ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2015) 9818] ( 1 ) |
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ACCORDI INTERISTITUZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/1 |
DECISIONE (UE) 2015/2453 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione (UE) 2015/1994 (2), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato il 28 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(2) |
Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3) («accordo»), con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein. |
(3) |
È opportuno approvare il protocollo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica. (4)
2. La Commissione comunica al Principato del Liechtenstein e agli Stati membri le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Parere del 2 dicembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/1994 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 16).
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/3 |
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
L'UNIONE EUROPEA
e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito «Liechtenstein»,
entrambi denominati di seguito «parte contraente» o «parti contraenti»,
NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti,
CONSIDERANDO che le parti contraenti convengono che a norma dello standard globale e ai fini dell'attuazione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («accordo»), come modificato dal presente protocollo di modifica, i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborati dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati;
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;
CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha aderito allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1995;
CONSIDERANDO che le conclusioni su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nel dicembre 2014, hanno riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dall'accordo sullo spazio economico europeo nel corso degli ultimi 20 anni nell'avanzamento delle relazioni economiche e dell'integrazione del mercato interno tra l'UE e gli Stati EFTA che fanno parte del SEE;
CONSIDERANDO che l'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri, da un lato, e del Liechtenstein, dall'altro, di discutere a livello bilaterale altre questioni relative alla cooperazione nelle materie fiscali, comprese questioni di doppia imposizione, a condizione di lasciare impregiudicati gli obblighi stipulati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica;
CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard globale dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale, nella versione vigente all'atto della firma del presente protocollo di modifica. Tale allineamento dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di ottenere, indipendentemente dai negoziati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica, altre questioni fiscali, tra cui quelle relative all'eliminazione o alla riduzione della doppia imposizione dei redditi, come previsto nel memorandum d'intesa dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica. A tale riguardo, l'UE e i suoi Stati membri terranno conto della decisione del Liechtenstein di adottare misure equivalenti a quelle stabilite nella legislazione dell'UE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, per migliorare l'adempimento fiscale internazionale;
CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dal presente protocollo di modifica;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha recepito la direttiva 95/46/CE con la legge del 14 marzo 2002 sulla protezione dei dati (3);
CONSIDERANDO che gli Stati membri e il Liechtenstein dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute a norma dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo);
CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente al presente protocollo di modifica per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Liechtenstein, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.
CONSIDERANDO che le categorie di Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Enti Finanziari o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo. Tuttavia, determinate categorie di Enti Finanziari e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diversi enti finanziari. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Liechtenstein di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; |
2) |
gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo: a) “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate; b) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea; c) “Liechtenstein”: il Principato del Liechtenstein; d) “Autorità Competenti del Liechtenstein” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, alle lettere a) e da b) ad ac), rispettivamente. L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte del Liechtenstein, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) a ac) del medesimo; e) “Ente Finanziario di uno Stato membro”: i) qualsiasi Ente Finanziario residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in quello Stato membro; f) “Ente Finanziario del Liechtenstein”: i) qualsiasi Ente Finanziario residente in Liechtenstein, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori del Liechtenstein, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in Liechtenstein, se la succursale è situata in Liechtenstein; g) “Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione”: qualsiasi Ente Finanziario di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, che non sia un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione; h) “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Liechtenstein; i) “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro; j) “Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein”: un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone del Liechtenstein oggetto di comunicazione o da un Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona del Liechtenstein oggetto di comunicazione; k) “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro; l) “Persona del Liechtenstein”: una persona fisica o un'Entità identificata da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Liechtenstein secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Liechtenstein. 2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (4) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per il Liechtenstein, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente del Liechtenstein non concordino un'interpretazione comune a norma dell'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, e ii) per il Liechtenstein, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o il Liechtenstein) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione. Articolo 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione 1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente del Liechtenstein scambia automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambia automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente del Liechtenstein, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2. 2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein e nel caso del Liechtenstein in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:
Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) che comunica le informazioni. 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo. 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e tutti gli Stati membri a eccezione dell'Austria, dall'altro, riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e l'Austria, dall'altro, riguardo al secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. In deroga al primo comma, gli Enti Finanziari del Liechtenstein applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'Austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste. 4. Le Autorità Competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). 5. Le Autorità Competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 4 Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione L'Autorità Competente di uno Stato membro informa l'Autorità Competente del Liechtenstein, e l'Autorità Competente del Liechtenstein informa l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta a norma dell'articolo 2 o che un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformemente agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra il Liechtenstein e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente del Liechtenstein e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto del Liechtenstein e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non confligge con un accordo sulla doppia imposizione tra il Liechtenstein e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre al Liechtenstein o a uno Stato membro l'obbligo di:
3. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro o dal Liechtenstein, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente a norma del presente articolo, il Liechtenstein o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 2, che tuttavia non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare la giurisdizione interpellata a rifiutare di fornire le informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale giurisdizione. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare il Liechtenstein o uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro Ente Finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona. 5. Le Autorità Competenti concordano i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 6 Riservatezza e protezione dei dati 1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente articolo, tutti gli scambi di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e alle disposizioni legislative e regolamentari con le quali il Liechtenstein sta recependo la direttiva 95/46/CE. Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e il Liechtenstein limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. In deroga al secondo comma, ciascuno Stato membro e il Liechtenstein provvedono affinché ciascun Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemmente al presente accordo e assicurano che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE cui soggiace l'Ente stesso. Le informazioni a norma della direttiva 95/46/CE sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione interessato comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein). Gli Stati membri e il Liechtenstein provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata. 2. Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati. Gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ciascuno Stato membro sono considerati responsabili, a norma del presente accordo, del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE. 3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a norma del presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, conformemente alle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE nella giurisdizione che fornisce le informazioni. 4. In ogni caso, queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein), delle procedure o azioni concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) possono essere utilizzate per altri fini previsti dalle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a un'altra giurisdizione (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), nel rispetto delle salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, cioè quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse al Liechtenstein previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono. 6. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein notifica immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire quella del Liechtenstein o di tale Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie o altra violazione delle norme di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. 7. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto al controllo delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati istituite negli Stati membri e nel Liechtenstein dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Articolo 7 Consultazioni e sospensione dell'accordo 1. In caso di problemi relativi all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente del Liechtenstein o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente del Liechtenstein e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione. 2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con il Liechtenstein o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati o della direttiva 95/46/CE, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Enti Finanziari non Tenuti alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo. Articolo 8 Modifiche 1. Le parti contraenti si consultano ogniqualvolta, a livello di OCSE, viene adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo pertinente fra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione viene avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:
Articolo 9 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e del Liechtenstein che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Articolo 10 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altra, al territorio del Liechtenstein.»; |
3) |
gli allegati sono sostituiti dal seguente testo: «ALLEGATO I NORMA COMUNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI (“STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI”) SEZIONE I OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE
SEZIONE II OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
SEZIONE III ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE
SEZIONE IV ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.
SEZIONE V ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.
SEZIONE VI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
SEZIONE VII REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
SEZIONE VIII DEFINIZIONI Si applicano le definizioni seguenti: A. Ente finanziario tenuto alla comunicazione
B. Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione
C. Conto Finanziario
D. Conto Oggetto di Comunicazione
E. Varie
SEZIONE IX EFFICACE ATTUAZIONE Ciascuno Stato membro e il Liechtenstein sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
SEZIONE X DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI ENTI FINANZIARI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE SITUATI IN AUSTRIA Nel caso degli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al “2016” e al “2017” nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al “2017” e al “2018”. Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al “31 dicembre 2015” nel presente allegato si intendono fatti al “31 dicembre 2016”. ALLEGATO II NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI 1. Cambiamento di circostanze Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3 se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto. Se un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione si è basato sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, oppure 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, esso deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6. 2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o della persona che esercita il controllo. 3. Residenza di un Ente Finanziario Un Ente Finanziario è “residente” in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Ente Finanziario). In generale, se un Ente Finanziario è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante esso è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, un Ente Finanziario del Liechtenstein o un Ente Finanziario di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un Ente Finanziario (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione gestiti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un Ente Finanziario (diverso da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situato in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), esso è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:
Se un Ente Finanziario (diverso da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante), esso è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari. 4. Conto gestito In generale, il conto si considera gestito presso un Ente Finanziario:
5. Trust che sono Entità non Finanziarie Passive Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso dei trust), un trust che è un'Entità non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico. 6. Indirizzo della sede principale dell'Entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Ente Finanziario presso cui l'Entità ha un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità. ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all'ultima notifica.
2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, come di seguito specificato:
i) |
gli obblighi che incombono al Liechtenstein e agli agenti pagatori stabiliti nel Liechtenstein conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e gli obblighi del Liechtenstein nonché gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica rimangono di applicazione fino al 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente protocollo di modifica o finché siano stati soddisfatti; |
ii) |
gli obblighi che incombono agli Stati membri conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata durante l'ultimo anno di applicazione dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e negli anni precedenti, rimangono di applicazione finché siano stati soddisfatti |
Articolo 3
Lingue
Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Съставено в Страсбург на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Estrasburgo, el veintiocho de octubre de dos mil quince.
Ve Štrasburku dne dvacátého osmého října dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Strasbourg den otteogtyvende oktober to tusind og femten.
Geschehen zu Straβburg am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kaheksandal päeval Strasbourgis.
Έγινε στo Στρασβoύργo, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Strasbourg on the twenty eighth day of October in the year two thousand and fifteen.
Fait à Strasbourg, le vingt huit octobre deux mille quinze.
Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset osmog listopada dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Strasburgo, addì ventotto ottobre duemilaquindici.
Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt aštuntą dieną Strasbūre.
Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Strasburgu, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Straatsburg, de achtentwintigste oktober tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Estrasburgo, em vinte e oito de outubro de dois mil e quinze.
Întocmit la Strasbourg la douăzeci și opt octombrie două mii cincisprezece.
V Štrasburgu dvadsiateho ôsmeho októbra dvetisíctridsať.
V Strasbourgu, dne osemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Strasbourg den tjugoåttonde oktober år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Княжество Лихтенщайн
Por el principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Za Kneževinu Lihtenštajn
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā –
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Lichtensteinu
Pelo Principado do Listenstaine
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
(2) GU UE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 2002 Nr. 55 (Liechtenstein Law Gazette 2002 No. 55).
(4) GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.
Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o il Liechtenstein, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Tali Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea i casi di applicazione della frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Liechtenstein e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2016. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
Prima dell'inizio dell'applicazione delle norme di adeguata verifica di cui agli allegati I e II, gli Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea che hanno adottato i provvedimenti necessari per attuare l'accordo modificato dal protocollo di modifica. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri.
REGOLAMENTI
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2454 DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2015
che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. |
(2) |
Il 20 ottobre 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative di una persona sull'elenco delle sanzioni. |
(3) |
Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014: A. Persone 7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye] Designazione: Relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio 1969. Passaporto: Repubblica centrafricana n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019) Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione. Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento. La MINUSCA ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della MINUSCA. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della MINUSCA, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka. Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5. 8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua»; g) Ngakosset] Designazione: a) Ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) Ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — Numero di identificazione militare: 911-10-77 Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Altre informazioni: Il Capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Eugène Barret Ngaïkosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-Séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana. Il 1o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre. L'8 ottobre 2015 il ministro della giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici. L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi, ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba-Panza. |
II. |
La voce numero 6 dell'allegato del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituita dalla seguente: 6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui] Designazione: Generale dell'ex Séléka Data di nascita: 2 aprile 1970 Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D 00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018) Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel. +236 75507560); b) Birao, Repubblica centrafricana; c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente) Altre informazioni: Trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione da parte dell'ONU: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015) Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana». Informazioni supplementari: Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana. Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti SODIAM, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia. Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli. |
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2455 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per la Fiscalità e l'unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Prodotto composto da carne di diversi crostacei e molluschi (in % del peso): |
1605 54 00 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 del capitolo 16 e del testo dei codici NC 1605 e 1605 54 00. Il prodotto consiste in «frutti di mare» (carne di crostacei e molluschi diversi), di cui una parte cruda o sbollentata (voce 0307) e un'altra cotta (voce 1605). Il prodotto è considerato una preparazione, dato che la cottura esclude la classificazione nel capitolo 3 in quanto il prodotto, anche parzialmente, è stato preparato secondo un procedimento non previsto in detto capitolo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 3, considerazioni generali, quinto paragrafo). Dato che seppie e calamari prevalgono in peso, il prodotto è classificato, in applicazione della nota 2 del capitolo 16 con il codice NC del capitolo 16 corrispondente alla parte predominante della preparazione. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1605 54 00 come seppie e calamari, preparati o conservati. |
|
|
25 |
||
|
20 |
||
|
20 |
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|
20 |
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15 |
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Il prodotto si presenta congelato (a una temperatura di – 20 °C) in sacchi da 1 kg (peso netto 800 g). |
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2456 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
MA |
93,3 |
|
TR |
112,1 |
|
ZZ |
147,2 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
MA |
89,9 |
|
TR |
145,5 |
|
ZZ |
136,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
43,2 |
TR |
138,3 |
|
ZZ |
90,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
69,4 |
MA |
65,5 |
|
TR |
78,1 |
|
ZA |
53,1 |
|
ZZ |
66,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,7 |
ZZ |
73,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
110,4 |
TR |
88,6 |
|
UY |
95,4 |
|
ZZ |
98,1 |
|
0805 50 10 |
MA |
94,5 |
TR |
95,2 |
|
ZZ |
94,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
153,6 |
CL |
85,8 |
|
US |
83,0 |
|
ZA |
83,2 |
|
ZZ |
101,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
64,5 |
TR |
122,8 |
|
ZZ |
93,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/44 |
DECISIONE (UE) 2015/2457 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2015/005 FI/Computer programming)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 12 giugno 2015 la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/005 FI/Computer programming per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse) nelle regioni di livello NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) e Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) in Finlandia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 2 623 200 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 623 200 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre 2015.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/46 |
DECISIONE (UE) 2015/2458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) (3). |
(3) |
Il 19 giugno 2015 l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dalla PWA International Ltd. e da un fornitore in Irlanda, integrandola con ulteriori informazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle prescrizioni sulla determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 di detto regolamento. |
(4) |
In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET). |
(5) |
In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'Irlanda è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. |
(6) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di 442 293 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda. |
(7) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 442 293 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre 2015.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2459 DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2015
che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC. |
(2) |
Il 20 ottobre 2015 il comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative relative ad una persona sull'elenco delle sanzioni. |
(3) |
Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
ALLEGATO
Persone di cui all'articolo 1
I. |
Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC: 7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye] Designazione: relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) Data di nascita: a) 30 gennaio 1968 b) 30 gennaio 1969 Passaporto: Repubblica centrafricana — n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019) Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione. Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento. La Minusca ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della Minusca. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della Minusca, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di Stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di Stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka. Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5. 8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua» g) Ngakosset] Designazione: a) ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana, b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — Numero di identificazione militare: 911-10-77 Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Eugène BARRET NGAÏKOSSET è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-Séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana. Il 1o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre. L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici. L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba-Panza. |
II. |
La voce numero 6 dell'allegato della decisione 2013/798/PESC è sostituita dalla seguente: 6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui] Designazione: generale dell'ex Séléka Data di nascita: 2 aprile 1970 Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018) Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel. +236 75507560) b) Birao, Repubblica centrafricana c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente) Altre informazioni: trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione da parte dell'ONU: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015) Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana». Informazioni supplementari: Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana. Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti Sodiam, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia. Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli. |
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2460 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2015
relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia
[notificata con il numero C(2015) 9818]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova. |
(5) |
La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare. |
(6) |
La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva. |
(7) |
Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'HPAI H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel 2005. I virus dell'HPAI del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea. |
(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione (5) è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE. |
(9) |
A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro. |
(10) |
Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. |
(11) |
I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario. |
(12) |
Le uova da cova presentano un rischio molto basso di trasmissione della malattia, purché siano raccolte da allevamenti tenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e siano stati sottoposti a esami sierologici risultati negativi. Un'altra condizione è che tali uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni. |
(13) |
Fatte salve le misure applicabili nella zona di protezione e sorveglianza, è quindi opportuno che l'autorità francese competente possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, indicata nell'allegato della presente decisione, in conformità alle prescrizioni di cui sopra e previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione. |
(14) |
La vasta estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE imporrebbe un divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola suscettibile. |
(15) |
È inoltre opportuno ridurre il rischio di esposizione del pollame ai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circolano nelle zone di sorveglianza istituite riducendo rapidamente la densità della popolazione avicola suscettibile nelle zone comprese nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in particolare mediante la macellazione tempestiva e il ripopolamento con ritardo delle aziende ubicate in detta zona. |
(16) |
Data l'ampia e inattesa entità dei focolai e la corrispondente vastità delle zone di sorveglianza istituite intorno a ogni focolaio, è necessario ridurre rapidamente la densità del pollame suscettibile nelle aziende in cui sussiste un rischio di infezione particolarmente elevato. Un'indagine clinica sistematica del pollame prima della spedizione rallenterebbe notevolmente il processo di spopolamento e aumenterebbe il rischio di diffusione del virus. |
(17) |
È pertanto opportuno disporre che, nelle 24 ore che precedono la spedizione delle partite destinate alla macellazione immediata all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano effettuate indagini cliniche sistematiche del pollame nelle aziende ubicate nelle zone di sorveglianza, a condizione che siano autorizzati solo spostamenti diretti del pollame proveniente dalle aziende nelle zone di sorveglianza verso un macello designato situato all'interno della zona di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, che tali spostamenti siano svolti in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente dalla zona di protezione, che la pulizia e la disinfezione siano effettuate di conseguenza e che il ripopolamento sia previsto con notevole ritardo. |
(18) |
La Commissione, dopo aver esaminato le misure di lotta contro la malattia e l'estensione delle zone sottoposte a restrizioni in collaborazione con la Francia, ritiene che esse siano idonee a conseguire gli obiettivi fissati. |
(19) |
La Commissione è altresì soddisfatta del fatto che le frontiere della zona di protezione e sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite dall'autorità francese competente in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai. |
(20) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Francia e disporre che, dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova, fatta eccezione per determinate deroghe autorizzate. |
(21) |
In considerazione dell'entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l'elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo. |
(22) |
L'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle aree delle zone di protezione e sorveglianza dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere fissata la durata di tale regionalizzazione. |
(23) |
Dato che la Francia sta attuando misure supplementari, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2239, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare tale decisione. |
(24) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e
a) |
pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»). |
b) |
La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico. |
2. La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.
Articolo 2
1. Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all'articolo 1 della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione.
2. La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché:
a) |
siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; |
b) |
l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario; |
c) |
l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio. |
4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova.
5. La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:
«La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (6).
Articolo 3
L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato:
a) |
in un unico viaggio senza indebiti ritardi; |
b) |
in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione. |
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.
Articolo 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(4) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 74).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).
ALLEGATO
Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Nome (numero del dipartimento) |
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FR |
Francia |
Aree comprendenti i dipartimenti di: |
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DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) |
|
|
|
|
Aree comprendenti parti dei dipartimenti di: |
|
|
|
|
CHARENTE (16), il comune di: |
16254 |
PALLUAUD |
|
|
LOT (46), i comuni di: |
46006 46008 46061 46066 46072 46087 46098 46114 46118 46120 46126 46127 46145 46152 46153 46164 46169 46171 46178 46184 46186 46194 46200 46205 46209 46215 46216 46219 46222 46234 46239 46241 46250 46257 46258 46259 46297 46309 46316 46334 |
ANGLARS-NOZAC LES ARQUES CASSAGNES CAZALS CONCORES DEGAGNAC FAJOLES FRAYSSINET-LE-GELAT GIGNAC GINDOU GOUJOUNAC GOURDON LACHAPELLE-AUZAC LAMOTHE-FENELON LANZAC LAVERCANTIERE LEOBARD LHERM LOUPIAC MARMINIAC MASCLAT MILHAC MONTCLERA MONTGESTY NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRAC PAYRIGNAC PEYRILLES POMAREDE RAMPOUX LE ROC ROUFFILHAC SAINT-CAPRAIS SAINT-CIRQ-MADELON SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-CLAIR SALVIAC SOUILLAC THEDIRAC LE VIGAN |
|
|
CORREZE (19), i comuni di: |
19015 19030 19047 19066 19077 19107 19120 19124 19161 19182 19191 19195 19229 19239 19289 |
AYEN BRIGNAC-LA-PLAINE CHARTRIER-FERRIÈRE CUBLAC ESTIVALS LARCHE LOUIGNAC MANSAC PERPEZAC-LE-BLANC SAINT-AULAIRE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT YSSANDON |
ACCORDI INTERISTITUZIONALI
24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/58 |
ACCORDO
tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,
— |
visto il trattato sull'Unione europea, |
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114, |
— |
visto il regolamento del Parlamento, |
— |
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 45, paragrafi 7 e 8, |
A. |
considerando che il regolamento (UE) n. 806/2014 («regolamento SRM») istituisce il Comitato di risoluzione unico («Comitato») come un'agenzia dell'Unione a cui è affidato un potere di risoluzione centralizzato per gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico («Single Resolution Mechanism — SRM») che partecipano anche al meccanismo di vigilanza unico («Single Supervisory Mechanism — SSM»), al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione europea e di ciascuno Stato membro partecipante; |
B. |
considerando che l'articolo 7 del regolamento SRM stabilisce che il Comitato è l'autorità di risoluzione responsabile dell'esecuzione dei compiti conferitigli dal regolamento («compiti di risoluzione») e in particolare è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione; |
C. |
considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione implica per il Comitato la responsabilità significativa di contribuire alla stabilità finanziaria nell'Unione, facendo ricorso nel modo più efficace e proporzionato possibile ai propri poteri di risoluzione; |
D. |
considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione a livello dell'Unione dovrebbe essere bilanciata da appositi obblighi di responsabilità; che, a norma dell'articolo 45 del regolamento SRM, il Comitato risponde pertanto dell'attuazione di tale regolamento al Parlamento e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell'Unione e gli Stati membri; |
E. |
considerando che l'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato collabora alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del TFUE; |
F. |
considerando che l'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento SRM prevede che, su richiesta, il presidente del Comitato tenga discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE; che tale articolo stabilisce che le modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni devono garantire la piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal regolamento SRM e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione; |
G. |
considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, TFUE prevede che le agenzie dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile; che le condizioni in base alle quali un documento del Comitato è considerato riservato dovrebbero, in conformità dell'articolo 91 del regolamento SRM, essere stabilite nella decisione del Comitato che applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea («ICUE») e delle informazioni sensibili non classificate; |
H. |
considerando che il Parlamento e il Comitato dovrebbero cooperare strettamente per garantire l'applicazione di queste norme di sicurezza, anche mediante un controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate; |
I. |
considerando che la divulgazione di informazioni relative alla risoluzione di entità non è a discrezione del Comitato, ma è soggetta ai limiti e alle condizioni stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione cui sono soggetti sia il Parlamento sia il Comitato; che la divulgazione di informazioni del Comitato potrebbe pertanto essere limitata dai vincoli di riservatezza previsti dalla legge; |
J. |
considerando che il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le altre disposizioni del diritto primario o secondario dell'Unione applicabili in materia di accesso ai documenti o di protezione dei dati personali, e le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento stabilite in conformità dell'articolo 226, terzo comma, TFUE; |
K. |
considerando che l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SMR stabilisce che i membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione; |
L. |
considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato prende decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE; |
M. |
considerando che, fatte salve future modifiche o qualsiasi pertinente normativa futura, le disposizioni del diritto dell'Unione relative al trattamento di informazioni ritenute riservate, in particolare l'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), impongono severi obblighi di segreto professionale alle autorità di risoluzione e al loro personale; |
N. |
considerando che la violazione degli obblighi di segreto professionale in relazione ad informazioni in materia di risoluzione dovrebbe comportare sanzioni adeguate; che il Parlamento dovrebbe fornire un quadro appropriato per il trattamento dei casi di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei deputati o del suo personale; |
O. |
considerando che, in conformità dell'articolo 43 del regolamento SMR, il Comitato è composto, tra l'altro, da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione; che queste ultime, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, possono in via eccezionale essere l'autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); che dovrebbero essere introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell'autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi di tale direttiva; che tali disposizioni strutturali dovrebbero essere rispecchiate nel codice di condotta applicabile ai membri del Comitato; |
P. |
considerando che il presente accordo lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale; |
Q. |
considerando che il presente accordo non riguarda né pregiudica la responsabilità e gli obblighi di comunicazione del Comitato nei confronti del Consiglio, della Commissione o dei parlamenti nazionali; |
R. |
considerando che l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato deve trasmettere anche al Parlamento europeo una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal regolamento; che tale relazione dovrebbe in particolare coprire le attività del Comitato per quanto riguarda la pianificazione della risoluzione, la valutazione della sua fattibilità, la determinazione dei requisiti di fondi propri e passibilità ammissibili, le azioni di risoluzione e l'esercizio di altri doveri e poteri a norma del regolamento SRM; che la relazione dovrebbe altresì includere informazioni dettagliate sul Fondo di risoluzione unico («Fondo»), in particolare sull'evoluzione dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo ed eventuali decisioni riguardanti il periodo per il conseguimento del livello-obiettivo e il calcolo dei contributi in conformità degli articoli da 69 a 71 del regolamento SRM, sull'assunzione e l'erogazione di prestiti e altri meccanismi di finanziamento, in conformità degli articoli da 72 a 74 del regolamento SRM, sull'amministrazione e la strategia di investimento del Fondo, in conformità dell'articolo 75 del regolamento SRM e degli atti delegati della Commissione applicabili, sulle condizioni specifiche per il ricorso al Fondo per un meccanismo di risoluzione individuale, in conformità degli articoli da 76 a 78 del regolamento SRM, sull'applicazione dei principi di divisione in comparti nazionali e di progressiva unificazione durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37, del regolamento SMR, in conformità dell'articolo 77 del regolamento SRM, e sull'uso dei sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell'articolo 79 del regolamento SRM; |
S. |
considerando che, in linea con il principio di responsabilità sancito all'articolo 45 del regolamento SRM, il Parlamento dovrebbe avere accesso ex post alle informazioni non riservate riguardanti un'entità oggetto di risoluzione, incluse determinate informazioni sul suo bilancio, fornite separatamente per ciascuna entità interessata dalla risoluzione, che siano sufficienti per dimostrare la portata e la natura dell'impatto; |
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
I. RESPONSABILITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA
1. Relazioni
Ogni anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione («relazione annuale») sull'esecuzione dei compiti che gli sono conferiti ai sensi del regolamento SRM. Il presidente del Comitato presenta la relazione annuale al Parlamento nel corso di un'audizione pubblica.
La relazione annuale è messa a disposizione del Parlamento in via confidenziale in una delle lingue ufficiali dell'Unione sette giorni lavorativi prima dell'audizione e della sua pubblicazione ufficiale. Le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sono rese disponibili successivamente. La relazione annuale include spiegazioni dettagliate sui seguenti punti:
i. |
l'esecuzione dei compiti conferiti al Comitato dal regolamento SRM; |
ii. |
la condivisione dei compiti con le autorità nazionali di risoluzione; |
iii. |
la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione così come con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria («EFSF») e il Meccanismo europeo di stabilità («MES»), secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento SRM; |
iv. |
la cooperazione con paesi terzi, inclusi il riconoscimento e la valutazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi; |
v. |
cfr. l'evoluzione della struttura e dell'organico del Comitato, inclusi il numero e la provenienza nazionale degli esperti nazionali distaccati; |
vi. |
l'applicazione del codice di condotta di cui alla sezione IV del presente accordo; |
vii. |
gli importi dei contributi alle spese amministrative raccolti in conformità dell'articolo 65 del regolamento SRM; |
viii. |
l'esecuzione del bilancio per compiti di risoluzione; e |
ix. |
l'applicazione delle disposizioni del regolamento SRM concernenti il Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo, di cui al titolo V, capo 2, del regolamento SRM. |
Il Comitato pubblica la relazione annuale sul suo sito web.
2. Audizioni pubbliche ordinarie, scambi di opinioni ad hoc e riunioni speciali riservate
Su richiesta della commissione competente del Parlamento, il presidente del Comitato partecipa ad audizioni pubbliche ordinarie sull'esecuzione dei compiti di risoluzione conferiti al Comitato dal regolamento SRM. Tali audizioni includono una discussione sul Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo. La commissione competente del Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo un calendario per due audizioni da tenersi nel corso dell'anno successivo. Eventuali richieste di modifica al calendario concordato devono essere presentate per iscritto.
Il presidente del Comitato può inoltre essere invitato a partecipare a ulteriori scambi di opinioni ad hoc con la commissione competente del Parlamento su questioni di competenza del Comitato.
Il principio di trasparenza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE si applica al Comitato. Le discussioni nel quadro delle riunioni speciali riservate rispettano tale principio, fornendo una spiegazione delle circostanze del caso. Ciò implica uno scambio di informazioni riservate concernenti l'esecuzione dei compiti di risoluzione, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e in particolare dal regolamento SRM.
Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri del Parlamento ai sensi del TFUE e del diritto dell'Unione, il presidente della commissione competente può richiedere la convocazione di riunioni speciali riservate con il presidente del Comitato, per iscritto e motivando la propria richiesta. Tali riunioni si tengono a una data stabilita di comune accordo.
Solo il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono assistere alle riunioni speciali riservate. Il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono essere accompagnati, rispettivamente, da due membri del personale del Comitato e del segretariato del Parlamento. Inoltre, e previo accordo delle due parti, i rappresentanti della Commissione che sono stati coinvolti in una decisione di risoluzione discussa in una riunione speciale riservata possono partecipare alla riunione.
Tutti i partecipanti alle riunioni speciali riservate sono soggetti a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri e al personale del Comitato.
Non sono redatti verbali delle riunioni speciali riservate, né sono eseguite altre registrazioni delle stesse. Non sono rilasciate dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione. Ogni partecipante alle riunioni speciali riservate firma ogni volta una dichiarazione solenne con la quale si impegna a non divulgare il contenuto di tali discussioni a terzi.
Su richiesta motivata del presidente del Comitato o del presidente della commissione competente del Parlamento, e di comune accordo, il vicepresidente del Comitato e i quattro membri a tempo pieno del Comitato o il personale di grado elevato del Comitato (consigliere generale, capi unità o loro vice) possono essere invitati a partecipare alle audizioni pubbliche ordinarie, agli scambi di opinioni ad hoc e alle riunioni speciali riservate.
Le audizioni pubbliche ordinarie, gli scambi di opinione ad hoc e le riunioni speciali riservate possono riguardare tutti gli aspetti dell'attività e del funzionamento dell'SRM coperti dal regolamento SRM.
Il personale impiegato dal Parlamento o dal Comitato non può divulgare le informazioni acquisite nel corso delle proprie attività relative ai compiti conferiti al Comitato ai sensi del regolamento SRM e acquisite nel corso dell'applicazione del presente accordo, nemmeno dopo la cessazione di tali attività o dopo aver lasciato tale occupazione, a meno che le informazioni non siano già state divulgate o rese accessibili al pubblico.
3. Risposte alle interrogazioni
Il Comitato risponde per iscritto alle interrogazioni scritte rivoltegli dal Parlamento. Tali interrogazioni sono trasmesse al presidente del Comitato attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento. La risposta alle interrogazioni è fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione al Comitato.
Il Comitato e il Parlamento dedicano una sezione specifica del proprio sito web alle interrogazioni e alle risposte di cui sopra.
4. Accesso alle informazioni
Entro e non oltre sei settimane dalla data di svolgimento di una sessione esecutiva o plenaria del Comitato, quest'ultimo fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo almeno un resoconto completo e pertinente della propria sessione esecutiva o plenaria, ai fini della comprensione dei dibattiti, compreso un elenco commentato delle decisioni.
In caso di risoluzione di un ente, le informazioni non riservate inerenti a quest'ultima sono divulgate a posteriori, una volta che tutte le restrizioni alla fornitura di informazioni rilevanti risultanti dagli obblighi di riservatezza abbiano cessato di applicarsi.
Tali informazioni includono uno stato patrimoniale opportunamente consolidato, valutato in conformità dei principi enunciati nel regolamento SRM in sede di adozione della decisione di risolvere l'ente, da cui si evincano chiaramente il valore patrimoniale netto dell'entità e il valore delle classi di attività e passività. Inoltre, in funzione degli strumenti di risoluzione applicati, il Comitato pubblica l'importo totale delle perdite sostenute dalle diverse categorie di creditori qualora sia stato applicato il bail-in, l'importo e le fonti di finanziamento utilizzate nel processo di risoluzione, nonché i proventi derivati dalla vendita di parti dell'attività o del patrimonio.
Qualora si applichi l'articolo 19 del regolamento SRM, il Comitato trasmette a posteriori alla commissione competente del Parlamento le informazioni non riservate inerenti agli scambi tra la Commissione e il Comitato, come pure le relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SRM.
Il Comitato pubblica sul proprio sito web orientamenti generali in merito alle proprie prassi di risoluzione.
Il Parlamento applica opportune garanzie e misure corrispondenti al livello di classificazione delle informazioni del Comitato o dei documenti del Comitato, o entrambi, e ne informa quest'ultimo.
Il Comitato informa il Parlamento circa le misure prese e gli atti adottati al fine di applicare i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione di cui all'articolo 91 del regolamento SRM. Ciò include informazioni sulle procedure dettagliate per la classificazione delle informazioni e per il trattamento delle informazioni classificate.
Il Comitato informa il Parlamento dell'applicazione pratica delle sue norme di sicurezza interne, tra cui la classificazione, effettuata nel corso dell'anno, della tipologia di informazioni trattate di norma dal Comitato e il trattamento delle informazioni classificate.
Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, il Comitato si accerta di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le sue norme interne, tenendo debitamente conto, nel contempo, della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti riservati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.
Il Comitato notifica al Parlamento l'eventuale modifica delle norme di sicurezza interne adottate, onde garantire che sia mantenuta l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate.
A norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 il Parlamento consulta il Comitato al fine di valutare qualsiasi richiesta pervenutagli di accesso a un documento proveniente dal Comitato e trasmesso al Parlamento.
Il Parlamento e il Comitato si tengono reciprocamente informati in merito all'avvio e all'esito di un eventuale procedimento giudiziario, amministrativo o di altro tipo, in cui si richiede l'accesso a documenti del Comitato trasmessi al Parlamento.
Il Comitato può chiedere che il Parlamento tenga un elenco delle persone che accedono a una o più categorie di informazioni classificate del Comitato e di documenti classificati del Comitato.
II. PROCEDURE DI SELEZIONE
Nel definire i rispettivi ruoli nella procedura di selezione, il Parlamento e il Comitato mirano ai più elevati standard professionali e tengono conto della necessità di tutelare gli interessi dell'Unione nel suo complesso e la diversità nella composizione del Comitato.
1. Informazioni relative alle diverse fasi della procedura di selezione
Nella misura in cui è intervenuto nella procedura di selezione, il Comitato tiene debitamente e tempestivamente informata la commissione competente del Parlamento in merito a tutte le fasi di tale procedura, quali la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, i criteri di selezione e la descrizione del profilo professionale specifico, la composizione del gruppo di candidati (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.), nonché il metodo utilizzato per valutare il gruppo di candidati, al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati per ciascuno dei posti di presidente, vicepresidente, e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento SRM. Il presente paragrafo non si applica se il Comitato non è stato coinvolto nella procedura di selezione.
2. Consultazione del Comitato durante le audizioni informali e domande rivolte ai candidati selezionati
Allorché la Commissione, ascoltato il Comitato, trasmette al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento può consultare il Comitato riguardo ai candidati selezionati nel quadro delle sue audizioni a porte chiuse di tali candidati e delle domande scritte che sono state rivolte loro.
3. Audizioni formali dei candidati prescelti
Allorché la Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento le sue proposte per la nomina del presidente, del vicepresidente e di quattro altri membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento, nel quadro di un'audizione pubblica di ciascun candidato alle cariche di presidente, vicepresidente e membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, può consultare il Comitato in merito ai candidati proposti.
4. Approvazione
Il Parlamento comunica al Comitato la propria decisione riguardo all'approvazione di ciascun candidato proposto dalla Commissione alle cariche di presidente, vicepresidente e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, incluso l'esito di una votazione in seno alla propria commissione competente e in Aula. Il Parlamento, tenendo conto del proprio calendario, si adopera per adottare la decisione in oggetto entro sei settimane dalla data di ricevimento della proposta della Commissione relativa ai candidati.
5. Rimozione dalla carica
Ove comunichi alla Commissione di ritenere che le condizioni per la rimozione dalla carica di presidente, vicepresidente o altro membro a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM siano soddisfatte ai fini dell'articolo 56, paragrafo 9, del predetto regolamento, il Parlamento può anche informarne il Comitato.
III. INCHIESTE
Qualora il Parlamento costituisca una commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 226 TFUE e della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), il Comitato, ai sensi del diritto dell'Unione, assiste la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del principio di cooperazione leale.
Il Comitato coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, di cui all'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM, entro lo stesso quadro che si applica alle commissioni d'inchiesta e sotto la stessa tutela della riservatezza quale prevista nel presente accordo per le riunioni speciali riservate.
Tutti i destinatari delle informazioni fornite al Parlamento nel contesto delle indagini sono soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri del Comitato. Il Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo le misure da attuare per garantire la protezione di tali informazioni.
Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione riconosciuto dal regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento tiene conto degli interessi pubblici o privati che sono in gioco riguardo alle informazioni e ai documenti trasmessi dal Comitato nel contesto di una commissione d'inchiesta.
IV. CODICE DI CONDOTTA
Prima dell'adozione del codice di condotta da parte della sessione plenaria del Comitato, quest'ultimo informa la commissione competente del Parlamento dei principali elementi del codice di condotta proposto.
Su richiesta scritta della commissione competente del Parlamento, il Comitato informa il Parlamento per iscritto in merito all'applicazione del codice di condotta. Il Comitato informa altresì il Parlamento della necessità di aggiornamenti del codice di condotta.
Il codice di condotta tratta delle seguenti questioni:
i. |
in conformità dell'articolo 47 del regolamento SRM, l'indipendenza del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri a tempo pieno del Comitato da istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati, nonché la loro obiettività; |
ii. |
l'espletamento di compiti da parte del Comitato conformemente ai principi di responsabilità pubblica per le sue azioni e piena trasparenza, fatte salve le garanzie di opportuna riservatezza delle informazioni e dei documenti del Comitato; e |
iii. |
l'autonomia operativa e la prevenzione dei conflitti d'interesse tra le funzioni delle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. |
Il Comitato pubblica il codice di condotta sul suo sito web.
V. ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DEL COMITATO
Il Comitato informa debitamente la commissione competente del Parlamento in merito alle procedure, incluso il calendario, che ha stabilito per l'adozione delle proprie decisioni, orientamenti, istruzioni generali e di altro tipo, raccomandazioni e avvertenze («atti del Comitato»).
Il Comitato informa in particolare la commissione competente del Parlamento sui principi e i tipi di indicatori o di informazioni che utilizza generalmente per elaborare atti e raccomandazioni sulle politiche al fine di rafforzarne la trasparenza e la coerenza.
Qualora proceda a una consultazione pubblica sui propri progetti di atti, il Comitato trasmette alla commissione competente del Parlamento detti progetti di atti prima dell'inizio della procedura di consultazione pubblica.
Ove il Parlamento presenti osservazioni in relazione agli atti del Comitato, questi ultimi possono essere oggetto di uno scambio di opinioni con il Comitato stesso. Dopo aver adottato un atto, il Comitato lo trasmette alla commissione competente del Parlamento. Il Comitato informa altresì regolarmente il Parlamento per iscritto in merito alla necessità di aggiornare gli atti adottati.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Durante la fase di avvio del Comitato fino al 1o gennaio 2016 o fino alla data di applicazione dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento SRM, a seconda di quale data sia posteriore, il Comitato informa il Parlamento regolarmente o su richiesta della commissione competente di quest'ultimo, dei progressi conseguiti nell'attuazione operativa del regolamento SRM.
Le informazioni di cui al primo comma possono essere fornite oralmente o per iscritto e includono tra l'altro:
i. |
la preparazione, l'organizzazione e la pianificazione interne; |
ii. |
la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione; |
iii. |
gli eventuali ostacoli incontrati dal Comitato nella preparazione dei propri compiti di risoluzione; |
iv. |
eventuali questioni di rilievo o modifiche al codice di condotta; |
v. |
cfr. eventuali misure adottate dal Comitato, in collaborazione con gli Stati membri partecipanti, per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità del Fondo di reperire mezzi di finanziamento alternativi, che dovrebbero essere operativi entro la data di applicazione del regolamento SRM, conformemente al considerando 107 e all'articolo 74 di tale regolamento, nonché i negoziati e la stipula da parte del Comitato di meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, a norma dell'articolo 74 del regolamento succitato. |
Le informazioni di cui ai suddetti punti da i) a v) sono aggiuntive rispetto alle relazioni mensili concernenti l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, che il Comitato trasmette a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, primo comma, del regolamento SRM e, se del caso, rispetto alle relazioni mensili elaborate a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, secondo comma del regolamento SRM qualora le condizioni per il trasferimento dei contributi non siano soddisfatte.
VII. DISPOSIZIONI FINALI
L'attuazione pratica del presente accordo è valutata dalle due parti ogni tre anni. Se del caso, le due parti adeguano l'accordo alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione e degli sviluppi relativi a future disposizioni in materia di sicurezza che coinvolgano il Parlamento e il Comitato.
Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua firma.
Gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni mantengono carattere vincolante per le due parti del presente accordo anche dopo la sua cessazione.
Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles e a Strasburgo, il 16 dicembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Comitato unico di risoluzione
Il presidente
E. KÖNIG
(1) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi competenti, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consigliodel 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (GU L 78 del 6.4.1995, pag. 1).