Il braccio correttivo: la procedura per i disavanzi eccessivi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce ciò che è noto come il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, il fondamento della disciplina di bilancio dell’Unione europea (Unione). Definisce le norme e le procedure che entrano in gioco nel caso in cui uno Stato membro dell’Unione non rispetti i valori di riferimento per il disavanzo o il debito pubblico stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La procedura, nota come procedura per i disavanzi eccessivi, mira a scoraggiare i disavanzi pubblici eccessivi o il debito pubblico eccessivamente elevato e a correggerli in modo efficace quando si verificano.

Il regolamento (UE) 2024/1264 modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 e intende allineare il braccio correttivo al quadro di governance economica riformato dell’Unione. Tale quadro mira a ridurre in maniera graduale e sostenibile i rapporti del debito e i disavanzi, consentendo al tempo stesso la crescita e la competitività.

PUNTI CHIAVE

La procedura per i disavanzi eccessivi prevede diverse fasi.

Avvio della procedura

Gli Stati membri hanno concordato alcuni valori di riferimento per il disavanzo e il debito pubblico rispetto al proprio prodotto interno lordo (PIL), sanciti dal protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi: un rapporto di disavanzo del 3 % e un rapporto del debito del 60 %. La Commissione europea deve controllare la disciplina di bilancio degli Stati membri sulla base dei due criteri seguenti.

Se almeno uno di questi criteri sembra non essere stato soddisfatto, la Commissione è tenuta a preparare una relazione conformemente all’articolo 126, paragrafo 3, del TFUE.

La relazione include una valutazione equilibrata di tutti i fattori pertinenti, quali:

Fasi della procedura

Sanzioni

Se uno Stato membro della zona euro persiste nella mancata attuazione della raccomandazione, il Consiglio può decidere di intimargli formalmente di intraprendere le misure necessarie per ridurre il disavanzo entro un periodo specifico. Il Consiglio può infliggere un’ammenda fino allo 0,05 % dell’ultima stima del PIL dell’anno precedente, da versare ogni sei mesi, fino a quando il Consiglio non ritiene che lo Stato membro abbia adottato misure efficaci in risposta alla comunicazione rilasciata.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è in vigore dal .

Il regolamento di modifica (UE) 2024/1264 è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento mira a chiarire e accelerare la procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dell’articolo 126 del TFUE.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del , pag. 6).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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