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Document 32005D0833

2005/833/CE,Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 novembre 2005 , che nomina i membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

OJ L 312, 29.11.2005, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 624–625 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/833/oj

29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/49


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

che nomina i membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(2005/833/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1), in particolare l’articolo 4,

visti il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (2) e il regolamento n. 1074/1999 del Consiglio (Euratom) del 25 maggio 1999 (3) relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2 di entrambi i regolamenti.

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e l’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 prevedono che il Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio.

(2)

I membri del Comitato di vigilanza nominati a decorrere dal 1o agosto 1999 hanno raggiunto il limite massimo di durata del proprio mandato. Di conseguenza è opportuno nominare al più presto dei nuovi membri.

(3)

L’articolo 11, paragrafo 2 di entrambi i suddetti regolamenti prevede che i membri del Comitato di vigilanza siano nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Le seguenti persone sono nominate membri del Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 30 novembre 2005:

Peter STRÖMBERG

Kálmán GYÖRGYI

Rosalind WRIGHT

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

Diemut R. THEATO

2.   Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal Comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita dalla prima persona menzionata nell’elenco seguente e non ancora nominata come membro del Comitato di vigilanza:

Eugeniusz RUŚKOWSKI

Albertus Hendrikus KORTHALS

Jaroslav FENYK

Stefano DAMBRUOSO

Articolo 2

Nell'adempimento dei loro doveri, i membri del Comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.

Articolo 3

I membri del Comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento dei propri doveri e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali doveri. L’importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 4

La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone, e informa immediatamente qualsiasi persona successivamente nominata membro del Comitato di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

La presente nomina avviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 senza pregiudizio di qualsiasi modifica alle presenti disposizioni adottata in futuro dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Articolo 5

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles e Lussemburgo, addì 4 novembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio dei ministri

Il presidente

Ben BRADSHAW

Per la Commissione

Siim KALLAS

Il vicepresidente


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.


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