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Document 32007D0217

2007/217/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 2006 , concernente gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) [notificata con il numero C(2006) 5477] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 95, 5.4.2007, p. 25–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/217/oj

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2006

concernente gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005)

[notificata con il numero C(2006) 5477]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi degli articoli succitati (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In seguito a una denuncia di un concorrente, la Commissione è stata informata che la Francia avrebbe concesso aiuti di Stato al Laboratoire national de métrologie et d’essais (di seguito «LNE») (2).

(2)

Con lettere del 3 settembre 2003, 11 febbraio 2004 e 7 giugno 2004, la Commissione ha invitato le autorità francesi a fornirle informazioni concernenti il contributo finanziario dello Stato a favore del LNE. Le autorità francesi hanno inviato informazioni con lettere del 7 novembre 2003, 5 aprile 2004 e 6 agosto 2004.

(3)

Con lettera del 5 luglio 2005, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di talune misure. La Francia ha fornito alcune informazioni richieste nella decisione di avvio del procedimento con lettere del 4 novembre 2005 e del 19 aprile 2006.

(4)

La decisione della Commissione di avviare procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di interessati, che ha quindi trasmesso alla Francia, fornendole la possibilità di commentarle. I commenti della Francia sono pervenuti il 1o marzo 2006.

(6)

La Commissione ha inviato una serie di domande complementari il 6 giugno 2006. Le risposte delle autorità francesi sono state inviate il 2 agosto 2006 e registrate dalla Commissione alla stessa data.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.1.   Il beneficiario

(7)

Il Laboratoire national d’essais è stato istituito nel 1901 in seno al Conservatoire National des Arts et Métiers, come ente di diritto pubblico sottoposto al controllo del ministero dell’Educazione nazionale. Nel 1978 ha ottenuto lo status di ente pubblico industriale e commerciale (EPIC), ai sensi della legge n. 78-23 del 10 gennaio 1978 sulla protezione e l’informazione dei consumatori di prodotti e di servizi. In base a tale testo spetta al Laboratoire national d’essais «effettuare tutti i lavori di studio, ricerca, consulenza, perizia, collaudo, controllo e tutte le prestazioni di assistenza tecnica utili alla protezione e all’informazione dei consumatori oppure al miglioramento della qualità dei prodotti». Il LNE è stato inoltre autorizzato «a studiare per conto e su richiesta dei ministeri metodi di collaudo necessari all’elaborazione di regolamenti e di norme» nonché a «rilasciare certificazioni di qualità» e a garantire per conto dei poteri pubblici le relazioni con gli organi internazionali competenti in materia. Nel 2005, al Laboratoire national d’essais è stata affidata una missione supplementare: il pilotaggio della metrologia scientifica nazionale (ruolo precedentemente affidato al gruppo di interesse pubblico «Bureau national de métrologie» — di seguito «BNM»), ed è diventato il Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

Oltre a svolgere la missione di servizio pubblico, il LNE offre alle imprese una larga gamma di servizi che fornisce a tutti gli stadi della vita dei prodotti mediante i suoi quattro mestieri di base: misurazione, collaudo, certificazione e formazione. Il LNE dispone di mezzi grazie ai quali effettua programmi di collaudo, normalizzati o su misura, in numerosi campi (4). Tra i suoi clienti figurano imprese industriali, società di distribuzione, enti pubblici, organizzazioni di consumatori, esperti giudiziari e tribunali, compagnie di assicurazione e amministrazioni (5).

(9)

Il LNE utilizza edifici e attrezzature sia per l’esecuzione dei compiti di cui è stato incaricato dallo Stato che per la prestazione di servizi a terzi.

(10)

Il LNE è attivo presso organizzazione europee e internazionali tra cui il CEN (Comitato europeo di normalizzazione), Eurolab (federazione europea delle associazioni nazionali di laboratori di misurazione, collaudo e analisi), l’EOTC (Organizzazione europea per la certificazione e i collaudi) e l’ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

Il LNE conta 700 collaboratori, suddivisi in 30 gruppi pluridisciplinari e dispone di 55 000 m2 di laboratorio, di cui 10 000 m2 a Parigi e 45 000 m2 a Trappes.

(12)

Il LNE ha rappresentanze in Asia (LNE-Asia a Hong Kong (6) e negli Stati Uniti (filiale G-MED North America, a Washington). Tali attività restano tuttavia di ampiezza modesta.

(13)

Nel 2005 le entrate del LNE sono ammontate a 65 milioni di EUR e l’utile a 0,7 milioni di EUR.

(14)

Dal 1997, il mandato affidato al LNE dallo Stato rientra nei contratti di obiettivi conclusi dalle autorità francesi e l’ente per un periodo di 4 anni. Il primo contratto di obiettivi riguardava il periodo 1997-2001, il secondo il periodo 2001-2004. Il terzo contratto è stato concluso per il periodo 2005-2008.

(15)

Questi contratti comprendono le missioni affidate al LNE sia a titolo di laboratorio nazionale di metrologia che le missioni di cui è incaricato a titolo di organismo di ricerca nonché le missioni di assistenza tecnica ai poteri pubblici e le missioni «di accompagnamento delle imprese» nel campo dei collaudi e dell’attestazione di conformità.

(16)

Il decreto n. 78-280, del 10 marzo 1978, relativo al LNE stabilisce che «le risorse dell’ente comprendono in particolare: […] le sovvenzioni dello Stato, delle collettività locali, degli enti pubblici e di organismi pubblici e privati di qualsiasi tipo […]» (7). Su questa base, il LNE si è visto finora accordare sovvenzioni al funzionamento (8) e sovvenzioni agli investimenti:

(milioni di EUR)

 

Sovvenzioni al funzionamento

Sovvenzioni agli investimenti

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Secondo le autorità francesi, le sovvenzioni al funzionamento e le sovvenzioni agli investimenti sono state accordate dal ministero dell’Industria e dal BNM «come contropartita delle missioni di servizio pubblico» del LNE. Si tratta, in sostanza, di sovvenzioni volte a coprire i costi derivanti dall’espletamento di dette missioni. La base giuridica di dette sovvenzioni è la legge finanziaria votata annualmente dal Parlamento francese.

(18)

Tra le sovvenzioni agli investimenti figurano le sovvenzioni connesse alla costruzione di due complessi di laboratori, denominati «Trappes 3» e «Trappes 4» (fasi 1 e 2) secondo la loro localizzazione. Tali sovvenzioni sono state accordate dai ministeri dell’Industria e dell’Ambiente, dal BNM nonché dalla Regione Ile-de-France e dal Conseil général des Yvelines.

(19)

Il LNE fruisce inoltre di risorse provenienti dalle sue attività commerciali. Il fatturato del settore commerciale ha infatti sempre rappresentato più del 50 % delle entrate totali del LNE nel corso del periodo esaminato, raggiungendo il 63 % nel 2005.

2.2.   I mercati in causa

(20)

Il LNE interviene sui mercati dei servizi di collaudo, metrologia, certificazione, calibrazione, formazione, ricerca e sviluppo. Il LNE fornisce i servizi succitati in particolare nel settore dei prodotti di consumo, dei prodotti medici/della salute, dei materiali/imballaggi/prodotti della costruzione e dei prodotti industriali.

(21)

Questi mercati sono aperti alla concorrenza nella Comunità europea. In particolare, il LNE entra in concorrenza con altri organismi sul mercato della certificazione richiesta dalle direttive europee nonché con migliaia di enti di valutazione di conformità, in particolare per il fatto che è autorizzato a concedere gli standard nazionali fissati dalle autorità di altri Stati membri (come ad esempio il marchio tedesco GS).

2.3.   I motivi che hanno determinato l’avvio del procedimento

(22)

Al termine del suo esame preliminare la Commissione ha osservato che non era possibile, in quella fase, valutare con esattezza il carattere di servizio di interesse generale o meno di un certo numero di missioni assegnate al LNE né stabilire la natura commerciale o non commerciale delle attività in questione.

(23)

La Commissione ha pertanto formulato dubbi circa la giustificazione dell’importo delle sovvenzioni al funzionamento e all’investimento concesse al LNE al fine di compensare i costi delle sue attività o dei suoi progetti d’investimento non economici oppure dei costi derivanti dall’espletamento di un mandato dello Stato. In assenza di una separazione contabile tra attività di differente natura che, per giunta, non potevano essere delimitate con precisione, il LNE avrebbe potuto disporre di una parte delle sovvenzioni pubbliche per la gestione delle sue attività esercitate in regime di concorrenza. Ciò sarebbe equivalso ad una sovvenzione incrociata di dette attività e avrebbe costituito un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

(24)

Secondo la Commissione, il vantaggio procurato da una sovvenzione incrociata a favore di attività concorrenziali avrebbe avvantaggiato il LNE nelle sue prestazioni su mercati soggetti al regime di concorrenza a livello europeo. Gli scambi intracomunitari ne avrebbero quindi risentito.

(25)

Gli aiuti dovrebbero essere considerati illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (9).

(26)

Le deroghe a detta incompatibilità previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE non sarebbero applicabili nella fattispecie.

(27)

Per quanto concerne l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, quest’ultimo si applica unicamente alle attività economiche coperte da una missione di interesse generale espletata per conto dello Stato. Ciò nonostante, dopo un’analisi preliminare del caso, la Commissione ha ritenuto che dalle informazioni di cui disponeva in quella fase non risultava che le missioni, di cui il LNE è stato incaricato dallo Stato nell’ambito del contratto di obiettivi, potessero essere considerate come aventi un carattere incondizionatamente economico. Non sembrava neppure che i servizi prestati in regime di concorrenza dal LNE avessero formato oggetto di una missione distinta di servizio di interesse generale. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in quella fase, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato non potesse essere invocato a favore della compatibilità delle misure in causa.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(28)

Tre interessati hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento:

la società Emitech, con lettera del 14 novembre 2005,

il laboratorio Intertek Testing Services (Francia), con lettera del 21 novembre 2005,

i laboratori Pourquery Analyses industrielles, con lettera del 21 novembre 2005.

(29)

Tali osservazioni, spesso analoghe, sono riassunte e raggruppate per tema ai considerando 30, 31 e 32.

(30)

In primo luogo, la missione di servizio pubblico di cui è incaricato il LNE non sarebbe chiaramente definita. Sarebbe pertanto impossibile ai concorrenti del LNE determinare il confine tra eventuali obblighi di servizio pubblico e attività commerciali. Inoltre, detti concorrenti non avrebbero modo di verificare in maniera obiettiva e trasparente se il LNE utilizza le sovvenzioni che riceve dallo Stato unicamente per i suoi obblighi di servizio pubblico. Sarebbero state quindi versate sovvenzioni da collettività territoriali, ad esempio per l’estensione del sito di Trappes che accoglie le attività commerciali. Il LNE non espleterebbe nemmeno talune missioni, ad esempio di rappresentanza dei poteri pubblici nei consessi internazionali (Intertek afferma, ad esempio, di partecipare alle commissioni dell’AFNOR e del CEN senza ricevere alcuna indennità dai poteri pubblici). Peraltro, gli aiuti in causa sarebbero stati accordati al LNE senza notifica preventiva; sarebbero pertanto illegali e, di conseguenza, nulli.

(31)

In secondo luogo, il LNE disporrebbe, dato il suo status di impresa pubblica, di un certo numero di vantaggi selettivi, tra cui l’autoassicurazione e, più in generale, il non pagamento delle assicurazioni, un regime specifico di diritto del lavoro, in particolare per le pensioni e per l’assicurazione-disoccupazione, il diritto di utilizzare documenti con l’intestazione della Repubblica, l’utilizzazione di un’immagine ufficiale o di laboratorio ufficiale, l’autorizzazione di fatto nel quadro del credito d’imposta-ricerca e l’archiviazione gratuita. Il LNE sarebbe inoltre avvantaggiato dall’amministrazione delle dogane che utilizzerebbe i servizi del LNE o che obbligherebbe le imprese a ricorrere ai servizi del LNE ad esclusione di qualsiasi altro laboratorio.

(32)

In terzo luogo, le sovvenzioni dello Stato falserebbero il gioco della concorrenza, in particolare a livello internazionale. Il LNE avrebbe, peraltro, varie sedi all’estero.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(33)

Con due lettere datate rispettivamente 4 novembre 2005 e 19 aprile 2006, la Francia ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale concernente il contributo finanziario accordato al LNE e ha fornito informazioni complementari circa la registrazione contabile delle attività del LNE.

(34)

Innanzi tutto, la Francia sottolinea che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (10). Ciò dispensa il LNE dall’obbligo di tenere e conservare una contabilità separata.

(35)

Le autorità francesi sottolineano tuttavia che il LNE dispone di una contabilità analitica dal 1990. Quest’ultima è stata riesaminata nel 2005 per conformarsi al contratto di obiettivi Stato-LNE 2005-2008. Essa permette una separazione completa dei conti tra settori commerciale e pubblico e mostra, in particolare, la redditività delle prestazioni commerciali effettuate dal LNE, indipendentemente dalla sovvenzione annua che gli viene accordata e che è destinata alle missioni di servizio pubblico.

(36)

Il metodo impiegato è quello dei conti completi: il LNE è organizzato in centri di analisi che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alle sue diverse missioni e attività. L’importo degli oneri e dei prodotti è ripartito nella maniera più accurata possibile:

le sezioni operative o centri di analisi principali sono circa 80 con un organico di circa 500 persone,

le sezioni funzionali e i centri di costo rappresentano una quarantina di centri ausiliari con un organico di 200 persone.

(37)

I dipendenti del LNE registrano le loro ore di lavoro attraverso un software di input. A seconda della natura dell’attività, le ore sono dirette (sezioni operative) oppure indirette (sezioni operative e sezioni funzionali), fermo restando che le spese generali sono costituite dai costi dei centri ausiliari (sezioni funzionali e centri di costo).

(38)

I costi dei centri ausiliari sono successivamente ripartiti tra i principali centri in funzione di vari fattori o chiavi di ripartizione (organico, massa salariale, numero di posti informatici, superficie dei locali, qualità dei loro sistemi di regolazione termica e climatica).

(39)

In un secondo tempo, i costi completi dei centri di analisi principali sono imputati alle attività sulla base di due fattori di costo:

le ore di manodopera diretta, imputate a ciascun agente,

il tasso di utilizzazione degli impianti.

(40)

Questo secondo fattore tende ad assegnare opportunamente gli oneri di ammortamento e di infrastruttura alle attività del LNE (le spese di infrastruttura sono costituite dagli oneri indiretti delle unità di manutenzione, di officina e di gestione immobiliare).

(41)

Al livello di un centro di analisi principale (sezione operativa media di 6 persone), viene calcolato un tasso di utilizzazione per ciascun settore ponderando il tasso di utilizzazione per il valore del materiale. Gli oneri di ammortamento e di infrastruttura, direttamente connessi agli impianti, possono allora essere imputati, proporzionalmente a detti tassi, a ciascuno dei settori commerciale e pubblico.

(42)

Le spese indirette e le altre spese generali del centro di analisi sono assegnate alle attività commerciali o pubbliche in prorata delle imputazioni di ore dirette dei dipendenti della sezione.

(43)

Nel 2005 i tassi effettivi di utilizzazione dei materiali nel settore commerciale e nel settore pubblico hanno permesso una ripartizione individuale degli oneri di infrastruttura e di ammortamento di ciascun materiale secondo il prorata della sua utilizzazione. La somma di dette ripartizioni individuali fornisce le cifre totali per il 2005.

(44)

Per gli anni 1993-2004, questa ripartizione individuale non era possibile. Si è quindi deciso di ricorrere ad un indicatore globale del tasso di utilizzazione. Questo indicatore globale risulta dalla ponderazione dei tassi di utilizzazione individuali di ciascun materiale per il valore del materiale. Il valore di questo indicatore per il 2005 è pari a 44 % per il settore commerciale e al 56 % per il settore pubblico. Questi tassi di utilizzazione sono stati comunicati, per i singoli gruppi, per le principali attrezzature del Laboratoire di valore di acquisito superiore o pari a 7 500 EUR ossia per circa 1 200 materiali, che rappresentano in valore il 70 % dell’insieme dei materiali e delle attrezzature del LNE.

(45)

Tuttavia, nei suoi calcoli di ripartizione degli oneri e quindi per la stima dei risultati dei settori pubblico e commerciale, la Francia utilizza un rapporto di ripartizione più prudente di 50/50 anziché di 56/44. Ciò corrisponde a un margine di sicurezza del 10 % circa (di fatto di 6 punti su 56).

(46)

Gli edifici non sono integrati nel campionamento succitato, ma i rapporti di utilizzazione in contabilità analitica indicano una ripartizione 2/3-1/3 a favore del settore pubblico.

(47)

È stato in tal modo possibile rivedere i conti del LNE relativi al periodo 1993-2004, come espressamente richiesto dalla Commissione al fine di imputare le spese generali fisse di produzione al settore commerciale oppure a quello pubblico, che ai fini contabili erano invece considerate come spese «miste». Il metodo prescelto si basa su un principio sviluppato secondo la norma contabile internazionale IAS 2, in base alla quale le spese generali fisse di produzione devono essere imputate ai costi di produzione in funzione della normale capacità degli impianti di produzione.

(48)

In secondo luogo, la Francia riafferma le attività connesse alle missioni di servizio pubblico affidate al LNE e precisa che quest’ultimo è un EPIC (ente pubblico industriale e commerciale) soggetto al rispetto del principio di specialità, che si applica a qualsiasi ente pubblico creato espressamente per gestire un servizio pubblico. La Francia, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia (11), sostiene quindi che le missioni di servizio pubblico dell’impresa LNE sono missioni di servizi di interesse economico generale giacché il LNE ricorre a mezzi che non impiegherebbe se considerasse unicamente il suo interesse generale. Le missioni indicate nei contratti di obiettivi 2005/2008 rivestono pertanto un carattere economico ben definito e specifico. Infine, la giurisprudenza (12) sottolinea, da un lato, che l’impresa incaricata dalla gestione di servizi di interesse economico generale deve essere stata investita di tale compito in forza di un atto della pubblica autorità che definisca in maniera precisa il contenuto degli obblighi di servizio pubblico e, d’altro lato, che la Commissione può rimettere in discussione la definizione di servizi di interesse economico generale da parte di uno Stato membro solo in caso di errore manifesto. La Francia ritiene che gli EPIC soddisfino per definizione i criteri succitati.

(49)

In terzo luogo, secondo la Francia, la compensazione concessa al LNE per i suoi obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato vietato. Infatti, sono soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni della sentenza Altmark (13). Inoltre, l’analisi mostra che sarebbero soddisfatte le disposizioni contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (14) (di seguito «la disciplina»). A titolo sussidiario, qualsiasi sanzione pronunciata contro la Francia sarebbe contraria alla decisione n. 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale (15). Infatti, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione stabilisce la compatibilità di siffatte compensazioni in determinate condizioni che il LNE soddisfa.

(50)

Le sovvenzioni per i siti di Trappes, concesse dalle collettività territoriali e dallo Stato, hanno finanziato mezzi necessari per la realizzazione delle missioni di servizio pubblico affidate al LNE.

(51)

Inoltre, basandosi su un’analisi dei mercati interessati, la Francia intende dimostrare che non sussistono, alla data della presentazione della denuncia alla Commissione, sovvenzioni incrociate irregolari, ossia sovvenzioni volte a permettere al LNE di praticare prezzi predatori nei settori commerciali considerati.

(52)

Infine, la Francia ritiene che il LNE non possieda una parte di mercato significativa, dato che sarebbe valutata al 4,2 % a livello nazionale e all’1 % a livello europeo.

(53)

In quarto luogo, la Francia precisa che lo sconto commerciale accordato alle piccole e medie imprese (PMI) dell’Île-de-France rientra nell’ambito di un regime autorizzato dalla Commissione nel 1989 (16), cui potrebbe accedere qualsiasi laboratorio, ivi compresi gli autori della denuncia. Le sovvenzioni concesse dalla Regione Île-de-France ammontano a 61 000 EUR dal 1995. I beneficiari effettivi di dette sovvenzioni sono state le PMI interessate. Peraltro, la Francia non ha trovato traccia di un’asserita sovvenzione dell’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a favore del LNE.

(54)

In quinto luogo, la Francia osserva che per realizzare i suoi collaudi, la direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDDI) ricorre ai suoi propri laboratori oppure a quelli dalla direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) quando dispongono della competenza tecnica ad hoc (ad esempio, un gran numero di test sui giocattoli sono realizzati da un laboratorio delle dogane). In caso contrario, la DGDDI si rivolge ai suoi laboratori esterni, tra i quali figura in particolare il LNE. La scelta de laboratorio avviene in funzione delle sue competenze tenuto conto dell’applicazione della normativa considerata. Pertanto la DGDDI può rivolgersi, ad esempio, all’Institut national de recherche et de sécurité per le maschere di protezione oppure al Centre scientifique et technique du bâtiment per i prodotti della costruzione.

5.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

(55)

Il presente procedimento ha per oggetto le sovvenzioni annue al funzionamento nonché le sovvenzioni all’investimento concesse a favore del LNE dalle autorità pubbliche tra il 1993 e il 2005.

5.1.   Qualificazione di aiuto di Stato

(56)

Le regole di concorrenza non si applicano alle attività di natura non economica. Occorre dunque valutare innanzi tutto la natura economica o meno delle attività svolte dal LNE (17) nel settore pubblico.

(57)

Costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (18). Secondo l’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni relative al caso C-222/04, il criterio essenziale che permette di valutare se un’attività riveste carattere economico consiste nello stabilire se l’attività potrebbe, perlomeno in principio, essere esercitata da un’impresa privata al fine di realizzare uno scopo lucrativo.

(58)

In tale contesto, la Commissione ritiene che i lavori di studio, ricerca, consulenza, perizia, collaudo, controllo e qualsiasi prestazione di assistenza tecnica utile alla protezione e all’informazione dei consumatori o al miglioramento della qualità dei prodotti, che effettua il LNE nell’ambito della sua missione di interesse generale, corrispondano a un’offerta di servizi sui mercati in causa e che tali servizi potrebbero in linea di massima essere offerti da un’impresa avente uno scopo lucrativo. Le missioni affidate dallo Stato al LNE rivestono quindi un carattere economico (19).

(59)

Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, una misura costituisce aiuto di Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, la misura deve recare un vantaggio al beneficiario. In terzo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. In quarto luogo, la misura deve essere di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

(60)

Le dotazioni di bilancio dello Stato costituiscono, ovviamente, risorse statali.

(61)

Il gruppo di interesse pubblico «Bureau national de métrologie» era controllato dallo Stato (20), prima di essere integrato nel LNE nel 2005. Le risorse del LNE legate ai contratti con il BNM sono quindi risorse statali.

(62)

Gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro denominazione, sono soggetti al sindacato di conformità di cui all’articolo 87 del trattato (21). Le sovvenzioni versate dal Conseil régional d’Île-de-France e dal Conseil général des Yvelines sono risorse statali.

(63)

Pertanto, tutte le misure in causa sono finanziate mediante risorse statali.

(64)

Costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (22).

(65)

Le sovvenzioni al funzionamento e agli investimenti alleviano gli oneri che normalmente peserebbero sul bilancio del LNE. Tali sovvenzioni costituiscono quindi un vantaggio a favore del LNE.

(66)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE vieta gli aiuti che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi.

(67)

Poiché l’unico beneficiario delle misure oggetto del presente procedimento è il LNE, è chiaramente soddisfatta la condizione di selettività.

(68)

Inoltre, occorre ribadire che gli aiuti volti a sgravare un’impresa dai costi che avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito della sua gestione corrente oppure delle sue normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (23).

(69)

Per tale motivo le misure in causa, che favoriscono il LNE, sono atte a falsare la concorrenza.

(70)

La Commissione constata che i mercati in causa formano oggetto di scambi intercomunitari. Il LNE, nel 2005, ha realizzato un fatturato in seno all’Unione europea di 4 milioni di EUR (al di fuori della Francia), e di 2,35 milioni di EUR fuori dell’Unione europea. Nel 2000, secondo la Francia, il LNE aveva realizzato il 13 % del suo fatturato fuori della Francia, ossia il 9 % nell’Unione europea e il 4 % fuori UE.

(71)

Inoltre, affinché sia soddisfatta la condizione dell’incidenza sugli scambi, la Commissione non è tenuta a constatare un’incidenza effettiva di detti aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e una distorsione effettiva della concorrenza, ma deve unicamente esaminare se gli aiuti in causa siano atti ad incidere sugli scambi intracomunitari e a falsare la concorrenza.

(72)

In tale contesto, è sufficiente constatare che i mercati sui quali è attivo il LNE hanno una dimensione transfrontaliera e che il LNE è in concorrenza con imprese insediate in altri Stati membri e con imprese francesi attive su detti mercati a livello internazionale. A questo proposito la Corte ha sentenziato che qualsiasi concessione di aiuti ad un’impresa che esercita attività sul mercato comunitario può causare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (24).

(73)

Pertanto, non è possibile accogliere la tesi sostenuta dalla Francia, secondo cui non vi sarebbe incidenza sugli scambi date le deboli quote di mercato detenute da LNE, tanto più che gli importi accordati sono lungi dall’essere irrilevanti.

(74)

Le misure in questione rendono più difficile le attività commerciali di operatori comunitari (25), che intendano svilupparsi in Francia. Senza il sostegno pubblico, le operazioni svolte dal LNE avrebbero una dimensione più ridotta, il che renderebbe possibile lo sviluppo del fatturato dei concorrenti del LNE.

(75)

Dato che le misure in causa rafforzano la posizione del LNE rispetto ad altri operatori concorrenti negli scambi intercomunitari, si può ritenere che incidano sugli scambi tra Stati membri e che siano idonee a falsare la concorrenza tra detti operatori.

(76)

Nel luglio 2003, nella sentenza Altmark (26), la Corte ha statuito che nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A tal fine, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni citate nella sentenza.

(77)

La Francia ritiene che le compensazioni versate al LNE per i suoi obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato vietati in quanto sarebbero soddisfatte cumulativamente le quattro condizioni citate dalla Corte a tale proposito.

(78)

La Commissione non condivide tale parere.

(79)

Infatti, secondo la quarta condizione enunciata nella sentenza Altmark, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base dei costi che un’impresa media, ben gestita e dotata di adeguati mezzi per soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

(80)

La Francia, nella sua argomentazione volta a dimostrare il rispetto della condizione enunciata al punto precedente, si limita a sottolineare che l’analisi dei costi che sosterrebbe un’impresa media deve tener conto della pluralità di missioni di servizio pubblico affidate al LNE concernenti sia applicazioni normative che la ricerca fondamentale in vari settori (metrologia, sanità, ambiente, industria, beni di consumo, prodotti per la costruzione, imballaggio e confezione).

(81)

La Francia non ha fornito alcuna analisi dei costi di «un’impresa media, ben gestita». Inoltre, non è stata fornita alcuna spiegazione quanto all’eventuale impossibilità di comparare il LNE a una siffatta impresa media.

(82)

La Commissione non è in grado di concepire ex nihilo l’elemento di comparazione richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

(83)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il quarto criterio enunciato nella sentenza Altmark non sia soddisfatto.

(84)

Il riferimento astratto fatto dalla Francia ai punti da 13 a 17 della disciplina non modifica affatto tale valutazione.

(85)

Tenuto conto delle varie considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che le dotazioni di bilancio nonché le sovvenzioni versate dalle collettività territoriali in questione costituiscano aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

5.2.   Illegalità degli aiuti

(86)

La Commissione ritiene irrilevante, ai fini del presente procedimento, il fatto che il decreto del 1978 abbia potuto costituire un regime di finanziamento. Infatti, tale decreto è di carattere alquanto generale e le decisioni relative agli importi delle sovvenzioni accordate dallo Stato e dal BNM al LNE sono state adottate annualmente, secondo motivazioni e condizioni che potevano variare di anno in anno. Le sovvenzioni annue al funzionamento nonché le sovvenzioni agli investimenti concesse al LNE costituiscono altrettanti aiuti individuali nuovi.

(87)

A tali aiuti è stata data esecuzione senza previa notifica alla Commissione. Di conseguenza, tali aiuti sono illegali.

5.3.   Compatibilità degli aiuti con il mercato comune

5.3.1.   Le eccezioni di cui all’articolo 87

(88)

Le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali nonché gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania chiaramente non sono pertinenti nel caso di specie.

(89)

Quanto alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Commissione constata che gli aiuti in causa non sono destinati a favorire lo sviluppo economico nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, che non costituiscono un progetto di comune interesse europeo né sono destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Gli aiuti non sono destinati neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Quanto alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ritiene che non siano stati dissipati i dubbi espressi in occasione dell’avvio del procedimento: gli aiuti in causa non permettono di agevolare lo sviluppo di talune regioni o di talune produzioni.

(90)

Va sottolineato a questo riguardo che né le autorità francesi né le parti interessate hanno invocato le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, nell’ambito del procedimento amministrativo. In particolare, la Francia ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 87 non sarebbero applicabili in quanto le misure esaminate non creerebbero distorsioni di concorrenza né inciderebbero sugli scambi tra Stati membri.

5.3.2.   L’articolo 86, paragrafo 2

(91)

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

(92)

Conformemente al punto 26 della disciplina, la Commissione applica per gli aiuti non notificati le disposizioni di detta disciplina qualora l’aiuto sia stato concesso dopo il 29 novembre 2005 e le disposizioni in vigore al momento della concessione dell’aiuto in tutti gli altri casi.

(93)

Il presente procedimento concerne aiuti concessi prima del 29 novembre 2005.

(94)

Pertanto, occorre applicare la comunicazione della Commissione sui «servizi di interesse generale in Europa» (27), che era in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Secondo detta comunicazione, quando le regole di concorrenza si applicano ad un aiuto sotto forma di compensazione di servizio pubblico, la compatibilità è determinata da tre principi:

neutralità rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese,

libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse generale, fermo restando il controllo di eventuali casi di errore manifesto,

proporzionalità, nel senso che la restrizione alla concorrenza e le limitazioni delle libertà del mercato unico non devono eccedere quanto necessario per garantire l’effettivo assolvimento della missione.

(95)

Il rispetto del principio di neutralità non presenta alcuna difficoltà nel caso di specie.

(96)

Per quanto concerne la qualificazione della missione di servizio pubblico del LNE come missione di interesse economico generale, spetta alla Commissione valutare la natura economica dell’attività in questione e verificare che lo Stato membro non abbia commesso errori manifesti di valutazione qualificandola come missione di interesse generale.

(97)

È già stato accertato che le attività svolte dal LNE nel settore pubblico sono attività economiche.

(98)

Per quanto riguarda la qualificazione di interesse generale, ad eccezione dei settori nei quali la questione ha già formato oggetto di una normativa comunitaria, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità, salvo errori manifesti di valutazione rilevati dalla Commissione.

(99)

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la definizione delle missioni di servizio pubblico del LNE, quale risulta dal testo fondatore del 1978 e dai complementi d’informazione apportati nel 2005, sia sufficientemente chiara (28) e quindi che non comporti un errore manifesto di valutazione da parte delle autorità francesi. Inoltre, le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale devono essere state investite di tale missione mediante un atto delle autorità pubbliche. Nella fattispecie, la legge n. 78-23 del 10 gennaio 1978 e i decreti del 2005 sono atti ufficiali delle autorità pubbliche. Infine, a partire dal 1997, i contratti di obiettivi cofirmati dallo Stato illustrano in maniera dettagliata e precisa le missioni del LNE.

(100)

Le osservazioni degli interessati, che sostanzialmente indicano che sarebbe pertanto impossibile ai concorrenti del LNE stabilire il confine tra i suoi eventuali obblighi di servizio pubblico e le sue attività commerciali, non inficiano tale conclusione. Esse vertono in pratica sull’esigenza di separazione contabile tra le attività inerenti al servizio di interesse economico generale testé citato e le attività di tipo commerciale, onde evitare qualsiasi sovvenzione incrociata incompatibile con il trattato CE. Questi ultimi punti sono esaminati di seguito.

(101)

La proporzionalità, che discende dall’articolo 86, paragrafo 2, implica che i mezzi utilizzati per la missione di interesse generale non devono dare origine a distorsioni non indispensabili degli scambi. In particolare, occorre garantire che qualsiasi restrizione alle norme del trattato CE, in particolare le restrizioni alla concorrenza e alle libertà del mercato interno, non ecceda quanto strettamente necessario per garantire il buon adempimento della missione. La prestazione del servizio di interesse economico generale deve essere garantita e le imprese alle quali è affidato tale compito devono essere in grado di sostenere gli oneri specifici e i costi netti supplementari che ne derivano.

(102)

La Commissione ritiene che gli aiuti in questione rientrino nell’ambito della missione di interesse generale del LNE.

(103)

In tale ambito, se la compensazione annua versata dalle autorità pubbliche è inferiore o pari ai costi netti supplementari sostenuti dal LNE nell’esecuzione del servizio di interesse economico generale, il principio di proporzionalità è rispettato. Ciò sarà verificato se, alla luce di un’imputazione corretta in contabilità analitica dei proventi e degli oneri nel settore pubblico e commerciale, il risultato del settore pubblico comprendente l’insieme delle sovvenzioni dell’esercizio è negativo o nullo oppure genera un margine di utile ragionevole, tenuto conto in particolare delle attività del settore in cui opera il LNE.

(104)

La Commissione ha esaminato il metodo seguito per la contabilità analitica del LNE onde verificare se permettesse effettivamente d’individuare tutti i proventi e oneri inerenti al servizio di interesse economico generale per il periodo 1993-2005 (29).

(105)

Nel 2005 la contabilità analitica del LNE si basa su una contabilizzazione di conti integrali, che si fonda sul preciso censimento di tutte le attività svolte, attraverso un numero importante di sezioni operative (80) e funzionali (circa 40).

(106)

Le entrate del settore commerciale del LNE sono costituite dal fatturato delle prestazioni realizzate e da altri proventi, incluso ad esempio le messe a disposizione di personale fatturate, le consegne fatturate ai clienti e riduzioni degli accantonamenti per rischio.

(107)

Le entrate del settore pubblico includono il fatturato «studi», il contratto Métrologie (ex BNM), entrate diverse (ad esempio provenienti dalla cooperazione tecnica internazionale), le sovvenzioni al funzionamento e la quota parte delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico.

(108)

La quota parte delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico include le sovvenzioni agli investimenti versate dalle collettività territoriali. Pertanto, le sovvenzioni in questione, che hanno contribuito a finanziare i mezzi necessari per la realizzazione delle missioni di servizio pubblico affidate al LNE, sono incluse nell’analisi dell’importo della compensazione accordata al LNE per sostenere i costi delle missioni di servizio di interesse economico generale. La ripartizione 2/3-1/3 tra i settori pubblico e commerciale degli ammortamenti degli edifici è conforme alle destinazioni degli edifici «Trappes 3» e «Trappes 4».

(109)

Le spese sono della stessa natura tra i settori commerciale e pubblico. Esse si ripartiscono essenzialmente in manodopera diretta, acquisti/subappalti/oneri diretti, spese dirette di missioni, spese indirette, spese generali, spese d’infrastruttura e ammortamenti.

(110)

Per quanto riguarda più specificamente gli oneri di ammortamento e di infrastruttura di materiali utilizzati sia nel settore commerciale che pubblico, i trattamenti in contabilità analitica si basano su metodi ampiamente accettati, in funzione del tasso di utilizzazione di detti materiali.

(111)

La Commissione ritiene che il campionamento effettuato, rappresentante il 70 % del valore dei materiali e delle attrezzature del LNE, su cui si basa l’elaborazione del rapporto d’imputazione 44/56, sia soddisfacente. Peraltro, l’applicazione di questo tasso di ripartizione globale sugli impianti più onerosi può essere estesa agli impianti meno costosi che intervengono a complemento degli impianti pesanti.

(112)

Inoltre, il rapporto 44/56 è accettabile per l’insieme del periodo esaminato in quanto le attività del settore commerciale vi presentano una tendenza al rialzo (30). È quindi ragionevole stimare che il tasso di utilizzazione degli impianti del settore pubblico constatato nel 2005 costituisca un minimo per il periodo 1993-2004.

(113)

La Commissione ritiene inoltre che il margine di sicurezza del 10 % utilizzato dalle autorità francesi nelle loro revisioni relative al periodo 1993-2004, abbia l’effetto di non sovrastimare gli oneri imputati al settore pubblico e quindi di non giustificare sovvenzioni eventualmente eccessive. L’approccio adottato dalle autorità francesi è quindi prudente.

(114)

Pertanto, la Commissione conclude da un lato, che la compatibilità analitica del LNE corrisponde agli standard riconosciuti abitualmente in materia e non presenta caratteristiche notevoli e, dall’altro, che le revisioni effettuate per stabilire i conti per settore (31) nel corso del periodo 1993-2004 sono accettabili (32).

(115)

I risultati annui del settore pubblico, che comprendono le sovvenzioni pubbliche, quali stabiliti dalla contabilità analitica del LNE, sono i seguenti:

(migliaia di EUR)

 

Risultato settore pubblico

Risultato/fatturato settore pubblico (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

A partire dal 1993 i risultati del settore pubblico, ossia le attività coperte dal servizio di interesse economico generale, sono stati più spesso deficitari malgrado la concessione degli aiuti in questione. Quando si constata un eccedente, è inferiore o pari al 2 % del fatturato realizzato nel settore pubblico. Il risultato ponderato per il periodo 1993-2005 è una perdita dell’1,9 %.

(117)

Siffatti risultati, in media negativi, sono chiaramente inferiori a ciò che può essere un utile ragionevole per un’eventuale impresa privata analoga.

(118)

Occorre aggiungere che la Commissione ha esaminato dettagliatamente i risultati e il fatturato del LNE e dei tre interessati, che svolgono attività analoghe a quelle del LNE, per il periodo 1998-2005 (34). Da tale esame si evince che i rapporti «risultato netto/fatturato» erano più bassi per l’LNE (– 3,2 % per le attività del LNE nel settore pubblico, 0,6 % per l’insieme delle attività del LNE) che per gli interessati i cui rapporti si situano tra lo 0 % e il 4 %. Ciò conferma che gli utili realizzati dal LNE nel settore pubblico possono essere considerati come utili ragionevoli.

(119)

Di conseguenza, la Commissione conclude che, dal 1993, il LNE non ha beneficiato di alcuna sovracompensazione degli oneri del servizio di interesse economico generale. Le compensazioni del servizio pubblico versate al LNE nel corso del periodo 1993-2005 costituiscono aiuti di Stato compatibili con l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato.

(120)

Ne consegue che non occorre verificare l’esistenza di sovvenzioni incrociate a favore del LNE (35) per le sue attività nel settore commerciale.

5.4.   Carattere non commerciale di talune attività del LNE nel settore pubblico

(121)

Va rilevato che se talune attività, peraltro limitate, del LNE nel settore pubblico dovessero essere considerate come non commerciali (36) e venire assimilate a compiti di potere pubblico, occorrerebbe del pari verificare che le compensazioni versate dalle autorità pubbliche restino inferiori o pari ai costi netti sostenuti per l’esecuzione di detti compiti (37).

(122)

Tale analisi è stata già effettuata in particolare ai considerando da 115 a 120 e si evince che non vi è motivo di opporsi alle compensazioni in questione. Tuttavia, essa induce a ritenere che i finanziamenti di dette attività non costituiscano aiuto di Stato.

5.5.   Osservazioni di terzi

(123)

Nelle osservazioni presentate nell’ambito del presente procedimento, alcuni concorrenti hanno citato altri aiuti di cui avrebbe beneficiato il LNE. Tali misure non hanno formato oggetto del presente procedimento. Tenuto conto delle risposte delle autorità francesi, la Commissione si considera tuttavia sufficientemente informata per pronunciarsi al riguardo.

(124)

L’importo totale delle sovvenzioni versate al LNE dalla Région Île-de-France per finanziare la riduzione commerciale accordata dal LNE alle PMI della Regione, ammontava a 61 000 EUR nel 2003. Purché possano essere analizzate come aiuti al LNE (e non alle PMI clienti) e non rientrino in un regime di aiuto esistente (cfr. punto 54), tali sovvenzioni soddisfano le condizioni enunciate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (38). La Commissione non può quindi opporvisi.

(125)

La Commissione osserva peraltro che l’ADEME non ha concesso alcun aiuto al LNE.

(126)

Nel caso di specie non sono pertinenti né la presunta utilizzazione dei logotipi ufficiali della Repubblica francese da parte del LNE né il suo grado di partecipazione ai lavori degli organi internazionali. Il logotipo del LNE è diverso dal logotipo ufficiale la cui utilizzazione è riservata unicamente ai poteri pubblici. Quanto alla rappresentanza dei poteri pubblici in taluni consessi europei e internazionali [gruppi di lavoro dell’Organizzazione internazionale della metrologia legale (OIML) e del Comitato di cooperazione europea di metrologia legale (WELMEC)], il vantaggio in termini d’immagine che può derivarne per il LNE non è assimilabile a un aiuto di Stato.

(127)

I presunti vantaggi relativi all’autoassicurazione, a un regime specifico di diritto del lavoro per i dipendenti oppure all’archiviazione gratuita, sono infondati. Le polizze di assicurazione del LNE, che rappresentano peraltro un onere superiore a 300 000 EUR nel 2004, sono analoghe a quelle sottoscritte dalle imprese private. I dipendenti del LNE non hanno uno status specifico, ad esempio di funzionario pubblico, ma sono assoggettati al diritto privato sia per l’assicurazione disoccupazione che per le loro pensioni. Infine, il LNE non fruisce di un’archiviazione gratuita; al contrario, i relativi costi diretti sono ammontati a 80 000 EUR nel 2005.

(128)

L’ammissibilità di fatto, di cui fruisce il LNE, al credito d’imposta ricerca, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, in particolare per il motivo che tale ammissibilità, in realtà, non implica risorse statali. Essa deriva dal fatto che il LNE ha formato oggetto di una valutazione ad hoc dei suoi ricercatori nel quadro dei suoi obblighi pubblici nel campo della ricerca. Il credito d’imposta ricerca è peraltro preso in considerazione nelle entrate e spese del LNE.

(129)

Quanto al sostegno che le dogane apporterebbero al LNE, ciò non è dimostrato da alcun elemento specifico. Sembra che la DGDDI faccia ricorso ai suoi propri laboratori, a quelli della DGCCRF oppure a laboratori esterni tra i quali figura l’LNE, l’Institut national de recherche et de sécurité, oppure il Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) per i prodotti della costruzione.

6.   CONCLUSIONI

(130)

Fatta salva la sezione 5.4, le compensazioni di servizio pubblico accordate sotto forma di dotazioni di bilancio dello Stato e del BNM nonché le sovvenzioni accordate da collettività territoriali al LNE tra il 1993 e il 2005 sono aiuti di Stato.

(131)

La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione agli aiuti in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(132)

Ciò nonostante, tali aiuti sono compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(133)

La presente decisione non concerne la garanzia dello Stato di cui potrebbero beneficiare le attività del LNE nel settore commerciale, in conseguenza dello status du EPIC di detto organismo. Tale aspetto, che ha dato luogo a una proposta di misure opportune ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato (39), formerà oggetto di decisioni ulteriori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le compensazioni di servizio pubblico cui la Francia ha dato illegalmente esecuzione a favore del Laboratoire national de métrologie et d’essais tra il 1993 e il 2005 sono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 263 del 22.10.2005, pag. 22.

(2)  LNE è l’acronimo del Laboratoire national de métrologie et d’essais, creato con decreto del 25 gennaio 2005 in seguito all’integrazione del Bureau national de métrologie nel Laboratoire national d’essais.

(3)  Cfr. la nota 1.

(4)  Ad esempio, la metrologia e la strumentazione, i materiali, i prodotti di consumo, della salute e gli strumenti medici, le attrezzature e le componenti industriali, la logistica e l’imballaggio, l’energia e l’ambiente.

(5)  Fonte: www.lne.fr

(6)  Nel 2001, il LNE ha creato LNE-Asia, una joint-venture tra LNE e CMA-Testing and Certification Laboratories.

(7)  Il decreto è stato modificato dai decreti n. 2005-49 del 25 gennaio 2005 e n. 2005-436 del 9 maggio 2005, in particolare per quanto concerne il regime finanziario e contabile nonché il controllo del LNE. Le risorse del LNE restano tuttavia identiche.

(8)  Si tratta della somma degli importi corrispondenti al Contrat Métrologie e delle sovvenzioni al funzionamento del conto economico.

(9)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(10)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

(11)  In particolare la sentenza della Corte dell’11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e.a. (66/86, Raccolta 1989, pag. 803).

(12)  Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Olsen/Commissione (T-17/02, Raccolta 2005, pag. II-2031, punti 186 e seguenti e punto 216).

(13)  Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Raccolta 2003, pag. I-7747).

(14)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(15)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(16)  Caso NN 6/89, centri regionali d’innovazione e di trasferimento di tecnologia. Lettera alle autorità francesi SEC(1989) 814 del 23.5.1989.

(17)  È evidente che le attività nel campo commerciale sono attività economiche ai sensi della giurisprudenza.

(18)  Sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Raccolta 2006, pag. I-289).

(19)  Fatto salvo quanto esposto al punto 5.4 della presente decisione.

(20)  Il BNM era un gruppo di interesse pubblico costituito tra l’altro, dallo Stato francese, rappresentato dal ministero dell’Industria e dal ministero della Ricerca e delle nuove tecnologie e, d’altro lato, da entità pubbliche: il Commissariato per l’energia atomica, il Conservatorio nazionale delle arti e dei mestieri, il LNE e l’Observatoire de Paris. I mezzi finanziari del gruppo di interesse pubblico provenivano dai suoi membri.

(21)  Cfr. sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione (248/84, Raccolta 1987, pag. I-4013, punto 17).

(22)  Cfr. sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 30 e la giurisprudenza citata).

(23)  Cfr. sentenza del 16 settembre 2004, causa Valmont (T-274/01, Raccolta 2004, pag. II-3145, punto 44 e la giurisprudenza citata).

(24)  Cfr., in particolare, le sentenze della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione (C-730/79, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12) e del Tribunale del 30 aprile 1998, Vlaams Gewest/Commissione (T-214/95, Raccolta 1998, pag. II-717, punti da 48 a 50).

(25)  I concorrenti del LNE sono sia imprese di dimensione nazionale che gruppi internazionali (Bureau Veritas, Intertek …).

(26)  Cfr. sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 87).

(27)  GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(28)  Le missioni in causa sono illustrate dettagliatamente alla sezione 2.

(29)  Non è necessario, nell’ambito del presente procedimento, stabilire se il LNE abbia istituito una contabilità distinta e abbia fatto risultare i conferimenti di risorse pubbliche conformemente alla direttiva 80/723/CEE della Commissione. Un’eventuale infrazione a detta direttiva non inciderebbe sulla compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune.

(30)  Il settore commerciale rappresenta le seguenti percentuali del fatturato del LNE:

2005 — 71 %, 2004 — 70 %, 2003 — 69 %, 2002 — 66 %, 2001 — 66 %, 2000 — 66 %, 1999 — 64 %, 1998 — 65 %, 1997 — 61 %, 1996 — 60 %, 1995 — 58 %, 1994 — 60 %, 1993 — 62 %.

(31)  Le spese ed entrate del settore «misto» citato nell’avvio del procedimento sono state ripartite tra i settori pubblico e commerciale secondo la metodologia presentata nei punti precedenti.

(32)  La possibilità che la Commissione, in assenza di contabilità analitica disponibile, si basi su una ricostruzione analitica dei costi, effettuata mediante estrapolazione a ritroso, è stata avallata dal Tribunale (cfr. la sentenza del 7 giugno 2006 nella causa T-613/97, Union française de l’express (UFEX), Raccolta 2006, pag. II-01531, in particolare punto 137).

(33)  Il fatturato del settore pubblico non include le quote parti delle sovvenzioni agli investimenti trasferite al conto economico.

(34)  Per i Laboratoires Pourquery, i dati disponibili cessavano al 2004.

(35)  Dopo aver analizzato le condizioni dei prestiti concessi dalle banche al LNE, benché la garanzia corollaria derivante dallo status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale offrisse un vantaggio al LNE per le attività del settore pubblico, tale vantaggio resterebbe alquanto debole in valore, molto simile all’importo de minimis, e non indurrebbe a rimettere in discussione i test di proporzionalità effettuati ai considerando 101, 102 e 103 in merito alle compensazioni di servizio pubblico.

(36)  Potrebbe essere il caso in particolare della ricerca fondamentale in metrologia.

(37)  Cfr. a questo proposito la decisione 2001/46/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, concernente l’aiuto di Stato della Germania a favore del gruppo Sican e dei suoi partner (GU L 18 del 19.1.2001, pag. 18), in particolare punti da 87 a 92.

(38)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(39)  Aiuto E 24/2004 e lettera del 5 luglio 2005.


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