Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce ciò che è noto come il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, il fondamento della disciplina di bilancio dell’Unione europea (Unione). Definisce le norme e le procedure che entrano in gioco nel caso in cui uno Stato membro dell’Unione non rispetti i valori di riferimento per il disavanzo o il debito pubblico stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La procedura, nota come procedura per i disavanzi eccessivi, mira a scoraggiare i disavanzi pubblici eccessivi o il debito pubblico eccessivamente elevato e a correggerli in modo efficace quando si verificano.
Il regolamento (UE) 2024/1264 modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 e intende allineare il braccio correttivo al quadro di governance economica riformato dell’Unione. Tale quadro mira a ridurre in maniera graduale e sostenibile i rapporti del debito e i disavanzi, consentendo al tempo stesso la crescita e la competitività.
PUNTI CHIAVE
La procedura per i disavanzi eccessivi prevede diverse fasi.
Avvio della procedura
Gli Stati membri hanno concordato alcuni valori di riferimento per il disavanzo e il debito pubblico rispetto al proprio prodotto interno lordo (PIL), sanciti dal protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi: un rapporto di disavanzo del 3 % e un rapporto del debito del 60 %. La Commissione europea deve controllare la disciplina di bilancio degli Stati membri sulla base dei due criteri seguenti.
Il rapporto di disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, a meno che il superamento non sia eccezionale o temporaneo e il rapporto rimanga vicino al 3 % del PIL.
Il rapporto del debito dovrebbe rimanere al di sotto del 60 % del valore di riferimento del PIL o diminuire sufficientemente e avvicinarlo a un ritmo soddisfacente. Il rapporto del debito è considerato sufficientemente ridotto se lo Stato membro rispetta il percorso fiscale stabilito dal Consiglio dell’Unione europea per collocare il debito su un percorso di riduzione plausibile, conformemente al regolamento (UE) 2024/1263 (si veda la sintesi). Uno Stato membro è considerato deviare da tale percorso fiscale se le deviazioni registrate su un conto di controllo superano determinate soglie annuali o cumulative.
Se almeno uno di questi criteri sembra non essere stato soddisfatto, la Commissione è tenuta a preparare una relazione conformemente all’articolo 126, paragrafo 3, del TFUE.
La relazione include una valutazione equilibrata di tutti i fattori pertinenti, quali:
il livello delle sfide relative al debito pubblico;
l’evoluzione della situazione di bilancio a medio termine dello Stato membro e della sua posizione economica;
i progressi nell’attuazione delle riforme e degli investimenti;
l’aumento degli investimenti pubblici nella difesa;
i fattori proposti dallo Stato membro.
Fasi della procedura
Qualora la Commissione ritenga necessaria una procedura per i disavanzi eccessivi, ne informa il Consiglio, che prende in considerazione le osservazioni dello Stato membro interessato e adotta una decisione contenente una valutazione globale dell’eventuale presenza di un disavanzo eccessivo.
Il Consiglio adotta successivamente una raccomandazione per lo Stato membro interessato, contenente un percorso correttivo della spesa netta, espresso in valori numerici, e un termine. Tale percorso correttivo dovrebbe mettere fine alla situazione dei disavanzi eccessivi entro il termine prestabilito. In particolare, dovrebbe portare o mantenere il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL e, laddove la procedura per i disavanzi eccessivi sia stata avviata sulla base del criterio del debito, dovrebbe correggere le deviazioni cumulate.
Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata aperta sulla base del criterio del disavanzo, il percorso correttivo deve essere coerente con un aggiustamento strutturale minimo annuo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.
Laddove la procedura per i disavanzi eccessivi sia stata avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo deve essere impegnativo quanto quello della spesa netta, stabilito dal Consiglio, dal quale lo Stato membro ha deviato.
Lo Stato membro deve prendere le misure necessarie entro sei mesi; tuttavia, tale lasso di tempo può essere ridotto a tre mesi in situazioni gravi.
Gli Stati membri devono riferire al Consiglio e alla Commissione sulle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione del Consiglio. La relazione deve contenere gli obiettivi di bilancio e contenere informazioni sulle misure adottate per il loro raggiungimento.
Il Consiglio e la Commissione monitorano regolarmente le azioni intraprese dagli Stati membri in relazione alla procedura per i disavanzi eccessivi.
Sanzioni
Se uno Stato membro della zona euro persiste nella mancata attuazione della raccomandazione, il Consiglio può decidere di intimargli formalmente di intraprendere le misure necessarie per ridurre il disavanzo entro un periodo specifico. Il Consiglio può infliggere un’ammenda fino allo 0,05 % dell’ultima stima del PIL dell’anno precedente, da versare ogni sei mesi, fino a quando il Consiglio non ritiene che lo Stato membro abbia adottato misure efficaci in risposta alla comunicazione rilasciata.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è in vigore dal .
Il regolamento di modifica (UE) 2024/1264 è in vigore dal .
CONTESTO
Il regolamento mira a chiarire e accelerare la procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dell’articolo 126 del TFUE.
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del , pag. 6).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, ).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 126 (ex articolo 104 del TCE) (GU C 202 del , pag. 99).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Protocollo (N. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 202 del , pag. 279).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita [COM(2015) 12 final del ].
Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del , pag. 1).