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Document 32015R1019

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49

OJ L 163, 30.6.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1019/oj

30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1019 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India («il prodotto in esame»),

(2)

All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'India. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta.

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(4)

Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'India fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione;

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; nonché

c)

successivamente al termine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

Le società indiane Superon Schweisstechnik India Ltd. («il primo richiedente») e Anand ARC Ltd. («il secondo richiedente») hanno chiesto che sia loro concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)

Al fine di determinare se i richiedenti soddisfano le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame.

(8)

Ai candidati è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di fornire elementi di prova per dimostrare che soddisfano tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfano le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle società:

Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon;

Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)

Il primo richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il primo richiedente ha infatti potuto dimostrare che:

i)

non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012;

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; nonché

iii)

ha effettivamente esportato nell'Unione un quantitativo significativo di 30 tonnellate del prodotto in esame a partire dall'ottobre 2012;

pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(11)

Il secondo richiedente, tuttavia, non ha soddisfatto la prima condizione, poiché ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata quindi respinta.

(12)

La Commissione ha informato i richiedenti e l'industria dell'Unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Un produttore esportatore ha chiesto l'applicazione retroattiva della decisione. Tale possibilità non è tuttavia prevista nell'attuale procedura e il produttore esportatore è stato informato di conseguenza. Non sono pervenute altre osservazioni.

(13)

Un nuovo codice addizionale TARIC (B997) deve essere attribuito al primo richiedente. Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (3) attribuendo lo stesso codice addizionale TARIC (B997) al primo richiedente.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione (4) è stato adottato senza il parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Al fine di garantire la certezza del diritto e di tutelare aspettative legittime il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 dovrebbe pertanto essere abrogato e il suo contenuto nuovamente adottato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/49.

(15)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è modificato come segue:

a)

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, il codice addizionale TARIC «B781» è sostituito dalle parole «cfr. allegato».

b)

L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, la voce «B999» è sostituita dalla seguente: «B999 (Per Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India, il codice addizionale TARIC è B997)».

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 è abrogato con effetto dal 16 gennaio 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso ha effetto giuridico dal 16 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 della Commissione, del 14 gennaio 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 9 del 15.1.2015, pag. 17).


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

B781

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Mukand Ltd.

Thane

B781

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


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