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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0707 00 05 |
052 |
87,5 |
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999 |
87,5 |
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0709 90 70 |
052 |
91,7 |
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999 |
91,7 |
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0805 50 10 |
388 |
62,5 |
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524 |
53,0 |
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528 |
55,5 |
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999 |
57,0 |
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0806 10 10 |
052 |
101,1 |
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220 |
108,4 |
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624 |
164,6 |
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999 |
124,7 |
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0808 10 80 |
388 |
89,1 |
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400 |
86,2 |
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404 |
87,6 |
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508 |
88,9 |
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512 |
83,6 |
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528 |
79,6 |
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720 |
81,3 |
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800 |
149,6 |
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804 |
92,5 |
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999 |
93,2 |
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0808 20 50 |
052 |
126,5 |
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388 |
86,6 |
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999 |
106,6 |
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0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
134,8 |
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999 |
134,8 |
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0809 40 05 |
052 |
39,5 |
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098 |
49,8 |
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624 |
150,2 |
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999 |
79,8 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/3 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1248/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2006
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 183,
dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’obbligo della Commissione d’informare l’autorità di bilancio, entro il 15 aprile, di aver annullato gli stanziamenti riportati che non sono stati impegnati entro il 31 marzo, si è rivelato troppo rigoroso: occorre quindi differire tale scadenza di due settimane, alla data del 30 aprile. |
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(2) |
Si deve precisare che, quando si tratta di applicare il sistema dei dodicesimi provvisori, come stanziamenti totali autorizzati dell’esercizio precedente si devono intendere gli stanziamenti dell’esercizio dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio. |
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(3) |
Si deve chiarire che le regole sul tasso di conversione tra l’euro e un’altra valuta, indicate agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (2), si applicano soltanto alle conversioni effettuate dall’ordinatore e non a quelle che i contraenti o beneficiari effettuano in base alle norme stabilite nei contratti o nelle convenzioni di sovvenzione. Ai fini dell’efficienza, si deve autorizzare il contabile della Commissione a determinare il tasso contabile di cambio dell’euro da utilizzare a scopi contabili. Inoltre, ai fini della trasparenza e della parità di trattamento tra i funzionari della Comunità, all’articolo 8 è stabilita una norma specifica riguardante i tassi di conversione per le spese del personale pagate in valute diverse dall’euro. |
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(4) |
Per quanto riguarda il principio della sana gestione finanziaria, si deve chiarire qual è il contenuto della valutazione ex ante e si deve determinare meglio la portata delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità. Si deve quindi dare un nuovo orientamento alle priorità della valutazione, per incentrarle su proposte aventi incidenza sull’economia e/o sui cittadini e per includervi i progetti pilota e le azioni preparatorie da proseguire. Inoltre, nel caso di determinati progetti o azioni che formano già oggetto di valutazione (per esempio, le attività ripartite tra la Commissione e gli Stati membri), si deve assicurare la complementarità. |
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(5) |
Ai fini della verifica ex ante per autorizzare una spesa, l’ordinatore competente può considerare che costituisca un’unica operazione una serie di singole operazioni analoghe, riguardanti le spese regolari per il personale per retribuzioni, pensioni, rimborso di spese di missione e di spese mediche. In tal caso, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente deve effettuare un’adeguata verifica ex post. |
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(6) |
Nella relazione riguardante le procedure negoziate, è opportuno includere soltanto i casi in cui il ricorso a tale procedura costituisce un’eccezione nelle consuete procedure d’appalto. |
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(7) |
In seguito all’introduzione, il 1o gennaio 2005, della contabilità per competenza, e alla disponibilità in ogni momento dei dati contabili nel sistema informatico, è più logico e sollecito redigere la situazione contabile generale il giorno in cui il contabile cessa le sue funzioni. Se si tratta del 31 dicembre, si potrebbe preparare la situazione contabile generale quel giorno stesso, senza attendere la chiusura dei conti provvisori. |
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(8) |
Per rendere effettiva la competenza di gestione della tesoreria che spetta al contabile, lo si deve autorizzare a trasmettere agli istituti finanziari presso i quali ha aperto conti il nome e cognome e il campione della firma dei funzionari autorizzati a firmare operazioni bancarie. |
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(9) |
L’importo massimo che può pagare l’amministratore degli anticipi, quando è materialmente impossibile o meno pratico effettuare i pagamenti mediante le procedure di bilancio, va aumentato da 30 000 a 60 000 EUR. |
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(10) |
Tenuto conto dell’articolo 21 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, si deve consentire a un ordinatore delegato o sottodelegato, in caso di conferma di un’istruzione, di non seguirla se essa è manifestamente illegale. |
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(11) |
Date le funzioni complementari degli ordinatori e del contabile nella procedura di recupero mediante compensazione, è giustificato prevedere che essi si consultino prima di effettuare una compensazione. |
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(12) |
Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, per tener conto delle procedure in vigore a livello nazionale, il contabile dovrà informare con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile deve avere la facoltà di procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza suddetta. |
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(13) |
Se il debito viene rimborsato prima della scadenza («periodo di grazia»), non sono dovuti interessi di mora e il recupero mediante compensazione prima della scadenza va limitato ai soli casi nei quali il contabile ha giustificati motivi di ritenere che siano a repentaglio gli interessi finanziari delle Comunità. |
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(14) |
Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, le garanzie bancarie a copertura di un credito comunitario in attesa della decisione riguardo a un ricorso presentato contro l’applicazione di un’ammenda devono essere totalmente indipendenti dall’obbligo di costituire una garanzia stabilito nel contratto. |
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(15) |
Si deve precisare meglio il contenuto delle decisioni di finanziamento. Per le sovvenzioni e gli appalti, si deve definire con maggiori particolari il concetto di «elementi esenziali» di un’azione richiedente spese a carico del bilancio. Inoltre, si deve chiarire che il programma di lavoro menzionato all’articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito il «regolamento finanziario»), può costituire una decisione di finanziamento, purché vi figuri un quadro generale abbastanza particolareggiato. |
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(16) |
Quando si effettua un impegno globale di bilancio, ogni ordinatore — non soltanto l’ordinatore delegato — può essere responsabile degli impegni giuridici che danno attuazione all’impegno globale. |
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(17) |
È necessario riesaminare le scadenze di pagamento previste nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione, che dipendono dall’approvazione di una relazione o certificato, per assicurare che i pagamenti vengano effettuati in base a una relazione o certificato approvato. Inoltre, la scadenza per l’approvazione di una relazione riguardante una convenzione di sovvenzione per azioni particolarmente complesse da valutare va uniformata alla scadenza attualmente prevista per i contratti di servizi complessi. |
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(18) |
Senza modificare le scadenze attualmente previste e senza ledere i diritti dei beneficiari, l’ordinatore competente deve anche essere in grado, a fini di semplificazione, di decidere che l’approvazione della relazione o del certificato e dei pagamenti siano effettuati entro un’unica scadenza. |
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(19) |
Si devono aggiornare le soglie, stabilite nel 1994, per gli appalti di valore limitato, portandole rispettivamente da 50 000 a 60 000 EUR e da 13 800 a 25 000 EUR. Inoltre, si deve precisare che tutti gli appalti di valore pari o inferiore a 60 000 EUR possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata. |
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(20) |
Inoltre, si deve definire con maggiore precisione la procedura da seguire per determinati appalti di servizi rispettivamente nel settore della ricerca e sviluppo e per l’utilizzo nella radiotelediffusione, i quali sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3). Nel rispetto del principio della trasparenza, tali appalti possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara. |
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(21) |
Nell’intento di semplificare ancor più la gestione delle procedure d’appalto, si deve consentire agli operatori economici di partecipare a una gara d’appalto in base a una dichiarazione sull’onore, con la quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni comportanti l’esclusione dalla gara, tranne nei casi di procedura ristretta, di confronto competitivo e di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, quando l’amministrazione aggiudicatrice limiti il numero di candidati da ammettere ai negoziati o da invitare a presentare un’offerta. Tuttavia, nel rispetto dei principi della direttiva 2004/18/CE, e per meglio tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di valore elevato relativi al settore esterno l’operatore economico al quale è stato aggiudicato l’appalto dovrà presentare prove a conferma della sua dichiarazione iniziale. Quando si chiede a un candidato od offerente di presentare prove, l’amministrazione aggiudicatrice deve anche prendere in considerazione le prove presentate dal candidato o dall’offerente nell’ambito di un’altra gara d’appalto bandita dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché i documenti siano stati emessi in data non anteriore a un anno e siano ancora validi. |
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(22) |
Nelle azioni esterne, si deve rendere più efficace la procedura competitiva negoziata e si deve consentire il ricorso alla procedura negoziata in caso di due insuccessi della procedura competitiva negoziata e in caso di un unico insuccesso quando la procedura competitiva negoziata è successiva al ricorso, senza successo, ad un contratto quadro. Per ogni tipo di appalto, si deve ammettere l’opzione di non esigere la prova delle capacità tecniche ed economiche entro i limiti delle soglie previste in quel settore politico specifico. Anche in tal caso, l’ordinatore competente deve essere in grado di giustificare la sua scelta. Il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice deve disporre dell’opzione di chiedere ai candidati od offerenti di presentare documenti supplementari o di chiarire informazioni da loro fornite, come è previsto nel caso degli appalti che le istituzioni aggiudicano per proprio conto. |
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(23) |
Nelle azioni esterne, si deve semplificare anche il quadro giuridico degli appalti, per quanto riguarda la pubblicazione dell’avviso di preinformazione per le gare d’appalto internazionali e l’obbligo della garanzia di buona esecuzione. L’avviso di preinformazione deve essere pubblicato al più presto, non necessariamente entro il 31 gennaio. Inoltre, la garanzia di buona esecuzione deve essere chiesta soltanto in caso di appalti di valore elevato e si deve dare all’ordinatore competente la possibilità, in funzione della sua valutazione dei rischi, di non imporre l’obbligo della garanzia nel caso di prefinanziamenti a favore di un organismo pubblico. |
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(24) |
Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni, per ridurre l’onere amministrativo si deve ammettere che il monopolio de jure o de facto del beneficiario sia motivato nella decisione di concessione. |
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(25) |
L’obbligo di allegare alla domanda una revisione contabile esterna deve applicarsi soltanto alle domande di sovvenzione di valore pari o superiore a 500 000 EUR, nel caso di sovvenzioni di azioni, e alle domande di sovvenzioni di funzionamento di valore pari o superiore a 100 000 EUR. |
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(26) |
Quando risulti adeguato o necessario, si deve agevolare il cofinanziamento in natura da parte dei beneficiari. Inoltre, il concetto di organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo e che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento deve includere gli organismi europei che promuovono la cittadinanza o l’innovazione. |
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(27) |
I richiedenti devono essere informati il più presto possibile che la loro domanda è stata respinta. |
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(28) |
Nel caso delle sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un interesse generale europeo, l’applicazione della regola dell’assenza di profitto va limitata alla percentuale del cofinanziamento corrispondente al contributo comunitario a favore del bilancio di esercizio, per tener conto dei diritti degli altri contribuenti pubblici anch’essi tenuti a recuperare la percentuale dei profitti annuali corrispondenti al loro contributo. Per calcolare l’importo da recuperare, non si deve tener conto della percentuale dei contributi in natura a favore del bilancio di esercizio. |
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(29) |
Nell’intento di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, l’obbligo della garanzia in caso di prefinanziamento deve applicarsi a ogni prefinanziamento superiore all’80 % dell’importo della sovvenzione ed a 60 000 EUR. |
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(30) |
In caso di prefinanziamento frazionato, se ogni prefinanziamento precedente è stato utilizzato in misura inferiore al 70 % deve essere possibile un nuovo prefinanziamento, ma all’importo del nuovo pagamento si dovranno sottrarre gli importi non utilizzati del pagamento precedente. |
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(31) |
Si deve precisare che, nel caso degli organismi pubblici, la revisione esterna o la certificazione da allegare alle domande di sovvenzione o alle domande di pagamento può essere effettuata da un pubblico funzionario competente e indipendente. |
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(32) |
Dopo che, a norma dell’articolo 133 del regolamento finanziario, nel dicembre 2004 il contabile della Commissione ha adottato i principi e metodi contabili e il piano contabile armonizzato, si deve aggiornare il titolo «Rendiconto e contabilità», sopprimendo le disposizioni non più necessarie. |
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(33) |
Per tener conto della decisione 2005/118/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del Mediatore del 26 gennaio 2005, che istituisce la Scuola europea di amministrazione (4), si deve modificare l’elenco degli uffici europei per precisarvi che la Scuola europea di amministrazione dipende attualmente, sotto il profilo amministrativo, dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee. |
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(34) |
È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la data «15 aprile» è sostituita da «30 aprile». |
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2) |
È inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Dodicesimi provvisori
Come stanziamenti totali autorizzati dell’esercizio precedente, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario, si intendono gli stanziamenti dell’esercizio di cui all’articolo 5 del presente regolamento, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.» |
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3) |
Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 Tasso di conversione tra l’euro e le altre valute
1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione di normative settoriali, l’ordinatore competente effettua la conversione da euro ad altra valuta in base al tasso quotidiano di cambio dell’euro pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quando sono i contraenti o i beneficiari che devono effettuare la conversione tra l’euro e un’altra valuta, si applicano le regole specifiche relative alla conversione indicate nei contratti d’appalto, nelle convenzioni di sovvenzione o nelle convenzioni di finanziamento. 2. Se nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta interessata, l’ordinatore competente applica il tasso contabile di cui al paragrafo 3. 3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli da 132 a 137 del regolamento finanziario e in applicazione dell’articolo 213 del presente regolamento, la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata in base al corso mensile di conversione dell’euro, il quale è determinato dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione che egli consideri fidata, fondandosi sul tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto. Articolo 8 Corso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute
1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione delle normative settoriali o da contratti specifici d’appalto, da convenzioni di sovvenzione e da convenzioni di finanziamento, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute, quando la conversione è effettuata dall’ordinatore competente, è quello vigente il giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di recupero. 2. Per i pagamenti in euro effettuati dalle casse di anticipi, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute è stabilito alla data alla quale la banca procede al pagamento. 3. Per i pagamenti delle casse di anticipi nelle valute nazionali, di cui all’articolo 16 del regolamento finanziario, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le valute nazionali è quello del mese nel quale la cassa di anticipi effettua la spesa. 4. Per il rimborso delle spese forfettarie e per le spese previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito «lo statuto»), soggette a un massimale e da pagare in una valuta diversa dall’euro, il tasso da applicare è quello in vigore alla data alla quale sorge il corrispondente diritto.» |
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4) |
L’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Valutazione
1. Ogni proposta di programmi o di attività comportante spese di bilancio è soggetta a una valutazione ex ante, riguardante:
2. Nella proposta si devono indicare le disposizioni relative al monitoraggio, alle relazioni da presentare e alla valutazione, tenendo in debito conto le responsabilità spettanti ai vari livelli amministrativi che partecipano all’attuazione del programma o delle attività proposte. 3. Tutti i programmi o attività, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, per i quali le risorse mobilitate superano l’importo di 5 milioni di euro formano oggetto di una valutazione provvisoria e/o ex post, riguardante le risorse umane e finanziarie stanziate ed i risultati conseguiti, allo scopo di accertarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti:
Le lettere a) e b) del primo paragrafo del presente articolo non si applicano ai progetti o azioni facenti parte di attività per le quali si possono adempiere gli obblighi previsti mediante le relazioni finali inviate dagli organismi che hanno effettuato l’azione. 4. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 devono essere proporzionate alle risorse mobilitate e all’incidenza dei programmi o attività interessate.» |
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5) |
L’articolo 45 è modificato come segue:
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6) |
L’articolo 47 è modificato come segue:
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7) |
All’articolo 54, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d’appalto conclusi mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettere a)-g), all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a)-d), e agli articoli 242, 244 e 246.» |
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8) |
L’articolo 56 è sostituito dal seguente: «Articolo 56 Cessazione delle funzioni del contabile
1. In caso di cessazione delle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale. 2. Il contabile che cessa le sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata da una relazione di passaggio delle consegne. Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve. Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate. 3. Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile.» |
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9) |
All’articolo 60, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A tale scopo, il contabile trasmette a tutti gli organismi finanziari presso i quali la sua istituzione ha aperto conti, il nome e cognome e il campione della firma di tutti gli agenti autorizzati.» |
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10) |
L’articolo 64 è modificato come segue:
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11) |
All’articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’amministratore degli anticipi può convalidare e pagare spese, a titolo provvisorio, in base a un quadro particolareggiato figurante nelle istruzioni dell’ordinatore competente. In tali istruzioni sono precisate le regole e condizioni alle quali si devono effettuare la convalida provvisoria ed i pagamenti ed eventualmente le disposizioni per la firma degli impegni giuridici di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera e).» |
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12) |
All’articolo 67, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo massimo che l’amministratore degli anticipi può pagare, quando è materialmente impossibile o non è pratico effettuare operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio, non può esser superiore a 60 000 EUR per ogni spesa.» |
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13) |
All’articolo 68, le prime due frasi sono sostituite dalla seguente: «Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti.» |
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14) |
L’articolo 70 è modificato come segue:
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15) |
All’articolo 73, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, questi non può essere ritenuto responsabile e deve attenersi all’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.» |
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16) |
All’articolo 78, paragrafo 3, le lettere da b) ad e) sono sostituite dalle seguenti:
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17) |
All’articolo 81, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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18) |
L’articolo 83 è sostituito dal seguente: «Articolo 83 Recupero mediante compensazione
1. Quando un debitore ha nei confronti della Comunità un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b). In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto alle Comunità andrebbe perduto, il contabile procede al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b). 2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore competente e informa i debitori interessati. Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di detto termine. 3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti dalle Comunità.» |
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19) |
All’articolo 84, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 83, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore competente e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.» |
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20) |
All’articolo 85, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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21) |
È inserito il seguente articolo 85 bis: «Articolo 85 bis Recupero di ammende, penali periodiche e altre sanzioni pecuniarie
1. Quando dinanzi a un tribunale comunitario è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a infliggere un’ammenda, una penale periodica o un’altra sanzione pecuniaria prevista dal trattato CE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esaurite tutte le vie di ricorso, il contabile riscuote dal debitore, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure può esigere che il debitore costituisca una garanzia finanziaria. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda, la penale periodica o l’altra sanzione, è esigibile al primo richiamo e serve da copertura del credito comunitario, per l’importo di base e per gli interessi dovuti a norma dell’articolo 86, paragrafo 5. 2. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati al debitore. Se è stata richiesta una garanzia finanziaria, questa viene richiamata oppure liberata.» |
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22) |
L’articolo 86 è modificato come segue:
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23) |
L’articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Decisione di finanziamento
1. La decisione di finanziamento determina gli elementi essenziali di un’azione comportante una spesa a carico del bilancio. 2. Per le sovvenzioni, la decisione recante adozione del programma annuale di lavoro, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, va considerata quale decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario, purché essa costituisca un quadro abbastanza particolareggiato. Per quanto riguarda i contratti d’appalto, quando l’esecuzione dei corrispondenti stanziamenti è prevista dal programma annuale di lavoro, che costituisce un quadro abbastanza particolareggiato, tale programma di lavoro va considerato quale decisione di finanziamento anche per tali contratti. 3. Perché sia considerato un quadro sufficientemente particolareggiato, il programma di lavoro adottato dalla Commissione deve indicare:
Se il programma annuale di lavoro non comprende un simile quadro particolareggiato per una o più azioni, lo si deve modificare di conseguenza oppure si deve adottare una decisione specifica di finanziamento, comprendente le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), relative alle azioni in oggetto. 4. Per ogni modifica sostanziale in una decisione di finanziamento già adottata, si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.» |
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24) |
All’articolo 94, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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25) |
L’articolo 100 è modificato come segue:
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26) |
l’articolo 101 è sostituito dal seguente: «Articolo 101 Formato del “visto per pagamento”
In un sistema non computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dal timbro della firma dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente a norma dell’articolo 97. In un sistema computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dalla convalida, in sicurezza elettronica, dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente.» |
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27) |
All’articolo 106, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di contratti o convenzioni per i quali il pagamento è subordinato all’approvazione di una relazione o di un certificato, il termine massimo di cui ai paragrafi 1 e 2, entro il quale si deve effettuare il pagamento, comincia a decorrere soltanto dopo l’approvazione della suddetta relazione o certificato. Il beneficiario viene informato senza indugio. Il termine consentito per l’approvazione non può essere superiore a:
L’ordinatore competente informa il beneficiario, mediante un documento formale, dell’eventuale sospensione del termine consentito per l’approvazione della relazione o certificato. L’ordinatore competente può decidere che un’unica scadenza si applichi per l’approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti. Questa scadenza unica non può superare il totale cumulativo dei massimali temporali previsti rispettivamente per l'approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti.» |
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28) |
All’articolo 114, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata, a norma degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’imposizione di sanzioni pecuniarie sono notificate alla parte interessata e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni e alla Corte dei conti.» |
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29) |
All’articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I contratti immobiliari riguardano l’acquisto, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing, la locazione, la vendita con patto di riservato dominio, con o senza opzione di acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili.» |
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30) |
All’articolo 118, paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Fatti salvi i contratti conclusi mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 126, il bando di gara è obbligatorio per i seguenti contratti di appalto: contratti il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie indicate all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c); contratti i ricerca e sviluppo figuranti nella categoria 8 dell’elenco dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE, il cui valore stimato è pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento per i contratti di ricerca e sviluppo elencati.» |
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31) |
All’articolo 119, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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32) |
All’articolo 126, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva del bando di gara, anche nel caso di appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR.» |
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33) |
All’articolo 127, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
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34) |
All’articolo 128, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’invito a manifestare interesse costituisce un mezzo per preselezionare candidati, ai quali si chiederà di presentare un’offerta in caso di future procedure ristrette per appalti di valore superiore a 60 000 EUR, fatti salvi gli articoli 126 e 127.» |
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35) |
L’articolo 129 è sostituito dal seguente: «Articolo 129 Appalti di valore limitato
1. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR è consentita la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque candidati. Dopo aver consultato i candidati, se l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l’appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione. 2. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 25 000 EUR è consentita la procedura di cui al paragrafo 1, con consultazione di almeno tre candidati. 3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 3 500 EUR possono essere attribuiti in base a un’unica offerta. 4. I pagamenti relativi a spese d’importo inferiore o pari a 200 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.» |
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36) |
L’articolo 134 è sostituito dal seguente: «Articolo 134 Mezzi di prova
1. I candidati ed offerenti presentano una dichiarazione sull’onore, debitamente firmata e datata, nella quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. Tuttavia, in caso di procedura ristretta, di confronto competitivo e di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, quando l’amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati da ammettere ai negoziati o da invitare a presentare un’offerta, tutti i candidati sono tenuti a presentare i certificati di cui al paragrafo 3. 2. L’offerente al quale s’intende aggiudicare l’appalto è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma della sua dichiarazione di cui al paragrafo 1, nei seguenti casi:
Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui alle lettere a) e b), se l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto potrebbe trovarsi in una delle situazioni di esclusione, può chiedergli di fornire i mezzi di prova di cui al paragrafo 3. 3. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o c) del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che l’offerente non si trova in una di tali situazioni. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente non si trova nella situazione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera d, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro interessato non rilascia il documento o certificato di cui al primo comma, e per gli altri casi di esclusione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario, lo si può sostituire con una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, con una dichiarazione solenne pronunciata dall’interessato dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di provenienza. 4. A norma del diritto nazionale dello Stato in cui ha sede l’offerente, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 devono riguardare le persone giuridiche e/o fisiche, compresi, se l’amministrazione aggiudicatrice lo ritiene necessario, i dirigenti dell’impresa od ogni persona avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti del candidato od offerente. 5. Se le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che i candidati od offerenti potrebbero trovarsi in una delle situazioni di esclusione, possono rivolgersi esse stesse alle autorità competenti di cui al precedente paragrafo 3, per ottenere le informazioni che ritengono necessarie a tale riguardo. 6. L’amministrazione aggiudicatrice può esentare un candidato od offerente dall’obbligo di presentare il mezzo di prova di cui al paragrafo 3 se lo ha già presentato ai fini di un’altra procedura di appalto, purché il documento sia stato emesso in data non anteriore a un anno e sia ancora valido. In questo caso, il candidato od offerente dichiara sull’onore che il mezzo di prova è già stato presentato per una precedente procedura d’appalto e conferma che la sua situazione non è cambiata.» |
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37) |
L’articolo 135 è modificato come segue:
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38) |
All’articolo 138, paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 94 del regolamento finanziario, l’appalto è aggiudicato secondo una delle seguenti modalità:». |
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39) |
All’articolo 145, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1, l’ordinatore competente nomina una commissione di apertura delle offerte.» |
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40) |
All’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale comitato è nominato dall’ordinatore competente ed ha l’incarico di esprimere un parere consultivo nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1.» |
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41) |
L’articolo 152 è sostituito dal seguente: «Articolo 152 Garanzie per prefinanziamenti
Nel caso di un prefinanziamento superiore a 150 000 EUR o nel caso previsto all’articolo 135, paragrafo 6, secondo comma, è richiesta la costituzione di una garanzia. Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può decidere di non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico. La garanzia viene liberata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente a norma del contratto.» |
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42) |
All’articolo 155, il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Appalti distinti e appalti in lotti » |
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43) |
All’articolo 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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44) |
All’articolo 158, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le soglie di cui all’articolo 105 del regolamento finanziario sono le seguenti:
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45) |
All’articolo 162, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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46) |
All’articolo 164 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Nella convenzione di sovvenzione si possono stabilire le disposizioni e le scadenze per la sospensione a norma dell’articolo 183.» |
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47) |
All’articolo 165, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono uno scopo d’interesse europeo generale, la Commissione ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al contributo comunitario al bilancio di esercizio degli organismi beneficiari, quando questi sono finanziati anche da pubbliche autorità, che sono tenute a recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo. Nel calcolare l’importo da recuperare, non si tiene conto di contributi in natura a favore del bilancio di esercizio.» |
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48) |
All’articolo 168, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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49) |
L’articolo 172 è modificato come segue:
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50) |
L’articolo 173 è modificato come segue:
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51) |
L’articolo 176 è modificato come segue:
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52) |
L’articolo 179 è sostituito dal seguente: «Articolo 179 Informazione dei richiedenti
I richiedenti vengono informati il più presto possibile, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla data alla quale la decisione di concessione è stata inviata ai beneficiari.» |
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53) |
L’articolo 180 è modificato come segue:
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54) |
L’articolo 182 è modificato come segue:
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55) |
Gli articoli 195, 196, 197, 198, 200 e 202 sono soppressi. |
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56) |
L’articolo 211 è sostituito dal seguente: «Articolo 211 Corrispondenza tra i dati contabili
1. I dati iscritti nel libro mastro generale sono tenuti e organizzati in modo da giustificare il contenuto di ogni conto figurante nella situazione contabile generale. 2. Per l’inventario delle immobilizzazioni si applicano gli articoli da 220 a 227.» |
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57) |
L’articolo 212 è soppresso. |
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58) |
L’articolo 213 è modificato come segue:
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59) |
L’articolo 222 è sostituito dal seguente: «Articolo 222 Iscrizione dei beni nell’inventario
Si devono iscrivere nell’inventario e registrare nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, non di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di vendita o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle norme contabili adottate ai sensi dell’articolo 133 del regolamento finanziario.» |
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60) |
All’articolo 240, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le gare d’appalto internazionali, l’avviso di preinformazione va inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il più presto possibile nel caso degli appalti di forniture e di servizi e nei tempi più brevi nel caso degli appalti di lavori, dopo che è stata adottata la decisione di autorizzazione del relativo piano.» |
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61) |
L’articolo 241 è modificato come segue:
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62) |
L’articolo 242 è modificato come segue:
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63) |
L’articolo 243 è modificato come segue:
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64) |
L’articolo 244, paragrafo 1 è modificato come segue:
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65) |
L’articolo 245 è modificato come segue:
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66) |
L’articolo 246, paragrafo 1 è modificato come segue:
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67) |
All’articolo 250, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. La garanzia è richiesta se il prefinanziamento è d’importo superiore a 150 000 EUR. Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico. La garanzia è liberata man mano che l’importo del prefinanziamento viene detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo a favore del contraente, secondo le clausole del contratto. 4. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di corretta esecuzione per un importo, indicato nella documentazione d’appalto, corrispondente al 5-10 % del valore totale dell’appalto stesso. L’importo della garanzia è stabilito in base a criteri obiettivi, quali il tipo e il valore dell’appalto. Tuttavia, è richiesta una garanzia di corretta esecuzione se il valore dell’appalto è superiore alle seguenti soglie:
La garanzia resta valida almeno fino all’esito positivo del collaudo definitivo delle forniture o dei lavori. Se il contratto non è stato eseguito correttamente, è trattenuto l’intero importo della garanzia.» |
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68) |
All’articolo 252, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento ed indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione.» |
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69) |
All’articolo 257, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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70) |
All’articolo 260, il secondo comma è soppresso. |
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71) |
All’articolo 262 sono aggiunti i seguenti commi: «Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a tutti i titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’articolo 27. Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.» |
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72) |
All’articolo 264 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, se per le locazioni in paesi terzi non fosse possibile avvalersi di una di tali forme di garanzia locativa, l’ordinatore competente può accettare di fornire altre forme di garanzia, purché esse assicurino un’equivalente tutela degli interessi finanziari delle Comunità.» |
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73) |
All’articolo 271, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le soglie e gli importi di cui agli articoli 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243 245 e 250 sono attualizzati ogni tre anni in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità. 2. A norma dell’articolo 78, paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE, le soglie di cui all’articolo 157, lettera b) e all’articolo 158, paragrafo 1 riguardanti gli appalti pubblici vengono adeguate ogni due anni.» |
Articolo 2
Le procedure di gare d’appalto e di concessione di sovvenzioni iniziate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano soggette alle norme che erano in applicazione all’epoca del loro inizio.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006.
Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
(3) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(4) GU L 37 del 10.2.2005, pag. 14.
|
19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, nelle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 è sospesa l’applicazione di dazi all’importazione per il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI necessario a permettere l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie. |
|
(3) |
Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l’India, si considera opportuno mantenere un quantitativo annuale di 10 000 tonnellate, portato a 12 500 tonnellate per tenere conto del periodo di 15 mesi corrispondente alla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:
|
a) |
70 000 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006, eccetto l’India; |
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b) |
12 500 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie dell’India. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.
|
19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative ai regimi di sostegno accoppiato di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III di tale regolamento e dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento. |
|
(2) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché le diverse date entro cui tali informazioni devono essere trasmesse. Il suddetto regolamento prevede inoltre l’invio di informazioni supplementari relative ai differenti regimi di sostegno. Per motivi di semplificazione occorre chiarire le informazioni necessarie che devono essere inviate alla Commissione durante l’intero arco dell’anno. |
|
(3) |
L’articolo 64 del regolamento (CE) n. 1973/2004 definisce il «ritiro dalla produzione» come la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Al fine di includere tutti i regimi di ritiro dalla produzione contemplati dall’articolo 107 di tale regolamento si deve ampliare il campo di applicazione della definizione al di là di quanto disposto dall’articolo 107, paragrafo 1. |
|
(4) |
L’articolo 171 quater undecies del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che il peso del tabacco sulla base del quale è calcolato l’aiuto debba essere adeguato se il tasso di umidità è superiore o inferiore alle percentuali indicate nell’allegato XXVIII dello stesso regolamento per la varietà di cui trattasi. È necessario adeguare tali percentuali per inserire la versione corretta stabilita in collaborazione con gli Stati membri interessati. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1973/2004. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
|
1) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Comunicazioni 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali. 3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.» |
|
2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
|
3) |
All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre, l’elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (3) in caso di modifiche a tale elenco. 2. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono comunicate sulla base della media delle superfici seminate nei due cicli di semina indicati all’articolo 12, secondo comma. |
|
4) |
All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:
|
|
5) |
All'articolo 62, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano, entro il 1o settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:». |
|
6) |
L'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Definizione Agli effetti dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «ritiro dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.» |
|
7) |
L'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Comunicazioni Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1o dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.» |
|
8) |
L'articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Notifica Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 73 del presente regolamento.» |
|
9) |
L'articolo 84 è modificato come segue:
|
|
10) |
L'articolo 106 è sostituito dal seguente: «Articolo 106 Notifica 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1o gennaio di ogni anno:
2. Mediante la tabella di cui all’allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue:
|
|
11) |
L'articolo 131 è modificato come segue:
|
|
12) |
L'articolo 169 è modificato come segue:
|
|
13) |
All'articolo 171 bis decies il testo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:» |
|
14) |
L’articolo 171 ter quinquies è soppresso. |
|
15) |
L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. |
|
16) |
L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. |
|
17) |
L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. |
|
18) |
Gli allegati XI e XII sono sostituiti dall'allegato IV del presente regolamento. |
|
19) |
L'allegato XIV è soppresso. |
|
20) |
L'allegato XVIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento. |
|
21) |
L'allegato XXVIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).
(2) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2006 (GU L 116 del 27.4.2006, pag. 27).
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.»
ALLEGATO I
«ALLEGATO III
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)
SUPERFICIE TOTALE DETERMINATA, utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione:
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO
|
|
ANNO DELLA DOMANDA: |
|
|
STATO MEMBRO: (solo per la Francia) superficie di base: |
|
Sottosuperficie |
Superficie di riferimento (in ettari) (1) |
Varietà |
Superficie totale determinata (in ettari) (2) |
|
Nome della sottosuperficie 1 |
|
Varietà 1 |
|
|
Varietà 2 |
|
||
|
Varietà 3 |
|
||
|
… |
|
||
|
Totale |
|
||
|
Nome della sottosuperficie 2 |
|
Varietà 1 |
|
|
Varietà 2 |
|
||
|
Varietà 3 |
|
||
|
… |
|
||
|
Totale |
|
||
|
Nome della sottosuperficie 3 |
|
Varietà 1 |
|
|
Varietà 2 |
|
||
|
Varietà 3 |
|
||
|
… |
|
||
|
Totale |
|
||
|
… |
|
Varietà 1 |
|
|
Varietà 2 |
|
||
|
Varietà 3 |
|
||
|
… |
|
||
|
Totale |
|
||
|
Totale |
|
|
|
(1) Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(2) Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO VI
di cui agli articoli 59, 60 e 69
ALLEGATO III
«ALLEGATO IX
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)
PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI
I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
|
— |
un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento, |
|
— |
una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro. |
Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.
Note:
Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
La riga 5, “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini”, corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Modello
|
COLTURE |
Superficie (ettari) |
|
Frumento duro, articolo 105, paragrafo 1 |
|
|
Granturco (superficie di base separata) |
|
|
Altre colture, elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio |
|
|
Ritiro volontario dalla produzione, articolo 107, paragrafo 6 |
|
|
Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini |
|
|
Totale» |
|
ALLEGATO IV
ALLEGATO XI
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 1o SETTEMBRE DI OGNI ANNO
|
|
ANNO DELLA DOMANDA: |
|
|
STATO MEMBRO: |
|
|
Tipo di animale femmina |
Totale animali femmine |
||
|
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
||
|
Numero di premi oggetto della domanda [articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003] |
|
|
|
|
|
Numero di premi supplementari oggetto della domanda (1) [articolo 114 del regolamento (CE) n. 1782/2003] |
|
|
|
|
ALLEGATO XII
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)
PAGAMENTI PREMI PER PECORA E PER CAPRA
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO
|
|
ANNO DELLA DOMANDA: |
|
|
STATO MEMBRO: |
|
|
Tipo di animale femmina |
Totale animali femmine |
|||
|
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
|||
|
Numero di premi versati (Capi) |
Numero di pagamenti supplementari per capo (2) |
|
|
|
|
|
Numero di premi supplementari (3) |
|
|
|
|
|
|
Numero di premi per pecora o per capra |
|
|
|
|
|
(1) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).
(2) In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio).
(3) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).
ALLEGATO V
«ALLEGATO XVIII
di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 5
PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE
|
|
ANNO DELLA DOMANDA: |
|
|
STATO MEMBRO: |
1. PREMIO SPECIALE
Numero di capi
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Regime alla macellazione |
||
|
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
|||||
|
Vitelloni maschi |
Manzi |
Manzi |
Manzi |
||||
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera a) |
1o febbraio 2007 |
1.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
1.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
1.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Regime generale |
Regime alla macellazione |
||
|
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
Unicamente entrambe le fasce di età |
||||
|
Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
1.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
|
|
|
2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Fascia di età unica o prima fascia di età |
Seconda fascia di età |
Entrambe le fasce di età |
|
Articolo 131, paragrafo 6, lettera a) |
15 settembre 2006 |
2.1 |
Numero di capi oggetto di domanda |
|
|
|
|
2.2 |
Numero di produttori |
|
|
|
||
|
1o marzo 2007 |
2.3 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
2.4 |
Numero di produttori |
|
|
|
3. PREMIO PER VACCA NUTRICE
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Mandrie di sole vacche nutrici |
Mandrie miste |
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
1o febbraio 2007 |
3.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
3.3 |
Numero di vacche accettate (tutto l’anno) |
|
|
|
3.4 |
Numero di giovenche accettate (tutto l’anno) |
|
|
||
|
3.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno |
|
|
||
|
|
|
|
|
Importo per capo |
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
3.6 |
Premio nazionale |
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
3.7 |
Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche |
|
|
4. PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE
4.1. Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
Totale |
|
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
4.1.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
4.2. Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Premio speciale |
Premio per vacca nutrice |
Vacche da latte |
TOTALE |
||||
|
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
1,4-1,8 |
< 1,4 |
||||
|
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii) |
31 luglio 2007 |
4.2.1 |
Numero di capi accettati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Animali |
Produttori |
|
Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv) |
31 luglio 2007 |
5 |
Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità |
|
|
6. PREMIO ALL'ABBATTIMENTO
Numero di capi
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macello |
Esportazione |
||
|
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
||||
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera a) Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 131, paragrafo 3, lettera a) |
1o marzo 2007 |
6.2 |
Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno) |
|
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
6.3 |
Numero di capi accettati (tutto l’anno) |
|
|
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto v) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto ii) |
31 luglio 2007 |
6.4 |
Numero di capi non accettati per applicazione del massimale |
|
|
|
|
Numero di produttori
|
|
Termine di presentazione |
Rif. |
Informazioni richieste |
Macello |
Esportazione |
||
|
Adulti |
Vitelli |
Adulti |
Vitelli |
||||
|
Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv) Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i) |
31 luglio 2007 |
6.5 |
Numero di produttori che hanno beneficiato del premio |
|
|
|
|
IMPORTO DEI PREMI EFFETTIVAMENTE VERSATI
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO
|
|
Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli) |
Fino al 100 % Premio per vacca nutrice |
Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) |
Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) |
Fino al 75 % Premio speciale |
|
Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003 |
Articolo 68, paragrafo 1 |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
|
Importo effettivamente versato in EUR (dopo aver applicato la riduzione di cui all’articolo 139 — coefficiente di riduzione)» |
|
|
|
|
|
ALLEGATO VI
«ALLEGATO XXVIII
TASSI DI UMIDITÀ
di cui all’articolo 171 quater undecies
|
Gruppo di varietà |
Tasso di umidità (in %) |
Tolleranza (in %) |
||
|
16 |
4 |
||
| II. Light air-cured |
||||
|
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre |
22 |
4 |
||
|
Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo |
20 |
6 |
||
| III. Dark air-cured |
||||
|
Belgio, Germania, Francia, Austria |
26 |
4 |
||
|
Altri Stati membri |
22 |
6 |
||
|
22 |
4 |
||
|
16 |
4 |
||
|
16 |
4 |
||
|
16 |
4 |
||
|
16 |
4» |
||
|
19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2006 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 19 agosto 2006
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
24,74 |
3,93 |
|
1701 11 90 (1) |
24,74 |
9,16 |
|
1701 12 10 (1) |
24,74 |
3,74 |
|
1701 12 90 (1) |
24,74 |
8,73 |
|
1701 91 00 (2) |
29,66 |
10,40 |
|
1701 99 10 (2) |
29,66 |
5,88 |
|
1701 99 90 (2) |
29,66 |
5,88 |
|
1702 90 99 (3) |
0,30 |
0,35 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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19.8.2006 |
IT |
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L 227/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l’elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|
(2) |
Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia e dalla Repubblica ceca, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti acquisti all’intervento mediante gara e che i medesimi Stati membri siano aggiunti all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 19 al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Repubblica ceca, Spagna, Irlanda, Lettonia, Polonia e Portogallo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.
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19.8.2006 |
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L 227/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),
visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori. |
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(2) |
Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 agosto 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti. |
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(3) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o settembre 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t. |
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(4) |
Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:
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Germania:
|
|
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Regno Unito:
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Articolo 2
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di settembre 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:
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Botswana: |
14 959 t, |
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Kenia: |
142 t, |
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Madagascar: |
7 579 t, |
|
Swaziland: |
3 363 t, |
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Zimbabwe: |
9 100 t, |
|
Namibia: |
8 152 t. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(4) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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19.8.2006 |
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L 227/43 |
DIRETTIVA 2006/72/CE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,
vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
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(2) |
La direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (3) ha introdotto nuovi valori limite per i motocicli a due ruote. Tali valori limite sono applicati in due fasi. |
|
(3) |
Il regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» è stato adottato nella prospettiva della creazione del mercato mondiale dei motocicli. Esso si prefigge come obiettivo l'armonizzazione a livello mondiale delle procedure di prova delle emissioni applicate per l’omologazione dei motocicli. Esso è, inoltre, adattato agli ultimi sviluppi del progresso tecnico in funzione delle caratteristiche specifiche dei motocicli. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/51/CE, l’introduzione del ciclo di prova del RTM n. 2 va accompagnato da una nuova serie di valori limite. Tale ciclo di prova costituisce una procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Pertanto, gli obblighi in materia di emissioni dei motocicli resteranno invariati. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 97/24/CE di conseguenza. |
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(6) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato in conformità al testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).
(2) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7).
(3) GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20.
(4) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
ALLEGATO
L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato come segue:
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1) |
Al punto 2.2.1.1 è aggiunto il seguente paragrafo: «A scelta del produttore, il ciclo di prova stabilito dal regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) (1) può essere usato per i motocicli come metodo alternativo al ciclo di prova di cui sopra. In caso di applicazione del metodo stabilito dal RTM n. 2, il veicolo risponderà ai valori limite di emissioni figuranti nella riga C della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 nonché a tutte le altre disposizioni di questa direttiva, ad eccezione dei punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del presente allegato. |
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2) |
Nella tabella che figura al punto 2.2.1.1.5, nella sezione «Valori limite per i motocicli (a due ruote) per l’omologazione e la conformità della produzione», dopo la riga B è inserita la seguente riga C:
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(1) Regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) intitolato: “Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante” (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005).»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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19.8.2006 |
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L 227/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2004
relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo
[notificata con il numero C(2004) 4771]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2006/570/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con lettera del 31 gennaio 2001, la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto a favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Ulteriori informazioni sono pervenute con le lettere dell’11 maggio 2001, protocollata il 16 maggio 2001, e del 9 ottobre 2001, protocollata l’11 ottobre 2001. |
|
(2) |
Nella lettera del 9 ottobre 2001 le autorità tedesche hanno comunicato che il regime di aiuto esisteva già dal 1970 e che finora non era stato notificato. L’aiuto è stato pertanto iscritto nel registro degli aiuti non notificati. |
|
(3) |
Con lettera del 7 febbraio 2003, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto in oggetto. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha dichiarato che non intendeva sollevare obiezioni riguardo ad una parte della misura (gli aiuti all’esercizio a finalità sociale), in quanto conforme alle disposizioni della sezione 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (di seguito «orientamenti comunitari») (2) e pertanto compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. |
|
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi. |
|
(5) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati con lettere del 29 aprile 2003, 5 maggio 2003 e 26 maggio 2003, protocollate rispettivamente il 2 maggio 2003, il 6 maggio 2003 e il 28 maggio 2003, nonché con e-mail del 12 febbraio 2003, protocollato il 14 febbraio 2003. |
|
(6) |
La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione con lettera del 4 aprile 2003, protocollata l’8 aprile 2003 e, con lettera del 29 agosto 2003, protocollata il 3 settembre 2003, ha espresso il proprio parere in merito alle osservazioni dei terzi interessati. |
|
(7) |
Il 19 maggio 2004 il procedimento è stato diviso in due parti e la Commissione ha adottato una decisione finale (4) con cui ha approvato pro futuro gli aiuti notificati, che la Germania intendeva concedere per il periodo 2001-2005. |
|
(8) |
Con lettera del 14 settembre 2004, protocollata il 16 settembre 2004, la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla parte non notificata della misura, come richiesto dalla Commissione con lettera del 24 maggio 2004. |
|
(9) |
La presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti a favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo, ai quali la Germania ha dato illegalmente esecuzione anteriormente al 2001 (sono esclusi gli aiuti al funzionamento a finalità sociale). |
II. DESCRIZIONE DELL’AIUTO
II.1. Finalità e base giuridica del regime
|
(10) |
La misura in esame mira a favorire la cooperazione interaziendale tra imprese agricole e forestali della Baviera attraverso sovvenzioni a favore di associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e di mutua assistenza, sulla base del Gesetzes zur Förderung der Bayerischen Landwirtschaft (LwFöG, legge per la promozione dell’agricoltura della Baviera, di seguito «legge a favore dell’agricoltura») dell’8 agosto 1974. |
II.2. Beneficiari
|
(11) |
Beneficiari del regime sono le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo e il Kuratorium Bayerischer Maschinen und Betriebshilferinge e.V. (Consiglio di gestione delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo e di mutua assistenza, di seguito «KBM»). |
|
(12) |
Le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo sono degli enti di mutua assistenza costituite dagli agricoltori a livello locale o regionale. L’articolo 9 della legge a favore dell’agricoltura statuisce che tali enti possano operare unicamente nei seguenti settori:
|
|
(13) |
Le associazioni fungono unicamente da intermediarie. I servizi veri e propri (fornitura di macchinari e mano d’opera) sono prestati dagli agricoltori, che percepiscono un corrispettivo dalle aziende che di essi si avvalgono (ossia altri agricoltori), equivalente al prezzo di mercato. Come contropartita per le loro prestazioni, le associazioni percepiscono sia una quota di adesione sia un compenso specifico per la prestazione effettuata. |
|
(14) |
Non tutte le attività delle associazioni sono sovvenzionate dallo Stato. Questo vale in particolare per il coordinamento degli alloggi turistici, che non fruisce di alcuna sovvenzione e deve essere contabilizzato separatamente in bilancio. |
|
(15) |
Per legge, le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo devono limitarsi alle «attività fondamentali» elencate al considerando 12 (5), che (salvo alcune limitate eccezioni) sono sovvenzionate. Qualora le suddette associazioni fondino imprese controllate, giuridicamente indipendenti, queste ultime possono svolgere anche altre attività [articolo 10, lettera c), della legge a favore dell’agricoltura] a condizione che ciò non pregiudichi l’espletamento delle attività fondamentali. Tra le «attività non fondamentali», da iscrivere separatamente in bilancio (articolo 12 della legge a favore dell’agricoltura), figurano:
|
|
(16) |
KBM è l’organizzazione centrale cui fanno capo le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2000 KBM comprendeva 83-90 associazioni, che contavano circa 100 000 aziende agricole e forestali. KBM ha ricevuto pagamenti per l’espletamento dei seguenti servizi:
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II.3. Dotazione di bilancio
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(17) |
Le autorità tedesche hanno informato che KBM e le associazioni per l’uso collettivo di macchinario fruiscono di aiuti dal 1974. L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6), statuisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di dieci anni. Il procedimento di indagine formale della Commissione è stato avviato nel 2001 e di conseguenza il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento decorre dal 1991. Gli aiuti erogati anteriormente a tale periodo non possono quindi essere oggetto d’esame. |
|
(18) |
I dati di bilancio trasmessi dalle autorità tedesche, riportati nella tabella che segue, si riferiscono alle somme erogate a KBM e alle associazioni per l’uso collettivo di macchinario unicamente nel periodo 1992-2000.
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
II.4. Natura ed entità degli aiuti
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(19) |
Il regime è stato finanziato dal Land Baviera. Gli aiuti sono stati concessi in forma di contributi versati direttamente all’organizzazione cui fanno capo le associazioni, ovvero KBM, la quale ha in parte ridistribuito i fondi alle associazioni ad essa aderenti sotto forma di erogazioni e servizi. L’aiuto fruito da queste ultime è stato calcolato in percentuale della spesa destinata all’espletamento delle attività fondamentali. |
II.5. Motivazione dell’avvio del procedimento di indagine formale
|
(20) |
L’esame preliminare non aveva permesso di determinare se i fondi pubblici erogati a KBM costituissero un compenso per le prestazioni da esso fornite alle associazioni, senza superare i prezzi di mercato di dette prestazioni, o se fossero superiori ai prezzi di mercato e quindi costituissero una sovvenzione ai costi di esercizio di KBM. Non era chiaro se tali presunti aiuti fossero disciplinati dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante disposizioni sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» (7). La Commissione non aveva inoltre elementi per poter stabilire se tali aiuti fossero connessi a investimenti o ad altre spese sovvenzionabili, o se fossero disciplinati dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante disposizioni sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (8). Era pertanto possibile che detti aiuti dovessero essere classificati come aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune (9). |
|
(21) |
Lo stesso discorso valeva per le somme erogate a favore delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, non essendo chiaro in particolare se i fondi pubblici pervenuti alle associazioni attraverso erogazioni concesse da KBM fossero stati utilizzati per ridurre il costo dei servizi prestati agli agricoltori, nel qual caso si sarebbe potuto ravvisare unicamente un aiuto a favore degli agricoltori, o se i beneficiari finali di una parte dei fondi fossero le associazioni, in quanto imprese, e che pertanto si configurasse un aiuto alle medesime. |
|
(22) |
Dall’esame preliminare della misura è emerso inoltre che dell’aiuto hanno fruito almeno in parte aziende agricole e forestali. La Commissione nutriva forti dubbi sul fatto che gli aiuti al funzionamento e all’uso collettivo di macchinari agricoli potessero essere autorizzati sulla base del disposto della sezione 14 degli orientamenti comunitari e si chiedeva se non si trattasse piuttosto di aiuti al finanziamento a favore di produttori agricoli. |
|
(23) |
Occorreva inoltre stabilire se i diversi settori di attività delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo fossero nettamente distinti e se gli aiuti di Stato erogati alle associazioni non producessero effetti distorsivi sulla concorrenza in altri settori economici (ovvero in settori diversi da quelli in cui le associazioni espletano ufficialmente le loro attività fondamentali). |
III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
III.1. Obiezioni sollevate in relazione alla misura
|
(24) |
Alla Commissione sono pervenute diversi reclami, in cui si afferma che le attività delle associazioni non si limitano unicamente alle attività fondamentali indicate al considerando 12, ma comprenderebbero bensì altri servizi, tra cui servizi comunali (ad esempio la rimozione della neve, la costruzione e la manutenzione di strade, la costruzione di impianti di depurazione), manutenzione di giardini e cura del paesaggio, costruzione di campi sportivi e campi di golf, in concorrenza con altre imprese commerciali. |
|
(25) |
Nei reclami si afferma che non è possibile separare realmente i settori finanziati con mezzi pubblici da quelli non sovvenzionati, vista l’estrema prossimità, in termini di risorse e di spazi, tra le associazioni e le loro controllate, che tendono a confondersi in un’unica struttura, nonché a causa dell’insufficiente delimitazione dei settori principali di attività delle associazioni rispetto alle loro altre attività. È stato inoltre argomentato che gli aiuti avrebbero potuto essere utilizzati per il sovvenzionamento incrociato di altre attività economiche, con conseguenti effetti distorsivi sulla concorrenza anche in settori diversi da quello agricolo. |
III.2. Osservazioni di terzi pervenute nel corso del procedimento di indagine formale
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(26) |
Nel corso del procedimento di indagine formale alla Commissione sono pervenute quattro osservazioni. Gli interessati non sollevano obiezioni riguardo al sovvenzionamento delle attività fondamentali delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, ovvero agli aiuti al finanziamento a finalità sociale ed economica, nonché all’uso collettivo del macchinario. |
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(27) |
Le osservazioni si sono incentrate sulle attività non fondamentali svolte dalle associazioni attraverso le loro controllate, quali ad esempio la rimozione di neve in inverno o i lavori di mantenimento dei giardini e cura del paesaggio per conto di terzi. In alcuni casi non è possibile distinguere le imprese controllate dalle associazioni, poiché operano con lo stesso nome e lo stesso personale. Le informazioni trasmesse dai terzi interessati fanno inoltre supporre che le associazioni operino direttamente sul mercato offrendo determinate prestazioni (ad esempio la vendita di mezzi di produzione). Uno dei terzi interessati ha fornito informazioni dettagliate, dalle quali risulta che le associazioni hanno offerto fitofarmaci a prezzi probabilmente inferiori al prezzo di vendita del produttore e comunque ad un prezzo inferiore a quello corrente di mercato. In altri casi, stando a quanto dichiarato dai terzi interessati, le imprese commerciali controllate avrebbero partecipato a gare d’appalto pubbliche, offrendo servizi la cui prestazione è stata subappaltata ad altre imprese, tra cui le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Per tale motivo i terzi interessati reputano che sia impossibile operare una netta distinzione tra le attività fondamentali e le altre attività commerciali delle associazioni in parola. |
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(28) |
L’unità strutturale esistente, in termini di spazio e di personale, tra le associazioni e KBM nonché le rispettive imprese controllate non consentirebbe di evitare il sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali ipotizzato al considerando 25. Uno dei soggetti intervenuti reputa inoltre che le associazioni sfruttino in modo abusivo la loro posizione dominante sul mercato, ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, e che adottino pratiche e accordi tra imprese restrittivi della concorrenza, ai sensi dell’articolo 81, del trattato CE. |
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(29) |
Va rilevato che gli elementi presentati dai terzi interessati a sostegno delle loro affermazioni non riguardano specificamente il periodo anteriore al 2001, oggetto della presente decisione. La Commissione ritiene che tali elementi siano tuttavia pertinenti, se si deve stabilire se anche prima del 2001 sussistesse la possibilità di procedere a sovvenzionamenti incrociati e di falsare la concorrenza in settori diversi da quello agricolo. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
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(30) |
Nella lettera del 4 aprile 2003 le autorità tedesche sostengono che KBM e le associazioni non sono imprese ai sensi della normativa sugli aiuti. KBM non offre prodotti o servizi in un determinato mercato e le attività delle associazioni nell’ambito dei settori sovvenzionati con fondi pubblici (attività fondamentali) non possono essere classificate come attività economiche, non avendo finalità di lucro. |
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(31) |
Nelle informazioni complementari trasmesse con lettera del 14 settembre 2004 le autorità tedesche sostengono che il divieto statutario di esercitare attività economiche imposto alle associazioni dovrebbe bastare a dimostrare che gli aiuti sono fruiti unicamente dagli agricoltori, senza che siano necessari altri elementi di prova. Dai dati presentati dalla Germania risulta che i contributi finanziari trasmessi dalle associazioni agli agricoltori sono destinati in massima parte all’assistenza sociale. In conclusione, secondo le autorità tedesche si può affermare che i contributi versati dal Land Baviera a KBM e alle associazioni sono interamente trasferiti agli agricoltori, che ne sono gli unici beneficiari. |
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(32) |
Nella lettera del 4 aprile 2003 le autorità tedesche sostengono che gli aiuti accordati agli agricoltori attraverso le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo rientrano nella definizione di aiuti «soft» di cui alla sezione 14 degli orientamenti comunitari e che sono state rispettate le disposizioni ivi contenute. Gli aiuti potrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune. |
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(33) |
Nella lettera del 4 aprile 2003, le autorità tedesche citano la sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 (Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg) (10), nella quale si afferma che le sovvenzioni statali concesse a titolo di compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico in determinate condizioni non costituiscono un aiuto, qualora costituiscano unicamente una contropartita per tale prestazione. Le autorità tedesche reputano che nella fattispecie siano riunite le condizioni sopraindicate. |
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(34) |
In ordine alle riserve espresse dai terzi interessati in merito agli effetti del regime su talune attività non attinenti al settore agricolo esercitate dalle associazioni e in ordine all’ipotizzato sovvenzionamento incrociato di altri settori economici, si riporta nei paragrafi che seguono quanto comunicato dalle autorità tedesche. |
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(35) |
Nella lettera del 14 settembre 2004 la Germania ha dichiarato che nel periodo dal 1994 al 2000 sono state costituite in totale tredici imprese controllate indipendenti per l’esercizio delle attività indicate al considerando 15. |
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(36) |
In base all’articolo 12, paragrafo 5, della legge a favore dell’agricoltura, KBM, le associazioni e le singole aziende controllate sono tenute a tenere una contabilità separata. Le autorità bavaresi hanno accuratamente verificato l’adempimento di tale obbligo. |
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(37) |
Visto che KBM e le associazioni potevano esercitare solo le attività definite fondamentali nei loro statuti e che le aziende commerciali controllate potevano invece svolgere solo le cinque attività definite non fondamentali dalla legge, le autorità tedesche non hanno ritenuto necessario che venisse registrata la ripartizione delle ore di lavoro. |
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(38) |
Le autorità affermano che, per non correre il rischio di un sovvenzionamento incrociato di settori diversi dall’agricoltura, è stato istituito un pacchetto completo di misure e un meccanismo di controllo atto ad assicurare che gli aiuti siano utilizzati unicamente per l’esercizio delle tre attività fondamentali delle associazioni; queste misure comportano in particolare:
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V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
V.1. Esistenza dell’aiuto
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(39) |
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(40) |
Tali condizioni sono riunite, come illustrato nei punti che seguono. |
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(41) |
La misura di aiuto in esame è stata finanziata mediante risorse statali. |
V.1.1. Aiuti a favore di KBM
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(42) |
Oggetto delle attività di KBM non sono la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti figuranti all’allegato I del trattato CE. |
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(43) |
Le autorità tedesche hanno trasmesso un elenco delle attività svolte da KBM (cfr. considerando 16). Alcune di queste attività non sono di natura economica. In particolare la funzione di KBM quale interlocutore centrale nei confronti del ministero per l’Agricoltura e la silvicoltura bavarese, la supervisione generica e specialistica dei gestori delle associazioni e la gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle associazioni non possono definirsi come prestazioni fornite su un determinato mercato e non sono quindi classificabili come attività economiche. In riferimento a tali attività KBM non può dunque essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(44) |
I contributi a copertura dei costi amministrativi sostenuti da KBM non rispondono a tutti i criteri fissati dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non costituiscono quindi aiuti ai sensi del suddetto articolo. |
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(45) |
KBM esercita tuttavia anche attività di tipo economico:
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(46) |
Dal momento che questi prodotti e servizi sono offerti su un determinato mercato e poiché si tratta di attività di carattere economico, KBM deve considerarsi un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (11). |
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(47) |
Dei servizi di consulenza, formazione e qualificazione prestati da KBM, secondo quanto affermato, beneficiano principalmente le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e le loro controllate, dal momento che detti servizi sono offerti loro a titolo gratuito o dietro versamento di un contributo alle spese inferiore al prezzo di mercato. Le autorità tedesche non hanno tuttavia trasmesso informazioni che permettano di stabilire se le somme corrisposte annualmente a KBM corrispondano ai costi sostenuti da questo organismo per l’esercizio delle suddette attività, e quindi di accertare se il compenso delle prestazioni che KBM effettua a favore delle associazioni per conto del Land Baviera corrisponda al prezzo di mercato, o se non sia invece superiore ai costi sostenuti. Inoltre l’erogazione di fondi pubblici a KBM non è espressamente vincolata al trasferimento della totalità dell’elemento di aiuto alle associazioni o alle loro controllate. Sulla base delle informazioni trasmesse non è possibile escludere del tutto che le misure in esame contengano un elemento di aiuto a favore di KBM. |
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(48) |
Non è inoltre possibile stabilire se il predetto aiuto sia di entità così limitata da non costituire un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, non essendo riunite tutte le condizioni previste all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(49) |
Si deve presumere che la misura a favore delle attività di carattere economico di KBM incida sugli scambi tra gli Stati membri. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (12) non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che non vi siano effetti sugli scambi tra Stati membri. Né la portata relativamente limitata dell’aiuto né la dimensione relativamente limitata delle imprese beneficiarie permettono infatti di escludere a priori un eventuale pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri. |
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(50) |
Il finanziamento concesso a KBM va pertanto considerato un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di detto KBM. |
V.1.2. Aiuto a favore delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo
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(51) |
Le associazioni esercitano attività di tipo economico, in quanto offrono servizi (coordinamento dell’utilizzo dei macchinari, scambio di manodopera, ecc.) su un mercato reale o potenziale percependo un corrispettivo. Le associazioni sono pertanto un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(52) |
Le associazioni non sono proprietarie dei macchinari e non assumono direttamente la manodopera che mettono a disposizione. La loro attività principale è quindi limitata alla mediazione, attività equiparabile a quella di un agente immobiliare o di un’agenzia di collocamento, che mettono in contatto tra loro gli offerenti e i richiedenti. Le associazioni non operano nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti figuranti all’allegato I del trattato CE. |
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(53) |
Per svolgere le «attività fondamentali» le associazioni sostengono costi d’esercizio e di personale, quali ad esempio salari del personale, affitto degli uffici e altre spese amministrative. In assenza dell’aiuto statale, tali costi sarebbero finanziati mediante le quote di adesione e i pagamenti ad hoc effettuati dagli agricoltori per la disponibilità di manodopera e/o macchinari. Gli aiuti statali erogati alle associazioni consentono principalmente di ridurre le quote di adesione e i pagamenti ad hoc. Si può ritenere che almeno di una parte di questi aiuti beneficino gli agricoltori, soci delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, e dalla documentazione trasmessa risulta che gran parte dei finanziamenti percepiti dalle associazioni attraverso KBM è stata realmente trasferita agli agricoltori. |
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(54) |
Le autorità tedesche non hanno però presentato elementi che permettano di escludere che una parte dell’elemento di aiuto non sia tuttavia rimasta alle associazioni, visto che la legge non imponeva a queste ultime di trasferire interamente agli agricoltori, sotto forma di servizi a prezzi ridotti, l’aiuto percepito. |
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(55) |
Le associazioni e le loro controllate hanno tratto anche dei vantaggi economici dai servizi prestati da KBM, in forma di consulenze, formazione e qualificazione del personale, nella misura in cui detti servizi sono stati forniti a titolo gratuito o contro pagamento di un corrispettivo inferiore a quello del prezzo di mercato. |
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(56) |
La Germania non ha trasmesso alla Commissione informazioni che le permettano di determinare l’entità dell’aiuto erogato in tale forma alle associazioni. |
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(57) |
Non è pertanto possibile stabilire se l’aiuto, di cui hanno eventualmente beneficiato le associazioni sotto forma di versamenti e servizi da parte di KBM, sia di entità così limitata da essere considerato un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001. |
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(58) |
Sulla base delle informazioni disponibili si deve perciò presumere che la misura abbia favorito talune imprese (le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo) in Baviera. |
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(59) |
Si deve inoltre ritenere che la misura a favore delle associazioni possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri, dato che alcuni servizi prestati dalle associazioni possono essere offerti anche a livello transfrontaliero. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia non esiste una soglia e un limite percentuale entro il quale si possano escludere effetti sugli scambi tra gli Stati membri. Né la portata relativamente limitata dell’aiuto né le dimensioni relativamente ridotte delle imprese favorite escludono a priori la possibilità che sia stato arrecato pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri (13). |
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(60) |
Nella fattispecie la misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore delle associazioni per l’uso collettivo del macchinario agricolo. |
V.1.3. Aiuti alle aziende controllate delle associazioni
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(61) |
L’esame dei problemi attinenti al diritto commerciale o al diritto fiscale negli Stati membri nonché delle questioni sollevate in questo contesto nei reclami presentati da operatori economici è di competenza degli Stati membri. Nella fattispecie, gli aiuti accordati dalle autorità tedesche potrebbero tuttavia produrre effetti distorsivi sulla concorrenza e di conseguenza la Commissione li ha esaminati in questa prospettiva. |
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(62) |
Nelle osservazioni trasmesse da terzi interessati si ipotizza che gli aiuti accordati alle associazioni e a KBM siano stati utilizzati per il sovvenzionamento incrociato di attività non fondamentali svolte dalle controllate delle associazioni. |
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(63) |
Non potendosi dimostrare in modo convincente che esiste una netta separazione giuridica e di fatto tra le attività dell’impresa madre (le associazioni) e della sua controllata, non si può escludere che parte dei finanziamenti pubblici accordati alla prima sia stata eventualmente fruita dall’impresa controllata. |
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(64) |
Occorre pertanto esaminare la situazione giuridica e di fatto esistente nel periodo 1994-2000 sotto il profilo degli obblighi e delle misure cautelative adottate dalla Germania per evitare il sovvenzionamento incrociato delle aziende controllate dalle associazioni. |
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(65) |
Le autorità tedesche affermano nelle loro osservazioni che esisteva una completa separazione a livello di bilancio, uffici, personale, nonché di fatto tra le associazioni e le loro controllate. Dalla documentazione disponibile emerge tuttavia un quadro diverso. |
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(66) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della legge a favore dell’agricoltura dispone che le associazioni e le loro controllate tengano la contabilità e i bilanci separati. Da quanto risulta, in Baviera tale obbligo è stato rispettato e il suo adempimento controllato. |
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(67) |
Sotto il profilo logistico tuttavia tra le associazioni e le loro controllate vi sono apparentemente molti punti di contatto. In molti casi hanno utilizzato gli stessi edifici; risulta infatti, ad esempio, che KBM e le sue controllate MR Bayern GmbH e «meinhof.de AG» abbiano lo stesso indirizzo e recapito telefonico ed utilizzino anche gli stessi uffici. |
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(68) |
La legge a favore dell’agricoltura non prescrive la separazione a livello di organico. Di solito KBM, le associazioni e le loro controllate si avvalgono dello stesso personale. Nel caso particolare delle associazioni la manodopera era nella maggioranza dei casi assunta dalle aziende controllate. Il presidente del direttivo di KBM ricopriva, e ricopre tuttora, anche la carica di presidente del consiglio di vigilanza di «meinhof.de AG» e l’amministratore di MR Bayern GmbH era anche amministratore di «meinhof.de AG». |
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(69) |
Sembra che le autorità tedesche fossero a conoscenza di questa sovrapposizione tra le associazioni e le aziende controllate. In una lettera del ministero dell’Agricoltura e della silvicoltura bavarese del 1997, che fissa i principi cui ci si deve attenere per l’ispezione contabile presso le associazioni, si afferma in particolare che il lavoro svolto dal personale delle associazioni a nome delle aziende controllate aventi finalità commerciali deve essere fatturato sulla base dei prezzi di mercato e che i compensi relativi a tali prestazioni delle associazioni devono essere detratti dai «costi necessari», sulla cui base sono calcolati gli aiuti di Stato erogati alle associazioni stesse. |
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(70) |
In assenza tuttavia di una contabilità dettagliata del lavoro svolto, che consenta di stabilire quante ore i dipendenti abbiano lavorato per le associazioni o per le loro controllate, e visto che si usavano gli stessi uffici, sarebbe impossibile determinare con precisione il tempo dedicato dai dipendenti delle associazioni alle attività delle imprese controllate. |
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(71) |
L’automatica riduzione del 10 % dell’aiuto statale, applicata nel caso l’associazione eserciti (attraverso una delle sue controllate commerciali) una delle attività non fondamentali, induce a ritenere che non fosse possibile separare completamente le attività, perché l’esistenza di un’azienda controllata con finalità commerciali veramente indipendente non avrebbe inciso sui «costi necessari» che le associazioni devono sostenere per espletare le attività fondamentali. |
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(72) |
A ciò si aggiunga che la Germania nel 2001 ha introdotto un sistema di registrazione dettagliata dell’attività lavorativa, in base al quale ogni singola associazione dovrebbe registrare per sei mesi quante ore il personale ha dedicato rispettivamente all’associazione (attività fondamentali) e alle aziende controllate con finalità commerciali (attività non fondamentali). Tale sistema è stato introdotto per stabilire quanto tempo dedicavano i dipendenti delle associazioni alle attività non fondamentali e la sua introduzione conferma indirettamente il sospetto della Commissione che prima del 2001 non esistesse una totale e reale separazione a livello di personale e di attività. |
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(73) |
Anche la pubblicità nella stampa e sul sito Internet era realizzata congiuntamente e dagli elementi disponibili risulta che le aziende controllate commerciali hanno utilizzato generosamente il logo delle associazioni. La società controllata «meinhof.de AG», ad esempio, utilizzava il logo «MR», ossia il logo delle associazioni, per i buoni d’ordine, le informazioni ai soci e sul proprio sito Internet. Negli annunci pubblicati nella stampa locale è impossibile per i lettori distinguere le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo dalle loro aziende controllate. Né è chiaro, inoltre, come siano stati tra di esse ripartiti i costi per la pubblicità. |
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(74) |
La Commissione reputa pertanto che la Germania non fosse dotata di un sistema che consentisse di escludere effettivamente a priori il sovvenzionamento incrociato tra le associazioni e le loro controllate. Non si può pertanto escludere che una parte degli aiuti percepiti dalle associazioni o da KBM siano finiti alle aziende controllate attraverso, ad esempio, il personale o i servizi di cui le controllate disponevano a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli del mercato. |
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(75) |
Sulla scorta delle informazioni disponibili, non si può stabilire se l’elemento di aiuto così fruito dalle aziende controllate sia di entità talmente limitata da non costituire un aiuto di Stato ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001. |
V.1.4. Servizi di interesse economico generale
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(76) |
In ordine alla riserva avanzata dalla Germania nell’ambito delle proprie osservazioni, che cioè la misura in esame non rientri nella nozione di aiuto, in forza della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (14), la Commissione fa presente che, a prima vista, non sembrano riunite tutte le condizioni indicate nella predetta sentenza. Anzitutto, il coordinamento degli scambi di manodopera tra aziende agricole, secondo le modalità descritte, è una normale attività economica e non un servizio di interesse generale connesso ad un obbligo di servizio pubblico esattamente definito. In secondo luogo, i parametri utilizzati per il calcolo dell’entità del compenso non sono stati fissati preliminarmente. In terzo luogo, le autorità tedesche non hanno dimostrato che l’importo versato a titolo di compensazione non è di entità superiore a quanto necessario a coprire interamente, o in parte, i costi sostenuti, tenendo conto dei relativi introiti e di un congruo profitto per la prestazione di un servizio di interesse generale. |
V.1.5. Aiuti agli agricoltori
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(77) |
La misura favorisce anche le aziende agricole, le quali hanno potuto fruire di una rete regionale di associazioni che procurano macchinari e manodopera in cambio del pagamento di una quota di adesione inferiore alla totalità dei costi sostenuti, ovvero alla totalità dei corrispondenti onorari per i servizi di mediazione. |
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(78) |
La Germania ha riferito che, nel periodo considerato, l’intensità degli aiuti erogati alle associazioni era pari a circa il 50 % dei «costi necessari». Tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti (circa 5 milioni di EUR all’anno) e del numero degli agricoltori (circa 100 000) che hanno potuto fruire, in quanto soci, dei servizi delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, si stabilisce che, anche qualora l’intera somma fosse stata messa a disposizione degli agricoltori, l’importo di cui questi avrebbero singolarmente beneficiato non avrebbe superato in media 50 EUR all’anno. |
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(79) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, recante disposizioni relative all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e della pesca (15), statuisce, alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione in tale campo, che gli aiuti di entità estremamente ridotta, erogati nel settore agricolo a determinate condizioni, devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha stabilito in particolare che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese nell’arco di tre anni sia inferiore allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura (a tale riguardo si ricorda che l’importo complessivo degli aiuti al settore agricolo accordati dalla Germania nell’anno 2001 è stato pari a 133 470 000 EUR). |
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(80) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1860/2004 statuisce che il predetto regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni da esso stabilite. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che tali condizioni siano state rispettate: l’aiuto concesso ai singoli agricoltori è di entità molto ridotta, l’importo complessivo erogato dalle autorità tedesche è stato di soli 5 milioni di EUR annui, l’aiuto non era a favore di attività connesse all’esportazione, non era condizionato all’impiego preferenziale di prodotti locali rispetto ai prodotti d’importazione e non era fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato. La Commissione ha già effettuato l’analisi economica prescritta dal regolamento, segnatamente nell’ambito della decisione relativa all’aiuto N 145/04 (16). |
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(81) |
Va rilevato che la Commissione ha esaminato la compatibilità di tale misura con la sezione 14 degli orientamenti comunitari nella propria decisione di autorizzare in futuro l’erogazione di tali aiuti agli agricoltori (17), concludendo che la misura di aiuto è compatibile con il trattato CE in considerazione delle circostanze particolari. Nella fattispecie, in base ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 1860/2004 non occorre un esame alla luce della sezione 14 degli orientamenti comunitari. |
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(82) |
Gli aiuti concessi agli agricoltori sotto forma di servizi prestati dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo a prezzo ridotto non costituiscono quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
V.1.6. Conclusione
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(83) |
In base a quanto precede, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di KBM, delle singole associazioni, nonché delle loro controllate. Non costituisce invece un aiuto a favore degli agricoltori. |
V.2. Applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE
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(84) |
Occorre pertanto esaminare se si possano far valere le deroghe al divieto generale di erogazione di aiuti previste ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 del trattato CE. Gli aiuti in specie non sono aiuti a carattere sociale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, né aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, né di aiuti connessi alla divisione della Germania, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. Non si possono fare valere le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), del trattato CE, né queste sono state invocate dalla Germania. L’unica possibile disposizione derogatoria applicabile è l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
V.2.1 Compatibilità degli aiuti concessi a KBM
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(85) |
Come esposto ai considerando da 42 a 50, non è chiaro se gli aiuti erogati a KBM rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Stando alle informazioni trasmesse, gli aiuti erogati non erano connessi ad investimenti e non sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 70/2001, né sono state invocate altre circostanze a sostegno dell’ammissibilità dell’aiuto. |
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(86) |
In base alla giurisprudenza consolidata, il finanziamento accordato a KBM non può essere considerato un aiuto al funzionamento compatibile con il mercato comune (18), in quanto i fondi non sono stati successivamente trasferiti verso le associazioni e il loro importo supera i massimali fissati dal regolamento (CE) n. 69/2001. |
V.2.2. Compatibilità degli aiuti a favore delle associazioni e delle loro controllate
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(87) |
Come già esposto ai considerando da 42 a 60, le associazioni e le loro controllate hanno beneficiato dei servizi che KBM ha prestato sotto forma di attività di consulenza, formazione e qualificazione del personale. Tali misure sono da considerarsi aiuti alla formazione ed alla qualificazione a norma del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (19). Ai servizi di consulenza potrebbe essere applicato il regolamento (CE) n. 70/2001. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche non consentono tuttavia di valutare se siano state rispettate le disposizioni dei predetti regolamenti. |
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(88) |
In ordine agli importi che KBM ha versato direttamente alle associazioni, valgono mutatis mutandis le osservazioni riportate ai considerando 85 e 86. Non si può escludere che parte dell’aiuto sia stato trattenuto dalle associazioni e forse trasferito alle loro controllate, a causa dell’insufficiente separazione tra le associazioni e le loro imprese controllate. |
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(89) |
D’altro canto, dai dati trasmessi dalle autorità tedesche risulta che gran parte degli aiuti sono stati effettivamente trasferiti agli agricoltori. Secondo la Commissione, si può ritenere che i contributi concessi dalla Baviera alle associazioni attraverso KBM siano pervenuti agli agricoltori, nella misura in cui questi corrispondono al costo medio dei servizi, come dimostrato dalle autorità tedesche. |
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(90) |
Conseguentemente i pagamenti relativi ad importi di entità superiore ai costi medi calcolati per il servizio considerato, di cui è stata dimostrata la fruizione da parte degli agricoltori, e i pagamenti che superano il massimale di 100 000 EUR per beneficiario in un triennio, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, si configurano come aiuti al funzionamento non compatibili con il mercato comune. |
V.3. Selezione di KBM
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(91) |
La legge bavarese a favore dell’agricoltura contempla la designazione e il sovvenzionamento di un’unica organizzazione con le funzioni di KBM, autorizzata già nel 1972. Nelle osservazioni inviate, le autorità tedesche hanno comunicato che si tratta di un ente di mutua assistenza degli agricoltori bavaresi, che occupa una posizione particolare non essendovi un altro ente analogo che possa essere suo concorrente. |
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(92) |
La scelta di KBM non appare, a prima vista, in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di coordinamento delle procedure di appalto dei servizi pubblici. La Commissione si riserva tuttavia espressamente di esaminare ulteriormente la misura sotto il profilo del diritto comunitario in materia di appalti. |
VI. CONCLUSIONI
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(93) |
La Commissione conclude che la Germania ha illegalmente dato esecuzione alla misura oggetto della presente decisione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi la Commissione ritiene quanto segue. |
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(94) |
Gli aiuti di cui hanno fruito gli agricoltori sotto forma di mediazione per accedere ai macchinari e alla manodopera non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(95) |
Gli aiuti erogati a KBM sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui non sono andati a beneficio delle associazioni. La Germania deve pertanto essere invitata a recuperare gli aiuti non compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. |
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(96) |
Gli aiuti erogati alle associazioni e alle loro controllate sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui non sono stati trasferiti agli agricoltori. La Germania è tenuta a comprovare in che misura gli aiuti siano stati trasferiti agli agricoltori. Per tale calcolo, deve basarsi sui costi medi dei servizi prestati dalle associazioni senza le aziende commerciali da loro controllate, onde evitare che siano inclusi gli importi eventualmente fruiti dalle loro controllate. |
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(97) |
La Germania deve essere invitata a recuperare gli aiuti non compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I finanziamenti concessi dalla Germania agli agricoltori tedeschi, sotto forma di servizi di coordinamento per l’accesso ai macchinari e alla manodopera forniti dalle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo, non costituiscono aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Articolo 2
Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania al Kuratoriums Bayerischer Maschinen und Betriebshilferinge e.V. sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui i finanziamenti non sono stati trasferiti alle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e hanno superato il massimale, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
Articolo 3
Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania alle associazioni per l’uso collettivo del macchinario agricolo e alle loro aziende controllate è incompatibile con il mercato comune, qualora la Germania non dimostri, conformemente a quanto indicato all’articolo 4, che i finanziamenti sono stati trasferiti agli agricoltori e qualora superino il massimale, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
Articolo 4
Per determinare l’entità degli aiuti incompatibili con il mercato comune, di cui agli articoli 2 e 3, la Germania è tenuta a presentare un calcolo dei costi medi sostenuti per la fornitura dei servizi agli agricoltori dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo che non hanno aziende commerciali controllate.
Articolo 5
La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3, già posti illegalmente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20).
Articolo 6
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU C 82 del 5.4.2003, pag. 12.
(2) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(3) Vedasi la nota 1.
(4) C(2004) 1629 def.
(5) Ai fini della presente decisione per «attività fondamentali» si intendono quelle attività che possono fruire di aiuti in base al diritto tedesco.
(6) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(8) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).
(9) Conformemente a quanto indicato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa delle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, punti 48 e 77, e giurisprudenza ivi citata).
(10) Racc. 2003, pag. I-7747.
(11) In base alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee la nozione di impresa nell’ambito del diritto della concorrenza si riferisce ad una entità che esercita attività di carattere economico, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dal tipo di finanziamento (cfr. tra l’altro la sentenza nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri/Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Racc. 2000, pag. I-6451, punto 74). In base alla giurisprudenza costante per attività economica si intende qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza nella causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7, e sentenza nella causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36, nonché la succitata causa Pavlov, punto 75).
(12) Vedasi la nota 10.
(13) Vedasi la nota 10.
(14) Vedasi la nota 10.
(15) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.
(16) C(2004) 2669 del 14 luglio 2004, Francia, Aiuti ai produttori di latte colpiti dal fallimento dell'impresa Parmalat.
(17) Vedasi la nota 4.
(18) Vedasi la nota 11.
(19) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).
(20) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
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19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/58 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2006
che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria
[notificata con il numero C(2006) 3622]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/571/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame. |
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(2) |
La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell'8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l'importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie. |
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(3) |
La Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria. |
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(4) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare) sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della decisione 2005/648/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/354/CE (GU L 132 del 19.5.2006, pag. 34).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Distretto amministrativo di Blagoevgrad
Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare
Distretto amministrativo di Vraca
Distretto amministrativo di Kardzhali»
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19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e Portogallo
[notificata con il numero C(2006) 3700]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/572/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, inclusi l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone. |
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(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
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(3) |
La Spagna ha informato la Commissione che la presenza del vettore è stata individuata in una serie di nuove aree periferiche alla zona soggetta a restrizioni. |
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(4) |
Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni in Spagna deve essere estesa tenendo conto dei dati disponibili sull’ecologia del vettore e sull’evoluzione della sua attività stagionale. |
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(5) |
Il Portogallo ha informato la Commissione che nessun virus ha circolato nei concelhos di Oleiros, Sertã e Vila de Rei da novembre 2005. |
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(6) |
Di conseguenza tali concelhos vanno considerati indenni dalla febbre catarrale degli ovini e, in base alla domanda motivata presentata dal Portogallo, soppressi dall’elenco delle zone soggette a restrizioni. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/393/CE. |
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(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/273/CE (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 35).
ALLEGATO
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1. |
Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE l’elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona E (sierotipo 4) relativo alla Spagna è sostituito dal seguente: «
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2. |
Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE l’elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona E (sierotipo 4) relativo al Portogallo è sostituito dal seguente: «
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