Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari pubblici

SINTESI DI:

Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione europea o degli Stati membri

Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE o degli Stati membri dell’UE

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELL’ATTO?

PUNTI CHIAVE

Proposta di regole più severe per combattere la corruzione

Nel maggio 2023, la Commissione ha presentato un pacchetto anticorruzione. Il pacchetto comprende:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il e tutti gli Stati membri vi hanno aderito.

CONTESTO

La criminalizzazione della corruzione attiva e passiva è stata disciplinata da numerosi strumenti internazionali ed europei negli ultimi vent’anni.

A livello internazionale

A livello europeo

NB: Sebbene la maggior parte degli Stati membri sia parte della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e della Convenzione penale sulla corruzione, l’UE non ne fa parte.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Funzionario pubblico. Qualsiasi funzionario europeo o nazionale, incluso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro.
  2. Funzionario europeo. Qualsiasi persona che sia un funzionario o altro dipendente a contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’UE, nonché qualsiasi persona distaccata presso l’UE dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che svolge funzioni equivalente a quelle svolte da funzionari dell’UE o altri agenti.
  3. Funzionario nazionale. Funzionario o funzionario pubblico come definito dal diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione svolge tale funzione ai fini dell’applicazione del diritto penale di tale Stato membro.
  4. Corruzione attiva. Quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio.
  5. Corruzione passiva. Quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 195 del , pag. 2).

Atto del Consiglio del , che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del , pag. 1).

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