ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
30 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1021 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1022 della Commissione, del 29 giugno 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1023 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

29

 

*

Decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

32

 

*

Decisione (UE) 2015/1025 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

35

 

*

Decisione (UE) 2015/1026 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che abroga la decisione 2009/589/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

37

 

*

Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1028 della Commissione, del 26 giugno 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2015) 4187]  ( 1 )

53

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/1029 del Consiglio, del 19 giugno 2015, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo nel Regno Unito

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1018 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 376/2014 stabilisce l'istituzione di sistemi di segnalazione di eventi a livello di organizzazione, di Stato membro e dell'Unione, al fine di segnalare, raccogliere, registrare, proteggere, scambiare, diffondere, analizzare e monitorare tutte le pertinenti informazioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre, esso stabilisce norme che limitano l'uso delle informazioni raccolte ai fini del miglioramento della sicurezza aerea e dell'adeguata tutela dell'informatore e di altre persone menzionate nelle segnalazioni di eventi, al fine di garantire la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza. Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica a tutti gli aeromobili definiti e disciplinati da detto regolamento, compresi gli aeromobili con equipaggio e i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 376/2014, la Commissione è tenuta ad adottare un elenco per la classificazione degli eventi a cui fare riferimento all'atto della segnalazione, nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di cui al detto regolamento e che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In conformità all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 376/2014, la classificazione di eventi applicabile ad aeromobili diversi dagli aeromobili complessi a motore dovrebbe figurare in un elenco distinto. Questo elenco distinto dovrebbe, ove del caso, essere adattato alle specificità di tale comparto dell'aviazione.

(3)

La ripartizione in categorie di eventi da segnalare prevista dal regolamento (UE) n. 376/2014 è stata istituita per consentire l'identificazione, da parte delle persone designate da tale regolamento, degli eventi da segnalare da ciascuna di esse. In linea con tale obiettivo, gli elenchi degli eventi dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie a cui gli informatori devono riferirsi, a seconda delle rispettive situazioni, in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La classificazione dettagliata degli eventi a cui fare riferimento all'atto della segnalazione degli eventi, nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014 è stabilita negli allegati da I a V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(2)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

EVENTI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DELL'AEROMOBILE

Osservazioni: il presente allegato è strutturato in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali, in base all'esperienza, sono normalmente osservati, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

1.   OPERAZIONI DI VOLO

1.1.   Preparazione del volo

1)

Uso di dati non corretti o errato inserimento dati negli equipaggiamenti utilizzati per la navigazione o per il calcolo delle prestazioni che ha, o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Trasporto o tentato trasporto di merci pericolose in violazione di normative vigenti, compresi l'etichettatura, l'imballaggio e la movimentazione non conformi di merci pericolose.

1.2.   Preparazione dell'aeromobile

1)

Tipo di carburante non corretto o carburante contaminato.

2)

Trattamento per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio (De-icing/Anti-icing) mancante, errato o inadeguato.

1.3.   Decollo e atterraggio

1)

Escursione dalla via di rullaggio o dalla pista.

2)

Invasione effettiva o potenziale della via di rullaggio o della pista.

3)

Invasione dell'area di avvicinamento finale e di decollo (FATO).

4)

Qualsiasi decollo abortito.

5)

Impossibilità di ottenere le prestazioni richieste o previste durante il decollo, la riattaccata o l'atterraggio.

6)

Decollo, avvicinamento o atterraggio effettivo o tentato con non corretta impostazione della configurazione di volo.

7)

Impatto della coda, della pala/estremità alare o della gondola durante il decollo o l'atterraggio.

8)

Avvicinamento proseguito contrariamente ai criteri di avvicinamento stabilizzato dell'operatore aereo.

9)

Proseguimento di avvicinamento strumentale al di sotto dei minimi pubblicati con riferimenti visivi insufficienti.

10)

Atterraggio precauzionale o forzato.

11)

Atterraggio corto o lungo.

12)

Atterraggio duro.

1.4.   Fase di volo

1)

Perdita di controllo.

2)

Assetto inusuale dell'aeromobile, che supera la normale inclinazione longitudinale e laterale o velocità inadeguata per le condizioni di volo.

3)

Uscita dal livello di volo assegnato.

4)

Attivazione delle protezioni dell'inviluppo di volo, tra cui l'avviso di stallo, la vibrazione della barra di comando (stick shaker), la spinta della barra di comando (stick pusher) e delle protezioni automatiche.

5)

Deviazione involontaria dalla traiettoria prevista o assegnata di almeno il doppio delle prestazioni di navigazione richieste o 10 miglia nautiche.

6)

Superamento dei limiti previsti nel manuale di volo dell'aeromobile.

7)

Operazioni con impostazione non corretta dell'altimetro.

8)

Flusso del reattore (jet blast) o del rotore che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

9)

Errata interpretazione di una modalità automatica o di qualsiasi informazione della cabina di pilotaggio fornita all'equipaggio di condotta che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

1.5.   Altri tipi di eventi

1)

Rilascio involontario del carico esterno o di altri equipaggiamenti esterni.

2)

Perdita di consapevolezza situazionale (inclusi la consapevolezza ambientale, la consapevolezza di modalità e sistema, il disorientamento spaziale e la perdita della nozione temporale).

3)

Qualsiasi evento nel quale le prestazioni umane hanno contribuito direttamente o potrebbero aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.

2.   EVENTI DI CARATTERE TECNICO

2.1.   Struttura e sistemi

1)

Perdita di elementi strutturali dell'aeromobile durante il volo.

2)

Perdita di un impianto.

3)

Perdita della ridondanza di un sistema.

4)

Fuoriuscita di fluido che ha provocato un rischio di incendio o di una possibile contaminazione pericolosa della struttura, dei sistemi o delle apparecchiature dell'aeromobile o che ha o potrebbe avere messo a rischio l'aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

5)

Malfunzionamenti o anomalie nell'impianto di alimentazione con conseguenze sull'alimentazione e/o sulla distribuzione del carburante.

6)

Malfunzionamento o anomalia in un sistema di segnalazione che possa dar luogo ad indicazioni fuorvianti per l'equipaggio.

7)

Funzionamento anomalo dei comandi di volo come comandi di volo asimmetrici o bloccati [ad esempio: dispositivi che servono a modificare la portanza (flap/slat), la resistenza (spoiler), il controllo di assetto (alettoni, timoni di profondità, timone di direzione)].

2.2.   Sistemi di propulsione (inclusi motori, eliche e rotori) e unità di propulsione ausiliaria (APU)

1)

Guasto o malfunzionamento grave di qualsiasi parte o del controllo di un'elica, del rotore o propulsore.

2)

Danno o guasto al rotore principale/di coda o alla trasmissione e/o a sistemi equivalenti.

3)

Spegnimento, arresto in volo di un motore o dell'APU quando necessario per il volo [per esempio: ETOPS (operazioni di lungo raggio con velivoli bimotori), MEL (lista dell'equipaggiamento minimo)].

4)

Superamento dei valori limite di funzionamento operativo del motore, compresa eccedenza di velocità o incapacità di controllare la velocità di qualsiasi componente rotante ad alta velocità (ad esempio: APU, sistema di avviamento ad aria, air cycle machine, motore a turbina, elica o rotore).

5)

Guasto o malfunzionamento di una parte del motore, dell'impianto motopropulsore, dell'APU o della trasmissione con una o più delle seguenti conseguenze:

a)

mancata attivazione dopo comando del sistema di inversione di spinta («thrust reversing system»);

b)

impossibilità di controllare la potenza, la spinta o il numero di giri;

c)

non contenimento di componenti/detriti.

3.   INTERAZIONE CON SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA (ANS) E GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO (ATM)

1)

Autorizzazione del controllo del traffico aereo (ATC) non sicura.

2)

Interruzione prolungata delle comunicazioni con unità ATS (Air Traffic Service) o ATM.

3)

Istruzioni contraddittorie provenienti da diverse unità ATS in grado di causare una perdita di separazione.

4)

Errata interpretazione di comunicazioni radio che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

5)

Deviazione intenzionale dalle istruzioni ATC che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

4.   EMERGENZE E AD ALTRE SITUAZIONI CRITICHE

1)

Qualsiasi evento che dà luogo a una dichiarazione di situazione di emergenza («MAYDAY» o «chiamata PAN»).

2)

Ogni tipo di combustione, fusione, fumo, vapori, innesco di arco elettrico, surriscaldamento, incendio o esplosione.

3)

Aria contaminata nella cabina di pilotaggio o nel compartimento passeggeri che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

4)

Errore da parte dell'equipaggio di cabina o dell'equipaggio di condotta nell'applicazione di una corretta procedura «non-normal» o di emergenza per affrontare una situazione di emergenza.

5)

Uso di qualsiasi apparecchiatura di emergenza o procedura «non-normal» che incide sulle prestazioni di volo o di atterraggio.

6)

Guasto ad un impianto di emergenza o di salvataggio che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

7)

Pressione della cabina non controllabile.

8)

Quantità di carburante eccessivamente ridotta o quantità di carburante per la destinazione inferiore alla riserva finale di carburante prescritta.

9)

Ogni utilizzo dell'impianto di ossigeno d'emergenza da parte dell'equipaggio.

10)

Incapacità di un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che comporta la riduzione dell'organico al di sotto del minimo certificato.

11)

Affaticamento dell'equipaggio che incide o potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere in condizioni di sicurezza le proprie mansioni di volo.

5.   AMBIENTE ESTERNO E METEOROLOGIA

1)

Una collisione o una mancata collisione a terra o in volo, con un altro aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (1).

2)

ACAS RA (Avviso di risoluzione del sistema anticollisione di bordo).

3)

Attivazione di un «avviso» effettivo del sistema anticollisione col suolo come il GPWS — Ground Proximity Warning System (Sistema di avviso di prossimità del terreno)/TAWS (Sistema di avviso e rappresentazione del terreno).

4)

Impatto con fauna compresi i volatili.

5)

Danni provocati da oggetti estranei o detriti (FOD).

6)

Impreviste cattive condizioni della superficie della pista.

7)

Turbolenze di scia.

8)

Interferenze con l'aeromobile da parte di armi da fuoco, fuochi d'artificio, aquiloni, illuminazione laser, luci ad alta potenza, laser, sistemi aerei a pilotaggio remoto, aeromodelli o mezzi analoghi.

9)

Colpo da fulmine che abbia comportato un danno all'aeromobile o la perdita o il malfunzionamento di un impianto dell'aeromobile.

10)

Impatto con grandine che abbia comportato un danno all'aeromobile o la perdita o il malfunzionamento di un impianto dell'aeromobile.

11)

Condizione di forte turbolenza o altra condizione che comporti lesioni agli occupanti o che renda necessaria una «ispezione per turbolenza» dell'aeromobile.

12)

Windshear significativo o temporale che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

13)

Formazione di ghiaccio che possa causare difficoltà di manovra, danni all'aeromobile o perdita o malfunzionamento di un impianto dell'aeromobile.

14)

Incontro con ceneri vulcaniche.

6.   SICUREZZA (SECURITY)

1)

Allarme bomba o dirottamento.

2)

Difficoltà nel controllare passeggeri in stato di ubriachezza, violenti o indisciplinati.

3)

Individuazione di un passeggero clandestino.


(1)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.


ALLEGATO II

EVENTI RELATIVI ALLE CONDIZIONI TECNICHE, ALLA MANUTENZIONE E ALLA RIPARAZIONE DELL'AEROMOBILE

1.   PRODUZIONE

Prodotti, componenti o parti rilasciati dall'impresa di produzione con deviazioni dai dati di progettazione applicabili che potrebbero comportare una potenziale condizione di non sicurezza, individuate di concerto con il titolare del certificato di omologazione del tipo o dell'approvazione del progetto.

2.   PROGETTO

Qualsiasi guasto, malfunzionamento, anomalia o altro evento relativo a un determinato prodotto, parte o pertinenza che abbia comportato o possa comportare una condizione di insicurezza.

Osservazioni: il presente elenco si applica agli eventi che si verificano in merito ad un determinato prodotto, parte o pertinenza oggetto del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione ristretto, del certificato del tipo supplementare, di autorizzazione ETSO, di approvazione di progettazione di modifica maggiore o di qualsiasi altra approvazione pertinente considerata conforme al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (1).

3.   MANUTENZIONE E GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

1)

Gravi danni strutturali (ad esempio: incrinature, deformazioni permanenti, delaminazione, scollamento, bruciatura, usura eccessiva o corrosione) riscontrati durante la manutenzione dell'aeromobile o del componente.

2)

Grave fuoriuscita o contaminazione di fluidi (per esempio: fluidi idraulici, carburante, olio, gas o altri fluidi).

3)

Guasto o malfunzionamento di una parte del motore, dell'impianto propulsivo e/o della trasmissione che comporta una o più delle seguenti conseguenze:

a)

non contenimento di componenti/detriti;

b)

avaria della struttura attacco motore.

4)

Danno, guasto o difetto dell'elica, che potrebbe causare la separazione durante il volo dell'elica o di una parte importante di essa e/o un malfunzionamento dei comandi dell'elica.

5)

Danno, guasto o difetto alla scatola di trasmissione o dei relativi supporti che potrebbe causare una separazione del rotore durante il volo e/o un funzionamento difettoso dei comandi del rotore.

6)

Grave malfunzionamento di un equipaggiamento o di un impianto critico per la sicurezza, inclusi gli equipaggiamenti e gli impianti di emergenza, occorso durante i controlli manutentivi o la mancata attivazione di questi sistemi dopo la manutenzione.

7)

Non corretto assemblaggio o installazione di componenti dell'aeromobile rilevati durante un'ispezione o una procedura di prova non intesa specificamente a questo scopo.

8)

Errata valutazione di un grave difetto, o gravi inosservanze della MEL e delle procedure previste nel quaderno tecnico di bordo.

9)

Gravi danni al sistema di interconnessione dei cavi elettrici (EWIS).

10)

Difetto di una parte critica a vita limitata che renda necessario il ritiro di detta parte prima del termine del suo limite di vita.

11)

Uso di prodotti, componenti o materiali di origine sconosciuta, sospetta, o uso di componenti critici inefficienti.

12)

Documentazione di manutenzione o procedure fuorvianti, non corretti o insufficienti, che potrebbero causare gravi errori di manutenzione, inclusi problemi di ordine linguistico.

13)

Non corretto controllo o applicazione delle limitazioni di manutenzione dell'aeromobile o della manutenzione programmata.

14)

Riammissione in servizio di un aeromobile dopo manutenzione in presenza di non conformità che compromettono la sicurezza del volo.

15)

Gravi danni causati ad un aeromobile durante le operazioni di manutenzione dovuti a manutenzione inadeguata o all'uso di attrezzature di supporto a terra non adeguate o inefficienti, che richiedono ulteriori interventi di manutenzione.

16)

Identificazione di eventi di combustione, fusione, fumo, innesco di arco elettrico, surriscaldamento o incendio.

17)

Ogni evento nel quale le prestazioni umane, incluso l'affaticamento del personale, hanno contribuito direttamente o potrebbero aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.

18)

Malfunzionamento grave, problema di affidabilità o problema ricorrente di qualità della registrazione relativo ad un impianto di registrazione dati di volo (ad esempio un registratore dei dati di volo, un sistema di registrazione delle comunicazioni dei dati o un registratore delle voci di cabina di pilotaggio) o assenza delle informazioni necessarie a garantire l'efficienza di un sistema di registrazione di volo.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).


ALLEGATO III

EVENTI RELATIVI A SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA E ALLE PERTINENTI INSTALLAZIONI

Osservazioni: il presente allegato è strutturato in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali, in base all'esperienza, sono normalmente osservati, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

1.   EVENTI RELATIVI AD AEROMOBILI

1)

Una collisione o una mancata collisione al suolo o in volo, tra un aeromobile ed un altro aeromobile, il suolo o un ostacolo (1), compresa la condizione di rischio di volo controllato contro il terreno (quasi CFIT).

2)

Inosservanza dei minimi di separazione (2).

3)

Separazione inadeguata (3).

4)

Avviso di risoluzione del sistema di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS RA).

5)

Impatto con fauna compresi i volatili.

6)

Escursione dalla via di rullaggio o dalla pista.

7)

Invasione effettiva o potenziale della via di rullaggio o della pista.

8)

Invasione dell'area di avvicinamento finale e di decollo (FATO).

9)

Mancato rispetto dell'autorizzazione ATC da parte dell'aeromobile.

10)

Mancato rispetto delle norme di gestione del traffico aereo (ATM) applicabili all'aeromobile:

a)

mancato rispetto delle procedure ATM pubblicate applicabili;

b)

violazione dello spazio aereo inclusa la penetrazione non autorizzata dello spazio aereo;

c)

mancato rispetto delle norme ATM relative al trasporto di apparecchiature ed alle operazioni correlate, come prescritto dai regolamenti applicabili.

11)

Eventi causati da confusione negli indicativi di chiamata.

2.   DEGRADO O PERDITA TOTALE DI SERVIZI O FUNZIONI

1)

Impossibilità di fornire servizi di gestione del traffico aereo o di svolgere funzioni ATM:

a)

impossibilità di fornire servizi di traffico aereo o di svolgere le corrispondenti funzioni;

b)

impossibilità di fornire servizi di gestione dello spazio aereo o di svolgere le corrispondenti funzioni;

c)

impossibilità di fornire servizi di gestione dei flussi di traffico aereo e delle capacità di traffico aereo o svolgere le corrispondenti funzioni.

2)

Informazioni mancanti o significativamente errate, alterate, inadeguate o fuorvianti provenienti dai servizi di supporto (4), incluse quelle relative alle cattive condizioni della superficie della pista.

3)

Guasto al servizio di comunicazioni.

4)

Guasto al servizio di sorveglianza.

5)

Guasto alla funzione o al servizio di elaborazione e distribuzione di dati.

6)

Guasto al servizio di navigazione.

7)

Guasto alla sicurezza del sistema ATM che ha avuto o avrebbe potuto avere un impatto negativo diretto sulla sicura fornitura del servizio.

8)

Notevole sovraccarico del settore o delle posizioni ATS che potrebbe comportare un deterioramento nella fornitura di servizi.

9)

Ricezione o interpretazione errata di comunicazioni importanti, tra cui la mancanza di comprensione della lingua utilizzata, che ha avuto o potrebbe avere un impatto negativo diretto sulla sicura fornitura del servizio.

10)

Interruzione prolungata delle comunicazioni con un aeromobile o con altre unità ATS.

3.   ALTRI EVENTI

1)

Dichiarazione di situazione di emergenza (chiamate «MAYDAY» o «PAN»).

2)

Interferenze esterne significative con i servizi di navigazione aerea [per esempio stazioni radiofoniche che trasmettono nella banda FM, che interferiscono con il sistema di atterraggio strumentale (ILS), VOR (radio faro omnidirezionale VHF) e di comunicazione].

3)

Interferenze con un aeromobile, un'unità ATS o una trasmissione di comunicazioni radio, comprendenti quelle causate da armi da fuoco, fuochi d'artificio, aquiloni, illuminazione laser, luci ad alta potenza, laser, sistemi aerei a pilotaggio remoto, aeromodelli o da mezzi analoghi.

4)

Scarico di emergenza del carburante.

5)

Allarme bomba o dirottamento.

6)

Affaticamento che incide o che potrebbe incidere sulla capacità di svolgere in sicurezza le funzioni di traffico aereo o di navigazione aerea.

7)

Qualsiasi evento nel quale le prestazioni umane hanno contribuito direttamente o potrebbero aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.


(1)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.

(2)  Si fa riferimento a una situazione in cui non sono stati mantenuti i minimi di separazione prescritti tra aeromobili o tra un aeromobile e lo spazio aereo nel quale sono prescritti minimi di separazione.

(3)  In assenza di minimi di separazione prescritti, una situazione in cui si ritiene che la distanza tra aeromobili sia insufficiente per consentire ai piloti di garantire una separazione sicura.

(4)  Per esempio: servizi di traffico aereo (ATS), servizio automatico di informazioni di regione terminale (ATIS), servizi meteorologici, banche dati di navigazione, carte, grafici, servizio di informazioni aeronautiche (AIS), manuali.


ALLEGATO IV

EVENTI RELATIVI AD AEROPORTI E SERVIZI A TERRA

1.   GESTIONE DELLA SICUREZZA DI UN AEROPORTO

Osservazioni: la presente sezione è strutturata in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali, in base all'esperienza, sono normalmente osservati, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

1.1.   Eventi relativi ad aeromobili ed ostacoli

1)

Una collisione o una mancata collisione a terra o in volo, con un altro aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (1).

2)

Impatto con fauna compresi i volatili.

3)

Escursione dalla via di rullaggio o dalla pista.

4)

Invasione effettiva o potenziale della via di rullaggio o della pista.

5)

Invasione o uscita dall'area di avvicinamento finale e di decollo (FATO).

6)

L'inosservanza di un aeromobile o di un veicolo di attenersi all'autorizzazione, alle istruzioni o alle restrizioni mentre opera sull'area di movimento di un aeroporto (per esempio: errore nella pista di decollo, nella via di rullaggio o nella parte riservata di un aeroporto).

7)

Oggetto estraneo presente sull'area di movimento di un aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

8)

Presenza di ostacoli nell'aeroporto o nelle vicinanze dell'aeroporto che non figurano nelle AIP (pubblicazione di informazioni aeronautiche) o nei NOTAM (comunicazioni ai piloti) e/o che non sono contrassegnati o illuminati adeguatamente.

9)

Interferenza nel push-back, nel power-back o nel rullaggio da parte di veicoli, attrezzature o persone.

10)

Passeggeri o persone non autorizzate lasciati senza sorveglianza sul piazzale.

11)

Flusso dei reattori (jet blast), effetti dovuti al flusso del rotore o dell'elica.

12)

Dichiarazione di situazione di emergenza (chiamate «MAYDAY» o «PAN»).

1.2.   Degrado o interruzione totale di servizi o funzioni

1)

Interruzione o malfunzionamento delle comunicazioni tra:

a)

aeroporto, veicolo o altro personale di terra e unità dei servizi di traffico aereo o unità di servizio di gestione del piazzale;

b)

unità di servizio di gestione del piazzale e aeromobile, veicolo o unità di servizi di traffico aereo.

2)

Guasto, malfunzionamento o difetto significativo di equipaggiamenti o sistemi dell'aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile o i suoi occupanti.

3)

Carenze significative nell'illuminazione, la marcatura o la segnaletica dell'aeroporto.

4)

Guasto al sistema di allarme di emergenza dell'aeroporto.

5)

Servizi di salvataggio e antincendio non disponibili come previsto dai requisiti in vigore.

1.3.   Altri eventi

1)

Incendio, fumo, esplosioni nelle installazioni, nei dintorni e negli impianti aeroportuali che hanno o avrebbero potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Eventi correlati alla sicurezza dell'aeroporto (per esempio: ingresso illegale, atti di sabotaggio, allarme bomba).

3)

Mancata comunicazione di una modifica significativa nelle condizioni operative dell'aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

4)

Trattamento per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio (De-icing/Anti-icing) mancante, non corretto o inadeguato.

5)

Fuoriuscita significativa di carburante durante le operazioni di rifornimento.

6)

Caricamento di carburante contaminato o di tipo non adeguato o di altri fluidi essenziali contaminati o di tipo non adeguato (inclusi ossigeno, azoto, lubrificanti e acqua potabile)

7)

Mancata sistemazione di cattive condizioni della superficie della pista.

8)

Qualsiasi evento nel quale la prestazione umana ha contribuito direttamente o potrebbe aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.

2.   ASSISTENZA A TERRA DI UN AEROMOBILE

Osservazioni: la presente sezione è strutturata in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali, in base all'esperienza, sono normalmente osservati, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

2.1.   Eventi relativi ad aeromobili ed aeroporti

1)

Una collisione o una mancata collisione a terra o in volo, con un altro aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (2).

2)

Invasione della pista di decollo o di rullaggio.

3)

Escursione dalla pista di decollo o di rullaggio.

4)

Contaminazione importante della struttura, degli impianti e degli equipaggiamenti dell'aeromobile dovuto al trasporto di bagagli, posta o merci.

5)

Interferenza nel push-back, nel power-back o nel rullaggio da parte di veicoli, attrezzature o persone.

6)

Oggetto estraneo presente sull'area di movimento di un aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

7)

Passeggeri o persone non autorizzate lasciati senza sorveglianza sul piazzale.

8)

Incendio, fumo, esplosioni nelle installazioni, nei dintorni e negli impianti aeroportuali che hanno o avrebbero potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

9)

Eventi correlati alla sicurezza dell'aeroporto (per esempio: ingresso illegale, atti di sabotaggio, rischio di attentati).

2.2.   Degrado o perdita totale di servizi o funzioni

1)

Interruzione o malfunzionamento delle comunicazioni con aeromobile, veicolo, unità dei servizi di traffico aereo o unità di servizi di gestione del piazzale.

2)

Guasto, malfunzionamento o difetto grave di equipaggiamenti o sistemi aeroportuali che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile o i suoi occupanti.

3)

Carenze significative nell'illuminazione, la marcatura o la segnaletica dell'aeroporto.

2.3.   Eventi specifici relativi ai servizi di assistenza a terra

1)

Gestione o imbarco non conforme di passeggeri, bagagli, posta o merci, che può avere conseguenze significative sulla massa e/o il bilanciamento dell'aeromobile (inclusi errori significativi nei calcoli del foglio di carico).

2)

Rimozione dei dispositivi di imbarco che comporta un possibile rischio per gli occupanti dell'aeromobile.

3)

Stivaggio o vincolo non conforme di bagagli, posta o merci che potrebbe mettere in pericolo l'aeromobile, le apparecchiature o gli occupanti o impedire un'evacuazione di emergenza.

4)

Trasporto, tentato trasporto o gestione di merci pericolose che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o ha portato a una condizione di non sicurezza (per esempio: inconveniente o incidente con merci pericolose secondo la definizione contenuta nelle Istruzioni Tecniche dell'ICAO (3)).

5)

Non conformità concernente la riconciliazione di bagagli o passeggeri.

6)

Non conformità alle procedure prescritte di assistenza e servizi a terra dell'aeromobile, in particolare per quanto riguarda le procedure antighiaccio, di rifornimento di carburante o di carico, incluso un posizionamento non corretto o la rimozione di attrezzatura.

7)

Fuoriuscita significativa di carburante durante le operazioni di rifornimento.

8)

Carico di quantitativi di carburante inadeguati che potrebbero compromettere l'autonomia, le prestazioni, il bilanciamento o la resistenza strutturale dell'aeromobile.

9)

Caricamento di carburante o di altri fluidi essenziali contaminati o di tipo non adeguato (inclusi ossigeno, azoto, olio e acqua potabile).

10)

Guasto, malfunzionamento o difetto di un'apparecchiatura utilizzata per l'assistenza a terra, che ha causato o potrebbe causare un danno all'aeromobile [ad esempio: barra di traino o GPU (gruppo per l'alimentazione a terra)].

11)

Trattamento per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio (De-icing/Anti-icing) mancante, non corretto o inadeguato.

12)

Danni all'aeromobile causati da attrezzature di assistenza a terra o da veicoli, compresi danni non comunicati precedentemente.

13)

Qualsiasi evento nel quale le prestazioni umane hanno contribuito direttamente o potrebbero aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.


(1)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.

(2)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.

(3)  Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (ICAO — DOC 9284).


ALLEGATO V

EVENTI RELATIVI AD AEROMOBILI DIVERSI DAGLI AEROMOBILI A MOTORE COMPLESSI, COMPRESI ALIANTI E AEROMOBILI PIÙ LEGGERI DELL'ARIA

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)   «aeromobile diverso da aeromobile complesso a motore»: tutti gli aeromobili diversi da quelli definiti all'articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008

b)   «aliante»: ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, paragrafo 117, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (1)

c)   «aeromobili più leggeri dell'aria»: ha lo stesso significato di cui al punto ML 10 della sezione «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» dell'allegato della direttiva 2009/43/CE della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

1.   AEROMOBILI DIVERSI DAGLI AEROMOBILI A MOTORE COMPLESSI ESCLUSI ALIANTI E AEROMOBILI PIÙ LEGGERI DELL'ARIA

Osservazioni: la presente sezione è strutturata in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali sono normalmente osservati, in base all'esperienza, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

1.1.   Operazioni di volo

1)

Involontaria perdita di controllo.

2)

Atterraggio al di fuori dell'area di atterraggio prevista.

3)

Incapacità o mancato raggiungimento delle prestazioni richieste dell'aeromobile, previste in condizioni normali, durante il decollo, la salita o l'atterraggio.

4)

Invasione di pista.

5)

Escursione di pista.

6)

Qualsiasi volo effettuato con un aeromobile non idoneo al volo, o per il quale non è stata completata la preparazione del volo, che ha, o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

7)

Volo non previsto in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) di aeromobile non certificato IFR (regole del volo strumentale) o di un pilota non qualificato per volo IFR, che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

8)

Rilascio involontario del carico (3).

1.2.   Eventi di carattere tecnico

1)

Forti vibrazioni anomale [per esempio: vibrazione (flutter) di un alettone o di un timone di profondità, o di un'elica].

2)

Qualsiasi comando di volo non funzionante correttamente o scollegato.

3)

Guasto o deterioramento importante della struttura dell'aeromobile.

4)

Perdita di qualsiasi parte della struttura dell'aeromobile o installazione durante il volo.

5)

Guasto di un motore, rotore, elica, sistema di alimentazione del carburante o altri sistemi essenziali.

6)

Perdita di fluido che ha provocato un rischio di incendio o possibile contaminazione pericolosa della struttura, dei sistemi o delle apparecchiature dell'aeromobile o un rischio per gli occupanti.

1.3.   Interazione con servizi di navigazione aerea (ANS) e di gestione del traffico aereo (ATM)

1)

Interazione con i servizi di navigazione aerea (per esempio: fornitura non corretta di servizi, comunicazioni contraddittorie o non rispetto dell'autorizzazione) che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Violazione dello spazio aereo.

1.4.   Emergenze e altre situazioni critiche

1)

Evento che dà luogo a una chiamata di emergenza.

2)

Incendio, esplosione, fumo, gas o vapori tossici a bordo dell'aeromobile.

3)

Sopravvenuta inabilità di un pilota con conseguente incapacità di svolgere qualsiasi mansione.

1.5.   Ambiente esterno e meteorologia

1)

Una collisione o una mancata collisione a terra o in volo, con un altro aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (4).

2)

Una mancata collisione, sia a terra, sia in volo, con un altro aeromobile, col suolo o con un ostacolo (4) che richiede una manovra di emergenza per evitare la collisione.

3)

Impatto con selvaggina inclusi volatili che abbia provocato danni all'aeromobile o la perdita o il malfunzionamento di un servizio essenziale.

4)

Interferenze con l'aeromobile da parte di armi da fuoco, fuochi d'artificio, aquiloni, illuminazione laser, luci ad alta potenza, laser, sistemi aerei a pilotaggio remoto, modellini di aeromobile o mezzi analoghi.

5)

Colpo da fulmine che causa un danno o la perdita di funzioni dell'aeromobile.

6)

Condizione di forte turbolenza che ha causato lesioni agli occupanti dell'aeromobile o la necessità di una ispezione dei danni subiti dall'aeromobile dopo un volo in turbolenza.

7)

Formazione di ghiaccio, incluso il ghiacciamento del carburatore, che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2.   ALIANTI

Osservazioni: la presente sezione è strutturata in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali sono normalmente osservati, in base all'esperienza, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

2.1.   Operazioni di volo

1)

Involontaria perdita di controllo.

2)

Un evento in cui il pilota di aliante non è stato in grado di sganciare il cavo a verricello o la fune di aerotraino e ha dovuto farlo utilizzando le procedure di emergenza.

3)

Ogni sganciamento del cavo del verricello o della fune di aerotraino se tale operazione ha o potrebbe avere messo a rischio l'aliante, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

4)

Nel caso di un aliante a motore, un guasto al motore durante il decollo.

5)

Ogni volo effettuato con un aliante non idoneo al volo, o per il quale una preparazione del volo non completa ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aliante e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2.2.   Eventi di carattere tecnico

1)

Forti vibrazioni anomale [per esempio: vibrazione (flutter) di un alettone o del timone di profondità, o dell'elica].

2)

Comando di volo non funzionante correttamente o scollegato.

3)

Guasto o deterioramento sostanziale della struttura dell'aliante.

4)

Perdita di un elemento strutturale o di una attrezzatura dell'aliante durante il volo.

2.3.   Interazione con servizi di navigazione aerea (ANS) e gestione del traffico aereo (ATM)

1)

Interazione con servizi di navigazione aerea (per esempio: fornitura non corretta di servizi, comunicazioni contraddittorie o deviazione dall'autorizzazione) che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Violazioni dello spazio aereo.

2.4.   Emergenze ed altre situazioni critiche

1)

Evento che dà luogo a una chiamata di emergenza.

2)

Qualsiasi situazione in cui non sia disponibile un'area di atterraggio sicura.

3)

Incendio, esplosione, fumi, gas o vapori tossici a bordo dell'aliante.

4)

Sopravvenuta inabilità di un pilota con conseguente incapacità di svolgere qualsiasi mansione.

2.5.   Ambiente esterno e meteorologia

1)

Una collisione a terra o in volo, con un aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (5).

2)

Una mancata collisione a terra o in volo, con un aeromobile, col suolo o con un ostacolo (5) che richiede una manovra di emergenza per evitare una collisione.

3)

Interferenze con l'aliante da parte di armi da fuoco, fuochi d'artificio, aquiloni, illuminazione laser, luci ad alta potenza, laser, sistemi aerei a pilotaggio remoto, aeromodelli o mezzi analoghi.

4)

Colpo da fulmine che provoca un danno all'aliante.

3.   AEROMOBILI PIÙ LEGGERI DELL'ARIA (PALLONI E DIRIGIBILI)

Osservazioni: la presente sezione è strutturata in modo che gli eventi pertinenti sono collegati alle categorie di attività durante le quali sono normalmente osservati, in base all'esperienza, al fine di facilitarne la segnalazione. Tuttavia, tale presentazione non deve essere intesa nel senso che gli eventi non devono essere segnalati quando si verificano al di fuori della categoria di attività alla quale sono collegati nell'elenco.

3.1.   Operazioni di volo

1)

Qualsiasi volo effettuato con un aeromobile più leggero dell'aria non aeronavigabile, o per il quale una preparazione del volo non completa ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Spegnimento permanente non volontario della fiamma pilota.

3.2.   Eventi di carattere tecnico

1)

Avaria di una delle seguenti parti o controlli: tubo pescante (dip tube) del cilindro carburante, puleggia di involucro, fune di manovra, fune di fissaggio, perdita della tenuta della valvola sul bruciatore, perdita della tenuta della valvola sulla bombola carburante, moschettone, danneggiamento a tubazione carburante, valvola di sollevamento gas, involucro o pallone interno (ballonet), soffiatore, valvola di rilascio della pressione (pallone a gas), verricello (palloni a gas frenati).

2)

Fuoriuscita o perdita significativa del gas di sollevamento (ad esempio: porosità, valvole del gas di sollevamento fuori sede).

3.3.   Interazione con servizi di navigazione aerea (ANS) e gestione del traffico aereo (ATM)

1)

Interazione con servizi di navigazione aerea (per esempio: fornitura non corretta di servizi, comunicazioni contraddittorie o mancato rispetto dell'autorizzazione) che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo il veicolo più leggero dell'aria e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Violazione dello spazio aereo.

3.4.   Emergenze e ad altre situazioni critiche

1)

Evento che dà luogo a una chiamata di emergenza.

2)

Incendio, esplosione, fumo o vapori tossici nell'aeromobile più leggero dell'aria (al di là del normale funzionamento del bruciatore).

3)

Caduta di occupanti dell'aeromobile più leggero dell'aria dal cestello o dalla piattaforma.

4)

Sopravvenuta inabilità del pilota con conseguente incapacità di svolgere qualsiasi funzione.

5)

Manovra involontaria avente l'effetto di sollevare o trascinare personale di assistenza a terra, causando lesioni o il decesso di una persona.

3.5.   Ambiente esterno e meteorologia

1)

Una collisione o mancata collisione a terra o in volo, con un aeromobile, col suolo o un ostacolo (6) che ha o potrebbe avere messo a rischio l'aeromobile più leggero dell'aria, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.

2)

Interferenze con l'aeromobile più leggero dell'aria da parte di armi da fuoco, fuochi d'artificio, aquiloni, illuminazione laser, luci ad alta potenza, laser, sistemi aerei a pilotaggio remoto, aeromodelli o mezzi analoghi.

3)

Incontro imprevisto con condizioni meteorologiche avverse che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile più leggero dell'aria e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(3)  Il presente punto si applica solo alle operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.

(5)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.

(6)  Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo.


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1019 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),

(2)

All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(4)

Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; nonché

c)

successivamente al termine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

Le società indiane Superon Schweisstechnik India Ltd. («il primo richiedente») e Anand ARC Ltd. («il secondo richiedente») hanno chiesto che sia loro concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)

Al fine di determinare se i richiedenti soddisfano le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.

(8)

Ai candidati è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di fornire elementi di prova per dimostrare che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfano le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle società:

Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon;

Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)

Il primo richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il primo richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)

non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012;

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; nonché

iii)

ha effettivamente esportato nell'Unione un quantitativo significativo di 30 tonnellate del prodotto in esame a partire dall'ottobre 2012;

pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(11)

Il secondo richiedente, tuttavia, non ha soddisfatto la prima condizione, poiché ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata quindi respinta.

(12)

La Commissione ha informato i richiedenti e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Un produttore esportatore ha chiesto l'applicazione retroattiva della decisione. Tale possibilità non è tuttavia prevista nell'attuale procedura e il produttore esportatore è stato informato di conseguenza. Non sono pervenute altre osservazioni.

(13)

Un nuovo codice addizionale TARIC (B997) deve essere attribuito al primo richiedente. Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (3) attribuendo lo stesso codice addizionale TARIC (B997) al primo richiedente.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione (4) è stato adottato senza il parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Al fine di garantire la certezza del diritto e di tutelare aspettative legittime il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 dovrebbe pertanto essere abrogato e il suo contenuto nuovamente adottato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/49.

(15)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è modificato come segue:

a)

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, il codice addizionale TARIC «B781» è sostituito dalle parole «cfr. allegato».

b)

L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, la voce «B999» è sostituita dalla seguente: «B999 (Per Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India, il codice addizionale TARIC è B997)».

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 è abrogato con effetto dal 16 gennaio 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso ha effetto giuridico dal 16 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 17).


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

B781

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Mukand Ltd.

Thane

B781

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1020 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», era stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2), a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione (3), per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione (4) e per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione (5).

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») nel suo parere dell'11 dicembre 2014 (6) ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) non ha un effetto avverso sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo presenta segni evidenti di effetti benefici sulla produzione di uova di galline ovaiole. Tale conclusione può essere estesa alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzazione di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).

(6)  EFSA Journal 2015;13(1):3970.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Composizione dell'additivo:

Preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di semina per spatolamento (spread plate) utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Galline ovaiole

Specie avicole minori destinate alla produzione di uova

1 × 108

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

20.7.2025


(1)  Maggiori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1021 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,9

MK

33,7

ZZ

70,6

0707 00 05

MK

20,6

TR

106,1

ZZ

63,4

0709 93 10

TR

122,9

ZZ

122,9

0805 50 10

AR

124,3

BO

143,4

TR

102,0

ZA

160,8

ZZ

132,6

0808 10 80

AR

169,6

BR

101,4

CL

129,4

NZ

141,7

US

148,6

ZA

120,0

ZZ

135,1

0809 10 00

TR

263,1

ZZ

263,1

0809 29 00

TR

340,5

US

581,4

ZZ

461,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1022 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016

(in %)

09.4003

27,836632


DECISIONI

30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/29


DECISIONE (UE) 2015/1023 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

L'Unione ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio («regolamento Bruxelles II bis») (2), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del loro trasferimento illecito o del loro mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la corretta attuazione della convenzione dell'Aia del 1980 partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi può essere considerato tale da offrire la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare l'adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)

Andorra ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 6 aprile 2011. Detta Convenzione è entrata in vigore per Andorra il 1o luglio 2011.

(11)

Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di Andorra ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Andorra sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Andorra a norma dell'articolo 38 della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Andorra dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Andorra nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, che hanno già accettato l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2.   Tali Stati membri non oltre il 16 giugno 2016 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2015/1023 del Consiglio

3.   Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Andorra e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non rendono nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

Dz. RASNAČS


(1)  Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/32


DECISIONE (UE) 2015/1024 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2015

che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

L'Unione ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del loro trasferimento illecito o del loro mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza le disposizioni della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi può essere considerato tale da offrire la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea.

(10)

Singapore ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 dicembre 2010. Detta convenzione è entrata in vigore per Singapore il 1o marzo 2011.

(11)

Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di Singapore ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Singapore sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Singapore dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Singapore nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).

2.   Tali Stati membri, non oltre il 16 giugno 2016 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,in conformità della decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio.».

3.   Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Singapore e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non rendono nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

Dz. RASNAČS


(1)  Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/35


DECISIONE (UE) 2015/1025 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2013/319/UE (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che a Malta il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,3 % del PIL nel 2012, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il Consiglio ha altresì rilevato che Malta non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza del parametro per la riduzione del debito e quindi non soddisfa i requisiti del periodo di transizione (2) successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo nel 2012 (3).

(2)

Il 21 giugno 2013, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato a Malta una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (4).

(4)

Il Consiglio deve adottare una decisione di abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo devono essere abrogate solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni (5) e il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione forward-looking del parametro di riferimento del debito.

(5)

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Malta nell'aprile 2015, il programma di stabilità 2015 e le previsioni di primavera 2015 della Commissione sono giustificate le seguenti conclusioni:

Dopo il picco del 3,6 % del PIL nel 2012, il disavanzo pubblico è sceso al 2,6 % del PIL nel 2013 e ha raggiunto il 2,1 % del PIL nel 2014. La riduzione del disavanzo nel 2014 è stata principalmente determinata da un miglioramento delle condizioni congiunturali e da misure di bilancio che hanno portato a un aumento significativo delle entrate correnti (2,5 % del PIL), il quale compensa ampiamente l'incremento della spesa corrente (0,8 % del PIL), e da una spesa netta in conto capitale (0,1 % del PIL) giustificata da un maggior tasso di assorbimento dei fondi dell'UE.

Il programma di stabilità per il periodo 2015-2018, presentato dal governo maltese il 30 aprile 2015, prevede che il disavanzo scenda all'1,6 % del PIL nel 2015 e all'1,1 % del PIL nel 2016. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,8 % del PIL nel 2015 e dell'1,5 % del PIL nel 2016. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dell'1,3 % del PIL nel periodo 2013-2014.

Il rapporto debito/PIL è salito al 69,2 % del PIL nel 2013, rispetto al 67,4 % del PIL nel 2012, a causa di un temporaneo aggiustamento stock/flussi ad incremento del debito ed è poi sceso al 68,0 % del PIL nel 2014. Il debito pubblico lordo dovrebbe continuare a diminuire fino a raggiungere il 65,4 % del PIL nel 2016, anche a causa allo scenario macroeconomico favorevole. Inoltre, nel 2014 è garantito il rispetto della regola del debito in una prospettiva futura.

(6)

A partire dal 2015, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Malta è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In questo contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia nel 2015 che nel 2016. Nel 2015 il miglioramento del saldo strutturale dovrebbe essere inferiore dello 0,1 % del PIL rispetto al requisito. Sebbene l'aggiustamento previsto per il 2016 sia in linea con il requisito, vi è il rischio di una qualche deviazione se si considerano insieme il 2015 e il 2016. Nel 2015 e nel 2016 saranno necessarie pertanto ulteriori misure.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2013/319/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2013/319/UE è abrogata.

Articolo 3

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Decisione 2013/319/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 52).

(2)  In seguito all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel dicembre 2012, in linea con il patto di stabilità e crescita, Malta ha beneficiato di un periodo di transizione di tre anni, iniziato nel 2012, per conformarsi al parametro per la riduzione del debito. I requisiti del periodo di transizione sono stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), e ulteriormente dettagliati nelle specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza del 3 settembre 2012 (cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). L'aggiustamento lineare strutturale minimo (MLSA) richiesto per il 2012 era pari a 0,4 punti percentuali del PIL, mentre il disavanzo strutturale è peggiorato di Formula p.p. del PIL nel 2012.

(3)  Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2012 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente agli attuali 3,6 % e 67,4 % del PIL.

(4)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(5)  In linea con le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza.


30.6.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/37


DECISIONE (UE) 2015/1026 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che abroga la decisione 2009/589/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/589/CE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.

(2)

Lo stesso giorno, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Polonia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012.

(3)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha concluso che, nonostante la Polonia avesse adottato misure efficaci, si erano verificati eventi economici sfavorevoli con importanti conseguenze per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione originaria. Il Consiglio ha pertanto concluso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione riguardante la Polonia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014 (3).

(4)

Il 10 dicembre 2013, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che la Polonia non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 di correggere il proprio disavanzo eccessivo entro il 2014 (4) e ha adottato una nuova raccomandazione, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, con la quale ha raccomandato alla Polonia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015 (5). In tale raccomandazione il Consiglio ha raccomandato alla Polonia di conseguire un disavanzo nominale del 4,8 % del PIL nel 2013, del 3,9 % del PIL nel 2014 e del 2,8 % del PIL nel 2015 (escludendo l'incidenza del trasferimento di attivi dal secondo pilastro del sistema pensionistico). Sulla base delle previsioni macroeconomiche sottese alla raccomandazione del Consiglio, ciò era in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2014 e all'1,2 % del PIL nel 2015. Alla Polonia è stato inoltre raccomandato di attuare con rigore le misure già annunciate e adottate, integrandole al contempo con misure supplementari per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo entro il 2015. Il 15 aprile 2014 è scaduto il termine impartito alla Polonia per presentare una relazione sulle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

(5)

Il 2 giugno 2014 la Commissione ha concluso che in quel momento non era necessario adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(6)

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (6).

(7)

Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni (7) e il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione forward-looking del parametro di riferimento del debito.

(8)

Inoltre, conformemente al patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme sistemiche delle pensioni che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione.

(9)

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Polonia nell'aprile 2015, il programma di convergenza 2015 e le previsioni di primavera 2015 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

Nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche era pari al 3,2 % del PIL. Poiché questo valore può considerarsi prossimo al valore di riferimento e il rapporto debito/PIL della Polonia è stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL, la Polonia è ammissibile alle disposizioni relative alle riforme sistemiche delle pensioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1467/97. In Polonia la riforma sistemica delle pensioni del 1999 è stata annullata da una legge adottata nel dicembre 2013. In base a tale annullamento, una parte delle attività accumulate nei fondi pensione finanziati a capitalizzazione del comparto privato (che costituiscono il secondo pilastro del sistema pensionistico polacco) è stata trasferita al sistema pubblico di previdenza sociale (primo pilastro del sistema pensionistico polacco). Inoltre, non essendo più obbligatoria la partecipazione al secondo pilastro del sistema pensionistico, esso ha perso la sua copertura universale. Di conseguenza, l'annullamento del 2013 ha messo fine alla natura sistemica della riforma del 1999. Tuttavia, fino alla fine di luglio 2014 i contributi sociali di tutti i partecipanti affluivano ancora nel secondo pilastro. Questi contributi costituiscono un costo netto della riforma sistemica delle pensioni del 1999 e devono essere presi in considerazione nel valutare la correzione del disavanzo eccessivo. I costi diretti netti complessivi per il periodo gennaio-luglio 2014 sono stimati allo 0,4 % del PIL, sufficienti a giustificare il fatto che nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL.

Il programma di convergenza presentato dal governo polacco il 30 aprile 2015 punta a un disavanzo pari al 2,7 % del PIL nel 2015 e al 2,3 % del PIL nel 2016. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,8 % del PIL nel 2015 e, nell'ipotesi di politiche invariate, del 2,6 % del PIL nel 2016. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

La Commissione stima che il saldo strutturale, vale a dire il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, abbia registrato un miglioramento dello 0,9 % del PIL nel 2014.

Nel 2014 il debito pubblico lordo ha raggiunto il 50,1 % del PIL. Le previsioni di primavera 2015 della Commissione indicano un debito pubblico lordo al 50,9 % del PIL nel 2015 e al 50,8 % del PIL nel 2016, quindi al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL.

(10)

A partire dal 2015, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Polonia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa. Secondo le previsioni di primavera 2015 della Commissione, il saldo strutturale dovrebbe migliorare dello 0,2 % del PIL sia nel 2015 che nel 2016, nell'ipotesi di politiche invariate. Stando a una valutazione complessiva, nel 2015 la Polonia dovrebbe risultare conforme all'aggiustamento richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, in virtù di una crescita della spesa netta al di sotto del valore di riferimento, benché vi sia il rischio di una qualche deviazione dal percorso di aggiustamento nel 2016 a causa di un aggiustamento strutturale inferiore al requisito per il 2016 che renderà necessarie ulteriori misure.

(11)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(12)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Polonia sia stato corretto e che la decisione 2009/589/CE debba pertanto essere abrogata.

(13)

Il Consiglio ricorda che la riforma sistemica delle pensioni del 1999 ha sostituito regimi pensionistici pubblici a prestazioni definite con un sistema a tre pilastri basato su una contribuzione definita. Il principale obiettivo della riforma era il miglioramento della sostenibilità del sistema pensionistico polacco, in particolare alla luce delle prospettive demografiche molto difficili che la Polonia si sarebbe trovata ad affrontare. L'annullamento della riforma sistemica alla fine del 2013 ha nuovamente accresciuto il ruolo del primo pilastro pubblico che, contrariamente al secondo pilastro, non è finanziato a capitalizzazione, ma è un sistema a contribuzione nozionale definita. Benché produca ripercussioni positive sul bilancio nel breve termine, l'annullamento della riforma sistemica del 1999 non migliora la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, in quanto i benefici a breve termine derivanti da contributi sociali più elevati e dal pagamento di interessi più bassi saranno compensati da futuri pagamenti pensionistici più elevati a carico del pilastro pensionistico pubblico. Nel complesso, l'annullamento della riforma sistemica delle pensioni del 1999 comporta alcuni rischi per le finanze pubbliche polacche nel lungo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Polonia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/589/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Decisione 2009/589/CE del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 46).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 giugno 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

(4)  Decisione del Consiglio 2013/758/UE, del 10 dicembre 2013, che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 46).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

(6)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(7)  In linea con le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


30.6.2015   

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L 163/40


DECISIONE (UE) 2015/1027 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il distacco di esperti può essere utile al segretariato generale del Consiglio («SGC») nel suo compito di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in quanto permette all'SGC di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di detti esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile in seno all'SGC stesso.

(2)

Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti provenienti dai settori pubblici degli Stati membri (esperti nazionali distaccati — «END») o da organizzazioni intergovernative («OIG») pubbliche.

(3)

Si prevede che, durante il loro distacco presso l'SGC, gli END acquisiranno conoscenze di cui si gioveranno nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito di future presidenze del Consiglio.

(4)

I diritti e gli obblighi degli esperti dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'SGC.

(5)

Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, gli esperti non dovrebbero esercitare responsabilità che incombono all'SGC nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico definite dai trattati, salvo deroga prevista dalla presente decisione.

(6)

È opportuno stabilire condizioni di impiego degli esperti e queste dovrebbero essere applicabili indipendentemente dall'origine degli stanziamenti di bilancio utilizzati per coprire le spese.

(7)

Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello istituito con la decisione 2007/829/CE del Consiglio (1), è opportuno abrogare detta decisione, fermo restando che essa continuerà ad applicarsi a tutti i distacchi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente decisione.

(8)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («statuto»), in particolare le condizioni di lavoro, i congedi e il calcolo delle indennità di cui al suo allegato VII,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli esperti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 distaccati presso l'SGC nell'interesse del Consiglio europeo e del Consiglio e rientranti in una delle seguenti categorie:

a)

esperti nazionali distaccati («END»), compresi esperti distaccati:

i)

da amministrazioni pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale o regionale;

ii)

previa autorizzazione concessa caso per caso dall'SGC, da un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro, a livello nazionale o regionale, se gli interessi dell'SGC giustificano l'apporto di competenze specifiche come misura temporanea, a condizione che il datore di lavoro:

sia un'università o un istituto di ricerca indipendente che non mira a realizzare profitti a fini di redistribuzione, oppure

faccia parte del settore pubblico quale definito dal diritto nazionale del datore di lavoro stesso.

Gli END possono essere distaccati senza spese («DSS»);

b)

DSS di un'organizzazione intergovernativa («OIG») pubblica (ad eccezione degli organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto), nei casi in cui sia necessario il trasferimento di competenze o conoscenze specifiche.

2.   Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano ai DSS.

Articolo 2

Condizioni di idoneità al distacco

Per essere distaccati presso l'SGC, gli esperti:

1)

hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;

2)

restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco;

3)

hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'SGC, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;

4)

sono cittadini di uno Stato membro.

In deroga al primo comma del presente punto, gli esperti cittadini di paesi terzi possono essere distaccati da un'OIG; in tali casi eccezionali, l'SGC assicura che non vi siano conflitti di interesse e che siano salvaguardate l'indipendenza e la coerenza delle politiche e attività dell'SGC;

5)

per poter svolgere le mansioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua.

Articolo 3

Procedura di selezione

1.   Gli esperti sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente, le cui modalità pratiche sono stabilite in conformità dell'articolo 32.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco di esperti avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.

2.   Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri o alle OIG. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature.

3.   Tutte le candidature sono trasmesse all'SGC tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri o attraverso il dipartimento per le risorse umane delle OIG.

4.   In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l'SGC può decidere, nell'interesse del Consiglio europeo, che un esperto sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'SGC.

6.   L'SGC crea un fascicolo individuale per l'esperto. Tale fascicolo contiene pertinenti informazioni amministrative.

Articolo 4

Procedura amministrativa di distacco

1.   Il distacco avviene tramite uno scambio di lettere tra il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'OIG. La rappresentanza permanente è anche informata di qualsiasi distacco di cittadini del proprio Stato membro da parte di OIG. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui è destinato l'esperto (AD o AST, quali definiti dallo statuto). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione del superiore gerarchico dell'esperto in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità o al servizio presso cui è distaccato l'esperto, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'esperto è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è acclusa una copia del regime applicabile all'esperto.

2.   Il distacco per un breve periodo senza spese di esperti di cui al capo IV può essere autorizzato caso per caso. L'autorizzazione tiene conto del luogo di assunzione dell'esperto, della direzione generale presso cui è distaccato l'esperto, dell'equilibrio geografico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e delle funzioni proposte.

Articolo 5

Durata del distacco

1.   La durata del distacco non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del competente direttore generale dell'SGC e previo accordo del datore di lavoro, il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.

2.   La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo o proroga del periodo di distacco.

3.   Un esperto che sia stato precedentemente distaccato presso l'SGC può essere nuovamente distaccato alle condizioni seguenti:

a)

l'esperto continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2;

b)

sono trascorsi almeno sei anni dalla fine del periodo di distacco precedente, compresi eventuali rinnovi e proroghe o eventuali successivi contratti di lavoro con l'SGC.

Questa disposizione non impedisce all'SGC di accettare il distacco, meno di sei anni dopo il termine del periodo di distacco precedente, di un esperto che sia stato precedentemente distaccato per meno di sei anni, ivi inclusi eventuali rinnovi e proroghe; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante di quest'ultimo periodo di sei anni.

Articolo 6

Obblighi del datore di lavoro

Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'esperto continua a:

1)

retribuire l'esperto;

2)

essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'esperto, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e

3)

fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare la direzione generale Amministrazione dell'SGC di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale.

Articolo 7

Funzioni

1.   Gli esperti assistono i funzionari e gli altri agenti dell'SGC e svolgono le funzioni che sono loro affidate.

Le funzioni che deve esercitare l'esperto sono definite di comune accordo dall'SGC e dal datore di lavoro:

a)

nell'interesse del servizio dell'SGC presso cui è distaccato l'esperto; e

b)

tenendo conto delle qualifiche dell'esperto.

2.   I compiti da assegnare all'esperto possono comprendere, tra l'altro, analisi, studi, scambi di conoscenze tra amministrazioni, gestione di progetti e assistenza ai gruppi e comitati preparatori dell'SGC.

In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al primo comma del presente paragrafo, il segretario generale, su proposta del direttore generale del servizio al quale è assegnato l'esperto, può affidare compiti specifici all'esperto e incaricarlo dello svolgimento di una o più missioni specifiche, dopo aver accertato l'assenza di eventuali conflitti di interesse.

3.   L'esperto partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:

a)

se accompagna un funzionario o altro agente dell'SGC; oppure,

b)

se è solo, in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.

A meno che non abbia ricevuto un mandato speciale, conformemente alle modalità di attuazione della presente decisione, dal direttore generale del servizio dell'SGC interessato, l'esperto non può impegnare l'SCG all'esterno.

4.   L'SGC resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'esperto.

5.   I servizi dell'SGC interessati, il datore di lavoro dell'esperto e l'esperto stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale in relazione alle funzioni dell'esperto nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'SGC informa in tempo utile l'esperto e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'esperto non debbano essere assegnate tali funzioni.

L'esperto è invitato, in particolare, a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali di parenti stretti o membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno proposte durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l'esperto si impegnano a segnalare all'SGC ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.

6.   Qualora l'SGC ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'esperto richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.

7.   In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 8

Diritti e obblighi degli esperti

1.   Durante il periodo di distacco, l'esperto agisce con integrità. In particolare:

a)

l'esperto esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Consiglio europeo e del Consiglio.

Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;

b)

l'esperto si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'SGC;

c)

l'esperto che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;

d)

l'esperto non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione;

e)

tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'SGC;

f)

l'esperto è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni assegnategli;

g)

l'esperto è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

2.   Durante e dopo il distacco, l'esperto è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'esperto non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.

3.   Al termine del distacco, l'esperto resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione nell'ambito dell'esercizio di nuove mansioni e dell'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'SGC in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.

4.   L'esperto è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'SGC, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'SGC. L'esperto è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

5.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo durante il distacco, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

6.   L'esperto informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:

a)

una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione; o

b)

una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione o degli esperti.

Il presente paragrafo si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione.

7.   Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 22 bis, paragrafo 2, dello statuto. Gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'esperto interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.

Articolo 9

Sospensione del distacco

1.   Su richiesta scritta dell'esperto o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata della sospensione:

a)

il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;

b)

il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC.

2.   L'SGC informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Fine del distacco

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'SGC.

2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

a)

dal datore di lavoro, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

b)

per accordo reciproco tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'esperto alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto lo richiedano;

c)

dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto degli obblighi stabiliti nella presente decisione. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare osservazioni;

d)

dall'SGC, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare le sue osservazioni.

3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

CAPO II

CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 11

Previdenza sociale

1.   Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro certifica all'SGC che l'esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica dello Stato membro oppure all'OIG da cui dipende l'esperto. A tal fine, l'amministrazione pubblica dello Stato membro fornisce all'SGC l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («documento portatile A1»). L'OIG fornisce all'SGC un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

2.   Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'esperto è coperto dall'SGC contro i rischi di infortunio. L'SGC fornisce all'esperto una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui questi si presenta al servizio competente della direzione generale Amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.

3.   Quando, nel quadro di una missione alla quale l'esperto partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.

Articolo 12

Orario di lavoro

1.   L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di orario di lavoro e di orario flessibile, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'SGC.

2.   Per tutta la durata del distacco, l'esperto lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, l'SGC può autorizzare un esperto a lavorare a tempo parziale.

3.   In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'esperto presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

4.   Agli esperti possono essere concesse le indennità applicabili presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni o di una permanenza.

Articolo 13

Assenza per malattia o infortunio

1.   In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'esperto avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il recapito al quale si trova. L'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.

2.   Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o infortunio.

3.   Se l'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, sono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4.   Tuttavia, se è vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'esperto continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 14

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1.   Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.

2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto è assegnato.

3.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale supplementare per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.

4.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

5.   All'esperto il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore generale del servizio a cui è assegnato. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore generale del servizio procede ad una consultazione preventiva con il direttore generale dell'amministrazione.

Articolo 15

Congedo speciale per motivi di formazione

Il presente articolo si applica agli esperti il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione dell'esperto da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'esperto. Le indennità di cui all'articolo 19 non sono versate durante detto congedo speciale supplementare.

Articolo 16

Congedo di maternità e paternità

1.   L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedo di maternità e paternità.

2.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'esperto e previo accordo del datore di lavoro, il distacco è sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'esperto può chiedere una sospensione del distacco di durata pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.

Articolo 17

Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'SGC, dalla direzione generale Amministrazione dell'SGC e dalla direzione generale o dal servizio a cui l'esperto è assegnato.

CAPO III

INDENNITÀ E SPESE

Articolo 18

Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1.   Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, la sede di distacco e il luogo di ritorno dell'END sono determinati dall'SGC in termini di posizione geografica di detti luoghi e detta sede basata sulla loro latitudine e longitudine e accertata attraverso una banca dati appropriata dall'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina.

2.   La distanza geografica, di cui agli articoli 19 e 20 della presente decisione, tra la sede di distacco, da un lato, e il luogo di assunzione o di ritorno, dall'altro, è determinata dalla distanza ortodromica tra i due punti in base alla loro latitudine e longitudine secondo il sistema di coordinate WGS 84 (World Geodetic System 1984 — sistema geodetico mondiale 1984).

3.   Ai fini della presente decisione:

a)

il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;

b)

la sede di distacco è Bruxelles;

c)

il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è fissato nello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il luogo di ritorno è fissato in base a una dichiarazione del datore di lavoro.

4.   Ai fini del presente articolo, le circostanze legate ai compiti svolti dall'END per uno Stato membro diverso da quello della sede di distacco o per un'OIG non sono prese in considerazione.

Articolo 19

Indennità

1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per funzionari di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR.

2.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco

(in km)

Importo in EUR

0 — 150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di paternità o di adozione, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro informa l'SGC in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità sono detratti dalle corrispondenti indennità versate all'END dall'SGC.

6.   L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 65 e dell'allegato XI dello statuto si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Spese di viaggio

1.   All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2.   Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato VII dello statuto.

3.   L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4.   Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Articolo 21

Missioni e spese di missione

1.   L'esperto può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

2.   Le spese di missione sono rimborsate secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.

Articolo 22

Formazione

L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 23

Disposizioni amministrative

1.   L'esperto si presenta il primo giorno del distacco al servizio competente della direzione generale Amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene o il primo o il sedici del mese.

2.   L'SGC effettua i pagamenti in euro su un conto bancario aperto presso un istituto bancario situato nell'Unione.

CAPO IV

ESPERTI DISTACCATI PER BREVI PERIODI SENZA SPESE

Articolo 24

Esperti distaccati per brevi periodi senza spese

1.   Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1.

Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 29.

2.   Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.

3.   Fatto salvo l'articolo 8, l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.

Articolo 25

Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese

1.   Il periodo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.

2.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.

3.   In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.

Articolo 26

Descrizione delle funzioni

1.   Nello scambio di lettere previsto all'articolo 4, paragrafo 1, è menzionato il nome del responsabile in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità, o ad altro servizio a cui l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese sarà assegnato e sono descritte nei particolari le funzioni che questi dovrà svolgere.

2.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese riceve istruzioni dal responsabile indicato al paragrafo 1 in merito alle specifiche funzioni da svolgere.

Articolo 27

Assicurazione

Fatto salvo l'articolo 29 e in deroga all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'SGC offre all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese una copertura contro i rischi d'infortunio qualora questi non sia coperto dall'assicurazione del datore di lavoro contro gli stessi rischi.

Articolo 28

Condizioni di lavoro

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno.

2.   L'articolo 12, paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese.

3.   L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.

Articolo 29

Missioni

1.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro.

2.   Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione.

3.   L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.

CAPO V

RECLAMI

Articolo 30

Reclami

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 TFUE, gli esperti possono presentare, presso l'unità della direzione generale Amministrazione competente per i reclami e le richieste ai sensi dello statuto, un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio del segretario generale del Consiglio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il direttore generale dell'amministrazione notifica la decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'esperto non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Comunicazione di informazioni

Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di esperti presso l'SGC. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:

a)

la cittadinanza degli esperti distaccati provenienti da un'OIG di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma;

b)

le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4;

c)

l'assegnazione di tutti gli esperti;

d)

qualsiasi sospensione e fine anticipata del distacco degli esperti di cui agli articoli 9 e 10;

e)

l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 32

Delega di potere

Tutti i poteri conferiti all'SGC in virtù della presente decisione sono esercitati dal segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio è autorizzato a delegare la totalità o una parte di detti poteri al direttore generale dell'amministrazione dell'SGC.

Articolo 33

Abrogazione

La decisione 2007/829/CE è abrogata. L'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione a tutti i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 34.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a ogni nuovo distacco o rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2003/479/CE (GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(3)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1028 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2015

recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2015) 4187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione (2) è stata adottata a seguito di numerose notificazioni trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a causa della presenza in prodotti alimentari di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, compresa la Salmonella typhimurium. Tale ceppo è il secondo sierotipo più diffuso associabile a casi umani di malattia e una sua elevata prevalenza è stata riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid» originari del Bangladesh. Dal 2011 il Regno Unito segnala numerosi focolai di intossicazione da salmonella provocata da foglie di betel. Inoltre è probabile che nell'Unione il numero di casi segnalati sia inferiore al numero reale.

(2)

Di conseguenza, la decisione di esecuzione 2014/88/UE vieta l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh fino al 31 luglio 2014.

(3)

La decisione di esecuzione 2014/510/UE della Commissione (3) ha prorogato il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/88/UE fino al 30 giugno 2015.

(4)

Il piano d'azione presentato dal Bangladesh nel maggio 2015 è incompleto e non esistono garanzie di una sua effettiva applicazione. Il divieto di esportazione di foglie di betel, che il Bangladesh si è autoimposto nel maggio 2013 e che resta in vigore, non si è dimostrato pienamente efficace; infatti dalla sua adozione sono stati segnalati al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi venticinque tentativi di importazione nell'Unione di foglie di betel. Non si può pertanto concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana. È opportuno perciò che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.

(5)

Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/88/UE dovrebbe pertanto essere prorogato.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/88/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2016.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 34).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/510/UE della Commissione, del 29 luglio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per quanto riguarda il periodo di applicazione. (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 33).


RACCOMANDAZIONI

30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/55


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/1029 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

intesa a porre fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

A norma del punto 4 del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126, paragrafo 1, TFUE non si applica al Regno Unito, salvo nel caso in cui adotti l'euro. Il punto 5 di tale protocollo prevede che il Regno Unito si sforzi di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

(3)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(4)

L'8 luglio 2008 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro l'esercizio 2009-2010, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, TCE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1)  (2).

(5)

Conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, TCE, il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso che il Regno Unito non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2008 (3). Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, con cui raccomandava al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Il 6 luglio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni di primavera 2010 della Commissione, il Regno Unito aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 e ha pertanto ritenuto che in quel momento non fossero necessari ulteriori interventi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(6)

Il 19 giugno 2015, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha stabilito che nel periodo dal 2010-2011 al 2014-2015 il Regno Unito non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009.

(7)

Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97, quest'ultimo deve formulare raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un determinato periodo. La raccomandazione deve fissare un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro deve darvi seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo. Inoltre, in una raccomandazione intesa a correggere il disavanzo eccessivo il Consiglio deve chiedere il raggiungimento di obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni su cui si fonda la raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo del saldo strutturale, vale a dire del saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

(8)

Le previsioni di primavera 2015 aggiornate della Commissione (4) prevedono un incremento del PIL reale del 2,4 % nel 2015-2016 e del 2,1 % nel 2016-2017, dopo una crescita del 2,8 % nel 2014-2015 (5). Il contributo principale alla crescita in entrambi gli anni deriva dalla domanda interna. I consumi privati dovrebbero aumentare gradualmente nel periodo di riferimento delle previsioni, in un contesto di crescita accelerata dei salari nominali e di tasso di inflazione persistentemente basso. L'inflazione è diminuita rapidamente dopo il picco del 5,2 % registrato nel settembre 2011, per poi attestarsi allo 0,1 % nel primo trimestre del 2015. Secondo le previsioni il valore aumenterà all'1,1 % nell'ultimo trimestre del 2015, con una stima su base annuale dello 0,4 %, e successivamente dell'1,6 % nel 2016. Gli investimenti dovrebbero registrare un certo calo a partire dal 2014, ma dovrebbero rimanere relativamente sostenuti grazie a condizioni di credito favorevoli, a utili solidi delle imprese e a una forte domanda. Si prevede che il settore esterno continui a incidere negativamente sulla crescita, ma in misura minore, alla luce di un miglioramento delle prospettive per la zona euro, il principale partner commerciale del Regno Unito. L'occupazione si è consolidata e il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,4 % nel 2015 e al 5,3 % nel 2016.

(9)

Il disavanzo pubblico è sceso da un picco del 10,9 % del PIL nel 2009-2010 al 5,2 % del PIL nel 2014-2015. Il saldo strutturale è stato ridotto dall'8,0 % del PIL al 4,7 % del PIL nello stesso periodo. Tra il 2010-2011 e il 2014-2015 il miglioramento medio annuo conseguito nell'ambito dello sforzo strutturale è stato pari allo 0,7 %. Tenendo conto dell'impatto delle revisioni della crescita del prodotto potenziale per il periodo intercorrente tra le previsioni attuali e quelle su cui si fondava la raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009, nonché dell'impatto dell'andamento delle entrate rispetto a uno scenario fondato su elasticità standard in relazione alla crescita del PIL, lo sforzo strutturale medio annuo aggiustato nel periodo è stimato all'1,1 % del PIL. Le misure per il piano di risanamento erano in gran parte contenute nel bilancio d'emergenza di giugno 2010 e corrispondevano al 2,5 % del PIL nel periodo dal 2010-2011 al 2014 — 2015. Poco più di un quarto di tali misure era di natura fiscale, mentre i restanti tre quarti consistevano in tagli alla spesa. Il restante sforzo di risanamento, equivalente all'incirca all'1 % del PIL, è stato attuato tramite le due comunicazioni di bilancio che hanno preceduto il bilancio di giugno 2010 e i successivi bilanci e dichiarazioni di autunno fino a novembre 2014. Vi sono stati alcuni trasferimenti tra spesa corrente e in conto capitale e il periodo di risanamento è stato esteso al 2018-2019.

(10)

Il debito pubblico lordo è aumentato dal 42,7 % del PIL nel 2007-2008 all'88,4 % nel 2014 — 2015, ossia a livelli costantemente al di sopra del valore di riferimento previsto dal trattato a partire dal 2009-2010. Le dinamiche che hanno caratterizzato il disavanzo primario e gli interventi nel settore finanziario, con cui di fatto sono state nazionalizzate due banche, hanno contribuito all'aumento del debito. Sulla base delle previsioni di primavera 2015 della Commissione, il rapporto debito/PIL è destinato ad aumentare ulteriormente in misura marginale. Al tempo stesso, elementi fuori bilancio relativi agli interventi nel settore finanziario potrebbero avere un effetto positivo sulla futura evoluzione del debito.

(11)

Poiché il disavanzo nominale nel 2014-2015 è stato pari al 5,2 % del PIL, il Regno Unito non ha corretto il disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009. Ciò è dovuto a interventi insufficienti che si sommano a una crescita già molto più sfavorevole in partenza, quantificata al – 2,3 % del PIL nel 2008 — 2009 in seguito a una revisione verso il basso di 1.0 pp. Una raccomandazione rivista per il Regno Unito a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE che fissa un nuovo termine per la correzione del disavanzo eccessivo, è giustificata ed è in linea con le regole del patto di stabilità e crescita.

(12)

A fronte di incertezze relative agli sviluppi economici e di bilancio, l'obiettivo di bilancio raccomandato per l'ultimo anno del periodo di correzione dovrebbe essere fissato a un livello leggermente inferiore al valore di riferimento del trattato, al fine di garantire una realizzazione efficace e duratura della correzione nei tempi previsti.

(13)

Concedere al Regno Unito un ulteriore anno, il che costituisce la regola generale ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97, risulterebbe eccessivamente oneroso nel caso del Regno Unito, poiché comporterebbe un aggiustamento del disavanzo nominale del 2,2 % del PIL. Un tale adeguamento per il 2015-2016 potrebbe incidere in modo sensibile sulla recente ripresa della crescita dei salari reali, con possibili ripercussioni negative per la crescita, oltre a richiedere l'attuazione di misure aggiuntive in tempi molto brevi. In base alle previsioni aggiornate di primavera 2015 della Commissione, tale aggiustamento avrebbe un impatto decisamente negativo sulla crescita economica. Pertanto, appare opportuno prorogare di due anni il termine entro il quale il Regno Unito dovrà porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo.

(14)

La concessione di due anni aggiuntivi per correggere il disavanzo eccessivo implicherebbe obiettivi intermedi di disavanzo nominale pari al 4,1 % del PIL nel 2015-2016 e al 2,7 % del PIL nel 2016-2017. Il miglioramento sotteso del saldo strutturale di bilancio connesso a tali obiettivi è pari, rispettivamente, allo 0,5 % del PIL e all'1,1 % del PIL. Lo scenario di base nelle previsioni aggiornate di primavera 2015 della Commissione include le misure discrezionali precedentemente annunciate e corrispondenti all'1,4 % del PIL nei periodi 2015-2016 e 2016-2017, di cui circa tre quarti sono costituiti da tagli alla spesa. Questo percorso di aggiustamento prevede un sufficiente margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL per il disavanzo e dovrebbe avere il minor impatto negativo sulla crescita, consentendo al tempo stesso di attenersi al miglioramento strutturale annuo minimo richiesto, pari allo 0,5 % del PIL. Per raggiungere questi obiettivi, il Regno Unito dovrebbe dare piena e tempestiva attuazione alle misure annunciate, bilancio 2015 incluso, garantendo che eventuali modifiche rispetto ai piani attuali non abbiano alcuna incidenza sul bilancio. In questo caso non saranno necessarie ulteriori misure oltre a quelle già annunciate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

il Regno Unito dovrebbe porre fine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016-2017;

2)

il Regno Unito dovrebbe raggiungere un obiettivo di disavanzo nominale del 4,1 % del PIL nel 2015-2016 e del 2,7 % del PIL nel 2016-2017, in linea con l'obiettivo di un miglioramento del saldo strutturale rispettivamente dello 0,5 % e dell'1,1 % del PIL, in base alle previsioni aggiornate di primavera 2015 della Commissione;

3)

il Regno Unito dovrebbe dare piena attuazione alle misure di risanamento previste in tutti i bilanci e dichiarazioni di autunno fino al bilancio 2015 compreso, al fine di realizzare lo sforzo strutturale raccomandato, garantendo che eventuali modifiche rispetto ai piani attuali non abbiano alcuna incidenza sul bilancio. Il Regno Unito dovrebbe fornire maggiori dettagli sui tagli alla spesa nella prossima revisione della spesa. Ciò è necessario per assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2016-2017;

4)

il Regno Unito dovrebbe accelerare la riduzione del disavanzo nominale nel 2015-2016 e nel 2016-2017 se la situazione economica, finanziaria o di bilancio risulterà migliore rispetto a quanto attualmente previsto. Le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. In particolare, dovrebbero essere evitati ulteriori tagli alla spesa in conto capitale;

5)

il Consiglio fissa il termine del 15 ottobre 2015 per il Regno Unito per: i) dare seguito effettivo alla presente raccomandazione; e ii) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati.

Le autorità britanniche dovrebbero i) conformarsi all'obbligo di definire un obiettivo di bilancio a medio termine come previsto dal patto di stabilità e crescita e ii) dare attuazione alle riforme previste per aumentare l'età pensionabile al fine di contribuire a rafforzare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Infine, per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, sarà altresì importante sostenere tale risanamento con ampie riforme strutturali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte al Regno Unito nell'ambito del semestre europeo e, in particolare, quelle relative al braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  I documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Regno Unito sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm

(3)  Decisione 2009/409/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all'articol 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 11).

(4)  La crescita del PIL per il primo trimestre del 2015 è stata resa nota successivamente alle previsioni di primavera 2015 della Commissione, quindi l'attuale valutazione del seguito effettivo si basa su previsioni aggiornate.

(5)  Le previsioni di primavera pubblicate contengono solo dati riferiti ad anni civili. I valori relativi agli esercizi vengono calcolati prendendo come riferimento il profilo trimestrale delle previsioni pubblicate.