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Document 32015Q1224(01)

Accordo tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico

OJ L 339, 24.12.2015, p. 58–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2015/1224/oj

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/58


ACCORDO

tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di risoluzione unico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,

visto il regolamento del Parlamento,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 45, paragrafi 7 e 8,

A.

considerando che il regolamento (UE) n. 806/2014 («regolamento SRM») istituisce il Comitato di risoluzione unico («Comitato») come un'agenzia dell'Unione a cui è affidato un potere di risoluzione centralizzato per gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico («Single Resolution Mechanism — SRM») che partecipano anche al meccanismo di vigilanza unico («Single Supervisory Mechanism — SSM»), al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione europea e di ciascuno Stato membro partecipante;

B.

considerando che l'articolo 7 del regolamento SRM stabilisce che il Comitato è l'autorità di risoluzione responsabile dell'esecuzione dei compiti conferitigli dal regolamento («compiti di risoluzione») e in particolare è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione;

C.

considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione implica per il Comitato la responsabilità significativa di contribuire alla stabilità finanziaria nell'Unione, facendo ricorso nel modo più efficace e proporzionato possibile ai propri poteri di risoluzione;

D.

considerando che l'attribuzione di compiti di risoluzione a livello dell'Unione dovrebbe essere bilanciata da appositi obblighi di responsabilità; che, a norma dell'articolo 45 del regolamento SRM, il Comitato risponde pertanto dell'attuazione di tale regolamento al Parlamento e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini dell'Unione e gli Stati membri;

E.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato collabora alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del TFUE;

F.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 7, del regolamento SRM prevede che, su richiesta, il presidente del Comitato tenga discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE; che tale articolo stabilisce che le modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni devono garantire la piena riservatezza conformemente agli obblighi in materia di segreto professionale imposti al Comitato dal regolamento SRM e quando il Comitato agisce in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione;

G.

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, TFUE prevede che le agenzie dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile; che le condizioni in base alle quali un documento del Comitato è considerato riservato dovrebbero, in conformità dell'articolo 91 del regolamento SRM, essere stabilite nella decisione del Comitato che applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea («ICUE») e delle informazioni sensibili non classificate;

H.

considerando che il Parlamento e il Comitato dovrebbero cooperare strettamente per garantire l'applicazione di queste norme di sicurezza, anche mediante un controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate;

I.

considerando che la divulgazione di informazioni relative alla risoluzione di entità non è a discrezione del Comitato, ma è soggetta ai limiti e alle condizioni stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione cui sono soggetti sia il Parlamento sia il Comitato; che la divulgazione di informazioni del Comitato potrebbe pertanto essere limitata dai vincoli di riservatezza previsti dalla legge;

J.

considerando che il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le altre disposizioni del diritto primario o secondario dell'Unione applicabili in materia di accesso ai documenti o di protezione dei dati personali, e le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento stabilite in conformità dell'articolo 226, terzo comma, TFUE;

K.

considerando che l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SMR stabilisce che i membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione;

L.

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato prende decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE;

M.

considerando che, fatte salve future modifiche o qualsiasi pertinente normativa futura, le disposizioni del diritto dell'Unione relative al trattamento di informazioni ritenute riservate, in particolare l'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), impongono severi obblighi di segreto professionale alle autorità di risoluzione e al loro personale;

N.

considerando che la violazione degli obblighi di segreto professionale in relazione ad informazioni in materia di risoluzione dovrebbe comportare sanzioni adeguate; che il Parlamento dovrebbe fornire un quadro appropriato per il trattamento dei casi di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei deputati o del suo personale;

O.

considerando che, in conformità dell'articolo 43 del regolamento SMR, il Comitato è composto, tra l'altro, da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione; che queste ultime, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, possono in via eccezionale essere l'autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); che dovrebbero essere introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell'autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi di tale direttiva; che tali disposizioni strutturali dovrebbero essere rispecchiate nel codice di condotta applicabile ai membri del Comitato;

P.

considerando che il presente accordo lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale;

Q.

considerando che il presente accordo non riguarda né pregiudica la responsabilità e gli obblighi di comunicazione del Comitato nei confronti del Consiglio, della Commissione o dei parlamenti nazionali;

R.

considerando che l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento SRM stabilisce che il Comitato deve trasmettere anche al Parlamento europeo una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal regolamento; che tale relazione dovrebbe in particolare coprire le attività del Comitato per quanto riguarda la pianificazione della risoluzione, la valutazione della sua fattibilità, la determinazione dei requisiti di fondi propri e passibilità ammissibili, le azioni di risoluzione e l'esercizio di altri doveri e poteri a norma del regolamento SRM; che la relazione dovrebbe altresì includere informazioni dettagliate sul Fondo di risoluzione unico («Fondo»), in particolare sull'evoluzione dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo ed eventuali decisioni riguardanti il periodo per il conseguimento del livello-obiettivo e il calcolo dei contributi in conformità degli articoli da 69 a 71 del regolamento SRM, sull'assunzione e l'erogazione di prestiti e altri meccanismi di finanziamento, in conformità degli articoli da 72 a 74 del regolamento SRM, sull'amministrazione e la strategia di investimento del Fondo, in conformità dell'articolo 75 del regolamento SRM e degli atti delegati della Commissione applicabili, sulle condizioni specifiche per il ricorso al Fondo per un meccanismo di risoluzione individuale, in conformità degli articoli da 76 a 78 del regolamento SRM, sull'applicazione dei principi di divisione in comparti nazionali e di progressiva unificazione durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37, del regolamento SMR, in conformità dell'articolo 77 del regolamento SRM, e sull'uso dei sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell'articolo 79 del regolamento SRM;

S.

considerando che, in linea con il principio di responsabilità sancito all'articolo 45 del regolamento SRM, il Parlamento dovrebbe avere accesso ex post alle informazioni non riservate riguardanti un'entità oggetto di risoluzione, incluse determinate informazioni sul suo bilancio, fornite separatamente per ciascuna entità interessata dalla risoluzione, che siano sufficienti per dimostrare la portata e la natura dell'impatto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I.   RESPONSABILITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA

1.   Relazioni

Ogni anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione («relazione annuale») sull'esecuzione dei compiti che gli sono conferiti ai sensi del regolamento SRM. Il presidente del Comitato presenta la relazione annuale al Parlamento nel corso di un'audizione pubblica.

La relazione annuale è messa a disposizione del Parlamento in via confidenziale in una delle lingue ufficiali dell'Unione sette giorni lavorativi prima dell'audizione e della sua pubblicazione ufficiale. Le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sono rese disponibili successivamente. La relazione annuale include spiegazioni dettagliate sui seguenti punti:

i.

l'esecuzione dei compiti conferiti al Comitato dal regolamento SRM;

ii.

la condivisione dei compiti con le autorità nazionali di risoluzione;

iii.

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione così come con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria («EFSF») e il Meccanismo europeo di stabilità («MES»), secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento SRM;

iv.

la cooperazione con paesi terzi, inclusi il riconoscimento e la valutazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi;

v.

cfr. l'evoluzione della struttura e dell'organico del Comitato, inclusi il numero e la provenienza nazionale degli esperti nazionali distaccati;

vi.

l'applicazione del codice di condotta di cui alla sezione IV del presente accordo;

vii.

gli importi dei contributi alle spese amministrative raccolti in conformità dell'articolo 65 del regolamento SRM;

viii.

l'esecuzione del bilancio per compiti di risoluzione; e

ix.

l'applicazione delle disposizioni del regolamento SRM concernenti il Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo, di cui al titolo V, capo 2, del regolamento SRM.

Il Comitato pubblica la relazione annuale sul suo sito web.

2.   Audizioni pubbliche ordinarie, scambi di opinioni ad hoc e riunioni speciali riservate

Su richiesta della commissione competente del Parlamento, il presidente del Comitato partecipa ad audizioni pubbliche ordinarie sull'esecuzione dei compiti di risoluzione conferiti al Comitato dal regolamento SRM. Tali audizioni includono una discussione sul Fondo, in particolare per quanto riguarda i contributi, i mezzi di finanziamento alternativi, l'accesso a strumenti di finanziamento, la strategia di investimento e il ricorso al Fondo. La commissione competente del Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo un calendario per due audizioni da tenersi nel corso dell'anno successivo. Eventuali richieste di modifica al calendario concordato devono essere presentate per iscritto.

Il presidente del Comitato può inoltre essere invitato a partecipare a ulteriori scambi di opinioni ad hoc con la commissione competente del Parlamento su questioni di competenza del Comitato.

Il principio di trasparenza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE si applica al Comitato. Le discussioni nel quadro delle riunioni speciali riservate rispettano tale principio, fornendo una spiegazione delle circostanze del caso. Ciò implica uno scambio di informazioni riservate concernenti l'esecuzione dei compiti di risoluzione, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e in particolare dal regolamento SRM.

Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri del Parlamento ai sensi del TFUE e del diritto dell'Unione, il presidente della commissione competente può richiedere la convocazione di riunioni speciali riservate con il presidente del Comitato, per iscritto e motivando la propria richiesta. Tali riunioni si tengono a una data stabilita di comune accordo.

Solo il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono assistere alle riunioni speciali riservate. Il presidente del Comitato e il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento possono essere accompagnati, rispettivamente, da due membri del personale del Comitato e del segretariato del Parlamento. Inoltre, e previo accordo delle due parti, i rappresentanti della Commissione che sono stati coinvolti in una decisione di risoluzione discussa in una riunione speciale riservata possono partecipare alla riunione.

Tutti i partecipanti alle riunioni speciali riservate sono soggetti a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri e al personale del Comitato.

Non sono redatti verbali delle riunioni speciali riservate, né sono eseguite altre registrazioni delle stesse. Non sono rilasciate dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione. Ogni partecipante alle riunioni speciali riservate firma ogni volta una dichiarazione solenne con la quale si impegna a non divulgare il contenuto di tali discussioni a terzi.

Su richiesta motivata del presidente del Comitato o del presidente della commissione competente del Parlamento, e di comune accordo, il vicepresidente del Comitato e i quattro membri a tempo pieno del Comitato o il personale di grado elevato del Comitato (consigliere generale, capi unità o loro vice) possono essere invitati a partecipare alle audizioni pubbliche ordinarie, agli scambi di opinioni ad hoc e alle riunioni speciali riservate.

Le audizioni pubbliche ordinarie, gli scambi di opinione ad hoc e le riunioni speciali riservate possono riguardare tutti gli aspetti dell'attività e del funzionamento dell'SRM coperti dal regolamento SRM.

Il personale impiegato dal Parlamento o dal Comitato non può divulgare le informazioni acquisite nel corso delle proprie attività relative ai compiti conferiti al Comitato ai sensi del regolamento SRM e acquisite nel corso dell'applicazione del presente accordo, nemmeno dopo la cessazione di tali attività o dopo aver lasciato tale occupazione, a meno che le informazioni non siano già state divulgate o rese accessibili al pubblico.

3.   Risposte alle interrogazioni

Il Comitato risponde per iscritto alle interrogazioni scritte rivoltegli dal Parlamento. Tali interrogazioni sono trasmesse al presidente del Comitato attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento. La risposta alle interrogazioni è fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione al Comitato.

Il Comitato e il Parlamento dedicano una sezione specifica del proprio sito web alle interrogazioni e alle risposte di cui sopra.

4.   Accesso alle informazioni

Entro e non oltre sei settimane dalla data di svolgimento di una sessione esecutiva o plenaria del Comitato, quest'ultimo fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo almeno un resoconto completo e pertinente della propria sessione esecutiva o plenaria, ai fini della comprensione dei dibattiti, compreso un elenco commentato delle decisioni.

In caso di risoluzione di un ente, le informazioni non riservate inerenti a quest'ultima sono divulgate a posteriori, una volta che tutte le restrizioni alla fornitura di informazioni rilevanti risultanti dagli obblighi di riservatezza abbiano cessato di applicarsi.

Tali informazioni includono uno stato patrimoniale opportunamente consolidato, valutato in conformità dei principi enunciati nel regolamento SRM in sede di adozione della decisione di risolvere l'ente, da cui si evincano chiaramente il valore patrimoniale netto dell'entità e il valore delle classi di attività e passività. Inoltre, in funzione degli strumenti di risoluzione applicati, il Comitato pubblica l'importo totale delle perdite sostenute dalle diverse categorie di creditori qualora sia stato applicato il bail-in, l'importo e le fonti di finanziamento utilizzate nel processo di risoluzione, nonché i proventi derivati dalla vendita di parti dell'attività o del patrimonio.

Qualora si applichi l'articolo 19 del regolamento SRM, il Comitato trasmette a posteriori alla commissione competente del Parlamento le informazioni non riservate inerenti agli scambi tra la Commissione e il Comitato, come pure le relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SRM.

Il Comitato pubblica sul proprio sito web orientamenti generali in merito alle proprie prassi di risoluzione.

Il Parlamento applica opportune garanzie e misure corrispondenti al livello di classificazione delle informazioni del Comitato o dei documenti del Comitato, o entrambi, e ne informa quest'ultimo.

Il Comitato informa il Parlamento circa le misure prese e gli atti adottati al fine di applicare i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione di cui all'articolo 91 del regolamento SRM. Ciò include informazioni sulle procedure dettagliate per la classificazione delle informazioni e per il trattamento delle informazioni classificate.

Il Comitato informa il Parlamento dell'applicazione pratica delle sue norme di sicurezza interne, tra cui la classificazione, effettuata nel corso dell'anno, della tipologia di informazioni trattate di norma dal Comitato e il trattamento delle informazioni classificate.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, il Comitato si accerta di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le sue norme interne, tenendo debitamente conto, nel contempo, della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti riservati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

Il Comitato notifica al Parlamento l'eventuale modifica delle norme di sicurezza interne adottate, onde garantire che sia mantenuta l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate.

A norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 il Parlamento consulta il Comitato al fine di valutare qualsiasi richiesta pervenutagli di accesso a un documento proveniente dal Comitato e trasmesso al Parlamento.

Il Parlamento e il Comitato si tengono reciprocamente informati in merito all'avvio e all'esito di un eventuale procedimento giudiziario, amministrativo o di altro tipo, in cui si richiede l'accesso a documenti del Comitato trasmessi al Parlamento.

Il Comitato può chiedere che il Parlamento tenga un elenco delle persone che accedono a una o più categorie di informazioni classificate del Comitato e di documenti classificati del Comitato.

II.   PROCEDURE DI SELEZIONE

Nel definire i rispettivi ruoli nella procedura di selezione, il Parlamento e il Comitato mirano ai più elevati standard professionali e tengono conto della necessità di tutelare gli interessi dell'Unione nel suo complesso e la diversità nella composizione del Comitato.

1.   Informazioni relative alle diverse fasi della procedura di selezione

Nella misura in cui è intervenuto nella procedura di selezione, il Comitato tiene debitamente e tempestivamente informata la commissione competente del Parlamento in merito a tutte le fasi di tale procedura, quali la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, i criteri di selezione e la descrizione del profilo professionale specifico, la composizione del gruppo di candidati (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.), nonché il metodo utilizzato per valutare il gruppo di candidati, al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati per ciascuno dei posti di presidente, vicepresidente, e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento SRM. Il presente paragrafo non si applica se il Comitato non è stato coinvolto nella procedura di selezione.

2.   Consultazione del Comitato durante le audizioni informali e domande rivolte ai candidati selezionati

Allorché la Commissione, ascoltato il Comitato, trasmette al Parlamento l'elenco dei candidati selezionati a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento può consultare il Comitato riguardo ai candidati selezionati nel quadro delle sue audizioni a porte chiuse di tali candidati e delle domande scritte che sono state rivolte loro.

3.   Audizioni formali dei candidati prescelti

Allorché la Commissione sottopone all'approvazione del Parlamento le sue proposte per la nomina del presidente, del vicepresidente e di quattro altri membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, la commissione competente del Parlamento, nel quadro di un'audizione pubblica di ciascun candidato alle cariche di presidente, vicepresidente e membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, può consultare il Comitato in merito ai candidati proposti.

4.   Approvazione

Il Parlamento comunica al Comitato la propria decisione riguardo all'approvazione di ciascun candidato proposto dalla Commissione alle cariche di presidente, vicepresidente e di quattro ulteriori membri a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, incluso l'esito di una votazione in seno alla propria commissione competente e in Aula. Il Parlamento, tenendo conto del proprio calendario, si adopera per adottare la decisione in oggetto entro sei settimane dalla data di ricevimento della proposta della Commissione relativa ai candidati.

5.   Rimozione dalla carica

Ove comunichi alla Commissione di ritenere che le condizioni per la rimozione dalla carica di presidente, vicepresidente o altro membro a tempo pieno del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM siano soddisfatte ai fini dell'articolo 56, paragrafo 9, del predetto regolamento, il Parlamento può anche informarne il Comitato.

III.   INCHIESTE

Qualora il Parlamento costituisca una commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 226 TFUE e della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), il Comitato, ai sensi del diritto dell'Unione, assiste la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del principio di cooperazione leale.

Il Comitato coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento europeo, di cui all'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento SRM, entro lo stesso quadro che si applica alle commissioni d'inchiesta e sotto la stessa tutela della riservatezza quale prevista nel presente accordo per le riunioni speciali riservate.

Tutti i destinatari delle informazioni fornite al Parlamento nel contesto delle indagini sono soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano ai membri del Comitato. Il Parlamento e il Comitato stabiliscono di comune accordo le misure da attuare per garantire la protezione di tali informazioni.

Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione riconosciuto dal regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento tiene conto degli interessi pubblici o privati che sono in gioco riguardo alle informazioni e ai documenti trasmessi dal Comitato nel contesto di una commissione d'inchiesta.

IV.   CODICE DI CONDOTTA

Prima dell'adozione del codice di condotta da parte della sessione plenaria del Comitato, quest'ultimo informa la commissione competente del Parlamento dei principali elementi del codice di condotta proposto.

Su richiesta scritta della commissione competente del Parlamento, il Comitato informa il Parlamento per iscritto in merito all'applicazione del codice di condotta. Il Comitato informa altresì il Parlamento della necessità di aggiornamenti del codice di condotta.

Il codice di condotta tratta delle seguenti questioni:

i.

in conformità dell'articolo 47 del regolamento SRM, l'indipendenza del presidente, del vicepresidente e dei quattro membri a tempo pieno del Comitato da istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati, nonché la loro obiettività;

ii.

l'espletamento di compiti da parte del Comitato conformemente ai principi di responsabilità pubblica per le sue azioni e piena trasparenza, fatte salve le garanzie di opportuna riservatezza delle informazioni e dei documenti del Comitato; e

iii.

l'autonomia operativa e la prevenzione dei conflitti d'interesse tra le funzioni delle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato pubblica il codice di condotta sul suo sito web.

V.   ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DEL COMITATO

Il Comitato informa debitamente la commissione competente del Parlamento in merito alle procedure, incluso il calendario, che ha stabilito per l'adozione delle proprie decisioni, orientamenti, istruzioni generali e di altro tipo, raccomandazioni e avvertenze («atti del Comitato»).

Il Comitato informa in particolare la commissione competente del Parlamento sui principi e i tipi di indicatori o di informazioni che utilizza generalmente per elaborare atti e raccomandazioni sulle politiche al fine di rafforzarne la trasparenza e la coerenza.

Qualora proceda a una consultazione pubblica sui propri progetti di atti, il Comitato trasmette alla commissione competente del Parlamento detti progetti di atti prima dell'inizio della procedura di consultazione pubblica.

Ove il Parlamento presenti osservazioni in relazione agli atti del Comitato, questi ultimi possono essere oggetto di uno scambio di opinioni con il Comitato stesso. Dopo aver adottato un atto, il Comitato lo trasmette alla commissione competente del Parlamento. Il Comitato informa altresì regolarmente il Parlamento per iscritto in merito alla necessità di aggiornare gli atti adottati.

VI.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Durante la fase di avvio del Comitato fino al 1o gennaio 2016 o fino alla data di applicazione dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento SRM, a seconda di quale data sia posteriore, il Comitato informa il Parlamento regolarmente o su richiesta della commissione competente di quest'ultimo, dei progressi conseguiti nell'attuazione operativa del regolamento SRM.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere fornite oralmente o per iscritto e includono tra l'altro:

i.

la preparazione, l'organizzazione e la pianificazione interne;

ii.

la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'Unione;

iii.

gli eventuali ostacoli incontrati dal Comitato nella preparazione dei propri compiti di risoluzione;

iv.

eventuali questioni di rilievo o modifiche al codice di condotta;

v.

cfr. eventuali misure adottate dal Comitato, in collaborazione con gli Stati membri partecipanti, per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità del Fondo di reperire mezzi di finanziamento alternativi, che dovrebbero essere operativi entro la data di applicazione del regolamento SRM, conformemente al considerando 107 e all'articolo 74 di tale regolamento, nonché i negoziati e la stipula da parte del Comitato di meccanismi di finanziamento, compresi, ove possibile, meccanismi pubblici, a norma dell'articolo 74 del regolamento succitato.

Le informazioni di cui ai suddetti punti da i) a v) sono aggiuntive rispetto alle relazioni mensili concernenti l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, che il Comitato trasmette a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, primo comma, del regolamento SRM e, se del caso, rispetto alle relazioni mensili elaborate a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, secondo comma del regolamento SRM qualora le condizioni per il trasferimento dei contributi non siano soddisfatte.

VII.   DISPOSIZIONI FINALI

L'attuazione pratica del presente accordo è valutata dalle due parti ogni tre anni. Se del caso, le due parti adeguano l'accordo alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione e degli sviluppi relativi a future disposizioni in materia di sicurezza che coinvolgano il Parlamento e il Comitato.

Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua firma.

Gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni mantengono carattere vincolante per le due parti del presente accordo anche dopo la sua cessazione.

Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles e a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Comitato unico di risoluzione

Il presidente

E. KÖNIG


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi competenti, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consigliodel 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (GU L 78 del 6.4.1995, pag. 1).


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