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Document 62015CN0459

Causa C-459/15 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

OJ C 346, 19.10.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/11


Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015 nella causa T-95/14;

risolvere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l’articolo 1 della decisione 2013/661/PESC (1), del 15 novembre 2013 nonché l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 (2), del 15 novembre 2013, nella parte in cui si riferiscano alla IOEC o possano incidere su di essa e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca tre motivi:

Un errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il Consiglio abbia rispettato l’obbligo di motivazione e non abbia violato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Un errore di diritto, in quanto la sentenza statuisce che le misure adottate nei confronti della ricorrente si fondano su prove, mentre in realtà sono destituite di fondamento in punto di fatto e la sentenza si fonda su presunzioni, il che si è risolto in uno sviamento di potere e nella violazione delle norme giuridiche applicabili e del principio di parità di trattamento.

Un errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il diritto di proprietà della IOEC sia stato rispettato, al pari del principio di proporzionalità.


(1)  Decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3).


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