ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 389

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
23 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 389/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 389/02

Causa C-303/13 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 — Commissione europea/Jørgen Andersen, Regno di Danimarca, Danske Statsbaner SV (DSB) (Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità danesi all’impresa pubblica Danske Statsbaner (DSB) — Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri fra Copenaghen (Danimarca) e Ystad (Svezia) — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno subordinatamente al rispetto di alcune condizioni — Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale)

2

2015/C 389/03

Causa C-650/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux — Francia) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 39 e 49 — Parlamento europeo — Elezioni — Diritto di voto — Cittadinanza dell’Unione europea — Retroattività della legge penale più favorevole — Normativa nazionale che prevede la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale pronunciata in ultimo grado prima del 1o marzo 1994)

3

2015/C 389/04

Causa C-23/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 82 CE — Abuso di posizione dominante — Mercato della distribuzione delle spedizioni postali di massa — Pubblicità diretta per corrispondenza — Sistema retroattivo di sconti — Effetto preclusivo — Criterio del concorrente altrettanto efficiente — Grado di probabilità e carattere serio di un effetto anticoncorrenziale)

4

2015/C 389/05

Causa C-61/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italia) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme e altri (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 89/665/CEE — Appalti pubblici — Normativa nazionale — Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici — Diritto a un ricorso effettivo — Tassazione dissuasiva — Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi — Principi di effettività e di equivalenza — Effetto utile)

5

2015/C 389/06

Causa C-69/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Rinvio pregiudiziale — Principi di equivalenza e di effettività — Autorità di cosa giudicata — Ripetizione dell’indebito — Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione — Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione — Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale — Normativa nazionale che consente la revocazione, alla luce delle sentenze successive della Corte pronunciate in via pregiudiziale, delle sole decisioni giurisdizionali definitive rese in materia amministrativa)

6

2015/C 389/07

Causa C-71/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Information Rights — Regno Unito) — East Sussex County Council/Information Commissioner (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Articoli 5 e 6 — Accesso del pubblico all’informazione ambientale — Tassa per la fornitura di informazioni ambientali — Nozione di importo ragionevole — Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali — Accesso alla giustizia — Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa)

6

2015/C 389/08

Causa C-203/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente — Indipendenza — Giurisdizione obbligatoria — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, e 52 — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Nozione di ente pubblico — Amministrazioni pubbliche — Inclusione)

7

2015/C 389/09

Causa C-298/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, Stato belga [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 45 TFUE e 49 TFUE — Lavoratori — Impieghi nella pubblica amministrazione — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Nozione di professione regolamentata — Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio)]

8

2015/C 389/10

Causa C-354/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Prodotti in libera circolazione in Germania — Prodotti soggetti a controlli di omologazione in Romania — Certificato di conformità messo a disposizione da un distributore di un altro Stato membro — Certificato ritenuto insufficiente per consentire la libera commercializzazione di tali prodotti — Principio del reciproco riconoscimento — Irricevibilità parziale)

9

2015/C 389/11

Causa C-404/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento promosso da Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Ambito di applicazione ratione materiae — Accordo di divisione ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un curatore — Qualificazione — Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice — Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni)

10

2015/C 389/12

Causa C-489/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — A/B [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 — Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro — Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita — Nozione di competenza accertata — Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro — Conseguenze — Differenza di fuso orario tra gli Stati membri — Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali]

11

2015/C 389/13

Causa C-508/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Considerazione del tasso di rendimento del capitale proprio — Effetto diretto — Applicazione ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Causa C-531/14 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Giorgio Giorgis avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 settembre 2014, causa T-474/12, Giorgio Giorgis/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12

2015/C 389/15

Causa C-421/15 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2015 da Yoshida Metal Industry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 21 maggio 2015 nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

13

2015/C 389/16

Causa C-447/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 18 agosto 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Causa C-454/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hessisches Landesarbeitsgericht (Germania) il 24 agosto 2015 — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Causa C-456/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — BASF SE/Repubblica federale di Germania

16

2015/C 389/19

Causa C-460/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

17

2015/C 389/20

Causa C-469/15 P: Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 da FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy Spa avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2015, causa T-655/11, FSL Holdings e altri/Commissione europea

18

2015/C 389/21

Causa C-484/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu (Croazia) l'11 settembre 2015 — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Causa C-488/15: Ricorso proposto il 14 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

20

2015/C 389/23

Causa C-523/15 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2015 da Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea

21

 

Tribunale

2015/C 389/24

Causa T-268/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — PPG e SNF/ECHA (REACH — Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante — Sostanze intermedie — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Proporzionalità — Parità di trattamento)

24

2015/C 389/25

Causa T-674/11: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — TV2/Danmark/Commissione (Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark — Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico — Nozione di aiuto — Sentenza Altmark)

25

2015/C 389/26

Causa T-125/12: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Viasat Broadcasting UK/Commissione (Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark — Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico — Compatibilità di un aiuto — Sentenza Altmark)

26

2015/C 389/27

Causa T-450/12: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Anagnostakis/Commissione (Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei — Politica economica e monetaria — Mancato rimborso del debito pubblico — Riconoscimento del principio dello stato di necessità — Rifiuto di registrazione — Competenze della Commissione — Obbligo di motivazione)

27

2015/C 389/28

Causa T-60/13: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AC — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori AC ANN CHRISTINE e comunitari figurativi anteriori AC ANN CHRISTINE OCEAN e AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2015/C 389/29

Causa T-114/13 P: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Cerafogli/BCE (Impugnazione — Personale della BCE — Denuncia depositata per discriminazione e molestie morali — Decisione della BCE di chiudere l’indagine amministrativa avviata in seguito alla denuncia — Diniego d’accesso ad elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo — Rigetto di una domanda diretta a disporre la produzione degli elementi di prova nel corso del procedimento giurisdizionale — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto)

28

2015/C 389/30

Cause riunite T-124/13 e T-191/13: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Italia e Spagna/Commissione (Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità)

29

2015/C 389/31

Cause riunite T-156/13 e T-373/14: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Diritto al contraddittorio — Obbligo di notifica — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà)

30

2015/C 389/32

Cause riunite T-261/13 e T-86/14: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione (IPCA — Regolamento (CE) n. 2494/95 — Indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT) — Regolamento (UE) n. 119/2013 — Indice dei prezzi sulle abitazioni occupate dal proprietario — Regolamento (UE) n. 93/2013 — Eurostat — Comitatologia — Misure di attuazione — Procedura di regolamentazione con controllo)

31

2015/C 389/33

Causa T-360/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione (REACH — Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione — Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione — Nozione di vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente — Manifesto errore di valutazione — Proporzionalità — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione)

32

2015/C 389/34

Causa T-364/13: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Mocek e Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/UAMI — Lacoste (KAJMAN) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo KAJMAN — Marchio comunitario figurativo anteriore che rappresenta un coccodrillo — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991]

33

2015/C 389/35

Causa T-400/13: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo AINHOA — Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori NOA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

34

2015/C 389/36

Causa T-426/13: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo AINHOA — Serio uso del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che differisce mediante elementi che non alterano il carattere distintivo)

35

2015/C 389/37

Causa T-557/13: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Germania/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate — Diritti della difesa)

36

2015/C 389/38

Causa T-610/13: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Ecolab USA/UAMI (GREASECUTTER) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo GREASECUTTER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

37

2015/C 389/39

Causa T-624/13: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) [Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

37

2015/C 389/40

Causa T-625/13: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) [Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2015/C 389/41

Causa T-626/13: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) [Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

39

2015/C 389/42

Causa T-627/13: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) [Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2015/C 389/43

Causa T-633/13: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Reed Exhibitions/UAMI (INFOSECURITY) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo INFOSECURITY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione]

41

2015/C 389/44

Causa T-684/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Bolloré (BLUECO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BLUECO — Marchio comunitario denominativo anteriore BLUECAR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Domanda di riforma presentata dall’interveniente — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009]

42

2015/C 389/45

Causa T-720/13: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Gat Microencapsulation/UAMI — BASF (KARIS) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KARIS — Marchi denominativi anteriori comunitario e internazionale CARYX — Marchi denominativi anteriori nazionali e Benelux AKRIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

42

2015/C 389/46

Causa T-136/14: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Tilda Riceland Private Ltd/UAMI — Siam Grains (BASmALI) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI — Marchio anteriore non registrato o segno anteriore BASMATI — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2015/C 389/47

Causa T-193/14: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AERONAUTICA — Marchi comunitari denominativi anteriori NAUTICA e NAUTICA BLUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

44

2015/C 389/48

Causa T-195/14: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Primagaz/UAMI — Reeh (PRIMA KLIMA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PRIMA KLIMA — Marchio comunitario figurativo anteriore PRIMAGAZ — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo di un elemento denominativo elogiativo — Confronto concettuale — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

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2015/C 389/49

Causa T-205/14: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Schroeder/Consiglio e Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Dumping — Importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte — Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento — Ricorso per risarcimento danni — Previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Obbligo di diligenza — Nesso causale)

46

2015/C 389/50

Causa T-206/14: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Hüpeden/Consiglio e Commissione [Responsabilità extracontrattuale — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte — Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento — Ricorso per risarcimento danni — Previo esperimento dei mezzi di ricorso interni — Ricevibilità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] — Obbligo di diligenza — Nesso causale]

46

2015/C 389/51

Causa T-209/14: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Bopp/UAMI (Rappresentazione di un ottagono verde) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante un ottagono verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

47

2015/C 389/52

Causa T-211/14: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno) (Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell’uso del marchio — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo)

48

2015/C 389/53

Causa T-317/14: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di una stufa da cucina) (Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di una stufa da cucina — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell’uso del marchio — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo)

49

2015/C 389/54

Causa T-366/14: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — August Storck/UAMI (2good) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo 2good — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

49

2015/C 389/55

Causa T-369/14: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Sequoia Capital Operations/UAMI — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo SEQUOIA CAPITAL — Marchio comunitario denominativo anteriore SEQUOIA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1,letteras b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione]

50

2015/C 389/56

Causa T-382/14: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Rintisch/UAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo PROTICURD — Marchi nazionali denominativi anteriori PROTI e PROTIPLUS — Marchio nazionale figurativo anteriore Proti Power — Impedimento relativo alla registrazione — Ricevibilità — Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Uso serio dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009)

51

2015/C 389/57

Causa T-385/14: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (ULTIMATE) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ULTIMATE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

51

2015/C 389/58

Causa T-588/14: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Mechadyne International/UAMI (FlexValve) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo FlexValve — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

52

2015/C 389/59

Causa T-591/14: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — BSH/UAMI (PerfectRoast) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PerfectRoast — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

53

2015/C 389/60

Causa T-641/14: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Dellmeier/UAMI — Dell (LEXDELL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LEXDELL — Marchio comunitario figurativo anteriore DELL — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

54

2015/C 389/61

Causa T-707/14: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo DetergentOptimiser — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento)

54

2015/C 389/62

Causa T-540/13: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — Société européenne des chaux et liants/ECHA (Ricorso di annullamento — REACH — Imposizione di un onere amministrativo per un errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Regime linguistico — Termine di ricorso — Irricevibilità)

55

2015/C 389/63

Causa T-38/14: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 — Kafetzakis e a./Parlamento e a. (Ricorso per carenza e per risarcimento danni — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Coinvolgimento del settore privato — Danno derivante dalla riduzione delle obbligazioni attribuite a titolo di indennità di licenziamento — Dichiarazioni dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione — Dichiarazione dell’Eurogruppo — Assenza di precisazioni circa il nesso causale con il danno invocato — Irricevibilità)

56

2015/C 389/64

Causa T-350/14: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 –Arvanitis e a./Parlamento e a. (Ricorso per carenza e per risarcimento — Cessazione di attività della società Olympiaki Aeroporia (OA) — Danno asseritamente subito dai dipendenti temporanei dell’OA a causa della carenza dei convenuti consistente nel non aver garantito l’applicazione di norme del diritto dell’Unione europea in occasione del loro licenziamento — Mancata precisazione del nesso di causalità tra il danno invocato e la condotta dei convenuti — Irricevibilità)

56

2015/C 389/65

Causa T-413/14: Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 — Grigoriadis e a./Parlamento e a. (Ricorso per carenza e per risarcimento danni — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Implicazione del settore privato — Pregiudizio in forma di riduzione dei crediti — Dichiarazioni dei capi di Stato o di governo dell’Eurozona e delle istituzioni dell’Unione — Dichiarazione dell’Eurogruppo — Omessa precisazione del nesso di causalità con il danno lamentato — Irricevibilità)

57

2015/C 389/66

Causa T-464/14 P: Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2015 — Nieminen/Consiglio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizi di promozione 2010 e 2011 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 — Diritto all’equo processo — Diritti della difesa — Portata del sindacato giurisdizionale in primo grado — Manifesto errore di valutazione — Insussistenza di errore in diritto e di snaturamento — Impugnazione manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico)

58

2015/C 389/67

Causa T-545/14: Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo engineering for a better world — Decisione puramente confermativa — Definitività della decisione non impugnata — Rilievo d’ufficio — Irricevibilità)

59

2015/C 389/68

Causa T-497/15: Ricorso proposto il 28 agosto 2015 — Oltis Group a.s./Commissione

59

2015/C 389/69

Causa T-550/15: Ricorso proposto il 23 settembre 2015 — Portogallo/Commissione

60

2015/C 389/70

Causa T-551/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Portogallo/Commissione

62

2015/C 389/71

Causa T-561/15: Ricorso proposto il 24 settembre 2015 — Universidad Internacional de la Rioja/UAMI — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Causa T-572/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Aldi/UAMI — Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Causa T-191/10: Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) e a./Consiglio

65

2015/C 389/74

Causa T-267/15: Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — db-Technologies Deutschland/UAMI — MIP Metro (Sigma)

65

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 389/75

Causa F-113/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — DI/EASO (Funzione pubblica — Personale dell’EASO — Agente contrattuale — Periodo di prova — Licenziamento per manifesta inattitudine — Ricorso di annullamento — Concordanza tra ricorso e reclamo — Insussistenza — Irricevibilità manifesta — Ricorso per risarcimento danni)

66

2015/C 389/76

Causa F-29/13 RENV: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 ottobre 2015 — Drakeford/EMA

66


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 389/01)

Ultima pubblicazione

GU C 381 del 16.11.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 371 del 9.11.2015

GU C 363 del 3.11.2015

GU C 354 del 26.10.2015

GU C 346 del 19.10.2015

GU C 337 del 12.10.2015

GU C 328 del 5.10.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 — Commissione europea/Jørgen Andersen, Regno di Danimarca, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Causa C-303/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalle autorità danesi all’impresa pubblica Danske Statsbaner (DSB) - Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri fra Copenaghen (Danimarca) e Ystad (Svezia) - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno subordinatamente al rispetto di alcune condizioni - Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale))

(2015/C 389/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jørgen Andersen (rappresentanti: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke e M. Nissen, avocatc), Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e V. Pasternak Jørgensen, agenti, assistiti da R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (rappresentante: M. Honoré, advokat)

Interveniente a sostegno di Jørgen Andersen: Dansk Tog (rappresentanti: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés e M. Nissen, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Andersen/Commissione (T-92/11, EU:T:2013:143) è annullata nella parte in cui con quest’ultima, per quanto riguarda gli aiuti versati a partire dal 3 dicembre 2009 ai sensi del secondo contratto di servizio pubblico di trasporto concluso per gli anni dal 2005 al 2014, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, secondo comma, della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [aiuto C 41/08 (ex NN 35/08)].

2)

L’impugnazione principale è respinta per il resto.

3)

Le impugnazioni incidentali sono respinte.

4)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca alla luce dei tre motivi del ricorso, prendendo in considerazione l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, sulla legittimità della decisione 2011/3 nella parte in cui quest’ultima ha dichiarato che gli aiuti versati a partire dal 3 dicembre 2009 ai sensi del secondo contratto di servizio pubblico di trasporto concluso per gli anni dal 2005 al 2014 erano compatibili con il mercato interno.

5)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


23.11.2015   

IT

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C 389/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux — Francia) — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Causa C-650/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 39 e 49 - Parlamento europeo - Elezioni - Diritto di voto - Cittadinanza dell’Unione europea - Retroattività della legge penale più favorevole - Normativa nazionale che prevede la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale pronunciata in ultimo grado prima del 1o marzo 1994))

(2015/C 389/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d’instance de Bordeaux

Parti

Ricorrente: Thierry Delvigne

Resistenti: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Dispositivo

Gli articoli 39, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1o marzo 1994.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


23.11.2015   

IT

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C 389/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Causa C-23/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 82 CE - Abuso di posizione dominante - Mercato della distribuzione delle spedizioni postali di massa - Pubblicità diretta per corrispondenza - Sistema retroattivo di sconti - Effetto preclusivo - Criterio del concorrente altrettanto efficiente - Grado di probabilità e carattere serio di un effetto anticoncorrenziale))

(2015/C 389/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Post Danmark A/S

Convenuto: Konkurrencerådet

Dispositivo

1)

Per determinare se un sistema di sconti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, praticato da un’impresa in posizione dominante, sia idoneo a produrre un effetto preclusivo sul mercato, in violazione dell’articolo 82 CE, occorre esaminare tutte le circostanze del caso di specie, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, la portata della posizione dominante dell’impresa interessata e le specifiche condizioni di concorrenza del mercato di riferimento. La circostanza che detto sistema di sconti sia applicabile alla maggior parte della clientela nel mercato può configurare un’indicazione utile della rilevanza di tale pratica e del suo impatto sul mercato, potendo rendere ancor più verosimile un effetto di preclusione anticoncorrenziale.

2)

L’applicazione del criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» non configura una condizione indispensabile per accertare il carattere abusivo di un sistema di sconti alla luce dell’articolo 82 CE. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’applicazione del criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» è inconferente.

3)

L’articolo 82 CE deve essere interpretato nel senso che, per ricadere nell’ambito di applicazione di tale articolo, l’effetto anticoncorrenziale di un sistema di sconti operato da un’impresa in posizione dominante, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere probabile, senza che sia necessario dimostrare che esso riveste carattere grave o notevole.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.


23.11.2015   

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C 389/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento — Italia) — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme e altri

(Causa C-61/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici - Normativa nazionale - Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici - Diritto a un ricorso effettivo - Tassazione dissuasiva - Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi - Principi di effettività e di equivalenza - Effetto utile))

(2015/C 389/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Parti

Ricorrente: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

Convenuti: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

con l’intervento di: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

2)

L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


23.11.2015   

IT

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C 389/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Causa C-69/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principi di equivalenza e di effettività - Autorità di cosa giudicata - Ripetizione dell’indebito - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione - Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale - Normativa nazionale che consente la revocazione, alla luce delle sentenze successive della Corte pronunciate in via pregiudiziale, delle sole decisioni giurisdizionali definitive rese in materia amministrativa))

(2015/C 389/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Dragoș Constantin Târșia

Convenuti: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, segnatamente i principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea successivamente alla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una siffatta possibilità sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


23.11.2015   

IT

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C 389/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Information Rights — Regno Unito) — East Sussex County Council/Information Commissioner

(Causa C-71/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Articoli 5 e 6 - Accesso del pubblico all’informazione ambientale - Tassa per la fornitura di informazioni ambientali - Nozione di «importo ragionevole» - Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali - Accesso alla giustizia - Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa))

(2015/C 389/07)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Information Rights)

Parti

Ricorrente: East Sussex County Council

Convenuto: Information Commissioner

In presenza di: Property Search Group, Local Government Association

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda un importo ragionevole.

2)

L’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


23.11.2015   

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C 389/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Causa C-203/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente - Indipendenza - Giurisdizione obbligatoria - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 - Organi responsabili delle procedure di ricorso - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 1, paragrafo 8, e 52 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Nozione di «ente pubblico» - Amministrazioni pubbliche - Inclusione))

(2015/C 389/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parti

Ricorrente: Consorci Sanitari del Maresme

Convenuta: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2)

L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


23.11.2015   

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C 389/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, Stato belga

(Causa C-298/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articoli 45 TFUE e 49 TFUE - Lavoratori - Impieghi nella pubblica amministrazione - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Nozione di «professione regolamentata» - Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio)])

(2015/C 389/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard

Convenuti: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, Stato belga

Dispositivo

1)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione, quale quella in questione nel procedimento principale, in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, che una siffatta situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

2)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev’essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una «professione regolamentata», ai sensi di tale direttiva.

3)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


23.11.2015   

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C 389/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Causa C-354/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Prodotti in libera circolazione in Germania - Prodotti soggetti a controlli di omologazione in Romania - Certificato di conformità messo a disposizione da un distributore di un altro Stato membro - Certificato ritenuto insufficiente per consentire la libera commercializzazione di tali prodotti - Principio del reciproco riconoscimento - Irricevibilità parziale))

(2015/C 389/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti del procedimento principale

Ricorrente: SC Capoda Import-Export SRL

Convenuti: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Dispositivo

1)

Gli articoli 34 TFUE e 31, paragrafi 1 e 12, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la commercializzazione in uno Stato membro di pezzi di ricambio nuovi per veicoli stradali — nella fattispecie, pompe per acqua e filtri per combustibile — all’applicazione di una procedura di approvazione o di omologazione in tale Stato membro, purché detta normativa preveda peraltro eccezioni che garantiscano che i pezzi di ricambio legittimamente prodotti e commercializzati negli altri Stati ne siano esenti o, in loro assenza, che i pezzi in questione siano tali da rappresentare un grave rischio per il buon funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua efficienza ambientale e che tale procedimento di omologazione o di approvazione sia strettamente necessario e proporzionato al rispetto degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale o di protezione dell’ambiente.

2)

Le condizioni alle quali deve essere fornita la prova del fatto che siffatti pezzi di ricambio sono già stati omologati o approvati oppure costituiscono pezzi di origine o di qualità equivalente, in mancanza di regolamentazione nel diritto dell’Unione, sono disciplinate dal diritto degli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


23.11.2015   

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C 389/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento promosso da Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale

(Causa C-404/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Ambito di applicazione ratione materiae - Accordo di divisione ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un curatore - Qualificazione - Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice - Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni))

(2015/C 389/11)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti nel procedimento principale

Marie Matoušková, in qualità di commissario giudiziale

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


23.11.2015   

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C 389/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — A/B

(Causa C-489/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Litispendenza - Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 - Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro - Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita - Nozione di competenza «accertata» - Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro - Conseguenze - Differenza di fuso orario tra gli Stati membri - Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali])

(2015/C 389/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

Nel caso di procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


23.11.2015   

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C 389/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Causa C-508/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Considerazione del tasso di rendimento del capitale proprio - Effetto diretto - Applicazione ratione temporis))

(2015/C 389/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Český telekomunikační úřad

Convenute: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

con l’intervento di: O2 Czech Republic a.s., già Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Dispositivo

1)

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il costo netto dell’obbligo di servizio universale includa il «margine di utile ragionevole» del fornitore di tale servizio, costituito dal tasso di remunerazione del capitale proprio che esigerebbe un’impresa comparabile al fornitore del servizio universale che valuti l’opportunità di prestare il servizio di interesse economico generale per l’intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio.

2)

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/22 devono essere interpretati nel senso che producono un effetto diretto e possono essere fatti valere direttamente dai singoli dinanzi a un giudice nazionale per contestare una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione.

3)

La direttiva 2002/22 dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile ai fini della determinazione dell’importo del costo netto degli obblighi di servizio universale assolti dall’impresa designata durante il periodo precedente all’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea, vale a dire, per il 2004, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2004.


(1)  GU C 56 del 16.2.2015.


23.11.2015   

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C 389/12


Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da Giorgio Giorgis avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 settembre 2014, causa T-474/12, Giorgio Giorgis/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Giorgis (rappresentanti: I.M. Prado, A. Tornato, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Comigel SAS

Con ordinanza del 2 settembre 2015 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato il sig. Giorgio Giorgis a sopportare le proprie spese.


23.11.2015   

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C 389/13


Impugnazione proposta il 29 luglio 2015 da Yoshida Metal Industry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 21 maggio 2015 nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV: Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (rappresentanti: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede, in via principale, che la Corte voglia:

a)

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015, nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV;

b)

accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1235/2008-1;

c)

accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1237/2008-1;

d)

condannare l’UAMI e le intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese riservate nella sentenza della Corte del 6 marzo 2014, Pi Design e a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P e C-340/12 P, EU:C:2014:129.

Qualora non fosse accolta la domanda principale, si chiede che la Corte voglia, in via subordinata:

a)

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 maggio 2015 nelle cause riunite T-331/10 RENV e T-416/10 RENV nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali sono stati registrati i marchi comunitari n. 1371244 e n. 1372580: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.

b)

accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1235/2008-1 nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali è stato registrato il marchio comunitario n. 1371244: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.

c)

accogliere la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata ed annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 nel procedimento R 1237/2008-1 nella parte in cui riguarda i seguenti beni per i quali è stato registrato il marchio comunitario n. 1372580: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.

d)

condannare l’UAMI e le intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese riservate nella sentenza della Corte del 6 marzo 2014 nelle cause riunite C 337/12 P e C 340/12 P, EU:C:2014:129. .

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

a)

Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (1), dovuta all’erronea interpretazione e, di conseguenza, applicazione di tale disposizione rispetto ai segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari di cui trattasi.

b)

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale ha, in aggiunta o in alternativa, violato l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, laddove ha mancato di esaminare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) nei confronti di ciascuna delle diverse categorie di beni per le quali sono stati registrati i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari di cui trattasi.

A sostegno del primo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), si applica a tutti i segni, bi- o tridimensionali che siano, qualora tutte le caratteristiche essenziali del segno svolgano una funzione tecnica. Tuttavia, nel pervenire a tale conclusione e nell’applicarla ai marchi in esame, il Tribunale ha erroneamente disatteso (ed ha quindi mancato di applicare) quanto affermato al punto 48 della sentenza Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non impedisce la registrazione di un segno come marchio comunitario «per il solo motivo che ess[o] presenta caratteristiche funzionali». I termini «esclusivamente» e «necessaria» restringono l’ambito di applicazione di tale disposizione alle sole «forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica».

Il Tribunale avrebbe dovuto concludere, in linea con quanto affermato nella sentenza Lego Juris, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non pone alcun requisito legale secondo il quale i segni bi- o tridimensionali siano privi di funzionalità e non impedisce la registrazione di «segni ibridi», compresi elementi grafici decorativi rilevanti dal punto di vista visivo, che non «si limitano ad incorporare una soluzione tecnica» ma svolgono anche una funzione distintiva, come si presume i marchi svolgano. Tuttavia, il Tribunale si è erroneamente discostato dai criteri legali rilevanti per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) (e, pertanto, non li ha applicati), laddove non si è basato sul fatto che i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari erano «segni ibridi» comprendenti elementi grafici decorativi (disegni visivamente rilevanti presentati all’osservatore sotto forma di punti neri creati mediante dentellature e colorazione delle stesse) i quali, come confermato dalla decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2001, citata al punto 5 della sentenza impugnata, avevano carattere distintivo.

Se il Tribunale non avesse erroneamente interpretato, e di conseguenza erroneamente applicato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), adottando e applicando un approccio errato in merito all’idoneità delle dentellature a rivestire sia carattere funzionale che distintivo rispetto ai segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari in esame, esso avrebbe stabilito che le disposizioni di detto articolo non escludevano i segni in questione dalla registrazione e che le decisioni in senso contrario della prima commissione di ricorso dell’UAMI erano errate e dovevano essere annullate.

A sostegno del secondo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

Il Tribunale era tenuto, in base all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, a valutare se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), comportasse la nullità dei segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari per il fatto di essere «forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica» (conformemente al punto 48 della sentenza Lego Juris/UAMI, C 48/09 P, EU:C:2010:516), per tutti i beni per i quali sono registrati o solo per alcuni di essi e, in tal caso, per quali categorie di beni. Il Tribunale non ha soddisfatto tale requisito essenziale ed ha quindi omesso di effettuare valutazioni dalle quali dipendeva, necessariamente, la legittimità del suo accertamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Inoltre, e in ogni caso, il Tribunale non poteva rispettare il requisito essenziale di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento applicando il ragionamento seguito per il suo accertamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), a tutti i beni sprovvisti di manici per i quali sono stati registrati i segni graficamente rappresentati nei marchi comunitari in questione. I segni, in particolare, erano registrati per le seguenti categorie di beni sprovvisti di manici nei confronti dei quali l’accertamento del Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento non poteva legalmente trovare applicazione in forza delle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 3: nella classe 8, lastre di pietra e astucci; nella classe 21, recipienti per uso domestico e da cucina (né in metalli preziosi né in placcato) e blocchi per coltelli.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.11.2015   

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C 389/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 18 agosto 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Causa C-447/15)

(2015/C 389/16)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: Ivo Muladi.

Convenuto: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/59/CE (1) ostino a una normativa nazionale che impone condizioni ulteriori per l’esenzione dall’obbligo di qualificazione iniziale dei conducenti di determinati veicoli stradali per il trasporto di merci o di passeggeri.


(1)  GU L 226, pag. 4.


23.11.2015   

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C 389/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hessisches Landesarbeitsgericht (Germania) il 24 agosto 2015 — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Causa C-454/15)

(2015/C 389/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Landesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Jürgen Webb-Sämann

Convenuto: Christopher Seagon (curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Questione pregiudiziale

Se l’interpretazione nazionale di una disposizione, secondo cui i crediti salariali scaduti che sono stati affidati in deposito al datore di lavoro ai fini del loro versamento a una cassa pensione a una data stabilita, ma che tale datore di lavoro non ha versato su un conto separato, non beneficiano per tale ragione del diritto alla separazione dalla massa fallimentare di cui all’articolo 47 della legge sull’insolvenza (Insolvenzordnung — InsO), violi l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE (1) e il diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36).


23.11.2015   

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C 389/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — BASF SE/Repubblica federale di Germania

(Causa C-456/15)

(2015/C 389/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: BASF SE

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione 2013/448/UE (1) sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), non sono state incluse le emissioni di gas di scarico destinate alla produzione di elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore in impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

2)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui crea un’asimmetria escludendo le emissioni dovute alla combustione di gas di scarico e al calore prodotto dalla cogenerazione di energia termica ed elettrica dalla base di calcolo nell’articolo 10 bis, paragrafo 5, secondo trattino, lettere a) e b), mentre l’assegnazione a titolo gratuito relativa a esse ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e conformemente alla decisione 2011/278/UE (2) spetterebbe a un impianto che non rientra nell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

3)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), non sono state prese in considerazione le emissioni di impianti che sono stati assoggettati allo scambio di emissioni solo nel secondo periodo nonché le emissioni di impianti inclusi nello scambio di emissioni mediante un «opt in» («opzione»).

4)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), sono state prese in considerazione come deduzioni le emissioni di impianti chiusi prima del 30 giugno 2011, mentre non sono state incluse le emissioni di impianti che hanno iniziato a operare solo nel secondo periodo.

5)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con i principi, propri dello stato di diritto, di buon andamento dell’amministrazione sanciti nell’articolo 298 TFUE e nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui essa stabilisce tale fattore di correzione transettoriale uniforme, poiché il calcolo del fattore di correzione non è stato reso pubblico.


(1)  2013/448/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  2011/278/UE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).


23.11.2015   

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C 389/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-460/15)

(2015/C 389/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) n. 601/2012 (1) della Commissione debba essere dichiarato invalido e se violi gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE (2), nella misura in cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo periodo, stabilisce che il CO2 non trasferito in conformità dell’articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, è considerato emesso dall’impianto che produce CO2.

2)

Se il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione debba essere dichiarato invalido e se violi gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella misura in cui all’allegato IV, sezione 10, stabilisce che il CO2 trasferito in un altro impianto per la produzione di PCC (carbonato di calcio precipitato) è considerato emesso dall’impianto che produce CO2.


(1)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181, pag. 30).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


23.11.2015   

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C 389/18


Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 da FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy Spa avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2015, causa T-655/11, FSL Holdings e altri/Commissione europea

(Causa C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (rappresentanti: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

In via principale, annullare la sentenza impugnata a motivo dell’impiego di prove ottenute senza aver in alcun modo rispettato la procedura prevista per la loro raccolta e dell’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e, conseguentemente, annullare integralmente la decisione della Commissione del 12 ottobre 2011;

In subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale non ha proceduto a un controllo giurisdizionale completo dell’ammenda irrogata alle ricorrenti e, di conseguenza, ridurre considerevolmente l’ammenda irrogata alle ricorrenti in forza della sentenza impugnata;

In ulteriore subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale non ha correttamente accertato che la violazione ha come oggetto o effetto la restrizione della concorrenza, e di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale, a meno che la Corte si ritenga sufficientemente edotta per annullare la decisione della Commissione;

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fondano il loro ricorso su quattro motivi:

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato i loro diritti alla difesa e le forme sostanziali nel respingere l’argomento delle ricorrenti relativo all’illegittimità della trasmissione alla Commissione dei documenti raccolti dalla autorità tributarie italiane nel corso di un’indagine fiscale nazionale, e alle conseguenze di tale illegittimità. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che, secondo la legislazione dell’Unione europea, la Commissione non ha un obbligo specifico di impedire che i diritti fondamentali alla difesa siano irrimediabilmente compromessi durante la fase amministrativa di un’indagine in materia di concorrenza. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto della violazione, da parte della Commissione, dei diritti alla difesa delle ricorrenti e delle forme sostanziali di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 (1). In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha travisato il chiaro valore delle prove dinanzi ad esso, quando ha dichiarato irrilevante l’illegittimità dell’acquisizione dei documenti prodotti quali prove dalla Commissione.

Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per il fatto di non aver mosso critiche alla Commissione per aver concesso l’immunità a chi ne aveva fatto richiesta per quanto riguarda il sud Europa e quindi per non aver applicato in modo coerente la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Più in particolare, le ricorrenti sostengono che non avrebbe dovuto essere concessa alcuna immunità a colui che ne aveva fatto richiesta per quanto riguarda il sud Europa e che, di conseguenza, tutte le affermazioni orali del richiedente immunità e le informazioni ottenute a seguito delle richieste di informazioni, basate sulle suddette affermazioni orali, dovrebbero essere stralciate dal fascicolo della presente causa.

In subordine, con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché non ha fornito una tutela giurisdizionale effettiva contro una sanzione di natura penale ad esse inflitta dalla Commissione, nonostante la giurisdizione anche di merito prevista all’articolo 31 del Regolamento 1/2003 e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 6 CEDU e all’articolo 47 della Carta. Le ricorrenti affermano altresì che non avendo fornito la suddetta tutela giurisdizionale il Tribunale non ha correttamente calcolato l’ammenda.

In ulteriore subordine, con il quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare erroneamente la nozione di violazione per oggetto, circostanza che ha, a sua volta, anche condotto ad una errata qualificazione giuridica dei fatti e alla violazione del diritto alla difesa delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).


23.11.2015   

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C 389/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu (Croazia) l'11 settembre 2015 — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Causa C-484/15)

(2015/C 389/21)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru

Parti

Ricorrente: Ibrica Zulfikarpašić

Convenuto: Slaven Gajer

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della legge sull’esecuzione forzata relative al titolo esecutivo europeo siano conformi al regolamento (CE) n. 805/2004 (1), vale a dire, se, nella Repubblica di Croazia, con riferimento all’emissione, in un procedimento esecutivo, di un mandato di esecuzione in base a un atto autentico, il termine «giudice» includa i notai; se i notai possano rilasciare certificati di titolo esecutivo europeo rispetto a mandati di esecuzione definitivi basati su atti autentici, certificati che possono essere rilasciati quando detti mandati non siano stati impugnati; se, nel caso di risposta negativa, i giudici possano rilasciare certificati di titolo esecutivo europeo rispetto a mandati di esecuzione predisposti da un notaio in base a un atto autentico, quado tali mandati, conformemente al loro contenuto, abbiano a oggetto crediti non contestati e, in tal caso, quale modulo debba essere utilizzato.


(1)  Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15).


23.11.2015   

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C 389/20


Ricorso proposto il 14 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-488/15)

(2015/C 389/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

alla luce dell’inosservanza sistematica e persistente dal 2007 fino almeno all’intero 2013 dei valori limite annuale e giornaliero delle PM10 nelle seguenti zone e agglomerati: BG0001 agglomerazione di Sofía; BG0002 agglomerazione di Plovdiv; BG0004 Nord della Bulgaria; BG0005 Sud ovest della Bulgaria; BG0006 Sud est della Bulgaria;

con riferimento all’inosservanza sistematica e persistente dal 2007 fino almeno all’intero 2013 del valore limite giornaliero delle PM10 e con riferimento all’inosservanza del valore limite annuale delle PM10, nel 2007, nel 2008 e dal 2010 fino almeno al 2013 incluso, nella zona BG0003 Varna;

e in mancanza di informazioni complementari che dimostrino qualche cambiamento della situazione per quanto attiene all’inosservanza dei valori limite giornaliero e annuale delle PM10 nelle suddette zone e agglomerazioni, dichiarare che la Bulgaria ha violato i suoi obblighi discendenti dall’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva (1).

Alla luce della circostanza che secondo l’ultima relazione annuale sulla qualità dell’aria per il 2013 persiste il superamento dei valori limite sia annuale che giornaliero delle PM10 nelle suddette zone e agglomerazioni, dichiarare inoltre che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo capoverso e, segnatamente, l’obbligo di fare in modo che il periodo di superamento sia più breve possibile, e dichiarare che tale violazione persiste;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base alle ultime relazioni annuali sulla qualità dell’aria e alle risposte delle autorità bulgare al parere motivato, la Commissione ritiene che la Repubblica di Bulgaria, ad oggi, non abbia adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, relativo all’osservanza dei limiti annuali e giornalieri della presenza di polveri sottili nell’aria (PM10) e, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo capoverso, della medesima direttiva, relativo all’obbligo di elaborare piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

La Commissione ritiene necessario adire la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché questa dichiari che la Repubblica di Bulgaria ha violato tali disposizioni della direttiva.


(1)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).


23.11.2015   

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C 389/21


Impugnazione proposta il 30 settembre 2015 da Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea

(Causa C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Stadler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui arreca loro pregiudizio;

2.

in subordine, annullare integralmente la sentenza impugnata e annullare l’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’articolo 2, punto 8, della summenzionata decisione della Commissione;

3.

in subordine rispetto alle conclusioni enunciate ai capi 1 e 2, rinviare la causa al Tribunale per nuova decisione;

4.

condannare la convenuta in primo grado alle spese dell’intero giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015.

A sostegno della loro impugnazione, la Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG fanno valere i seguenti motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 261 TFUE e l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 (1), il sistema di ripartizione delle competenze e di equilibrio istituzionale e l’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non ha tenuto conto dei limiti della competenza estesa al merito riconosciutagli e, anziché esaminare nel merito l’impugnata decisione della Commissione, ha adottato una propria decisione indipendente sull’ammenda. In tal modo, esso si è sostituito all’amministrazione e ha privato le ricorrenti della possibilità di prendere posizione contro accertamenti materiali non corretti, dal momento che i motivi di impugnazione consentiti contro le decisioni del Tribunale sono limitati alle questioni di diritto.

In secondo luogo, la sentenza impugnata viola l’articolo 261 TFUE e l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale non si è riferito alla data corretta per la valutazione del contesto di fatto e di diritto e, nell’ambito dell’esercizio della propria competenza estesa al merito — esercizio peraltro illegittimo, come sopra ricordato –, si è basato sulla situazione in diritto e in fatto esistente all’epoca della propria decisione oppure negli anni dal 2011 al 2013 e, quindi, su circostanze verificatesi dopo l’adozione dell’impugnata decisione della Commissione. La posizione del Tribunale non è supportata dalle decisioni dallo stesso richiamate «in tal senso»; al contrario, dalla prassi decisionale del Tribunale dell’Unione europea emerge chiaramente che informazioni aggiuntive possono essere prese in considerazione, da un lato, solo a favore delle imprese interessate e, dall’altro, solo nel caso in cui dette informazioni fossero già disponibili all’epoca della decisione della Commissione.

In terzo luogo, il Tribunale, violando il principio di proporzionalità e l’obbligo della parità di trattamento, lede i diritti fondamentali delle ricorrenti. Non considerando il principio sancito al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo cui alle imprese che devono ricorrere a un pagamento rateale dell’ammenda dev’essere possibile saldare questo pagamento, di regola, entro 3-5 anni, il Tribunale impone alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata, che esse potrebbero tutt’al più pagare in un lasso di tempo estremamente lungo. Inoltre, nell’ambito della sua analisi dell’obbligo della parità di trattamento con riferimento all’applicazione dei principi sviluppati sulla base del punto 35 degli orientamenti per il calcolo ammende nonché per quanto riguarda la data pertinente, il Tribunale non tiene conto della comparabilità delle situazioni.

Infine, con la sentenza impugnata il Tribunale viola anche il diritto procedurale fondamentale delle ricorrenti alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto esso, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, opera un mero rinvio ai calcoli dell’ammenda effettuati dalla Commissione e alle circostanze dedotte dalle parti. Ciò non integra l’esame integrale e senza limiti da parte di un’istanza neutrale richiesto nell’ambito di una tutela giurisdizionale effettiva contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


Tribunale

23.11.2015   

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C 389/24


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — PPG e SNF/ECHA

(Causa T-268/10 RENV) (1)

((«REACH - Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante - Sostanze intermedie - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Ricevibilità - Proporzionalità - Parità di trattamento»))

(2015/C 389/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams e E. Mullier, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: da B. Koopman, agente); e Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, E. Manhaeve e K. Talabér Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide (CE n. 201-173-7) è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di detto regolamento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA).

3)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


23.11.2015   

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C 389/25


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — TV2/Danmark/Commissione

(Causa T-674/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark - Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico - Nozione di aiuto - Sentenza Altmark»))

(2015/C 389/25)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: TV2/Danmark A/S (Odense, Danimarca) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, C. Støvlbæk e U. Nielsen, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti, successivamente V. Pasternak Jørgensen, assistita da K. Lundgaard Hansen, avvocato, e infine C. Thorning, agente, assistito da K. Lundgaard Hansen e R. Holdgaard, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Regno Unito) (rappresentanti: S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark, è annullata per la parte in cui la Commissione ha ritenuto che le entrate pubblicitarie del 1995 e del 1996, versate a TV2/Danmark A/S tramite il Fondo TV, costituissero aiuti di Stato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La TV2/Danmark sopporterà le proprie spese nonché tre quarti delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.

5)

Il Regno di Danimarca e la Viasat Broadcasting UK Ltd sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 80 del 17.3.2012.


23.11.2015   

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C 389/26


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

(Causa T-125/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark - Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico - Compatibilità di un aiuto - Sentenza Altmark»))

(2015/C 389/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Regno Unito) (rappresentanti: S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e B. Stromsky, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti, successivamente V. Pasternak Jørgensen, assistita da K. Lundgaard Hansen, avvocato, e infine C. Thorning, agente, assistito da K. Lundgaard Hansen e R. Holgaard, avvocati); e TV2/Danmark A/S (Odense, Danimarca) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso, nei limiti in cui esso è diretto all’annullamento della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark, per la parte in cui la Commissione ha ritenuto che le entrate pubblicitarie del 1995 e del 1996, versate a TV2/Danmark A/S tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione europea.

4)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

5)

TV2/Danmark sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012.


23.11.2015   

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C 389/27


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Anagnostakis/Commissione

(Causa T-450/12) (1)

((«Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Politica economica e monetaria - Mancato rimborso del debito pubblico - Riconoscimento del principio dello “stato di necessità” - Rifiuto di registrazione - Competenze della Commissione - Obbligo di motivazione»))

(2015/C 389/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Anagnostakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 6289 final della Commissione, del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà», presentata alla Commissione il 13 luglio 2012.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alexios Anagnostakis è condannato alle spese.


(1)  GU C 399 del 22.12.2012.


23.11.2015   

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C 389/27


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Causa T-60/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AC - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori AC ANN CHRISTINE e comunitari figurativi anteriori AC ANN CHRISTINE OCEAN e AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Schumann e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentanti: M. Hartmann, N. Voß e S. Fröhlich, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG e la Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4) è annullata nella parte in cui essa ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

La Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


23.11.2015   

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C 389/28


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Cerafogli/BCE

(Causa T-114/13 P) (1)

((«Impugnazione - Personale della BCE - Denuncia depositata per discriminazione e molestie morali - Decisione della BCE di chiudere l’indagine amministrativa avviata in seguito alla denuncia - Diniego d’accesso ad elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo - Rigetto di una domanda diretta a disporre la produzione degli elementi di prova nel corso del procedimento giurisdizionale - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto»))

(2015/C 389/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Roma) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. Feyerbacher e B. Ehlers, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10, RecFP, EU:F:2012:184) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10) è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


23.11.2015   

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C 389/29


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Italia e Spagna/Commissione

(Cause riunite T-124/13 e T-191/13) (1)

((«Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Scelta della seconda lingua tra tre lingue - Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi - Regolamento n. 1 - Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto - Principio di non discriminazione - Proporzionalità»))

(2015/C 389/30)

Lingue processuali: l’italiano e lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato) (causa T-124/13) e Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, poi J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (causa T-191/13)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-124/13, J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara e, nella causa T-191/13, J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente Repubblica italiana: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, poi J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Nella causa T-124/13, una domanda di annullamento, in primo luogo, del bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori dell’audit, della contabilità e della finanza, e dell’economia e della statistica (GU 2012, C 394 A, pag. 1), in secondo luogo, del bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell’ingegneria civile e meccanica, e dell’ingegneria elettrica ed elettronica (GU 2012, C 394 A, pag. 11), e, in terzo luogo, del bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 6) nei settori della sicurezza degli edifici e dell’ingegneria delle tecniche edili (GU 2013, C 29 A, pag. 1), e, nella causa T-191/13, una domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/248/13.

Dispositivo

1)

Le cause T-124/13 e T-191/13 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il bando di concorso generale EPSO/AST/125/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori dell’audit, della contabilità e della finanza, e dell’economia e della statistica, il bando di concorso generale EPSO/AST/126/12, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti nei settori della biologia, delle scienze della vita e della salute, della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali, della ricerca nucleare, dell’ingegneria civile e meccanica, e dell’ingegneria elettrica ed elettronica, nonché il bando di concorso generale EPSO/AD/248/13, inteso alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 6) nei settori della sicurezza degli edifici e dell’ingegneria delle tecniche edili, sono annullati.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana nella causa T-124/13 e quelle sostenute dal Regno di Spagna nella causa T-191/13.

4)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento nella causa T-124/13.


(1)  GU C 164 dell’8.6.2013.


23.11.2015   

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C 389/30


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

(Cause riunite T-156/13 e T-373/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Entità infra-statale - Legittimazione e interesse ad agire - Ricevibilità - Diritto al contraddittorio - Obbligo di notifica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà»))

(2015/C 389/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), e, dall’altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Petro Suisse Intertrade Co. SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


23.11.2015   

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C 389/31


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione

(Cause riunite T-261/13 e T-86/14) (1)

((«IPCA - Regolamento (CE) n. 2494/95 - Indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP-CT) - Regolamento (UE) n. 119/2013 - Indice dei prezzi sulle abitazioni occupate dal proprietario - Regolamento (UE) n. 93/2013 - Eurostat - Comitatologia - Misure di attuazione - Procedura di regolamentazione con controllo»))

(2015/C 389/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: nella causa T-261/13, M. Bulterman, J. Langer e B. Koopman e, nella causa T-86/14, M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Nella causa T-261/13, in via principale, una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (GU L 41, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 119/2013 nonché, nella causa T-86/14, in via principale, una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33, pag. 14), e, in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013.

Dispositivo

1)

Nella causa T-261/13, l’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, è annullato.

2)

Nella causa T-86/14, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, è annullato.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


23.11.2015   

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C 389/32


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione

(Causa T-360/13) (1)

((«REACH - Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione - Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione - Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” - Manifesto errore di valutazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione»))

(2015/C 389/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) unitamente alle 185 altre ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Assogalvanica (Padova, Italia) e le altre 31 intervenienti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese.

4)

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


23.11.2015   

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C 389/33


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Mocek e Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/UAMI — Lacoste (KAJMAN)

(Causa T-364/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo KAJMAN - Marchio comunitario figurativo anteriore che rappresenta un coccodrillo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Domande di annullamento e di riforma presentate dall’interveniente - Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»])

(2015/C 389/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polonia) (rappresentanti: K. Grala e B. Szczepaniak, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, poi D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lacoste SA (Parigi, Francia) (rappresentante: P. Gaultier, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 maggio 2013 (procedimento R 2466/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra Lacoste SA, da un lato, e Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, dall’altro lato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le domande di annullamento e di riforma depositate dalla Lacoste SA sono respinte.

3)

La Eugenia Mocek e Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna sopporterà tutte le spese relative al ricorso nonché le proprie spese relative alle domande di annullamento e riforma della Lacoste SA.

4)

La Lacoste SA sopporterà le proprie spese relative alle proprie domande di annullamento e riforma.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


23.11.2015   

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C 389/34


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Causa T-400/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo AINHOA - Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori NOA - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. H. Granado Carpenter e M. L. Polo Carreño, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spagna) (rappresentanti: L. Montoya Terán e J.-B. Devaureix, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 giugno 2013 (pratica R 1643/2012-1), relativa ad un procedimento di nullità tra L’Oréal e Cosmetica Cabinas, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Oréal è condannata alle spese.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


23.11.2015   

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C 389/35


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Causa T-426/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo AINHOA - Serio uso del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che differisce mediante elementi che non alterano il carattere distintivo»))

(2015/C 389/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. H. Granado Carpenter e M. L. Polo Carreño, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spagna) (rappresentanti: L. Montoya Terán e J.-B. Devaureix, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 giugno 2013 (pratica R 1642/2012-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra L’Oréal e Cosmetica Cabinas, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Oréal è condannata alle spese.


(1)  GU C 304 del 19.10.2013.


23.11.2015   

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C 389/36


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Germania/Commissione

(Causa T-557/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate - Diritti della difesa»))

(2015/C 389/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Rossi, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, C.S. Schillemans e J. Langer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 219, pag. 49), nella parte in cui applica una rettifica finanziaria alla Repubblica federale di Germania, nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate per gli anni compresi tra il 2003 e il 2005, per un importo totale pari a EUR 6 1 92  951,34.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica finanziaria alla Repubblica federale di Germania, nell’ambito del regime europeo di contingentamento per la produzione di fecola di patate per gli anni compresi tra il 2003 e il 2005.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


23.11.2015   

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C 389/37


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Ecolab USA/UAMI (GREASECUTTER)

(Causa T-610/13) (1)

([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo GREASECUTTER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Hasselblatt e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 1704/2012-2), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo «GREASECUTTER».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ecolab USA, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


23.11.2015   

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C 389/37


Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Causa T-624/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo Darjeeling - Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e appartenenti alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», contraddistinti dal marchio richiesto e appartenenti alla classe 35 ai sensi del suddetto accordo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


23.11.2015   

IT

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C 389/38


Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Causa T-625/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie - Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1502/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1502/2012-2) è annullata nella parte in cui concerne i prodotti di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 35 ai sensi del predetto Accordo.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/39


Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Causa T-626/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie - Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1501/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1501/2012-2) è annullata nella parte in cui concerne i prodotti di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 35 ai sensi del predetto Accordo.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/40


Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Causa T-627/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo Darjeeling - Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1387/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1387/2012-2) è annullata nella parte in cui concerne i prodotti di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 35 ai sensi del predetto Accordo.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/41


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Reed Exhibitions/UAMI (INFOSECURITY)

(Causa T-633/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo INFOSECURITY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione»])

(2015/C 389/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2013 (procedimento R 1544/2012-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo «INFOSECURITY» in quanto marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Reed Exhibitions Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/42


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Bolloré (BLUECO)

(Causa T-684/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BLUECO - Marchio comunitario denominativo anteriore BLUECAR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Domanda di riforma presentata dall’interveniente - Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 389/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: L. Pechan e S. Körber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Francia) (rappresentanti: inizialmente B. Fontaine, successivamente O. Legrand, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 2029/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bolloré SA e la Copernicus-Trademarks Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le conclusioni di riforma presentate dalla Bolloré SA sono respinte.

3)

La Copernicus-Trademarks Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/42


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Gat Microencapsulation/UAMI — BASF (KARIS)

(Causa T-720/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo KARIS - Marchi denominativi anteriori comunitario e internazionale CARYX - Marchi denominativi anteriori nazionali e Benelux AKRIS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 389/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gat Microencapsulation GmbH, già Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austria) (rappresentanti: S. Soler Lerma e M. C. March Cabrelles, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: BASF SE (Ludwigshafen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 ottobre 2013 (procedimento R 1862/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la BASF SE e la Gat Microencapsulation AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gat Microencapsulation GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


23.11.2015   

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C 389/43


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Tilda Riceland Private Ltd/UAMI — Siam Grains (BASmALI)

(Causa T-136/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI - Marchio anteriore non registrato o segno anteriore BASMATI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 dicembre 2013 (procedimento R 1086/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tilda Riceland Private Ltd e la Siam Grains Co. Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 dicembre 2013 (procedimento R 1086/2012-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


23.11.2015   

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C 389/44


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Causa T-193/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AERONAUTICA - Marchi comunitari denominativi anteriori NAUTICA e NAUTICA BLUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 389/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italia) (rappresentanti: F. Fischetti e F. Celluprica, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Hawkes, solocitor e B. Brandreth, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 gennaio 2014 (procedimento R 96/2013-4), relativa a un’opposizione tra la Nautica Apparel, Inc. e la Cristiano di Thiene SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cristiano di Thiene SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


23.11.2015   

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C 389/45


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Primagaz/UAMI — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Causa T-195/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PRIMA KLIMA - Marchio comunitario figurativo anteriore PRIMAGAZ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Pubblico di riferimento - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo di un elemento denominativo elogiativo - Confronto concettuale - Carattere distintivo del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gerhard Reeh (Radnice, Repubblica ceca) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 gennaio 2014 (procedimento R 2304/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA e il sig. Gerhard Reeh.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 7 gennaio 2014 (procedimento R 2304/2012-1) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso dinanzi ad essa pendente per quanto riguarda i prodotti «Apparecchi d'illuminazione, di riscaldamento, d’essiccamento e di ventilazione; filtri ai carboni attivi per l'aerazione».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


23.11.2015   

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C 389/46


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Schroeder/Consiglio e Commissione

(Causa T-205/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Dumping - Importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina - Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte - Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento - Ricorso per risarcimento danni - Previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni - Ricevibilità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] - Obbligo di diligenza - Nesso causale»))

(2015/C 389/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da D. Geradin e N. Tuominen, successivamente da N. Tuominen, avvocati) e Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), dichiarato invalido con sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C-338/10, Racc., EU:C:2012:158)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La I. Schroeder KG (GmbH & Co.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


23.11.2015   

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C 389/46


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Hüpeden/Consiglio e Commissione

(Causa T-206/14) (1)

([«Responsabilità extracontrattuale - Dumping - Importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina - Regolamento (CE) n. 1355/2008 dichiarato invalido dalla Corte - Pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento - Ricorso per risarcimento danni - Previo esperimento dei mezzi di ricorso interni - Ricevibilità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009] - Obbligo di diligenza - Nesso causale»])

(2015/C 389/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Landry, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente da D. Geradin e N. Tuominen, successivamente da N. Tuominen, avvocati); e Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’adozione del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), dichiarato invalido con sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C-338/10, Racc., EU:C:2012:158).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


23.11.2015   

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C 389/47


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Bopp/UAMI (Rappresentazione di un ottagono verde)

(Causa T-209/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante un ottagono verde - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 389/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2014 (procedimento R 1276/2013-1), concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo rappresentante un ottagono verde come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Carsten Bopp è condannato alle spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


23.11.2015   

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C 389/48


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)

(Causa T-211/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario tridimensionale - Forma di un forno - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Natura dell’uso del marchio - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»))

(2015/C 389/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (rappresentanti: J. Weiser e A. Grohmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch, D. Botis e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2014 (procedimento R 927/2013-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Toni Klement e la Bullerjan GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Toni Klement è condannato alle spese.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


23.11.2015   

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C 389/49


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di una stufa da cucina)

(Causa T-317/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario tridimensionale - Forma di una stufa da cucina - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Natura dell’uso del marchio - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»))

(2015/C 389/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (rappresentanti: J. Weiser e A. Grohmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Walicka, successivamente A. Poch, D. Botis e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 febbraio 2014 (procedimento R 1656/2013-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Toni Klement e la Bullerjan GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Toni Klement è condannato alle spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


23.11.2015   

IT

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C 389/49


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — August Storck/UAMI (2good)

(Causa T-366/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo 2good - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 389/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum e T. Melchert, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 febbraio 2014 (procedimento R 996/2013-1), concernente una domanda di registrazione del segno verbale 2good come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La August Stock KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


23.11.2015   

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C 389/50


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Sequoia Capital Operations/UAMI — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Causa T-369/14) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo SEQUOIA CAPITAL - Marchio comunitario denominativo anteriore SEQUOIA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1,letteras b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione»])

(2015/C 389/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Delors, A. Rendle, solicitors, e G. Hollingworth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente, A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sequoia Capital LLP (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 marzo 2014 (procedimento R 1457/2013-4), relativa a un procedimento di nullità tra la Sequoia Capital LLP e la Sequoia Capital Operations LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sequoia Capital Operations LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


23.11.2015   

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C 389/51


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Rintisch/UAMI — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Causa T-382/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo PROTICURD - Marchi nazionali denominativi anteriori PROTI e PROTIPLUS - Marchio nazionale figurativo anteriore Proti Power - Impedimento relativo alla registrazione - Ricevibilità - Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 e articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Uso serio dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 389/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francia) (rappresentante: C. Hertz-Eichenrode, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2014 (procedimento R 609/2011-4), relativa a un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Compagnie laitière européenne SA.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 marzo 2014 (procedimento R 609/2011-4) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bernhard Rintisch.

3)

La Compagnie laitière européenne SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


23.11.2015   

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C 389/51


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (ULTIMATE)

(Causa T-385/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ULTIMATE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 389/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 marzo 2014 (procedimento R 1787/2013-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo ULTIMATE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


23.11.2015   

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C 389/52


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015 — Mechadyne International/UAMI (FlexValve)

(Causa T-588/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo FlexValve - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 389/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Regno Unito) (rappresentanti: S. von Petersdorff-Campen e E. Schaper, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 giugno 2014 (procedimento R 2435/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo «FlexValve» in quanto marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mechadyne International Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


23.11.2015   

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C 389/53


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — BSH/UAMI (PerfectRoast)

(Causa T-591/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PerfectRoast - Diniego di registrazione - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 389/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 giugno 2014 (procedimento R 359/2014-5), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo PerfectRoast.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 giugno 2014 (procedimento R 359/2014-5) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso contro la decisione dell’esaminatore di rigettare la domanda di registrazione del marchio comunitario PerfectRoast per gli «scaldacqua», gli «scaldatori a immersione» e i «cuociuova».

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


23.11.2015   

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C 389/54


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Dellmeier/UAMI — Dell (LEXDELL)

(Causa T-641/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo LEXDELL - Marchio comunitario figurativo anteriore DELL - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 389/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alexandra Dellmeier (Monaco, Germania) (rappresentanti: inizialmente J. Khöber, successivamente H. Eckermann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 4 giugno 2014 (procedimento R 966/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dell, Inc., e la sig.ra Alexandra Dellmeier.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Alexandra Dellmeier è condannata alle spese.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


23.11.2015   

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C 389/54


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser)

(Causa T-707/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo DetergentOptimiser - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento»))

(2015/C 389/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2014 (procedimento R 172/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo DetergentOptimiser come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grundig Multimedia AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


23.11.2015   

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C 389/55


Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Causa T-540/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - REACH - Imposizione di un onere amministrativo per un errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Regime linguistico - Termine di ricorso - Irricevibilità»))

(2015/C 389/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Francia) (rappresentante: J. Dezarnaud, avvocato)

Convenuta: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione SME (2013) 1665 dell’ECHA, del 21 maggio 2013, nella parte in cui impone alla ricorrente un onere amministrativo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Société européenne des chaux et liants sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).


(1)  GU C 31 dell’1.2.2014.


23.11.2015   

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C 389/56


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 — Kafetzakis e a./Parlamento e a.

(Causa T-38/14) (1)

((«Ricorso per carenza e per risarcimento danni - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Coinvolgimento del settore privato - Danno derivante dalla riduzione delle obbligazioni attribuite a titolo di indennità di licenziamento - Dichiarazioni dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione - Dichiarazione dell’Eurogruppo - Assenza di precisazioni circa il nesso causale con il danno invocato - Irricevibilità»))

(2015/C 389/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Georgios Kafetzakis (Atene, Grecia) e gli altri 102 ricorrenti menzionati nell’allegato all’ordinanza (rappresentante: C. Papadimitriou, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e L. Visaggio, agenti); Consiglio europeo; Eurogruppo; Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, M. Balta e E. Dumitriu-Segnana, agenti); Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne e B. Smulders, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: P. Papapaschalis e P. Senkovic, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda per far accertare che i convenuti hanno illegittimamente omesso di adottare le misure legislative necessarie per far sì che le obbligazioni detenute dai ricorrenti, in quanto dipendenti licenziati della Olympiaki Aeroporia, non fossero interessate dal piano di partecipazione del settore privato al programma di finanziamento del debito (PSI), che ha ridotto il valore del debito dello Stato greco, nonché, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti in conseguenza di tale illegittima omissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Georgios Kafetzakis e i 102 altri ricorrenti menzionati in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


23.11.2015   

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C 389/56


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 –Arvanitis e a./Parlamento e a.

(Causa T-350/14) (1)

((«Ricorso per carenza e per risarcimento - Cessazione di attività della società Olympiaki Aeroporia (OA) - Danno asseritamente subito dai dipendenti temporanei dell’OA a causa della carenza dei convenuti consistente nel non aver garantito l’applicazione di norme del diritto dell’Unione europea in occasione del loro licenziamento - Mancata precisazione del nesso di causalità tra il danno invocato e la condotta dei convenuti - Irricevibilità»))

(2015/C 389/64)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Athanasios Arvanitis (Rodi, Grecia) e gli altri 47 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato all’ordinanza (rappresentante: C. Papadimitriou, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e A. Troupiotis, agenti); Consiglio europeo; Eurogruppo; Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino e M. Balta, agenti); Commissione europea (rappresentanti: J. P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: P. Papapaschalis e P. Senkovic, agenti);

Oggetto

Da un lato, una domanda volta a far dichiarare che i convenuti si sono illegittimamente astenuti dal garantire la corretta applicazione di talune norme del diritto dell’Unione europea in occasione del loro licenziamento, nonché, dall’altro, una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa di tale carenza e delle misure adottate dalle autorità elleniche in seguito a talune decisioni della Commissione, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Athanasios Arvanitis e gli altri 47 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato alla presente ordinanza sono condannati alle spese.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


23.11.2015   

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C 389/57


Ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2015 — Grigoriadis e a./Parlamento e a.

(Causa T-413/14) (1)

((«Ricorso per carenza e per risarcimento danni - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Implicazione del settore privato - Pregiudizio in forma di riduzione dei crediti - Dichiarazioni dei capi di Stato o di governo dell’Eurozona e delle istituzioni dell’Unione - Dichiarazione dell’Eurogruppo - Omessa precisazione del nesso di causalità con il danno lamentato - Irricevibilità»))

(2015/C 389/65)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atene), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Atene) e Ioannis Marinopoulos (Atene) (rappresentante: avv. C. Papadimitriou)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e L. Visaggio, agenti), Consiglio europeo, Eurogruppo, Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino e M. Balta, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti) e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: P. Papapaschalis e P. Senkovic, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda diretta a far constatare che i convenuti hanno illegittimamente omesso di intervenire affinché le obbligazioni detenute dai ricorrenti non fossero interessate dal piano di partecipazione del settore privato al programma di finanziamento del debito (PSI), che riduceva il valore del debito dello Stato greco; dall’altro lato, una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti a seguito di tale illegittima inerzia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Grigoris Grigoriadis, la sig.ra Faidra Grigoriadou, i sigg. Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou e Ioannis Marinopoulos sono condannati alle spese.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014


23.11.2015   

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C 389/58


Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2015 — Nieminen/Consiglio

(Causa T-464/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizi di promozione 2010 e 2011 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 - Diritto all’equo processo - Diritti della difesa - Portata del sindacato giurisdizionale in primo grado - Manifesto errore di valutazione - Insussistenza di errore in diritto e di snaturamento - Impugnazione manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2015/C 389/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Risto Nieminen (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, successivamente J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer ed E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 10 aprile 2014, Nieminen/Consiglio (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Risto Nieminen è condannato alle spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


23.11.2015   

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C 389/59


Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — GEA Group/UAMI (engineering for a better world)

(Causa T-545/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo engineering for a better world - Decisione puramente confermativa - Definitività della decisione non impugnata - Rilievo d’ufficio - Irricevibilità»))

(2015/C 389/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: J. Schneiders, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, poi S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 (procedimento R 303/2014-4), concernente una domanda di registrazione del segno verbale engineering for a better world come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La GEA Group AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


23.11.2015   

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C 389/59


Ricorso proposto il 28 agosto 2015 — Oltis Group a.s./Commissione

(Causa T-497/15)

(2015/C 389/68)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Oltis Group a.s. (Olomouc, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Konečný, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di rigetto della candidatura/delle candidature della ricorrente per i programmi d’innovazione The Innovation Programme IP 4 — IT Solutions for Attractive Railway Services e The Innovation Programme IP 5 — Technologies for Sustainable&Attractive European Freight nell’ambito del progetto Shift2Rail,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Eccesso di potere da parte dell’organismo di valutazione

A tal riguardo, la ricorrente argomenta, tra l’altro, che l’organismo di valutazione, nella sua procedura, non poteva sostituirsi al diritto esclusivo della ricorrente di riunire in un’unica candidatura più candidature indipendenti per l’ottenimento dello status di membro associato dell’impresa comune e che, agendo in tal modo, esso ha commesso un errore. La ricorrente considera altresì che, allorché, a giudizio dell’organismo di valutazione, la presentazione, da parte di un unico candidato, di due candidature indipendenti per programmi innovativi diversi non è conforme ai documenti di gara — nel silenzio di questi ultimi riguardo a tale ipotesi — essa dovrebbe essere informata della circostanza secondo la parte 8.2 della documentazione di gara e dovrebbe quindi mantenere il diritto di disporre delle candidature presentate.

2.

Il modo di procedere dell’organismo di valutazione è contrario alla documentazione di gara

A tal proposito la ricorrente afferma che l’organismo di valutazione non ha agito in conformità della documentazione di gara, allorché, senza informarla e senza richiederle di eliminare eventuali incertezze o vizi, ha disposto delle candidature della ricorrente.

La ricorrente è inoltre convinta che l’organismo di valutazione avrebbe dovuto esaminare separatamente le sue candidature (e attribuire loro un punteggio separato) — e ciò anche dopo averle riunite in un’unica candidatura — in quanto solo con tale modo di procedere è possibile rispettare il principio dell’esame e della valutazione obiettivi. Il modo di procedere dell’organismo di valutazione, nel valutare congiuntamente le candidature della ricorrente, e attribuire quindi congiuntamente un punteggio ai criteri di valutazione, è fuorviante, discriminatorio, in contrasto con il fondamentale principio stesso della documentazione di gara e ha condotto ad una decisione non controllabile.


23.11.2015   

IT

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C 389/60


Ricorso proposto il 23 settembre 2015 — Portogallo/Commissione

(Causa T-550/15)

(2015/C 389/69)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Commissione C(2015)4076 (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 8 2 60  006,65 corrispondente alle spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell’ambito della misura relativa ad Altri Aiuti Diretti — Ovini e caprini, negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,

2)

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi, relativi ai vizi di:

A —

In relazione alle campagne 2009 e 2010 — Controlli durante il periodo di detenzione,

1)

Erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 (2), riguardo al concetto di controlli che devono essere effettuati «durante il periodo di detenzione»;

2)

Violazione del principio d’irretroattività dovuta all’indebita applicazione retroattiva da parte della Commissione dell’articolo 2, paragrafo 10), del regolamento (UE) n. 1368/2011 (3), poiché soltanto con la modifica dell’articolo 41 del regolamento n. 1122/2009 (4) la legislazione dell’Unione ha previsto controlli in loco«effettuati nell’arco dell’intero periodo di detenzione»;

3)

Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in quanto tali principi richiedono che qualsiasi atto delle istituzioni che produca effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza degli interessati, in modo che questi ultimi possano conoscere con certezza il momento in cui l’atto in questione esiste e inizia a produrre effetti giuridici;

4)

Violazione del principio di uguaglianza, dato che le modalità di applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, se del caso, richiedono la forma scritta, in mancanza della quale viene rimesso in discussione tale principio, in quanto non è garantito che le misure siano adottate in modo uniforme, per tutti gli Stati membri, in osservanza del principio di uguaglianza;

5)

Violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 5 TUE, posto che i controlli in loco realizzati dalle autorità portoghesi raggiungono pienamente lo scopo previsto nelle norme di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano effettuati all’inizio, come afferma la Commissione, o durante, o alla fine, purché siano realizzati nel corso del periodo di detenzione e inaspettatamente e senza preavviso.

B —

Per quanto concerne la campagna 2011 — Nuovi requisiti normativi di identificazione elettronica

1)

Violazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/06 (5), poiché la decisione non è debitamente motivata, rivelando inesattezza di motivi/motivazione e, come tale, violando la ratio e l’obiettivo del paragrafo 1 dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006,

2)

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 (6) e del principio di proporzionalità, non essendo soddisfatti nel caso di specie i quattro requisiti indicati negli orientamenti della Commissione su tale materia e poiché è richiesta la verifica cumulativa di detti quattro requisiti.


(1)  Decisione C(2015)4076 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 182, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, p. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 341, pag. 33).

(4)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

(5)  Regolamento (CE) n. 885/06 (CE) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

(6)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).


23.11.2015   

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C 389/62


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Portogallo/Commissione

(Causa T-551/15)

(2015/C 389/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione C (2015) 4076 della Commissione europea (1), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 5 01  445,57 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell’ambito della misura nel settore del lino e della canapa per la campagna del 1999/2000,

2)

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, relativi a vizi di:

1.

violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70 (2): la Commissione non dimostra l’esistenza di una violazione delle norme relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli,

2.

violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dalla Commissione negli orientamenti che figurano nel documento n. VI/5330/97 (3), ai fini dell’applicazione di una rettifica finanziaria su base forfetaria del 25 %,

3.

violazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 (4): spese sostenute oltre 24 mesi prima — in quanto la decisione impugnata, escludendo dal finanziamento comunitario spese effettuate nel 1999 e nel 2000, ha negato il finanziamento di spese sostenute oltre 24 mesi prima relativamente alla comunicazione scritta della Commissione alle autorità portoghesi dei risultati delle verifiche conseguenti all’annullamento della decisione della Commissione del 28/IV/2006 (5).


(1)  Decisione del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 182, pag. 39).

(2)  Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13; EE 03 F3, pag. 220).

(3)  Documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997, Orientamenti della Commissione europea per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

(4)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione del 28 aprile 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (L 124, pag. 21).


23.11.2015   

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C 389/63


Ricorso proposto il 24 settembre 2015 — Universidad Internacional de la Rioja/UAMI — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Causa T-561/15)

(2015/C 389/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spagna) (rappresentanti: C. Lema Devesa e A. Porras Fernandez-Toledano, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Universidad de la Rioja (Logroño, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio comunitario: Universidad Internacional de la Rioja, SA

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo che include gli elementi denominativi «UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR» — Domanda n. 11 738 093

Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di opposizione

Decisione impugnata. Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 giugno 2015, nel procedimento R 1914/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha negato la registrazione del marchio comunitario n. 11 738 093, e procedere pertanto alla sua concessione;

chiedere la condanna delle spese dell’UAMI.

Motivi invocati

La decisione impugnata non identifica adeguatamente i consumatori medi dei prodotti e servizi in questione.

La decisione impugnata non contiene un’analisi adeguata del rischio di confusione.


23.11.2015   

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C 389/64


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Aldi/UAMI — Rouard (GOURMET)

(Causa T-572/15)

(2015/C 389/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pierre-André Rouard (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «GOURMET» — Domanda di registrazione n. 10 509 446

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 luglio 2015 nel procedimento R 1985/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, del regolamento n. 2868/95.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


23.11.2015   

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C 389/65


Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) e a./Consiglio

(Causa T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


23.11.2015   

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C 389/65


Ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2015 — db-Technologies Deutschland/UAMI — MIP Metro (Sigma)

(Causa T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


Tribunale della funzione pubblica

23.11.2015   

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C 389/66


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — DI/EASO

(Causa F-113/13)

((Funzione pubblica - Personale dell’EASO - Agente contrattuale - Periodo di prova - Licenziamento per manifesta inattitudine - Ricorso di annullamento - Concordanza tra ricorso e reclamo - Insussistenza - Irricevibilità manifesta - Ricorso per risarcimento danni))

(2015/C 389/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DI (rappresentante: I. Vlaic, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (rappresentanti: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agente, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente dopo il periodo di prova, che è stato prorogato di tre mesi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

DI sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.


23.11.2015   

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C 389/66


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 15 ottobre 2015 — Drakeford/EMA

(Causa F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.