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Document 62016CN0112

Causa C-112/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 febbraio 2016 — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

OJ C 175, 17.5.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 febbraio 2016 — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-112/16)

(2016/C 175/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Persidera SpA

Appellati: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (1), cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (2), cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (3), cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, disponga la considerazione, nella stessa misura delle reti analogiche esercite in piena legittimità, anche delle reti analogiche in passato esercite in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norme nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione.

2)

Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, comportando la considerazione di tutte le reti analogiche fino a quel momento comunque esercite, anche se in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norma nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione, determini in concreto nei confronti di un operatore plurirete la riduzione del numero delle reti digitali assegnate rispetto a quelle esercite nel sistema analogico, in misura proporzionalmente maggiore di quella imposta ai concorrenti.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

(2)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

(3)  Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249, pag. 21).


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