Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

SINTESI DI:

Direttiva 2006/112/CE — Il sistema comune dfimposta sul valore aggiunto

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/112/CE rifonde e abroga la sesta direttiva sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di chiarire l’attuale normativa in materia di IVA nell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

L’IVA si applica a tutte le operazioni effettuate nell’UE a titolo oneroso da un soggetto passivo (ovvero una persona fisica o giuridica che, a titolo indipendente, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito di un’attività economica).

Le importazioni nell’UE sono soggette all’IVA. Conformemente alla direttiva (UE) del Consiglio 2025/1539, a partire dal il fornitore o il fornitore presunto (piattaforme) delle vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE sarà sempre responsabile dell’IVA all’importazione, in sostituzione della regola generale secondo cui è responsabile chiunque effettui l’importazione.

La direttiva di modifica (UE) 2025/516 introduce ampie modifiche per modernizzare il sistema dell’IVA e adattarlo all’economia digitale. Queste includono nuove norme sulla fatturazione elettronica e la rendicontazione digitale per le piattaforme che facilitano gli affitti di alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri, nonché regimi di semplificazione dello sportello unico estesi per ridurre ulteriormente la necessità di registrazione IVA in più Stati membri, con scadenze di applicazione scaglionate dal 2027 al 2035.

Le operazioni imponibili comprendono la fornitura di beni o servizi all’interno dell’UE, l’acquisto di beni tra Stati membri dell’UE (beni forniti e spediti o trasportati da un’impresa di uno Stato membro da un’impresa di un altro) e l’importazione di beni nell’UE da paesi extra-UE.

Sono state apportate numerose modifiche alla direttiva 2006/112/CE, tra le quali alcune modifiche dovute alla pandemia di COVID-19.

Riforma del regime IVA

Nell’ambito della riforma proposta nel piano d’azione sull’IVA del 2016 della Commissione, la direttiva di modifica (UE) 2022/542 modifica la direttiva 2006/112/CE mediante:

Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di un certificato elettronico obbligatorio di esenzione dall'IVA. Gli Stati membri devono applicare queste nuove norme entro il , con un periodo di transizione fino al , quando l’uso del certificato elettronico diventerà obbligatorio.

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l’era digitale. Introduce la fatturazione elettronica come modalità predefinita, nuovi obblighi di rendicontazione digitale, norme sul fornitore presunto per le piattaforme che offrono servizi di locazione a breve termine di alloggi e di trasporto di passeggeri, un ambito di applicazione esteso per lo sportello unico e scadenze di applicazione scaglionate dal 2027 al 2035.

Direttiva (UE) del Consiglio 2025/1539, del , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA relative alle vendite a distanza di beni importati, la nomina di rappresentanti fiscali e l'abrogazione dei regimi speciali. Si applica dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/112/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell' , pagg. 1-118).

Le successive modifiche alla direttiva (UE) 2006/112/EC sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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