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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 76/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
105,6 |
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204 |
91,3 |
|
|
212 |
176,1 |
|
|
248 |
157,0 |
|
|
999 |
132,5 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
166,2 |
|
220 |
229,0 |
|
|
999 |
197,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
169,9 |
|
204 |
148,3 |
|
|
999 |
159,1 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
68,7 |
|
204 |
45,4 |
|
|
212 |
53,1 |
|
|
220 |
49,6 |
|
|
448 |
35,9 |
|
|
999 |
50,5 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
64,6 |
|
999 |
64,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
74,1 |
|
204 |
83,9 |
|
|
400 |
76,6 |
|
|
464 |
149,6 |
|
|
624 |
59,2 |
|
|
999 |
88,7 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
49,5 |
|
999 |
49,5 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
91,3 |
|
404 |
69,9 |
|
|
720 |
75,1 |
|
|
999 |
78,8 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
90,1 |
|
999 |
90,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 77/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista. |
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(2) |
Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competente che designano le autorità responsabili per l’attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario. |
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(3) |
L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità dell’articolo 94 e dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72. |
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(4) |
È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005.
Per la Commissione
Vladimir ŠPIDLA
Membro della Commissione
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
1)
L’allegato 1 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
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b) |
La sezione «P. MALTA» è sostituita dalla seguente: «P. MALTA
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c) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue: Il punto 1 è sostituito dal seguente:
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2)
L’allegato 2 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue:
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b) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:
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|
c) |
La sezione «E. ESTONIA» è modificata come segue: Il punto 5 è sostituito dal seguente:
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d) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:
|
|
e) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue:
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f) |
La sezione «J. ITALIA» è sostituita dalla seguente: «J. ITALIA
|
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g) |
La sezione «M. LITHUANIA» è modificata come segue: Il punto 6 è sostituito dal seguente:
|
|
h) |
La sezione «S. POLAND» è modificata come segue:
|
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i) |
La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue: Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
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j) |
La sezione «V. SLOVAKIA» è sostituita dalla seguente:
|
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k) |
La sezione «X. SWEDEN» è modificata come segue:
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3.
L’allegato 3 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue: Al punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
|
b) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue: Il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
|
c) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA
|
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d) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: Il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
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e) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: Al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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|
f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue: Il punto 6 è sostituito dal seguente:
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|
g) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:
|
|
h) |
La sezione «U. SLOVENIA» è modificata come segue: Al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
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i) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo: «V. SLOVACCHIA
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4.
L’allegato 4 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue: Al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
b) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dal seguente testo: «E. ESTONIA
|
|
c) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: Il punto 1 è sostituito dal seguente:
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d) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
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e) |
La sezione «H. FRANCIA» è sostituita dalla seguente: «H. FRANCIA Per l’insieme dei settori e dei rischi:
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f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue: I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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g) |
La sezione «S. POLONIA» è sostituita dalla seguente: «S. POLONIA
|
|
h) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «V. SLOVACCHIA
|
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i) |
La sezione «X. SVEZIA» è sostituita dal seguente testo: «X. SVEZIA
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5.
L’allegato 5 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «9. BELGIO — ITALIA» è modificata come segue: È aggiunta la seguente lettera f):
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b) |
La sezione «102. ESTONIA — PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente: «102. ESTONIA — PAESI BASSI Nulla.»; |
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c) |
La sezione «82. GERMANIA — PAESI BASSI» è modificata come segue: Le lettere g) e h) sono sostituite dal testo seguente:
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d) |
La sezione «87. GERMANIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «87. GERMANIA — SLOVACCHIA Nulla.»; |
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e) |
La sezione «126. GRECIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «126. GRECIA — SLOVACCHIA Senza oggetto.»; |
|
f) |
La sezione «144. SPAGNA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «144. SPAGNA — SLOVACCHIA Nulla.»; |
|
g) |
La sezione «242. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «242. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA Nulla.»; |
|
h) |
La sezione «276. AUSTRIA — SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «276. AUSTRIA — SLOVACCHIA Nulla.». |
6.
L’allegato 7 è modificato come segue:La sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dal seguente testo:
|
«V. |
SLOVACCHIA: Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia) Bratislava. Štátna pokladnica (Erario dello Stato) Bratislava.» |
7.
L’allegato 9 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite in conformità della legge sull’assicurazione sanitaria, della legge sull’organizzazione dei servizi sanitari e dell’articolo 12 della legge sull’assistenza sociale (fornitura di protesi, apparecchi di ortopedia e altri)»; |
|
b) |
La sezione «F. GRECIA» è sostituita dalla seguente: «F. GRECIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito da Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)].». |
8.
L’allegato 10 è modificato come segue:|
a) |
La sezione «E. ESTONIA» è sostituita dalla seguente: «E. ESTONIA
|
|
b) |
La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue:
|
|
c) |
La sezione «G. SPAGNA» è modificata come segue: I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
d) |
La sezione «H. FRANCIA» è modificata come segue:
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e) |
La sezione «J. ITALIA» è modificata come segue: Il punto 2 è sostituito dal seguente:
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f) |
La sezione «M. LITUANIA» è modificata come segue:
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g) |
La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue:
|
|
h) |
La sezione «V. SLOVACCHIA» è modificata come segue:
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i) |
La sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:
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20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 78/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tali misure, specificamente modificate dal regolamento (CE) n. 221/2002 (3), della Commissione, comprendono i tenori massimi dei metalli pesanti piombo, cadmio e mercurio. |
|
(2) |
Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per tali contaminanti in taluni prodotti alimentari. Le disposizioni rivedute mantengono un livello elevato di tutela della salute dei consumatori. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 684/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6).
ALLEGATO
La Parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:
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1) |
Riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:
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2) |
Riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5 e 3.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti e viene inserito un nuovo punto 3.2.5.2:
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3) |
Riguardo al mercurio (Hg), i punti 3.3.1 e 3.3.1.1 sono sostituiti dai seguenti:
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(1) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(2) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(3) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(4) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(5) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
(6) Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
(7) Pesci e prodotti della pesca delle categorie a), c) e f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
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20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera i),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie in materia di salute pubblica e salute degli animali per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme relativa all’utilizzo di determinati sottoprodotti di origine animale, ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e di rifiuti alimentari di origine animale, cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 prevista nello stesso regolamento, ivi inclusi latte e prodotti a base di latte che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (CE) n. 1774/2004 prevede inoltre la possibilità di utilizzare i materiali della categoria 3 in maniera diversa, conformemente alla procedura stabilita nello stesso regolamento e previa consultazione del comitato scientifico competente. |
|
(3) |
In sintonia con i pareri espressi dal comitato scientifico direttivo nel 1996, 1999 e 2000, non esistono prove che il latte trasmetta l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e gli eventuali rischi che l’uso del latte può comportare sono considerati di scarsa rilevanza. Nella sua relazione del 15 marzo 2001, il gruppo ad hoc TSE/BSE ha confermato tale parere. |
|
(4) |
In base a tali pareri, il latte, i prodotti a base di latte e il colostro sono esenti dal divieto di utilizzare proteine animali nell’alimentazione degli animali di allevamento, detenuti, ingrassati o allevati dall’uomo per la produzione di alimenti, in applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tramissibili (2). |
|
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 non si applica al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell’azienda d’origine. Tale regolamento consente inoltre l’utilizzo sul territorio di latte e colostro come fertilizzanti o ammendanti, quando l’autorità competente ritenga che tali prodotti non presentino rischi di propagazione di malattie trasmissibili gravi, dal momento che gli animali allevati potrebbero avere avuto accesso a tale territorio e pertanto essere stati esposti a tale rischio. |
|
(6) |
A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, l’utilizzo di materiali della categoria 3 è soggetto a norme severe e l’uso di tali materiali per nutrire animali di allevamento è consentito unicamente previa trasformazione in impianti di trasformazione riconosciuti di categoria 3. |
|
(7) |
I sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti del latte, destinati al consumo umano, e i residui di prodotti lattieri provengono in genere da stabilimenti riconosciuti nei termini della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3). I prodotti lattiero-caseari pronti all’uso sono in genere confezionati, per cui la possibilità di contaminazione successivamente del prodotto è minima. |
|
(8) |
La Commissione richiederà il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla possibilità di nutrire gli animali di allevamento, osservando le condizioni necessarie per ridurre al minimo i rischi, con latte pronto all’uso, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, a cui si applica la definizione di materiale di categoria 3 contenuta nel regolamento (CE) n. 1774/2002 (in appresso denominati «i prodotti»), senza ulteriore trattamento. |
|
(9) |
In attesa di tale parere e alla luce dei pareri scientifici esistenti e della relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 1999, sulla strategia di vaccinazione di emergenza contro l’afta epizootica, occorre stabilire, a titolo provvisorio, misure specifiche per la raccolta, il trasporto, la trasformazione e l’utilizzo dei prodotti. |
|
(10) |
Occorre mettere a punto negli Stati membri sistemi di controllo adeguati per vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e, in caso di mancato rispetto delle disposizioni, adottare le misure del caso. Nel fissare il numero delle aziende registrate cui rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti in questione, gli Stati membri devono tener conto della loro valutazione dei rischi nello scenario più ottimista e più pessimista, realizzata nel quadro dell’elaborazione dei rispettivi piani di emergenza per le malattie epizootiche. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione generale da parte degli Stati membri
Gli Stati membri autorizzano la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’utilizzo e il magazzinaggio di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale della categoria 3, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell’allegato VII dello stesso regolamento («i prodotti»), purché tali attività e tali prodotti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.
Articolo 2
Utilizzo di prodotti trasformati, siero di latte e prodotti non trasformati per la produzione di alimenti per animali
1. I prodotti trasformati e il siero di latte, figuranti all’allegato I, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.
2. I prodotti non trasformati e altri prodotti, figuranti all’allegato II, possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali conformemente al disposto di detto allegato.
Articolo 3
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
1. I prodotti vanno raccolti, trasportati e identificati a norma delle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, il primo paragrafo non sarà applicabile agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti in conformità con l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE nel caso di raccolta e di rinvio ai loro stabilimenti di prodotti in precedenza consegnati ai clienti.
2. I prodotti devono essere immagazzinati a una temperatura appropriata, per evitare qualsivoglia rischio per la salute umana o animale:
|
a) |
in un impianto di magazzinaggio apposito, riconosciuto conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; o |
|
b) |
in un’area di magazzinaggio separata, appositamente destinata allo scopo, riconosciuta in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE. |
3. I campioni del prodotto finale, prelevati nel corso o al termine dell’immagazzinamento, devono rispettare quanto meno i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Articolo 4
Autorizzazione, registrazione e misure di controllo
1. Gli impianti di trasformazione del latte, riconosciuti in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, e le aziende autorizzate in conformità col disposto degli allegati del presente regolamento, sono registrate allo scopo specifico dall’autorità competente.
2. L’autorità competente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che gli operatori degli impianti e delle aziende registrate rispettino le condizioni previste dal presente regolamento.
Articolo 5
Sospensione dell’autorizzazione e della registrazione in caso di inosservanza
Le autorizzazioni e le registrazioni emesse dall’autorità competente in conformità con il presente regolamento sono immediatamente revocate qualora venga meno il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
L’autorizzazione e la registrazione possono essere ripristinate solo previa messa in atto delle misure correttive indicate dall’autorità competente.
Articolo 6
Revisione
La Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento e introduce gli adeguamenti necessari alla luce del parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
ALTRI MODI DI UTILIZZARE I PRODOTTI TRASFORMATI E IL SIERO DI LATTE, QUALI PREVISTI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA i) DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1774/2002
CAPITOLO I
A. Prodotti
I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che siano stati in contatto con latte crudo e/o latte pastorizzato in conformità del disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, soggetti almeno a uno dei seguenti trattamenti:
|
a) |
«temperatura ultra alta» (latte del tipo UHT) in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera b), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE; |
|
b) |
sterilizzazione in cui si sia raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3 o realizzata secondo il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE a una temperatura minima di 115°C per 20 minuti o altra combinazione equivalente; |
|
c) |
pastorizzazione in conformità del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), o sterilizzazione, diversa da quella citata al paragrafo b) del presente capitolo, in conformità con il capitolo I, parte A, punto 4, lettera c), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE, seguite:
|
B. Uso
I prodotti di cui al capitolo A possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato e possono essere impiegati in zone transfrontaliere qualora gli Stati membri interessati abbiano concluso un mutuo accordo allo scopo specifico. Lo stabilimento interessato deve garantire la tracciabilità del prodotto.
CAPITOLO II
A. Prodotti
|
1. |
I prodotti, tra cui l’acqua utilizzata per il loro lavaggio, che sia stata in contatto con latte solo pastorizzato, in conformità con il disposto del capitolo I, parte A, punto 4, lettera a), dell’allegato C della direttiva 92/46/CEE. |
|
2. |
Siero ottenuto da prodotti a base di latte non sottoposti a trattamento termico, che deve essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e che deve presentare un pH pari a < 6,0 prima di essere mandato direttamente alle aziende di allevamento riconosciute. |
B. Uso
I prodotti e il siero, di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:
|
a) |
provengano da uno stabilimento riconosciuto secondo l’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e |
|
b) |
siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica. |
ALLEGATO II
ALTRI MODI DI UTILIZZARE PRODOTTI NON TRASFORMATI E ALTRI PRODOTTI
A. Prodotti
Prodotti non trattati, ivi inclusa l’acqua utilizzata per il lavaggio che sia stata in contatto con latte crudo, e altri prodotti per i quali non possono essere garantiti i trattamenti di cui ai capitoli I e II dell’allegato I.
B. Uso
I prodotti di cui al capitolo A, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali nello Stato membro interessato purché:
|
a) |
provengano da uno stabilimento riconosciuto in conformità dell’articolo 10 della direttiva 92/46/CEE, che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; e |
|
b) |
siano mandati a un numero limitato di aziende di allevamento riconosciute, fissato sulla base della valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata dallo Stato membro interessato nella fase di elaborazione dei piani d’emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l’afta epizootica, e purché gli animali presenti nelle aziende di allevamento autorizzate possano essere trasferiti:
|
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 80/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l’elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivate nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1517/77 (2) stabilisce gruppi di varietà di luppolo. L’importo dell’aiuto alla produzione di luppolo era differenziato in funzione di tali varietà. Da qualche tempo tale regime di aiuto è stato sostituito da un aiuto per ettaro, identico per tutte le varietà, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 1517/77 è quindi divenuto privo di oggetto; è pertanto opportuno abrogare detto regolamento. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1517/77 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).
(2) GU L 169 del 7.7.1977, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/98 (GU L 160 del 4.6.1998, pag. 18).
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 81/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell’equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione (2) stabilisce, per i paesi terzi, gli organismi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti derivati importati da tali paesi e riconosciuti equivalenti al certificato di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/71. |
|
(2) |
In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, gli organismi di questi nuovi Stati membri devono essere eliminati dall’elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3077/78. |
|
(3) |
È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3077/78. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).
(2) GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/98 (GU L 70 del 10.3.1998, pag. 3).
ALLEGATO
SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER:
|
Luppolo in coni |
Codice NC: ex 1210 |
|
Polveri di luppolo |
Codice NC: ex 1210 |
|
Succhi ed estratti di luppolo |
Codice NC: 1302 13 00 |
|
Paese d’origine |
Servizi autorizzati |
Indirizzo |
Codice |
Telefono |
Fax |
||||
|
Australia |
Quarantine and Quality Assurance Branch Department of Primary Industry and Fisheries |
|
+.61.02. |
33-8011 |
34-6785 |
||||
|
Ovens Research Station Department of Agriculture |
|
+.61.57. |
51-1311 |
51-1702 |
|||||
|
Bulgaria |
Institute of Brewing and Hop Production |
|
+.359.2. |
75-4153 |
75-6194 |
||||
|
Canada |
Plant Protection Division Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch Agriculture and Agri-food Canada |
|
+.1.613 |
952-8000 |
991-5612 |
||||
|
Repubblica popolare cinese |
China Tianijn Import & Export Commodity Inspection Bureau |
|
+.86.22. |
432-4143 |
832-0842 |
||||
|
China Xinjiang Import & Export Commodity Inspection Bureau |
|
+.86.991. |
484-2708 |
484-0050 |
|||||
|
China Neimenggu Import & Export Commodity Inspection Bureau |
|
+.86.471. |
45-1156 |
45-1163 |
|||||
|
Nuova Zelanda |
Ministry of Agriculture and Fisheries |
|
+.64.4. |
472-0367 |
474-424 472-9071 |
||||
|
Gawthorn Institute |
|
+.64.3. |
548-2319 |
546-9464 |
|||||
|
Romania |
Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences |
|
+.406. |
419-8792 |
419-3792 |
||||
|
Bucharest Institute of Food Chemistry |
|
+.40.1. |
230-5090 |
230-0311 |
|||||
|
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) |
Institut za Ratarstvo I Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj |
Yu-21470 Backi Petrovac |
+.381.21. |
780-365 |
621-212 |
||||
|
Sudafrica |
CSIR Food Science and Technology |
|
+.27.12 |
841-3172 |
841-3594 |
||||
|
Svizzera |
Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB) |
|
+.41.1. |
201-4244 |
201-4249 |
||||
|
Ucraina |
Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel |
|
+.7.0412 |
37-2111 |
36-7331 |
||||
|
Stati Uniti d’America |
Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab |
|
+.1.509. |
575-2759 |
454-7699 |
||||
|
Idaho Department of Agriculture Hop Inspection Lab |
|
+.1.208 |
334-2623 |
334-2170 |
|||||
|
Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division |
|
+.1.503. |
986-4620 |
373-1479 |
|||||
|
USDA, GIPSA, FGIS |
|
+.1.503. |
231-2056 |
231-6199 |
|||||
|
USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory |
|
+.1.301 |
504-9328 |
504-9200 |
|||||
|
Zimbabwe |
Standards Association of Zimbabwe |
|
+.263.4. |
88-2021/2 |
88-2020 |
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 82/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 , per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero. |
|
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 112 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE. |
|
(3) |
La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2005. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2005 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 25 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
La presentazione di nuove domande per il 2005 è sospesa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/56 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
relativa alla nomina di un membro britannico del Comitato economico e sociale
(2005/30/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio del 17 settembre 2002 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal Governo britannico,
sentito il parere della Commissione dell'Unione europea,
DECIDE:
Articolo unico
Il Sig. Peter COLDRICK è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del Sig. David FEICKERT per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
recante nomina di un membro titolare olandese e di un membro supplente olandese del Comitato delle regioni
(2005/31/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Wim VAN GELDER, e un seggio di membro supplente del medesimo comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Onno HOES, comunicate al Consiglio in data 6 settembre 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato delle regioni
|
a) |
quale membro titolare: il Sig. Onno HOES, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, in sostituzione del Sig. Wim VAN GELDER |
|
b) |
quale membro supplente: il Sig. Wim VAN GELDER, Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, in sostituzione del Sig. Onno HOES |
per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
|
20.1.2005 |
IT |
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L 16/58 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni
(2005/32/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Hans KAISER, comunicate al Consiglio in data 6 settembre 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni il Sig. Gerold WUCHERPFENNIG, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei in sostituzione del Sig. Hans KAISER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
Commissione
|
20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
recante modifica della decisione 2001/556/CE relativa all’inserimento degli stabilimenti in India negli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano
[notificata con il numero C(2004) 4543]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/33/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2001/556/CE, dell’11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di gelatine destinate al consumo umano (2), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti in paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gelatine destinate al consumo umano. |
|
(2) |
L’India ha fornito un elenco di stabilimenti che producono gelatina destinata al consumo umano di cui le autorità responsabili certificano la conformità con la normativa comunitaria. |
|
(3) |
Tali stabilimenti vanno pertanto inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 2001/556/CE. |
|
(4) |
Dal momento che non è stata effettuata a tutt’oggi nessuna ispezione in loco degli stabilimenti interessati, è necessario che le importazioni in provenienza da tali stabilimenti non possano avvalersi di controlli materiali ridotti in conformità con la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3). |
|
(5) |
La decisione 2001/556/CE va quindi modificata di conseguenza. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2001/556/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 23 gennaio 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:
«País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01 |
Narmada Gelatines Ltd |
Jabalpur |
Madhya Pradesh |
|
CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01 |
Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division |
Kochi |
Kerala |
|
CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02 |
Sterling Gelatine |
Village Karakhadi |
Gujarat |
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CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03 |
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20.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE,
dell’11 gennaio 2005,
che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi
[notificata con il numero C(2004) 4992]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/34/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 7,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangini e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 63, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 97/78/CE esige che ciascuna partita importata dai paesi terzi sia sottoposta a controlli veterinari. Tali controlli possono comprendere test analitici per rilevare residui di sostanze farmacologicamente attive al fine di verificare se le partite soddisfano le condizioni previste dalla legislazione comunitaria. |
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(2) |
I limiti massimi di residui (LMR) da applicare nel quadro del controllo degli alimenti, conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttiva 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CE (2), sono stati stabiliti per sostanze farmacologicamente attive nel regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3). I limiti massimi di residui si applicano alle partite importate. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2377/90, tuttavia, non fissa LMR per tutte le sostanze e in particolare non per quelle il cui uso è proibito o non autorizzato in ambito comunitario. Per tali sostanze, la presenza di qualsiasi residuo può giustificare il rifiuto o la distruzione della partita interessata al momento dell'importazione. |
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(4) |
E’ opportuno che la Comunità stabilisca una strategia armonizzata per il controllo nelle partite importate di residui di sostanze proibite o non autorizzate in seno alla Comunità. |
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(5) |
I limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR), fissati conformemente alla decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (4), sono stati approvati quali norme di rendimento che garantiscono il controllo efficace della legislazione comunitaria in occasione dell’esame di campioni ufficiali, al fine di stabilire la presenza di talune sostanze proibite o non autorizzate; i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) corrispondono al limite medio al di sopra del quale il rilevamento di una sostanza o dei relativi residui può essere inteso come metodologicamente significativo. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5), conformemente ai Working Principles for Risk Analysis (6) (principi di lavoro per l'analisi dei rischi) del Codex alimentarius, esige che la legislazione alimentare si basi su fattori pertinenti rispetto alla materia in questione, come la fattibilità dei controlli. |
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(7) |
Il rilevamento isolato di residui di una sostanza al di sotto dei limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti dalla decisione 2002/657/CE, non deve perciò costituire una preoccupazione immediata, ma essere monitorato dagli Stati membri e tali limiti devono essere impiegati, qualora esistano, come parametro di riferimento per un'azione volta a garantire un'applicazione armonizzata della direttiva 97/78/CE. |
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(8) |
Nel caso in cui i risultati dei test analitici indichino la presenza di residui di una sostanza per la quale i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati fissati conformemente alla decisione 2002/657/CE e in attesa dell'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, prevista per il 1o gennaio 2006, è opportuno chiarire l'azione da intraprendere, considerando la gravità della minaccia che può rappresentare la partita per la salute umana e le disposizioni fissate nelle direttive 96/23/CE e 97/78/CE e nel regolamento (CE) n. 178/2002. |
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(9) |
Gli Stati membri devono in particolare controllare la situazione delle importazioni per individuare eventuali problemi ricorrenti, dato che ciò potrebbe evidenziare l’uso improprio di una particolare sostanza o il mancato rispetto delle garanzie fornite dai paesi terzi relative alla produzione di alimenti destinati a essere importati nella Comunità. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali problemi ricorrenti. |
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(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione della decisione
1. La presente decisione fissa i quadri di riferimento per un'azione da intraprendere in materia di residui di sostanze per le quali i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati stabiliti a norma della decisione 2002/657/CE quando i test analitici, svolti conformemente alla direttiva 97/78/CE sulle partite importate di prodotti di origine animale, confermano la presenza di tali residui e le misure da intraprendere dopo tale conferma.
2. La presente decisione si applica alle partite di prodotti di origine animale importate dai paesi terzi, indipendentemnte dal fatto che i test analitici siano svolti regolarmente, sulla base di procedure di controllo rafforzate o in base a una misura di salvaguardia.
Articolo 2
Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere
Ai fini del controllo dei residui di talune sostanze il cui uso è vietato o non autorizzato in seno alla Comunità, i limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti nell'allegato II della decisione 2002/657/CE, sono utilizzati quali quadri di riferimento per un'azione indipendentemente dalla matrice esaminata.
Articolo 3
Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata
1. Qualora i risultati di test analitici siano pari o superiori ai limiti minimi di rendimento richiesti fissati nella decisione 2002/657/CE, la partita interessata viene considerata non conforme alla legislazione comunitaria.
2. In attesa dell'applicazione prevista a partire dal 1o gennaio 2006 degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti degli Stati membri mettono sotto sequestro le partite non conformi dei paesi terzi e, dopo aver sentito gli operatori nell'industria alimentare responsabili della partita, adottano i seguenti provvedimenti:
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a) |
ordinano che tali partite siano distrutte o rispedite al di fuori della Comunità, conformemente al paragrafo 3; |
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b) |
qualora le partite siano già state commercializzate, richiamano le partite prima di adottare una delle misure sopra riferite. |
3. Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite unicamente nei seguenti casi:
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a) |
se la destinazione è stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita; e |
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b) |
se l'operatore del settore alimentare ha informato in primo luogo l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo destinatario, qualora sia diverso, in merito alle motivazioni e alle circostanze che hanno impedito l'introduzione sul mercato comunitario delle partite interessate; e |
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c) |
quando il paese terzo destinatario non è il paese terzo di origine e l'autorità competente di tale paese ha notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare le partite. |
4. Fatte salve le normative nazionali degli Stati membri, applicabili in materia di revisione delle decisioni amministrative, il rinvio deve essere effettuato non oltre i 60 giorni successivi al giorno in cui l'autorità competente ha deciso la destinazione della partita, a meno che non sia stata intrapresa un'azione legale. Se al termine dei 60 giorni il rinvio non ha luogo, si procede alla distruzione della partita a meno che l'autorità competente non ritenga giustificato il ritardo.
5. Se i risultati dei test analitici sui prodotti sono inferiori ai limiti minimi di rendimento richiesti, fissati nella decisione 2002/657/CE, l’introduzione dei prodotti nella catena alimentare non è vietata. L'autorità competente tiene un registro dei risultati in caso di ricorrenza. Qualora dai risultati dei test analitici effettuati sui prodotti della medesima origine emerga una configurazione ricorrente rivelatrice di un problema potenziale legato a una o più sostanze proibite o non autorizzate, compresa ad esempio la registrazione di quattro o più risultati confermati inferiori ai parametri di riferimento per l’avvio di un'azione, relativa alla stessa sostanza, nelle importazioni aventi un’origine particolare, entro un periodo di sei mesi, l'autorità competente ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. La Commissione porta la questione dinnanzi all'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate.
6. L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita o il suo rappresentante, devono assumersi i costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 19 febbraio 2005.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004.
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2232/2004 della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 71).
(4) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/25/CE (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).
(5) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(6) Disponibile all’indirizzo ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al03_33e.pdf