nazionale di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio. In tal caso le ANC, nel valutare la disponibilità di fondi per concedere il sostegno, tengono conto dei mezzi finanziari disponibili, considerando i differenti scopi degli IPS, che mirano a tutelare i propri membri, e dei sistemi di garanzia dei depositi, il cui compito principale è quello di tutelare i depositanti contro le conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio.

Articolo 6

Articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013: sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi

L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che un IPS disponga di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento e che tali sistemi monitorino adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1 del medesimo regolamento. Nel valutare se tale requisito è soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

i membri dell'IPS sono obbligati a fornire al principale organo di gestione dell'IPS dati aggiornati sulla loro situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri;

b)

a ciò corrispondono flussi di dati e sistemi informatici appropriati;

c)

il principale organo di gestione dell'IPS stabilisce standard e metodologie uniformi per la gestione del rischio di gestione che i membri sono tenuti ad applicare;

d)

ai fini del monitoraggio e della classificazione dei rischi da parte dell'IPS vi è una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio sono monitorate per tutti i membri e per la quantificazione dei rischi è utilizzato lo stesso livello di fiducia e lo stesso orizzonte temporale;

e)

i sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi classificano i membri secondo la relativa situazione di rischio, ossia l'IPS ha definito differenti categorie in cui inquadrare i propri membri per consentire l'intervento precoce;

f)

l'IPS è capace di influenzare la situazione di rischio dei propri membri emanando istruzioni e formulando raccomandazioni ecc. nei loro confronti per limitare talune attività o imporre la riduzione di taluni rischi.

Articolo 7

Articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: analisi dei rischi condotta dall'IPS

Nel valutare se l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri in conformità all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'ANC considera se:

a)

l'IPS valuta a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei suoi membri;

b)

i risultati della valutazione dei rischi sono sintetizzati in una relazione o in un altro documento e comunicati senza ritardo agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o dei membri una volta finalizzati;

c)

i membri sono informati della loro classificazione del rischio da parte dell'IPS come imposto dall'articolo 113, paragrafo 7, lettera c).

Articolo 8

Articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013: relazione consolidata o aggregata dell'IPS

L'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che l'IPS rediga e pubblichi annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso. Nel valutare se tale requisito sia soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

la relazione consolidata o aggregata è sottoposta a revisione da parte di un revisore esterno indipendente sulla base del pertinente quadro contabile o, ove applicabile, metodo di aggregazione;

b)

il revisore esterno è tenuto a fornire un parere di audit;

c)

sono inclusi nell'ambito del consolidamento/aggregazione tutti i membri dell'IPS e ogni filiazione, ogni struttura intermedia come le società di partecipazione e il soggetto che gestisce l'IPS stesso (se esso è un soggetto giuridico);

d)

ove l'IPS rediga una relazione che comprenda un bilancio e un conto economico aggregato, il metodo di aggregazione è in grado di garantire l'eliminazione di tutte le esposizioni intragruppo.

Articolo 9

Articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del Regolamento (UE) n. 575/2013: preavviso in caso di uscita dal sistema

L'ANC verifica se il contratto o le previsioni statutarie includono disposizioni che obbligano i membri dell'IPS a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema.

Articolo 10

Articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del Regolamento (UE) n. 575/2013: eliminazione del computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri

L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri tra i membri dell'IPS siano eliminati. Nel valutare se tale requisito sia soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

il revisore esterno responsabile dell'audit del rapporto finanziario consolidato o aggregato può confermare che tali prassi sono state eliminate;

b)

operazioni condotte dai membri hanno determinato la creazione inappropriata di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.

Articolo 11

Articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del Regolamento (UE) n. 575/2013: partecipazione ampia

Nel valutare se sia rispettata la condizione stabilita nell'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del Regolamento (UE) n. 575/2013, ossia che l'IPS sia basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo, le ANC considerano:

a)

se l'IPS ha membri in numero sufficiente (tra gli enti potenzialmente idonei a farne parte) a coprire le misure di sostegno che esso può trovarsi nella necessità di attuare;

b)

i modelli imprenditoriali, le strategie imprenditoriali, le dimensioni, la clientela, la concentrazione regionale, i prodotti, le strutture di finanziamento, le categorie di rischio rilevante, gli accordi di collaborazione per la vendita e di servizio con altri membri dell'IPS ecc.;

c)

se i vari profili imprenditoriali dei membri consentono il monitoraggio e la classificazione delle loro situazioni di rischio utilizzando sistemi convenuti uniformemente predisposti dall'IPS ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

che i settori dell'IPS sono spesso basati sulla collaborazione, nel senso che gli istituti centrali e altri enti specializzati nel network dell'IPS offrono prodotti e servizi ad altri membri dell'IPS. Nel valutare l'omogeneità dei profili imprenditoriali l'ANC dovrebbe considerare in che misura le attività imprenditoriali dei membri sono collegate alla rete (prodotti e servizi forniti a banche locali, servizi prestati a clienti comuni, attività sul mercato dei capitali ecc.).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 2 dicembre 2016.

Articolo 13

Destinatari

Le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  Tale capitolo della Guida è stato adottato nel luglio 2016. La versione consolidata della «Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione» è disponibile sul sito della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Una soggetto terzo è qualsiasi soggetto che non è un'impresa madre, una filiazione o un membro di un organo decisionale o un azionista di un membro.

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).