ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
19 ottobre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 346/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 346/02

Causa C-296/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 18 giugno 2015 — Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Causa C-341/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) l’8 luglio 2015 — Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Causa C-360/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 luglio 2015 — Il sindaco e la giunta del comune di Amersfoort, altra parte: X BV

4

2015/C 346/05

Causa C-366/15: Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — Commissione europea/Romania

5

2015/C 346/06

Causa C-390/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trybunał Konstytucyjny (Polonia), il 20 luglio 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Causa C-391/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spagna) il 20 luglio 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. e altri/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Causa C-416/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Causa C-419/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 luglio 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Causa C-420/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 30 luglio 2015 — Procedimento penale a carico di  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Causa C-437/15 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2015 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 giugno 2015, causa T-222/14, Deluxe Laboratories/UAMI (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Causa C-455/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt (Svezia) il 28 agosto 2015 — Remigijus Plycius/Aldona Plyciene

11

2015/C 346/13

Causa C-459/15 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

11

 

Tribunale

2015/C 346/14

Causa T-446/10: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Dow AgroSciences e Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commissione [Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva trifluralin — Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE — Regolamento (CE) n. 33/2008 — Procedura accelerata di valutazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di non discriminazione — Proporzionalità]

13

2015/C 346/15

Causa T-234/12: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2015 — Amitié/Commissione (Clausola compromissoria — Sovvenzione — Contributo finanziario — Sospensione dei pagamenti — Domanda di rimborso dei costi dichiarati — Risarcimento danni — Interessi moratori — Nota di debito — Responsabilità contrattuale — Domanda riconvenzionale)

13

2015/C 346/16

Causa T-503/12: Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — Regno Unito/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Regime di pagamento unico — Controlli essenziali — Controlli complementari)

15

2015/C 346/17

Causa T-564/12: Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Violazione dei diritti fondamentali — Proporzionalità)

15

2015/C 346/18

Causa T-577/12: Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — NIOC e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Provvedimenti restrittivi adottati nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Blocco dei fondi — Ricorso di annullamento — Organismo substatale — Qualità ed interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta della base giuridica — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell'Unione — Nozione di organismo associato — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale — Proporzionalità — Diritto di proprietà)

16

2015/C 346/19

Causa T-82/13: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Panasonic e MT Picture Display/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Diritti della difesa — Prova della partecipazione all’intesa — Infrazione unica e continuata — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Ammende — Competenza estesa al merito)

17

2015/C 346/20

Causa T-84/13: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Samsung SDI e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che dichiara un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Infrazione unica e continua — Durata dell’infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Comunicazione del 2006 sulla cooperazione — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Considerazione delle vendite delle imprese secondo il criterio del luogo della fornitura — Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione)

18

2015/C 346/21

Causa T-91/13: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — LG Electronics/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità di produzione — Infrazione unica e continuata — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla impresa comune — Parità di trattamento — Metodo di calcolo dell’importo delle ammende — Presa in considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici tramite prodotti trasformati — Termine di prescrizione — Proporzionalità — Durata del procedimento amministrativo)

19

2015/C 346/22

Causa T-92/13: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Philips/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Infrazione unica e continua — Imputabilità alla società madre dell’infrazione commessa dall’impresa in comune — Parità di trattamento — Metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda — Considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici mediante prodotti trasformati — Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo — Proporzionalità — Durata del procedimento amministrativo)

20

2015/C 346/23

Causa T-104/13: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Toshiba/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Prova della partecipazione all’intesa — Infrazione unica e continua — Imputabilità dell’infrazione — Controllo congiunto — Ammende — Competenza del Tribunale estesa al merito)

21

2015/C 346/24

Causa T-245/13: Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — Regno Unito/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regime di pagamento unico — Controlli essenziali — Controlli secondari — Articoli 51, 53, 73 e 73 bis del regolamento (CE) n. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Causa T-346/13: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Grecia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Agroambiente — Adeguatezza dei controlli — Rettifiche finanziarie forfettarie)

22

2015/C 346/26

Causa T-525/13: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (borsette) (Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato rappresentante borsette — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Carattere individuale — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Obbligo di motivazione)

23

2015/C 346/27

Causa T-526/13: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (Borse) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura borse — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Obbligo di motivazione]

24

2015/C 346/28

Causa T-714/13: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2015 — Gold Crest/UAMI (MIGHTY BRIGHT) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MIGHTY BRIGHT — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

25

2015/C 346/29

Causa T-168/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Pérez Gutiérrez/Commissione (Responsabilità extra contrattuale — Salute pubblica — Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Fotografie a colori proposte dalla Commissione come avvertenze per la salute da far comparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco — Decisione 2003/641/CE — Impiego non autorizzato dell’immagine di una persona deceduta — Pregiudizio personale della vedova della persona deceduta)

25

2015/C 346/30

Causa T-225/14: Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2015 — iNET24 Holding/UAMI (IDIRECT24) [Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo IDIRECT24 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

26

2015/C 346/31

Causa T-254/14: Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Warenhandelszentrum Ltd/UAMI — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo NEW MAX — Marchio comunitario figurativo anteriore MAX — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Causa T-278/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Dairek Attoumi/UAMI — Diesel (DIESEL) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato DIESEL — Marchio internazionale denominativo anteriore DIESEL — Causa di nullità — Uso di un segno distintivo — Rischio di confusione — Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Prova dell’uso effettivo — Sospensione del procedimento amministrativo]

28

2015/C 346/33

Causa T-530/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Verein StHD/UAMI (Rappresentazione di un nastro nero) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un nastro nero — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

28

2015/C 346/34

Causa T-584/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Inditex/UAMI — Ansell (ZARA) (Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo ZARA — Uso effettivo — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Causa T-660/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — SV Capital/ABE (Politica economica e monetaria — Domanda di avvio d’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione — Decisione dell’ABE — Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza — Rilevabilità d’ufficio — Incompetenza dell’autore dell’atto — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità parziale)

30

2015/C 346/36

Causa T-344/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Francia/Commissione [Procedimento sommario — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti trasmessi dalle autorità francesi alla Commissione nell’ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE — Opposizione della Francia alla divulgazione dei documenti — Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospendere l‘esecuzione — Urgenza — Fumus boni juris — Ponderazione degli interessi]

30

2015/C 346/37

Causa T-367/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Renfe-Operadora/UAMI (AVE)

31

2015/C 346/38

Causa T-472/15 P: Impugnazione proposta il 13 agosto 2015 dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 3 giugno 2015, causa F-78/14, Gross/SEAE

32

2015/C 346/39

Causa T-478/15: Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — Romania/Commissione

33

2015/C 346/40

Causa T-501/15: Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — Paesi Bassi/Commissione

35

2015/C 346/41

Causa T-502/15: Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Spagna/Commissione

36

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 346/42

Causa F-28/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 — De Loecker/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente temporaneo — Capo di delegazione in un paese terzo — Venir meno del rapporto di fiducia — Trasferimento verso la sede del SEAE — Risoluzione anticipata del contratto di lavoro — Preavviso — Motivazione della decisione — Articolo 26 dello Statuto — Diritti della difesa — Diritto ad essere ascoltato)

38

2015/C 346/43

Causa F-9/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 settembre 2015 — Verhelst/EMA

38


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate, per cui une nuova versione autentica è pubblicata.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 346/01)

Ultima pubblicazione

GU C 337 del 12.10.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 328 del 5.10.2015

GU C 320 del 28.9.2015

GU C 311 del 21.9.2015

GU C 302 del 14.9.2015

GU C 294 del 7.9.2015

GU C 279 del 24.8.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 18 giugno 2015 — Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Causa C-296/15)

(2015/C 346/02)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parti

Ricorrente: Medisanus d. o. o.

Convenuta: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Questione pregiudiziale

1)

Se la direttiva 2004/18/CE (1), e in particolare gli articoli 23, paragrafo 2, 23, paragrafo 8, e 2, in combinato disposto

con la direttiva 2001/83/CE (2), segnatamente con l’articolo 83,

con la direttiva 2002/98/CE (3), segnatamente con l’articolo 4, paragrafo 2,

con il TFUE, segnatamente con l’articolo 18,

debbano essere interpretati nel senso che ostano alla richiesta di medicinali «ricavati da plasma sloveno», prodotti in modo industriale (richiesta fondata sulla legislazione nazionale della Repubblica di Slovenia, ossia sull’articolo 6, punto 71, dello ZZdr-2).


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(3)  Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) l’8 luglio 2015 — Hans Maschek

(Causa C-341/15)

(2015/C 346/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Hans Maschek

Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una normativa nazionale, come la disposizione controversa di cui all’articolo 41a, paragrafo 2, del Wiener Besoldungsordnung 1994 (regolamento sulla retribuzione dei dipendenti della città di Vienna del 1994), che in linea di principio non riconosce alcun diritto all’indennità sostitutiva delle ferie ai sensi di detto articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) ad un lavoratore che, su propria richiesta, ponga fine al rapporto di lavoro in un determinato momento.

In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE] una disposizione nazionale in base alla quale il lavoratore che ponga fine su propria richiesta a un rapporto di lavoro deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle ferie non ancora godute prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in caso di conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo quando lo stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere dalla data della domanda di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato in grado di usufruire di ferie nella misura corrispondente a quella su cui si fonda la domanda di indennità sostitutiva delle medesime.

2)

Se si debba ritenere che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie sussista solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a) ha informato il proprio datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e b) ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

In caso di risposta negativa, se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione nazionale in base alla quale il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a) ha informato il suo datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e b) ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

3)

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze del 18 marzo 2004, Gomez, C-342/01, punto 31; del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, punti 47-50, e del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, punto 37), gli Stati membri possono riconoscere per legge al lavoratore un diritto alle ferie o a un’indennità sostitutiva delle ferie più ampio rispetto al diritto minimo garantito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. I diritti riconosciuti da quest’ultima disposizione producono inoltre effetti diretti (sentenze della Corte Dominguez, cit., punti 34-36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 28).

Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, la concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di un diritto all’indennità sostitutiva delle ferie notevolmente più ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dall’articolo succitato, che anche alle persone cui la legge nazionale ha negato — in violazione della direttiva — il diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie debba essere riconosciuto un tale diritto nella misura — notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui trattasi della direttiva — accordata dalla disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro; GU L 299, pag. 9.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 13 luglio 2015 — Il sindaco e la giunta del comune di Amersfoort, altra parte: X BV

(Causa C-360/15)

(2015/C 346/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Il sindaco e la giunta del comune di Amersfoort

Resistente: X BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica all’imposizione di tasse ad opera di un organo di uno Stato membro per procedere all’esame di una domanda di approvazione circa il momento, il luogo e le modalità di esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla posa di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica.

2)

Se il capo III della direttiva 2006/123/CE (…) debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche a situazioni puramente interne.

3)

Se la direttiva 2006/123/CE (…) alla luce del suo considerando 9, debba essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale che impone che il proposito di effettuare lavori di scavo per la posa, la manutenzione e l’eliminazione di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica venga comunicato al sindaco e alla giunta e che questi ultimi non abbiano il potere di vietare tali lavori, bensì quello di fissare norme relative al luogo, al momento e alle modalità di esecuzione dei lavori e alla promozione dell’utilizzo congiunto delle strutture e al coordinamento dei lavori con i gestori delle altre opere presenti nel terreno.

4)

Se l’articolo 4, parte iniziale e numero 6, della direttiva 2006/123/CE (…) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una delibera di approvazione relativa al luogo, al momento e alle modalità dei lavori di scavo per la posa di cavi per una rete pubblica di telecomunicazione elettronica, senza che l’organo interessato dello Stato membro abbia il potere di vietare siffatti lavori come tali.

5)

(A)

Qualora esso sia applicabile alla luce della risposta alle questioni che precedono, se l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…) abbia efficacia diretta.

(B)

In caso di risposta affermativa alla questione 5 (A), se dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…) risulti che i costi da addebitare possono essere calcolati sulla base dei costi previsti per tutte le procedure di domanda, o sulla base dei costi di tutte le procedure come quella di cui trattasi, oppure sulla base dei costi di ciascuna domanda.

(C)

In caso di risposta affermativa alla questione 5 (A), con quali criteri debbano essere attribuiti alle singole domande di autorizzazione i costi indiretti e fissi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE (…).


(1)  GU L 376, pag. 36.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/5


Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — Commissione europea/Romania

(Causa C-366/15)

(2015/C 346/05)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifiche dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno è scaduto il 22 agosto 2013.


(1)  GU L 135, pag. 14.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trybunał Konstytucyjny (Polonia), il 20 luglio 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Causa C-390/15)

(2015/C 346/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Trybunał Konstytucyjny

Parti

Istante: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Altre parti: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (2), sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stato violato un essenziale requisito procedurale di consultazione del Parlamento europeo.

2)

Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE richiamata nella prima questione, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla citata direttiva, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l’applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 116, pag. 18.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spagna) il 20 luglio 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. e altri/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Causa C-391/15)

(2015/C 346/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parti

Ricorrenti: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Resistenti: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Altre parti: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. e Ayuntamiento de Marbella

Questioni pregiudiziali

1)

Se alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile della direttiva, gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 310, paragrafo 2, della Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Legge 30/2007, del 30 ottobre, relativa agli appalti pubblici) [ora articolo 40, paragrafo 2, del RDLeg 3/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Regio decreto legislativo 3/2011, che approva il testo consolidato della legge relativa agli appalti pubblici)], nella misura in cui impedisce l’accesso al ricorso speciale in materia di appalti contro gli atti preparatori dell’amministrazione aggiudicatrice, quale la decisione di ammissione di un’offerta di un offerente nei confronti del quale si eccepisce l’inosservanza delle disposizioni relative alla prova della solvibilità tecnica ed economica previste dalla normativa nazionale e dell’Unione.

2)

In caso di un’eventuale risposta affermativa alla prima questione si chiede se gli articoli 1, paragrafo 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665 abbiano efficacia diretta.


(1)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Causa C-416/15)

(2015/C 346/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Selena România SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Interveniente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio  (1) [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan prima del 17/01/2013, vale a dire nel 2012, ma dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio  (2) [che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese].

2)

Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, si applichi anche nell’ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17/01/2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione  (3) [che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni], ma successivo all’adozione del regolamento (UE) n. 791/2011 del Consiglio.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 134, pag. 12).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 luglio 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Causa C-419/15)

(2015/C 346/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Convenuta: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 33, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato da parte di un licenziatario non iscritto nel registro dei disegni e modelli comunitari.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se il licenziatario esclusivo di un disegno o modello comunitario possa far valere, con l’autorizzazione del titolare, nell’ambito dell’azione da esso solo proposta ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, diritti al risarcimento di danni propri subiti, o se esso possa solo intervenire nell’azione per contraffazione promossa direttamente dal titolare del disegno o modello comunitario ai sensi del paragrafo 4 della citata disposizione.


(1)  GU L 3, pag. 1.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 30 luglio 2015 — Procedimento penale a carico di  U (*1)

(Causa C-420/15)

(2015/C 346/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Imputato nella causa principale

 U (*1)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2 e 3 del regio decreto del 20 luglio 2001 relativo all’immatricolazione dei veicoli siano in contrasto con gli articoli 18, 20, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, in quanto, per circolare in Belgio — sia pure solo per attraversare il paese — i veicoli appartenenti a un residente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dal Belgio e immatricolati in detto altro Stato membro devono essere oggetto di un’immatricolazione belga qualora la persona sia anche un residente belga.


(*1)  Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/9


Impugnazione proposta il 10 agosto 2015 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 giugno 2015, causa T-222/14, Deluxe Laboratories/UAMI (Deluxe)

(Causa C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Altra parte nel procedimento: Deluxe Laboratories, Inc.

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata;

condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’UAMI ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale ha violato l’articolo 75, primo periodo, del regolamento sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario per le ragioni esposte dettagliatamente qui di seguito e che si possono riassumere nel seguente modo:

1.

Il Tribunale ha commesso un errore nell’escludere la possibilità di una motivazione globale rispetto a una varietà di prodotti e servizi, quando la percezione del segno rispetto a ognuno di essi è uniforme e conseguentemente la motivazione applicabile ad ognuno di essi risulta invariabile.

2.

Imporre all’UAMI l’obbligo di ripetere sistematicamente il medesimo motivo per ognuno dei prodotti o servizi, o categoria omogenea di prodotti o servizi equivarrebbe a fare dell’obbligo di motivazione un obbligo puramente formale.

3.

Il Tribunale ha esplicitamente individuato i motivi per cui il segno, in relazione a ciascuno dei prodotti e servizi oggetto della domanda, sarebbe percepito unicamente come un’indicazione della qualità superiore di tale prodotto o servizio.

4.

È sufficiente che i prodotti e servizi abbiano una caratteristica comune per rendere possibile una motivazione riguardante l’insieme di essi, se il segno è privo di carattere distintivo quale conseguenza di tale caratteristica. Nel presente caso, tale caratteristica comune è data dal fatto che ognuno dei prodotti e servizi interessati, senza eccezioni, può essere di qualità più o meno elevata, sicché l’indicazione di una qualità superiore sarà percepita rispetto all’insieme di essi e a ognuno di essi quale semplice argomento di vendita.

5.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di categoria di prodotti o servizi «sufficientemente omogenea» stabilita dalla giurisprudenza, finendo per restringere indebitamente i criteri per la sua valutazione. Nella specie, la caratteristica comune individuata dal Tribunale permette di ritenere che i prodotti e servizi contemplati nella domanda costituiscano una categoria sufficientemente omogenea che consente una motivazione globale.

6.

La sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza esistente, in particolare all’ordinanza dell’11 dicembre 2014, causa C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/UAMI, (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt (Svezia) il 28 agosto 2015 — Remigijus Plycius/Aldona Plyciene

(Causa C-455/15)

(2015/C 346/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Varbergs tingsrätt

Parti

Ricorrente: Remigijus Plycius

Resistente: Aldona Plyciene

Questione pregiudiziale

Se il giudice del rinvio sia tenuto, ai sensi dell’articolo 23 lettera a) del regolamento Bruxelles II (1) o di qualsiasi altra disposizione, e a prescindere dall’articolo 24 del regolamento stesso, a negare il riconoscimento della decisione pronunciata dal tribunale di Silute del 18 febbraio 2015 e, quindi, a proseguire il procedimento relativo all’affidamento di minori attualmente pendente di fronte al medesimo.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/11


Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015 nella causa T-95/14;

risolvere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l’articolo 1 della decisione 2013/661/PESC (1), del 15 novembre 2013 nonché l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 (2), del 15 novembre 2013, nella parte in cui si riferiscano alla IOEC o possano incidere su di essa e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca tre motivi:

Un errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il Consiglio abbia rispettato l’obbligo di motivazione e non abbia violato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Un errore di diritto, in quanto la sentenza statuisce che le misure adottate nei confronti della ricorrente si fondano su prove, mentre in realtà sono destituite di fondamento in punto di fatto e la sentenza si fonda su presunzioni, il che si è risolto in uno sviamento di potere e nella violazione delle norme giuridiche applicabili e del principio di parità di trattamento.

Un errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il diritto di proprietà della IOEC sia stato rispettato, al pari del principio di proporzionalità.


(1)  Decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3).


Tribunale

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/13


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Dow AgroSciences e Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commissione

(Causa T-446/10) (1)

([«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva trifluralin - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Regolamento (CE) n. 33/2008 - Procedura accelerata di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Principio di non discriminazione - Proporzionalità»])

(2015/C 346/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito); e Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Ondrůšek e F. Wilman, poi P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/355/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, concernente la non iscrizione del trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 160, pag. 30).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dow AgroSciences Ltd e la Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/13


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2015 — Amitié/Commissione

(Causa T-234/12) (1)

((«Clausola compromissoria - Sovvenzione - Contributo finanziario - Sospensione dei pagamenti - Domanda di rimborso dei costi dichiarati - Risarcimento danni - Interessi moratori - Nota di debito - Responsabilità contrattuale - Domanda riconvenzionale»))

(2015/C 346/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: D. Bogaert, M. Picat e C. Siciliano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e S. Delaude, agenti, assistiti inizialmente da R. Van der Hout e A. Krämer, successivamente da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, diretto, in primo luogo, ad accertare anzitutto che gli importi percepiti dalla ricorrente in esecuzione di una convenzione di sovvenzione e di due convenzioni di contributo finanziario concluse tra quest’ultima e la Comunità, rappresentata dalla Commissione, nonché la sanzione pecuniaria e gli interessi di mora che la Commissione chiede alla ricorrente di rimborsare o di pagare, alla luce delle conclusioni finali di una revisione contabile, non sono dovuti o, per lo meno, non sono integralmente dovuti, inoltre, che il diritto della Commissione di estendere le conclusioni finali della revisione contabile a un’altra convenzione di sovvenzione è prescritto e, infine, che la Commissione ha determinato la responsabilità contrattuale dell’Unione sospendendo, avuto riguardo alle conclusioni preliminari della revisione contabile, il pagamento degli importi dovuti alla ricorrente in esecuzione delle altre due convenzioni di sovvenzione e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione a versarle, da un lato, gli importi che le restano dovuti in forza delle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa e in forza di un’altra convenzione di contributo finanziario, nonché gli interessi moratori e, dall’altro, il risarcimento dei danni alla ricorrente per il pregiudizio subito in conseguenza dell’esercizio abusivo, da parte della Commissione, dei diritti derivanti in capo a quest’ultima dalle convenzioni di contributo finanziario o di sovvenzione soggette alla revisione contabile e dalle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa, in seguito a tale revisione.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sulle conclusioni dell’Amitié Srl con cui quest’ultima chiede che sia preso atto della rinuncia della Commissione europea a contestare gli importi che sarebbero da essa ancora dovuti in esecuzione delle convenzioni di sovvenzione con il riferimento ECP-2007-DILI-517005, relativa all’azione Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), e ECP-2008-DILI-538025, relativa all’azione Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Amitié è condannata a versare alla Commissione, in primo luogo, l’importo di EUR 50 458,23, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dal 6 aprile 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in secondo luogo, l’importo di EUR 261 947,36, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,25 % annuo a decorrere dal 28 dicembre 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in terzo luogo, l’importo di EUR 358 712,35 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dall’8 maggio 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, e, in quarto luogo, l’importo di EUR 5 045,82 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dal 23 giugno 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo.

4)

L’Amitié è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione.

5)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/15


Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-503/12) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Regime di pagamento unico - Controlli essenziali - Controlli complementari»))

(2015/C 346/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Murrell, successivamente E. Jenkinson e M. Holt e infine M. Holt, agenti, assistiti da D. Wyatt, QC e da V. Wakefield, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Donnelly, P. Rossi e K. Skelly, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/500/UE della Commissione, del 6 settembre 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 244, pag. 11), nei limiti in cui tale decisione riguarda quattro voci che figurano nel suo allegato, relative ad una rettifica forfettaria del 5 % delle spese effettuate in Irlanda del Nord (Regno Unito) nel corso dell’esercizio finanziario 2008, per importi di EUR 277 231,60 e EUR 13 671 588,90, e 2009, per importi di EUR 270 398,26 e EUR 15 844 193,29.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/15


Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio

(Causa T-564/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Violazione dei diritti fondamentali - Proporzionalità»))

(2015/C 346/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Ministry of Energy of Iran è condannato alle spese.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/16


Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — NIOC e a./Consiglio

(Causa T-577/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Provvedimenti restrittivi adottati nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Blocco dei fondi - Ricorso di annullamento - Organismo substatale - Qualità ed interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Indicazione e scelta della base giuridica - Competenza del Consiglio - Principio di prevedibilità degli atti dell'Unione - Nozione di organismo associato - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale - Proporzionalità - Diritto di proprietà»))

(2015/C 346/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londra, Regno Unito); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khuzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khuzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khuzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khuzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); nonché Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Bushehr, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti e, dall'altra, domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità alle ricorrenti dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dal decisione 2012/635, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), nonché Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/17


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Panasonic e MT Picture Display/Commissione

(Causa T-82/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione - Diritti della difesa - Prova della partecipazione all’intesa - Infrazione unica e continuata - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Proporzionalità - Ammende - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 346/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC, e S. K. Abram, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e G. Koleva, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, o, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’importo delle ammende inflitte dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere f), h) e i), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer), è fissato a EUR 128 866 000, per quanto riguarda la Panasonic Corp., per la sua partecipazione diretta all’infrazione relativa al mercato dei tubi catodici a colori per televisori, a EUR 82 826 000, per quanto riguarda la Panasonic, la Toshiba Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, congiuntamente e solidalmente, e a EUR 7 530 000, per quanto riguarda la Panasonic e la MT Picture Display, congiuntamente e solidalmente.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/18


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Samsung SDI e a./Commissione

(Causa T-84/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer - Decisione che dichiara un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione - Infrazione unica e continua - Durata dell’infrazione - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Comunicazione del 2006 sulla cooperazione - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione delle vendite delle imprese secondo il criterio del luogo della fornitura - Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione»))

(2015/C 346/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea); Samsung SDI Germany GmbH (Berlino, Germania); e Samsung SDI (Malesia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malesia) (rappresentanti: inizialmente G. Berrisch, avocat, D. Hull, solicitor, e L.-A. Grelier, avocat, poi M. Hull e L.-A. Grelier, poi L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, avocats, e J. Flynn, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, G. Meessen e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui riguarda la Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Samsung Co. Ltd e la Samsung SDI (Malesia) Bhd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/19


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — LG Electronics/Commissione

(Causa T-91/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità di produzione - Infrazione unica e continuata - Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla impresa comune - Parità di trattamento - Metodo di calcolo dell’importo delle ammende - Presa in considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici tramite prodotti trasformati - Termine di prescrizione - Proporzionalità - Durata del procedimento amministrativo»))

(2015/C 346/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud) (rappresentanti: G. van Gerven e T. Franchoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, successivamente M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/20


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Philips/Commissione

(Causa T-92/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer - Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione - Infrazione unica e continua - Imputabilità alla società madre dell’infrazione commessa dall’impresa in comune - Parità di trattamento - Metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici mediante prodotti trasformati - Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione - Considerazione del fatturato complessivo del gruppo - Proporzionalità - Durata del procedimento amministrativo»))

(2015/C 346/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree e S. Molin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, poi M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e A. Biolan, e, infine, M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e V. Bottka, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e, in subordine, domanda di soppressione o di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke Philips Electronics NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 13/4/2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/21


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Toshiba/Commissione

(Causa T-104/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer - Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione - Prova della partecipazione all’intesa - Infrazione unica e continua - Imputabilità dell’infrazione - Controllo congiunto - Ammende - Competenza del Tribunale estesa al merito»))

(2015/C 346/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corp. (Tokio, Giappone) (rappresentanti: avv. J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz e P. Berghe, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Biolan, V. Bottka e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di soppressione o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per schermi di televisori e computer), è parzialmente annullato nella parte in cui dichiara che la Toshiba Corp. ha partecipato ad un’intesa mondiale sul mercato dei tubi catodici per televisori a colori, dal 16 maggio 2000 al 31 marzo 2003.

2)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione è annullato nella parte in cui infligge un’ammenda di EUR 28 048 000 alla Toshiba per la sua partecipazione diretta ad un’intesa mondiale sul mercato dei tubi catodici per televisori a colori.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta a Toshiba all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della decisione in causa, congiuntamente e in solido con la Panasonic Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, è fissato in EUR 82 826 000.

4)

Per il resto, il ricorso è respinto.

5)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 114 del 20/4/2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/22


Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2015 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-245/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regime di pagamento unico - Controlli essenziali - Controlli secondari - Articoli 51, 53, 73 e 73 bis del regolamento (CE) n. 796/2004»))

(2015/C 346/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente, C. Murrell, M. Holt ed E. Jenkinson, poi M. Holt, agenti, assistiti da D. Wyatt, QC, e V. Wakefield, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e K. Skelly, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), nei limiti in cui detta decisione riguarda una voce dell’allegato 1 relativa a una correzione una tantum del 5,19 % applicata a spese effettuate in Irlanda del Nord (Regno Unito), nel corso dell’esercizio finanziario 2010, per un importo di EUR 16 513 582,57.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/22


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Grecia/Commissione

(Causa T-346/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Agroambiente - Adeguatezza dei controlli - Rettifiche finanziarie forfettarie»))

(2015/C 346/25)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente da I. K. Chalkias, X. Basakou e A.-E. Vasilopoulou, poi da A.-E. Vasilopoulou, G. Kenellopoulos e O. Tsirkinidou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata, nella parte in cui essa impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria del 2 % per quanto riguarda le sottomisure agroambientali «Agricoltura biologica» e «Allevamento del bestiame biologico».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 24.8.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/23


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (borsette)

(Causa T-525/13) (1)

((«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante borsette - Disegno o modello anteriore - Motivo di nullità - Carattere individuale - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Obbligo di motivazione»))

(2015/C 346/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Yves Saint Laurent SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: N. Decker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2013 (procedimento R 207/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG e la Yves Saint Laurent SAS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Yves Saint Laurent SAS per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/24


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/UAMI — Yves Saint Laurent (Borse)

(Causa T-526/13) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura borse - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Obbligo di motivazione»])

(2015/C 346/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Yves Saint Laurent SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: N. Decker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2013 (procedimento R 208/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG e l’Yves Saint Laurent SAS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall’Yves Saint Laurent SAS nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/25


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2015 — Gold Crest/UAMI (MIGHTY BRIGHT)

(Causa T-714/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo MIGHTY BRIGHT - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 346/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gold Crest LLC (Goleta, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 2038/2012-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MIGHTY BRIGHT come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gold Crest LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 61 dell’1.3.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/25


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Pérez Gutiérrez/Commissione

(Causa T-168/14) (1)

((«Responsabilità extra contrattuale - Salute pubblica - Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Fotografie a colori proposte dalla Commissione come avvertenze per la salute da far comparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco - Decisione 2003/641/CE - Impiego non autorizzato dell’immagine di una persona deceduta - Pregiudizio personale della vedova della persona deceduta»))

(2015/C 346/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spagna) (rappresentante: J. Soler Puebla, abogado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e C. Cattabriga, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni diretto ad ottenere, da un lato, il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’impiego non autorizzato dell’immagine del suo coniuge deceduto nel repertorio di fotografie proposte dalla Commissione per le avvertenze sulla salute da far comparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26), decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (GU L 226, pag. 24), e, dall’altro, il ritiro dell’immagine del suo coniuge deceduto e il divieto dell’impiego della stessa nell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Ana Pérez Gutiérrez è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/26


Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2015 — iNET24 Holding/UAMI (IDIRECT24)

(Causa T-225/14) (1)

([«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo IDIRECT24 - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 346/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Svizzera) (rappresentanti: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger e V. Dalichau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann e S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 febbraio 2014 (procedimento R 1867/2013-5), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo IDIRECT24.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La iNET24 Holding AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/27


Sentenza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Warenhandelszentrum Ltd/UAMI — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Causa T-254/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo NEW MAX - Marchio comunitario figurativo anteriore MAX - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 346/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: F.-P. Hirschel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 gennaio 2014 (procedimento R 2035/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG e la Warenhandelszentrum Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Warenhandelszentrum Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/28


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Dairek Attoumi/UAMI — Diesel (DIESEL)

(Causa T-278/14) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato DIESEL - Marchio internazionale denominativo anteriore DIESEL - Causa di nullità - Uso di un segno distintivo - Rischio di confusione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Prova dell’uso effettivo - Sospensione del procedimento amministrativo»])

(2015/C 346/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Mondéjar Ortuño e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Diesel SpA (Breganze, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 18 febbraio 2014 (procedimento R 855/2012-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Diesel SpA e il sig. Mansour Dairek Attoumi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mansour Dairek Attoumi è condannato alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/28


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Verein StHD/UAMI (Rappresentazione di un nastro nero)

(Causa T-530/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un nastro nero - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 346/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: P. Brauns, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 1940/2013-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo che rappresenta un nastro nero.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/29


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Inditex/UAMI — Ansell (ZARA)

(Causa T-584/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo ZARA - Uso effettivo - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 346/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentante: C. Duch Fonoll, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Zaiban Ansell e Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 1118/2013-2), relativa a una procedura di decadenza tra i sig.ri Zaiban Ansell e Roger Ansell, da un lato, e la Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/30


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 — SV Capital/ABE

(Causa T-660/14) (1)

((«Politica economica e monetaria - Domanda di avvio d’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione - Decisione dell’ABE - Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza - Rilevabilità d’ufficio - Incompetenza dell’autore dell’atto - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità parziale»))

(2015/C 346/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE) (rappresentanti: J. Overett Somnier e Z. Giotaki, agenti, assistiti da F. Tuytschaever, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione C 2013 002 dell’ABE, del 21 febbraio 2014, che respinge la domanda della ricorrente volta ad avviare un’indagine nei confronti delle autorità di vigilanza del settore finanziario estone e finlandese, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12), in ragione di una asserita violazione del diritto dell’Unione europea, e, dall’altro lato, della decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, che respinge il ricorso proposto avverso tale decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 2014-C1-02 della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza, del 14 luglio 2014, è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Le spese sono compensate.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/30


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-344/15 R)

([«Procedimento sommario - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti trasmessi dalle autorità francesi alla Commissione nell’ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE - Opposizione della Francia alla divulgazione dei documenti - Decisione di accordare ad un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospendere l‘esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris - Ponderazione degli interessi»])

(2015/C 346/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e F. Fize, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda di sospendere l’esecuzione della decisione GESTDEM 2014/6046, del 21 aprile 2015, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), con cui la Commissione ha accordato l’accesso a due documenti provenienti dalle autorità francesi che le erano stati trasmessi nell’ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

Dispositivo

1)

É sospesa l’esecuzione della decisione GESTDEM 2014/6046, del 21 aprile 2015, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione con cui la Commissione ha accordato l’accesso a due documenti provenienti dalle autorità francesi che le erano stati trasmessi nell’ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

2)

Le spese vengono riservate.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/31


Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Renfe-Operadora/UAMI (AVE)

(Causa T-367/15)

(2015/C 346/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Renfe-Operadora, Ente pubblico economico (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix, e M. Hernández Sandoval, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo «AVE» — Domanda di restitutio in integrum — Domanda di registrazione n. 5 640 198

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 712/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, decidendo di concedere la «restitutio in integrum» e, di conseguenza, dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento del 4 febbraio 2014, che dovrà essere deciso dalla quinta commissione di ricorso dell’UAMI nell’ambito del procedimento corrispondente.

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Esposizione incompleta dei fatti contenuta nella decisione impugnata, irregolarità procedurali che hanno causato una violazione dei diritti della difesa e rispetto, da parte della ricorrente, del dovere di diligenza.

Erronea valutazione della prova, sproporzione tra il vizio formale asseritamente commesso dalla ricorrente e le conseguenze derivanti dal medesimo, in quanto la ricorrente è stata privata del suo diritto di impugnare una decisione pregiudizievole ai suoi interessi, ed eccessivo rigore della decisione adottata.

Violazione dei diritti della difesa della ricorrente stante l’impossibilità di contestare le ragioni di merito su cui si basa la dichiarazione di nullità parziale del marchio «AVE».


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/32


Impugnazione proposta il 13 agosto 2015 dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 3 giugno 2015, causa F-78/14, Gross/SEAE

(Causa T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Controinteressato nel procedimento: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 3 giugno 2015 nella causa F-78/14 (Gross/SEAE);

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, dei quali alcuni riguardano il sistema di valutazione e altri il sistema di promozione.

Sul sistema di valutazione

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova, del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale. Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») eccede più volte i limiti del suo sindacato, e sembra volergli imporre di adottare uno specifico sistema di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto al difetto di obiettività di un sistema di valutazione non espresso in cifre e sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, in quanto, annullando parzialmente la decisione controversa, il TFP avrebbe reso impossibile l’esecuzione della sentenza impugnata senza incorrere in altre irregolarità. Il ricorrente sostiene che se l’articolo 4 della decisione impugnata è illegittimo, sarà necessario effettuare un nuovo esame comparativo dei meriti del convenuto rispetto a quelli degli altri funzionari meritevoli di promozione del suo grado, in esecuzione della sentenza impugnata, sulla base dei rapporti informativi che, secondo quanto dichiarato dal TFP, non consentono che tale esame si effettui su una base obiettiva e comparabile.

Sul sistema di promozione

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di statuire ultra petita e dei diritti della difesa del ricorrente.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto quanto alla violazione da parte del ricorrente dell’articolo 45 dello Statuto.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/33


Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-478/15)

(2015/C 346/39)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, adottata con la lettera n. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 dell’11 giugno 2015, mediante la quale intima alla Romania di mettere a disposizione la somma di EUR 1 079 513,03 lordi, a titolo di risorse proprie;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione europea ad adottare la decisione impugnata.

La normativa dell’Unione europea non contiene alcuna disposizione che conferisca alla Commissione la competenza ad imporre ad uno Stato membro l’obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita di risorse proprie dell’Unione europea, verificatasi in seguito allo sgravio delle obbligazioni doganali deciso da un altro Stato membro, che era responsabile della valutazione, della riscossione e del versamento dei dazi doganali nel bilancio dell’UE, a titolo di risorse proprie tradizionali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata

La decisione impugnata non è motivata in modo sufficiente ed adeguato, come richiesto dall’articolo 296 TFUE, in quanto, da un lato, la decisione impugnata non contiene il fondamento normativo in base al quale è stata adottata, e tale fondamento non può essere dedotto dagli altri elementi della lettera e, dall’altro, la Commissione non ha esposto, all’interno della decisione impugnata, il ragionamento giuridico che ha portato ad imporre alla Romania l’obbligo di pagamento.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errato esercizio della competenza della Commissione

Laddove il Tribunale decida che l’istituzione dell’Unione europea ha agito nei limiti delle competenze attribuitele dai Trattati, la Romania ritiene che tale istituzione abbia esercitato la propria competenza in maniera errata, in violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa dello Stato rumeno.

La Commissione ha violato il proprio dovere di diligenza e di buona amministrazione in quanto non ha esaminato attentamente tutte le informazioni rilevanti di cui disponeva o non ha richiesto altre informazioni necessarie prima di adottare la decisione impugnata. La Commissione non ha dimostrato un nesso diretto di causalità tra i fatti addebitati alla Romania e la perdita di risorse proprie dell’Unione europea. La Commissione non ha parimenti giustificato la somma richiesta alla Romania con riferimento all’ammontare dei dazi doganali corrispondente al valore delle operazioni di transito in questione, basandosi sul valore sgravato dalla Repubblica federale di Germania.

L’attività della Commissione è stata priva di prevedibilità e non ha consentito alla Romania di esercitare i propri diritti della difesa.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei requisiti della certezza del diritto e del legittimo affidamento

Le norme giuridiche sulla base delle quali la Commissione ha imposto l’obbligo di pagamento non sono state da quest’ultima individuate e precisate, né la loro applicazione è risultata prevedibile per la Romania. Lo Stato rumeno non poteva prevedere né conoscere, prima di ricevere la lettera della Commissione, l’obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell’Unione la somma di denaro richiesta. Del pari, la Romania ritiene che, con l’adozione della decisione impugnata e l’imposizione di un obbligo di pagamento a carico della Romania, cinque anni dopo il verificarsi degli avvenimenti ed a dispetto delle conclusioni formulate dalla Commissione nel dialogo condotto in questo lasso di tempo con le autorità rumene, l’istituzione dell’Unione europea ha violato il legittimo affidamento dello Stato rumeno riguardo all’assenza di un obbligo di quest’ultimo rispetto al pagamento dei dazi doganali relativi alle operazioni di transito in questione.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/35


Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-501/15)

(2015/C 346/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione,

nella parte in cui mira alla rettifica finanziaria pari a EUR 336 064,53 (2009), EUR 403 863,66 (2010) e EUR 230 786,49 (2011), in relazione al sistema sanzionatorio ritenuto poco rigoroso dalla Commissione;

nella parte in cui riguarda la rettifica finanziaria imposta per il controllo parziale di 3 criteri di gestione obbligatori (CGO) nel 2009 (EUR 1 597 182, EUR 15,53 e EUR 358,20), di 4 CGO nel 2010 (EUR 1 630 540,68 ed EUR 6 520,50) nonché di 4 CGO nel 2011 (EUR 1 631 326,51), nei limiti in cui la Commissione ritiene erroneamente che i Paesi Bassi abbiano violato il CGO 8;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 4076]; (GU L 182, pag. 39).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 (1) e dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (2), in quanto la Commissione ha concluso, in contrasto con tali disposizioni, che il sistema sanzionatorio olandese è poco rigoroso.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) no 73/2009, in quanto la Commissione ha concluso, in contrasto con tali disposizioni e in contrasto con il principio di certezza del diritto, che i Paesi Bassi hanno esercitato un controllo parziale per il criterio di gestione 8 («CGO») stabilito all’allegato II del medesimo regolamento. Il ricorrente sostiene che la Commissione ritiene erroneamente che il sistema sanzionatorio olandese non soddisfi tutti i requisiti del regolamento (CE) no 21/2004 (3) e degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

(3)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 2004 L 5, pag. 8).


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/36


Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-502/15)

(2015/C 346/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2015 con la quale sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte riguardante il Regno di Spagna;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

In relazione alla Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

La rettifica forfettaria imposta per un importo netto di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e alle linee guida del documento della Commissione VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG) e al documento AGRl-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 cross-compliance control system implemented by the Member State) in quanto non occorre procedere a una valutazione forfettaria dato che il Regno di Spagna ha fornito una valutazione puntuale del rischio reale per il Fondo. L’applicazione cui ha proceduto la Commissione, oltre a essere errata, è sproporzionata e ingiustificata.

2.

L’addizione al calcolo forfettario generale del 2 % della correzione puntuale imposta per l’importo di EUR 609 337,80 e il metodo di calcolo sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ai documenti della Commissione concernenti le linee guida per il calcolo delle rettifiche finanziarie, poiché non è necessario utilizzare e sommare due metodi di calcolo simultaneamente per uno stesso inadempimento. Oltre ad essere incoerente dal punto di vista giuridico, ciò è totalmente sproporzionato e ingiustificato.

3.

La rettifica imposta per l’anno di domanda 2009, esercizio finanziario 2011 e 2012, viola l’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, comporta una violazione del principio di leale cooperazione e impedisce al Regno di Spagna di difendersi, in quanto la Commissione ha esteso indebitamente la rettifica finanziaria a un periodo successivo ai 24 mesi precedenti alla comunicazione, quando invece le inesattezze erano state corrette dal Regno di Spagna.

In relazione alla Comunidad Autónoma de Canarias per il motivo seguente.

4.

La rettifica forfettaria imposta per un importo pari a EUR 1 689 689,03 e il metodo di calcolo impiegati sono contrari all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e alle linee guida del documento della Commissione AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Tribunale della funzione pubblica

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/38


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 — De Loecker/SEAE

(Causa F-28/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale del SEAE - Agente temporaneo - Capo di delegazione in un paese terzo - Venir meno del rapporto di fiducia - Trasferimento verso la sede del SEAE - Risoluzione anticipata del contratto di lavoro - Preavviso - Motivazione della decisione - Articolo 26 dello Statuto - Diritti della difesa - Diritto ad essere ascoltato))

(2015/C 346/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati, successivamente J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni dell’Alto rappresentante dell’Unione europea di risolvere il contratto di agente temporaneo del ricorrente, di rifiutare di ascoltarlo per fatti riguardanti molestie psicologiche, di respingere la sua richiesta di nominare un responsabile d’indagine esterno e di far registrare la sua denuncia come domanda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. De Loecker sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014, pag. 44.


19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/38


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 settembre 2015 — Verhelst/EMA

(Causa F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 118 del 13.04.2015, pag. 46.