Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul)
La decisione approva a nome della Comunità economica europea (oggi UE) la Convenzione sull’ammissione temporanea1 firmata a Istanbul il e i suoi allegati, a determinate condizioni.
Lo scopo della convenzione è facilitare l’ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure attraverso l’adozione di modelli standardizzati in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuendo efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale.
Ogni parte contraente della convenzione ha il diritto di subordinare l’ammissione temporanea di merci alla presentazione di un documento doganale, secondo una procedura semplificata, se del caso, e al pagamento di una garanzia equivalente a un importo non superiore all’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione dai quali le merci sono esenti.
L’ammissione temporanea può cessare:
La convenzione prevede l’istituzione di un comitato di amministrazione che valuti l’attuazione e l’interpretazione della convenzione.
Essa descrive in dettaglio le disposizioni applicabili a:
L’UE accetta gli allegati alla convenzione, con alcune riserve.
La convenzione è entrata in vigore il .
Decisione 93/329/CEE del Consiglio, del , sulla conclusione della Convenzione sull’ammissione temporanea e sull’accettazione dei suoi allegati (GU L 130 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla decisione 93/329/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul) (GU L 130 del , pag. 4).
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