ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
20 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 76/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 77/2005 della Commissione, del 13 gennaio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

3

 

*

Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti ( 1 )

43

 

*

Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento ( 1 )

46

 

*

Regolamento (CE) n. 80/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l’elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità

51

 

*

Regolamento (CE) n. 81/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell’equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

52

 

 

Regolamento (CE) n. 82/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

55

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/30/CE, Euratom:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa alla nomina di un membro britannico del Comitato economico e sociale

56

 

*

2005/31/CE:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, recante nomina di un membro titolare olandese e di un membro supplente olandese del Comitato delle regioni

57

 

*

2005/32/CE:
Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

58

 

 

Commissione

 

*

2005/33/CE:
Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2005, recante modifica della decisione 2001/556/CE relativa all’inserimento degli stabilimenti in India negli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano [notificata con il numero C(2004) 4543]
 ( 1 )

59

 

*

2005/34/CE:
Decisione della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 4992]
 ( 1 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (CE) N. 76/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


20.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/3


REGOLAMENTO (CE) N. 77/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competente che designano le autorità responsabili per l’attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.

(3)

L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità dell’articolo 94 e dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005.

Per la Commissione

Vladimir ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

1)   

L’allegato 1 è modificato come segue:

a)

La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:

I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Ministro dell’occupazione e della protezione sociale, Atene).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Ministro della sanità e della solidarietà sociale, Atene).»;

b)

La sezione «P. MALTA» è sostituita dalla seguente:

«P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Ministero della famiglia e della solidarietà sociale).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della sanità, delle persone anziane e dell’assistenza pubblica).»;

c)

La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Minister Polityki Spolecznej (Ministero della politica sociale), Warszawa.»

2)   

L’allegato 2 è modificato come segue:

a)

La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli appartenenti alle forze armate:

militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,

appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,

appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,

appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;

ii)

Al punto 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i membri delle forze armate:

militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,

appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,

appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,

appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;

iii)

Al punto 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i membri delle forze armate:

militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,

appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,

appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,

appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;

iv)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Assegni in caso di morte: enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati.»;

v)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Prestazioni familiari: enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati.»;

b)

La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:

i)

Al punto 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se l’ultimo contributo è stato versato al regime di assicurazione pensioni degli operai:

se l’interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster,

se l’interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf,

se l’interessato risiede in Italia o a Malta o, essendo cittadino italiano o maltese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg,

se l’interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer,

se l’interessato risiede in Danimarca, in Finlandia o in Svezia o, essendo cittadino danese, finlandese o svedese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck,

se l’interessato risiede in Estonia, in Lettonia o in Lituania o, essendo cittadino estone, lettone o lituano, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg,

se l’interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essendo cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg,

se l’interessato risiede in Grecia o a Cipro o, essendo cittadino greco o cipriota, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe,

se l’interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg,

se l’interessato risiede in Austria o, essendo cittadino austriaco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München,

se l’interessato risiede in Polonia o, essendo cittadino polacco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin,

se l’interessato risiede in Slovacchia, in Slovenia o nella Repubblica Ceca o, essendo cittadino slovacco, sloveno o ceco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut,

se l’interessato risiede in Ungheria o, essendo cittadino ungherese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt;

Tuttavia, se l’ultimo contributo è stato versato:

alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken e se l’interessato risiede in Francia, Italia o Lussemburgo o è cittadino francese, italiano o lussemburghese, residente nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken,

alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main,

alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, o se per almeno 60 mesi sono stati versati contributi alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Cassa di assicurazione dei marittimi; assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati), Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg.»;

ii)

Al punto 2, lettera b), il punto i), è sostituito dal seguente:

«i)

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato al regime di assicurazione pensioni degli operai,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni olandese:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni belga o spagnola:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni italiana o maltese:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni francese o lussemburghese:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni danese, finlandese o svedese:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni estone, lettone o lituana:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni irlandese o del Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni greca o cipriota:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni portoghese:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni austriaca:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni polacca:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin, oppure

qualora si applichi solo l’accordo del 9.10.1975 relativo all’assicurazione pensioni e infortuni: l’Ufficio regionale di assicurazione competente ai sensi della normativa tedesca,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni slovacca, slovena o ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut,

se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni ungherese:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt,

tuttavia, se nel territorio della Repubblica federale di Germania l’interessato risiede nella Saar o, essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro, e se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni francese, italiana o lussemburghese:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken,

se tuttavia l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato:

alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg,

o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese, per un periodo minimo di 60 mesi:

alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg,

alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main»;

c)

La sezione «E. ESTONIA» è modificata come segue:

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Disoccupazione: Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)»;

d)

La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto»;

ii)

Al punto 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

dipendenti pubblici:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Cassa di assicurazione malattia dei dipendenti pubblici (OPAD), Atene»;

iii)

Al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in generale:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto»;

iv)

Al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in generale:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athens), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto»;

v)

Al punto 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athens), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto»;

e)

La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

disoccupazione: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM)»;

ii)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Pensioni di vecchiaia e d’invalidità a carattere non contributivo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales».

f)

La sezione «J. ITALIA» è sostituita dalla seguente:

«J.   ITALIA

1.

Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità:

A.

Lavoratori subordinati:

a)

prestazioni in natura:

i)

in generale:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato),

Regione;

ii)

per alcune categorie di dipendenti pubblici, di lavoratori salariati del settore privato e assimilati, per i pensionati ed i loro familiari:

SSN — MIN SALUTE (Sistema sanitario nazionale — Ministero della Salute), Roma,

Regione;

iii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

SSN — MIN SALUTE Sistema sanitario nazionale — Ministero della Salute), (Ufficio sanitario della marina mercantile o dell’aviazione civile competente per territorio),

Regione;

b)

prestazioni in denaro:

i)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

ii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo);

c)

certificazioni relative ai periodi di assicurazione:

i)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

ii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo).

B.

Lavoratori autonomi:

a)

prestazioni in natura:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato),

Regione.

2.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.

Lavoratori subordinati:

a)

prestazioni in natura:

i)

in generale:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato),

Regione;

ii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

SSN — MIN SALUTE (Servizio sanitario nazionale — Ministero della Salute) (Ufficio sanitario della marina mercantile o dell’aviazione civile competente per territorio),

Regione;

b)

protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi interenti:

i)

in generale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali;

ii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo);

c)

prestazioni in denaro:

i)

in generale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali;

ii)

per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo),

iii)

eventualmente anche per i lavoratori agricoli e forestali:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati agricoli.

B.

Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi):

a)

prestazioni in natura:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato),

Regione;

b)

protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi inerenti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali;

c)

prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali.

3.

Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni):

A.

Lavoratori subordinati:

a)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

b)

per i lavoratori dello spettacolo:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma;

c)

per il personale dirigente delle aziende industriali;

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma;

d)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola”, Roma.

B.

Lavoratori autonomi:

a)

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici;

b)

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti;

c)

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari;

d)

per gli infermieri, gli assistenti sanitari, le vigilatrici d’infanzia:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

e)

per gli ingegneri e architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

per i geometri:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

per gli avvocati e procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

per i dottori commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

i)

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

j)

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

k)

per i notai:

Cassa nazionale notariato;

l)

per gli spedizionieri doganali:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);

m)

per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

4.

Assegni in caso di morte:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali,

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali,

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo).

5.

Disoccupazione (lavoratori subordinati):

a)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

b)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola”, Roma.

6.

Assegni familiari (lavoratori subordinati):

a)

in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali;

b)

per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “G. Amendola”, Roma.

7.

Pensioni per i dipendenti pubblici:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), Roma»;

g)

La sezione «M. LITHUANIA» è modificata come segue:

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Disoccupazione: Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)»;

h)

La sezione «S. POLAND» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale), Varsavia.»;

ii)

Al punto 2, le lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite dalle seguenti:

«a)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per i lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nella Repubblica ceca o in Slovacchia;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella Repubblica ceca o in Slovacchia.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Opole — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania;

b)

periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Szczecin — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Tarnów — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Austria, Ungheria o Slovenia;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Austria, Ungheria o Slovenia.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito;

b)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Varsavia — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Tomaszów Mazowiecki — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Spagna, Italia o Portogallo;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Spagna, Italia o Portogallo.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Częstochowa — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Poznań — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Ostrów Wielkopolski — per lavoratori che hanno maturato:

a)

esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania;

b)

periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania;

c)

per i militari di carriera:

i)

nel caso della pensione d’invalidità, qualora l’ultimo periodo sia stato quello del servizio militare;

ii)

nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno:

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o gennaio 1983, oppure

15 anni per coloro che si sono congedati dopo il 31 dicembre 1982;

iii)

nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), punto i) o punto ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

i)

nel caso di pensione d’invalidità se l’ultimo periodo corrisponde al periodi di servizio presso una delle formazioni elencate poc’anzi,

ii)

nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno:

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure

15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983;

iii)

nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d), punto i) o punto ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia);

e)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

i)

nel caso di pensione d’invalidità, qualora l’ultimo periodo corrisponda a questo servizio;

ii)

nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno:

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure

15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983;

iii)

nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera e), punto i) o punto ii):

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia).»;

i)

La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue:

Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

prestazioni familiari e per maternità: “Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centro per il lavoro sociale Ljubljana Bežigrad — Unità centrale per la protezione parentale e le prestazioni familiari)”»;

j)

La sezione «V. SLOVAKIA» è sostituita dalla seguente:

«1.

Malattia e maternità:

A.

Prestazioni in denaro:

a)

in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava.

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

B.

Prestazioni in natura: Compagnie di assicurazione malattia.

2.

Invalidità, prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti:

a)

in generale:

Sociálna poisťovňa (Istituto della previdenza sociale), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero degli interni della Repubblica slovacca), Bratislava;

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava.

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

3.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.

Prestazioni in denaro:

a)

in generale:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai Servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

B.

Prestazioni in natura: Compagnie di assicurazione malattia.

Sociálna poisťovňa (Istituto di previdenza sociale), Bratislava.

4.

Assegni in caso di morte:

a)

indennità per spese funebri in generale:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia);

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai Servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

5.

Disoccupazione:

Sociálna poisťovňa (Istituto di previdenza sociale), Bratislava.

6.

Prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia).»;

k)

La sezione «X. SWEDEN» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

per i marittimi non residenti in Svezia:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Västra Götaland, sezione marittimi);

c)

per l’applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Gotland, sezione internazionale).»;

ii)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per le prestazioni di disoccupazione:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato per l’assicurazione contro la disoccupazione)».

3.   

L’allegato 3 è modificato come segue:

a)

La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue:

Al punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

prestazioni familiari e altre prestazioni:

Enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati.»;

b)

La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Assicurazione pensioni

a)

Assicurazione pensione degli operai

i)

rapporti con il Belgio e la Spagna:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf;

ii)

rapporti con la Francia:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken;

iii)

rapporti con l’Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken;

iv)

rapporti con il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken;

v)

rapporti con Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg;

vi)

rapporti con i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster;

vii)

rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck;

viii)

rapporti con l’Estonia, Lituania e la Lettonia:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg;

ix)

rapporti con l’Irlanda e il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg;

x)

rapporti con la Grecia e Cipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe;

xi)

rapporti con il Portogallo:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg;

xii)

rapporti con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München;

xiii)

rapporti con la Polonia:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin, oppure

qualora si applichi solo l’accordo del 9.10.1975 relativo all’assicurazione pensioni e infortuni: l’ufficio regionale di assicurazione competente ai sensi della normativa tedesca;

xiv)

rapporti con la Slovacchia, Slovenia e Repubblica ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut;

xv)

rapporti con l’Ungheria:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt.»;

c)

La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente:

«E.   ESTONIA

1.

Malattia e maternità:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia).

2.

Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte, prestazioni familiari e parentali:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali).

3.

Disoccupazione:

Tööhõiveamet (Ufficio di collocamento del luogo di residenza o di dimora dell’interessato).»;

d)

La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene).»;

e)

La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:

Al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

disoccupazione, salvo per i marittimi: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM)»;

f)

La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue:

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Disoccupazione: Teritorinės darbo biržos (Uffici locali del lavoro).»;

g)

La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:

i)

Al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato.»;

ii)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

a)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati alle lettere c), d), e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella Repubblica ceca o in Slovacchia.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Opole — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Szczecin — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Tarnów — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Austria, Ungheria o Slovenia.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — Ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito;

b)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno svolto attività di militari di carriera o di funzionari di cui alle lettere c), d), e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Varsavia — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Tomaszów Mazowiecki — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Spagna, Italia o Portogallo.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Częstochowa — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Poznań — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nel Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Ostrów Wielkopolski — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania;

c)

per i militari di carriera nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio di sicurezza governativa e gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia, qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia) qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giustizia;

g)

per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Repubblica ceca o Slovacchia.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Opole — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Germania.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Szczecin — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Tarnów — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Austria, Ungheria o Slovenia.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — Ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito»;

iii)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)

prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato;

b)

prestazioni in denaro:

i)

in caso di malattia:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora,

sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora;

ii)

invalidità o morte della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a),

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi:

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b),

per i militari di carriera nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino,

per i funzionari di cui al punto 2, lettera d), nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d), e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino,

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino,

per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero di giustizia,

per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g).»;

iv)

Al punto 4, le lettere c), d) ed e), sono sostituite dalle seguenti:

«c)

per i militari di carriera:

enti specializzati del Ministero della difesa nazionale;

d)

per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa:

enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione;

e)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

enti specializzati del Ministero della giustizia;»;

v)

Al punto 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di assicurazione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a),

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di assicurazione sociale per gli agricoltori:

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b),

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di pensionistico per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per i funzionari, di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia),

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia),

per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia,

per le persone che percepiscono esclusivamente pensioni estere:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g).»;

vi)

Al punto 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato.»;

vii)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Prestazioni familiari: centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora delle persone aventi diritto alle prestazioni.»;

h)

La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue:

Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Prestazioni familiari e per maternità:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centro per il lavoro sociale Ljubljana Bežigrad — Unità centrale per la protezione parentale e le prestazioni familiari).»;

i)

La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo:

«V.   SLOVACCHIA

1.

Malattia e maternità, invalidità:

A.

Prestazioni in denaro:

a)

in generale:

 

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

B.

Prestazioni in natura:

 

compagnie di assicurazione malattia.

2.

Prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti:

a)

in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero degli interni della Repubblica slovacca), Bratislava;

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

3.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.

Prestazioni in denaro:

a)

in generale:

 

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

 

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

 

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

4.

Assegni in caso di morte:

a)

indennità per spese funebri in generale:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dello scomparso;

b)

per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava;

c)

per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca);

d)

per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava;

e)

per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava;

f)

per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava;

g)

per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava;

h)

per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava.

5.

Disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.

6.

Prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente.».

4.   

L’allegato 4 è modificato come segue:

a)

La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:

Al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ai fini dell’applicazione degli articoli 51 e 53, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, a titolo di “organismo pagatore” di cui all’articolo 55 del regolamento di applicazione:

i)

rapporti con Belgio e Spagna:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana) Düsseldorf;

ii)

rapporti con la Danimarca, Finlandia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein) Lübeck;

iii)

rapporti con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclenburgo-Pomerania Anteriore) Neubrandenburg;

iv)

rapporti con la Francia:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato) Speyer, oppure

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken;

v)

rapporti con la Grecia e Cipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg) Karlsruhe;

vi)

rapporti con l’Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia) Augsburg, oppure

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken;

vii)

rapporti con il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato) Speyer, oppure,

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken;

viii)

rapporti con Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia) Augsburg;

ix)

rapporti i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia) Münster;

x)

rapporti con l’Irlanda e il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo) Hamburg;

xi)

rapporti con la Polonia:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino) Berlin;

xii)

rapporti con il Portogallo:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia) Würzburg;

xiii)

rapporti con l’Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione della dell’Alta Baviera) München;

xiv)

rapporti con la Slovacchia, la Slovenia e la Repubblica ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato) Landshut;

xv)

rapporti con l’Ungheria:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia) Erfurt.»;

b)

La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dal seguente testo:

«E.   ESTONIA

1.

Malattia e maternità: Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia).

2.

Pensioni d’invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte, prestazioni familiari e parentali:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali).

3.

Disoccupazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)»;

c)

La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

In generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) Atene).»;

d)

La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:

I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

Prestazioni di disoccupazione, salvo per i marittimi:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM, Madrid).

4.

Pensioni di vecchiaia e di invalidità a carattere non contributivo:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Istituto per gli anziani e i servizi sociali, Madrid).»;

e)

La sezione «H. FRANCIA» è sostituita dalla seguente:

«H.   FRANCIA

Per l’insieme dei settori e dei rischi:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale — (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti) Paris.»;

f)

La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue:

I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Assegni in caso di morte: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurzioni sociali).

5.

Disoccupazione: Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano).

6.

Prestazioni familiars: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali).»;

g)

La sezione «S. POLONIA» è sostituita dalla seguente:

«S.   POLONIA

1.

Prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale) Warszawa.

2.

Prestazioni in denaro:

a)

malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS — Sede principale) Warszawa,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS — Sede principale) Warszawa,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione) Warszawa;

b)

disoccupazione:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Ministero dell’economia e del lavoro) Warszawa;

c)

prestazioni familiari e altre prestazioni a carattere non contributivo:

Ministerstwo Polityki Społecznej (Ministero delle politiche sociali) Warszawa.»;

h)

La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«V.   SLOVACCHIA

1.

Prestazioni in denaro:

a)

malattia e maternità:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

b)

prestazioni di invalidità:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

c)

prestazioni di vecchiaia:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

d)

prestazioni ai superstiti:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

e)

infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

f)

assegni in caso di morte:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio centrale del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) Bratislava;

g)

disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava;

h)

prestazioni familiari:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio centrale del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) Bratislava.

2.

Prestazioni in natura:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava»;

i)

La sezione «X. SVEZIA» è sostituita dal seguente testo:

«X.   SVEZIA

1.

In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

 

Försäkringskassan (Ufficio della sicurezza sociale).

2.

Prestazioni di disoccupazione: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato dell’assicurazione contro la disoccupazione).».

5.   

L’allegato 5 è modificato come segue:

a)

La sezione «9. BELGIO — ITALIA» è modificata come segue:

È aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Accordo del 21.11.2003 vertente sulle modalità di liquidazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento 574/72.»;

b)

La sezione «102. ESTONIA — PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:

«102.   ESTONIA — PAESI BASSI

Nulla.»;

c)

La sezione «82. GERMANIA — PAESI BASSI» è modificata come segue:

Le lettere g) e h) sono sostituite dal testo seguente:

«g)

Articoli da 2 a 8 dell’accordo relativo all’applicazione della Convenzione del 18 aprile 2001 in materia di sicurezza sociale.»;

d)

La sezione «87. GERMANIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«87.   GERMANIA — SLOVACCHIA

Nulla.»;

e)

La sezione «126. GRECIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«126.   GRECIA — SLOVACCHIA

Senza oggetto.»;

f)

La sezione «144. SPAGNA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«144.   SPAGNA — SLOVACCHIA

Nulla.»;

g)

La sezione «242. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«242.   LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA

Nulla.»;

h)

La sezione «276. AUSTRIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«276.   AUSTRIA — SLOVACCHIA

Nulla.».

6.   

L’allegato 7 è modificato come segue:

La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo:

«V.

SLOVACCHIA: Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia) Bratislava. Štátna pokladnica (Erario dello Stato) Bratislava.»

7.   

L’allegato 9 è modificato come segue:

a)

La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente:

«E.   ESTONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite in conformità della legge sull’assicurazione sanitaria, della legge sull’organizzazione dei servizi sanitari e dell’articolo 12 della legge sull’assistenza sociale (fornitura di protesi, apparecchi di ortopedia e altri)»;

b)

La sezione «F. GRECIA» è sostituita dalla seguente:

«F.   GRECIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito da Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)].».

8.   

L’allegato 10 è modificato come segue:

a)

La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente:

«E.   ESTONIA

1.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 quater, dell’articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell’articolo 17 del regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10 ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, dell’articolo 12 bis, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragarafo 1, dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 17, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali).

2.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 8 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia).

3.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, e 81 del regolamento di applicazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione).

4.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia);

b)

disoccupazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione).

5.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 109 del regolamento di applicazione:

Maksuamet (Ufficio tributario).

6.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:

 

l’istituzione competente interessata.»

b)

La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:

i)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) Atene].»;

ii)

Al punto 2, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in generale: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

iii)

Al punto 3, lettere a), b) e c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in generale: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

iv)

Al punto 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in generale: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

v)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

vi)

Al punto 7, lettera c), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

per i lavoratori subordinati e autonomi e i dipendenti degli enti locali:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].

ii)

per i dipendenti pubblici:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Cassa di assicurazione malattia dei dipendenti pubblici (OPAD), Atene].»;

vii)

Al punto 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

viii)

Al punto 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene].»;

c)

La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:

I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM, Madrid).

6.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione ad eccezione dei marittimi:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM).»

d)

La sezione «H. FRANCIA» è modificata come segue:

i)

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris.»;

ii)

I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell’articolo 102 del regolamento di applicazione:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris.

9.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris.»;

e)

La sezione «J. ITALIA» è modificata come segue:

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. a)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi regionali;

b)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di applicazione:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali.»;

f)

La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue:

i)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano).»;

ii)

Al punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

rimborsi ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano).»;

iii)

Al punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

prestazioni in denaro ai sensi del capitolo 6 del titolo III del regolamento:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano).»;

g)

La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:

i)

Al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa.»;

ii)

Al punto 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa.»;

iii)

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

a)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a);

b)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b);

c)

per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia;

g)

per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera g).»;

iv)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

a)

prestazioni a lungo termine:

i)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c);

iv)

per i funzionari di cui al punto 5, lettera d):

 

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d);

v)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per i giudici e i pubblici ministeri:

 

enti specializzati del Ministero della giustizia;

vii)

per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

 

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń);»;

v)

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, articolo 81, articolo 82, paragrafo 2, articolo 83, paragrafo 1, articolo 84, paragrafo 2, e articolo 108 del regolamento di applicazione:

 

Wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora.»;

vi)

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

 

Centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni.»;

vii)

Il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

ai fini dell’applicazione dell’articolo 77 del regolamento:

Centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni;

b)

ai fini dell’applicazione dell’articolo 78 del regolamento:

i)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

 

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

 

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera:

 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c);

iv)

per i funzionari di cui al punto 5, lettera d):

 

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d);

v)

per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per gli ex giudici e gli ex pubblici ministeri:

 

enti specializzati del Ministero della giustizia.»;

viii)

Il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa.»;

h)

La sezione «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue:

i)

Al punto 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente;

c)

prestazioni di disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;»

ii)

Il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislav.»;

iii)

Il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (in connessione con il pagamento delle prestazioni conformemente agli articoli 77 e 78 del regolamento):

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente.»;

iv)

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

per quanto concerne il rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento:

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava;

b)

in relazione ai rimborsi a norma dell’articolo 70 del regolamento:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.»;

v)

Al punto 13, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

prestazioni di disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.»;

i)

La sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:

i)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Västra Götaland, sezione marittimi).»;

ii)

Al punto 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Försäkringskassan (Agenzia nazionale della sicurezza sociale).»;

iii)

Al punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato per l’assicurazione contro la disoccupazione)».


20.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/43


REGOLAMENTO (CE) N. 78/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tali misure, specificamente modificate dal regolamento (CE) n. 221/2002 (3), della Commissione, comprendono i tenori massimi dei metalli pesanti piombo, cadmio e mercurio.

(2)

Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per tali contaminanti in taluni prodotti alimentari. Le disposizioni rivedute mantengono un livello elevato di tutela della salute dei consumatori.

(3)

Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).

(3)   GU L 37 del 7.2.2002, pag. 4.


ALLEGATO

La Parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:

1)

Riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotto

Tenore massimo

(mg/kg di peso fresco)

Criteri di rendimento per il campionamento

Criteri di rendimento per i metodi di analisi

«3.1.4.

Muscolo di pesce (1)  (2), escluse le specie elencate al punto 3.1.4.1.

0,20

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.1.4.1.

Muscolo dei seguenti pesci (1)  (2):

 

sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris)

 

anguilla (Anguilla anguilla)

 

cefalo (Mugil labrosus labrosus)

 

grugnolo (Pomadasys benneti)

 

sgombro (Trachurus species)

 

sardina (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus)

 

sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,40

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.1.5.

Crostacei, ad eccezione delle carni scure del granchio, della testa e del torace di aragosta e analoghi grossi crostacei (Nephropidae e Palinuridae)

0,50

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE»

2)

Riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5 e 3.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti e viene inserito un nuovo punto 3.2.5.2:

Prodotto

Tenore massimo

(mg/kg di peso fresco)

Criteri di rendimento per il campionamento

Criteri di rendimento per i metodi di analisi

«3.2.5.

Muscolo di pesce (3)  (4), escluse le specie elencate ai punti 3.2.5.1 e 3.2.5.2.

0,05

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.2.5.1.

Muscolo dei seguenti pesci (3)  (4):

 

alice (Engraulis species)

 

palamita (Sarda sarda)

 

sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris)

 

anguilla (Anguilla anguilla)

 

cefalo (Mugil labrosus labrosus)

 

sgombro (Trachurus species)

 

pesce gallo (Luvarus imperialis)

 

sardina (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

tonno (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

0,10

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.2.5.2.

Muscolo di pesce spada (Xiphias gladius)

0,30

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE»

3)

Riguardo al mercurio (Hg), i punti 3.3.1 e 3.3.1.1 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotto

Tenore massimo

(mg/kg di peso fresco)

Criteri di rendimento per il campionamento

Criteri di rendimento per i metodi di analisi

«3.3.1.

Prodotti della pesca e muscolo di pesce (5)  (7), escluse le specie elencate al punto 3.3.1.1.

0,50

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE

3.3.1.1.

Muscolo dei seguenti pesci (3)  (4):

 

rana pescatrice (Lophius species)

 

lupo di mare (Anarhichas lupus)

 

palamita (Sarda sarda)

 

anguilla (Anguilla species)

 

pesce specchio (Hoplostethus species)

 

granatiere (Coryphaenoides rupestris)

 

ipoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

 

aguglia imperiale (Makaira species)

 

rombo giallo (Lepidorhombus species)

 

triglia (Mullus species)

 

luccio (Esox lucius)

 

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

 

cappellano (Tricopterus minutes)

 

palombo (Centroscymnes coelolepis)

 

razze (Raja species)

 

scorfano (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

pesce vela (Istiophorus platypterus)

 

pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

dentice, fragolino (Pagellus species)

 

squali (tutte le specie)

 

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

storione (Acipenser species)

 

pesce spada (Xiphias gladius)

 

tonno (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

Direttiva 2001/22/CE

Direttiva 2001/22/CE»


(1)  Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

(2)  Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(3)  Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

(4)  Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(5)  Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.

(6)  Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(7)  Pesci e prodotti della pesca delle categorie a), c) e f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).


20.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/46


REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie in materia di salute pubblica e salute degli animali per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relativa all’utilizzo di determinati sottoprodotti di origine animale, ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e di rifiuti alimentari di origine animale, cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 prevista nello stesso regolamento, ivi inclusi latte e prodotti a base di latte che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (CE) n. 1774/2004 prevede inoltre la possibilità di utilizzare i materiali della categoria 3 in maniera diversa, conformemente alla procedura stabilita nello stesso regolamento e previa consultazione del comitato scientifico competente.

(3)

In sintonia con i pareri espressi dal comitato scientifico direttivo nel 1996, 1999 e 2000, non esistono prove che il latte trasmetta l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e gli eventuali rischi che l’uso del latte può comportare sono considerati di scarsa rilevanza. Nella sua relazione del 15 marzo 2001, il gruppo ad hoc TSE/BSE ha confermato tale parere.

(4)

In base a tali pareri, il latte, i prodotti a base di latte e il colostro sono esenti dal divieto di utilizzare proteine animali nell’alimentazione degli animali di allevamento, detenuti, ingrassati o allevati dall’uomo per la produzione di alimenti, in applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tramissibili (2).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 non si applica al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell’azienda d’origine. Tale regolamento consente inoltre l’utilizzo sul territorio di latte e colostro come fertilizzanti o ammendanti, quando l’autorità competente ritenga che tali prodotti non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili gravi, dal momento che gli animali allevati potrebbero avere avuto accesso a tale territorio e pertanto essere stati esposti a tale rischio.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, l’utilizzo di materiali della categoria 3 è soggetto a norme severe e l’uso di tali materiali per nutrire animali di allevamento è consentito unicamente previa trasformazione in impianti di trasformazione riconosciuti di categoria 3.

(7)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti del latte, destinati al consumo umano, e i residui di prodotti lattieri provengono in genere da stabilimenti riconosciuti nei termini della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3). I prodotti lattiero-caseari pronti all’uso sono in genere confezionati, per cui la possibilità di contaminazione successivamente del prodotto è minima.

(8)

La Commissione richiederà il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla possibilità di nutrire gli animali di allevamento, osservando le condizioni necessarie per ridurre al minimo i rischi, con latte pronto all’uso, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, a cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 contenuta nel regolamento (CE) n. 1774/2002 (in appresso denominati «i prodotti»), senza ulteriore trattamento.

(9)

In attesa di tale parere e alla luce dei pareri scientifici esistenti e della relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 1999, sulla strategia di vaccinazione di emergenza contro l’afta epizootica, occorre stabilire, a titolo provvisorio, misure specifiche per la raccolta, il trasporto, la trasformazione e l’utilizzo dei prodotti.

(10)

Occorre mettere a punto negli Stati membri sistemi di controllo adeguati per vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e, in caso di mancato rispetto delle disposizioni, adottare le misure del caso. Nel fissare il numero delle aziende registrate cui rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti in questione, gli Stati membri devono tener conto della loro valutazione dei rischi nello scenario più ottimista e più pessimista, realizzata nel quadro dell’elaborazione dei rispettivi piani di emergenza per le malattie epizootiche.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione generale da parte degli Stati membri

Gli Stati membri autorizzano la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’utilizzo e il magazzinaggio di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale della categoria 3, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell’allegato VII dello stesso regolamento («i prodotti»), purché tali attività e tali prodotti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Utilizzo di prodotti trasformati, siero di latte e prodotti non trasformati per la produzione di alimenti per animali

1.   I prodotti trasformati e il siero di latte, figuranti all’allegato I, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.

2.   I prodotti non trasformati e altri prodotti, figuranti all’allegato II, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.

Articolo 3

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

1.   I prodotti vanno raccolti, trasportati e identificati a norma delle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tuttavia, il primo paragrafo non sarà applicabile agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti in conformità con l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE nel caso di raccolta e di rinvio ai loro stabilimenti di prodotti in precedenza consegnati ai clienti.

2.   I prodotti devono essere immagazzinati a una temperatura appropriata, per evitare qualsivoglia rischio per la salute umana o animale:

a)

in un impianto di magazzinaggio apposito, riconosciuto conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; o

b)

in un’area di magazzinaggio separata, appositamente destinata allo scopo, riconosciuta in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE.

3.   I campioni del prodotto finale, prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinamento, devono rispettare quanto meno i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 4

Autorizzazione, registrazione e misure di controllo

1.   Gli impianti di trasformazione del latte, riconosciuti in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, e le aziende autorizzate in conformità col disposto degli allegati del presente regolamento, sono registrate allo scopo specifico dall’autorità competente.

2.   L’autorità competente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che gli operatori degli impianti e delle aziende registrate rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 5

Sospensione dell’autorizzazione e della registrazione in caso di inosservanza

Le autorizzazioni e le registrazioni emesse dall’autorità competente in conformità con il presente regolamento sono immediatamente revocate qualora venga meno il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

L’autorizzazione e la registrazione possono essere ripristinate solo previa messa in atto delle misure correttive indicate dall’autorità competente.

Articolo 6

Revisione

La Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento e introduce gli adeguamenti necessari alla luce del parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

(2)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

(3)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

ALTRI MODI DI UTILIZZARE I PRODOTTI TRASFORMATI E IL SIERO DI LATTE, QUALI PREVISTI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA i) DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1774/2002

CAPITOLO I

A.   Prodotti

I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che siano stati in contatto con latte crudo e/o latte pastorizzato in conformità del disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, soggetti almeno a uno dei seguenti trattamenti:

a)

«temperatura ultra alta» (latte del tipo UHT) in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera b), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE;

b)

sterilizzazione in cui si sia raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3 o realizzata secondo il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE a una temperatura minima di 115°C per 20 minuti o altra combinazione equivalente;

c)

pastorizzazione in conformità del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), o sterilizzazione, diversa da quella citata al paragrafo b) del presente capitolo, in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, seguite:

i)

nel caso del latte in polvere o di prodotti a base di latte in polvere, da un processo di essiccazione;

ii)

nel caso di prodotti a base di latte acidificato, un processo mediante il quale il pH è ridotto e mantenuto per almeno un'ora a un valore inferiore a 6.

B.   Uso

I prodotti di cui al capitolo A possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato e possono essere impiegati in zone transfrontaliere qualora gli Stati membri interessati abbiano concluso un mutuo accordo allo scopo specifico. Lo stabilimento interessato deve garantire la tracciabilità del prodotto.

CAPITOLO II

A.   Prodotti

1.

I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che sia stata in contatto con latte solo pastorizzato, in conformità con il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE.

2.

Siero ottenuto da prodotti a base di latte non sottoposti a trattamento termico, che deve essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e che deve presentare un pH pari a < 6,0 prima di essere mandato direttamente alle aziende di allevamento riconosciute.

B.   Uso

I prodotti e il siero, di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:

a)

provengano da uno stabilimento riconosciuto secondo l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e

b)

siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica.


ALLEGATO II

ALTRI MODI DI UTILIZZARE PRODOTTI NON TRASFORMATI E ALTRI PRODOTTI

A.   Prodotti

Prodotti non trattati, ivi inclusa l’acqua utilizzata per il lavaggio che sia stata in contatto con latte crudo, e altri prodotti per i quali non possono essere garantiti i trattamenti di cui ai capitoli I e II dell’allegato I.

B.   Uso

I prodotti di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:

a)

provengano da uno stabilimento riconosciuto in conformità dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e

b)

siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica, e purché gli animali presenti nelle aziende di allevamento autorizzate possano essere trasferiti:

i)

direttamente a un impianto di macellazione situato nello stesso Stato membro; o

ii)

a un’altra azienda situata nello stesso Stato membro, per il quale l’autorità competente garantisca che gli animali potenzialmente esposti al rischio di contrarre l’afta epizootica possono lasciare l’azienda solo:

a)

secondo quanto stabilito al punto i), o

b)

qualora gli animali siano stati trasferiti in un’azienda che non utilizza per l’alimentazione degli animali i prodotti di cui al presente allegato, dopo una pausa di 21 giorni dall’arrivo degli animali.


20.1.2005   

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L 16/51


REGOLAMENTO (CE) N. 80/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l’elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1517/77 (2) stabilisce gruppi di varietà di luppolo. L’importo dell’aiuto alla produzione di luppolo era differenziato in funzione di tali varietà. Da qualche tempo tale regime di aiuto è stato sostituito da un aiuto per ettaro, identico per tutte le varietà, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1517/77 è quindi divenuto privo di oggetto; è pertanto opportuno abrogare detto regolamento.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1517/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

(2)   GU L 169 del 7.7.1977, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/98 (GU L 160 del 4.6.1998, pag. 18).


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L 16/52


REGOLAMENTO (CE) N. 81/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell’equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione (2) stabilisce, per i paesi terzi, gli organismi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti derivati importati da tali paesi e riconosciuti equivalenti al certificato di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

(2)

In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, gli organismi di questi nuovi Stati membri devono essere eliminati dall’elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3077/78.

(3)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3077/78.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

(2)   GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/98 (GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3).


ALLEGATO

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER:

Luppolo in coni

Codice NC: ex 1210

Polveri di luppolo

Codice NC: ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo

Codice NC: 1302 13 00


Paese d’origine

Servizi autorizzati

Indirizzo

Codice

Telefono

Fax

Australia

Quarantine and Quality Assurance Branch

Department of Primary Industry and Fisheries

GPO Box 192B

Hobart TAS 7001

+.61.02.

33-8011

34-6785

Ovens Research Station

Department of Agriculture

PO Box 235

Myrtleford, Victoria 3737

+.61.57.

51-1311

51-1702

Bulgaria

Institute of Brewing and Hop Production

Gorubljane

Sofia 1738

+.359.2.

75-4153

75-6194

Canada

Plant Protection Division

Animal and Plant Health Directorate

Food Production and Inspection Branch

Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing

59, Camelot Drive

Napean, Ontario, Canada

K1A OY9

+.1.613

952-8000

991-5612

Repubblica popolare cinese

China Tianijn Import & Export

Commodity Inspection Bureau

33, Youyi Road

Tianijn 300201

+.86.22.

432-4143

832-0842

China Xinjiang Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Fu 6, Beijing Nan Lu

Wulumuqi 830011

+.86.991.

484-2708

484-0050

China Neimenggu Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Zhaowuda Road

Huhehaote 010010

+.86.471.

45-1156

45-1163

Nuova Zelanda

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

+.64.4.

472-0367

474-424

472-9071

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

+.64.3.

548-2319

546-9464

Romania

Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences

Strada Manastur no. 3

Cluj-Napoca

+.406.

419-8792

419-3792

Bucharest Institute of Food Chemistry

Strada Garlei no. 1

Sector 1

Bucharest

+.40.1.

230-5090

230-0311

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Institut za Ratarstvo I

Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj

Yu-21470 Backi Petrovac

+.381.21.

780-365

621-212

Sudafrica

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

+.27.12

841-3172

841-3594

Svizzera

Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB)

Engimattstrasse 11

8059 Zürich

+.41.1.

201-4244

201-4249

Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomie

+.7.0412

37-2111

36-7331

Stati Uniti d’America

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

2017 South First Street

Yakima, WA

+.1.509.

575-2759

454-7699

Idaho Department of Agriculture

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road PO Box 790

Boise, ID 83701

+.1.208

334-2623

334-2170

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310

+.1.503.

986-4620

373-1479

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Front Avenue PO Box 3837

Portland, OR 97208

+.1.503.

231-2056

231-6199

USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory

Building 306, Room 209 BARC-East

Beltsville, MD 20705-2325

+.1.301

504-9328

504-9200

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe

Northern Close

Northbridge Park

PO Box 2259-Borrowdale Harare

+.263.4.

88-2021/2

88-2020


20.1.2005   

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L 16/55


REGOLAMENTO (CE) N. 82/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 , per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 112 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE.

(3)

La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2005 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 25 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

La presentazione di nuove domande per il 2005 è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

20.1.2005   

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L 16/56


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa alla nomina di un membro britannico del Comitato economico e sociale

(2005/30/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio del 17 settembre 2002 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal Governo britannico,

sentito il parere della Commissione dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Peter COLDRICK è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del Sig. David FEICKERT per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)   GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


20.1.2005   

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L 16/57


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

recante nomina di un membro titolare olandese e di un membro supplente olandese del Comitato delle regioni

(2005/31/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2)

Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Wim VAN GELDER, e un seggio di membro supplente del medesimo comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Onno HOES, comunicate al Consiglio in data 6 settembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a)

quale membro titolare:

il Sig. Onno HOES,

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,

in sostituzione del Sig. Wim VAN GELDER

b)

quale membro supplente:

il Sig. Wim VAN GELDER,

Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland,

in sostituzione del Sig. Onno HOES

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)   GU L 24 del 26.1.2002 pag. 38.


20.1.2005   

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L 16/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

(2005/32/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

(2)

Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Hans KAISER, comunicate al Consiglio in data 6 settembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

È nominato membro titolare del Comitato delle regioni il Sig. Gerold WUCHERPFENNIG, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei in sostituzione del Sig. Hans KAISER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)   GU L 24 del 26.1.2002 pag. 38.


Commissione

20.1.2005   

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L 16/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

recante modifica della decisione 2001/556/CE relativa all’inserimento degli stabilimenti in India negli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 4543]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/33/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/556/CE, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti in paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano.

(2)

L’India ha fornito un elenco di stabilimenti che producono gelatina destinata al consumo umano di cui le autorità responsabili certificano la conformità con la normativa comunitaria.

(3)

Tali stabilimenti vanno pertanto inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 2001/556/CE.

(4)

Dal momento che non è stata effettuata a tutt’oggi nessuna ispezione in loco degli stabilimenti interessati, è necessario che le importazioni in provenienza da tali stabilimenti non possano avvalersi di controlli materiali ridotti in conformità con la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

La decisione 2001/556/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2001/556/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 23 gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)   GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1

2

3

4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01

Narmada Gelatines Ltd

Jabalpur

Madhya Pradesh

CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01

Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division

Kochi

Kerala

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02

Sterling Gelatine

Village Karakhadi

Gujarat

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03

Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Vasad

Gujarat»


20.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE,

dell’11 gennaio 2005,

che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 4992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangini e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 63, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE esige che ciascuna partita importata dai paesi terzi sia sottoposta a controlli veterinari. Tali controlli possono comprendere test analitici per rilevare residui di sostanze farmacologicamente attive al fine di verificare se le partite soddisfano le condizioni previste dalla legislazione comunitaria.

(2)

I limiti massimi di residui (LMR) da applicare nel quadro del controllo degli alimenti, conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttiva 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CE (2), sono stati stabiliti per sostanze farmacologicamente attive nel regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3). I limiti massimi di residui si applicano alle partite importate.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2377/90, tuttavia, non fissa LMR per tutte le sostanze e in particolare non per quelle il cui uso è proibito o non autorizzato in ambito comunitario. Per tali sostanze, la presenza di qualsiasi residuo può giustificare il rifiuto o la distruzione della partita interessata al momento dell'importazione.

(4)

E’ opportuno che la Comunità stabilisca una strategia armonizzata per il controllo nelle partite importate di residui di sostanze proibite o non autorizzate in seno alla Comunità.

(5)

I limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR), fissati conformemente alla decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (4), sono stati approvati quali norme di rendimento che garantiscono il controllo efficace della legislazione comunitaria in occasione dell’esame di campioni ufficiali, al fine di stabilire la presenza di talune sostanze proibite o non autorizzate; i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) corrispondono al limite medio al di sopra del quale il rilevamento di una sostanza o dei relativi residui può essere inteso come metodologicamente significativo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5), conformemente ai Working Principles for Risk Analysis (6) (principi di lavoro per l'analisi dei rischi) del Codex alimentarius, esige che la legislazione alimentare si basi su fattori pertinenti rispetto alla materia in questione, come la fattibilità dei controlli.

(7)

Il rilevamento isolato di residui di una sostanza al di sotto dei limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti dalla decisione 2002/657/CE, non deve perciò costituire una preoccupazione immediata, ma essere monitorato dagli Stati membri e tali limiti devono essere impiegati, qualora esistano, come parametro di riferimento per un'azione volta a garantire un'applicazione armonizzata della direttiva 97/78/CE.

(8)

Nel caso in cui i risultati dei test analitici indichino la presenza di residui di una sostanza per la quale i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati fissati conformemente alla decisione 2002/657/CE e in attesa dell'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, prevista per il 1o gennaio 2006, è opportuno chiarire l'azione da intraprendere, considerando la gravità della minaccia che può rappresentare la partita per la salute umana e le disposizioni fissate nelle direttive 96/23/CE e 97/78/CE e nel regolamento (CE) n. 178/2002.

(9)

Gli Stati membri devono in particolare controllare la situazione delle importazioni per individuare eventuali problemi ricorrenti, dato che ciò potrebbe evidenziare l’uso improprio di una particolare sostanza o il mancato rispetto delle garanzie fornite dai paesi terzi relative alla produzione di alimenti destinati a essere importati nella Comunità. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali problemi ricorrenti.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione della decisione

1.   La presente decisione fissa i quadri di riferimento per un'azione da intraprendere in materia di residui di sostanze per le quali i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati stabiliti a norma della decisione 2002/657/CE quando i test analitici, svolti conformemente alla direttiva 97/78/CE sulle partite importate di prodotti di origine animale, confermano la presenza di tali residui e le misure da intraprendere dopo tale conferma.

2.   La presente decisione si applica alle partite di prodotti di origine animale importate dai paesi terzi, indipendentemnte dal fatto che i test analitici siano svolti regolarmente, sulla base di procedure di controllo rafforzate o in base a una misura di salvaguardia.

Articolo 2

Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere

Ai fini del controllo dei residui di talune sostanze il cui uso è vietato o non autorizzato in seno alla Comunità, i limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti nell'allegato II della decisione 2002/657/CE, sono utilizzati quali quadri di riferimento per un'azione indipendentemente dalla matrice esaminata.

Articolo 3

Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata

1.   Qualora i risultati di test analitici siano pari o superiori ai limiti minimi di rendimento richiesti fissati nella decisione 2002/657/CE, la partita interessata viene considerata non conforme alla legislazione comunitaria.

2.   In attesa dell'applicazione prevista a partire dal 1o gennaio 2006 degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti degli Stati membri mettono sotto sequestro le partite non conformi dei paesi terzi e, dopo aver sentito gli operatori nell'industria alimentare responsabili della partita, adottano i seguenti provvedimenti:

a)

ordinano che tali partite siano distrutte o rispedite al di fuori della Comunità, conformemente al paragrafo 3;

b)

qualora le partite siano già state commercializzate, richiamano le partite prima di adottare una delle misure sopra riferite.

3.   Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite unicamente nei seguenti casi:

a)

se la destinazione è stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita; e

b)

se l'operatore del settore alimentare ha informato in primo luogo l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo destinatario, qualora sia diverso, in merito alle motivazioni e alle circostanze che hanno impedito l'introduzione sul mercato comunitario delle partite interessate; e

c)

quando il paese terzo destinatario non è il paese terzo di origine e l'autorità competente di tale paese ha notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare le partite.

4.   Fatte salve le normative nazionali degli Stati membri, applicabili in materia di revisione delle decisioni amministrative, il rinvio deve essere effettuato non oltre i 60 giorni successivi al giorno in cui l'autorità competente ha deciso la destinazione della partita, a meno che non sia stata intrapresa un'azione legale. Se al termine dei 60 giorni il rinvio non ha luogo, si procede alla distruzione della partita a meno che l'autorità competente non ritenga giustificato il ritardo.

5.   Se i risultati dei test analitici sui prodotti sono inferiori ai limiti minimi di rendimento richiesti, fissati nella decisione 2002/657/CE, l’introduzione dei prodotti nella catena alimentare non è vietata. L'autorità competente tiene un registro dei risultati in caso di ricorrenza. Qualora dai risultati dei test analitici effettuati sui prodotti della medesima origine emerga una configurazione ricorrente rivelatrice di un problema potenziale legato a una o più sostanze proibite o non autorizzate, compresa ad esempio la registrazione di quattro o più risultati confermati inferiori ai parametri di riferimento per l’avvio di un'azione, relativa alla stessa sostanza, nelle importazioni aventi un’origine particolare, entro un periodo di sei mesi, l'autorità competente ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. La Commissione porta la questione dinnanzi all'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate.

6.   L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita o il suo rappresentante, devono assumersi i costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 febbraio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004.

(3)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71).

(4)   GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).

(5)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(6)  Disponibile all’indirizzo ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf