ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
24 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 587/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

1

 

 

Regolamento (CE) n. 588/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

6

 

*

Regolamento (CE) n. 590/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modifica e deroga del regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

24

 

*

Regolamento (CE) n. 591/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

28

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/475/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

29

 

 

Commissione

 

 

2008/476/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/185/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell'elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky [notificata con il numero C(2008) 2387]  ( 1 )

34

 

 

2008/477/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2500-2690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2008) 2625]  ( 1 )

37

 

 

2008/478/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2008) 2336]  ( 1 )

42

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

43

 

*

Azione comune 2008/480/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

50

 

*

Azione comune 2008/481/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica l'azione comune 2008/131/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan

51

 

*

Decisione del Consiglio 2008/482/PESC, del 23 giugno 2008, che modifica la decisione 2008/134/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

52

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2008/269/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell’elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky (GU L 85 del 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.6.2008   

IT

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L 163/1


REGOLAMENTO (CE) N. 587/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro (1) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (2) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (3) prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

(2)

Occorre potenziare l’interazione economica e commerciale sull’isola alla luce dell’esperienza acquisita dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 866/2004 e della relativa modifica.

(3)

A tal fine, è opportuno abolire in generale i dazi sui prodotti agricoli provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. È pertanto necessario potenziare la clausola di salvaguardia di cui al regolamento (CE) n. 866/2004.

(4)

È opportuno regolare l’introduzione temporanea di merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, al fine di incoraggiare la fornitura di servizi da parte di imprese ubicate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo al di là della linea e di facilitare la partecipazione delle stesse imprese a fiere campionarie o eventi simili nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. È opportuno inoltre consentire l’attraversamento della linea da parte delle merci destinate ad essere riparate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

(5)

È opportuno che vengano fornite prove sufficienti circa la natura temporanea dell’introduzione di dette merci. Le autorità doganali della Repubblica di Cipro o le autorità della zona orientale di sovranità possono chiedere una garanzia a fronte di eventuali debiti doganali o fiscali potenziali dovuti al mancato ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo di alcune merci temporaneamente introdotte.

(6)

In ordine alle persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, è opportuno chiarire che i loro effetti personali sono considerati come dichiarati ai fini dell’introduzione temporanea. Lo stesso dovrebbe dirsi per i mezzi di trasporto.

(7)

È necessario provvedere ad un aumento sostanziale del valore totale delle merci contenute nel bagaglio personale di coloro che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo onde incoraggiare lo sviluppo economico nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 866/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Introduzione temporanea di merci

1.   Fatta eccezione per le merci soggette a requisiti veterinari e fitosanitari, possono essere introdotte in via temporanea le seguenti merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo:

a)

gli effetti personali di coloro che attraversano la linea, secondo un fabbisogno ragionevole in funzione del viaggio, e materiali per lo sport;

b)

mezzi di trasporto;

c)

materiale professionale;

d)

merci destinate alla riparazione;

e)

merci destinate a fiere o ad essere utilizzate in manifestazioni pubbliche.

2.   Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte per un periodo massimo di sei mesi.

3.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

4.   Se le merci di cui al paragrafo 1 non fanno ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, allo scadere del periodo di introduzione temporanea di cui al paragrafo 2, esse sono passibili di confisca da parte delle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

5.   Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 229, 232, 579 e 581 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).

Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo, si applica la procedura descritta qui di seguito:

a)

le merci sono accompagnate da una dichiarazione in cui la persona che le introduce indica lo scopo dell’introduzione temporanea e eventualmente da giustificativi che provino in modo ragionevole che le merci rientrano in una delle tre categorie di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo;

b)

le merci sono registrate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dalle autorità della zona orientale di sovranità al momento dell’entrata e dell’uscita dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo o della zona orientale di sovranità;

c)

le autorità doganali della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità possono condizionare l’introduzione temporanea delle merci al deposito di una garanzia al fine di assicurare il pagamento di eventuali debiti doganali o fiscali gravanti sulle merci.

6.   La Commissione può adottare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 12.

3)

all’articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (5), e il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6), non trovano applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 260 EUR per persona.

2.   I limiti quantitativi per le esenzioni dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale.

4)

all’articolo 11, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso di altre emergenze, causate in particolare da irregolarità, distorsioni degli scambi o frode, ovvero laddove si verifichino altre circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).»;

(5)  GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/74/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

(6)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).»;


24.6.2008   

IT

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L 163/4


REGOLAMENTO (CE) N. 588/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.6.2008   

IT

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L 163/6


REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o luglio 2008, il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Di conseguenza, per permettere la continuità ed il regolare funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione, devono essere adottate talune disposizioni e obblighi appropriati, nell’ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le uova per poter essere commercializzate nella Comunità. Per motivi di chiarezza, occorre definire nuove modalità per l’applicazione di detti requisiti. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione (3), che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(5)

È opportuno estendere alle uova le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (4), e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5). Nella misura del possibile occorre pertanto far riferimento a questi regolamenti orizzontali.

(6)

Occorre determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. È opportuno che dette caratteristiche qualitative si basino sulla norma n. 42 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri della CEE/ONU.

(7)

Le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell’uovo. È pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale.

(8)

In generale, è opportuno che le uova non siano lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un’efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Tuttavia, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non devono essere considerate un metodo di pulizia. Un altro motivo per cui le uova della categoria A non devono essere lavate è costituito dai danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Questi danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio, aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

(9)

Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, espresso su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005 (6), i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che sia elaborato un codice di buona prassi in materia.

(10)

È opportuno che le uova della categoria A siano classificate in base al peso. Occorre a tale riguardo definire un numero limitato di categorie di peso e una serie di norme precise sui requisiti minimi in materia di etichettatura, il che non esclude un’etichettatura supplementare con indicazioni facoltative, purché siano rispettate le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7).

(11)

È opportuno che la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso sia consentita solo ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume e al tipo delle attività esercitate e tali da consentire pertanto un’adeguata manipolazione delle uova.

(12)

È necessario fissare limiti di tempo massimi per la classificazione, la stampigliatura e l’imballaggio delle uova nonché la stampigliatura degli imballaggi.

(13)

In aggiunta all’obbligo generale di disporre, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8), ai fini della realizzazione dei controlli occorre definire talune informazioni che devono figurare sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento.

(14)

La stampigliatura delle uova con il codice del produttore nel sito di produzione è essenziale quando le uova sono consegnate in un altro Stato membro. Per quanto riguarda in particolare le uova della categoria B, occorre precisare che se il codice del produttore da solo non consente di distinguere la categoria di qualità, le uova della categoria B devono essere stampigliate con un’altra indicazione.

(15)

Occorre stabilire la struttura del codice del produttore di cui all’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre inoltre precisare che può essere concessa una deroga all’obbligo di stampigliatura con il codice del produttore se le attrezzature tecniche utilizzate non consentono la stampigliatura di uova incrinate o sporche.

(16)

Occorre definire le altre indicazioni che possono figurare sulle uova della categoria B, in conformità dell’allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(17)

Se le uova sono consegnate direttamente all’industria alimentare, per la trasformazione, e sussistono sufficienti garanzie circa la loro destinazione finale, gli Stati membri possono concedere deroghe all’obbligo di stampigliatura agli operatori che ne fanno richiesta.

(18)

La direttiva 2000/13/CE stabilisce norme di natura generale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato. È tuttavia necessario disporre alcuni requisiti specifici in materia di stampigliatura per quanto riguarda gli imballaggi.

(19)

L’articolo 9 della direttiva 2000/13/CE definisce il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare come la data fino a cui lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Per motivi di chiarezza, tale data deve essere fissata al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione.

(20)

Le uova possono essere vendute con una dicitura che ne evidenzi la particolare freschezza. A tal fine, occorre fissare un limite di tempo massimo per l’utilizzo di questo tipo di dicitura.

(21)

Le uova possono essere vendute con una dicitura che indichi la composizione specifica della dieta somministrata alle galline ovaiole. Occorre fissare requisiti minimi per l’utilizzo di tali diciture.

(22)

Quando le uova sono vendute alla rinfusa, è importante rendere accessibili al consumatore alcune informazioni che figurano normalmente sull’imballaggio.

(23)

In aggiunta ai requisiti generali in materia di igiene applicabili all’imballaggio e al condizionamento dei prodotti alimentari è necessario stabilire alcune norme supplementari al fine di ridurre al minimo il rischio di deterioramento o di contaminazione delle uova durante il magazzinaggio e il trasporto. È opportuno che dette norme si basino sulla norma CEE/ONU n. 42.

(24)

Le uova industriali sono inadatte al consumo umano. È dunque opportuno prescrivere l’applicazione di fascette o etichette che consentano una facile identificazione degli imballaggi contenenti tali uova.

(25)

Solo i centri di imballaggio dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche necessarie per il reimballaggio delle uova. È dunque opportuno limitare le operazioni di reimballaggio a questi centri.

(26)

Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a disporre la rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. Occorre imporre ai produttori, ai raccoglitori e ai centri di imballaggio l’obbligo di tenere registri supplementari specifici per consentire ai servizi di ispezione di controllare il rispetto delle norme di commercializzazione.

(27)

Occorre definire i metodi e i criteri applicabili in materia di controlli.

(28)

È necessario che il rispetto delle norme di commercializzazione sia controllato per l’insieme della partita considerata e che la commercializzazione di una partita ritenuta non conforme sia vietata fino a quando non sia possibile dimostrarne la conformità.

(29)

Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme di commercializzazione è opportuno prevedere determinate tolleranze. Dette tolleranze devono differire in funzione dei requisiti e delle fasi di commercializzazione.

(30)

È possibile che i paesi terzi applichino requisiti diversi da quelli fissati dalla Comunità con riguardo alla commercializzazione delle uova. Per facilitare le esportazioni, è opportuno provvedere a che le uova imballate e destinate all’esportazione possano conformarsi a tali requisiti.

(31)

È opportuno fissare precise modalità per la valutazione, effettuata dalla Commissione su richiesta dei paesi terzi, dell’equivalenza delle norme di commercializzazione di tali paesi con la normativa comunitaria. Occorre stabilire alcuni requisiti in materia di stampigliatura e di etichettatura per le uova importate da paesi terzi.

(32)

Per la Commissione è utile disporre di dati relativi al numero di posti per galline ovaiole registrati.

(33)

È necessario che gli Stati membri comunichino ogni infrazione grave alle norme di commercializzazione in modo che gli altri Stati membri che potrebbero risentirne possano essere messi in guardia in maniera adeguata.

(34)

La fornitura di uova per il commercio al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare dipende in parte dall’approvvigionamento di uova dal continente europeo. Tenuto conto della durata del trasporto e delle condizioni climatiche, la conservazione delle uova trasportate verso detti dipartimenti presuppone il rispetto di disposizioni specifiche che includano in particolare la possibilità di spedire uova refrigerate. Dette disposizioni specifiche possono essere giustificate dall’attuale carenza di capacità produttive locali. È opportuno prorogare tali disposizioni eccezionali, per un periodo ragionevole, fino a quando non si disponga di capacità produttive locali sufficienti.

(35)

L’allegato XIV, A, I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza gli Stati membri ad esonerare dagli obblighi di cui al presente regolamento le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale. Per tenere conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in alcune regioni della Finlandia è opportuno esonerare dagli obblighi contemplati dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 le vendite dai produttori ai punti di vendita al dettaglio in queste regioni.

(36)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (9), gli Stati membri devono provvedere affinché l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012. È pertanto opportuno che la Commissione valuti prima di tale data l’applicazione delle disposizioni previste in materia di etichettatura facoltativa con riguardo alle gabbie modificate al fine di accertare la necessità di rendere tale etichettatura obbligatoria.

(37)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Si applicano, se del caso, le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

b)

«vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

c)

«raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare;

d)

«data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell’uovo al consumatore finale, in conformità dell’allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

e)

«industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

f)

«industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

g)

«servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE;

h)

«uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

i)

«partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse in uno stesso contenitore, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

j)

«reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;

k)

«uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;

l)

«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto;

m)

«uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;

n)

«commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;

o)

«operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;

p)

«sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione (10);

q)

«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

r)

«consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare;

s)

«codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.

Articolo 2

Caratteristiche di qualità delle uova

1.   Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

a)

guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

b)

camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;

c)

tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;

d)

albume: chiaro, traslucido;

e)

germe: sviluppo impercettibile;

f)

corpi estranei: non ammessi;

g)

odori atipici: non ammessi.

2.   Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nell’articolo 3.

3.   Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, per una durata massima di 72 ore.

4.   Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.

Articolo 3

Uova lavate

1.   Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di sistemi di lavaggio delle uova, in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 4

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

1.   Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

a)

XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

b)

L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

c)

M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

d)

S — piccole: peso inferiore a 53 g.

2.   Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l’eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. L’uso di altre diciture supplementari è autorizzato a condizione che tali diciture non possano essere confuse con le lettere o le diciture di cui al paragrafo 1 e rispondano ai requisiti della direttiva 2000/13/CE.

3.   In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell’imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro».

Articolo 5

Centri di imballaggio

1.   La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.

Sono autorizzate come centri di imballaggio solo le imprese che soddisfanno le condizioni di cui al presente articolo.

2.   L’autorità competente autorizza i centri di imballaggio a classificare le uova e attribuisce un numero di identificazione ad ogni operatore che dispone dei locali e dell’attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non sono tenuti a disporre dell’attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso.

L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione, riportato nel punto 2.2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.

3.   I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un’adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

a)

un impianto per la speratura adatto all’uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un’altra attrezzatura adeguata;

b)

un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria;

c)

un’attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d)

una o più bilance omologate per pesare le uova;

e)

un sistema per la stampigliatura delle uova.

4.   L’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni stabilite nel presente articolo non sono più soddisfatte.

Articolo 6

Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

1.   Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.

2.   Le uova commercializzate a norma dell’articolo 14 sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.

3.   Il termine minimo di conservazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), è apposto al momento dell’imballaggio, utilizzando le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

1.   Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:

a)

il nome e l’indirizzo del produttore;

b)

il codice del produttore;

c)

il numero di uova e/o il relativo peso;

d)

la data o il periodo di deposizione;

e)

la data di spedizione.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull’imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull’imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.

Articolo 8

Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

1.   Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un’industria non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.

2.   Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l’obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all’obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l’accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.

3.   La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.

4.   I servizi di ispezione di cui all’articolo 24 dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell’allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ove necessario, recano un’indicazione a norma dell’articolo 10 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

Articolo 9

Codice del produttore

1.   Il codice del produttore è costituito dalle cifre e dalle lettere di cui al punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

Articolo 10

Indicazioni sulle uova della categoria B

Le indicazioni di cui all’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all’interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

Articolo 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare

Gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, degli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all’industria alimentare.

Articolo 12

Stampigliatura degli imballaggi

1.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a)

il codice del centro di imballaggio;

b)

la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»;

c)

la categoria di peso in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

d)

il termine minimo di conservazione, in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento;

e)

la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 3 del presente regolamento;

f)

come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2000/13/CE, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento.

Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

a)

per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I, parte A, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato II;

b)

per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (11).

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno.

Se le galline ovaiole sono allevate in impianti di allevamento conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l’identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi riportati nell’allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.

4.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a)

il codice del centro di imballaggio;

b)

la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;

c)

la data di imballaggio.

5.   Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell’apertura dell’imballaggio.

Articolo 13

Indicazione del termine minimo di conservazione

Il termine minimo di conservazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2000/13/CE, è fissato al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, il termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

Articolo 14

Imballaggio recante la dicitura «extra»

1.   Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.

2.   Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Articolo 15

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Qualora sia utilizzata un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a)

i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

b)

fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.

Articolo 16

Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

a)

la categoria di qualità;

b)

la categoria di peso a norma dell’articolo 4;

c)

un’indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all’articolo 12, paragrafo 2;

d)

una spiegazione del significato del codice del produttore;

e)

il termine minimo di conservazione.

Articolo 17

Qualità degli imballaggi

Fatti salvi i requisiti di cui all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

Articolo 18

Uova industriali

Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso.

Le fascette o le etichette recano:

a)

il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario;

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova;

c)

la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

Articolo 19

Reimballaggio

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.

Articolo 20

Registrazioni effettuate dai produttori

1.   I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

a)

la data di introduzione, l’età al momento dell’introduzione e il numero delle galline ovaiole;

b)

il numero di galline abbattute e la data di abbattimento;

c)

la produzione giornaliera di uova;

d)

il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;

e)

il nome e l’indirizzo degli acquirenti.

2.   Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell’articolo 15 del presente regolamento, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, parte A.III, del regolamento (CE) n. 852/2004, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

a)

la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

b)

la data di consegna dei mangimi.

3.   Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio.

4.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Registrazioni effettuate dai raccoglitori

1.   I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova raccolte, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

i quantitativi di uova non classificate consegnati ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i raccoglitori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio

1.   I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a)

i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b)

dopo aver classificato le uova, i quantitativi per categoria di qualità e di peso;

c)

i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione;

d)

i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e della data o del periodo di deposizione;

e)

il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2.   Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’articolo 15, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1.

3.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 20, 21 e 22 sono conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.

Articolo 24

Controlli

1.   Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento.

2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

3.   Per le uova della categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica.

Le uova della categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l’industria di trasformazione.

4.   Oltre ai controlli per sondaggio, gli operatori sono oggetto di controlli il cui ritmo è stabilito dai servizi di ispezione sulla base dell’analisi di rischio di cui al paragrafo 2, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a)

i risultati dei precedenti controlli;

b)

la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;

c)

il grado di segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;

d)

i quantitativi di uova prodotte o condizionate;

e)

ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

5.   I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.

Articolo 25

Decisioni in caso di inadempienza

1.   In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 24, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all’intera partita controllata.

2.   Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l’importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 26

Tolleranza per i difetti di qualità

1.   Nell’ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

a)

nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b)

negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

2.   Nei controlli all’imballaggio o in quelli all’importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l’altezza della camera d’aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».

3.   Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 27

Tolleranze per il peso delle uova

1.   Fatto salvo il caso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all’atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

2.   Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 28

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

Nell’ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.

Articolo 29

Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi

Le uova imballate e destinate all’esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.

Articolo 30

Uova importate

1.   Le valutazioni di equivalenza di cui all’allegato XIV, A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 includono una valutazione dell’effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata.

La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.

3.   In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme contemplata dall’allegato XIV, A, IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:

a)

del paese di origine;

b)

del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).

Articolo 31

Comunicazione delle informazioni

Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.

Articolo 32

Notifica delle infrazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, che possa perturbare gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari siano perturbati in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

Articolo 33

Eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 e 16, la superficie esterna dell’imballaggio reca la dicitura «uova refrigerate» e informazioni relative alla refrigerazione.

Il marchio distintivo per le «uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

Articolo 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 16, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 35

Valutazione delle pratiche relative all’etichettatura facoltativa

Al massimo entro il 31 dicembre 2009, la Commissione valuta l’impiego effettuato dell’etichettatura facoltativa ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma, al fine di renderla obbligatoria, se del caso.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 37

Comunicazioni

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 557/2007 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CE) n. 1028/2006 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

L’articolo 33 si applica fino al 30 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 3).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(6)  The EFSA Journal (2005) 269, 2005, pag. 1.

(7)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

(8)  GU L 31 dell 1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(9)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(10)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

(11)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Codice lingue

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cage»

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»


PARTE B

Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Codice lingue

 

BG

«Уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»


ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1.

Le «uova da allevamento all’aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all’aperto; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l’accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche;

nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie adottate nell’ambito della legislazione comunitaria per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l’accesso delle galline agli spazi all’aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all’aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane;

b)

gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest’ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;

c)

la densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile, oppure una gallina per 4 m2. tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d)

gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato; può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2.

Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3.

Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:

a)

le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure

b)

le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4.

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.


ALLEGATO III

Regioni della Finlandia di cui all’articolo 34

Le province di:

Lappi,

Oulu,

le regioni della Carelia settentrionale e del Savo settentrionale della provincia della Finlandia orientale,

Åland.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all’articolo 38

Regolamento (CE) n. 1028/2006

Regolamento (CE) n. 557/2007

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)

Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 1, secondo comma, lettere da k) a s)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 7

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24

Articolo 24, paragrafi 4 e 5

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 8

Articolo 36

Articolo 9

Articolo 37

Articolo 36

Articolo 38

Articolo 37

Articolo 39

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V


24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/24


REGOLAMENTO (CE) N. 590/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modifica e deroga del regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 42, lettere b), f) e j),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007 prevede che un aiuto finanziario nazionale possa essere concesso alle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Tale aiuto dovrebbe aggiungersi al fondo di esercizio. Per autorizzare un’organizzazione di produttori a inserire l’aiuto supplementare nel proprio programma operativo, quest’ultimo dovrebbe, se necessario, essere modificato. In tal caso gli Stati membri dovrebbero essere in grado di aumentare la percentuale limite di cui può essere incrementato l'importo inizialmente approvato del fondo di esercizio, indicata all’articolo 67, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2).

(2)

L’articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che il pagamento delle spese di trasporto per la distribuzione gratuita sia subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano le spese di trasporto realmente sostenute. Tuttavia, le spese di trasporto relative alla distribuzione gratuita sono coperte dagli importi forfettari specificati nell’allegato XI del regolamento e non è quindi necessario fornire tali dati, mentre dovrebbero essere richieste informazioni sulla distanza utilizzata come base per il calcolo dell’importo forfettario.

(3)

È opportuno modificare la data indicata all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, entro cui gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori, spostandola al 31 gennaio, al fine di tenere conto della possibilità reale che gli Stati membri rimandino fino al 20 gennaio l'approvazione dei programmi operativi e dei fondi di esercizio.

(4)

L’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che gli Stati membri presentino richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo all'esecuzione annuale dei programmi operativi. Poiché gli Stati versano gli aiuti alle organizzazioni di produttori entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma, il termine per la richiesta, da parte degli Stati membri, del rimborso della Commissione dovrebbe essere prorogato al 1ogennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

(5)

L’articolo 116, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che, ove necessario, gli Stati membri possano effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 71 di tale regolamento. A fini di corretta gestione finanziaria, dovrebbe tuttavia essere fissata una scadenza finale per tali pagamenti. Per le stesse ragioni, una serie di disposizioni analoga dovrebbe essere aggiunta anche all’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento.

(6)

L’articolo 122, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che le organizzazioni di produttori rimborsino il contributo comunitario ove i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato siano tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto dovute alle irregolarità. Le organizzazioni di produttori non dovrebbero tuttavia essere considerate responsabili di irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati e tale requisito dovrebbe pertanto essere eliminato.

(7)

Per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli Stati membri, sarebbe opportuno chiarire che, per i programmi operativi attuati nel 2007, si dovrebbero continuare ad applicare disposizioni identiche a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio (3).

(8)

L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che le domande di aiuto relative a periodi semestrali possano essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali. Tali domande potevano tuttavia essere presentate per piani approvati prima del 2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4). È opportuno prevedere una misura transitoria per consentire tali domande nel caso in oggetto.

(9)

A fini di certezza del diritto e per garantire una transizione agevole dal regime di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 a quello di cui al regolamento (CE) n. 1182/2007, è importante chiarire che i tassi di aiuto dovrebbero rimanere immutati per i piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), nonché per i gruppi i produttori cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96.

(10)

A fini di certezza del diritto e per tutelare diritti acquisiti, è importante chiarire che il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità delle norme in vigore a tale data.

(11)

A fini di certezza del diritto e per tutelare aspettative legittime, si dovrebbe chiarire che, a domande di aiuto a titolo dei programmi operativi attuati nel 2007, non dovrebbero essere applicate, per atti od omissioni relativi a tale periodo, sanzioni più severe di quelle previste dalla normativa allora in vigore.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(13)

Tenuto conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per adeguarsi alle nuove norme sull'aiuto finanziario nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 per i programmi operativi attuati nel 2007 e nel 2008, è opportuno adottare misure transitorie per consentire deroghe alle date di cui all'articolo 94 del regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1)

All'articolo 67, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati. Gli Stati membri possono aumentare la suddetta percentuale in caso di fusioni di organizzazioni di produttori come previsto all'articolo 31, paragrafo 1, e in caso di applicazione dell’articolo 94 bis

2)

All'articolo 82, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.»

3)

All'articolo 94, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i programmi operativi da attuare in tale anno.»

4)

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente articolo 94 bis:

«Articolo 94 bis

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo ai sensi dell'articolo 67.»

5)

All'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri presentano richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi.

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate e sull'importo dell'aiuto effettivamente erogato e di una descrizione della ripartizione del fondo di esercizio fra importo totale, contributi versati dalla Comunità, dallo Stato membro (aiuto finanziario nazionale) e dalle organizzazioni di produttori e relativi membri.»

6)

L’articolo 116 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»

b)

dopo il primo comma del paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 ove necessario ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»

7)

All’articolo 122, primo comma, lettera b), la seconda frase è soppressa.

8)

All’articolo 152 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, i gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento a cui si applica l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che non è suddiviso in periodi semestrali possono presentare richieste di aiuto relative a periodi semestrali. Tali richieste possono coprire solo periodi semestrali corrispondenti ai segmenti annuali iniziati prima del 2008.

5.   In deroga all’articolo 96, per i programmi operativi attuati nel 2007, il FEAGA eroga un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi di esercizio pari al 50 % dell’aiuto finanziario concesso all’organizzazione di produttori.

6.   I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono finanziati ai tassi di aiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007.

7.   Il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e i relativi controlli connessi ai ritiri 2007 ma non ancora effettuati al 31 dicembre 2007 possono essere comunque effettuati dopo tale data in conformità del titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 in vigore a tale data.

8.   Se, riguardo a una domanda di aiuto presentata a titolo di programmi operativi attuati nel 2007 o in precedenza, si dovrebbe, in relazione ad atti od omissioni verificatisi in tale periodo, applicare una sanzione a norma del titolo III, capo V, sezione 3, mentre in forza della normativa allora in vigore non si sarebbe applicata alcuna sanzione o una meno severa, si applica la sanzione meno severa oppure, se del caso, non si applica alcuna sanzione.»

Articolo 2

In deroga all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, per i programmi operativi attuati nel 2007 e 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per quell'anno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2008 (GU L 146 del 5.6.2008, pag. 7).

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 20.

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.


24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/28


REGOLAMENTO (CE) N. 591/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (2) ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 giugno 2008.

(2)

Al fine di garantire agli allevatori ed all'industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l'inizio della campagna 2008/2009, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte d'intervento detenute dall'organismo d'intervento ungherese, il solo che ad oggi dispone di scorte, e precisare i giorni e le date per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, in funzione delle riunioni programmate per il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(3)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 712/2007 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dal 1o luglio 2008, il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali scade alle ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 9 luglio 2008, 23 luglio 2008, 6 agosto 2008, 27 agosto 2008 e 10 settembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 58/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 3).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(2008/475/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. L'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e modifichi l'elenco delle persone, entità ed organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

(2)

Il Consiglio ha deciso che alcune altre persone, entità e organismi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 e dovrebbero quindi figurare nell'elenco di cui all'allegato V di tale regolamento per le motivazioni specifiche e individuali fornite,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2008 (GU L 68 del 12.3.2008, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Reza AGHAZADEH

Nato il: 15.3.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.4.2000 – 27.4.2010 Rilasciato a: Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.1.2008 valido fino al 21.1.2013 Luogo di nascita: Khoy

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

 

Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

24.6.2008

3.

Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

24.4.2007

5.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO) e sulla DIO.

24.6.2008

6.

Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NRC C.P. 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale

 

Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio delle entità elencate ai sensi della risoluzione 1737.

24.6.2008

14.

Mohammad NADERI, Brigadier Generale

 

Capo dell'AIO. L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

24.6.2008

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi di missili balistici.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Nato il: 21.4.1954, Luogo di nascita: Mashad

Capo del centro di tecnologia nucleare dell'AEOI ad Esfahan, che sorveglia l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese tutte le attività di conversione dell'uranio. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio

 

Delegato al coordinamento del MODAFL.

24.6.2008

18.

Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL.

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.

24.4.2007

20.

Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

24.6.2008


B.   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Motivi

1.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Affiliata della DIO.

24.4.2007

3.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran e tutte le succursali e filiali comprese

Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran

Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 e 1747.

24.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Responsabile della R&S Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

C.P. 18575-365, Teheran, Iran

Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani.

24.6.2008

7.

Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

 

Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma di missili balistici e il programma nucleare dell'Iran.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Affiliata della DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.

24.6.2008

12.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare

24.6.2008

13.

Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX)

C.P. 16315-189, Teheran, Iran

È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico.

24.6.2008

15.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, C.P. 11365-8486, Teheran / Iran

Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Affiliata della DIO.

24.4.2007

18.

Organizzazione per le acquisizioni dello stato (State Purchasing Organisation – SPO)

 

L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Dipenderebbe dal MODAFL.

24.6.2008»


Commissione

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

che modifica la decisione 2008/185/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell'elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

[notificata con il numero C(2008) 2387]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario di determinati animali. L'articolo 9 della direttiva prevede la presentazione alla Commissione, per approvazione, di programmi nazionali obbligatori per alcune malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. Inoltre, l'articolo 10 della direttiva in questione prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione la documentazione relativa alla situazione di queste malattie nel loro territorio.

(2)

La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) contiene, nell'allegato I, un elenco di Stati membri o relative regioni esenti dalla malattia di Aujeszky e in cui la vaccinazione è vietata. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni in cui sono in atto programmi di controllo per questa malattia.

(3)

Da molti anni è in corso in Francia un programma per l'eradicazione della malattia di Aujeszky e i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord figurano nell'elenco delle regioni in cui sono in atto programmi d controllo approvati della malattia di Aujeszky.

(4)

La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa che attesta la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky per i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord e che dimostra che la malattia è stata eradicata da tali dipartimenti.

(5)

La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla Francia e l'ha trovata conforme all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. È opportuno quindi inserire tali dipartimenti nell'elenco dell'allegato I della decisione 2008/185/CE.

(6)

La decisione 2008/185/CE va quindi modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cipro

L'intero territorio

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

AT

Austria

L'intero territorio

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui sono in atto programmi di controllo approvati della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

L'intero territorio

ES

Spagna

Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja

Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella Comunità autonoma di Castilla y León

Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie

IT

Italia

La provincia di Bolzano

NL

Paesi Bassi

L'intero territorio

»

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

[notificata con il numero C(2008) 2625]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione si è espressa a favore di un utilizzo più flessibile dello spettro radio nella sua comunicazione «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili» (2) che, tra l'altro, affronta la questione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz. La neutralità tecnologica e la neutralità dei servizi sono obiettivi politici enunciati e descritti dagli Stati membri nel parere espresso il 23 novembre 2005 dal gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) sulla politica dell'accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS), per conseguire un uso più flessibile dello spettro. Secondo questo parere, tali obiettivi politici non devono essere imposti bruscamente, ma progressivamente in modo da non perturbare il mercato.

(2)

La designazione della banda 2 500-2 690 MHz per sistemi in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche costituisce un elemento importante nell'ambito della convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e del settore radiotelevisivo e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I servizi forniti in questa banda di frequenze dovrebbero essere destinati in particolare all'accesso degli utilizzatori finali alle comunicazioni a banda larga.

(3)

Si prevede che i servizi di comunicazioni elettroniche senza fili a banda larga, ai quali si intende assegnare la banda 2 500-2 690 MHz, saranno, in larga misura, paneuropei nel senso che gli utilizzatori di questi servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro potrebbero beneficiare dell'accesso a servizi analoghi negli altri Stati membri.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE, in data 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») il compito di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS.

(5)

Nell'ambito del mandato assegnatole, la CEPT ha presentato una relazione (rapporto finale CEPT n. 19) relativa a condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze oggetto della WAPECS. La relazione presenta le condizioni tecniche e gli orientamenti per l'applicazione di condizioni meno restrittive per le stazioni di base e terminali che operano nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz, adeguate per gestire il rischio di interferenze dannose all'interno come all'esterno dei territori nazionali, senza richiedere l'uso di alcun tipo particolare di tecnologia, e basate sull'ottimizzazione dei parametri per l'uso più probabile della banda.

(6)

Conformemente al rapporto finale della CEPT n. 19, la presente decisione introduce il concetto di Block Edge Masks (BEM), ovvero parametri tecnici che si applicano all'intero blocco di frequenze di un determinato utilizzatore, indipendentemente dal numero di canali occupati dalla tecnologia prescelta dall'utilizzatore in questione. Queste maschere, che devono far parte delle condizioni di autorizzazione per l'uso dello spettro, riguardano sia le emissioni all'interno del blocco di frequenze (ad esempio, potenza all'interno del blocco) sia le emissioni all'esterno del blocco (ad esempio, emissioni indesiderate all'esterno del blocco). Si tratta di prescrizioni di regolamentazione finalizzate a gestire il rischio di interferenze dannose tra reti vicine e che non incidono sui limiti stabiliti nelle norme applicabili nell'ambito della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) (direttiva RTTE).

(7)

La designazione e la messa a disposizione della banda 2 500-2 690 MHz, conformemente ai risultati del mandato assegnato alla CEPT, tiene conto del fatto che esistono altre applicazioni. La relazione n. 45 del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) precisa i criteri di condivisione per la coesistenza tra alcuni sistemi. I criteri di condivisione per la coesistenza tra altri sistemi e servizi possono essere stabiliti a livello nazionale.

(8)

Per garantire la compatibilità è necessaria una separazione di 5 MHz tra le estremità dei blocchi di frequenze utilizzati in modalità TDD (time division duplex) e FDD (frequency division duplex) senza restrizioni o nel caso di due reti non sincronizzate operanti in modalità TDD. Tale separazione può essere ottenuta sia lasciando inutilizzati i blocchi di 5 MHz come blocchi di guardia, sia mediante un utilizzo conforme ai parametri delle BEM con restrizioni se adiacenti a un blocco in FDD (uplink) o tra due blocchi TDD, o ancora mediante un utilizzo conforme ai parametri delle BEM, con o senza restrizioni, quando sono adiacenti a un blocco in FDD (downlink). Qualsiasi uso di un blocco di guardia di 5 MHz è soggetto a un rischio maggiore di interferenza.

(9)

Visto il numero crescente di requisiti individuati da studi condotti a livello europeo e mondiale sui servizi di comunicazioni elettroniche terrestri che offrono l'accesso a banda larga, è opportuno che i risultati del mandato conferito alla CEPT siano applicati nella Comunità e attuati senza indugio negli Stati membri.

(10)

L'armonizzazione a norma della presente decisione non dovrebbe escludere la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione, che potrebbero includere accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

(11)

Per garantire un uso efficace delle banda di frequenze 2 500-2 690 MHz anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni pubbliche continuino a sostenere gli studi destinati a migliorare l'efficienza e a promuovere un utilizzo innovativo delle bande. Sarebbe opportuno tenere conto di questi studi al momento del riesame della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira a armonizzare le condizioni di disponibilità e di efficacia d'uso della banda 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche all'interno della Comunità.

Articolo 2

1.   Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e quindi mettono la banda 2 500-2 690 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della presente decisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione, che prevedano accordi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

Articolo 3

Gli Stati membri verificano l'uso della banda 2 500-2 690 MHz e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

I parametri tecnici che seguono, detti Block Edge Mask (BEM), si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza tra reti adiacenti, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori delle reti siano liberi di siglare accordi bilaterali o multilaterali per elaborare parametri tecnici meno vincolanti e, in caso di accordo di tutte le parti interessate, che tali parametri tecnici meno vincolanti possano essere usati.

Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti di potenza equivalente irradiata isotropicamente (e.i.r.p.) diversi da quelli indicati qui di seguito, a condizione di utilizzare adeguate tecniche di mitigazione conformi alla direttiva 1999/5/CE e di assicurare quanto meno un livello di protezione equivalente a quello garantito da questi parametri tecnici.

A)   PARAMETRI GENERALI

1)

I blocchi assegnati sono multipli di 5,0 MHz.

2)

All'interno della banda 2 500-2 690 MHz la spaziatura per il duplex in modalità FDD deve essere 120 MHz; la trasmissione della stazione terminale (uplink) è situata nella parte inferiore della banda iniziante a 2 500 MHz (e fino a un limite massimo di 2 570 MHz) e la trasmissione della stazione base (downlink) nella parte superiore della banda iniziante a 2 620 MHz.

3)

La sottobanda 2 570-2 620 MHz può essere usata in modalità TDD o con altri modi d'uso conformi alle BEM riportate nel presente allegato. Al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz, tale uso può essere deciso a livello nazionale e deve essere equamente ripartito tra la parte superiore della banda che inizia a 2 690 MHz (con estensione verso le frequenze inferiori) e la parte inferiore della banda che inizia a 2 570 MHz (con estensione verso le frequenze inferiori).

B)   BEM SENZA RESTRIZIONI PER LE STAZIONI DI BASE

La BEM per un blocco di frequenze senza restrizioni è costruita combinando le tabelle 1, 2 e 3 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai requisiti minimi e quello risultante dai requisiti specifici del blocco.

Tabella 1

Requisiti minimi — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base

Banda di frequenze in cui sono ricevute emissioni fuori dal blocco

e.i.r.p. media massima

(misurata in una banda di 1 MHz)

Frequenze assegnate al down link FDD e +/– 5 MHz all'esterno dei blocchi di frequenze assegnate al down link FDD

+ 4 dBm/MHz

Frequenze nella banda 2 500-2 690 MHz che non rientrano nella definizione di cui sopra

– 45 dBm/MHz


Tabella 2

Requisiti specifici di blocco — BEM della e.i.r.p. all'interno del blocco della stazione base

e.i.r.p. massima all'interno del blocco

+ 61 dBm/5 MHz

NB: Gli Stati membri possono elevare tale limite a 68 dBm/5MHz per applicazioni particolari, ad esempio in zone a bassa densità di popolazione, purché ciò non aumenti in modo significativo il rischio di un bloccaggio del ricevitore della stazione terminale.


Tabella 3

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base

Offset rispetto alle estremità del blocco

e.i.r.p. media massima

Dall'inizio della banda (2 500 MHz) a 5 MHz (estremità inferiore)

Livello dei requisiti minimi

da – 5,0 a – 1,0 MHz (estremità inferiore)

+ 4 dBm/MHz

da – 1,0 a – 0,2 MHz (estremità inferiore)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

da – 0,2 a 0,0 MHz (estremità inferiore)

+ 3 dBm/30 kHz

da 0,0 a + 0,2 MHz (estremità superiore)

+ 3 dBm/30 kHz

da + 0,2 a + 1,0 MHz (estremità superiore)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

da + 1,0 a + 5,0 MHz (estremità superiore)

+ 4 dBm/MHz

da + 5,0 MHz (estremità superiore) alla fine della banda (2 690 MHz)

Livello dei requisiti minimi

dove: ΔF è l'offset di frequenza rispetto alla estremità del blocco (in MHz).

C)   BEM CON RESTRIZIONI PER LE STAZIONI BASE

La BEM per un blocco di frequenze con restrizioni è costruita combinando le tabelle 1 e 4 in modo tale che il limite per ciascuna frequenza sia dato dal valore più elevato tra quello risultante dai requisiti minimi e quello risultante dai requisiti specifici del blocco.

Tabella 4

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'interno del blocco della stazione base per blocco soggetto a restrizioni

e.i.r.p. massima all'interno del blocco

+ 25 dBm/5 MHz

D)   BEM CON RESTRIZIONI PER LE STAZIONI BASE CON LIMITAZIONI SUL POSIZIONAMENTO DELL'ANTENNA

Nei casi in cui le antenne siano posizionate all'interno di edifici o la loro altezza sia inferiore a un certo valore, gli Stati membri possono usare parametri alternativi in linea con la tabella 5, purché sui confini geografici con altri Stati membri venga applicata la tabella 1 e che la tabella 4 resti di applicazione a livello nazionale.

Tabella 5

Requisiti specifici del blocco — BEM della e.i.r.p. all'esterno del blocco della stazione base per blocco soggetto a restrizioni con ulteriori restrizioni relative al posizionamento dell'antenna

Offset rispetto alle estremità del blocco

e.i.r.p. media massima

Dall'inizio della banda (2 500 MHz) a – 5 MHz (estremità inferiore)

– 22 dBm/MHz

da – 5,0 a – 1,0 MHz (estremità inferiore)

– 18 dBm/MHz

da – 1,0 a – 0,2 MHz (estremità inferiore)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

da – 0,2 a 0,0 MHz (estremità inferiore)

– 19 dBm/30 kHz

da 0,0 a + 0,2 MHz (estremità superiore)

– 19 dBm/30 kHz

da + 0,2 a + 1,0 MHz (estremità superiore)

– 19 – 15(ΔF - 0,2) dBm/30 kHz

da + 1,0 a + 5,0 MHz (estremità superiore)

– 18 dBm/MHz

da + 5,0 MHz (estremità superiore) alla fine della banda (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

dove: ΔF è l'offset di frequenza rispetto alla estremità del blocco (in MHz).

E)   LIMITI PER LE STAZIONI TERMINALI

Tabella 6

Limiti di potenza all'interno del blocco per le stazioni terminali

 

e.i.r.p. media massima

[compresa l'azione di regolazione Automatica della Potenza del Trasmettitore (ATPC)]

Potenza totale irradiata (TRP)

31 dBm/5 MHz

e.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

NB: Il limite di e.i.r.p. dovrebbe essere usato per le stazioni terminali fisse o installate e la TRP per le stazioni terminali mobili o nomadiche. La TRP misura la potenza effettivamente irradiata dall'antenna ed è definita come l'integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione.


24.6.2008   

IT

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L 163/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2008) 2336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione 1999/217/CE della Commissione (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento.

(3)

Nel suo parere del 29 novembre 2007 sugli idrocarburi alifatici e aromatici l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il 2-metilbuta-1,3-diene (registrato con il numero FL 01 049) presenta un potenziale genotossico in vivo e un effetto cancerogeno negli animali utilizzati per sperimentazione. Pertanto il suo utilizzo come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza la sostanza va soppressa dal repertorio.

(4)

La decisione 1999/217/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte A dell’allegato della decisione 1999/217/CE la riga della tabella relativa alla sostanza con il numero FL 01 049 (2-metilbuta-1,3-diene) è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

24.6.2008   

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L 163/43


POSIZIONE COMUNE 2008/479/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adozione della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1).

(2)

Il divieto di mettere a disposizione delle persone e delle entità soggette a misure restrittive fondi o risorse economiche non dovrebbe impedire pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive, a condizione che tali pagamenti rimangano anch’essi congelati.

(3)

Il Consiglio ha identificato altre persone ed entità che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140/PESC. Tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere elencate nell’allegato II della suddetta posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2007/140/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 5, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive,»;

2)

l’allegato II della posizione comune 2007/140/PESC è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67).


ALLEGATO

A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Reza AGHAZADEH

Nato il: 15.3.1949 Numero di passaporto: S4409483 Validità 26.4.2000 – 27.4.2010 Rilasciato a: Teheran Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.1.2008 valido fino al 21.1.2013 Luogo di nascita: Khoy

Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Alai ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Ashiani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nel processo di produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione e progettazione ingegneristica per l'impianto di arricchimento presso il sito di Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Coinvolta nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il 27 agosto 2006, Bakhtiar ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Il magnesio con questo grado di purezza è utilizzato per produrre metallo di uranio che può essere fuso in materiale per armi nucleari. L'Iran ha rifiutato all'AIEA l'accesso ad un documento sulla produzione di semisfere di metallo di uranio utilizzabili solo per armi nucleari.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. L'Iran deve sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, compresi tutti i lavori connessi con le centrifughe. Il 27 agosto 2006, Behzad ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe complessi e sensibili.

23.4.2007

6.

Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

 

Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL.

23.6.2008

7.

Dr Mohammad ESLAMI

 

Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa.

23.6.2008

8.

Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006).

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, C.P.: 11365-8486, Teheran / Iran

Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.

23.4.2007

10.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO) e sulla DIO.

23.6.2008

11.

Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare.

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Nato il: 27.7.1973, Numero di passaporto: K8196482, rilasciato l'8.4.2006 valido fino all'8.4.2011

Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante (IR40) ad Arak. Con l'UNSCR 1737(2006) si chiede all'Iran di sospendere tutte le attività su progetti connessi all'acqua pesante.

23.4.2007

13.

Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante (IR40) ad Arak. Con l'UNSCR 1737(2006) si chiede all'Iran di sospendere tutte le attività su progetti connessi all'acqua pesante.

 

Occupa un posto di comando in seno all'IRGC.

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Presidente della Novin Energy Company. Nell'agosto 2006, Karimi Sabet è stato inoltre decorato dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella progettazione, costruzione, installazione e messa in funzione delle attrezzature nucleari del sito di Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Nato il: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud

Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell'NRC: AEOI-NRC C.P. 11365-8486 Teheran / Iran; Fax: (+9821) 8021412

Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries.

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il 27 agosto 2006, Mohajerani ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio e nella progettazione, costruzione e installazione dell'unità UF6 (l'UF6 è la materia prima per l'arricchimento).

23.4.2007

20.

Beik MOHAMMADLU, Brigadier Generale

 

Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio delle entità elencate ai sensi della risoluzione 1737.

23.6.2008

22.

Mohammad NADERI, Brigadier Generale

 

Capo dell'AIO. L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

23.

Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi di missili balistici.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese le attività svolte presso l'impianto di arricchimento di Natanz (Kashan). Il 27 agosto 2006, Nobari ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo svolto nell'efficace gestione ed esecuzione del piano per il sito di Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Nato il: 21.4.1954, Luogo di nascita: Mashad

Capo del centro di tecnologia nucleare dell'AEOI ad Esfahan, che sorveglia l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento, comprese tutte le attività di conversione dell'uranio. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737(2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Il 27 agosto 2006, Rashidi ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per la gestione e l'importante ruolo svolto nell'operazione della cascata di 164 centrifughe per l'arricchimento eseguita con successo a Natanz.

23.4.2007

27.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Contrammiraglio

 

Delegato al coordinamento del MODAFL.

23.6.2008

28.

Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.

23.4.2007

30.

Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC

 

Vicecapo del MODAFL.

23.6.2008


B.   Entità

 

Denominazione

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Partecipa alla produzione di componenti di centrifughe

23.6.2008

2.

Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737(2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737(2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/ 777, Teheran

Affiliata della DIO.

23.4.2007

4.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran e tutte le succursali e filiali comprese

Ferdowsi Avenue, C.P. 11365-171, Teheran

Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 e 1747.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

(b)

Bank Melli Iran Zao

Bank Melli Iran Zao

6.

Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Responsabile della R&S Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Società di comodo dell'AIO che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Società di comodo dell'AIO che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico.

23.6.2008

9.

Impianti industriali di macchinari di precisione (Industrial Factories of Precision-Machinery – IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Utilizzato dall'AIO per tentativi di acquisizione.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

C.P. 18575-365, Teheran, Iran

Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani.

23.6.2008

11.

Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)

 

Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD C.P. 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan è un laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Situato nel TNRC, non era stato dichiarato dall'Iran in forza del suo accordo di salvaguardia prima del 2003, sebbene vi fossero svolte attività di conversione.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Società di comodo dell'AIO implicata nel programma balistico.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma di missili balistici e il programma nucleare dell'Iran.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Affiliata dell'Ammunition Industries Group, dipende dalla DIO ed è coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Affiliata della DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.

23.6.2008

19.

Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare

23.6.2008

20.

Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export – MODLEX)

C.P. 16315-189, Teheran, Iran

È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico.

23.6.2008

22.

Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)

AEOI-NFPD, C.P. 11365-8486, Teheran/Iran

Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Ha partecipato alla costruzione della fabbrica di conversione dell'uranio a Ispahan.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Società di comodo dell'AIO implicata nel programma balistico.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., C.P. 19585/777, Teheran

Affiliata della DIO.

23.4.2007

27.

Organizzazione per le acquisizioni dello stato (State Purchasing Organisation – SPO)

 

L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Dipenderebbe dal MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

La società TAMAS è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere. La società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.

23.4.2007


24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/50


AZIONE COMUNE 2008/480/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX (1).

(2)

Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/304/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2005/190/PESC fino al 30 giugno 2008.

(3)

L’azione comune 2005/190/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2009.

(4)

Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(5)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, definiti all’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/190/PESC è modificata come segue:

1)

nell’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 è pari a 7,2 milioni EUR.»;

2.

nell’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 giugno 2009.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2008/304/PESC (GU L 105 del 15.4.2008, pag. 10).


24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/51


AZIONE COMUNE 2008/481/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica l'azione comune 2008/131/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolio14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/131/PESC (1), che ha prorogato il mandato del sig. Francesc Vendrell quale rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan fino al 31 maggio 2008, e il 26 maggio 2008 ha adottato l'azione comune 2008/391/PESC (2), che ha prorogato il suo mandato fino al 30 giugno 2008.

(2)

Il sig. Francesc Vendrell ha informato il Segretario generale/Alto rappresentante di essere disposto a continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) fino al 31 agosto 2008. Pertanto, il suo mandato di RSUE dovrebbe essere ulteriormente prorogato fino a tale data. Il Consiglio intende nominare un nuovo RSUE per il periodo successivo, che scadrà il 28 febbraio 2009.

(3)

L'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/131/PESC, modificata dall'azione comune 2008/391/PESC, prevedeva un importo di riferimento finanziario di 975 000 EUR a copertura delle spese connesse con il mandato dell'RSUE fino al 30 giugno 2008. Tale importo dovrebbe essere aumentato di 678 000 EUR per coprire le spese relative alla restante durata del mandato dell'RSUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Modifica

L'azione comune 2008/131/PESC è modificata come segue:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Francesc Vendrell quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan è prorogato fino al 31 agosto 2008.»;

2)

l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2008 al 31 agosto 2008 è pari a 1 653 000 EUR.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. JARC


(1)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 26.

(2)  GU L 137 del 27.5.2008, pag. 52.


24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO 2008/482/PESC

del 23 giugno 2008

che modifica la decisione 2008/134/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC, intesa ad istituire la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa di EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/134/PESC, che attua l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (2), che ha stabilito un importo di riferimento finanziario per coprire le spese connesse a EUPOL COPPS per il periodo compreso tra il 1o marzo 2008 e il 31 dicembre 2008.

(3)

L’importo di riferimento finanziario per EUPOL COPPS dovrebbe essere aumentato per consentire il potenziamento delle sue attività,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2008/134/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) dal 1o marzo 2008 al 31 dicembre 2008 è pari a 6 000 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65. Azione comune modificata dall’azione comune 2007/806/PESC (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 50).

(2)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 38.


Rettifiche

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/53


Rettifica della decisione 2008/269/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell’elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 27 marzo 2008 )

La pubblicazione della decisione 2008/269/CE è da considerare nulla e non avvenuta.