ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.291.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
9 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/674/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014

1

Accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

4

Accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

10

Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

14

Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

18

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

31

 

*

Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 )

36

 

 

Regolamento (UE) n. 1006/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

43

 

 

Regolamento (UE) n. 1007/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

45

 

 

DECISIONI

 

 

2010/675/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2010) 7579]  ( 1 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014

(2010/674/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

I seguenti meccanismi di cooperazione e programmi di cooperazione sono scaduti il 30 aprile 2009:

il meccanismo finanziario del SEE per il 2004-2009, previsto dal protocollo 38 bis dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») (1), successivamente integrato da un addendum nel 2007, quando Bulgaria e Romania sono diventate parti contraenti dell’accordo SEE (2),

il meccanismo finanziario norvegese per il 2004-2009, previsto dall’accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009 (3),

il programma di cooperazione di cui all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria (4),

il programma di cooperazione di cui all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito ad un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania (5).

(2)

Poiché persiste l’esigenza di alleviare le disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati SEE AELS (EFTA) e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.

(3)

A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un nuovo meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 e su un allegato di detto accordo. L’allegato assumerà la forma di un protocolo che sarà denominato protocollo 38 ter dell’accordo SEE. Allo stesso fine la Commissione ha anche negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con la Norvegia su un nuovo meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014.

(4)

È opportuno che tali accordi siano firmati, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(5)

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia, previste nei seguenti protocolli, sono scadute il 30 aprile 2009 e dovrebbero essere rivedute conformemente all’articolo 2 di ciascuno di tali protocolli:

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca (6),

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca (7),

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (8),

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (9).

(6)

A tal fine la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, nuovi protocolli aggiuntivi degli accordi di libero scambio, rispettivamente, con l’Islanda e la Norvegia contenenti le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia per il periodo 2009-2014.

(7)

È opportuno che detti protocolli aggiuntivi siano firmati, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(8)

La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che riguardano diversi periodi di tempo, diversi importi di finanziamenti da stanziare e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l’estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell’associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(9)

In attesa del completamento delle procedure richieste per la loro conclusione, è opportuno che gli accordi di cui al considerando 4 e i protocolli di cui al considerando 7 siano applicati in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell’Unione, dei seguenti accordi e protocolli, con riserva della loro conclusione:

accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 ed il relativo allegato,

accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ed il relativo allegato,

protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato.

I testi degli accordi e dei protocolli aggiuntivi ed i relativi allegati sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare detti accordi e protocolli a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.

Articolo 3

In attesa del completamento delle procedure richieste per la loro conclusione, gli accordi e i protocolli di cui all’articolo 1 sono applicati in via provvisoria a decorrere dalle date seguenti:

l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 e il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica,

l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica,

il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ed il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica,

il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ed il relativo allegato, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 14.

(2)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 18.

(3)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81.

(4)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 46.

(5)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 52.

(6)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 85.

(7)  GU L 130 del 29.4.2004, pag 89.

(8)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 58.

(9)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 62.


ACCORDO

tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

L’UNIONE EUROPEA,

L’ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che le parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») hanno convenuto sulla necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni al fine di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra loro,

CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati AELS (EFTA) hanno istituito un meccanismo finanziario nell’ambito dello spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 sono state riunite nel protocollo 38 bis e nell’addendum del protocollo 38 bis dell’accordo SEE,

CONSIDERANDO che, persistendo l’esigenza di alleviare le disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati SEE AELS (EFTA) per il periodo 2009-2014,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 117 dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell’addendum del protocollo 38 bis e nel protocollo 38 ter

Articolo 2

Dopo il protocollo 38 bis dell’accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 ter. Il testo del protocollo 38 ter è contenuto nell’allegato del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 4

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti dell’accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

ALLEGATO

PROTOCOLLO 38 TER

SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)

Articolo 1

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli «Stati AELS (EFTA)») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all’articolo 3.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario previsto all’articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

1.   I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a)

tutela e gestione dell’ambiente;

b)

cambiamento climatico ed energia rinnovabile;

c)

società civile;

d)

sviluppo umano e sociale;

e)

tutela del patrimonio culturale.

2.   La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

3.   L’obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30 % per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10 % per il settore prioritario c). Secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell’importo del contributo.

Articolo 4

1.   Il contributo AELS (EFTA) non supera l’85 % del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100 % del costo del programma.

2.   Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3.   La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione europea.

4.   La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all’erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1o maggio 2009-31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:

 

Fondi

(in milioni di EUR)

Bulgaria

78,60

Repubblica ceca

61,40

Estonia

23,00

Grecia

63,40

Cipro

3,85

Lettonia

34,55

Lituania

38,40

Ungheria

70,10

Malta

2,90

Polonia

266,90

Portogallo

57,95

Romania

190,75

Slovenia

12,50

Slovacchia

38,35

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

1.   Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.

2.   In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3.   Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell’Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All’attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1.

In tutte le fasi dell’attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).

2.

Al fine di garantire un’attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d’intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3.

Dopo la conclusione del memorandum d’intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell’entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell’attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4.

Per garantire un’ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).

5.

Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l’assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6.

Tutti i progetti previsti nell’ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7.

I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall’importo totale di cui all’articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l’attuazione di cui al paragrafo 8.

8.

Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l’attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d’intesa.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, le parti contraenti riesaminano, alla luce dell’articolo 115 dell’accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all’interno dello spazio economico europeo.


ACCORDO

tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014

Articolo 1

Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire per un periodo di cinque anni alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese separato nei settori prioritari elencati nell’articolo 3.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è di 800 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 160 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a)

cattura e stoccaggio del carbonio;

b)

innovazione nell’industria verde;

c)

ricerca e borse di studio;

d)

sviluppo umano e sociale;

e)

giustizia e affari interni;

f)

promozione del lavoro dignitoso e dialogo tripartito.

L’obiettivo di stanziamento a favore del settore a) è almeno del 20 %. Si terranno in debito conto le diverse esigenze e le dimensioni di ciascuno Stato beneficiario.

L’1 % degli stanziamenti destinati a ciascuno Stato beneficiario verrà accantonato per un fondo di promozione del lavoro dignitoso e del dialogo tripartito, che verrà gestito da un soggetto designato dal Regno di Norvegia, conformemente ai criteri di ripartizione di cui all’articolo 5.

Articolo 4

Il contributo del Regno di Norvegia non supera l’85 % del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100 % del costo del programma.

Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione europea.

La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all’erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario

Fondi (in milioni di EUR)

Bulgaria

48,00

Cipro

4,00

Repubblica ceca

70,40

Estonia

25,60

Lettonia

38,40

Lituania

45,60

Ungheria

83,20

Malta

1,60

Polonia

311,20

Romania

115,20

Slovenia

14,40

Slovacchia

42,40

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

Il contributo finanziario di cui all’articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati AELS (EFTA) previsto dal meccanismo finanziario del SEE.

In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell’Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All’attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti:

1.

In tutte le fasi dell’attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia nonché gli obiettivi e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia.

2.

Al fine di garantire un’attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, il Regno di Norvegia conclude con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d’intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3.

Dopo la conclusione del memorandum d’intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma il Regno di Norvegia valuta e approva le proposte e conclude accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell’entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell’attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione. In circostanze specifiche gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia possono concordare che i programmi siano gestiti da soggetti da loro designati.

4.

Per garantire un’ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei contributi finanziari. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.

5.

Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario norvegese deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai suoi requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l’assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, il Regno di Norvegia può sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6.

Tutti i progetti previsti nell’ambito del quadro di programmazione pluriennale negli Stati beneficiari possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia e in conformità delle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7.

I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall’importo totale di cui all’articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

8.

Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l’attuazione del meccanismo finanziario norvegese saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione con gli Stati beneficiari. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d’intesa.

Articolo 9

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 10

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti dell’accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

L’UNIONE EUROPEA,

e

L’ISLANDA,

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l’Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l’articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell’allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

I volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al periodo 1o maggio 2010-30 aprile 2011.

Nel caso in cui i volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per il periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 30 aprile 2011 non venissero esauriti totalmente, i volumi rimanenti verrebbero riportati al periodo contingentale 1o maggio 2011-30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o maggio 2010 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere da questa data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2011.

Articolo 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti dell’accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

L’Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per prodotti originari dell’Islanda, oltre ai contingenti esistenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato

0303 51 00

Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

950 tonnellate

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

520 tonnellate

0304 19 35

Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

750 tonnellate


(1)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

L’UNIONE EUROPEA,

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e l’Unione europea,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l’articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell’allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

I livelli dei contingenti tariffari che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1o maggio 2009 fino all’attuazione del presente protocollo sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 3

La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle norme previste con Regio Decreto del 21 aprile 2006 che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea. Tali norme si applicano per il periodo di cui all’articolo 1 a partire dal momento in cui sono applicati i contingenti tariffari annui.

Articolo 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell’allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

Articolo 5

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari esistenti, l’Unione europea aprirà i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato

0303 29 00

Altri salmonidi congelati

2 000 tonnellate

0303 51 00

Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

45 800 tonnellate

0303 74 30

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2)

39 800 tonnellate

0303 79 98

Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

2 200 tonnellate

0304 29 75

ex 0304 99 23

Filetti congelati di aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii

Lati di aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii congelati (3)

67 600 tonnellate

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

7 000 tonnellate

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia (4)

3 000 tonnellate di peso netto sgocciolato


(1)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(2)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(3)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(4)  Il contingente tariffario è portato a 4 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1o maggio 2010-30 aprile 2011, a 5 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012 e a 6 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1o maggio-30 aprile per tutti i successivi periodi di 12 mesi.


REGOLAMENTI

9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce le disposizioni fondamentali relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori. Occorre quindi stabilire anche le procedure, le prove e i requisiti specifici necessari per l'omologazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori»: i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:

le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;

la posizione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;

la forma della superficie destinata all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori;

(2)   «superficie piana»: una superficie di materiale solido, che può consistere anche di una rete o griglia, con un raggio di curvatura di almeno 5 000 mm;

(3)   «superficie di rete strutturata»: una superficie che consiste in una ripartizione uniforme di buchi (ad esempio di forma rotonda, ovale, a diamante, rettangolare o quadrata) ad intervalli non superiori a 15 mm;

(4)   «superficie grigliata»: una superficie di barre parallele ripartite uniformemente ad una distanza massima di 15 mm;

(5)   «superficie nominale»: la superficie teorica geometricamente perfetta che non tiene conto di irregolarità superficiali quali sporgenze o cavità;

(6)   «piano longitudinale mediano del veicolo»: il piano di simmetria del veicolo oppure, se il veicolo non è simmetrico, il piano verticale longitudinale che passa attraverso il centro degli assi del veicolo;

(7)   «inclinazione»: il grado di deviazione angolare in relazione al piano verticale.

Articolo 2

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo a motore o di un rimorchio per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

1.   Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all'autorità di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori sui veicoli a motore e i loro rimorchi.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se le prescrizioni pertinenti di cui all'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in base sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, parte 2.

Articolo 3

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 70/222/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli a norma della direttiva 70/222/CEE.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo a motore o di un rimorchio per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e comprendono un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d'identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.   MASSE E DIMENSIONI (3)  (4)

2.4.   Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2.   Per i telai carrozzati

2.4.2.3.   Altezza (in ordine di marcia) (5) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

2.6.   Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio, se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio, se il costruttore non li fornisce, (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (6) (massima e minima per ogni variante) …

9   CARROZZERIA

9.14.   Alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore (indicare il campo delle dimensioni, servirsi eventualmente di disegni): …

9.14.1.   Altezza dal suolo del bordo superiore: …

9.14.2.   Altezza dal suolo del bordo inferiore: …

9.14.3.   Distanza tra la linea centrale e il piano mediano longitudinale del veicolo: …

9.14.4.   Distanza dal bordo sinistro del veicolo: …

9.14.5.   Dimensioni (lunghezza x larghezza): …

9.14.6.   Inclinazione del piano rispetto alla verticale: …

9.14.7.   Angolo di visibilità sul piano orizzontale: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Oggetto:

omologazione CE (7)

estensione dell'omologazione CE (7)

rifiuto dell'omologazione CE (7)

revoca dell'omologazione CE (7)

di un tipo di veicolo a motore o di un rimorchio per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

visto il regolamento (UE) n. 1003/2010 [«il presente regolamento»], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (7)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (8): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (9): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE

(3)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(4)  Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(5)  

(g8)

Termine n. 6.3.

(6)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90% e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100% della capacità indicata dal costruttore.

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(9)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Descrizione dell'alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore …

2.

L'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore è adatto a una targa dalle dimensioni massime: 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Posizione dell'alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore: a sinistra dal centro/centro (1)

4.

L'alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore non è visibile se viene agganciato un dispositivo di attacco meccanico: sì/no (1)

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO II

Prescrizioni relative all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

1.   PRESCRIZIONI

1.1.   Forma e dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore

1.1.1.

L'alloggiamento per il montaggio della targa presenta una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, con le seguenti dimensioni minime:

a seconda dei casi

larghezza

:

520 mm

altezza

:

120 mm

o

larghezza

:

340 mm

altezza

:

240 mm

1.1.2.

La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare buchi o aperture.

1.1.2.1.

Nel caso di veicoli di categoria M1 la larghezza del buco o dell'apertura non deve superare i 40 mm, senza tenere conto della lunghezza.

1.1.3.

La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare sporgenze, a condizione che esse non sporgano oltre 5,0 mm rispetto alla superficie nominale. Le parti di materiali molto morbidi, come schiuma o feltro destinati ad eliminare le vibrazioni della targa d'immatricolazione, non vanno prese in considerazione.

1.2.   Alloggiamento e montaggio della targa d'immatricolazione posteriore.

1.2.1.

L'alloggiamento per il montaggio deve essere tale che la targa d'immatricolazione, dopo il montaggio secondo le istruzioni del fabbricante, presenti le seguenti caratteristiche:

1.2.1.1.

Posizione della targa rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo:

1.2.1.1.1.

Il punto centrale della targa non deve essere situato a destra del piano mediano longitudinale del veicolo.

1.2.1.2.

Posizione della targa rispetto al piano verticale longitudinale del veicolo:

1.2.1.2.1.

La targa deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.

1.2.1.2.2.

Il bordo sinistro della targa non deve essere situato a sinistra del piano verticale che è parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo e tocca il bordo esterno del veicolo.

1.2.1.3.

Posizione della targa rispetto al piano verticale trasversale:

1.2.1.3.1.

La targa può essere inclinata verticalmente:

1.2.1.3.1.1.

tra un minimo di – 5° e massimo di 30°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m;

1.2.1.3.1.2.

tra un minimo di – 15° e un massimo di 5°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.

1.2.1.4.

Altezza della targa rispetto al suolo:

1.2.1.4.1.

L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m.

1.2.1.4.2.

L'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, se non è possibile rispettare la prescrizione dell'altezza a causa della costruzione del veicolo, l'altezza massima può superare 1,20 m, a condizione che si avvicini il più possibile a tale limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo. In nessun caso può essere superiore a 2 m.

1.2.1.5.

Visibilità geometrica:

1.2.1.5.1.

Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno un angolo di 30° col piano mediano longitudinale del veicolo,

un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto,

un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.

1.2.1.5.2.

Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno un angolo di 30° col piano mediano longitudinale del veicolo,

un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto,

un piano che passa per il bordo inferiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso.

1.2.1.6.

Lo spazio tra i bordi della targa d'immatricolazione montata e la superficie effettiva dell'alloggiamento della targa non deve essere superiore a 5,0 mm su tutto il bordo esterno della targa d'immatricolazione.

1.2.1.6.1.

Lo spazio massimo prescritto può essere superato localmente se la differenza è misurata in prossimità di un buco o dell'apertura all'interno della superficie di rete o tra le barre parallele della superficie grigliata.

1.2.2.

La posizione e la forma effettive della targa d'immatricolazione montata secondo il paragrafo 1.2, in particolare il risultante raggio di curvatura, devono essere prese in considerazione ai fini delle prescrizioni concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.

1.2.3.

Se lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore non è visibile entro i piani di visibilità geometrica a causa dell'installazione di un dispositivo di aggancio meccanico, tale fatto è annotato nel verbale di prova e indicato nel certificato di omologazione CE.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   Determinazione dell'inclinazione verticale e dell'altezza della targa d'immatricolazione dal suolo

2.1.1.

Prima di effettuare le misurazioni il veicolo è posto su una superficie liscia e la massa del veicolo deve corrispondere alla massa dichiarata del fabbricante in ordine di marcia, ma senza il conducente.

2.1.2.

Se il veicolo è dotato di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il livellamento automatico a seconda del carico, deve essere sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore.

2.1.3.

Se la targa d'immatricolazione è rivolta verso il basso, il risultato della misurazione dell'inclinazione è espresso con cifre negative.

2.2.   Le misurazioni delle sporgenze vanno effettuate perpendicolarmente e direttamente verso la superficie nominale coperta dalla targa d'immatricolazione.

2.3.   La misurazione dello spazio tra il bordo della targa montata e la superficie effettiva è effettuata perpendicolarmente e direttamente verso la superficie effettiva coperta dalla targa d'immatricolazione.

2.4.   La targa d'immatricolazione utilizzata per il controllo della conformità deve essere delle dimensioni specificate al punto 1.1.1.


9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/31


REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2009 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2);

regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (3);

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (4), e

regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2010 sono state fissate dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (5);

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (6);

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (7).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2009. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2010.

(5)

Il regolamento (CE) n. 649/2009 (8) della Commissione ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2009 sulla base del superamento dei contingenti del 2008. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2009 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente, al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010.

(6)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010, conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (9), e

regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (10).

(7)

L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino applicando un fattore moltiplicatore indicato nella tabella di cui al medesimo paragrafo.

(8)

Tuttavia, poiché le detrazioni da applicare riguardano un superamento avvenuto nel 2009 e quindi in un momenti in cui non si applicava il regolamento (CE) n. 1224/2009, i motivi di certezza del diritto è opportuno procedere a detrazioni non più severe di quelle risultanti dall'applicazione delle disposizioni allora in vigore, ossia le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione su base annuale dei TAC e dei contingenti (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (CE) n. 1226/2009, (CE) n. 1287/2009, (CE) n. 1359/2008 e (UE) n. 53/2010 sono ridotti come indicato in allegato.

2.   Si applica il paragrafo 1 senza pregiudicare le detrazioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

(4)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(6)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(7)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(8)  GU L 192 del 24.7.2009, pag. 14.

(9)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(10)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

(11)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona 2009

Nome della specie

Nome della zona 2009

Detrazioni ex art. 5, par. 2, reg. (CE) n. 847/96

Contingente finale 2009

Margine

Totale quantitativo modificato 2009

Catture CS 2009

Catture 2009

Totale delle catture CS 2009

%

Detrazioni

Quantitativo iniziale 2010

Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)

Quantitativo riveduto 2010

Quantitativo residuo

BGR

TUR

F3742C

Rombo chiodato

Mar Nero

si

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Passera di mare

Sottodivisioni 22-32 (acque UE)

si

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

IIIa (acque UE)

si

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

VI e VII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

si

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque UE)

si

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

si

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Scorfano

NAFO 3M

si

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Spratto

IIIa

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Molva azzurra

II, IV e V (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tonno rosso

Oceano Atlantico, a est della longitudine 45° W e Mediterraneo

no

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Aringa

I e II (acque UE e acque internazionali)

si

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Aringa

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

si

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Eglefino o asinello

VIIb-k, VIII, IX e X; Copace 34.1.1 (acque UE)

si

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Passera di mare

Skagerrak

si

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Altre specie

IV (acque norvegesi)

si

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII e XII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Occhialone

VI, VII e VIII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb (acque internazionali)

si

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

si

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

I e II (acque norvegesi)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

V e XIV (acque della Groenlandia)

si

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

I e II (acque norvegesi)

si

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Ippoglosso nero

V e XIV (acque della Groenlandia)

si

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefino o asinello

IV; IIa (acque UE)

si

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (acque UE e acque internazionali)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Sgombro

IIIa e IV; IIa, IIIb, IIIc e IIId (acque UE)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Musdea

VIII e IX (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Scorfano

V (acque UE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali)

si

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; Copace 34.1.1 (acque UE)

si

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino o asinello

I e II (acque norvegesi)

si

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

I e II (acque norvegesi)

si

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

I e II (acque norvegesi)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento corrisponde a quello della direttiva 77/389/CEE e si limita perciò ai veicoli delle categorie M e N.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa disposizioni di base sui requisiti di omologazione dei veicoli a motore con riferimento ai dispositivi di rimorchio. È pertanto necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio»: i veicoli che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali come le caratteristiche dei dispositivi di rimorchio;

(2)   «dispositivo di rimorchio»: un dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, a cui è può essere fissata una fune o barra da traino.

Articolo 3

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE per un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti pertinenti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conforme al modello figurante nell'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 77/389/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alla direttiva 77/389/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 154 del 13.6.1977, pag. 41.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e comprendono un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi d'identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.   MASSE E DIMENSIONI (3)  (4)

2.8.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (5): …

2.11.5.   Il veicolo è/non è (6) idoneo a rimorchiare carichi

12.   VARIE

12.3.   Dispositivo/i di rimorchio

12.3.1.   Anteriore: gancio/occhione/altro (6)

12.3.2.   Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (6)

12.3.3.   Disegno o fotografia del telaio/parte della carrozzeria del veicolo, che illustri la posizione, la costruzione ed il montaggio del/i dispositivo/i di rimorchio: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione concernente:

l'omologazione CE (7)

l'estensione dell'omologazione CE (7)

il rifiuto dell'omologazione CE (7)

la revoca dell'omologazione CE (7)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

a norma del regolamento (UE) n. 1005/2010, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (7)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi d'identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (8): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (9): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(1)  Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, di componenti o di unità tecniche separate oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p.es. ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(4)  Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(5)  Indicare i valori massimi e minimi di ogni variante.

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(9)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Numero totale e posizione del/i dispositivo/i di rimorchio: …

1.3.

Metodo di aggancio al veicolo: …

1.4.

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo (kg): …

2.

Dispositivo/i di rimorchio anteriore: gancio/occhione/altro (1) smontabile o non smontabile (1)

3.

Dispositivo/i di rimorchio posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (1) smontabile o non smontabile (1)

4.

Il veicolo è/non è (1) idoneo a rimorchiare carichi.

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO II

Requisiti dei dispositivi di rimorchio

1.   REQUISITI PARTICOLARI

1.1.   Numero minimo di dispositivi.

1.1.1.

Tutti i veicoli a motore devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio montato sulla parte anteriore.

1.1.2.

I veicoli della categoria M1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE, ad eccezione dei veicoli non idonei a rimorchiare un carico, devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio sulla parte posteriore.

1.1.3.

Un dispositivo di rimorchio posteriore può essere sostituito da un dispositivo di attacco meccanico, come stabilito dal regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (1), a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del punto 1.2.1.

1.2.   Carico e stabilità

1.2.1.

Ogni dispositivo di rimorchio montato sul veicolo deve poter sostenere una forza statica di trazione e compressione equivalente ad almeno la metà della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   I carichi per le prove di trazione e compressione sono applicati separatamente su ciascun dispositivo di rimorchio montato sul veicolo.

2.2.   I carichi per le prove sono applicati in senso longitudinale e orizzontale rispetto al veicolo.


(1)  GU L 373 del 27.12.2006, pag. 50.


9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/43


REGOLAMENTO (UE) N. 1006/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 989/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 286 del 4.11.2010, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2010) 7579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/675/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

(2)

Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto iscritte nell’elenco in questione, o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ne ha debitamente informato gli Stati membri, pubblicando tale informazione anche per via elettronica.

(4)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione della suddetta informazione varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per i principi attivi e i tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

(5)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che i principi attivi e i tipi di prodotto in questione non siano inclusi nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione non dovrebbero più essere immessi sul mercato.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all’allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotto da non iscrivere nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

Nome

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

Stato membro relatore

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

6

DE

Acido benzoico

200-618-2

65-85-0

20

DE

Benzoato di sodio

208-534-8

532-32-1

11

DE

Benzoato di sodio

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-butanone, perossido

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftato

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Diossido di silicio, amorfo

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK