ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 118

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
4 aprile 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 118/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 118/02

Causa C-396/15 P: Impugnazione proposta il 21 luglio 2015 dalla Shoe Branding Europe BVBA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015, causa T-145/15, adidas AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

2

2016/C 118/03

Causa C-652/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) il 7 dicembre 2015 — Furkan Tedemir, rappresentato legalmente dai propri genitori Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir/Circondario di Bergstraße

2

2016/C 118/04

Causa C-655/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Panrico, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-534/13, Panrico/EUIPO

3

2016/C 118/05

Causa C-662/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 14 dicembre 2015 — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

4

2016/C 118/06

Causa C-680/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

5

2016/C 118/07

Causa C-681/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Dienstleistungsgeselleschaft mbH/Vittoria Graf

6

2016/C 118/08

Causa C-685/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 18 dicembre 2015 — Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

7

2016/C 118/09

Causa C-689/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 21 dicembre 2015 — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

8

2016/C 118/10

Causa C-2/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 4 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di J. S. R.

8

2016/C 118/11

Causa C-7/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Spagna) il 6 gennaio 2016 — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz

9

2016/C 118/12

Causa C-20/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 gennaio 2016 — Wolfram Bechtel e Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

10

2016/C 118/13

Causa C-21/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 15 gennaio 2016 — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2016/C 118/14

Causa C-22/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 15 gennaio 2016 — Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

11

2016/C 118/15

Causa C-42/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

12

2016/C 118/16

Causa C-58/16: Ricorso proposto il 1o febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

13

2016/C 118/17

Causa C-66/16 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma del País Vasco e dall’Itelazpi, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione

14

2016/C 118/18

Causa C-67/16 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma de Cataluña e dal Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione

15

2016/C 118/19

Causa C-68/16 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

16

2016/C 118/20

Causa C-69/16 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Cellnex Telecom S.A. e dalla Retevisión I, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-541/13, Abertis Telecom S.A. e Retevisión I/Commissione

17

2016/C 118/21

Causa C-70/16 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, cause riunite T-463/13 e T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione

19

2016/C 118/22

Causa C-81/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-461/13, Spagna/Commissione

21

 

Tribunale

2016/C 118/23

Cause riunite T-546/13, T-108/14 e T-109/14: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Šumelj e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Adesione della Croazia all’Unione — Abrogazione, anteriore all’adesione, di una normativa nazionale che prevede l’istituzione della professione di agente pubblico d’esecuzione — Danno subìto dalle persone anteriormente nominate agenti pubblici d’esecuzione — Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti diretti all’osservanza degli impegni d’adesione — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 36 dell’Atto d’adesione)

23

2016/C 118/24

Causa T-210/14: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Mederer/UAMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings) (Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo Gummi Bear-Rings — Marchio nazionale figurativo anteriore GUMMY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

23

2016/C 118/25

Causa T-240/14 P: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Bodson e a./BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Riforma del sistema di retribuzione e di progressione nei livelli stipendiali della BEI — Obbligo di motivazione — Snaturamento — Errori di diritto)

24

2016/C 118/26

Causa T-241/14 P: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Bodson e a./BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Retribuzione — Riforma del sistema dei premi della BEI — Obbligo di motivazione — Snaturamento — Errori di diritto)

25

2016/C 118/27

Causa T-402/14: Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AQUALOGY — Marchio comunitario denominativo anteriore AQUALIA e marchio nazionale figurativo anteriore aqualia — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

25

2016/C 118/28

Causa T-411/14: Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2016 — Coca-Cola/UAMI (Forma di una bottiglia Contour senza scanalature) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una bottiglia Contour senza scanalature — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009)

26

2016/C 118/29

Causa T-507/14: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Vidmar e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Adesione della Croazia all’Unione — Abrogazione, prima dell’adesione, di una normativa nazionale che prevede la creazione della professione di ufficiale giudiziario — Danno subìto dalle persone che sono state precedentemente nominate ufficiali giudiziari — Mancata adozione da parte della Commissione di misure volte all’osservanza degli impegni di adesione — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 36 dell’atto di adesione)

27

2016/C 118/30

Causa T-543/14: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — provima Warenhandels/UAMI — Renfro (HOT SOX) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo HOT SOX — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2016/C 118/31

Cause riunite T-589/14 e T-772/14: Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Musso/Parlamento (Trattamento economico dei deputati del Parlamento — Pensione di anzianità — Obbligo dei deputati francesi di far valere i diritti pensionistici presso i regimi nazionali — Divieto del cumulo — Provvedimenti applicativi dello statuto dei deputati — Decisione adottata al termine del procedimento di reclamo — Nota di debito — Decisione che sospende il pagamento della pensione — Principio del contraddittorio — Termine ragionevole — Obbligo di motivazione)

28

2016/C 118/32

Causa T-692/14: Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Puma/UAMI — Sinda Poland (Raffigurazione di un animale) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo che rappresenta un animale — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un puma — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2016/C 118/33

Causa T-761/14: Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2016 — Consolidated Artists/UAMI — Body Cosmetics International (MANGO) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo MANGO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009)

30

2016/C 118/34

Causa T-816/14: Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2016 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REAL HAND COOKED — Marchio nazionale figurativo anteriore real QUALITY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Sviamento di potere — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 64, 75, 76 e 83 del regolamento n. 207/2009)

30

2016/C 118/35

Causa T-279/13: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate — Base giuridica — Inosservanza dei criteri di inserimento — Errore di diritto — Errore di fatto — Diritto di proprietà — Danno alla reputazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Adattamento delle conclusioni e dei motivi — Litispendenza — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

31

2016/C 118/36

Causa T-639/14: Ordinanza del Tribunale 9 febbraio 2016 — DEI/Commissione (Aiuti di Stato — Denunce — Decisioni di rigetto — Valutazione preliminare della Commissione — Decisione finale — Abrogazione dell’atto impugnato — Non luogo a statuire)

32

2016/C 118/37

Causa T-34/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione

32

2016/C 118/38

Causa T-38/16: Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — EEB/Commissione

34

2016/C 118/39

Causa T-41/16: Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

34

2016/C 118/40

Causa T-57/16: Ricorso proposto l’8 febbraio 2016 — Chanel/EUIPO — Li Jing Zhou e Golden Rose 999 (Raffigurazione di un ornamento)

35

2016/C 118/41

Causa T-62/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Puma/ EUIPO - Doosan Infracore Co. Ltd (PUMA)

36

2016/C 118/42

Causa T-71/16 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-82/12, De Nicola/BEI

37

2016/C 118/43

Causa T-72/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

37

2016/C 118/44

Causa T-73/16 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-37/12, De Nicola/BEI

38

2016/C 118/45

Causa T-75/16 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre causa F-128/11, De Nicola/BEI

39

2016/C 118/46

Causa T-76/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

40

2016/C 118/47

Causa T-78/16: Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Sartour/Parlamento

40

2016/C 118/48

Causa T-79/16: Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 –Vereniging Gelijkberechting grondbezitters e a./Commissione

41

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 118/49

Causa F-33/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 febbraio 2016 — Labiri/CESE

43


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2016/C 118/01)

Ultima pubblicazione

GU C 111 del 29.3.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 106 del 21.3.2016

GU C 98 del 14.3.2016

GU C 90 del 7.3.2016

GU C 78 del 29.2.2016

GU C 68 del 22.2.2016

GU C 59 del 15.2.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/2


Impugnazione proposta il 21 luglio 2015 dalla Shoe Branding Europe BVBA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015, causa T-145/15, adidas AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-396/15 P)

(2016/C 118/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Altre parti nel procedimento: adidas AG, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Con ordinanza del 17 febbraio 2016, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto inammissibile.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) il 7 dicembre 2015 — Furkan Tedemir, rappresentato legalmente dai propri genitori Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir/Circondario di Bergstraße

(Causa C-652/15)

(2016/C 118/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Furkan Tedemir, rappresentato legalmente dai propri genitori Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir

Resistente: Circondario di Bergstraße

Questioni pregiudiziali

1)

Se la finalità di una efficace gestione dei flussi migratori costituisca un motivo imperativo di interesse generale sufficiente a negare ad un cittadino turco, nato nel territorio federale, l’esenzione dall’obbligo del permesso di soggiorno invocabile sulla base della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione.

2)

Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee risolva detta questione in senso affermativo: quali siano i requisiti qualitativi cui un «motivo imperativo di interesse generale» debba necessariamente rispondere in riferimento alla finalità di una efficace gestione dei flussi migratori.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/3


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Panrico, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-534/13, Panrico/EUIPO

(Causa C-655/15 P)

(2016/C 118/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Panrico, S.A. (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e HDN Development Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la decisione del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015, nella causa T-534/14;

accogliere la conclusione formulata dinanzi al Tribunale, diretta alla revoca o all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (EUIPO), del 25 luglio 2013, procedimento R 623/2011-4;

condannare alle spese la parte convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi, basati sulla violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e della giurisprudenza comunitaria che li applica.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, essendo stato identificato l’elemento dominante dei segni distintivi da comparare, ed essendo stata effettuata la comparazione tra tali segni distintivi, senza prima considerare il contesto del mercato di riferimento e la prospettiva del pubblico di riferimento relativamente al grado di distintività dei segni distintivi e/o degli elementi che li integrano.

Per analizzare correttamente — vale a dire, conformemente alla logica e al diritto — la similitudine tra i segni comparati è indispensabile contestualizzare previamente tale analisi nel mercato di riferimento, in modo da adottare la prospettiva del consumatore medio nel concreto territorio di riferimento. Secondo quanto precisato nell’impugnazione, la sentenza impugnata, lungi dall’adottare una prospettiva di contestualizzazione, omette di prendere in debita considerazione: (i) il grado massimo di distintività riconosciuto all’elemento DONUT (ovvero come si pronuncia DOUGHNUTS) nel territorio di riferimento; e infine (ii) il carattere dominante che, nel territorio di riferimento, il consumatore medio attribuirà inevitabilmente all’elemento DOUGHNUTS (o DONUTS), qualora si trovi inserito in qualunque marchio complesso, come avviene nel caso del marchio «Krispy Kreme DOUGHNUTS».

Secondo motivo, connesso con il precedente, non essendo stata seriamente presa in considerazione la notorietà (addirittura la rinomanza) dei marchi anteriori della PANRICO, S.A.

La sentenza impugnata, nel valutare il rischio di confusione, non considera in tutta la sua ampiezza l’importanza della notorietà dei marchi anteriori. Ciò rileva in particolare dal momento che la giurisprudenza ha stabilito che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto maggiore risulta essere il carattere distintivo del marchio anteriore, segnatamente per quanto riguarda i marchi rinomati.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, poiché la decisione impugnata si discosta dai criteri giurisprudenziali relativi alla valutazione del rischio di confusione, incluso il rischio di associazione.

In particolare:

Erronea valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto, in quanto (i) non è stato riconosciuto all’elemento DOUGHNUTS il carattere dominante che presenta nel contesto del marchio «Krispy Kreme DOUGHNUTS»; e (ii) non è stata correttamente valutata la somiglianza tra l’elemento “DOUGHNUTS e i marchi anteriori DONUT e/o DONUTS;

Erronea valutazione della somiglianza o similitudine tra i prodotti e servizi dei marchi in conflitto.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, non essendo stata constatata l’esistenza di un vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo dei marchi anteriori DONUT e DONUTS, e di un chiaro pregiudizio ai medesimi.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 14 dicembre 2015 — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

(Causa C-662/15)

(2016/C 118/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Convenuta: BIOS Naturprodukte GmbH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), l’articolo 11, l’allegato I, punto 13, e l’allegato VII, punto 3, ultimo trattino, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (1) debbano essere interpretati nel senso che la distribuzione di un dispositivo medico appartenente alla classe 1, sottoposto dal fabbricante a una procedura di valutazione della conformità e legittimamente corredato della marcatura CE, rende necessaria un’ulteriore procedura siffatta qualora le informazioni sul codice numerico farmaceutico centrale vengano rietichettate sull’involucro esterno del dispositivo medico, le etichette contengano informazioni sull’importatore e un codice numerico farmaceutico centrale ad esso associato e i dati rimanenti restino visibili.


(1)  GU L 169, pag. 1.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

(Causa C-680/15)

(2016/C 118/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH

Convenuto: Ivan Felja

Questioni pregiudiziali

I.

1)

Se l’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (1) osti a una normativa nazionale che prevede, nel caso del trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, che tutte le condizioni di lavoro individualmente concordate nel contratto di lavoro dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata si trasferiscono immutate in capo al cessionario come se questi le avesse esso stesso negoziate nel singolo contratto con il lavoratore, qualora il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti, consensualmente ma anche unilateralmente.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione nel suo insieme o rispetto a un determinato gruppo di condizioni di lavoro contenute nel contratto di lavoro e concordate individualmente tra cedente e lavoratore:

Se dall’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE si evinca che determinate condizioni del contratto di lavoro negoziate dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata non si trasferiscono immutate in capo al cessionario e devono essere adeguate solo in ragione del trasferimento d’impresa o di stabilimento.

3)

Se, in base ai criteri delle risposte fornite dalla Corte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, un rinvio individuale, concordato nel singolo contratto, in virtù del quale determinate disposizioni del contratto collettivo sono incluse — in forza dell’autonomia privata e in modo dinamico — nel contenuto del contratto di lavoro, non si trasferisce in forma immutata in capo al cessionario:

a)

se ciò valga anche quando né il cedente, né il cessionario sono parte di un contratto collettivo o appartengono ad essa, ossia quando, già prima del trasferimento dell’impresa o dello stabilimento, le disposizioni del contratto collettivo trovavano applicazione al rapporto di lavoro con il cedente soltanto in forza della clausola di rinvio concordata, nell’esercizio dell’autonomia privata, nel contratto di lavoro.

b)

In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

Se ciò valga anche nel caso in cui il cedente e il cessionario sono imprese appartenenti al medesimo gruppo.

II.

Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una disposizione nazionale adottata in attuazione delle direttive 77/187/CEE (2) o 2001/23/CE in base alla quale, in caso di trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, il cessionario è vincolato alle condizioni contrattuali di lavoro negoziate individualmente nell’ambito dell’autonomia privata dal cedente e dal lavoratore prima di tale trasferimento come se le avesse esso stesso concordate anche quando, in forza delle suddette condizioni, sono incluse nel contratto, in modo dinamico, determinate disposizioni di un contratto collettivo che non troverebbe altrimenti applicazione al rapporto di lavoro, nei limiti in cui il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

(2)  Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).


4.4.2016   

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C 118/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Dienstleistungsgeselleschaft mbH/Vittoria Graf

(Causa C-681/15)

(2016/C 118/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Asklepios Dienstleistungsgeselleschaft mbH

Convenuta: Vittoria Graf

Questioni pregiudiziali

I.

1)

Se l’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (1) osti a una normativa nazionale che prevede, nel caso del trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, che tutte le condizioni di lavoro individualmente concordate nel contratto di lavoro dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata si trasferiscono immutate in capo al cessionario come se questi le avesse esso stesso negoziate nel singolo contratto con il lavoratore, qualora il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti, consensualmente ma anche unilateralmente.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione nel suo insieme o rispetto a un determinato gruppo di condizioni di lavoro contenute nel contratto di lavoro e concordate individualmente tra cedente e lavoratore:

Se dall’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE si evinca che determinate condizioni del contratto di lavoro negoziate dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata non si trasferiscono immutate in capo al cessionario e devono essere adeguate solo in ragione del trasferimento d’impresa o di stabilimento.

3)

Se, in base ai criteri delle risposte fornite dalla Corte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, un rinvio individuale, concordato nel singolo contratto, in virtù del quale determinate disposizioni del contratto collettivo sono incluse — in forza dell’autonomia privata e in modo dinamico — nel contenuto del contratto di lavoro, non si trasferisce in forma immutata in capo al cessionario:

a)

se ciò valga anche quando né il cedente, né il cessionario sono parte di un contratto collettivo o appartengono ad essa, ossia quando, già prima del trasferimento dell’impresa o dello stabilimento, le disposizioni del contratto collettivo trovavano applicazione al rapporto di lavoro con il cedente soltanto in forza della clausola di rinvio concordata, nell’esercizio dell’autonomia privata, nel contratto di lavoro.

b)

In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

Se ciò valga anche nel caso in cui il cedente e il cessionario sono imprese appartenenti al medesimo gruppo.

II.

Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una disposizione nazionale adottata in attuazione delle direttive 77/187/CEE (2) o 2001/23/CE in base alla quale, in caso di trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, il cessionario è vincolato alle condizioni contrattuali di lavoro negoziate individualmente nell’ambito dell’autonomia privata dal cedente e dal lavoratore prima di tale trasferimento come se le avesse esso stesso concordate anche quando, in forza delle suddette condizioni, sono incluse nel contratto, in modo dinamico, determinate disposizioni di un contratto collettivo che non troverebbe altrimenti applicazione al rapporto di lavoro, nei limiti in cui il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

(2)  Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).


4.4.2016   

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C 118/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 18 dicembre 2015 — Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Causa C-685/15)

(2016/C 118/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Resistente: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dell’articolo 6 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 56 TFUE o gli articoli 49 e segg. TFUE debbano essere interpretati nel senso che, tenuto conto dell’obiettività e indipendenza di giudizio richiesta al giudice in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (in particolare alla sua sentenza del 18 maggio 2010, 64962/01, § 54), ostano a una disciplina nazionale in base alla quale le prove necessarie nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura penale al fine di giustificare una disciplina di quasi monopolio del mercato nazionale del gioco d’azzardo, che gode di tutela penale, devono anzitutto — alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [in particolare della sua sentenza del 30 aprile 2014, C-390/12 (1)] — essere individuate e circoscritte in modo del tutto indipendente, nonché successivamente assunte e valutate nell’ambito di indagini autonome, non dall’autorità penale (o da un’altra autorità statale preposta all’esercizio dell’azione penale) nella sua funzione di rappresentante dell’accusa, ma — d’ufficio e a prescindere dal comportamento delle parti — dal giudice (in una stessa persona/funzione) chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure penali impugnate.


(1)  ECLI:EU:C:2014:281, «Pfleger e a.».


4.4.2016   

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C 118/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 21 dicembre 2015 — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

(Causa C-689/15)

(2016/C 118/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze

Convenuta: Verein Bremer Baumwollbörse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’utilizzo di un marchio individuale quale marchio di qualità possa integrare un uso come marchio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), per i prodotti in relazione ai quali viene impiegato.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un siffatto marchio debba essere dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), oppure decaduto, applicando per analogia l’articolo 73, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, qualora il titolare del marchio non garantisca la correttezza delle aspettative di qualità legate al segno in commercio attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari.


(1)  GU L 78, pag. 1.


4.4.2016   

IT

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C 118/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 4 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di J. S. R.

(Causa C-2/16)

(2016/C 118/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Imputato nel procedimento principale

J. S. R.

Questione pregiudiziale

Se l’iscrizione della Liberation Tigers of Tamil Eelam (organizzazione Tigri per la liberazione della patria Tamil, LTTE) nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1) sia invalida per il periodo che va dal 23 luglio 2007 all’11 maggio 2009, segnatamente in ragione delle decisioni del Consiglio del

29 maggio 2006 (2006/379/CE) (2),

28 giugno 2007 (2007/445/CE) (3),

20 dicembre 2007 (2007/868/CE) (4),

15 luglio 2008 (2008/583/CE) (5) e

26 gennaio 2009 (2009/62/CE) (6).


(1)  GU L 344, pag. 70.

(2)  Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2006, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, GU L 144, pag. 21.

(3)  Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2007, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, GU L 169, pag. 58.

(4)  Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, GU L 340, pag. 100, come rettificata.

(5)  Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2008, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE, GU L 188, pag. 21.

(6)  Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga la decisione 2008/583/CE, GU L 23, pag. 25.


4.4.2016   

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C 118/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Spagna) il 6 gennaio 2016 — Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L./María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz

(Causa C-7/16)

(2016/C 118/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo

Parti

Ricorrenti: Banco Popular Español, S.A., PL Salvador, S.A.R.L.

Resistenti: María Rita Giráldez Villar, Modesto Martínez Baz

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla luce degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), debba essere interpretata nel senso che risulta contraria a tali disposizioni l’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione legislativa di uno Stato membro, come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che limiti l’applicazione di quest’ultimo alla fase di accertamento, prima che venga emessa la sentenza, impedendone l’applicazione nella fase esecutiva dopo che sia stata pronunciata la sentenza o sia scaduto il termine per presentare opposizione, e nel frattempo non venga soddisfatta interamente la pretesa del creditore.

2)

Se le disposizioni dell’Unione europea citate nella prima questione debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una norma di diritto interno come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che permette di cedere ad un terzo un credito controverso in cui le parti sono, da un lato, un imprenditore, e dall’altro, un consumatore, senza esigere che al consumatore venga notificata con un atto facente fede l’avvenuta cessione, il relativo titolo o ragion d’essere e senza richiedere che venga indicato, con prova documentale (e in ogni caso), il prezzo definitivo di acquisto del credito, segnalando la riduzione o lo sgravio applicato.

3)

Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1978, nella causa Simmenthal (3) [106/77] debba essere interpretata nel senso che, per garantire il conseguimento dell’obiettivo della direttiva citata nella prima questione, e alla luce degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice nazionale debba disapplicare una disposizione di diritto interno, come l’articolo 1535 del codice civile spagnolo, che impedisce di esercitare il diritto di riscatto su un credito controverso nell’ambito dello stesso procedimento di esecuzione del credito ceduto, imponendo al consumatore l’onere di avviare, entro il termine di decadenza di nove giorni dalla notifica della cessione, un procedimento di accertamento ex novo nei confronti del nuovo titolare del credito ceduto, con le spese che ne derivano (avvocato, «procurador», tasse giudiziarie, determinazione del foro competente quando il cessionario non è domiciliato in Spagna, ecc.), al fine di poter esercitare tale diritto.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(3)  EU:C:1978:49.


4.4.2016   

IT

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C 118/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 gennaio 2016 — Wolfram Bechtel e Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Causa C-20/16)

(2016/C 118/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Resistente: Finanzamt Offenburg

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 39 CE (attualmente articolo 45 TFUE) osti a una disposizione della normativa tedesca in base alla quale i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia francese da un lavoratore che risiede in Germania e lavora per l’amministrazione dello Stato francese — a differenza di contributi analoghi versati al regime previdenziale tedesco da un lavoratore che svolge la sua attività in Germania — non riducono la base imponibile dell’imposta sul reddito quando, in forza della convenzione per evitare la doppia imposizione fra Germania e Francia, la retribuzione non è assoggettabile a imposta in Germania e comporta esclusivamente un aumento dell’aliquota applicabile ad altri redditi.

2.

Se debba essere data risposta affermativa alla questione sub 1) anche quando i contributi assicurativi in questione, nel contesto dell’imposizione applicata alla retribuzione dallo Stato francese — concretamente o in modo forfettario –

a)

sono stati considerati a fini di deduzione o

b)

pur potendo essere considerati a fini di deduzione, non sono stati fatti valere in tal senso e, pertanto, non sono stati presi in considerazione.


4.4.2016   

IT

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C 118/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 15 gennaio 2016 — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-21/16)

(2016/C 118/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Euro Tyre BV

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 131 e 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi la concessione di un’esenzione IVA, nell’ambito di una cessione di beni, a un venditore con sede in tale Stato membro, perché l’acquirente, con sede in altro Stato membro, non è iscritto al VIES (2) e in detto Stato non è soggetto a un regime d’imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, sebbene disponga, al momento della transazione, di un numero di identificazione valido, ai fini dell’IVA, in quest’altro Stato membro, numero indicato nelle fatture relative alle transazioni, quando siano cumulativamente soddisfatti i requisiti materiali di una cessione intracomunitaria, vale a dire quando il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito verso l’acquirente e il fornitore provi che tale bene è stato spedito o trasportato verso un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o a tale trasporto, il medesimo bene è uscito fisicamente dal territorio dello Stato membro di consegna a destinazione di un acquirente soggetto passivo o persona giuridica che agisca come tale in uno Stato membro diverso da quello dal quale sono partiti i beni.

2)

Se il principio di proporzionalità osti a un’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 secondo la quale l’esenzione sia negata in una situazione nella quale un venditore, con sede in uno Stato membro, fosse a conoscenza del fatto che l’acquirente, con sede in altro Stato membro, pur disponendo di un numero di identificazione valido, ai fini dell’IVA, in quest’altro Stato membro, non era iscritto al VIES e non era, in detto Stato, soggetto a un regime d’imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, ma prevedeva che la registrazione come operatore intracomunitario gli venisse concessa retroattivamente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(2)  VAT Information Exchange System.


4.4.2016   

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C 118/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 15 gennaio 2016 — Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

(Causa C-22/16)

(2016/C 118/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuta: SC Hidroelectrica SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, la partecipazione di una società rumena con capitale pubblico al capitale di una società mista (rumeno-turca) equivalga a un aiuto di Stato assoggettato all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Se essa costituisca un finanziamento pubblico, avente natura selettiva, e se possa incidere sugli scambi tra Stati membri dell’Unione europea.

2)

Se si possa ritenere che tale partecipazione di una società a capitale pubblico, produttrice di energia elettrica, violi il principio della separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione sancito dall’articolo 9 della direttiva 2009/[7]2/CE (1), relativa a norme adottate per il mercato interno dell’energia elettrica.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).


4.4.2016   

IT

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C 118/12


Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-42/16)

(2016/C 118/15)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e I. Koskinen)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno ai propri obblighi risultanti dagli articoli 1 e 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (1), avendo rilasciato duplicati di patenti di guida la cui validità scade il 18 gennaio 2033, e ai propri obblighi risultanti dall’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2006/126/CE, non avendo aderito alla rete dell’UE delle patenti di guida,

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Uno degli obiettivi centrali della direttiva 2006/126/CE sarebbe quello di migliorare la sicurezza delle patenti di guida. Applicando i termini previsti dalla direttiva tale obiettivo potrebbe essere raggiunto e le misure più recenti potrebbero essere utilizzate per il rilascio delle patenti di guida al fine di prevenire falsificazioni e di raggiungere gli obiettivi di sicurezza stradale previsti dalla direttiva. L’articolo 1 della direttiva 2006/126/CE prescriverebbe l’introduzione di una patente di guida nazionale ai sensi del modello comunitario di cui all’allegato I. All’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sarebbero disciplinati i requisiti delle patenti di guida, e all’articolo 7, paragrafo 2, sarebbe stabilita la validità delle patenti di guida rilasciate dopo il 19 gennaio 2013. In Finlandia il periodo di validità dei duplicati delle patenti di guida rilasciate dopo il 19 gennaio 2013 potrebbe essere molto più lungo rispetto a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/126/CE.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2006/126/CE gli Stati membri dovrebbero utilizzare, non appena operativa, la rete dell’UE delle patenti di guida. La rete dell’UE delle patenti di guida (RESPER) sarebbe stata fondata e sarebbe divenuta operativa il 19 gennaio 2013. Dal momento che la Finlandia non avrebbe aderito alla rete dell’UE delle patenti di guida (RESPER), non si potrebbe accertare in tale rete se i requisiti per il rilascio di una patente di guida sono soddisfatti. Gli altri Stati membri non potrebbero accertare insieme alla Finlandia il rispetto dei requisiti per il rilascio di una patente di guida, né scambiare informazioni con tale Stato membro mediante la rete suddetta. Lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/126/CE non potrebbe pertanto aver luogo con la Finlandia mediante la rete dell’UE delle patenti di guida.


(1)  GU L 403, pag. 18.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/13


Ricorso proposto il 1o febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-58/16)

(2016/C 118/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di garantire, riguardo all’insieme dei porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, che fossero definiti i confini del porto e che fossero approvate le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza portuale, nonché un agente di sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 3, 6, 7 e 9 della direttiva 2005/65/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base all’articolo 6 della direttiva 2005/65/CE, gli Stati membri devono garantire, per ciascun porto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, che sia effettuata una valutazione di sicurezza e che questa sia approvata dallo Stato membro interessato. Tali valutazioni di sicurezza, secondo l’allegato I alla direttiva, devono comprendere l’individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto, in particolare dei confini del porto.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri individuano i confini di ciascun porto, tenendo in debito conto le informazioni contenute nella valutazione di sicurezza del porto. Il paragrafo 4 riguarda il caso in cui i confini di un impianto portuale ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 (2) inglobino tutto il porto.

Dall’ispezione condotta nel 2013 sarebbe emerso che per almeno 11 dei porti del Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva 2005/65/CE non sarebbero state effettuate le valutazioni di sicurezza. Dai successivi scambi di corrispondenza risulterebbe che tale situazione è rimasta a tutt’oggi invariata.

Per almeno lo stesso numero di porti sopraindicato, non sarebbero stati neanche definiti i relativi confini, dato che tale definizione si basa a sua volta sulla valutazione di sicurezza, come dianzi affermato.

Di conseguenza, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato gli articoli 2, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2005/65/CE.

A norma dell’articolo 7 della direttiva 2005/65/CE, gli Stati membri devono garantire, per ciascun porto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva, che sia elaborato un piano di sicurezza e che quest’ultimo sia approvato dallo Stato membro interessato.

Le autorità tedesche, nella loro lettera del 21 agosto 2013, hanno riconosciuto il fatto che per 11 dei porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva non sarebbe stato predisposto alcun piano di sicurezza. Dai successivi scambi di corrispondenza risulterebbe che tale situazione è a tutt’oggi rimasta invariata.

Di conseguenza, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato l’articolo 7 della direttiva 2005/65/CE.

In base all’articolo 9 della direttiva 2005/65/CE, per ogni porto contemplato da quest’ultima, è approvato un agente di sicurezza del porto.

Le autorità tedesche, nella loro lettera del 21 agosto 2013, hanno riconosciuto il fatto che nessuno di tali agenti sarebbe stato impiegato in diversi porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva. Dai successivi scambi di corrispondenza emerge che tale situazione è rimasta a tutt‘oggi invariata.

Pertanto, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato l’articolo 9 della direttiva 2005/65/CE.


(1)  GU L 310, pag. 28.

(2)  GU L 129, pag. 6.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/14


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma del País Vasco e dall’Itelazpi, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione

(Causa C-66/16 P)

(2016/C 118/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi, SA (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015;

statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativa a diverse misure adottate dalle autorità pubbliche spagnole al fine di garantire che il segnale di televisione digitale terrestre (TDT) raggiunga le zone più remote del territorio nelle quali vive soltanto il 2,5 % della popolazione. Tale decisione ha riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, il mercato non offrirebbe questo servizio in assenza di un intervento delle autorità pubbliche. Nonostante ciò detta decisione ha negato che si tratti di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e ha affermato che, dal punto di vista formale, tale servizio non sarebbe stato definito «con chiarezza» e affidato dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare al momento di organizzare il SIEG.

Primo e unico motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, del protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 del TFUE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

In particolare, l’impugnazione sottolinea che la sentenza impugnata contiene gli errori seguenti:

chiara violazione del limite dell’«errore manifesto» nell’ambito dell’esame dei diversi atti delle autorità pubbliche che definiscono e affidano il SIEG;

indebita limitazione dell’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG, e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto che siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato;

analisi errata del diritto spagnolo applicabile;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e l’«affidamento» del SIEG a una o più imprese si possono effettuare in atti distinti;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione concreta, bensì un’analisi sostanziale e funzionale;

diniego dell’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del TFUE e del TUE.


(1)  Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/15


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma de Cataluña e dal Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione

(Causa C-67/16 P)

(2016/C 118/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma de Cataluña e Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015;

statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativa a diverse misure adottate dalle autorità pubbliche spagnole al fine di garantire che il segnale di televisione digitale terrestre (TDT) raggiunga le zone più remote del territorio nelle quali vive soltanto il 2,5 % della popolazione. Tale decisione ha riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, il mercato non offrirebbe questo servizio in assenza di un intervento delle autorità pubbliche. Nonostante ciò detta decisione ha negato che si tratti di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e ha affermato che, dal punto di vista formale, tale servizio non sarebbe stato definito «con chiarezza» e affidato dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare al momento di organizzare il SIEG.

Primo e unico motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, del protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 del TFUE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

In particolare, l’impugnazione sottolinea che la sentenza impugnata contiene gli errori seguenti:

chiara violazione del limite dell’«errore manifesto» nell’ambito dell’esame dei diversi atti delle autorità pubbliche che definiscono e affidano il SIEG;

indebita limitazione dell’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG, e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto che siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato;

analisi errata del diritto spagnolo applicabile;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e l’«affidamento» del SIEG a una o più imprese si possono effettuare in atti distinti;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione concreta, bensì un’analisi sostanziale e funzionale;

diniego dell’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del TFUE e del TUE.


(1)  Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/16


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

(Causa C-68/16 P)

(2016/C 118/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015;

statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativa a diverse misure adottate dalle autorità pubbliche spagnole al fine di garantire che il segnale di televisione digitale terrestre (TDT) raggiunga le zone più remote del territorio nelle quali vive soltanto il 2,5 % della popolazione. Tale decisione ha riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, il mercato non offrirebbe questo servizio in assenza di un intervento delle autorità pubbliche. Nonostante ciò detta decisione ha negato che si tratti di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e ha affermato che, dal punto di vista formale, tale servizio non sarebbe stato definito «con chiarezza» e affidato dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare al momento di organizzare il SIEG.

Primo e unico motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, del protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 del TFUE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

In particolare, l’impugnazione sottolinea che la sentenza impugnata contiene gli errori seguenti:

chiara violazione del limite dell’«errore manifesto» nell’ambito dell’esame dei diversi atti delle autorità pubbliche che definiscono e affidano il SIEG;

indebita limitazione dell’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG, e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto che siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato;

analisi errata del diritto spagnolo applicabile;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e l’«affidamento» del SIEG a una o più imprese si possono effettuare in atti distinti;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione concreta, bensì un’analisi sostanziale e funzionale;

diniego dell’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del TFUE e del TUE.


(1)  Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/17


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Cellnex Telecom S.A. e dalla Retevisión I, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-541/13, Abertis Telecom S.A. e Retevisión I/Commissione

(Causa C-69/16 P)

(2016/C 118/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cellnex Telecom S.A., già Abertis Telecom S.A. e Retevisión I, S.A. (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015;

statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativa a diverse misure adottate dalle autorità pubbliche spagnole al fine di garantire che il segnale di televisione digitale terrestre (TDT) raggiunga le zone più remote del territorio nelle quali vive soltanto il 2,5 % della popolazione. Tale decisione ha riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, il mercato non offrirebbe questo servizio in assenza di un intervento delle autorità pubbliche. Nonostante ciò detta decisione ha negato che si tratti di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e ha affermato che, dal punto di vista formale, tale servizio non sarebbe stato definito «con chiarezza» e affidato dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare al momento di organizzare il SIEG.

Primo e unico motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, del protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 del TFUE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

In particolare, l’impugnazione sottolinea che la sentenza impugnata contiene gli errori seguenti:

chiara violazione del limite dell’«errore manifesto» nell’ambito dell’esame dei diversi atti delle autorità pubbliche che definiscono e affidano il SIEG;

indebita limitazione dell’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG, e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto che siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato;

analisi errata del diritto spagnolo applicabile;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e l’«affidamento» del SIEG a una o più imprese si possono effettuare in atti distinti;

mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione concreta, bensì un’analisi sostanziale e funzionale;

diniego dell’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del TFUE e del TUE.


(1)  Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/19


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, cause riunite T-463/13 e T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione

(Causa C-70/16 P)

(2016/C 118/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) (rappresentanti: F. J. García Martínez e B. Pérez Conde, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di impugnazione dedotti nell’ambito del presente ricorso;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015 pronunciata nelle cause riunite T-463/13 e T-464/13;

statuire in via definitiva sul ricorso di annullamento, nel senso di accogliere le conclusioni delle ricorrenti addotte in primo grado contro la decisione (1) della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha);

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: errore di diritto consistente nell’incoerenza del dispositivo della sentenza impugnata riguardo all’accertamento degli errori denunciati nel quarto motivo di impugnazione, che inficiano la decisione controversa e consistono nel classificare e identificare espressamente Retegal come beneficiario diretto di un aiuto di Stato illegale quantificando, a sua volta, l’importo soggetto a recupero.

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti rilevano l’evidente anomalia della sentenza impugnata per non aver ripreso nel dispositivo l’accertamento degli errori, denunciati in primo grado, contenuti nella decisione controversa (considerando 193 e 194 della medesima), relativamente alla situazione specifica della Galizia, nel classificare e identificare espressamente Retegal come beneficiario diretto di un aiuto di Stato illegale quantificando, a sua vota, l’importo soggetto a recupero. Benché la sentenza impugnata (al punto 153) annulli il carattere giuridicamente vincolante di tale classificazione erronea di Retegal come beneficiario diretto dell’aiuto (considerando 193 della medesima) e della scorretta quantificazione dell’importo (considerando 194) che la decisione controversa impone di recuperare (v. dispositivo), il che costituisce una questione condivisa dalle ricorrenti, essa non recepisce nel dispositivo questo esplicito riconoscimento quando invece l’azione esercitata mirava all’annullamento di tali erronei accertamenti contenuti nella decisione controversa, i quali sono stati correttamente ed effettivamente dichiarati come giuridicamente non vincolanti, per cui ragioni di coerenza interna tra i motivi in diritto e il dispositivo impongono un accoglimento parziale del ricorso, oltre a ragioni logiche di certezza del diritto (onde evitare, così come accade, ulteriori conflitti circa l’interpretazione della portata della decisione controversa durante la fase di recupero).

Secondo motivo di impugnazione: errore di diritto per violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto, nella sentenza impugnata, sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti per qualificare l’attività in questione come aiuto di Stato.

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza adducendo un errore di diritto consistente nell’esecuzione di un controllo che non risponde ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per verificare se ricorrano o meno tutti i presupposti per poter qualificare l’intervento pubblico galiziano controverso come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto nell’ambito del procedimento, che non disponeva di informazioni sufficienti, affidabili ed esaustive riguardo alla situazione specifica della Galizia, confermando in tal modo l’errore di valutazione denunciato dalle ricorrenti in primo grado, nella sentenza impugnata viene statuito, erroneamente, che la condotta galiziana in questione non sarebbe vincolata all’esercizio dei pubblici poteri (azione pubblica necessaria dinanzi al fallimento del mercato rilevato nella zona II, per garantire che i cittadini potessero continuare a ricevere il segnale televisivo dopo l’abbandono della televisione analogica), ma avrebbe carattere economico. Nella sentenza si giunge a questa conclusione non avendo controllato se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale, in particolare il fatto che la rete digitalizzata dei comuni non poteva né può essere sfruttata a livello commerciale. La sentenza contiene altresì un errore consistente nel confermare la presunzione della Commissione secondo cui era possibile «offrire altri servizi» diversi dal «servizio di supporto della TDT» attraverso l’infrastruttura di supporto appartenente al comune, sebbene tale presunto sfruttamento commerciale non risulti possibile né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello giuridico.

Qualora fosse stato realizzato un controllo completo degli elementi concreti della controversia, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza invocata, il Tribunale non sarebbe giunto a questo accertamento, giacché l’infrastruttura digitalizzata attraverso l’intervento delle autorità galiziane in questione non poteva e non può essere sfruttata commercialmente né per le sue caratteristiche tecniche (un semplice palo e una cabina), né per il livello delle sue attrezzature (esclusivamente per la TDT), né per il regime giuridico ad esso applicabile (norma nazionale che consente alle autorità territoriali di fornire il servizio di supporto relativo al segnale televisivo digitale terrestre unicamente senza corrispettivo economico) e, pertanto, non si poteva considerare che la misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo di impugnazione: errore di diritto consistente nella violazione dell’obbligo di motivare le sentenze (articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale) e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dovuto alla valutazione erronea, nella sentenza impugnata, del carattere selettivo dell’aiuto.

Nell’ambito del presente motivo le ricorrenti pongono in evidenza che, relativamente al carattere selettivo attribuito alla misura contestata, la sentenza impugnata (punto 85) è viziata dal medesimo difetto di motivazione ed errore di valutazione della decisione controversa (considerando 113) in quanto, senza procedere all’esame né fornire una risposta circa il difetto e l’errore denunciati in primo grado, si limita a confermare, astenendosi dall’esprimere o dal formulare in modo chiaro e inequivocabile il suo ragionamento, la posizione della Commissione con riguardo a tale questione. In tal modo viene disatteso non solo l’obbligo di motivare le sentenze, ma anche quello di condurre l’analisi di comparabilità necessaria per poter valutare la sussistenza o meno del carattere selettivo dell’aiuto. Se non avesse omesso l’esecuzione di tale analisi necessaria, il Tribunale avrebbe constatato che la situazione dei comuni situati nella zona II della Galizia e quella di altre «imprese che utilizzano altre tecnologie», come poteva essere l’interveniente, non sono in alcun modo comparabili, né in punto di fatto, né in punto di diritto, poiché tali altre «imprese» non prestavano, né erano obbligate o intenzionate a prestare il servizio di supporto relativo al segnale televisivo digitale ai cittadini della zona II della Galizia (alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, ossia: «senza corrispettivo economico»).

Quarto motivo di impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, nonché del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, TFUE e della giurisprudenza che li ha interpretati.

Questo motivo si suddivide in tre parti in cui si rileva la violazione degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, nonché del protocollo n. 26, TFUE, e della giurisprudenza concernente la loro interpretazione, nei limiti in cui il Tribunale, nella sua sentenza, fornisce un’interpretazione erronea di dette norme del Trattato riferite ai SIEG (servizi di interesse economico generale). La prima parte del motivo si fonda sul fatto che la sentenza ha disconosciuto il potere discrezionale conferito agli Stati membri per la definizione di un SIEG, formulando un’interpretazione, applicata al caso di specie, che ignora e svuota di significato detto potere. L’atto ufficiale che legittimava l’intervento pubblico controverso conteneva una definizione chiara e precisa della missione di servizio pubblico e prevedeva tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per una definizione di SIEG validamente elaborata. La seconda parte del motivo evidenzia che la sentenza non ha valutato la presenza di un errore manifesto nella definizione di servizio pubblico e non ha constatato che la definizione del SIEG, formulata dalle autorità nazionali, era manifestamente erronea, e questo pur avendo appurato che si tratta chiaramente di un’attività materialmente idonea per la qualificazione di SIEG. Nella terza parte del motivo si invocano gli errori di diritto di cui la sentenza è viziata a causa di un’interpretazione erronea delle norme nazionali che la inducono a non considerare l’esistenza di una definizione chiara e precisa del SIEG conformemente alla sentenza Altmark (2).


(1)  Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha). GU L 217, pag. 52.

(2)  EU:C:2003:415.


4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/21


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-461/13, Spagna/Commissione

(Causa C-81/16 P)

(2016/C 118/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 nella causa T-461/13, Spagna/Commissione,

annullare la decisione 2014/489/UE (1) della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha),

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto relativo al controllo degli Stati membri quanto alla definizione e all’applicazione di un servizio di interesse economico generale. Per quanto riguarda il primo criterio fissato nella sentenza Altmark (2), il Tribunale ha rifiutato di verificare se la Commissione aveva esaminato o meno tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della definizione di un servizio pubblico. Del pari, il Tribunale ha omesso di verificare se la Commissione aveva esaminato o meno tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione del rispetto del quarto requisito fissato nella sentenza Altmark. In tal modo, il Tribunale ha violato il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro per organizzare il suo servizio pubblico.

Errore di diritto relativo al controllo giurisdizionale della compatibilità dell’aiuto di Stato. In primo luogo, il Tribunale ha omesso di controllare l’esattezza dei fatti sui quali la Commissione ha fondato la sua analisi. In tal modo, la sentenza non ha compiuto il controllo di affidabilità, di coerenza e di pertinenza dei dati utilizzati dalla Commissione. Infine, il Tribunale non ha controllato la validità delle conclusioni della Commissione.


(1)  GU 2014, L 217, pag. 52.

(2)  EU:C:2003:415.


Tribunale

4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/23


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Šumelj e a./Commissione

(Cause riunite T-546/13, T-108/14 e T-109/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Adesione della Croazia all’Unione - Abrogazione, anteriore all’adesione, di una normativa nazionale che prevede l’istituzione della professione di agente pubblico d’esecuzione - Danno subìto dalle persone anteriormente nominate agenti pubblici d’esecuzione - Mancata adozione da parte della Commissione di provvedimenti diretti all’osservanza degli impegni d’adesione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Articolo 36 dell’Atto d’adesione»))

(2016/C 118/23)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Ante Šumelj (Zagabria, Croazia), Dubravka Bašljan (Zagabria), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zeline, Croazia), Miroslav Lovreković (Križevaci, Croazia) (causa T-546/13); Drago Burazer (Zagabria), Nikolina Nežić (Zagabria), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zeline), Bosiljka Grbašić (Križevaci, Croazia), Tea Tončić (Pola, Croazia), Milica Bjelić (Dubrovnik, Croazia), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croazia) (causa T-108/14); Davor Škugor (Sisak, Croazia), Ivan Gerometa (Vrsar, Croazia), Kristina Samardžić (Spalato, Croazia), Sandra Cindrić (Karlovac, Croazia), Sunčica Gložinić (Varaždin), Tomislav Polić (Kaštel Novi, Croazia) e Vlatka Pižeta (Varaždin) (causa T-109/14) (rappresentante: M. Krmek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Ćutuk e G. Wils nonché, nelle cause T-546/13 e T-108/14, S. Ječmenica, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subìto a causa del comportamento illecito tenuto dalla Commissione all’atto del controllo da essa esercitato riguardo all’osservanza degli impegni d’adesione della Repubblica di Croazia.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Ante Šumelj e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


4.4.2016   

IT

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C 118/23


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Mederer/UAMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Causa T-210/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo Gummi Bear-Rings - Marchio nazionale figurativo anteriore GUMMY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 118/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mederer GmbH (Fürth, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e O. Ruhl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e H. Kunz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Padial Martínez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2013 (procedimento R 225/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cadbury Netherlands International Holdings B V e la Mederer GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mederer GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/24


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Bodson e a./BEI

(Causa T-240/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Riforma del sistema di retribuzione e di progressione nei livelli stipendiali della BEI - Obbligo di motivazione - Snaturamento - Errori di diritto»))

(2016/C 118/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo), Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia), Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia), Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo), Manuel Sutil (Lussemburgo), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 febbraio 2014, Bodson e a./BEI (F-73/12, Racc. FP, EU:F:2014:16), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bodson e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/25


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Bodson e a./BEI

(Causa T-241/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Retribuzione - Riforma del sistema dei premi della BEI - Obbligo di motivazione - Snaturamento - Errori di diritto»))

(2016/C 118/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo), Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, Francia), Didier Dulieu (Roussy-le-Village, Francia), Marie-Christel Heger (Nospelt, Lussemburgo), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo), Manuel Sutil (Lussemburgo), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 febbraio 2014, Bodson e a./BEI (F-83/12, Racc. FP, EU:F:2014:15), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bodson e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/25


Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Causa T-402/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AQUALOGY - Marchio comunitario denominativo anteriore AQUALIA e marchio nazionale figurativo anteriore aqualia - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 118/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: FCC Aqualia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, N. González Alberto Rodríguez e C. Sueiras Villalobos, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, C. Viola Zendrera e A. Torrente Tomás, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 marzo 2014 (procedimento R 1209/2013-1), relativa a un’opposizione tra la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA e la FCC Aqualia, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FCC Aqualia, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/26


Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2016 — Coca-Cola/UAMI (Forma di una bottiglia Contour senza scanalature)

(Causa T-411/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una bottiglia Contour senza scanalature - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 118/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone, A. Dykes, solicitors, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 marzo 2014 (procedimento R 540/2013-2), relativa a un procedimento di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia Contour.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

The Coca-Cola Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/27


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — Vidmar e a./Commissione

(Causa T-507/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Adesione della Croazia all’Unione - Abrogazione, prima dell’adesione, di una normativa nazionale che prevede la creazione della professione di ufficiale giudiziario - Danno subìto dalle persone che sono state precedentemente nominate ufficiali giudiziari - Mancata adozione da parte della Commissione di misure volte all’osservanza degli impegni di adesione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Articolo 36 dell’atto di adesione»))

(2016/C 118/29)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Vedran Vidmar (Zagabria, Croazia) e gli altri 21 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: D. Graf, avvocato), nonché Darko Graf (Zagabria) (rappresentanti: inizialmente D Graf, successivamente L. Duvnjak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Ječmenica e G. Wils, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subìto a causa del comportamento illecito tenuto dalla Commissione all’atto del controllo da essa esercitato riguardo all’osservanza degli impegni d’adesione della Repubblica di Croazia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg.ri Vedran Vidmar e Darko Graf nonché gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/27


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2016 — provima Warenhandels/UAMI — Renfro (HOT SOX)

(Causa T-543/14) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo HOT SOX - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 118/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Germania) (rappresentanti: H. Prange e J.P. Croll, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Renfro Corp. (Mount Airy, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Schenk, M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 maggio 2014 (procedimento R 1859/2013-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la provima Warenhandels GmbH e la Renfro Corp.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La provima Warenhandels GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/28


Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Musso/Parlamento

(Cause riunite T-589/14 e T-772/14) (1)

((«Trattamento economico dei deputati del Parlamento - Pensione di anzianità - Obbligo dei deputati francesi di far valere i diritti pensionistici presso i regimi nazionali - Divieto del cumulo - Provvedimenti applicativi dello statuto dei deputati - Decisione adottata al termine del procedimento di reclamo - Nota di debito - Decisione che sospende il pagamento della pensione - Principio del contraddittorio - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 118/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François Musso (Ajaccio, Francia) (rappresentanti: A. Gross e L. Stachnik, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio del Parlamento del 26 giugno 2014, recante conferma della decisione del suo Segretario generale, del 17 ottobre 2011, mediante la quale era stato determinato l’importo mensile dei diritti pensionistici, tenendo conto delle somme riscosse da due casse pensionistiche francesi, ed era stato deciso che occorreva recuperare l’importo di EUR 127 065,19 nonché, dall’altra, domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 22 settembre 2014.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. François Musso sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/29


Sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2016 — Puma/UAMI — Sinda Poland (Raffigurazione di un animale)

(Causa T-692/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo che rappresenta un animale - Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un puma - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 118/32)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sinda Poland Corporation sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e J. Mrozowski, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma SE e la Sinda Poland Corporation sp. z o.o.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 luglio 2014 (procedimento R 2214/2013—5) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma SE, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

3)

La Sinda Poland Corporation sp. z o.o. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle della Puma, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Puma ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/30


Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2016 — Consolidated Artists/UAMI — Body Cosmetics International (MANGO)

(Causa T-761/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo MANGO - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 118/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consolidated Artists BV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: B. Corne, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Body Cosmetics International GmbH (Willich, Germania) (rappresentante: M. Müller-Mergenthaler, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2014 (procedimento R 2337/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Body Cosmetics International GmbH e la Consolidated Artists BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Consolidated Artists BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


4.4.2016   

IT

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C 118/30


Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2016 — Tayto Group/UAMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

(Causa T-816/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo REAL HAND COOKED - Marchio nazionale figurativo anteriore real QUALITY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Sviamento di potere - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 64, 75, 76 e 83 del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 118/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tayto Group Ltd (Corby, Regno Unito) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2014 (procedimento R 842/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Tayto Group Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tayto Group Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 16.2.2015.


4.4.2016   

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C 118/31


Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio

(Causa T-279/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate - Base giuridica - Inosservanza dei criteri di inserimento - Errore di diritto - Errore di fatto - Diritto di proprietà - Danno alla reputazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Adattamento delle conclusioni e dei motivi - Litispendenza - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2016/C 118/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J Pobjoy, barristers, S. Rowe e J.-F. Bellis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz e le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


4.4.2016   

IT

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C 118/32


Ordinanza del Tribunale 9 febbraio 2016 — DEI/Commissione

(Causa T-639/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Denunce - Decisioni di rigetto - Valutazione preliminare della Commissione - Decisione finale - Abrogazione dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))

(2016/C 118/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos e E. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460, del 12 giugno 2014, nella quale la Commissione ha respinto denunce della ricorrente in materia di aiuti di Stato

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Alouminion tis Ellados AE.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


4.4.2016   

IT

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C 118/32


Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione

(Causa T-34/16)

(2016/C 118/37)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e T. Orlickas, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716], nei limiti in cui tale decisione prevede l’applicazione di una rettifica finanziaria di EUR 1 113 589,65 nei confronti della Lituania;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:

non avrebbe tenuto conto del fatto che il danno specifico e concreto causato all’Unione europea è stato stabilito sulla base delle violazioni prima e quarta constatate dalla Commissione; pertanto, in riferimento a tali violazioni, la Commissione avrebbe dovuto prevedere solo una rettifica finanziaria una tantum invece di prendere in considerazione dette violazioni insieme ad altre violazioni al momento di stabilire se sussistesse un rischio significativo di perdita finanziaria per il fondo;

avrebbe ingiustificatamente disgiunto violazioni direttamente connesse, deducendo in tal modo artificialmente la sussistenza di un rischio presumibilmente significativo di perdita per il fondo;

avrebbe erroneamente determinato e preso in considerazione, nel valutare le altre violazioni constatate dalla stessa, la portata della discrepanza, la natura delle violazioni e il danno finanziario causato all’Unione europea;

avrebbe indebitamente applicato una rettifica finanziaria eccessiva del 5 % per il 2011, atteso che, tenuto conto della natura delle violazioni rilevate dalla Commissione e di altre circostanze, il rischio risultante di perdita per il fondo non era significativo;

avrebbe indebitamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % per il 2012, in quanto una siffatta applicazione è prevista soltanto per casi in cui sussista un rischio significativo di perdita per il fondo, anche se dai controlli effettuati dalla Repubblica di Lituania e dalle informazioni fornite si evince che il numero, la portata e la natura delle discrepanze stabilite per il 2012 e il rischio risultante per il fondo sono significativamente minori rispetto a quelle stabilite per il 2011; di conseguenza, poteva essersi determinato solo un rischio finanziario ridotto per il fondo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che i controlli in loco di bovini e ovini potevano aver luogo in momenti diversi, sicché tale violazione non è tanto grave come afferma la Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione a norma dell’articolo 296 TFUE, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:

non avrebbe fornito una motivazione adeguata a sostengo dei propri rilievi in riferimento alle violazioni o alla loro natura nonché al risultante rischio per il fondo;

non avrebbe fornito una motivazione sul perché le discrepanze constatate nel 2011 e 2012, ai fini dell’applicazione della rettifica finanziaria del 5 %, sono state valutate congiuntamente, nonostante il loro numero e la loro natura differissero significativamente a seconda dell’anno, e, in nessun momento, avrebbe fornito motivi convincenti per giustificare l’imposizione di una rettifica una tantum uniforme del 5 % per le discrepanze rilevate nel 2012 e per quelle rilevate nel 2011.


4.4.2016   

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C 118/34


Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — EEB/Commissione

(Causa T-38/16)

(2016/C 118/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 19 novembre 2015, protocollata con il numero Ares(2015)5212500, che conferma la sua decisione del 14 settembre 2015, protocollata con il numero Ares(2015)3790389, con la quale la Commissione ha adottato un’ulteriore decisione sulla richiesta di informazioni del 3 febbraio 2015 presentata dalla EEB; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto nel determinare l’oggetto della domanda iniziale e sulla conseguente violazione dell’obbligo della Commissione di esaminare in modo completo detta domanda e la violazione degli articoli 6, paragrafo 2, 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


4.4.2016   

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C 118/34


Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

(Causa T-41/16)

(2016/C 118/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cipro), Animal Breeders Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia) e Fatma Garanti (Güzelyurt, Cipro) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel e E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione Ares(2015)5171539 del 18 novembre 2015 e la decisione della Commissione Ares(2016)220922 del 15 gennaio 2016 con riferimento ai procedimenti di opposizione relativi alla domanda di registrazione del «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» (HALLOUMI)/«HELLIM» (ΠΟΠ) (CY-PDO-0005-01243);

dichiarare l’illegittimità degli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la loro inapplicabilità nel presente procedimento, in quanto essi non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto escludono le ricorrenti dal procedimento di registrazione del Halloumi/Hellim come designazione di origine protetta nell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto violano il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) sarebbero illegittimi e dovrebbero essere dichiarati inapplicabili in quanto non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).


4.4.2016   

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C 118/35


Ricorso proposto l’8 febbraio 2016 — Chanel/EUIPO — Li Jing Zhou e Golden Rose 999 (Raffigurazione di un ornamento)

(Causa T-57/16)

(2016/C 118/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Chanel SAS (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Li Jing Zhou (Fuenlabrada, Spagna) e Golden Rose 999 Srl (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario raffigurazione di ornamento — Disegno o modello comunitario n. 1 689 027-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 novembre nel procedimento R 2346/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare la nullità del disegno impugnato;

condannare alle spese l’EUIPO e qualsiasi parte interveniente che possa comparire nel presente procedimento a sostegno della decisione impugnata.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.


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C 118/36


Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Puma/ EUIPO - Doosan Infracore Co. Ltd (PUMA)

(Causa T-62/16)

(2016/C 118/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Doosan Infracore Co. Ltd (Incheon, Corea del Sud)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «PUMA» — Domanda di marchio comunitario n. 11 376 209

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2015 nel procedimento R 1052/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Doosan Infracore Co. Ltd alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


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C 118/37


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-82/12, De Nicola/BEI

(Causa T-71/16 P)

(2016/C 118/42)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 68-75 della sentenza stessa;

Per l’effetto, condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati.

Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-82/12).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

La parte ricorrente fa valere, in particolare, l’erronea equiparazione della domanda di risarcimento danni svolta nel giudizio F-82/12 a quella svolta nel giudizio F-55/08, nonché l’erronea statuizione di esistenza del giudicato su alcune delle domande di risarcimento danni.


4.4.2016   

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C 118/37


Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

(Causa T-72/16)

(2016/C 118/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio figurativo dell’Unione europea contenente gli elementi verbali «BEST BUY mobile» — Domanda di registrazione n. 7 213 424

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 1o dicembre 2015, nel procedimento R 53/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione, del 6 novembre 2014, nel procedimento di opposizione n. B 1485137;

accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 007213424;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente gli elementi dominanti e distintivi dei marchi;

La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’impressione generale suscitata dai marchi,

La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’identità dei servizi di cui ai marchi, e

La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo erroneamente che vi fosse un rischio di confusione tra il marchio anteriore dell’opponente e il marchio della ricorrente.


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C 118/38


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-37/12, De Nicola/BEI

(Causa T-73/16 P)

(2016/C 118/44)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare il capo 2 del dispositivo ed i punti 59-61, 63-69 e 71 della sentenza stessa;

Per l’effetto, accertare il mobbing posto in essere dalla BEI in danno del Dott. De Nicola, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Previo espletamento della perizia medica richiesta;

Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-37/12).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-70/16 P, De Nicola/BEI.


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C 118/39


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre causa F-128/11, De Nicola/BEI

(Causa T-75/16 P)

(2016/C 118/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell’impugnata ordinanza, annullare i capi 1 e 2 del dispositivo ed i punti 1, 7-25, 51-52, 63-76, 80, 84, 87-88, 97-98. 101-115 dell’ordinanza medesima;

Per l’effetto, annullare tutti gli atti impugnati, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati;

Con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-128/11).

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

La parte ricorrente sottolinea in particolare la ricevibilità della richiesta di annullamento dei messaggi del 4 luglio e del 12 agosto 2011, nonché della richiesta di annullamento della decisione del 6 settembre 2001, che ha rifiutato la richiesta di avviare una procedura di conciliazione.


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C 118/40


Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

(Causa T-76/16)

(2016/C 118/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ikos GmbH (Lörrach, Germania) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio denominativo dell’Unione «AEGYPTISCHE ERDE» — Domanda di registrazione n. 14 027 239

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2015 nel procedimento R 1257/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e registrare il marchio richiesto;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


4.4.2016   

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C 118/40


Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Sartour/Parlamento

(Causa T-78/16)

(2016/C 118/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sartour (Beveren, Belgio) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato.

Di conseguenza:

annullare la decisione del Parlamento, contenuta nella lettera del 18 dicembre 2015, con cui quest’ultimo ha informato la ricorrente del rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della gara di appalto n. 06B40/2015/M073, volta alla concessione del servizio di ristorazione basato sulla dieta mediterranea nell’edificio Altiero Spinelli occupato dal Parlamento europeo a Bruxelles;

annullare la decisione del Parlamento, di data ignota, di aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione basato sulla dieta mediterranea nell’edificio Altiero Spinelli;

in ogni caso, condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio che disciplina i criteri di selezione qualitativa delle soglie minime che devono essere fatte valere dai prestatori con riferimento ai loro fatturati, del principio della concorrenza e del principio di parità di trattamento dei candidati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità, di uguaglianza e di apertura degli appalti pubblici, di parità di trattamento dei candidati e di rispetto della libera concorrenza tra i candidati, nonché sull’errore manifesto di valutazione.


4.4.2016   

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C 118/41


Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 –Vereniging Gelijkberechting grondbezitters e a./Commissione

(Causa T-79/16)

(2016/C 118/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Paesi Bassi) e 21 altri (rappresentanti: H. Viaene, D. Gillet e T. Ruys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione del 2 settembre 2015, riguardante un aiuto di Stato asseritamente illegittimo relativo all’acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali [Aiuto SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi] nonché il rigetto implicito del reclamo del Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali sanciti all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Alla conclusione dell’istruttoria preliminare la Commissione non avrebbe potuto essere in grado di avere sufficiente sicurezza sulla compatibilità dell’aiuto, a causa dei seguenti elementi:

la durata eccessivamente lunga dell’istruttoria preliminare;

la copiosa corrispondenza intercorsa tra i diversi interessati nel corso dell’istruttoria preliminare;

il fatto che l’aiuto approvato con la decisione è stato sostituito da un aiuto diverso nel corso dell’istruttoria preliminare;

il contenuto del nuovo aiuto che è stato approvato dalla Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto.

La Commissione avrebbe violato i principi di irretroattività e di certezza del diritto applicando la Disciplina relativa agli aiuti di Stato (1) sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in vigore il 31 gennaio 2012, ad un aiuto di Stato che non veniva più applicato dal 2011 e già sostituito da un aiuto nuovo, approvato dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e un difetto di motivazione nell’applicazione della Disciplina.

La Commissione avrebbe effettuato valutazioni manifestamente errate riguardo all’applicazione del requisito di una decisione di aggiudicazione del servizio di interesse economico generale, segnatamente riguardo alla durata del periodo di aggiudicazione. Inoltre essa avrebbe parimenti commesso errori manifesti nell’analisi dell’importo di compensazione e avrebbe ignorato il requisito della tenuta di una contabilità separata.

Ai fini di accertare l’esistenza della necessaria decisione di aggiudicazione del servizio di interesse economico generale, non sarebbe stato accertato se per l’assegnazione di terreni a titolo gratuito si configuri una decisione di aggiudicazione. Inoltre la Commissione non avrebbe neppure analizzato le garanzie per evitare una compensazione eccessiva nella cessione dei terreni a titolo gratuito.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Le cessioni a titolo gratuito e i sussidi all’acquisto sarebbero manifestamente inutili e inidonei a raggiungere l’obiettivo perseguito di conservazione della natura.

Il fatto che l’aiuto fosse aperto soltanto per 13 organizzazioni che gestiscono terreni non sarebbe in alcun modo necessario o giustificabile per l’adempimento dell’onere di servizio pubblico di conservazione della natura.


(1)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3) e la comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).


Tribunale della funzione pubblica

4.4.2016   

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C 118/43


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 febbraio 2016 — Labiri/CESE

(Causa F-33/15) (1)

(2016/C 118/49)

Lingua processuale: il francese

Il giudice unico ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 178 dell'1.6.2015.