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Document 32010R1005

Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell' 8 novembre 2010 , relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 291, 9.11.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 161 - 167

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogato da 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1005/oj

9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(3)

Il campo di applicazione del presente regolamento corrisponde a quello della direttiva 77/389/CEE e si limita perciò ai veicoli delle categorie M e N.

(4)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa disposizioni di base sui requisiti di omologazione dei veicoli a motore con riferimento ai dispositivi di rimorchio. È pertanto necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio»: i veicoli che non differiscono per quanto concerne aspetti essenziali come le caratteristiche dei dispositivi di rimorchio;

(2)   «dispositivo di rimorchio»: un dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, a cui è può essere fissata una fune o barra da traino.

Articolo 3

Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE per un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.

2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1.

3.   Se i requisiti pertinenti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conforme al modello figurante nell'allegato I, parte 2.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma della direttiva 77/389/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l'estensione dell'omologazione di tali veicoli in conformità alla direttiva 77/389/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 154 del 13.6.1977, pag. 41.


ALLEGATO I

Documenti amministrativi per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e comprendono un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le unità tecniche separate di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi d'identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.   MASSE E DIMENSIONI (3)  (4)

2.8.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (5): …

2.11.5.   Il veicolo è/non è (6) idoneo a rimorchiare carichi

12.   VARIE

12.3.   Dispositivo/i di rimorchio

12.3.1.   Anteriore: gancio/occhione/altro (6)

12.3.2.   Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (6)

12.3.3.   Disegno o fotografia del telaio/parte della carrozzeria del veicolo, che illustri la posizione, la costruzione ed il montaggio del/i dispositivo/i di rimorchio: …

Note esplicative

PARTE 2

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione concernente:

l'omologazione CE (7)

l'estensione dell'omologazione CE (7)

il rifiuto dell'omologazione CE (7)

la revoca dell'omologazione CE (7)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio

a norma del regolamento (UE) n. 1005/2010, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (7)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi d'identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (8): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (9): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

SEZIONE II

1.   Informazioni supplementari: cfr. Addendum.

2.   Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: cfr. Addendum.

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova


(1)  Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, di componenti o di unità tecniche separate oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p.es. ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)  Se esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambe le versioni.

(4)  Norma ISO 612: 1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(5)  Indicare i valori massimi e minimi di ogni variante.

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (p. es. ABC??123??).

(9)  Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.

Informazioni supplementari:

1.1.

Breve descrizione del tipo di veicolo con riferimento a struttura, dimensioni, linee e materiali: …

1.2.

Numero totale e posizione del/i dispositivo/i di rimorchio: …

1.3.

Metodo di aggancio al veicolo: …

1.4.

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo (kg): …

2.

Dispositivo/i di rimorchio anteriore: gancio/occhione/altro (1) smontabile o non smontabile (1)

3.

Dispositivo/i di rimorchio posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (1) smontabile o non smontabile (1)

4.

Il veicolo è/non è (1) idoneo a rimorchiare carichi.

5.

Osservazioni: …


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO II

Requisiti dei dispositivi di rimorchio

1.   REQUISITI PARTICOLARI

1.1.   Numero minimo di dispositivi.

1.1.1.

Tutti i veicoli a motore devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio montato sulla parte anteriore.

1.1.2.

I veicoli della categoria M1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE, ad eccezione dei veicoli non idonei a rimorchiare un carico, devono essere dotati di un dispositivo di rimorchio sulla parte posteriore.

1.1.3.

Un dispositivo di rimorchio posteriore può essere sostituito da un dispositivo di attacco meccanico, come stabilito dal regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (1), a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del punto 1.2.1.

1.2.   Carico e stabilità

1.2.1.

Ogni dispositivo di rimorchio montato sul veicolo deve poter sostenere una forza statica di trazione e compressione equivalente ad almeno la metà della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   I carichi per le prove di trazione e compressione sono applicati separatamente su ciascun dispositivo di rimorchio montato sul veicolo.

2.2.   I carichi per le prove sono applicati in senso longitudinale e orizzontale rispetto al veicolo.


(1)  GU L 373 del 27.12.2006, pag. 50.


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