ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.341.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 341

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
21 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato economico e sociale europeo

 

492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013

2013/C 341/01

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Rafforzare i partenariati con la società civile per realizzare più efficacemente la strategia UE per la regione del Baltico nel periodo 2014-2020 (parere esplorativo)

1

2013/C 341/02

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema L'occupazione femminile e la crescita (parere esplorativo)

6

2013/C 341/03

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Definire obiettivi di sviluppo sostenibile — Il contributo della società civile europea alla posizione dell'UE (parere esplorativo)

11

2013/C 341/04

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Sicurezza alimentare e bioenergia (parere d'iniziativa)

16

2013/C 341/05

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica (parere d'iniziativa)

21

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

 

492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013

2013/C 341/06

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membriCOM(2013) 301 final — 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spazialeCOM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 — Accelerare il cambiamentoCOM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di baseCOM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercatoCOM(2013) 288 final — 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabileCOM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD) e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CECOM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)COM(2013) 151 final — 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratoriCOM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al tema Libro verde — Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambienteCOM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiereCOM (2013) 133 final — 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione rispetto all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. […] [PD], n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e n. […] [OCM unica] per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014COM(2013) 226 final — 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziariaCOM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Piano d’azione per una strategia marittima nella regione atlantica — Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusivaCOM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in EuropaCOM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al tema Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori (Libro verde)COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Progetto di proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleariCOM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'UnioneCOM(2013) 417 final — 2013/0191 (COD) e alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'UnioneCOM(2013) 418 final — 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)COM(2013) 311 final — 2013/0162 (COD)

98

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato economico e sociale europeo

492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013

21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare i partenariati con la società civile per realizzare più efficacemente la strategia UE per la regione del Baltico nel periodo 2014-2020» (parere esplorativo)

2013/C 341/01

Relatore: SMYTH

Il 15 aprile 2013, il viceministro per gli Affari esteri della Repubblica di Lituania Vytautas Leškevičius ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo, a nome della futura presidenza lituana, di elaborare un parere esplorativo sul tema:

Rafforzare i partenariati con la società civile per realizzare più efficacemente la strategia UE per la regione del Baltico nel periodo 2014-2020.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 luglio 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 148 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il presente parere argomenta che un metodo valido per rafforzare i partenariati con la società civile onde realizzare più efficacemente la strategia UE per la regione del Baltico consiste nel dare attuazione al principio di partenariato quale viene definito nel codice di condotta della Commissione europea sul partenariato.

1.2

La proposta di un codice di condotta europeo sul partenariato è sostenuta dal Parlamento europeo, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), ma non è stata ancora approvata dal Consiglio, una mancata approvazione che rimane uno scoglio considerevole da superare per i fautori del principio di partenariato.

1.3

Il CESE riconosce che il sostegno politico al codice di condotta tra gli Stati membri della regione del Baltico non è unanime, e che la cultura di partenariato ha ancora bisogno di essere consolidata.

1.4

Il CESE propone che la strategia UE per la regione del Baltico possa aderire, in via informale, al processo delineato nel codice di condotta per applicarlo all'evoluzione in corso e all'attuazione della strategia stessa.

1.5

La regione del Baltico dispone di esperienze e di competenze sufficienti in campo organizzativo su cui basarsi per iniziare a ricoprire il ruolo rafforzato di controllo previsto dal codice di condotta.

1.6

Inoltre, i paesi baltici potrebbero creare un forum della società civile del Mar Baltico, sul modello dell'analoga piattaforma istituita nel quadro della strategia per la regione del Danubio. Il Comitato ha avuto un ruolo di primo piano nell'istituzione del forum della società civile del Danubio, ed è disponibile a ricoprire una funzione di coordinamento dello stesso tipo anche per la regione del Baltico.

2.   Strategie di cooperazione macroregionale

2.1

Il concetto di macroregione è entrato a far parte della terminologia dell'UE nel 2007, nel quadro del dibattito politico sulle forme idonee di governance territoriale. In seguito, strategie di cooperazione macroregionale sono state adottate per la regione del Baltico (2009) e per la regione del Danubio(2011).

2.2

La strategia per la regione del Baltico ha rappresentato un primo tentativo di attuare una cooperazione a livello di macroregione e, proprio per questo motivo, è stata inizialmente anche un banco di prova per questo nuovo modello di cooperazione regionale. In base alla semplice prospettiva che sta al centro della strategia, in un territorio come la regione del Mar Baltico gravi problemi quali la sicurezza marittima, l'inquinamento ambientale e la capacità di accesso possono essere affrontati e risolti solamente grazie ad una efficace cooperazione Va anche detto che i precisi confini geografici che delimitano una macroregione possono variare a seconda della definizione e della natura del problema da trattare. Un ex commissario europeo per la politica regionale ha riassunto perfettamente questa visione della strategia macroregionale quando ha dichiarato che essa viene definita «in base alle sfide e alle opportunità transnazionali che richiedono un'azione comune».

2.3

La strategia UE per la regione del Baltico persegue tre obiettivi principali: la salvaguardia del mare, i collegamenti nella regione e l'incremento della prosperità, per la cui realizzazione gli Stati membri e la Commissione hanno deciso un piano d'azione articolato in 15 ambiti d'intervento prioritari e circa 80 progetti di punta.

2.4

La strategia ha messo a profitto i livelli di cooperazione già esistenti nella regione e, da quando è stata avviata quattro anni fa, ha permesso di realizzare un elevato grado di cooperazione tra i paesi e le regioni partecipanti. Il buon funzionamento della governance multilivello è servito a coordinare le autorità nazionali e gli enti regionali in modo da migliorare la sicurezza marittima e da ridurre il livello di eutrofizzazione del Mar Baltico. L'UE ha organizzato forum annuali della società civile nel contesto di tale strategia sin dalla sua creazione nel 2009.

2.5

L'attuazione della strategia non ha costituito un ostacolo per i risultati economici della regione del Baltico, la quale, anzi, nel 2010 ha registrato una ripresa più rapida rispetto ad altre aree d'Europa, e per tutto il 2011 ha mantenuto tassi di crescita sostenuti. Nel 2012 il ritmo della crescita è rallentato scendendo all'1,5 %, rimanendo comunque ben al di sopra della media UE. Malgrado le prospettive per il 2013 permangano piuttosto modeste, la regione dovrebbe in ogni caso ottenere risultati superiori alle regioni europee comparabili secondo le stime del Forum per lo sviluppo del Baltico.

3.   Il principio di partenariato

3.1

Il CESE manifesta da tempo la convinzione che un autentico partenariato sia indispensabile per l'efficacia globale della politica di coesione dell'UE. Il partenariato, che rappresenta uno strumento per conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, è previsto dal meccanismo di attuazione della politica di coesione e formalmente sancito dall'articolo 11 del regolamento recante disposizioni comuni.

3.2

L'interpretazione dell'articolo 11 da parte degli Stati membri si è rivelata problematica, poiché alcuni paesi si sono limitati a mere dichiarazioni di sostegno al principio di partenariato, mentre altri vi hanno aderito pienamente. Nell'aprile del 2012 la Commissione ha proposto di adottare un codice di condotta sul partenariato nell'attuazione del quadro strategico comune (QSC), nel tentativo di definire un meccanismo formale per una reale ed efficace partecipazione alla politica di coesione di tutti i soggetti interessati.

3.3

Il codice di condotta proposto dalla Commissione stabilisce una serie di requisiti minimi necessari per realizzare un partenariato di qualità nell'attuazione dei fondi del QSC, pur riconoscendo agli Stati membri un ampio grado di flessibilità per quanto attiene alle modalità organizzative della partecipazione dei vari partner. Il codice di condotta europeo sul partenariato stabilisce che le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi di rappresentanza della società civile possono istituire, nei rispettivi ambiti d'intervento, piattaforme o organizzazioni di coordinamento per agevolare la loro partecipazione al partenariato. Possono designare un rappresentante unico con l'incarico di fare da portavoce della piattaforma o dell'organizzazione di coordinamento nel quadro del partenariato. Nel nominare i loro rappresentanti le parti tengono conto, tra l'altro, dei seguenti principi: competenza, capacità di partecipare attivamente al partenariato e livello adeguato di rappresentanza.

3.4

Le proposte della Commissione hanno ricevuto il sostegno del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e dello stesso CESE; il Consiglio europeo, invece, ha soppresso la proposta sul codice di condotta dal pacchetto complessivo presentato dalla Commissione. Una simile situazione di stallo appare deplorevole e andrebbe superata con un'azione concertata di tutti i fautori del principio di partenariato.

3.5

Il codice di condotta individua tre categorie di partner per la stipula di un partenariato nel quadro della politica di coesione:

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

le parti economiche e sociali;

gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

3.6

Il codice stabilisce inoltre una serie di principi in merito alla partecipazione delle varie categorie di partner all'elaborazione dei programmi, nonché sulle informazioni da fornire sul loro coinvolgimento e nelle diverse fasi di attuazione. Le Commissione prevede che i partner siano coinvolti nelle seguenti attività:

l'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riferimento agli obiettivi tematici, compresi quelli definiti nelle raccomandazioni specifiche per paese;

la scelta degli obiettivi tematici, le dotazioni indicative dei fondi strutturali e di investimento europei e i risultati principali attesi da queste iniziative;

l'elenco dei programmi e i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i fondi strutturali e di investimento europei e altri strumenti di finanziamento dell'UE e nazionali e con la BEI;

le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari;

le modalità intese a garantire un approccio integrato per rispondere alle specifiche esigenze delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate;

l'attuazione dei principi orizzontali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento recante disposizioni comuni per quanto concerne i fondi della politica di coesione.

3.7

Per quanto riguarda i programmi di preparazione, i partner dovrebbero prendere parte alle seguenti attività:

l'analisi e l'individuazione delle esigenze;

la definizione o la selezione delle priorità e degli specifici obiettivi correlati;

la ripartizione dei fondi;

la definizione di indicatori specifici per programma;

l'attuazione dei principi orizzontali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento recante disposizioni comuni;

la composizione del comitato di sorveglianza.

3.7.1

Il codice stabilisce inoltre tutta una serie di principi alla base delle regole sull'adesione e la gestione dei partenariati e dei comitati di sorveglianza.

3.7.2

È opportuno fornire un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria a numerose ONG e organizzazioni della società civile di piccole dimensioni, affinché possano anch'esse prendere parte attivamente al nuovo processo di partenariato.

3.8

Benché la strategia dell'UE per la regione del Baltico sia il risultato di un'estesa consultazione dei soggetti interessati, ad un livello mai raggiunto prima, è corretto affermare che il principio di partenariato quale viene delineato nel codice di condotta è in larga misura assente nella regione del Baltico. L'adesione politica a tale principio rimane un traguardo da raggiungere in alcuni Stati membri.

3.9

La regione del Mar Baltico conta parecchi organismi e organizzazioni, largamente rappresentativi dei soggetti interessati della società civile e ben funzionanti, che potrebbero servire da base per istituire un partenariato del Baltico o un'organizzazione di coordinamento, come previsto dal codice di condotta, senza che sia necessario creare doppioni di enti che esistono già nella regione.

3.10

Per quanto concerne la cooperazione con la Russia, un nuovo approccio basato sul partenariato tra i paesi membri del Consiglio del Mar Baltico potrebbe avere effetti dimostrativi analoghi all'influenza esercitata dalla strategia per la regione del Mar Baltico sulla nuova strategia per il distretto federale nord-occidentale.

3.11

Se si riuscisse ad ottenere un ampio sostegno alla proposta di un codice di condotta, la sua adozione contribuirebbe a riattivare fortemente l'appoggio degli attori interessati alla strategia dell'UE per la regione del Baltico non solo in questo periodo di grandi difficoltà ma anche per il futuro. Proprio come la strategia per il Baltico è stata considerata un banco di prova per la cooperazione a livello macroregionale, allo stesso modo l'applicazione del principio di partenariato rappresenterebbe un altro esperimento innovativo per la regione.

3.12

Il documento in allegato definisce l'accordo di partenariato in materia di governance multilivello concluso tra il Consiglio e il Parlamento europeo che potrebbe servire come base per redigere l'atto delegato finalizzato all'entrata in vigore di un codice di condotta europeo sul partenariato emendato.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


ALLEGATO

Testo dell'articolo 5 del Codice di condotta europeo sul partenariato concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo in data 19 dicembre 2012.

Partenariato e governance multilivello

1.

Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a)

le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2.

Conformemente al sistema della governance multilivello, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, durante la preparazione e l'attuazione dei programmi, compresa la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità dell'articolo 42.

3.

È conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta, allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato in conformità dei paragrafi 1 e 2. Il codice di condotta delinea il quadro all'interno del quale gli Stati membri, in armonia con il proprio quadro istituzionale e giuridico, nonché con le rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Il codice di condotta, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, deve definire i seguenti elementi:

a)

i principi essenziali alla base di procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner rilevanti comprese, se del caso, le loro organizzazioni di coordinamento, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner rilevanti più rappresentativi, in conformità del loro quadro giuridico e istituzionale;

b)

i principi essenziali e le migliori pratiche con riguardo al coinvolgimento delle diverse categorie di partner rilevanti, come disposto al paragrafo 1, nell'elaborazione degli accordi e dei programmi di partenariato, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e nelle diverse fasi dell'attuazione;

c)

le migliori pratiche con riguardo alla formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri, o dai comitati di sorveglianza dei programmi, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento o delle norme specifiche di ciascun fondo;

d)

i principali obiettivi e le migliori pratiche nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolga i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte, in particolare le migliori pratiche al fine di evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui i partner rilevanti siano potenziali beneficiari, per il coinvolgimento dei partner rilevanti nella preparazione delle relazioni di avanzamento, nonché in connessione alla sorveglianza e alla valutazione di programmi in conformità delle rilevanti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo;

e)

le aree di massima, le tematiche e le migliori pratiche affinché le autorità competenti degli Stati membri possano utilizzare i fondi del QSC, compresa l'assistenza tecnica, per il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner rilevanti in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo;

f)

il ruolo della Commissione nella diffusione delle buone pratiche;

g)

i principi essenziali e le migliori pratiche atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non devono in alcun modo contraddire le pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4.

La Commissione notifica gli atti delegati relativi al codice di condotta europeo sul partenariato, adottato in conformità dell'articolo 142 e definito al paragrafo 3, simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento. L'atto delegato non può indicare, per la sua entrata in vigore, un giorno anteriore rispetto al giorno della sua adozione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5.

Nell'applicazione del presente articolo, la violazione di una qualsiasi obbligazione imposta a uno Stato membro dal presente articolo del regolamento o dall'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, non può costituire un'irregolarità tale da condurre a una rettifica finanziaria in conformità dell'articolo 77 del presente regolamento.

6.

Per ciascun fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei fondi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L'occupazione femminile e la crescita» (parere esplorativo)

2013/C 341/02

Relatrice: VAREIKYTĖ

Con lettera del 15 aprile 2013 il Viceministro degli affari esteri della repubblica di Lituania Vytautas Leškevičius, a nome della presidenza lituana del Consiglio dell'UE, ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare un parere esplorativo sul tema:

L'occupazione femminile e la crescita.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

L'occupazione femminile non dovrebbe essere ancora oggetto di un altro dibattito sulla parità di genere, ma essere trattata come un imperativo economico, per portare stabilità e posti di lavoro nell'Unione europea - una necessità sociale per far fronte alle sfide di natura demografica, sociale e ambientale che vanno raccolte per garantire uno sviluppo sostenibile.

1.2

L'aumento del tasso di occupazione delle donne ha già contribuito in misura significativa alla crescita nel corso degli ultimi 50 anni. Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale del contributo femminile alla crescita, vanno attuate misure più mirate a livello sia dell'UE che degli Stati membri. È nondimeno importante fare in modo che tali misure siano complete e comprendano non solo i più evidenti ostacoli economici, ma che affrontino anche gli aspetti dei regimi fiscali, delle prestazioni e delle pensioni, dei diritti dei lavoratori, del processo decisionale, dell'imprenditorialità, dell'istruzione, degli stereotipi e della violenza. È anche evidente che sia le donne che gli uomini devono fare tutti la loro parte per poter risolvere questi problemi che presentano molteplici aspetti. È inoltre necessario il coinvolgimento di donne e uomini nel dialogo e nella cooperazione tra le parti interessate pertinenti e nell'applicazione delle pratiche che danno risultati positivi.

1.3

Oltre alle raccomandazioni specifiche presentate qui di seguito e in tutto il testo, i prerequisiti fondamentali per far sì che aumenti la partecipazione delle donne all'occupazione e il loro contributo alla crescita sono i seguenti:

l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE;

dati disaggregati per genere in tutte le attività di raccolta di dati statistici, garantendo che sia usato un insieme minimo di 52 indicatori di genere (1);

un'allocazione dei fondi UE attenta alla dimensione di genere, attuazione delle raccomandazioni esposte nella Valutazione del sostegno del Fondo sociale europeo alla parità di genere (2);

la riduzione della segregazione di genere nell'istruzione, permettendo alle economie di attingere a tutto il loro bacino di talenti;

il sostegno al passaggio dal sistema d'istruzione al mercato del lavoro mediante una formazione specifica e lo sviluppo delle abilità;

un accesso al mercato del lavoro in termini e a condizioni di parità (tra cui la diversità di genere nel posto di lavoro e un'uguaglianza reale in termini di tempo di lavoro e retribuzione);

un lavoro dignitoso e una situazione di lavoro soddisfacente, compreso l'accesso a servizi, forniti dallo Stato o dal settore privato, che consentano di mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata;

l'adeguamento dei regimi fiscali e delle prestazioni in modo da non scoraggiare il secondo percettore di reddito in una famiglia dal lavorare o lavorare più ore;

sostegno alle imprenditrici perché siano in grado di far crescere la loro attività economica e creare posti di lavoro;

una partecipazione paritaria di uomini e donne al processo decisionale;

la messa a disposizione di servizi di sostegno alle famiglie monoparentali in difficoltà;

la messa a disposizione di strutture per l'assistenza all'infanzia a tempo pieno, di qualità, accessibili e a costi contenuti, come uno degli elementi principali per incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

la lotta a ogni forma di stereotipizzazione di genere, con politiche dirette ad assicurare le pari opportunità nell'istruzione, la parità di accesso al mercato del lavoro e agli avanzamenti della carriera;

la prevenzione della discriminazione e delle molestie nel posto di lavoro e la lotta contro la violenza basata sul genere.

2.   Impatto sulla crescita

2.1

Il CESE è fermamente convinto che la crescita economica da sola non basti più ad assicurare il reale progresso della società, a meno che essa non sia inclusiva e sostenibile. È per questo che la parità di genere diventa una condizione importante per il progresso della società. Allo stesso tempo, la misurazione del PIL non dovrebbe basarsi più solo sul paradigma produzione/consumo, ma dovrebbe includere indicatori complementari di benessere e di sostenibilità (economica, sociale e ambientale) "per una politica più equilibrata" (3).

2.2

La parità di genere è spesso considerata un vincolo o un costo. È necessario riconoscere il costo della non parità e il contributo economico positivo della parità di genere come investimento e fattore produttivo.

2.3

Gli obiettivi della strategia Europa 2020 – in particolare l'aumento del tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 % entro il 2020, la riduzione del numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale di almeno 20 milioni, - sono impossibili da conseguire senza una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla vita pubblica. Inoltre, il raggiungimento della piena convergenza dei tassi di partecipazione rappresenterebbe un aumento di circa il 12 % del PIL pro capite entro il 2030 (4).

2.4

Come conseguenza della contrazione della popolazione in età da lavoro (5), l'Europa non raggiungerà la crescita voluta se non aumenterà il potenziale delle donne sul mercato del lavoro. Nel 2012, il tasso di occupazione degli uomini (20-64) era del 74,6 %, mentre quello delle donne era solo del 62,4 %. Se si misura l'occupazione in equivalente a tempo pieno la situazione si rivela ancora peggiore, dato che l'attuale livello di occupazione delle donne è pari al 53,5 % del totale della forza lavoro femminile impiegata a tempo pieno (6).

2.5

L'aumento del tasso di occupazione delle donne ha già contribuito in misura significativa alla crescita nel corso degli ultimi 50 anni. È comunque importante osservare che il lavoro che le donne svolgono per la famiglia senza essere retribuite non è preso in considerazione come contributo all'economia. Creare posti di lavoro per fornire servizi alle famiglie contribuirebbe alla trasformazione di questa forma invisibile di lavoro in lavoro retribuito e creerebbe gettito fiscale, contributi pensionistici, ecc.

2.6

Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che le donne che non lavorano non sempre vengono incluse nelle statistiche e non sono registrate come tali, ma esse costituiscono in effetti un potenziale non sfruttato. Infatti il calo dell’occupazione femminile non si traduce direttamente in disoccupazione ma in inattività, inoccupazione o lavoro sommerso, in quanto l’effetto "scoraggiante" crea poca offerta di lavoro femminile. Quindi i dati statistici, a livello nazionale ed europeo, non possono dimostrare la reale ed effettiva situazione. Il CESE richiede che i dati statistici raccolti ed elaborati a livello europeo sull’occupazione femminile siano maggiormente disaggregati rispetto ai settori dei servizi privati.

2.7

Il CESE sostiene che l'Analisi annuale della crescita dovrebbe fissare obiettivi per l'occupazione femminile (7) in quanto politiche mirate possono colmare i divari di genere e promuovere l'inclusione, accrescendo in modo significativo il potenziale di crescita dell'economia dell'UE (8). Politiche di questo tipo, che comprendano servizi di assistenza a membri della famiglia non autosufficienti e eliminino i disincentivi a lavorare per i secondi percettori di reddito, ma non si limitino a questo, sono essenziali per incrementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tali politiche per migliorare l'occupabilità e sostenere l'accesso ai posti di lavoro e il reinserimento professionale.

2.8

Un'austerità rigida porta a tagli nel settore pubblico e nei servizi e a una probabilità maggiore per le donne di perdere il lavoro dato che esse costituiscono la maggioranza dei lavoratori pubblici. I gruppi che subiscono la maggiore riduzione del loro livello di vita a causa dei tagli nei servizi pubblici sono coloro che allevano figli da soli, la cui maggioranza è costituita da donne. Allo stesso tempo le donne formano la maggioranza delle persone che prestano assistenza non retribuita e pertanto è probabile che esse debbano intervenire quando i servizi di assistenza sociale vengono tagliati (9). La Commissione dovrebbe preparare uno studio completo sull'impatto dell'austerità sulle pari opportunità per individuare soluzioni più qualitative e una ricerca su come le misure di austerità abbiano impattato sulla quantità e sulla qualità dell'occupazione femminile sia nel settore pubblico che in quello dei servizi privati.

2.9

Vale la pena notare che i responsabili delle politiche UE si concentrano sull'occupabilità generale, ma non indicano misure per attirare il potenziale delle donne economicamente inattive che potrebbero apportare un contributo sostanziale alla crescita dell'UE.

2.10

Il CESE raccomanda un'allocazione dei fondi UE attenta alla dimensione di genere e incoraggia sia le istituzioni UE sia gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni esposte nella Valutazione del sostegno del Fondo sociale europeo alla parità di genere (10).

3.   Istruzione

3.1

L'innalzamento dei livelli d'istruzione spiega circa il 50 % della crescita del PIL nei paesi UE tra il 1960 e il 2008 e circa la metà di tale aumento è dovuto a miglioramenti nel livello d'istruzione delle donne (11).

3.2

Le relazioni dell'Eige (European Institute for Gender Equality – Istituto europeo per la parità di genere) (12) e dell'OCSE mostrano che alle donne vengono offerte meno opportunità di impiego che agli uomini per tutta una serie di ragioni e retribuzioni inferiori per lo stesso lavoro, anche se oggi le donne hanno un livello di istruzione più elevato degli uomini nella maggioranza dei paesi dell'UE.

3.3

Le disparità sistematiche di genere (13) nelle scelte delle materie di studio impediscono alle economie di sfruttare appieno il loro bacino di talenti e implicano pertanto una cattiva allocazione del capitale umano e una perdita in termini dell'innovazione potenziale e della crescita economica. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero affrontare le disparità di genere nell'istruzione promuovendo un cambiamento di atteggiamento tra gli studenti, gli insegnanti, i genitori e la società in generale. Un intervento di questo tipo dovrebbe cominciare all'inizio della vita scolastica, prima che si installino le percezioni e gli atteggiamenti che derivano da stereotipi sulle cose in cui i ragazzi e le ragazze eccellono e che amano fare.

3.4

Il CESE raccomanda di prestare particolare attenzione alle iniziative e ai progetti finanziati da strumenti dell'UE (finanziamenti dell'FSE, programmi di Apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ecc.). Questi strumenti potrebbero essere usati per accrescere le possibilità delle donne che si reinseriscono nel mercato del lavoro di riacquistare competenze e accedere all'occupazione e/o per lo sviluppo della carriera delle donne.

4.   Mercato del lavoro

4.1

La maggior parte degli Stati membri dell'UE si trovano di fronte al duplice problema di un invecchiamento della popolazione e di bassi tassi di fecondità. Tali fattori comporteranno una riduzione della forza lavoro nel corso dei prossimi 20 anni se i tassi di partecipazione della forza lavoro maschile e femminile rimangono costanti (14).

4.2

È necessario cambiare in modo sostenibile le ineguaglianze di genere predominanti nelle società europee. Favorire l'equilibrio tra vita professionale e familiare degli uomini rappresenta un passo importante per conseguire una distribuzione più paritaria del lavoro retribuito e non retribuito tra le donne e gli uomini. Una ripartizione più equilibrata dei congedi parentali tra i due genitori ridurrebbe i disincentivi per i datori di lavoro ad assumere donne in età fertile.

4.3

I cambiamenti nella domanda di lavoro, per esempio con l'emergere di nuovi metodi di produzione e differenti condizioni di lavoro e, in special modo, il passaggio dall'attività manifatturiera ed agricola ai servizi, sono motori importanti per estendere la partecipazione della forza lavoro femminile e sono all'origine della crescente domanda di forza lavoro femminile.

4.4

Sebbene il lavoro a tempo parziale abbia incoraggiato più donne a unirsi alla forza lavoro ufficiale, nel lungo termine il lavoro a tempo parziale può ridurre le possibilità di formazione, le prospettive di carriera, influire negativamente sugli assegni pensionistici di chi si è ritirato dalla vita attiva e aumentare il rischio di povertà sia nel breve periodo che nella vecchiaia. Ciò è particolarmente evidente nel part-time "involontario" che negli ultimi anni (15) è cresciuto poiché, come una delle risposte alla crisi, il rapporto di lavoro a tempo parziale è offerto alle donne che sono costrette ad accettarlo o perché non vi è un'altra scelta in termini di rapporto di lavoro o per evitare di perdere il posto di lavoro. Si dovrebbe prestare attenzione al grande squilibrio esistente nel lavoro a tempo parziale tra donne e uomini (31,6 % e 8 % rispettivamente). Andrebbero rimosse tutte le barriere al passaggio dal lavoro a tempo parziale al lavoro a tempo pieno.

4.5

Il Comitato nota che le politiche che incoraggiano i nuclei familiari con due percettori di reddito e aiutano i genitori ad assolvere ai loro impegni familiari costituiscono fattori importanti per stimolare la partecipazione femminile. Svolgono un ruolo importante sia il sostegno monetario che quello in natura.

4.6

Più elevate aliquote d'imposta sul secondo percettore di reddito in una famiglia possono ridurre la partecipazione della forza lavoro femminile in quanto scoraggiano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (16). I sistemi di imposizione e di prestazioni devono essere modulati in modo tale da non scoraggiare il secondo percettore di reddito.

4.7

Andrebbe prestata particolare attenzione al lavoro informale e precario, comprese alle forme di lavoro autonomo solo di nome. Sono fenomeni che colpiscono maggiormente le donne che gli uomini e ciò rende le donne più vulnerabili allo sfruttamento. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero ratificare senza indugio la convenzione 189 dell'OIL in merito al lavoro dignitoso per i lavoratori domestici (17), che fissa standard lavorativi per i lavoratori in questione.

5.   Retribuzioni e pensioni

5.1

Il CESE insiste presso i responsabili delle politiche perché vengano ridotte le ineguaglianze di genere colmando il divario di genere nelle retribuzioni (che è pari al 16,2 % in media) considerando che l'uguaglianza delle retribuzioni sarà vantaggiosa non solo per le donne, ma anche per l'intera società: secondo la Valutazione del valore aggiunto europeo, una diminuzione di un punto percentuale del divario retributivo di genere farà aumentare la crescita economica dello 0,1 % (18).

5.2

Il CESE esprime anche la sua inquietudine per il divario di genere estremamente ampio per quanto riguarda le pensioni, che si situa in media nell'UE a 27 al 39 % (19), una cifra che è oltre il doppio di quella relativa al divario di genere per le retribuzioni. Un aspetto particolarmente inquietante riguarda la mancanza di visibilità del problema. Non solo esistono ampi divari nella maggioranza dei paesi dell'UE, ma essi risultano anche estremamente complessi in quanto dipendono dalle storie dell'occupazione (in particolare divari nelle retribuzioni, nelle ore lavorate e negli anni di lavoro), dai regimi pensionistici e specialmente dall'impatto dei guadagni nel corso della carriera sui diritti pensionistici e dalla misura in cui i regimi pensionistici compensano le interruzioni di carriera per la cura dei figli o di familiari non autosufficienti.

5.3

Il CESE ritiene pertanto che colmare il divario nelle retribuzioni imputabile al genere e simultaneamente aggiungere il tempo dedicato alla famiglia - assistenza ai bambini e agli anziani, assistenza prestata a un membro della famiglia durante una breve e/o lunga malattia, ecc. - nei regimi di maturazione dei diritti pensionistici sia per gli uomini che per le donne (assicurando nel contempo la possibilità per i lavoratori di ottenere un'aspettativa familiare per la custodia e l'assistenza) ridurrebbe il divario di genere nelle pensioni (20).

6.   Imprenditorialità

6.1

Un recente studio dell'OCSE (21) mette in evidenza come i divari di genere nell'imprenditorialità siano ampi e resistenti sotto vari aspetti, tra i quali si citano le preferenze soggettive per l'imprenditorialità, la dimensione delle imprese e i risultati finanziari, l'accesso al capitale finanziario e il suo impiego. Le donne imprenditrici hanno obiettivi diversi dalla massimizzazione dei profitti, e misurazioni più ampie dei risultati evidenziano il loro contributo allo sviluppo sociale ed economico.

6.2

Aiutare più donne ad avviare la propria impresa e sostenere la crescita delle aziende guidate da donne esistenti può contribuire (22) alla creazione di più posti di lavoro, a una maggiore innovazione, a una accresciuta competitività e alla crescita economica, riducendo inoltre l'esclusione sociale. Sono necessarie misure significative per capitalizzare tutto il potenziale delle imprese per la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Europa, soprattutto in seguito alla crisi.

6.3

Il CESE ha già proposto di adottare le seguenti misure per la promozione dell'imprenditorialità femminile a livello dell'UE (23):

la creazione di un ufficio delle Aziende di proprietà delle donne in Europa al fine di creare infrastrutture a sostegno dell'imprenditorialità femminile;

la nomina di un direttore per le imprese femminili all'interno della Commissione europea e nei ministeri delle Attività produttive degli Stati membri per sensibilizzare ai vantaggi economici derivanti dall'incoraggiare un numero crescente di donne ad avviare e sviluppare imprese;

la raccolta di dati disaggregati per genere sulle imprese delle donne in tutta Europa.

7.   Decisioni

7.1

Studi internazionali (24) confermano che le donne in posizioni dirigenziali hanno un impatto positivo sui risultati finanziari delle società, sulla cultura e lo stile di gestione delle società e sulla loro capacità di resistere alle crisi. Le donne assumono meno rischi e danno la priorità allo sviluppo sostenibile, ma gli ostacoli al raggiungimento della parità di genere a livello decisionale sono molto più estesi di quanto non si ammetta apertamente.

7.2

Il CESE spera che venga adottata una norma minima da parte di tutti gli organi decisionali pubblici e privati, nel quadro dell'autoregolamentazione, per la parità di partecipazione delle donne a livello decisionale. Le società quotate e tutti gli enti pubblici dovrebbero promuovere procedure trasparenti di candidatura e nomina insieme ad una cultura dell'inclusione e della libertà di scelta. Ma i risultati saranno comunque magri se non vi è la volontà da parte sia degli uomini che delle donne di agire in senso positivo.

7.3

Il CESE raccomanda inoltre che, per garantire che l'equilibrio di genere sia conseguito in tutti gli organi decisionali, i responsabili politici e le società esaminino gli aspetti seguenti:

migliore visibilità delle donne che ricoprono incarichi di elevata responsabilità;

maggiore trasparenza nella ricerca di talenti;

creazione e mantenimento di una massa critica;

messa in discussione degli stereotipi associati ai ruoli definiti per genere;

pianificazione della successione ai vertici;

creazione di un vivaio di talenti;

sviluppo di reti di tutoraggio nel settore pubblico e in quello privato;

diffusione di esempi di buone pratiche;

creazione di una banca dati coordinata su scala europea di donne con qualifiche adeguate per occupare incarichi a livello decisionale.

7.4

Per realizzare la Strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015) (25), il CESE è a favore della parità fra uomini e donne in termini di presenza nella vita pubblica e, soprattutto, nella vita politica, in quanto il fatto che le donne vi siano sottorappresentate limita i loro diritti di partecipazione (26). Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e anche le organizzazioni della parti sociali, dovrebbero dare l'esempio e introdurre obiettivi di parità di genere nei loro organi politici ed amministrativi, specialmente ad alto livello.

8.   Assistenza all’infanzia

8.1

Un fattore importante nell'influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia per bambini piccoli. Aumenti della spesa pubblica in servizi di assistenza all'infanzia mostrano una correlazione diretta con l'incremento dell'occupazione a tempo pieno delle donne (27).

8.2

Il conseguimento degli obiettivi di Barcellona è pertanto una necessità. Tuttavia, da una recente relazione della Commissione risulta che nel 2010 solo 10 Stati membri avevano raggiunto l'obiettivo di Barcellona per i bambini sotto i 3 anni. Nello stesso anno, nella categoria dei bambini tra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico, solo 11 Stati membri avevano realizzato l'obiettivo del 90 % (28).

8.3

Dato che gli Stati membri che mostrano attualmente i più alti tassi di natalità sono anche quelli che si sono più impegnati per facilitare l'equilibrio tra lavoro e famiglia per i genitori e che presentano un elevato tasso di occupazione femminile (29), gli Stati membri dovrebbero fornire un sostegno più efficace, a costi contenuti, accessibile e di qualità per le famiglie con figli attraverso politiche (30) quali:

Investire nei bambini – attraverso programmi d'intervento per la prima infanzia, particolarmente programmi che forniscano servizi mirati alle famiglie, a domicilio e in centri ad hoc.

Conciliare le responsabilità professionali e quelle familiari – attraverso il coordinamento in tutta una serie di aspetti, come la messa disposizione di servizi di assistenza all'infanzia, congedo parentale e luoghi di lavoro compatibili con la famiglia.

Creare un quadro favorevole all'aumento dei tassi di fecondità – in aggiunta alle politiche di conciliazione della vita familiare e professionale, attraverso sgravi fiscali (per es: Childcare Voucher Scheme - programma di buoni per l'infanzia - nel Regno Unito) e politiche di più ampia condivisione dei costi sostenuti per allevare i figli, permettendo inoltre alle coppie giovani di ottenere accesso ad alloggi a prezzi abbordabili e una posizione sicura nei mercati del lavoro.

9.   Stereotipi e discriminazione

9.1

Sebbene l'aumento dei livelli d'istruzione delle ragazze negli ultimi decenni abbia accentuato il potenziale di guadagno delle donne, gli atteggiamenti della società nei confronti del lavoro delle donne e il conflitto tra valori familiari e parità rimangono ostacoli all'equilibrio di genere nel mercato del lavoro.

9.2

Il CESE si interessa in particolare alla discriminazione nei confronti delle donne che sono anche disabili oppure migranti o appartengono ad una minoranza etnica. A questo proposito, chiede una rapida attuazione della direttiva sulla parità di trattamento (31).

9.3

La violenza contro le donne non solo è una questione sociale che non ammette giustificazioni, ma presenta anche un elevato costo economico. Si calcola che la violenza contro le donne abbia un costo annuo di almeno 32 miliardi di euro nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa (32). Alle politiche pubbliche per combattere la violenza di genere spetta un ruolo importante da svolgere; l'immagine tradizionale del ruolo delle donne cambierà solo quando le donne avranno accesso al potere su un piano di parità con gli uomini.

9.4

Il ruolo dell'industria dei media è cruciale per la promozione della parità di genere. I media non solo rispecchiano ma creano anche i modelli e le norme socioculturali e costituiscono un attore poderoso nel plasmare l'opinione pubblica e la cultura. Inoltre, è precisamente il contenuto mediatico che promuove una comprensione ampia delle complessità della parità di genere in tutti i soggetti di una società, compresi i responsabili politici e l'opinione pubblica ed è quindi urgente intervenire sulle ineguaglianze persistenti che si manifestano nel fatto che le donne nel settore dei dei media sono sottorappresentate (specie ai livelli più alti), incontrano ostacoli negli avanzamenti di carriera e hanno retribuzioni basse (in confronto agli uomini) (33).

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Relazione del Segretario generale della commissione statistica sulle statistiche di genere (E/CN.3/2013/10).

(2)  Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, 2011.

(3)  GU C 181 del 21.6.2012, p. 14-20.

(4)  "Closing the Gender Gap: Act Now", OCSE, dicembre 2012.

(5)  Si prevede che la popolazione in età di lavoro si contragga nei prossimi tre decenni circa a un ritmo tra 1 e 1,5 milioni di persone ogni anno, Recent Experiences from OECD Countries and the European Union, OCSE, 2012.

(6)  Partecipazione delle donne al mercato del lavoro, Commissione europea, 2013.

(7)  "Analisi annuale della crescita 2013", Commissione europea 2012.

(8)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione Report on Progress on equality between women and men in 2012 Accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 2012 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights,(Relazione sui Progressi in materia di parità tra donne e uomini nel 2012 – Documento allegato alla Relazione 2012 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), SWD(2013) 171 final.

(9)  "TUC Women and the Cuts Toolkit" (Le donne del Trade Union Congress e l'insieme di strumenti per la valutazione dei tagli), Trade Union Congress, 2011.

(10)  Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, 2011.

(11)  Effects of Reducing Gender Gaps in Education and Labour Force Participation on Economic Growth in the OECD, DELSA/ELSA/WD/SEM(2012)9, OCSE, 2012. (Gli effetti della riduzione dei divari di genere nell'istruzione e della partecipazione della forza lavoro sulla crescita economica nell'OCSE, DELSA/ELSA/WD/SEM(2012)9, OCSE 2012).

(12)  Gender Equality Index Report, European Institute for Gender Equality, 2013. (Relazione sull'indice della parità di genere, Istituto europeo per la parità di genere, 2013).

(13)  Nel 2010 le donne europee rappresentavano il 77 % delle laureate nel campo dell'istruzione, il 74 % nella sanità e nel welfare e il 65 % negli studi umanistici, ma solo il 25 % nel campo dell'ingegneria e il 38 % nelle scienze, nella matematica e nell'informatica, Report on the Gender Initiative: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship (Relazione sull'iniziativa sul genere: parità di genere nell'istruzione, nell'occupazione e nell'imprenditorialità), OCSE, 2011.

(14)  Drivers of Female Labour Force Participation in the OECD, DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)1, OCSE, 2013 (Motori della partecipazione della forza lavoro femminile nell'OCSE, DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)1,.

(15)  Rispetto al totale dei rapporti di lavoro part-time ricoperti dalle donne, il 23,4 % è involontario (media UE, 2011). Fonte: Lisbon Assessment Framework Database.

(16)  Drivers of Female Labour Force Participation in the OECD, DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)1, OCSE, 2013 (Motori della partecipazione della forza lavoro femminile nell'OCSE, DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)1.

(17)  Organizzazione internazionale del lavoro, C189 - Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.

(18)  Parlamento europeo, proposta di risoluzione (B7-XXXX/2013), 17.6.2013.

(19)  The Gender Gap in Pensions in the EU, EC DG Justice, 2013 (Il divario di genere nelle pensioni nell'UE), Commissione europea, DG Giustizia, 2013.

(20)  Nel suo parere sul tema Il legame tra la parità fra uomini e donne, la crescita economica e il tasso di occupazione (SOC/338, GU C 318 del 23.12.2009, pagg. 15–21), il CESE sostiene che il tempo dedicato all'assistenza alle persone dovrebbe essere finanziato allo stesso modo che le pensioni.

(21)  Women Entrepreneurs in the OECD: key evidence and policy challenges (Donne imprenditrici nell'OCSE: fatti essenziali e sfide politiche)DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)3, OCSE, 2013, DELSA/ELSA/WD/SEM(2013)3, OECD, 2013.

(22)  World Bank, Female Entrepreneurship: Program Guidelines and Case Studies (Banca mondiale, Imprenditorialità femminile: linee guida del programma e studi di casi), 11/04/2013 – "Negli Stati Uniti per esempio le aziende di proprietà di donne stanno crescendo a un tasso pari a oltre il doppio di tutte le restanti imprese, il loro contributo all'economia degli USA è di circa 3000 miliardi di dollari e ad esse fanno direttamente capo 23 milioni di posti di lavoro".

(23)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 24.

(24)  "Women Matter", McKinsey; "Do Women in Top Management Affect Firm Performance?", Smith and Verner; "Diversity and gender balance in Britain plc", TCAM; "Mining the Metrics of Board Diversity", Thomson Reuters; etc.

(25)  Strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015), Commissione europea 2010.

(26)  "Database on women & men in decision making", Commissione europea, DG Giustizia.

(27)  "Closing the Gender Gap: Act Now" (Colmare il divario di genere: agire subito), OCSE, dicembre 2012.

(28)  "Obiettivi di Barcellona", Commissione europea, 2013.

(29)  GU C 318 del 23.12.2009, pagg. 15-21.

(30)  Extending opportunities: How active social policy can benefit us all, ISBN 92-64-00794-6, Ocse 2005 (Estendere le opportunità: come una politica sociale attiva può beneficiare tutti noi).

(31)  COM(2008) 426 final, 2.7.2008.

(32)  GU C 351 del 15.11.2012, pagg. 21-26.

(33)  EIGE, "Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media — Advancing gender equality in decision-making in media organisations" (Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche), 2013.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/11


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Definire obiettivi di sviluppo sostenibile — Il contributo della società civile europea alla posizione dell'UE» (parere esplorativo)

2013/C 341/03

Relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE

La Commissione europea, in data 6 dicembre 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

Definire obiettivi di sviluppo sostenibile - Il contributo della società civile europea alla posizione dell'UE

(parere esplorativo).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 92 voti favorevoli, 52 voti contrari e 21 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) raccomanda alle istituzioni europee e al cosiddetto "gruppo di lavoro aperto", creato il 17 dicembre 2012 dalla 67a Assemblea generale delle Nazioni Unite, di applicare e di far applicare il metodo delle valutazioni d'impatto economico, sociale e ambientale ex ante per quanto concerne sia la fase di definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sia la fase di negoziazione a livello mondiale di obiettivi destinati ad essere universalmente applicabili, al fine di poter controbilanciare le variazioni favorevoli o sfavorevoli che possono verificarsi o coesistere tra settori o zone geografiche e di attività.

1.2

Tutti i programmi sociali essenziali alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che possono riguardare tanto l'istruzione quanto la salute o la disoccupazione giovanile, dovrebbero essere risparmiati in via prioritaria dai tagli di bilancio.

1.3

Il CESE approva la volontà dell'UE di attenersi alla realizzazione della strategia Europa 2020 nell'ambito del semestre europeo, cogliendo l'opportunità di dare senso a tale processo attraverso, da un lato, la proposta di una strategia sociale, economica e ambientale "aperta" e, dall'altro, tramite la strategia europea per lo sviluppo sostenibile integrato.

1.4

Suggerisce inoltre di associare la società civile europea alle organizzazioni della società civile (OSC), alle parti sociali e ai consigli economici e sociali (CES) nazionali e istituzioni analoghe.

1.5

Invita gli Stati membri e le istituzioni europee a:

1.5.1

portare avanti con vigore l'attività di partenariato per lo sviluppo attraverso il Programma dell'UE per il cambiamento e la politica estera in materia di aiuti allo sviluppo e di cooperazione, e a tener conto dei loro interessi e di quelli dei paesi partner nell'ambito dei negoziati commerciali esterni bilaterali e multilaterali, avendo come punto di riferimento i diritti umani, economici, sociali e culturali;

1.5.2

rafforzare e stabilizzare il modello sociale europeo al fine di beneficiare di una solida base e di una competitività che tragga fondamento dalla capacità di innovazione non solo a livello tecnologico ma anche sul piano del progresso sociale;

1.5.3

mettere in atto tutti i loro sforzi al fine di sviluppare una economia "verde" che non faccia spreco di risorse e di energie primarie e secondarie, che arrechi vantaggi a tutti i cittadini e, attraverso il trasferimento di tecnologie eque, anche ai paesi partner commerciali, un'economia basata su una transizione energetica orientata al contenimento dei bisogni e all'offerta delle migliori tecnologie in materia di stoccaggio e di riduzione delle emissioni di CO2;

1.5.4

rafforzare i servizi pubblici e i servizi d'interesse generale affinché l'Europa, tanto all'interno quanto all'esterno delle proprie frontiere attraverso le delegazioni e la cooperazione pubblica, sia una zona di prosperità basata su condizioni eque;

1.5.5

dare una definizione di servizi pubblici in Europa, basandosi sui diritti fondamentali che vanno garantiti ai cittadini europei; questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una direttiva quadro sui servizi pubblici che vada al di là della logica di una semplice autoregolamentazione;

1.5.6

obbligare le imprese europee e non europee presenti sul territorio UE a dare una vera e propria dimensione ambientale alla loro responsabilità sociale. In effetti, le imprese devono rendere conto delle conseguenze sociali e ambientali della loro gestione. Questa responsabilità deve essere espressamente attuata nella catena che va dal committente al subappaltatore, dal livello transnazionale a quello locale, e deve essere ben definita, trasparente e tracciabile. La trasparenza e l'indipendenza devono riguardare anche le agenzie di rating e di valutazione;

1.5.7

incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle PMI e delle imprese dell'economia sociale e solidale;

1.5.8

intervenire efficacemente sulle sfide ambientali, garantendo un vero e proprio diritto universale all'informazione ambientale e una più adeguata attuazione della Convenzione di Aarhus e in particolare dare ai lavoratori dipendenti, attraverso i loro organi di rappresentanza all'interno delle imprese, la capacità di lanciare l'allarme in campo ambientale;

1.5.9

ridefinire i compiti delle banche e incanalare i risparmi verso l'industria e la cosiddetta economia reale onde favorire la transizione ecologica, il finanziamento della costruzione e la ristrutturazione di alloggi, l'istruzione, le politiche energetiche, la sicurezza alimentare, l'accesso alle risorse idriche, gli ospedali, le infrastrutture stradali, portuarie e ferroviarie, ecc., che tanto in Europa come nel resto del mondo rappresentano le condizioni indispensabili per uno sviluppo sostenibile sul piano economico, umano e ambientale.

1.6

Il CESE invita l'UE a:

1.6.1

impegnarsi affinché venga posto un limite alle speculazioni finanziarie favorendo gli investimenti a più lunga scadenza;

1.6.2

lottare contro il lavoro informale, non dichiarato o parzialmente dichiarato in Europa e al di fuori delle frontiere dell'UE con l'aiuto delle imprese europee interessate, facendo applicare le norme internazionali del lavoro, garantendo il recupero dei contributi di sicurezza sociale, lottando contro il riciclaggio, introducendo un vero e proprio regime sanzionatorio e rafforzando i sistemi di controllo indipendenti (ispettorati del lavoro);

1.6.3

lottare infine contro le molteplici forme di abbassamento delle norme internazionali del lavoro, di svalutazione del lavoro e della dignità di taluni lavoratori (tutti quelli che vedono calpestati i loro diritti) e promuovere la diffusione di posti di lavoro stabili e una previdenza sociale sicura, garante di prosperità e di sicurezza.

2.   Introduzione

2.1

Quella di avviare un processo che si concluda con la definizione di obiettivi di sviluppo sostenibile è stata una delle principali decisioni della Conferenza Rio +20. Tale processo ha avuto inizio nel gennaio 2013 con la creazione di un gruppo di lavoro aperto di carattere intergovernativo incaricato di presentare all'Assemblea generale dell'ONU, fra settembre 2013 e settembre 2014, una relazione corredata di una proposta. In base al documento finale della Conferenza Rio +20, tale processo dovrà essere coordinato con le attività relative al programma di sviluppo post-2015.

2.2

Il presente parere va collegato al parere d'iniziativa della sezione NAT, adottato dal CESE nel giugno 2013, sul tema L'economia verde – Promuovere lo sviluppo sostenibile in Europa  (1) e al parere della sezione REX sul tema Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile  (2). In una prospettiva europea di sviluppo sostenibile, è opportuno preservare e consolidare il modello sociale europeo, che è indissociabile da una transizione riuscita ad una economia verde. L'attesa di un accordo internazionale sulla definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) non può servire come pretesto per differire o diminuire gli impegni assunti dai paesi sviluppati nell'ambito della politica di aiuti allo sviluppo e della politica di cooperazione.

2.3

Nella lettera di consultazione in cui chiede il parere esplorativo, la Commissione stabilisce un collegamento fra gli OSS, l'economia verde inclusiva e l'eradicazione della povertà e chiede al Comitato di esaminare in che modo, in un quadro futuro di OSS universali, le dimensioni economica, ambientale e sociale potrebbero essere integrate con successo. La Commissione reputa opportuno che i punti di vista degli organismi internazionali omologhi del CESE alimentino il dibattito.

2.4

Nel corso di due riunioni del suo Osservatorio dello sviluppo sostenibile, il CESE ha proceduto all'audizione di rappresentanti dei gruppi principali (i cosiddetti "Major Groups"), riconosciuti dall'ONU in occasione della Conferenza Rio +20.

2.5

Da parte loro, le Nazioni Unite hanno istituito un gruppo di alto livello composto dai rappresentanti governativi e incaricato di proporre una prima relazione nel settembre 2013. Lo scorso 14 maggio, il sottosegretario generale dell'ONU nonché direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente Achim Steiner è intervenuto dinanzi ai consiglieri del CESE e ad altri rappresentanti della società civile sul tema Portare avanti lo sviluppo dopo la Conferenza Rio +20. In tale occasione ha sottolineato la necessità di un processo di consultazione sugli OSS che sia pienamente inclusivo e al quale siano associati i governi, la società civile e il settore privato. Kitty van der Heijden, ambasciatrice dello sviluppo sostenibile per i Paesi Bassi e membro del cosiddetto "gruppo di lavoro aperto" ha dal canto suo condiviso la sua esperienza all'interno del gruppo di lavoro istituito dalle Nazioni Unite.

3.   Osservazioni generali

3.1   L'idea di inserire gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella Dichiarazione Rio +20 è stata introdotta dai governi di Colombia, Guatemala e Perù. Basandosi su Agenda 21 e sul Piano di attuazione di Johannesburg, i tre governi hanno chiesto, in una proposta comune, di stabilire un elenco limitato di obiettivi quantificabili onde assicurare una mobilitazione politica rinnovata a favore dello sviluppo sostenibile. Questi tre paesi latinoamericani hanno proposto (con il successivo contributo degli Emirati arabi uniti) otto possibili settori d'intervento per gli OSS: sicurezza alimentare, risorse idriche, energia, città, oceani, sistemi naturali, impiego efficace delle risorse, occupazione.

3.2   In base al documento finale della Conferenza Rio +20 intitolato "Il futuro che vogliamo", gli OSS dovrebbero:

prendere come base Agenda 21 e il Piano di attuazione di Johannesburg;

partire dagli impegni precedentemente assunti;

riguardare principalmente settori prioritari, onde realizzare lo sviluppo sostenibile conformemente al documento finale;

tener conto in modo equilibrato dei tre aspetti dello sviluppo sostenibile e dei legami esistenti tra loro;

essere in linea con il programma di sviluppo dell'ONU post-2015 e farne parte;

non sostituirsi agli obiettivi di sviluppo del Millennio;

prevedere, a seconda dei casi, la partecipazione attiva di tutte le parti interessate al processo.

Gli OSS devono inoltre essere concreti, concisi, di facile comprensione, di numero limitato, ambiziosi, di portata mondiale e in grado di essere applicati in tutti i paesi (tenendo conto delle loro rispettive realtà).

3.3   Idealmente, la Conferenza Rio +20 riparte con una tabella di marcia che propone un mondo nel quale ogni essere umano possa godere dei propri diritti e vivere in condizioni di uguaglianza senza subire l'ingiustizia della povertà e in sintonia con le risorse del pianeta.

3.3.1

Per la ONG Oxfam International (Oxfam, Gli obiettivi di sviluppo post-2015, posizione internazionale dell'Oxfam, gennaio 2013), ad esempio, il contesto post-2015 deve fornire un sostegno a questa visione del mondo, definire i corrispondenti obiettivi e stabilire nei minimi particolari la strada da seguire per realizzarla. Al fine di conseguire il benessere per tutti rispettando le capacità del pianeta è necessario prevedere un orientamento totalmente nuovo dello sviluppo economico, sociale e politico.

3.3.2

Sempre secondo Oxfam, dai dibattiti relativi al periodo post-2015 non è emerso il ruolo preciso che dovrà avere un quadro del genere né si evince come possa cambiare concretamente la situazione delle persone che vivono in povertà. Per poter definire con esattezza gli obiettivi da raggiungere, è fondamentale mettersi d'accordo sulla maniera esatta per conseguirli. Tali obiettivi devono servire da stimolo alla volontà politica e alle iniziative pubbliche volte ad eliminare la povertà e le disuguaglianze e a proteggere il pianeta, attraverso:

una visione comune e priorità condivise tra i pubblici poteri e la comunità internazionale, che serviranno di base a trasformazioni radicali;

la messa a disposizione dei cittadini di un potente strumento d'azione militante al fine di rivendicare cambiamenti a livello di politiche, obbligare i pubblici poteri e il settore privato a rendere conto del loro operato e a lanciare le proprie iniziative a favore del cambiamento;

la promozione del cambiamento nell'ambito delle politiche e dei processi decisionali nazionali, grazie all'azione militante, alla finanza, alla pressione esercitata da altri soggetti di pari livello (ad esempio altri paesi o regioni) e infine ad una maggiore trasparenza e ad una migliore raccolta dei dati che devono sostenere il conseguimento dei nuovi obiettivi;

un dialogo più agevole e un maggior senso di responsabilità a tutti i livelli: fra gli Stati e i loro cittadini, fra gli Stati e il settore privato, fra gli Stati e le organizzazioni intergovernative, fra i partner nel campo della cooperazione allo sviluppo e infine fra i cittadini e le imprese responsabili;

un rafforzamento della pertinenza, della coerenza e della trasparenza delle attività svolte dalle istituzioni internazionali, ad esempio le Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali.

3.4   Imprese più verdi e creazione di posti di lavoro

3.4.1

Una ripresa sostenibile dell'economia reale dipende inevitabilmente da un modello di produzione più efficace nell'impiego delle risorse. Pur sostenendo un quadro politico europeo più completo ed ambizioso in materia di clima, il raggiungimento di obiettivi climatici più ampi entro il 2050 prevede che l'Europa sostenga la propria base industriale nonché le filiere e le competenze corrispondenti.

3.4.2

Le principali sfide da affrontare sono: sapere come raggiungere l'obiettivo di un'economia efficace nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio e come gestire questa transizione. Bisognerà insistere su due punti: la politica industriale da portare avanti per realizzare un'economia verde che salvaguardi la propria base industriale e le prospettive occupazionali in questo ambito (Béla Galgóczi, Imprese più verdi e creazione di posti di lavoro, Istituto sindacale europeo (ETUI), 2012).

3.4.3

L'industria svolge un ruolo predominante nel campo della ricerca e sviluppo, in materia di scambi commerciali e, in misura minore, per quanto concerne gli investimenti. La transizione verso un modello di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che migliori l'efficienza energetica, valorizzi il lavoro sostenibile e tuteli la salute, è diventata fondamentale.

3.4.4

Oggi l'Europa registra uno dei tassi di crescita più bassi dal 1929 ma per conseguire i futuri obiettivi di uno sviluppo sostenibile risultano necessari, per non dire indispensabili, due fattori chiave: 1) basse emissioni di CO2, e 2) democrazia.

3.4.5

L'UE dispone delle potenzialità per proseguire i propri sforzi di ricerca e sviluppo al fine di creare i posti di lavoro necessari alla sua popolazione attiva, cercando al tempo stesso di rispondere alle future esigenze di sviluppo determinate dai tassi di crescita più elevati in altri continenti, in tutto un ampio spettro di settori quali i servizi, l'istruzione, la sanità, l'ambiente, i trasporti, l'energia, l'edilizia abitativa, l'urbanizzazione, l'agricoltura, l'alimentazione e altri ancora.

3.5   L'occupazione, l'inclusione sociale e la crescita sostenibile devono essere al centro dell'azione nell'UE e in tutto il mondo

3.5.1

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha riconosciuto che la "cura di austerità" è stata più drastica di quanto inizialmente previsto. La buona notizia è che la dose di questa medicina ora deve essere ridotta. Tutti i programmi sociali fondamentali, che concernono l'istruzione, la sanità o la disoccupazione giovanile, dovrebbero sfuggire ai tagli di bilancio. A seguito della crisi finanziaria internazionale, le esigenze in termini di finanziamento negli Stati membri dell'UE sono giunte a un punto critico e il rifinanziamento dell'economia reale non è sufficientemente coperto dall'accordo del Consiglio europeo relativo al quadro finanziario pluriennale dell'UE. Le misure raccomandate dalla troika composta dalla Banca Mondiale, dall'FMI e dal Consiglio dell'UE non consentono di creare le condizioni necessarie al rilancio economico di una crescita costante e sostenibile.

3.5.2

Le politiche sociali intelligenti, ad esempio i programmi che assistono i disoccupati nella ricerca di un lavoro o i sistemi che danno ai membri più vulnerabili della nostra società accesso alle prestazioni sociali, non possono essere considerate solo un onere. Si tratta di un investimento nel futuro.

3.5.3

I giovani sono il gruppo maggiormente colpito. Nella zona euro il tasso di disoccupazione giovanile globale ha infatti raggiunto il 22 % e in paesi come la Spagna e la Grecia ha addirittura superato la soglia del 50 %. Nel 2010, il tasso di occupazione temporanea dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha superato il 50 % e ha quasi raggiunto il 70 % (Eurofound, Terza indagine sulla qualità della vita, 2012).

3.5.4

Dappertutto, la popolazione ha pagato un prezzo elevato per rimediare alle conseguenze disastrose delle pratiche rivelatesi irresponsabili condotte dal mondo della finanza.

3.5.5

L'Unione europea deve conferire maggiore sostanza alla dimensione sociale, e in particolare al dialogo sociale, come specificato nella tabella di marcia prevista per il completamento dell'Unione economica e monetaria europea. L'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri a introdurre sistemi di garanzie per i giovani, migliorare la diversificazione e l'innovazione in campo industriale, potenziare l'efficacia dei servizi del mercato del lavoro, incrementare la creazione di posti di lavoro e rafforzare gli investimenti sociali (OIL, Guy Ryder, Jobs, social inclusion and growth should top EU agenda ("L'occupazione, l'inclusione sociale e la crescita dovrebbero essere al primo posto nell'agenda UE"), 14 febbraio 2013).

4.   Un semestre europeo improntato ai temi dell'ecologia

4.1

Dalle prime audizioni organizzate dal CESE emerge che i contributi della società civile raccolti dall'UE e quelli provenienti dal sistema delle Nazioni Unite attraverso la consultazione diretta risultano articolati in modo non sufficientemente comprensibile e trasparente per le legittime aspettative del cittadino europeo. I contributi delle organizzazioni che rappresentano la società civile si accompagnano infatti a quelli dei gruppi di pressione che difendono interessi privati e a quelli dei governi, in base ad un calendario che lascia poco spazio allo svolgimento di dibattiti nel rispetto dell'indipendenza delle organizzazioni e dell'autonomia del dialogo sociale. I lavori della Conferenza Rio +20 e del cosiddetto "gruppo di lavoro aperto" hanno inoltre dato l'immagine di uno scenario destinato a rilanciare un orientamento prestabilito, come se la partita fosse già stata decisa altrove.

4.2

Per fortuna, l'UE ha deciso di portare avanti la sua linea d'azione dando un'impronta ecologica alla strategia Europa 2020 e al semestre europeo, onde fornire un contributo armonizzato nel quale l'Europa agirà di concerto e parlerà con una voce sola a livello mondiale.

4.3

Oggi è importante integrare le preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile nei settori politici cruciali, ossia attualmente la strategia Europa 2020 e il semestre europeo, che rappresenta l'elemento essenziale di governance della strategia.

Il CESE prende atto con profondo interesse delle affermazioni della Commissione e del Consiglio, i quali sostengono che le conclusioni e i processi stabiliti dalla Conferenza Rio+20 saranno attuati e sviluppati dall'UE attraverso la strategia Europa 2020. Il CESE presterà la massima attenzione a che ciò avvenga effettivamente (Consiglio dell'Unione europea, Rio+20: Esito e follow up del vertice dell'UNCSD 2012– Conclusioni del Consiglio, 25 ottobre 2012, 15477/12).

4.4

Il Comitato segue con estremo interesse l'allargamento del numero di soggetti che partecipano al processo del semestre europeo. Quest'anno la Direzione generale Ambiente partecipa quanto mai attivamente. Lo scorso dicembre, il Consiglio Ambiente ha discusso per la prima volta l'analisi annuale della crescita. Il CESE cercherà di fare in modo che la società civile abbia la possibilità di alimentare il processo con le questioni relative allo sviluppo sostenibile e intende farlo a livello dei consigli economici e sociali nazionali, alcuni dei quali ora dispongono di competenze specifiche in materia, e a livello dei consigli nazionali di sviluppo sostenibile.

4.5

Per quanto concerne l'analisi annuale della crescita, è opportuno osservare che per i cittadini non è sufficientemente chiaro il legame che esiste tra le diverse crisi, vale a dire la crisi finanziaria, quella economica, sociale e anche ambientale. I cittadini, inoltre, non si rendono conto in modo adeguato dell'assoluta urgenza di fare seri passi avanti verso una maggiore presa di coscienza dei problemi ambientali attraverso una trasformazione di tutta la nostra economia, e questo non malgrado la crisi ma soprattutto a causa della crisi. Non ci possiamo più permettere di continuare sulla stessa strada percorsa sino ad oggi.

4.6

Nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, è opportuno che l'UE parli con un'unica voce. L'Unione non può impegnarsi nei negoziati mondiali a favore di un'economia improntata alle questioni ambientali e poi trascurare questo stesso tema nei principali documenti concernenti la politica economica.

4.7

In tale contesto, la mancanza di riferimento ad un concetto di crescita qualificata è anch'essa un elemento di profonda perplessità. Come può l'UE essere pioniera nel dibattito internazionale sugli indicatori diversi dal PIL e poi fare esclusivamente riferimento al PIL nella sua analisi della crescita? È vero che il documento esamina i problemi sociali ma non cita direttamente l'obiettivo che consiste nel vivere bene entro i limiti delle risorse disponibili sul nostro pianeta (come recita il titolo del Settimo programma d'azione per l'ambiente).

4.8

Il dibattito sull'opportunità di definire altri indicatori può per fortuna avvalersi di diversi contributi. La successiva fase di attuazione deve avvenire sulla base di un dialogo in cui i soggetti istituzionali e i rappresentanti della società civile intervengano su un piede di parità nell'ambito di un approccio in cui tutte le parti interessate partecipino al processo decisionale.

4.9

Il CESE osserva che l'eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e l'introduzione delle tasse ambientali sono diventate a tutti gli effetti parte dell'analisi annuale della crescita e delle raccomandazioni specifiche per gli Stati membri. Quest'anno vengono inoltre affrontati temi quali la gestione dei rifiuti e delle acque reflue nonché il miglioramento dei processi di riciclaggio.

5.   Articolazione tra obiettivi di sviluppo del Millennio e obiettivi di sviluppo sostenibile

5.1   Il bilancio dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo del Millennio deve essere oggetto di un accordo adeguato  (3)

5.1.1

La riduzione della povertà è una questione di equità e di giustizia che riguarda tanto l'accesso a servizi quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione, quanto l'occupazione. Gli obiettivi di sviluppo del Millennio sono stati definiti ponendo l'accento eccessivamente sui donatori. Per il futuro quadro, occorrerà prevedere:

una più ampia adesione e partecipazione dei paesi partner, ai quali spetta in definitiva l'incarico di svolgere il lavoro essenziale;

un quadro rafforzato di responsabilità reciproca sia per i paesi donatori sia per i paesi partner; e

la flessibilità necessaria per consentire ai paesi partner di adeguare gli obiettivi di sviluppo alla loro situazione nazionale.

5.1.2

Grazie ad un approccio limitato nel tempo e mirato ai risultati, gli otto obiettivi di sviluppo del Millennio hanno avuto effetti profondi sulle politiche in materia di sviluppo internazionale. Il fatto di doversi concentrare su un elenco ridotto di obiettivi quantificabili ha consentito di aumentare gli aiuti allo sviluppo e di orientarli in modo più efficace. Tuttavia, man mano che ci si avvicina alla data limite per il conseguimento degli obiettivi, fissata al 2015, emerge chiaramente che i risultati saranno limitati, con esiti positivi ma anche insuccessi.

5.1.3

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno completare l'attuale elenco di obiettivi di sviluppo del millennio. Esistono due differenze sostanziali tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo del Millennio: i primi hanno portata mondiale (a differenza degli altri che concernono principalmente il Sud del mondo) e comportano dimensioni che vanno al di là della meta-norma rappresentata dalla riduzione della povertà (risorse naturali, consumo, produzione, energia, diritti umani, ecc.).

5.1.4

I prossimi due anni saranno cruciali per la definizione della futura agenda di sviluppo. I due processi (revisione degli obiettivi di sviluppo del Millennio e ufficializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile) dovranno fornire orientamenti essenziali per l'architettura dello sviluppo sostenibile post-2015.

Tra tali orientamenti dovrebbe figurare l'iscrizione in bilancio, nelle politiche pubbliche e in maniera trasversale, della dimensione di genere, in quanto l'uguaglianza tra i sessi è il primo fattore di lotta contro la povertà e le disuguaglianze (4).

Si tratta di un compito immane, per svolgere il quale sarà necessario assegnare un posto più importante ai diritti umani e alla partecipazione delle organizzazioni della società civile ai processi decisionali, al fine di garantire un approccio centrato sull'economia e sui servizi in quanto strumenti di sviluppo umano (5).

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 18.

(2)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 144.

(3)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 144.

(4)  GU C 76 del 14.3.2013, pag. 8.

(5)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 82;

GU C 181 del 21.6.2012, pag. 28.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/16


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sicurezza alimentare e bioenergia» (parere d'iniziativa)

2013/C 341/04

Relatore: CHIRIACO

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 febbraio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Sicurezza alimentare e bioenergia.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 173 voti favorevoli, 3 voti contrari e 13 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che il tema della sicurezza alimentare debba essere messo al centro delle politiche dell'Unione europea quale precondizione per una strategia di stabilità globale.

1.2

Nel dibattito "Food vs Fuel" il CESE, pur concordando con l'Unione europea sulla necessita di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, impegna la Commissione a mettere in primo piano la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la difesa del territorio, la competitività della agricoltura europea, la destinazione dei terreni (1) in un rapporto stretto tra certezza della sicurezza alimentare e produzione di bioenergie (2).

1.3

Il CESE ritiene che il futuro dell'Unione europea dovrà basarsi sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale, e che la produzione di energie rinnovabili dovrà essere strettamente legata al raggiungimento di questi obiettivi.

1.4

Il CESE concorda con la decisione della Commissione di includere nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE disposizioni vincolanti che affrontino il cambiamento della destinazione d'uso dei terreni in quanto i biocarburanti attuali sono prodotti da colture agricole.

1.5

Il CESE, nel confermare quanto già presente nel parere TEN/502 (3), dichiara la propria contrarietà alla scelta fatta dalla Commissione di valutare il "cambiamento indiretto della destinazione dei terreni" nel confronto con le fonti energetiche fossili e biogeniche, considerando solo il bilancio dei gas ad effetto serra e sottovalutando temi quali la sicurezza degli approvvigionamenti e l'impatto delle fonti fossili.

1.6

Il CESE concorda con la proposta della Commissione di limitare, tenendo conto degli investimenti già effettuati, la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari e sostenere con incentivi i carburanti "avanzati". Il CESE tuttavia ritiene che la produzione di carburanti di seconda generazione che utilizzano legno e paglia potrebbe ridurre i cicli di assorbimento del carbonio causando di conseguenza un aumento di anidride carbonica (4).

1.7

Per il CESE diversa sarebbe la valutazione se come materia prima per la produzione di biocarburanti fossero anche utilizzate le micro alghe, che pur non essendo ancora una realtà commerciale, farebbero, al contrario dei carburanti di prima generazione, ridurre, in prospettiva, le preoccupazioni relative alla concorrenza con la terra e le risorse idriche.

1.8

Su questi temi il CESE conferma pienamente le conclusioni della Conferenza CESE sulla sicurezza alimentare in 2011: "la produzione di biocarburanti dovrà essere conforme ai principi comuni e essere sottomessa agli studi di impatto ambientale ai quali sarà strettamente associate la comunità locale, ciò garantirà che si possa tenere strettamente in considerazione la questione del diritto alla alimentazione".

1.9

Con questa valutazione del CESE si suggerisce alla Commissione di adottare a livello europeo strumenti quali gli "Operator Level Indicator", per valutare gli impatti potenziali di progetti delle bioenergie sulla sicurezza alimentare a livello dei singoli Stati membri.

2.   Osservazioni generali

2.1.1

Il sistema energetico sta attraversando a livello internazionale una fase di grande difficoltà, dovuta non solo alla crisi economica globale ma soprattutto alla situazione geopolitica dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.

2.1.2

L'OCSE, con riferimento all'anno 2009, ha valutato una riduzione dei consumi energetici del 4,4 % a livello globale, del 5 % negli USA e del 5,5 % nell'UE, mentre nei paesi non appartenenti all'OCSE la domanda è cresciuta del 2 %. A questa valutazione si aggiunge l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone, che ha spinto alcuni Stati tra cui la Germania ad abbandonare l'uso del nucleare per produrre energia.

2.1.3

Attualmente l'Europa importa l'80 % del petrolio, il 60 % del gas naturale e il 40 % del carbone necessari per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, stimato in 1 583,3 Mtep (Nomisma). Le fonti energetiche non rinnovabili incidono per il 91 % (petrolio 36,6 %, gas naturale 24,5 %, carbone 15,7 %, energia nucleare 13,6 %) e le fonti rinnovabili per il 9 % (6,1 % biomasse, biogas, rifiuti municipali, 1,7 % energia idroelettrica, 0,7 % energia eolica, 0,3 % energia geotermica, 0,1 % fotovoltaica e solare).

2.1.4

L'Europa è sempre più legata alle importazioni di energia. L'UE a 28 paesi nel 2030 importerà l'84 % del gas naturale, il 59 % del carbone e il 94 % del petrolio di cui ha bisogno (EREC). Con riferimento all'anno 2009, i trasporti sono il settore con la quota più elevata di consumi energetici, pari al 33 %, il settore abitativo rappresenta il 26,5 %, l'industria il 24,2 %, i servizi il 14 %; ultima è l'agricoltura con il 2,3 %.

2.1.5

Gli obiettivi che l'UE vuole raggiungere si possono sintetizzare in:

ridurre la dipendenza dalla importazione di fonti non rinnovabili, che rappresentano il 75 % del consumo energetico europeo, pari a 890,5 Mtep;

migliorare la sicurezza negli approvvigionamenti;

aumentare la produzione primaria della UE-28 dalle attuali 812 Mtep;

lottare contro il cambiamento climatico e le emissioni di CO2 e gas serra.

2.2   Il cambiamento nelle politiche energetiche

2.2.1

Negli ultimi anni il sistema di energia basato sull'impiego di fonti fossili ha mostrato molti aspetti critici che ne mettono in dubbio la sostenibilità futura e la sicurezza degli approvvigionamenti, evidenziando la necessità di traguardare fonti energetiche sicure in un sistema di importazione dell'energia controllato.

A fronte della continua crescita della domanda d'energia (IEA), il futuro e inarrestabile esaurimento della produzione di risorse fossili pone a rischio la capacità di soddisfare il crescente fabbisogno energetico. Tale esaurimento è dovuto alla non rinnovabilità delle stesse risorse fossili; il loro processo di trasformazione richiede tempi estremamente lunghi, incompatibili con le esigenze energetiche della società contemporanea.

2.2.2

Le principali tipologie di energie rinnovabili sono:

l'energia solare,

l'energia eolica,

l'energia idroelettrica,

l'energia geotermica,

l'energia da biomasse.

Esse non esauriscono il possibile panorama, soprattutto in riferimento ai risultati della ricerca scientifica.

2.2.3

Le bioenergie possono essere definite come energia ottenuta dalle biomasse, che classificate in base al loro stato fisico si dividono in:

biomasse solide, di origine forestale o da coltivazione, scarti di origine vegetale e animale derivanti da attività agricole;

biogas: il gas che si origina dalla fermentazione di biomasse in assenza di ossigeno quali rifiuti urbani, reflui zootecnici, scarti agricoli e agroindustriali, fanghi industriali, biomasse legnose;

bioliquidi e biocarburanti ottenuti da olii vegetali (colza, soia, semi di girasole, frutti di palma), da colture zuccherine, amidacee cellulosiche (barbabietola, canna da zucchero, mais, frumento, canna comune) e inoltre il bioliquido ottenuto da processo di pirolisi di biomasse.

2.2.4

La fonte rinnovabile che sviluppa un utilizzo energetico già efficiente è rappresentata dalle biomasse. Queste comprendono ogni sostanza di origine organica che durante il processo di fotosintesi clorofilliana ha accumulato direttamente o indirettamente energia solare. La biomassa deriva da colture energetiche o da residui organici provenienti da prodotti forestali e di trasformazione tecnologica dei prodotti e agricoli.

2.2.5

A livello globale circa il 50 % dei residui potenzialmente disponibili è originato dal settore forestale, l'altro 50 % proviene dal settore agricolo, dove particolare rilevanza hanno gli impianti alimentati da biomasse agro-zootecniche (IEA).

2.3   Le iniziative dell'Unione europea per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 21 marzo 1994;

Programma Altener sulla promozione delle energie rinnovabili (decisione del Consiglio 1993/500/CEE);

Libro verde sulle fonti energetiche rinnovabili, (1996);

Libro bianco che fissa l'obiettivo di utilizzare il 12 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2010;

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica da FER;

Direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti;

Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

COM(2005) 628 final - Piano d'azione per la biomassa;

COM(2006) 34 final - Strategia dell'UE per i biocarburanti;

Libro verde Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura (2006);

Pacchetto Clima-energia (20-20-20), Consiglio europeo, 9 marzo 2007;

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (testo rilevante ai fini del SEE);

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Tabella di marcia per le energie rinnovabili – Le energie rinnovabili nel 21o secolo: costruire un futuro più sostenibile, COM(2006) 848 final;

Comunicazione della Commissione Il sostegno a favore dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, SEC(2005) 1571 – COM(2005) 627 final.

3.   Osservazioni specifiche

3.1   Bioenergie e problematiche socio economiche

3.1.1

Gli impatti socioeconomici delle bioenergie sono per buona parte subordinati alle voci di costo: incentivi, costi carenze strutturali e di benefici: indotto, effetti sul PIL riduzione CO2, effetti occupazionali, riduzione del Fuel risk, mancati costi smaltimento rifiuti, produzione di fertilizzanti e altri sottoprodotti (Althesys). Inoltre quando i prezzi del petrolio superano i 70 $ al barile, la produzione di bioenergie diventa competitiva.

3.1.2

L'attuale sistema produttivo delle biomasse a fini energetici ha effetti sul territorio, sull'economia, sui prezzi, sulla società nel suo complesso. Il CESE ritiene che questi effetti debbano essere valutati per correggere inefficienze e storture.

3.1.3

Il CESE valuta che lo sviluppo delle bioenergie abbia ripercussioni sulla sicurezza alimentare per motivi strettamente legati ai prezzi e ai fattori territoriali. Il primo effetto diretto sui prezzi deriva dalla domanda di biocarburanti in quanto i mercati dell'energia sono più grandi di quelli agricoli in termini di valori. I prezzi dell'energia determinano i prezzi agricoli di colture energetiche in quanto l'aumento della domanda di energia legata ai prodotti agricoli determina il prezzo minimo di zucchero, mais e colza e il loro prezzo massimo, che se superato rende non competitivo l'utilizzo di colture agricole in confronto con altre fonti di energia quali eolico, fotovoltaico, geotermico. Va inoltre ricordato il problema generale per cui prezzi energetici più elevati fanno aumentare il costo dei fattori di produzione agricoli.

3.1.4

Le bioenergie si presentano come una potenziale soluzione possibile, che potrebbe risollevare zone economicamente depresse e sottoutilizzate dal punto di vista agricolo, in particolare nell'accrescimento delle filiere nelle varie fasi di produzione, raccolta, trasporto e trasformazione. Anche dal punto di vista economico e occupazionale è possibile traguardare obiettivi positivi: secondo la comunicazione della Commissione, COM(2005) 628 final, Piano d'azione per la biomassa, l'occupazione diretta nel 2010 è stata calcolata in 300 000 nuovi lavoratori, in particolare nelle zone rurali.

3.1.5

L'utilizzazione di superfici boscose per finalità energetiche può consentire il ripristino di "comunità territoriali" agroforestali con una maggiore vigilanza sul territorio e presidio delle aree boschive. Inoltre, si potrebbe rafforzare la capacità degli ecosistemi forestali di svolgere le loro funzioni principali, che consistono nella produzione di biomasse legnose e nella protezione del patrimonio naturalistico e della fertilità del suolo.

3.2   La terra

3.2.1

Il CESE deplora il fatto che, come avvenuto in passato per il petrolio, dei paesi ricchi sprovvisti di terre arabili per garantire l'approvvigionamento delle loro popolazioni, delle multinazionali o dei fondi sovrani realizzino investimenti considerevoli nei paesi terzi per sfruttarne le terre. In questo modo, ci ritroviamo di fronte a una "corsa alla terra" che rischia di destrutturare le comunità rurali esistenti e di danneggiare le risorse agricole e forestali delle popolazioni locali. Il CESE ritiene che questa situazione sia lungi dal costituire un esempio di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale.

3.2.2

La problematica del conflitto nell'uso della terra è dirompente soprattutto nel caso dei paesi in via di sviluppo o di quelli caratterizzati da enormi territori scarsamente urbanizzati (Brasile o Iowa negli USA). Il concetto di conflitto nell'uso della terra, sebbene intuitivo, può essere reso in maniera più esplicita se si considera che per la produzione di 25 galloni di bioetanolo è necessaria una quantità di mais sufficiente a nutrire una persona per un anno (World Watch Institute).

3.2.3

Il conflitto dell'uso del suolo è un problema legato all'importazione dei biocarburanti da parte dell'Unione europea e all'approvvigionamento alimentare nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi africani e del Sud-Est asiatico, per le tensioni legate al possesso della terra vista l'assenza del catasto dei terreni e del diritto consuetudinario.

3.2.4

Il CESE concorda con la strategia dell'UE per i biocarburanti, COM(2006) 34 final, essenzialmente per la parte dove si dichiara che è fondamentale prevedere adeguate norme ambientali minime da applicare alla produzione di materie prime per i biocarburanti sollevando perplessità sull'utilizzo dei terreni ritirati dalla produzione alimentare per il potenziale impatto negativo sulla biodiversità e sul suolo.

3.3   L'acqua

3.3.1

In un mondo sempre più sviluppato l'utilizzo senza controllo delle risorse idriche è in costante aumento. Le cause sono la crescita della popolazione mondiale e la sua allocazione, i cambiamenti di abitudine nell'alimentazione e il peso dei biocarburanti. L'attuale strategia di sviluppo dei biocarburanti aggraverà sicuramente la crisi idrica, e l'accesso alle risorse idriche potrebbe diventare un fattore limitante nello sviluppo della produzione di materie prime quali mais e canna da zucchero.

3.3.2

Il CESE ritiene che per quanto riguarda le colture dedicate ai biocarburanti ci si dovrebbe orientare verso colture non irrigue e in grado di svilupparsi anche in aree interne e svantaggiate, in quanto per produrre un litro di biodiesel servono 4 000 litri di acqua per l'irrigazione delle colture e durante il processo chimico di trasformazione.

3.4   Ambiente

3.4.1

Esistono dei rischi potenziali derivanti dall'utilizzo distorto del suolo e in particolare dei terreni agricoli sia per le produzioni destinate alla alimentazione sia per quelle destinate alle bioenergie quali:

aumento della pressione sull'intero settore agricolo dovuto all'intensificazione delle coltivazioni (compattamento del suolo, eccesso di nutrienti, consumo eccessivo delle risorse idriche, erosione);

trasformazione dei prati e dei pascoli in terreni arabili per le colture energetiche, con perdita delle riserve di carbonio immagazzinate;

perdita della biodiversità a causa di modelli di produzione intensiva;

omogeneizzazione del paesaggio (EEA report 7/2006).

3.4.2

Per contro il CESE ritiene che un uso razionale del suolo strettamente legato alle buone pratiche agricole utilizzate nell'Unione europea, basate su colture legate alla produzione delle diverse tipologie di bioenergie, possa al contrario accrescere la biodiversità e ridurre l'omogeneizzazione del paesaggio. Per il CESE questa in Europa è una strada senza ritorno.

3.4.3

In questo quadro è necessario puntare sui biocarburanti di seconda generazione, anche se, poiché questi si prestano a essere gestiti in un'ottica industriale e intensiva, gli agricoltori saranno relegati al solo ruolo di fornitori della materia prima, senza alcuna garanzia sulla remunerazione economica. Il CESE ritiene necessario riequilibrare il ruolo degli agricoltori in rapporto alla produzione e alla commercializzazione delle colture energetiche al fine di favorire le organizzazioni dei produttori in tutta la filiera; queste ultime potranno così svolgere un ruolo determinante nella negoziazione di contratti equilibrati con gli operatori a valle.

3.5   La scelta europea sulle bioenergie

3.5.1

Il ricorso su larga scala a colture energetiche terrestri richiede una gestione sostenibile di terreni forestali e agricoli. La produzione di biomasse per finalità energetiche presenta un rapporto positivo con l'ambiente solo se realizzata in maniera corretta. Ad esempio l'abbandono delle zone rurali ha favorito il manifestarsi di fattori naturali destabilizzanti. I terreni non preservati da positive attività antropiche possono presentare un elevato rischio di frane, desertificazione e incendi.

3.5.2

Il CESE ritiene che per favorire lo sviluppo integrato delle bioenergie sul territorio sia necessario lo sviluppo di un modello di generazione distribuita e di filiera energetica corta, con impianti di piccole dimensioni che trasformino la biomassa prodotta localmente con conseguenti vantaggi sotto il profilo degli impatti ambientali e per la reale possibilità di un coinvolgimento diretto degli agricoltori nella filiera (singoli o associato).

3.5.3

Il CESE approva le linee di buone pratiche da attuare per le diverse colture bioenergetiche presentate dall'Agenzia europea per l'ambiente quali:

garantire la coltivazione dei terreni per tutto l'anno;

la coltivazione sui pendii;

creare frangivento attraverso l'introduzione di colture di diverse altezze;

mantenere e creare frangivento lungo i confini poderali e introdurre pratiche che impediscano le perdite di materia organica del suolo.

3.5.4

Il CESE ritiene che lo sviluppo di una corretta agricoltura energetica possa favorire una costante presenza dell'uomo sul territorio assicurandone la vigilanza e la valorizzazione delle risorse, in particolare quelle forestali.

3.5.5

Inoltre nel settore dell'agricoltura le produzioni bioenergetiche si prospettano come una parziale e controllata integrazione alle produzioni agroalimentari, contribuendo a diversificare i canali di mercato, rendendo meno critico il passaggio a una agricoltura sempre più competitiva e offrendo soluzioni non conflittuali per l'allocazione di prodotti agricoli da parte dei nuovi Stati membri.

3.6   Sistemi di controllo della qualità delle produzioni bioenergetiche

3.6.1

Le metodologie usate per studiare gli effetti ambientali delle bioenergie sono tra le più diverse, tra queste il CESE ne segnala due:

l'impronta ecologica per la produzione di biomasse;

le indagini DPSIR (Determinati-Pressioni-Stato-Impatto-Risposte).

3.6.2

Nella stima degli impatti ambientali la valutazione del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) permette di determinare e quantificare i carichi energetici e ambientali, concreti e potenziali, presenti nelle varie fasi del ciclo di produzione e consumo delle bioenergie. Tale tecnica permette di confrontare il profilo ambientale delle varie bioenergie con quello delle energie fossili che svolgono analoghe funzioni.

3.6.3

Il CESE ritiene coerente con i principi su esposti la posizione dei paesi aderenti al "Global Energy Partnership", tra cui USA e Cina, che hanno siglato un accordo internazionale sul controllo dell'uso dei biocarburanti e le ricadute sull'ambiente e l'equilibrio alimentare. Ogni singolo Stato sarà in grado di misurare la sostenibilità ambientale delle bioenergie attraverso 24 criteri e indicatori volontari.

3.6.4

In questo quadro, per il CESE, nell'utilizzo del surplus di terra per la produzione di materie prime destinate alle bioenergie occorre identificare non solo i vincoli ambientali, economici e sociali ma verificare attraverso il fattore ILUC (indirect land-use change) se la terra destinata alle colture energetiche può provocare un incremento di CO2.

3.6.5

Il CESE concorda con la Commissione sulla scelta di monitorare i rischi derivanti nel sistema di trasporti dai biocarburanti (Direttiva 28/2009), di limitare il contributo dei biocarburanti e bioliquidi prodotti da coltivazioni a scopo alimentare modulati in funzione del grado di maturità delle diverse tecnologie e di incentivare la produzione di bioenergie a partire da prodotti che non generano ulteriori domande di terreno quali per esempio la combustione di rifiuti urbani.

3.6.6

Il CESE ritiene che l'utilizzo dei biocombustibili di prima generazione non debba impedire all'Unione europea di investire nella ricerca di nuove fonti pulite di energia (5).

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

(2)  GU C 110 del 9.5.2006, pag. 49.

(3)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

(4)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

(5)  GU C 271 del 19.9.2013, pagg. 111-115.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/21


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica» (parere d'iniziativa)

2013/C 341/05

Relatore: COULON

Correlatore: HERNÁNDEZ BATALLER

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 febbraio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Per un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 177 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

I prezzi dell'elettricità, del gas, del petrolio e di altri combustibili aumentano in maniera significativa e la situazione è nettamente peggiorata nel contesto di una crisi socioeconomica che colpisce un numero crescente di persone. Scopo del presente parere non è determinare le cause di questo aumento dei prezzi, bensì esaminare eventuali proposte per promuovere un'azione europea coordinata volta a prevenire e combattere la povertà energetica, a promuovere la solidarietà in questo settore e a proteggere meglio i cittadini vulnerabili (europei e non) nel rispetto del principio di sussidiarietà.

1.2

Dinanzi a questa grande sfida politica, il CESE esorta a sottoscrivere un Impegno europeo per la sicurezza e la solidarietà energetica nel quadro della Comunità europea dell'energia di cui auspica la creazione.

1.3

Questo Impegno europeo darà impulso a una vera e propria politica europea di lotta alla povertà energetica e di solidarietà che poggerà sul riconoscimento del diritto universale all'energia - un bene comune fondamentale, secondo il CESE, affinché tutti possano vivere dignitosamente. Grazie a tale Impegno ci si prefigge, sia a breve che a lungo termine, di:

proteggere i cittadini dalla povertà energetica e impedirne l'esclusione sociale;

intervenire per ridurre i fattori di vulnerabilità strutturali (garantendo un accesso di base all'energia a prezzi ragionevoli e stabili);

incitare ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo di risorse energetiche sostenibili e rinnovabili (assicurando così la transizione verso una società a bassa emissione di carbonio).

1.4

Il CESE chiede che si stabiliscano degli indicatori europei di povertà energetica e che si armonizzino le statistiche, al fine di inquadrare, prevenire e affrontare meglio il problema a livello europeo e di sviluppare una solidarietà europea in questo ambito.

1.5

Il CESE raccomanda di creare un osservatorio europeo della povertà che sia incentrato principalmente sulla povertà energetica, coinvolga tutte le parti interessate e contribuisca a definire degli indicatori europei di povertà energetica (in coordinamento con Eurostat), tracciare un quadro della situazione, individuare le migliori pratiche e formulare raccomandazioni per prevenire e affrontare con maggiore efficacia il problema e per definire una solidarietà europea in questo settore.

1.6

Il Comitato raccomanda che il forum dei cittadini per l'energia (il cosiddetto forum di Londra) accolga al suo interno rappresentanti del CESE e operi in stretta collaborazione con i consigli economici e sociali nazionali e istituzioni analoghe degli Stati membri.

1.7

Il CESE auspica un mercato dell'energia maggiormente incentrato sui consumatori e, in senso più ampio, sui cittadini (europei e non), in particolare quelli più vulnerabili. Sostiene ogni iniziativa che permetta ai consumatori di riprendere il controllo della loro situazione energetica e raccomanda alla Commissione europea di inserire nella relazione richiesta dal Consiglio europeo (entro la fine del 2013) un'analisi della povertà energetica nell'Unione che tenga conto dei fattori di vulnerabilità, e di proporre una strategia europea e una tabella di marcia per prevenirla ed eliminarla. La questione più importante è impedire ogni aumento dei costi che sia evitabile tramite una politica europea dell'energia armonizzata ed efficace (si veda il parere TEN/508 Effetti economici dei sistemi elettrici con una quota crescente di energie rinnovabili intermittenti – CESE 2599/2012) (1).

1.8

Il CESE raccomanda che prima di adottare le loro principali misure di politica energetica l'UE e gli Stati membri analizzino la ripartizione dell'impatto economico di tali misure sulle diverse categorie di consumatori (ad esempio in funzione del reddito, della composizione del nucleo familiare o del tipo di riscaldamento). L'obiettivo è quello di aggiornare le categorie di consumatori che vedranno aumentare la loro fattura energetica in misura sproporzionata rispetto alla media della popolazione e di proporre, all'occorrenza, delle misure compensatorie (adattamento della regolamentazione, miglioramento dell'efficacia energetica delle abitazioni, ecc.) a favore dei consumatori più vulnerabili.

1.9

Il Comitato invita la Commissione europea a riflettere all'istituzione di un Fondo europeo di solidarietà energetica che funga da strumento trasversale in tutte le iniziative europee in questo ambito, in modo da sviluppare la solidarietà europea in questo settore nella maniera più adeguata.

1.10

Il CESE desidera promuovere un appuntamento annuale della società civile per discutere della povertà energetica e della solidarietà in Europa, scambiare informazioni in merito alle iniziative locali, nazionali ed europee e formulare, in coordinamento con il proposto osservatorio europeo della povertà in Europa, raccomandazioni pratiche destinate ai responsabili politici europei, nazionali e locali e al mondo istituzionale, associativo e industriale.

1.11

Dal momento che la lotta contro la povertà energetica e lo sviluppo della solidarietà in questo settore presentano un carattere d'interesse generale europeo, il CESE auspica che la Commissione europea proponga al Parlamento e al Consiglio di dedicare a questa problematica un Anno europeo ("della solidarietà energetica"), allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e richiamare l'attenzione dei responsabili politici su questo tema che è al centro delle preoccupazioni europee.

1.12

In quest'ottica il CESE raccomanda alla Commissione europea di organizzare una campagna europea di informazione - da portare avanti sul piano nazionale e locale - sulla lotta contro la povertà energetica e lo sviluppo della solidarietà in quest'ambito, che promuova in particolare l'educazione all'efficienza energetica, trasformi i cittadini in "consumatori-attori" della loro vita energetica e incoraggi la responsabilizzazione e il coinvolgimento degli industriali, ecc.

2.   Un'emergenza: sradicare la povertà energetica con l'Impegno europeo per la sicurezza e la solidarietà energetica

2.1

Per il ruolo indispensabile che svolge in tutte le attività quotidiane, l'energia costituisce un bene comune essenziale e consente a tutti i cittadini di vivere in maniera decorosa. Il fatto di non disporre dell'energia necessaria provoca delle situazioni drammatiche. La povertà energetica uccide fisicamente e socialmente. In Europa, le persone colpite da questo fenomeno sono oltre 50 milioni (Progetto europeo European Fuel Poverty and Energy Efficiency - 2009) – una situazione intollerabile a cui si deve porre fine. Il CESE esorta ad adottare delle misure urgenti a livello europeo ed esorta a sottoscrivere un Impegno europeo per la sicurezza e la solidarietà energetica per promuovere una vera e propria politica europea di lotta contro la povertà energetica e di sviluppo della solidarietà in quest'ambito. Esso dovrà prefiggersi i seguenti obiettivi:

proteggere i cittadini (europei e non) dalla povertà energetica e impedirne l'esclusione sociale;

intervenire per garantire ad ogni persona in Europa un accesso di base affidabile e regolare all'energia a prezzi ragionevoli e stabili; e allo stesso tempo;

assicurare la transizione verso una società a bassa emissione di carbonio.

2.2

Questo Impegno europeo consentirà di condurre un'azione comune e coordinata a livello UE per ridurre il divario energetico, e si fonderà sul riconoscimento di un diritto di accesso universale all'energia (affinché tutti i cittadini possano vivere in maniera decorosa), diritto che il CESE vorrebbe veder inserito nel Trattato di Lisbona. Il Comitato punta così a fare in modo che la lotta contro la povertà energetica e la promozione della solidarietà in questo ambito possano figurare tra gli obiettivi di tutte le politiche europee, in particolare di quella energetica. Il CESE ricorda che, in quanto bene comune essenziale, l'energia dev'essere gestita come tale, con gli obblighi di servizio pubblico che ne derivano. La fornitura di energia da parte delle imprese rientra peraltro tra i servizi di interesse economico generale, il cui ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale europea è riconosciuto dal Trattato di Lisbona (articolo 14 del TFUE /Protocollo n.°26). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa al fine di garantire un'esistenza dignitosa (articolo 34), l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38) e il diritto fondamentale all'accesso ai servizi pubblici (articolo 36).

2.3

L'Unione rilancerà così il principio di solidarietà, pilastro della costruzione europea, e rafforzerà il senso del progetto europeo agli occhi dei cittadini, tra i quali si registrano una disaffezione e uno scetticismo crescenti. Il CESE rammenta inoltre che la lotta contro la povertà energetica trova sostegno presso l'81 % dei cittadini europei interpellati (Eurobarometro del Parlamento europeo, 2011).

2.4

Il CESE esprime soddisfazione per l'interesse manifestato dal Consiglio europeo del 22 maggio 2013 per le questioni riguardanti il costo e il prezzo dell'energia e il relativo impatto sulle famiglie, soprattutto quelle più vulnerabili. Il costo politico di queste problematiche è considerevole, tanto che ad esempio in Bulgaria il governo ha rassegnato le dimissioni il 20 febbraio 2013 a seguito delle manifestazioni dei cittadini, che hanno espresso il loro malcontento per l'aumento brutale ed eccezionale delle tariffe dell'elettricità (oltre il 20 % tra dicembre 2012 e gennaio 2013) provocato dalle misure nazionali di apertura del mercato, mentre il salario medio non raggiunge i 400 euro (secondo l'Istituto nazionale di statistica bulgaro, il 17,3 % dei redditi delle famiglie è destinato al pagamento delle bollette per l'energia elettrica).

2.5

Il CESE ricorda che i prezzi dell'energia sono in costante aumento: tra il 2011 e il 2012 il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 6,6 % nell'UE, soprattutto a Cipro (+ 21 %), in Grecia (+ 15 %), Italia (+ 11 %), Irlanda e Portogallo (+ 10 %), Bulgaria, Spagna e Polonia (+ 9 %). Nell'Unione le tariffe del gas per i consumi domestici sono aumentate del 10,3 %, con punte in Lettonia (+ 21 %), Estonia (+ 19 %) e Bulgaria (+ 18 %) (Eurostat, maggio 2013).

3.   La realtà della povertà energetica

3.1

In Europa i precedenti problemi di accesso all'energia sono stati in gran parte risolti, ma a livello globale ben 1,2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all'elettricità e 2,8 miliardi di persone continuano a scaldarsi o a cucinare usando legna o altri tipi di biomassa (Banca mondiale/Agenzia internazionale per l'energia, maggio 2013). Il problema dell'accesso a servizi energetici moderni ha una portata talmente vasta che l'ONU ha proclamato il 2012 "Anno internazionale delle energie rinnovabili per tutti" e ha appena proposto di fare dell'accesso a un'energia sostenibile e sicura uno dei 12 obiettivi globali di sviluppo sostenibile, obiettivi che, per la prima volta, si riferiscono sia al mondo in via di sviluppo che ai paesi sviluppati.

3.2

In Europa, la povertà energetica significa che un numero crescente di persone (oltre 50 milioni secondo il Progetto europeo European Fuel Poverty and Energy Efficiency -2009) ha difficoltà a pagare la bolletta energetica o ha un accesso limitato all'energia a causa dei seguenti fattori: reddito basso, alloggio con un isolamento termico insufficiente, apparecchiature poco efficienti (riscaldamento, cucina, acqua calda), prezzi elevati dell'energia. La mobilità è un fattore che incide ulteriormente sul bilancio dei nuclei familiari, spesso lontani dal centro urbano e con una situazione occupazionale condizionata dai trasporti. Appartengono a questa categoria le persone anziane, le famiglie monoparentali, i disoccupati, i beneficiari di sussidi sociali, ecc. Le conseguenze sono molteplici: il freno alla mobilità incide sull'occupazione, il riscaldamento insufficiente influisce sull'igiene e sulla salute (dilemma "heat or eat", ovvero "scaldarsi o sfamarsi", affezioni respiratorie, ecc.) e determina spesso un aumento della mortalità, il sovraindebitamento e l'isolamento sociale e geografico.

3.3

La povertà energetica costituisce un fattore di vulnerabilità che va ad aggiungersi ad altri fattori, in un circolo vizioso in cui le difficoltà interagiscono tra loro e gravano sulle persone affette da povertà generale. E il rischio di povertà è in aumento (Eurostat, dicembre 2012): nel 2011, ben 119,6 milioni di persone erano a rischio di esclusione sociale nell'UE27 a causa del rischio di povertà o di privazione materiale grave, oppure per il fatto di appartenere a un nucleo familiare ad intensità di lavoro molto bassa. Il CESE ricorda che la strategia Europa 2020 aspira a ridurre il numero delle persone colpite da povertà ed esclusione sociale di almeno 20 milioni.

3.4

La lotta contro la povertà energetica e lo sviluppo della solidarietà in quest'ambito s'impongono oggi più che mai come priorità politiche europee fondamentali e trasversali che vanno integrate in tutte le politiche dell'UE visto che interessano i settori sociale, sanitario, ambientale, economico e politico.

4.   Disporre di indicatori e di statistiche europee sulla povertà energetica

4.1

Povertà/precarietà energetica: per precarietà si intende una situazione di grande vulnerabilità temporanea. L'espressione "povertà energetica" si riferisce invece a una condizione sociale influenzata da fattori esterni (come il prezzo dell'energia, la prestazione energetica degli edifici, ecc.) e interni (invecchiamento, reddito, ecc.). Il CESE utilizzerà l'espressione "povertà energetica" per designare entrambi gli aspetti.

4.2

Solamente la Francia, la Slovacchia, il Regno Unito e l'Irlanda dispongono di una definizione del concetto di povertà energetica.

4.3

Il Regno Unito dispone di una definizione oggettiva di tale concetto (fuel poverty): situazione in cui si ritrova un nucleo familiare che deve destinare al riscaldamento oltre il 10 % del reddito per ottenere una temperatura accettabile nel proprio alloggio (21 gradi nella stanza principale e 18 gradi nelle altre stanze, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità). In questo contesto vengono presi in considerazione tre elementi: il reddito del nucleo familiare, il prezzo dell'energia e il consumo di energia. Il governo britannico sta attualmente rivedendo tale definizione, che non tiene conto delle altre necessità energetiche domestiche.

4.4

In Francia, la legge "Grenelle II" definisce la precarietà energetica come una situazione in cui è particolarmente difficile per una persona disporre, nel suo alloggio, dell'approvvigionamento energetico necessario a soddisfare i suoi bisogni elementari, a causa dell'inadeguatezza delle sue risorse o delle condizioni abitative (articolo 11, quarto comma).

4.5

Alcuni Stati membri hanno messo a punto degli strumenti specifici anche in assenza di una definizione del concetto di povertà energetica. Il Belgio ha definito uno statuto di "cliente protetto" che garantisce a tutti i beneficiari di sussidi sociali delle tariffe sociali e dei dispositivi gratuiti (contatori prepagati, garanzia di fornitura). L'Italia e la Spagna hanno introdotto dei sistemi denominati rispettivamente "bonus elettrico" e "bono social". In Germania, le imprese energetiche locali o regionali praticano tariffe sociali locali inizialmente introdotte dai Länder. In Svezia, il sistema di protezione sociale universale si fa carico delle bollette non pagate. Oltre la metà degli Stati membri prevede forme di protezione dalle interruzioni delle forniture elettriche, come misure di tipo legislativo oppure codici di condotta dei distributori di energia (ERGEG, relazione del 2009).

4.6

L'Unione europea non dispone né di una definizione né di indicatori del concetto di povertà energetica, e finora non ha elaborato una politica europea specifica su questo problema, che viene affrontato in maniera frammentaria.

4.7

La Commissione europea affronta la questione della povertà energetica, "che minaccia di privare le famiglie non solo del riscaldamento o della climatizzazione, ma anche dell'acqua calda, dell'illuminazione e di altre utenze domestiche essenziali [ed] è un'altra manifestazione di deprivazione grave", tramite la piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, strumento specifico della strategia Europa 2020.

4.8

Le direttive sul mercato interno dell'energia (luglio 2009) riconoscono la povertà energetica senza tuttavia fornire una definizione del concetto né stabilire degli obblighi a livello europeo, e invitano gli Stati membri ad assicurare "in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione" e a definire "il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici." Nella sua comunicazione sul funzionamento efficiente del mercato dell'energia (15 novembre 2012), la Commissione si propone di aiutare "gli Stati membri, attraverso orientamenti e agevolando lo scambio di migliori pratiche, nel definire che cosa s'intenda per vulnerabilità del consumatore di energia e quali ne siano le cause".

4.9

Il Parlamento europeo si limita a definire il consumatore vulnerabile proponendo di superare la concezione classica (vulnerabilità endogena) per includere "i consumatori in una situazione di vulnerabilità" quando "si trovano in uno stato di temporanea impotenza risultante da un divario tra il loro stato e le loro caratteristiche individuali" e "l'ambiente esterno" poiché "tutti i consumatori, in un dato momento della loro vita, possono diventare vulnerabili a causa di fattori esterni e delle loro interazioni con il mercato (…) e, di conseguenza, richiedono un livello speciale di protezione" (risoluzione del 22 maggio 2012). Il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare "una strategia legislativa e politica contro la vulnerabilità, che sia ampia e coerente e tenga conto della diversità e della complessità di tutte le situazioni esistenti" (risoluzione del 22 maggio 2012), nonché delle misure specifiche contro la povertà energetica (risoluzione del 14 marzo 2013 in merito alla Tabella di marcia per l'energia 2050). Nella risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori, il Parlamento europeo chiede che l'Unione e gli Stati membri forniscano "un'adeguata garanzia della protezione" dei consumatori vulnerabili, soprattutto nel settore energetico, mentre nella risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea, esorta gli Stati membri a definire la precarietà energetica "sulla base di parametri comuni adeguati per ciascuno Stato membro per tenere conto delle circostanze nazionali specifiche".

4.10

A giudizio del CESE è indispensabile disporre di indici e indicatori europei comuni sulla povertà energetica, che tengano conto della dimensione della vulnerabilità in modo da individuare e analizzare meglio le cause, andare al di là della mera constatazione dei sintomi e definire una strategia europea in grado di far fronte al problema. Il CESE propone di utilizzare come base la sua definizione del concetto, ovvero "la difficoltà o l'incapacità di mantenere il proprio alloggio a una temperatura adeguata e di disporre di altri servizi energetici essenziali a un prezzo ragionevole" (TEN/420), e di farla approfondire (alla luce del diritto di accesso universale all'energia in quanto bene comune essenziale) dall'osservatorio europeo della povertà di cui auspica la creazione. Tale osservatorio potrà elaborare indici e indicatori europei comuni che fungano da parametri agli Stati membri per definire la povertà energetica tenendo conto delle loro specificità nazionali. Per un maggiore allineamento delle statistiche disponibili, Eurostat e gli istituti nazionali di statistica dovrebbero adottare delle metodologie omogenee per quantificare il problema a livello nazionale ed europeo.

5.   Promuovere un osservatorio europeo della povertà incentrato principalmente sulla povertà energetica

5.1

Il CESE suggerisce di creare un osservatorio europeo della povertà che sia incentrato principalmente sulla povertà energetica e che coinvolga tutte le parti interessate: osservatori nazionali, mediatori, regolatori, fornitori di energia, associazioni diverse (nel settore della sanità, dell'edilizia, dell'energia, della protezione dei consumatori, della lotta all'esclusione, degli enti locali, ecc.), parti sociali, ecc. Tale osservatorio traccerà un bilancio dell'impatto della liberalizzazione dei mercati dell'energia sui cittadini vulnerabili, proporrà degli indicatori di povertà energetica ed elaborerà raccomandazioni, metodologie e piste da esplorare a livello europeo sulla base delle migliori pratiche individuate sul piano locale e nazionale. Sarà inoltre chiamato a collaborare con il forum di Londra. Il CESE auspica altresì che questo forum possa accogliere dei membri del Comitato e collaborare con i consigli economici e sociali nazionali o istituzioni analoghe nella lotta contro la povertà energetica.

6.   Riorientare le politiche e le iniziative europee incentrandole sull'azione contro la povertà e la solidarietà energetica e far emergere dei cittadini "consumatori-attori"

6.1

L'apertura dei mercati dell'energia non ha ridotto i prezzi dell'energia per i cittadini, visto che il 60 % di questi ha constatato un aumento dei prezzi praticati dai loro fornitori, mentre solo il 3-4 % ne ha osservato la diminuzione. Il 7 % dei consumatori ha cambiato di fornitore di gas e l'8 % di fornitore di elettricità. L'energia costituisce il settore per il quale i consumatori spendono di più (5,7 % del bilancio), principalmente per l'elettricità (2,1 %) (2° Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo, 2009). Queste cifre hanno registrato un aumento in questi ultimi anni.

6.2

Le decisioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 vanno nella giusta direzione: riorientare la politica europea dell'energia verso i consumatori per assicurare loro un approvvigionamento sicuro e sostenibile a prezzi e costi accessibili e competitivi; rafforzare il ruolo e i diritti dei consumatori e proteggere maggiormente i consumatori vulnerabili; recepire con estrema urgenza il 3° pacchetto energia. La Commissione deve presentare, entro la fine del 2013, un'analisi della struttura dei prezzi e dei costi dell'energia, approfondendo la questione dell'impatto sui nuclei familiari. La questione più importante è impedire ogni aumento dei costi che sia evitabile tramite una politica europea dell'energia armonizzata ed efficace (si veda il parere TEN/508 Effetti economici dei sistemi elettrici con una quota crescente di energie rinnovabili intermittenti – CESE 2599/2012) (2).

6.3

Il CESE raccomanda che prima di adottare le loro principali misure di politica energetica l'UE e gli Stati membri analizzino la ripartizione dell'impatto economico di tali misure sulle diverse categorie di consumatori (ad esempio in funzione del reddito, della composizione del nucleo familiare o del tipo di riscaldamento). L'obiettivo è quello di aggiornare le categorie di consumatori che vedranno aumentare la loro fattura energetica in misura sproporzionata rispetto alla media della popolazione e di proporre, all'occorrenza, delle misure compensatorie (adattamento della regolamentazione, miglioramento dell'efficienza energetica delle abitazioni, ecc.) a favore dei consumatori più vulnerabili.

6.4

Il CESE ribadisce la necessità di recepire interamente le direttive menzionate in precedenza e di garantire il servizio universale, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, la protezione delle persone vulnerabili e la garanzia di prezzi ragionevoli, comparabili e trasparenti. Il CESE auspica che nella sua prossima relazione (fine 2013) la Commissione europea tracci un quadro della povertà energetica nell'Unione, effettui un'analisi del fenomeno, proponga una strategia europea di lotta e di solidarietà in quest'ambito e indichi i mezzi finanziari per renderla operativa.

6.5

Il Comitato auspica che la Commissione europea faccia di questo tema una priorità trasversale di tutte le politiche europee e che ne tenga maggiormente conto nelle sue prossime iniziative (ad esempio negli orientamenti sul mercato interno, nell'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica 2012, nei diritti dei consumatori, ecc.).

6.6

Il CESE raccomanda che la politica di solidarietà energetica e di lotta contro la povertà energetica diventi parte integrante della politica di transizione energetica dell'UE verso una società a bassa emissione di carbonio. Raccomanda inoltre che la Commissione sia ferma nell'esigere, da parte degli Stati membri, il rispetto delle normative europee in grado di contribuire a ridurre la povertà energetica. Il CESE auspica che sia incluso nel Trattato il diritto di accesso universale all'energia (che va considerata e gestita come un bene comune essenziale) e che la lotta contro la povertà energetica e la solidarietà in questo ambito possano essere inserite tra gli obiettivi delle politiche europee, in particolare di quella energetica. Raccomanda altresì che della lotta contro la povertà energetica e della solidarietà in questo ambito si tenga conto anche nei lavori del semestre europeo, affinché la tematica sia affrontata anche nel contesto dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri.

6.7

A giudizio del CESE, è essenziale favorire a livello europeo ogni strumento che permetta di trasformare il consumatore vulnerabile in attore della sua vita energetica, consumando di meno e in maniera migliore (a servizi energetici costanti) per migliorare la sua qualità di vita e favorendo la produzione decentrata di energia rinnovabile, laddove risulti coerente da un punto di vista economico e tecnico. L'informazione, la formazione e l'istruzione possono contribuire alla consapevolezza delle famiglie e a un comportamento adeguato (spegnere gli apparecchi in standby, scegliere apparecchi ad alto rendimento energetico, effettuare le necessarie ristrutturazioni, ecc.). Il CESE auspica che l'Unione sostenga, in particolare mediante l'istituzione del succitato Fondo europeo di solidarietà energetica, ogni eventuale progetto transnazionale in questo senso, incoraggi gli scambi di know-how della società civile e la messa in rete transnazionale, e promuova la produzione e la diffusione generale dell'informazione, della formazione in questo ambito e delle buone pratiche derivanti in particolare dai progetti transnazionali finanziati dall'UE.

6.8

Chiede inoltre che i programmi europei di ricerca favoriscano degli strumenti innovativi incentrati sull'uso ottimale da parte di tutti i consumatori, specie di quelli più vulnerabili. Il CESE raccomanda, ad esempio, che i contatori intelligenti, per essere pienamente efficaci e utili ai consumatori, forniscano in tempo reale un'informazione leggibile e trasparente sul consumo di energia, senza comportare costi aggiuntivi. In questo modo costituiranno uno strumento utile di prevenzione in grado di aiutare i consumatori a comprendere meglio il loro livello di consumo e a modificarlo, permettendo loro di essere consumatori-attori della loro vita energetica.

6.9

Il CESE raccomanda di creare, a livello locale, degli sportelli unici di solidarietà energetica per sviluppare le sinergie e la concertazione tra tutte le parti interessate, compresi gli operatori del settore energetico, assicurare un migliore coordinamento e quindi prevenire e risolvere più efficacemente i problemi, offrire una migliore consulenza, orientamento e accompagnamento ai cittadini, in particolare a quelli più vulnerabili. Il CESE raccomanda di formare gli operatori dello sportello unico (ma anche dei servizi amministrativi e bancari e degli operatori industriali, ecc.) per sensibilizzarli alle problematiche dei consumatori vulnerabili, gestire meglio i casi loro sottoposti e aiutarli a individuare a monte le situazioni a rischio. Gli sportelli unici adotteranno un approccio globale e integrato, preventivo e curativo, agli interventi delle associazioni, autorità locali, imprese, ecc. Essi permetteranno a tutti i cittadini di diventare consumatori-attori della loro vita energetica, senza cadere nell'assistenzialismo o nella stigmatizzazione sociale.

6.10

Il CESE raccomanda di rafforzare e generalizzare le iniziative (soprattutto quelle che coinvolgono i fornitori di energia) che garantiscono l'approvvigionamento energetico ai nuclei a basso reddito nelle stagioni più sensibili (la cosiddetta "tregua invernale") nonché di evitare interruzioni della fornitura elettrica da parte dei prestatori in caso di difficoltà di pagamento e di prevenire i mancati pagamenti, ecc. Il CESE raccomanda quindi di rafforzare il coinvolgimento degli operatori dell'industria dell'energia e di altri settori nelle strategie di azione contro la povertà energetica (tanto nella prevenzione che nella risoluzione dei problemi) e di sviluppo della solidarietà, in modo da andare al di là di quanto stabilito dai codici di buona condotta.

6.11

Il CESE raccomanda di rafforzare la regolazione delle pratiche dei fornitori di energia affinché i consumatori a basso reddito non siano doppiamente penalizzati (poverty premium) da un costo unitario più elevato per il medesimo servizio. Si potrebbe, ad esempio, prevedere dei massimi tariffari per i sistemi a pagamento anticipato.

6.12

Il CESE chiede alla Commissione europea di prevedere un Anno europeo della solidarietà energetica che permetta di lanciare una campagna europea di informazione (condotta a livello nazionale e locale) e dei progetti ad hoc per sensibilizzare tutte le parti interessate all'importanza di eliminare la povertà energetica, formare dei cittadini che siano consumatori-attori della loro vita energetica e rafforzare la solidarietà energetica.

7.   Fondo europeo di solidarietà energetica

7.1

Il CESE suggerisce alla Commissione europea di esaminare la possibilità di creare un Fondo europeo di solidarietà energetica per sostenere le azioni proposte dal CESE, in particolare in materia di informazione e formazione dei cittadini, messa in rete a livello europeo di progetti locali, sostegno agli scambi, al trasferimento e alla diffusione generale a livello europeo delle buone pratiche sviluppate da progetti transnazionali finanziati dall'UE o messe a punto sul piano locale e nazionale. Rammentiamo a questo proposito le misure di sostegno finanziario create dagli Stati e dagli enti locali per il pagamento delle bollette (tariffe sociali, assegni energetici, ecc.), la tregua invernale, la creazione di sportelli unici, la formazione di consulenti in materia di efficienza energetica (ad esempio il progetto europeo Achieve), la ristrutturazione dei quartieri, lo sviluppo dei finanziamenti o dell'assistenza tecnica ai lavori per il potenziamento dell'efficienza energetica (ad esempio il progetto europeo CEB-ELENA "European Local Energy Assistance Facility") e la microproduzione di energia rinnovabile, nonché i meccanismi di finanziamento destinati ai nuclei a reddito basso (ad esempio il progetto europeo FinSH - Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing).

8.   Orientare le misure per l'efficienza energetica degli edifici per far fronte alla povertà energetica

8.1

Il CESE rammenta che nel 2007 l'Unione ha stabilito gli obiettivi 3 × 20 % per il 2020, tra cui una riduzione del consumo energetico del 20 %. La direttiva sull'efficienza energetica dell'ottobre 2012 prevede una strategia a lungo termine (2050) per mobilitare gli investimenti a favore della ristrutturazione del patrimonio abitativo pubblico e privato e degli edifici residenziali e commerciali. Entro il 30 aprile 2014 gli Stati membri dovranno presentare i loro piani d'azione nazionali per l'applicazione di questa strategia. Il CESE rammenta l'importanza di applicare le misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni di carbonio, creare posti di lavoro ma anche per agire con efficacia contro la povertà energetica.

8.2

La povertà energetica è infatti dovuta in particolare ad abitazioni male isolate, spesso date in locazione a famiglie vulnerabili a un prezzo eccessivo. Un'abitazione ben isolata riduce il consumo energetico e, di conseguenza, anche la bolletta (se associata a un comportamento energetico adeguato). Le famiglie svantaggiate, siano esse locatarie o proprietarie dell'alloggio che occupano, non dispongono dei mezzi per effettuare lavori di rinnovamento termico e di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, in quanto non dispongono di risparmi o hanno difficoltà ad accedere al credito bancario.

8.3

Il CESE suggerisce di creare un meccanismo in grado, da un lato, di incitare fortemente i proprietari che locano un'abitazione ad effettuare lavori di rinnovamento termico (ad esempio l'importo del canone di locazione potrebbe essere condizionato dalla prestazione termica, ecc.) aiutandoli parallelamente in questa fase e, dall'altro, di ritirare progressivamente dal mercato della locazione immobiliare in Europa gli alloggi che non soddisfano i requisiti in materia di rendimento energetico e che sono al di sotto di una soglia standard di isolamento termico. Raccomanda altresì che gli Stati membri integrino l'efficienza energetica tra le definizioni e i criteri di salubrità, di decenza e di dignità per la locazione degli alloggi.

8.4

Il CESE auspica che la Commissione europea studi metodi e strumenti di finanziamento innovativi per sostenere lo sforzo di efficienza energetica compiuto dagli Stati a vantaggio delle famiglie più modeste, tenendo conto delle loro difficoltà finanziarie.

8.5

La riqualificazione termica delle abitazioni delle famiglie vulnerabili deve diventare una priorità per tutti i programmi europei. La Commissione deve accertarsi che i piani nazionali in materia di efficienza energetica considerino prioritari gli investimenti negli alloggi delle famiglie più vulnerabili.

8.6

Il CESE raccomanda che, nella programmazione 2014-2020, i fondi strutturali tengano maggiormente conto della lotta contro la povertà energetica e della solidarietà energetica, e che la dotazione destinata all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili sia più adeguata e all'altezza delle poste in gioco.

8.7

Inoltre, il CESE raccomanda di sostenere la produzione decentrata di energia rinnovabile nella misura in cui può risolvere il problema dell'accesso all'energia, in particolare alle persone più vulnerabili.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 1.

(2)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 1.


III Atti preparatori

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013

21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/27


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri»

COM(2013) 301 final — 2013/0156 (COD)

2013/C 341/06

Relatore generale: PÁLENÍK

Il Consiglio, in data 6 giugno 2013, e il Parlamento europeo, in data 10 giugno 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 177 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri

COM(2013) 301 final — 2013/0156 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 9 luglio 2013, ha incaricato la sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della sua 492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre) ha nominato relatore generale Viliam PÁLENÍK e ha dottato il seguente parere con 135 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) prende atto della proposta di modifica al regolamento (CE) n. 1083/2006, presentata dalla Commissione e volta ad aumentare i pagamenti applicando un'integrazione di 10 punti percentuali ai tassi di cofinanziamento applicabili per l'asse prioritario ai paesi colpiti dalla crisi che ricevono assistenza dal meccanismo europeo di stabilità finanziaria (MESF) o dal meccanismo della bilancia di pagamenti (BDP), durante il periodo in cui essi sono soggetti a tali meccanismi di sostegno. Gli stanziamenti globali previsti dalla politica di coesione dell'Unione per il periodo di programmazione 2007-2013 non vengono aumentati ma grazie al cofinanziamento la loro efficacia rimane inalterata.

1.2

Il CESE prende atto della proposta di modifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 presentata dalla Commissione in modo che la Romania e la Slovacchia possano presentare le richieste di rimborso entro la fine del 2014 e non del 2013 (per gli impegni 2011) ed entro la scadenza del programma e non entro la fine del 2014 (per gli impegni 2012) senza aumentare gli stanziamenti globali previsti dalla politica di coesione dell'Unione per il periodo di programmazione 2007-2013. Questo riduce il rischio di un disimpegno automatico per gli anni 2011 e 2012.

1.3

Il CESE concorda con la proposta conformemente ai suoi precedenti pareri, a condizione che si continui a salvaguardare la coerenza e l'efficacia nell'uso delle risorse di bilancio.

2.   Motivazione

2.1

La Commissione propone che sette Stati membri coperti dal meccanismo MESF e dal meccanismo BDP siano chiamati a contribuire in misura minore ai progetti cofinanziati nel quadro della politica di coesione dell'Unione. In tal modo, questi Stati membri non sarebbero obbligati a reperire le risorse necessarie esclusivamente a partire dalle loro risorse proprie, fatto che, in un momento in cui i bilanci nazionali sono soggetti a pressioni notevoli, contribuirebbe in maniera sostanziale a far uscire queste economie dalle difficoltà in cui si dibattono in seguito alla crisi. Il cofinanziamento permette di incrementare l'efficacia degli aiuti assegnati. Un minore cofinanziamento comporta il rischio di rendere meno efficaci gli aiuti. Tale pericolo dovrebbe tuttavia essere ridotto il più possibile con tutti i mezzi disposizione. Il CESE concorda con la proposta della Commissione, che rispecchia i suoi precedenti pareri (1).

2.2

La proroga del termine per la presentazione delle richieste di rimborso fino alla fine del 2014 dà alla Slovacchia e alla Romania un maggior margine di manovra per realizzare meglio i progetti cofinanziati nel quadro della politica di coesione dell'UE. Anche la proroga del termine per il disimpegno automatico risulta adeguata in quanto riguarda solo gli Stati membri le cui dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 sarebbero sottoposte a livellamento ai sensi dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo. La proroga del termine per il disimpegno è stata presentata a seguito di una richiesta del Consiglio europeo, il quale nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 2013 ha chiesto alla Commissione di vagliare soluzioni pratiche per la Romania e la Slovacchia al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale per il periodo 2007-2013, soluzioni tra le quali figura eventualmente anche la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.3

Il Comitato riconosce inoltre che promuovere la prosperità e la competitività negli Stati membri più colpiti dalla crisi è di vitale importanza e si pronuncia pertanto a favore della proposta all'esame.

2.4

Il CESE è dunque d'accordo a che nel presente periodo non venga modificata l'assegnazione delle risorse globali a titolo del Fondo ai paesi e ai programmi interessati.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 81; GU C 24 del 28.1.2012, pag. 83; GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale»

COM(2013) 108 final

2013/C 341/07

Relatore: VAN IERSEL

La Commissione, in data 28 febbraio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: politica industriale dell'UE in materia di spazio - liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale

COM(2013) 108 final.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 luglio 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013, (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 151 voti favorevoli, 1 voto contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con grande favore la politica industriale dell'Unione europea nel settore spaziale (1), e considera appropriato il bilancio previsto, pari a 11 miliardi di euro, per i programmi Galileo, Copernicus e per le attività di ricerca e sviluppo nel quadro del programma Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2020, in aggiunta alla dotazione annuale preesistente di 4 miliardi di euro per l'Agenzia spaziale europea (ESA). Tali decisioni sono in linea con le vedute espresse già da tempo dal CESE (2).

1.2

La politica europea nel settore spaziale, sostenuta da un impegno politico in tutta Europa, dovrebbe garantire un accesso indipendente dell'Europa allo spazio lungo tutta la catena di valore, vale a dire dalla fase di concezione allo sviluppo, al lancio e allo sfruttamento dei sistemi spaziali. Le attività a lungo termine e caratterizzate da un rischio elevato richiedono prevedibilità, certezza e impegni costanti.

1.3

L'UE ha bisogno di massa critica. Un mercato interno per il settore spaziale deve potersi basare su un concetto ben definito di pari condizioni a livello europeo, e ciò per ragioni sia interne che esterne.

1.4

In risposta ai grandi mercati istituzionali di tutto il mondo, che hanno un impatto sempre più strategico e tecnologico, serve una politica industriale proattiva. La competitività dell'industria europea deve aumentare, e bisogna superare progressivamente ostacoli interni tuttora rilevanti.

1.5

La politica industriale dell'UE dovrebbe raccogliere le diverse strategie degli Stati membri e razionalizzare le preferenze nazionali in un quadro unico.

1.6

Tutte le parti coinvolte devono lavorare nella stessa direzione. L'ESA riveste un ruolo particolare in questo senso. Le sue prestazioni sono ottime e indiscusse. Nel nuovo assetto, l'ESA, oltre a svolgere il suo ruolo tradizionale, diventerà promotrice di progetti spaziali disciplinati da regole europee. Saranno predisposti nuovi metodi e nuove relazioni, che richiedono un coordinamento e una sintonia ben sviluppati tra tutti i soggetti, vale a dire i servizi della Commissione, l'ESA e gli Stati membri.

1.7

Sono necessari meccanismi formali per la consultazione dell'industria, in particolare delle piccole e medie imprese. Bisogna destinare una parte adeguata del bilancio del programma Copernicus a nuovi servizi e applicazioni.

1.8

Il settore spaziale richiede una forza lavoro altamente qualificata coperta da contratti appropriati. Occorre dedicare costante attenzione alle qualificazioni adeguate, garantite da un'istruzione e una formazione professionale al passo con i tempi, che facilitino la mobilità.

1.9

In tutti i paesi, le forze trainanti della politica spaziale sono la sicurezza strategica e le considerazioni in materia di difesa. Le nuove politiche ed azioni dell'UE nel settore spaziale si basano sull'articolo 173 e, in particolare, sull'articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Esse devono essere incorporate in un accordo più stretto tra gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa e, in tal modo, in una più ampia prospettiva di politica esterna dell'UE. D'altro canto le esperienze maturate nella politica spaziale, che possono, in alcuni settori ben delineati, servire da esempi per la difesa europea, andrebbero tenute in considerazione nel futuro dibattito sulla difesa europea.

1.10

La politica industriale dell'UE nel settore spaziale può in effetti dare un impulso in Europa a una base industriale concorrenziale, solida, efficiente ed equilibrata, sostenendo i servizi del settore pubblico, come pure le imprese e i cittadini. Il settore è ancora fragile. La crisi aggiunge nuove incertezze, ed è arrivato il momento dell'attuazione.

1.11

In tale contesto il CESE sottoscrive pienamente i cinque obiettivi indicati dalla Commissione: un quadro normativo coerente e stabile, una base industriale solida comprendente le PMI, competitività ed efficienza in termini di costi, mercati per applicazioni e servizi, non dipendenza tecnologica e accesso autonomo allo spazio (3).

1.12

Occorre consolidare e rafforzare la posizione dell'Europa nel mondo accrescendo le prestazioni e la competitività dell'industria europea, tenendo il passo, a livello di ambizioni, con paesi terzi dotati di un'industria spaziale e di una tecnologia di classe mondiale, promuovendo l'efficacia rispetto ai costi lungo le catene di valore e sviluppando i mercati per le applicazioni e i servizi spaziali.

2.   Contesto storico, l'impegno del CESE

2.1

Per ragioni di sicurezza e di difesa, la politica spaziale si è sviluppata al di fuori del quadro del Trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri avevano strategie spaziali proprie. Gli interessi comuni europei sono stati in certa misura incanalati nelle attività di ricerca e sviluppo e nei progetti industriali dell'ESA.

2.2

Nel 2003 si è aperta una nuova fase con l'accordo quadro tra l'ESA e l'Unione europea. Il Settimo programma quadro ha contribuito a progetti di ricerca, e si è resa possibile una politica industriale dell'UE di tipo settoriale. Gli investimenti a monte e a valle si sono intensificati, la concorrenza si è rafforzata, imprese private specializzate hanno sviluppato nuove applicazioni e nuovi servizi.

2.3

Il CESE ha espresso un forte sostegno per la strategia dell'UE che consiste nel combinare il concetto dell'ESA con un più stretto coinvolgimento delle istituzioni europee, nonché con proposte e decisioni concrete a tal fine (4).

2.4

In vari pareri il CESE ha sottolineato l'importanza delle politiche dell'UE nel settore spaziale per i servizi pubblici, le imprese e, in particolare, i cittadini. Il CESE ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti in vari settori specifici, quali il Programma europeo di osservazione della Terra (GMES), la Componente spaziale del GMES, e la Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini  (5).

2.5

Nel 2012 il CESE ha chiesto di far rientrare il finanziamento del programma GMES nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (6). L'8 febbraio 2013, il Consiglio ha deciso di conseguenza, assegnando 3,78 milioni di euro al programma GMES, ormai chiamato Copernicus, 6,3 miliardi di euro al programma Galileo e 1,7 miliardi di euro a misure di ricerca e sviluppo nell'ambito del programma Orizzonte 2020. La decisione in materia deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo.

2.6

La recente comunicazione della Commissione europea sulla politica industriale nel settore spaziale costituisce un ulteriore passo, necessario poiché l'Europa nel settore spaziale sta perdendo terreno nei confronti della maggior parte, se non di tutte le nazioni che hanno un'attività spaziale  (7).

3.   Sviluppi attuali

3.1

Le circostanze sono cambiate drasticamente, e gli investimenti a livello mondiale da parte dei paesi che hanno programmi spaziali stanno crescendo rapidamente. Gli Stati Uniti rimangono il soggetto più forte, e il loro fatturato in questo settore è circa dieci volte superiore a quello europeo. La Cina e l'India stanno diventando concorrenti di rilievo e recentemente la Russia ha annunciato di voler aumentare in misura considerevole il suo bilancio destinato alle attività spaziali.

3.2

Predominano in questo caso considerazioni strategiche riguardanti l'autonomia e l'indipendenza. In Cina, India, Giappone e in grande misura anche in Russia, il mercato è istituzionale al 100 %. Negli Stati Uniti lo è in misura superiore al 70 %. Si tratta di una situazione evidentemente opposta a quella dell'Europa, dove il 50 % del mercato dipende dal settore privato. Va osservato che, in termini di volume, la quota del 20 % del mercato statunitense detenuta dal settore privato risulta superiore alla quota del 50 % detenuta da privati in Europa.

3.3

Il mercato globale sta crescendo mentre la concorrenza si inasprisce a causa dell'entrata in campo di nuovi paesi dotati di programmi spaziali. Ciò minaccia la posizione acquisita a costo di grandi fatiche dall'industria europea, perché si formano barriere e al tempo stesso nuovi concorrenti praticano politiche di esportazione aggressive. A causa dei tagli nel bilancio della difesa, il settore spaziale statunitense sta anch'esso orientandosi verso l'esportazione in tutto il mondo.

3.4

In questo contesto il CESE sostiene pienamente l'obiettivo di mantenere un accesso indipendente dell'Europa allo spazio, formulato in una serie di conclusioni del Consiglio e di comunicazioni della Commissione europea. Ora più che mai il Consiglio e la Commissione sottolineano giustamente l'esigenza di un ruolo autonomo dell'Europa nei segmenti strategici del settore spaziale, che promuova e salvaguardi l'accesso europeo indipendente allo spazio.

3.5

L'Europa dipende tuttora in grande misura dalle tecnologie americane. Per ridurre tale dipendenza, garantendo una fornitura ininterrotta di conoscenza e di materiale di alta tecnologia, occorrono importanti sforzi dei governi, dell'ESA e dell'UE.

3.6

In risposta ad attività a lungo termine caratterizzate da un rischio elevato, sono indispensabili prevedibilità, certezza e impegni costanti. Mentre procede verso la piena maturità, il settore resta ancora fragile, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, essenziali per lo sviluppo delle applicazioni. La crisi in corso accresce la vulnerabilità.

4.   Politica industriale per il settore spaziale

4.1

In questo difficile contesto la Commissione ha presentato una proposta, basata sugli articoli 173 e 189 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per una politica industriale attiva dell'UE.

4.2

Per la prima volta la Commissione ha svolto un'analisi approfondita delle sfide sulla base di una consultazione con vari soggetti pubblici e privati. Quest'analisi ampiamente condivisa costituisce un elemento essenziale del passaggio dall'attuale bilancio dell'ESA, pari a circa 4 miliardi di euro, agli 11 miliardi aggiuntivi del bilancio spaziale 2014-2020. Alla luce delle politiche aggressive di altri paesi attivi nel settore spaziale, si tratta di un passo in avanti determinante.

4.3

Questo finanziamento aggiuntivo costituisce altresì un buon punto di partenza in un settore tendenzialmente in forte crescita nel prossimo decennio per due ragioni:

si tratta di un settore strategico,

con le sue tecnologie di supporto, tale settore può promuovere numerose altre attività economiche, generando sinergie utili con settori che beneficiano direttamente delle tecnologie e dei servizi spaziali.

4.4

Un numero sempre maggiore di attività si avvale dei servizi spaziali: sicurezza, agricoltura, trasporti, sviluppo regionale, monitoraggio degli oceani, meteorologia, telecomunicazioni, radiodiffusione, superamento dei divari digitali.

4.5

L'attività spaziale sarà inoltre utile per affrontare una serie di sfide globali quali i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, la pesca, la deforestazione, il monitoraggio delle risorse naturali, il monitoraggio delle catastrofi. L'Europa dovrebbe dotarsi di un proprio sistema globale per svolgere pienamente un ruolo corrispondente alla sua posizione economica nel mondo. Occorre sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica.

4.6

Il CESE sostiene pienamente la decisione di fare in modo che l'UE, creando condizioni favorevoli, possa avvalersi delle opportunità derivanti da una politica industriale proattiva. Il CESE ritiene che ciò costituisca un'elaborazione concreta del più vasto concetto di politica industriale dell'UE definito nelle comunicazioni della Commissione europea sulla politica industriale del 2010 e del 2012.

4.7

Tale politica dovrebbe garantire un accesso indipendente dell'Europa allo spazio – e le relative tecnologie - grazie alla concezione e allo sviluppo di sistemi spaziali nonché grazie ad attività di lancio e programmi di sfruttamento di tali sistemi. Occorrono indipendenza e una verifica autonoma dei dati, di certo rispetto alla Cina, ma anche rispetto a paesi amici, come gli Stati Uniti, con i quali l'Europa è necessariamente in concorrenza.

4.8

L'essenziale delle politiche industriali, condotte secondo strategie nazionali, resta di competenza degli Stati membri. Tali strategie fanno parte del più ampio settore delle politiche di sicurezza e di difesa, cosa che spiega anche la stretta interconnessione tra governi, ricerca nazionale e industrie. Ciò comporta il sorgere di barriere interne e crea così frammentazione e disomogeneità, nonché una situazione di ritardo per l'Europa.

4.9

Da ciò emerge che l'esigenza di pari condizioni costituisce un requisito preliminare per qualsiasi politica industriale dell'UE. La Commissione dovrebbe elaborare criteri chiari per definire esattamente la nozione di "condizioni di parità". Una definizione precisa di tale nozione risulta indispensabile anche per qualsiasi misura di "reciprocità" con i paesi terzi nel contesto di una apertura vicendevole dei mercati a livello internazionale.

4.10

Il CESE ribadisce che l'obiettivo ultimo dev'essere il conseguimento di eque e trasparenti condizioni di concorrenza nell'UE, che aiuteranno in misura considerevole a tenere il passo con il resto del mondo.

4.11

Per quanto riguarda la politica della Commissione in materia di ricerca e sviluppo, il CESE menziona due preoccupazioni primarie da affrontare:

programmi nel quadro di Orizzonte 2020, intesi a sostenere la competitività dell'UE attraverso gare di appalto efficienti, in stretta cooperazione con l'ESA e con i programmi separati di ricerca e sviluppo degli Stati membri,

la garanzia di una transizione agevolata dalle attività di ricerca e sviluppo alla fase operativa dei programmi dell'UE.

4.12

Tali preoccupazioni vanno considerate nel contesto della contrazione dei bilanci degli Stati membri per la ricerca e lo sviluppo. La spesa complessiva rimane approssimativamente la stessa a causa della partecipazione finanziaria compensativa della Commissione. L'unica eccezione è costituita dalla Germania che recentemente ha incrementato nella misura del 10 % il proprio bilancio per le attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale.

4.13

Come il CESE ha sottolineato in varie occasioni, una politica industriale di successo è trasversale: per raggiungere tutti gli obiettivi elaborati dalla DG Imprese occorre garantire il coordinamento tra le varie direzioni generali della Commissione, ad esempio la DG Connect (Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie) per quanto riguarda le comunicazioni satellitari e la DG Commercio per l'apertura di mercati e la garanzia della "sicurezza di approvvigionamento" di componenti particolarmente importanti.

5.   L'ESA e l'UE

5.1

La scienza e la tecnologia sono basilari. Il CESE sottolinea ancora una volta la grande importanza dell'ESA per la politica spaziale europea. In considerazione degli ostacoli che devono essere superati in qualsiasi quadro intergovernativo, le prestazioni passate e presenti dell'ESA non sono in discussione. Sin dal suo avvio l'Agenzia ha contribuito in misura significativa alle attività spaziali europee nella loro forma attuale. Essa ha avuto un ruolo indispensabile nelle attività di ricerca e sviluppo spaziale nonché, in una certa misura, nelle attività industriali, non da ultimo a causa del buon rapporto costo-qualità dei prodotti.

5.2

L'ESA è un partner ben attrezzato per i governi e le industrie nazionali. Di conseguenza i suoi risultati costituiscono una componente altamente qualificata della catena che costruisce e rafforza la base dell'industria europea. Inoltre il sistema corrente del "giusto ritorno" ha incoraggiato i governi a tenere d'occhio le prestazioni generali dei rispettivi paesi in materia di ricerca e sviluppo e le successive attività.

5.3

Tuttavia si è gradualmente evidenziato che occorreva aprire nuovi percorsi se si voleva che l'UE occupasse realmente una posizione concorrenziale a livello globale. L'accordo quadro del 2003 tra l'ESA e l'UE ha iniziato ad aggiungere politiche e risorse finanziarie dell'UE, nonché a incrementare la concorrenza e la competitività. In tale occasione si è avviato un partenariato riuscito tra l'ESA e l'UE. L'impegno costante dell'ESA rappresenterà un solido componente di qualsiasi politica spaziale industriale dell'UE.

5.4

Preso atto di ciò, il rapido mutare delle circostanze richiede una valutazione accurata delle procedure e dei procedimenti, nonché un'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie per sostenere una concorrenzialità e una resilienza costanti delle imprese europee.

5.5

Il ruolo dell'ESA nel creare una base solida per lo sfruttamento dei sistemi spaziali europei attraverso applicazioni mirate e integrate è riconosciuto; tuttavia il sostegno che può offrire alle politiche europee non è stato ancora compreso appieno. Sotto questo profilo una più stretta cooperazione tra UE e ESA dovrebbe dare un forte impulso.

5.6

Sono richiesti approcci e meccanismi nuovi per sostenere una politica determinata di impiego efficace e di sfruttamento sostenibile dei sistemi spaziali operativi. Occorre inoltre predisporre una efficace europeizzazione delle risorse, al fine di contribuire al raggiungimento di tre obiettivi:

mantenimento di una solida base scientifica,

nuovi incentivi alla tecnologia applicata e al mercato,

incentivi allo sviluppo di una nuova serie di applicazioni e di servizi (a sostegno di altri settori).

5.7

Le recenti decisioni sono in linea con gli ammodernamenti che il CESE aveva richiesto nel suo parere del 2008 (8). All'epoca il CESE aveva sottolineato che la crescente maturità del mercato spaziale richiede maggiore flessibilità, la quale, in un periodo di cicli tecnologici sempre più veloci e di sinergie e applicazioni in aumento, non è di regola garantita da modelli stabili di relazioni che risultano dal principio del giusto ritorno praticato dall'ESA (9).

5.8

Occorre evitare cambiamenti repentini. Pertanto il CESE aveva chiesto un'analisi e un dialogo concernenti le prestazioni auspicabili dell'Europa a distanza di 10 anni: Il dialogo dovrebbe, tra le altre cose, vertere sulle modalità di finanziamento dell'ESA, sul possibile contributo dinamico delle imprese di medie dimensioni e sul mantenimento del più alto livello possibile di concorrenza  (10).

5.9

Il CESE considera la risoluzione del Consiglio del novembre scorso riguardante il rapporto tra l'UE e l'ESA (11), insieme al nuovo quadro finanziario adottato l'8 febbraio scorso, come una applicazione concreta dalla propria raccomandazione del 2008. L'UE sta entrando in una nuova fase.

5.10

Nell'applicazione delle decisioni, all'ESA, grazie alla sua lunga esperienza, sarà affidata la responsabilità della gestione esecutiva, anche se in base a regole stabilite dall'UE. In caso di applicazione adeguata ne risulterà un equilibrio ottimale tra le competenze dell'ESA e i consueti meccanismi di mercato dell'UE.

5.11

Non è ancora dato prevedere come funzioneranno i metodi di lavoro che sono stati concordati, perlomeno per quanto riguarda la prima fase. Malgrado cambiamenti minori intervenuti negli ultimi anni con la promozione di approcci di mercato, deve nascere un nuovo rapporto con la scienza e la ricerca nello spazio. Il CESE si compiace pertanto che si creino criteri di distinzione accettabili tra il principio del giusto ritorno in uso presso l'ESA (che serve lo scopo di creare e utilizzare nell'UE una politica industriale diversificata in materia di spazio) e le regole del mercato interno, che sono vincolanti per la Commissione, in modo da rafforzare la fruttuosa cooperazione tra la Commissione e l'ESA e potenziare ulteriormente l'industria spaziale europea.

5.12

Questo aspetto è stato affrontato anche nel parere complementare del CCMI sullo stesso tema. Nel frattempo è stato possibile chiarire in modo soddisfacente alcuni aspetti critici in esso contenuti.

6.   Questioni specifiche

6.1

Al momento di elaborare una politica spaziale conformemente all'articolo 189, si dovrebbero applicare nella misura del possibile competenze parallele della Commissione e degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere l'iniziativa di cooperare su specifici temi. Tali processi possono essere monitorati dalla Commissione.

6.2

In un ambiente mutevole, concorrenziale e dinamico occorre definire le condizioni adeguate al fine di sostenere una base concorrenziale solida per l'industria dell'UE. Il CESE chiede pertanto che d'ora in poi l'industria abbia una collocazione formale negli organi consultivi, in particolare quando sono in questione settori di attività delle imprese più piccole. Occorre definire i requisiti in maniera aperta e trasparente.

6.3

Tra le questioni da discutere figurano una politica aperta e libera in materia di dati, la qualità, le norme e la certificazione. I servizi sono forniti sia da organismi del settore pubblico che da soggetti privati, cosa che rende necessario un efficace monitoraggio.

6.4

Regimi di consultazione ben consolidati sosterranno gli enormi potenziali delle piccole e medie imprese. Una parte sufficiente del bilancio destinato ai programmi Copernico e Galileo dev'essere utilizzata per sviluppare nuovi servizi e applicazioni.

6.5

A causa dell'intensità tecnologica, la forza lavoro è, in media, molto qualificata. L'industria spaziale mondiale dà lavoro a 800 000 persone, di cui il 25 % negli Stati Uniti e solo il 4 % (!) in Europa. Vi è una esigenza sempre maggiore di dipendenti laureati per accrescere le potenzialità europee e generare utili sinergie. Contratti di lavoro dignitosi dovrebbero costituire la norma, per accrescere l'attrattiva del settore.

6.6

Lo spazio alimenta l'immaginazione dei giovani. Il CESE ribadisce l'esigenza di un'attiva politica del lavoro, basata su un'istruzione e una formazione aggiornate e promossa nel quadro dell'istruzione superiore tecnica, in stretto rapporto con la ricerca e l'innovazione. Tale politica incoraggerà anche una mobilità utile e appropriata.

6.7

Tenuto conto dell'importanza predominante del mercato istituzionale, la politica industriale nel settore spaziale è strettamente legata alle politiche degli appalti pubblici. Tali politiche dovrebbero rispondere a requisiti elevati di qualità e di trasparenza. Il CESE sottolinea che l'industria accoglierebbe con grande favore la preparazione di una specifica politica degli appalti pubblici nel settore spaziale, in cui l'UE sia direttamente coinvolta, una volta che il campo di azione di tale politica sarà stato definito dalla Commissione e dagli Stati membri.

6.8

Tale politica aprirà la strada all'assunzione, da parte dell'UE, del ruolo di proprietario delle infrastrutture spaziali europee e di cliente dei servizi spaziali rivolti a soddisfare un'ampia gamma di politiche pubbliche.

6.9

Il CESE sottolinea il ruolo importante delle regioni e dell'impegno regionale ai fini della promozione delle attività di sviluppo dell'industria spaziale. Il ruolo delle regioni è sottovalutato. Esse devono essere informate ed equipaggiate adeguatamente per beneficiare di un possibile impatto positivo derivante dall'impiego efficiente dei servizi spaziali.

6.10

Mancano valutazioni quantitative soddisfacenti del mercato, cosa che comporta una mancanza di dati affidabili in merito agli effetti finali della ricerca spaziale sulle applicazioni a valle. Occorre estendere la conoscenza analitica dei settori a monte e a valle.

6.11

Un'analisi Euroconsult che, tra l'altro, osserva che negli Stati Uniti gli investimenti a monte generano attività a valle due volte più redditizie che in Europa, è stata contestata, senza mai essere confutata in maniera analitica (12). Per l'UE un altro modello interessante, unico nel suo genere, consiste in un'analisi aggiornata dell'impatto economico dei vari segmenti dell'industria spaziale del Regno Unito (13).

6.12

Il CESE incoraggia la Commissione, l'ESA e gli Stati membri a eseguire un'analisi congiunta dei vari segmenti del settore, collocandoli in una prospettiva mondiale. I dati consolidati in merito alla (nuova) occupazione, ai tassi di crescita e alle applicazioni aumenteranno la rilevanza del settore e serviranno a garantirgli un sostegno pubblico continuativo.

7.   Sicurezza e difesa

7.1

Al pari delle politiche spaziali dei concorrenti dell'Europa, una politica spaziale dell'UE apporterebbe, a giudizio del CESE, risultati migliori se fosse inserita in una intesa più stretta tra Stati membri in merito alle questioni strategiche della difesa e della sicurezza e, pertanto, in una prospettiva più ampia della politica esterna dell'UE. Tale connessione dovrebbe essere considerata, se del caso, anche nel futuro dibattito sulla difesa europea.

7.2

La cooperazione europea nel settore spaziale è molto più sviluppata di quanto lo sia in un settore qualsiasi della difesa. Le attività spaziali connesse alla difesa possono anche essere collegate all'elaborazione della politica di difesa dell'UE come esperienze pilota o esempi per progetti comuni nel settore della difesa. Il CESE osserva che questa proposta era stata già avanzata nel lontano 1987, senza aver mai avuto un seguito!

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale, COM(2013) 108 final, febbraio 2013.

(2)  Cfr. tra l'altro il parere GU C 162 del 25.6.2008, pag. 24, in merito alla comunicazione sulla politica spaziale europea, COM(2007) 212 final.

(3)  Comunicazione della Commissione, pag. 4.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Cfr. GU C 339 del 14.12.2010, pag. 14; GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 153; GU C 43 del 15.2.2012, pag. 20.

(6)  A proposito del GMES e alle sue attività dal 2014 in poi cfr. GU C 299 del 4.10.2012, pag. 72.

(7)  Cfr. il documento di lavoro della Aerospace and Defence Association sulla politica industriale, febbraio 2013, pag. 2.

(8)  Cfr. GU C 162 del 25.6.2008, pag. 24.

(9)  Ibidem 1.11.

(10)  Ibidem 1.13.

(11)  Resolution on the role of ESA in sustaining competitiveness and growth in Europe (Risoluzione sul ruolo dell'ESA nel sostegno della competitività e della crescita in Europa), 20 novembre 2012.

(12)  Da un'analisi eseguita da Euroconsult nel 2011 risultava che il rapporto tra applicazione a monte e a valle è di 1: 16 euro negli Stati Uniti, a fronte di 1: 8 euro "soltanto" in Europa.

(13)  UK Space Industry, "Update of the Size and Health of the UK Space Industry" (Aggiornamento sulle dimensioni e lo stato di salute dell'industria spaziale del Regno Unito), Oxford Economics, 2010.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 — Accelerare il cambiamento»

COM(2013) 149 final

2013/C 341/08

Relatore: STANTIČ

La Commissione europea, in data 21 marzo 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 - Accelerare il cambiamento

COM(2013) 149 final.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 luglio 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013, (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 161 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la decisione della Commissione di pubblicare, per la seconda volta consecutiva, una relazione sullo stato dell'Unione dell'innovazione, nella quale si constata il conseguimento di progressi notevoli: l'80 % degli impegni previsti dall'iniziativa faro sono in fase di realizzazione. Anche il CESE ritiene che siano stati realizzati progressi, soprattutto in relazione al quadro normativo relativo all'attuazione di impegni concreti. Pertanto si attende che entro la fine del 2014 vengano realizzati tutti e 34 gli impegni.

1.2

Malgrado i progressi conseguiti nel 2012 in diversi importanti settori, come il brevetto unico e le nuove norme sui fondi di capitale di rischio non vi sono motivi per esprimere compiacimento. L'Unione dell'innovazione non sta ancora producendo risultati in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro, né siamo in grado di constatare significativi progressi nella competitività mondiale dello Spazio europeo della ricerca.

1.3

Il CESE rileva con preoccupazione particolarmente profonda la tendenza a ridurre le spese in materia di R&S nella maggior parte dei bilanci degli Stati membri per il secondo anno consecutivo. Altrettanto preoccupante è il crescente divario in materia di innovazione tra gli Stati membri e tra le singole regioni. Sarà necessario un ripensamento dell'efficacia della politica di coesione regionale e dei fondi strutturali, in relazione all'Unione dell'innovazione, specialmente per quanto riguarda la fuga di cervelli dalle regioni europee più svantaggiate verso i poli di eccellenza della ricerca.

1.4

La crisi ha già costretto l'Europa a intensificare il processo di integrazione per assicurare la stabilità macroeconomica e il funzionamento dell'unione monetaria. Il CESE è convinto che una maggiore e più profonda integrazione occorra anche a livello di R&I se vogliamo veramente che il progetto di Unione dell'innovazione si traduca in una maggiore competitività delle conoscenze europee, in una crescita economica e nella creazione di posti di lavoro. Il CESE invita il Consiglio europeo a sostenere il rafforzamento del concetto di Unione dell'innovazione nelle conclusioni del suo vertice di ottobre.

1.5

Il CESE è convinto che l'Unione dell'innovazione, anche qualora siano realizzati tutti e 34 gli impegni, debba andare oltre, e a questo proposito sostiene le raccomandazioni dell'ERIAB (1) e la risposta fornita dalla Commissione a tali raccomandazioni. Al tempo stesso, raccomanda alla Commissione di compilare, prima possibile, un elenco di misure e settori in cui tale rafforzamento sia possibile e urgente. Il CESE intravede opportunità di rafforzamento soprattutto nell'ulteriore miglioramento del contesto per le imprese innovative in rapida crescita, nell'innovazione del settore pubblico, nell'innovazione sociale e nei nuovi modelli imprenditoriali innovativi, che potrebbero cambiare radicalmente la mentalità e gli approcci esistenti alle soluzioni innovative.

1.6

Uno Spazio europeo della ricerca funzionante è una componente indispensabile dell'Unione dell'innovazione. Malgrado il pieno sostegno del Consiglio europeo, il CESE dubita tuttavia che potrà essere completato entro la fine del 2014, poiché non rileva sufficienti progressi negli ambiti chiave: mobilità dei ricercatori, efficacia dei sistemi di ricerca nazionali, ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture di ricerca, impiego competitivo dei fondi di ricerca nazionali, completamento del mercato dei diritti di proprietà intellettuale, ecc. Il CESE invita quindi la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, prima possibile, che tutte le condizioni per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca siano soddisfatte, come raccomandato dalla Commissione nella sua comunicazione (2).

1.7

Il CESE accoglie con favore i progressi nella realizzazione di infrastrutture di ricerca di eccellenza a livello paneuropeo e i risultati iniziali incoraggianti dei partenariati europei per l'innovazione. Ritiene che questi ultimi rappresentino in alcuni casi modelli ancora incompleti e non verificati, e invita la Commissione, sulla base dell'esperienza finora acquisita, ad elaborare un'analisi dettagliata della loro efficacia unitamente a condizioni uniformi per il loro funzionamento e finanziamento.

1.8

Il sistema di sostegno per la ricerca e l'innovazione in Europa è ancora troppo complesso e scoraggia quindi le micro e piccole imprese dal partecipare soprattutto ai progetti di ricerca dell'UE. Oltre ad esigenze amministrative complesse che richiedono molto tempo, esistono anche notevoli disparità a livello di procedure tra i programmi regionali, nazionali ed europei.

1.9

Il CESE intravede notevoli potenzialità per la promozione dell'innovazione attraverso un orientamento più innovativo degli appalti pubblici. Invita pertanto gli Stati membri ad aumentare il ricorso agli appalti precommerciali e a condividere esperienze e modelli di appalti favorevoli all'innovazione. Ciò dovrebbe valere anche per gli appalti pubblici finanziati tramite i fondi strutturali.

1.10

La riforma dei sistemi di istruzione dovrebbe, tra l'altro, fornire all'Europa molti più ricercatori e ingegneri altamente qualificati (3). Il CESE ritiene che sarebbe utile includere nei loro piani di studio la formazione all'imprenditorialità e la capacità di gestione, due requisiti indispensabili per l'efficace trasformazione di valide idee in progetti di successo. Auspica quindi che le imprese e le parti sociali possano partecipare alla definizione dei piani di studio e alla gestione dei programmi di dottorato.

1.11

Il CESE desidera nuovamente porre in evidenza il ruolo specifico dell'innovazione sociale, che potrebbe fornire un contributo decisivo nella gestione della crisi e delle altre sfide della società moderna. Dovrebbero essere pertanto sviluppati tutti quei meccanismi di sostegno che risultano accessibili anche ai potenziali innovatori sociali nella società civile e nell'economia sociale. Il CESE invita la Commissione a fornire il prima possibile un sostegno per la creazione di incubatori per progetti sociali innovativi.

2.   Contesto del parere e della comunicazione della Commissione

2.1

L'Unione dell'innovazione, una delle sette iniziative faro annunciate nella strategia Europa 2020, mira a creare un quadro più favorevole all'innovazione in Europa e ad assicurare conseguentemente la trasformazione di idee innovative in prodotti e servizi in grado di generare crescita e posti di lavoro. Le analisi condotte mostrano che i paesi che in passato hanno investito maggiormente in R&I, beneficiano di una ripresa nettamente più rapida e registrano livelli occupazionali più elevati (4).

2.2

Nella sua comunicazione sullo Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 (5), la Commissione europea sintetizza, per il secondo anno consecutivo, le realizzazioni conseguite a livello europeo e di Stati membri in materia di attuazione dell'Unione dell'innovazione, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020.

2.3

In termini generali, la Commissione rileva importanti progressi nell'attuazione dell'Unione dell'innovazione. Oltre l'80 % delle iniziative sono in corso di realizzazione. Gli Stati membri si stanno concentrando in maniera crescente sulla creazione di un contesto imprenditoriale favorevole all'innovazione, riducendo la tassazione sugli investimenti nella ricerca e sui redditi ottenuti dai brevetti, agevolando l'accesso al capitale di rischio, ecc.

2.4

La comunicazione fa tuttavia riferimento a una serie di preoccupanti tendenze, che sono per lo più il risultato della crisi economica e dei forti disavanzi di bilancio:

nel 2011 e 2012 si è registrata una tendenza alla riduzione delle spese in R&S nei bilanci della maggior parte degli Stati membri;

le differenze a livello di efficienza ed efficacia dei sistemi nazionali di ricerca accrescono il divario in materia di innovazione tra Stati e regioni;

alcuni paesi registrano una diminuzione degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo da parte del settore privato, in particolare tra le piccole e medie imprese;

a causa delle numerose strozzature che ostacolano la crescita, l'Europa conta un numero eccessivamente limitato di imprese innovative a forte crescita.

2.5

Una importante conclusione della comunicazione è che l'Europa deve intensificare il suo impegno per realizzare una crescita basata sull'innovazione. Per tale scopo, è urgente sviluppare ulteriormente l'Unione dell'innovazione. Attualmente, tuttavia, non è chiaro né in quali settori né con quali misure e strumenti avrà luogo tale sviluppo e approfondimento.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE accoglie con favore la decisione della Commissione di eseguire ogni anno un'analisi dello stato dell'Unione dell'innovazione, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Un'analisi tempestiva dei risultati facilita infatti l'adozione di misure correttive nei settori in cui la situazione non evolve nella giusta direzione.

3.2

Un periodo di due anni, tenuto conto della pratica abituale in materia di attuazione della nuova legislazione UE, risulta troppo limitato per una reale valutazione dei risultati conseguiti (6). Ciononostante, il CESE apprezza che il quadro normativo per l'Unione dell'innovazione sia stato più o meno istituito, sebbene i risultati in termini di crescita economica e nuovi posti di lavoro non siano ancora visibili.

3.3

Nel quadro dell'ampio e omnicomprensivo dibattito sui disavanzi pubblici, sulle misure di austerità impopolari e sulla perdita di fiducia complessiva nel progetto europeo, l'Unione dell'innovazione rappresenta una delle iniziative più positive e di maggior successo. La maggior parte degli impegni assunti nel quadro dell'Unione dell'innovazione si è più o meno concretizzata. Il CESE si attende pertanto ragionevolmente che entro la fine del 2014 vengano realizzati tutti e 34 gli impegni.

3.4

Il CESE accoglie con favore i progressi nella realizzazione di infrastrutture di ricerca di eccellenza a livello paneuropeo, grazie al ruolo efficiente dell'ESFRI e alle sue attività (7). Dei complessivi 48 progetti presenti nell'elenco dell'ESFRI, 27 sono già in fase di attuazione e ciò lascia ben sperare per il conseguimento dell'obiettivo che prevede la realizzazione del 60 % delle infrastrutture europee di ricerca prioritarie entro il 2015 (8). A parere del CESE, l'Europa sta facendo ancora troppo poco per coordinare e ottimizzare l'impiego delle sue infrastrutture di ricerca.

3.5

Il nuovo concetto dei partenariati europei per l'innovazione, i cui progetti pilota iniziali mirano ad affrontare problematiche di primaria importanza per la società (9), sta finora mostrando risultati incoraggianti. Essi puntano a riunire le parti interessate a tutti i livelli, per superare la frammentazione e garantire una massa critica. Malgrado questi segnali incoraggianti, i partenariati europei rappresentano in alcuni casi modelli ancora incompleti e non verificati. Il CESE invita quindi la Commissione, sulla base dell'esperienza finora acquisita, ad elaborare prima possibile un'analisi dettagliata della loro efficacia e a definire condizioni uniformi per il loro funzionamento e finanziamento in futuro.

3.6

Malgrado gli indubbi progressi in alcuni ambiti, non vi sono motivi per esprimere compiacimento. Il CESE indicherà più avanti gli ambiti in cui non si sono ancora registrati adeguati progressi e dove occorre agire in maniera rapida ed efficace.

3.7

Il sistema di sostegno per la ricerca e lo sviluppo in Europa risulta ancora troppo complesso. I potenziali beneficiari si trovano di fronte a un'impressionante quantità di strumenti esistenti (programmi nazionali e regionali, iniziative intergovernative e procedure di finanziamento dell'UE). Non è stata nemmeno ridotta in maniera significativa l'entità degli oneri amministrativi. Ciò ostacola la cooperazione transfrontaliera e scoraggia quindi le piccole e medie imprese e le micro imprese dal partecipare soprattutto ai progetti di ricerca dell'UE. Oltre alle esigenze amministrative, esistono anche notevoli disparità a livello di procedure.

3.8

Il punto di partenza per l'Unione dell'innovazione deve consistere nella realizzazione di un sistema di istruzione moderno di eccellente livello in tutti gli Stati membri, compresa la riforma dell'istruzione superiore. Le imprese sono ancora molto poco coinvolte nell'elaborazione dei piani di studio e nella gestione dei programmi di dottorato. Il CESE raccomanda quindi nuovamente che alle parti sociali venga consentito di partecipare attivamente alla pianificazione dei sistemi di istruzione del futuro. Il CESE chiede inoltre che le competenze manageriali e imprenditoriali siano incluse nei percorsi di apprendimento dei futuri ingegneri e ricercatori, in modo da facilitare e promuovere la trasformazione di valide idee in progetti di successo commercializzabili.

3.9

Il CESE sostiene un'ampia definizione del concetto di innovazione, applicabile a numerosi contesti. Nei suoi precedenti pareri, ha ripetutamente evidenziato il ruolo specifico dell'innovazione sociale  (10), che spesso discende direttamente dalle organizzazioni della società civile. Molti aspetti dei sistemi di protezione sociale europei sono frutto di idee innovative proposte da attori della società civile e dell'economia sociale. Pertanto, il sostegno all'innovazione deve comprendere tutti i settori della società e i meccanismi di finanziamento devono riflettere la straordinaria diversità dell'innovazione.

3.10

Non disponiamo ancora di un sistema efficace di commercializzazione delle idee innovative: l'accesso ai finanziamenti, specialmente da parte delle piccole imprese innovative, risulta ancora difficoltoso (carenza di fondi di capitali di rischio a causa della crisi finanziaria). L'imprenditorialità e l'innovazione vanno spesso di pari passo. In Europa, siamo tradizionalmente meno tolleranti riguardo alla possibilità di fallimento aziendale. Siamo perfino più restii riguardo ai progetti innovativi e rischiosi. Il mercato unico dei capitali (specialmente di rischio) non è ancora operativo. Le nuove forme di finanziamento innovativo delle imprese, come il finanziamento collettivo (crowd funding) e i business angels stentano a decollare. Il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), pur essendo stata un'ottima esperienza, non è purtroppo è in grado di soddisfare la domanda.

3.11

Il completamento del mercato interno dell'innovazione dipende in larga misura dal corretto funzionamento del mercato unico europeo, che presenta ancora numerosi ostacoli e lacune, specialmente per quanto riguarda la libera circolazione di servizi e capitali (11). Il CESE raccomanda nuovamente alla Commissione di valutare la possibilità di creare una base di dati elettronica paneuropea (sotto forma di motore di ricerca), contenente conoscenze specifiche derivanti da imprese individuali e da istituti di ricerca, per facilitare un più rapido collegamento in rete delle imprese e di altri organismi, e consentire loro di aderire a progetti innovativi (eventualmente nel quadro della rete Impresa europea esistente) (12).

3.11.1

Gli ostacoli al completamento del mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale rientrano nella stessa categoria. Il brevetto unico europeo, ad esempio, è stato finalmente introdotto – il che rappresenta un importante successo – ma le procedure non sono ancora operative.

3.12

L'Europa è inoltre in ritardo nel completamento dei mercati per appalti innovativi, specialmente per quanto riguarda i meccanismi degli appalti pubblici (13). Nell'UE viene bandito un numero decisamente inadeguato di gare d'appalto intese a promuovere l'innovazione. Il CESE invita pertanto gli Stati membri ad aumentare significativamente il ricorso agli appalti precommerciali, che secondo la Commissione consentirebbe una crescita del mercato degli appalti pari a 10 miliardi di euro. A questo proposito, il CESE fa altresì riferimento alle proposte di ammodernamento degli appalti pubblici formulate dal Parlamento europeo (14). Si dovranno inoltre utilizzare maggiormente gli appalti pubblici cofinanziati dai fondi strutturali per incrementare la domanda di prodotti e servizi innovativi.

3.13

Uno Spazio europeo della ricerca funzionante, sinonimo di mercato unico della ricerca e innovazione, è una delle condizioni chiave per la piena attuazione del concetto di Unione dell'innovazione. Il Consiglio europeo ha fissato il 2014 come termine ultimo per sua realizzazione (15). Ciò significa che entro tale data dovrebbero essere rimossi tutti i principali ostacoli alla mobilità e alla cooperazione transfrontaliera, anche attraverso la realizzazione di un mercato aperto per i ricercatori, l'introduzione di fondi pensione aggiuntivi, un flusso ottimale di conoscenze e risultati della ricerca, e un impiego più competitivo delle risorse nazionali per la ricerca. Il CESE ha descritto più dettagliatamente i suoi punti di vista sul completamento dello spazio europeo della ricerca in un parere (16), nel quale ha espresso la propria preoccupazione per la scadenza del 2014 a suo avviso troppo ambiziosa.

3.14

La priorità accordata al finanziamento e alla promozione dell'innovazione dovrebbe riflettersi nell'intero spettro di programmi di finanziamento dell'UE, compresi i fondi di coesione, e non solo nel programma per la competitività e l'innovazione. Il CESE invita pertanto gli Stati membri ad approfittare delle opportunità offerte dal nuovo regolamento sui fondi strutturali (17).

3.15

Per garantire il corretto funzionamento dell'Unione dell'innovazione, occorrono sforzi sostenuti e un'efficace cooperazione a tutti i livelli (UE, nazionale e locale). È inoltre necessaria una maggiore attenzione al ruolo della politica di innovazione regionale, che potrebbe contribuire in maniera significativa ad arrestare la fuga di cervelli dalle regioni con capacità limitate verso i poli di eccellenza europei della ricerca.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

A parere del CESE, l'attuazione dei 34 impegni previsti nell'ambito dell'iniziativa faro è soltanto il primo passo verso la realizzazione di un'autentica Unione dell'innovazione. Se vogliamo che essa contribuisca concretamente a garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sarà necessario un approfondimento durante la prossima fase, che implicherà un grado decisamente più elevato di integrazione e di coordinamento delle politiche nazionali di R&I con le politiche e le attività dell'UE. Il CESE invita la Commissione a elaborare, senza indugio, un elenco di misure e settori specifici nei quali tale approfondimento è non solo possibile ma anche necessario.

4.2

Il CESE ritiene che vi siano ampie possibilità di approfondimento in numerosi settori. A titolo di esempio:

la promozione dell'innovazione nel settore pubblico può rafforzare l'efficienza e ridurre i costi degli enti pubblici, contribuendo in tal modo al riequilibrio dei bilanci e alla competitività generale degli Stati membri;

ulteriori miglioramenti al contesto imprenditoriale per le imprese innovative in rapida crescita attraverso misure più incisive in materia di tassazione, sostegno alla creazione di imprese (agevolazioni fiscali limitate nel tempo), armonizzazione della legislazione sui diritti d'autore, ecc;

l'innovazione sociale può affrontare in maniera efficace molte delle sfide della società moderna e le conseguenze della crisi economica;

soluzioni innovative nel settore dei servizi creerebbero nuove opportunità in settori quali la vendita al dettaglio, il commercio elettronico, il turismo, le applicazioni software, ecc.

4.3

Il CESE approva i risultati e le raccomandazioni dell'ERIAB, che ha eseguito la prima prova di resistenza dell'Unione dell'innovazione (18). In questa relazione, sottolinea la necessità di un radicale ripensamento della futura strategia di crescita europea, basata maggiormente sulla conoscenza e l'innovazione. Tra le principali sfide cita:

il debole impegno politico degli Stati membri a favore dell'Unione dell'innovazione;

modelli imprenditoriali tradizionali obsoleti;

insufficiente collegamento tra i risultati scientifici-accademici di alto livello e i risultati reali in termini di innovazione basata sulle tecnologie;

lentezza dei processi decisionali e avversità ai rischi connessi con l'innovazione.

4.4

Il CESE raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione alcuni strumenti specifici finalizzati a promuovere lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi. Un'idea potrebbe essere quella di utilizzare i cosiddetti assegni di innovazione.

4.5

Il CESE è stato invitato, nell'ambito delle iniziative faro, a incoraggiare le imprese, le parti sociali e le ONG da esso rappresentate, a sostenere l'Unione dell'innovazione e contribuire a diffondere le buone pratiche. Proponiamo che il Comitato, in particolare tramite il suo comitato direttivo Europa 2020, elabori un elenco concreto di iniziative e attività grazie alle quali possa contribuire, tramite le parti sociali, i consigli economici e sociali nazionali e altre organizzazioni della società civile, a rafforzare la fiducia nell'Unione dell'innovazione, in maniera più consistente rispetto al passato.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Consiglio europeo per il settore della ricerca e l'innovazione (European Research Area and Innovation Board – ERIAB), Prova di resistenza dell'Unione dell'innovazione, novembre 2012.

(2)  Comunicazione della Commissione COM(2012) 392 final - Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita.

(3)  L'Europa avrà bisogno di almeno un milione di nuovi ricercatori e ingegneri entro il 2020, se intende conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.

(4)  Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione 2013.

(5)  COM(2013) 149 final, del 21 marzo 2013.

(6)  Alcuni atti legislativi sul miglioramento del contesto per l'innovazione (direttiva sulla proprietà intellettuale, brevetto europeo, passaporto per i capitali di rischio, ecc.) non sono ancora entrati in vigore a tutti gli effetti.

(7)  European Strategy Forum on Research Infrastructures (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca).

(8)  Cfr. relazione di attuazione ESFRI, novembre 2012.

(9)  Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sull'invecchiamento attivo e in buona salute; PEI sulla produttività e la sostenibilità dell'agricoltura; PEI sulle città e comunità intelligenti; PEI sull'acqua; PEI sulle materie prime.

(10)  Cfr. pareri GU C 132 del 3.5.2011, pag. 39 (punto 3.10.4); GU C 229 del 31.7.2012, pag. 39; GU C 354 del 28.12.2010, pag. 80.

(11)  Cfr. parere L'Atto per il mercato unico: individuare i provvedimenti mancanti (non ancora pubblicato nella GU).

(12)  Cfr. parere GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 8 (punti 1.2 3 e 3.2.4).

(13)  Il mercato degli appalti pubblici rappresenta attualmente circa il 17 % del PIL europeo.

(14)  Relazione commissione IMCO e risoluzione del Parlamento europeo sugli appalti precommerciali.

(15)  Conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2011 e del marzo 2012.

(16)  GU C 76 del 14.3.2013, pag. 31.

(17)  Articolo 9 del regolamento sull'FSE.

(18)  Il primo documento sulla posizione del consiglio europeo per il settore della ricerca e l'innovazione (European Research Area and Innovation Board – ERIAB), Prova di resistenza dell'Unione dell'innovazione, novembre 2012.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/40


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base»

COM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)

2013/C 341/09

Relatrice: MADER

Il Consiglio, in data 7 giugno 2013, e il Parlamento europeo, in data 23 maggio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

COM(2013) 266 final — 2013/139 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 luglio 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 163 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Sintesi

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione intesa ad assicurare a ciascun cittadino europeo l'accesso a un conto bancario e a migliorare la comparabilità delle spese e la mobilità, nonché a lottare contro l'esclusione finanziaria e a facilitare la partecipazione dei consumatori al mercato interno.

1.2

Il CESE ritiene che l'adozione di una direttiva sia lo strumento più adatto per rendere effettive queste misure, che risultano vantaggiose sia per i consumatori che per i prestatori di servizi di pagamento. Tali misure contribuiranno al completamento del mercato unico nel settore dei servizi finanziari e concorreranno a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali. L'esercizio di questo diritto, tuttavia, dovrà essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e non dovrà favorire l'evasione fiscale. Il CESE reputa inoltre necessario prestare la massima attenzione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

1.3

Il CESE si rammarica tuttavia per la portata limitata di talune misure. Raccomanda che l'armonizzazione della terminologia riguardi tutte le spese e che il documento informativo non contenga solo l'elenco delle operazioni più rappresentative. Ritiene che i consumatori possano compiere scelte informate solo confrontando le spese applicabili all'insieme delle operazioni correnti, poiché ogni consumatore ha esigenze diverse.

1.4

Il CESE approva le disposizioni intese a migliorare la trasparenza, in particolare sulle offerte a pacchetto. Il consumatore dovrebbe infatti poter essere in grado di confrontare le diverse formule proposte dai prestatori di servizi di pagamento e di individuare quella più vantaggiosa e più adatta alla sua situazione.

1.5

Il CESE sostiene l'introduzione dell'obbligo di comunicazione di un riepilogo delle spese ed auspica che questa disposizione venga integrata dall'obbligo di informare i consumatori prima dell'addebito diretto di spese insolite sui loro conti, in modo da dare loro la possibilità di adottare le misure opportune o di effettuare una contestazione di tali spese.

1.6

Analogamente, per motivi di trasparenza, il CESE è favorevole all'introduzione di siti internet di confronto indipendenti e raccomanda che il registro in cui sono censiti i siti esistenti consenta ai consumatori di avere accesso alle informazioni relative agli istituti situati in tutti gli Stati membri.

1.7

Il CESE è altresì favorevole alle proposte sulla mobilità bancaria. Ritiene tuttavia che debba essere esaminata la fattibilità di un numero di conto portatile e che debba essere sistematicamente attuato un sistema di ridirezione automatica delle operazioni (1). Tali misure dovrebbero essere precedute da uno studio indipendente.

1.8

Il CESE richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della formazione del personale dei prestatori di servizi di pagamento, essendo l'informazione indispensabile ma non sufficiente. Analogamente insiste sulla necessità di una educazione finanziaria, impartita soprattutto dalle associazioni di consumatori indipendenti (2).

1.9

Il CESE non può che sostenere le disposizioni intese a permettere a ciascun cittadino europeo di accedere a un conto bancario con caratteristiche di base, dato che l'inclusione bancaria rappresenta una necessità nel mondo attuale.

1.10

Il CESE esprime qualche riserva sulla limitazione ad «almeno un prestatore» in ciascuno Stato membro, che può di fatto privare il consumatore di qualsiasi possibilità di scelta, non essendo disponibile alcuna offerta concorrente.

1.11

Il CESE ritiene che debba essere tenuto conto dei costi reali per definire il carattere «ragionevole» delle spese (nell'ipotesi in cui l'offerta non sia gratuita) associate alla tenuta e alla gestione del relativo conto, e sottolinea la necessità di inquadrare le spese per la morosità dell'esposizione.

1.12

Il CESE condivide il parere della Commissione sulla necessità di prevedere controlli e sanzioni dissuasive in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva. Sottolinea che l'efficacia dei controlli dipende dalla dotazione di mezzi adeguati alle funzioni da svolgere.

1.13

Il CESE ribadisce il proprio sostegno ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, purché indipendenti.

2.   Contesto

2.1

L'8 maggio 2013, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

2.2

Tale proposta si inquadra nella continuità delle iniziative assunte in questi ultimi anni per perseguire la realizzazione di un mercato unico dei servizi di pagamento, indispensabile per la crescita e la competitività dell'Europa.

2.3

La proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali.

2.4

La Commissione constata che, secondo le stime della Banca mondiale, circa 58 milioni di consumatori dell'Unione europea non hanno un conto di pagamento e circa 25 milioni di essi vorrebbero aprirne uno.

2.5

Inoltre rileva che l'economia si sta muovendo, per quanto riguarda le imprese, i consumatori e le amministrazioni, verso un incremento delle operazioni senza contante e dei pagamenti dematerializzati, senza tuttavia proporre alcuna misura per un più ampio utilizzo delle operazioni non monetarie.

2.6

In questo contesto, la Commissione ritiene che l'accesso a un conto bancario e a servizi finanziari sia indispensabile per permettere ai consumatori di usufruire di tutti i benefici del mercato unico e assicurare la loro inclusione finanziaria e sociale.

2.7

Constata inoltre che le condizioni vigenti del mercato unico possono dissuadere alcuni prestatori di servizi di pagamento dall'investire in nuovi mercati.

2.8

La Commissione intende eliminare questi ostacoli e propone a tal fine di intraprendere le seguenti azioni:

permettere a tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, di possedere, in qualsiasi Stato dell'Unione europea, un conto di pagamento con caratteristiche di base;

adottare disposizioni intese a migliorare le informazioni sulle spese bancarie e favorire la comparabilità;

introdurre in ciascuno Stato membro un dispositivo in grado di facilitare la mobilità bancaria.

2.9

Tali misure contribuiranno, secondo la Commissione, a rendere pienamente funzionante, e a sviluppare ulteriormente, il mercato interno nel settore dei servi finanziari. I consumatori potranno più facilmente confrontare le offerte e muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. I prestatori di servizi di pagamento saranno posti in condizioni di parità e potranno beneficiare della semplificazione delle procedure e dell'armonizzazione delle norme per cercare nuovi mercati.

3.   Valutazione della proposta di direttiva

3.1

Il CESE condivide l'analisi condotta dalla Commissione riguardo agli ostacoli rilevati e alla necessità di completare il mercato unico dei servizi finanziari. Ritiene che ogni consumatore debba poter aprire un conto bancario e disporre degli strumenti per utilizzarlo; e l'inclusione bancaria è una condizione necessaria per conseguire l'obiettivo previsto.

3.2

Il CESE sostiene inoltre le proposte intese a ovviare all'opacità delle spese bancarie e a migliorare la mobilità. Ritiene infatti che esse contribuiranno a favorire la concorrenza a vantaggio dei consumatori e dei prestatori di servizi di pagamento.

3.3

È inoltre convinto che l'adozione di una direttiva sia lo strumento più adatto: la Commissione ha a giusto titolo osservato che la raccomandazione non ha sortito l'effetto previsto e che le iniziative volontarie sono state decisamente insufficienti.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Comparabilità delle spese addebitate per il conto di pagamento

4.1.1

Terminologia - Il CESE condivide pienamente la proposta della Commissione di armonizzare la terminologia utilizzata per le spese. Tale armonizzazione è indispensabile per migliorare la comprensione da parte dei consumatori e la comparabilità. Si interroga tuttavia sulla portata limitata della misura e raccomanda che l'armonizzazione della terminologia tenga conto dell'insieme delle spese.

4.1.1.1

Osserva che le autorità competenti designate in ciascuno Stato membro saranno incaricate di redigere gli elenchi provvisori che saranno trasmessi alla Commissione. Reputa necessario coinvolgere le associazioni di consumatori, i prestatori di servizi di pagamento, e i consumatori stessi, nella compilazione di tali elenchi, allo scopo di verificare che i termini scelti risultino effettivamente comprensibili a tutti.

4.1.1.2

Richiama l'attenzione sul fatto che il termine che verrà utilizzato dovrà indicare servizi identici in ciascun istituto.

4.1.2

Documentazione sulle spese e glossario - Il CESE accoglie con favore l'obbligo imposto ai prestatori di servizi di pagamento di consegnare, prima della conclusione del contratto, un documento informativo sulle spese, contenente l'elenco dei servizi più rappresentativi, e approva la disposizione che prevede la possibilità di accedere a tale documento in qualsiasi momento e a titolo gratuito, in particolare attraverso la sua diffusione sui siti Internet degli istituti. Raccomanda che la presentazione di tale elenco sia armonizzata. Propone inoltre di integrare questo dispositivo di informazione con l'obbligo di inviare ai consumatori un nuovo documento informativo in caso di modifiche delle tariffe.

4.1.2.1

Ritiene tuttavia che il documento informativo debba riguardare tutte le spese; la limitazione alle sole spese più rappresentative non permette infatti ai consumatori di comparare efficacemente le offerte dei diversi istituti, dato che tale comparazione deve essere fatta tenendo conto dei loro bisogni, che non sono necessariamente quelli che figurano nell'elenco, visto che ciascun consumatore ha esigenze particolari.

4.1.2.2

Il CESE suggerisce, nel caso in cui dovessero essere presenti tutte le spese, di procedere all'armonizzazione della presentazione di tutte le voci del documento informativo. Inoltre raccomanda di armonizzare la presentazione dell'informazione per tipo di operazione (per mese, per anno, per operazione), per facilitare il confronto.

4.1.2.3

Il CESE, desideroso di garantire la trasparenza e convinto che il consumatore debba poter valutare la convenienza ad accettare o meno un pacchetto di servizi, in funzione delle proprie esigenze, rileva con soddisfazione l'obbligo di indicare dettagliatamente tali offerte nel documento informativo.

4.1.2.4

Accoglie altresì con favore l'obbligo di utilizzare la terminologia armonizzata nel documento informativo e nel riepilogo delle spese, in modo da facilitare la comprensione.

4.1.2.5

Il CESE prende infine atto dell'obbligo di mettere a disposizione un glossario, pur ritenendo che la priorità debba consistere nell'utilizzare all'interno dei documenti informativi termini chiari e comprensibili.

4.1.3

Riepilogo delle spese - Il CESE è favorevole all'obbligo che verrà introdotto di comunicare ai consumatori, almeno una volta all'anno, un riepilogo di tutte le spese fatturate. Tale informazione permette ai consumatori di calcolare il costo delle prestazioni di servizi che vengono loro vendute e di scegliere i prodotti adeguati. Ritiene che si tratti di una condizione minima necessaria e che tale riepilogo debba essere fornito a titolo gratuito.

4.1.3.1

Il CESE sottolinea tuttavia che sarebbe interessante integrare tale misura con l'obbligo di informazione preventiva sulle spese prima che venga effettuato qualsiasi addebito sul conto da parte del prestatore di servizi, per il pagamento di spese insolite; in tal modo i consumatori potrebbero adottare le misure necessarie prima dell'addebito, provvedere alla copertura del conto o, se necessario, effettuare una contestazione di tali spese.

4.1.4

Sito internet di confronto - Il CESE sostiene la messa a disposizione delle informazioni sulle spese bancarie attraverso dei siti internet nazionali autorizzati o pubblici. Tale misura contribuirà a una migliore informazione dei consumatori a condizione che il sito internet di confronto presenti garanzie di indipendenza e sia completo. Il CESE ritiene che debba essere prestata particolare attenzione alle modalità di finanziamento di tali siti. Si interroga inoltre sulle modalità di attuazione di questi strumenti, e in particolare sulla natura dei dati che verranno forniti: presentazione dei soli prezzi unitari di operazioni e servizi oppure possibilità di effettuare un calcolo secondo un profilo personalizzato.

4.1.4.1

Il CESE richiama l'attenzione sulla necessità di restare particolarmente vigili sulle condizioni stabilite per l'accreditamento degli operatori privati. Ritiene che tale accreditamento debba essere riconosciuto dalle autorità competenti degli Stati membri.

4.1.4.2

Il CESE ritiene altresì indispensabile che i termini utilizzati dai siti di confronto siano gli stessi previsti dalla terminologia armonizzata.

4.1.4.3

Il CESE raccomanda infine che il registro indichi o contenga un collegamento ai registri degli altri Stati membri, affinché i consumatori possano facilmente accedere alle tariffe di tutti gli istituti presenti nell'Unione, accesso che risulterà utile soprattutto alle popolazioni «migranti».

4.2   Trasferimento del conto

4.2.1

Il CESE sostiene le proposte della Commissione che contribuiranno a migliorare la mobilità bancaria, una condizione indispensabile per superare gli ostacoli psicologici e tecnici che si frappongono alla mobilità.

4.2.2

Il CESE è tuttavia convinto che debba essere realizzato uno studio indipendente sulla possibilità di introdurre un numero di conto portatile, che rappresenta la soluzione più efficace per rendere pienamente operativa la mobilità.

4.2.3

Il CESE ritiene che in tutti gli istituti di pagamento dovrebbe essere previsto almeno un sistema di ridirezione automatica per un periodo di 15 mesi, per tenere conto dei pagamenti effettuati annualmente.

4.2.4

Il CESE esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione preveda delle modalità di fatturazione delle spese relative al servizio di trasferimento del conto, al fine di evitare che assumano un carattere dissuasivo.

4.2.5

Il CESE ricorda che sussistono altri ostacoli, che riguardano in particolare il costo del trasferimento di alcuni prodotti di risparmio o la sottoscrizione di un credito ipotecario.

4.2.6

Il CESE osserva che l'informazione sull'esistenza di questi dispositivi di facilitazione della mobilità è determinante e ritiene che la banca scelta dal consumatore debba essere il suo unico interlocutore.

4.2.7

Il CESE ritiene che il personale dei prestatori di servizi di pagamento, specialmente quello incaricato dell'accoglienza nelle agenzie, debba essere formato in materia di accompagnamento alla mobilità bancaria, e insiste sulla necessità di una educazione finanziaria, impartita soprattutto dalle associazioni di consumatori.

4.3   Accesso al conto di pagamento

4.3.1

Il CESE non può che sostenere l'azione della Commissione. Ritiene che ogni consumatore debba avere accesso a un conto bancario con caratteristiche di base, in modo da poter accedere a tutti i servizi bancari necessari nella vita quotidiana, in cui la dematerializzazione produce effetti sempre più rilevanti. Sottolinea l'importanza della comunicazione, da parte delle banche, dell'esistenza di questo servizio.

4.3.2

Il CESE esprime invece qualche riserva sulla limitazione ad «almeno un prestatore di servizi di pagamento» in ciascuno Stato membro. Nell'ipotesi in cui un solo istituto proponga questa offerta, quest'ultimo si troverebbe ad assumere un onere considerevole e ad essere stigmatizzato assieme ai consumatori che dovessero esserne clienti. Infine, l'assenza di concorrenza eliminerebbe qualsiasi possibilità di scelta per i consumatori e comporterebbe l'obbligo di accettare le condizioni stabilite, relative in particolare alle tariffe.

4.3.3

Il CESE ritiene che l'elenco delle prestazioni di base citate all'articolo 16 debba rappresentare una condizione minima, dovendo ciascuno Stato membro essere libero di includere prestazioni supplementari, collegate in particolare a specificità nazionali.

4.3.4

A parere del CESE spetta alla banca decidere se concedere o meno uno scoperto bancario adeguato.

4.3.5

Il CESE è favorevole alla gratuità o alla limitazione delle spese associate a questo servizio di base.

4.4   Autorità competenti, risoluzione alternativa delle controversie, sanzioni

4.4.1

Il CESE condivide il parere della Commissione sulla necessità di prevedere controlli e sanzioni dissuasive in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva e sottolinea che l'efficacia dei controlli sarà assicurata solo se le autorità nazionali dispongono di mezzi adeguati alle funzioni loro affidate.

4.4.2

Il CESE ribadisce il proprio sostegno ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, purché indipendenti.

4.5   Disposizioni finali

4.5.1

Il CESE approva la delega dei poteri a favore della Commissione, a condizione che le relative modalità siano chiaramente definite e che venga assicurata la trasparenza dell'esercizio.

4.5.2

Il CESE sostiene la politica di valutazione della Commissione.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico, GU C 151 del 17.6.2008, pag. 1.

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Educazione finanziaria e consumo responsabile di prodotti finanziari, GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/44


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato»

COM(2013) 288 final — 2013/0150 (COD)

2013/C 341/10

Relatore unico: NARRO

Il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettivamente in data 23 maggio e 6 giugno 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato

COM(2013) 288 final — 2013/0150 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 luglio 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 154 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

La proposta della Commissione europea contribuisce a migliorare sensibilmente l'applicazione pratica del nuovo regolamento sui biocidi a partire dal 1o settembre 2013. Essa inoltre chiarisce il funzionamento delle norme di transizione e offre agli operatori una maggiore sicurezza giuridica.

1.2

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) critica il fatto che durante il lungo e complesso processo di adozione delle nuova legislazione europea sui biocidi la Commissione, il Consiglio e il Parlamento non abbiano avviato una riflessione preliminare sulle eventuali distorsioni prodotte da norme di transizione confuse e poco chiare.

1.3

Il CESE condivide la necessità di introdurre modifiche nel regolamento sui biocidi prima della sua entrata in vigore (1) in modo da facilitare il passaggio dalla direttiva 98/8/CE al regolamento citato. Per garantire il corretto funzionamento del sistema risulta indispensabile un quadro coerente, con misure di transizione che consentano un cambiamento graduale del sistema per gli operatori e gli Stati membri.

1.4

Il CESE accoglie favorevolmente i cambiamenti introdotti nelle misure di transizione per quanto concerne gli articoli trattati e la valutazione di un principio attivo e di un biocida esistente. Tali modifiche impediranno di fatto un congelamento della commercializzazione di gran parte dei nuovi articoli trattati, i quali potranno essere immessi nel mercato a condizione che entro il 1o settembre 2016 venga presentato un fascicolo completo che valuti il principio o i principi attivi contenuti in detti articoli (2) e consentiranno un migliore passaggio al sistema armonizzato di autorizzazione dei biocidi esistenti (3).

1.5

Per quanto concerne la nuova disposizione che prevede la condivisione obbligatoria degli studi sul destino e sul comportamento ambientale relativi alle sostanze elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007, il CESE chiede alla Commissione di garantire che il nuovo obbligo non comporterà distorsioni di concorrenza e non inciderà negativamente sulla capacità di innovazione di talune imprese.

1.6

Il CESE è favorevole al fatto che nel quadro di tale modifica legislativa possano rientrare altre questioni rilevanti, ad esempio quelle concernenti l'accesso all'informazione, la definizione di prodotti della famiglia dei biocidi e l'obbligo di scambiarsi dati.

2.   Introduzione

2.1

Per "biocida" si intende qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con mezzi chimici o biologici. Viene inoltre considerata "biocida" qualsiasi sostanza, miscela o prodotto commercializzato con l'intenzione di generare principi attivi (4). I biocidi sono presenti nella vita quotidiana in quanto impediscono il diffondersi delle malattie e favoriscono un livello elevato di igiene in ambienti ad alta densità di popolazione.

2.2

La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei biocidi all'interno dell'UE (5). Tale direttiva armonizza la legislazione su tali prodotti nel territorio europeo, definendo principi comuni di valutazione e autorizzazione dei biocidi ed evitando in tal modo ostacoli economici e/o amministrativi.

2.3

Il 16 maggio 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato (6). Il cosiddetto "Regolamento biocidi" è stato adottato il 22 maggio 2012 (7) e dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1o settembre 2013. Le nuove norme comportano una deroga della direttiva 98/8/CE e sono il risultato di un'intensa consultazione pubblica e di una valutazione d'impatto particolareggiata da parte della Commissione europea (8).

2.4

L'obiettivo del regolamento è quello di migliorare la libera circolazione dei biocidi all'interno dell'Unione e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. La proposta di regolamento all'esame, che mantiene la struttura della direttiva 98/8, si basa sul principio di precauzione, onde garantire che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non abbiano effetti nocivi sulla salute o l'ambiente.

2.5

Le nuove norme intendono colmare le lacune riscontrate nel precedente quadro legislativo e rendere dinamico il funzionamento del sistema delle autorizzazioni attraverso la semplificazione, la soppressione degli ostacoli alla commercializzazione dei biocidi e l'armonizzazione di talune disposizioni.

2.6

Dopo aver riscontrato che determinate disposizioni del regolamento 528/2012 sui biocidi potrebbero produrre distorsioni a livello di funzionamento, la Commissione ha deciso di presentare alcune modifiche formali al regolamento stesso prima che entri in vigore. Le modifiche sono sostanzialmente le seguenti:

impedire che le norme transitorie del regolamento sui biocidi provochino un congelamento indesiderato del mercato fino ad undici anni per gli articoli trattati con i biocidi che sono legali sul mercato dell'UE, ma che non sono ancora stati valutati a livello dell'Unione europea;

eliminare ostacoli commerciali involontari che, in conseguenza dell'applicazione del regolamento, potrebbero arrecare danno a determinati operatori.

3.   Osservazioni generali

3.1

Nel 2010, il CESE ha adottato il parere in merito alla proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (9). In tale occasione, il Comitato ha sostenuto l'opportunità di sostituire la direttiva con un regolamento sui biocidi al fine di conseguire la semplificazione e l'armonizzazione della legislazione.

3.2

Nonostante la valutazione d'impatto, la consultazione pubblica e le diverse relazioni elaborate nel quadro dell'adozione del regolamento sui biocidi, le critiche mosse da taluni fornitori, principalmente piccoli e medi, circa la possibilità che l'applicazione del regolamento stesso generasse importanti restrizioni e disfunzioni sul mercato, ha fatto in modo che la Commissione reagisse con urgenza prevedendo una serie di modifiche volte ad eliminare gli effetti nocivi degli ostacoli commerciali che la normativa europea sui biocidi, e soprattutto le sue disposizioni transitorie, potrebbero comportare.

3.3

Il CESE valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia modificato alcuni articoli rendendo più razionale l'applicazione delle norme sui biocidi. Tuttavia ritiene che, una volta avviato il processo di revisione del regolamento, sarebbe stato necessario affrontare in modo più completo e sistematico determinate lacune della legislazione originale per quanto concerne l'accesso all'informazione, l'obbligo di scambiarsi dati e la definizione dei prodotti della famiglia dei biocidi.

3.4

Le modifiche alle norme transitorie, principalmente agli articoli 86, 89 e 94 del regolamento n. 528/2012 eviteranno che il mercato di determinate sostanze attive esistenti venga congelato o che i nuovi articoli trattati tra il 1o settembre 2013 e l'approvazione dell'ultima sostanza attiva contenuta negli articoli stessi vengano di fatto proibiti. Il CESE ritiene che queste modifiche alle norme transitorie neutralizzino gli importanti pregiudizi e danni collaterali che la formulazione originale degli articoli citati avrebbe comportato.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Gli articoli 89, paragrafo 4 e 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevedono termini per il ritiro progressivo dei biocidi per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione. Il nuovo testo propone di estendere gli stessi termini ai biocidi già presenti sul mercato quando è concessa un'autorizzazione ma le condizioni di quest'ultima richiedono che il biocida sia modificato. Il CESE ritiene che in questo ultimo caso bisognerebbe prevedere una deroga dei termini rispetto alla norma generale nel caso una richiesta venga respinta. Qualora un prodotto venga approvato purché soggetto a modifica, il CESE suggerisce di concedere un termine più lungo affinché i prodotti possano essere utilizzati e commercializzati fino al loro esaurimento.

4.2

L'Agenzia europea delle sostanze chimiche deve assicurare che l'elenco da essa stessa pubblicato, di cui all'articolo 95, contenga solo informazioni sui fornitori che approvano il rinnovo di un determinato principio attivo.

4.3

In materia di accesso all'informazione di cui all'articolo 66, paragrafo 3, il CESE giudica necessario un corretto equilibrio tra l'interesse generale e i legittimi interessi privati. La trasmissione automatica e sistematica d'informazioni sul nome e l'indirizzo del fabbricante di una sostanza attiva a chiunque ne faccia richiesta potrebbe indebolire la protezione dell'interesse commerciale del detentore dell'autorizzazione.

4.4

Nel proprio parere in merito al regolamento sui biocidi, il CESE ha accolto favorevolmente la condivisione obbligatoria dei dati risultanti dalla ricerca sugli animali. Infatti, uno degli aspetti più positivi della nuova proposta risiede nella volontà di evitare inutili sofferenze agli animali vertebrati per via della costante ripetizione di test tossicologici. In ogni caso, la Commissione dovrebbe valutare se l'obbligo di condividere, oltre ai dati tossici ed ecotossici, anche i dati concernenti tutti gli studi sul destino o sul comportamento ambientale delle sostanze di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1451/2007 risulti equilibrato e favorisca lo sviluppo di nuove sostanze attive. Un'efficace compensazione e la protezione dei dati fino al 2025 sono fondamentali per evitare che ci si approfitti indebitamente del lavoro altrui.

4.5

Per il CESE è logico che il termine entro i quali gli Stati membri devono pronunciarsi in merito all'autorizzazione di un biocida una volta che è stata adottata la decisione di approvare una sostanza attiva concreta per un tipo di prodotto specifico (articolo 89 del regolamento 528/2012) venga prorogato da 2 a 3 anni. Se detta modifica non venisse introdotta, tenendo conto delle diverse fasi del processo di autorizzazione, si correrebbe il rischio di una violazione sistematica di questi termini, il che porterebbe alla paralisi dell'intero processo.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Prevista per il 1o settembre 2013.

(2)  Articolo 94, regolamento n. 528/2012.

(3)  Articolo 89, regolamento n. 528/2012.

(4)  Direttiva 98/8/CE.

(5)  GU L 123 del 24.4.1998.

(6)  COM(2013) 288 final.

(7)  GU L 167 del 27.6.2012.

(8)  SEC(2009) 773.

(9)  GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/47


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile»

COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD)

e alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE»

COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD)

2013/C 341/11

Relatore generale: McDONOGH

Il Parlamento europeo ed il Consiglio, rispettivamente il 1o e il 5 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

COM(2013) 315 final — 2013/0166 (COD).

Il Consiglio ed il Parlamento europeo, rispettivamente il 27 giugno e il 1o luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE

COM(2013) 316 final — 2013/0165 (COD).

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 19 settembre 2013, nel corso della 492a sessione plenaria del 18 e 19 settembre 2013, ha nominato McDonogh relatore generale e ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato constata che nel 2012 nell'Unione europea gli incidenti stradali hanno causato 28 000 morti e 1 milione e mezzo di feriti. Esso è fermamente convinto dell'estrema importanza sociale di ridurre il numero delle vittime della strada, e appoggia l'ambizioso obiettivo della Commissione di dimezzarne il numero annuale, rispetto al 2010, nell'arco del periodo 2011-2020.

1.2

Il Comitato accoglie con favore la decisione e il regolamento proposti per attuare un servizio elettronico di chiamata di emergenza ("servizio eCall" o semplicemente "eCall"). L'obiettivo è far sì che, a partire dall'ottobre 2015, tutti i nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali leggeri siano dotati di dispositivi eCall basati sul numero unico di emergenza europeo 112, e che venga creata l'infrastruttura necessaria per ricevere e gestire in modo appropriato le "chiamate eCall" in centri di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point - PSAPs), garantendo così la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall su tutto il territorio dell'UE.

1.3

Il CESE concorda con le conclusioni della valutazione d'impatto su eCall, secondo cui l'introduzione di un sistema obbligatorio di eCall è il solo modo per apportare i benefici di questo servizio ai cittadini dell'Unione. In numerosi suoi pareri, infatti, il Comitato ha fatto notare alla Commissione che un sistema facoltativo non sarebbe stato efficace.

1.4

Il CESE osserva che le proposte in esame si applicheranno soltanto ai nuovi tipi di veicoli omologati per la prima volta a partire dal 1o ottobre 2015, e che i modelli già omologati a quella data potranno continuare ad essere prodotti e venduti senza dispositivo eCall anche dopo quella data. Tuttavia il Comitato, pur considerando il costo finanziario che ciò può comportare per i costruttori di autoveicoli, chiede loro di installare la tecnologia eCall il più presto possibile anche sui tipi di veicoli già omologati che saranno prodotti dopo l'ottobre 2015.

1.5

Il Comitato osserva poi che le proposte in esame non prevedono l'installazione della suddetta tecnologia sui motocicli e gli altri motoveicoli a due ruote (NB: gli autoveicoli devono tutti avere almeno 4 ruote, quindi "motoveicolo a due ruote" e "veicolo a motore a due ruote" sono sinonimi). Orbene, dato che per i conducenti e i passeggeri di questi tipi di veicoli esiste un rischio notevole di morte o di lesioni, il CESE esorta le case costruttrici e gli Stati membri ad estendere al più presto il sistema eCall anche ai motoveicoli a due ruote.

1.6

Il Comitato, inoltre, invita nuovamente la Commissione a presentare quanto prima proposte espressamente rivolte a migliorare la sicurezza attiva e passiva dei veicoli a motore a due ruote.

1.7

Il CESE è favorevolmente colpito dalla grande efficacia delle autorità preposte alla sicurezza stradale istituite in una serie di Stati membri per vigilare sull'attuazione delle strategie nazionali per la sicurezza stradale, consigliare in merito alle relative politiche e promuovere le buone pratiche in materia. Il Comitato ritiene perciò che occorrerebbe istituire un'agenzia europea per la sicurezza stradale che contribuisca all'armonizzazione in materia e promuova l'attuazione delle misure di sicurezza stradale - compresa l'eCall - in tutta l'UE. Nell'ambito di tale agenzia dovrebbero operare esperti di sicurezza stradale nominati dagli Stati membri.

1.8

Il CESE richiama l'attenzione della Commissione sui propri precedenti pareri dedicati al tema della sicurezza stradale, nei quali si diffondeva sulla necessità di introdurre un sistema obbligatorio di eCall (1).

2.   Sintesi delle proposte della Commissione

2.1   Servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall)

La tecnologia eCall consente la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza, basate sul numero telefonico paneuropeo 112, automaticamente in caso di incidente oppure manualmente. In caso di incidente grave, infatti, il sistema eCall compone automaticamente il 112 - il numero telefonico unico di emergenza europeo - comunicando ai servizi di pronto intervento l'ubicazione del veicolo anche se il conducente è in stato di incoscienza o comunque impossibilitato a effettuare una chiamata telefonica. Nel 2011 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2011/750/UE in cui esortava gli operatori di rete mobile ad assicurarsi che le loro reti fossero in grado di trasmettere chiamate eCall.

2.2   Attualmente, nell'UE solo lo 0,7 % dei veicoli è equipaggiato con sistemi eCall privati, e tale percentuale è in scarsissimo aumento. Questi sistemi privati, inoltre, non offrono la necessaria interoperabilità o continuità su scala europea.

2.3   Proposta di regolamento

Il regolamento proposto mira a dettare i requisiti di omologazione della tecnologia eCall e a renderne obbligatoria l'installazione nei nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri a partire dall'ottobre 2015. Esso pone una serie di obblighi ai fabbricanti di veicoli e agli Stati membri, detta norme in materia di privacy e protezione dei dati degli utilizzatori di eCall, ed indica i veicoli cui deve applicarsi il nuovo sistema e la data della sua introduzione.

2.4   Proposta di decisione

La decisione proposta mira a far sì che tutti gli PSAP siano in grado di - e tenuti a - ricevere e gestire le chiamate eCall attivate automaticamente o manualmente in caso di incidente. La Commissione vuole assicurarsi che, entro il 1o ottobre 2015, le chiamate eCall siano inviate, trasmesse e gestite puntualmente e regolarmente in tutta l'Unione europea.

2.5   Disposizioni del regolamento

Il regolamento proposto stabilisce una serie di obblighi giuridici, di cui si menzionano qui i principali.

2.5.1

I fabbricanti di autovetture e veicoli commerciali leggeri devono garantire che, a partire dall'ottobre 2015, tutti i nuovi tipi di veicoli appartenenti a queste categorie siano dotati di un sistema eCall di bordo conforme al regolamento stesso.

2.5.2

Gli Stati membri, da parte loro, devono far sì che, dal 1o ottobre 2015, i nuovi tipi di veicoli cui si applica il regolamento ricevano l'omologazione CE.

2.5.3

Le autorità preposte all'omologazione devono assicurarsi, prima di rilasciarla, che tali veicoli siano conformi ai parametri prescritti.

2.5.4

I fabbricanti, inoltre, devono garantire che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante.

2.5.5

Devono essere garantite le necessarie tutele per prevenire possibili attività di sorveglianza, e gli utilizzatori di eCall devono ricevere informazioni sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo.

2.5.6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i requisiti tecnici dei sistemi eCall di bordo, precisare i requisiti in materia di privacy degli utilizzatori e, a seguito di un'analisi costi-benefici, esonerare determinati veicoli o classi di veicoli dall'obbligo di installazione di tali sistemi.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato constata che nel 2012 nell'Unione europea gli incidenti stradali hanno causato 28 000 morti e 1 milione e mezzo di feriti. Quando i servizi di pronto intervento sono chiamati sul luogo di un incidente stradale, ogni minuto è cruciale per salvare vite umane e ridurre la gravità delle lesioni. Non sempre, però, le persone coinvolte in un incidente sono fisicamente in grado di chiamare i servizi di pronto intervento.

3.2

I dispositivi eCall risolvono questo problema, allertando questi servizi immediatamente anche se il conducente o passeggero è in stato di incoscienza o altrimenti impossibilitato a effettuare la chiamata. Il CESE, inoltre, osserva che la tecnologia eCall è destinata ad abbreviare i tempi di intervento delle squadre di soccorso di una percentuale stimata al 40 % nelle zone urbane e al 50 % nelle zone rurali, cosicché, una volta diffusosi il suo impiego, essa salverà ogni anno centinaia di vite in tutta Europa, riducendo la gravità dei traumi e delle lesioni in decine di migliaia di casi.

3.3

In una serie di Stati membri sono state istituite autorità per la sicurezza stradale incaricate di valutare le strategie nazionali in materia e consigliare i decisori nazionali riguardo alle misure prioritarie da adottare. Un'Agenzia europea per la sicurezza stradale dotata di competenze precise in tutti i campi della sicurezza stradale (infrastrutture, veicoli e utenti della strada) su tutto il territorio dell'UE potrebbe contribuire a realizzare una strategia europea armonizzata in materia. A una siffatta agenzia potrebbero essere affidati compiti specifici in materia di individuazione, precisazione, consolidamento e promozione delle migliori prassi, nonché di rafforzamento degli scambi informativi e della cooperazione transfrontalieri.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Le norme proposte riguardano solo l'omologazione delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli commerciali leggeri, e non pongono alcun obbligo di installazione dei dispositivi eCall ai fini della prima immatricolazione, il che significa che i tipi di veicoli appartenenti a queste categorie che saranno già stati omologati potranno continuare ad essere prodotti e venduti senza eCall. Il Comitato fa notare che, a causa di questa politica, una completa penetrazione del servizio eCall non avverrà prima del 2033. Esso, perciò, pur comprendendo la necessità di tener conto del costo finanziario che ciò può comportare per i costruttori di autoveicoli, chiede loro di installare la tecnologia eCall il più presto possibile anche sui tipi di veicoli già omologati che saranno prodotti dopo l'ottobre 2015.

4.2

Inoltre, il regolamento proposto in materia di requisiti per l'omologazione del sistema eCall di bordo non si applicherà ai motoveicoli a due ruote (come ad esempio i motocicli). Tuttavia, i conducenti di tali veicoli corrono un rischio di riportare lesioni gravi sulla strada che è dalle 18 alle 20 volte superiore rispetto a quello dei conducenti di autovetture. Il problema della sicurezza stradale di questa categoria di veicoli ad alto rischio merita quindi un'attenzione specifica. Bisogna infine che siano presentate al più presto proposte che, oltre ad imporre l'installazione dei dispositivi eCall, puntino a migliorare la sicurezza attiva e passiva dei motoveicoli a due ruote.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 77, GU C 168 del 20.7.2007, pag. 71, GU C 77 del 31.3.2009, pag. 70, GU C 48 del 15.2.2011, pag. 27 e GU C 132 del 3.5.2011, pag. 94.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/50


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)»

COM(2013) 151 final — 2013/0081 (COD)

2013/C 341/12

Relatore: PÎRVULESCU

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 26 aprile 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari [rifusione]

COM(2013) 151 final — 2013/0081 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 126 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea e considera necessaria la rifusione delle due direttive per poter far fronte alle sfide in campo sia demografico che economico.

1.2

L'Unione europea deve dotarsi quanto prima di una politica forte e intelligente in materia di migrazione se intende conseguire gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e da altre iniziative di primo piano. Inoltre, se vuole conservare la propria posizione di centro dell'innovazione e di potenza industriale, l'UE deve attirare i talenti e garantire un'effettiva "circolazione dei cervelli".

1.3

Il Comitato ritiene che la politica di promozione della migrazione e della mobilità debba essere saldamente fondata sul complesso dei diritti umani fondamentali. I principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere concretamente applicati a tutti i livelli.

1.4

Il Comitato invita la Commissione europea e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a valutare gli aspetti di vulnerabilità dei cittadini di paesi terzi e a proporre agli Stati membri misure attive per eliminarli. Occorre contrastare con determinazione e a tutti i livelli le situazioni di discriminazione.

1.5

Il Comitato appoggia risolutamente la Commissione nelle sue azioni di sviluppo dei partenariati bilaterali per la mobilità, che offrono un quadro per la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi (in particolare quelli che appartengono al vicinato dell'Unione).

1.6

Il Comitato invita la Commissione europea e gli Stati membri a prendere in considerazione la dimensione di genere e a concepire i loro programmi in modo da favorire una maggiore presenza di donne nel loro ambito.

1.7

Occorre realizzare una valutazione approfondita degli ostacoli, di qualsiasi natura, inerenti alla procedura di rilascio dei visti, e individuare misure atte ad eliminarli. La procedura di rilascio dei visti deve essere semplice, corretta, accessibile e non discriminatoria.

1.8

Il Comitato richiama l'attenzione sull'importanza del principio della parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante per quel che riguarda l'accesso a beni e servizi.

1.9

Il Comitato sottolinea la necessità di assicurare un'analoga protezione agli studenti, ai ricercatori, ai volontari e alle persone collocate alla pari che prestano un'attività retribuita o sono attivi sul mercato del lavoro. Spesso tali attività retribuite non sono che il paravento di un rapporto di lavoro, ed è necessario evitare gli abusi che ne potrebbero derivare accordando a tutte queste categorie la summenzionata parità di trattamento. Un'attenzione particolare va riservata alle persone, soprattutto donne, collocate alla pari per la prestazione di lavori domestici.

1.10

Il Comitato valuta positivamente l'articolo 24 della proposta di direttiva, in base al quale i cittadini di paesi terzi, dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, hanno diritto a soggiornarvi per un periodo di 12 mesi allo scopo di cercare lavoro. Ciononostante, le disposizioni relative alla parità di trattamento contenute nella direttiva 2011/98/UE comportano delle deroghe che non sembrano essere conformi agli obiettivi della proposta di rifusione delle due direttive.

1.11

Il Comitato ritiene che la dimensione della comunicazione sia fondamentale nell'assicurare il successo di questa politica. Gli Stati membri e le istituzioni europee devono comunicare con i cittadini di paesi terzi e garantire loro l'accesso a informazioni di qualità.

2.   Introduzione

2.1

L'UE è posta di fronte a importanti sfide strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione attiva diminuisce e le imprese hanno difficoltà a trovare personale qualificato.

2.2

L'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità traccia il quadro generale della politica migratoria dell'Unione, definendo nel contempo i modi in cui quest'ultima organizza il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

2.3

L'Unione è ugualmente posta di fronte ad una situazione di emergenza per quel che concerne l'innovazione. La strategia Europa 2020 e la sua iniziativa faro L'Unione dell'innovazione puntano ad un aumento degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione che richiederà, secondo le stime, un milione di posti di lavoro in più nel settore della ricerca. I movimenti migratori dai paesi terzi verso l'UE offrono una riserva potenziale di personale altamente qualificato e di talenti che gli Stati membri possono e devono attirare sul loro territorio.

2.4

L'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) affida all'UE il compito di sviluppare una politica comune dell'immigrazione, il cui scopo è di assicurare la gestione efficiente dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri.

2.5

La direttiva 2004/114/CE stabilisce le disposizioni obbligatorie per l'ammissione degli studenti che sono cittadini di paesi terzi. L'applicazione della direttiva ad alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti è stata lasciata alla discrezione degli Stati membri. La direttiva 2005/71/CE prevede una procedura accelerata per l'ammissione di ricercatori di paesi terzi che abbiano stipulato una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato da uno Stato membro.

2.6

Nel 2011 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio dei rapporti sull'applicazione di queste due direttive. Questi rapporti hanno mostrato che le direttive presentano una serie di carenze.

2.7

Il problema più grande legato alle due direttive si riferisce alle autorizzazioni per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi nell'UE (i visti per soggiorni di lunga durata e/o i permessi di soggiorno). Le disposizioni di legge sono spesso complesse e poco chiare. Le procedure sono troppo lunghe e non sono sempre applicate in modo equo o coerente. Le attuali disposizioni in materia di immigrazione non sostengono in misura sufficiente i programmi dell'Unione che comprendono misure sulla mobilità, come Erasmus Mundus o Marie Curie.

2.8

Per quel che riguarda il mercato del lavoro, i laureati cittadini di paesi terzi non dispongono di opportunità sufficienti per trovare un posto di lavoro dopo il completamento del ciclo di studi; lo stesso vale anche per i ricercatori dopo la conclusione del loro progetto di ricerca. In determinati casi, i cittadini di paesi terzi non possono lavorare alle dipendenze delle università perché queste sono considerate parte del settore pubblico. Occorre promuovere in via prioritaria l'accesso delle donne alle professioni scientifiche eliminando qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e ogni altro tipo di ostacolo che impedisca loro di accedere a posizioni altamente qualificate in campo scientifico.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea e considera una necessità la rifusione delle due direttive.

3.2

L'apertura dell'Unione verso l'esterno rimane una priorità e nelle attuali condizioni questo obiettivo è difficile da perseguire. L'Unione deve facilitare la mobilità e utilizzare tutti gli strumenti che sono a sua disposizione per migliorare l'accesso dei cittadini di paesi terzi alle attività di istruzione e ricerca e al mercato del lavoro.

3.3

L'UE necessita di un nuovo approccio alla migrazione economica che consenta ai cittadini di paesi terzi di acquisire conoscenze e competenze. La cooperazione con i paesi terzi deve incentivare la "circolazione dei cervelli", che apporta vantaggi sia ai paesi di partenza dei migranti che a quelli ospitanti.

3.4

La Commissione europea ha adottato nell'ottobre 2010 un'iniziativa con cui propone un ventaglio di azioni e politiche coraggiose e necessarie tese a trasformare l'UE in una Unione dell'innovazione. In questo senso, l'Unione deve rendere meno rigide le regole che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

3.5

I cittadini di paesi terzi possono apportare dinamismo e diversità alle attività educative, scientifiche, culturali ed economiche europee. Il CESE ritiene che agevolare la mobilità di queste persone rappresenti una delle risposte alle sfide cui l'UE deve far fronte sotto il profilo demografico e dello sviluppo economico, e reputa nel contempo che tale politica debba essere saldamente fondata sul complesso dei diritti umani fondamentali.

3.6

Il Comitato accoglie favorevolmente l'impegno di unificare e semplificare le procedure connesse con l'accesso al territorio dell'Unione europea. Le attuali condizioni politiche ed economiche possono portare alla frammentazione dei regimi, delle politiche e delle legislazioni nazionali riguardanti i cittadini di paesi terzi.

3.7

Il ruolo dell'Unione è quello di concentrare i dibattiti, trovare soluzioni comuni, incoraggiare pratiche e sostenere gli sforzi degli Stati membri, dei paesi terzi e dei loro cittadini.

3.8

Il Comitato accoglie inoltre con favore il chiarimento delle categorie di cittadini di paesi terzi che godono di una facilitazione di accesso al territorio dell'Unione, in quanto apporta chiarezza e prevedibilità sia per gli Stati membri che per gli stessi cittadini dei paesi terzi. Anche se i requisiti in materia di ingresso e soggiorno differiscono a seconda delle categorie, il fatto che la nuova direttiva contempli tutti i requisiti di questo tipo contribuisce a promuovere una serie di dimensioni trasversali essenziali, come pure il rispetto dei diritti fondamentali.

3.9

I cittadini di paesi terzi hanno sia diritti che doveri, e devono essere a conoscenza e farsi carico tanto dei primi quanto dei secondi.

3.10

Il Comitato valuta positivamente il tentativo di collegare in modo più efficiente l'accesso dei cittadini di paesi terzi a settori di politiche basilari in materia di immigrazione, istruzione e ricerca, specialmente in rapporto a programmi riconosciuti come Erasmus Mundus e Marie Curie.

3.11

Il Comitato accoglie inoltre favorevolmente l'importanza attribuita ai diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi. Occorre tuttavia prestare maggiore attenzione alle misure attive attraverso cui viene assicurato loro un trattamento equo. Di fatto, i cittadini di paesi terzi si trovano spesso in condizioni di vulnerabilità, in particolare gli studenti e le persone collocate alla pari. Il Comitato invita la Commissione europea e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a valutare tali aspetti di vulnerabilità e a proporre agli Stati membri misure attive per eliminarli.

3.12

Il Comitato esprime la propria preoccupazione per il diffondersi di atteggiamenti razzisti e xenofobi nei confronti di cittadini di paesi terzi: se si agevola la mobilità di queste persone senza riuscire a contrastare tali comportamenti, verrà compromesso l'insieme degli obiettivi politici.

3.13

Il Comitato sottolinea il fatto che la proposta contiene misure concrete attraverso cui è facilitata l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli spazi europei di ricerca e istruzione e sul mercato del lavoro.

3.14

Si deve incentivare l'accesso dei cittadini di paesi terzi a forme di lavoro dipendente che abbinino il lavoro con l'istruzione e la formazione. È importante che venga rafforzato il principio della parità di trattamento per quanto riguarda il lavoro dipendente e le condizioni lavorative delle persone la cui situazione è regolamentata dalle direttive in esame.

3.15

Il Comitato invita la Commissione europea e gli Stati membri a prendere in considerazione la dimensione di genere e a concepire i loro programmi in modo da favorire una maggiore presenza di donne nel loro ambito. Tale obiettivo va considerato prioritario nel caso della mobilità degli studenti, con particolare riguardo ai ricercatori.

3.16

Il Comitato desidera incoraggiare gli Stati membri e le istituzioni europee a prendere in considerazione una categoria più ampia di interazioni che comprenda anche quelle della ricerca, dell'istruzione e del lavoro. Nello spazio europeo la produzione artistica e le industrie creative costituiscono un fattore di integrazione e progresso sociale quanto di sviluppo economico.

3.17

Il Comitato esorta la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo a rafforzare la protezione dei cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, di ricerca o in collocamento alla pari, sia sul luogo di lavoro sia quando partecipano al mercato del lavoro. In particolare, a giudizio del CESE è necessario abolire le deroghe contenute nelle disposizioni relative alla parità di trattamento di cui alla direttiva 2011/98/UE nel caso degli studenti, dei ricercatori e delle persone collocate alla pari.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il Comitato ritiene opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva allo scopo di comprendere i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla pari.

4.2

A giudizio del Comitato, la mobilità è tuttora ostacolata da un gran numero di difficoltà di ordine procedurale e istituzionale, riferibili soprattutto alla procedura di rilascio dei visti. Quest'ultima è eccessivamente lunga, dall'esito imprevedibile - quando non è addirittura arbitraria -, e comporta costi molto elevati per chi presenta la richiesta di visto, il che la rende quasi proibitiva. Spesso, inoltre, le ambasciate o gli uffici consolari sono poco accessibili. Occorre realizzare una valutazione approfondita dei suddetti ostacoli, di qualsiasi natura essi siano, e individuare misure atte ad eliminarli. La procedura di rilascio dei visti deve essere semplice, corretta, accessibile e non discriminatoria.

4.3

Il settore privato è molto importante per il raggiungimento degli obiettivi legati al finanziamento e allo sviluppo della ricerca. Le imprese devono essere incoraggiate ad avere un atteggiamento proattivo teso ad attrarre i ricercatori. Allo stesso modo, le autorità degli Stati membri devono elaborare, in collaborazione con le istituzioni e le società private, misure specifiche volte ad eliminare le difficoltà pratiche che ostacolano l'integrazione dei cittadini di paesi terzi: per fare un esempio concreto, le pratiche per l'apertura di un conto in banca possono rivelarsi complesse ed eccessivamente lunghe.

4.4

Il Comitato rileva difficoltà di ordine procedurale per il rilascio dei visti a quanti si dedicano al volontariato. Il volontariato è un'attività molto specifica, che non rientra né nel campo del lavoro né in quello dell'educazione, pur associando in una certa misura entrambe le dimensioni, e deve essere formalmente riconosciuto come un'attività che giustifica la concessione di un visto.

4.5

In tale contesto il Comitato ritiene che il coinvolgimento degli enti pubblici locali e regionali sia il benvenuto.

4.6

Per quel che riguarda la disposizione secondo cui gli Stati membri possono concedere condizioni più favorevoli alle persone a cui si applica la proposta di direttiva, il Comitato la accoglie favorevolmente in quanto permette agli Stati membri di sviluppare le proprie politiche per attrarre i cittadini di paesi terzi. Anche se non è in gioco il campo di applicazione della direttiva, le politiche degli Stati membri non dovrebbero generare discriminazioni in rapporto a determinate categorie di cittadini o a singoli cittadini.

4.7

Nel quadro di questa politica, il Comitato appoggia lo sviluppo dei partenariati per la mobilità, e pone l'accento sulla necessità di migliorare la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi al fine di garantire un'effettiva "circolazione dei cervelli". Lo sviluppo dell'istruzione e della ricerca nell'Unione europea non dovrebbe essere realizzato privando i paesi terzi delle capacità dei loro cittadini. Non è chiaro nella proposta della Commissione quali siano le attività concrete in questo senso.

4.8

Per quel che concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, il Comitato apprezza la proposta secondo cui essi possono essere autorizzati a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla direttiva.

4.9

Il Comitato apprezza inoltre il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro da parte degli studenti, secondo le condizioni stabilite dalla direttiva, attraverso la possibilità di lavorare almeno 20 ore a settimana. Ogni Stato membro nel quadro del dialogo sociale con le parti sociali fissa il limite massimo di ore per settimana, o di giorni o mesi per anno, in cui è permesso esercitare una simile attività, con un limite minimo di 20 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno. Tuttavia, tenuto conto che per gli studenti l'obiettivo prioritario resta il completamento degli studi, il periodo concesso per svolgere un'attività lavorativa va limitato ad un livello che consenta loro di raggiungere tale obiettivo. Andrebbe periodicamente fornita una prova dello stato di avanzamento negli studi.

4.10

Il Comitato richiama l'attenzione sull'importanza del principio della parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi con quello applicato ai cittadini dello Stato membro ospitante per quel che riguarda l'accesso a beni e servizi.

4.11

Nel parere in merito al Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica, adottato nel 2006 (1), e in quello sulla Proposta di direttiva sul permesso unico, adottato nel 2008 (2), il Comitato si è dichiarato favorevole ad accordare ai migranti regolari il diritto all'istruzione e alla formazione professionale, nonché a concedere loro la parità di trattamento sul luogo di lavoro (condizioni lavorative, salariali e di licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diritto di associazione, ecc.).

4.12

Gli Stati membri devono assicurare che nella pratica i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi siano rispettati.

4.13

Il Comitato ritiene che la dimensione della comunicazione sia fondamentale nell'assicurare il successo di questa politica. Gli Stati membri e le istituzioni europee devono comunicare con i cittadini di paesi terzi e assicurare loro l'accesso a informazioni di qualità.

4.14

Il Comitato economico e sociale europeo continuerà a operare quale istituzione di collegamento tra la società civile organizzata e le istituzioni europee e desidera continuare a promuovere le migliori pratiche nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 286 del 17.11.2005, pag. 20.

(2)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/54


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»

COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD)

2013/C 341/13

Relatore: PARIZA CASTAÑOS

Correlatrice: DRBALOVÁ

Il Parlamento europeo, in data 21 maggio 2013, e il Consiglio, in data 13 maggio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 46 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e proposte

1.1

Il Comitato constata che la libera circolazione dei lavoratori è, tra le quattro libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), quella che incontra gli ostacoli più rilevanti nella pratica.

1.2

Secondo il Comitato l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori, senza ostacoli né discriminazioni, contribuirà a proteggere i diritti fondamentali, migliorerà la competitività dell'UE, la produttività delle imprese e la qualità dell'occupazione dei lavoratori ed è un pilastro della strategia Europa 2020.

1.3

La libertà di circolazione dei lavoratori in Europa deve rimanere una priorità politica per l'UE e il Comitato ritiene che la direttiva contribuirà a una mobilità giusta ed equilibrata.

1.4

Il Comitato sostiene la proposta di direttiva della Commissione che faciliterà la parità di trattamento e la non discriminazione in base alla nazionalità per i lavoratori europei che esercitino il diritto alla libera circolazione; sussistono tuttavia altri ostacoli che rendono difficile la mobilità come il Comitato ha segnalato in altri pareri.

1.5

Per dare ulteriore impulso alla riduzione delle attuali limitazioni alla mobilità, occorre adottare misure aggiuntive, allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori mobili, nelle lingue rispettive, informazioni comprensibili concernenti la legislazione sociale e del lavoro. Si dovrebbe poi prevedere un diritto autonomo dei lavoratori a un servizio di consulenza. Le relative strutture di consulenza dovrebbero operare in stretto coordinamento con le parti sociali e con il portale EURES, e garantire che i lavoratori mobili siano informati, già nel loro paese di provenienza, in merito alle condizioni sociali e giuridiche vigenti nel paese in cui vogliono trasferirsi.

1.6

Il CESE condivide gli obiettivi che la Commissione vuole conseguire attraverso la direttiva, vale a dire la difesa dei diritti derivati dal principio di parità di trattamento dei lavoratori e delle loro famiglie in materia di occupazione e in materia di diversi diritti sociali, attraverso procedure amministrative e giudiziarie; l'azione delle associazioni, delle organizzazioni e di altre persone giuridiche; la designazione di strutture di sostegno e supervisione a livello nazionale, il dialogo sociale e il miglioramento dell'informazione alle imprese e ai lavoratori. Il Comitato apprezza che il recepimento nelle legislazioni nazionali si farà rispettando le procedure e le pratiche giuridiche nazionali.

1.7

Il Comitato approva che si creino servizi di informazione e consulenza sull'esercizio della libertà di circolazione e sulla mobilità per appoggiare i lavoratori. Sarebbe altresì necessario informare adeguatamente i datori di lavoro.

1.8

Il Comitato appoggia gli sforzi della Commissione europea volti a modificare e ampliare il ruolo di EURES nell'agevolare la mobilità e migliorare la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e la domanda del mercato del lavoro.

2.   La proposta di direttiva

2.1

La relazione presentata da Mario Monti il 9 maggio 2010 ("Una nuova strategia per il mercato unico") sottolinea come la libera circolazione dei lavoratori sia in generale un successo dal punto di vista giuridico, ma come essa sia anche la meno utilizzata delle quattro libertà del mercato unico. La distanza tra la teoria e la pratica si rispecchia anche negli orientamenti politici 2010-2014 presentati dal Presidente della Commissione europea Barroso.

2.2

La Commissione presenta una proposta di direttiva intesa a migliorare l'applicazione della legislazione dell'UE e a facilitare l'esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. Il Trattato e la legislazione europea in materia riconoscono a ogni cittadino europeo il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per lavorarvi o risiedervi, tutelano i cittadini contro la discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e garantiscono loro la parità di trattamento.

2.3

Durante gli ultimi anni sono stati avviati tre piani d'azione (1) per la mobilità dei lavoratori, rispettivamente nel 1997, 2002 e 2007. Tuttavia i lavoratori europei che esercitano il loro diritto alla mobilità nell'UE sono il 3 %. La Commissione, il Parlamento, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali hanno segnalato gli ostacoli che rendono difficile nella pratica l'esercizio di tale diritto:

autorità nazionali che non osservano il diritto dell'UE (legislazione non conforme o applicazione non corretta) con ripercussioni negative sui lavoratori migranti dell'UE;

datori di lavoro e consulenti giuridici che non osservano il diritto dell'UE;

mancanza di accesso, per i lavoratori migranti dell'UE, alle informazioni o ai mezzi atti a garantire l'esercizio dei loro diritti.

2.4

In conseguenza di tali problemi, in molte occasioni, la discriminazione in base alla nazionalità continua a essere un ostacolo molto importante per i lavoratori migranti nell'UE.

2.5

La Commissione ha condotto un ampio programma di consultazione degli Stati membri, delle parti sociali, della società civile e delle agenzie specializzate ed è giunta alla conclusione che, per facilitare l'esercizio del diritto dei lavoratori alla libera circolazione, lo strumento giuridico adeguato sia una direttiva volta a far applicare in maniera uniforme i diritti derivanti dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE e dagli articoli 1-10 del regolamento (UE) 492/2011.

2.6

L'ambito di applicazione della direttiva comprende le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori contenute nel regolamento 492/2011, che garantiscono la parità di trattamento e la non discriminazione per quanto riguarda:

l'accesso all'occupazione;

condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento;

accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

l'iscrizione alle organizzazioni sindacali;

l'accesso alla formazione;

l'accesso all'alloggio;

l'accesso all'istruzione per i figli dei lavoratori.

2.7

La direttiva obbligherà gli Stati membri a:

creare punti di contatto nazionali per formare, assistere e orientare i lavoratori migranti in merito ai diritti garantiti dalla legislazione europea, tra i quali la non discriminazione e la libera circolazione;

predisporre procedure amministrative e/o giudiziarie di ricorso e garantire la loro accessibilità a livello nazionale;

consentire che i sindacati, le organizzazioni non governative e altre persone giuridiche avviino procedimenti amministrativi o giudiziari per il rispetto dei diritti derivati dall'articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, in rappresentanza o a sostegno del lavoratore e dei membri della sua famiglia, con il suo consenso, conformemente alle disposizioni vigenti negli ordinamenti giuridici nazionali;

informare meglio i lavoratori migranti dell'UE e i datori di lavoro sulla legislazione europea in materia di libera circolazione.

3.   Osservazioni generali: i cittadini europei e la libera circolazione

3.1

L'UE deve mobilitare tutte le capacità del mercato del lavoro per accrescere l'occupazione, sviluppare pienamente il potenziale del mercato unico e creare un mercato del lavoro europeo dinamico e inclusivo, con migliori prospettive occupazionali a lungo termine. Ciò richiede necessariamente che vengano eliminati gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e che vengano garantiti i diritti e le responsabilità dei lavoratori e delle imprese.

3.2

Il Comitato si compiace del fatto che, durante l'Anno europeo dei cittadini, la Commissione abbia adottato la proposta di direttiva in oggetto al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori europei. La libera circolazione delle persone è una delle quattro libertà fondamentali (oltre alla libertà di circolazione dei beni, dei capitali e dei servizi) sancite dal Trattato, che costituiscono il fondamento del mercato unico, e tutela i cittadini dell'UE che si trasferiscono in un altro Stato membro per motivi di lavoro dalle discriminazioni basate sulla nazionalità.

3.3

Su richiesta della presidenza belga, nel 2011 il CESE ha elaborato un parere esplorativo (2) in cui analizzava il ruolo dell'immigrazione nel contesto demografico dell'UE. In tale documento il Comitato giungeva alla conclusione che, a causa della situazione demografica negativa e degli squilibri dei mercati del lavoro, l'UE deve migliorare la mobilità interna dei lavoratori europei e facilitare l'immigrazione da paesi terzi.

3.4

Anche la presidenza ceca ha richiesto nel 2009 al CESE un parere esplorativo (3) volto a individuare i residui ostacoli alla mobilità nel mercato interno. Il CESE ritiene che, malgrado il Trattato e la legislazione europea, i cittadini dell'Unione che desiderano trasferirsi o che si trasferiscono per motivi di lavoro in un altro Stato membro, continuino a incontrare numerosi problemi che ostacolano gravemente l'esercizio del loro diritto alla libera circolazione. Nel parere il Comitato osserva tra l'altro che "La mobilità in Europa deve continuare a figurare tra le priorità politiche dell'UE" e che le disposizioni devono contribuire a una mobilità giusta ed equilibrata e prevenire il dumping sociale e il lavoro non dichiarato.

3.5

La proposta di direttiva della Commissione faciliterà la parità di trattamento e la non discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione. Persistono tuttavia altri ostacoli alla mobilità e rischi ad essa inerenti, che il Comitato ha segnalato in vari pareri (4), proponendo soluzioni a questioni quali:

i periodi transitori che in modo settoriale o generale limitano in via temporanea la libera circolazione dei lavoratori che sono cittadini europei;

le legislazioni sul lavoro degli Stati membri, che creano ostacoli giuridici, amministrativi; inoltre anche i contratti collettivi devono facilitare la libera circolazione dei lavoratori;

i problemi che devono affrontare i lavoratori transfrontalieri per esercitare la libera circolazione, nelle questioni fiscali e in quelle della sicurezza sociale;

la mancanza di conoscenze linguistiche;

il coordinamento insufficiente dei sistemi pubblici di sicurezza sociale e i problemi collegati alla portabilità e al riconoscimento dei diritti pensionistici complementari;

i gravi problemi che permangono per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli accademici;

le difficoltà di accesso alla formazione continua;

la mancanza di informazioni e di servizi di consulenza, a livello nazionale, sulla legislazione europea e le procedure della libera circolazione dei lavoratori di cui soffrono i lavoratori, le imprese, le parti sociali, le organizzazioni non governative, i tribunali e gli altri soggetti giuridici;

la mancanza di informazioni e di servizi di consulenza per i lavoratori in merito a questioni di diritto del lavoro e di diritto sociale e ai punti di contatto nei paesi di destinazione che dovrebbero essere forniti già nel paese di origine;

la mancanza di opportunità e il costo dell'alloggio, nonché la mancanza di alloggi sociali;

il prelievo fiscale, i contributi e le prestazioni sociali discriminatorie;

i problemi di accesso all'assistenza sanitaria;

gli ostacoli nei sistemi educativi dei figli.

3.6

Il CESE ha anche elaborato pareri (5) in merito alla legislazione contro la discriminazione per cause diverse. Il CESE ritiene che occorrerebbe applicare ed utilizzare sia il regolamento (UE) 492/2011 che le direttive 2000/43 e 2000/78 contro la discriminazione per eliminare la discriminazione dalle legislazioni nazionali, dalle pratiche amministrative e giuridiche, dai contratti collettivi, e per facilitare la mobilità del lavoro nell'UE.

3.7

Quando viene gestita in maniera adeguata ed equa, la mobilità è considerata un fattore positivo sia per le imprese che per i lavoratori, come hanno affermato sia Business Europe (Confederazione europea delle imprese) che la Confederazione europea dei sindacati. Le imprese disporranno di maggiori opportunità di contrattazione e i lavoratori potranno scegliere entro una gamma più ampia di possibilità di lavoro.

3.8

La libera circolazione dei lavoratori, oggetto della proposta di direttiva in esame, dev'essere distinta dalla libera prestazione di servizi delle imprese. Il Comitato ha recentemente adottato un parere concernente l'ultima proposta di direttiva per il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi (6).

3.9

Il Comitato sostiene i nuovi sforzi rivolti a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'UE e le misure che facilitano la mobilità, eliminando gli ostacoli. La proposta di direttiva obbligherà gli Stati membri ad adeguare le loro legislazioni e le loro istituzioni, un'evoluzione che il Comitato appoggia. Il Comitato auspica che non vengano generati adempimenti burocratici inutili per le imprese.

3.10

Le autorità nazionali e gli organismi di appoggio e supervisione veglieranno in particolare a proteggere la parità di trattamento dei lavoratori migranti dell'UE con disabilità.

4.   Osservazioni particolari e raccomandazioni

4.1

Sebbene l'articolo 45 del Trattato e il regolamento (UE) 492/2011 garantirebbero la parità di trattamento ai migranti dell'UE nel quadro della libera circolazione se fossero applicati correttamente negli Stati membri, permangono tuttavia molti problemi nella loro applicazione pratica; per tale motivo il Comitato ritiene che la proposta di direttiva sia lo strumento giuridico idoneo a facilitare l'esercizio dei diritti concessi ai lavoratori, in quanto permetterà di raggiungere gli obiettivi previsti in modo uniforme una volta recepita nelle legislazioni nazionali. Il Comitato auspica che anche il Parlamento europeo e il Consiglio sostengano la proposta di direttiva in esame.

4.2

Il Comitato ritiene che proteggendo i diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori europei, e garantendo la parità di trattamento, si faciliterà la mobilità e si rafforzerà il mercato unico. Sfruttando pienamente il potenziale del mercato europeo del lavoro si offriranno nuove opportunità alle imprese e ai lavoratori europei.

4.3

Il Comitato ritiene inoltre che la parità di trattamento e la non discriminazione renderanno più facile l'integrazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie.

4.4

Nell'ambito del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (7), sia la Confederazione europea dei sindacati che Business Europe hanno espresso una posizione favorevole alla proposta di direttiva. Il Comitato accoglie con soddisfazione gli sforzi congiunti delle parti sociali europee per sostenere la mobilità e la migrazione economica dell'UE (8).

4.5

Anche il Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori (9) dovrà adottare nuove linee direttrici per migliorare la mobilità del lavoro.

4.6

Per dare ulteriore impulso alla riduzione delle attuali limitazioni alla mobilità, occorre adottare misure aggiuntive, allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori mobili, nelle lingue rispettive, informazioni comprensibili concernenti la legislazione sociale e del lavoro. Si dovrebbe poi prevedere un diritto autonomo dei lavoratori a un servizio di consulenza. Le relative strutture di consulenza dovrebbero operare in stretto coordinamento con le parti sociali e con il portale EURES, e garantire che i lavoratori mobili siano informati, già nel loro paese di provenienza, in merito alle condizioni sociali e giuridiche vigenti nel paese in cui vogliono trasferirsi.

4.7

Una volta correttamente trasposta nella legislazione degli Stati membri, la direttiva obbligherà le pubbliche autorità a garantire l'attuazione della legislazione europea in materia di libera circolazione. La direttiva faciliterà inoltre l'attività dei datori di lavoro e dei consulenti legali, che attualmente non conoscono la legislazione europea. Inoltre i lavoratori e le loro famiglie avranno un accesso più facile all'informazione e alla tutela dei loro diritti.

4.8

Il Comitato accoglie con favore i quattro obiettivi individuati dalla Commissione:

ridurre la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti dell'UE sulla base della loro nazionalità;

eliminare il divario tra i diritti dei lavoratori migranti dell'UE sulla carta e il loro esercizio nella pratica, agevolando la corretta applicazione della legislazione in vigore;

ridurre l'incidenza delle pratiche sleali nei confronti dei lavoratori migranti dell'UE;

dare ai lavoratori migranti dell'UE i mezzi necessari a far sì che i loro diritti vengano rispettati.

4.9

Il Comitato apprezza pienamente l'oggetto della direttiva (articolo 1) che stabilisce disposizioni intese ad agevolare l'applicazione uniforme e l'attuazione pratica dei diritti conferiti dall'articolo 45 del Trattato (TFUE) e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 e ne condivide anche l'ambito d'applicazione (articolo 2) che riguarda le materie nel campo della libera circolazione dei lavoratori comprese nel regolamento.

4.10

Secondo il Comitato il regolamento e la direttiva tutelano i diritti dei lavoratori transfrontalieri, che sono anch'essi lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione.

4.11

Il Comitato approva inoltre il fatto che la garanzia della tutela del diritto alla parità di trattamento, i mezzi di ricorso e i termini vengano inseriti nei sistemi e nelle procedure amministrative e giudiziarie di ciascuno Stato membro (articolo 3). Raccomanda però agli Stati membri di ridurre l'importo degli oneri per i procedimenti amministrativi e giudiziari in modo che sia accessibile ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie.

4.12

Il CESE ritiene altresì adeguato il testo dell'articolo 4 "Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano avviare, per conto o a sostegno del lavoratore e dei membri della sua famiglia, con la sua approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato all'esecuzione dei diritti derivanti dall'articolo 45 del trattato e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011", senza pregiudizio delle norme processuali nazionali di rappresentanza e difesa dinanzi al giudice. In tale contesto è fondamentale il ruolo che le legislazioni nazionali assegnano ai sindacati, e che dovrebbe essere tenuto in considerazione dalla direttiva.

4.13

Il Comitato accoglie con favore l'articolo 5, che impone agli Stati membri di designare strutture e organismi per la promozione della parità di trattamento, l'analisi, la supervisione e il sostegno. Il Comitato condivide il giudizio secondo cui tali compiti concreti in funzione delle condizioni presenti nel paese in questione, possono essere assegnati a nuove strutture da costituire o ad agenzie nazionali già esistenti che abbiano obiettivi analoghi in materia di parità di trattamento e non discriminazione Le parti sociali nazionali dovrebbero essere coinvolte in modo vincolante in queste decisioni, nel quadro dei rispettivi sistemi nazionali. In entrambi i casi le strutture e le agenzie dovrebbero includere chiaramente tale nuovo mandato tra le loro competenze e disporre di risorse umane e finanziarie adeguate per l'esecuzione di tali nuovi compiti. Il Comitato propone che tali agenzie e organismi siano pienamente indipendenti dai governi. Inoltre, le parti sociali nazionali devono partecipare adeguatamente a tali organismi, nel quadro dei sistemi nazionali.

4.14

La direttiva non menziona il ruolo degli ispettorati del lavoro e dell'autorità competente in materia di lavoro che, nel quadro della trasposizione della direttiva stessa, dovrebbero vigilare affinché siano attuate le norme in materia di parità di trattamento nei contratti di lavoro, negli accordi collettivi e nei sistemi di protezione sociale. Il Comitato chiede che la direttiva menzioni tale questione.

4.15

Il Comitato ritiene appropriate le quattro competenze che dovranno incombere ai suddetti organismi (articolo 5, paragrafo 2): assistenza giuridica o di altro tipo, indagini, relazioni e attività d'informazione.

4.15.1

Il sistema degli sportelli unici può essere molto importante per offrire ai lavoratori migranti informazioni e orientamenti su come vivere e lavorare in ciascuno Stato membro. Le parti sociali, oltre ad essere strettamente coinvolte in questo sistema, devono collaborare con gli sportelli d'informazione e assistenza già esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo oltre che con gli organismi che si occupano di formazione continua. È necessario mantenere e sostenere il ruolo essenziale del portale EURES, che è un importante strumento dell'UE incentrato sia sulla mobilità dei lavoratori sia su una migliore corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e la domanda del mercato del lavoro. Anche in questo ambito occorre migliorare e continuare a garantire il coinvolgimento delle parti sociali.

4.16

Il Comitato ritiene che il dialogo sociale tra il governo, le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro, che sono gli interlocutori nel mercato del lavoro, e il dialogo con la società civile (10), costituiscano strumenti molto importanti delle politiche pubbliche e abbiano un impatto positivo per i cittadini. Per tale ragione accoglie con favore l'articolo 6 relativo al dialogo sociale nel quadro degli ordinamenti giuridici nazionali.

4.16

La diffusione di informazioni negli Stati membri (articolo 7) è molto importante per garantire che la migrazione dei lavoratori dell'UE avvenga in maniera adeguata. Ai fini di un buon funzionamento del mercato interno e del mercato del lavoro europeo è essenziale che i lavoratori e i datori di lavoro abbiano accesso alle informazioni. Un'informazione adeguata e accessibile può limitare gli abusi da parte dei datori di lavoro e ridurre l'accettazione passiva della discriminazione da parte dei lavoratori.

4.17

Il Comitato invita i lavoratori migranti, e le loro famiglie a utilizzare anche i sistemi di informazione già in funzione come La tua Europa ed EURES.

4.18

Il Comitato si compiace del fatto che le parti sociali stiano trattando le questioni della mobilità interna dell'UE e della migrazione economica da paesi terzi nel suo attuale programma di lavoro congiunto 2012-2014, e propone che la Commissione europea avvii nuovi programmi, in collaborazione con la Confederazione europea dei sindacati e Business Europe, per migliorare lo scambio di informazioni tra organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro a livello nazionale, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori europei e delle loro famiglie e la tutela dei loro diritti.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(1997) 586 final, COM(2002) 72 final, COM(2007) 773 final.

(2)  GU C 48 del 15.2.2011, pagg. 6-13.

(3)  GU C 228 del 22.9.2009, pagg. 14-23.

(4)  GU C 68, 6.3.2012, pp. 11–14, GU C 191, 29.6.2012, pp. 103–107.

(5)  GU C 204, 18.7.2000, pp. 82-90, GU C 155, 29.5.2001, pp. 65-71. GU C 77, 31.3.2009, pp. 102–108

(6)  GU C 351 del 15.11.2012, pagg. 61-64.

(7)  Riunione del 30 ottobre 2012.

(8)  Programma pluriennale congiunto delle parti sociali europee 2012-2014: mobilità, migrazione economica e integrazione dei lavoratori migranti nel mercato del lavoro.

(9)  Previsto nel regolamento (UE) 492/2011.

(10)  GU C 181 del 21.6.2012, pagg. 137-142.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/59


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al tema «Libro verde — Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente»

COM(2013) 123 final

2013/C 341/14

Relatore: ZBOŘIL

La Commissione europea, in data 10 aprile 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Libro verde - Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente

COM(2013) 123 final.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 6 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il problema dei flussi incontrollati di rifiuti, in generale, e dei rifiuti di plastica, in particolare, è molto grave per la frequenza con cui tali materiali sono dispersi nell'ambiente, sia in discariche non regolamentate sia nell'ambiente marino. Sebbene la presenza dei rifiuti in plastica nell'ambiente sia un problema mondiale, è evidente che le soluzioni si attuano a livello locale e con approcci specifici in funzione delle condizioni e delle capacità locali.

1.2

Il Libro verde su una strategia europea per i rifiuti di plastica abbonda di statistiche da fonti AEA (Agenzia europea dell'ambiente) ed Eurostat, nonché di riferimenti ad altre pubblicazioni, libri, relazioni accademiche, ecc. Si raccomanda un intervento di classificazione e di analisi di tali informazioni onde agevolarne la comprensione e l'uso al fine di ricavarne delle conclusioni su come trattare adeguatamente i flussi di rifiuti di plastica.

1.3

Negli ambienti acquatici e marini, i rifiuti di plastica rappresentano la maggior parte degli inquinanti galleggianti visibili. Il problema è aggravato dal degrado dei materiali plastici, che rende questi ultimi invisibili e li fa penetrare nella catena alimentare. È essenziale migliorare l'accuratezza delle analisi dei flussi di materiali e rifiuti contenenti plastica, compresa l'analisi delle modalità con cui tali scarti raggiungono l'ambiente marino. La violazione delle vigenti norme sotto forma di cattiva gestione delle discariche non deve essere tollerata. L'inquinamento da rifiuti di plastica nell'ambiente marino è inaccettabile.

1.4

Il CESE apprezza altamente le iniziative organizzate da vari gruppi di interesse per alleviare questo grave problema. L'UE potrebbe proporre un'iniziativa internazionale per organizzare lo smaltimento dei maggiori accumuli di rifiuti di plastica galleggianti presenti negli oceani. Dovrebbe fare quanto in suo potere per impedire che i rifiuti di plastica prodotti in Europa entrino in mare e considerare l'ipotesi di servirsi dei programmi di assistenza allo sviluppo per promuovere e sostenere pratiche più sostenibili di gestione dei rifiuti da parte dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine di ridurre l'accumulo negli oceani di rifiuti di plastica provenienti da tali paesi.

1.5

In linea con la gerarchia dei rifiuti, bisognerebbe adoperarsi per fare in modo di ridurre a monte la quantità di rifiuti di plastica generati. Alcuni usi della plastica potrebbero essere vietati se vi fossero alternative praticabili e più rispettose dell'ambiente.

1.6

Il Comitato osserva altresì che uno dei prerequisiti di un riciclaggio efficace è l'individuazione e la separazione dei flussi di rifiuti, sia alla fonte – dove si producono – sia dopo la raccolta. Secondo il CESE è necessaria una migliore visione generale dell'intero processo di raccolta dei rifiuti domestici che consenta di individuare e diffondere le buone pratiche. Il CESE invita la Commissione a esaminare se i diversi sistemi adottati per la raccolta dei rifiuti abbiano un impatto diverso, in particolare per quanto riguarda la dispersione dei rifiuti di plastica nell'ambiente.

1.7

Il Comitato ritiene che i tre atti di base della legislazione europea vigenti in materia di rifiuti di plastica (la direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non siano stati fatti rispettare adeguatamente su tutto il territorio dell'UE, e raccomanda perciò di rafforzarne l'osservanza e, se necessario, di aggiornarli. Bisognerà valutare correttamente gli effetti indesiderati di tali direttive e porre rimedio alle eventuali lacune riscontrate previo un approfondito lavoro di analisi svolto da esperti, sulla scorta di una mole sufficiente di dati e procedure pertinenti. Gli sforzi profusi per rendere più efficienti il recupero e il riciclaggio in generale dovrebbero contribuire anche a risolvere i problemi legati ai rifiuti in plastica delineati nel Libro verde.

1.8

Infine, il CESE sottolinea il ruolo crescente che può essere svolto dai consumatori, e sostiene gli argomenti del Libro verde circa la necessità di mettere questi ultimi in condizione di fare acquisti consapevoli: "I consumatori informati possono svolgere un ruolo decisivo nel promuovere logiche più sostenibili nella produzione di plastica e di prodotti di plastica e nel migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse. Orientandole sulle abitudini dei consumatori, informazioni chiare, semplici e concise potrebbero essere utili per informare i consumatori del tenore di plastica di un prodotto e degli additivi o colori pericolosi in esso contenuti […]. Informazioni precise sul prodotto in termini di tipologia di plastica e riciclabilità potrebbero essere fornite a prescindere dai sistemi attuali".

1.9

Il programma di lavoro dell'UE in materia di rifiuti, in particolare quelli di plastica, si è avvalso del contributo di un gran numero di soggetti interessati, i quali hanno raccomandato iniziative per ridurre i rifiuti di plastica e per ottimizzare il recupero di tali preziose risorse. Le conoscenze e competenze messe a disposizione da questi soggetti sono una buona base di partenza per compiere progressi piuttosto rapidi verso la graduale abolizione dello smaltimento in discarica dei rifiuti di plastica. La società civile svolge una funzione cruciale nel promuovere un'attuazione completa delle norme e incentivare nuovi comportamenti della popolazione.

2.   Libro verde

2.1

L'obiettivo del Libro verde è avviare un'ampia discussione su possibili risposte alle sfide in materia di intervento pubblico poste dai rifiuti di plastica, un tema non trattato in maniera specifica nell'attuale normativa UE sui rifiuti.

2.2

Le caratteristiche intrinseche della plastica determinano problematiche specifiche nella gestione dei rifiuti.

La plastica di uso comune è un materiale relativamente versatile e a buon mercato, che si presta a numerose applicazioni industriali. Per questo motivo, nel secolo scorso, l'uso della plastica ha conosciuto un netto aumento, e la tendenza si conferma anche ai giorni nostri.

La plastica è un materiale molto longevo e più resistente dei prodotti in cui è impiegato. Di conseguenza, è in costante aumento a livello mondiale anche la produzione di rifiuti in plastica.

Il loro smaltimento incontrollato è problematico, poiché questo materiale può rimanere intatto nell'ambiente per periodi molto lunghi.

È particolarmente necessario continuare a impegnarsi per ridurre l'incidenza e l'impatto della plastica nell'ambiente marino.

2.3

Quali che siano le attuali difficoltà, occorre tener presente che una migliore gestione dei rifiuti di plastica offre anche nuove opportunità. Sebbene le sostanze termoplastiche siano di norma completamente riciclabili, allo stato attuale solo una quota limitata dei rifiuti contenenti tali materiali è sottoposta a riciclaggio.

2.4

Il miglioramento delle attività di riciclaggio contribuirà alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (1) e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle importazioni di materie prime e combustibili fossili. L'adozione di misure correttamente progettate per il riciclaggio della plastica potrebbe giovare anche alla competitività, oltre a creare nuove attività economiche e posti di lavoro.

2.5

Il Libro verde, che in teoria dovrebbe basarsi su un approccio incentrato sull'analisi del ciclo di vita (ACV), dovrebbe fornire un contributo a una nuova valutazione dei rischi effettivi per l'ambiente e la salute umana connessi alla plastica quando i prodotti diventano rifiuti.

2.6

Esso dovrebbe contribuire a migliorare l'internalizzazione, nel costo dei prodotti di plastica, degli impatti esercitati dalla plastica nel corso del suo ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino alla fine del ciclo.

3.   Osservazioni generali

3.1

Secondo il CESE, è necessaria una migliore visione generale dell'intero processo di raccolta dei rifiuti domestici, che consenta di individuare effettivamente le buone pratiche e ciò che è più appropriato per i diversi livelli di PIL/climi/disponibilità di terreni, ecc. Le buone pratiche dovrebbero dapprima essere adattate alle specifiche condizioni dei singoli Stati membri e regioni, e in seguito essere diffuse.

3.2

Il problema dei flussi incontrollati di rifiuti, in generale, e dei rifiuti di plastica, in particolare, è molto grave per la frequenza con cui tali materiali sono dispersi nell'ambiente, in discariche non regolamentate, nel suolo (ad esempio a causa dell'utilizzo di film in plastica in agricoltura) o nell'ambiente marino. Sebbene la presenza di rifiuti in plastica nell'ambiente sia un problema mondiale, è evidente che le soluzioni si attuano per lo più a livello locale ma andrebbero in sostanza applicate sull'intero territorio dell'Unione.

3.3

Dobbiamo essere consapevoli del ruolo importante che la plastica occupa nella nostra vita di tutti i giorni. Non è il materiale in sé a costituire un problema, ma i nostri metodi di gestione dei rifiuti, inclusi quelli di plastica: le misure adottate dovrebbero essere dirette in primo luogo ad affrontare questa sfida, dal momento che uno dei principi di base della sostenibilità è la prevenzione e la graduale riduzione dei rifiuti.

3.4

Per agevolare la comprensione e l'utilizzo dell'elevato volume di statistiche contenute nel Libro verde, si raccomanda la classificazione di tali informazioni in modo da consentire la comparazione dei dati e l'individuazione di tendenze, un processo che potrebbe a sua volta suggerire opzioni per la risoluzione del problema.

3.5

A tal fine, si rende necessaria una distinzione tra le sostanze termoplastiche – ossia le materie plastiche che si presume costituiscano il problema principale, in quanto si riversano nell'ambiente nonostante siano riciclabili e riutilizzabili – e le sostanze termoindurenti (resine), che sono prodotte in quantità molto più limitate, sono impiegate nella produzione di apparecchiature tecniche e sono completamente non riciclabili oppure molto difficili da riciclare allo stato attuale.

3.6

Quasi tutte le materie plastiche sono ideali come scorte di combustibili, benché nel caso del PVC (cloruro di polivinile o polivinilcloruro), l'incenerimento non sia la soluzione migliore. Bruciare le materie plastiche insieme ad altri componenti dei rifiuti potrebbe in molti casi essere la migliore strategia per evitare l'utilizzo di olio fresco e gas come ausilio alla combustione. L'analisi ACV potrebbe fornire la risposta – tuttavia, nella comunicazione della Commissione vi sono pochi riferimenti a tale metodologia.

3.7

Il Libro verde dovrebbe interessarsi principalmente alle sostanze termoplastiche, in particolare alle pellicole in plastica (a fini tecnici e di imballaggio, contenenti polietilene (PE), polipropilene (PP) e PVC) e dei contenitori per bibite (in particolare quelli in PET), che a livello mondiale hanno conosciuto un boom per lo più come sostituti del vetro e delle lattine, e che pongono il rischio più grave per l'ambiente marino in caso di smaltimento incontrollato.

3.8

Anche le fibre sintetiche (PE, PP e poliammidi) derivate da tutta una serie di prodotti tessuti/tessili e non tessuti, sia industriali che di consumo, così come le schiume utilizzate per imballaggi e per cuscini e imbottiture, possono essere disperse nell'ambiente, dato che i prodotti tessili usati non sono oggetto di una raccolta a parte. La comunicazione della Commissione, però, non fa alcun riferimento a questa particolare categoria di rifiuti.

3.9

Sul versante dell'inquinamento marino, i rifiuti di plastica rappresentano la maggior parte degli inquinanti galleggianti visibili nonché delle particelle invisibili, e costituiscono quindi un problema per la fauna marina, compresi gli uccelli, i mammiferi (delfini, balene), le tartarughe e altri animali. Tuttavia, la bassa densità della plastica potrebbe anche facilitare gli interventi di pulizia.

3.10

Per tale motivo è essenziale, secondo il Comitato, rendere più accurate le analisi dei flussi di materiali e rifiuti contenenti sostanze plastiche, compresa l'analisi delle modalità con cui tali scarti raggiungono l'ambiente marino. Occorrerebbe altresì porre attenzione ai principali flussi di materiali e all'adozione di un approccio progressivo, che si occupi in primis dei flussi più importanti.

3.11

I rifiuti che dalla terraferma finiscono in mare provengono da due fonti principali:

le spiagge e i fiumi, ricettacolo di rifiuti abbandonati dall'uomo

le discariche non gestite in maniera appropriata, talvolta addirittura ubicate appositamente in prossimità di mari o fiumi in modo da evitarne il rapido riempimento.

Altre fonti importanti di inquinamento sono il rilascio irresponsabile in mare (volutamente o per incuria) di rifiuti dalle imbarcazioni e le reti da pesca perse o abbandonate; purtroppo, ad oggi non è stata realizzata nessuna analisi di queste fonti inquinanti da cui sia possibile trarre agevolmente delle conclusioni attendibili in materia.

3.12

Il Comitato sottolinea che, considerata la portata globale del fenomeno, le misure correttive per rimediare al problema nell'ambiente marino devono essere adottate e attuate anche a livello mondiale. Il CESE raccomanda che siano varati provvedimenti atti a garantire – qualora si verifichino casi di questo tipo - che i rifiuti dell'Unione europea, di qualunque genere e specie, non siano semplicemente esportati in altre parti del mondo per esservi abbandonati. Se i rifiuti sono riutilizzabili, non sono più rifiuti e dovrebbero essere trattati come flusso utile di materie prime.

3.13

Il Comitato osserva altresì che uno dei prerequisiti di un riciclaggio efficace è l'individuazione e la separazione dei flussi di rifiuti, sia alla fonte – dove si producono – sia dopo la raccolta. È opportuno introdurre nuove tecnologie di smistamento che consentano di separare metalli, plastica e fibre di cellulosa, ad esempio, dal flusso dei rifiuti domestici indifferenziati. Il Comitato sottolinea inoltre che, sebbene tali tecnologie abbiano un costo in termini energetici, investire ulteriormente nel loro sviluppo è senz'altro proficuo.

3.14

Il programma di lavoro dell'UE in materia di rifiuti, in particolare quelli di plastica, si è avvalso del contributo di un gran numero di soggetti interessati, i quali hanno raccomandato iniziative per ridurre i rifiuti di plastica e per ottimizzare il recupero di tali preziose risorse. Le conoscenze e competenze messe a disposizione da questi soggetti sono una buona base di partenza per compiere progressi piuttosto rapidi verso la graduale eliminazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti di plastica. Iniziative di questo genere meritano di essere adeguatamente sostenute.

4.   Osservazioni specifiche – risposte ai quesiti contenuti nel Libro verde

4.1   Opzioni strategiche per migliorare la gestione dei rifiuti di plastica in Europa

4.1.1

Il tema della plastica può essere affrontato in maniera adeguata nell'ambito dell'attuale quadro normativo sulla gestione dei rifiuti? L'attuale direttiva quadro sui rifiuti dispone il riciclaggio del 50 % (in peso) dei rifiuti domestici, creando implicitamente un'infrastruttura per la raccolta differenziata. La direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio costituisce il quadro giuridico per l'ampliamento delle responsabilità dei produttori, analogamente a quanto prevede la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per le materie plastiche contenute in tali prodotti. Il Comitato ritiene che questi tre atti legislativi non siano stati fatti rispettare adeguatamente su tutto il territorio dell'UE, e raccomanda perciò di rafforzarne l'osservanza e, se necessario, di aggiornarli. Un approfondito lavoro di analisi svolto da esperti, sulla scorta di una mole sufficiente di dati e procedure pertinenti, dovrà servire a valutare correttamente gli effetti indesiderati di tali direttive e a porre rimedio alle eventuali lacune riscontrate.

4.1.2

Come si possono impostare delle misure in grado di aumentare il tasso di riciclaggio della plastica? L'unico elemento aggiuntivo davvero necessario è una corretta definizione degli obiettivi di queste direttive, operazione che tuttavia presuppone il rispetto del principio dell'equilibrio tra obiettivi di riciclaggio e consumo energetico, al fine sia di risparmiare ingenti costi al consumatore sia di non ridurre l'efficacia ambientale. Ad esempio, mentre il riciclaggio dei diffusissimi PE e PET combina accessibilità economica ed efficacia ambientale, quello delle materie plastiche meno comuni imporrebbe elevati costi di trasporto per il conferimento degli scarti agli impianti specializzati che, a causa dell'esigua domanda di riciclaggio, sono poco presenti sul territorio. Il trasporto su lunghe distanze, inoltre, renderebbe il riciclaggio meno ecocompatibile del recupero energetico. Il problema è ottenere un flusso costante, di qualità costante e del volume necessario. Sotto questo profilo, dovrebbero venire in aiuto gli orientamenti forniti dalle analisi del ciclo di vita.

4.1.3

Una piena ed efficace attuazione degli obblighi relativi al trattamento dei rifiuti nell'attuale normativa sulle discariche ridurrebbe in maniera soddisfacente la quantità di plastica smaltita nelle discariche? Un particolare problema è rappresentato dal conflitto tra l'obiettivo di alleggerimento alla fonte (in termini di peso) dei rifiuti di imballaggio e l'esigenza di riciclare maggiormente. L'elemento di conflittualità nasce dal fatto che per ridurre la massa mantenendo inalterate le proprietà di barriera richieste, si rende necessario l'utilizzo di imballaggi multistrato composti da una varietà di materie plastiche, che all'atto pratico non sono riciclabili. Anziché cercare di alleggerire il materiale, si dovrebbe badare ad applicare il concetto della "progettazione in funzione del riciclaggio". Le norme in materia dovrebbero essere modificate ma mantenute quanto più semplici possibile.

4.1.4

Un'altra strategia utile sarebbe quella di incentivare, ad esempio con premi o altri mezzi di sostegno, soluzioni innovative a specifici problemi di imballaggio – p. es. un contenitore in laminato per latte o succhi che possa essere riciclato al 100 % in maniera economica conquisterebbe il mercato (ed è anche possibile che sia disponibile).

4.1.5

Quali misure sarebbero indicate ed efficaci nella promozione del riutilizzo e nel riciclaggio della plastica a discapito dello smaltimento nelle discariche? Un elemento importantissimo è la rigorosa ed effettiva conformità agli obblighi in materia di trattamento dei rifiuti sanciti nella vigente legislazione relativa alle discariche: l'attuazione coerente delle norme rappresenta una condizione imprescindibile per incrementare sia il riciclaggio sia lo smaltimento corretto e controllato dei rifiuti di plastica. È evidente che la graduale abolizione dello smaltimento in discarica dei rifiuti di plastica potrebbe incrementarne il recupero e il riciclaggio; malgrado questa constatazione, la realizzazione di infrastrutture adeguate rappresenta in ogni caso una condizione imprescindibile.

4.1.6

Quali ulteriori misure sarebbero opportune per attribuire una maggiore priorità al recupero dei rifiuti di plastica nella gerarchia dei rifiuti? L'introduzione di un effettivo divieto delle discariche o di una tassazione proibitiva dei relativi siti non farà altro che indurre un massiccio aumento del recupero energetico da rifiuti misti, compresi quelli plastici. L'abolizione graduale dello smaltimento in discarica delle materie plastiche deve essere gestita con attenzione, in modo che non finisca per comportare proprio l'incenerimento su vasta scala. Il metodo dell'incenerimento è comunque preferibile rispetto all'abbandono dei rifiuti, soprattutto se si tratta di discariche abusive non controllate.

4.1.7

Affinché un'imposta sul recupero energetico possa sortire gli effetti desiderati, è necessario ponderarla con molta cautela e considerarla nel contesto più ampio; in altri termini, occorre tenere presente il relativo impatto sui flussi alternativi e, per esempio, sull'eventuale utilizzo di idrocarburi praticamente puri da materie plastiche poliolefiniche per la produzione di combustibili liquidi alternativi.

4.1.8

Dovrebbe essere promossa in Europa una raccolta differenziata dei rifiuti di plastica domestici abbinata a regimi che applicano il principio del "paghi quanto butti" (pay-as-you-throw) per i restanti rifiuti? La separazione delle materie plastiche da altri flussi di materiali è auspicabile, così come lo è l'introduzione di penalità per scoraggiare le pratiche negative, ma non si devono sottovalutare alcune delle difficoltà a essa connesse. Tra queste figurano i problemi economici e ambientali di fondo che rendono il riciclaggio della plastica più difficoltoso, ovverosia l'impegnativo trasporto di grandi quantità (per un peso tuttavia non elevato) su lunghe distanze. La soluzione di imporre la raccolta differenziata a ciascun produttore di rifiuti potrebbe prevedere delle eccezioni qualora i costi di trasporto avessero un peso maggiore rispetto ai vantaggi del riciclaggio nei casi in cui vi sia una quantità esigua di materie plastiche da separare.

4.1.9

È necessario stabilire degli obiettivi di riciclaggio specifici per aumentare il riciclaggio di rifiuti di plastica? Sebbene sia possibile incorporare un obiettivo specifico nella direttiva quadro sui rifiuti, sarebbe opportuno provvedervi dopo aver valutato l'efficacia dell'attuale direttiva.

4.1.10

È necessario introdurre misure volte ad evitare il riciclaggio o lo smaltimento non conforme alle regole di rifiuti di plastica riciclabili esportati in paesi terzi? I rifiuti di plastica destinati al riciclo sono divenuti merce di scambio a livello mondiale. Il collocamento in discarica in paesi terzi è altamente improbabile, in quanto i soggetti esteri non acquistano rifiuti di plastica con tale finalità. I costi del trasporto degli imballaggi in plastica sono molto elevati e questo rende inverosimile qualsiasi esportazione a scopo di conferimento in discarica. Definire cosa sia il "riciclaggio non conforme" è assai arduo, tanto quanto lo è monitorare l'attuazione della corrispondente regolamentazione, pertanto le misure tese a contenere tale fenomeno sono più o meno inapplicabili e facilmente eludibili.

4.1.11

Ulteriori iniziative su base volontaria, in particolare da parte di produttori e dettaglianti, costituirebbero uno strumento efficace? Le iniziative spontanee, in particolare di produttori e rivenditori, potrebbero essere uno strumento adeguato ed efficace per conseguire una migliore efficienza nell'uso delle risorse nel corso del ciclo di vita dei prodotti di plastica, soprattutto in riferimento ad accordi sull'impiego di imballaggi in plastica con caratteristiche (combinazione di materiali, colori, ecc.) che ne semplifichino il riciclo.

4.2   Cambiare le abitudini dei consumatori

4.2.1

C'è la possibilità di sviluppare dei sistemi di deposito cauzionale o di leasing per specifiche categorie di prodotti di plastica? È necessario cambiare le abitudini personali e il comportamento volontario dei consumatori, ferma restando l'esigenza di garantire processi più mirati di raccolta e riciclaggio dei rifiuti – che sono per lo più subordinati alla disponibilità di finanziamenti a livello delle autorità locali, a meno che non siano veramente redditizi sul piano commerciale per gli operatori. Considerando che, allo stato attuale, quasi tutte le autorità, anche in Germania, dispongono di poche risorse, è ragionevole proporre soluzioni che non necessitino di sovvenzioni elevate e che quindi lascino maggiori risorse per l'istruzione, la sanità, l'assistenza sociale, il mantenimento dell'ordine, ecc.

4.2.2

Vi è poco margine per i sistemi di restituzione del deposito e meccanismi analoghi. Essi, tuttavia, sono già adottati nei rapporti tra le aziende e non richiedono un sostegno specifico. Un settore in cui potrebbero essere impiegati è quello degli imballaggi per bibite. La separazione dal resto degli scarti di un flusso di rifiuti per cui è prevista la restituzione del deposito può creare una certa confusione nei consumatori, rendendo meno efficace la raccolta dei materiali non soggetti a deposito e meno economico lo smistamento. È pertanto necessario che l'introduzione di questo sistema sia accompagnata da buone misure di informazione basate su analisi affidabili.

4.2.3

Che tipo di informazione è da ritenersi necessario affinché i consumatori siano messi in condizione di dare un contributo diretto all'uso efficiente delle risorse nella scelta di un prodotto di plastica? Ottenere il coinvolgimento diretto dei consumatori è tutt'altro che semplice. Per modificare con risultati duraturi il comportamento dei consumatori non bastano le iniziative di sensibilizzazione, ma servono soprattutto prodotti e sistemi ad alta fruibilità che aiutino il consumatore a compiere le scelte corrette, sia all'atto dell'acquisto di un prodotto sia nel momento in cui deve smaltire tale prodotto trasformato in rifiuto. È molto importante l'informazione del consumatore sulla corretta gestione delle materie plastiche nella raccolta differenziata dei rifiuti domestici – in altri termini l'etichettatura dei prodotti o le istruzioni di smistamento. Le informazioni obbligatorie sul contenuto chimico dei rifiuti riciclabili dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e comprensibile affinché i consumatori possano assumere decisioni ponderate.

4.2.4

Come si potrebbero mettere a disposizione di tutte le parti interessate nella catena di riciclaggio dei rifiuti le informazioni sul tenore chimico della plastica? Le informazioni sulla composizione chimica delle materie plastiche o dei prodotti in plastica sono immediatamente fruibili sino al momento della vendita. È lecito chiedersi se tali informazioni siano utili per il consumatore: lo sarebbero soltanto se fossero di facile comprensione e lettura, fermo restando che nella produzione di materie plastiche o di altri materiali da imballaggio si debbono utilizzare sostanze la cui sicurezza sia stata controllata sulla base di prove di impatto e di esposizione (REACH).

4.2.5

Come si possono affrontare al meglio i rischi connessi all'uso di microplastiche in prodotti o processi industriali e di nanoparticelle nella plastica? La questione delle microplastiche e delle nanoparticelle nella plastica richiede un'analisi tesa a evidenziare in che misura tali sostanze – per la maggior parte costituenti inerti utilizzati in piccole concentrazioni – possono penetrare nell'ambiente in quantità che comportano un rischio. In realtà, vi sono due questioni distinte in gioco: le microplastiche, o meglio, i residui di plastica, da un lato, e le nanoparticelle dall'altro. Esse devono essere trattate singolarmente per via della loro provenienza e degli effetti che producono. Tuttavia, troppo poco si sa ancora riguardo ai loro effetti sull'ambiente, ai rischi potenziali per la salute umana e al loro impatto sulla vita marina. Un'adeguata gestione dei rifiuti in generale contribuirebbe a risolvere buona parte del problema. Con i residui di plastica abbiamo convissuto, presumibilmente, negli ultimi 50 anni – la loro presenza diventa significativa laddove sia dimostrato che il fenomeno pone o amplifica i rischi per la vita umana e l'ambiente.

4.3   La durabilità della plastica e dei prodotti di plastica

4.3.1

La progettazione dei prodotti dovrebbe contrastare l'obsolescenza programmata dei prodotti di plastica e mirare a migliorare il riutilizzo e la progettazione modulare al fine di ridurre al minimo i rifiuti di plastica? I rifiuti di plastica provenienti da taluni prodotti sono il portato di un'obsolescenza rispetto all'innovazione tecnica. Per altri articoli – telai per finestre, componenti per autoveicoli, mobili, casalinghi, apparecchiature mediche, materiali edili, materiali per isolamento termico ed elettrico, calzature, abbigliamento e molte altre applicazioni, la durabilità è un aspetto critico. Questi prodotti non rappresentano una quota significativa del volume totale dei rifiuti di plastica e normalmente non sono parte dei rifiuti domestici. L'introduzione di misure politiche per contrastare il problema della durabilità dei prodotti non comporterebbe alcun effetto di rilievo sulla quantità dei rifiuti, ma potrebbe danneggiare la competitività dei prodotti dell'Unione europea. In generale, i criteri della progettazione ecocompatibile non hanno alcuna incidenza da questo punto di vista, in quanto riguardano principalmente la funzione e l'efficienza ambientale del prodotto di base, non dei suoi componenti in plastica.

4.3.2

Sarebbe opportuno introdurre strumenti basati sul mercato per rispecchiare più correttamente i costi ambientali sostenuti, dalla produzione di materie plastiche al loro definitivo smaltimento? Tenuto conto della grande diversità dei prodotti, occorre esaminare in dettaglio l'internalizzazione dei fattori esterni per i componenti dei prodotti in plastica e di altre materie prime, evitando, in concreto, un onere amministrativo eccessivo, una limitazione della competitività e, al tempo stesso, un aiuto alle importazioni. Le necessarie analisi del ciclo di vita andrebbero applicate a tutti i materiali concorrenti della plastica e dovrebbe essere garantita in modo efficace anche la loro applicazione alle merci importate da paesi terzi.

4.3.3

Qual è il modo migliore per affrontare il problema dei prodotti di plastica dal ciclo di vita breve e monouso? Il miglior modo per contrastare il problema dei prodotti in plastica dal ciclo di vita breve e monouso è di effettuare la raccolta differenziata per tipologia di plastica e il corrispondente smistamento. Alcuni paesi vi riescono con successo, a differenza di altri a causa dei costi più elevati di tale pratica.

4.4   Plastica biodegradabile

4.4.1

Quali sono le applicazioni delle plastiche biodegradabili che vale la pena promuovere? Allo stato attuale è arduo indicare un settore in cui sia dimostrato che la plastica biodegradabile arreca vantaggi senza effetti collaterali. Le plastiche biodegradabili vanno utilizzate di preferenza in applicazioni che escludano qualsiasi riciclaggio, ad esempio nei casi in cui la componente di plastica di un prodotto sia mescolata a rifiuti alimentari e di altro tipo destinati principalmente al compostaggio. Ad ogni modo, è necessario garantire che questi materiali siano chiaramente distinguibili e separabili al fine di evitare la contaminazione dei processi di riciclaggio. Prima di immettere le plastiche biodegradabili sul mercato per un loro impiego su larga scala, la loro credibilità sotto il profilo sia ambientale che economico dovrebbe essere corroborata da un'analisi del ciclo di vita.

4.4.2

Sarebbe opportuno rendere più rigorosi gli attuali obblighi normativi operando un chiaro distinguo tra plastiche compostabili e plastiche tecnicamente biodegradabili? Problemi di questo tipo devono essere discussi a livello di esperti, sulla scorta di informazioni e dati pertinenti. Le conoscenze sull'argomento hanno ancora bisogno di essere approfondite.

4.4.3

L'uso di plastiche oxodegradabili richiederebbe un qualsiasi tipo di intervento finalizzato alla salvaguardia del processo di riciclaggio? Il CESE non dispone di dati sufficienti né per sostenere l'utilizzo della plastica oxodegradabile né per opporvisi.

4.4.4

Come bisognerebbe considerare le bioplastiche nel quadro della gestione dei rifiuti di plastica e della conservazione delle risorse? Se l'uso della bioplastica deve essere promosso, deve esserlo sulla base di un'analisi esaustiva del ciclo di vita. Occorre rendersi conto che la bioplastica non è necessariamente una novità (in passato, ad esempio, sono state utilizzate materie plastiche a base di caseina) e che è necessario valutare l'esperienza passata in modo fortemente critico. La bioplastica non è biodegradabile; la biodegradabilità è una proprietà intrinseca di un materiale legata alla struttura molecolare del polimero.

4.5   Le iniziative dell'UE nell'ambito dei rifiuti marini, compresi quelli plastici; misure internazionali

4.5.1

Quali azioni oltre a quelle descritte nel Libro verde potrebbero essere realizzate per ridurre i rifiuti nell'ambiente marino? Le analisi delle modalità con cui i rifiuti di plastica raggiungono l'ambiente marino – accidentalmente o tramite processi sistemici – devono essere verificate e ampliate a livello internazionale ed europeo. È necessario esaminare, sulla base di ciò, la possibilità di introdurre il divieto totale di smaltimento dei rifiuti, plastica inclusa, in mare. Inutile dire che per promuovere un cambiamento di mentalità a tale proposito occorre svolgere una continua opera d'informazione e sensibilizzazione dei cittadini – contemplando anche iniziative di pulizia delle spiagge e altre attività.

4.5.2

In quale misura la determinazione di un obiettivo quantitativo di riduzione dei rifiuti nell'ambiente marino per tutta l'UE può apportare un valore aggiunto alle misure di riduzione dei rifiuti in generale? Definire obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti negli oceani non servirà a limitare l'effettiva presenza dei rifiuti di plastica, poiché si tratta in realtà di rifiuti che non sono stati incanalati come tali e, di conseguenza, non sono mai stati trattati come rifiuti dal punto di vista giuridico. L'obiettivo, semmai, dovrebbe essere quello di correggere il comportamento inadeguato delle persone che abbandonano i rifiuti in luoghi inappropriati, poiché a conti fatti, il nocciolo del problema consiste nel sensibilizzare i cittadini, a livello nazionale certamente, ma prima di tutto a livello locale – anche quando si trovano in vacanza o nei luoghi di villeggiatura; "titolarità" e responsabilità sono due elementi inseparabili. Occorrerebbe un lavoro di divulgazione delle esperienze positive e delle buone pratiche.

4.5.3

In che modo l'UE potrebbe promuovere un'azione internazionale più efficace per migliorare la gestione dei rifiuti di plastica a livello globale? Quanto a proporre eventuali misure internazionali per la gestione dell'ambiente marino e delle coste, vi è la necessità di intraprendere studi e di valutare la situazione, laddove ciò non sia ancora stato fatto, nonché di proporre soluzioni ai problemi man mano che vengono individuati nell'ambito di negoziati sia bilaterali che multilaterali con i paesi terzi e le loro regioni.

4.5.4

Il CESE apprezza altamente le iniziative organizzate da vari gruppi di interesse per alleviare questo grave problema. L'UE potrebbe proporre un'iniziativa internazionale per organizzare lo smaltimento dei maggiori accumuli di rifiuti di plastica galleggianti presenti negli oceani. Dovrebbe fare quanto in suo potere per impedire che i rifiuti di plastica prodotti in Europa entrino in mare e considerare l'ipotesi di servirsi dei programmi di assistenza allo sviluppo per promuovere e sostenere pratiche più sostenibili di gestione dei rifiuti da parte dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine di ridurre l'accumulo negli oceani di rifiuti di plastica provenienti da tali paesi.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2011) 571.


ALLEGATO I

al

PARERE

del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti punti del parere della sezione sono stati modificati per tenere conto degli emendamenti adottati dall'Assemblea ma hanno ottenuto più di un quarto dei voti espressi (art. 54, par. 4, del Regolamento interno):

Punto 4.1.8

Dovrebbe essere promossa in Europa una raccolta differenziata dei rifiuti di plastica domestici abbinata a regimi che applicano il principio del "paghi quanto butti" (pay-as-you-throw) per i restanti rifiuti? La separazione delle materie plastiche da altri flussi di materiali è auspicabile, ma non si devono sottovalutare alcune delle difficoltà a essa connesse. Tra queste figurano i problemi economici e ambientali di fondo che rendono il riciclaggio della plastica più difficoltoso, ovverosia l'impegnativo trasporto di grandi quantità (per un peso tuttavia non elevato) su lunghe distanze. La soluzione di imporre la raccolta differenziata a ciascun produttore di rifiuti potrebbe comportare il rischio che i costi di trasporto abbiano un peso maggiore rispetto ai vantaggi del riciclaggio nei casi in cui vi sia una quantità esigua di materie plastiche da separare. Di conseguenza, l'obbligo non dovrebbe essere generalizzato in tutta l'UE ed è necessario che i dettagli siano lasciati alla discrezione degli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

74

Voti contrari

:

50

Astensioni

:

22

Punto 4.1.11

Ulteriori iniziative su base volontaria, in particolare da parte di produttori e dettaglianti, costituirebbero uno strumento indicato ed efficace? Le iniziative spontanee, in particolare di produttori e rivenditori, potrebbero essere uno strumento adeguato ed efficace per conseguire una migliore efficienza nell'uso delle risorse nel corso del ciclo di vita dei prodotti di plastica, soprattutto in riferimento ad accordi sull'impiego di imballaggi in plastica con caratteristiche (combinazione di materiali, colori, ecc.) che ne semplifichino il riciclo. Questa soluzione, tuttavia, potrebbe entrare in contrasto con le norme sulla concorrenza, in quanto presuppone l'esistenza di accordi per il coordinamento delle pratiche di marketing. Potrebbe altresì acuire il risentimento dei cittadini nei confronti delle interferenze dell'Unione in ambiti della vita quotidiana già sufficientemente problematici. Prima di suggerire soluzioni che potrebbero in definitiva rivelarsi un fallimento, è necessario fare i conti con la realtà.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

77

Voti contrari

:

57

Astensioni

:

15

Point 4.2.3

Che tipo di informazione è da ritenersi necessario affinché i consumatori siano messi in condizione di dare un contributo diretto all'uso efficiente delle risorse nella scelta di un prodotto di plastica? Ottenere il coinvolgimento diretto dei consumatori è tutt'altro che semplice. Per modificare con risultati duraturi il comportamento dei consumatori non bastano le iniziative di sensibilizzazione, ma servono soprattutto prodotti e sistemi ad alta fruibilità che aiutino il consumatore a compiere le scelte corrette, sia all'atto dell'acquisto di un prodotto sia nel momento in cui deve smaltire tale prodotto trasformato in rifiuto. L'unica informazione pertinente per i consumatori è quella che riguarda la corretta gestione delle materie plastiche nella raccolta differenziata dei rifiuti domestici – in altri termini l'etichettatura dei prodotti o le istruzioni di smistamento. La messa a disposizione di informazioni obbligatorie sul contenuto chimico dei rifiuti riciclabili sarebbe controproducente, in quanto i consumatori potrebbero non assumere decisioni ponderate in merito alle azioni richieste.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

74

Voti contrari

:

66

Astensioni

:

13

Punto 4.2.4

Come si potrebbero mettere a disposizione di tutte le parti interessate nella catena di riciclaggio dei rifiuti le informazioni sul tenore chimico della plastica? Le informazioni sulla composizione chimica delle materie plastiche o dei prodotti in plastica sono immediatamente fruibili sino al momento della vendita. Sarebbe senz'altro irrealistico pensare che possano essere tenute a mente anche in fase di riciclo e di trattamento dei rifiuti. È lecito chiedersi se tali informazioni siano utili per il consumatore: soluzione più efficace è quella di produrre materie plastiche o altri materiali da imballaggio impiegando sostanze la cui sicurezza sia stata controllata sulla base di prove di impatto e di esposizione (REACH).

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

86

Voti contrari

:

51

Astensioni

:

6


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/67


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere»

COM (2013) 133 final — 2013/0074 (COD)

2013/C 341/15

Relatore: BUFFETAUT

Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 27 marzo e 15 aprile 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43, paragrafo 2, 100, paragrafo 2, 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere

COM(2013) 133 final — 2013/0074 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 185 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ricorda che il 50 % della popolazione europea vive in zone costiere. Per tale motivo, le politiche di gestione delle zone costiere e di pianificazione dello spazio marittimo rivestono una particolare importanza per l'Unione europea. La volontà di organizzare una cooperazione tra le autorità competenti all'interno degli Stati membri e tra di essi, in particolare per quanto concerne le zone transfrontaliere, allo scopo di coinvolgere appieno i rappresentanti della società civile che esercitano la loro attività in queste zone, viene pertanto accolta in modo particolarmente favorevole.

1.2

Il CESE insiste sulla necessità di attuare un approccio partecipativo volto a riunire i diversi soggetti che svolgono un'attività nelle zone costiere o marittime o che utilizzano tali zone, affinché la concertazione porti a risultati concreti. Tutti infatti sono d'accordo con gli obiettivi della Commissione ma il successo nell'applicazione della direttiva dipenderà dal modo in cui tali obiettivi verranno realizzati. Le attività portate avanti nelle zone marittime interessate sono molto diverse tra loro: pesca professionale, acquacoltura, pesca ricreativa, trasporti marittimi, turismo, immersioni, attività militari, sfruttamento delle fonti energetiche, ecc. Tali attività possono essere sia concorrenti sia complementari tra loro.

1.3

Se si vuole che sia efficace, la concertazione deve essere organizzata sul piano locale. L'attuazione delle direttive sull'habitat (Natura 2000) e sull'ambiente marino ha dimostrato la necessità di creare una dinamica territoriale. Nonostante i diversi interessi in gioco, è essenziale che gli utilizzatori del territorio marittimo riescano a parlare una lingua comune e condividano obiettivi chiari e raggiungibili. La metodologia è pertanto importantissima per creare una dinamica di gruppo, la quale risulta possibile solo partendo dal riconoscimento dalla realtà esistente da parte di tutti, basandosi sulla situazione specifica dei territori e sulla prevedibile evoluzione delle attività che saranno portate avanti al loro interno.

1.4

L'accettazione delle regole impone che gli obiettivi e le azioni condotte siano chiari e trasparenti. Per essere rispettata, la normativa deve innanzi tutto essere capita. Tutti i soggetti devono avere bene in mente gli orientamenti da seguire, e la strutturazione delle zone marittime e costiere va fatta in modo graduale e integrato.

1.5

Oltre ad organizzare una concertazione sistematica, è opportuno anche stabilire una serie di priorità per le attività in grado di essere svolte nello spazio marittimo e nelle zone costiere. Tali attività non possono essere definite a priori e variano necessariamente in funzione delle situazioni specifiche, sia sul piano geografico che ecologico, umano ed economico. Il principio di sussidiarietà può dunque essere applicato in questo settore sia a livello UE che all'interno degli Stati membri.

1.6

Il Comitato osserva che gli Stati membri non sono i soli diretti interessati e afferma che la concertazione va attuata anche tra le regioni, gli enti territoriali e i settori economici. Anche le parti sociali devono essere coinvolte, soprattutto perché alcune delle decisioni potrebbero avere un impatto sull'occupazione (ad esempio nei settori della pesca e del turismo) e sulle condizioni di lavoro. Ricorda infine che l'attuazione di Natura 2000 già si basa su molteplici forme di governance locale.

1.7

In pratica, le difficoltà di attuazione dipendono soprattutto dalla diversità dei regimi giuridici a seconda che ci si trovi sulla terra o in mare, due spazi che però sono dipendenti l'uno dall'altro e interferiscono tra di loro. Inoltre, gli approcci ai problemi possono facilmente assumere una dimensione corporativistica. È dunque essenziale riuscire a trovare un giusto equilibrio tra i legittimi interessi e il necessario bene pubblico, senza preclusioni ideologiche a priori.

1.8

Per essere il più possibile attinenti alle realtà concrete, il CESE approva il principio di una revisione periodica dei programmi di pianificazione e delle strategie di gestione. Sottolinea tuttavia l'opportunità di non limitarsi ad una visione del problema dal solo punto di vista della regolamentazione. Si tratta di gestire attività umane su uno spazio fragile e sempre mutevole, il che quindi impone di ragionare in termini di flussi, in altre parole in maniera dinamica.

1.9

La questione delle fonti di finanziamento di tali politiche riveste ovviamente una grande importanza. Tra queste fonti figurano le risorse previste a titolo della politica marittima integrata, altri fondi potrebbero tuttavia essere mobilitati, ad esempio quelli relativi alla politica della pesca, alla gestione ambientale (Natura 2000), allo sviluppo regionale o anche alla PAC. È dunque opportuno far sì che le molteplici fonti di finanziamento non pregiudichino l'attuazione delle corrispondenti politiche. Le strategie macroregionali dovrebbero permettere di rendere coerenti i diversi fondi di coesione.

1.10

Il CESE sottolinea la particolare importanza di questi finanziamenti in quanto consentono un monitoraggio umano dinamico delle concertazioni e delle azioni condotte nell'ambito della nuova direttiva. Se non vi fossero persone in grado di mobilitare le risorse e di dare un sostegno alla realizzazione dei vari interventi, gli sforzi compiuti rischierebbero di essere inutili o di non avere un futuro.

1.11

Sapendo che la maggior parte dei problemi ambientali marini è dovuta allo scarico di rifiuti terrestri, è logico che la pianificazione marittima si accompagni a una pianificazione terrestre coordinata, se non addirittura integrata, dei litorali.

1.12

Il CESE sottolinea inoltre che taluni Stati membri si trovano in una situazione particolare. Ad esempio, la quasi totalità delle coste polacche fa parte dei siti "Natura 2000", il che rende difficile la coabitazione tra nuove attività economiche e protezione ambientale (come avviene in effetti nelle zone terrestri, le attività economiche attualmente svolte sono integrate nei documenti di indirizzo dei siti naturali).

1.13

In materia di valutazione, di raccolta dei dati e di scambio d'informazioni, i criteri possono variare da uno Stato membro all'altro. È dunque auspicabile che la Commissione stabilisca una sorta di "griglia di lettura" comune al fine di rendere coerenti e comparabili le valutazioni e i dati raccolti.

1.14

Il Comitato economico e sociale europeo insiste sul fatto che bisognerà fare attenzione affinché la nuova legislazione non contraddica e non ostacoli l'attuazione delle norme già in vigore, come ad esempio la direttiva sugli habitat (Natura 2000) e la direttiva sull'ambiente marino. Al contrario, le nuove norme devono essere di sostegno alle precedenti, che sono solo nella loro fase iniziale di applicazione. La nuova direttiva dovrà dunque essere considerata un pilastro in più nella costruzione della politica marittima integrata dell'Unione europea.

1.15

Il Comitato infine insiste affinché la partecipazione dei cittadini, prevista all'articolo 9 della proposta, sia organizzata tenendo conto il più possibile delle realtà locali, dato che ciascuna zona interessata presenta particolarità specifiche sia sul piano ambientale che sotto il profilo geografico ed economico.

2.   Introduzione

2.1

La proposta all'esame è un elemento della politica destinata ad offrire all'Unione europea una solida componente marittima. Si tratta di una normale ambizione se si considera l'estensione delle coste europee e delle sue zone economiche esclusive, comprese quelle delle regioni ultraperiferiche, importantissime per taluni Stati membri come la Spagna, la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda e il Portogallo.

2.2

Per la Commissione, la posta in gioco è quella di conciliare le esigenze economiche, sociali e ambientali, il che sembra una cosa ovvia. Questa ricerca di conciliazione riguarda sia la pianificazione dello spazio marittimo sia la gestione integrata delle zone costiere dove il mare e la terra interagiscono in maniera complessa.

2.3

L'obiettivo della proposta è, nel linguaggio abituale, quello di promuovere una crescita sostenibile delle attività marittime e costiere e un utilizzo sostenibile delle risorse presenti in queste zone.

2.4

La Commissione europea intende favorire una gestione pianificata e coordinata di queste zone al fine di evitare possibilità di utilizzo in conflitto tra loro e garantire al tempo stesso uno sfruttamento armonioso. Di conseguenza, le azioni proposte non sono settoriali bensì trasversali. L'ambito di applicazione del testo è, per tale motivo, molto vasto, il che potrebbe far nascere riserve circa la sua attuazione concreta.

2.5

Gli Stati membri saranno chiamati a collaborare, perché saranno loro ad attuare questa pianificazione e questa gestione integrata. Risulta dunque opportuno coordinare politiche settoriali a livello nazionale o regionale onde conseguire un insieme coerente, anche in una dimensione transfrontaliera. Occorre tuttavia sottolineare che le attività "aventi come unico scopo la difesa o la sicurezza nazionale" non rientrano nell'ambito della proposta di direttiva all'esame.

3.   Obiettivi perseguiti

3.1

La Commissione auspica che gli Stati membri elaborino e mettano in atto programmi di pianificazione dello spazio marittimo e una o più strategie di gestione delle zone costiere. Tali strumenti dovranno ovviamente tener conto al tempo stesso delle particolarità regionali o subregionali e delle attività settoriali.

3.2

Avendo stabilito questi principi generali, si tratta in concreto di:

contribuire a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione europea sfruttando soprattutto le fonti di energia marine (correnti, maree, onde, venti, ecc.);

sviluppare in modo efficace i trasporti marittimi;

favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura;

assicurare il mantenimento e il miglioramento dell'ambiente;

permettere che le zone costiere possano adeguarsi e resistere agli effetti del cambiamento climatico.

4.   Le esigenze della Commissione

4.1

Come è consuetudine, la Commissione definisce una serie di obblighi più o meno burocratici che dovrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra tali obblighi figurano:

il coordinamento reciproco tra Stati membri;

la cooperazione transfrontaliera;

la conoscenza degli effetti transfrontalieri delle politiche applicate.

4.2

Per i programmi di pianificazione è opportuno tener conto delle attività concernenti le energie rinnovabili, lo sfruttamento dei giacimenti di gas e di petrolio, i trasporti marittimi, la posa di cavi e di tubi sul fondo marino, la pesca, l'acquacoltura e i siti per la conservazione della natura.

4.3

Le strategie di gestione delle zone costiere devono tener conto dell'utilizzo delle risorse naturali, soprattutto nel settore dell'energia, dello sviluppo delle infrastrutture (impianti energetici, porti, opere marittime, ecc.), dell'agricoltura e delle attività industriali, della pesca e dell'acquacoltura, della gestione e della protezione degli ecosistemi, dei siti naturali e dei paesaggi costieri nonché delle conseguenze del cambiamento climatico.

4.4

La proposta prevede che gli Stati membri predispongano le modalità di partecipazione dei cittadini alla elaborazione della pianificazione e delle strategie di gestione delle zone costiere, una preoccupazione alla quale il CESE non può non attribuire una grande attenzione.

4.5

Tutto questo non potrà essere realizzato efficacemente se non vi sarà una vera e propria cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi. Gli spazi marittimi sono infatti, per definizione, spazi pubblici che interagiscono costantemente tra di loro.

5.   L'attuazione concreta

5.1

Ciascuno Stato membro è tenuto a designare le autorità competenti per quanto concerne l'attuazione della direttiva e a trasmetterne l'elenco alla Commissione. Ciascuno Stato membro inoltre deve presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva. È opportuno che le decisioni vengano adottate al livello più vicino alle persone interessate (gli utilizzatori del mare) e alle realtà territoriali.

5.2

Conformemente alla proposta, la Commissione ha la facoltà di emanare atti di esecuzione per precisare taluni dati o talune esigenze amministrative. La cosa è perfettamente accettabile purché non diventi un mezzo per creare nuovi obblighi non previsti nel testo di riferimento.

6.   Osservazioni generali

6.1

L'ambito di applicazione della proposta all'esame è estremamente vasto. La direttiva si aggiunge ad altri testi già esistenti: la direttiva sugli habitat, maggiormente conosciuta con il nome di Natura 2000, e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, concernente tutti gli spazi marittimi costieri. Il tutto è gestito da nuovi organi di governance locali, regionali o nazionali.

6.2

Il problema essenziale è dunque quello di sapere come articolare e coordinare la nuova normativa proposta con le direttive esistenti.

6.3

Vista l'estensione del suo ambito di applicazione, si può temere che l'impatto della nuova proposta si riduca ad una semplice elaborazione di relazioni dal carattere altamente amministrativo. È assolutamente necessario essere il più possibile a contatto con le realtà concrete.

6.4

L'obiettivo previsto è di migliorare il coordinamento delle politiche relative all'ambiente marino. È certamente un obiettivo condivisibile ma forse sarebbe stato più opportuno fare in modo che le normative nazionali raggiungessero la piena efficacia prima di aggiungere un nuovo "livello" normativo. Occorrono, da un lato, una certa maturità per conseguire la necessaria efficacia e, dall'altro, idee chiare sulle misure da attuare. Il cardinale Richelieu aveva già fatto osservare che una buona legge è una legge comprensibile.

6.5

Un migliore coordinamento risulta necessario anche per quanto concerne l'assegnazione dei finanziamenti europei destinati a sostenere l'attuazione della nuova direttiva. Le strategie macroregionali devono essere viste come un contesto capace di rendere più coerenti i diversi fondi di coesione disponibili.

6.6

Le diverse attività svolte nell'ambiente marittimo e costiero dipendono da molteplici soggetti del mondo economico, scientifico, politico e amministrativo. Inoltre, i vari settori economici entrano in concorrenza tra loro per lo svolgimento di dette attività: pesca, trasporti, sfruttamento delle risorse energetiche, turismo, ecc. Va altresì sottolineato che le attività terresti hanno un'influenza cruciale e complessa sulle zone costiere. Questa interferenza impedisce di considerare i due territori (quello terrestre e quello marittimo) come due entità indipendenti fra di loro.

6.7

È dunque opportuno evitare un approccio eccessivamente amministrativo, che servirebbe solo a rendere le cose più complicate e ad appesantire e rallentare l'azione. È invece necessario coinvolgere realmente i soggetti che operano nell'ambiente marittimo e costiero o la cui azione ha un impatto su questi settori: agenti economici, parti sociali, comunità scientifica, ONG, ecc. Non si tratta di rendere macchinoso il processo bensì di evitare ulteriori contrasti, anche sul piano giudiziario, o processi decisionali che nulla hanno a che vedere con la realtà concreta.

7.   Osservazioni specifiche

7.1

È necessario ricordare che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere devono essere coerenti con le direttive già adottate, in particolare quella sulla strategia per l'ambiente marino (2008) e la direttiva sugli habitat (Natura 2000 del 1992, applicata in ritardo anche all'ambiente marino e costiero). Tutte insieme costituiscono l'attuale politica marittima integrata dell'UE.

7.2

La nuova direttiva deve inoltre essere attuata nel rispetto del principio di sussidiarietà non solo tra l'Unione europea e gli Stati membri ma anche a livello subnazionale. In effetti, le priorità stabilite dalla direttiva devono essere classificate in base a talune priorità che variano da una zona all'altra e da uno spazio all'altro. Non è possibile riservare il medesimo trattamento al Mar Baltico e al Mar Mediterraneo, vuoi per le loro caratteristiche geografiche vuoi per le loro specificità ambientali. Le differenze però esistono anche tra regione e regione e tra una zona costiera e l'altra.

7.3

Uno degli aspetti più utili della proposta riguarda l'organizzazione di una cooperazione reciproca tra le autorità di gestione, accompagnata da misure d'informazione e di controllo. Per rendere il tutto realmente efficace, converrebbe definire criteri generali comuni al fine di poter facilmente scambiarsi e trasmettere informazioni e dati, non solo tra le autorità ma tra tutti i soggetti che svolgono attività in zone costiere e marittime. Va tuttavia sottolineato che l'efficacia del processo dipende dalla scelta di un metodo che consenta di mobilitare i diversi soggetti locali pubblici e privati intorno ad obiettivi comuni, sulla base di un esame condiviso della situazione attuale. L'intera posta in gioco risiede nella capacità di far parlare un linguaggio comune ai responsabili di attività molto diverse tra loro condotte su di uno stesso territorio costiero e marittimo.

7.4

Dato che lo scarico di rifiuti terrestri (acque reflue urbane o industriali e macro rifiuti trasportati dai corsi d'acqua in piena) e le opere costruite sul mare (porti, terrapieni, difese contro l'erosione) risultano assai nocivi per l'ambiente marino, è necessario che l'assetto del territorio delle zone terrestri vicine al litorale sia oggetto di coordinamento o che addirittura venga integrato nelle politiche di gestione delle zone costiere e di pianificazione degli spazi marittimi.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/71


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione rispetto all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. […] [PD], n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e n. […] [OCM unica] per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014»

COM(2013) 226 final — 2013/0117 (COD)

2013/C 341/16

Relatore: BOLAND

Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, rispettivamente in data 21 maggio 2013 e 17 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 2 e dell'articolo 304, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE) n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014

COM(2013) 226 final — 2013/0117 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la proposta di stabilire disposizioni transitorie per il 2014 in merito a talune regole della politica agricola comune (PAC), e in particolare al sistema di pagamenti diretti e di sostegno allo sviluppo rurale a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

1.2

Il Comitato sostiene fortemente le disposizioni transitorie per il 2014, perché garantiscono ai beneficiari la continuità dei pagamenti in caso di adozione tardiva dei nuovi piani di sviluppo rurale, e perché risulta necessario, per ragioni pratiche e amministrative, rinviare l'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti. In assenza di tali disposizioni le famiglie che svolgono attività agricola sarebbero esposte a un rischio e si troverebbero a mancare del sostegno legato alle misure ambientali. Inoltre, una gran parte della tutela che sussiste in questo settore verrebbe meno.

1.3

Il Comitato raccomanda vivamente di fare in modo che i beneficiari dei regimi "classici" che esercitano la loro attività in aree montane remote non subiscano alcuno svantaggio a causa delle disposizioni transitorie. Constata con preoccupazione che comunità remote, che dipendono fortemente dagli accordi agroambientali per ottenere un reddito in cambio della fornitura di beni d'interesse pubblico vitale, possano subire una riduzione di tale reddito nel nuovo periodo di programmazione che si estende fino al 2020.

1.3.1

Il Comitato raccomanda di fare in modo che i pagamenti transitori a tali comunità tengano conto del livello di finanziamento stabilito nel quadro del programma precedente.

1.4

Il CESE raccomanda con forza alla Commissione di esaminare le disposizioni transitorie al fine di garantire che gli effetti delle previste riduzioni dei contributi alle famiglie rurali siano ridotti al minimo e che l'impatto delle riduzioni sulle iniziative ambientali risulti quanto meno neutrale.

1.5

Il Comitato ritiene che le disposizioni transitorie debbano consentire nuovi impegni per misure riguardanti le aree e gli animali nel 2014, nonché per investimenti urgenti nell'azienda, anche se le risorse per il periodo in corso sono già state esaurite.

1.6

Nel quadro delle regole orizzontali per il finanziamento della PAC, il rinvio dell'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti rende necessarie misure transitorie per il sistema di consulenza aziendale (SCA), il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e la condizionalità. Per tale ragione il Comitato ritiene indispensabile che il Consiglio e il Parlamento europeo adottino disposizioni transitorie specifiche entro la fine dell'anno, modificando, dove necessario, i vigenti atti di base della politica agricola comune.

1.7

Il Comitato sottolinea che nessuna delle disposizioni transitorie dovrebbe essere compromessa dall'imposizione sui fondi disponibili di massimali nazionali non realistici.

2.   Introduzione

2.1

La Commissione europea sta continuando a lavorare intensamente con il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo politico definitivo sulla riforma della politica agricola comune. Alla fine di giugno 2013 è stato raggiunto un accordo di massima che dovrebbe rendere possibile l'entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche il 1o gennaio 2014. Non è stato tuttavia ancora raggiunto un accordo definitivo e quindi non è realistico aspettarsi che per la suddetta data gli Stati membri avranno già predisposto tutte le necessarie procedure amministrative.

2.2

In seguito ai dibattiti svoltisi nell'ambito del Parlamento e del Consiglio, si prevede che i vari regolamenti e atti di esecuzione siano adottati alla fine del 2013 e che la riforma della politica agricola comune entri in vigore il 1o gennaio 2014.

2.3

La proposta della Commissione del 18 aprile 2013 è intesa a definire disposizioni transitorie riguardanti alcuni elementi di tale politica, allo scopo di garantire la continuità. Ciò comporterebbe una proroga, per l'anno di domanda 2014, delle vigenti disposizioni del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) e dei pagamenti concessi a norma dell'articolo 68. Pertanto le nuove disposizioni, ad esempio quelle relative all'ecologizzazione degli aiuti, non saranno applicate fino all'inizio del 2015, il che offrirà agli organismi pagatori un lasso di tempo maggiore per prepararsi ai cambiamenti.

2.4

Lo scorso 27 giugno, al termine di tre mesi di intensi negoziati trilaterali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico iniziale sulla riforma della politica agricola dell'Unione europea. Tale accordo è subordinato alla conclusione formale dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il bilancio dell'Unione europea (2014-2020) e deve essere ratificato dalla commissione Agricoltura, dalla sessione plenaria del Parlamento europeo e dal Consiglio.

2.5

La proposta fa riferimento al regolamento (UE) n. 335/2013, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2.6

È prassi corrente, nel contesto dei pagamenti relativi allo sviluppo rurale, definire disposizioni transitorie al fine di coprire il periodo intermedio tra due periodi pluriennali di programmazione. Tuttavia occorrono anche determinati regimi transitori specifici, in particolare per provvedere alle implicazioni del ritardo nel nuovo regime di pagamenti diretti. Inoltre la proposta comprende nuove disposizioni transitorie per la Croazia.

2.7

La Commissione intende fare in modo che gli organismi pagatori abbiano il tempo di introdurre le disposizioni amministrative e garantire una gestione adeguata dei fondi dell'Unione europea, in maniera che i produttori agricoli comprendano le nuove disposizioni e non vengano spinti ad adeguarsi a un nuovo regime prima che questo entri in vigore.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

L'obiettivo della proposta della Commissione è stabilire disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

3.2

Tali disposizioni transitorie sono necessarie per definire le modalità tecniche che consentiranno un adeguamento armonioso alle nuove condizioni, pur garantendo la continuità delle diverse forme di sostegno previste dal programma relativo al periodo 2007-2013.

3.3

Per dare agli Stati membri il tempo necessario per rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o per rafforzare la loro politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale e dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai loro massimali di pagamenti diretti. Allo stesso tempo, occorre consentire agli Stati membri il cui livello di sostegno diretto permane inferiore al 90 % della media dell'Unione europea di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate, entro certi limiti, una sola volta e per l'intero periodo degli esercizi 2015-2020.

3.4

Il regime di pagamento unico per superficie previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 riveste carattere transitorio ed era destinato a concludersi il 31 dicembre 2013. Poiché il nuovo regime di pagamento di base sostituirà il regime di pagamento unico soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2015, occorre prevedere una proroga del regime di pagamento unico per superficie per il 2014, allo scopo di evitare che i nuovi Stati membri applichino il regime di pagamento unico soltanto per un anno.

3.5

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri - e in particolare ai loro organismi pagatori - di predisporre dei regimi in grado di consentire il versamento dei pagamenti ai beneficiari e, al tempo stesso, di stabilire le procedure necessarie per l'avvio del nuovo programma. Pertanto, le richieste relative al 2014 saranno trattate in base alle disposizioni transitorie.

3.6

Quanto al secondo pilastro, la definizione di disposizioni transitorie tra i due periodi di programmazione costituisce una prassi normale. Le disposizioni transitorie sono generalmente necessarie per collegare due periodi di programmazione consecutivi. Tuttavia, per lo sviluppo rurale, questa volta occorre anche adottare alcune disposizioni transitorie specifiche, segnatamente per affrontare le conseguenze dei ritardi legati al nuovo regime di pagamenti diretti per alcune misure di sviluppo rurale, soprattutto per quanto riguarda la base delle misure agroambientali e climatiche e l'applicazione delle norme in materia di condizionalità. Sono necessarie anche disposizioni transitorie per assicurare che gli Stati membri possano continuare ad assumere nuovi impegni in merito a misure connesse alle superfici o agli animali nel 2014, anche se le risorse per il periodo attuale sono già state esaurite. Tali nuovi impegni, così come i corrispondenti impegni in corso, potranno essere presi in considerazione nell'ambito delle nuove dotazioni finanziarie dei programmi di sviluppo rurale del prossimo periodo di programmazione.

3.7

A norma degli impegni giuridici derivanti dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari conformemente ai programmi di sviluppo rurali adottati in base al regolamento (CE) n. 1698/2005, anche dopo che le risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 siano state esaurite, fino all'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Le spese derivanti da tali impegni possono essere ammesse a beneficiare dell'articolo 3 del regolamento in esame.

4.   Incidenza sul bilancio

4.1

Il progetto di regolamento mette in atto la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale e alla riforma della politica agricola comune solamente per l'esercizio finanziario 2015, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013. Esso ingloba la convergenza esterna dei pagamenti diretti, la flessibilità fra i pilastri della politica agricola comune e il tasso di cofinanziamento per lo sviluppo rurale.

4.2

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, rispetto alla proposta della Commissione, le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 corrispondono, a una riduzione di 830 milioni di euro (a prezzi correnti) nel corso dell'esercizio 2015 (corrispondente all'anno di domanda 2014 per i pagamenti diretti).

4.3

La suddivisione dei massimali dei pagamenti diretti fra gli Stati membri tiene conto della convergenza esterna a decorrere dall'esercizio 2015. Rispetto alla proposta della Commissione, le conclusioni del Consiglio europeo modificano il calendario della convergenza (sei anni) e aggiungono un minimo di EUR 196 per ettaro da ottenere entro l'esercizio 2020. Rispetto alla proposta della Commissione, le conclusioni del Consiglio europeo accrescono la flessibilità tra i pilastri. Essa sarà neutrale dal punto di vista del bilancio, visto che gli importi dedotti da un fondo (FEAGA o FEASR) saranno messi a disposizione dell'altro fondo.

4.4

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il progetto di regolamento in esame intende garantire la continuità di un certo numero di misure che comportano una serie di impegni pluriennali. Tali disposizioni non hanno alcuna incidenza finanziaria, in quanto la dotazione destinata allo sviluppo rurale resta immutata. Tuttavia, la distribuzione dei pagamenti nel corso del tempo potrebbe essere leggermente diversa, ma ciò non è quantificabile in questa fase.

4.5

La proposta contiene disposizioni che abilitano la Commissione ad adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.   Osservazioni generali

5.1

È indispensabile garantire la continuità dei pagamenti ai beneficiari delle regioni delle aree rurali, come dimostrano i seguenti fatti:

oltre il 77 % del territorio dell'Unione europea è classificato come rurale (terreni agricoli: 47 %, foreste: 30 %); in tali aree abita circa metà della popolazione (comunità dedite all'agricoltura e altri residenti).

Nel complesso l'agricoltura e l'industria agroalimentare - fortemente dipendente dal settore agricolo per il suo approvvigionamento - concorrono a formare il 6 % del prodotto interno lordo dell'UE, dando lavoro a 46 milioni di persone nell'ambito di 15 milioni di imprese.

L'Europa conta 12 milioni di agricoltori, la dimensione media delle aziende agricole è di 15 ettari (a titolo di comparazione, negli Stati Uniti ci sono 2 milioni di agricoltori e la dimensione media delle aziende è di 180 ettari).

5.2

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione tesa a regolare il periodo che intercorre tra due programmi.

5.3

Alla fine del 2014 giungeranno a conclusione numerosi regimi agroambientali finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in tutta Europa. Molti di essi sono regimi agroambientali "classici", in vigore da 10 o più anni. Molti dei beneficiari di tali regimi "classici" si trovano in zone remote di montagna e dipendono fortemente per il loro reddito dalla remunerazione per la fornitura di beni d'interesse pubblico vitale offerti nel quadro di accordi agroambientali. Anche se il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale venisse adottato senza ulteriori ritardi, è quasi certo che i nuovi programmi non saranno adottati e resi esecutivi entro il 1o gennaio 2014. In assenza di un nuovo programma di misure e di sostegno, i produttori agricoli di cui sopra non avranno un regime alternativo di sostegno dello sviluppo rurale cui chiedere aiuti alla scadenza degli impegni in corso alla fine del 2014.

5.4

Occorre pertanto che la Commissione predisponga dei sistemi che garantiscano il mantenimento dei benefici ambientali realizzati grazie ai programmi di sviluppo rurale del precedente periodo e salvaguardino il reddito di tali produttori agricoli. È importante fare in modo che i produttori agricoli e l'ambiente non risentano negativamente dell'incapacità di trovare un accordo sul bilancio dell'Unione europea e sulle proposte relative alla politica agricola comune in tempo per l'avvio dei prossimi programmi di sviluppo rurale nel 2014.

5.5

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, occorre prevedere un intervallo sufficiente per consentire agli Stati membri, e in particolare ai loro organismi pagatori, di prepararsi adeguatamente e di fornire con sufficiente anticipo ai produttori agricoli informazioni esaurienti in merito alle nuove disposizioni. Pertanto, le richieste relative al 2014 dovranno essere gestite in base a disposizioni transitorie. Quanto al secondo pilastro, la definizione di disposizioni transitorie tra i due periodi di programmazione costituisce una prassi normale. Le disposizioni transitorie sono generalmente necessarie per collegare due periodi di programmazione consecutivi, come ha già mostrato l'esperienza fatta all'inizio dell'attuale periodo di programmazione. Tuttavia, per quanto riguarda lo sviluppo rurale saranno necessari alcuni specifici regimi transitori. Ciò è dovuto in particolare alle gravi conseguenze che potrebbero derivare da qualsiasi ritardo nel nuovo regime di pagamento diretto per determinate misure di sviluppo rurale, in particolare per la base delle misure agroambientali e relative al clima e per l'applicazione delle norme in materia di condizionalità.

5.6

Sono necessarie anche disposizioni transitorie per assicurare che gli Stati membri possano continuare ad assumere nuovi impegni in merito a misure connesse alle superfici o agli animali nel 2014, nonché per investimenti urgenti nell'azienda, anche se le risorse per il periodo attuale sono già state esaurite.

5.7

Per quanto riguarda il regolamento orizzontale, la necessità di misure transitorie è limitata al sistema di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e controllo e alla condizionalità, a causa del loro legame con i pagamenti diretti. In tale contesto, il Consiglio e il Parlamento europeo devono adottare disposizioni transitorie specifiche entro la fine dell'anno, modificando ove necessario i vigenti atti di base della politica agricola comune.

5.8

I cambiamenti dei massimali nazionali possono ripercuotersi negativamente sui finanziamenti ricevuti dai produttori agricoli nel 2014. Per ridurre al minimo questa possibile ripercussione, sarà necessario che ogni governo nazionale chiarisca le sue intenzioni in materia prima di presentare la sua proposta.

5.9

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce che gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici, ed è pertanto possibile che uno Stato membro si rifiuti di rispettare i suoi impegni dal momento che tale requisito è discrezionale.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/75


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria»

COM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD)

2013/C 341/17

Relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE

Il Parlamento europeo, in data 1o luglio 2013, e il Consiglio, in data 10 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

COM(2013) 428 final — 2013/0200 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha affidato l'elaborazione del proprio rapporto al relatore Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE e ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 19 settembre 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 128 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che il perdurare della crisi economica e finanziaria abbia posto sotto pressione le risorse finanziarie nazionali in un momento in cui gli Stati membri perseguono le necessarie politiche di risanamento di bilancio.

1.2

Giudica pertanto necessaria ed altamente opportuna la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 presentata dalla Commissione ed esprime il suo fermo sostegno in materia, con la certezza che le risorse di bilancio verranno utilizzate in modo più efficiente.

2.   Contesto

2.1

La prolungata crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri.

2.2

In particolar modo per gli Stati membri più colpiti dalla crisi che hanno usufruito di assistenza finanziaria tramite un programma di aggiustamento, la situazione si aggrava anche a causa dei problemi di liquidità derivanti dal risanamento di bilancio che incidono sulla loro crescita economica e sulla loro stabilità finanziaria nonché a causa di un peggioramento del loro disavanzo e del livello del debito. Il cofinanziamento permette di attribuire più adeguatamente gli aiuti. Una riduzione del cofinanziamento da parte dello Stato membro potrebbe comportare una minore efficacia degli aiuti, un rischio che occorre scongiurare con qualsiasi mezzo disponibile.

2.3

In tale contesto è particolarmente importante, in termini di investimenti a favore del settore della pesca, garantire una regolare attuazione dei programmi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP).

2.4

Il regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca contiene le seguenti definizioni:

—   Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;

—   Asse prioritario: ciascuna delle priorità in un programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili.

2.5

Gli assi prioritari previsti dal Fondo europeo per la pesca sono i seguenti:

Asse prioritario 1 – Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Asse prioritario 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Asse prioritario 3 – Misure di interesse comune

Asse prioritario 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Asse prioritario 5 – Assistenza tecnica

2.6

Nell'approvare il programma operativo presentato da ciascuno Stato membro, la Commissione stabilisce, con detto Stato, una percentuale di cofinanziamento per ciascun asse prioritario in cui figura anche l'ammontare massimo del contributo del FEP.

2.7

I contributi finanziari da parte della Commissione a titolo del FEP assumono la forma di prefinanziamenti, di pagamenti intermedi e di pagamenti del saldo finale, previo accordo da parte delle autorità di certificazione e di audit di ciascun programma operativo.

3.   Situazione attuale

3.1

Come indicato al punto 2.7, gli articoli 76 e 77 del regolamento (CE) n. 1198/2006 stabiliscono che i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale sono calcolati in base al piano di finanziamento per ciascun asse prioritario stabilito nel 2006.

3.2

La situazione economica e finanziaria illustrata ai punti 2.1 e 2.2 ha spinto la Commissione a proporre la modifica dei già citati articoli 76 e 77 con l'obiettivo di contribuire ad accelerare gli investimenti e a migliorare la disponibilità di risorse.

3.3

Di conseguenza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (CE) n. 387/2012 il quale modifica detti articoli e dunque consente agli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi e che hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico di chiedere un aumento della percentuale di cofinanziamento nei pagamenti intermedi e del saldo finale del FEP.

3.4

Finora sette paesi hanno beneficiato di tale assistenza finanziaria e hanno concordato un programma di aggiustamento: Cipro, Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda. La modifica al regolamento (CE) n. 1198/2006 prevede che tali aumenti del cofinanziamento possano essere concessi a qualsiasi altro Stato membro che chieda e ottenga in futuro un programma di assistenza finanziaria come previsto all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del già citato regolamento.

3.5

Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi e del saldo finale sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino ad un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

3.6

Inoltre, ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

3.7

Il nuovo disposto del regolamento (CE) n. 1198/2006 prevede un nuovo articolo 77 bis che, al paragrafo 5, limita il pagamento di detti incrementi del cofinanziamento alle dichiarazioni di spesa presentate dagli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

4.   Modifica della proposta di regolamento

4.1

La modifica introdotta dalla proposta di regolamento all'esame, oggetto del presente parere, riguarda il limite imposto all'articolo 77 bis, paragrafo 5.

4.2

Poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, la Commissione giudica opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento.

4.3

Propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 1198/2006 sopprimendo il paragrafo 5 dell'articolo 77 bis.

5.   Osservazioni generali

5.1

Il Comitato economico e sociale europeo considera estremamente opportuna la proposta della Commissione europea e per tale motivo esprime parere del tutto favorevole.

5.2

Il CESE ritiene che l'assegnazione finanziaria attribuita dal Fondo ai paesi e ai programmi in questione per il periodo considerato non dovrebbe essere modificata.

Bruxelles, 19 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/77


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Piano d’azione per una strategia marittima nella regione atlantica — Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»

COM(2013) 279 final

2013/C 341/18

Relatore: PARIZA CASTAÑOS

La Commissione europea, in data 3 luglio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Piano d'azione per una strategia marittima nella regione atlantica - Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

COM(2013) 279 final.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 184 voti favorevoli, 3 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia il piano d'azione della strategia marittima atlantica che definisce le priorità per la ricerca e gli investimenti in quella regione e ha un grande valore aggiunto europeo, in quanto stimolerà la crescita blu nel quadro della strategia Europa 2020. In questo quadro strategico verrà sviluppata la cooperazione tra le autorità e gli attori economici e sociali delle regioni atlantiche dei cinque Stati membri interessati, Irlanda, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.

1.2

Il CESE si rammarica tuttavia che l'approccio sia limitato a una strategia del bacino marittimo e propone che rappresenti invece il primo passo per l'avvio di una strategia macroregionale che inglobi senza tentennamenti il pilastro territoriale e il suo legame con gli obiettivi della politica di coesione. L'approccio deve essere più ambizioso affinché prima del 2017, quando è prevista una valutazione intermedia, si trasformi in una strategia macroregionale, tenendo conto delle esperienze della regione del Mar Baltico e di quella del Danubio.

1.3

Il CESE deplora che il piano d'azione non sia stato dotato di un sistema di governance adeguato, giacché prevede soltanto un debole meccanismo di attuazione. Già nel parere precedente (1) il CESE ha proposto un sistema di governance multilivello che garantisca la partecipazione di tutti gli attori con un approccio dal basso e consenta agli enti regionali e locali, al settore privato e alla società civile di promuovere le attività e contribuire sul campo con le loro conoscenze dirette.

1.4

Il CESE si rammarica del fatto che la Commissione abbia posto fine alle attività del Forum atlantico dopo l'approvazione del piano d'azione e propone che esso venga mantenuto attivo fino al 2020 e che, al tempo stesso, siano periodicamente organizzati dei convegni delle parti interessate per stimolare le attività e i programmi della strategia, valutarne l'attuazione e mobilitare tutti gli attori politici, economici e sociali delle regioni atlantiche.

1.5

È essenziale mantenere il forte impegno politico delle istituzioni europee e degli Stati membri, oltre alla partecipazione effettiva di tutte le parti coinvolte: gli enti regionali e locali, gli attori economici e sociali e la società civile. L'esperienza del Leadership Group e dello Steering Group durante il Forum atlantico ha reso possibile la partecipazione delle istituzioni europee, degli Stati membri, delle regioni e della società civile. La Commissione deve disporre delle risorse umane e materiali necessarie.

2.   Contesto

2.1

Dopo l'avvio delle strategie macroregionali nel Mar Baltico e nella regione del Danubio, sono state realizzate varie iniziative per adottare un approccio simile per le regioni atlantiche. Il Consiglio ha affidato alla Commissione l'incarico di sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico e il 21 novembre 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in proposito (2).

2.2

Anche il Parlamento europeo ha adottato, nel 2011, una risoluzione sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione. Il CESE ha adottato il proprio parere il 24 maggio 2012 (3) e il Comitato delle regioni (CdR) ha adottato il suo (4) il 10 ottobre 2012. Il Parlamento europeo, il CESE e il CdR hanno valutato positivamente la proposta della Commissione, ma hanno ritenuto necessario adottare un approccio più ampio, che inglobi pienamente la dimensione territoriale e stabilisca legami chiari tra le zone marittime e quelle di terraferma. Il CESE proponeva un approccio più ambizioso: una strategia macroregionale che inglobasse il pilastro territoriale assieme a quello marittimo, tenendo conto delle esperienze della regione del Mar Baltico e di quella del Danubio.

2.3

La Commissione, il PE, il CESE, il CdR e i cinque Stati membri hanno collaborato nel dare l'avvio al Forum atlantico ai fini dell'elaborazione del piano d'azione. Al Forum hanno potuto partecipare gli Stati membri, il Parlamento europeo, il CESE, il CdR, gli enti regionali e locali, la società civile e tutte le parti interessate. Si sono svolte cinque riunioni, a Horta, Brest, Bilbao, Cardiff e Cork. Sono stati costituiti un Leadership Group del Forum atlantico, a cui hanno preso parte le istituzioni dell'UE e i cinque Stati membri, e uno Steering Group. La presenza del CESE ha agevolato la partecipazione della società civile delle regioni atlantiche, della Rete transnazionale atlantica (RTA), dei consigli economici e sociali e degli attori economici e sociali agli eventi del Forum.

2.4

Nel parere del CESE è stato proposto di inquadrare gli obiettivi della regione atlantica nei pilastri tematici della strategia Europa 2020, di non sciogliere il Forum atlantico dopo l'elaborazione del piano d'azione, di superare i limiti dei tre no (no a nuovi atti giuridici, no a nuovi finanziamenti, no a nuovi organi) ed è stato inoltre prospettato un sistema di governance multilivello.

3.   La comunicazione della Commissione: il piano d'azione

3.1

Il piano d'azione sviluppa la strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico (COM(2011) 782) e definisce le priorità in termini di investimenti e ricerca che permettano di stimolare la crescita blu nella regione atlantica, contribuendo alla crescita sostenibile delle zone costiere e salvaguardando un buono stato ambientale ed ecologico dell'ecosistema atlantico.

3.2

Nel Forum atlantico gli Stati membri, le istituzioni europee, gli enti regionali e locali e la società civile hanno riflettuto sul modo in cui andrebbero affrontate le cinque sfide identificate nella strategia, e a questo proposito sono stati organizzati cinque seminari tematici e una consultazione online.

3.3

Tenuto conto delle discussioni con gli Stati membri e della risposta del Forum atlantico, la Commissione ha elaborato un piano d'azione con vari settori prioritari, tesi a stimolare la crescita blu e a contribuire allo sviluppo sostenibile della regione atlantica.

3.4

Il calendario è legato al quadro strategico comune per i fondi strutturali e d'investimento. Il piano d'azione è basato su tre pilastri d'intervento: la realizzazione di investimenti opportunamente orientati, il rafforzamento della capacità di ricerca e il miglioramento delle competenze e delle qualifiche.

3.5

Il piano d'azione si prefigge quatto priorità:

3.5.1

promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione: scambio di conoscenze tra istituti d'istruzione superiore, imprese e centri di ricerca; potenziamento della competitività e delle capacità d'innovazione nell'economia marittima; adattamento e diversificazione delle attività economiche attraverso la promozione del potenziale della regione atlantica;

3.5.2

preservare, garantire e sviluppare le potenzialità dell'ambiente marino e costiero: migliorare la sicurezza e la protezione marittima; esplorare e proteggere le acque marine e le zone costiere; gestire le risorse marine in modo sostenibile; sfruttare il potenziale dell'ambiente marino e costiero in termini di produzione di energia rinnovabile;

3.5.3

migliorare l'accessibilità e la connettività attraverso la cooperazione tra i porti;

3.5.4

creare un modello sostenibile e socialmente inclusivo di sviluppo regionale: promuovere una migliore conoscenza delle sfide sociali nella regione; preservare e promuovere il patrimonio culturale dell'Atlantico.

3.6

Il calendario del piano d'azione consentirà agli Stati membri di tener conto di queste priorità negli accordi di associazione in corso di negoziazione nel 2013 per il periodo 2014-2020. Gli accordi di associazione devono tener conto della strategia atlantica per la definizione dei settori prioritari. Il finanziamento attraverso i fondi del quadro strategico comune (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) verrà coordinato con altre fonti di finanziamento.

3.7

Il piano di azione fornirà un orientamento alla Commissione per i fondi che essa gestisce direttamente, come Orizzonte 2020, LIFE+, COSME e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

3.8

Gli investimenti pubblici stimoleranno le iniziative imprenditoriali private. La Banca europea per gli investimenti è inoltre pronta a mettere a disposizione i suoi strumenti di finanziamento e le sue competenze per sostenere l'esecuzione del piano d'azione.

3.9

Verrà stimolata l'elaborazione di progetti comuni ai cinque Stati membri, ad esempio attraverso Orizzonte 2020, la cooperazione territoriale europea finanziata dal FESR, il programma Erasmus e altri programmi dell'UE.

3.10

La Commissione propone di istituire un meccanismo di attuazione che favorisca la partecipazione degli attori nazionali, regionali e locali, e permetta il monitoraggio dei progressi compiuti, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal Forum atlantico.

3.11

Il meccanismo di attuazione promuoverà l'impegno politico e la supervisione, la partecipazione del settore privato e la valutazione. Questo meccanismo, che sarà semplice e basato su altre strategie, sarà definito di concerto con gli Stati membri e le parti interessate entro la fine del 2013. Esso potrebbe avere inoltre la funzione di fornire orientamenti ai promotori di progetti, di assicurare il collegamento con le autorità di gestione dei programmi e di promuovere la cooperazione nella regione atlantica.

3.12

La Commissione collaborerà con gli Stati membri nella definizione di una metodologia di monitoraggio. È prevista una revisione intermedia dell'attuazione entro la fine del 2017, che sarà accompagnata da una valutazione indipendente.

3.13

La Commissione e gli Stati membri si adopereranno inoltre per coinvolgere nell'attuazione della strategia partner internazionali dell'America e dell'Africa.

4.   Osservazioni generali sul piano d'azione: la strategia atlantica è una strategia del bacino marittimo

4.1

Il CESE ha appoggiato la politica marittima integrata in altri pareri. Sin dalla pubblicazione del Libro blu sulla politica marittima integrata, è stato dato avvio a un nuovo modo di affrontare le politiche connesse al mare, attraverso strumenti orizzontali comuni e un approccio votato alla crescita dei settori marittimi.

4.2

La politica marittima integrata ha valorizzato la dimensione marittima dell'UE e gettato le basi per lo sviluppo economico dei mari e il loro sfruttamento sostenibile attraverso un'impostazione intersettoriale e integrata.

4.3

Questa nuova impostazione delle questioni marittime ha ricevuto un nuovo stimolo con l'iniziativa della «crescita blu» annunciata nella comunicazione Crescita blu - Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo (COM(2012) 494 final), in cui viene sottolineato l'importante contributo dell'economia blu per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Europa. L'economia blu è il pilastro marittimo della strategia Europa 2020.

4.4

Il CESE, nel suo parere in materia (5), ha evidenziato che questo approccio è «la logica e necessaria continuazione degli sforzi per realizzare una politica marittima integrata nell'UE».

4.5

Il piano d'azione è un nuovo passo che aiuterà le regioni marittime atlantiche a cogliere le opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro. La strategia atlantica e il relativo piano d'azione presuppongono che la politica marittima integrata e l'iniziativa della crescita blu siano applicate alle caratteristiche specifiche del bacino marittimo atlantico.

4.6

Attraverso le strategie del bacino marittimo, lo stimolo delle attività marittime è strutturato a partire dai distinti fattori di ogni bacino, e questo contribuirà a formulare una strategia più adatta alle potenzialità della regione atlantica. Questo processo richiede la cooperazione degli attori a livello intersettoriale, transfrontaliero e transnazionale.

4.7

Il CESE è favorevole a che il piano d'azione sia rivolto non soltanto ai settori emergenti ma anche a quelli tradizionali, come la pesca o i trasporti marittimi, che sono considerati a partire da basi rinnovate per aumentarne la competitività e ridurne l'impronta ambientale. Se impiegano tecnologie e processi innovativi, questi settori tradizionali continueranno a generare crescita e occupazione sulla costa atlantica.

4.8

Il CESE appoggia tuttavia la proposta della Commissione che considera prioritarie le attività di ricerca sull'ambiente marino, ma ritiene che debbano essere considerate prioritarie anche le attività tese al miglioramento delle capacità e opportunità dei settori industriali che sono direttamente coinvolti nella creazione di posti di lavoro e nella crescita economica.

4.9

Il sostegno alla competitività delle PMI non dovrebbe essere limitato ai settori del turismo, dell'acquicoltura e della pesca, ma andrebbe esteso anche a tutti i settori considerati nel piano d'azione - come la costruzione navale (il cui indotto è considerevole), le attività portuali, le energie marine rinnovabili e la biotecnologia -, che hanno attualmente una base imprenditoriale solida in varie regioni atlantiche.

4.10

Secondo il CESE, sono le piccole e medie imprese che rendono possibile il dinamismo economico nelle aree più remote. È fondamentale che anche queste imprese possano partecipare alle attività della strategia atlantica.

4.11

Il CESE propone di raggiungere un equilibrio migliore tra la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale: nel succitato parere sulla crescita blu viene sottolineata l'importanza del fattore umano nell'economia marittima e sono ricordate le difficili condizioni in cui le persone spesso lavorano.

4.12

Il piano d'azione deve comprendere il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle norme sociali delle professioni marittime, oltre al riconoscimento e all'omologazione delle qualifiche professionali. Negli insediamenti costieri bisogna stimolare la formazione e la riqualificazione professionale, per facilitare l'adattamento dei lavoratori sia alle attività economiche tradizionali che alle nuove professioni. Bisogna migliorare l'immagine e la qualità delle professioni marittime affinché esercitino maggiori attrattive sui giovani.

4.13

Lo sviluppo delle nuove attività economiche deve essere compatibile con la protezione dell'ambiente marino. I programmi di ricerca in questo campo vanno rafforzati nel piano d'azione. La ricerca tesa a evitare gli impatti negativi per l'ambiente marino ridurrà l'incertezza legata a queste attività, ad esempio, le energie marine, la modernizzazione dei porti, l'acquicoltura e il turismo marittimo. Grazie alla ricerca in questi ambiti il rilascio delle autorizzazioni sarà più rapido.

4.14

Il CESE ritiene che un modello sostenibile e socialmente inclusivo di sviluppo regionale debba preservare la cultura marittima atlantica, che è molto attaccata ai modi di vita tradizionali negli insediamenti costieri e rappresenta una parte molto importante del patrimonio e dell'identità culturale.

4.15

Il CESE ritiene necessario completare il piano d'azione e le relative azioni prioritarie con l'adozione di misure legislative, affinché il quadro normativo sia strutturato in modo migliore e sia più chiaro per i settori marittimi.

4.16

Il CESE è favorevole a che la strategia comprenda anche rapporti di cooperazione con i paesi dell'altra sponda dell'Atlantico. Per il Comitato, è fondamentale avviare progetti di cooperazione nel campo della ricerca non soltanto con gli Stati Uniti e il Canda, ma anche con i paesi dell'America centrale e meridionale e dell'Africa.

5.   Proposta del CESE: trasformare la strategia del bacino marittimo in una strategia macroregionale

5.1

La strategia atlantica e il relativo piano d'azione sono di natura esclusivamente marittima, in linea con l'accordo adottato in seno al Consiglio dei ministri.

5.2

L'UE ha avviato strategie macroregionali. Queste politiche saranno rafforzate in futuro nel quadro delle competenze del Trattato per il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale.

5.3

Il CESE ritiene che la strategia del bacino marittimo per la regione dell'Atlantico debba inglobare senza tentennamenti il pilastro territoriale e il suo legame con gli obiettivi della politica di coesione.

5.4

Al riguardo il CESE ha già espresso il proprio punto di vista in un altro parere (6): «il CESE propone un approccio più ambizioso: una strategia macroregionale che inglobi il pilastro territoriale assieme a quello marittimo, tenendo conto delle esperienze della regione del Mar Baltico e di quella del Danubio […]. La dimensione marittima racchiude molte sfide e opportunità dello spazio atlantico ma, tenuto conto dell'importanza fondamentale del rapporto con il territorio, il CESE propone che anche la dimensione territoriale venga integrata, oltre a quella marittima. Il territorio continentale vigila all'assetto e allo sviluppo dell'hinterland, senza il quale la valorizzazione del potenziale marittimo rimane priva di ogni prospettiva. L'area costiera ha bisogno di un hinterland attivo e dinamico, oltre che di sinergie che permettano uno sviluppo coerente dell'insieme territoriale».

5.5

Le regioni atlantiche devono sviluppare le loro strategie in un quadro coerente con la politica marittima e quella territoriale. Non è possibile lo sviluppo delle attività nei porti senza un collegamento con gli investimenti sul territorio per il trasporto su rotaia o su strada; oppure lo sviluppo delle energie marine senza un collegamento con le infrastrutture per il trasporto dell'energia; o, ancora, la conservazione del litorale e dell'ambiente marino senza un collegamento con i sistemi di trattamento delle acque nelle città e nei centri urbani dell'interno del versante atlantico.

5.6

Per questo motivo il CESE ritiene che nella regione atlantica le questioni marittime non possano essere definite senza tener conto dell'intero territorio, nella cui agenda di sviluppo economico e sociale tali questioni vanno inserite. Soltanto con un rafforzamento dell'interazione armoniosa tra le attività marittime e quelle terrestri si potranno ottenere tutti i benefici della crescita blu.

5.7

Di conseguenza il CESE propone che, sulla base del piano d'azione, la strategia marittima per l'Atlantico si trasformi in una strategia macroregionale.

6.    Governance

6.1

Il CESE si rammarica che il piano d'azione affronti in modo impreciso i meccanismi di attuazione. In un parere precedente (7) il Comitato ha proposto un sistema di governance multilivello che garantisca la partecipazione di tutti gli attori.

6.2

Il finanziamento del piano d'azione - attraverso i vari fondi strutturali e d'investimento dell'UE e i fondi associati a politiche europee gestite direttamente dalla Commissione - obbliga a uno stretto coordinamento tra la Commissione stessa, le autorità nazionali e gli enti regionali.

6.3

L'elaborazione del piano d'azione dopo le riunioni del Forum atlantico è stata guidata dal Leadership Group e dallo Steering Group, che si compongono di rappresentanti delle istituzioni dell'UE e dei cinque Stati membri che si affacciano sull'Atlantico. Il coinvolgimento delle regioni atlantiche nello Steering Group si è concretizzato attraverso lo status di osservatore e quello degli attori economici e sociali della regione atlantica attraverso il Comitato economico e sociale europeo. Gli attori economici e sociali hanno partecipato numerosi e con entusiasmo sia ai cinque convegni che alla consultazione.

6.4

Il CESE si rammarica che la Commissione abbia posto fine alle attività del Forum atlantico dopo l'approvazione del piano d'azione e non ne abbia prolungato il mandato per tutta la durata della strategia fino al 2020.

6.5

Il CESE ritiene indispensabile mantenere lo slancio e la partecipazione osservati durante il Forum atlantico, affinché tutte le parti interessate (regioni, settore privato e società civile) continuino a impegnarsi nelle fasi successive: attuazione, monitoraggio e valutazione.

6.6

Il sistema di governance è fondamentale. Per questo motivo il CESE deplora che il piano d'azione dedichi a questo tema soltanto una sezione, intitolata «Sostegno», in cui in modo impreciso viene proposta l'istituzione di un «meccanismo di attuazione», rinviando a un momento successivo la decisione sulla sua composizione e le sue funzioni.

6.7

La regola dei tre no gioca a sfavore dell'istituzione di nuove strutture amministrative, ma non impedisce la creazione di un sistema di governance multilivello di natura partecipativa, simile a quelli istituiti per le strategie del Mar Baltico e del Danubio.

6.8

Il CESE propone di avviare una vera governance multilivello partecipativa, che approfondisca l'approccio dal basso e che permetta agli Stati membri, alle istituzioni dell'UE, agli enti regionali e locali, al settore privato e alla società civile della regione atlantica di guidare il processo di esecuzione del piano d'azione e di contribuire sul campo con le loro conoscenze dirette.

6.9

Il CESE ritiene indispensabile la partecipazione delle regioni alla governance della strategia atlantica. Le regioni atlantiche dell'Europa sono ben consapevoli che il mare è un elemento fondamentale del loro modo di vita. A livello politico, numerose regioni atlantiche dispongono di ampie competenze per definire e guidare le strategie e le politiche settoriali connesse alle attività marittime e ai territori costieri.

6.10

Gli attori economici e sociali di queste regioni sono i principali interessati e sono impegnati nello sviluppo economico e nella creazione di posti di lavoro nell'economia blu. Hanno a loro disposizione le conoscenze e le istituzioni che operano sul campo.

6.11

Il CESE propone che il Forum atlantico venga mantenuto attivo e, al tempo stesso, siano periodicamente organizzati dei convegni delle parti interessate per stimolare le attività e i programmi della strategia, valutarne l'attuazione e mobilitare tutti gli attori politici, economici e sociali.

6.12

Il CESE propone inoltre di evidenziare il carattere europeo di questa strategia e a questo scopo è indispensabile garantire che alle strutture di governance partecipino le istituzioni dell'UE, ossia il Parlamento europeo, il CESE stesso e il Comitato delle regioni. La Commissione ha una funzione cruciale, in quanto mantiene lo slancio, svolge il ruolo di facilitatore e sostiene il coinvolgimento delle parti interessate. È necessario che la Commissione disponga delle risorse adeguate.

6.13

Il CESE propone di garantire la partecipazione delle reti atlantiche: la commissione Arco Atlantico di enti regionali, la Rete transnazionale atlantica di attori economici e sociali, e la Conferenza delle città dell'Arco Atlantico. Queste reti hanno un ruolo decisivo per stimolare tutti gli attori a impegnarsi e hanno un grande valore aggiunto europeo. Sono radicate nel territorio, possiedono un ampio bagaglio di esperienze di cooperazione e una profonda conoscenza dello spazio atlantico, dei suoi problemi e dei suoi attori. La loro partecipazione all'attuazione della strategia garantisce un approccio transnazionale, multilivello e intersettoriale. Queste reti rappresentano inoltre un anello di collegamento con la realtà, le capacità e le necessità dei territori atlantici, che in molti casi si trovano in una posizione geografica remota rispetto alla capitale del relativo Stato membro.

7.   Finanziamento

7.1

Il CESE esorta gli Stati membri e la Commissione europea a includere le priorità delle regioni atlantiche negli accordi di associazione per il periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e d'investimento dell'UE.

7.2

La Commissione deve considerare prioritari gli obiettivi del piano di azione nei fondi che essa gestisce direttamente, come Orizzonte 2020, LIFE+, COSME e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

7.3

La cooperazione a livello transfrontaliero e transnazionale occupa un posto centrale nell'attuazione della strategia, per il suo valore aggiunto europeo e per la sua capacità di affrontare le sfide della regione atlantica meglio che gli Stati membri ciascuno per loro conto. Nel quadro di questa cooperazione il piano d'azione ha un valore aggiunto maggiore ed è necessario seguire un approccio europeo.

7.4

Visto che non si disporrà di una dotazione specifica, è necessario che la Commissione, gli Stati membri e le regioni che gestiscono i programmi operino in modo coerente e complementare.

7.5

Il CESE ritiene che questi interventi pubblici faciliteranno la realizzazione di investimenti e iniziative private. La collaborazione della Banca europea per gli investimenti è fondamentale e perciò è necessario che la BEI collabori attivamente alla strategia.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 229, del 31.7.2012, pag. 24.

(2)  COM(2011) 782 final.

(3)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 24.

(4)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 1.

(5)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 87.

(6)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 24.

(7)  Ibid.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/82


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa»

COM(2013) 180 final

2013/C 341/19

Relatore: ADAMS

La Commissione europea, in data 27 marzo 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa

COM(2013) 180 final.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 2 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 168 voti favorevoli, 5 voti contrari e 12 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

1.1

La politica energetica e climatica dell'UE deve tener conto dei mercati mondiali e degli accordi internazionali, e reagire di conseguenza. Inoltre, essa deve elaborare risposte quando il mercato non riesce a soddisfare le priorità sociali, nonché assicurare la coerenza delle politiche.

1.2

Il dibattito sulle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) è un buon esempio delle tensioni presenti in questo tipo di iniziativa politica.

1.3

Al momento il mercato mondiale dell'energia non tiene conto delle massicce esternalità negative causate dall'accelerazione nell'utilizzo di tutti i combustibili fossili, in particolare per quanto riguarda l'impatto sulla salute pubblica e l'accumulo di gas ad effetto serra nell'atmosfera. Inoltre le iniziative politiche a livello mondiale devono ancora avere un effetto di rilievo sulla riduzione del carbonio.

1.4

Le CCS offrono un processo tecnologico conosciuto che può potenzialmente rispondere alla questione fondamentale della politica climatica: prima di immettere nell'atmosfera una quantità di anidride carbonica tale da causare cambiamenti climatici devastanti, possiamo seppellire il carbonio allo stesso ritmo con cui lo estraiamo dal suolo e lo utilizziamo?

1.5

Finora, però, l'iniziativa politica CCS, considerata un elemento vitale per attenuare le debolezze del mercato, ha incontrato seri ostacoli. Il quasi fallimento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (dovuto ai punti deboli della sua concezione, alla recessione e alla mancanza di un accordo mondiale sulla politica climatica e sul prezzo del carbonio) ha messo in difficoltà il programma.

1.6

Ciononostante, vi sono ancora validi motivi per sviluppare le CCS a un punto tale da consentirne un impiego concreto su larga scala; ma, affinché queste tecnologie vengano accettate, occorre che si realizzino diverse condizioni, indicate nelle raccomandazioni che seguono.

Raccomandazioni

1.7

Occorre compiere il massimo sforzo per garantire un accordo internazionale su una politica di stabilizzazione del clima, comprendente un programma condiviso, efficace ed effettivamente attuato per fissare il prezzo del carbonio, in modo che il ricorso ai combustibili fossili, e quindi le emissioni di CO2 che ne derivano, risultino progressivamente limitati, e si rendano disponibili risorse finanziarie utili a prevenire o attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici.

1.8

Indipendentemente da tale accordo, bisognerebbe continuare a realizzare un programma attivo di progetti dimostrativi delle CCS, per fugare le preoccupazioni sollevate dal pubblico. I benefici potenziali – in termini di tecnologia, collaborazione industriale, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, definizione degli obblighi legislativi e regolamentari, nonché riduzione dei costi – consigliano vivamente di continuare a sviluppare queste tecnologie. Il CESE ritiene che questo programma sia d'importanza strategica fondamentale per preparare il terreno all'utilizzo concreto delle CCS.

1.9

Il programma in parola potrebbe trarre enormi benefici da un suo inquadramento nel contesto di un dialogo pubblico - di alto profilo e coordinato a livello europeo - sul futuro del nostro sistema energetico nel suo complesso e sulla necessità che quest'ultimo inizi il passaggio verso un futuro a basse emissioni di carbonio. L'accettazione delle CCS da parte del pubblico rimane un nodo di vitale importanza per lo sviluppo delle relative infrastrutture.

1.10

In tale contesto possono essere considerate tutte le questioni relative all'efficacia comparativa rispetto ad altre strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio, compreso il riuso della CO2, all'analisi approfondita dei rischi e all'applicazione del principio di precauzione.

1.11

Qualsiasi politica tesa a promuovere le CCS richiederà un finanziamento di sostegno da parte di organismi pubblici e dovrà essere accompagnata da meccanismi che controbilancino i costi per le industrie europee esposte alla concorrenza internazionale.

2.   Introduzione e contesto

2.1

La politica energetica dell'UE presenta una notevole complessità: essa cerca di considerare e conciliare sostenibilità, competitività e sicurezza, tenendo conto di questioni ampiamente fuori dal suo controllo come i mutamenti tecnologici, i fattori che reggono i mercati mondiali e gli sviluppi internazionali delle azioni in materia di cambiamenti climatici. La necessità di rimanere in grado di reagire ad eventi ed esternalità in rapido mutamento complica ulteriormente l'obiettivo di stabilire un quadro in cui sia possibile adottare le necessarie decisioni di lungo periodo. La cattura e lo stoccaggio del carbonio vanno visti in questo contesto. Si tratta di una tecnologia potenzialmente di grande importanza. La Tabella di marcia per l’energia 2050 chiarisce che le CCS potrebbero avere una funzione molto importante da svolgere, eppure le decisioni strategiche di medio e lungo termine che la riguardano recano con sé numerose incertezze economiche, sociali, politiche e tecniche.

2.2

La comunicazione della Commissione relativa alle CCS fornisce prove di tali complessità, individuando nella mancanza di un interesse commerciale a lungo termine la ragione principale per gli scarsi progressi finora registrati nello sviluppo di queste tecnologie. Dietro questa constatazione economica vi è però una serie di fattori ambientali, tecnici e sociopolitici che determinano le condizioni in cui è possibile stimolare il necessario interesse commerciale. Nel tentativo di trattare tali questioni, come richiesto dalla Commissione, il presente parere cerca anche di rispondere ai problemi soggiacenti.

3.   Sintesi della comunicazione

3.1

Le CCS sono presentate come un elemento essenziale per la realizzazione del programma europeo di riduzione delle emissioni di carbonio. Esse, inoltre, sono considerate la sola opzione rilevante per trattare il CO2, in considerazione del fatto che, nei prossimi decenni, si continuerà a produrre energia a partire dai combustibili fossili. "L'obiettivo fissato per il 2050 può essere raggiunto solo se le emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili saranno eliminate".

3.2

Dal 2007 in poi, l'UE ha cercato in vari modi di sostenere lo sviluppo delle CCS: un quadro legislativo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del CO2, il sostegno a 10-12 programmi dimostrativi dei progetti, nonché sforzi continui per fissare il prezzo del carbonio tramite il sistema di scambio di quote di emissione (ETS), inteso come una fonte di finanziamento per lo sviluppo e come stimolo per una realizzazione e un impiego a più lungo termine.

3.3

Tuttavia, nell'UE non esistono ancora progetti dimostrativi su vasta scala, e "anche i più promettenti progetti UE segnano importanti ritardi". È per questo che al momento "non esistono ragioni sufficienti che spingano gli operatori economici a investire in progetti dimostrativi CCS". L'ETS non è riuscito a mettere a disposizione le risorse per investire negli impianti necessari, né a garantire un prezzo stabile del CO2 che ne sostenesse il futuro funzionamento. Attualmente, il prezzo del CO2 ammonta a circa il 10 % della quota considerata da più parti come il minimo assoluto necessario per suscitare un possibile interesse commerciale per le CCS. La comunicazione indica inoltre che, anche se quest'interesse ci fosse, non sarebbe affatto certo che in alcuni paesi, principalmente quelli in cui ci sarebbe più bisogno delle CCS, l'opinione pubblica accetterebbe quello che viene percepito come un rischio connesso con lo stoccaggio geologico.

3.4

La comunicazione, peraltro, considera fondamentale acquisire la pratica necessaria per rendere commercialmente interessanti le tecnologie CCS, in modo da ridurne i costi, dimostrare che lo stoccaggio geologico di CO2 non presenta rischi per la sicurezza, generare conoscenze trasferibili riguardo alla potenzialità delle tecnologie CCS e diminuire i rischi legati agli investimenti in queste tecnologie. La promozione di un simile programma concentra anche l'attenzione sulle caratteristiche di un quadro regolamentare appropriato e punta a una risposta dell'opinione pubblica. Le conoscenze così acquisite offriranno all'Europa la possibilità di diventare una parte attiva nel futuro programma mondiale in materia di CCS, e rafforzeranno il ruolo potenziale dell'Unione in quanto fornitore di tecnologie e competenze.

3.5

Sono anche proposti meccanismi di sostegno supplementari per colmare le lacune dovute ai risultati clamorosamente scarsi dell'ETS: ad esempio, l'acquisto obbligatorio di certificati CCS, la fissazione di norme obbligatorie sui livelli di emissione e l'introduzione di un sostegno per i progetti dimostrativi attraverso l'equivalente delle tariffe incentivate.

3.6

Infine, viene presentata una serie di domande per stimolare una risposta pubblica sulle questioni fondamentali riguardanti il futuro delle CCS.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il documento della Commissione è sia un riesame che una proposta di consultazione, con una serie di domande sulle questioni riguardanti le CCS in Europa. L'obiettivo della Commissione è limitato: si tratta di affrontare "una sfida alla quale non è possibile sottrarsi", consistente nello "stimolare gli investimenti in progetti CCS dimostrativi" al fine di "verificare la fattibilità di una successiva diffusione e costruzione di infrastrutture per il CO2". Questo programma di dimostrazione potrebbe fare da apripista per la diffusione delle CCS, anche se, per riuscire nell'intento, occorrerà soddisfare molte altre condizioni e superare numerosi ostacoli.

4.2

Secondo il CESE, la Commissione ha individuato correttamente la necessità di una risposta politica urgente. Le opzioni prospettate dalla Commissione consistono nel rendere le CCS commercialmente redditizie oppure obbligatorie. Tuttavia, bisognerebbe chiedersi se, nelle attuali circostanze, una tale risposta politica possa essere in vista. Il Comitato è quindi assai favorevole ad imprimere una concentrazione molto più spinta al programma sulle CCS: si tratta di riconoscere che, al momento, sono necessari finanziamenti pubblici più cospicui, auspicabilmente da un ventaglio di fonti più ampio, per portare i progetti dimostrativi CCS alla fase operativa. È necessario concentrarsi su un numero sufficiente di progetti dimostrativi, che vanno però dotati di un sostegno finanziario dalle 2 alle 3 volte superiore e di riserve a sostegno della successiva operatività.

4.3

D'altro canto, il CESE è convinto che tale impegno possa continuare ad essere giustificato in quanto investimento di rischio in una tecnologia che potrebbe avere un ruolo significativo da svolgere nel contesto di un accordo internazionale sulla fissazione del prezzo del carbonio o su un meccanismo di quote. Il Comitato guarda a un simile accordo come a una premessa essenziale per far progredire lo sviluppo delle CCS (in Europa o a livello mondiale) in misura significativa. Il CESE è anche convinto che una risposta dettagliata alle domande contenute nella comunicazione possa giungere soltanto da un riesame degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo e da un riorientamento delle finalità e degli strumenti politici; questo riorientamento, però, deve comprendere un approccio pragmatico alla politica energetica e climatica.

4.4

Questo difficile argomento può essere affrontato nel modo migliore chiedendosi a quali condizioni le CCS possano essere applicate su vasta scala nell'UE, in cui esiste già un ampio quadro legislativo e regolamentare di sostegno sotto forma di direttiva CCS. Le risposte si ritrovano in gran parte nello stesso documento della Commissione.

È necessario un accordo mondiale esigibile sulle azioni da intraprendere in materia di cambiamenti climatici, che trovi un punto di equilibrio fra i costi delle misure di mitigazione e quelli delle misure di adattamento. Senza un accordo di questo tipo, nessun paese e nessun blocco commerciale, dipendendo economicamente dal mantenimento di una posizione competitiva sui mercati mondiali, potrebbe permettersi, nel medio e lungo termine, di perseguire un programma indipendente di riduzione al minimo delle emissioni di carbonio. Qualsiasi proposta di imporre unilateralmente un meccanismo realistico di "fissazione del prezzo" del carbonio sarebbe inaccettabile da punto di vista concorrenziale e politico, specialmente nelle attuali circostanze. Un accordo mondiale di portata generale, benché graduale e progressivo, è necessario anche per garantire il sostegno dei cittadini nei paesi democratici.

La riduzione al minimo della produzione di carbonio dovrebbe essere una priorità di tale accordo, che punterebbe a definire il "prezzo" del carbonio (comunque calcolato) per promuovere l'interesse commerciale che stimolerebbe l'investimento di risorse nelle CCS. Le tecnologie CCS dovranno però diventare competitive rispetto alle tecnologie alternative che cercano di ottenere fondi d'investimento per le stesse finalità, come lo stoccaggio biologico o la cattura del carbonio e i programmi di utilizzo. Il CESE ritiene che le CCS occupino una posizione di rilievo in quanto sono la tecnologia di punta per catturare il carbonio.

L'accettabilità pubblica (e quindi anche politica) delle CCS in quanto metodo a basso rischio di cattura del carbonio dovrebbe essere assicurata in quegli Stati membri dell'UE in cui era un'opzione realistica. Ciò vale in particolare per i rischi percepiti connessi con lo stoccaggio terrestre - che rappresenta la sola opzione possibile per molti Stati membri - in cui il principio di precauzione deve essere preso nella debita considerazione.

4.5

La probabilità che si realizzino le prime due condizioni è scarsa, stando ai risultati delle trattative internazionali sul clima svoltesi finora. Vi sono forti dubbi circa la possibilità di addivenire a un patto mondiale efficace sul clima durante la conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a Parigi nel 2015. E non vi sono neanche motivi per ritenere che i responsabili decisionali siano riusciti a spiegare in modo convincente ai consumatori i costi futuri del conseguente fallimento del mercato. Il risultato è che i prezzi attuali di beni e servizi non rispecchiano adeguatamente i costi previsti dei cambiamenti climatici, costi che saranno sostenuti dalle prossime generazioni. I cittadini, in quanto consumatori ed elettori, non appaiono disposti a tirare le somme di questa situazione, in particolare in un periodo di austerità e di crescita economica scarsa o addirittura negativa.

4.6

Finora, il presente parere ha avuto un tono di realistico pessimismo, riflettendo quello che riteniamo sia lo stato d'animo attuale della società civile; gli effetti di una certa politica improntata a un ottimismo irrealistico sono, del resto, sotto gli occhi di tutti, e gettano un'ombra di disperazione per alcuni e di disillusione per tanti. Ci sono però alcuni motivi per credere che la situazione e le prospettive attuali della politica in materia di energia e di clima (comprese le questioni connesse con le tecnologie CCS) possano essere gradualmente trasformate.

4.7

È sempre più evidente che la legittimità delle politiche dell'UE dipenderà (come è giusto che sia) in misura crescente dal consenso dell'opinione pubblica e dalla sua partecipazione al processo decisionale. Senza una comprensione, da parte del pubblico, delle motivazioni alla base della politica climatica ed energetica, e senza il consenso dei cittadini a favore delle tecnologie CCS, la cattura del carbonio difficilmente potrà andare oltre la fase dimostrativa o gli attuali usi commerciali, come il recupero assistito del petrolio e le applicazioni alimentari.

4.8

Va anche riconosciuto che ogni decisione adottata da un paese circa le sue fonti energetiche e le questioni correlate dipende, in ultima analisi, più dai giudizi di valore dati da quella società che da considerazioni tecniche ed economiche. Per questo, una dimensione sociale ed etica è sempre presente in questo tipo di decisioni, e questo crea difficoltà nello sviluppo di una politica comune dell'UE, in particolare nei settori, come quello dell'energia, in cui la competenza finale riguardo alle fonti energetiche e alla composizione dell'approvvigionamento rimane demandata agli Stati membri.

4.9

Un effetto della mancata sensibilizzazione dei cittadini è l'incapacità dell'opinione pubblica di comprendere il potenziale delle tecnologie di attenuazione dei cambiamenti climatici, come le CCS. Esempi di questi benefici sono l'occupazione, una guida nell'innovazione mondiale, nuovi tipi d'investimento e nuovi metodi di finanziamento, oltre allo sviluppo di nuove tecnologie. La diffusione delle CCS potrebbe inoltre offrire una maggiore sicurezza del posto di lavoro nelle industrie tradizionali, come ad esempio l'industria mineraria.

4.10

Il CESE, pertanto, auspica e promuoverà attivamente un Dialogo europeo sull'energia, che dovrà avere la forma di una discussione multilivello inclusiva, trasparente, credibile e coordinata all'interno degli Stati membri e fra gli stessi. Il Dialogo dovrebbe tradurre in termini vicini alla vita quotidiana i punti essenziali della transizione energetica e le questioni correlate, come le CCS, la penuria energetica ecc., e dovrà portare il dibattito sul passaggio all'economia a basse emissioni di carbonio nelle classi, nei bar e nelle case. Esso dovrebbe essere concepito in modo da contribuire alla formulazione delle politiche e da incoraggiare la discussione su quanto sia possibile conciliare fra loro obiettivi talvolta divergenti come quelli di avere un'energia garantita, sostenibile, sicura, competitiva e a prezzi ragionevoli. Il processo permetterà ai cittadini e alle organizzazioni di apportare un contributo di maggiore qualità e incisività alle future consultazioni formali sul tema dell'energia. Il Dialogo, inoltre, si sforzerà di arrivare a tutti in qualità di mediatore imparziale e facilitatore del dibattito, e in questo senso potrà incoraggiare e rafforzare le discussioni sull'energia negli Stati membri, svolgendo un ruolo essenziale di comunicazione che contribuisca a una visione più comune dell'energia in Europa. In questo contesto sarà possibile valutare in modo comparativo le CCS in quanto tecnologia che contribuisce alla riduzione del carbonio nell'atmosfera, e discutere le opzioni e i compromessi possibili.

5.   Osservazioni specifiche

5.1

La Commissione formula la considerazione fondamentale secondo cui l'eliminazione del CO2 prodotto dalla combustione dei combustibili fossili è essenziale per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima stabiliti per il 2050. Questo tipo di approccio deve essere adottato su scala globale, la portata del problema deve essere chiara a tutti i responsabili politici, e si deve trovare un contemperamento con le aspirazioni economiche. Le riserve note di idrocarburi fossili nel mondo produrrebbero, se utilizzate come combustibili, circa 3 000 miliardi di tonnellate di anidride carbonica; ma, per avere l'80 % di probabilità di mantenere entro i 2 °C l'aumento mondiale delle temperature, potrà esserne utilizzato solo il 31 %. Per avere una possibilità del 50 % di limitare il riscaldamento a 2 °C o anche meno, si può bruciare solo il 38 % delle riserve (Il carbonio che non si può bruciare: http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Unburnable-Carbon-Full1.pdf). Il ruolo di mitigazione che potrebbero avere le CCS deve però essere messo nella giusta scala: anche uno scenario ottimistico di 3 800 progetti commerciali in materia di CCS a livello mondiale consentirebbe di bruciare solo il 4 % in più delle riserve di combustibili fossili (IEA World Energy Outlook 2012 - "AIE - Prospettive mondiali dell'energia per il 2012"). La realtà è che un patrimonio energetico stimato in migliaia di miliardi di euro dovrà essere lasciato sotto terra, inutilizzato, se si vorranno raggiungere gli attuali obiettivi mondiali in materia di clima senza le CCS, e questo avrà conseguenze economiche profonde. È essenziale riconoscere che occorre trovare un modo di risolvere questo dilemma di fondo se si vuole che le politiche in materia di clima e di energia (e di CCS) abbiano qualche possibilità di risultare efficaci.

5.2

Va osservato che l'anidride carbonica può essere stoccata, ma anche usata. Oltre al recupero assistito del petrolio, all'uso alimentare e ad altre applicazioni minori, è possibile che, grazie a ulteriori attività di R&S, l'ingegneria chimica e quella biologica contribuiscano all'utilizzo della CO2 per ottenere materiali edilizi, materie prime, materie plastiche da processi chimici e altri prodotti. Le dimensioni dell'estrazione di combustibili fossili suggeriscono però che, nel prossimo futuro, da questa fonte verrà un contributo modesto alla soluzione del problema rappresentato dal CO2.

6.   Risposte specifiche alle domande contenute nella comunicazione

1)

Sarebbe opportuno richiedere agli Stati membri che hanno attualmente una quota elevata di carbone e gas nel loro mix energetico e nei loro processi industriali, e che non lo hanno ancora fatto, di mettere a punto:

a.

una chiara tabella di marcia su come procedere per ristrutturare il settore della produzione di energia elettrica, orientandolo verso combustibili che non danno origine a emissioni di carbonio (energia nucleare ed energie rinnovabili) entro il 2050?

b.

una strategia nazionale per preparare la diffusione delle tecnologie CCS?

L'elemento positivo del chiedere agli Stati membri di programmare il passaggio a un'energia a basse emissioni di carbonio e l'applicazione delle CCS è che contribuisce a sensibilizzare i soggetti coinvolti nel processo e offre il potenziale di una preziosa, anche se sconfortante, valutazione dei costi e dell'impatto connessi alle future proposte legislative. Sembrerebbe un lavoro utile, ma occorre prevedere anche il bilanciamento delle opzioni nazionali comparative su altri processi biologici, chimici e fisici di cattura del carbonio e su altre tecnologie a basse emissioni di carbonio (1).

2)

In che modo dovrebbe essere riformulato il sistema ETS, in modo da fornire anche incentivi significativi per la diffusione delle tecnologie CCS? Queste azioni di stimolo dovrebbero essere affiancate da strumenti basati sui proventi della vendita all’asta delle quote, come per il programma NER300?

Bisogna tener conto della lezione impartita dalla vulnerabilità del sistema ETS nei confronti delle forze economiche mondiali. È chiaro che una politica sul clima concordata a livello mondiale (o l'incapacità di realizzarla) determinerà il futuro dell'ETS; l'esito dei negoziati del 2015 sarà fondamentale, e le drastiche misure correttive che l'ETS richiede non possono essere intraprese senza una maggiore chiarezza strategica a livello mondiale. Per quanto riguarda gli incentivi finanziari in generale, è chiaro che è necessario sostenere i costi operativi degli impianti di dimostrazione delle CCS, oltre al finanziamento dei costi di capitale e di sviluppo.

3)

La Commissione dovrebbe proporre altri mezzi di sostegno o prendere in considerazione altre misure strategiche per spianare la strada a una diffusione tempestiva delle tecnologie CCS, ad esempio:

a.

misure di sostegno che ricorrano al riciclaggio delle entrate derivanti dalle aste o ad altre strategie di finanziamento?

b.

una norma sulle emissioni (EPS)?

c.

un sistema di certificazione delle tecnologie CCS?

d.

misure strategiche di altro tipo?

La Commissione dovrebbe certamente esplorare altri metodi di finanziamento per i progetti dimostrativi delle CCS, anche se, per le ragioni addotte, si ritiene che un'azione volta all'impiego diffuso di tale tecnologie sia prematura. Questo, peraltro, non impedisce di procedere al finanziamento pubblico di un piccolo numero di progetti dimostrativi. Il lavoro per addivenire a una EPS e a un sistema di certificazione delle CCS potrebbe esplorare e mettere alla prova metodologie per i processi di regolamentazione che quasi sicuramente serviranno in futuro.

4)

D’ora in avanti, le imprese produttrici di energia dovrebbero essere tenute a installare, in caso di nuovi investimenti, impianti predisposti per le tecnologie CCS (per centrali a carbone e potenzialmente anche a gas) in modo da facilitare la necessaria installazione a posteriori di tali tecnologie?

Si tratterebbe di una misura logica se la diffusione delle tecnologie CCS potesse essere vista come una possibilità concreta, il che al momento appare improbabile. Va osservato che i grandi produttori industriali di CO2 che utilizzano fonti primarie di energia ricavate dai combustibili fossili, in particolare nel settore del cemento, dovrebbero essere soggetti a un medesimo trattamento.

5)

I fornitori di combustibili fossili dovrebbero contribuire a progetti CCS dimostrativi e alla loro diffusione attraverso misure specifiche che garantiscano un finanziamento supplementare?

I rischi impliciti in una possibile mancata applicazione delle CCS sembrano ascrivere tali tecnologie alla categoria delle attività pienamente finanziate dalla mano pubblica, pro bono publico. I fornitori di combustibili fossili dovrebbero sicuramente essere associati al futuro finanziamento del loro utilizzo, e vi sarebbero buone ragioni per obbligarli a contribuire ai costi di sviluppo. Occorre tuttavia riconoscere una serie di questioni, come le implicazioni relative alle regole dell'OMC e la necessità che tutte le fonti di combustibili fossili contribuiscano a questi costi, persino quelle per le quali al momento non esiste un processo CCS che le riguardi, specialmente nel settore dei trasporti.

6)

Quali sono i principali ostacoli che impediscono di garantire la presenza di sufficienti progetti CCS dimostrativi nell’UE?

Gli ostacoli principali sono i seguenti:

l'incapacità di creare un meccanismo realistico di "fissazione del prezzo" del carbonio che sia sostenibile a livello globale;

la "concorrenza" da parte di altre tecnologie per la cattura del carbonio o la riduzione delle emissioni di CO2;

la necessità che il pubblico accetti una tecnologia percepita come potenzialmente rischiosa;

la difficoltà di istituire un fondo di entità sufficiente per sostenere sia i costi di capitale che quelli operativi del programma.

7)

Come è possibile fare accettare più facilmente ai cittadini le tecnologie CCS?

Bisognerebbe avviare un dialogo attivo con il pubblico sulla natura delle CCS e sui loro potenziali benefici, oltre a una valutazione realistica e indipendente dei rischi connessi al loro impiego, nel quadro di un approccio sistemico globale alla sensibilizzazione in materia di energia. In certi paesi e regioni andrebbe inoltre riconosciuto che la diffusione delle CCS potrebbe avere risvolti positivi in termini occupazionali.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 299 del 4.10.2012.


21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/87


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al tema «Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori (Libro verde)»

COM(2013) 231 final

2013/C 341/20

Relatore: PEGADO LIZ

La Commissione europea, in data 8 luglio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori (Libro verde)

COM(2013) 231 final.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il proprio parere in data 2 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 175 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si compiace dell'iniziativa della Commissione europea volta a riaprire il dossier della politica degli audiovisivi in ambiente di convergenza, nella prospettiva di creare l'opportunità di un accesso più diffuso a contenuti europei diversificati e di lanciare una nuova consultazione pubblica che riguardi in particolare gli effetti di detta politica sulla crescita economica, sull'occupazione e sull'innovazione a livello di UE.

1.2

Il CESE deplora tuttavia che la Commissione non abbia colto l'occasione per presentare proposte più concrete e strutturate in materia.

1.3

Il CESE avrebbe apprezzato se nell'elaborazione del Libro verde in oggetto la Commissione avesse optato per un approccio più centrato sui valori fondamentali di libertà di espressione, di pluralismo dei media, di rispetto della dignità della persona umana e di diritti e interessi dei cittadini utilizzatori, in particolare dei minori e degli altri gruppi vulnerabili, e su questo approccio avesse fondato gli obiettivi programmatici della promozione dell'innovazione e dello sviluppo del mercato, nonché del rispettivo finanziamento.

1.4

Il CESE tuttavia valuta positivamente, in termini generali, i temi sollevati nel Libro verde, e riconosce che la maggior parte dei quesiti posti nella consultazione pubblica è pienamente pertinente, pur constatando che, a volte, manca un filo conduttore nella sequenza di presentazione dei diversi temi e quesiti.

1.5

Il CESE è in particolare consapevole delle nuove sfide e delle nuove prospettive che nascono con la convergenza, che crea per i produttori indipendenti opportunità significative di affari capaci di provocare cambiamenti nei modelli di attività imprenditoriale esistenti.

1.6

Pur essendo consapevole della crescente importanza economica dei servizi audiovisivi a richiesta nel panorama audiovisivo europeo, il CESE non può fare a meno di sottolineare che l'offerta tradizionale di servizi audiovisivi lineari continua a rappresentare una parte altamente significativa delle abitudini di consumo di media dei cittadini europei, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica applicata all'offerta tradizionale, quella in cui si radicano veramente i fondamenti dell'identità e della diversità culturale e linguistica che è necessario e urgente preservare.

1.7

Allo stesso modo, nel riconoscere i tanti aspetti positivi della strategia dell'innovazione e della convergenza tecnologica dei servizi audiovisivi con Internet, il CESE richiama l'attenzione sugli effetti di tali sviluppi per i settori tradizionali dei media, segnatamente i media di prossimità in ambito regionale e locale, in particolare in Stati membri dell'Unione con lingue minoritarie, e di conseguenza sulla necessità di preservare e creare le condizioni affinché questi media tradizionali possano continuare a garantire il loro importante servizio di interesse pubblico generale di promozione della diversità linguistica e culturale e di salvaguardia del pluralismo dell'informazione.

1.8

Ritiene altresì che la salvaguardia del pluralismo dell'informazione, la promozione della diversità linguistica e culturale e la preservazione del ruolo strutturante del servizio pubblico dei media nell'ecosistema mediatico europeo costituiscano valori di interesse pubblico che le future politiche dovranno necessariamente non solo mantenere, ma anche promuovere come elemento del modello sociale europeo.

1.9

In sintesi, il CESE ritiene che gli obiettivi centrali del dibattito europeo sulla convergenza degli audiovisivi dovranno consistere nella promozione delle culture europee e nella salvaguardia indissociabile degli interessi dei cittadini e dei loro diritti fondamentali, in particolare nella protezione dei minori e degli altri gruppi vulnerabili.

1.10

In questo senso il CESE invita la Commissione a prendere in considerazione in qualsiasi azione futura, che abbia o no carattere legislativo, le raccomandazioni da esso formulate in numerosi precedenti pareri, nonché, in particolare, le osservazioni specifiche contenute nel presente parere.

2.   Finalità del Libro verde

2.1

Con il Libro verde in oggetto (COM(2013) 231 final) la Commissione si propone di suscitare un ampio dibattito pubblico sulle implicazioni delle trasformazioni in atto nei servizi dei media audiovisivi, amplificate da un costante incremento della convergenza di servizi con Internet.

2.2

La Commissione vede in questo ambiente tecnologico in evoluzione un'opportunità per diffondere l'accesso a contenuti europei diversificati e di qualità, il che rende necessaria una riflessione sull'adeguamento del quadro normativo in vigore e sulle eventuali risposte politiche in ambito europeo.

2.3

Tenendo presente questo obiettivo strategico, la Commissione solleva due questioni centrali:

come trasformare il processo di convergenza all'interno di un mercato europeo più ampio in crescita economica e innovazione imprenditoriale in Europa?

quali sono le implicazioni della convergenza rispetto a valori come il pluralismo dei media, la diversità culturale e la protezione dei consumatori, in particolare di categorie specifiche come i minori?

2.4

Sono esclusi espressamente gli aspetti connessi ai diritti d'autore e di proprietà intellettuale, oggetto di un altro Libro verde (1), nonché quelli riguardanti la protezione dei dati, a loro volta oggetto di recenti proposte della Commissione (2), che pure ne riconosce l'importanza e il legame con i temi affrontati.

2.5

La Commissione riconosce che la consultazione pubblica all'esame non si prefigge di raggiungere un risultato specifico, ma afferma che essa potrà aprire la strada a possibili risposte a più lungo termine, sul piano sia normativo che politico, in particolare per quanto riguarda un'Internet più adatta ai minori, nell'ambito della libertà e del pluralismo dei mezzi d'informazione e nelle iniziative di autoregolamentazione.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Data l'importanza e l'attualità del tema in discussione, il Comitato approva l'iniziativa della Commissione. La progressiva convergenza dei servizi di televisione lineari con Internet è riconosciuta come una delle tendenze inevitabili dell'evoluzione del mercato audiovisivo.

3.2

A giudizio del Comitato, tuttavia, lo strumento utilizzato (Libro verde) risulta tardivo e scarsamente ambizioso, poiché non presenta un filo conduttore nella sequenza di presentazione dei diversi temi e quesiti, il che può far ipotizzare un'eventuale incertezza della Commissione sulla strada da seguire.

3.3

Sulla scia dei suoi innumerevoli pareri su vari aspetti di questo tema, e in vista della futura messa a punto di una politica integrata degli audiovisivi in ambiente di convergenza tecnologica nell'UE, il CESE avrebbe preferito che la Commissione optasse per un approccio più centrato sui valori fondamentali di libertà di espressione, di pluralismo dei media, di rispetto della dignità della persona umana e di diritti e interessi dei cittadini utilizzatori, in particolare dei minori e degli altri gruppi vulnerabili, e che prendesse le mosse da questo approccio per affrontare gli importanti aspetti dell'innovazione, del mercato e del finanziamento, come suggerisce la risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 (P7_TA(2013)0203), invece di seguire un procedimento inverso.

3.4

Il CESE tuttavia valuta positivamente, in termini generali, i temi sollevati nel Libro verde, e riconosce che la maggior parte dei quesiti posti nella consultazione pubblica è pienamente pertinente.

3.5

È pertanto consapevole della crescente importanza economica dei servizi audiovisivi a richiesta nel panorama audiovisivo europeo.

3.5.1

Il CESE non può fare a meno di sottolineare che l'offerta tradizionale di servizi audiovisivi lineari continua a rappresentare una parte altamente significativa delle abitudini di consumo di media dei cittadini europei.

Di fatto, la media di consumo di televisione in Europa nel 2012 è stata di 3 ore e 55 minuti al giorno, ossia 7 minuti in più rispetto al valore registrato nel 2011.

3.6

D'altro canto, pur riconoscendo l'importanza strategica dell'innovazione e della convergenza tecnologica dei servizi audiovisivi con Internet, il CESE mette in risalto gli eventuali effetti di tale fenomeno per i settori tradizionali dei media, segnatamente la carta stampata e la radio.

3.6.1

A giudizio del CESE, la Commissione dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella creazione di condizioni che consentano ai media tradizionali di adattarsi all'era digitale e, tenendo conto di determinate specificità socioculturali della popolazione a cui si rivolgono, di essere disponibili in formato offline.

3.6.2

Ritiene quindi che a livello europeo si dovrebbero creare le condizioni affinché i media tradizionali, in special modo quelli di prossimità, regionali e locali, possano continuare a garantire il loro importante servizio di interesse pubblico di promozione della diversità linguistica e culturale e di salvaguardia del pluralismo dell'informazione, nel quadro del mantenimento del modello sociale europeo.

3.7

Ritiene altresì che la salvaguardia del pluralismo dell'informazione, la promozione della diversità linguistica e culturale e la preservazione del ruolo strutturante del servizio pubblico dei media nell'ecosistema mediatico europeo costituiscano valori di interesse per il pubblico in generale e per gli utenti dei media in particolare, di cui le future politiche dovranno necessariamente tenere conto (3).

3.8

In sintesi, il CESE ritiene che il dibattito europeo sulla convergenza degli audiovisivi dovrà avere tra i suoi obiettivi centrali e come linea direttrice fondamentale della politica dell'UE in questo campo, la promozione dell'interesse pubblico e la salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   I quesiti posti nell'ambito della consultazione pubblica possono essere suddivisi in 6 tematiche: accesso ai contenuti e alle piattaforme (domande 1-3); finanziamento della produzione di audiovisivi (domande 4 e 5); interoperabilità (domanda 6); politica dello spettro (domande 7-9); implicazioni della convergenza per la regolamentazione (domande 10-20); tutela dei minori (domande 20-25), e accessibilità (domande 26 e 27).

4.2   Accesso ai contenuti e alle piattaforme

4.2.1

Il CESE condivide il timore che le piattaforme aggregatrici di contenuti possano provocare distorsioni della libera concorrenza nella prestazione di servizi audiovisivi e condizionare negativamente, in tal modo, la libertà di scelta e di accesso degli utenti a un'offerta di contenuti diversificati e di qualità.

4.2.2

Ritiene pertanto che si debbano esaminare misure normative specifiche che vadano al di là delle regole della concorrenza, in modo da promuovere e agevolare l'accesso a dette piattaforme a livello nazionale e transnazionale, nel senso già indicato nella comunicazione della Commissione del 2009 (4).

4.3   Finanziamento della produzione audiovisiva

4.3.1

Il CESE ha affermato a più riprese l'importanza delle industrie culturali europee, ivi compreso il settore audiovisivo, nel contesto della strategia di sviluppo dell'Unione (5).

4.3.2

Tenendo conto delle mutazioni avvenute nella catena del valore del settore degli audiovisivi, e in particolare della crescente importanza dei gestori delle piattaforme e degli aggregatori di contenuti, il CESE ritiene che gli attuali requisiti della direttiva sui servizi di media audiovisivi non costituiscano la maniera più adeguata, proporzionata ed efficiente di promuovere la creazione, distribuzione e fruizione di opere europee.

4.3.3

A giudizio del CESE, pertanto, la Commissione dovrà rivalutare il quadro degli obblighi imposti agli operatori televisivi ed estendere l'applicazione di detti obblighi ai nuovi operatori della catena di valore degli audiovisivi in ambiente di convergenza, tenendo conto del crescente impatto di tali servizi sui cittadini e procedendo entro breve alla revisione della direttiva.

4.4   Interoperabilità della tv connessa

4.4.1

Il CESE ritiene che la Commissione dovrà garantire l'interoperabilità dei diversi servizi distribuiti attraverso le piattaforme ibride, promuovendo condizioni eque di concorrenza per tutti i fornitori di contenuti e servizi e assicurando che gli utenti possano scegliere liberamente e senza discriminazioni, in particolare di tipo geografico, da un'offerta diversificata e di qualità.

4.5   Politica dello spettro

4.5.1

Il CESE rinvia in generale ai propri pareri precedenti sul primo programma della politica dello spettro radioelettrico/banda larga europea (6), sulla comunicazione della Commissione Trasformare il dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica  (7) e sulla comunicazione della Commissione Promuovere l'uso condiviso delle risorse dello spettro radio nel mercato interno  (8).

4.5.2

Per quanto riguarda il crescente utilizzo di modelli ibridi da parte degli operatori dei servizi audiovisivi, che combinano la radiodiffusione terrestre con l'impiego della banda larga nella distribuzione di contenuti, il CESE raccomanda di realizzare le imprescindibili valutazioni d'impatto di detti modelli di attività economica sulla catena del valore del settore degli audiovisivi, dedicando particolare attenzione alle questioni connesse all'accesso ai contenuti e alle piattaforme da parte dei cittadini, nonché degli stessi operatori e produttori di contenuti. Il CESE rammenta la necessità di infrastrutture che garantiscano che la banda larga copra tutto il territorio europeo come fattore decisivo della promozione della parità digitale dei cittadini.

4.6   Implicazioni normative

4.6.1

Alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e di mercato, il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe avviare entro breve una procedura formale di consultazione pubblica sulla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

4.6.2

Nel contesto della suddetta procedura di consultazione, la Commissione dovrebbe valutare la problematica del campo d'applicazione della direttiva, e segnatamente la possibilità di introdurre disposizioni in materia di trasparenza e di concentrazione della proprietà dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, nonché la questione centrale della definizione del concetto di responsabilità editoriale nei servizi di media audiovisivi. Detta revisione dovrà ispirarsi al principio centrale secondo il quale, indipendentemente dal supporto di accesso all'audiovisivo, i valori fondamentali vanno rispettati e garantiti in modo identico, fatti salvi gli indispensabili adeguamenti alle specificità di tali supporti.

4.6.3

A giudizio del CESE, sarebbe inoltre utile che la Commissione presentasse una proposta di revisione e sistematizzazione delle regole applicabili alle comunicazioni commerciali nei servizi di media audiovisivi, attualmente disperse in diversi strumenti legislativi, come già osservato in pareri precedenti (9).

4.7   Libertà di espressione e pluralismo dei media

4.7.1

È opportuno tenere nella dovuta considerazione il fatto che il rispetto della libertà di stampa e del pluralismo dei media in quanto elementi strutturanti della cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa - come sancisce l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali - costituisce un elemento essenziale per il consolidamento del processo di integrazione dell'Unione.

4.7.2

Di conseguenza, e in sintonia con la preoccupazione espressa dal Parlamento europeo, il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe prima di tutto adottare misure adeguate, ivi compresa la presentazione di un'iniziativa legislativa in materia di pluralismo e di concentrazione dei media, facendo seguito, in particolare, alla relazione del Centre for Media Pluralism and Media Freedom e a quella del gruppo ad alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media.

4.7.3

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche del mercato europeo degli audiovisivi – frammentato, attraversato da diverse barriere linguistiche e culturali e immerso in un contesto economico particolarmente difficile – il CESE mette in rilievo l'importanza del servizio pubblico nel settore dei media per la salvaguardia del pluralismo politico e la promozione della diversità culturale. Propone pertanto che la Commissione promuova una riflessione allargata sul modello di governance del servizio pubblico nel settore dei media nel nuovo contesto della convergenza, tenendo conto in particolare delle recenti conclusioni adottate dal Consiglio d'Europa in questo campo.

4.8   Tutela dei minori e dei gruppi vulnerabili

4.8.1

Il CESE, tenendo conto della dimensione culturale dei media e del loro impatto sulla società in generale, considera la tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili una delle sue principali preoccupazioni, per quanto riguarda sia i media audiovisivi che l'ambiente digitale (Internet, reti sociali, ecc.) e aspetti importanti come il diritto alla riservatezza, la protezione dell'immagine e altri diritti fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e oggi sanciti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, fortunatamente integrata nell'attuale versione del Trattato. Se la convergenza audiovisiva apre enormi nuove possibilità di comunicazione e d informazione, trasformando lo spettatore in attore dei media (interattività), nondimeno essa rafforza costantemente l'esposizione delle persone più vulnerabili a comportamenti illeciti (criminalità elettronica).

4.8.2

Per queste ragioni, questo è uno degli aspetti che il CESE ha avuto occasione di evidenziare in diversi recenti pareri, in particolare a proposito di alcune iniziative della Commissione che, pur lodevoli in quanto tali, sono a suo giudizio troppo caute. Il Comitato insiste infatti sulla necessità di garantire l'esistenza, e la piena disponibilità e accessibilità ai responsabili dell'educazione dei minori, di dispositivi di filtraggio dei contenuti e di classificazione degli stessi in funzione della loro adeguatezza alle diverse fasce di età.

4.8.3

Il CESE è infatti convinto che, nell'affrontare la problematica della tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili per quanto riguarda l'utilizzo di Internet in generale e dei media audiovisivi in particolare, è necessario garantire un equilibrio e un giusto mezzo tra il diritto fondamentale alla libertà di espressione e l'obiettivo di interesse pubblico di tutela dei minori, indipendentemente dal supporto di accesso.

4.8.4

Occorre tuttavia tenere presente che la stessa Commissione ha riconosciuto (10) che gli operatori dei servizi di televisione a richiesta non hanno dato una risposta efficace circa i sistemi di coregolamentazione e autoregolamentazione destinati a proteggere i minori da contenuti nocivi, nonché circa i mezzi tecnici che consentono ai minori un accesso selettivo ai contenuti in Internet.

4.8.5

Sarà infatti questo uno dei temi che il CESE vorrebbe mettere in evidenza come uno dei più importanti nell'ambito della definizione integrata di una futura politica dell'UE per il settore degli audiovisivi. In quest'ambito, il Comitato prevede che, oltre alle misure di natura legislativa (regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione), serviranno azioni di educazione ai media, di informazione, di alfabetizzazione e di emancipazione rivolte non soltanto ai minori, ma anche alle famiglie e alle scuole. In tal senso chiede che siano adottate misure da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di aumentare l'uso dei filtri per i contenuti da parte dei paesi e dei responsabili dell'educazione.

4.9   Accessibilità

4.9.1

Il CESE rinvia in generale ai suoi precedenti pareri in materia di accessibilità (11).

4.9.2

In detti pareri si mette in evidenza in termini generali la necessità di rafforzare l'accessibilità come diritto fondamentale e, nel caso specifico dei servizi audiovisivi e dei siti web, l'opportunità di considerarli come veri e propri servizi di interesse generale (12).

4.9.3

Sono pertanto necessari requisiti giuridici direttamente applicabili in materia di accessibilità dei servizi audiovisivi, al fine di garantire l'accesso a persone con diversi tipi di disabilità di comunicazione.

Detti requisiti giuridici dovrebbero essere integrati da una standardizzazione europea intensificata, per quanto riguarda non solo i contenuti audiovisivi, ma anche la distribuzione delle reti, i terminali utente e i software di interfaccia. È essenziale garantire che il mercato delle soluzioni di accessibilità sia realmente europeo, per attrarre nuovi operatori al mercato stesso e per ridurre i costi.

4.10   Come osservazione conclusiva, il CESE insiste sulla necessità di un approccio globale e olistico all'obiettivo programmatico dell'inclusione digitale. L'UE e gli Stati membri devono infatti garantire l'accesso dei cittadini europei all'ambiente digitale, e in particolare ai servizi di tv connessa, attraverso la promozione e il sostegno di iniziative per l'apprendimento costante delle competenze e dell'alfabetizzazione digitale (13).

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2011) 427 final, GU C 143 del 22.5.2012, pag. 69.

(2)  COM(2012) 10 final, COM(2011) 11 final, GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

(3)  GU C 140 del 18.5.2000, pag. 19, GU C 116 del 20.4.2001, pag. 30 e GU C 77 del 31.3.2009, pag. 109.

(4)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

(5)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 35, GU C 198 del 10.7.2013, pag. 39, GU C 77 del 31.3.2009, pag. 63, GU C 248 del 25.8.2011, pag. 144 e GU C 143 del 22.5.2012, pag. 69.

(6)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

(7)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 178.

(8)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 22.

(9)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 6.

(10)  COM(2011) 556 final.

(11)  GU C 94 del 18.4.2002, pag. 9, GU C 117 del 30.4.2004, pag. 49, GU C 110 del 9.5.2006, pag. 26, GU C 175 del 27.7.2007, pag. 91, Accessibilità dei siti web degli enti pubblici (non ancora pubblicato nella GU), L'accessibilità come diritto umano (non ancora pubblicato nella GU).

(12)  Quale "accessibilità" per i servizi di interesse economico generale? (non ancora pubblicato nella GU).

(13)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 9.


21.11.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/92


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Progetto di proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari»

COM(2013) 343 final

2013/C 341/21

Relatore: ADAMS

La Commissione europea, in data 13 giugno 2013, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 31 e 32 del Trattato Euratom, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Progetto di proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

COM(2013) 343 final.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 2 settembre 2013.

Alla sua 492a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 160 voti favorevoli, 9 voti contrari e 15 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie favorevolmente le tempestive modifiche alla direttiva sulla sicurezza nucleare, apportate a seguito del mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione per considerare e proporre le modifiche legislative che si sono rese necessarie dopo la catastrofe di Fukushima. Successivamente, diversi test di resistenza (stress test) eseguiti sulle centrali nucleari europee hanno permesso di individuare una serie di aspetti problematici. La sicurezza nucleare costituisce un problema transfrontaliero di importanza fondamentale per l'Unione europea. Il modo in cui la questione viene percepita dall'opinione pubblica incide sensibilmente sulle politiche nazionali degli Stati membri. I cittadini giustamente si aspettano degli standard di sicurezza elevati e verificabili e la necessaria coerenza.

1.2

Il CESE nota con soddisfazione che nella proposta in esame vengono affrontate diverse questioni poste in evidenza nei suoi precedenti pareri (1) sul tema della sicurezza nucleare, tra cui un’impostazione più decisa per quanto riguarda l'armonizzazione tra gli Stati membri, il chiarimento delle responsabilità, competenze e capacità in materia di regolamentazione, l'indipendenza degli organismi nazionali di regolamentazione e gli interventi in materia di preparazione e risposta alle emergenze sul sito. Il Comitato apprezza in particolare la maggiore importanza attribuita alla trasparenza generale e la volontà di includere degli obblighi specifici quali apporti necessari e potenzialmente efficaci per far fronte alle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

1.3

Il CESE accoglie con particolare soddisfazione l'approccio ampiamente migliorato alla responsabilità, la competenza, l'applicazione e l'indipendenza in materia di regolamentazione a livello di Stati membri, che contribuisce a rafforzare i singoli ambiti oltre a presentare meccanismi di sostegno e di verifica.

1.4

Il fatto di aver ampliato l'articolo sulle "definizioni" permette un'interpretazione più chiara e una maggiore applicabilità giuridica, benché sia necessario garantire che il testo sia compatibile con le eventuali definizioni equivalenti della WENRA (Western European Nuclear Regulators Association - Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale) e dell'AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) e che sia opportunamente aggiornato per assicurare la coerenza con la terminologia concordata a livello internazionale.

1.5

Il CESE prende atto del rafforzamento delle disposizioni in materia di preparazione e risposta alle emergenze sul sito. Sarà necessario intervenire rapidamente per reagire alle raccomandazioni formulate nella relazione - in via di elaborazione - sulla preparazione alle emergenze all'esterno del sito, ove disponibile. Si tratta infatti di un aspetto che sta particolarmente a cuore ai cittadini europei e che richiede con urgenza l'introduzione di nuove misure efficaci.

1.6

Vengono inoltre rafforzate le disposizioni in materia di informazione dell'opinione pubblica e di trasparenza; tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le organizzazioni di cittadini e quelle della società civile siano sostenute - attivamente e sul piano pratico - nello sviluppo, assieme alle autorità di regolamentazione, di processi di partecipazione che rafforzino il coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione, nella revisione e nel processo decisionale.

1.7

Il CESE apprezza il tempestivo intervento della Commissione per presentare la direttiva di modifica in esame. Osserva inoltre che a livello internazionale si continuano ad analizzare gli insegnamenti tratti da Fukushima e che una revisione dell'attuazione della vigente direttiva sulla sicurezza nucleare potrebbe, a tempo debito, portare a nuovi risultati in materia di sicurezza. Tutte le parti interessate si stanno adoperando per effettuare progressi costanti in questo ambito e l'esperienza insegna che il miglioramento della sicurezza nucleare è un processo permanente.

2.   Introduzione

2.1

Nel suo parere del 2009 in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare  (2), il CESE ha espresso preoccupazione per il tempo che era stato necessario per sviluppare e ottenere il consenso sufficiente per presentare la prima direttiva sulla sicurezza nucleare (2009/71/Euratom). La risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1975 sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare aveva invitato a prendere le misure appropriate e ad adottare un approccio armonizzato a livello comunitario. Per contro, ci sono voluti solo quattro (e non trentaquattro) anni per proporre le presenti modifiche alla direttiva del 2009.

2.2

I motivi alla base di questa accelerazione sono molteplici. In primo luogo, le modifiche proposte costituiscono la risposta alla relazione sull'ampio programma di valutazione dei rischi e della sicurezza ("test di resistenza") effettuato in Europa a seguito dell'impatto dello tsunami sulla centrale nucleare di Fukushima Daiichi nel marzo 2011. In Giappone l'incidente aveva posto in evidenza una serie di carenze e di punti deboli sul piano tecnico, operativo e regolamentare. Tuttavia, le modifiche riflettono anche preoccupazioni che risalgono al periodo antecedente il 2009 e di cui non era stato possibile tenere conto nella direttiva originale a causa delle posizioni espresse dalle autorità di regolamentazione, dagli Stati membri e dall'industria nucleare. La catastrofe di Fukushima non solo ha permesso di prendere nuovamente in considerazione queste preoccupazioni, ma ha avuto anche un impatto importante e diretto sulla politica nucleare di diversi Stati membri.

2.3

Il presente parere sottolinea la responsabilità del CESE di riflettere i punti di vista e le preoccupazioni della società civile in generale, una responsabilità che in questo caso è rafforzata dalla procedura prevista all'articolo 31 del Trattato Euratom (in materia di salute e sicurezza) secondo il quale il parere del CESE costituisce un requisito prioritario. In passato il Comitato ha fatto notare che, dal momento che le direttive sulla sicurezza nucleare presentano aspetti fondamentali per la salute dei lavoratori, l'ambiente e la sicurezza pubblica (risposta alle emergenze) che l'UE affronta nel Trattato sull'Unione europea e nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tale questione andrebbe trattata nel quadro di questi Trattati piuttosto che del Trattato Euratom. Ciò permetterebbe altresì di accrescere la credibilità democratica poiché sarebbe necessario ricorrere alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo.

2.4

Una parte dell'opinione pubblica si dice ancora preoccupata per i 132 reattori nucleari in esercizio nell'UE. Benché l'atteggiamento delle persone vari negli Stati membri, le centrali nucleari possono continuare a essere una fonte di preoccupazione latente, sentimento che può essere fortemente incoraggiato dagli eventi esterni. Molti cittadini cercano di essere rassicurati in una maniera comprensibile e affidabile, e si rivolgono all'UE che vanta una vasta esperienza in questo campo e gode di una buona reputazione nel rafforzamento e consolidamento delle questioni di sicurezza pubblica. Il fatto importante è che l'incidente di Fukushima ha dimostrato che non si può continuare a sostenere il concetto di sicurezza assoluta, una tendenza che ha preso piede in Giappone sul piano tecnologico e istituzionale. La sfida che ogni approccio legislativo deve affrontare riguarda la sua capacità di sostenere un approccio relativo alla sicurezza che permetta di ristabilire la fiducia dell'opinione pubblica. Tale fiducia si fonderà su una combinazione del modo in cui il rischio viene percepito e l'incisività delle misure di protezione o mitigazione. In Europa non esistono ancora norme pienamente armonizzate in materia di sicurezza e la preoccupazione dei cittadini si manifesta laddove essi ritengono che in un paese limitrofo le norme di sicurezza - o la loro applicazione - siano meno elevate rispetto a quelle in vigore nel paese in cui risiedono. È comprensibile che una soluzione al problema della disparità delle normative potrebbe essere costituito da un'autorità dell'UE competente in materia.

2.5

In tutti gli Stati membri la sicurezza nucleare rientra tra le competenze dei gestori delle centrali che operano all'interno di un quadro controllato dalle autorità di regolamentazione nazionali. L'incidente di Fukushima ha sollevato una serie di interrogativi su questioni quali la progettazione delle centrali e le azioni difensive, gli sforzi di attenuazione, la risposta alle emergenze, la comunicazione di informazioni, l'errore umano, la governance, la trasparenza e la sorveglianza regolamentare. Le conseguenze di un numero limitato di tali questioni - che si potrebbero applicare alle centrali nucleari e al problema della sicurezza in Europa - sono state esaminate nel quadro dei test di resistenza e nelle successive relazioni.

2.6

La sicurezza nucleare è un problema transfrontaliero e l'UE è intervenuta poiché le norme di sicurezza internazionali e le convenzioni sulla sicurezza nucleare non sono giuridicamente vincolanti o non hanno forza esecutiva diretta. Le presenti proposte di modifica costituiscono il risultato del mandato conferito alla Commissione dal Consiglio europeo per riesaminare il quadro normativo e regolamentare vigente e proporre tutti i miglioramenti che potrebbero rivelarsi necessari.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

La proposta presenta un riesame del quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda la sicurezza degli impianti nucleari con l'intento di garantire standard elevati e coerenti di sicurezza nucleare e di sorveglianza. Alla luce dei test di resistenza effettuati e degli insegnamenti tratti dalle indagini svolte a Fukushima, la Commissione propone di adeguare, per determinati aspetti e laddove possibile, il quadro dell'UE in materia di sicurezza nucleare alle norme tecniche più recenti, e richiede una maggiore trasparenza.

3.2

Ciò permetterebbe di rafforzare i poteri e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione degli Stati membri che si vedrebbero attribuire un ruolo più importante con il sostegno di personale esperto e delle necessarie risorse. Esse verrebbero incaricate di sviluppare e pubblicare in collaborazione con i gestori delle centrali una strategia per fornire informazioni al pubblico, soprattutto nel caso di incidenti ma anche nel caso di normali condizioni di esercizio degli impianti. I cittadini potrebbero partecipare in misura più ampia al processo autorizzativo degli impianti nucleari.

3.3

Vengono stabiliti dei nuovi obiettivi di sicurezza nucleare per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e, a livello di UE, verrebbe introdotto un sistema di revisioni tra pari degli impianti nucleari da effettuare ogni sei anni che permetterà di elaborare degli orientamenti tecnici per il miglioramento della sicurezza nucleare.

3.4

Le nuove centrali nucleari dovranno essere progettate in modo che i danni al nocciolo del reattore non possano avere conseguenze all'esterno della centrale; inoltre, tutti gli impianti nucleari dovranno disporre di un centro di risposta alle emergenze in loco adeguatamente protetto e di rigorose linee guida per la gestione degli incidenti.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il CESE ha seguito da vicino il dibattito sulla sicurezza nucleare, il processo dei test di resistenza e i successivi sviluppi. Nel parere sul tema Relazione finale sulle prove di stress in campo nucleare  (3) il Comitato ha sollecitato una revisione ambiziosa della direttiva del 2009 sulla sicurezza nucleare. Anche la Commissione europea, nella relazione sulle prove di stress, ha formulato chiaramente le sue aspettative in merito alla direttiva sulla sicurezza nucleare (4), individuando quattro ambiti principali in cui risulta necessario procedere ad una sua revisione:

procedure e quadri di sicurezza;

ruolo e risorse delle autorità di regolamentazione nucleare;

apertura e trasparenza;

monitoraggio e verifica.

Il punto 6 presenta una breve valutazione per stabilire se i suddetti obiettivi sono stati realizzati.

4.2

La proposta attuale raccomanda oltre 90 modifiche alla direttiva in vigore, alcune delle quali, oltre ad essere piuttosto estese, presentano anche un contenuto sostanziale. I dettagliati considerando introduttivi offrono degli orientamenti interpretativi sulle motivazioni alla base della direttiva e sulla sua attuazione pratica; va tuttavia notato che il presente parere fa riferimento agli articoli della direttiva, che ne costituiscono il testo sostanziale.

4.3

Il CESE osserva che l'espressione "ragionevolmente ottenibile", così come viene utilizzata nel testo, benché dotata di un'ampia definizione, potrebbe indurre ad attribuire un'importanza eccessiva a considerazioni di natura economica e politica. In alternativa si potrebbe utilizzare l'espressione "migliori tecnologie disponibili" ("best available technologies" o BAT) e "migliori pratiche normative", secondo i casi, ma ciò avrebbe un'incidenza significativa sul piano dei costi.

4.4

Benché secondo la Commissione le direttive debbano garantire che le nuove centrali nucleari siano progettate in modo che i danni al nocciolo del reattore non possano avere conseguenze all'esterno del sito, il CESE osserva che, in base alle attuali posizioni scientifiche e tecniche, non si possono fare affermazioni di questa portata e che, sul piano pratico, non è possibile eliminare completamente tutte le conseguenze all'esterno dell'impianto.

5.   Osservazioni particolari

5.1

La direttiva vigente verrà rafforzata, estesa e chiarita dalla direttiva di modifica mentre verranno affrontate diverse preoccupazioni specifiche al fine di rassicurare l'opinione pubblica in merito alle questioni di sicurezza. Il Comitato accoglie con particolare favore:

L'ampliamento e il chiarimento nell'articolo 3 della definizione di una serie di termini, in particolare laddove potrebbero sorgere incertezze. Ad esempio, il fatto di fornire una definizione più chiara di un'espressione come "escludendo in pratica" permette di eliminare molte potenziali ambiguità e di accrescere la fiducia dei cittadini in un approccio coerente. Tuttavia, occorre garantire che, qualora l'AIEA e la WENRA prevedano definizioni equivalenti, la terminologia sia coerente ed aggiornata, se necessario.

L'obbligo specifico che le disposizioni in materia di sicurezza nucleare siano riferite a tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)).

Il mantenimento del principio dell'indipendenza giuridica delle autorità nazionali di regolamentazione e il considerevole rafforzamento di queste ultime grazie al riferimento specifico alla loro indipendenza dagli interessi politici, alla disponibilità di stanziamenti di bilancio adeguati e gestiti in maniera autonoma, a personale in possesso delle qualifiche, dell’esperienza e della competenza necessarie (articolo 5, paragrafo 2), nonché a una più chiara definizione delle competenze giuridiche (articolo 5, paragrafo 3).

Il fatto che nel testo venga specificamente inserito l'obbligo di verifica delle "disposizioni di difesa in profondità" con l'aggiunta di una definizione chiara del concetto (articolo 6, paragrafo 3).

Il requisito in base al quale il richiedente la licenza è tenuto a presentare una dimostrazione dettagliata della sicurezza commisurata all'importanza del rischio (articolo 6, paragrafo 4, lettera a)).

L'estensione ai subappaltatori dell'obbligo di mantenere ampie competenze in materia di sicurezza (articolo 6, paragrafo 5).

L'inclusione nel testo della direttiva di misure per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito (articolo 7).

5.2

Il CESE si compiace del fatto che l'articolo 8, ora dedicato alla trasparenza, sia stato reintitolato e ampliato e che sia stata aggiunta la nuova Sezione 2 che definisce una serie di obblighi specifici. Nella precedente versione della direttiva l'articolo 8, intitolato "Informazione del pubblico", presentava un campo di applicazione molto limitato. Assieme agli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies e alle più ampie "definizioni" dell'articolo 3, esso rappresenta ora quasi il 50 % del testo della direttiva modificata. Tali disposizioni dovrebbero rafforzare l'applicazione giuridica della direttiva, nonostante alcuni ambiti che rimangono aperti a discordanze interpretative. È particolarmente incoraggiante prendere atto delle nuove e ampie disposizioni proposte, che potrebbero contribuire in maniera significativa a tenere conto delle comprensibili preoccupazioni dei cittadini. Tali disposizioni comprendono tra l'altro:

l’obbligo di elaborare e attuare una strategia di trasparenza comprendente qualunque eventualità (art. 8, paragrafo 1).

L'accento sulla comunicazione di informazioni conformemente agli obblighi internazionali (articolo 8, paragrafo 3). Benché non vi sia alcun riferimento nel testo della direttiva, nella relazione introduttiva si afferma che gli scambi con esperti del settore, cui ha partecipato anche il CESE, hanno confermato che alla popolazione spetta un ruolo molto importante nel processo decisionale, conformemente alle disposizioni della convenzione di Aarhus.

Un forte sostegno a obiettivi e a una metodologia più rigorosi in materia di sicurezza (articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater).

Lo sviluppo di obblighi (in combinato disposto con l'articolo 7) in materia di preparazione e risposta alle emergenze sul sito (articolo 8 quinquies).

L'espansione e l'estensione dell'obbligo di revisione internazionale tra pari (articolo 8 sexies).

5.3

Il CESE osserva che l'importante tema della preparazione alle emergenze extra sito e della comunicazione in caso di crisi non viene trattato nella direttiva in esame ma è al centro di una revisione attualmente in corso e di una relazione accompagnata da raccomandazioni che verranno presentate entro la fine del 2013. Si raccomanda di intraprendere d'urgenza le eventuali azioni necessarie a seguito di tali raccomandazioni.

5.4

La questione della protezione degli impianti nucleari dagli attentati terroristici è stata affrontata separatamente ma in parallelo al programma dei test di resistenza ed è stata oggetto di una relazione presentata al Consiglio europeo nel 2012. Gli Stati membri ritengono che le misure di sicurezza siano di competenza nazionale e che esulino dalle disposizioni della direttiva sulla sicurezza nucleare. Va ricordato che, nell'analisi elaborata a seguito dell'incidente di Fukushima, l'autorità giapponese per la regolamentazione nucleare ha deciso di chiedere a tutti gli impianti nucleari di prendere misure adeguate per dotarsi di difese da eventuali attacchi terroristici.

5.5

In una certa misura la direttiva in esame aumenta i requisiti legislativi. È importante che i nuovi requisiti siano necessari, proporzionali e che servano a garantire la sicurezza pubblica. A giudizio del CESE, nella direttiva di modifica si è raggiunto un giusto equilibrio.

6.   La proposta eliminerà i punti deboli individuati nella direttiva in vigore?

6.1

Le differenze persistenti fra gli Stati membri fanno sì che manchi un approccio coerente alla sicurezza nucleare. Ciò costituisce, a giudizio della Commissione, un dato problematico di importanza fondamentale, al quale si può porre rimedio mediante un quadro legislativo adeguato. Il testo mette in risalto l'assenza di meccanismi codificati dell'UE per la definizione delle norme tecniche e delle modalità di svolgimento delle valutazioni della sicurezza. Benché l'articolo 8 septies del progetto di proposta definisca un tale meccanismo, il CESE ritiene che la frase "gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione competenti, elaborano e stabiliscono congiuntamente linee guida" manchi di precisione e denoti un'insufficiente determinazione su questo tema. L’efficacia di questo approccio dovrebbe quindi essere oggetto di un riesame e qualora dovessero sorgere seri dubbi al riguardo sarebbe opportuno considerare la possibilità di istituire un'agenzia di regolamentazione UE in materia di sicurezza nucleare. Un tale approccio potrebbe offrire notevoli vantaggi agli Stati membri più piccoli in termini di accesso alle competenze e alle risorse.

6.2

Vanno affrontate diverse questioni tra cui l'indipendenza dei regolatori nazionali, la ripartizione delle responsabilità, la mancanza di coordinamento, l'adeguatezza delle risorse e una chiara definizione delle competenze. Il nuovo articolo 5 proposto prevede obblighi legislativi molto più specifici per gli Stati membri, che dovrebbero compiere degli sforzi considerevoli per affrontare tali questioni. Tuttavia, è necessario verificare con urgenza l'indipendenza e la competenza dei regolatori nazionali (uno dei punti sollevati specificamente nella relazione della Commissione). Tale verifica dovrebbe essere considerata come un fattore atto a rafforzare piuttosto che a intaccare l'indipendenza dei regolatori nazionali e non andrebbe lasciata a un'autovalutazione da effettuare ogni dieci anni parallelamente a una revisione internazionale tra pari. Il CESE propone di effettuare la valutazione e la revisione tra pari in tutti gli Stati membri entro il 2018 al più tardi e di ripeterle ogni sei anni.

6.3

Attualmente i meccanismi di monitoraggio e di verifica a livello di UE si limitano alla revisione tra pari del quadro nazionale per la sicurezza nucleare e alle autorità di regolamentazione competenti. Il capo 2 bis del progetto di proposta estende notevolmente il campo di applicazione delle revisioni tra pari internazionali, iniziativa che il CESE accoglie con soddisfazione. Tuttavia, effettuando una revisione di "uno o più temi specifici" ogni sei anni si rischia di trascurare alcuni aspetti, che non verrebbero esaminati a fondo per decenni. Pertanto il CESE propone che le revisioni "tematiche" siano condotte parallelamente al processo di revisione della Convenzione sulla sicurezza nucleare che viene effettuata ogni tre anni. Alla luce degli impegni in materia di trasparenza, i cittadini dovrebbero essere coinvolti anche nella discussione sui temi specifici da sottoporre a revisione.

6.4

Il progetto di proposta attribuisce un'importanza decisamente maggiore all'informazione della popolazione e alla trasparenza, sostituendo in molti casi i requisiti generici attuali con dei requisiti specifici. Tuttavia, sul piano pratico spesso risulta difficile per i singoli cittadini o le organizzazioni della società civile accedere ai meccanismi che regolano la consultazione pubblica e l'informazione. L'efficacia della partecipazione pubblica è stata rilevata nelle due riunioni organizzate dall'ENSREG in relazione ai test di resistenza. Il CESE propone l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le organizzazioni di cittadini e della società civile siano attivamente sostenute nello sviluppo, assieme alle autorità di regolamentazione, di processi di partecipazione che prevedano l'impegno e la consultazione dei cittadini nella pianificazione, nella revisione e nel processo decisionale. Ciò dovrebbe valere anche per il prolungamento formale o di fatto della durata di vita delle centrali. Alcuni processi stabiliti, come ad esempio il modello RISCOM per la trasparenza (http://www.karita.se/our_approach/riscom_model.php), potrebbero, se sono condotti in maniera indipendente, offrire meccanismi efficaci.

6.5

La comprensione degli elementi che sono alla base di un approccio globale alla sicurezza nucleare è in costante evoluzione. Nel periodo di intenso dibattito successivo alla catastrofe di Fukushima è infatti migliorata l'accettazione dei fattori etici, socioeconomici e psicologici. Il CESE è dell'avviso che anche altri settori di produzione e utilizzo delle energie possano trarre beneficio da questa analisi, soprattutto in un periodo di transizione e di pressione globale.

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pagg. 56-63.

GU C 218 del 23.7.2011, pagg. 135-139.

GU C 44 del 15.2.2013, pagg. 140-146.

(2)  GU C 306 del 16.12.2009, pagg. 56-63.

(3)  GU C 44 del 15.2.2013, pagg. 140-146.

(4)  COM(2012) 571 final.


21.11.2013   

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C 341/97


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione»

COM(2013) 417 final — 2013/0191 (COD)

e alla

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione»

COM(2013) 418 final — 2013/0192 (COD)

2013/C 341/22

Il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettivamente in data 1o luglio, 27 giugno e 16 luglio 2013, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 paragrafo 2, 141, 153 paragrafo 2, 168 e 192 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

COM(2013) 417 final — 2013/0191 (COD)

e alla

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

COM(2013) 418 final — 2013/0192 (COD).

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 492a sessione plenaria dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), ha deciso di esprimere parere favorevole al testo proposto con 170 voti favorevoli, 6 voti contrari e 12 astensioni.

 

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


21.11.2013   

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C 341/98


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)»

COM(2013) 311 final — 2013/0162 (COD)

2013/C 341/23

Il Parlamento europeo, in data 10 giugno 2013, e il Consiglio, in data 24 giugno 2012, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)

COM(2013) 311 final — 2013/0162 (COD).

Avendo concluso che il contenuto della proposta è soddisfacente, il Comitato, nel corso della 492a sessione plenaria dei giorni 18 e 19 settembre 2013 (seduta del 18 settembre), ha deciso di esprimere parere favorevole al testo proposto con192 voti favorevoli e 10 astensioni.

 

Bruxelles, 18 settembre 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE