EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1244

Regolamento (CE) n. 1244/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

OJ L 200, 30.7.2005, p. 49–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1244/oj

30.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 340a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

48 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

53 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


Top