ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 175/01 |
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Tribunale |
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2016/C 175/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2016/C 175/03 |
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2016/C 175/04 |
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2016/C 175/05 |
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2016/C 175/06 |
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2016/C 175/07 |
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2016/C 175/08 |
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2016/C 175/09 |
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2016/C 175/10 |
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2016/C 175/11 |
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2016/C 175/12 |
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2016/C 175/13 |
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2016/C 175/14 |
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2016/C 175/15 |
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2016/C 175/16 |
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2016/C 175/17 |
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Tribunale |
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2016/C 175/18 |
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2016/C 175/19 |
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2016/C 175/20 |
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2016/C 175/21 |
Causa T-106/16: Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO) |
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2016/C 175/22 |
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2016/C 175/23 |
Causa T-108/16: Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Naviera Armas/Commissione |
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2016/C 175/24 |
Causa T-110/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT) |
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2016/C 175/25 |
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2016/C 175/26 |
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2016/C 175/27 |
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2016/C 175/28 |
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2016/C 175/29 |
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2016/C 175/30 |
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2016/C 175/31 |
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2016/C 175/32 |
Causa T-125/16: Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — Léon Van Parys/Commissione |
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2016/C 175/33 |
Causa T-128/16: Ricorso proposto il 24 marzo 2016 — SureID/EUIPO (SUREID) |
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2016/C 175/34 |
Causa T-129/16: Ricorso proposto il 24 marzo 2016 — Claranet Europe/EUIPO — Claro (claranet) |
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2016/C 175/35 |
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2016/C 175/36 |
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2016/C 175/37 |
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2016/C 175/38 |
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2016/C 175/39 |
Causa T-139/16: Ricorso proposto il 31 marzo 2016 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR) |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2016/C 175/40 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2016/C 175/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/2 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(2016/C 175/02)
Il 13 aprile 2016 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. Iliopoulos, del sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, del sig. Spielmann, del sig. Valančius, del sig. Csehi, della sig.ra Półtorak e della sig.ra Marcoulli, su proposta del sig. presidente, presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione sull’assegnazione dei giudici alle sezioni del 23 ottobre 2013 (1), come da ultimo modificata dalla decisione dell’8 ottobre 2015 (2), per il periodo compreso tra il 14 aprile 2016 ed il 31 agosto 2016, e di assegnare i giudici alle sezioni come segue:
I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kanninen, vicepresidente, sig.ra Pelikánová, sig. Buttigieg, sig. Gervasoni e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici.
1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Kanninen, vicepresidente;
a) |
sig.ra Pelikánová e sig. Buttigieg, giudici; |
b) |
sig.ra Pelikánová e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici; |
c) |
sig. Buttigieg e sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici. |
II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig. Gervasoni, sig. Madise e sig. Csehi, giudici.
2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;
a) |
sig. Gervasoni e sig. Madise, giudici; |
b) |
sig. Gervasoni e sig. Csehi, giudici; |
c) |
sig. Madise e sig. Csehi, giudici. |
III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Bieliūnas, sig. Forrester e sig. Iliopoulos, giudici.
3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Papasavvas, presidente di sezione;
a) |
sig. Bieliūnas e sig. Forrester, giudici; |
b) |
sig. Bieliūnas e sig. Iliopoulos, giudici; |
c) |
sig. Forrester e sig. Iliopoulos, giudici. |
IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Prek, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Kreuschitz, giudici.
4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Prek, presidente di sezione; sig.ra Labucka e sig. Kreuschitz, giudici.
V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Collins, giudici.
5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Dittrich, presidente di sezione; sig. Schwarcz, giudice e sig.ra Tomljenović, giudici.
VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Collins e sig. Valančius, giudici.
6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;
a) |
sig. Dehousse e sig. Collins, giudici; |
b) |
sig. Dehousse e sig. Valančius, giudici; |
c) |
sig. Collins e sig. Valančius, giudici. |
VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. van der Woude, presidente di sezione, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Kancheva, sig. Ulloa Rubio e sig.ra Marcoulli, giudici.
7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. van der Woude, presidente di sezione;
a) |
sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Ulloa Rubio, giudici; |
b) |
sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig.ra Marcoulli, giudici; |
c) |
sig. Ulloa Rubio e sig.ra Marcoulli, giudici. |
VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Kancheva, sig. Wetter, e sig.ra Półtorak, giudici.
8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Gratsias, presidente di sezione;
a) |
sig.ra Kancheva e sig. Wetter, giudici; |
b) |
sig.ra Kancheva e sig.ra Półtorak, giudici; |
c) |
sig. Wetter e sig.ra Półtorak, giudici. |
IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:
Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Pelikánová, sig. Popescu e sig. Spielmann, giudici.
9a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
Sig. Berardis, presidente di sezione;
a) |
sig. Czúcz e sig. Popescu, giudici; |
b) |
sig. Czúcz e sig. Spielmann, giudici; |
c) |
sig. Popescu e sig. Spielmann, giudici. |
Le Sezioni ampliate, che si riuniscono con cinque giudici, sono composte:
— |
per quanto riguarda le Sezioni 1a, 2a, 3a, 6a, 7a e 8a, che si riuniscono con tre giudici, alle quali sono assegnati quattro giudici, mediante l’aggiunta al collegio giudicante ristretto inizialmente adito della causa del quarto giudice che compone la Sezione e di un quinto giudice proveniente dalla Sezione successiva in ordine numerico (escluso il presidente di sezione), designato secondo l’ordine previsto all’articolo 8 del regolamento di procedura; |
— |
per quanto riguarda la 9a Sezione, che si riunisce con tre giudici, alla quale sono assegnati quattro giudici, mediante l’aggiunta al collegio giudicante ristretto inizialmente adito della causa del quarto giudice che compone la Sezione e di un quinto giudice proveniente dalla 1a Sezione (escluso il presidente di sezione), designato secondo l’ordine previsto all’articolo 8 del regolamento di procedura; |
— |
per quanto riguarda la 4a Sezione, mediante l’aggiunta di due giudici della 5a Sezione (escluso il presidente di sezione); |
— |
per quanto riguarda la 5a Sezione, mediante l’aggiunta di due giudici della 6a Sezione (escluso il presidente di sezione), designati secondo l’ordine previsto all’articolo 8 del regolamento di procedura; |
Le Sezioni che si riuniscono con tre giudici, alle quali sono assegnati quattro giudici, si riuniscono in forma di tre sotto-collegi giudicanti.
(1) GU C 344, del 23.11.2013, pag. 2.
(2) GU C 354, del 26.10.2015, pag. 2.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 25 gennaio 2016 — Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines N.V.
(Causa C-40/16)
(2016/C 175/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Irene Uhden
Convenuta: KLM Royal Dutch Airlines N.V.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere distanza di volo effettivamente percorsa nel caso concreto.
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/5 |
Impugnazione proposta il 29 gennaio 2016 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 novembre 2015, causa T-659/14: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/UAMI
(Causa C-56/16 P)
(2016/C 175/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e E. Zaera Cuadrado, agenti)
Altre parti nel procedimento: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
accogliere integralmente l’impugnazione; |
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il tribunale ha violato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, nel ritenere che la protezione conferita dal regolamento (CE) n. 491/2009 (2) alle denominazioni di origine possa essere integrata dal Decreto-Lei n. 173/2009, dal Decreto-Lei n. 212/2004 e dal codice portoghese della proprietà intellettuale.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) GU L 154, pag. 1
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) l’8 febbraio 2016 — Istanbul Lojistik Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-65/16)
(2016/C 175/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Istanbul Lojistik Ltd.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione [CE]-Turchia debba essere interpretato nel senso che una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro, costituisce un onere equivalente a un dazio doganale e, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto articolo. |
2) |
|
3) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, sulla base di un accordo bilaterale in materia di trasporti concluso con la Turchia, lo Stato membro di transito applichi una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore, la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro. |
4) |
Se l’articolo 9 dell’accordo di associazione tra la [CEE] e la Turchia (…) debba essere interpretato nel senso che una tassa come quella disciplinata dalla legge ungherese relativa alla tassa di circolazione sui veicoli a motore la quale, in forza di detta legge, grava su un veicolo per il trasporto di merci con targa turca, utilizzato da un trasportatore turco e adibito al trasporto di merci, per il fatto che detto veicolo, proveniente dalla Turchia ed essendo di passaggio in Ungheria quale Stato membro di transito, ha attraversato la frontiera ungherese per raggiungere un altro Stato membro, comporta una discriminazione fondata sulla cittadinanza e, pertanto, si pone in contrasto con il suddetto articolo. |
(1) Regolamento (CE) n. 1072/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300, pag. 72).
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 15 febbraio 2016 — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa
(Causa C-89/16)
(2016/C 175/06)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Radosław Szoja
Convenuta: Sociálna poisťovňa
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia possibile interpretare l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, congiuntamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, senza tener conto delle precisazioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 987/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e senza la possibilità di applicare di conseguenza la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento citato, cosicché la durata esigua dell’orario di lavoro o la ridotta entità della retribuzione del lavoratore subordinato non incide sulla scelta del diritto nazionale applicabile in caso di cumulo di attività subordinata e attività lavorativa autonoma, ossia il citato articolo 14 del regolamento di esecuzione non si applica all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in caso di contrasto, in sede di applicazione, tra due regolamenti, ossia tra il regolamento di base e quello di esecuzione, che nel caso di specie sono il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il giudice nazionale possa valutare le loro disposizioni in base alla loro forza normativa, ossia in base al loro rango nella gerarchia del diritto dell’Unione. |
3) |
Se sia possibile considerare l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base effettuata dalla commissione amministrativa ai sensi dell’articolo 72 del regolamento di base come un’interpretazione vincolante di un’istituzione dell’Unione europea, dalla quale il giudice nazionale non può discostarsi, ciò che al contempo impedisce di proporre una domanda pregiudiziale, o se si tratti soltanto di una delle interpretazioni ammissibili del diritto dell’Unione europea, che il giudice nazionale deve prendere in considerazione come uno degli elementi che fondano la sua decisione. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spagna) il 15 febbraio 2016 — Caixabank, S.A./Héctor Benlliure Santiago
(Causa C-91/16)
(2016/C 175/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid
Parti
Ricorrente: Caixabank, S.A.
Convenuto: Héctor Benlliure Santiago
Questione pregiudiziale
Se l’utilizzo del tasso stipulato degli interessi remunerativi relativamente ad una fattispecie in cui [sono] da applicare gli interessi moratori sia conforme alla direttiva 93/13 (1) o al contrario presupponga un’integrazione del contratto non consentita dalla giurisprudenza comunitaria.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/8 |
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 dall’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015, cause riunite T-233/11 e T-262/11, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione
(Causa C-100/16 P)
(2016/C 175/08)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (rappresentanti: V. Christianos, I. Soufleros, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015 nelle cause riunite T-233/11 e T-262/11 e rinviare la causa al Tribunale per la decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La sentenza impugnata ha dichiarato che tutte le condizioni previste all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatte riguardo a due misure di aiuto di Stato; la prima misura di aiuto di Stato riguarda la vendita delle mine di Kassandra alla ricorrente ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. La seconda misura riguarda l’esenzione dall’imposta relativa al valore fondiario delle mine. |
2. |
La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione: due relativi alla prima misura di aiuto di Stato ed uno relativo alla seconda misura di aiuto di Stato. In particolare:
|
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 19 febbraio 2016 — SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud
(Causa C-101/16)
(2016/C 175/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrente: SC Paper Consult SRL
Convenute: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/112/CE (1) osti a una normativa nazionale in base alla quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA, con la motivazione che il soggetto a monte, che ha emesso la fattura nella quale sono indicate la spesa e l’IVA, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, alle condizioni descritte nella prima questione, la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale in base alla quale per poter negare il diritto alla detrazione dell’IVA è sufficiente l’affissione dell’elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell’Agenția Națională de Administrare Fiscală e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito internet dell’Agenția Națională de Administrare Fiscală, nella sezione Informazioni pubbliche — Informazioni sugli operatori economici. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 febbraio 2016 — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia, Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa
(Causa C-110/16)
(2016/C 175/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Lg Costruzioni Srl
Appellate: Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia,
Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l'art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 (1) una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista «indicato», il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 febbraio 2016 — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Causa C-112/16)
(2016/C 175/11)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Persidera SpA
Appellati: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (1), cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (2), cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (3), cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, disponga la considerazione, nella stessa misura delle reti analogiche esercite in piena legittimità, anche delle reti analogiche in passato esercite in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norme nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione. |
2) |
Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, comportando la considerazione di tutte le reti analogiche fino a quel momento comunque esercite, anche se in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norma nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione, determini in concreto nei confronti di un operatore plurirete la riduzione del numero delle reti digitali assegnate rispetto a quelle esercite nel sistema analogico, in misura proporzionalmente maggiore di quella imposta ai concorrenti. |
(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
(2) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).
(3) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249, pag. 21).
17.5.2016 |
IT |
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C 175/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 60 de Madrid (Spagna) il 29 febbraio 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A./Juan José González Rey e altri
(Causa C-120/16)
(2016/C 175/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 60 de Madrid
Parti
Ricorrente: Abanca Corporación Bancaria S.A.
Convenuti: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey e Francisco Rodríguez Alonso
Questione pregiudiziale
Se l’utilizzo del tasso stipulato degli interessi remunerativi relativamente ad una fattispecie in cui [sono] da applicare gli interessi moratori sia conforme alla direttiva 93/13 (1) o al contrario presupponga un’integrazione del contratto non consentita dalla giurisprudenza comunitaria.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
17.5.2016 |
IT |
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C 175/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 1o marzo 2016 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD
(Causa C-132/16)
(2016/C 175/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia
Convenuta:«Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments» EOOD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ostino a una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, del Zakon za danak varhu dobavenata stoynost [legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)] che limita il diritto a detrazione dell’IVA versata a monte per la prestazione di servizi di costruzione o ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, servizi di cui beneficiano sia il destinatario sia il terzo, per il solo motivo che quest’ultimo riceve a titolo gratuito il risultato della prestazione di servizi, senza tenere conto della circostanza che le prestazioni di servizi sono utilizzate nel contesto dell’attività economica del loro destinatario soggetto passivo. |
2) |
Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino a una prassi in materia fiscale secondo la quale il diritto a detrazione dell’imposta versata a monte per prestazioni di servizi non è riconosciuto quando le spese corrispondenti a tali prestazioni siano contabilizzate come parte delle spese generali del soggetto passivo in quanto sono state sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, senza tenere conto della circostanza che il bene è utilizzato anche dal beneficiario delle prestazioni di servizi di costruzione per la sua attività economica. |
17.5.2016 |
IT |
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C 175/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 14 marzo 2016 — Procuratore generale/Zenon Robert Akarsar
(Causa C-148/16)
(2016/C 175/14)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Procuratore generale
Resistente: Zenon Robert Akarsar
Questione pregiudiziale
La seguente questione riguarda l’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1).
Se uno Stato membro possa negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo riguardante l’esecuzione di una pena detentiva irrogata a titolo di sanzione unica per reati differenti qualora uno di tali reati non costituisca infrazione secondo la normativa dello Stato membro di esecuzione e non sia possibile, nello Stato membro emittente, ascrivere parte della pena ad alcune soltanto delle suddette infrazioni.
Il reato di cui trattasi non costituisce una delle infrazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto alle quali il requisito della doppia incriminazione non può essere fatto valere.
17.5.2016 |
IT |
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C 175/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2016 — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
(Causa C-161/16)
(2016/C 175/15)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Attunda tingsrätt
Parti
Ricorrente: Airhelp Ltd
Resistente: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 2, lettera g), e 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (1), debbano essere interpretati nel senso che sia necessario che il passeggero possieda la conferma della prenotazione di un posto (vale a dire il diritto di ottenere il proprio posto nell'aeromobile) oppure sia sufficiente che il passeggero abbia ricevuto il titolo di viaggio sull’aeromobile (vale a dire il diritto di essere trasportato nell'aeromobile) perché il risarcimento possa essere pagato. |
2) |
Se il biglietto a tariffa ridotta per un minore che non dispone del proprio posto nel volo, ma che vola in compagnia di un altro passeggero, debba essere considerato direttamente o indirettamente accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
17.5.2016 |
IT |
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C 175/14 |
Impugnazione proposta il 29 marzo 2016 dalla Toshiba Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 gennaio 2016, causa T-404/12, Toshiba Corporation/Commissione europea
(Causa C-180/16 P)
(2016/C 175/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corporation (rappresentanti: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, S. Sakellariou, Δικηγόρος, J. Jourdan, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-404/12, e
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si basa su tre motivi:
a) |
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che i diritti della difesa della Toshiba non sono stati violati dalla Commissione europea; in particolare laddove la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti prima di pronunciare la decisione di riadozione nel 2012. |
b) |
Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il metodo applicato dalla Commissione europea per calcolare l’ammenda della Toshiba non violava il principio della parità di trattamento; in particolare laddove la Commissione ha utilizzato, come base per calcolare l’ammenda della Toshiba, l’importo di partenza calcolato per la società comune TM T&D, e non ha utilizzato un fatturato rilevante per la Toshiba, contrariamente a quanto la Commissione aveva effettuato per i destinatari europei della decisione adottata nel 2007; e |
c) |
Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione europea, non riducendo l’ammenda della Toshiba in modo da riflettere la sua partecipazione relativa all’infrazione, non ha violato il principio della parità di trattamento; in particolare laddove la Commissione non ha ritenuto che la minore partecipazione della Toshiba nel comportamento collusivo, rispetto a quella dei destinatari europei della decisione adottata nel 2007, dovesse essere riflessa nell’importo dell’ammenda. |
17.5.2016 |
IT |
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C 175/15 |
Domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento proposta il 29 marzo 2016 — Yukos Universal Ltd/Banca europea per gli investimenti
(Causa C-185/16 SA)
(2016/C 175/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Yukos Universal Ltd (rappresentante: H. Boularbah, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
— |
ingiungere alla Banca europea per gli investimenti di dichiarare le cause, gli importi e le modalità dei debiti di cui dispone la Federazione di Russia nei suoi confronti; |
— |
autorizzare la YUL ad effettuare un pignoramento conservativo presso la Banca europea per gli investimenti su tali crediti, o, per lo meno, su tutte le somme che la Banca europea per gli investimenti è tenuta a versare, o lo sarà, alla Federazione di Russia come emittente di obbligazioni sottoscritte dalla Federazione di Russia, inclusi gli interessi generati da tali obbligazioni e dal loro rimborso, secondo le modalità stabilite dal/dai contratto/i di emissione o dal/dai prospetto/i applicabili, a concorrenza di un importo, capitale e interessi, con riserva di rivalorizzazione nel corso del procedimento, par a EUR 1 690 886 892,20 (importo del credito della YUL nei confronti della Federazione di Russia); |
— |
in ogni caso, condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese del presente procedimento. |
Tribunale
17.5.2016 |
IT |
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C 175/16 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Pharm-a-care Laboratories/UAMI — Pharmavite (VITAMELTS)
(Causa T-713/15) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))
(2016/C 175/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australia) (rappresentante: I. A. De Freitas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pharmavite LLC (California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2015 (procedimento R 2649/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pharmavite LLC e la Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
17.5.2016 |
IT |
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C 175/16 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 febbraio 2016 — ICA Laboratories e a./Commissione
(Causa T-732/15 R)
((«Procedimento sommario - Ambiente - Tutela dei consumatori - Regolamento che stabilisce i livelli massimi di residui di guazatina - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2016/C 175/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedenti: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Sud Africa); ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City); e ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Crespi, avvocati, e P. Sellar, solicitor)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e P. Ondrůšek, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (GU L 280, pag. 2).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
17.5.2016 |
IT |
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C 175/17 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Philip Morris Brands/EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)
(Causa T-105/16)
(2016/C 175/20)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Explosal Ltd (Larnaca, Cipro)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea in bianco e nero contenente gli elementi verbali «Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel» — Marchio dell’Unione europea n. 10 008 084
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/01/2016 nel procedimento R 2775/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 10008084 per tutti i beni oppure, in subordine, rinviare la causa alla commissione di ricorso per ulteriore esame delle cause di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009, alla luce degli elementi di prova presentati, relativi alla notorietà ed al carattere distintivo accresciuto del marchio precedente. |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 76, paragrafo 1 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009 |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/18 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO)
(Causa T-106/16)
(2016/C 175/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: zero Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Oliver Hemming (Cadbury, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «ZIRO» — Domanda di registrazione n. 12 264 958
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2016 nel procedimento R 71/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/18 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Airhole Facemasks/EUIPO — sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)
(Causa T-107/16)
(2016/C 175/22)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, Columbia britannica, Canada) (rappresentanti: A. Michaels, Barrister e S. Barker, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea in bianco e nero contenente gli elementi verbali «AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT» –Marchio dell’Unione europea n. 9 215 427
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/01/2016 nel procedimento R 2547/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
riformare la decisione impugnata e dichiarare la nullità integrale del marchio dell’Unione europea oppure, in subordine, annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la sindustrysurf, SL al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché a sopportare le spese di cui la divisione di annullamento ha disposto il pagamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/19 |
Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Naviera Armas/Commissione
(Causa T-108/16)
(2016/C 175/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN-2) (DO C 25, p. 2), con la quale si dichiara l’insussistenza di aiuti di Stato a favore della società di navigazione Fred Olsen S.A., in relazione alle misure adottate dal Regno di Spagna nel Puerto de las Nieves. |
— |
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Tramite la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che non costituiscono aiuti di Stato l’asserito diritto esclusivo di Fred Olsen di operare dal Puerto de las Nieves (Canarie, Spagna), la sua esenzione totale o parziale dal pagamento delle relative tasse portuali, così come le condizioni di utilizzo di tale porto che, nell’escludere le navi convenzionali, comporterebbe ugualmente un vantaggio ingiustificato per tale società di navigazione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, basato sul fatto di aver fornito una motivazione sufficiente a far sorgere ragionevoli dubbi in capo alla Commissione riguardo alla sussistenza di aiuti di Stato a favore di Fred Olsen, e a far sì che essa proceda all’avvio del procedimento di indagine formale.
A sostegno di tale motivo la ricorrente afferma quanto segue:
— |
che l’eccessiva durata dell’esame preliminare effettuato dalla Commissione, che va dalla denuncia da parte della Naviera Armas, presentata il 26 aprile 2013, fino all’adozione della decisione impugnata, evidenzia di per sé la complessità del caso, che avrebbe richiesto l’avvio di un procedimento formale. |
— |
che la decisione impugnata è inficiata da taluni errori manifesti nella valutazione dei fatti, quali il pretendere che nessuna impresa richiedesse di operare nel Puerto de las Nieves con traghetti veloci prima del 2013, che la Fred Olsen fosse l’unica impresa interessata ad utilizzare tale porto negli anni ‘90, o che in esso possano operare solo traghetti veloci. |
— |
che Fred Olsen sta facendo un uso esclusivo del Puerto de las Nieves sin dal 1991, circostanza che gli conferisce un vantaggio competitivo che è stato discrezionalmente concesso dalle autorità spagnole. |
— |
che Fred Olsen ha beneficiato per più di vent’anni di un’esenzione totale da determinate tasse portuali. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/20 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)
(Causa T-110/16)
(2016/C 175/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Stati Uniti) (Rappresentanti: O. Nilgen, A. Kockläuner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SAVANT» — Marchio dell’Unione europea n. 32 318
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 nel procedimento R 33/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui con essa è stata confermata la tutela del marchio dell’Unione europea controverso n. 32 318«SAVANT» in relazione ai «software per elaboratori elettronici» nella classe 9 e per tutti i servizi nelle classi 41 e 42; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che il titolare avesse dimostrato l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea controverso per i prodotti e i servizi registrati, in particolare per i «software per elaboratori elettronici» e i relativi servizi nelle classi 41 e 42; |
— |
violazione da parte della commissione di ricorso dell’obbligo di motivazione per non aver preso i considerazione la relazione sul «sondaggio relativo all’uso». |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/21 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Prada/EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA)
(Causa T-111/16)
(2016/C 175/25)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Prada SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonesia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «THE RICH PRADA» — Domanda di registrazione n. 10 228 948
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2016 nei procedimenti riuniti R 3076/2014-2 e R 3186/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata, e di conseguenza, accogliere integralmente l’opposizione n. B 2 012 477; |
— |
in subordine, confermare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso; |
— |
annullare la condanna della Prada SA a sopportare i costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, per l’importo di EUR 550, e condannare The Rich Prada International PT a tali spese; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/22 |
Ricorso proposto il 21 marzo 2016 — Arctic Cat/EUIPO — Slazengers (Raffigurazione di una pantera)
(Causa T-113/16)
(2016/C 175/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Slazengers Ltd (Burnham, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una pantera) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 941 684
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2016 nel procedimento R 2953/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il diniego parziale di tutela della registrazione internazionale n. 941 684 nell’ambito dell’Unione europea per i prodotti richiesti nella classe 25 («Abbigliamento specifico per veicoli sportivi a motore, compresi articoli di abbigliamento esterno protettivi, passamontagna e maschere»); |
— |
accordare tutela alla registrazione internazionale n. 941 684 nell’ambito dell’Unione europea anche per i prodotti richiesti nella classe 25 («Abbigliamento specifico per veicoli sportivi a motore, compresi articoli di abbigliamento esterno protettivi, passamontagna e maschere»); |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento; |
— |
condannare la Slazengers Ltd alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/23 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-116/16)
(2016/C 175/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2015/E) — tassazione dei porti in Belgio; |
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, e in particolare dei porti valloni, non siano assoggettate all’imposta sulle società; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.
1. |
Primo motivo, vertente in modo generale, sul fatto che le affermazioni della Commissione non sarebbero suffragate da un punto di vista fattuale né giustificate da un punto di vista giuridico. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato il suo apparente mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto alla sua decisione del 20 ottobre 2004 (N520/2003). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le attività dei porti sarebbero sovvenzionate in quanto esse sarebbero altrimenti non lucrative nel contesto economico belga; peraltro, il fatto che diritti fissati unilateralmente, non coprono gli investimenti realizzati, non sarebbe sufficiente a qualificarle come attività economiche. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo la quale il sistema di riferimento belga è la tassazione delle società non sarebbe giustificata da un punto di vista giuridico. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’affermazione secondo la quale l’imposta delle persone giuridiche, che grava sui porti, costituisce un vantaggio poiché le loro eventuali attività sussidiarie economiche non sarebbero tassate, non sarebbe dimostrata. Inoltre, la Commissione non avrebbe individuato quali attività dovrebbero, a suo avviso, essere tassate, né quelle che costituirebbero servizi d’interesse generale. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che le circostanze concrete dovrebbero consentire l’applicazione dell’imposta delle persone giuridiche, tenendo conto della logica del sistema giuridico belga che differenzia il trattamento fiscale dei servizi d’interesse generale e le attività commerciali. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle prerogative degli Stati membri in materia di:
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che le attività essenziali dei porti interni valloni sarebbero servizi d’interesse generale che non sono disciplinati, conformemente alla normativa europea, dalle norme in materia di concorrenza dell’articolo 107 TFUE. |
9. |
Nono motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, se le attività essenziali dei porti interni valloni ricadessero nell’ambito dei servizi d’interesse economico generale, esse sarebbero disciplinate dalle norme degli articoli 93 e 106, paragrafo 2, TFUE e le norme in materia di concorrenza non sarebbero loro applicabili. |
10. |
Decimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sul fatto che i criteri europei per la definizione di aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/24 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington)
(Causa T-120/16)
(2016/C 175/28)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Burlington» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 017 273
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11/01/2016 nel procedimento R 94/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere il marchio controverso con riguardo a tutti i prodotti controversi; |
— |
disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente impugnazione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 5, 4 e 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/25 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)
(Causa T-121/16)
(2016/C 175/29)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi verbali «BURLINGTON THE ORIGINAL» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 007 952
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11/01/2016 nel procedimento R 2501/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere il marchio controverso con riguardo a tutti i prodotti controversi; |
— |
disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente impugnazione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 5, 4 e 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/26 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington)
(Causa T-122/16)
(2016/C 175/30)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Burlington» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 982 021
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11/01/2016 nel procedimento R 2409/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere il marchio controverso con riguardo a tutti i prodotti controversi; |
— |
disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente impugnazione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 5, 4 e 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/27 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON)
(Causa T-123/16)
(2016/C 175/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «Burlington» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 982 020
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11/01/2016 nel procedimento R 1635/2013-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e respingere il marchio controverso con riguardo a tutti i prodotti controversi; |
— |
disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente impugnazione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafi 5, 4 e 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/28 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — Léon Van Parys/Commissione
(Causa T-125/16)
(2016/C 175/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Firma Léon Van Parys NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P.Vlaemminck, B. Van Vooren e R. Verbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2016) 95 final della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa al fascicolo REC 07/07(REV), che stabilisce che la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione è giustificata e che lo sgravio dei dazi in parola è giustificato nei riguardi di un debitore e parzialmente giustificato nel caso particolare di un altro debitore, ma per un'altra parte non è giustificato nei riguardi di questo specifico debitore, e modificare la decisione C(2010)2858 della Commissione, del 6 maggio 2010; |
— |
dichiarare che l’articolo 909 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1) era pienamente applicabile a vantaggio dell’attuale ricorrente dopo la sentenza del Tribunale T-324/10, in cui il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione originaria C(2010) 2858 a favore della ricorrente (attuale e di allora), cosicché l’attuale ricorrente, ai sensi dell’articolo 909 del regolamento n. 2454/93, gode dello sgravio integrale del debito doganale, nonché di tutti gli interessi e le spese ad esso direttamente o indirettamente connessi; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 907 e 909 del regolamento n. 2454/93 e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 907 del regolamento n. 2454/93 e dell’articolo 41 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
3. |
Terzo motivo, in subordine, vertente su una violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, in quanto l’esecuzione della sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, EU:T:213:136) entro un termine ragionevole non dovrebbe poter durare oltre il termine originario di 9 mesi, fissato all’articolo 907 del regolamento n. 2454/93. |
4. |
Quarto motivo, in ulteriore subordine, vertente su un abuso di potere in quanto la Commissione conduce un’indagine completamente nuova, sulla base della quale perviene a una conclusione che non rispetterebbe gli accertamenti del Tribunale nella sentenza del 19 marzo 2013, Firma Van Parys/Commissione (T-324/10, EU:T:213:136). |
5. |
Quinto motivo, in estremo subordine, vertente su un’interpretazione errata del quadro normativo per l’organizzazione del mercato delle banane e su una violazione del principio di uguaglianza.
|
(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32).
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/29 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2016 — SureID/EUIPO (SUREID)
(Causa T-128/16)
(2016/C 175/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «SUREID» — Domanda di registrazione n. 13 698 675
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 nel procedimento R 1478/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/30 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2016 — Claranet Europe/EUIPO — Claro (claranet)
(Causa T-129/16)
(2016/C 175/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: G. Crown e D. Farnsworth, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Claro SA (San Paolo, Brasile)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo in rosso «claranet» — Domanda di registrazione n. 11 265 113
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26/01/2016 nel procedimento R 803/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO (e, se del caso, ogni interveniente) a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/30 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE
(Causa T-133/16)
(2016/C 175/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell’articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo L. 511-52 del CMF. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV. |
4. |
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l’articolo L. 511-58 del CMF. |
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/31 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/BCE
(Causa T-134/16)
(2016/C 175/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della Banca centrale europea in data 29 gennaio 2016 (BCE/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/100) adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in forza degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes.
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/32 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres/BCE
(Causa T-135/16)
(2016/C 175/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/101), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli formulati nell’ambito della causa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE.
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/32 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie/BCE
(Causa T-136/16)
(2016/C 175/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/99), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli formulati nell’ambito della causa T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE.
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/33 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2016 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR)
(Causa T-139/16)
(2016/C 175/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: A. Sebastião e J. Pimenta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Berghaus Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BERG OUTDOOR» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 116 936
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 nel procedimento R 153/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
imporre all’EUIPO di accordare la registrazione integrale del marchio internazionale n. 1116936 che designa l’Unione europea; |
— |
condannare l’interveniente alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
Tribunale della funzione pubblica
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/34 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 7 aprile 2016 — Spadafora/Commissione
(Causa F-44/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Impiego di capo unità - Avviso di posto vacante - Procedura di selezione - Comitato di preselezione - Colloquio con il comitato di preselezione - Non inclusione nella short-list dei candidati proposti per il colloquio finale con l’APN - Regolarità della procedura di selezione - Priorità accordata all’assunzione di un candidato cittadino di un determinato Stato membro - Comportamento del presidente del comitato di preselezione - Discriminazione linguistica - Domanda di risarcimento - Articolo 81 del regolamento di procedura))
(2016/C 175/40)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Spadafora (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione di nominare titolare del posto di capo dell’unità C4 («Legal Advice») una persona diversa dal ricorrente, già facente funzione di capo di tale unità dalla partenza del precedente capo unità.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
2) |
Il sig. Sergio Spadafora sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 221 del 6.7.2015, pag. 27.