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Document 32016D1990
Council Decision (CFSP) 2016/1990 of 14 November 2016 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 (1999) and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. ) (EULEX KOSOVO)
Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) (EULEX KOSOVO)
Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) (EULEX KOSOVO)
OJ L 306, 15.11.2016, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/16 |
DECISIONE (PESC) 2016/1990 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2016
che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1). |
(2) |
Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e prevede un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017. |
(3) |
Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2017. |
(4) |
Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori. |
(5) |
In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione. |
(6) |
Le norme per la partecipazione alle procedure di appalto della missione e le norme di origine applicabili alle merci che essa acquista dovrebbero essere allineate alle disposizioni relative ad altre missioni civili PSDC. |
(7) |
È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC. |
(8) |
L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune e a Frontex informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).
(2) Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).