ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
24 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

1

 

 

Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2455 della Commissione, del 21 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2456 della Commissione, del 23 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2015/005 FI/Computer programming)

44

 

*

Decisione (UE) 2015/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International)

46

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2459 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2015) 9818]  ( 1 )

52

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Accordo tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/1


DECISIONE (UE) 2015/2453 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione (UE) 2015/1994 (2), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato il 28 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3) («accordo»), con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein.

(3)

È opportuno approvare il protocollo di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica. (4)

2.   La Commissione comunica al Principato del Liechtenstein e agli Stati membri le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Parere del 2 dicembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1994 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 16).

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/3


PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito «Liechtenstein»,

entrambi denominati di seguito «parte contraente» o «parti contraenti»,

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti,

CONSIDERANDO che le parti contraenti convengono che a norma dello standard globale e ai fini dell'attuazione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («accordo»), come modificato dal presente protocollo di modifica, i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborati dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha aderito allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1995;

CONSIDERANDO che le conclusioni su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nel dicembre 2014, hanno riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dall'accordo sullo spazio economico europeo nel corso degli ultimi 20 anni nell'avanzamento delle relazioni economiche e dell'integrazione del mercato interno tra l'UE e gli Stati EFTA che fanno parte del SEE;

CONSIDERANDO che l'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri, da un lato, e del Liechtenstein, dall'altro, di discutere a livello bilaterale altre questioni relative alla cooperazione nelle materie fiscali, comprese questioni di doppia imposizione, a condizione di lasciare impregiudicati gli obblighi stipulati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica;

CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard globale dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale, nella versione vigente all'atto della firma del presente protocollo di modifica. Tale allineamento dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di ottenere, indipendentemente dai negoziati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica, altre questioni fiscali, tra cui quelle relative all'eliminazione o alla riduzione della doppia imposizione dei redditi, come previsto nel memorandum d'intesa dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica. A tale riguardo, l'UE e i suoi Stati membri terranno conto della decisione del Liechtenstein di adottare misure equivalenti a quelle stabilite nella legislazione dell'UE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, per migliorare l'adempimento fiscale internazionale;

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dal presente protocollo di modifica;

CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha recepito la direttiva 95/46/CE con la legge del 14 marzo 2002 sulla protezione dei dati (3);

CONSIDERANDO che gli Stati membri e il Liechtenstein dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute a norma dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo);

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente al presente protocollo di modifica per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Liechtenstein, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

CONSIDERANDO che le categorie di Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Enti Finanziari o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo. Tuttavia, determinate categorie di Enti Finanziari e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diversi enti finanziari. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Liechtenstein di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»;

2)

gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo:

a)   “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

b)   “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea;

c)   “Liechtenstein”: il Principato del Liechtenstein;

d)   “Autorità Competenti del Liechtenstein” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, alle lettere a) e da b) ad ac), rispettivamente. L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte del Liechtenstein, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) a ac) del medesimo;

e)   “Ente Finanziario di uno Stato membro”: i) qualsiasi Ente Finanziario residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in quello Stato membro;

f)   “Ente Finanziario del Liechtenstein”: i) qualsiasi Ente Finanziario residente in Liechtenstein, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori del Liechtenstein, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in Liechtenstein, se la succursale è situata in Liechtenstein;

g)   “Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione”: qualsiasi Ente Finanziario di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, che non sia un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione;

h)   “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Liechtenstein;

i)   “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j)   “Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein”: un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone del Liechtenstein oggetto di comunicazione o da un Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona del Liechtenstein oggetto di comunicazione;

k)   “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

l)   “Persona del Liechtenstein”: una persona fisica o un'Entità identificata da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Liechtenstein secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Liechtenstein.

2.   Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (4) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per il Liechtenstein, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente del Liechtenstein non concordino un'interpretazione comune a norma dell'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, e ii) per il Liechtenstein, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o il Liechtenstein) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Articolo 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1.   Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente del Liechtenstein scambia automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambia automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente del Liechtenstein, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2.   Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein e nel caso del Liechtenstein in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

a)

il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'Entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e

g)

nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) che comunica le informazioni.

2.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3.   In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e tutti gli Stati membri a eccezione dell'Austria, dall'altro, riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e l'Austria, dall'altro, riguardo al secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

In deroga al primo comma, gli Enti Finanziari del Liechtenstein applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'Austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste.

4.   Le Autorità Competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5.   Le Autorità Competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 4

Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informa l'Autorità Competente del Liechtenstein, e l'Autorità Competente del Liechtenstein informa l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta a norma dell'articolo 2 o che un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformemente agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra il Liechtenstein e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente del Liechtenstein e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto del Liechtenstein e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non confligge con un accordo sulla doppia imposizione tra il Liechtenstein e lo Stato membro interessato.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre al Liechtenstein o a uno Stato membro l'obbligo di:

a)

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente;

b)

fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (ordre public).

3.   Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro o dal Liechtenstein, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente a norma del presente articolo, il Liechtenstein o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 2, che tuttavia non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare la giurisdizione interpellata a rifiutare di fornire le informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale giurisdizione.

4.   Le disposizioni del paragrafo 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare il Liechtenstein o uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro Ente Finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

5.   Le Autorità Competenti concordano i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 6

Riservatezza e protezione dei dati

1.   Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente articolo, tutti gli scambi di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e alle disposizioni legislative e regolamentari con le quali il Liechtenstein sta recependo la direttiva 95/46/CE.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e il Liechtenstein limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

In deroga al secondo comma, ciascuno Stato membro e il Liechtenstein provvedono affinché ciascun Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemmente al presente accordo e assicurano che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE cui soggiace l'Ente stesso.

Le informazioni a norma della direttiva 95/46/CE sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione interessato comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein).

Gli Stati membri e il Liechtenstein provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata.

2.   Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ciascuno Stato membro sono considerati responsabili, a norma del presente accordo, del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE.

3.   Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a norma del presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, conformemente alle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE nella giurisdizione che fornisce le informazioni.

4.   In ogni caso, queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein), delle procedure o azioni concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) possono essere utilizzate per altri fini previsti dalle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a un'altra giurisdizione (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), nel rispetto delle salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, cioè quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse al Liechtenstein previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

6.   Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein notifica immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire quella del Liechtenstein o di tale Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie o altra violazione delle norme di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

7.   Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto al controllo delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati istituite negli Stati membri e nel Liechtenstein dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

Articolo 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1.   In caso di problemi relativi all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente del Liechtenstein o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente del Liechtenstein e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2.   Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con il Liechtenstein o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati o della direttiva 95/46/CE, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Enti Finanziari non Tenuti alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Articolo 8

Modifiche

1.   Le parti contraenti si consultano ogniqualvolta, a livello di OCSE, viene adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2.   Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo pertinente fra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4.   In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5.   Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione viene avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:

a)

per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b)

per il Liechtenstein: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale.

Articolo 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e del Liechtenstein che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

Articolo 10

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altra, al territorio del Liechtenstein.»;

3)

gli allegati sono sostituiti dal seguente testo:

«

ALLEGATO I

NORMA COMUNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI (“STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI”)

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A.

Fatte salve le parti da C a E, ciascun Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso l'Ente Finanziario in questione:

1.

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o eventuali altre giurisdizioni) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione;

4.

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

nel caso di un Conto di Custodia:

a)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e

b)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6.

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e

7.

nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B.

Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C.

Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte del suddetto ente. Tuttavia, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è tenuto a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D.

Fatto salvo il paragrafo A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dal Liechtenstein o da un'altra giurisdizione di residenza.

E.

Fatto salvo il paragrafo A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo non sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

A.

Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono.

B.

Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C.

Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione deve essere determinato all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D.

Ciascuno Stato membro o il Liechtenstein può autorizzare gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo ai suddetti enti finanziari.

E.

Ciascuno Stato membro o il Liechtenstein può autorizzare gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo non Rilevante. Qualora uno Stato membro o il Liechtenstein consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, rimangono di applicazione le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

A.

Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

B.

Conti di Importo non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo non Rilevante.

1.

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Ente Finanziario può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Ente Finanziario deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da esso conservati per ciascuno dei seguenti indizi (“indicia”) e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

a)

identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

b)

attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

c)

uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono in Liechtenstein o nello Stato membro dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d)

ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e)

procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, oppure

f)

indirizzo di fermo posta o “c/o” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3.

Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

Qualora uno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5.

Qualora un indirizzo di fermo posta o “c/o” emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non è obbligato a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in tale giurisdizione (e nessun numero di telefono in Liechtenstein o nello Stato membro dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanenti (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprenda tali Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, e

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprenda tali Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, oppure

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

C.

Procedure di verifica rafforzate per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzate si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1.

Ricerca negli archivi elettronici. Per quanto riguarda i Conti di Importo Rilevante, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da esso conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2.

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a)

le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b)

il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c)

la più recente documentazione acquisita dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d)

eventuali procure o potestà di firma attualmente valide, e

e)

eventuali ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3.

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso lo stesso comprendano i seguenti dati:

a)

residenza del Titolare del Conto;

b)

indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione;

c)

eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione;

d)

nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanenti a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione o un altro Ente Finanziario);

e)

presenza di un indirizzo di fermo posta oppure “c/o” del Titolare del Conto, e

f)

presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4.

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

Effetti del rilevamento di indicia

a)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, esso deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di persone fisiche non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno dell'anno solare successivo, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

Una volta che un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi esso non è tenuto ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel qual caso occorre che detto Ente Finanziario riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D.

La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E.

I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A.

Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta al suddetto Ente Finanziario di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B.

Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A.

Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 250 000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B.

Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C.

Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D.

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b)

Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Attiva o un Ente Finanziario diverso da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili:

i)

le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 1 000 000 USD, oppure

ii)

un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E.

Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto è inesatta o inattendibile, esso deve determinare nuovamente lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A.

Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b)

Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Passiva, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve basarsi su un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non Finanziaria Attiva o un Ente Finanziario diverso da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta persona che esercita il controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A.

Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora esso sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B.

Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

a)

il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

b)

i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e

c)

l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 1 000 000 USD.

Per “Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

C.

Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1.

Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari gestiti presso l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari gestiti presso l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4.

Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein vanno intesi come inclusivi degli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.   Ente finanziario tenuto alla comunicazione

1.

Per “Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione” si intende qualsiasi Ente Finanziario di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, che non sia un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione;

2.

Per “Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Ente Finanziario residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

Per “Ente Finanziario” si intende un Ente di Custodia, un Ente di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

Per “Ente di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

Per “Ente di Deposito” si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio, oppure

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi,

oppure

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un Ente di Deposito, un Ente di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. L'espressione “Entità di Investimento” non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato conformemente alla definizione di “Ente Finanziario” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

L'espressione “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. L'espressione “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B.   Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione

1.

Per “Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione” si intende qualsiasi Ente Finanziario che è:

a)

un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un Ente di Custodia o un Ente di Deposito;

b)

un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un fondo pensione di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c)

qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata al Liechtenstein e, per il Liechtenstein, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo;

d)

un Veicolo di Investimento Collettivo Esente, oppure

e)

un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2.

Per “Entità Statale” si intende il governo di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, del Liechtenstein o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'“Entità Statale”). Questa categoria comprende le parti integranti, le Entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione.

a)

Una “parte integrante” di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b)

Per “Entità controllata” si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, dal Liechtenstein o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'Entità giuridica distinta, a condizione che:

i)

l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità governative, direttamente o attraverso una o più Entità controllate;

ii)

gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato, e

iii)

il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità governative in caso di scioglimento.

c)

Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3.

Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi Organizzazione Internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che è costituita principalmente da governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, il Liechtenstein o l'altra giurisdizione; iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, del Liechtenstein o dell'altra giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, del Liechtenstein o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, dal Liechtenstein o dall'altra giurisdizione.

5.

Per “Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

a)

non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % delle attività del fondo;

b)

sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali, e

c)

soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

i)

il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

ii)

il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;

iii)

le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure

iv)

i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6.

Per “Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

a)

il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

b)

il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

c)

i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d)

i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % delle attività del fondo, e

e)

il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7.

Per “Fondo pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un Ente Finanziario che soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è un Ente Finanziario esclusivamente in quanto è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta non restituendo immediatamente il pagamento in eccesso al cliente, e

b)

a partire dal 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9.

Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

a)

il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;

b)

il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c)

il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e

d)

il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1o gennaio 2018.

C.   Conto Finanziario

1.

Per “Conto Finanziario” si intende un conto gestito presso un Ente Finanziario; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

a)

nel caso di un'Entità di Investimento, le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'Ente Finanziario. Tuttavia, l'espressione “Conto Finanziario” non comprende le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un Ente Finanziario diverso da tale Entità;

b)

nel caso di un Ente Finanziario non descritto nella parte C, punto 1, lettera a), le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'Ente Finanziario, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I, e

c)

qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o gestito presso un Ente Finanziario, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un Ente Finanziario nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un Ente Finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un Ente Finanziario, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita conformemente alle leggi, ai regolamenti o alla prassi della giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un determinato numero di anni.

7.

Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8.

Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

a)

unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un Contratto di Assicurazione sulla vita;

b)

quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c)

quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un Contratto di Assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d)

quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure

e)

quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9.

Per “Conto Preesistente” si intende:

a)

un Conto Finanziario intrattenuto presso un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione al 31 dicembre 2015;

b)

qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare di un Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:

i)

il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)

l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) dell'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii)

relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a), e

iv)

l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

10.

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario gestito presso un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione aperto il 1o gennaio 2016 o successivamente a tale data, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9.

11.

Per “Conto Preesistente di Persona Fisica” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.

12.

Per “Nuovo Conto di Persona Fisica” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.

13.

Per “Conto Preesistente di Entità” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14.

Per “Conto di Importo Non Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 1 000 000 USD.

15.

Per “Conto di Importo Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 1 000 000 USD.

16.

Per “Nuovo Conto di Entità” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17.

Per “Conto Escluso” si intende uno dei seguenti conti:

a)

un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii)

il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv)

i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi, e

v)

alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein pari o inferiore a 50 000 USD oppure ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

b)

un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii)

il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti, e

iv)

i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c)

un Contratto di Assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i)

sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii)

la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii)

l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto, e

iv)

il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d)

un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e)

un conto aperto in relazione a:

i)

un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii)

la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria, e

il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

iii)

l'obbligo di un Ente Finanziario che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv)

l'obbligo di un Ente Finanziario esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

f)

un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente, e

ii)

a partire dal 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'Ente Finanziario attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

g)

qualsiasi altro conto che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), è definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, è contemplato, per gli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato al Liechtenstein e, per il Liechtenstein, viene comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo.

D.   Conto Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un Ente Finanziario.

3.

Per “Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

Per “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende il Liechtenstein, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione al Liechtenstein, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5.

Per “Giurisdizione Partecipante” in relazione a uno Stato membro o al Liechtenstein si intende:

a)

qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni al Liechtenstein,

b)

il Liechtenstein per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o

c)

qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o il Liechtenstein, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dal Liechtenstein e notificato, rispettivamente, al Liechtenstein o alla Commissione europea;

d)

per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6.

Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione “Persone che Esercitano il Controllo” va interpretata conformemente alle raccomandazioni del GAFI.

7.

Per “Entità non Finanziaria” si intende un'Entità che non è un Ente Finanziario.

8.

Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende: i) un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante.

9.

Per “Entità non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b)

il capitale dell'Entità non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c)

l'Entità non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d)

tutte le attività dell'Entità non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (totale o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un Ente Finanziario, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

e)

l'Entità non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario; l'Entità non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f)

l'Entità non Finanziaria non è stata un Ente Finanziario negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario;

g)

l'Entità non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono enti finanziari e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario, oppure

h)

l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)

è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii)

è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione);

iii)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'Entità non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità non Finanziaria e

v)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'Entità non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'Entità non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E.   Varie

1.

Per “Titolare del Conto” si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'Ente Finanziario presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un Ente Finanziario, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente diritto al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

Per “Procedure AML/KYC” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione conformemente agli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è soggetto.

3.

Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

Un'Entità è un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5.

Per “NIF” si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6.

Per “Prove Documentali” si intende uno dei documenti seguenti:

a)

un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b)

con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c)

con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) di cui l'Entità dichiara di essere residente oppure la giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d)

i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detto Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o non attendibile. Per “sistema standardizzato di codificazione industriale” si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e il Liechtenstein sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1.

norme intese a evitare che gli Enti Finanziari, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2.

norme che impongono agli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3.

procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte degli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4.

procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Enti Finanziari non Tenuti alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, e

5.

efficaci disposizioni di attuazione per gestire i casi di non conformità.

SEZIONE X

DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI ENTI FINANZIARI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE SITUATI IN AUSTRIA

Nel caso degli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al “2016” e al “2017” nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al “2017” e al “2018”. Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al “31 dicembre 2015” nel presente allegato si intendono fatti al “31 dicembre 2016”.

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

1.   Cambiamento di circostanze

Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3 se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione si è basato sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, oppure 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, esso deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2.   Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o della persona che esercita il controllo.

3.   Residenza di un Ente Finanziario

Un Ente Finanziario è “residente” in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Ente Finanziario). In generale, se un Ente Finanziario è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante esso è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, un Ente Finanziario del Liechtenstein o un Ente Finanziario di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un Ente Finanziario (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione gestiti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un Ente Finanziario (diverso da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situato in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), esso è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

a)

è costituito ai sensi del diritto dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante;

b)

la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante, oppure

c)

è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un Ente Finanziario (diverso da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante), esso è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4.   Conto gestito

In generale, il conto si considera gestito presso un Ente Finanziario:

a)

nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Ente Finanziario che detiene la custodia delle attività sul conto (compreso un Ente Finanziario che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale ente);

b)

nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Ente Finanziario che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un Ente Finanziario, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un Ente Finanziario);

c)

nel caso di Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito di un Ente Finanziario che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Ente Finanziario;

d)

nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Ente Finanziario che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5.   Trust che sono Entità non Finanziarie Passive

Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso dei trust), un trust che è un'Entità non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

6.   Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Ente Finanziario presso cui l'Entità ha un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

a)

nel Principato del Liechtenstein: die Regierung des Fürstentums Liechtenstein o un mandatario,

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le ministre des Finances o un mandatario

c)

nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,

d)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,

e)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,

f)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,

g)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

h)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario,

i)

nel Regno di Spagna: El ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,

j)

nella Repubblica francese: Le ministre chargé du budget o un mandatario,

k)

nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,

l)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,

m)

nella Repubblica italiana: Il direttore generale delle Finanze o un mandatario,

n)

nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario,

o)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,

p)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,

q)

nel Granducato di Lussemburgo: Le ministre des Finances o un mandatario,

r)

in Ungheria: A pénzügyminiszter o un mandatario,

s)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,

t)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,

u)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,

v)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,

w)

nella Repubblica portoghese: O ministro das Finanças o un mandatario,

x)

in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario,

y)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,

z)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,

aa)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario,

ab)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,

ac)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà conformemente agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Liechtenstein dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all'ultima notifica.

2.   Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, come di seguito specificato:

i)

gli obblighi che incombono al Liechtenstein e agli agenti pagatori stabiliti nel Liechtenstein conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e gli obblighi del Liechtenstein nonché gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica rimangono di applicazione fino al 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente protocollo di modifica o finché siano stati soddisfatti;

ii)

gli obblighi che incombono agli Stati membri conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata durante l'ultimo anno di applicazione dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e negli anni precedenti, rimangono di applicazione finché siano stati soddisfatti

Articolo 3

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Съставено в Страсбург на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintiocho de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého osmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den otteogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Straβburg am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kaheksandal päeval Strasbourgis.

Έγινε στo Στρασβoύργo, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty eighth day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt huit octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset osmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventotto ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt aštuntą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de achtentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e oito de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și opt octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho ôsmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne osemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugoåttonde oktober år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

(2)  GU UE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 2002 Nr. 55 (Liechtenstein Law Gazette 2002 No. 55).

(4)  GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.


DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

Qualora in anni successivi l'OCSE adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o il Liechtenstein, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Tali Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea i casi di applicazione della frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Liechtenstein e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2016. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

Prima dell'inizio dell'applicazione delle norme di adeguata verifica di cui agli allegati I e II, gli Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea che hanno adottato i provvedimenti necessari per attuare l'accordo modificato dal protocollo di modifica. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri.


REGOLAMENTI

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2454 DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2015

che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 20 ottobre 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative di una persona sull'elenco delle sanzioni.

(3)

Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014:

A.   Persone

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Designazione: Relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio 1969.

Passaporto: Repubblica centrafricana n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019)

Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione.

Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento.

La MINUSCA ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della MINUSCA. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della MINUSCA, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua»; g) Ngakosset]

Designazione: a) Ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) Ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana

Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — Numero di identificazione militare: 911-10-77

Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Altre informazioni: Il Capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eugène Barret Ngaïkosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-Séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre.

L'8 ottobre 2015 il ministro della giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.

L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi, ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba-Panza.

II.

La voce numero 6 dell'allegato del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituita dalla seguente:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Designazione: Generale dell'ex Séléka

Data di nascita: 2 aprile 1970

Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D 00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018)

Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel. +236 75507560); b) Birao, Repubblica centrafricana; c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente)

Altre informazioni: Trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Data di designazione da parte dell'ONU: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015)

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana».

Informazioni supplementari:

Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana.

Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti SODIAM, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia.

Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli.


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2455 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per la Fiscalità e l'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Prodotto composto da carne di diversi crostacei e molluschi (in % del peso):

1605 54 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 del capitolo 16 e del testo dei codici NC 1605 e 1605 54 00.

Il prodotto consiste in «frutti di mare» (carne di crostacei e molluschi diversi), di cui una parte cruda o sbollentata (voce 0307) e un'altra cotta (voce 1605). Il prodotto è considerato una preparazione, dato che la cottura esclude la classificazione nel capitolo 3 in quanto il prodotto, anche parzialmente, è stato preparato secondo un procedimento non previsto in detto capitolo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 3, considerazioni generali, quinto paragrafo).

Dato che seppie e calamari prevalgono in peso, il prodotto è classificato, in applicazione della nota 2 del capitolo 16 con il codice NC del capitolo 16 corrispondente alla parte predominante della preparazione.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1605 54 00 come seppie e calamari, preparati o conservati.

tentacoli di calamari e seppie crudi

25

filetti di calamari e seppie crudi

20

anelli di calamari crudi

20

vongole gialle giovani cotte

20

gamberetti sbollentati

15

Il prodotto si presenta congelato (a una temperatura di – 20 °C) in sacchi da 1 kg (peso netto 800 g).


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2456 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

93,3

TR

112,1

ZZ

147,2

0707 00 05

EG

174,9

MA

89,9

TR

145,5

ZZ

136,8

0709 93 10

MA

43,2

TR

138,3

ZZ

90,8

0805 10 20

EG

69,4

MA

65,5

TR

78,1

ZA

53,1

ZZ

66,5

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

110,4

TR

88,6

UY

95,4

ZZ

98,1

0805 50 10

MA

94,5

TR

95,2

ZZ

94,9

0808 10 80

CA

153,6

CL

85,8

US

83,0

ZA

83,2

ZZ

101,4

0808 30 90

CN

64,5

TR

122,8

ZZ

93,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

24.12.2015   

IT

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L 339/44


DECISIONE (UE) 2015/2457 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2015/005 FI/Computer programming)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 12 giugno 2015 la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/005 FI/Computer programming per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse) nelle regioni di livello NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) e Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) in Finlandia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 2 623 200 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 623 200 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/46


DECISIONE (UE) 2015/2458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) (3).

(3)

Il 19 giugno 2015 l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dalla PWA International Ltd. e da un fornitore in Irlanda, integrandola con ulteriori informazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle prescrizioni sulla determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 di detto regolamento.

(4)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'Irlanda è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

(6)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di 442 293 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda.

(7)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 442 293 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2459 DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2015

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 20 ottobre 2015 il comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative relative ad una persona sull'elenco delle sanzioni.

(3)

Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

I.

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC:

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Designazione: relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Data di nascita: a) 30 gennaio 1968 b) 30 gennaio 1969

Passaporto: Repubblica centrafricana — n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019)

Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione.

Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento.

La Minusca ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della Minusca. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della Minusca, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di Stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di Stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua» g) Ngakosset]

Designazione: a) ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana, b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana

Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — Numero di identificazione militare: 911-10-77

Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-Séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre.

L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.

L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba-Panza.

II.

La voce numero 6 dell'allegato della decisione 2013/798/PESC è sostituita dalla seguente:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui]

Designazione: generale dell'ex Séléka

Data di nascita: 2 aprile 1970

Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018)

Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel. +236 75507560) b) Birao, Repubblica centrafricana c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente)

Altre informazioni: trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Data di designazione da parte dell'ONU: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015)

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana».

Informazioni supplementari:

Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana.

Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti Sodiam, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia.

Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli.


24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2460 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia

[notificata con il numero C(2015) 9818]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova.

(5)

La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare.

(6)

La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva.

(7)

Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'HPAI H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel 2005. I virus dell'HPAI del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea.

(8)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione (5) è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.

(9)

A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro.

(10)

Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

(11)

I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario.

(12)

Le uova da cova presentano un rischio molto basso di trasmissione della malattia, purché siano raccolte da allevamenti tenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e siano stati sottoposti a esami sierologici risultati negativi. Un'altra condizione è che tali uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni.

(13)

Fatte salve le misure applicabili nella zona di protezione e sorveglianza, è quindi opportuno che l'autorità francese competente possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, indicata nell'allegato della presente decisione, in conformità alle prescrizioni di cui sopra e previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione.

(14)

La vasta estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE imporrebbe un divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola suscettibile.

(15)

È inoltre opportuno ridurre il rischio di esposizione del pollame ai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circolano nelle zone di sorveglianza istituite riducendo rapidamente la densità della popolazione avicola suscettibile nelle zone comprese nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in particolare mediante la macellazione tempestiva e il ripopolamento con ritardo delle aziende ubicate in detta zona.

(16)

Data l'ampia e inattesa entità dei focolai e la corrispondente vastità delle zone di sorveglianza istituite intorno a ogni focolaio, è necessario ridurre rapidamente la densità del pollame suscettibile nelle aziende in cui sussiste un rischio di infezione particolarmente elevato. Un'indagine clinica sistematica del pollame prima della spedizione rallenterebbe notevolmente il processo di spopolamento e aumenterebbe il rischio di diffusione del virus.

(17)

È pertanto opportuno disporre che, nelle 24 ore che precedono la spedizione delle partite destinate alla macellazione immediata all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano effettuate indagini cliniche sistematiche del pollame nelle aziende ubicate nelle zone di sorveglianza, a condizione che siano autorizzati solo spostamenti diretti del pollame proveniente dalle aziende nelle zone di sorveglianza verso un macello designato situato all'interno della zona di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, che tali spostamenti siano svolti in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente dalla zona di protezione, che la pulizia e la disinfezione siano effettuate di conseguenza e che il ripopolamento sia previsto con notevole ritardo.

(18)

La Commissione, dopo aver esaminato le misure di lotta contro la malattia e l'estensione delle zone sottoposte a restrizioni in collaborazione con la Francia, ritiene che esse siano idonee a conseguire gli obiettivi fissati.

(19)

La Commissione è altresì soddisfatta del fatto che le frontiere della zona di protezione e sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite dall'autorità francese competente in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai.

(20)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Francia e disporre che, dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova, fatta eccezione per determinate deroghe autorizzate.

(21)

In considerazione dell'entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l'elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo.

(22)

L'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle aree delle zone di protezione e sorveglianza dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere fissata la durata di tale regionalizzazione.

(23)

Dato che la Francia sta attuando misure supplementari, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2239, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare tale decisione.

(24)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e

a)

pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»).

b)

La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.

2.   La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.

Articolo 2

1.   Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all'articolo 1 della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione.

2.   La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché:

a)

siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

b)

l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario;

c)

l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio.

4.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova.

5.   La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:

«La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (6).

Articolo 3

L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato:

a)

in un unico viaggio senza indebiti ritardi;

b)

in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(4)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 74).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).


ALLEGATO

Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome (numero del dipartimento)

 

 

FR

Francia

Aree comprendenti i dipartimenti di:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

 

 

 

 

Aree comprendenti parti dei dipartimenti di:

 

 

 

 

CHARENTE (16), il comune di:

16254

PALLUAUD

 

 

LOT (46), i comuni di:

46006

46008

46061

46066

46072

46087

46098

46114

46118

46120

46126

46127

46145

46152

46153

46164

46169

46171

46178

46184

46186

46194

46200

46205

46209

46215

46216

46219

46222

46234

46239

46241

46250

46257

46258

46259

46297

46309

46316

46334

ANGLARS-NOZAC

LES ARQUES

CASSAGNES

CAZALS

CONCORES

DEGAGNAC

FAJOLES

FRAYSSINET-LE-GELAT

GIGNAC

GINDOU

GOUJOUNAC

GOURDON

LACHAPELLE-AUZAC

LAMOTHE-FENELON

LANZAC

LAVERCANTIERE

LEOBARD

LHERM

LOUPIAC

MARMINIAC

MASCLAT

MILHAC

MONTCLERA

MONTGESTY

NADAILLAC-DE-ROUGE

PAYRAC

PAYRIGNAC

PEYRILLES

POMAREDE

RAMPOUX

LE ROC

ROUFFILHAC

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-CLAIR

SALVIAC

SOUILLAC

THEDIRAC

LE VIGAN

 

 

CORREZE (19), i comuni di:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON


ACCORDI INTERISTITUZIONALI

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/58


ACCORDO

tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,

visto il regolamento del Parlamento,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 45, paragrafi 7 e 8,

A.

considerando che il regolamento (UE) n. 806/2014 («regolamento SRM») istituisce il Comitato di risoluzione unico («Comitato») come un'agenzia dell'Unione a cui è affidato un potere di risoluzione centralizzato per gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico («Single Resolution Mechanism — SRM») che partecipano anche al meccanismo di vigilanza unico («Single Supervisory Mechanism — SSM»), al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione europea e di ciascuno Stato membro partecipante;

B.

considerando che l'articolo 7 del regolamento SRM stabilisce che il Comitato è l'autorità di risoluzione responsabile dell'esecuzione dei compiti conferitigli dal regolamento («compiti di risoluzione») e in particolare è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione;

C.

considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione implica per il Comitato la responsabilità significativa di contribuire alla stabilità finanziaria nell'Unione, facendo ricorso nel modo più efficace e proporzionato possibile ai propri poteri di risoluzione;

D.

considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione a livello dell'Unione dovrebbe essere bilanciata da appositi obblighi di responsabilità; che, a norma dell'articolo 45 del regolamento SRM, il Comitato risponde pertanto dell'attuazione di tale regolamento al Parlamento e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell'Unione e gli Stati membri;

E.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato collabora alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del TFUE;

F.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento SRM prevede che, su richiesta, il presidente del Comitato tenga discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE; che tale articolo stabilisce che le modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni devono garantire la piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal regolamento SRM e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione;

G.

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, TFUE prevede che le agenzie dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile; che le condizioni in base alle quali un documento del Comitato è considerato riservato dovrebbero, in conformità dell'articolo 91 del regolamento SRM, essere stabilite nella decisione del Comitato che applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea («ICUE») e delle informazioni sensibili non classificate;

H.

considerando che il Parlamento e il Comitato dovrebbero cooperare strettamente per garantire l'applicazione di queste norme di sicurezza, anche mediante un controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate;

I.

considerando che la divulgazione di informazioni relative alla risoluzione di entità non è a discrezione del Comitato, ma è soggetta ai limiti e alle condizioni stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione cui sono soggetti sia il Parlamento sia il Comitato; che la divulgazione di informazioni del Comitato potrebbe pertanto essere limitata dai vincoli di riservatezza previsti dalla legge;

J.

considerando che il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le altre disposizioni del diritto primario o secondario dell'Unione applicabili in materia di accesso ai documenti o di protezione dei dati personali, e le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento stabilite in conformità dell'articolo 226, terzo comma, TFUE;

K.

considerando che l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SMR stabilisce che i membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione;

L.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato prende decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE;

M.

considerando che, fatte salve future modifiche o qualsiasi pertinente normativa futura, le disposizioni del diritto dell'Unione relative al trattamento di informazioni ritenute riservate, in particolare l'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), impongono severi obblighi di segreto professionale alle autorità di risoluzione e al loro personale;

N.

considerando che la violazione degli obblighi di segreto professionale in relazione ad informazioni in materia di risoluzione dovrebbe comportare sanzioni adeguate; che il Parlamento dovrebbe fornire un quadro appropriato per il trattamento dei casi di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei deputati o del suo personale;

O.

considerando che, in conformità dell'articolo 43 del regolamento SMR, il Comitato è composto, tra l'altro, da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione; che queste ultime, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, possono in via eccezionale essere l'autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); che dovrebbero essere introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell'autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi di tale direttiva; che tali disposizioni strutturali dovrebbero essere rispecchiate nel codice di condotta applicabile ai membri del Comitato;

P.

considerando che il presente accordo lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale;

Q.

considerando che il presente accordo non riguarda né pregiudica la responsabilità e gli obblighi di comunicazione del Comitato nei confronti del Consiglio, della Commissione o dei parlamenti nazionali;

R.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato deve trasmettere anche al Parlamento europeo una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal regolamento; che tale relazione dovrebbe in particolare coprire le attività del Comitato per quanto riguarda la pianificazione della risoluzione, la valutazione della sua fattibilità, la determinazione dei requisiti di fondi propri e passibilità ammissibili, le azioni di risoluzione e l'esercizio di altri doveri e poteri a norma del regolamento SRM; che la relazione dovrebbe altresì includere informazioni dettagliate sul Fondo di risoluzione unico («Fondo»), in particolare sull'evoluzione dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo ed eventuali decisioni riguardanti il periodo per il conseguimento del livello-obiettivo e il calcolo dei contributi in conformità degli articoli da 69 a 71 del regolamento SRM, sull'assunzione e l'erogazione di prestiti e altri meccanismi di finanziamento, in conformità degli articoli da 72 a 74 del regolamento SRM, sull'amministrazione e la strategia di investimento del Fondo, in conformità dell'articolo 75 del regolamento SRM e degli atti delegati della Commissione applicabili, sulle condizioni specifiche per il ricorso al Fondo per un meccanismo di risoluzione individuale, in conformità degli articoli da 76 a 78 del regolamento SRM, sull'applicazione dei principi di divisione in comparti nazionali e di progressiva unificazione durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37, del regolamento SMR, in conformità dell'articolo 77 del regolamento SRM, e sull'uso dei sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell'articolo 79 del regolamento SRM;

S.

considerando che, in linea con il principio di responsabilità sancito all'articolo 45 del regolamento SRM, il Parlamento dovrebbe avere accesso ex post alle informazioni non riservate riguardanti un'entità oggetto di risoluzione, incluse determinate informazioni sul suo bilancio, fornite separatamente per ciascuna entità interessata dalla risoluzione, che siano sufficienti per dimostrare la portata e la natura dell'impatto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.   RESPONSABILITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA

1.   Relazioni

Ogni anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione («relazione annuale») sull'esecuzione dei compiti che gli sono conferiti ai sensi del regolamento SRM. Il presidente del Comitato presenta la relazione annuale al Parlamento nel corso di un'audizione pubblica.

La relazione annuale è messa a disposizione del Parlamento in via confidenziale in una delle lingue ufficiali dell'Unione sette giorni lavorativi prima dell'audizione e della sua pubblicazione ufficiale. Le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sono rese disponibili successivamente. La relazione annuale include spiegazioni dettagliate sui seguenti punti:

i.

l'esecuzione dei compiti conferiti al Comitato dal regolamento SRM;

ii.

la condivisione dei compiti con le autorità nazionali di risoluzione;

iii.

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione così come con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria («EFSF») e il Meccanismo europeo di stabilità («MES»), secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento SRM;

iv.

la cooperazione con paesi terzi, inclusi il riconoscimento e la valutazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi;

v.

cfr. l'evoluzione della struttura e dell'organico del Comitato, inclusi il numero e la provenienza nazionale degli esperti nazionali distaccati;

vi.

l'applicazione del codice di condotta di cui alla sezione IV del presente accordo;

vii.

gli importi dei contributi alle spese amministrative raccolti in conformità dell'articolo 65 del regolamento SRM;

viii.

l'esecuzione del bilancio per compiti di risoluzione; e

ix.

l'applicazione delle disposizioni del regolamento SRM concernenti il Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo, di cui al titolo V, capo 2, del regolamento SRM.

Il Comitato pubblica la relazione annuale sul suo sito web.

2.   Audizioni pubbliche ordinarie, scambi di opinioni ad hoc e riunioni speciali riservate

Su richiesta della commissione competente del Parlamento, il presidente del Comitato partecipa ad audizioni pubbliche ordinarie sull'esecuzione dei compiti di risoluzione conferiti al Comitato dal regolamento SRM. Tali audizioni includono una discussione sul Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo. La commissione competente del Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo un calendario per due audizioni da tenersi nel corso dell'anno successivo. Eventuali richieste di modifica al calendario concordato devono essere presentate per iscritto.

Il presidente del Comitato può inoltre essere invitato a partecipare a ulteriori scambi di opinioni ad hoc con la commissione competente del Parlamento su questioni di competenza del Comitato.

Il principio di trasparenza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE si applica al Comitato. Le discussioni nel quadro delle riunioni speciali riservate rispettano tale principio, fornendo una spiegazione delle circostanze del caso. Ciò implica uno scambio di informazioni riservate concernenti l'esecuzione dei compiti di risoluzione, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e in particolare dal regolamento SRM.

Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri del Parlamento ai sensi del TFUE e del diritto dell'Unione, il presidente della commissione competente può richiedere la convocazione di riunioni speciali riservate con il presidente del Comitato, per iscritto e motivando la propria richiesta. Tali riunioni si tengono a una data stabilita di comune accordo.

Solo il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono assistere alle riunioni speciali riservate. Il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono essere accompagnati, rispettivamente, da due membri del personale del Comitato e del segretariato del Parlamento. Inoltre, e previo accordo delle due parti, i rappresentanti della Commissione che sono stati coinvolti in una decisione di risoluzione discussa in una riunione speciale riservata possono partecipare alla riunione.

Tutti i partecipanti alle riunioni speciali riservate sono soggetti a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri e al personale del Comitato.

Non sono redatti verbali delle riunioni speciali riservate, né sono eseguite altre registrazioni delle stesse. Non sono rilasciate dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione. Ogni partecipante alle riunioni speciali riservate firma ogni volta una dichiarazione solenne con la quale si impegna a non divulgare il contenuto di tali discussioni a terzi.

Su richiesta motivata del presidente del Comitato o del presidente della commissione competente del Parlamento, e di comune accordo, il vicepresidente del Comitato e i quattro membri a tempo pieno del Comitato o il personale di grado elevato del Comitato (consigliere generale, capi unità o loro vice) possono essere invitati a partecipare alle audizioni pubbliche ordinarie, agli scambi di opinioni ad hoc e alle riunioni speciali riservate.

Le audizioni pubbliche ordinarie, gli scambi di opinione ad hoc e le riunioni speciali riservate possono riguardare tutti gli aspetti dell'attività e del funzionamento dell'SRM coperti dal regolamento SRM.

Il personale impiegato dal Parlamento o dal Comitato non può divulgare le informazioni acquisite nel corso delle proprie attività relative ai compiti conferiti al Comitato ai sensi del regolamento SRM e acquisite nel corso dell'applicazione del presente accordo, nemmeno dopo la cessazione di tali attività o dopo aver lasciato tale occupazione, a meno che le informazioni non siano già state divulgate o rese accessibili al pubblico.

3.   Risposte alle interrogazioni

Il Comitato risponde per iscritto alle interrogazioni scritte rivoltegli dal Parlamento. Tali interrogazioni sono trasmesse al presidente del Comitato attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento. La risposta alle interrogazioni è fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione al Comitato.

Il Comitato e il Parlamento dedicano una sezione specifica del proprio sito web alle interrogazioni e alle risposte di cui sopra.

4.   Accesso alle informazioni

Entro e non oltre sei settimane dalla data di svolgimento di una sessione esecutiva o plenaria del Comitato, quest'ultimo fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo almeno un resoconto completo e pertinente della propria sessione esecutiva o plenaria, ai fini della comprensione dei dibattiti, compreso un elenco commentato delle decisioni.

In caso di risoluzione di un ente, le informazioni non riservate inerenti a quest'ultima sono divulgate a posteriori, una volta che tutte le restrizioni alla fornitura di informazioni rilevanti risultanti dagli obblighi di riservatezza abbiano cessato di applicarsi.

Tali informazioni includono uno stato patrimoniale opportunamente consolidato, valutato in conformità dei principi enunciati nel regolamento SRM in sede di adozione della decisione di risolvere l'ente, da cui si evincano chiaramente il valore patrimoniale netto dell'entità e il valore delle classi di attività e passività. Inoltre, in funzione degli strumenti di risoluzione applicati, il Comitato pubblica l'importo totale delle perdite sostenute dalle diverse categorie di creditori qualora sia stato applicato il bail-in, l'importo e le fonti di finanziamento utilizzate nel processo di risoluzione, nonché i proventi derivati dalla vendita di parti dell'attività o del patrimonio.

Qualora si applichi l'articolo 19 del regolamento SRM, il Comitato trasmette a posteriori alla commissione competente del Parlamento le informazioni non riservate inerenti agli scambi tra la Commissione e il Comitato, come pure le relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SRM.

Il Comitato pubblica sul proprio sito web orientamenti generali in merito alle proprie prassi di risoluzione.

Il Parlamento applica opportune garanzie e misure corrispondenti al livello di classificazione delle informazioni del Comitato o dei documenti del Comitato, o entrambi, e ne informa quest'ultimo.

Il Comitato informa il Parlamento circa le misure prese e gli atti adottati al fine di applicare i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione di cui all'articolo 91 del regolamento SRM. Ciò include informazioni sulle procedure dettagliate per la classificazione delle informazioni e per il trattamento delle informazioni classificate.

Il Comitato informa il Parlamento dell'applicazione pratica delle sue norme di sicurezza interne, tra cui la classificazione, effettuata nel corso dell'anno, della tipologia di informazioni trattate di norma dal Comitato e il trattamento delle informazioni classificate.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, il Comitato si accerta di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le sue norme interne, tenendo debitamente conto, nel contempo, della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti riservati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

Il Comitato notifica al Parlamento l'eventuale modifica delle norme di sicurezza interne adottate, onde garantire che sia mantenuta l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate.

A norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 il Parlamento consulta il Comitato al fine di valutare qualsiasi richiesta pervenutagli di accesso a un documento proveniente dal Comitato e trasmesso al Parlamento.

Il Parlamento e il Comitato si tengono reciprocamente informati in merito all'avvio e all'esito di un eventuale procedimento giudiziario, amministrativo o di altro tipo, in cui si richiede l'accesso a documenti del Comitato trasmessi al Parlamento.

Il Comitato può chiedere che il Parlamento tenga un elenco delle persone che accedono a una o più categorie di informazioni classificate del Comitato e di documenti classificati del Comitato.

II.   PROCEDURE DI SELEZIONE

Nel definire i rispettivi ruoli nella procedura di selezione, il Parlamento e il Comitato mirano ai più elevati standard professionali e tengono conto della necessità di tutelare gli interessi dell'Unione nel suo complesso e la diversità nella composizione del Comitato.

1.   Informazioni relative alle diverse fasi della procedura di selezione

Nella misura in cui è intervenuto nella procedura di selezione, il Comitato tiene debitamente e tempestivamente informata la commissione competente del Parlamento in merito a tutte le fasi di tale procedura, quali la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, i criteri di selezione e la descrizione del profilo professionale specifico, la composizione del gruppo di candidati (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.), nonché il metodo utilizzato per valutare il gruppo di candidati, al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati per ciascuno dei posti di presidente, vicepresidente, e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento SRM. Il presente paragrafo non si applica se il Comitato non è stato coinvolto nella procedura di selezione.

2.   Consultazione del Comitato durante le audizioni informali e domande rivolte ai candidati selezionati

Allorché la Commissione, ascoltato il Comitato, trasmette al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento può consultare il Comitato riguardo ai candidati selezionati nel quadro delle sue audizioni a porte chiuse di tali candidati e delle domande scritte che sono state rivolte loro.

3.   Audizioni formali dei candidati prescelti

Allorché la Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento le sue proposte per la nomina del presidente, del vicepresidente e di quattro altri membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento, nel quadro di un'audizione pubblica di ciascun candidato alle cariche di presidente, vicepresidente e membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, può consultare il Comitato in merito ai candidati proposti.

4.   Approvazione

Il Parlamento comunica al Comitato la propria decisione riguardo all'approvazione di ciascun candidato proposto dalla Commissione alle cariche di presidente, vicepresidente e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, incluso l'esito di una votazione in seno alla propria commissione competente e in Aula. Il Parlamento, tenendo conto del proprio calendario, si adopera per adottare la decisione in oggetto entro sei settimane dalla data di ricevimento della proposta della Commissione relativa ai candidati.

5.   Rimozione dalla carica

Ove comunichi alla Commissione di ritenere che le condizioni per la rimozione dalla carica di presidente, vicepresidente o altro membro a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM siano soddisfatte ai fini dell'articolo 56, paragrafo 9, del predetto regolamento, il Parlamento può anche informarne il Comitato.

III.   INCHIESTE

Qualora il Parlamento costituisca una commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 226 TFUE e della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), il Comitato, ai sensi del diritto dell'Unione, assiste la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del principio di cooperazione leale.

Il Comitato coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, di cui all'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM, entro lo stesso quadro che si applica alle commissioni d'inchiesta e sotto la stessa tutela della riservatezza quale prevista nel presente accordo per le riunioni speciali riservate.

Tutti i destinatari delle informazioni fornite al Parlamento nel contesto delle indagini sono soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri del Comitato. Il Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo le misure da attuare per garantire la protezione di tali informazioni.

Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione riconosciuto dal regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento tiene conto degli interessi pubblici o privati che sono in gioco riguardo alle informazioni e ai documenti trasmessi dal Comitato nel contesto di una commissione d'inchiesta.

IV.   CODICE DI CONDOTTA

Prima dell'adozione del codice di condotta da parte della sessione plenaria del Comitato, quest'ultimo informa la commissione competente del Parlamento dei principali elementi del codice di condotta proposto.

Su richiesta scritta della commissione competente del Parlamento, il Comitato informa il Parlamento per iscritto in merito all'applicazione del codice di condotta. Il Comitato informa altresì il Parlamento della necessità di aggiornamenti del codice di condotta.

Il codice di condotta tratta delle seguenti questioni:

i.

in conformità dell'articolo 47 del regolamento SRM, l'indipendenza del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri a tempo pieno del Comitato da istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati, nonché la loro obiettività;

ii.

l'espletamento di compiti da parte del Comitato conformemente ai principi di responsabilità pubblica per le sue azioni e piena trasparenza, fatte salve le garanzie di opportuna riservatezza delle informazioni e dei documenti del Comitato; e

iii.

l'autonomia operativa e la prevenzione dei conflitti d'interesse tra le funzioni delle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato pubblica il codice di condotta sul suo sito web.

V.   ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DEL COMITATO

Il Comitato informa debitamente la commissione competente del Parlamento in merito alle procedure, incluso il calendario, che ha stabilito per l'adozione delle proprie decisioni, orientamenti, istruzioni generali e di altro tipo, raccomandazioni e avvertenze («atti del Comitato»).

Il Comitato informa in particolare la commissione competente del Parlamento sui principi e i tipi di indicatori o di informazioni che utilizza generalmente per elaborare atti e raccomandazioni sulle politiche al fine di rafforzarne la trasparenza e la coerenza.

Qualora proceda a una consultazione pubblica sui propri progetti di atti, il Comitato trasmette alla commissione competente del Parlamento detti progetti di atti prima dell'inizio della procedura di consultazione pubblica.

Ove il Parlamento presenti osservazioni in relazione agli atti del Comitato, questi ultimi possono essere oggetto di uno scambio di opinioni con il Comitato stesso. Dopo aver adottato un atto, il Comitato lo trasmette alla commissione competente del Parlamento. Il Comitato informa altresì regolarmente il Parlamento per iscritto in merito alla necessità di aggiornare gli atti adottati.

VI.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Durante la fase di avvio del Comitato fino al 1o gennaio 2016 o fino alla data di applicazione dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento SRM, a seconda di quale data sia posteriore, il Comitato informa il Parlamento regolarmente o su richiesta della commissione competente di quest'ultimo, dei progressi conseguiti nell'attuazione operativa del regolamento SRM.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere fornite oralmente o per iscritto e includono tra l'altro:

i.

la preparazione, l'organizzazione e la pianificazione interne;

ii.

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione;

iii.

gli eventuali ostacoli incontrati dal Comitato nella preparazione dei propri compiti di risoluzione;

iv.

eventuali questioni di rilievo o modifiche al codice di condotta;

v.

cfr. eventuali misure adottate dal Comitato, in collaborazione con gli Stati membri partecipanti, per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità del Fondo di reperire mezzi di finanziamento alternativi, che dovrebbero essere operativi entro la data di applicazione del regolamento SRM, conformemente al considerando 107 e all'articolo 74 di tale regolamento, nonché i negoziati e la stipula da parte del Comitato di meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, a norma dell'articolo 74 del regolamento succitato.

Le informazioni di cui ai suddetti punti da i) a v) sono aggiuntive rispetto alle relazioni mensili concernenti l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, che il Comitato trasmette a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, primo comma, del regolamento SRM e, se del caso, rispetto alle relazioni mensili elaborate a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, secondo comma del regolamento SRM qualora le condizioni per il trasferimento dei contributi non siano soddisfatte.

VII.   DISPOSIZIONI FINALI

L'attuazione pratica del presente accordo è valutata dalle due parti ogni tre anni. Se del caso, le due parti adeguano l'accordo alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione e degli sviluppi relativi a future disposizioni in materia di sicurezza che coinvolgano il Parlamento e il Comitato.

Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua firma.

Gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni mantengono carattere vincolante per le due parti del presente accordo anche dopo la sua cessazione.

Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles e a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Comitato unico di risoluzione

Il presidente

E. KÖNIG


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi competenti, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consigliodel 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (GU L 78 del 6.4.1995, pag. 1).