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Document 32006L0072

Direttiva 2006/72/CE della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 227, 19.8.2006, p. 43–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 181–183 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 81 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 81 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 105 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/72/oj

19.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/43


DIRETTIVA 2006/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

(2)

La direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (3) ha introdotto nuovi valori limite per i motocicli a due ruote. Tali valori limite sono applicati in due fasi.

(3)

Il regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» è stato adottato nella prospettiva della creazione del mercato mondiale dei motocicli. Esso si prefigge come obiettivo l'armonizzazione a livello mondiale delle procedure di prova delle emissioni applicate per l’omologazione dei motocicli. Esso è, inoltre, adattato agli ultimi sviluppi del progresso tecnico in funzione delle caratteristiche specifiche dei motocicli.

(4)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/51/CE, l’introduzione del ciclo di prova del RTM n. 2 va accompagnato da una nuova serie di valori limite. Tale ciclo di prova costituisce una procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase a carattere vincolante della direttiva 2002/51/CE. Pertanto, gli obblighi in materia di emissioni dei motocicli resteranno invariati.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 97/24/CE di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato in conformità al testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

(2)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7).

(3)  GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).


ALLEGATO

L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato come segue:

1)

Al punto 2.2.1.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«A scelta del produttore, il ciclo di prova stabilito dal regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) (1)

(1)  Regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) intitolato: “Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante” (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005).»"

può essere usato per i motocicli come metodo alternativo al ciclo di prova di cui sopra. In caso di applicazione del metodo stabilito dal RTM n. 2, il veicolo risponderà ai valori limite di emissioni figuranti nella riga C della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 nonché a tutte le altre disposizioni di questa direttiva, ad eccezione dei punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del presente allegato.

2)

Nella tabella che figura al punto 2.2.1.1.5, nella sezione «Valori limite per i motocicli (a due ruote) per l’omologazione e la conformità della produzione», dopo la riga B è inserita la seguente riga C:

«C (2006 — UN/ECE GTR n. 2)

vmax < 130 km/h

2,62

0,75

0,17

vmax ≥ 130 km/h

2,62

0,33

0,22»



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