ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
30 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1237/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1238/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1239/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1240/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1242/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

45

 

 

Regolamento (CE) n. 1243/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1244/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

49

 

 

Regolamento (CE) n. 1245/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

50

 

 

Regolamento (CE) n. 1246/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativo alla 87a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1247/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 24a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

52

 

 

Regolamento (CE) n. 1248/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 23a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1249/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1250/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

56

 

 

Regolamento (CE) n. 1251/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

58

 

 

Regolamento (CE) n. 1252/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

60

 

 

Regolamento (CE) n. 1253/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

62

 

 

Regolamento (CE) n. 1254/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 agosto 2005

64

 

 

Regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

65

 

 

Regolamento (CE) n. 1256/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o agosto 2005

68

 

 

Regolamento (CE) n. 1257/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pesche)

71

 

 

Regolamento (CE) n. 1258/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

72

 

*

Regolamento (CE) N. 1259/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

73

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

91

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.784 — Case d'aste di oggetti d'arte) [notificata con il numero C(2002) 4283 def. e rettifiche C(2002) 4283/7 e C(2002) 4283/8]  ( 1 )

92

 

*

Decisione della Commissione, del 26 luglio 2005, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2005) 2813]  ( 1 )

96

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/592/PESC del Consiglio, del 29 luglio 2005, relativa all'attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

98

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

(2)

L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura (1) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2) stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

(4)

L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

(5)

Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.

(6)

Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (3) sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

(7)

Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.

(8)

Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall’UE o dai suoi Stati membri.

(9)

Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(10)

Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

(11)

L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (4) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

(12)

I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(13)

I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

(15)

Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (5) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

(16)

Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, ad esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm.

(17)

Il presente regolamento non può essere interpretato come comportante una modifica delle norme esistenti in materia di esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa (6), armi da fuoco, armi chimiche e sostanze chimiche tossiche.

(18)

È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nonché, fatto salvo un riesame successivo, per consentire il transito di merce straniera.

(19)

Conformemente agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di queste relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(20)

Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(22)

Conformemente ai summenzionati orientamenti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

(23)

Gli elenchi delle merci oggetto del presente regolamento devono essere riesaminati periodicamente in funzione dei nuovi dati e degli sviluppi tecnologici. Occorre inoltre definire una procedura specifica per modificare gli elenchi suddetti.

(24)

La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

(25)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento andrebbero adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(26)

Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)

Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), e dalle relative disposizioni d'applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa.

2.   Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

b)

«altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi;

c)

«autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d)

«esportazione»: qualunque uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

e)

«importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92;

f)

«assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g)

«museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente;

h)

«autorità competente»: un’autorità di uno degli Stati membri, che figura nell’elenco dell’allegato I, abilitata a prendere decisioni sulle richieste di autorizzazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

i)

«richiedente»:

1)

per le esportazioni di cui agli articoli 3 o 5, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto con un destinatario di un paese in cui le merci saranno esportate e autorizzata a decidere l’invio della merce oggetto del presente regolamento al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento in cui è accettata la dichiarazione in dogana; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio del bene al di fuori del territorio doganale della Comunità;

2)

il contraente stabilito nella Comunità, se per tali esportazioni, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre della merce risulti essere una persona non stabilita nella Comunità;

3)

per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, la persona fisica o giuridica che fornirà il servizio;

4)

per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all’articolo 4, il museo che esporrà la merce.

CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 3

Divieto di esportazione

1.   Sono vietate tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nell'allegato II a partire dal territorio doganale della Comunità.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4

Divieto d'importazione

1.   Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 5

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.   Tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell’allegato III, sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92, tra cui il deposito di merci non comunitarie in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

Articolo 6

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazione di esportazione delle merci elencate nell'allegato III sono prese caso per caso dall'autorità competente tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare del fatto che una richiesta di autorizzazione relativa a un'esportazione sostanzialmente identica sia stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti.

2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

Articolo 7

Misure nazionali

1.   In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2.   Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

CAPO IV

Procedure di autorizzazione

Articolo 8

Richieste di autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall’autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente.

2.   I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Articolo 9

Autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato V e sono valide in tutta la Comunità per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi.

2.   L'autorizzazione può essere rilasciata in formato elettronico secondo procedure specifiche da stabilire su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità ne informano la Commissione.

3.   Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

4.   Le autorità competenti, in ottemperanza del presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

Articolo 10

Formalità doganali

1.   Al momento di espletare le formalità doganali, l’esportatore o l’importatore presenta il formulario di cui all’allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per l’esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

2.   Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante i beni elencati agli allegati II o III e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un’autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile.

Articolo 11

Obbligo di notifica e di consultazione

1.   Le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato I, informano tutte le altre autorità degli Stati membri e la Commissione, elencate nel medesimo allegato, ogniqualvolta decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione già concessa. La notifica deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data della decisione.

2.   L’autorità competente consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'importazione o un'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'importazione, un'esportazione o la prestazione di assistenza tecnica che comporta un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3.   Se, dopo le consultazioni, l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, ne informa immediatamente tutte le autorità elencate nell’allegato I, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4.   Il rifiuto di concedere un'autorizzazione, basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non configura una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 12

Modifica degli allegati

1.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato I. I dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II, III, IV e V.

Articolo 13

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

1.   Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2.   Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3.   Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

5.   Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 14

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10), e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (11).

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Applicazione

Il comitato di cui all'articolo 15 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 17

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

Articolo 18

Ambito territoriale

1.   Il presente regolamento si applica:

al territorio doganale della Comunità, quale definito nel regolamento (CEE) n. 2913/92,

ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

al territorio tedesco di Helgoland.

2.   Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

(4)  Risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)  Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

(6)  Cfr. punto ML 7, lettera c), dell' Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 127 del 25.5.2005, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(9)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11

A.   Autorità degli Stati membri:

BELGIO

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

GRECIA

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

SPAGNA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCIA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUSSEMBURGO

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

PAESI BASSI (da fissare)

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINLANDIA

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Indirizzi per le notifiche alla Commissione:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale per le Relazioni esterne

Direzione A — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): coordinamento e contributo della Commissione

Unità A.2 — Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley

CHAR 12/163

-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota: il presente elenco non comprende merce tecnico-medica


Codice NC

Descrizione

1.   

Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Forche e ghigliottine

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

2.   

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 8543 89 95

2.1.

Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V


ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

Codice NC

Descrizione delle merci

1.   

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Sedie e tavoli di contenzione

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

2.   

Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche di cui al punto 2.1 dell'allegato II.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.   

Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante.

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 2924 29 95

3.2.

Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).


ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

DANIMARCA

Groenlandia.

FRANCIA

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Terre australi ed antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna,

Mayotte,

Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

Territorio di Büsingen.


ALLEGATO V

Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

Image

Image

Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (CE) n. 1236/2005»]

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005, indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 1

Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente.

Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo).

Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione», cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 17 del regolamento.

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).

Casella 5

Agente/rappresentante

Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Casella 6

Paese in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 296 del 5.10.2002, pag. 6).

Casella 7

Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 296 del 5.10.2002, pag. 6).

Casella 10

Descrizione dell'articolo

Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.

Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.

Casella 11

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

61,9

999

61,9

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

388

72,5

508

58,8

524

69,1

528

72,2

999

68,2

0806 10 10

052

111,3

204

80,3

220

126,8

334

91,2

624

162,7

999

114,5

0808 10 80

388

92,3

400

101,0

508

69,1

512

63,3

528

88,5

720

73,3

804

85,4

999

81,8

0808 20 50

052

125,8

388

63,0

512

47,0

528

35,6

999

67,9

0809 10 00

052

141,4

999

141,4

0809 20 95

052

280,0

400

336,4

999

308,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

109,8

999

109,8

0809 40 05

624

87,6

999

87,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione (2) prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1o agosto 2005, in modo da renderlo identico al calibro previsto dalla norma della Commissione economica delle Nazioni unite per l’Europa (CEE/ONU) FFV-50.

(2)

Al gruppo di lavoro delle norme di qualità dei prodotti agricoli della CEE/ONU è stato proposto di inserire nella norma CEE/ONU FFV-50 un criterio di maturità basato sul tenore di zuccheri.

(3)

Poiché anche il calibro minimo è un criterio di maturità, è opportuno studiare la possibilità di integrare al meglio questi due criteri di maturità nella norma di commercializzazione applicabile alle mele.

(4)

Dovendo tale studio vertere su almeno tre campagne di commercializzazione, occorre ritardare l’applicazione della riduzione del calibro sino a dopo il 1o giugno 2008 e prorogare le disposizioni transitorie inerenti la calibrazione sino al 31 maggio 2008.

(5)

Occorre tuttavia tutelare il legittimo affidamento degli operatori che hanno stipulato contratti presumendo che le nuove norme relative alla riduzione del calibro sarebbero state applicate a decorrere dal 1o agosto 2005.

(6)

A fini di chiarezza, occorre precisare che nei casi in cui per la vendita del prodotto è utilizzato un marchio commerciale deve essere menzionato anche il nome della varietà o il relativo sinonimo.

(7)

L'elenco di varietà che figura in appendice alla norma contiene alcuni errori.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 85/2004.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue.

1)

All'articolo 2, nella frase introduttiva, la data «31 luglio 2005» è sostituita da «31 maggio 2008».

2)

All’articolo 4, secondo comma, la data «1o agosto 2005» è sostituita da «1o giugno 2008».

3)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Tuttavia gli operatori che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità degli Stati membri, hanno stipulato contratti anteriormente al 1o agosto 2005 sulla base del punto III, secondo e terzo comma, dell'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004, possono commercializzare le mele oggetto di tali contratti secondo le disposizioni dei commi suddetti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

Il titolo 4 dell’appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:

1)

al secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Alcune delle varietà menzionate nel seguente elenco possono essere commercializzate con denominazioni commerciali per le quali è stata chiesta od ottenuta la protezione in uno o più paesi, con riserva che l'etichettatura indichi il nome della varietà, o il relativo sinonimo.»;

2)

la tabella in cui figura l’elenco non esaustivo è sostituita dalla seguente:

Varietà

Sinonimi

Marchio commerciale

Gruppo di colorazione

Rugginosità

Calibro

African Red

 

African CarmineTM

B

 

 

Akane

Tohoku 3

Primerouge®

B

 

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

 

Aldas

 

 

B

 

GF

Alice

 

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

 

C

 

 

Alwa

 

 

B

 

 

Angold

 

 

C

 

GF

Apollo

Beauty of Blackmoor

 

C

 

GF

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

 

C

 

GF

Arlet

 

 

B

R

 

Aroma

 

 

C

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Aroma, per esempio: Aroma Amorosa

 

 

B

 

 

Auksis

 

 

B

 

 

Belfort

Pella

 

B

 

 

Belle de Boskoop e mutanti

 

 

D

R

GF

Belle fleur double

 

 

D

 

GF

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

 

GF

Bohemia

 

 

B

 

GF

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

 

B

R

GF

Braeburn

 

 

B

 

GF

Mutanti di colorazione rossa di Braeburn, per esempio:

 

 

A

 

GF

Hidala

 

Hilwell®

 

Joburn

 

AuroraTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Lochbuie Red

 

 

 

Braeburn

 

 

 

Mahana Red

 

Redfield®

 

Mariri Red

 

EveTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Redfield

 

Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Royal Braeburn

 

 

 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

GF

Brettacher Sämling

 

 

D

 

GF

Calville (gruppo delle …)

 

 

D

 

GF

Cardinal

 

 

B

 

 

Carola

Kalco

 

C

 

GF

Caudle

 

CameoTM

B

 

 

Charden

 

 

D

 

GF

Charles Ross

 

 

D

 

GF

Civni

 

Rubens®

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

 

A

 

 

Cortland

 

 

B

 

GF

Cox's orange pippin e mutanti

Cox Orange

 

C

R

 

Mutanti di colorazione rossa di Cox's Orange Pippin per esempio:

Cherry Cox

 

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

 

D

 

GF

Cripps Pink

 

Pink Lady®

C

 

 

Cripps Red

 

SundownerTM

C (1)

 

 

Dalinbel

 

 

B

 

 

Delblush

 

Tentation®

D

 

GF

Delcorf e mutanti, per esempio:

 

Delbarestivale®

C

 

GF

Dalili

 

Ambassy®

 

Monidel

 

 

 

Delgollune

 

Delbard Jubilé®

B

 

GF

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

 

B

 

 

Deljeni

 

Primgold®

D

 

GF

Delikates

 

 

B

 

 

Delor

 

 

C

 

GF

Discovery

 

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

 

Egremont Russet

 

 

D

R

 

Elan

 

 

D

 

GF

Elise

Red Delight

Roblos®

A

 

GF

Ellison's orange

Ellison

 

C

 

GF

Elstar e mutanti, per esempio:

 

 

C

 

 

Daliter

 

EltonTM

 

 

Elshof

 

 

 

 

Elstar Armhold

 

 

 

 

Elstar Reinhardt

 

 

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Elstar, per esempio:

 

 

B

 

 

Bel-El

 

Red ElswoutTM

 

 

Daliest

 

ElistaTM

 

 

Goedhof

 

ElnicaTM

 

 

Red Elstar

 

 

 

 

Valstar

 

 

 

 

Empire

 

 

A

 

 

Falstaff

 

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

 

C

 

 

Florina

 

Querina®

B

 

GF

Fortune

 

 

D

R

 

Fuji e mutanti

 

 

B

 

GF

Gala

 

 

C

 

 

Mutanti di colorazione rossa di Gala, per esempio:

 

 

A

 

 

Annaglo

 

 

 

 

Baigent

 

Brookfield®

 

 

Galaxy

 

 

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala®

 

 

Obrogala

 

Delbard Gala®

 

 

Regala

 

 

 

 

Regal Prince

 

Gala Must®

 

 

Tenroy

 

Royal Gala®

 

 

Garcia

 

 

D

 

GF

Gloster

 

 

B

 

GF

Goldbohemia

 

 

D

 

GF

Golden Delicious e mutanti

 

 

D

 

GF

Golden Russet

 

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

 

D

 

GF

Goldstar

 

 

D

 

GF

Gradigold

 

Golden Extreme®

Golden Supreme®

D

 

GF

Granny Smith

 

 

D

 

GF

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

B

 

GF

Gravensteiner

Gravenstein

 

D

 

GF

Greensleeves

 

 

D

 

GF

Holsteiner Cox e mutanti

Holstein

 

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

C

R

 

Honeycrisp

 

Honeycrunch®

C

 

GF

Honeygold

 

 

D

 

GF

Horneburger

 

 

D

 

GF

Howgate Wonder

Manga

 

D

 

GF

Idared

 

 

B

 

GF

Ingrid Marie

 

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

 

C

 

 

Jacob Fisher

 

 

D

 

GF

Jacques Lebel

 

 

D

 

GF

Jamba

 

 

C

 

GF

James Grieve e mutanti

 

 

D

 

GF

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

B

 

GF

Jarka

 

 

C

 

GF

Jerseymac

 

 

B

 

 

Jester

 

 

D

 

GF

Jonagold (2) e mutanti, per esempio:

 

 

C

 

GF

Crowngold

 

 

 

Daligo

 

 

 

Daliguy

Jonasty

 

 

Dalijean

Jonamel

 

 

Jonagold 2000

Excel

 

 

Jonabel

 

 

 

Jonabres

 

 

 

King Jonagold

 

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

 

Novajo

Veulemanns

 

 

Schneica

 

Jonica®

 

Wilmuta

 

 

 

Jonagored e mutanti, per esempio:

 

 

A

 

GF

Decosta

 

 

 

Jomured

Van de Poel

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen®

 

Jomar

 

Marnica®

 

Jonagored Supra

 

 

 

Jonaveld

 

First Red®

 

Primo

 

 

 

Romagold

Surkijn

 

 

Rubinstar

 

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's®, Red Prince®

 

Jonalord

 

 

C

 

 

Jonathan

 

 

B

 

 

Julia

 

 

B

 

 

Jupiter

 

 

D

 

GF

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

R

GF

Katy

Katja

 

B

 

 

Kent

 

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

 

C

R

 

Kim

 

 

B

 

 

Koit

 

 

C

 

GF

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

 

B

 

 

Lady Williams

 

 

B

 

GF

Lane's Prince Albert

 

 

D

 

GF

Laxton's Superb

Laxtons Superb

 

C

R

 

Ligol

 

 

B

 

GF

Lobo

 

 

B

 

 

Lodel

 

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

 

Maigold

 

 

B

 

 

Mc Intosh

 

 

B

 

 

Meelis

 

 

B

 

GF

Melba

 

 

B

 

 

Melodie

 

 

B

 

GF

Melrose

 

 

C

 

GF

Meridian

 

 

C

 

 

Moonglo

 

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

 

B

 

GF

Mountain Cove

 

Ginger GoldTM

D

 

GF

Mutsu

 

Crispin®

D

 

GF

Normanda

 

 

C

 

GF

Nueva Europa

 

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

GF

Odin

 

 

B

 

 

Ontario

 

 

B

 

GF

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

 

Ozark Gold

 

 

D

 

GF

Paula Red

 

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

 

D

 

GF

Piglos

 

 

B

 

GF

Pikant

 

 

B

 

GF

Pikkolo

 

 

C

 

 

Pilot

 

 

C

 

 

Pimona

 

 

C

 

 

Pinova

 

Corail®

C

 

 

Pirella

 

Pirol®

B

 

GF

Piros

 

 

C

 

GF

Rafzubex

 

Rubinette® Rosso

A

 

 

Rafzubin

 

Rubinette®

C

 

 

Rajka

 

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

 

D

 

GF

Rambour Franc

 

 

B

 

 

Reanda

 

 

B

 

GF

Rebella

 

 

C

 

GF

Red Delicious e mutanti, per esempio:

 

 

A

 

GF

Camspur

 

Redchief®

 

Erovan

 

Early Red One®

 

Evasni

 

Scarlet Spur®

 

Flatrar

 

Starkspur Ultra Red®

 

Fortuna Delicious

 

 

 

Otago

 

 

 

Red King

 

 

 

Red Spur

 

 

 

Red York

 

 

 

Richared

 

 

 

Royal Red

 

 

 

Sandidge

 

Super Chief®

 

Shotwell Delicious

 

 

 

Stark Delicious

 

 

 

Starking

 

 

 

Starkrimson

 

 

 

Starkspur

 

 

 

Topred

 

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious®

 

Well Spur

 

 

 

Red Dougherty

 

 

A

 

 

Red Rome

 

 

A

 

 

Redkroft

 

 

A

 

 

Regal

 

 

A

 

 

Regina

 

 

B

 

GF

Reglindis

 

 

C

 

GF

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

 

C

 

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

GF

Reinette d'Orléans

 

 

D

 

GF

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette

 

D

R

GF

Reinette de France

 

 

D

 

GF

Reinette de Landsberg

 

 

D

 

GF

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

 

D

R

GF

Relinda

 

 

C

 

 

Remo

 

 

B

 

 

Renora

 

 

B

 

GF

Resi

 

 

B

 

 

Resista

 

 

D

 

GF

Retina

 

 

B

 

GF

Rewena

 

 

B

 

GF

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

 

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

 

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

 

B

 

GF

Royal Beaut

 

 

A

 

GF

Rubin

 

 

C

 

GF

Rubinola

 

 

B

 

GF

Sciearly

 

Pacific BeautyTM

A

 

 

Scifresh

 

JazzTM

B

 

 

Sciglo

 

Southern SnapTM

A

 

 

Sciray

GS48

 

A

 

 

Scired

 

Pacific QueenTM

A

R

 

Sciros

 

Pacific RoseTM

A

 

GF

Selena

 

 

B

 

GF

Shampion

 

 

B

 

GF

Sidrunkollane Talioun

 

 

D

 

GF

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

 

D

 

GF

Snygold

Earlygold

 

D

 

GF

Sommerregent

 

 

C

 

 

Spartan

 

 

A

 

 

Splendour

 

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

 

C

 

 

Štaris

Staris

 

A

 

 

Sturmer Pippin

 

 

D

R

 

Sügisdessert

 

 

C

 

GF

Sügisjoonik

 

 

C

 

GF

Summerred

 

 

B

 

 

Sunrise

 

 

A

 

 

Sunset

 

 

D

R

 

Suntan

 

 

D

R

GF

Sweet Caroline

 

 

C

 

GF

Talvenauding

 

 

B

 

 

Tellisaare

 

 

B

 

 

Tiina

 

 

B

 

GF

Topaz

 

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

 

B

 

GF

Veteran

 

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

 

B

 

 

Wealthy

 

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

 

York

 

 

B

 

 


(1)  Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.

(2)  Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1239/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3), le restituzioni all'esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) ha incluso dal 17 giugno 2005 Ceuta e Melilla fra le zone di destinazione L 01 e L 03 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’importazione e ha allineato il tasso di restituzione del burro applicato alla Russia al tasso applicato per tutte le altre destinazioni. È pertanto necessario escludere queste destinazioni dalle restituzioni all’esportazione stabilite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(3)

È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004.

(4)  GU L 154 del 17.6.2005, pag. 10.

(5)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1


30.7.2005   

IT

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L 200/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1240/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2) prevede concessioni per l’importazione di prodotti del settore delle carni bovine nell’ambito del contingente tariffario aperto dal suddetto accordo.

(2)

Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (3).

(3)

La decisione 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione, del 25 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (4), prevede concessioni per le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine.

(4)

È opportuno adottare le misure necessarie per l’apertura delle concessioni relative ai prodotti del settore delle carni bovine e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1279/98.

(5)

Inoltre, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98 le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all’articolo 2 del medesimo regolamento. Tenendo conto della data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, è necessario derogare a tale disposizione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005 sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo.

2.   Le domande di titolo presentate nei primi dieci giorni di luglio 2005 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, si considerano domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1279/98 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(3)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1220/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 47).

(4)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Concessioni applicabili all’importazione nella Comunità di determinati prodotti originari di determinati paesi

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Prodotti originari di

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

(% dell’NPF)

Quantitativo annuale dal 1o luglio 2005

(t) (1)

Incremento annuale dal 1o luglio 2006

(t)

Romania

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

100

0

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina

09.4768

1602 50

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina

esenzione

500

0

Bulgaria

09.4651

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 500

0

09.4784

1602 50

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina

esenzione

660

60

ALLEGATO II

EC Fax CE (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image

»

(1)  Per la Romania, quantitativo annuale dal 1o Agosto 2005 (t).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2) prevede concessioni in relazione all'apertura di contingenti tariffari di importazione di animali vivi della specie bovina originari della Romania.

(2)

La decisione 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione, del 25 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (3), prevede concessioni addizionali per le importazioni di bovini vivi originari della Romania.

(3)

È opportuno adottare le modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario di bovini vivi su base pluriennale a partire dal 1o agosto 2005.

(4)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato un numero minimo di capi nell'anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, garantendo contemporaneamente la parità di accesso alle concessioni. Dato che le attuali concessioni si applicano solo alle importazioni di capi dalla Romania e tenendo conto delle importazioni che sono realizzate da tale paese, una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza dimostra che l'acquisto di una partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e economicamente sostenibile.

(5)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che le domande siano presentate nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA.

(6)

Inoltre, per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che il 1o gennaio precedente l'inizio del periodo contingentale annuale non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d'importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l'operatore è iscritto al registro dell'IVA. È opportuno che i titoli di importazione non siano trasferibili e siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali hanno ottenuto diritti d'importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, una percentuale unica di riduzione.

(9)

In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è opportuno che il regime sia gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

(10)

Per obbligare gli operatori presentare domande di titolo di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la domanda di titolo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13)

Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 (7) è ormai privo di oggetto dopo l’adozione delle decisioni 2005/231/CE e 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (8). Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono essere importati nella Comunità, in esenzione da dazio doganale e su base pluriennale, 46 000 bovini vivi dei codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 o 0102 90 71 originari della Romania, per periodi di dodici mesi che vanno dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Tuttavia, per il contingente del periodo 2005-2006, il periodo contingentale di cui al primo comma va dal 1o agosto 2005 al 30 giugno 2006.

Il contingente di cui al primo comma reca il numero d'ordine 09.4769.

Articolo 2

1.   Possono presentare domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 esclusivamente persone fisiche o giuridiche. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 nell'anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA.

2.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino le copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

3.   Sono esclusi dall'assegnazione gli operatori che al 1o gennaio che precede il periodo contingentale annuale di cui trattasi abbiano cessato l'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto a un registro nazionale dell’IVA.

2.   Le domande di diritti di importazione vertono su un quantitativo di almeno 50 capi e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di diritti di importazioni sono presentate entro le 13.00, ora di Bruxelles, del 15 giugno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

Tuttavia, per il periodo contingentale che va dal 1o agosto 2005 al 30 giugno 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all'articolo 1. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I o secondo altre forme comunicate dalla Commissione agli Stati membri.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all'articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita.

Articolo 5

1.   La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa è costituita presso l'autorità competente insieme alla presentazione della domanda di diritti d'importazione.

2.   È obbligatorio chiedere titoli di importazione per i quantitativi ottenuti. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3.   Se a causa dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ad ogni titolo di importazione rilasciato corrisponde una riduzione equivalente dei diritti di importazione ottenuti.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata in nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 ou 0102 90 71;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è di 150 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno di ciascun periodo contingentale annuale.

3.   Il rilascio del titolo di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 20 EUR per capo, così composta:

a)

la cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1 e

b)

un importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000. A tale scopo, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra zero.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative allo svincolo delle cauzioni, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata solo su presentazione della prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Gli animali importati beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 1, su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, secondo le disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo europeo con la Romania, oppure di una dichiarazione su fattura, redatta dall'esportatore conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1143/1998 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270, del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(3)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217, del 17.6.2004, pag. 10).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311, dell’8.10.2004, pag. 17).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(7)  GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004.

(8)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

EC Fax (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1241/2005

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1241/2005

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1241/2005

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1241/2005

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1241/2005

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1241/2005

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 1241/2005

:

in francese

:

Règlement (CE) no 1241/2005

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1241/2005

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1241/2005

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1241/2005

:

in ungherese

:

1241/2005/EK rendelet

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1241/2005

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1241/2005

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1241/2005

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1241/2005

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1241/2005

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1241/2005

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1241/2005


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

Concentrato

204,1

208,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

79

79

Concentrato

79

79


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 168a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

41

37

41

37

Burro < 82 %

39

36,1

Burro concentrato

49

45,1

49

45

Crema

20

16

Cauzione di trasformazione

Burro

45

45

Burro concentrato

54

54

Crema

22


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

48 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

53 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1186/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Polonia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1186/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1186/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 19.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

relativo alla 87a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 87a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 luglio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.7.2005   

IT

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L 200/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 24a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 24a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 265 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 23a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 23a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 195,24 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

8

1o term.

9

2o term.

10

3o term.

11

4o term.

12

5o term.

1

6o term.

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,76

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/58


REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

8

1o term.

9

2o term.

10

3o term.

11

4o term.

12

5o term.

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

2

7o term.

3

8o term.

4

9o term.

5

10o term.

6

11o term.

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/60


REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,30

1102 20 10 9400

45,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

68,53

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 agosto 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 31,325 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 agosto 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2005 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2005, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2005 (GU L 178 del 2.7.2005, pag. 19).


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

0,0083

09.4596

1,0000


ALLEGATO I.B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4771

0,0502

09.4772

09.4758

0,3024


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4773

09.4660

0,4123

09.4675


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

0,9283

09.4156

1,0000


ALLEGATO I.G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente

Quantità (t)

09.4159


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,9189


30.7.2005   

IT

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L 200/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o agosto 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o agosto 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

37,12

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

55,50

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

55,50

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

42,11


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.7.2005-28.7.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

120,54 (3)

78,92

173,01

163,01

143,01

94,14

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,02

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

24,66

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 16,58 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 25,77 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


30.7.2005   

IT

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L 200/71


REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione (3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche esportate dopo il 1o agosto 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 951/2005 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 1o agosto e prima del 16 settembre 2005, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1078/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 3).


30.7.2005   

IT

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L 200/72


REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,850 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


30.7.2005   

IT

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L 200/73


REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 24 settembre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, dai seguenti produttori («il denunciante»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distillerie Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di acido tartarico.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative all’acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento.

(3)

Il 30 ottobre 2004, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura (2) sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

I produttori denuncianti, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(6)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre produttori esportatori hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.

(7)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Risposte sono pervenute da tre produttori esportatori della RPC, un produttore del paese di riferimento, l’Argentina, sette produttori e due utilizzatori comunitari.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di accertamento nelle sedi delle seguenti società.

a)

Produttori comunitari

Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Spagna

Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Girona, Spagna

Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italia

Distillerie Mazzari SpA, Ravenna, Italia

Etablissements Legré-Mante SA, Marseille, Francia

Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palermo, Italia

Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italia

b)

Produttori esportatori della RPC

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC.

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC.

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.

(9)

Vista l’esigenza di determinare, per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie l’Argentina, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

c)

Produttori del paese di riferimento

 

Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentina.

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 (in appresso: «periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all’eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’acido tartarico («AT»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato essenzialmente dai produttori di vini, dall’industria alimentare e da numerose altre industrie, come ingrediente del prodotto finale o come additivo per accelerare o rallentare determinati processi chimici. Il prodotto può ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici. Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, del processo di produzione e della sostituibilità, per l’utilizzatore, dei vari tipi del prodotto, si ritiene che tutto l’acido tartarico costituisca un unico prodotto.

2.2.   Prodotto simile

(12)

L’inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche di base dell’AT prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità, dell’AT prodotto e venduto sul mercato interno cinese, dell’AT importato nella Comunità dalla RPC, nonché di quello prodotto e venduto in Argentina sono identiche e che tali prodotti sono prevalentemente destinati al medesimo impiego.

(13)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prodotto in esame e l’AT venduto sul mercato interno cinese, l’AT prodotto e venduto in Argentina, nonché quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e hanno le medesime applicazioni, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(14)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(15)

Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2)

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(16)

Nell’ambito della presente inchiesta, tre produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono state esaminate tutte le richieste di TEM presentate ed effettuate verifiche in loco presso le sedi di queste società che hanno collaborato [cfr. il considerando (7)]. È risultato che i tre produttori soddisfacevano tutte le condizioni per l’attribuzione del TEM.

(17)

L’elenco dei produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM è quindi il seguente:

1)

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou.

2)

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City.

3)

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

3.2.   Valore normale

3.2.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(18)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore interessato, se le sue vendite complessive di AT sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(19)

Per i produttori esportatori che avevano registrato vendite interne totali rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di AT venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(20)

Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo del prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità.

(21)

È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo del prodotto in esame potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.

(22)

Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di AT, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, rappresentava oltre l’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, e allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo del prodotto in esame era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(23)

Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di AT rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(24)

Infine, quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di AT era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente per poter adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(25)

Ogniqualvolta non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, si è fatto ricorso al valore normale costruito.

(26)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito, per ciascun esportatore, sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(27)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili allorché il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l’esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi di prodotto venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui ai considerando (21)-(23).

(28)

Si è appurato che tutte le società avevano effettuato vendite totali rappresentative e che la maggior parte dei tipi del prodotto in esame, che è stata esportata, è stata venduta sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Per gli altri tipi, si è dovuto costruire il valore normale in base al metodo illustrato al considerando (26), avvalendosi delle informazioni in merito alle SGAV e ai profitti per ciascuna società interessata.

3.2.2.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese di riferimento

(29)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto concedere il TEM, si è dovuto determinare il valore normale in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.

(30)

Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare l’Argentina come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando altresì le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(31)

Nessun produttore esportatore della RPC al quale non è stato concesso il TEM ha contestato la proposta della Commissione. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che il mercato argentino è un mercato competitivo per il prodotto in esame, in quanto vi si registra la presenza di almeno due produttori nazionali di diverse dimensioni, nonché di importazioni provenienti da paesi terzi. Si è accertato che tali produttori nazionali fabbricano un AT simile a quello proveniente dalla RPC, pur applicando metodi di produzione diversi. Pertanto, il mercato argentino è stato ritenuto sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale.

(32)

Sono stati contattati tutti i produttori esportatori noti in Argentina, e uno di essi ha accettato di collaborare all’inchiesta: gli è stato pertanto inviato un questionario, e i dati riportati nella risposta sono stati verificati in loco.

b)   Valore normale

(33)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni accertate, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno argentino per i tipi di prodotto per i quali si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente al metodo di cui al considerando (23). All’occorrenza, tali prezzi sono stati adeguati in modo tale da garantire un equo confronto con i tipi di prodotto esportati nella Comunità dai produttori della RPC interessati.

(34)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(35)

Le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate in ogni caso ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito pertanto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.4.   Confronto

(36)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari, ogniqualvolta si è constatato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova accertati.

(37)

Poiché si è accertato che l’importo del rimborso dell’IVA sulle vendite all’esportazione era inferiore a quello rimborsato per le vendite sul mercato interno, si è proceduto ad alcuni adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di rimborso dell’IVA.

3.5.   Margine di dumping

3.5.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM

(38)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il TEM la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente.

(39)

In base a quanto precede, la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

6,6 %

3.5.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(40)

Per poter calcolare il margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni complessive del prodotto in esame originarie della RPC, calcolate sulla base delle statistiche di Eurostat, e i dati effettivi riportati nelle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC. In base a tale confronto, si è stabilito che il livello di collaborazione è stato basso, pari cioè al 63 % delle esportazioni totali nella Comunità provenienti dalla RPC.

(41)

Il margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base dei prezzi e dei volumi delle esportazioni comunicati da Eurostat, previa deduzione dei prezzi e dei volumi delle esportazioni riferiti dagli esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TEM. Il ricorso alle statistiche di Eurostat in qualità di dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, si è rivelato necessario in mancanza di maggiori informazioni sui prezzi all’esportazione ai fini della determinazione del dazio unico per l’intero paese. I prezzi all’esportazione ottenuti in tal modo sono stati confrontati con la media ponderata del valore normale determinato per il paese di riferimento per i tipi di prodotto comparabili.

(42)

Su tale base, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato in via provvisoria al 34,9 % del prezzo CIF frontiera comunitaria.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione comunitaria

(43)

Dall’inchiesta è emerso che il prodotto simile viene attualmente fabbricato da otto produttori nella Comunità. Uno di essi, tuttavia, non ha ulteriormente collaborato all’inchiesta. Inoltre, altri quattro produttori comunitari risultano aver cessato la produzione durante il periodo in esame e sono stati esclusi dall’inchiesta.

(44)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei sette produttori comunitari che hanno collaborato il volume della produzione degli altri produttori valutato dai denuncianti.

4.2.   Definizione di industria comunitaria

(45)

La denuncia è stata appoggiata da sette produttori comunitari che hanno prestato piena collaborazione durante l’inchiesta. Poiché si calcola che tali produttori abbiano fabbricato oltre il 95 % dell’acido tartarico prodotto nella Comunità, si ritiene che essi costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.3.   Consumo nella Comunità

(46)

Il consumo è stato valutato sommando le vendite comunitarie dei produttori della Comunità che hanno collaborato, la stima delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato e le importazioni complessive. In mancanza di altre fonti di informazione, per calcolare le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato, comprese alcune società che hanno cessato la produzione, ci si è basati sulla denuncia. Risulta che la domanda del prodotto in esame nella Comunità è aumentata del 15 % durante il periodo in esame.

 

2001

2002

2003

PI

Consumo nella Comunità

20 930

21 016

21 717

24 048

Indice 2001 = 100

100

100

104

115

4.4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

(47)

Poiché i volumi comunicati dai produttori esportatori che hanno collaborato erano sostanzialmente inferiori a quelli riferiti da Eurostat per il periodo in esame, l’andamento delle importazioni dal paese interessato è stato analizzato sulla base dei dati Eurostat.

(48)

Le importazioni hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:

 

2001

2002

2003

PI

Volumi delle importazioni dalla RPC

1 769

1 266

1 570

2 763

Indice 2001 = 100

100

72

89

156

Quote di mercato della RPC

8,5 %

6,0 %

7,2 %

11,5 %

(49)

Mentre il consumo di acido tartarico è aumentato del 15 % durante il periodo in esame, nello stesso periodo le importazioni dal paese interessato sono cresciute di oltre il 50 %. Dopo aver registrato un volume relativamente elevato nel 2001 a causa dei prezzi sostenuti e della scarsità del prodotto sul mercato europeo, le importazioni dalla RPC sono nuovamente calate nel 2002, ma sono più che raddoppiate da allora in seguito a un’aggressiva politica dei prezzi. Durante il periodo in esame, la quota di mercato della RPC è passata pertanto dal 6,0 % all’11,5 % in meno di due anni.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(50)

La tabella seguente illustra l’evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo in esame i prezzi sono calati quasi del 50 %.

 

2001

2002

2003

PI

Prezzi delle importazioni dalla RPC EUR/kg

3,49

1,74

1,83

1,78

Indice 2001 = 100

100

50

52

51

(51)

Per quanto riguarda il prezzo di vendita del prodotto in esame sul mercato comunitario durante il PI, è stato effettuato un confronto tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori della RPC. Per l’industria comunitaria, i prezzi di vendita sono stati quelli praticati ad acquirenti indipendenti, adeguati, all’occorrenza, a livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto all’interno della Comunità ed eventuali sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello CIF franco frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tener conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione.

(52)

Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, con una differenza in percentuale rispetto a questi ultimi del 22 %.

4.5.   Situazione dell’industria comunitaria

(53)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sull’industria comunitaria ha comportato anche un’analisi di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di detta industria dal 2001 al PI.

(54)

Nella tabella di cui al punto 4.5.1. figurano i dati aggregati relativi all’industria comunitaria forniti dai sette produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta. Tuttavia, due di tali società hanno iniziato le attività durante il periodo in esame, rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Si è ritenuto che, vista la particolare situazione di dette società, i dati ad esse relativi potessero falsare l’andamento generale, segnatamente per quanto riguarda costi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Ove opportuno, pertanto, i dati relativi alle due società in questione sono stati esclusi dai relativi indicatori aggregati ed esaminati separatamente per fornire un quadro preciso e rappresentativo.

4.5.1.   Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

(55)

I livelli di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti per le sette società che hanno collaborato hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2001

2002

2003

PI

Produzione (t)

25 341

23 576

25 602

27 324

Indice 2001 = 100

100

93

101

108

Capacità di produzione (t)

31 350

33 000

36 000

35 205

Indice 2001 = 100

100

105

115

112

Utilizzazione degli impianti

81 %

71 %

71 %

78 %

Indice 2001 = 100

100

88

88

96

(56)

Tra il 2001 e il PI, la produzione è aumentata complessivamente dell’8 %. Si osservi, tuttavia, che tale aumento può essere ascritto esclusivamente alle due nuove società esportatrici, mentre nello stesso periodo la produzione delle altre cinque società è scesa del 6 %.

(57)

Anche l’aumento della capacità di produzione, pari al 12 %, è dovuto alle due nuove società esportatrici. Le cifre non rispecchiano, tuttavia, la riduzione di diverse migliaia di tonnellate dovuta al fatto che quattro produttori comunitari hanno cessato la produzione durante il periodo in esame [cfr. il considerando (43)]. Benché, durante l’inchiesta, non siano emerse cifre precise per tali produttori, sulla base dei dati contenuti nella denuncia si valuta che la capacità totale nella Comunità sia rimasta generalmente costante tra il 2001 e il PI.

(58)

Durante il periodo in esame l’utilizzazione degli impianti è diminuita, passando dall’81 % del 2001 a 78 % nel PI.

4.5.2.   Scorte

(59)

Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2001

2002

2003

PI

Scorte (t)

3 464

2 743

3 967

4 087

Indice 2001 = 100

100

79

115

118

(60)

Durante il periodo in esame, le scorte sono aumentate del 18 %. Si osservi però che la cifra relativa al PI rispecchia in parte un picco stagionale dei livelli delle scorte durante l’estate. Tuttavia, per almeno una delle società esaminate è risultato un livello eccessivamente elevato delle scorte, che la società ha giustificato con la propria decisione di natura commerciale di non vendere a prezzi di mercato non redditizi.

4.5.3.   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

(61)

Nella seguente tabella sono riportate le cifre relative alle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

 

2001

2002

2003

PI

Volume delle vendite sul mercato CE (t)

16 148

16 848

18 294

20 034

Indice 2001 = 100

100

104

113

124

Quota di mercato (cinque società consolidate)

71,0 %

66,9 %

66,3 %

60,9 %

Indice 2001 = 100

100

94

93

86

Quota di mercato (tutte e sette le società)

77,2 %

80,2 %

84,2 %

83,3 %

Indice 2001 = 100

100

104

109

108

Prezzi unitari medi (EUR/t)

5 392

3 214

2 618

2 513

Indice 2001 = 100

100

60

49

47

(62)

Durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è cresciuto del 24 % e la sua quota di mercato dell’8 %.

(63)

La quota di mercato delle cinque società consolidate è nettamente diminuita, perdendo oltre 10 punti percentuali nel periodo in esame. Se si aggiungono le due società che hanno avviato la produzione in tale periodo, la quota di mercato complessiva aumenta del 6 %. Tuttavia, come sottolineato al considerando (57), queste cifre non tengono conto dei quattro produttori comunitari che hanno cessato la produzione nello stesso periodo. Sebbene non siano disponibili dati precisi per questi ultimi, i denuncianti ritengono che essi avrebbero potuto rappresentare una produzione di varie migliaia di tonnellate. Se, pertanto, si tenesse conto dei produttori che hanno cessato la produzione, la quota di mercato complessiva dei produttori comunitari risulterebbe aver subito un calo di almeno il 2,5 % tra il 2001 e il PI.

(64)

I prezzi medi di vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario hanno subito un netto calo, superiore al 50 %, tra il 2001 e il PI.

(65)

Un importatore ha fatto notare che in passato, nell’arco di un periodo più lungo di quello preso in esame, i prezzi dell’acido tartarico avevano registrato fluttuazioni analoghe, raggiungendo il punto massimo nel periodo 2000-2001. Da un attento esame è risultato tuttavia che, anche rispetto al passato, i livelli dei prezzi sono risultati estremamente bassi durante il PI, una volta tenuto conto dell’inflazione.

(66)

Tenuto conto del calo della quota di mercato, se si considerano i produttori comunitari che hanno cessato la produzione, e della netta diminuzione dei prezzi di vendita, è risultato che l’industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della crescita del mercato determinata dall’aumento del 15 % del consumo comunitario durante il periodo in esame.

4.5.4.   Redditività

(67)

La redditività sotto indicata è espressa in percentuale del giro d’affari, in termini di vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Vengono fornite anche le cifre riguardanti le cinque società che hanno collaborato, già operative all’inizio del periodo in esame («le società consolidate»). Durante tale periodo, le altre due società stavano attraversando una situazione transitoria sotto il profilo di costi ed entrate, che ha avuto profonde ripercussioni sull’andamento della redditività generale.

 

2001

2002

2003

PI

Redditività delle vendite (cinque società consolidate)

1,9 %

– 3,5 %

– 3,6 %

– 6,7 %

Redditività delle vendite (tutte e sette le società)

1,8 %

– 9,7 %

0,5 %

– 5,9 %

(68)

La redditività delle cinque società consolidate è notevolmente diminuita tra il 2001 e il 2003 a causa della forte riduzione dei prezzi, che ha coinciso con l’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. L’industria comunitaria nel suo insieme, compresi cioè i due produttori che hanno avviato le attività nel periodo in esame, presenta un andamento sostanzialmente analogo. Dopo un drastico calo dei profitti nel 2002, l’industria ha registrato nel complesso un miglioramento nel 2003, anno in cui il produttore divenuto operativo nel 2001 aveva ormai consolidato le sue attività e l’altro nuovo produttore ha fatto il proprio ingresso sul mercato. Durante il PI, tuttavia, i profitti dei due nuovi produttori si sono trasformati in perdite ad un livello comparabile a quello delle cinque società consolidate.

(69)

Tale calo dei prezzi si è riflesso, in larga misura, anche nei prezzi praticati dai fornitori di materie prime, dato che i contratti di fornitura delle materie prime sono spesso indicizzati sul prezzo dell’acido tartarico. La riduzione dei costi delle materie prime non è bastata tuttavia ad evitare un calo della redditività dell’industria comunitaria, passata da 1,9 % a – 6,7 % nel periodo in esame.

4.5.5.   Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali

(70)

Nella seguente tabella è riportato l’andamento degli utili sul capitale investito (rendimento delle attività nette nella fattispecie), del flusso di cassa e degli investimenti. Per le ragioni esposte al considerando (67), vengono forniti i dati riguardanti i cinque produttori che hanno collaborato in attività nel 2001.

 

2001

2002

2003

PI

Rendimento delle attività nette (cinque società consolidate)

4,2 %

– 4,4 %

– 3,9 %

– 7,0 %

Rendimento delle attività nette (tutte e sette le società)

3,4 %

– 11,7 %

0,5 %

– 6,3 %

Flusso di cassa (EUR) (cinque società consolidate)

2 076 591

6 020 127

6 413 005

– 278 607

Flusso di cassa (EUR) (tutte e sette le società)

2 076 591

788 732

9 045 219

22 835

Investimenti (EUR) (cinque società consolidate)

5 285 432

7 078 796

8 794 719

7 255 251

Investimenti (EUR) (tutte e sette le società)

14 394 918

7 390 503

9 282 258

8 944 785

(71)

L’andamento del rendimento delle attività nette rispecchia in larga misura quello della redditività delle vendite. Il flusso di cassa ha subito un calo tra il 2001 e il PI, nonostante alcune fluttuazioni dovute essenzialmente alle variazioni delle scorte. Nel caso delle due nuove società, il flusso di cassa ha registrato fluttuazioni particolarmente pronunciate a causa dell’avvio delle attività, che ha coinciso con una situazione di mercato in rapida trasformazione. Per tutte le società, il calo subito dall’utile sul capitale investito e dal flusso di cassa deriva dal fatto che i prezzi medi di vendita sono diminuiti più velocemente dei costi medi per i prodotti venduti.

(72)

L’industria comunitaria ha mantenuto un elevato livello di investimenti per tutto il periodo in esame, registrando addirittura un aumento rispetto al 2001 per le cinque società consolidate. Tali investimenti hanno riguardato essenzialmente ammodernamento, sostituzione di macchinari obsoleti e miglioramenti tecnici richiesti dalla normativa ambientale. Quanto agli investimenti fissi delle due nuove società, l’impatto maggiore si è registrato nel 2001 e nel PI.

(73)

La capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società madri, non è risultata seriamente compromessa durante il periodo in esame. Nella maggior parte dei casi, e in particolare nel caso delle due nuove società, ciò è dovuto al fatto che esse appartengono a gruppi più grandi, che collocano le proprie attività in una prospettiva a più lungo termine e ritengono che l’industria possa riprendersi dalle difficili condizioni in cui versa attualmente.

4.5.6.   Occupazione, produttività e salari

(74)

Nella seguente tabella è riportato l’andamento di occupazione, produttività e costo della manodopera per i sette produttori comunitari oggetto dell’inchiesta.

 

2001

2002

2003

PI

Numero di dipendenti

210

203

220

217

Produttività (t/dipendente)

100

97

105

103

Costo della manodopera

29 717

34 297

31 822

34 323

(75)

Dalla tabella emerge che il numero di dipendenti dei sette produttori comunitari oggetto dell’inchiesta è aumentato tra il 2001 e il PI. Come indicato ai punti 5.1 e 5.3, tale aumento è dovuto al fatto che le cifre comprendono due società che hanno avviato la produzione durante il periodo in esame e non tengono conto dei quattro produttori comunitari che hanno cessato le attività nello stesso periodo. Si constata tuttavia un calo dell’occupazione verso la fine del PI.

(76)

La produttività si è mantenuta relativamente stabile nel periodo in esame, registrando nel complesso un leggero aumento tra il 2001 e il PI. Il costo della manodopera è aumentato tra il 2001 e il PI, nonostante alcune fluttuazioni dovute a spese temporanee collegate alla ristrutturazione di certe società.

4.5.7.   Entità del margine di dumping effettivo

(77)

I margini di dumping sono indicati nella precedente sezione dedicata al dumping. Essi sono nettamente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

4.5.8.   Conclusioni in materia di pregiudizio

(78)

Si rammenta che le importazioni dalla RPC sono notevolmente aumentate, in termini tanto di volume quanto di quota di mercato. Inoltre, il prezzo unitario medio di tali importazioni è diminuito quasi del 50 %, fenomeno che si rispecchia nella sottoquotazione dei prezzi accertata durante l’inchiesta.

(79)

Se il volume delle vendite e la quota di mercato nella Comunità sono aumentati per le sette società oggetto dell’inchiesta, essi sono rimasti relativamente stabili se si escludono le due nuove società. D’altro canto, l’industria comunitaria ha registrato mediamente un calo dei prezzi del 51 % nel periodo in esame. Nonostante il calo dei prezzi delle materie prime e i tentativi compiuti per aumentare la produttività, gli utili hanno raggiunto livelli estremamente negativi nel PI.

(80)

Il peggioramento della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è confermato anche dall’andamento negativo degli indicatori relativi a utilizzazione degli impianti, livelli delle scorte, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Si noti altresì che quattro produttori comunitari hanno cessato le attività negli ultimi anni. È vero che dal 2001 due nuovi produttori hanno avviato le proprie attività commerciali nel settore, ma i loro piani aziendali tenevano conto dell’aumento del consumo nella Comunità. Si è constatato tuttavia che, in termini di andamento dei prezzi, redditività e utile sul capitale investito, la situazione di tali società è comparabile a quella degli altri produttori comunitari.

(81)

La suddetta evoluzione negativa si è verificata in un momento caratterizzato da una produttività abbastanza stabile, un aumento degli investimenti e un consumo comunitario in crescita.

(82)

Tenuto conto di tutti gli indicatori, si conclude che durante il PI l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Osservazioni preliminari

(83)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stata verificata l’esistenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono stati inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping.

5.2.   Effetti delle importazioni dalla RPC

(84)

Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 56 % e la loro quota di mercato è cresciuta di tre punti percentuali durante il periodo in esame. Inoltre, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati del 50 % circa ed è stata praticata una sottoquotazione sostanziale dei prezzi. L’industria comunitaria è stata obbligata a reagire a tali importazioni abbassando parallelamente i prezzi del 53 % per riuscire a mantenere il suo volume di vendite. La riduzione dei costi delle materie prime non è bastata ad evitare un calo dell’8 % circa della redditività dell’industria comunitaria, crollata a – 6 % circa. Tale redditività si colloca ad un livello nettamente inferiore rispetto a quanto previsto per questo comparto e, soprattutto, non è più sostenibile giacché registra valori negativi.

(85)

Si conclude quindi in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, il cui volume e la cui quota di mercato sono notevolmente aumentati dal 2001 in poi, e che sono state realizzate a prezzi sempre più bassi e tali da risultare in dumping, ha svolto un ruolo decisivo nel determinare la diminuzione e il ribasso dei prezzi dell’industria comunitaria e, di conseguenza, la sua redditività negativa e il peggioramento della sua situazione finanziaria.

5.3.   Effetti delle importazioni da paesi terzi

(86)

Dopo la RPC, i due principali fornitori di acido tartarico del mercato comunitario sono stati l’Argentina e il Cile.

 

2001

2002

2003

PI

Quota di mercato dell’Argentina

1,9 %

1,8 %

0,1 %

0,8 %

Prezzo di vendita unitario dell’Argentina (EUR/t)

5,33

2,75

2,47

2,09

Quota di mercato del Cile

0,5 %

0,4 %

1,1 %

0,9 %

Prezzo di vendita unitario del Cile (EUR/t)

6,21

3,24

3,39

3,55

Quota di mercato di altri paesi

0,1 %

0,7 %

1,4 %

0,2 %

Prezzo di vendita unitario di altri paesi (EUR/t)

10,82

2,91

4,78

5,36

(87)

Tali cifre indicano che tutti i fornitori, esclusa la RPC, rappresentavano nel loro insieme soltanto il 2,5 % del consumo comunitario e che la loro quota di mercato è diminuita tra il 2001 e il PI. Anche i loro prezzi medi erano superiori a quelli cinesi, benché i prezzi praticati dall’Argentina siano scesi ad un livello relativamente basso nel PI. La pressione esercitata sul mercato dalle importazioni cinesi ha sicuramente inciso sul calo dei prezzi praticati da questi paesi esportatori.

(88)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’andamento delle importazioni originarie di altri paesi terzi quali Argentina e Cile non sia stato sufficientemente significativo per contribuire al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5.4.   Impatto del quadro normativo

(89)

Alcune parti interessate hanno sottolineato che la redditività dell’industria è influenzata dal quadro normativo, che stabilisce un prezzo d’acquisto minimo per le principali materie prime, nonché un prezzo di vendita per l’alcool, nell’ambito della Politica agricola comune in questo settore. Se è vero che i parametri normativi potrebbero influire sulla situazione di tutta l’industria, essi sono tuttavia rimasti stabili per tutto il periodo e non possono essere ritenuti responsabili del peggioramento della situazione dell’industria.

5.5.   Impatto delle esportazioni dell’industria comunitaria

(90)

Durante il PI circa il 25 % della produzione comunitaria è stato esportato al di fuori della Comunità. Il volume delle esportazioni è lievemente aumentato nel corso del periodo in esame.

(91)

Benché tali esportazioni abbiano subito le ripercussioni del calo dei prezzi e della concorrenza delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, la loro redditività è risultata alquanto superiore a quella delle vendite sul mercato comunitario.

(92)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’andamento delle esportazioni non possa aver costituito una causa significativa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5.6.   Impatto delle vendite di altri produttori comunitari

(93)

Le vendite di altri produttori comunitari, compresi quelli che hanno cessato le attività durante il periodo in esame, sono nettamente diminuite tra il 2001 e il PI. Di conseguenza, tali vendite non possono essere state responsabili del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5.7.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(94)

Va sottolineato che nella fattispecie il pregiudizio deriva principalmente dalla flessione dei prezzi e dalla conseguente minore redditività. Ciò ha coinciso con il rapido incremento delle importazioni dalla RPC, che ha determinato una notevole sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria. Nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano aver costituito una causa significativa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel corso dell’inchiesta non sono stati individuati ulteriori fattori che possano aver causato un grave pregiudizio.

(95)

Sulla base della suddetta analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1.   Considerazioni di ordine generale

(96)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all’interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari a importatori, operatori commerciali e utilizzatori industriali. Due utilizzatori hanno fornito risposte parziali al questionario. Altri utilizzatori non hanno risposto al questionario ma hanno presentato osservazioni scritte.

(97)

Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state tratte le conclusioni seguenti.

6.2.   Interesse dell’industria comunitaria

(98)

Si rammenta che l’industria comunitaria è costituita da sette produttori, presso i quali sono impiegate circa 200 persone addette alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno evidenziato un peggioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame, che ha costretto quattro produttori comunitari a cessare le attività negli ultimi anni.

(99)

Se non verranno istituite misure, è probabile che in seguito alla pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping, la situazione finanziaria dell’industria comunitaria continui a peggiorare e altri produttori della Comunità siano costretti a cessare la produzione, con ripercussioni negative sull’intero settore vinicolo (vedi oltre). Se invece saranno istituite misure, è probabile che i prezzi e la redditività raggiungano un livello più sostenibile e che sia garantita l’efficienza economico-finanziaria dell’industria comunitaria.

(100)

È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

6.3.   Interesse dei fornitori

(101)

Due fornitori di materie prime hanno inviato alla Commissione osservazioni scritte a sostegno del procedimento. Alcuni denuncianti, che hanno anche società collegate nell’industria vinicola, hanno colto l’occasione per riferire l’interesse di tali società durante l’inchiesta.

(102)

Tutte le suddette parti hanno sottolineato l’importanza economica dell’industria dell’acido tartarico dal punto di vista dei produttori di vino della Comunità.

(103)

Innanzitutto, l’industria vinicola ha bisogno di una fonte affidabile per approvvigionarsi di acido tartarico di qualità garantita.

(104)

In secondo luogo, dato che utilizza sottoprodotti quali vinacce e feccia, l’industria dell’acido tartarico costituisce una notevole fonte di reddito per il settore vinicolo. Si rammenta che il settore è contemplato dalla politica agricola comune e sta attraversando serie difficoltà economiche.

(105)

In terzo luogo, in mancanza di una solida industria dell’acido tartarico nella Comunità, il settore vinicolo sarebbe costretto a sostenere costi supplementari per smaltire i suddetti sottoprodotti, tenuto conto dell’esistenza di norme ambientali sempre più rigide.

(106)

Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dei fornitori comunitari di materie prime.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(107)

In un primo tempo sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denuncia. I dati ottenuti nel corso dell’inchiesta hanno permesso alla Commissione di individuare i più importanti settori industriali che impiegano l’acido tartarico. Di conseguenza, sono stati inviati altri questionari ad una serie di produttori di alimenti, bevande e gesso, nonché alla federazione delle industrie farmaceutiche.

(108)

Un produttore di gesso ed una società del settore alimentare hanno dichiarato che nel loro caso il costo dell’acido tartarico era talmente irrilevante da non giustificare una risposta al questionario.

(109)

Un fabbricante di gesso ha collaborato rispondendo al questionario. Un’altra società del medesimo settore ha fornito una risposta parziale. Dai dati forniti, risulta che il prodotto in esame rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso fabbricati dalle società che hanno collaborato. Si può concludere pertanto che i dazi antidumping proposti avrebbero un’incidenza relativamente minima sui costi e sulla competitività di tali industrie utilizzatrici. Poiché si tratta di un grosso gruppo di produttori di gesso, i dati forniti possono essere considerati abbastanza rappresentativi dell’intero settore. Il fatto, poi, che i materiali da costruzione vengano fabbricati essenzialmente per il mercato locale o nazionale e non siano esposti alla concorrenza mondiale, consente alle imprese del settore edile di scaricare sui propri clienti l’eventuale aumento dei costi.

(110)

Sono pervenute anche osservazioni di due società dell’industria alimentare che producono emulsionanti destinati alla panificazione. Esse si sono dichiarate contrarie all’inchiesta, dichiarando che l’acido tartarico rappresentava un costo elevato nei loro prodotti. Tali società non hanno tuttavia risposto al questionario, cosicché non è stato possibile verificare le loro affermazioni sulla base di elementi quantificati.

(111)

Nelle osservazioni inviate, le industrie utilizzatrici hanno sottolineato l’instabilità del mercato dell’acido tartarico naturale e la periodica carenza di tale prodotto sul mercato europeo in passato. Tali industrie sembrano preoccuparsi più per la sicurezza dell’approvvigionamento che non per i costi dell’acido tartarico.

(112)

Tenuto conto di quanto precede, è poco probabile che l’istituzione di misure antidumping possa provocare difficoltà di approvvigionamento oppure una situazione non competitiva per le industrie utilizzatrici. Le misure proposte contribuirebbero esclusivamente a riavvicinare il livello dei prezzi del mercato europeo all’andamento a lungo termine e ad evitare che altre società cessino le attività. Per quanto riguarda l’aumento dei costi, si è riscontrato che esso sarebbe soltanto marginale e non inciderebbe materialmente sulla competitività delle industrie utilizzatrici. Pertanto, si ritiene in via provvisoria che l’interesse degli utilizzatori non sia tale da vietare l’istituzione di misure.

6.5.   Conclusioni relative all’interesse della Comunità

(113)

È evidente che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di acido tartarico originarie della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria. Per quanto attiene tanto agli importatori/operatori commerciali, quanto alle industrie utilizzatrici, si ritiene che l’eventuale incidenza sui prezzi dell’acido tartarico sarebbe soltanto marginale. In compenso, le perdite subite dall’industria comunitaria e dalle industrie fornitrici, nonché i rischi di ulteriori chiusure sono chiaramente di maggiore entità.

(114)

Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di acido tartarico originarie della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING

7.1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(115)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(116)

Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo si è fatto ricorso a un margine di utile al lordo delle imposte pari all’8 % del fatturato sulla base degli utili ottenuti prima dell’esistenza delle importazioni oggetto di dumping. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria, ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile dell’8 %. Un tipo del prodotto esportato dalla RPC durante il PI non è stato fabbricato e venduto dall’industria comunitaria in tale periodo. Per determinare il livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni senza superare il margine di dumping accertato, si è tenuto conto del rapporto in termini di prezzo tra questo ed altri tipi del prodotto esportati dagli esportatori cinesi.

(117)

Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all’importazione e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario.

(118)

Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all’importazione.

7.2.   Misure provvisorie

(119)

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine accertato, che però non deve superare il margine di pregiudizio sopra calcolato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(120)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(121)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(122)

In base a quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

6,6 %

Tutte le altre società

34,9 %

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(123)

Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, Repubblica popolare cinese.

2,4 %

A687

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese.

13,8 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese.

6,6 %

A689

Tutte le altre società

34,9 %

A999

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 267 del 30.10.2004, pag. 4.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, B-1049 Bruxelles, Belgio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/91


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

Il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo con la Romania per tener conto dell’adesione all’Unione europea dei dieci nuovi Stati membri, che il Consiglio e la Commissione hanno deciso di concludere il 25 aprile 2005 (1), entra in vigore il 1o agosto 2005, essendo state completate, in data 14 luglio 2005, le notifiche relative all’espletamento delle procedure previste all’articolo 10 di detto protocollo.


(1)  GU L 155 del 17 giugno 2005, pag. 26.


Commissione

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/92


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/E-2/37.784 — Case d'aste di oggetti d'arte)

[notificata con il numero C(2002) 4283 def. e rettifiche C(2002) 4283/7 e C(2002) 4283/8]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/590/CE)

Il 30 ottobre 2002, la Commissione ha adottato una decisione [C(2002) 4283 def.] relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. In data 6 novembre 2002, la Commissione ha adottato con procedura scritta il documento C(2002) 4283/7, una rettifica alla versione C(2002) 4283/5 della decisione C(2002) 4283 def., e il documento C(2002) 4283/8, una rettifica alla versione C(2002) 4283/6 della decisione C(2002) 4283 def. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento n. 17 (1), la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito della direzione generale Concorrenza all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.   Destinatari della decisione

(1)

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese e/o associazioni di imprese:

Christie’s International plc,

Sotheby’s Holdings Inc.

2.   Durata e natura dell'infrazione

(2)

Dal 30 aprile 1993 e almeno fino al 7 febbraio 2000, Christie's International plc (di seguito «Christie's») e Sotheby's Holdings, Inc. (di seguito «Sotheby's»), i due principali concorrenti mondiali operanti nella vendita su commissione a mezzo asta di oggetti d'arte, antiquariato, mobili, oggetti da collezione e oggetti commemorativi (di seguito denominati genericamente «oggetti d'arte»), hanno istituito e attuato un accordo continuativo e/o una pratica concordata contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE, in relazione ai prezzi e ad altre condizioni di vendita per le aste.

(3)

Le società hanno concordato, tra l’altro, di applicare le stesse strutture di commissioni a carico dei venditori, di adottare una struttura non negoziabile di percentuali per tali commissioni (in sostituzione delle precedenti commissioni negoziabili), di incrementare gli oneri sulle commissioni a carico dei venditori e di astenersi dal concedere loro condizioni speciali. Hanno inoltre stabilito altri termini e condizioni commerciali dirette a impedire o a limitare la concorrenza reciproca sul mercato delle aste di oggetti d'arte. Hanno infine introdotto un meccanismo di controllo, al fine di verificare che l'accordo e/o la pratica concordata venissero rispettate.

3.   Il mercato dei servizi d'asta di oggetti d'arte

(4)

Gli oggetti d'arte, le antichità, i mobili, gli articoli da collezione e gli oggetti commemorativi sono comunemente messi in vendita all'asta. Non esistono limiti particolari riguardo al tipo di oggetti che è possibile vendere a mezzo asta, né è previsto un valore minimo prestabilito per gli oggetti da mettere in vendita. Le aste possono essere condotte proponendo una particolare collezione o essere incentrate su uno specifico tema, su una categoria di articoli, su un periodo o su un genere artistico.

(5)

Le principali sale d'asta per gli oggetti d'arte di entrambe le società si trovano a Londra e a New York, ma si tengono regolarmente aste anche a Ginevra, Zurigo, Amsterdam, Roma, Milano, Hong Kong e Melbourne. Le principali vendite di oggetti d'arte vengono programmate e condotte come eventi sociali di prestigio ed esclusivi, frequentati da persone agiate.

(6)

Le vendite vengono organizzate con buon anticipo secondo una «stagione» internazionale. Le vendite principali hanno luogo tradizionalmente in primavera e autunno, perciò i ricavi e le entrate operative delle sale d'asta registrano i valori di picco nel secondo e nel quarto trimestre.

(7)

I proprietari dei beni interessati a vendere «consegnano» la merce alla casa d'aste, la quale fornisce consulenza per la vendita, organizza l'asta, produce un catalogo e provvede alla pubblicità. I beni vengono solitamente offerti come singoli articoli (i cosiddetti lotti). Anche gli oggetti che fanno parte di un'intera collezione vengono in genere suddivisi in lotti per la vendita. La casa d'aste vende le proprietà in qualità di agente del committente, fattura all'acquirente i beni acquistati e rimette al committente il denaro ricevuto al netto di commissioni, spese e tasse. La percentuale di commissione addebitata al committente/venditore viene comunemente denominata «commissione del venditore» (o «commissione di vendita»); tale commissione viene solitamente calcolata in base al «prezzo battuto», cioè al prezzo al quale la merce viene aggiudicata al miglior offerente. Anche agli acquirenti dei beni viene addebitata una percentuale sul prezzo battuto (la cosiddetta «commissione d'acquisto»).

4.   Funzionamento del cartello

(8)

A partire dall’aprile 1993, Christie's e Sotheby's hanno elaborato un piano comune con l'obiettivo di limitare la concorrenza in relazione a una serie di parametri competitivi. Tali parametri riguardavano principalmente le condizioni applicate ai venditori, ma anche le condizioni riservate agli acquirenti e altri elementi. I diversi elementi del piano sono stati modificati e perfezionati in riunioni dei dirigenti ad alto livello negli anni successivi e sono stati messi in atto fino al febbraio 2000.

(9)

Più in particolare, l'accordo e/o le pratiche concordate tra Christie's e Sotheby's contenevano i seguenti elementi:

a)

Riguardo ai venditori:

un accordo per introdurre un nuovo meccanismo di «scala mobile» per le commissioni a carico dei venditori (2),

un accordo sui termini da applicare al meccanismo, inclusa la non negoziabilità delle condizioni, cioè l'impossibilità di concedere condizioni speciali (salvo in casi concordati),

un accordo sulle modalità e sui tempi della sua introduzione,

un accordo sull'opportunità di verificare il rispetto del meccanismo mediante lo scambio degli elenchi delle eccezioni concesse, al fine di sorvegliare l'attuazione dell'accordo e di prevenire e discutere eventuali deviazioni,

un accordo per non concedere ai venditori garanzie sul prezzo minimo di vendita all'asta,

un accordo su una formula per la divisione con i venditori dei guadagni risultanti dal superamento del prezzo garantito,

un accordo per non concedere anticipi ai venditori su singoli lotti,

un accordo su e/o la concertazione dei termini e delle condizioni per gli anticipi concessi per determinate vendite all'asta,

un accordo sul tasso di interesse minimo da applicare sui prestiti,

un accordo per limitare le commissioni pagate ai venditori commerciali/mercanti d'arte e per limitare la prassi di stipulare assicurazioni per tali venditori,

un accordo per limitare il pagamento delle commissioni preliminari (all'1 % della commissione di acquisto nei casi in cui non era prevista una commissione di vendita).

b)

Riguardo agli acquirenti:

un accordo sulla limitazione dei termini di credito agli acquirenti commerciali a 90 giorni.

c)

Altri elementi:

un accordo per limitare le attività di marketing (evitando dichiarazioni relative alle quote di mercato o le rivendicazioni di «leadership» nel mercato dell'arte o in un suo segmento specifico).

(10)

Inoltre, al fine di attuare e/o modificare all'occorrenza gli accordi presi, le parti si sono accordate e si sono scambiate informazioni, attraverso incontri o contatti (telefonici) regolari, su vari argomenti o materie (aste, venditori, mercanti, acquirenti) che avrebbero potuto determinare o favorire la concorrenza reciproca o comunque contrastare o pregiudicare l'accordo di non concorrenza.

II.   AMMENDE

1.   Importo di base dell'ammenda

Gravità dell'infrazione

(11)

Tenuto conto della natura del comportamento in esame, del suo effettivo impatto sul mercato delle aste di oggetti d'arte e del fatto che copriva l'intero mercato comune e, successivamente alla sua creazione, anche tutto il SEE, la Commissione giudica che le imprese destinatarie della presente decisione abbiano commesso un’infrazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Natura dell'infrazione

(12)

Il cartello ha costituito un'infrazione intenzionale dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Avendo piena coscienza dell'illegalità delle loro azioni, i partecipanti si sono accordati per istituire uno schema illegale segreto e istituzionalizzato, al fine di impedire la concorrenza tra le due più importanti case d'aste di oggetti d'arte. Tale infrazione ha assunto principalmente la forma di pratiche di fissazione dei prezzi, che per loro natura rappresentano il tipo di violazione più grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(13)

Gli accordi di cartello erano concepiti, guidati e incoraggiati ai più alti livelli di ciascuna impresa partecipante. Per sua natura, un accordo di questo tipo determina un'importante distorsione della concorrenza a vantaggio esclusivo delle imprese che vi partecipano ed è fortemente penalizzante per i clienti.

Impatto dell'infrazione all'interno del SEE

(14)

L'infrazione è stata commessa dalle due imprese più importanti sul mercato delle aste di oggetti d'arte e ha interessato le loro vendite nel SEE e altrove. Il piano comune per aumentare gli introiti è stato attuato da entrambe le imprese. Date le elevate quote di mercato detenute dalle imprese coinvolte e il fatto che l'accordo riguardava tutte le loro vendite all'interno del SEE, l'infrazione ha avuto un impatto effettivo sul mercato del SEE.

Estensione del mercato geografico rilevante

(15)

Ai fini del calcolo della gravità dell'infrazione, la Commissione considera perciò che il cartello abbia agito nell'intera Comunità e, dopo la creazione del SEE, nell'intero territorio del SEE.

(16)

La Commissione fissa pertanto l'ammontare iniziale dell'ammenda per entrambe le imprese a 25,2 milioni di EUR.

Durata dell'infrazione

(17)

La Commissione ritiene che la durata da considerare sia il periodo dal 30 aprile 1993 al 7 febbraio 2000. La durata dell'infrazione copre perciò un periodo di 6 anni e 9 mesi. Di conseguenza, l'infrazione può essere classificata come una violazione di lunga durata, determinando un aumento del 65 % dell'ammontare fissato per la gravità.

(18)

Sulla base di quanto precede, la Commissione fissa l'ammontare di base dell'ammenda come segue:

Christie's: 41,58 milioni di EUR,

Sotheby's: 41,58 milioni di EUR.

2.   Circostanze aggravanti o attenuanti

(19)

La Commissione non ritiene applicabili in questo caso circostanze aggravanti o attenuanti separate.

3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(20)

Poiché l'ammontare calcolato per Sotheby's supera il 10 % del volume d'affari mondiale dell’impresa nell'anno precedente quello della decisione, l'ammontare di base per Sotheby's va limitato a 34,05 milioni di EUR in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 (3)

(21)

Poiché le domande di trattamento favorevole sono state presentate nell'anno 2000, con riferimento alla comunicazione della Commissione allora in vigore, al presente caso deve essere applicata la comunicazione della Commissione del 1996 e non la versione rivista adottata nel 2002.

Non imposizione delle ammende o notevole riduzione del loro importo («Sezione B»)

(22)

Christie’s è stata la prima a informare la Commissione dell'esistenza del cartello e a presentare prove decisive al riguardo, senza le quali il cartello avrebbe potuto non essere scoperto. Alla data della comunicazione di queste informazioni, la Commissione non aveva intrapreso un'indagine né era in possesso di elementi sufficienti per stabilire l'esistenza del cartello. Inoltre, Christie's aveva messo fine alla propria partecipazione al cartello, confermando alla Commissione che non erano in corso contatti con Sotheby's in relazione al comportamento riferito e annunciando pubblicamente il nuovo schema di commissioni a carico dei venditori appena pochi giorni dopo aver presentato le prove alla Commissione. Inoltre, ha cooperato su base continuativa con la Commissione e non è stato dimostrato che abbia costretto Sotheby's a partecipare al cartello o che vi abbia svolto un ruolo preponderante rispetto a quello di Sotheby's.

(23)

La Commissione ritiene che Christie's soddisfi le condizioni stabilite nella sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole.

Riduzione significativa dell'ammenda («Sezione D»)

(24)

La Commissione osserva che Sotheby's ha pienamente cooperato con la Commissione nel corso dell'indagine. La società ha inoltre fornito alla Commissione informazioni e prove che hanno significativamente contribuito a stabilire l'esistenza dell'infrazione. Sotheby's non ha inoltre materialmente contestato i fatti che sono alla base delle conclusioni della Commissione; ha anzi ammesso l'esistenza di diversi elementi dell'infrazione descritti dalla Commissione nella presente decisione.

(25)

Sotheby's soddisfa perciò le condizioni della sezione D, punto 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla non imposizione e la riduzione delle ammende.

Conclusione riguardo all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

(26)

In conclusione, tenendo conto della natura della cooperazione offerta e delle condizioni stabilite nella comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione concede ai destinatari della presente decisione le seguenti riduzioni delle rispettive ammende:

Christie’s: 100 %,

Sotheby’s: 40 %.

5.   Decisione

(27)

Sono inflitte le seguenti ammende:

Christie's International plc: 0 milioni di EUR,

Sotheby's Holdings Inc.: 20,4 milioni di EUR.

(28)

Le imprese citate devono immediatamente porre fine, qualora non l'abbiano ancora fatto, all'infrazione descritta. Esse sono tenute ad astenersi dal ripetere le azioni o i comportamenti citati nell'articolo 1 e dal mettere in atto qualunque azione o comportamento che abbia un oggetto o un effetto equivalente.


(1)  GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

(2)  Una «scala mobile» implica che la percentuale applicata ai venditori come commissione sulla vendita cambia al raggiungimento di determinate soglie. In pratica, quanto maggiore è il prezzo ottenuto per una certa consegna, tanto più bassa è la percentuale che il venditore deve pagare.

(3)  Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4).


30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/96


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 2813]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1), in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1 e),

considerando quanto segue:

(1)

Sono stati concessi alla Polonia periodi transitori per taluni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4) e 2005/271/CE (5).

(3)

Conformemente ad una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente polacca, altri quattro stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte hanno completato il loro processo di miglioramento e soddisfano ora pienamente la legislazione comunitaria.

(4)

Per questo motivo, l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003 deve essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste in questa decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato alla presente decisione sono eliminati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da sopprimere dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione 2003

STABILIMENTI DELLE CARNI

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

103

14250301

Radomskie Zakłady Drobiarskie «Imperson» Sp. z o.o.


CARNI BIANCHE

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

30

18030501

«Animex-Południe» Sp. z o.o.


SETTORE DELLA PESCA

Elenco iniziale

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

13

22111807

«Laguna» s.j.


SETTORE DEL LATTE

Elenco supplementare

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

11

14031601

Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/98


DECISIONE 2005/592/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2005

relativa all'attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/161/PESC (1), in particolare l'articolo 6, unitamente all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure, tra l'altro, per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e ne ha altresì imposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(2)

Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/444/PESC (2) del Consiglio relativa all'attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe in seguito ad un rimpasto di governo.

(3)

L'elenco delle persone soggette a misure restrittive allegato alla posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere aggiornato per includervi i responsabili delle violazioni dei diritti umani attualmente perpetrate note come «operazione Murambatsvina» (demolizioni forzate e sfollamento interno),

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di persone riportato nell'allegato alla posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha affetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(2)  GU L 153 del 16.6.2005, pag. 37.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5 della posizione comune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente e ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968

4.

Bvudzijena, Wayne

Vice Capo della polizia, portavoce della polizia

5.

Chapfika, David

Vice Ministro delle finanze (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 7.4.1957

6.

Charamba, George

Segretario permanente — Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963

7.

Charumbira, Fortune Zefanaya

ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962

8.

Chigudu, Tinaye

Governatore della provincia di Manicaland

9.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939

10.

Chihota, Phineas

Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale

11.

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953

12.

Chimbudzi, Alice

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)

13.

Chimutengwende, Chen

Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943

14.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947

15.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955

16.

Chipanga, Tongesai Shadreck

ex Vice Ministro dell'interno, data di nascita 10.10.1946

17.

Chitepo, Victoria

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928

18.

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956

19.

Chiweshe, George

Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953

20.

Chiwewe, Willard

Governatore della provincia di Masvingo (ex Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 19.3.1949

21.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952

22.

Dabengwa, Dumiso

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939

23.

Damasane, Abigail

Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale

24.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 1.8.1946

25.

Gombe, G

Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

26.

Gula-Ndebele, Sobuza

ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

27.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministro dello sviluppo economico (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 8.3.1940

28.

Hove, Richard

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935

29.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935

30.

Jokonya, Tichaona

Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 27.12.1938

31.

Kangai, Kumbirai

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938

32.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Governatore del distretto di Harare e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947

33.

Kasukuwere, Saviour

Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

34.

Kaukonde, Ray

Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963

35.

Kuruneri, Christopher Tichaona

ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949. N.B. attualmente in custodia cautelare

36.

Langa, Andrew

Vice Ministro dell'ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni

37.

Lesabe, Thenjiwe V.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933

38.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952

39.

Made, Joseph Mtakwese

Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954

40.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943

41.

Mahofa, Shuvai Ben

ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941

42.

Mahoso, Tafataona

Presidente della commissione per l'informazione dei media

43.

Makoni, Simbarashe

Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950

44.

Makwavarara, Sekesai

Sindaco facente funzioni di Harare (ZANU-PF)

45.

Malinga, Joshua

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944

46.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Ministro aggiunto (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 10.8.1961

47.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955

48.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

ex Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934

49.

Marumahoko, Rueben

Vice Ministro dell'interno (ex Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.4.1948

50.

Masawi, Ephrahim Sango

Governatore della provincia del Mashonaland centrale

51.

Masuku, Angeline

Governatore della provincia del Matabeleland meridionale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate], data di nascita 14.10.1936

52.

Mathema, Cain

Governatore del distretto di Bulawayo

53.

Mathuthu, Thokozile

Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale

54.

Matiza, Joel Biggie

Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960

55.

Matonga, Brighton

Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969

56.

Matshalaga, Obert

Vice Ministro degli esteri

57.

Matshiya, Melusi (Mike)

Segretario permanente, Ministero dell'interno

58.

Mbiriri, Partson

Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa

59.

Midzi, Amos Bernard (Muvenga)

Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952

60.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946

61.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949

62.

Moyo, Jonathan

ex Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957

63.

Moyo, July Gabarari

ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950

64.

Moyo, Simon Khaya

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

65.

Mpofu, Obert Moses

Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale [Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale], data di nascita 12.10.1951

66.

Msika, Joseph W.

Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923

67.

Msipa, Cephas George

Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931

68.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946

69.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura], data di nascita 14.12.1958

70.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942

71.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941

72.

Mugabe, Grace

Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965

73.

Mugabe, Sabina

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934

74.

Muguti, Edwin

Vice Ministro della salute e dell'infanzia, data di nascita 1965

75.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955

76.

Mujuru, Solomon T.R.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949

77.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

ex Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 23.10.1942

78.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945

79.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministro delle finanze (ex Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 31.7.1941

80.

Musariri, Munyaradzi

Vice capo della polizia

81.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954

82.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministro della sicurezza (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli) [ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne], data di nascita 27.7.1935

83.

Mutezo, Munacho

Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale

84.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione

85.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione (ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 27.5.1948

86.

Muzenda, Tsitsi V.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922

87.

Muzonzini, Elisha

Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.6.1957

88.

Ncube, Abedinico

Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954

89.

Ndlovu, Naison K.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930

90.

Ndlovu, Richard

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 20.6.1942

91.

Ndlovu, Sikhanyiso

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949

92.

Nguni, Sylvester

Vice Ministro dell'agricoltura, data di nascita 4.8.1955

93.

Nhema, Francis

Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959

94.

Nkomo, John Landa

Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934

95.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955

96.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

97.

Nyathi, George

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia

98.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione (ex Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 20.9.1949

99.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950

100.

Patel, Khantibhal

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928

101.

Pote, Selina M.

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura

102.

Rusere, Tino

Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 10.5.1945

103.

Sakabuya, Morris

Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa

104.

Sakupwanya, Stanley

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia

105.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Governatore della provincia del Mashonaland occidentale

106.

Sandi ou Sachi, E. (?)

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile

107.

Savanhu, Tendai

Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968

108.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944

109.

Sekeremayi, Lovemore

Commissario elettorale

110.

Shamu, Webster

Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945

111.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928

112.

Shiri, Perence

Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955

113.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949

114.

Sibanda, Jabulani

ex Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970

115.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Capo di gabinetto (successore del n. 122 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949

116.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956

117.

Sikosana, Absolom

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù

118.

Stamps, Timothy

Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936

119.

Tawengwa, Solomon Chirume

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940

120.

Tungamirai, Josiah T.

Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione [ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione], data di nascita 8.10.1948

121.

Udenge, Samuel

Vice Ministro dello sviluppo economico

122.

Utete, Charles

Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938

123.

Veterai, Edmore

Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare

124.

Zimonte, Paradzai

Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947

125.

Zhuwao, Patrick

Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Mugabe)

126.

Zvinavashe, Vitalis

Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943