ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Parlamento europeo |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 4527] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1946/2005 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 (1) viene a scadenza il 31 dicembre 2005. |
(2) |
Poiché non sono stati ancora stipulati accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2007/2000. |
(3) |
Il proseguimento della liberalizzazione del mercato dovrebbe contribuire al processo di stabilizzazione politica ed economica nella regione, senza produrre effetti negativi per la Comunità. Di conseguenza tali misure dovrebbero essere applicate per un ulteriore periodo, dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. |
(4) |
Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia ha adottato una Carta costituzionale con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in «Serbia e Montenegro» ed è stata stabilita la ripartizione delle competenze tra l’unione di Stati e le due Repubbliche che la costituiscono. |
(5) |
Le misure commerciali previste dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio dovrebbero tener conto anche del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono ciascuno distinti territori doganali. |
(6) |
La Comunità ha concluso con la Repubblica di Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, i termini «e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo» sono sostituiti dai seguenti «e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo»; |
2) |
all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, i termini «della Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti dai seguenti «dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo»; |
3) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
4) |
all’articolo 17, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2010»; |
5) |
nell’allegato I, alla colonna «beneficiari», tutti i riferimenti alla «Repubblica federale di Iugoslavia compreso il Kosovo» sono sostituiti da «territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).
(2) GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2005 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2005
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l’instaurazione di una politica agricola comune e quest’ultima dovrebbe comportare in particolare un’organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2358/71 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(3) |
Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell’aiuto nel settore delle sementi (5), sono state riprese nelle modalità di applicazione di cui al capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (6). È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1674/72. |
(4) |
Per seguire l’andamento degli scambi commerciali di sementi con i paesi terzi, è opportuno prevedere un regime di titoli d’importazione abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti. |
(5) |
Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione relativamente alle merci importate da paesi terzi. |
(6) |
In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare senza indugio tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero rispettare gli obblighi internazionali cui è soggetta la Comunità. |
(7) |
La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore delle sementi. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata. Sin dalla sua adesione, tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche. |
(8) |
L’evoluzione continua del mercato comunitario nel settore delle sementi esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione. |
(9) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
È istituita un’organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi che disciplina i seguenti prodotti:
Codice NC |
Designazione delle merci |
0712 90 11 |
Granturco dolce ibrido destinato alla semina |
0713 10 10 |
Piselli (pisum sativum) destinati alla semina |
ex 0713 20 00 |
Ceci destinati alla semina |
ex 0713 31 00 |
Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek destinati alla semina |
ex 0713 32 00 |
Fagioli adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) destinati alla semina |
0713 33 10 |
Fagioli (Phaseolus vulgaris) destinati alla semina |
ex 0713 39 00 |
Altri fagioli destinati alla semina |
ex 0713 40 00 |
Lenticchie destinate alla semina |
ex 0713 50 00 |
Fave (Vicia faba, var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) destinate alla semina |
ex 0713 90 00 |
Altri legumi a guscio secchi destinati alla semina |
1001 90 10 |
Spelta destinata alla semina |
ex 1005 10 |
Granturco ibrido da semina |
1006 10 10 |
Risone (riso «paddy») destinato alla semina |
1007 00 10 |
Sorgo a grani ibrido destinato alla semina |
1201 00 10 |
Fave da soia, anche frantumate, destinate alla semina |
1202 10 10 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, destinate alla semina |
1204 00 10 |
Semi di lino, anche frantumati, destinati alla semina |
1205 10 10 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina |
1206 00 10 |
Semi di girasole, anche frantumati, destinati alla semina |
ex 1207 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina |
1209 |
Semi, frutti e spore da sementa |
Articolo 2
La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1o luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 3
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
CAPO II
REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 4
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere soggette alla presentazione di un titolo d’importazione. I prodotti per i quali sono richiesti titoli d’importazione sono determinati secondo la procedura prevista all’articolo 10, paragrafo 2.
2. Il titolo d’importazione è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.
3. Tale titolo è valido per un’importazione effettuata in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno a effettuare l’importazione durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
Articolo 5
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 6
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) |
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; |
b) |
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. |
Articolo 7
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.
2. Tuttavia la Finlandia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.
Anteriormente al 1o gennaio 2006, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile dalla Finlandia, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata delle proposte necessarie.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le sementi, di seguito denominato «comitato».
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare la durata dei titoli di cui all’articolo 4 e le modalità di comunicazione dei dati di cui all’articolo 9, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 12
1. I regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72 sono abrogati.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2358/71 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso di applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere del 26 ottobre 2005, espresso a seguito di consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(5) GU L 177 del 4.8.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/85 (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 21).
(6) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
Tabella di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2358/71 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 3 bis |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 11 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 2, articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9, prima frase |
Articolo 9 |
Articolo 9, seconda frase |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
— |
— |
Articolo 12 |
Articolo 17 |
Articolo 13 |
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
50,9 |
204 |
27,7 |
|
999 |
39,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
136,8 |
204 |
54,6 |
|
999 |
95,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
117,9 |
204 |
69,2 |
|
999 |
93,6 |
|
0805 20 10 |
204 |
65,3 |
624 |
83,4 |
|
999 |
74,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,9 |
624 |
112,5 |
|
999 |
92,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
67,4 |
388 |
74,2 |
|
999 |
70,8 |
|
0808 10 80 |
388 |
68,5 |
400 |
92,7 |
|
404 |
91,6 |
|
720 |
91,8 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
73,0 |
400 |
92,7 |
|
720 |
48,3 |
|
999 |
71,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto concerne i movimenti particolari e l'esclusione degli scambi relativi alle operazioni di riparazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (2), precisa i dati che devono essere raccolti ai fini delle statistiche del commercio estero ed elenca le merci e i movimenti che devono essere esclusi o che richiedono disposizioni particolari per ragioni metodologiche. |
(2) |
Si dovrebbero applicare definizioni e concetti comuni ai dati concernenti rispettivamente gli scambi di beni tra Stati membri e gli scambi di beni con paesi terzi, ogniqualvolta ciò risulti opportuno. Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (3), ha modificato il contesto di produzione delle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri; di conseguenza, è necessario adeguare le disposizioni di applicazione relative alle statistiche sugli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi. |
(3) |
Sulla base di raccomandazioni internazionali e in virtù delle disposizioni vigenti in materia di statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri, i beni in riparazione devono essere esclusi dalle statistiche sugli scambi di beni. È pertanto necessario escludere i beni in riparazione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi. |
(4) |
Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative agli scambi di determinate merci rispettivamente all'interno della Comunità e con paesi terzi, è necessario modificare le disposizioni applicabili a impianti industriali, navi e aeromobili, provviste di bordo e di stiva, invii scaglionati, impianti in alto mare, veicoli spaziali, elettricità, gas e prodotti del mare. |
(5) |
È opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito alle merci destinate ad uso temporaneo, in modo da armonizzare le modalità della loro esclusione dalle statistiche comunitarie sugli scambi di beni con paesi terzi. |
(6) |
È opportuno conformare il sistema di codifica che serve a descrivere la natura dell'atto alle disposizioni applicabili in relazione alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri. |
(7) |
È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1917/2000. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero trasmesse alla Commissione le merci:
|
2) |
All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera m):
|
3) |
All'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri possono applicare una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali. 3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 3 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Il valore statistico di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.» |
4) |
L'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un dato capitolo della nomenclatura combinata sono classificati nella sottovoce pertinente (componenti d'impianti industriali) del capitolo 98 della citata nomenclatura. 2. Qualora gli Stati membri non ammettano una procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica dei componenti di impianti industriali nelle sottovoci di cui al capitolo 98, le merci sono classificate nelle sottovoci pertinenti previste negli altri capitoli della nomenclatura combinata.» |
5) |
L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le seguenti regole, conformemente alla nomenclatura combinata:
|
6) |
L'articolo 19, paragrafo 3, è soppresso. |
7) |
L'articolo 20 è modificato come segue:
|
8) |
L'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano i seguenti atti:
Ai fini della lettera b), l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione se la nave o l'aeromobile sono nuovi. Ai fini della lettera c), con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di una nave o un aeromobile nuovi o realmente migliorati. 2. Le statistiche sugli atti di cui al paragrafo 1, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), oppure dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti degli atti di cui al paragrafo 1, lettera c).» |
9) |
L'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/1995, compreso l'accesso alle informazioni dei registri navali e aeronautici nazionali eventualmente necessarie ai fini dell'individuazione del trasferimento di proprietà di tali beni.» |
10) |
All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
L'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Ai fini del presente capitolo, per “invii scaglionati” si intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii per esigenze commerciali o di trasporto, dei componenti di una merce completa, smontata o non montata.» |
12) |
L'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
Ai fini della lettera a), per le merci destinate agli operatori di impianti in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e di altre apparecchiature di tali impianti vengono utilizzati i seguenti codici semplificati:
Fatta salva la regolamentazione doganale, per quanto concerne i beni provenienti da o destinati a tali impianti, si intende per “paese partner” di cui alla lettera b) il paese di stabilimento della persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto.» |
13) |
L'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 1. Sono trasmesse alla Commissione le statistiche del commercio con i paesi terzi riguardanti:
L'operazione di cui alla lettera b) è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario. L'operazione di cui alla lettera c) è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito. Ai fini del presente paragrafo, con “lavorazione” si intendono soltanto le operazioni intese alla produzione di un veicolo spaziale nuovo o realmente migliorato. 2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
Ai fini della lettera b), il “paese partner” è determinato in base ai seguenti criteri:
3. Il periodo di riferimento è dato dal mese in cui avviene il movimento laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dal mese in cui avviene il trasferimento di proprietà laddove si tratti delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).» |
14) |
Al titolo II, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i capitoli 9 e 10 seguenti: «CAPITOLO 9 Elettricità e gas Articolo 31 bis Oltre alle fonti di dati previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, le autorità nazionali possono disporre che le informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio dei flussi commerciali di elettricità e gas tra lo Stato membro dichiarante e i paesi terzi vengano fornite direttamente dagli operatori, proprietari o gestori della rete di trasmissione nazionale dell'elettricità o del gas, stabiliti nel paese membro dichiarante. CAPITOLO 10 Prodotti del mare Articolo 31 ter 1. Ai fini del presente articolo, per “prodotti del mare” si intendono i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati da navi d'alto mare. 2. Le statistiche del commercio estero da trasmettere alla Commissione riguardano gli atti seguenti:
3. I risultati mensili relativi agli atti di cui al paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:
4. Le autorità nazionali hanno accesso a fonti di dati complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1172/95, compreso l'accesso alle informazioni relative alle dichiarazioni di navi registrate negli Stati membri sui prodotti del mare sbarcati in paesi terzi.» |
15) |
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.
(3) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/2000 sono sostituiti dai seguenti:
ALLEGATO I
Elenco delle merci di cui all'articolo 2 escluse dalle statistiche sugli scambi di beni con paesi terzi da trasmettere alla Commissione (Eurostat)
Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle seguenti merci:
a) |
gli strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; |
b) |
l'oro detto monetario; |
c) |
i soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate; |
d) |
per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:
|
e) |
purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
|
f) |
i prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente; |
g) |
le merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); i prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma nell'immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda; |
h) |
purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni; |
i) |
le merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché le merci importate che sono state trasportate dalle forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché le merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano; |
j) |
i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, laddove siano concepiti su richiesta di un cliente particolare oppure laddove non siano oggetto di una transazione commerciale; i beni forniti a complemento di una precedente fornitura, ad esempio un aggiornamento, senza fatturazione a carico del destinatario del bene; |
k) |
i veicoli vettori di veicoli spaziali:
|
l) |
i beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene; |
m) |
le merci destinate a uso temporaneo e dopo tale uso, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
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ALLEGATO II
Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2
A |
B |
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(1) Questa voce comprende la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:
— |
avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e |
— |
viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto). |
Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, all'atto si applica il codice numerico 3).
(2) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni a titolo oneroso.
(3) Compresa la locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa giuridicamente proprietario dei beni.
(4) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono essere registrate con i codici corrispondenti.
(5) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, ristrutturazione, ecc.) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Ciò non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.
Le merci destinate alla lavorazione o dopo la lavorazione devono essere registrate come importazioni ed esportazioni.
Una riparazione non va tuttavia registrata sotto questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere il bene in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura del bene.
I beni destinati a essere riparati e dopo la riparazione sono esclusi dalle statistiche del commercio estero [cfr. allegato I, lettera l)].
(6) Tra gli atti registrati in questa voce rientrano ad esempio gli atti senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi (consegna o restituzione). Gli atti registrati con questo codice numerico non vanno trasmessi alla Commissione.
(7) Alla voce 8 della colonna A sono registrati gli atti per i quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, bensì solo una fatturazione per l'insieme dei lavori. Altrimenti gli atti devono essere registrati alla voce 1.
(8) Nella colonna B possono essere raccolti i numeri di codice utilizzati a fini nazionali, purché alla Commissione vengano trasmessi unicamente i numeri di codice della colonna A.
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1950/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali, del riso e della fecola di patate a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario apportare talune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti della Commissione relativi ai mercati dei cereali, del riso e della fecola di patate per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») all’Unione europea. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CEE) n. 2692/89 (1), (CEE) n. 862/91 (2), (CEE) n. 1722/93 (3), (CE) n. 2058/96 (4), (CE) n. 196/97 (5), (CE) n. 327/98 (6), (CE) n. 638/2003 (7) e (CE) n. 2236/2003 (8) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno che in tutti i regolamenti succitati figurino le stesse diciture anche nelle lingue dei nuovi Stati membri. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all’esportazione e per determinati titoli d’esportazione nei settori dei cereali e del riso (9), contiene alcuni riferimenti ai nuovi Stati membri in quanto paesi di destinazione per il beneficio di restituzioni all’esportazione. È necessario sopprimere tali riferimenti. |
(4) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2692/89, (CEE) n. 862/91, (CEE) n. 2145/92, (CEE) n. 1722/93, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 196/97, (CE) n. 327/98, (CE) n. 638/2003 e (CE) n. 2236/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2692/89 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 13, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. La richiesta del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 20 e nella casella 22 una delle menzioni elencate rispettivamente ai punti A e B dell’allegato I, scritta in rosso o sottolineata in rosso. L’intestazione del titolo di esportazione o di fissazione anticipata è sbarrata in rosso, come pure la casella 21.»; |
2) |
all’articolo 14, paragrafo 2, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
|
3) |
all’articolo 15, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora i requisiti qualitativi di cui al primo comma non fossero soddisfatti al momento in cui viene accettata la dichiarazione di immissione al consumo nella Riunione, nella rubrica J dell’esemplare di controllo di cui all’articolo 14 viene iscritta, alla voce «Osservazioni», una delle menzioni elencate nell’allegato IV.»; |
4) |
sono aggiunti gli allegati I, II, III e IV figuranti nell’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma, è sostituito dal seguente: «Il modello del certificato d’origine da utilizzare figura nell’allegato I.»; |
2) |
all’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La prova di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è addotta mediante l’iscrizione, da parte delle autorità competenti del Bangladesh, alla voce “Osservazioni” del certificato d’origine, di una delle diciture elencate nell’allegato II.»; |
3) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
4) |
il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»; |
5) |
sono aggiunti gli allegati II e III figuranti nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 sono soppressi i nomi dei seguenti paesi:
1) |
nella zona I: Malta, Cipro; |
2) |
nella zona II: Polonia, Repubblica federativa ceca e slovacca, Ungheria, Estonia, Lettonia e Lituania; |
3) |
nella zona III: Slovenia. |
Articolo 4
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 10, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10), un esemplare di controllo T 5. Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce “Altro”, una delle diciture elencate nell’allegato IV. |
2) |
è aggiunto l’allegato IV figurante nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 2058/96 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 4, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 5, paragrafo 3, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
|
3) |
sono aggiunti gli allegati I, II, III e IV figuranti nell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 196/97 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto l’allegato figurante nell’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 327/98 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:
|
2) |
sono aggiunti gli allegati V, VI e VII figuranti nell’allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture elencate nell’allegato III, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I.»; |
2) |
all’articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
|
3) |
sono aggiunti gli allegati III, V e IV figuranti nell’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 9
Il regolamento (CE) n. 2236/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 13, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto l’allegato figurante nell’allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei titoli richiesti o rilasciati tra il 1o maggio 2004 e la sua data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).
(2) GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/98 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 14).
(3) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
(4) GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.
(5) GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53.
(6) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).
(7) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.
(8) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45.
(9) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).
(10) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1»;
(11) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.»;
ALLEGATO I
ALLEGATO I
A. Menzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, per la casella 20
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In spagnolo |
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Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76 |
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In ceco |
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Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76 |
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: |
In danese |
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Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76 |
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: |
In tedesco |
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Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 |
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: |
In estone |
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Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a |
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In greco |
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Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 |
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: |
In inglese |
: |
Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76 |
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In francese |
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Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 |
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In italiano |
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Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 |
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: |
In lettone |
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Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants |
— |
: |
In lituano |
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Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis |
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: |
In ungherese |
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A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke |
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In maltese |
: |
Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76 |
— |
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In olandese |
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Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 |
— |
: |
In polacco |
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Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76 |
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: |
In portoghese |
: |
Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76 |
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: |
In slovacco |
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Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76 |
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: |
In sloveno |
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Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76 |
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In finlandese |
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Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla |
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: |
In svedese |
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Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76 |
B. Menzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, per la casella 22
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: |
In spagnolo |
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Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento) |
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In ceco |
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Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad) |
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: |
In danese |
: |
Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet) |
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: |
In tedesco |
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Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument) |
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: |
In estone |
: |
Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati) |
— |
: |
In greco |
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Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο) |
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: |
In inglese |
: |
Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged) |
— |
: |
In francese |
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Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document) |
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: |
In italiano |
: |
Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento) |
— |
: |
In lettone |
: |
Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu) |
— |
: |
In lituano |
: |
Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja) |
— |
: |
In maltese |
: |
Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument) |
— |
: |
In olandese |
: |
Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend) |
— |
: |
In polacco |
: |
Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento) |
— |
: |
In slovacco |
: |
Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument) |
— |
: |
In sloveno |
: |
Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä) |
— |
: |
In svedese |
: |
Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in) |
ALLEGATO II
Menzioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76 |
— |
: |
In ceco |
: |
Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76 |
— |
: |
In danese |
: |
Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76 |
— |
: |
In tedesco |
: |
Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 |
— |
: |
In estone |
: |
Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a |
— |
: |
In greco |
: |
Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 |
— |
: |
In inglese |
: |
To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76 |
— |
: |
In francese |
: |
Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76 |
— |
: |
In italiano |
: |
Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 |
— |
: |
In lettone |
: |
Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants |
— |
: |
In lituano |
: |
Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis |
— |
: |
In ungherese |
: |
Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke |
— |
: |
In maltese |
: |
Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76 |
— |
: |
In olandese |
: |
Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 |
— |
: |
In polacco |
: |
Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76 |
— |
: |
In portoghese |
: |
Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76 |
— |
: |
In slovacco |
: |
Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76 |
— |
: |
In sloveno |
: |
Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76 |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla |
— |
: |
In svedese |
: |
Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76 |
ALLEGATO III
Menzioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición) |
— |
: |
In ceco |
: |
Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení) |
— |
: |
In danese |
: |
Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung) |
— |
: |
In estone |
: |
Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev) |
— |
: |
In greco |
: |
Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής) |
— |
: |
In inglese |
: |
Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation) |
— |
: |
In francese |
: |
Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition) |
— |
: |
In italiano |
: |
Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione) |
— |
: |
In lettone |
: |
Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums) |
— |
: |
In lituano |
: |
Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data) |
— |
: |
In ungherese |
: |
A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja) |
— |
: |
In maltese |
: |
Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni) |
— |
: |
In olandese |
: |
Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending) |
— |
: |
In polacco |
: |
Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição) |
— |
: |
In slovacco |
: |
Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze) |
— |
: |
In sloveno |
: |
Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä) |
— |
: |
In svedese |
: |
Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs) |
o
— |
: |
In spagnolo |
: |
Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada) |
— |
: |
In ceco |
: |
Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem) |
— |
: |
In danese |
: |
Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung) |
— |
: |
In estone |
: |
Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev) |
— |
: |
In greco |
: |
Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού) |
— |
: |
In inglese |
: |
Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing) |
— |
: |
In francese |
: |
Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation) |
— |
: |
In italiano |
: |
Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione) |
— |
: |
In lettone |
: |
Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums) |
— |
: |
In lituano |
: |
Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja) |
— |
: |
In maltese |
: |
Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel) |
— |
: |
In olandese |
: |
Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf) |
— |
: |
In polacco |
: |
Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada) |
— |
: |
In slovacco |
: |
Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia) |
— |
: |
In sloveno |
: |
Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä) |
— |
: |
In svedese |
: |
Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen) |
ALLEGATO IV
Menzioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1
— |
: |
In spagnolo |
: |
Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras) |
— |
: |
In ceco |
: |
Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly) |
— |
: |
In danese |
: |
Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben) |
— |
: |
In estone |
: |
Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega) |
— |
: |
In greco |
: |
Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως) |
— |
: |
In inglese |
: |
(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification … |
— |
: |
In francese |
: |
Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres) |
— |
: |
In italiano |
: |
Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere) |
— |
: |
In lettone |
: |
Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) … |
— |
: |
In lituano |
: |
Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais) |
— |
: |
In ungherese |
: |
A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg |
— |
: |
In maltese |
: |
(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni … |
— |
: |
In olandese |
: |
Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters) |
— |
: |
In polacco |
: |
(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją … |
— |
: |
In portoghese |
: |
Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso) |
— |
: |
In slovacco |
: |
(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou … |
— |
: |
In sloveno |
: |
(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo … |
— |
: |
In finlandese |
: |
ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin) |
— |
: |
In svedese |
: |
Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver). |
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1
|
(importo in moneta nazionale) |
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In ceco |
: |
Bangladéš |
— |
: |
In danese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In tedesco |
: |
Bangladesch |
— |
: |
In estone |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In greco |
: |
Μπαγκλαντές |
— |
: |
In inglese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In francese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In italiano |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In lettone |
: |
Bangladešā |
— |
: |
In lituano |
: |
Bangladešas |
— |
: |
In ungherese |
: |
Banglades |
— |
: |
In maltese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In olandese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In polacco |
: |
Bangladesz |
— |
: |
In portoghese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In slovacco |
: |
Bangladéš |
— |
: |
In sloveno |
: |
Bangladeš |
— |
: |
In finlandese |
: |
Bangladesh |
— |
: |
In svedese |
: |
Bangladesh |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Diciture di cui all’articolo 10, paragrafo 6
— |
: |
In spagnolo |
: |
Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad. |
— |
: |
In ceco |
: |
Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství. |
— |
: |
In danese |
: |
Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde. |
— |
: |
In tedesco |
: |
Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt. |
— |
: |
In estone |
: |
Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt. |
— |
: |
In greco |
: |
Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. |
— |
: |
In inglese |
: |
To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community. |
— |
: |
In francese |
: |
À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté. |
— |
: |
In italiano |
: |
Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità. |
— |
: |
In lettone |
: |
Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas. |
— |
: |
In lituano |
: |
Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos. |
— |
: |
In ungherese |
: |
Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra. |
— |
: |
In maltese |
: |
Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità. |
— |
: |
In olandese |
: |
Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap. |
— |
: |
In polacco |
: |
Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty. |
— |
: |
In portoghese |
: |
A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade. |
— |
: |
In slovacco |
: |
Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva. |
— |
: |
In sloveno |
: |
Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti. |
— |
: |
In finlandese |
: |
Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta. |
— |
: |
In svedese |
: |
Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.» |
ALLEGATO IV
ALLEGATO I
Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 |
— |
: |
In ceco |
: |
Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 |
— |
: |
In danese |
: |
Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 |
— |
: |
In tedesco |
: |
Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 |
— |
: |
In estone |
: |
CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks |
— |
: |
In greco |
: |
Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 |
— |
: |
In inglese |
: |
Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 |
— |
: |
In francese |
: |
Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 |
— |
: |
In italiano |
: |
Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 |
— |
: |
In lettone |
: |
Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 |
— |
: |
In lituano |
: |
KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai |
— |
: |
In ungherese |
: |
A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs |
— |
: |
In maltese |
: |
Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 |
— |
: |
In olandese |
: |
Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 |
— |
: |
In polacco |
: |
Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 |
— |
: |
In portoghese |
: |
Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 |
— |
: |
In slovacco |
: |
Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10 |
— |
: |
In sloveno |
: |
Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 |
— |
: |
In finlandese |
: |
CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi |
— |
: |
In svedese |
: |
Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10 |
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96] |
— |
: |
In ceco |
: |
Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96) |
— |
: |
In danese |
: |
Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96) |
— |
: |
In estone |
: |
Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96) |
— |
: |
In greco |
: |
Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96] |
— |
: |
In inglese |
: |
Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96) |
— |
: |
In francese |
: |
Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96] |
— |
: |
In italiano |
: |
Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96] |
— |
: |
In lettone |
: |
Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96) |
— |
: |
In lituano |
: |
Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Vámmentes (2058/96/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96) |
— |
: |
In olandese |
: |
Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96) |
— |
: |
In polacco |
: |
Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96) |
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 |
— |
: |
In ceco |
: |
Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 |
— |
: |
In danese |
: |
Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 |
— |
: |
In tedesco |
: |
Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 |
— |
: |
In estone |
: |
CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks |
— |
: |
In greco |
: |
Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 |
— |
: |
In inglese |
: |
For production of food preparations of CN code 1901 10 |
— |
: |
In francese |
: |
Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 |
— |
: |
In italiano |
: |
Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 |
— |
: |
In lettone |
: |
Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 |
— |
: |
In lituano |
: |
Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai |
— |
: |
In ungherese |
: |
A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt |
— |
: |
In maltese |
: |
Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 |
— |
: |
In olandese |
: |
Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 |
— |
: |
In polacco |
: |
Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 |
— |
: |
In portoghese |
: |
Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 |
— |
: |
In slovacco |
: |
Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10 |
— |
: |
In sloveno |
: |
Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen |
— |
: |
In svedese |
: |
Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 |
ALLEGATO IV
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4 |
— |
: |
In ceco |
: |
Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96 |
— |
: |
In danese |
: |
Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4 |
— |
: |
In tedesco |
: |
Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4 |
— |
: |
In estone |
: |
Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4 |
— |
: |
In greco |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4 |
— |
: |
In inglese |
: |
Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96 |
— |
: |
In francese |
: |
Article 4 du règlement (CE) no 2058/96 |
— |
: |
In italiano |
: |
Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4 |
— |
: |
In lettone |
: |
Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants |
— |
: |
In lituano |
: |
Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis |
— |
: |
In ungherese |
: |
A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk |
— |
: |
In maltese |
: |
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96 |
— |
: |
In olandese |
: |
Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4 |
— |
: |
In polacco |
: |
Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96 |
— |
: |
In portoghese |
: |
Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o |
— |
: |
In slovacco |
: |
Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96 |
— |
: |
In sloveno |
: |
Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96 |
— |
: |
In finlandese |
: |
Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla |
— |
: |
In svedese |
: |
Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4 |
ALLEGATO V
«ALLEGATO
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97] |
— |
: |
In ceco |
: |
Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97) |
— |
: |
In danese |
: |
Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97) |
— |
: |
In estone |
: |
25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97) |
— |
: |
In greco |
: |
Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97] |
— |
: |
In inglese |
: |
Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97) |
— |
: |
In francese |
: |
Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97] |
— |
: |
In italiano |
: |
Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97] |
— |
: |
In lettone |
: |
Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97) |
— |
: |
In lituano |
: |
25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97) |
— |
: |
In ungherese |
: |
25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97) |
— |
: |
In olandese |
: |
Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97) |
— |
: |
In polacco |
: |
Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)» |
ALLEGATO VI
ALLEGATO V
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] |
— |
: |
In ceco |
: |
Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) |
— |
: |
In danese |
: |
Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98) |
— |
: |
In estone |
: |
Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98) |
— |
: |
In greco |
: |
Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] |
— |
: |
In inglese |
: |
Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) |
— |
: |
In francese |
: |
Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] |
— |
: |
In italiano |
: |
Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98] |
— |
: |
In lettone |
: |
Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98) |
— |
: |
In lituano |
: |
Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose |
— |
: |
In ungherese |
: |
Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98) |
— |
: |
In olandese |
: |
Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98) |
— |
: |
In polacco |
: |
Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98) |
ALLEGATO VI
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] |
— |
: |
In ceco |
: |
Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) |
— |
: |
In danese |
: |
Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98) |
— |
: |
In estone |
: |
Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98) |
— |
: |
In greco |
: |
Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] |
— |
: |
In inglese |
: |
Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) |
— |
: |
In francese |
: |
Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] |
— |
: |
In italiano |
: |
Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98] |
— |
: |
In lettone |
: |
Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98) |
— |
: |
In lituano |
: |
Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98) |
— |
: |
In olandese |
: |
Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98) |
— |
: |
In polacco |
: |
Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98) |
ALLEGATO VII
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] |
— |
: |
In ceco |
: |
Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) |
— |
: |
In danese |
: |
Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98) |
— |
: |
In estone |
: |
Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98) |
— |
: |
In greco |
: |
Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] |
— |
: |
In inglese |
: |
Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) |
— |
: |
In francese |
: |
Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] |
— |
: |
In italiano |
: |
Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98] |
— |
: |
In lettone |
: |
Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98) |
— |
: |
In lituano |
: |
Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98) |
— |
: |
In olandese |
: |
Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98) |
— |
: |
In polacco |
: |
Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98) |
ALLEGATO VII
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 7, paragrafo 2
— |
: |
In spagnolo |
: |
Gravamen percibido a la exportación del arroz |
— |
: |
In ceco |
: |
Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže |
— |
: |
In danese |
: |
Særafgift, der opkræves ved eksport af ris |
— |
: |
In tedesco |
: |
Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe |
— |
: |
In estone |
: |
Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks |
— |
: |
In greco |
: |
Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού |
— |
: |
In inglese |
: |
Special charge collected on export of rice |
— |
: |
In francese |
: |
Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz |
— |
: |
In italiano |
: |
Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso |
— |
: |
In lettone |
: |
Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu |
— |
: |
In lituano |
: |
Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui |
— |
: |
In ungherese |
: |
A rizs exportjakor beszedett különleges díj |
— |
: |
In maltese |
: |
Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross |
— |
: |
In olandese |
: |
Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing |
— |
: |
In polacco |
: |
Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu |
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito especial cobrado na exportação do arroz |
— |
: |
In slovacco |
: |
Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže |
— |
: |
In sloveno |
: |
Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža |
— |
: |
In finlandese |
: |
Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu |
— |
: |
In svedese |
: |
Särskild avgift för risexport |
ALLEGATO IV
Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003] |
— |
: |
In ceco |
: |
Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003) |
— |
: |
In danese |
: |
Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003) |
— |
: |
In estone |
: |
Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003) |
— |
: |
In greco |
: |
Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003] |
— |
: |
In inglese |
: |
Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003) |
— |
: |
In francese |
: |
Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003] |
— |
: |
In italiano |
: |
Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003] |
— |
: |
In lettone |
: |
Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003) |
— |
: |
In lituano |
: |
Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose |
— |
: |
In ungherese |
: |
Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003) |
— |
: |
In olandese |
: |
Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003) |
— |
: |
In polacco |
: |
Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003) |
ALLEGATO V
Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003] |
— |
: |
In ceco |
: |
Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003) |
— |
: |
In danese |
: |
Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003) |
— |
: |
In estone |
: |
Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003) |
— |
: |
In greco |
: |
Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003] |
— |
: |
In inglese |
: |
Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003) |
— |
: |
In francese |
: |
Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003] |
— |
: |
In italiano |
: |
Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003] |
— |
: |
In lettone |
: |
Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003) |
— |
: |
In lituano |
: |
Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose |
— |
: |
In ungherese |
: |
Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003) |
— |
: |
In olandese |
: |
Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003) |
— |
: |
In polacco |
: |
Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003) |
— |
: |
In svedese |
: |
Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003) |
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO
Diciture di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a)
— |
: |
In spagnolo |
: |
Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94 |
— |
: |
In ceco |
: |
K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94 |
— |
: |
In danese |
: |
Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94 |
— |
: |
In tedesco |
: |
Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94 |
— |
: |
In estone |
: |
Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt |
— |
: |
In greco |
: |
Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 |
— |
: |
In inglese |
: |
For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94 |
— |
: |
In francese |
: |
À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94 |
— |
: |
In italiano |
: |
Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 |
— |
: |
In lettone |
: |
Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu |
— |
: |
In lituano |
: |
Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį |
— |
: |
In ungherese |
: |
Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint |
— |
: |
In maltese |
: |
Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94 |
— |
: |
In olandese |
: |
Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren |
— |
: |
In polacco |
: |
Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94 |
— |
: |
In portoghese |
: |
A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94 |
— |
: |
In slovacco |
: |
Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94 |
— |
: |
In sloveno |
: |
Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94 |
— |
: |
In finlandese |
: |
Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti |
— |
: |
In svedese |
: |
För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94» |
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/45 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1951/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2005 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 43.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 novembre 2005
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
26,90 |
3,22 |
1701 11 90 (1) |
26,90 |
8,08 |
1701 12 10 (1) |
26,90 |
3,08 |
1701 12 90 (1) |
26,90 |
7,65 |
1701 91 00 (2) |
25,67 |
12,44 |
1701 99 10 (2) |
25,67 |
7,88 |
1701 99 90 (2) |
25,67 |
7,88 |
1702 90 99 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/47 |
DIRETTIVA 2005/81/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 80/723/CEE della Commissione (1), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività. |
(2) |
Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d’interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Queste compensazioni non devono tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale. |
(3) |
In applicazione della direttiva 80/723/CEE, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato. Nella sentenza Altmark Trans GmbH (2), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
(4) |
Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. Soltanto la tenuta di una contabilità separata permette, infatti, di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e di calcolare l'importo corretto della compensazione. |
(5) |
È pertanto necessario modificare la direttiva 80/723/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 80/723/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) |
“impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata”, ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;». |
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2006 e trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).
(2) Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Raccolta 2003, pag. I-7747.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Parlamento europeo Consiglio Commissione
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/49 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2005
che nomina i membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
(2005/833/CE, Euratom)
IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
vista la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1), in particolare l’articolo 4,
visti il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (2) e il regolamento n. 1074/1999 del Consiglio (Euratom) del 25 maggio 1999 (3) relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2 di entrambi i regolamenti.
Considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e l’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 prevedono che il Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio. |
(2) |
I membri del Comitato di vigilanza nominati a decorrere dal 1o agosto 1999 hanno raggiunto il limite massimo di durata del proprio mandato. Di conseguenza è opportuno nominare al più presto dei nuovi membri. |
(3) |
L’articolo 11, paragrafo 2 di entrambi i suddetti regolamenti prevede che i membri del Comitato di vigilanza siano nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, |
DECIDONO:
Articolo 1
1. Le seguenti persone sono nominate membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 30 novembre 2005:
— |
Peter STRÖMBERG |
— |
Kálmán GYÖRGYI |
— |
Rosalind WRIGHT |
— |
Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ |
— |
Diemut R. THEATO |
2. Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal Comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita dalla prima persona menzionata nell’elenco seguente e non ancora nominata come membro del Comitato di vigilanza:
— |
Eugeniusz RUŚKOWSKI |
— |
Albertus Hendrikus KORTHALS |
— |
Jaroslav FENYK |
— |
Stefano DAMBRUOSO |
Articolo 2
Nell'adempimento dei loro doveri, i membri del Comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.
Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.
Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.
Articolo 3
I membri del Comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento dei propri doveri e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali doveri. L’importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabilite dalla Commissione.
Articolo 4
La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone, e informa immediatamente qualsiasi persona successivamente nominata membro del Comitato di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
La presente nomina avviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 senza pregiudizio di qualsiasi modifica alle presenti disposizioni adottata in futuro dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Articolo 5
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles e Lussemburgo, addì 4 novembre 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio dei ministri
Il presidente
Ben BRADSHAW
Per la Commissione
Siim KALLAS
Il vicepresidente
(1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
(2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.
Consiglio
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE
(2005/834/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (5), in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b),
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 97/788/CE (7) il Consiglio ha stabilito che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri. |
(2) |
Tali controlli continuano ad offrire, a quanto risulta, le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri. Essi dovrebbero quindi continuare ad essere considerati equivalenti. |
(3) |
La decisione 97/788/CE è scaduta il 30 giugno 2005. Per evitare le perturbazioni degli scambi con i paesi terzi è necessario che la presente decisione abbia efficacia dal 1o luglio 2005. |
(4) |
La presente decisione non dovrebbe ostare a che le constatazioni comunitarie di equivalenza siano revocate o a che la proroga della loro validità sia rifiutata qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte. |
(5) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(6) |
La direttiva 2004/117/CE (9) ha esteso il campo di applicazione del regime comunitario di equivalenza delle sementi a tutte le categorie, incluse le sementi di generazioni anteriori alle sementi di base. È pertanto opportuno modificare la decisione 2003/17/CE del Consiglio (10) per armonizzare le disposizioni di tale decisione con le disposizioni modificate delle direttive relative alla commercializzazione delle sementi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi e dalle autorità di cui all’allegato per le specie comprese nelle direttive indicate per ciascuno di questi paesi, offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.
Articolo 2
Le modifiche dell’allegato, ad eccezione di quelle riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall’articolo 1 della decisione 66/399/CEE (11), qui di seguito denominato «il comitato».
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 4
Nella decisione 2003/17/CE gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell’allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:
a) |
siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità; |
b) |
soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A. |
Articolo 2
Le sementi delle specie indicate nell’allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione B.».
Articolo 5
La decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
L’articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.
(7) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18.
(10) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
(11) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66.
ALLEGATO
Stato (1) |
Autorità responsabile dell’effettuazione dei controlli |
Direttive |
AR |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentación, Buenos Aires |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
AU |
Australian Seeds Authority, Victoria |
66/401/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
BG |
Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
CA |
Canadian Food Inspection Agency, Ottawa |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
CH |
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon |
2002/55/CE |
CL |
Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
CS |
National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
HR |
Institute for Seed and Seedlings, Osijek |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
IL |
Ministry of Agriculture Bet-Dagan |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
JP |
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo |
2002/55/CE |
KR |
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul |
2002/55/CE |
MA |
Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
NZ |
Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington |
66/401/CEE |
RO |
Ministry of Agriculture and Food, Bucharest |
2002/57/CE |
TW |
Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei |
2002/55/CE |
US |
United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
UY |
Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA, Montevideo |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
ZA |
Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane) |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
(1) AR — Argentina, AU — Australia, BG — Bulgaria, CA — Canada, CH — Svizzera, CL — Cile, CS — Serbia e Montenegro, HR — Croazia, IL — Israele, JP — Giappone, KR — Repubblica di Corea, MA — Marocco, NZ — Nuova Zelanda, RO — Romania, TW — Taiwan, US — Stati Uniti d’America, UY — Uruguay, ZA — Sudafrica
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/55 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2005
sugli interventi prioritari da attuare ai fini di una più intensa cooperazione in materia di archivi in Europa
(2005/835/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 151, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 1991, sull’organizzazione degli archivi (1) e le conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, per una maggiore cooperazione nel settore degli archivi (2) hanno portato a primi progressi nel settore della cooperazione tra Stati membri in materia di archivi. |
(2) |
La risoluzione sugli archivi negli Stati membri del 6 maggio 2003 (3) ha sottolineato l’importanza degli archivi per la comprensione della storia e della cultura d’Europa e per il funzionamento democratico della società, soprattutto in considerazione dell’allargamento dell’Unione del 1o maggio 2004. |
(3) |
Sono stati organizzati forum multidisciplinari su scala comunitaria sui problemi connessi alla gestione, alla conservazione, alla tutela e al recupero dei dati a lettura automatica cui hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, dei servizi nazionali di archivio e del mondo dell’industria e della ricerca. |
(4) |
La risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 ha sottolineato la necessità di un ulteriore sviluppo delle applicazioni e soluzioni in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione nel settore degli archivi. |
(5) |
La Commissione sottolinea il lavoro svolto dalle istituzioni dell’Unione nel settore specifico degli archivi cinematografici e segnatamente la risoluzione del Consiglio, del 24 novembre 2003, relativa al deposito di opere cinematografiche nell’Unione europea (4), e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate che sarà adottata entro il 2005. |
(6) |
Nella risoluzione del 6 maggio 2003, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare una relazione sulla situazione attuale e gli sviluppi futuri degli archivi nell’Unione allargata. La «Relazione sugli archivi nell’Unione europea allargata», stilata da un gruppo di esperti degli Stati membri e adottata nel febbraio 2005 (5), è una solida base per lo sviluppo futuro degli archivi in Europa. Su richiesta del Consiglio, essa contiene proposte di azioni concrete e orientamenti per migliorare la cooperazione in materia di archivi a livello europeo, |
RACCOMANDA:
A. |
Un gruppo «Archivi europei», composto da esperti designati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dovrebbe assicurare la cooperazione e il coordinamento su questioni generali relative agli archivi e al seguito dei lavori cui si fa riferimento nella «Relazione sugli archivi nell’Unione europea allargata» del febbraio 2005 e in particolare le misure prioritarie di cui al punto B della presente raccomandazione. Laddove e allorquando opportuno, il gruppo «Archivi europei» dovrebbe altresì cooperare con altre pertinenti reti europee quali il gruppo dei rappresentanti nazionali in materia di digitalizzazione e l’Ufficio europeo per le biblioteche, l’informazione e la documentazione (EBLIDA). |
B. |
Le seguenti misure nel campo degli archivi:
|
C. |
Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero incoraggiare congiuntamente l’attuazione delle misure prioritarie individuate nella «Relazione sugli archivi nell’Unione europea allargata» del febbraio 2005 e di cui al punto B della presente raccomandazione. L’attuazione delle misure prioritarie terrà conto dei lavori dei gruppi costituiti nel quadro dell’EBNA (Ufficio europeo degli archivisti nazionali), in particolare per quanto riguarda la cooperazione nei settori della sicurezza e della conservazione degli archivi e creando un portale europeo di accesso alle informazioni. L’adozione della presente raccomandazione e l’attuazione di queste misure non implicano in sé l’impegno di nuove risorse finanziarie da parte dell’Unione europea o degli Stati membri. Laddove possibile e in conformità delle pertinenti procedure, l’Unione europea si impegnerà, nel quadro dei programmi esistenti, ad appoggiare progetti volti all’attuazione di queste misure. |
D. |
Entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione, il gruppo «Archivi europei» dovrebbe presentare una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure prioritarie di cui al punto B. |
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL
(1) GU C 314 del 5.12.1991, pag. 2.
(2) GU C 235 del 23.8.1994, pag. 3.
(3) GU C 113 del 13.5.2003, pag. 2.
(4) GU C 295 del 5.12.2003, pag. 5.
(5) COM(2005) 52 def.
(6) Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2005-2006 (doc. 13839/04).
(7) DLM = Document Lifecycle Management (gestione del ciclo di vita dei documenti).
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/57 |
DECISIONE EUPOL COPPS/1/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 16 novembre 2005
relativa alla nomina del capo missione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)
(2005/836/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio (1), del 14 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 11, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/797/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capo missione/responsabile della polizia. |
(2) |
Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del sig. Jonathan McIvor, |
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Jonathan McIvor è nominato capo missione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), a decorrere dal giorno in cui la missione ha inizio. Fino a tale data egli esercita la funzione di capo del gruppo di pianificazione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2005.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
J. KING
(1) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/58 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2005
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo
(2005/837/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
considerando che un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Sheila RITCHIE,
vista la candidatura presentata dal governo del Regno Unito,
sentito il parere della Commissione europea,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Kenneth FRASER è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione della sig.ra Sheila RITCHIE per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 20 settembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/59 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2005
relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo
(2005/838/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal governo francese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
Un seggio di membro del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pierre SIMON,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Jean-François PONS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Pierre SIMON per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LEWIS
(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
Commissione
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2005
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE — Caso n. COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex
[notificata con il numero C(2005) 2672]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2005/839/CE)
Il 13 luglio 2005, la Commissione ha adottato una decisione concernente una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata dell’intera decisione può essere reperita nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
(1) |
Il 20 gennaio 2005, la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, in base al quale la società Celanese Corporation («Celanese», US) controllata da Blackstone Crystal Holdings Capital Partners («Blackstone», Cayman Islands) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio acquisisce il controllo dell’intera impresa Acetex Corporation («Acetex», Canada) in seguito all’acquisto di azioni. |
(2) |
Blackstone è una società privata di merchant banking con sede negli Stati Uniti, attiva essenzialmente nei servizi di consulenza finanziaria, investimenti di capitale privato e investimenti nel settore immobiliare. Come risulta dal seguente testo, una delle società controllate da Blackstone, «Celanese», è attiva negli stessi mercati del prodotto di Acetex. |
(3) |
Celanese è un’azienda chimica attiva in quattro settori principali: prodotti chimici, prodotti acetati, polimeri tecnici e ingredienti alimentari. Nel settore dei prodotti chimici, Celanese produce prodotti chimici di base quali l’acido acetico, l’anidride acetica e il monomero di vinil acetato («VAM»); prodotti chimici ad alta prestazione quali l’alcole polivinile («PVOH») e emulsioni; prodotti chimici di specialità tra cui gli acidi carbocilici, gli alcoli, le amine e gli esteri. |
(4) |
Acetex è attiva nel settore degli acetili e delle materie plastiche. Prodotti principali nel settore acetili di Acetex sono acido acetico e VAM, che insieme rappresentano oltre il 70 % delle vendite di acetili dell’Acetex per il 2003. I prodotti acetilici di Acetex includono altresì i seguenti derivati dell’acido acetico: anidride acetica, PVOH e acetato polivinilico («PVAc»). |
(5) |
Il comitato consultivo sulle concentrazioni, nella sua 132a riunione tenutasi il 22 giugno 2005, ha espresso parere favorevole su un progetto di decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune trasmessagli dalla Commissione (2). |
(6) |
Il consigliere auditore, in una relazione in data 29 giugno 2005, ha affermato che il diritto delle parti ad essere ascoltate era stato rispettato (2). |
I. MERCATI RILEVANTI
Mercati del prodotto rilevanti
(7) |
Le indagini della Commissione hanno appurato che i mercati del prodotto rilevanti erano i seguenti: acido acetico, VAM, anidride acetica e PVOH. |
(8) |
L’acido acetico è un prodotto chimico intermedio utilizzato nella produzione di vari altri prodotti chimici tra cui VAM, PVOH, anidride acetica, esteri acetati e acido monocloroacetico. L’indagine della Commissione ha dimostrato che l’Acido acetico costituisce un mercato del prodotto separato, in quanto non esistono prodotti di sostituzione disponibili sul mercato. |
(9) |
Il VAM è un prodotto chimico di base derivato dall’acido acetico. Il VAM può essere prodotto in vari modi: i) aggiungendo acido acetico all’acetilene; ii) aggiungendo acido acetico all’etilene; iii) mediante reazione dell’anidride acetica con l’acetaldeide. L’indagine della Commissione ha dimostrato che il VAM costituisce un mercato del prodotto separato che non ha bisogno di essere frammentato ulteriormente. |
(10) |
L’anidride acetica è un prodotto chimico di base utilizzato primariamente (approssimativamente 75 %) per la produzione di lamelle di cellulosa acetata, che è utilizzata come materia prima per la produzione di fasci di acetato (utilizzati per manifatturare filtri per sigarette, filati e alcune materie plastiche per uso edile). Altri usi dell’anidride acetica includono la manifattura di prodotti farmaceutici e di detergenti. L’indagine della Commissione ha dimostrato che l’anidride acetica deve essere considerata un mercato del prodotto separato, alla luce del fatto che non esistono sostituiti per l’anidride acetica. |
(11) |
PVOH è un polimero sintetico solubile in acqua che appartiene al più ampio gruppo dei polimeri a barriera elevata. Il PVOH è ottenuto dal VAM polimerizzato. L’indagine della Commissione ha dimostrato che non esistono prodotti di sostituzione disponibili. Pertanto, ai fini della presente decisione, il PVOH costituisce un mercato di prodotto rilevante separato. |
Mercati geografici rilevanti
(12) |
In questo caso, era fondamentale definire l’ambito geografico rilevante per l’acido acetico, il VAM e l’anidride acetica. Le parti hanno sostenuto che i mercati geografici erano globali e hanno suffragato la loro tesi con cinque punti principali:
|
(13) |
Durante l’indagine di mercato, le argomentazioni delle parti sono state verificate e in genere confermate. In particolare, la Commissione ha analizzato i flussi commerciali di acido acetico, VAM e anidride acetica fra le varie regioni del mondo, il prezzo medio di vendita nelle varie regioni, la struttura del prezzo e l’importanza dei costi di produzione e transazione (trasporto, stoccaggio e dazi) nonché l’evoluzione della capacità. Inoltre, la maggior parte delle persone consultate nell’ambito dell’indagine ritiene che i mercati geografici rilevanti siano globali per tutti e tre i prodotti. |
(14) |
Per giustificare le loro affermazioni in merito alla definizione dei mercati geografici per l’acido acetico e il VAM, le parti hanno altresì presentato vari studi econometrici (analisi della correlazione dei prezzi e analisi dell’impatto di impreviste interruzioni di attività degli impianti sui flussi commerciali), che a loro parere suffragano la tesi dei mercati globali. La Commissione ha attentamente rivisto e ripetuto tali studi e ha proceduto ad una sua analisi sulla base di dati più precisi. In esito ai risultati di tali analisi, il mercato geografico sia dell’acido acetico sia del VAM risulta interessare quanto meno il SEE e l’America settentrionale, ma potrebbe anche essere globale. |
(15) |
In base alle ragioni sopra esposte, nella decisione si conclude che, ai fini di tale caso, i mercati geografici rilevanti per l’acido acetico, il VAM e l’anidride acetica sono globali. |
(16) |
In una decisione precedente (3), la Commissione aveva ritenuto che i mercati geografici rilevanti per qualunque tipo di polimeri a barriera elevata, compreso il PVOH, fossero globali. Ciò è stato grosso modo confermato dalle indagini di mercato della Commissione e pertanto nella decisione si conclude che il mercato geografico rilevante per il PVOH è globale. |
II. VALUTAZIONE
(17) |
Nel mercato globale dell’acido acetico, le quote di mercato della nuova entità ammonteranno al [20-30] (4) % (Celanese, [20-30] %; Acetex, [0-5] %) in termini di capacità e [20-30] % (Celanese, [15-25] %; Acetex, [5-10] %) in termini di vendite di esercenti. L’entità combinata dovrà far fronte alla concorrenza da parte dell’attuale maggiore operatore del mercato, BP (capacità [20-30] %; vendite di esercenti [25-35] %), e di altri forti operatori quali Millennium (capacità [1-10] %; vendite di esercenti [1-10] %) e Daicel (capacità [1-10] %; vendite di esercenti [1-10] %). |
(18) |
La Commissione ha verificato se i concorrenti avessero capacità sufficiente ad evitare una maggiorazione dei prezzi anticompetitiva e se i clienti potessero facilmente cambiare fornitori in caso di aumento dei prezzi. Dato il grado di concentrazione del mercato, è stato altresì necessario valutare la possibilità che la proposta operazione potesse dar luogo ad effetti coordinati. |
(19) |
Nella decisione si conclude che è improbabile che si abbiano effetti unilaterali, in quanto la capacità aumenterà più velocemente della domanda prevista e la capacità sarà pertanto sufficiente ad evitare un potenziale aumento dei prezzi. Inoltre, sembrerebbe facile cambiare fornitore, giacché la grande maggioranza dei clienti si rifornisce da varie fonti. Per quanto concerne gli effetti coordinati, a seguito di un attento esame della struttura del mercato, della trasparenza del mercato, del meccanismo di ritorsione credibile e della reazione dei clienti nonché dei concorrenti attuali e potenziali, nella decisione si afferma che tali effetti sono improbabili. |
(20) |
Nel mercato globale per il VAM, le quote di mercato della nuova entità ammonteranno al 25-35 % (Celanese [20-30] %; Acetex [0-5] %) in termini di capacità e [35-45] % (Celanese [30-40] %; Acetex [5-10] %) in termini di vendite di esercenti. Le parti dovranno far fronte alla concorrenza di vari grandi operatori quali Dow (capacità [5-15] %; vendite di esercenti [5-15] %), Millennium (capacità [5-15] %; vendite di esercenti [10-20] %), DuPont (capacità [10-20] %), Dairen (capacità [1-10] %; vendite di esercenti [1-10] %) e BP (capacità [1-10] %; vendite di esercenti [5-15] %). |
(21) |
Per ragioni analoghe a quelle esposte nel caso del mercato dell’acido acetico e dopo un attento esame delle caratteristiche del mercato VAM, nella decisione si conclude che è improbabile che si verifichino effetti unilaterali. Si afferma altresì che il verificarsi di effetti anticompetitivi coordinati sul mercato VAM è improbabile, essenzialmente a causa del divario sostanziale tra le quote di mercato in termini di vendite di esercenti delle parti e quelle dei più grandi operatori. Inoltre, i diversi livelli di integrazione e l’uso di diverse tecnologie danno luogo a diverse strutture dei costi e a incentivi diversi per i vari produttori, riducendo ulteriormente la probabilità di un coordinamento efficace. |
(22) |
Nel mercato globale dell’anidride acetica, le quote di mercato della nuova entità ammonteranno al [15-25] % (Celanese [15-25] %; Acetex [0-5] %) in termini di capacità e [30-40] % (Celanese [25-35] %; Acetex [5-10] %) in termini di vendite di esercenti. Le parti dovranno affrontare la concorrenza da parte di BP, Eastman, Jilin e Daicel con quote di mercato sul mercato delle vendite di esercenti rispettivamente del [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % e [1-10] %. Considerando la forte concorrenza che l’entità combinata dovrà affrontare da parte di tali concorrenti, che attualmente producono a costi competitivi, nella decisione si conclude che la suddetta operazione non ostacolerà significativamente una concorrenza efficace sul mercato globale dell’anidride acetica. Nella decisione si esamina altresì la probabilità che si verifichino effetti coordinati, che viene esclusa. |
(23) |
Nel mercato globale per il PVOH, le quote di mercato della nuova entità ammonteranno a [5-15] % (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) in termini di capacità e [5-15] % (Celanese [5-10] %; Acetex [0-5] %) in termini di vendite di esercenti. Tale quota di mercato combinata non consentirà alle parti di esercitare un significativo potere di mercato; pertanto, nella decisione si conclude che l’operazione non ostacolerà significativamente una concorrenza efficace sul mercato globale del PVOH. |
(24) |
Infine, la Commissione ha valutato i potenziali effetti della transazione sui mercati verticalmente connessi. Tanto Celanese quanto Acetex sono aziende verticalmente integrate a valle, nel senso che usano acido acetico per produrre sia anidride acetica sia VAM, e VAM per produrre PVOH. Celanese è attiva nei mercati a valle delle emulsioni e delle polveri per emulsioni, dell’acetato di cellulosa e di esteri acetati. Acetex è un consumatore di copolimeri di resina di etilene-acetato di vinile e di resine di PVAc. Tuttavia, alla luce delle ridotte quote di mercato delle parti e del relativamente scarso incremento sui mercati rilevanti derivante dalla transazione, nella decisione si conclude che non è probabile che la transazione influenzi i mercati verticalmente connessi. |
III. CONCLUSIONI
(25) |
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che il progetto di concentrazione non ostacola in maniera significativa la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare in merito alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. La concentrazione deve pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. IV/M.1469 — Solvay/BASF) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 197 del 14.7.1999, pag. 2).
(4) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre.
29.11.2005 |
IT |
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L 312/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che modifica la decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto
[notificata con il numero C(2005) 4525]
(2005/840/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo la decisione 2004/4/CE della Commissione (2), i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto non devono in generale essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, per la stagione d’importazione 2004/2005, è permesso l’ingresso nella Comunità dei tuberi che provengono da «zone indenni» e soddisfano condizioni specifiche. |
(2) |
Durante la stagione d’importazione 2004/2005, è stata verificata la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con conseguente divieto di esportazione delle patate egiziane verso la Comunità a partire dal 6 aprile 2005. |
(3) |
L’Egitto ha redatto una relazione sulle cause di tale presenza in cui si sottolinea la necessità di adottare provvedimenti più rigorosi verso produttori, ispettori, esportatori e centri di condizionamento che non ottemperano alle norme riguardo alle esportazioni di patate destinate alla Comunità. L’Egitto ha già preso alcuni di tali provvedimenti. |
(4) |
È opportuno fissare a livello comunitario prescrizioni che garantiscano l’efficacia delle ispezioni e dei controlli sulle patate effettuati in Egitto nei centri di condizionamento e al porto di spedizione prima dell’esportazione verso la Comunità. |
(5) |
Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto, la Commissione ritiene che non esista alcun rischio di diffondere lo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. da regioni egiziane indenni dal parassita, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
(6) |
Per la stagione d’importazione 2005/2006 e soddisfacendo alcune condizioni, l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari da regioni egiziane indenni dal parassita vanno dunque permesse. |
(7) |
La decisione 2004/4/CE va dunque modificata di conseguenza. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:
1) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
all’articolo 3, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»; |
3) |
all’articolo 4, «30 agosto 2005» è sostituito da «30 agosto 2006»; |
4) |
all’articolo 7, «30 settembre 2005» è sostituito da «30 settembre 2006»; |
5) |
l’allegato è modificato come segue:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2004/836/CE (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 30).
29.11.2005 |
IT |
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L 312/65 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 4527]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/841/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
In Austria la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di frumento duro (Triticum durum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno dello Stato membro in questione. |
(2) |
È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE. |
(3) |
È quindi opportuno che l’Austria sia autorizzata ad ammettere, fino al 15 novembre 2005, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi. |
(4) |
Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che siano in grado di fornire all’Austria sementi di dette specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo di cui alla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (2). |
(5) |
È altresì opportuno che l'Austria svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo ivi fissato. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento duro invernale che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 15 novembre 2005, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:
a) |
la facoltà germinativa non sia inferiore al 75 % del seme puro; |
b) |
l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale o dell’esame effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera d) e punto G, lettera d) della direttiva 66/402/CEE; |
c) |
tali sementi siano state commercializzate per la prima volta in conformità dell'articolo 2 della presente decisione. |
Articolo 2
Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare le sementi, salvo che:
a) |
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di commercializzare il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure |
b) |
il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato. |
Articolo 3
Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.
L’Austria svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi il quantitativo massimo indicato nell'allegato.
Qualora ricevano una domanda a norma dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Specie |
Tipo di varietà |
Quantitativo massimo (tonnellate) |
Triticum durum |
Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur |
500 |
29.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/67 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2005
riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale
[notificata con il numero C(2005) 2673]
(2005/842/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 16 del trattato, la Comunità, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, provvede affinché i servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti. |
(2) |
Affinché taluni servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. A norma dell’articolo 295 del trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dal punto di vista del diritto comunitario è ininfluente il fatto che tali servizi d’interesse economico generale siano forniti da imprese pubbliche o private. |
(3) |
A questo riguardo, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza. L’articolo 86, paragrafo 2, prevede tuttavia un’eccezione alle norme contenute nel trattato, a condizione che sia rispettata una serie di criteri. In primo luogo, vi deve essere un atto d’incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un’impresa la responsabilità dell’esecuzione di un determinato compito. In secondo luogo, il conferimento dell’incarico deve essere relativo ad un servizio d’interesse economico generale. In terzo luogo, l’eccezione deve essere necessaria per l’esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (di seguito «requisito della necessità»). Lo sviluppo degli scambi, infine, non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. |
(4) |
Nella sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (1) («Altmark»), la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, nel caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto. |
(5) |
Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e qualora siano soddisfatte le condizioni generali di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. La presente decisione si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato. |
(6) |
L’articolo 86, paragrafo 3, consente alla Commissione di specificare il significato e la portata dell’eccezione di cui all’articolo 86, paragrafo 2, e di prevedere norme che permettano un controllo efficace del rispetto dei criteri previsti dall’articolo 86, paragrafo 2, ove necessario. Le condizioni alle quali determinati sistemi di compensazione sono compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, e non sono soggetti all’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato andrebbero pertanto precisate. |
(7) |
Tali aiuti possono essere dichiarati compatibili solo se sono erogati al fine di garantire la prestazione di servizi che siano servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Risulta dalla giurisprudenza che, ad eccezione dei settori nei quali esistono disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi che possono essere definiti d’interesse economico generale. Ad eccezione dei settori per i quali esistono disposizioni comunitarie in materia, quindi, la Commissione ha il compito di vigilare affinché non vi siano errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d’interesse economico generale. |
(8) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, l’impresa beneficiaria dell’aiuto deve essere stata specificamente incaricata dallo Stato membro della gestione di un determinato servizio d’interesse economico generale. Secondo la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, tale atto o atti di incarico devono perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’identità delle imprese interessate. |
(9) |
Onde garantire il rispetto dei criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario stabilire che si verifichino condizioni precise per quanto riguarda il conferimento della gestione di servizi d’interesse economico generale. Il calcolo e il controllo dell’importo della compensazione possono infatti essere effettuati correttamente solo se vengono definiti con chiarezza, in un atto formale delle pubbliche autorità competenti nello Stato membro interessato, gli obblighi di servizio pubblico che spettano alle imprese e gli eventuali obblighi che spettano allo Stato. La forma di tale atto può essere diversa da uno Stato membro all’altro, ma esso dovrebbe perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico previsti, l’identità delle imprese interessate, nonché i costi che ricadono su dette imprese. |
(10) |
Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati membri sono invitati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti. |
(11) |
Inoltre, al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato prevede che la compensazione non possa eccedere quanto necessario per coprire i costi sostenuti dall’impresa per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Si intendono in questo caso i costi effettivamente sostenuti dall’impresa interessata. |
(12) |
La sovracompensazione in eccesso rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi sostenuti dall’impresa interessata non è necessaria per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale e costituisce un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere rimborsato allo Stato stesso. Anche la compensazione concessa per il funzionamento di un servizio d’interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata dall’impresa interessata per operare su un altro mercato, non è necessaria per la gestione del servizio d’interesse economico generale e costituisce dunque un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere rimborsato. |
(13) |
Onde garantire il rispetto del requisito di necessità di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario prevedere disposizioni relative al calcolo e al controllo dell’importo della compensazione concessa. Gli Stati membri devono verificare regolarmente se la compensazione accordata non determina sovracompensazioni. Tuttavia, onde consentire alle imprese e agli Stati membri un minimo di flessibilità, qualora l’ammontare della sovracompensazione non superi il 10 % dell’importo della compensazione annua, deve essere possibile riportare la sovracompensazione al periodo successivo e dedurla dalla compensazione che sarebbe altrimenti possibile corrispondere. Le entrate delle imprese che vengono incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale nel settore dell’edilizia popolare possono variare in maniera considerevole, in particolare a causa del rischio d’insolvibilità degli inquilini. Di conseguenza, qualora tali imprese gestiscano soltanto servizi d’interesse economico generale, dovrebbe essere possibile riportare qualsiasi sopracompensazione per un determinato periodo al periodo seguente, fino ad un massimo del 20 % della compensazione annuale. |
(14) |
Nella misura in cui una compensazione sia concessa ad imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, se l’importo della compensazione non supera i costi dei servizi e se vengono rispettate le soglie fissate nella presente decisione, la Commissione ritiene che lo sviluppo degli scambi non venga pregiudicato in misura contraria all’interesse della Comunità. In tali circostanze, la Commissione ritiene che la compensazione vada considerata un aiuto di Stato compatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. |
(15) |
Le compensazioni di importo limitato concesse ad imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale con un fatturato limitato non sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in misura contraria agli interessi della Comunità. Qualora siano soddisfatte condizioni previste nella presente decisione non dovrebbe pertanto essere richiesta una notificazione preventiva. Al fine di definire il campo d’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di notificazione, è opportuno prendere in considerazione il fatturato delle imprese beneficiarie delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico e il livello di tali compensazioni. |
(16) |
Gli ospedali e le imprese che realizzano opere di edilizia popolare, incaricate di funzioni implicanti servizi d’interesse economico generale, presentano caratteristiche specifiche di cui occorre tener conto. In particolare, va preso in considerazione il fatto che, nella fase attuale di sviluppo del mercato interno, il livello di distorsione della concorrenza in questi settori non è necessariamente proporzionale al livello del fatturato e della compensazione. Di conseguenza, gli ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza e servizi secondari direttamente connessi alle attività principali, in particolare nel settore della ricerca, e le imprese aventi incarichi di edilizia popolare che forniscono alloggi a cittadini svantaggiati o gruppi sociali più svantaggiati, che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità, dovrebbero beneficiare dell’esenzione dalla notificazione prevista dalla presente decisione, anche se l’importo della compensazione che ricevono supera le soglie da essa stabilite, qualora i servizi che forniscono siano definiti servizi d’interesse economico generale dagli Stati membri. |
(17) |
L’articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri. Tale articolo è sviluppato dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (2), che stabilisce condizioni generali per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri e fissa metodi di calcolo delle compensazioni. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 prevede che tutte le compensazioni nel settore dei trasporti terrestri che soddisfano tali condizioni siano esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Esso consente altresì agli Stati membri di derogare a tali disposizioni qualora le imprese forniscano esclusivamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale. Quando si applica tale deroga, qualsiasi compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nella misura in cui costituisce aiuto di Stato, è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (3). Secondo la giurisprudenza della sentenza «Altmark», le compensazioni che non rispettano le disposizioni dell’articolo 73 non possono essere dichiarate compatibili con il trattato in base all’articolo 86, paragrafo 2, o ad altra disposizione del trattato. Tali compensazioni non devono rientrare pertanto nel campo di applicazione della presente decisione. |
(18) |
A differenza dal settore dei trasporti terrestri, i settori dei trasporti aerei e marittimi sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Determinate norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi sono contenute nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4), e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (5). Tuttavia, contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, questi regolamenti non riguardano la compatibilità degli eventuali elementi di aiuto di Stato e non prevedono un’esenzione dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Conviene pertanto applicare la presente decisione alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi a condizione che, oltre a soddisfare le condizioni di cui alla presente decisione, tali compensazioni rispettino anche le norme settoriali contenute nel regolamento (CEE) n. 2408/92 e nel regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili. |
(19) |
Le soglie applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi devono di norma essere identiche a quelle applicabili in generale. Tuttavia, nei casi specifici di compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse per collegamenti aerei o marittimi con le isole o per aeroporti o porti che costituiscono servizi d’interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, risulta più opportuno fissare soglie sulla base del numero medio annuo di passeggeri, il che riflette meglio la realtà economica di tali attività. |
(20) |
La presente decisione rappresenta sostanzialmente una precisazione del significato e della portata dell’eccezione di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato così come è stata applicata costantemente in passato dalla Corte di giustizia, dal Tribunale di primo grado e dalla Commissione. Nella misura in cui non modifica il diritto sostanziale applicabile in materia, dovrebbe essere immediatamente applicabile. Alcune disposizioni della presente decisione non si limitano tuttavia a mantenere lo status quo in quanto prevedono ulteriori condizioni volte a permettere un controllo efficace dei criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 2. Affinché gli Stati membri possano adottare i necessari provvedimenti in tal senso, è opportuno prevedere un periodo di un anno prima dell’applicazione di dette specifiche disposizioni. |
(21) |
L’esenzione dall’obbligo di notificazione preventiva per taluni servizi d’interesse economico generale non esclude la possibilità che gli Stati membri notifichino un progetto di aiuto specifico. Tale notificazione sarà valutata in base ai principi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (6). |
(22) |
La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (7). |
(23) |
La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici e di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato. |
(24) |
Le presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche più rigorose relative agli obblighi di servizio pubblico contenute nelle normative comunitarie settoriali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 2
Campo d’applicazione
1. La presente decisione si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese in relazione ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) |
compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale; |
b) |
compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d’interesse economico generale; |
c) |
compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale; |
d) |
compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1 000 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale. |
La soglia di 30 milioni di EUR di cui alla lettera a) può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di 100 milioni di EUR di fatturato è sostituita da una soglia di 800 milioni di EUR del totale dello stato patrimoniale.
2. Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese relativamente ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che soddisfano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 e del regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili.
La presente decisione non si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi ad imprese del settore dei trasporti terrestri.
Articolo 3
Compatibilità ed esenzione dall’obbligo di notificazione
Gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentate dall’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fatta salva l’applicazione di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico previste dalle normative comunitarie settoriali.
Articolo 4
Conferimento
La presente decisione si applica qualora la responsabilità della gestione del servizio d’interesse economico generale sia conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare:
a) |
la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; |
b) |
le imprese interessate e il territorio interessato; |
c) |
la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa; |
d) |
i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; |
e) |
le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso. |
Articolo 5
Compensazione
1. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole del capitale proprio necessario per l’adempimento di detti obblighi. Questa compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio d’interesse economico generale in questione, fatta salva la capacità dell’impresa interessata di realizzare un margine di utile ragionevole.
L’importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. Il margine di utile ragionevole tiene conto interamente o in parte degli aumenti di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato senza ridurre il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato alle imprese.
2. I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi dovuti alla gestione del servizio d’interesse economico generale. Essi sono calcolati come segue, sulla base dei principi di contabilità analitica generalmente accettati:
a) |
quando le attività dell’impresa considerata si limitano al servizio d’interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi; |
b) |
quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio d’interesse economico generale, vengono presi in considerazione solo i costi relativi al servizio d’interesse economico generale; |
c) |
i costi imputati al servizio d’interesse economico generale possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio d’interesse economico generale stesso, un contributo proporzionato ai costi fissi comuni al servizio d’interesse economico generale e ad altre attività ed un margine di utile ragionevole; |
d) |
i costi connessi ad investimenti, in particolare in materia di infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale. |
3. Le entrate da prendere in considerazione comprendono perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio d’interesse economico generale. Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali concessi a un altro servizio d’interesse economico generale che produce profitti superiori al margine di utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere compresi nelle sue entrate, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’articolo 87. Lo Stato membro interessato può altresì decidere che gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle del servizio d’interesse economico generale vadano destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio d’interesse economico generale.
4. Ai fini della presente decisione, per «margine di utile ragionevole» si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio che tenga conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori in cui non esiste alcuna impresa comparabile a quella alla quale è stata affidata la gestione del servizio d’interesse economico generale, può essere effettuato un raffronto con imprese situate in altri Stati membri o, se del caso, che appartengono ad altri settori, a condizione che vengano prese in considerazione le caratteristiche particolari di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva.
5. Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna risultano tuttavia distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate.
I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal servizio d’interesse economico generale devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi comuni e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Non viene concessa alcuna compensazione relativamente a detti costi.
Articolo 6
Controllo della sovracompensazione
Gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 5.
Gli Stati membri richiedono alle imprese interessate di restituire eventuali sovracompensazioni versate ed i parametri di calcolo della compensazione vengono aggiornati per il futuro. Se l’importo della sovracompensazione non supera il 10 % dell’importo della compensazione annua, la sovracompensazione può essere riportata al periodo annuale successivo e dedotta dall’importo della compensazione da versare relativamente a tale periodo.
Nel settore dell’edilizia popolare, gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari a livello di singola impresa per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 5. Qualsiasi sovracompensazione può essere riportata al periodo seguente, fino ad un massimo del 20 % della compensazione annua, a condizione che l’impresa interessata gestisca soltanto servizi d’interesse economico generale.
Articolo 7
Messa a disposizione di informazioni
Gli Stati membri mettono a disposizione per un periodo di almeno dieci anni tutti gli elementi necessari per stabilire se le compensazioni concesse sono compatibili con la presente decisione.
Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se i sistemi di compensazione in vigore siano compatibili con la presente decisione.
Articolo 8
Relazioni
Ogni Stato membro presenta alla Commissione relazioni periodiche triennali sull’attuazione della presente decisione, contenenti una descrizione dettagliata delle modalità d’applicazione in tutti i settori, inclusi i settori dell’edilizia popolare e degli ospedali.
La prima relazione è presentata entro il 19 dicembre 2008.
Articolo 9
Valutazione
Entro il 19 dicembre 2009, la Commissione realizza una valutazione di impatto sulla base di elementi concreti e dei risultati delle ampie consultazioni che avrà effettuato basandosi in particolare sui dati forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 8.
I risultati della valutazione d’impatto sono comunicati al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo ed agli Stati membri.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2005.
L’articolo 4, lettere c), d) ed e), e l’articolo 6 si applicano a partire dal 29 novembre 2006.
Articolo 11
Destinatari della decisione
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) Raccolta 2003, pag. I-7747.
(2) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).
(3) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6).
(4) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione 2003.
(5) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(7) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).