ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
5 aprile 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

1

 

 

Regolamento (CE) n. 379/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 380/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

7

 

*

Regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

8

 

*

Regolamento (CE) n. 382/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/215/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 gennaio 2007, recante modifica della decisione 2004/676/CE relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa

21

 

 

2007/216/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 gennaio 2007, che modifica la decisione 2004/677/CE in relazione al periodo minimo di distacco degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa

24

 

 

Commissione

 

 

2007/217/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 novembre 2006, concernente gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) [notificata con il numero C(2006) 5477]  ( 1 )

25

 

 

2007/218/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica della decisione C(2006) 4332 def. che fissa, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca [notificata con il numero C(2007) 1313]

37

 

 

2007/219/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini da macello da realizzare in Bulgaria e in Romania [notificata con il numero C(2007) 1394]

41

 

 

2007/220/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa [notificata con il numero C(2007) 1454]

50

 

 

2007/221/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, che modifica la decisione 2003/249/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile [notificata con il numero C(2007) 1455]

51

 

 

2007/222/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali previsto nell'ambito della politica comune della pesca

52

 

 

2007/223/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Bulgaria a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1469]

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO (CE) N. 378/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri stanno affrontando particolari difficoltà per finanziare i loro programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1). Per rafforzare la loro politica di sviluppo rurale occorre dare agli Stati membri la possibilità di applicare un sistema di modulazione volontaria. Tale possibilità dovrebbe essere offerta agli Stati membri la cui modulazione volontaria sia già applicata conformemente al regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2) o ai quali sia stata concessa una deroga, in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario. La modulazione volontaria dovrebbe assumere la forma di una riduzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), utilizzando i fondi corrispondenti a tale riduzione per il finanziamento di programmi di sviluppo rurale, come previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Le riduzioni dei pagamenti diretti applicate con riguardo alla modulazione volontaria dovrebbero aggiungersi a quelle risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2)

Per facilitarne l’esecuzione amministrativa, le norme applicabili alla modulazione volontaria dovrebbero essere allineate a quelle applicabili alla modulazione obbligatoria a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, compresa la base di calcolo.

(3)

Per tenere conto della particolare situazione dei piccoli agricoltori, è opportuno concedere un importo supplementare di aiuto nei casi in cui è applicata la modulazione volontaria, come avviene per la modulazione obbligatoria. Tale importo supplementare dovrebbe essere pari all’importo risultante dall’applicazione della modulazione volontaria ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, entro un massimale che dovrà essere fissato dalla Commissione.

(4)

Per quanto riguarda gli Stati membri in cui la modulazione volontaria è già in uso, il nuovo regime di modulazione volontaria stabilito dal presente regolamento dovrebbe evitare nella misura del possibile di discostarsi dal meccanismo esistente, in modo da non dare adito a inutili oneri amministrativi e non interferire con le disposizioni di attuazione vigenti da vari anni cui gli agricoltori si sono adattati nella pratica e sul piano economico. Sembra pertanto opportuno assicurare agli Stati membri che applicano la modulazione volontaria all’entrata in vigore del presente regolamento il diritto di mantenere certi elementi consolidati dell’attuale sistema, evitando ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza del nuovo regime con i modelli di attuazione del regime di pagamento unico, l’applicazione di tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale dovrebbe essere possibile solo per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico a livello regionale come previsto all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)

L’utilizzo dei fondi risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria non può essere soggetto ai massimali del contributo FEASR di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre pertanto prevedere deroghe al suddetto regolamento. Le disposizioni in materia di prefinanziamento applicabili al FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), non dovrebbero applicarsi a tali fondi.

(6)

Al fine di decidere con cognizione di causa sull’applicazione della modulazione volontaria, gli Stati membri dovrebbero effettuare valutazioni approfondite del potenziale impatto di detta modulazione, in particolare per quanto riguarda la situazione economica degli agricoltori soggetti alla modulazione e l’effetto sulla loro posizione comparativa nel settore agricolo. L’impatto dell’attuazione della modulazione volontaria dovrebbe essere attentamente monitorato dagli Stati membri che applicano tale misura. La Commissione dovrebbe essere informata in merito alla valutazione d’impatto e ai risultati del monitoraggio nella prospettiva di eventuali ulteriori sviluppi sul piano delle politiche.

(7)

La modulazione volontaria dovrebbe essere considerata nel contesto più ampio dei finanziamenti comunitari per lo sviluppo rurale. Il suo contributo dovrebbe essere analizzato con gli altri alla luce delle valutazioni d’impatto degli Stati membri. Sulla base di tale analisi la Commissione presenterà entro la fine del 2008 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si farà il punto dell’esperienza raccolta nel frattempo riguardo alla sua attuazione.

(8)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(9)

Nel definire il massimale annuo per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia si dovrebbe tener conto degli importi risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria e nel regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare le opportune modalità di applicazione per la modulazione volontaria.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODULAZIONE VOLONTARIA

Articolo 1

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri:

a)

se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004; o

b)

se è stata loro concessa una deroga in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario,

possono applicare una riduzione, di seguito «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento stesso, durante il periodo 2007-2012.

2.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione nello Stato membro in cui sono generati come sostegno comunitario per misure intraprese nell’ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   Le riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli importi supplementari concessi agli agricoltori a norma dell’articolo 12 del suddetto regolamento non sono soggetti a tali riduzioni.

Nei casi in cui sono applicate riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria, agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso un importo supplementare pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione ai primi 5 000 EUR, o meno, di pagamenti diretti. Tale importo supplementare non è soggetto alle riduzioni applicabili nell’ambito della modulazione volontaria né alla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Gli importi supplementari complessivi dell’aiuto risultanti dall’applicazione del secondo comma che possono essere concessi in uno Stato membro in un anno civile non possono superare i massimali fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se necessario gli Stati membri applicano una percentuale lineare di riduzione degli importi supplementari dell’aiuto in modo da garantire il rispetto di tali massimali.

4.   Ogni Stato membro applica un tasso unico di modulazione volontaria per anno civile. Il tasso può essere soggetto a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita. Il tasso massimo di riduzione è del 20 %.

Articolo 2

1.   Entro due mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012.

2.   Gli Stati membri che intendono applicare la modulazione volontaria svolgono una valutazione al fine di vagliare l’impatto dell’applicazione di tale misura, in particolare sulla situazione economica degli agricoltori interessati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori.

Gli Stati membri che intendono applicare tassi differenziati su base regionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, vagliano parimenti l’impatto di tali tassi differenziati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori.

Gli Stati membri interessati trasmettono le rispettive valutazioni d’impatto alla Commissione insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro in cui, all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004, e in cui il regime di pagamento unico è applicato a livello regionale, come previsto all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, può scegliere, per il periodo 2007-2012:

a)

in deroga all’articolo 1, paragrafo 3, di non applicare le disposizioni del secondo comma di tale paragrafo; e/o

b)

in deroga all’articolo 1, paragrafo 4, di applicare tassi differenziati su base regionale secondo criteri oggettivi. Il tasso massimo per qualsiasi regione di ciascuno Stato membro interessato è pari al 20 %.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lo Stato membro che applica tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale come previsto al paragrafo 1 del presente articolo trasmette alla Commissione, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, per il periodo 2007-2012, le seguenti informazioni da sottoporre all’esame della Commissione:

a)

tassi annui di modulazione volontaria per ogni regione e per l’intero territorio;

b)

importi complessivi annui da ridurre nel quadro della modulazione volontaria;

c)

se del caso, importi supplementari complessivi annui necessari per coprire l’aiuto supplementare di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma;

d)

dati statistici e altri dati di sostegno utilizzati per stabilire gli importi di cui alle lettere b) e c).

3.   Se necessario, gli Stati membri sottopongono alla Commissione un aggiornamento degli importi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). I dati aggiornati sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno civile a cui si riferiscono gli importi ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Se la Commissione chiede precisazioni sui dati presentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri rispondono alla richiesta entro un mese.

Articolo 4

1.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base:

a)

di un calcolo nel caso di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria;

b)

in caso di applicazione di tassi differenziati su base regionale da parte degli Stati membri, degli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, o degli importi aggiornati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.

Tali importi netti sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, i massimali di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005 non si applica agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria e la Commissione sorvegliano attentamente l’impatto dell’attuazione di tale misura, in particolare per quanto riguarda la situazione economica delle aziende agricole, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. A tal fine gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 30 settembre 2008.

Articolo 6

Le modalità di applicazione relative al presente capo sono adottate:

a)

secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale; o, se del caso,

b)

secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria e l’integrazione nel regime previsto dal presente regolamento del sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004.

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della modulazione volontaria, corredata se del caso di opportune proposte.

CAPO II

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2005 E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

1)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (6).

2)

nel testo introduttivo dell’articolo 42 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali modalità includono in particolare:».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(2)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;


5.4.2007   

IT

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L 95/5


REGOLAMENTO (CE) N. 379/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.4.2007   

IT

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L 95/7


REGOLAMENTO (CE) N. 380/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

che stabilisce che non sono più raggiunti i limiti per il rilascio di titoli d’importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4318.

(2)

La Commissione deve pertanto informare che i corrispondenti limiti non sono raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti per il contingente di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006, recante il numero d’ordine 09.4318, non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/8


REGOLAMENTO (CE) N. 381/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettere c), d) e j),

considerando quanto segue:

(1)

La definizione di ettaro ammissibile nell’ambito del regime di pagamento unico, contenuta nell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio (2), così che ora sono ammissibili anche le superfici a oliveto.

(2)

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006, rende opzionale l’utilizzazione del sistema di informazione geografica degli oliveti per gli Stati membri che non applicano l’aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, dello stesso regolamento. A seguito di tale modifica, occorre modificare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3), concernente il contenuto della domanda unica, per quanto riguarda le parcelle olivicole nonché l’allegato XXIV, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (4) per quanto riguarda la definizione di olivi ammissibili e il calcolo del numero di ettari ammissibili per l’uso dei diritti all’aiuto.

(3)

L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. Dal 2007, come uso del suolo nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è consentita la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibre. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 33 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004.

(4)

In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2006. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2007/08. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

(5)

Dal 2007, nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico si applicherà l’aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno che le norme relative ai gruppi di colture che possono beneficiare dell’aiuto per le colture energetiche si applichino anche a detti Stati membri.

(6)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione (5). È necessario pertanto modificare di conseguenza l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(7)

Il regolamento (CE) n. 270/2007 ha modificato le norme relative agli usi potenziali della barbabietola da zucchero per la fabbricazione di prodotti energetici. È pertanto opportuno adottare condizioni identiche per la coltivazione di queste piante su terreni ammessi a beneficiare dei diritti di ritiro.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

(9)

Le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 953/2006 del Consiglio (6) e dai regolamenti (CE) n. 2012/2006 e (CE) n. 270/2007 si applicano dal 1o gennaio 2007. Occorre di conseguenza che le corrispondenti modifiche previste nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 12, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Negli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori con riguardo alle parcelle olivicole comprende per ogni parcella olivicola il numero di olivi ammissibili e la loro collocazione nella parcella nonché la superficie olivicola espressa in ettari del SIG degli oliveti, in conformità dell’allegato XXIV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;

2)

all’articolo 33, paragrafi 4 e 5, nel primo e nel secondo comma, le parole «destinate alla produzione di fibre» e «destinata alla produzione di fibre» sono soppresse;

3)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 136 è sostituito dal seguente:

«Articolo 136

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatto salvo l’articolo 143 ter, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, al regime unico di pagamento per superficie si applica il regolamento (CE) n. 796/2004 ad eccezione dei seguenti articoli: articolo 7; articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c); articolo 12, paragrafo 1, lettera c); articolo 12, paragrafo 2; articolo 13, paragrafi da 2 a 8; articolo 14, paragrafi 2 e 3; articoli 16 e 17; articolo 21, paragrafo 3; articolo 24, paragrafo 1, lettere b), d) ed e); articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c); articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) e d); articolo 27, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j); articolo 28, paragrafo 1, lettera d); articolo 30, paragrafo 3; articolo 31; articoli da 34 a 40; articolo 49, paragrafo 2; articolo 50, paragrafi 2, 4, 5 e 6; articoli da 51 a 64; articolo 69 e articolo 71, paragrafo 1.»

2)

all’articolo 143, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;»

3)

l’allegato XXIV è modificato come segue:

a)

al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»;

b)

al punto 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dalla campagna 2007/08.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81).

(4)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2007 (GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8).

(5)  GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24.

(6)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

a)   Varietà di canapa

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 — Félina 34

 

Ferimon — Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   Varietà di canapa ammesse per la campagna 2007/08

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási1 (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  Per la campagna 2007/08 si applica la procedura B dell’allegato I.

(2)  Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).»


5.4.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/12


REGOLAMENTO (CE) N. 382/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

(1)

A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2).

(2)

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 reca norme specifiche per i vini da tavola con indicazione geografica ed elenca le menzioni utilizzate nelle varie regioni degli Stati membri per designare tali vini. Occorre adattare l'elenco aggiungendovi le corrispondenti menzioni utilizzate dalla Bulgaria e dalla Romania.

(3)

Occorre adattare l'elenco delle menzioni specifiche tradizionali ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 e l'elenco delle menzioni tradizionali complementari, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento, per inserirvi le corrispondenti menzioni della Bulgaria e della Romania.

(4)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 sono elencate le varietà di viti e i loro sinonimi che comprendono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare detto allegato aggiungendovi le corrispondenti menzioni in uso in Bulgaria e Romania alla data di applicazione del presente regolamento.

(5)

La denominazione «Tokaj» designa un «vino di qualità prodotto in una regione determinata», originario di una regione situata lungo la frontiera tra l'Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi «Tocai italico», «Tocai friulano» e «Tokay pinot gris». La coesistenza di queste tre denominazioni di varietà di viti e l'indicazione geografica sono state limitate fino al 31 marzo 2007 in virtù di un accordo bilaterale sottoscritto tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria il 23 novembre 1993, che fa parte dell'acquis comunitario dal 1o maggio 2004. A partire dal 1o aprile 2007 queste tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la denominazione «Tocai friulano» sarà sostituita dalla nuova denominazione «Friulano».

(6)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002 figura l'elenco delle menzioni tradizionali che figurano o possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare detto allegato per tener conto, da un lato, di nuove menzioni tradizionali di Cipro e, dall'altro, delle menzioni tradizionali in uso in Bulgaria e in Romania.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

all'articolo 28, il primo comma è modificato come segue:

a)

il decimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

“τοπικόσ οίνοσ” o “(regional wine)” per i vini da tavola originari di Cipro,»;

b)

sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

“регионално вино” per i vini da tavola originari della Bulgaria,

“vin cu indicație geografică” per i vini da tavola originari della Romania,»;

2)

l'articolo 29 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«q)

per la Bulgaria:

“гарантирано наименование за произход” o “ГНП”,

“гарантирано и контролирано наименование за произход” o “ГКНП”,

“благородно сладко вино” o “БСВ”;

r)

per la Romania:

“Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.”, seguito da:

“Cules la maturitate deplină – C.M.D.”,

“Cules târziu – C.T.”,

“Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.”;»

b)

al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

per la Bulgaria:

“гарантирано наименование за произход” o “ГНП”,

“гарантирано и контролирано наименование за произход” o “ГКНП”;

l)

per la Romania:

“vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.”. »;

3)

l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

4)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Nomi delle varietà di vite o loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica (1) che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2

 

Nomi di varietà o loro sinonimi

Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)

1

Agiorgitiko

Grecia°

2

Aglianico

Italia°, Grecia°, Malta°

3

Aglianicone

Italia°

4

Alicante Bouschet

Grecia°, Italia°, Portogallo°, Algeria°, Tunisia°, Stati Uniti°, Cipro°, Sudafrica

NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome “Alicante”.

5

Alicante Branco

Portogallo°

6

Alicante Henri Bouschet

Francia°, Serbia (8), Montenegro (8)

7

Alicante

Italia°

8

Alikant Buse

Serbia (6), Montenegro (6)

9

Auxerrois

Sudafrica°, Australia°, Canada°, Svizzera°, Belgio°, Germania°, Francia°, Lussemburgo°, Paesi Bassi°, Regno Unito°

10

Barbera Bianca

Italia°

11

Barbera

Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Croazia°, Messico°, Slovenia°, Uruguay°, Stati Uniti°, Grecia°, Italia°, Malta°

12

Barbera Sarda

Italia°

13

Blauburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (16-27-114), Austria (14-16), Canada (16-114), Cile (16-114), Italia (16-114)

14

Blauer Burgunder

Austria (13-16), Serbia (24-114), Montenegro (24-114), Svizzera

15

Blauer Frühburgunder

Germania (57)

16

Blauer Spätburgunder

Germania (114), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-27-114), Austria (13-14), Bulgaria (114), Canada (13-114), Cile (13-114), Romania (114), Italia (13-114)

17

Blaufränkisch

Repubblica ceca (54), Austria°, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria

18

Borba

Spagna°

19

Bosco

Italia°

20

Bragão

Portogallo°

21

Budai

Ungheria°

22

Burgundac beli

Serbia (135), Montenegro (135)

23

Burgundac Crni

Croazia°

24

Burgundac crni

Serbia (14-114), Montenegro (14-114)

25

Burgundac sivi

Croazia°, Serbia°, Montenegro°

26

Burgundec bel

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°

27

Burgundec crn

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-16-114)

28

Burgundec siv

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°

29

Busuioacă de Bohotin

Romania

30

Cabernet Moravia

Repubblica ceca°

31

Calabrese

Italia (89)

32

Campanário

Portogallo°

33

Canari

Argentina°

34

Carignan Blanc

Francia°

35

Carignan

Sudafrica°, Argentina°, Australia (37), Cile (37), Croazia°, Israele°, Marocco°, Nuova Zelanda°, Tunisia°, Grecia°, Francia°, Portogallo°, Malta°

36

Carignan Noir

Cipro°

37

Carignane

Australia (35), Cile (35), Messico, Turchia, Stati Uniti

38

Carignano

Italia°

39

Chardonnay

Sudafrica°, Argentina (94), Australia (94), Bulgaria°, Canada (94), Svizzera°, Cile (94), Repubblica ceca°, Croazia°, Ungheria (40), India, Israele°, Moldavia°, Messico (94), Nuova Zelanda (94), Romania°, Russia°, San Marino°, Slovacchia°, Slovenia°, Tunisia°, Stati Uniti (94), Uruguay°, Serbia, Montenegro, Zimbabwe°, Germania°, Francia, Grecia (94), Italia (94), Lussemburgo° (94), Paesi Bassi (94), Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austria°, Belgio (94), Cipro°, Malta°

40

Chardonnay Blanc

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ungheria (39)

41

Chardonnay Musqué

Canada°

42

Chelva

Spagna°

43

Corinto Nero

Italia°

44

Cserszegi fűszeres

Ungheria°

45

Děvín

Repubblica ceca°

46

Devín

Slovacchia

47

Duna gyöngye

Ungheria

48

Dunaj

Slovacchia

49

Durasa

Italia°

50

Early Burgundy

Stati Uniti°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungheria (132)

52

Findling

Germania°, Regno Unito°

53

Frâncușă

Romania

54

Frankovka

Repubblica ceca° (17), Slovacchia (55)

55

Frankovka modrá

Slovacchia (54)

56

Friulano

Italia

57

Frühburgunder

Germania (15), Paesi Bassi°

58

Galbenă de Odobești

Romania

59

Girgenti

Malta (60, 61)

60

Ghirgentina

Malta (59, 61)

61

Girgentina

Malta (59, 60)

62

Graciosa

Portogallo°

63

Grasă de Cotnari

Romania

64

Grauburgunder

Germania, Bulgaria, Ungheria°, Romania (65)

65

Grauer Burgunder

Canada, Romania (64), Germania, Austria

66

Grossburgunder

Romania

67

Iona

Stati Uniti°

68

Kanzler

Regno Unito°, Germania

69

Kardinal

Germania°, Bulgaria°

70

Kékfrankos

Ungheria

71

Kisburgundi kék

Ungheria (114)

72

Korinthiaki

Grecia°

73

Leira

Portogallo°

74

Limnio

Grecia°

75

Maceratino

Italia°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Cipro

77

Mátrai muskotály

Ungheria°

78

Medina

Ungheria°

79

Monemvasia

Grecia

80

Montepulciano

Italia°

81

Moravia dulce

Spagna°

82

Moravia agria

Spagna°

83

Moslavac

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (84), Serbia°, Montenegro°

84

Mozler

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (83)

85

Mouratón

Spagna°

86

Müller-Thurgau

Sudafrica°, Austria°, Germania, Canada, Croazia°, Ungheria°, Serbia°, Montenegro°; Repubblica ceca°, Slovacchia°, Slovenia°, Svizzera°, Lussemburgo, Paesi Bassi°, Italia°, Belgio°, Francia°, Regno Unito, Australia°, Bulgaria°, Stati Uniti°, Nuova Zelanda°, Portogallo

87

Muškát moravský

Repubblica ceca°, Slovacchia

88

Nagyburgundi

Ungheria°

89

Nero d‘Avola

Italia (31)

90

Olivella nera

Italia°

91

Orange Muscat

Australia°, Stati Uniti°

92

Pálava

Repubblica ceca, Slovacchia

93

Pau Ferro

Portogallo°

94

Pinot Chardonnay

Argentina (39), Australia (39), Canada (39), Cile (39), Messico (39), Nuova Zelanda (39), Stati Uniti (39), Turchia°, Belgio (39), Grecia (39), Paesi Bassi, Italia (39)

95

Pölöskei muskotály

Ungheria°

96

Portoghese

Italia°

97

Pozsonyi

Ungheria (98)

98

Pozsonyi Fehér

Ungheria (97)

99

Radgonska ranina

Slovenia°

100

Rajnai rizling

Ungheria (103)

101

Rajnski rizling

Serbia (102-105-108), Montenegro (102-105-108)

102

Renski rizling

Serbia (101-105-108), Montenegro (101-105-108), Slovenia° (103)

103

Rheinriesling

Bulgaria°, Austria, Germania (105), Ungheria (100), Repubblica ceca (111), Italia (105), Grecia, Portogallo, Slovenia (102)

104

Rhine Riesling

Sudafrica°, Australia°, Cile (106), Moldova°, Nuova Zelanda°, Cipro, Ungheria°

105

Riesling renano

Germania (103), Serbia (101-102-108), Montenegro (101-102-108), Italia (103)

106

Riesling Renano

Cile (104), Malta°

107

Riminèse

Francia°

108

Rizling rajnski

Serbia (101-102-105), Montenegro (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°, Croazia°

110

Rizling rýnsky

Slovacchia°

111

Ryzlink rýnský

Repubblica ceca (103)

112

Santareno

Portogallo°

113

Sciaccarello

Francia°

114

Spätburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-16-27), Serbia (14-24), Montenegro (14-24), Bulgaria (16), Canada (13-16), Cile, Ungheria (71), Moldova°, Romania (16), Italia (13-16), Regno Unito, Germania (16)

115

Štajerska Belina

Croazia°, Slovenia°

116

Subirat

Spagna

117

Terrantez do Pico

Portogallo°

118

Tintilla de Rota

Spagna°

119

Tinto de Pegões

Portogallo°

120

Torrontés riojano

Argentina°

121

Trebbiano

Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Canada°, Cipro°, Croazia°, Uruguay°, Stati Uniti, Israele, Italia, Malta

122

Trebbiano Giallo

Italia°

123

Trigueira

Portogallo

124

Verdea

Italia°

125

Verdeca

Italia

126

Verdelho

Sudafrica°, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Portogallo

127

Verdelho Roxo

Portogallo°

128

Verdelho Tinto

Portogallo°

129

Verdello

Italia°, Spagna°

130

Verdese

Italia°

131

Verdejo

Spagna°

132

Weißburgunder

Sudafrica (134), Canada, Cile (133), Ungheria (51), Germania (133, 134), Austria (133), Regno Unito°, Italia

133

Weißer Burgunder

Germania (132, 134), Austria (132), Cile (132), Svizzera°, Slovenia, Italia

134

Weissburgunder

Sudafrica (132), Germania (132, 133), Regno Unito, Italia

135

Weisser Burgunder

Serbia (22), Montenegro (22)

136

Zalagyöngye

Ungheria°

LEGENDA:

:

Tra parentesi

:

riferimento al sinonimo della varietà.

:

“°”

:

non ci sono sinonimi.

:

In grassetto

:

colonna 2

:

nome della varietà di vite,

colonna 3

:

paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione.

:

Caratteri normali

:

colonna 2

:

nome del sinonimo di una varietà di vite,

colonna 3

:

nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.»


(1)  Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.

(2)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l'elaborazione o la presentazione di tali vini.

LEGENDA:

:

Tra parentesi

:

riferimento al sinonimo della varietà.

:

“°”

:

non ci sono sinonimi.

:

In grassetto

:

colonna 2

:

nome della varietà di vite,

colonna 3

:

paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione.

:

Caratteri normali

:

colonna 2

:

nome del sinonimo di una varietà di vite,

colonna 3

:

nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.»


ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

prima della riga relativa alla Repubblica ceca sono inserite le righe seguenti:

«BULGARIA

Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Menzioni di cui all’articolo 28

регионално вино

(Regional wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

2007

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23

Ново

(young)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

2007

 

Премиум

(premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

2007

 

Резерва

(reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

2007

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

2007

 

Специална резерва

(special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Специална селекция

(special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Колекционно

(collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

2007»

 

2)

le righe relative a Cipro sono sostituite dalle seguenti:

«CIPRO

Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

 

 

Menzioni di cui all’articolo 28

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

 

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

 

 

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

 

 

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

2006

 

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

2006»

 

3)

dopo le righe relative al Portogallo sono inserite le righe seguenti:

«ROMANIA

Menzioni tradizionali specifiche di cui all'articolo 29

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007

 

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007

 

Menzioni di cui all’articolo 28

Vin cu indicație geografică

Tutti

VDT con IG

Rumeno

2007

 

Menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007

 

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

2007»

 


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2007

recante modifica della decisione 2004/676/CE relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa

(2007/215/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1,

vista la decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (2), in particolare l'articolo 170, paragrafo 2,

vista la proposta del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare un approccio più armonizzato alle risorse umane nella funzione pubblica europea, è opportuno allineare le disposizioni dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa alle disposizioni equivalenti dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'indennità di nuova sistemazione, indennità di congedo, assegno per figli a carico, rispetto del principio di non discriminazione e benefici per agenti nominati capi unità, direttori o direttori generali. Per le stesse ragioni è necessario tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

(2)

È opportuno procedere all'allineamento delle disposizioni dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa con le equivalenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee nel rispetto dei diritti acquisiti del personale dell'Agenzia europea per la difesa prima dell'entrata in vigore di queste modifiche e tenendo conto delle sue legittime aspettative.

(3)

Dall'adozione iniziale dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa nel 2004, si sono riscontrate varie incoerenze nel testo. È necessario correggerle.

(4)

Lo statuto dell'Agenzia europea per la difesa, istituito dalla decisione 2004/676/CE, dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/676/CE è modificata come segue.

1)

All'articolo 5, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 37.»

2)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Agenzia, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.»

3)

All'articolo 21, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti temporanei o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla commissione di appello o dinanzi alla commissione di disciplina in un procedimento che riguardi un agente temporaneo o un ex agente temporaneo.»

4)

All'articolo 27, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine da essa fissato, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.»

5)

L'articolo 36 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Nessun posto sarà riservato a cittadini di uno specifico Stato membro.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal seguente testo:

«e)

provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua degli Stati membri partecipanti, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.»

6)

L'articolo 39 è modificato come segue:

a)

l'attuale paragrafo 2 è rinumerato come paragrafo 3;

b)

viene inserito il seguente paragrafo 2:

«2.   L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado.

Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale, a condizione di aver svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, l'agente temporaneo beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto nel suo grado a decorrere dal momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale fra il primo e il secondo scatto in ogni grado.»

7)

All'articolo 40, il secondo comma è soppresso.

8)

All'articolo 59, il paragrafo 9 è soppresso.

9)

All'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all'articolo 6 dell'allegato V, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.»

10)

All'allegato V, viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'assegno per figli a carico è sostituito dai seguenti importi per i seguenti periodi:

1.2.2007-31.12.2007

302,35 EUR

1.1.2008-31.12.2008

315,53 EUR.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 59 dello statuto.»

11)

All'allegato V, articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato come segue:

1.2.2007-31.8.2007

48,17 EUR

1.9.2007-31.8.2008

64,24 EUR

1.9.2008 e oltre

80,30 EUR.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 59 dello statuto.»

12)

All'allegato VI, l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   L'agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 90 e 131 dello statuto;

b)

negli altri casi, ha diritto:

1)

di far trasferire alla cassa pensioni di un'amministrazione o organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, aggiornati all'effettiva data del trasferimento, maturati nell'Agenzia; oppure

2)

al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta che garantisca:

i)

che non vi sarà rimborso di capitale;

ii)

che provvederà al versamento di una rendita mensile non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'agente che, a partire dall'entrata in servizio, abbia effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti pensionistici a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti al servizio dell'Agenzia. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 90 o 131 del regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum.

3.   Qualora l'agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all'articolo 145 dello statuto.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

(2)  GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9.


5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2007

che modifica la decisione 2004/677/CE in relazione al periodo minimo di distacco degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa

(2007/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa,

considerando quanto segue:

L'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.2, dell'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (2), prevede che il personale dell'Agenzia europea per la difesa sia composto da esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Poiché un periodo minimo di distacco di sei mesi sembra essere più lungo del necessario nel caso di esperti nazionali distaccati per compiti e progetti specifici, è opportuno modificare la decisione 2004/677/CE onde offrire la necessaria flessibilità in relazione alla durata minima del distacco,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/677/CE è sostituito dal seguente:

«1.   La durata del distacco non può essere inferiore a due mesi né superiore a tre anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64.

(2)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.


Commissione

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2006

concernente gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005)

[notificata con il numero C(2006) 5477]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi degli articoli succitati (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia di un concorrente, la Commissione è stata informata che la Francia avrebbe concesso aiuti di Stato al Laboratoire national de métrologie et d’essais (di seguito «LNE») (2).

(2)

Con lettere del 3 settembre 2003, 11 febbraio 2004 e 7 giugno 2004, la Commissione ha invitato le autorità francesi a fornirle informazioni concernenti il contributo finanziario dello Stato a favore del LNE. Le autorità francesi hanno inviato informazioni con lettere del 7 novembre 2003, 5 aprile 2004 e 6 agosto 2004.

(3)

Con lettera del 5 luglio 2005, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di talune misure. La Francia ha fornito alcune informazioni richieste nella decisione di avvio del procedimento con lettere del 4 novembre 2005 e del 19 aprile 2006.

(4)

La decisione della Commissione di avviare procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di interessati, che ha quindi trasmesso alla Francia, fornendole la possibilità di commentarle. I commenti della Francia sono pervenuti il 1o marzo 2006.

(6)

La Commissione ha inviato una serie di domande complementari il 6 giugno 2006. Le risposte delle autorità francesi sono state inviate il 2 agosto 2006 e registrate dalla Commissione alla stessa data.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Il beneficiario

(7)

Il Laboratoire national d’essais è stato istituito nel 1901 in seno al Conservatoire National des Arts et Métiers, come ente di diritto pubblico sottoposto al controllo del ministero dell’Educazione nazionale. Nel 1978 ha ottenuto lo status di ente pubblico industriale e commerciale (EPIC), ai sensi della legge n. 78-23 del 10 gennaio 1978 sulla protezione e l’informazione dei consumatori di prodotti e di servizi. In base a tale testo spetta al Laboratoire national d’essais «effettuare tutti i lavori di studio, ricerca, consulenza, perizia, collaudo, controllo e tutte le prestazioni di assistenza tecnica utili alla protezione e all’informazione dei consumatori oppure al miglioramento della qualità dei prodotti». Il LNE è stato inoltre autorizzato «a studiare per conto e su richiesta dei ministeri metodi di collaudo necessari all’elaborazione di regolamenti e di norme» nonché a «rilasciare certificazioni di qualità» e a garantire per conto dei poteri pubblici le relazioni con gli organi internazionali competenti in materia. Nel 2005, al Laboratoire national d’essais è stata affidata una missione supplementare: il pilotaggio della metrologia scientifica nazionale (ruolo precedentemente affidato al gruppo di interesse pubblico «Bureau national de métrologie» — di seguito «BNM»), ed è diventato il Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

Oltre a svolgere la missione di servizio pubblico, il LNE offre alle imprese una larga gamma di servizi che fornisce a tutti gli stadi della vita dei prodotti mediante i suoi quattro mestieri di base: misurazione, collaudo, certificazione e formazione. Il LNE dispone di mezzi grazie ai quali effettua programmi di collaudo, normalizzati o su misura, in numerosi campi (4). Tra i suoi clienti figurano imprese industriali, società di distribuzione, enti pubblici, organizzazioni di consumatori, esperti giudiziari e tribunali, compagnie di assicurazione e amministrazioni (5).

(9)

Il LNE utilizza edifici e attrezzature sia per l’esecuzione dei compiti di cui è stato incaricato dallo Stato che per la prestazione di servizi a terzi.

(10)

Il LNE è attivo presso organizzazione europee e internazionali tra cui il CEN (Comitato europeo di normalizzazione), Eurolab (federazione europea delle associazioni nazionali di laboratori di misurazione, collaudo e analisi), l’EOTC (Organizzazione europea per la certificazione e i collaudi) e l’ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

Il LNE conta 700 collaboratori, suddivisi in 30 gruppi pluridisciplinari e dispone di 55 000 m2 di laboratorio, di cui 10 000 m2 a Parigi e 45 000 m2 a Trappes.

(12)

Il LNE ha rappresentanze in Asia (LNE-Asia a Hong Kong (6) e negli Stati Uniti (filiale G-MED North America, a Washington). Tali attività restano tuttavia di ampiezza modesta.

(13)

Nel 2005 le entrate del LNE sono ammontate a 65 milioni di EUR e l’utile a 0,7 milioni di EUR.

(14)

Dal 1997, il mandato affidato al LNE dallo Stato rientra nei contratti di obiettivi conclusi dalle autorità francesi e l’ente per un periodo di 4 anni. Il primo contratto di obiettivi riguardava il periodo 1997-2001, il secondo il periodo 2001-2004. Il terzo contratto è stato concluso per il periodo 2005-2008.

(15)

Questi contratti comprendono le missioni affidate al LNE sia a titolo di laboratorio nazionale di metrologia che le missioni di cui è incaricato a titolo di organismo di ricerca nonché le missioni di assistenza tecnica ai poteri pubblici e le missioni «di accompagnamento delle imprese» nel campo dei collaudi e dell’attestazione di conformità.

(16)

Il decreto n. 78-280, del 10 marzo 1978, relativo al LNE stabilisce che «le risorse dell’ente comprendono in particolare: […] le sovvenzioni dello Stato, delle collettività locali, degli enti pubblici e di organismi pubblici e privati di qualsiasi tipo […]» (7). Su questa base, il LNE si è visto finora accordare sovvenzioni al funzionamento (8) e sovvenzioni agli investimenti:

(milioni di EUR)

 

Sovvenzioni al funzionamento

Sovvenzioni agli investimenti

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Secondo le autorità francesi, le sovvenzioni al funzionamento e le sovvenzioni agli investimenti sono state accordate dal ministero dell’Industria e dal BNM «come contropartita delle missioni di servizio pubblico» del LNE. Si tratta, in sostanza, di sovvenzioni volte a coprire i costi derivanti dall’espletamento di dette missioni. La base giuridica di dette sovvenzioni è la legge finanziaria votata annualmente dal Parlamento francese.

(18)

Tra le sovvenzioni agli investimenti figurano le sovvenzioni connesse alla costruzione di due complessi di laboratori, denominati «Trappes 3» e «Trappes 4» (fasi 1 e 2) secondo la loro localizzazione. Tali sovvenzioni sono state accordate dai ministeri dell’Industria e dell’Ambiente, dal BNM nonché dalla Regione Ile-de-France e dal Conseil général des Yvelines.

(19)

Il LNE fruisce inoltre di risorse provenienti dalle sue attività commerciali. Il fatturato del settore commerciale ha infatti sempre rappresentato più del 50 % delle entrate totali del LNE nel corso del periodo esaminato, raggiungendo il 63 % nel 2005.

2.2.   I mercati in causa

(20)

Il LNE interviene sui mercati dei servizi di collaudo, metrologia, certificazione, calibrazione, formazione, ricerca e sviluppo. Il LNE fornisce i servizi succitati in particolare nel settore dei prodotti di consumo, dei prodotti medici/della salute, dei materiali/imballaggi/prodotti della costruzione e dei prodotti industriali.

(21)

Questi mercati sono aperti alla concorrenza nella Comunità europea. In particolare, il LNE entra in concorrenza con altri organismi sul mercato della certificazione richiesta dalle direttive europee nonché con migliaia di enti di valutazione di conformità, in particolare per il fatto che è autorizzato a concedere gli standard nazionali fissati dalle autorità di altri Stati membri (come ad esempio il marchio tedesco GS).

2.3.   I motivi che hanno determinato l’avvio del procedimento

(22)

Al termine del suo esame preliminare la Commissione ha osservato che non era possibile, in quella fase, valutare con esattezza il carattere di servizio di interesse generale o meno di un certo numero di missioni assegnate al LNE né stabilire la natura commerciale o non commerciale delle attività in questione.

(23)

La Commissione ha pertanto formulato dubbi circa la giustificazione dell’importo delle sovvenzioni al funzionamento e all’investimento concesse al LNE al fine di compensare i costi delle sue attività o dei suoi progetti d’investimento non economici oppure dei costi derivanti dall’espletamento di un mandato dello Stato. In assenza di una separazione contabile tra attività di differente natura che, per giunta, non potevano essere delimitate con precisione, il LNE avrebbe potuto disporre di una parte delle sovvenzioni pubbliche per la gestione delle sue attività esercitate in regime di concorrenza. Ciò sarebbe equivalso ad una sovvenzione incrociata di dette attività e avrebbe costituito un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(24)

Secondo la Commissione, il vantaggio procurato da una sovvenzione incrociata a favore di attività concorrenziali avrebbe avvantaggiato il LNE nelle sue prestazioni su mercati soggetti al regime di concorrenza a livello europeo. Gli scambi intracomunitari ne avrebbero quindi risentito.

(25)

Gli aiuti dovrebbero essere considerati illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (9).

(26)

Le deroghe a detta incompatibilità previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE non sarebbero applicabili nella fattispecie.

(27)

Per quanto concerne l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, quest’ultimo si applica unicamente alle attività economiche coperte da una missione di interesse generale espletata per conto dello Stato. Ciò nonostante, dopo un’analisi preliminare del caso, la Commissione ha ritenuto che dalle informazioni di cui disponeva in quella fase non risultava che le missioni, di cui il LNE è stato incaricato dallo Stato nell’ambito del contratto di obiettivi, potessero essere considerate come aventi un carattere incondizionatamente economico. Non sembrava neppure che i servizi prestati in regime di concorrenza dal LNE avessero formato oggetto di una missione distinta di servizio di interesse generale. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in quella fase, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato non potesse essere invocato a favore della compatibilità delle misure in causa.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(28)

Tre interessati hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento:

la società Emitech, con lettera del 14 novembre 2005,

il laboratorio Intertek Testing Services (Francia), con lettera del 21 novembre 2005,

i laboratori Pourquery Analyses industrielles, con lettera del 21 novembre 2005.

(29)

Tali osservazioni, spesso analoghe, sono riassunte e raggruppate per tema ai considerando 30, 31 e 32.

(30)

In primo luogo, la missione di servizio pubblico di cui è incaricato il LNE non sarebbe chiaramente definita. Sarebbe pertanto impossibile ai concorrenti del LNE determinare il confine tra eventuali obblighi di servizio pubblico e attività commerciali. Inoltre, detti concorrenti non avrebbero modo di verificare in maniera obiettiva e trasparente se il LNE utilizza le sovvenzioni che riceve dallo Stato unicamente per i suoi obblighi di servizio pubblico. Sarebbero state quindi versate sovvenzioni da collettività territoriali, ad esempio per l’estensione del sito di Trappes che accoglie le attività commerciali. Il LNE non espleterebbe nemmeno talune missioni, ad esempio di rappresentanza dei poteri pubblici nei consessi internazionali (Intertek afferma, ad esempio, di partecipare alle commissioni dell’AFNOR e del CEN senza ricevere alcuna indennità dai poteri pubblici). Peraltro, gli aiuti in causa sarebbero stati accordati al LNE senza notifica preventiva; sarebbero pertanto illegali e, di conseguenza, nulli.

(31)

In secondo luogo, il LNE disporrebbe, dato il suo status di impresa pubblica, di un certo numero di vantaggi selettivi, tra cui l’autoassicurazione e, più in generale, il non pagamento delle assicurazioni, un regime specifico di diritto del lavoro, in particolare per le pensioni e per l’assicurazione-disoccupazione, il diritto di utilizzare documenti con l’intestazione della Repubblica, l’utilizzazione di un’immagine ufficiale o di laboratorio ufficiale, l’autorizzazione di fatto nel quadro del credito d’imposta-ricerca e l’archiviazione gratuita. Il LNE sarebbe inoltre avvantaggiato dall’amministrazione delle dogane che utilizzerebbe i servizi del LNE o che obbligherebbe le imprese a ricorrere ai servizi del LNE ad esclusione di qualsiasi altro laboratorio.

(32)

In terzo luogo, le sovvenzioni dello Stato falserebbero il gioco della concorrenza, in particolare a livello internazionale. Il LNE avrebbe, peraltro, varie sedi all’estero.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(33)

Con due lettere datate rispettivamente 4 novembre 2005 e 19 aprile 2006, la Francia ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale concernente il contributo finanziario accordato al LNE e ha fornito informazioni complementari circa la registrazione contabile delle attività del LNE.

(34)

Innanzi tutto, la Francia sottolinea che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (10). Ciò dispensa il LNE dall’obbligo di tenere e conservare una contabilità separata.

(35)

Le autorità francesi sottolineano tuttavia che il LNE dispone di una contabilità analitica dal 1990. Quest’ultima è stata riesaminata nel 2005 per conformarsi al contratto di obiettivi Stato-LNE 2005-2008. Essa permette una separazione completa dei conti tra settori commerciale e pubblico e mostra, in particolare, la redditività delle prestazioni commerciali effettuate dal LNE, indipendentemente dalla sovvenzione annua che gli viene accordata e che è destinata alle missioni di servizio pubblico.

(36)

Il metodo impiegato è quello dei conti completi: il LNE è organizzato in centri di analisi che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alle sue diverse missioni e attività. L’importo degli oneri e dei prodotti è ripartito nella maniera più accurata possibile:

le sezioni operative o centri di analisi principali sono circa 80 con un organico di circa 500 persone,

le sezioni funzionali e i centri di costo rappresentano una quarantina di centri ausiliari con un organico di 200 persone.

(37)

I dipendenti del LNE registrano le loro ore di lavoro attraverso un software di input. A seconda della natura dell’attività, le ore sono dirette (sezioni operative) oppure indirette (sezioni operative e sezioni funzionali), fermo restando che le spese generali sono costituite dai costi dei centri ausiliari (sezioni funzionali e centri di costo).

(38)

I costi dei centri ausiliari sono successivamente ripartiti tra i principali centri in funzione di vari fattori o chiavi di ripartizione (organico, massa salariale, numero di posti informatici, superficie dei locali, qualità dei loro sistemi di regolazione termica e climatica).

(39)

In un secondo tempo, i costi completi dei centri di analisi principali sono imputati alle attività sulla base di due fattori di costo:

le ore di manodopera diretta, imputate a ciascun agente,

il tasso di utilizzazione degli impianti.

(40)

Questo secondo fattore tende ad assegnare opportunamente gli oneri di ammortamento e di infrastruttura alle attività del LNE (le spese di infrastruttura sono costituite dagli oneri indiretti delle unità di manutenzione, di officina e di gestione immobiliare).

(41)

Al livello di un centro di analisi principale (sezione operativa media di 6 persone), viene calcolato un tasso di utilizzazione per ciascun settore ponderando il tasso di utilizzazione per il valore del materiale. Gli oneri di ammortamento e di infrastruttura, direttamente connessi agli impianti, possono allora essere imputati, proporzionalmente a detti tassi, a ciascuno dei settori commerciale e pubblico.

(42)

Le spese indirette e le altre spese generali del centro di analisi sono assegnate alle attività commerciali o pubbliche in prorata delle imputazioni di ore dirette dei dipendenti della sezione.

(43)

Nel 2005 i tassi effettivi di utilizzazione dei materiali nel settore commerciale e nel settore pubblico hanno permesso una ripartizione individuale degli oneri di infrastruttura e di ammortamento di ciascun materiale secondo il prorata della sua utilizzazione. La somma di dette ripartizioni individuali fornisce le cifre totali per il 2005.

(44)

Per gli anni 1993-2004, questa ripartizione individuale non era possibile. Si è quindi deciso di ricorrere ad un indicatore globale del tasso di utilizzazione. Questo indicatore globale risulta dalla ponderazione dei tassi di utilizzazione individuali di ciascun materiale per il valore del materiale. Il valore di questo indicatore per il 2005 è pari a 44 % per il settore commerciale e al 56 % per il settore pubblico. Questi tassi di utilizzazione sono stati comunicati, per i singoli gruppi, per le principali attrezzature del Laboratoire di valore di acquisito superiore o pari a 7 500 EUR ossia per circa 1 200 materiali, che rappresentano in valore il 70 % dell’insieme dei materiali e delle attrezzature del LNE.

(45)

Tuttavia, nei suoi calcoli di ripartizione degli oneri e quindi per la stima dei risultati dei settori pubblico e commerciale, la Francia utilizza un rapporto di ripartizione più prudente di 50/50 anziché di 56/44. Ciò corrisponde a un margine di sicurezza del 10 % circa (di fatto di 6 punti su 56).

(46)

Gli edifici non sono integrati nel campionamento succitato, ma i rapporti di utilizzazione in contabilità analitica indicano una ripartizione 2/3-1/3 a favore del settore pubblico.

(47)

È stato in tal modo possibile rivedere i conti del LNE relativi al periodo 1993-2004, come espressamente richiesto dalla Commissione al fine di imputare le spese generali fisse di produzione al settore commerciale oppure a quello pubblico, che ai fini contabili erano invece considerate come spese «miste». Il metodo prescelto si basa su un principio sviluppato secondo la norma contabile internazionale IAS 2, in base alla quale le spese generali fisse di produzione devono essere imputate ai costi di produzione in funzione della normale capacità degli impianti di produzione.

(48)

In secondo luogo, la Francia riafferma le attività connesse alle missioni di servizio pubblico affidate al LNE e precisa che quest’ultimo è un EPIC (ente pubblico industriale e commerciale) soggetto al rispetto del principio di specialità, che si applica a qualsiasi ente pubblico creato espressamente per gestire un servizio pubblico. La Francia, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia (11), sostiene quindi che le missioni di servizio pubblico dell’impresa LNE sono missioni di servizi di interesse economico generale giacché il LNE ricorre a mezzi che non impiegherebbe se considerasse unicamente il suo interesse generale. Le missioni indicate nei contratti di obiettivi 2005/2008 rivestono pertanto un carattere economico ben definito e specifico. Infine, la giurisprudenza (12) sottolinea, da un lato, che l’impresa incaricata dalla gestione di servizi di interesse economico generale deve essere stata investita di tale compito in forza di un atto della pubblica autorità che definisca in maniera precisa il contenuto degli obblighi di servizio pubblico e, d’altro lato, che la Commissione può rimettere in discussione la definizione di servizi di interesse economico generale da parte di uno Stato membro solo in caso di errore manifesto. La Francia ritiene che gli EPIC soddisfino per definizione i criteri succitati.

(49)

In terzo luogo, secondo la Francia, la compensazione concessa al LNE per i suoi obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato vietato. Infatti, sono soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni della sentenza Altmark (13). Inoltre, l’analisi mostra che sarebbero soddisfatte le disposizioni contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (14) (di seguito «la disciplina»). A titolo sussidiario, qualsiasi sanzione pronunciata contro la Francia sarebbe contraria alla decisione n. 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale (15). Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione stabilisce la compatibilità di siffatte compensazioni in determinate condizioni che il LNE soddisfa.

(50)

Le sovvenzioni per i siti di Trappes, concesse dalle collettività territoriali e dallo Stato, hanno finanziato mezzi necessari per la realizzazione delle missioni di servizio pubblico affidate al LNE.

(51)

Inoltre, basandosi su un’analisi dei mercati interessati, la Francia intende dimostrare che non sussistono, alla data della presentazione della denuncia alla Commissione, sovvenzioni incrociate irregolari, ossia sovvenzioni volte a permettere al LNE di praticare prezzi predatori nei settori commerciali considerati.

(52)

Infine, la Francia ritiene che il LNE non possieda una parte di mercato significativa, dato che sarebbe valutata al 4,2 % a livello nazionale e all’1 % a livello europeo.

(53)

In quarto luogo, la Francia precisa che lo sconto commerciale accordato alle piccole e medie imprese (PMI) dell’Île-de-France rientra nell’ambito di un regime autorizzato dalla Commissione nel 1989 (16), cui potrebbe accedere qualsiasi laboratorio, ivi compresi gli autori della denuncia. Le sovvenzioni concesse dalla Regione Île-de-France ammontano a 61 000 EUR dal 1995. I beneficiari effettivi di dette sovvenzioni sono state le PMI interessate. Peraltro, la Francia non ha trovato traccia di un’asserita sovvenzione dell’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a favore del LNE.

(54)

In quinto luogo, la Francia osserva che per realizzare i suoi collaudi, la direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDDI) ricorre ai suoi propri laboratori oppure a quelli dalla direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) quando dispongono della competenza tecnica ad hoc (ad esempio, un gran numero di test sui giocattoli sono realizzati da un laboratorio delle dogane). In caso contrario, la DGDDI si rivolge ai suoi laboratori esterni, tra i quali figura in particolare il LNE. La scelta de laboratorio avviene in funzione delle sue competenze tenuto conto dell’applicazione della normativa considerata. Pertanto la DGDDI può rivolgersi, ad esempio, all’Institut national de recherche et de sécurité per le maschere di protezione oppure al Centre scientifique et technique du bâtiment per i prodotti della costruzione.

5.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

(55)

Il presente procedimento ha per oggetto le sovvenzioni annue al funzionamento nonché le sovvenzioni all’investimento concesse a favore del LNE dalle autorità pubbliche tra il 1993 e il 2005.

5.1.   Qualificazione di aiuto di Stato

(56)

Le regole di concorrenza non si applicano alle attività di natura non economica. Occorre dunque valutare innanzi tutto la natura economica o meno delle attività svolte dal LNE (17) nel settore pubblico.

(57)

Costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (18). Secondo l’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni relative al caso C-222/04, il criterio essenziale che permette di valutare se un’attività riveste carattere economico consiste nello stabilire se l’attività potrebbe, perlomeno in principio, essere esercitata da un’impresa privata al fine di realizzare uno scopo lucrativo.

(58)

In tale contesto, la Commissione ritiene che i lavori di studio, ricerca, consulenza, perizia, collaudo, controllo e qualsiasi prestazione di assistenza tecnica utile alla protezione e all’informazione dei consumatori o al miglioramento della qualità dei prodotti, che effettua il LNE nell’ambito della sua missione di interesse generale, corrispondano a un’offerta di servizi sui mercati in causa e che tali servizi potrebbero in linea di massima essere offerti da un’impresa avente uno scopo lucrativo. Le missioni affidate dallo Stato al LNE rivestono quindi un carattere economico (19).

(59)

Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, una misura costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, la misura deve recare un vantaggio al beneficiario. In terzo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. In quarto luogo, la misura deve essere di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

(60)

Le dotazioni di bilancio dello Stato costituiscono, ovviamente, risorse statali.

(61)

Il gruppo di interesse pubblico «Bureau national de métrologie» era controllato dallo Stato (20), prima di essere integrato nel LNE nel 2005. Le risorse del LNE legate ai contratti con il BNM sono quindi risorse statali.

(62)

Gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro denominazione, sono soggetti al sindacato di conformità di cui all’articolo 87 del trattato (21). Le sovvenzioni versate dal Conseil régional d’Île-de-France e dal Conseil général des Yvelines sono risorse statali.

(63)

Pertanto, tutte le misure in causa sono finanziate mediante risorse statali.

(64)

Costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (22).

(65)

Le sovvenzioni al funzionamento e agli investimenti alleviano gli oneri che normalmente peserebbero sul bilancio del LNE. Tali sovvenzioni costituiscono quindi un vantaggio a favore del LNE.

(66)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE vieta gli aiuti che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi.

(67)

Poiché l’unico beneficiario delle misure oggetto del presente procedimento è il LNE, è chiaramente soddisfatta la condizione di selettività.

(68)

Inoltre, occorre ribadire che gli aiuti volti a sgravare un’impresa dai costi che avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito della sua gestione corrente oppure delle sue normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (23).

(69)

Per tale motivo le misure in causa, che favoriscono il LNE, sono atte a falsare la concorrenza.

(70)

La Commissione constata che i mercati in causa formano oggetto di scambi intercomunitari. Il LNE, nel 2005, ha realizzato un fatturato in seno all’Unione europea di 4 milioni di EUR (al di fuori della Francia), e di 2,35 milioni di EUR fuori dell’Unione europea. Nel 2000, secondo la Francia, il LNE aveva realizzato il 13 % del suo fatturato fuori della Francia, ossia il 9 % nell’Unione europea e il 4 % fuori UE.

(71)

Inoltre, affinché sia soddisfatta la condizione dell’incidenza sugli scambi, la Commissione non è tenuta a constatare un’incidenza effettiva di detti aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e una distorsione effettiva della concorrenza, ma deve unicamente esaminare se gli aiuti in causa siano atti ad incidere sugli scambi intracomunitari e a falsare la concorrenza.

(72)

In tale contesto, è sufficiente constatare che i mercati sui quali è attivo il LNE hanno una dimensione transfrontaliera e che il LNE è in concorrenza con imprese insediate in altri Stati membri e con imprese francesi attive su detti mercati a livello internazionale. A questo proposito la Corte ha sentenziato che qualsiasi concessione di aiuti ad un’impresa che esercita attività sul mercato comunitario può causare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (24).

(73)

Pertanto, non è possibile accogliere la tesi sostenuta dalla Francia, secondo cui non vi sarebbe incidenza sugli scambi date le deboli quote di mercato detenute da LNE, tanto più che gli importi accordati sono lungi dall’essere irrilevanti.

(74)

Le misure in questione rendono più difficile le attività commerciali di operatori comunitari (25), che intendano svilupparsi in Francia. Senza il sostegno pubblico, le operazioni svolte dal LNE avrebbero una dimensione più ridotta, il che renderebbe possibile lo sviluppo del fatturato dei concorrenti del LNE.

(75)

Dato che le misure in causa rafforzano la posizione del LNE rispetto ad altri operatori concorrenti negli scambi intercomunitari, si può ritenere che incidano sugli scambi tra Stati membri e che siano idonee a falsare la concorrenza tra detti operatori.

(76)

Nel luglio 2003, nella sentenza Altmark (26), la Corte ha statuito che nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A tal fine, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni citate nella sentenza.

(77)

La Francia ritiene che le compensazioni versate al LNE per i suoi obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato vietati in quanto sarebbero soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni citate dalla Corte a tale proposito.

(78)

La Commissione non condivide tale parere.

(79)

Infatti, secondo la quarta condizione enunciata nella sentenza Altmark, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base dei costi che un’impresa media, ben gestita e dotata di adeguati mezzi per soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

(80)

La Francia, nella sua argomentazione volta a dimostrare il rispetto della condizione enunciata al punto precedente, si limita a sottolineare che l’analisi dei costi che sosterrebbe un’impresa media deve tener conto della pluralità di missioni di servizio pubblico affidate al LNE concernenti sia applicazioni normative che la ricerca fondamentale in vari settori (metrologia, sanità, ambiente, industria, beni di consumo, prodotti per la costruzione, imballaggio e confezione).

(81)

La Francia non ha fornito alcuna analisi dei costi di «un’impresa media, ben gestita». Inoltre, non è stata fornita alcuna spiegazione quanto all’eventuale impossibilità di comparare il LNE a una siffatta impresa media.

(82)

La Commissione non è in grado di concepire ex nihilo l’elemento di comparazione richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

(83)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il quarto criterio enunciato nella sentenza Altmark non sia soddisfatto.

(84)

Il riferimento astratto fatto dalla Francia ai punti da 13 a 17 della disciplina non modifica affatto tale valutazione.

(85)

Tenuto conto delle varie considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che le dotazioni di bilancio nonché le sovvenzioni versate dalle collettività territoriali in questione costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

5.2.   Illegalità degli aiuti

(86)

La Commissione ritiene irrilevante, ai fini del presente procedimento, il fatto che il decreto del 1978 abbia potuto costituire un regime di finanziamento. Infatti, tale decreto è di carattere alquanto generale e le decisioni relative agli importi delle sovvenzioni accordate dallo Stato e dal BNM al LNE sono state adottate annualmente, secondo motivazioni e condizioni che potevano variare di anno in anno. Le sovvenzioni annue al funzionamento nonché le sovvenzioni agli investimenti concesse al LNE costituiscono altrettanti aiuti individuali nuovi.

(87)

A tali aiuti è stata data esecuzione senza previa notifica alla Commissione. Di conseguenza, tali aiuti sono illegali.

5.3.   Compatibilità degli aiuti con il mercato comune

5.3.1.   Le eccezioni di cui all’articolo 87

(88)

Le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali nonché gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania chiaramente non sono pertinenti nel caso di specie.

(89)

Quanto alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Commissione constata che gli aiuti in causa non sono destinati a favorire lo sviluppo economico nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, che non costituiscono un progetto di comune interesse europeo né sono destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Gli aiuti non sono destinati neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Quanto alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ritiene che non siano stati dissipati i dubbi espressi in occasione dell’avvio del procedimento: gli aiuti in causa non permettono di agevolare lo sviluppo di talune regioni o di talune produzioni.

(90)

Va sottolineato a questo riguardo che né le autorità francesi né le parti interessate hanno invocato le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, nell’ambito del procedimento amministrativo. In particolare, la Francia ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 87 non sarebbero applicabili in quanto le misure esaminate non creerebbero distorsioni di concorrenza né inciderebbero sugli scambi tra Stati membri.

5.3.2.   L’articolo 86, paragrafo 2

(91)

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

(92)

Conformemente al punto 26 della disciplina, la Commissione applica per gli aiuti non notificati le disposizioni di detta disciplina qualora l’aiuto sia stato concesso dopo il 29 novembre 2005 e le disposizioni in vigore al momento della concessione dell’aiuto in tutti gli altri casi.

(93)

Il presente procedimento concerne aiuti concessi prima del 29 novembre 2005.

(94)

Pertanto, occorre applicare la comunicazione della Commissione sui «servizi di interesse generale in Europa» (27), che era in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Secondo detta comunicazione, quando le regole di concorrenza si applicano ad un aiuto sotto forma di compensazione di servizio pubblico, la compatibilità è determinata da tre principi:

neutralità rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese,

libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse generale, fermo restando il controllo di eventuali casi di errore manifesto,

proporzionalità, nel senso che la restrizione alla concorrenza e le limitazioni delle libertà del mercato unico non devono eccedere quanto necessario per garantire l’effettivo assolvimento della missione.

(95)

Il rispetto del principio di neutralità non presenta alcuna difficoltà nel caso di specie.

(96)

Per quanto concerne la qualificazione della missione di servizio pubblico del LNE come missione di interesse economico generale, spetta alla Commissione valutare la natura economica dell’attività in questione e verificare che lo Stato membro non abbia commesso errori manifesti di valutazione qualificandola come missione di interesse generale.

(97)

È già stato accertato che le attività svolte dal LNE nel settore pubblico sono attività economiche.

(98)

Per quanto riguarda la qualificazione di interesse generale, ad eccezione dei settori nei quali la questione ha già formato oggetto di una normativa comunitaria, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità, salvo errori manifesti di valutazione rilevati dalla Commissione.

(99)

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la definizione delle missioni di servizio pubblico del LNE, quale risulta dal testo fondatore del 1978 e dai complementi d’informazione apportati nel 2005, sia sufficientemente chiara (28) e quindi che non comporti un errore manifesto di valutazione da parte delle autorità francesi. Inoltre, le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale devono essere state investite di tale missione mediante un atto delle autorità pubbliche. Nella fattispecie, la legge n. 78-23 del 10 gennaio 1978 e i decreti del 2005 sono atti ufficiali delle autorità pubbliche. Infine, a partire dal 1997, i contratti di obiettivi cofirmati dallo Stato illustrano in maniera dettagliata e precisa le missioni del LNE.

(100)

Le osservazioni degli interessati, che sostanzialmente indicano che sarebbe pertanto impossibile ai concorrenti del LNE stabilire il confine tra i suoi eventuali obblighi di servizio pubblico e le sue attività commerciali, non inficiano tale conclusione. Esse vertono in pratica sull’esigenza di separazione contabile tra le attività inerenti al servizio di interesse economico generale testé citato e le attività di tipo commerciale, onde evitare qualsiasi sovvenzione incrociata incompatibile con il trattato CE. Questi ultimi punti sono esaminati di seguito.

(101)

La proporzionalità, che discende dall’articolo 86, paragrafo 2, implica che i mezzi utilizzati per la missione di interesse generale non devono dare origine a distorsioni non indispensabili degli scambi. In particolare, occorre garantire che qualsiasi restrizione alle norme del trattato CE, in particolare le restrizioni alla concorrenza e alle libertà del mercato interno, non ecceda quanto strettamente necessario per garantire il buon adempimento della missione. La prestazione del servizio di interesse economico generale deve essere garantita e le imprese alle quali è affidato tale compito devono essere in grado di sostenere gli oneri specifici e i costi netti supplementari che ne derivano.

(102)

La Commissione ritiene che gli aiuti in questione rientrino nell’ambito della missione di interesse generale del LNE.

(103)

In tale ambito, se la compensazione annua versata dalle autorità pubbliche è inferiore o pari ai costi netti supplementari sostenuti dal LNE nell’esecuzione del servizio di interesse economico generale, il principio di proporzionalità è rispettato. Ciò sarà verificato se, alla luce di un’imputazione corretta in contabilità analitica dei proventi e degli oneri nel settore pubblico e commerciale, il risultato del settore pubblico comprendente l’insieme delle sovvenzioni dell’esercizio è negativo o nullo oppure genera un margine di utile ragionevole, tenuto conto in particolare delle attività del settore in cui opera il LNE.

(104)

La Commissione ha esaminato il metodo seguito per la contabilità analitica del LNE onde verificare se permettesse effettivamente d’individuare tutti i proventi e oneri inerenti al servizio di interesse economico generale per il periodo 1993-2005 (29).

(105)

Nel 2005 la contabilità analitica del LNE si basa su una contabilizzazione di conti integrali, che si fonda sul preciso censimento di tutte le attività svolte, attraverso un numero importante di sezioni operative (80) e funzionali (circa 40).

(106)

Le entrate del settore commerciale del LNE sono costituite dal fatturato delle prestazioni realizzate e da altri proventi, incluso ad esempio le messe a disposizione di personale fatturate, le consegne fatturate ai clienti e riduzioni degli accantonamenti per rischio.

(107)

Le entrate del settore pubblico includono il fatturato «studi», il contratto Métrologie (ex BNM), entrate diverse (ad esempio provenienti dalla cooperazione tecnica internazionale), le sovvenzioni al funzionamento e la quota parte delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico.

(108)

La quota parte delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico include le sovvenzioni agli investimenti versate dalle collettività territoriali. Pertanto, le sovvenzioni in questione, che hanno contribuito a finanziare i mezzi necessari per la realizzazione delle missioni di servizio pubblico affidate al LNE, sono incluse nell’analisi dell’importo della compensazione accordata al LNE per sostenere i costi delle missioni di servizio di interesse economico generale. La ripartizione 2/3-1/3 tra i settori pubblico e commerciale degli ammortamenti degli edifici è conforme alle destinazioni degli edifici «Trappes 3» e «Trappes 4».

(109)

Le spese sono della stessa natura tra i settori commerciale e pubblico. Esse si ripartiscono essenzialmente in manodopera diretta, acquisti/subappalti/oneri diretti, spese dirette di missioni, spese indirette, spese generali, spese d’infrastruttura e ammortamenti.

(110)

Per quanto riguarda più specificamente gli oneri di ammortamento e di infrastruttura di materiali utilizzati sia nel settore commerciale che pubblico, i trattamenti in contabilità analitica si basano su metodi ampiamente accettati, in funzione del tasso di utilizzazione di detti materiali.

(111)

La Commissione ritiene che il campionamento effettuato, rappresentante il 70 % del valore dei materiali e delle attrezzature del LNE, su cui si basa l’elaborazione del rapporto d’imputazione 44/56, sia soddisfacente. Peraltro, l’applicazione di questo tasso di ripartizione globale sugli impianti più onerosi può essere estesa agli impianti meno costosi che intervengono a complemento degli impianti pesanti.

(112)

Inoltre, il rapporto 44/56 è accettabile per l’insieme del periodo esaminato in quanto le attività del settore commerciale vi presentano una tendenza al rialzo (30). È quindi ragionevole stimare che il tasso di utilizzazione degli impianti del settore pubblico constatato nel 2005 costituisca un minimo per il periodo 1993-2004.

(113)

La Commissione ritiene inoltre che il margine di sicurezza del 10 % utilizzato dalle autorità francesi nelle loro revisioni relative al periodo 1993-2004, abbia l’effetto di non sovrastimare gli oneri imputati al settore pubblico e quindi di non giustificare sovvenzioni eventualmente eccessive. L’approccio adottato dalle autorità francesi è quindi prudente.

(114)

Pertanto, la Commissione conclude da un lato, che la compatibilità analitica del LNE corrisponde agli standard riconosciuti abitualmente in materia e non presenta caratteristiche notevoli e, dall’altro, che le revisioni effettuate per stabilire i conti per settore (31) nel corso del periodo 1993-2004 sono accettabili (32).

(115)

I risultati annui del settore pubblico, che comprendono le sovvenzioni pubbliche, quali stabiliti dalla contabilità analitica del LNE, sono i seguenti:

(migliaia di EUR)

 

Risultato settore pubblico

Risultato/fatturato settore pubblico (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

A partire dal 1993 i risultati del settore pubblico, ossia le attività coperte dal servizio di interesse economico generale, sono stati più spesso deficitari malgrado la concessione degli aiuti in questione. Quando si constata un eccedente, è inferiore o pari al 2 % del fatturato realizzato nel settore pubblico. Il risultato ponderato per il periodo 1993-2005 è una perdita dell’1,9 %.

(117)

Siffatti risultati, in media negativi, sono chiaramente inferiori a ciò che può essere un utile ragionevole per un’eventuale impresa privata analoga.

(118)

Occorre aggiungere che la Commissione ha esaminato dettagliatamente i risultati e il fatturato del LNE e dei tre interessati, che svolgono attività analoghe a quelle del LNE, per il periodo 1998-2005 (34). Da tale esame si evince che i rapporti «risultato netto/fatturato» erano più bassi per l’LNE (– 3,2 % per le attività del LNE nel settore pubblico, 0,6 % per l’insieme delle attività del LNE) che per gli interessati i cui rapporti si situano tra lo 0 % e il 4 %. Ciò conferma che gli utili realizzati dal LNE nel settore pubblico possono essere considerati come utili ragionevoli.

(119)

Di conseguenza, la Commissione conclude che, dal 1993, il LNE non ha beneficiato di alcuna sovracompensazione degli oneri del servizio di interesse economico generale. Le compensazioni del servizio pubblico versate al LNE nel corso del periodo 1993-2005 costituiscono aiuti di Stato compatibili con l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato.

(120)

Ne consegue che non occorre verificare l’esistenza di sovvenzioni incrociate a favore del LNE (35) per le sue attività nel settore commerciale.

5.4.   Carattere non commerciale di talune attività del LNE nel settore pubblico

(121)

Va rilevato che se talune attività, peraltro limitate, del LNE nel settore pubblico dovessero essere considerate come non commerciali (36) e venire assimilate a compiti di potere pubblico, occorrerebbe del pari verificare che le compensazioni versate dalle autorità pubbliche restino inferiori o pari ai costi netti sostenuti per l’esecuzione di detti compiti (37).

(122)

Tale analisi è stata già effettuata in particolare ai considerando da 115 a 120 e si evince che non vi è motivo di opporsi alle compensazioni in questione. Tuttavia, essa induce a ritenere che i finanziamenti di dette attività non costituiscano aiuto di Stato.

5.5.   Osservazioni di terzi

(123)

Nelle osservazioni presentate nell’ambito del presente procedimento, alcuni concorrenti hanno citato altri aiuti di cui avrebbe beneficiato il LNE. Tali misure non hanno formato oggetto del presente procedimento. Tenuto conto delle risposte delle autorità francesi, la Commissione si considera tuttavia sufficientemente informata per pronunciarsi al riguardo.

(124)

L’importo totale delle sovvenzioni versate al LNE dalla Région Île-de-France per finanziare la riduzione commerciale accordata dal LNE alle PMI della Regione, ammontava a 61 000 EUR nel 2003. Purché possano essere analizzate come aiuti al LNE (e non alle PMI clienti) e non rientrino in un regime di aiuto esistente (cfr. punto 54), tali sovvenzioni soddisfano le condizioni enunciate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (38). La Commissione non può quindi opporvisi.

(125)

La Commissione osserva peraltro che l’ADEME non ha concesso alcun aiuto al LNE.

(126)

Nel caso di specie non sono pertinenti né la presunta utilizzazione dei logotipi ufficiali della Repubblica francese da parte del LNE né il suo grado di partecipazione ai lavori degli organi internazionali. Il logotipo del LNE è diverso dal logotipo ufficiale la cui utilizzazione è riservata unicamente ai poteri pubblici. Quanto alla rappresentanza dei poteri pubblici in taluni consessi europei e internazionali [gruppi di lavoro dell’Organizzazione internazionale della metrologia legale (OIML) e del Comitato di cooperazione europea di metrologia legale (WELMEC)], il vantaggio in termini d’immagine che può derivarne per il LNE non è assimilabile a un aiuto di Stato.

(127)

I presunti vantaggi relativi all’autoassicurazione, a un regime specifico di diritto del lavoro per i dipendenti oppure all’archiviazione gratuita, sono infondati. Le polizze di assicurazione del LNE, che rappresentano peraltro un onere superiore a 300 000 EUR nel 2004, sono analoghe a quelle sottoscritte dalle imprese private. I dipendenti del LNE non hanno uno status specifico, ad esempio di funzionario pubblico, ma sono assoggettati al diritto privato sia per l’assicurazione disoccupazione che per le loro pensioni. Infine, il LNE non fruisce di un’archiviazione gratuita; al contrario, i relativi costi diretti sono ammontati a 80 000 EUR nel 2005.

(128)

L’ammissibilità di fatto, di cui fruisce il LNE, al credito d’imposta ricerca, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, in particolare per il motivo che tale ammissibilità, in realtà, non implica risorse statali. Essa deriva dal fatto che il LNE ha formato oggetto di una valutazione ad hoc dei suoi ricercatori nel quadro dei suoi obblighi pubblici nel campo della ricerca. Il credito d’imposta ricerca è peraltro preso in considerazione nelle entrate e spese del LNE.

(129)

Quanto al sostegno che le dogane apporterebbero al LNE, ciò non è dimostrato da alcun elemento specifico. Sembra che la DGDDI faccia ricorso ai suoi propri laboratori, a quelli della DGCCRF oppure a laboratori esterni tra i quali figura l’LNE, l’Institut national de recherche et de sécurité, oppure il Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) per i prodotti della costruzione.

6.   CONCLUSIONI

(130)

Fatta salva la sezione 5.4, le compensazioni di servizio pubblico accordate sotto forma di dotazioni di bilancio dello Stato e del BNM nonché le sovvenzioni accordate da collettività territoriali al LNE tra il 1993 e il 2005 sono aiuti di Stato.

(131)

La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione agli aiuti in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(132)

Ciò nonostante, tali aiuti sono compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(133)

La presente decisione non concerne la garanzia dello Stato di cui potrebbero beneficiare le attività del LNE nel settore commerciale, in conseguenza dello status du EPIC di detto organismo. Tale aspetto, che ha dato luogo a una proposta di misure opportune ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato (39), formerà oggetto di decisioni ulteriori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le compensazioni di servizio pubblico cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione a favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais tra il 1993 e il 2005 sono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 263 del 22.10.2005, pag. 22.

(2)  LNE è l’acronimo del Laboratoire national de métrologie et d’essais, creato con decreto del 25 gennaio 2005 in seguito all’integrazione del Bureau national de métrologie nel Laboratoire national d’essais.

(3)  Cfr. la nota 1.

(4)  Ad esempio, la metrologia e la strumentazione, i materiali, i prodotti di consumo, della salute e gli strumenti medici, le attrezzature e le componenti industriali, la logistica e l’imballaggio, l’energia e l’ambiente.

(5)  Fonte: www.lne.fr

(6)  Nel 2001, il LNE ha creato LNE-Asia, una joint-venture tra LNE e CMA-Testing and Certification Laboratories.

(7)  Il decreto è stato modificato dai decreti n. 2005-49 del 25 gennaio 2005 e n. 2005-436 del 9 maggio 2005, in particolare per quanto concerne il regime finanziario e contabile nonché il controllo del LNE. Le risorse del LNE restano tuttavia identiche.

(8)  Si tratta della somma degli importi corrispondenti al Contrat Métrologie e delle sovvenzioni al funzionamento del conto economico.

(9)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(10)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(11)  In particolare la sentenza della Corte dell’11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e.a. (66/86, Raccolta 1989, pag. 803).

(12)  Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Olsen/Commissione (T-17/02, Raccolta 2005, pag. II-2031, punti 186 e seguenti e punto 216).

(13)  Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Raccolta 2003, pag. I-7747).

(14)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(15)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(16)  Caso NN 6/89, centri regionali d’innovazione e di trasferimento di tecnologia. Lettera alle autorità francesi SEC(1989) 814 del 23.5.1989.

(17)  È evidente che le attività nel campo commerciale sono attività economiche ai sensi della giurisprudenza.

(18)  Sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Raccolta 2006, pag. I-289).

(19)  Fatto salvo quanto esposto al punto 5.4 della presente decisione.

(20)  Il BNM era un gruppo di interesse pubblico costituito tra l’altro, dallo Stato francese, rappresentato dal ministero dell’Industria e dal ministero della Ricerca e delle nuove tecnologie e, d’altro lato, da entità pubbliche: il Commissariato per l’energia atomica, il Conservatorio nazionale delle arti e dei mestieri, il LNE e l’Observatoire de Paris. I mezzi finanziari del gruppo di interesse pubblico provenivano dai suoi membri.

(21)  Cfr. sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione (248/84, Raccolta 1987, pag. I-4013, punto 17).

(22)  Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 30 e la giurisprudenza citata).

(23)  Cfr. sentenza del 16 settembre 2004, causa Valmont (T-274/01, Raccolta 2004, pag. II-3145, punto 44 e la giurisprudenza citata).

(24)  Cfr., in particolare, le sentenze della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione (C-730/79, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12) e del Tribunale del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione (T-214/95, Raccolta 1998, pag. II-717, punti da 48 a 50).

(25)  I concorrenti del LNE sono sia imprese di dimensione nazionale che gruppi internazionali (Bureau Veritas, Intertek …).

(26)  Cfr. sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 87).

(27)  GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(28)  Le missioni in causa sono illustrate dettagliatamente alla sezione 2.

(29)  Non è necessario, nell’ambito del presente procedimento, stabilire se il LNE abbia istituito una contabilità distinta e abbia fatto risultare i conferimenti di risorse pubbliche conformemente alla direttiva 80/723/CEE della Commissione. Un’eventuale infrazione a detta direttiva non inciderebbe sulla compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune.

(30)  Il settore commerciale rappresenta le seguenti percentuali del fatturato del LNE:

2005 — 71 %, 2004 — 70 %, 2003 — 69 %, 2002 — 66 %, 2001 — 66 %, 2000 — 66 %, 1999 — 64 %, 1998 — 65 %, 1997 — 61 %, 1996 — 60 %, 1995 — 58 %, 1994 — 60 %, 1993 — 62 %.

(31)  Le spese ed entrate del settore «misto» citato nell’avvio del procedimento sono state ripartite tra i settori pubblico e commerciale secondo la metodologia presentata nei punti precedenti.

(32)  La possibilità che la Commissione, in assenza di contabilità analitica disponibile, si basi su una ricostruzione analitica dei costi, effettuata mediante estrapolazione a ritroso, è stata avallata dal Tribunale (cfr. la sentenza del 7 giugno 2006 nella causa T-613/97, Union française de l’express (UFEX), Raccolta 2006, pag. II-01531, in particolare punto 137).

(33)  Il fatturato del settore pubblico non include le quote parti delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico.

(34)  Per i Laboratoires Pourquery, i dati disponibili cessavano al 2004.

(35)  Dopo aver analizzato le condizioni dei prestiti concessi dalle banche al LNE, benché la garanzia corollaria derivante dallo status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale offrisse un vantaggio al LNE per le attività del settore pubblico, tale vantaggio resterebbe alquanto debole in valore, molto simile all’importo de minimis, e non indurrebbe a rimettere in discussione i test di proporzionalità effettuati ai considerando 101, 102 e 103 in merito alle compensazioni di servizio pubblico.

(36)  Potrebbe essere il caso in particolare della ricerca fondamentale in metrologia.

(37)  Cfr. a questo proposito la decisione 2001/46/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, concernente l’aiuto di Stato della Germania a favore del gruppo Sican e dei suoi partner (GU L 18 del 19.1.2001, pag. 18), in particolare punti da 87 a 92.

(38)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(39)  Aiuto E 24/2004 e lettera del 5 luglio 2005.


5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica della decisione C(2006) 4332 def. che fissa, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca

[notificata con il numero C(2007) 1313]

(2007/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione C(2006) 4332 def. della Commissione, del 4 ottobre 2006, fissa, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo per la pesca (di seguito denominato «FEP») a titolo dell’obiettivo non di convergenza, degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell’obiettivo di convergenza e degli stanziamenti d’impegno comunitari totali del Fondo europeo per la pesca.

(2)

Per consentire a Bulgaria e Romania di beneficiare del FEP fino al 2013, è opportuno fissare per tali paesi gli importi indicativi degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell’obiettivo di convergenza e degli stanziamenti d’impegno comunitari totali del FEP.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione C(2006) 4332 def.,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione C(2006) 4332 def. è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP previa detrazione dell’importo destinato all’assistenza tecnica su iniziativa e/o per conto della Commissione

Tabella 1

(EUR)

Stato Membro

Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell’obiettivo non di convergenza (prezzi del 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Totale

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


Tabella 2

(EUR)

Stato Membro

Ripartizione indicativa annuale per Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d’impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell’obiettivo di convergenza (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republica

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Totale

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


Tabella 3

(EUR)

Stato Membro

Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d’impegno comunitari totali del FEP (prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kindom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

Totale

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007»


5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini da macello da realizzare in Bulgaria e in Romania

[notificata con il numero C(2007) 1394]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

(2007/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede contributi finanziari della Comunità per specifiche misure veterinarie. Stabilisce inoltre che la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di suini da macello entro la fine del 2007.

(3)

Durante la riunione del 16 marzo 2006, il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla richiesta della Commissione relativa a «Valutazione dei rischi e possibilità di mitigare gli effetti della salmonella nella produzione suina». Tale parere propone specifiche tecniche per uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini nella Comunità.

(4)

Per fissare tale obiettivo comunitario occorre che siano disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei suini da macello in Bulgaria e in Romania. Tali informazioni non sono attualmente disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra i suini da macello per un periodo di tempo appropriato in questi Stati membri.

(5)

Uno studio di riferimento sulla salmonella nei suini da ingrasso deve essere effettuato dagli altri Stati membri tra l’ottobre 2006 e il settembre 2007 in conformità della decisione 2006/668/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei suini da macello da realizzare negli Stati membri (3). Le stesse procedure devono essere utilizzate negli studi di riferimento in Bulgaria e in Romania. Il periodo di indagine deve essere tuttavia abbreviato al fine di consentire l’analisi dei dati contemporaneamente per tutti gli Stati membri.

(6)

Il parere dell’EFSA raccomanda il campionamento nei macelli con prelievo di linfonodi ileocecali per analizzare la presenza di salmonella nei suini inviati al macello. Tale campionamento dovrebbe quindi essere utilizzato come strumento per controllare la diffusione della salmonella nei suini da macello.

(7)

L’indagine è destinata a raccogliere le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nei suini da ingrasso in Bulgaria e in Romania, è opportuno che la Comunità fornisca a questi Stati membri un contributo finanziario affinché attuino i requisiti specifici dell’inchiesta. Entro un tetto massimo, un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio è da considerarsi adeguato. Tutti gli altri costi, ad esempio di campionamento, di viaggio, amministrativi, ecc. dovrebbero essere esclusi da qualsiasi contributo finanziario della Comunità.

(8)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a patto che l’indagine venga svolta conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e purché siano rispettate talune altre condizioni. In particolare, il contributo finanziario dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(9)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario per l’euro (4).

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   Viene eseguita un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. in Bulgaria e in Romania fra gli esemplari di suini da macello campionati nei macelli di questi Stati membri («l’inchiesta»).

2.   L’indagine coprirà un periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007.

3.   Ai fini della presente decisione, il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Specifiche tecniche

Il campionamento e l’analisi ai fini dell’inchiesta saranno effettuati dall’autorità competente o sotto la sua supervisione, in conformità delle specifiche tecniche previste all’allegato I.

Articolo 3

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 2 della presente decisione e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.

La Commissione fornisce tali risultati, insieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.

2.   I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

Articolo 4

Contributo finanziario comunitario

1.   Un contributo finanziario della Comunità sarà concesso alla Bulgaria e alla Romania per le spese di analisi di laboratorio sostenute da questi Stati membri, ad esempio per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp., e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti e della sierologia.

2.   Il contributo finanziario massimo della Comunità sarà di:

a)

20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.;

b)

30 EUR per analisi di sierotipizzazione di isolati pertinenti.

Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi stabiliti nell’allegato II.

Articolo 5

Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 4 sarà assegnato alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:

a)

entro il 1o aprile 2007 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;

b)

entro il 31 luglio 2007 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi d’indagine; la relazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell’allegato I;

c)

al più tardi entro il 31 ottobre 2007 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e dai risultati conseguiti durante il periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato III;

d)

l’indagine viene eseguita in modo efficace.

2.   Su richiesta della Bulgaria o della Romania, può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato II.

3.   La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo, entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.

Articolo 6

Tasso di conversione per le spese

Per motivi di efficienza amministrativa tutte le spese presentate al fine di ottenere un contributo finanziario della Comunità dovranno essere espresse in euro. In conformità del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agrimonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (5), il tasso di conversione per la spesa espressa in una valuta diversa dall’euro sarà il tasso più recente stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Articolo 8

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(3)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 51.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.


ALLEGATO I

Specifiche tecniche di cui all’articolo 2

1.   Estensione del campionamento

Un numero minimo di suini rimasti per almeno gli ultimi tre mesi nello Stato membro è sottoposto a campionamento casuale nel modo seguente:

 

Bulgaria: 192

 

Romania: 300.

La Bulgaria e la Romania effettueranno il 10 % in più dei campionamenti, che saranno analizzati nel caso in cui i campioni siano esclusi dall’indagine per varie ragioni.

I campionamenti saranno stratificati per il macello che partecipa e proporzionalmente alle capacità di ogni macello. Ciascuno di questi Stati membri farà un elenco progressivo dei macelli a seconda delle cifre di produzione relative all’anno precedente. Ciascuno di essi identificherà pertanto gli impianti che hanno trattato almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati.

Il numero totale di suini e di carcasse da sottoporre a campionamento in ogni macello compreso nelle indagini sarà stimato moltiplicando la dimensione del campione (ad esempio 2 400) per la proporzione di suini da ingrasso trattati l’anno precedente. Ad esempio, se un macello ha trattato il 25 % dei suini da ingrasso macellati nei macelli selezionati (quelli che rappresentano almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati in uno Stato membro), 600 suini saranno sottoposti a campionamento (2 400 × 0,25). Questi saranno suddivisi in modo che 50 suini siano sottoposti a campionamento ogni mese, per 12 mesi. Per un ulteriore esempio si veda la tabella 1.

Tuttavia, nel caso in cui un macello non sia più in produzione e un nuovo impianto sia stato aperto o se si prevede un cambiamento significativo nella produzione durante le indagini, la produzione stimata sarà modificata di conseguenza.

Tabella 1

Ponderazione dei macelli per determinare il numero di suini da ingrasso da sottoporre a campionamento per ogni macello; calcolo di animali sottoposti a campionamento per macello

N. di identità del macello

Numero di suini da ingrasso trattati l’anno precedente

Percentuale di abbattimento totale compresa nell’indagine

Numero di campioni per macello

Campioni per mese (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Totale

500 000 (1)

100,0

 

 

Per ogni macello ogni mese un numero da 1 a 31 sarà selezionato a caso. Se il numero scelto a caso è un giorno di macellazione per quel mese, allora quel giorno è selezionato per il campionamento. In caso contrario un nuovo numero è selezionato a caso. Tale processo è effettuato una volta al mese e ripetuto tante volte per quanti campioni devono essere raccolti nel macello. Ad esempio, nel macello AXD il processo sarà ripetuto almeno 36 volte per selezionare almeno 36 giorni lavorativi a caso. Di conseguenza, è possibile che ci sia più di una carcassa da sottoporre a campionamento nello stesso giorno.

Poiché il numero di animali macellati in un giorno specifico può variare in modo notevole, la selezione casuale del singolo animale avrà luogo nel macello nella giornata scelta in modo casuale per il campionamento. Il giorno stabilito, il numero totale di animali deve essere noto e il personale del macello deve scegliere a caso una o più carcasse utilizzando il modulo di randomizzazione che è stato fornito e che è basato su un totale massimo che supera il numero massimo possibile di suini da ingrasso macellati in un determinato giorno in un qualunque macello dello Stato membro.

La tabella di randomizzazione potrebbe essere simile a quella indicata alla tabella 2.

Tabella 2

Tabella di randomizzazione

Macello

Giorno del mese

Identità della carcassa (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

I seguenti animali saranno esclusi dallo studio di riferimento:

animali dal peso vivo inferiore a 50 kg o superiore a 170 kg,

animali sottoposti a macellazione d’urgenza,

carcasse non idonee.

2.   Campionamenti

2.1.   Campionamento in generale

Deve essere raccolto l’aggregato di linfonodi ileocaecali o almeno cinque singoli linfonodi ileocaecali di tutti i suini selezionati. Se è possibile devono essere raccolti 25 grammi di linfonodi senza grasso o tessuti connettivi.

I macelli devono conservare i dati riguardanti il giorno e l’ora del campionamento per ciascun campione e l’ora e il giorno e il nome dello spedizioniere che si occupa dell’invio dei campioni.

2.2.   Dettagli relativi al campionamento dei linfonodi ileocaecali

Il mesentere tra l’intestino ceco e la parte dell’ileo che è più vicina al ceco deve essere strappato e i linfonodi ileocaecali presentati alla superficie della zona strappata. Utilizzando guanti di gomma e non un coltello, i linfonodi vanno «accolti» tra il mesentere aperto, nel caso in cui si raccolgano i linfonodi individuali. I linfonodi o gli aggregati saranno posti in un sacchetto di plastica che deve indicare la data, l’ora, l’identificazione del macello e il numero di identificazione del campione.

3.   Trasporto

I campioni vanno inviati entro 36 ore per posta celere o per corriere e devono arrivare al laboratorio non più tardi di 72 ore dopo il campionamento. I campioni che arrivano dopo 72 ore dal campionamento vanno eliminati a meno che l’analisi abbia inizio entro 96 ore dal campionamento e la catena del freddo non sia interrotta.

4.   Analisi e sierotipizzazione dei campioni

L’analisi e la sierotipizzazione si effettuano nel laboratorio nazionale di riferimento (LNR). Tuttavia, qualora il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere a un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

Presso il laboratorio i campioni vanno tenuti refrigerati fino al test batteriologico, che va effettuato entro 24 ore dal ricevimento dei campioni, in modo tale che le analisi inizino non più tardi di 96 ore dopo che il campione è stato prelevato.

4.1.   Preparazione del campione

I linfonodi devono essere disinfettati in superficie prima dell’analisi mediante alcool puro e vanno fatti asciugare all’aria.

Tutti i linfonodi devono essere chiusi in un sacchetto di plastica che sarà colpito con un martello o uno strumento simile per poterli schiacciare.

I linfonodi omogeneizzati saranno pesati e posti in un contenitore sterile con una soluzione acquosa di peptone preriscaldata (BPW) diluita 1:10. I contenitori vanno tenuti in incubazione per un totale di (18 ± 2) ore a (37 ± 1) °C.

4.2.   Metodo di rilevazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal Laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi.

Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D alla norma ISO 6579:2002: «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo, il mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis (MSRV) è utilizzato come terreno di arricchimento selettivo unico.

4.3.   Classificazione in base al sierotipo

Tutti gli isolati positivi alla Salmonella spp. devono essere sottoposti a tipizzazione secondo il sistema Kaufmann-White.

Per la garanzia della qualità, 16 ceppi tipizzabili e 16 isolati non tipizzabili devono essere inviati al CRL. In caso di quantità minore, tutti gli isolati vanno inviati al CRL.

4.4.   Tipizzazione dei fagi

Nel caso in cui siano tipizzati (opzionale) ceppi isolati di Salmonella serovar Tiphimurium e Salmonella serovar Enteritidis, vanno usati i metodi descritti dal centro di riferimento dell’OMS per la tipizzazione dei fagi di salmonella dell’Agenzia per la tutela della salute (HPA), di Colindale, Regno Unito.

4.5.   Test di suscettibilità agli antimicrobici

In caso di test di suscettibilità agli antimicrobici (opzionale), deve essere utilizzato un metodo di prova convalidato e controllato, come quelli raccomandati dal National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, dal 1o gennaio 2005: «Clinical and Laboratory Standards Institute» — CLSI).

Sia la prova di diffusione su agar che il metodo di diluizione sono accettabili. I risultati saranno riportati sia in quanto dati quantitativi (concentrazione minima inibente per metodi di diluizione e diametro della zona di inibizione per le prove di diffusione) che come dati qualitativi (proporzione di isolati resistenti).

I dati qualitativi sono basati sull’interpretazione secondo i valori di demarcazione epidemiologica presentati dall’EUCAST (comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica) al seguente indirizzo: http://www.eucast.org

Gli isolati saranno sottoposti ai test di suscettibilità per le sostanze antimicrobiche elencate qui di seguito:

ampicillina o amoxicillina,

tetraciclina,

cloramfenicolo,

florfenicolo,

acido nalixidico,

ciprofloxacina (di preferenza) o enrofloxacina,

sulfonammide (di preferenza sulfametoxazolo),

sulfonammide/trimetoprim oppure trimetoprim,

gentamicina,

streptomicina,

kanamicina (di preferenza) o neomicina,

cefalosporina di 3a generazione (di preferenza cefotaxima),

colistina (facoltativo).

Si raccomanda ai due Stati membri di organizzare la formazione per le parti interessate prima dell’inizio dello studio.

5.   Relazioni e conservazione dei campioni

Le relazioni degli esami batteriologici di tutti i campioni esaminati vanno conservate in un formato simile o comparabile a quello dato come esempio nella tabella 3.

Tutti gli isolati vanno conservati nei laboratori nazionali di riferimento dei due Stati membri a condizione di poter assicurare l’integrità dei ceppi per un minimo di cinque anni.

Tutti i campioni di succo di carne per l’esame sierologico vanno conservati congelati per due anni.

Tabella 3

Esempio dei dati relativi a tutti i campioni esaminati

Campione

Ricevuta

Analisi

ID e tipo di campione

ID macello

Nome

Data

Ora

Nome

Data

Ora

Positivo o negativo

Serovar

Fagotipo

Antibiogramma

Numero d’identità conservazione

1 S

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14:00

Neg

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4-10

12:30

AB

4-10

14:00

Pos

Typh

DT104

ASTSu

(IDnr)

3 L

EU083

PW

8-10

16:30

AB

9-10

9:00

Pos

Agona

n.a.

ASTE

(IDnr)

Ecc.

6.   Comunicazione dei dati dalla Bulgaria e dalla Romania

L’autorità competente responsabile della stesura della relazione nazionale annuale sulla rilevazione della salmonella negli animali di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE della Commissione raccoglie e valuta i risultati della rilevazione e riferisce i risultati alla Commissione.

Le relazioni devono contenere le seguenti informazioni minime.

6.1.   Descrizione generale dell’attuazione del programma di inchiesta

Descrizione della popolazione studiata stratificata in base alla capacità dei macelli.

Descrizione della procedura di randomizzazione, compreso il sistema di notifica.

Dimensione del campione calcolata.

Particolari sulle autorità e i laboratori partecipanti alla raccolta dei campioni, ai test e alla tipizzazione.

Risultati globali dello studio (campioni analizzati per esame batteriologico e sierologico, numero di positivi, serovar, fagotipi e test di resistenza antibiotica).

6.2.   Dati completi su ogni animale esaminato e risultati dei test corrispondenti

Gli Stati membri presenteranno i risultati dell’inchiesta sotto forma di dati grezzi utilizzando un dizionario di dati e moduli di raccolta dei dati forniti dalla Commissione.

Tali dizionari e moduli saranno elaborati dalla Commissione e comprenderanno almeno le seguenti informazioni:

riferimento del macello,

capacità del macello,

data e luogo del campionamento,

riferimento dei campioni (ad esempio numero),

tipo di campione: linfonodi,

data di consegna al laboratorio.

Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione inviato al laboratorio:

identità del laboratorio (nel caso in cui vengano utilizzati vari laboratori),

mezzo di trasporto utilizzato per i campioni,

data di ricevimento da parte del laboratorio,

nei test dei linfonodi, peso del campione,

risultato del campione individuale esaminato: «negativo» o nel caso in cui sia positivo per la Salmonella spp., anche i risultati della sierotipizzazione («salmonella serovar» oppure «non tipizzabile»),

risultati per gli isolati sottoposti al test di suscettibilità antimicrobica e/o risultati della tipizzazione dei fagi.


(1)  Questa cifra deve rappresentare almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati in uno Stato membro.

(2)  La quinta carcassa a elaborare il diciannovesimo giorno di tale mese dovrebbe essere sottoposta a campionamento per l’indagine.


ALLEGATO II

Contributo finanziario massimo della Comunità per la Bulgaria e la Romania

(EUR)

Stato membro

Importo

Bulgaria

4 992

Romania

7 800


ALLEGATO III

Relazione finanziaria certificata relativa all’esecuzione di uno studio di riferimento sulla prevalenza di Salmonella spp. nelle popolazioni di suini da ingrasso

Periodo di riferimento: dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l’indagine e rimborsabili attraverso il contributo finanziario comunitario

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario comunitario: …

Spese sostenute relative a funzioni presso/da

Numero di test

Spese totali per le analisi sostenute nel periodo di riferimento

(in valuta nazionale)

Rilevazione batteriologica della Salmonella spp.

 

 

Sierotipizzazione degli isolati della salmonella

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

le spese di cui sopra sono reali, sono state sostenute per l’espletamento dei compiti previsti dalla decisione 2007/219/CE della Commissione e sono risultate indispensabili ai fini di un’efficace attuazione di tali compiti,

tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

Data: …

Responsabile finanziario: …

Firma: …


5.4.2007   

IT

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L 95/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa

[notificata con il numero C(2007) 1454]

(2007/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli stati continentali degli Stati Uniti d’America. La medesima direttiva ammette tuttavia deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/250/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa.

(3)

Le circostanze che hanno giustificato tale deroga sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire, per un ulteriore periodo di tempo limitato, l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto delle condizioni specifiche.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2003/250/CE sono aggiunte le seguenti lettere da e) ad h):

«e)

dal 1o giugno 2007 al 30 settembre 2007;

f)

dal 1o giugno 2008 al 30 settembre 2008;

g)

dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009;

h)

dal 1o giugno 2010 al 30 settembre 2010.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 36.


5.4.2007   

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L 95/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

che modifica la decisione 2003/249/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile

[notificata con il numero C(2007) 1455]

(2007/221/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli stati continentali degli Stati Uniti d’America. La medesima direttiva ammette tuttavia deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/249/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile.

(3)

Le circostanze che hanno giustificato tale deroga sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire, per un ulteriore periodo di tempo limitato, l’introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto delle condizioni specifiche.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2003/249/CE sono aggiunte le seguenti lettere da e) a h):

«e)

dal 1o giugno 2007 al 30 settembre 2007;

f)

dal 1o giugno 2008 al 30 settembre 2008;

g)

dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009;

h)

dal 1o giugno 2010 al 30 settembre 2010.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 32.


5.4.2007   

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L 95/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali previsto nell'ambito della politica comune della pesca

(2007/222/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa dalla Francia il 9 febbraio 2007 a nome del Belgio, della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi e del Portogallo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l'istituzione e l'entrata in attività di consigli consultivi regionali.

(2)

L'articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali delle zone VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e delle divisioni COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie) (3).

(3)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE, i rappresentanti del settore della pesca e altri gruppi di interesse hanno presentato al Belgio, alla Spagna, alla Francia, ai Paesi Bassi e al Portogallo la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

(4)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE, gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali con le disposizioni di detta decisione. Il 9 febbraio 2007 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.

(5)

La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali, istituito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2004/585/CE, è operativo a decorrere dal 9 aprile 2007.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  Quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).


5.4.2007   

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L 95/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Bulgaria a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1469]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2007/223/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aumento dei diritti d'impianto e il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione sono subordinati alla compilazione di un inventario del potenziale produttivo viticolo da parte dello Stato membro interessato. I dati contenuti in tale inventario devono essere quelli indicati all'articolo 16 del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa all'articolo 19 le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.

(3)

La Bulgaria ha comunicato alla Commissione, con lettere del 10 e del 17 gennaio 2007, le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L'esame delle stesse permette di constatare che la Bulgaria ha effettivamente compilato l'inventario.

(4)

La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l'esattezza dei dati contenuti nell'inventario o la compatibilità con il diritto comunitario della normativa ivi contemplata e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Bulgaria ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/2006 (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 9).